TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza n. 5635/2020 del 23-09-2020
principi giuridici
In un rapporto obbligatorio sinallagmatico, l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. è ammissibile solo qualora l'inadempimento altrui, posto a fondamento dell'eccezione, si ponga in stretto rapporto di corrispettività con l'obbligazione di cui si chiede l'adempimento, valutato alla stregua del principio di buona fede oggettiva.
La contestazione generica e non circostanziata di spese non inerenti alla gestione sociale, senza specifica indicazione dei tipi di esborsi e senza allegazione di elementi probatori, preclude alla controparte ogni concreta possibilità di contestazione difensiva e di dimostrazione dell'inerenza delle spese all'attività sociale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Eccezione di Inadempimento e Obbligazioni Corrispettive nel Contesto di un Mandato di Amministrazione Societaria
La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo promosso da una società in liquidazione nei confronti del suo ex amministratore, il quale aveva richiesto il pagamento di compensi relativi all'ultimo esercizio sociale e all'indennità di fine mandato. La società opponente, contestando la pretesa creditoria, aveva sollevato un'eccezione di inadempimento, adducendo una serie di condotte asseritamente negligenti e dannose poste in essere dall'amministratore nel corso del suo mandato. Tali condotte, a dire della società, giustificavano il rifiuto di adempiere all'obbligazione di pagamento dei compensi.
Il Tribunale, nel rigettare l'opposizione, ha fondato la propria decisione sull'assenza di un nesso di sinallagmaticità tra gli inadempimenti contestati e l'obbligazione di pagamento dei compensi relativi all'ultimo esercizio sociale. I giudici hanno rilevato che i fatti addebitati all'amministratore, quali l'acquisto di un'autovettura e la ristrutturazione di un immobile, risalivano a periodi precedenti e i loro effetti si erano già esauriti, essendo peraltro noti alla società ben prima della fase di liquidazione.
In particolare, il Tribunale ha evidenziato che l'eccezione di inadempimento, prevista dall'articolo 1460 del codice civile, presuppone che il rifiuto di adempiere non sia contrario a buona fede, avuto riguardo alle circostanze. La buona fede, in questo contesto, è intesa in senso oggettivo, come condotta corretta alla stregua dell'idem sentire comune. La reazione all'inadempimento altrui deve essere proporzionata e la prestazione di cui ci si vuole liberare deve porsi in un rapporto di sinallagmaticità con la prestazione dedotta come inadempiuta.
Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che i denunciati inadempimenti non si ponessero in stretto rapporto sinallagmatico con l'obbligazione di pagamento dei compensi relativi all'esercizio sociale in questione. Inoltre, con riferimento alle spese contestate come non inerenti all'attività sociale, il Tribunale ha rilevato la genericità delle allegazioni, che non consentivano una concreta contestazione difensiva.
Il Tribunale ha quindi concluso che non sussistevano inadempimenti al mandato gestorio inerenti l'esercizio in questione che giustificassero l'eccezione di inadempimento. Di conseguenza, l'opposizione è stata rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.