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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 11126/2025 del 28-04-2025

principi giuridici

In tema di servitù coattiva di passaggio, l'art. 1052 c.c. può essere invocato per la costituzione di un passo carraio a favore di un fondo non intercluso non solo per esigenze dell'agricoltura o dell'industria, ma anche a tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili, purché il passaggio imposto non comporti un sacrificio per il fondo servente maggiore del beneficio per quello dominante, con possibilità di derogare al limite imposto dall'art. 1051, ultimo comma, c.c., previa accorta ponderazione degli interessi e con adeguato impiego dello strumento dell'indennità previsto dall'art. 1053 c.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Servitù Coattiva di Passaggio: Ampliamento della Tutela alla Persona e Valutazione del Dispendio Economico


La pronuncia in esame trae origine da una controversia tra vicini di fondo, in cui i proprietari di un immobile chiedevano l'accertamento dell'usucapione di una servitù di passaggio pedonale e carraio sul terreno del vicino, o, in subordine, la costituzione di una servitù coattiva. Il Tribunale, in primo grado, accoglieva la domanda subordinata, costituendo la servitù coattiva. La Corte d'Appello confermava tale decisione.
Il caso giungeva quindi all'attenzione della Corte di Cassazione, a seguito del ricorso del proprietario del fondo servente. Quest'ultimo contestava, in sostanza, l'erronea applicazione degli articoli del codice civile relativi alla servitù coattiva, lamentando l'insussistenza dell'interclusione del fondo dominante e la non eccessiva onerosità dei lavori necessari per realizzare un accesso carraio alternativo. Contestava, inoltre, l'interpretazione estensiva data dai giudici di merito alla sentenza della Corte Costituzionale che aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 1052 c.c. nella parte in cui non prevedeva la possibilità di costituire una servitù coattiva di passaggio anche a favore di soggetti con difficoltà di deambulazione.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure mosse. I giudici di legittimità hanno ribadito che, pur non essendo il fondo dei proprietari completamente intercluso, l'accesso alla via pubblica risultava inadatto e insufficiente ai bisogni del fondo stesso. La Corte ha sottolineato come la realizzazione di un accesso carraio alternativo avrebbe comportato un dispendio economico sproporzionato rispetto al valore dell'immobile, tenendo conto anche del fatto che la strada privata esistente era in parte situata sul terreno di proprietà dei richiedenti la servitù.
La Cassazione ha inoltre confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art. 1052 c.c. può essere invocato non solo per esigenze agricole o industriali, ma anche a tutela di esigenze abitative, in una prospettiva che valorizza i diritti fondamentali della persona. La Corte ha precisato che, in questi casi, è necessario un bilanciamento degli interessi in gioco, valutando se il beneficio per il fondo dominante sia superiore al sacrificio imposto al fondo servente.
Infine, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento di ulteriori somme a titolo di risarcimento danni per lite temeraria, sia in favore della controparte che della Cassa delle Ammende.
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testo integrale


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