TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza n. 9160/2022 del 21-11-2022
principi giuridici
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da diffamazione decorre dal momento in cui la parte lesa ha conoscenza dell'illecito.
La definizione del procedimento penale con archiviazione non preclude al giudice civile la valutazione della sussistenza degli elementi costitutivi del reato, al fine dell'applicazione del termine di prescrizione previsto dall'art. 2947, comma 3, c.c., fermo restando che tale termine decorre dalla data dell'illecito e non assumono rilievo eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato.
Il reato di diffamazione, anche se perpetrato a mezzo internet, è un illecito di natura istantanea che si consuma al momento della pubblicazione o della percezione da parte dell'interessato del testo offensivo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Pubblicazione di Immagine e Presunta Diffamazione Online: Profili Prescrittivi
La pronuncia in esame affronta la questione della pubblicazione non autorizzata di una fotografia su un blog, associata a un articolo ritenuto diffamatorio, e le relative implicazioni in termini di lesione del diritto all'immagine, all'identità personale e alla riservatezza. La vicenda trae origine dalla scoperta, da parte dell'attore, della propria immagine pubblicata su un sito web unitamente a un articolo dal contenuto ritenuto lesivo della sua reputazione. L'attore sosteneva di essere stato ingiustamente associato a fatti e contesti a lui estranei, subendo un danno non patrimoniale a causa della diffusione della sua immagine e delle affermazioni diffamatorie.
Il convenuto si è difeso eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, invocando il termine quinquennale previsto dall'articolo 2947 del codice civile. Nel merito, ha sostenuto la liceità della pubblicazione della fotografia, richiamando l'articolo 97 della legge sul diritto d'autore, che esclude la necessità del consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o è collegata a fatti di interesse pubblico. Il convenuto ha inoltre negato la natura diffamatoria dell'articolo, affermando di aver esercitato il legittimo diritto di critica senza mai fare il nome dell'attore.
Il Tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto. Il giudice ha individuato il dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale nel giorno in cui l'attore ha dichiarato di aver scoperto la pubblicazione incriminata. Pur riconoscendo che l'attore aveva sporto querela nei confronti del convenuto, conclusasi con un provvedimento di archiviazione, il Tribunale ha precisato che la definizione del procedimento penale non preclude la valutazione, in sede civile, della sussistenza degli elementi costitutivi del reato al solo fine di individuare il termine di prescrizione applicabile.
Il Tribunale ha quindi esaminato se dovesse applicarsi il termine quinquennale ordinario o quello più lungo previsto per i fatti costituenti reato. Nel caso di specie, anche applicando il termine di prescrizione previsto per il reato di diffamazione aggravata, pari a sei anni, il giudice ha rilevato che tale termine era comunque decorso prima dell'introduzione del giudizio civile. Il Tribunale ha respinto la tesi dell'attore secondo cui l'illecito diffamatorio avrebbe natura permanente, precisando che, secondo la giurisprudenza, il reato di diffamazione, sia esso commesso a mezzo stampa o internet, è un illecito di natura istantanea che si consuma al momento della pubblicazione o della percezione del testo offensivo. Di conseguenza, la domanda dell'attore è stata rigettata per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.