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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 6911/2026 del 23-03-2026

principi giuridici

La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.

È nullo, per contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005, l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico nella parte in cui esclude, dal calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, gli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa.

Il divieto di ius variandi nell'opposizione allo stato passivo non opera nel caso di deduzione fondata su fatti sopravvenuti, verificatisi dopo lo scadere del termine per la loro deducibilità in sede di primo grado.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Retribuzione Feriale del Personale Navigante: L'Indennità di Volo Integrativa e la Tutela del Diritto al Riposo


La Suprema Corte si è pronunciata in merito alla controversia relativa alla retribuzione spettante al personale navigante durante il periodo di ferie, con particolare riferimento all'inclusione dell'indennità di volo integrativa (IVO) nel calcolo della stessa.
La vicenda trae origine dall'ammissione parziale al passivo di una società aerea in amministrazione straordinaria del credito di un lavoratore, pilota, per differenze retributive relative all'IVO non corrisposta durante i periodi di ferie degli anni 2015 e 2016, nonché per scatti di anzianità. Il Tribunale di Civitavecchia, in accoglimento parziale dell'opposizione allo stato passivo, aveva riconosciuto il diritto del lavoratore al pagamento dell'IVO anche durante le ferie, ritenendo illegittime le clausole contrattuali che escludevano tale indennità dalla base di calcolo della retribuzione feriale.
I giudici di merito avevano fondato la loro decisione sulla normativa nazionale e comunitaria in materia di ferie retribuite, evidenziando come il diritto al riposo annuale retribuito sia un diritto fondamentale del lavoratore, tutelato dall'articolo 36 della Costituzione, nonché da diverse fonti internazionali ed europee. In particolare, il Tribunale aveva richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha chiarito come la retribuzione durante le ferie debba essere tale da garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa, al fine di non dissuaderlo dall'esercitare il diritto al riposo.
La società aerea ha impugnato la decisione del Tribunale di Civitavecchia, contestando, tra l'altro, l'interpretazione delle norme europee e nazionali in materia di retribuzione feriale, nonché la valutazione dell'effetto dissuasivo dell'esclusione dell'IVO dalla base di calcolo della retribuzione durante le ferie. La ricorrente ha inoltre sollevato questioni pregiudiziali di interpretazione del diritto dell'Unione Europea.
La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione del Tribunale di Civitavecchia. I giudici di legittimità hanno ribadito che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dall'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria.
La Corte ha inoltre evidenziato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore. Nel caso specifico del personale navigante, la Corte ha confermato che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nulla la disposizione collettiva che la esclude per tale periodo minimo di ferie.
La Suprema Corte ha infine respinto le censure relative alla valutazione dell'effetto dissuasivo dell'esclusione dell'IVO dalla base di calcolo della retribuzione feriale, ribadendo che spetta al giudice di merito verificare ex ante la potenzialità dissuasiva al godimento delle ferie dell'eliminazione (o riduzione del peso) di determinate voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie e dagli emolumenti sostitutivi delle ferie non godute, in base alle previsioni collettive applicabili.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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