[RIF. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, art. 1]. Definizioni 1.Ai fini del presente regolamento si intende per: a)Comando: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente; b)Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile; c)CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; d)SCIA: la segnalazione certificata di inizio attivita', ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. [RIF. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, art. 1]. 133; e)SUAP: lo sportello unico per le attivita' produttive che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento; f)CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. [RIF. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, art. 2]. Finalita' ed ambito di applicazione 1.Il presente regolamento individua le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2.Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del presente regolamento. 3.Le attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attivita', alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumita'. [RIF. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, art. 2]. 4.L'elenco delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione di cui all'Allegato I del presente regolamento e' soggetta a revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio. 5.La revisione dell'elenco delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'Allegato I, e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. 6.Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attivita' industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni. [RIF. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, art. 2]. ((3)) 7.Al fine di garantire l'uniformita' delle procedure, nonche' la trasparenza e la speditezza dell'attivita' amministrativa, le modalita' di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno. 8.Con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. ---------------AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 8, comma 7) che "A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, [RIF. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, art. 2]. si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334". [RIF. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, art. 3]. Valutazione dei progetti 1.Gli enti ed i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonche' dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. 2.I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2. 3.Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni puo' richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformita' degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa. [RIF. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, art. 4]. Controlli di prevenzione incendi 1.Per le attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attivita', mediante segnalazione certificata di inizio attivita', corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta. 2.Per le attivita' di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. [RIF. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, art. 4]. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attivita' o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attivita' previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica. [RIF. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, art. 4]. 3.Per le attivita' di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attivita' previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni. [RIF. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, art. 4]. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attivita' di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi. 4.Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita' di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 5.Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali e' chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti. 6.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, [RIF. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, art. 4]. l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. [RIF. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, art. 5]. Attestazione di rinnovo periodico di conformita' antincendio 1.La richiesta di rinnovo periodico di conformita' antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento e' tenuto ad inviare al Comando, e' effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione. 2.Per le attivita' di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 e' elevata a dieci anni. [RIF. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, art. 6]. Obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita' 1.Gli enti e i privati responsabili di attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attivita', sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. [RIF. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, art. 6]. 2.I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attivita'. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando. [RIF. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, art. 7]. Deroghe 1.Qualora le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio. 2.Possono presentare istanza di deroga, con le modalita' di cui al comma 1, anche i titolari di attivita', disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato I. 3.Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. [RIF. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, art. 7]. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne da' contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa e' stata presentata ed al richiedente. [RIF. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, art. 8]. Nulla osta di fattibilita' 1.Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilita' dei progetti di particolare complessita', ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilita'. [RIF. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, art. 9]. Verifiche in corso d'opera 1.Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera. [RIF. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, art. 10]. Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) 1.Per le attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 2.Ai soli fini antincendio le attivita' di cui all'Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto. 3.La documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e' completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all'articolo 4 del presente regolamento. [RIF. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, art. 11]. Disposizioni transitorie e finali 1.Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonche' all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco. 2.Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, all'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 4, presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attivita' di cui all'Allegato I, sono allegati: a)la dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. [RIF. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, art. 11]. 37; b)una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 del presente regolamento; c)una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito. 3.Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le nuove attivita' introdotte all'Allegato I del presente regolamento, si applicano le tariffe gia' previste per le attivita' di analoga complessita', [RIF. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, art. 11]. come individuate nella tabella di equiparazione di cui all'Allegato II del presente regolamento. 4.Gli enti e i privati responsabili delle nuove attivita' introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. (2) ((4)) 5.Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del presente regolamento. 6.Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui al comma 2, dell'articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini: [RIF. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, art. 11]. a)entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988; b)entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999; c)entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento. 7.Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformita' di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. [RIF. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, art. 11]. 37, devono espletare gli adempimenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento. 8.Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. -------------AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che "Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica l° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora gia' in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 2) che "Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. [RIF. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, art. 11]. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso". -------------AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, ha disposto (con l'art. 16-ter, comma 1) che "Gli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni, si applicano alle metropolitane in esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, con le modalita' e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, secondo le procedure previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. [RIF. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, art. 11]. Il termine ultimo per conformarsi ai predetti adempimenti secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno di cui al primo periodo non puo' essere in ogni caso superiore a ventiquattro mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo". [RIF. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, art. 12]. Abrogazioni 1.Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: a)decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, regolamento recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco; b)decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; c)decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, concernente regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi; d)decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. [RIF. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, art. 12]. 98 del 9 aprile 1982, recante modificazioni del decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi; e)articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, limitatamente a: 1) comma 1: il secondo periodo; 2) comma 2 : dalle parole: «a conclusione di un procedimento» fino alle parole: «attivita' medesime»; 3) comma 4: dalle parole: «Ai fini» fino alle parole: «prevenzione incendi» e dalle parole: «oltre ad eseguire» fino alle parole: «accertamenti e valutazioni»; f)articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. [RIF. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, art. 13]. Clausola di neutralita' finanziaria 1.Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2.Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attivita' previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.