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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 15110/2019 del 03-06-2019

principi giuridici

In tema di obbligazioni modali, la sentenza di condanna all'adempimento dell'obbligazione, che ne specifichi le modalità di esecuzione rimettendole alla sensibilità, al rispetto e all'onestà dell'onerato, non accerta l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento, ma si limita a confermare l'esistenza dell'obbligo e a condannare l'onerato ad adempierlo secondo i criteri stabiliti.

L'azione risarcitoria per lesione dell'interesse morale alla tutela della figura e della memoria del de cuius, fondata sul mancato adempimento dell'obbligazione modale di costituire un ### a lui dedicato, è infondata qualora sia accertato l'adempimento dell'obbligazione modale e sia esclusa la tardività dell'adempimento in base alla sentenza che ne ha specificato le modalità di esecuzione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Inadempimento di Onere Testamentario e Risarcimento del Danno: Profili di Responsabilità Extracontrattuale


La pronuncia in esame trae origine da una complessa vicenda successoria, incentrata sull'asserito inadempimento di un onere testamentario e sulle conseguenti pretese risarcitorie avanzate da un soggetto terzo, legato da vincoli di amicizia al de cuius.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva citato in giudizio un soggetto, erede testamentario di una seconda persona, a sua volta erede di un avvocato, al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata costituzione di un "###" dedicato alla memoria del professionista defunto. Tale costituzione era stata disposta come onere testamentario a carico dell'erede, secondo le volontà espresse nel testamento. Il ricorrente, in qualità di amico del defunto, lamentava la lesione del proprio interesse morale alla tutela della figura e della memoria dell'avvocato, a causa della mancata esecuzione della disposizione testamentaria.
Il tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che l'erede avesse adempiuto all'onere testamentario con la costituzione del "###" e che, in ogni caso, la disposizione testamentaria rimetteva alla discrezionalità dell'onerato i tempi e le modalità di esecuzione. La Corte d'Appello aveva confermato tale decisione, dichiarando inammissibile l'appello proposto dal ricorrente.
La Suprema Corte, investita della questione, ha rigettato il ricorso, ritenendo inammissibili e infondati i motivi proposti. In particolare, la Corte ha evidenziato come le censure relative ai vizi di motivazione fossero inammissibili, in quanto l'appello era stato dichiarato inammissibile sulla base delle stesse ragioni di fatto della decisione di primo grado.
La Corte ha inoltre chiarito che la sentenza del 2010, con la quale il tribunale aveva condannato l'erede all'adempimento dell'onere testamentario, non aveva accertato l'inadempimento o il grave ritardo, ma si era limitata a confermare l'obbligo di adempiere, rimettendo all'onerato la scelta delle modalità di realizzazione. Di conseguenza, una volta accertato l'adempimento dell'obbligazione modale, la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione della fondatezza della domanda risarcitoria, in difetto dei relativi elementi costitutivi. La Corte ha quindi concluso che, non sussistendo un inadempimento, non vi era spazio per una responsabilità extracontrattuale.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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