TRIBUNALE DI FERMO
Sentenza n. 459/2022 del 22-07-2022
principi giuridici
La cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, con conseguente valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e conservazione della legittimazione del cedente, quale sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti.
Nei contratti di fideiussione omnibus stipulati sulla base dello schema contrattuale ABI, dichiarato parzialmente nullo dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la nullità parziale, rilevabile anche d'ufficio, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990 e 1419 c.c., è limitata alle sole clausole che riproducono le disposizioni dello schema unilaterale costituenti l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
La garanzia, anche se denominata fideiussione omnibus, che contenga clausole che prevedono il pagamento immediato a semplice richiesta scritta, la deroga all'art. 1957 c.c., l'estensione della garanzia all'obbligo di restituzione delle somme erogate anche in caso di invalidità delle obbligazioni garantite, e l'efficacia della garanzia indipendentemente da altre garanzie esistenti, deve essere qualificata come contratto autonomo di garanzia, con conseguente inapplicabilità del principio di accessorietà rispetto all'obbligazione principale, salvo il caso di nullità del rapporto fondamentale per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa, qualora il patto di garanzia autonoma sia stato stipulato proprio allo scopo di assicurarsi il risultato vietato dall'ordinamento.
La firma apposta dal legale rappresentante di una società, anche se costituita da una sigla, è sufficiente a rendere validi ed efficaci i rapporti negoziali stipulati dalla società, purché la sigla sia dotata di individualità grafica che non ne consenta l'automatica riproducibilità e consenta di attribuirla a una determinata persona.
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testo integrale
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sintesi e commento
Fideiussione Omnibus e Garanzia Autonoma: Profili di Validità e Limiti di Opponibilità
La pronuncia in commento affronta una complessa vicenda giudiziaria originata da un decreto ingiuntivo richiesto da un istituto di credito nei confronti di una società e di un soggetto garante, a fronte di un saldo debitore derivante da contratti di conto corrente e da un mutuo chirografario. Gli opponenti contestavano la validità del decreto, eccependo, tra l'altro, la violazione degli obblighi di correttezza e trasparenza da parte della banca, l'applicazione di interessi ultralegali e anatocistici, nonché l'usura.
Il Tribunale, preliminarmente, ha esaminato l'eccezione di nullità, anche parziale, della fideiussione omnibus stipulata dal garante, sollevata per la prima volta in corso di causa, per presunta violazione della normativa antitrust. Il giudice ha ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale in materia, richiamando il provvedimento della ### d'### che aveva individuato alcune clausole standardizzate nei contratti di fideiussione omnibus predisposti dall'ABI come potenzialmente lesive della concorrenza. Tuttavia, nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto tardiva la produzione della documentazione relativa al provvedimento della ### d'###, precludendo il riscontro del carattere uniforme delle clausole contestate.
Nel merito, il Tribunale ha affrontato la questione della validità dei contratti bancari, rigettando l'eccezione relativa all'assenza di sottoscrizione riferibile alla società correntista, ritenendo sufficiente la firma apposta dal legale rappresentante. Un punto centrale della decisione riguarda la qualificazione giuridica dell'obbligazione assunta dal garante. Il Tribunale, analizzando le clausole contrattuali, ha ritenuto che la garanzia prestata non potesse essere qualificata come una semplice fideiussione omnibus, bensì come un contratto autonomo di garanzia. Tale qualificazione ha importanti conseguenze in termini di opponibilità delle eccezioni.
Infatti, nel contratto autonomo di garanzia, il garante può opporre al creditore solo l'eccezione di dolo, ovvero la condotta abusiva o fraudolenta del creditore che, avvalendosi del proprio diritto, tace situazioni sopravvenute o esercita il diritto per uno scopo vietato dall'ordinamento. Di conseguenza, il garante non può eccepire la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, a meno che tale nullità non derivi da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa, e che il contratto autonomo sia stato stipulato proprio per assicurare un risultato vietato dall'ordinamento.
Il Tribunale ha quindi esaminato le singole eccezioni sollevate dall'opponente, valutando se quelle relative al rapporto fondamentale fossero idonee a giustificare una declaratoria di nullità per contrasto con norme imperative. In particolare, ha affrontato le questioni relative all'applicazione di interessi anatocistici e al superamento del tasso soglia di usura. Sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale ha accertato l'applicazione della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, in conformità alla normativa vigente, e l'assenza di usura contrattuale.
Infine, il Tribunale ha esaminato la garanzia prestata in relazione al contratto di mutuo chirografario, qualificandola come fideiussione in senso proprio, e quindi accessoria rispetto al contratto di finanziamento. Tuttavia, ha rilevato che nessuna doglianza specifica era stata mossa in relazione a tale contratto, fatta eccezione per l'eccezione di nullità per violazione dell'art. 117 T.U.B., già affrontata in precedenza. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, compensando parzialmente le spese di lite.
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