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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 9285/2025 del 08-04-2025

principi giuridici

Nelle controversie di lavoro, i limiti probatori previsti dagli artt. 2721 e ss. c.c. non trovano applicazione, spettando al giudice di merito la selezione e la valutazione delle prove, l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e l'assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti.

La violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile in sede di legittimità solo qualora il giudice abbia erroneamente distribuito l'onere della prova tra le parti, e non quando la censura investa la valutazione delle prove offerte.

In presenza di prospetti paga contenenti tutti gli elementi della retribuzione e di una dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore, grava sul dipendente l'onere di provare la mancata corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Valutazione delle Prove nel Contenzioso Lavoristico: Limiti e Onere Probatorio


La pronuncia in esame trae origine da una controversia in materia di lavoro, precisamente relativa al mancato pagamento di differenze retributive e trattamento di fine rapporto (TFR). Un lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del proprio datore di lavoro, titolare di una falegnameria, per il recupero di somme asseritamente dovute a titolo di differenze retributive e TFR.
A seguito dell'opposizione del datore di lavoro, il giudice di primo grado aveva revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo provato il pagamento delle retribuzioni e di acconti sul TFR. La Corte d'Appello, adita dal lavoratore, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, condannando il datore di lavoro al pagamento di una somma inferiore a quella originariamente richiesta, a titolo di differenze retributive e TFR.
La Corte d'Appello aveva ritenuto ammissibile la prova testimoniale del pagamento in contanti delle retribuzioni, richiamando il principio secondo cui alle controversie di lavoro non si applicano i limiti probatori previsti dagli artt. 2721 e seguenti del codice civile. Inoltre, aveva valorizzato la sottoscrizione dei fogli paga da parte del lavoratore e delle dichiarazioni fiscali consegnategli, affermando che, in presenza di prospetti paga contenenti tutti gli elementi della retribuzione e di una dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore, l'onere di provare la non corrispondenza tra l'annotazione della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente. Tuttavia, a partire dall'entrata in vigore del divieto di pagamenti in contanti delle retribuzioni, la Corte d'Appello aveva ritenuto che le risultanze probatorie acquisite non costituissero prova sufficiente dell'integrale pagamento delle retribuzioni in misura ulteriore rispetto a quanto risultante dai bonifici bancari.
Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando, tra l'altro, la violazione degli artt. 2721 e 2726 del codice civile, contestando l'ammissibilità della prova testimoniale del pagamento in contanti delle retribuzioni. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ribadendo che spetta al giudice di merito la selezione e la valutazione delle prove, l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e l'assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con cui si contestava l'attribuzione dell'onere della prova al lavoratore, affermando che la violazione dell'art. 2697 del codice civile è censurabile in Cassazione solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie, e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti. Nel caso di specie, il ricorrente criticava, in realtà, l'apprezzamento operato dai giudici del merito circa il raggiungimento della prova in ordine alla valutazione dei documenti e dei dati probatori rilevanti e acquisiti.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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