TRIBUNALE DI AVELLINO
Sentenza n. 289/2024 del 08-02-2024
principi giuridici
Nell'azione di riduzione, ai fini della ricostruzione della massa ereditaria, dal valore del bene donato si detraggono i miglioramenti apportati dal donatario, ai sensi dell'art. 748 c.c.
Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il conguaglio in denaro dovuto a quest'ultimo, ove necessario per integrare la quota, costituisce debito di valore e deve essere rivalutato al momento dell'ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali.
La domanda di divisione non può ritenersi implicita nella proposizione della domanda di riduzione, occorrendo un'espressa domanda tesa ad ottenere lo scioglimento della comunione determinatasi per effetto dell'intervenuta riduzione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Azione di Riduzione e Reintegrazione della Legittima: Criteri di Valutazione e Modalità di Attribuzione dei Beni Ereditari
La pronuncia in esame affronta una controversia in materia di successioni, originata da un'azione di riduzione promossa da una figlia nei confronti della sorella, erede testamentaria, al fine di reintegrare la quota di legittima asseritamente lesa.
Il caso trae origine dal decesso del padre, il quale aveva disposto del proprio patrimonio mediante testamento pubblico. Con tale atto, il de cuius legava alla moglie l'usufrutto vitalizio su una porzione di fabbricato e nominava la figlia erede universale, lasciandole la nuda proprietà del medesimo fabbricato e tutti i diritti su alcuni terreni. L'attrice, sorella dell'erede, lamentava una lesione della propria quota di legittima, sostenendo che il valore dei beni a lei pervenuti, inclusi due appartamenti acquistati con denaro fornito dal padre e dalla madre (configurandosi come donazioni indirette), fosse inferiore a quanto dovuto per legge.
Il Tribunale, dopo aver espletato una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) per la ricostruzione dell'asse ereditario e la valutazione dei beni, ha accolto la domanda di riduzione. I giudici hanno preliminarmente ribadito i principi generali in materia di azione di riduzione, sottolineando come essa miri alla ricostruzione della massa ereditaria (attraverso la riunione fittizia) e alla determinazione delle quote disponibili e di riserva, al fine di reintegrare la quota del legittimario leso.
Nella ricostruzione dell'asse ereditario, il Tribunale ha tenuto conto sia dei beni relitti (il relictum) sia delle donazioni indirette effettuate in vita dal de cuius (il donatum). In particolare, con riferimento alle donazioni indirette, consistenti nell'acquisto di immobili con denaro fornito dal padre, il Tribunale ha precisato che, ai fini della collazione, si deve fare riferimento al valore dei beni acquistati al momento dell'apertura della successione, e non al valore del denaro originariamente donato. Inoltre, in applicazione dell'art. 748 c.c., il Tribunale ha detratto dal valore di uno degli immobili i miglioramenti apportati dalla donataria.
Una volta determinata la massa ereditaria, il Tribunale ha calcolato le quote di disponibile e di riserva, tenendo conto della presenza del coniuge e di due figli. Accertata la lesione della quota di legittima dell'attrice, il Tribunale ha disposto la reintegrazione mediante l'attribuzione in natura di alcuni terreni facenti parte dell'asse ereditario, individuati sulla base delle proposte transattive formulate dalle parti e al fine di evitare dannosi frazionamenti della proprietà. Ha inoltre previsto un conguaglio in denaro a favore dell'attrice, al fine di compensare la differenza tra il valore dei terreni attribuiti e l'ammontare della lesione, con rivalutazione monetaria.
Il Tribunale ha invece rigettato la domanda dell'attrice volta ad ottenere la corresponsione dei frutti civili maturati sui beni ereditari, ritenendo che tale domanda presupponesse una preventiva azione di divisione ereditaria, non proposta nel caso di specie.
Infine, il Tribunale ha disposto la compensazione parziale delle spese di lite, ponendo la residua parte a carico della convenuta soccombente, e ha posto le spese di CTU a carico della convenuta.
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