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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 275/2024 del 04-01-2024

principi giuridici

In materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 38, d.l. n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, la notifica ai lavoratori interessati degli elenchi nominativi annuali e degli elenchi trimestrali di variazione, ivi compresi i provvedimenti di disconoscimento di giornate lavorative, avviene mediante pubblicazione telematica sul sito internet dell'INPS, assolvendo tale forma di pubblicità la funzione di conoscenza erga omnes dell'atto e determinando la decorrenza del termine decadenziale per la sua impugnazione.

La pagina web estratta dal sito INPS, attestante la pubblicazione telematica degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ha valenza probatoria ai sensi dell'art. 2712 c.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Decadenza dall'Iscrizione negli Elenchi dei Lavoratori Agricoli: Onere di Conoscenza e Pubblicazione Telematica


La Suprema Corte si è pronunciata su una controversia relativa alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e alla conseguente indennità di disoccupazione agricola. La vicenda trae origine dal rigetto, in sede di appello, della domanda di una lavoratrice, inizialmente accolta dal tribunale, volta ad ottenere la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per un determinato anno e, di conseguenza, l'indennità di disoccupazione agricola per lo stesso periodo.
Il fulcro della questione risiede nella corretta individuazione del dies a quo per il computo del termine di decadenza per l'impugnazione del provvedimento di mancata iscrizione. La Corte d'Appello aveva ritenuto che tale termine decorresse dalla data di pubblicazione dell'elenco annuale sul sito dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), e non dalla successiva comunicazione di rigetto del ricorso amministrativo presentato dalla lavoratrice.
La ricorrente ha impugnato tale decisione, lamentando la violazione della norma che disciplina la pubblicazione telematica degli elenchi, contestando la sufficienza di tale modalità di notifica in assenza di una comunicazione personale, e sollevando dubbi di legittimità costituzionale in ragione della presunta inidoneità della pubblicazione telematica a raggiungere la platea dei braccianti agricoli, spesso privi di strumenti tecnologici.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha ripercorso l'evoluzione normativa in materia di elenchi dei lavoratori agricoli, evidenziando come il sistema di comunicazione individuale dei provvedimenti di iscrizione/cancellazione sia stato progressivamente sostituito dalla pubblicazione telematica. Ha richiamato, in particolare, la pronuncia della Corte Costituzionale che ha validato la pubblicazione sul sito INPS come forma di pubblicità idonea a far decorrere i termini di decadenza, bilanciando l'efficienza amministrativa con la garanzia di conoscibilità del provvedimento da parte del lavoratore.
La Corte ha inoltre precisato che la successiva reintroduzione della notifica individuale del provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative, operata da una norma successiva, non era applicabile al caso di specie, trattandosi di disconoscimenti adottati nella vigenza della precedente disciplina. Quanto alla prova della pubblicazione telematica, la Corte ha ritenuto idonea la documentazione prodotta dall'INPS, attribuendole valenza probatoria.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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