[RIF. DECRETO-LEGGE 1993-10-05, art. 01]. 1.La concessione dei beni demaniali marittimi puo' essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attivita' portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attivita': a)gestione di stabilimenti balneari; b)esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c)noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d)gestione di strutture ricettive ed attivita' ricreative e sportive; e)esercizi commerciali; f)servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione. 2.((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 DICEMBRE 2011, N. 217)). 2-bis.Le concessioni ((di cui al comma 1)) che siano di competenza statale sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza. [RIF. DECRETO-LEGGE 1993-10-05, art. 01]. 2-ter.Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. -------------AGGIORNAMENTO (5) La L. 8 luglio 2003, n. 172 disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le parole: "Le concessioni di cui al comma 1" di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalita' turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01". [RIF. DECRETO-LEGGE 1993-10-05, art. 02]. (( 1.Il secondo e il terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti: "Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attivita' turistico- ricreative e' data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. E' altresi' data preferenza alle precedenti concessioni, gia' rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze. Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata". 2.Dopo l'articolo 45 del codice della navigazione e' inserito il seguente: "Art. 45-bis. - (Affidamento ad altri soggetti delle attivita' oggetto della concessione). - Il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'autorita' competente, puo' affidare ad altri soggetti la gestione delle attivita' oggetto della concessione. [RIF. DECRETO-LEGGE 1993-10-05, art. 02]. Previa autorizzazione dell'autorita' competente, puo' essere altresi' affidata ad altri soggetti la gestione di attivita' secondarie nell'ambito della concessione". )) [RIF. DECRETO-LEGGE 1993-10-05, art. 03]. 1.I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalita' turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri: a)classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie: 1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica ((e di pregio naturale e ad alta redditivita')); 2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica ((o destinati ad attivita' sportive, ricreative, sociali e legate a tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro)). [RIF. DECRETO-LEGGE 1993-10-05, art. 03]. L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica e' riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento e' da intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A e' devoluta alle regioni competenti per territorio; ((12)) b)misura del canone annuo determinata come segue: 1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano lo disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. [RIF. DECRETO-LEGGE 1993-10-05, art. 03]. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data: 1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B; 1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B; 1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B; 1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti cosi' come definite dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa; 1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa; 1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa; [RIF. DECRETO-LEGGE 1993-10-05, art. 03]. 1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3); 2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i seguenti criteri: 2.1) per le pertinenze destinate ad attivita' commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone e' determinato ai sensi del punto 1.3) ;(11) 2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. [RIF. DECRETO-LEGGE 1993-10-05, art. 03]. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1); c)riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento: 1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravita' che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorita' marittime di zona; 2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle societa' sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attivita' commerciali; d)riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. [RIF. DECRETO-LEGGE 1993-10-05, art. 03]. 328; e)obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione; f)riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento. 2.Alla determinazione dei canoni annui delle concessioni di cui all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, nonche' di quelli relativi ai cantieri navali di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni, e di quelli comunque concernenti attivita' di costruzione manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, si provvede, a decorrere dal 1 gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, [RIF. DECRETO-LEGGE 1993-10-05, art. 03]. adottato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze. 3.Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. 4.I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione e' inferiore all'anno, purche' non sussistano strutture che permangano oltre la durata della concessione stessa. 4-bis. le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entita' e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni. [RIF. DECRETO-LEGGE 1993-10-05, art. 03]. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. (8) (9) -------------AGGIORNAMENTO (8) Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 19, comma 5-bis) che "Fino alla data del 15 settembre 2013 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione. [RIF. DECRETO-LEGGE 1993-10-05, art. 03]. Fino alla stessa data del 15 settembre 2013 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dal medesimo articolo 03 del decreto-legge n. 400 del 1993. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le amministrazioni competenti provvedono a trasmettere all'agente della riscossione l'elenco dei codici tributo interessati dalla sospensione". -------------AGGIORNAMENTO (9) Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che "Al fine di sostenere il settore turistico-balneare e quello della nautica da diporto, [RIF. DECRETO-LEGGE 1993-10-05, art. 03]. e' sospeso dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020 il pagamento dei canoni dovuti riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalita' turistico-ricreative e alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494". --------------AGGIORNAMENTO (11) Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 100, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 2021. ---------------AGGIORNAMENTO (12) La L. 5 agosto 2022, n. 118, come modificata dal D.L. 16 settembre 2024, n. 131, ha disposto (con l'art. 4, comma 13) che le presenti modifiche si applicano alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attivita' turistico-ricreative e sportive di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, [RIF. DECRETO-LEGGE 1993-10-05, art. 03]. avviate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione e ai relativi atti concessori. [RIF. DECRETO-LEGGE 1993-10-05, art. 04]. 1.I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso. ((13)) 2.Qualora, entro il 1 marzo 1994, non sia stato emanato il decreto di cui al comma 1, si procede al rinnovo delle concessioni in atto con l'applicazione dei canoni precedenti, salvo conguaglio da effettuare a seguito dell'emanazione del suddetto decreto. --------------AGGIORNAMENTO (13) Il D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il comma 1 dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. [RIF. DECRETO-LEGGE 1993-10-05, art. 04]. 