TRIBUNALE DI MESSINA
Sentenza n. 874/2023 del 05-05-2023
principi giuridici
In materia di responsabilità sanitaria, qualora il paziente alleghi di aver subito danni in conseguenza di un'attività svolta dal medico in esecuzione della prestazione oggetto del rapporto obbligatorio tra la struttura sanitaria e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale.
In tema di responsabilità sanitaria, grava sul creditore-attore l'onere di dimostrare, oltre alla fonte del suo credito, l'esistenza del nesso causale tra la condotta del professionista e il danno lamentato, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno.
In tema di responsabilità sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma del diritto alla salute; sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione.
In materia di responsabilità sanitaria, il medico che sottopone a visita il paziente e rileva l'esistenza di sintomi specifici è responsabile, unitamente alla struttura sanitaria, qualora ometta di disporre gli accertamenti diagnostici necessari per individuare la patologia sottostante e, conseguentemente, ritardi l'inizio di un trattamento terapeutico adeguato.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale, la liquidazione del danno va operata equitativamente, tenendo conto della durata e intensità del vissuto, della composizione del nucleo familiare, dell'età della vittima e dei familiari danneggiati, della personalità individuale di costoro, della loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e di ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare, anche presuntivamente, da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare.
In tema di responsabilità civile, per l'affermazione della sussistenza del nesso causale tra una condotta omissiva ed un evento di danno non è necessario accertare che la condotta dovuta (ed omessa) dal sanitario avrebbe evitato l'evento con "alta o elevata credibilità razionale", essendo sufficienti "serie ed apprezzabili" possibilità che ciò accadesse.
In tema di responsabilità sanitaria, l'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale determina l'esistenza di un danno risarcibile alla persona ove risulti che, per effetto dell'omissione, sia andata perduta dal paziente la possibilità di sopravvivenza per un periodo limitato, in più rispetto al periodo temporale effettivamente vissuto.
In tema di responsabilità sanitaria, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, al quale può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie, ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica".
In tema di risarcimento del danno patrimoniale ai prossimi congiunti, l'uccisione di una persona può causare ai suoi familiari un danno patrimoniale da lucro cessante, consistente nella perdita dei benefici economici che la vittima destinava loro, a condizione che non si trattasse di sovvenzioni episodiche.
Le spese funerarie, sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito, costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo, occorrendo, tuttavia, fornire al giudice i dati dai quali desumere, almeno approssimativamente, i parametri cui commisurare la valutazione, sia pure con riferimento al costo medio delle onoranze funebri della zona in questione.
In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, il primario ospedaliero, in ferie al momento del contatto sociale, del ricovero e dell'intervento, non può essere chiamato a rispondere delle lesioni subite da un paziente della struttura ospedaliera solo per il suo ruolo di dirigente, non essendo configurabile una sua responsabilità oggettiva.
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sintesi e commento
Omessa Diagnosi di Emorragia Digestiva e Responsabilità Medica: Analisi di una Sentenza
La pronuncia in esame affronta un delicato caso di responsabilità professionale medica, originato dal decesso di una paziente a seguito di un'emorragia digestiva non tempestivamente diagnosticata. La vicenda trae origine dal ricovero della paziente presso una struttura ospedaliera per un intervento chirurgico. Successivamente dimessa, la paziente rientrava in ospedale pochi giorni dopo, manifestando sintomi che avrebbero dovuto allertare il personale medico circa la possibile presenza di un'emorragia. Nonostante la sintomatologia e i risultati degli esami, la diagnosi tardiva e il conseguente ritardo nell'esecuzione di un esame endoscopico hanno portato al tragico epilogo.
I familiari della paziente hanno quindi citato in giudizio la struttura sanitaria, i medici che l'avevano avuta in cura e il primario del reparto, chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale, dopo aver disposto una consulenza tecnica d'ufficio (CTU), ha accertato la responsabilità della struttura sanitaria, di un medico in servizio durante il periodo cruciale del secondo ricovero e del medico che aveva disposto il ricovero iniziale.
La CTU ha evidenziato come la sintomatologia presentata dalla paziente, unitamente alla sua storia clinica e all'assunzione di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), avrebbero dovuto indurre il personale medico a sospettare un'emorragia digestiva e a disporre tempestivamente l'esame endoscopico. L'omissione di tale accertamento diagnostico è stata ritenuta una negligenza che ha contribuito in modo determinante al decesso della paziente.
Il Tribunale ha quindi condannato la struttura sanitaria e i medici ritenuti responsabili al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dai familiari della paziente, quantificati tenendo conto del legame affettivo e della sofferenza patita. Sono state rigettate, invece, le domande di risarcimento del danno patrimoniale e del danno da perdita di chance, non essendo state fornite prove sufficienti a supporto di tali pretese.
La sentenza ha inoltre affrontato il tema della responsabilità del primario del reparto, escludendola nel caso specifico in quanto assente per ferie durante il periodo di ricovero della paziente. Il Tribunale ha però precisato che tale assenza non esime il primario dalla responsabilità di organizzare adeguatamente il servizio, garantendo la presenza di personale medico qualificato e in grado di gestire le emergenze.
Infine, la sentenza ha esaminato le domande di garanzia proposte dai medici nei confronti delle rispettive compagnie assicurative, accogliendole nei limiti previsti dalle polizze assicurative stipulate.
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