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CORTE D'APPELLO DI MESSINA

Sentenza n. 375/2022 del 24-06-2022

principi giuridici

Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità al figlio maggiorenne inabile al lavoro, il requisito della vivenza a carico deve intendersi soddisfatto qualora il genitore defunto abbia provveduto al sostentamento del figlio in maniera continuativa e prevalente, concorrendo in misura rilevante e decisiva al suo mantenimento, e qualora il figlio inabile non disponga di un reddito superiore a quello previsto per il diritto alla pensione di invalidità civile totale.

In caso di decesso del pensionato, il figlio maggiorenne inabile a carico del defunto ha diritto alla pensione di reversibilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso del de cuius, senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Accertamento del Requisito di Inabilità al Lavoro per la Pensione di Reversibilità: Valutazione Complessiva del Quadro Clinico e Vivenza a Carico


La Corte d'Appello di Messina si è pronunciata in merito a una controversia riguardante il diritto alla pensione di reversibilità di un figlio maggiorenne, in quanto inabile al lavoro, a seguito del decesso della madre, titolare di pensione. Il caso trae origine dal rigetto, in primo grado, della domanda presentata dal figlio, motivato dall'insussistenza del requisito sanitario di inabilità.
Il ricorrente ha impugnato la decisione del Tribunale, contestando l'errata valutazione degli atti di causa e delle risultanze peritali. In particolare, ha lamentato che il giudice di primo grado non avesse correttamente valutato la sua inabilità lavorativa al momento del decesso della madre, elemento determinante per l'ottenimento della pensione di reversibilità.
La Corte d'Appello, ritenendo necessario un approfondimento istruttorio, ha disposto una nuova consulenza tecnica d'ufficio (CTU) al fine di accertare se, alla data del decesso della madre, il ricorrente si trovasse nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetti fisici o mentali.
Il consulente tecnico nominato dalla Corte ha effettuato una visita domiciliare del ricorrente, impossibilitato a spostarsi dalla propria abitazione per gravi motivi di salute. Sulla base della documentazione medica e degli accertamenti eseguiti, il CTU ha concluso che il ricorrente, affetto da diverse patologie, versava in una condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa già al momento del decesso della madre.
L'### si è opposto alle conclusioni del CTU, sostenendo che il quadro sanitario del ricorrente all'epoca della morte della madre non fosse tale da determinare un'inabilità assoluta e permanente. Tuttavia, il consulente tecnico ha fornito chiarimenti esaustivi, evidenziando come le patologie del ricorrente, già presenti e significative al momento del decesso della madre, compromettessero in modo rilevante la sua capacità lavorativa.
La Corte d'Appello, condividendo le conclusioni del CTU, ha ritenuto sussistente il requisito sanitario dell'inabilità al lavoro. Inoltre, ha accertato anche la sussistenza del requisito della "vivenza a carico", in quanto il ricorrente, all'epoca del decesso della madre, percepiva un reddito modesto, insufficiente a garantirgli un'esistenza dignitosa.
Alla luce di tali elementi, la Corte d'Appello ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado e riconoscendo il diritto del ricorrente alla pensione di reversibilità a partire dal mese successivo al decesso della madre. Ha inoltre condannato l'### al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio e delle spese per l'espletamento della CTU.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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