494, si interpreta nel senso che, ai fini della determinazione degli aggiornamenti annuali dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, l'indice dei valori per il mercato all'ingrosso, in assenza della produzione e diffusione dell'indice da parte dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), si intende sostituito dall'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali". [RIF. DECRETO-LEGGE 1993-10-05, art. 1]. 1.I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolarmente assentite ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione e degli articoli 8, 9 e 35 del citato regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952, sono aggiornati, per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990,1991, 1992 e 1993, sulla base delle variazioni del potere d'acquisto della lira, accertate dall'ISTAT, con riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni attuative del decreto- legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, purche' il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone. ((7)) -------------AGGIORNAMENTO (7) Il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 ha disposto (con l'art. [RIF. DECRETO-LEGGE 1993-10-05, art. 1]. 8, comma 1) che "Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all'articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, agli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo 3 della citata legge n. [RIF. DECRETO-LEGGE 1993-10-05, art. 1]. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342". [RIF. DECRETO-LEGGE 1993-10-05, art. 2]. (( ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 4 DICEMBRE 1993, N. 494 )) [RIF. DECRETO-LEGGE 1993-10-05, art. 3]. (( ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 4 DICEMBRE 1993, N. 494 )) [RIF. DECRETO-LEGGE 1993-10-05, art. 4]. (( ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 4 DICEMBRE 1993, N. 494 )) [RIF. DECRETO-LEGGE 1993-10-05, art. 5]. 1.Le somme per canoni demaniali eventualmente versate in eccedenza rispetto a quelle dovute per gli anni 1990, 1991, 1992 e 1993 ,sono compensate con quelle da versare, allo stesso titolo, ai sensi del presente decreto. 1-bis.Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi finalita' turistico-ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi dell'articolo 03, comma 1, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione. ((7)) -------------AGGIORNAMENTO (7) Il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, [RIF. DECRETO-LEGGE 1993-10-05, art. 5]. l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all'articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, agli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342". [RIF. DECRETO-LEGGE 1993-10-05, art. 6]. 1.Ove, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo non abbia provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettiva la delega delle funzioni amministrative alle regioni, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, queste sono comunque delegate alle regioni. Da tale termine le regioni provvedono al rilascio e al rinnovo delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per le finalita' di cui al citato articolo 59, applicando i canoni determinati ai sensi dell'articolo 04 del presente decreto. (2) 2.A decorrere dal 1 gennaio 1995, alle regioni e' devoluto l'eventuale maggior gettito derivante dalla riscossione dei canoni di cui all'articolo 04 rispetto a quello gia' previsto nel bilancio pluriennale dello Stato. [RIF. DECRETO-LEGGE 1993-10-05, art. 6]. 3.Ai fini di cui al presente articolo, le regioni predispongono, sentita l'autorita' marittima, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali piu' rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi. ((7)) -------------AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 21 ottobre 1996 n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che "Il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ai fini dell'attuazione della delega delle funzioni amministrative alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e' prorogato al 31 dicembre 1995". -------------AGGIORNAMENTO (7) Il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. [RIF. DECRETO-LEGGE 1993-10-05, art. 6]. 68 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all'articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, agli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo 3 della citata legge n. [RIF. DECRETO-LEGGE 1993-10-05, art. 6]. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342". [RIF. DECRETO-LEGGE 1993-10-05, art. 7]. (( 1.Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso. 2.Negli ambiti territoriali degli enti portuali, l'utilizzazione degli immobili demaniali da parte di altre amministrazioni dello Stato, per lo svolgimento di funzioni o compiti attinenti ad attivita' marittime o portuali, non comporta corresponsione di alcun canone. 3.L'adozione di autonomi criteri di determinazione delle misure dei canoni non potra' comportare la disapplicazione della disciplina della materia quale indicata dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 03 e dal comma 2 del medesimo articolo. 4. [RIF. DECRETO-LEGGE 1993-10-05, art. 7]. Per le aree date in concessione alle societa' sportive non aventi finalita' di lucro, gli enti portuali non potranno determinare incrementi delle misure dei canoni di cui al presente decreto)) [RIF. DECRETO-LEGGE 1993-10-05, art. 8]. 1.A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento. ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 257) che "Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. [RIF. DECRETO-LEGGE 1993-10-05, art. 8]. Qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto e' incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo dovuto e' commisurato ai valori di mercato, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatone vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi". [RIF. DECRETO-LEGGE 1993-10-05, art. 9]. 1.Ferma restando la norma di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, laddove esistano obiettive difficolta' strutturali e ambientali, accertate dall'autorita' marittima competente, alla predisposizione di specifici accessi da parte di ciascun concessionario, l'accesso al mare da parte dei soggetti handicappati e' comunque garantito dalla realizzazione di idonee strutture per tratti orograficamente omogenei di litorale. L'autorita' marittima competente individua entro il 31 dicembre 1993 gli stabilimenti balneari piu' idonei a dotarsi delle strutture di cui al presente comma e promuove l'accordo con tutti i concessionari di stabilimenti balneari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale. ((2)) 2.Le spese progettuali ed esecutive da sostenere per la realizzazione delle Strutture di cui al comma 1 sono ripartite, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, [RIF. DECRETO-LEGGE 1993-10-05, art. 9]. tra tutti i concessionari delle aree appartenenti al tratto omogeneo di litorale indicato nel medesimo comma 1. La ripartizione delle quote spettanti e' determinata dall'autorita' marittima competente, in relazione all'entita' del canone annuo di concessione. Il pagamento delle quote e' condizione per l'attribuzione, il rinnovo o il mantenimento della concessione, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992. --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 21 ottobre 1996 n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647 ha disposto (con l'art. 16, comma 4) che "Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' prorogato al 31 dicembre 1995". [RIF. DECRETO-LEGGE 1993-10-05, art. 10]. 1.Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e ogni altra norma in contrasto o incompatibile con il presente decreto sono abrogati. [RIF. DECRETO-LEGGE 1993-10-05, art. 11]. 1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.