TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 10849/2022 del 05-12-2022
principi giuridici
L'interversione del possesso idonea all'usucapione della proprietà di un immobile gravato da enfiteusi si realizza qualora l'enfiteuta compia atti univoci ed esteriorizzati, incompatibili con il permanere del diritto del concedente, quali la richiesta e l'ottenimento di provvedimenti concessori in qualità di proprietario del bene.
Il rilascio da parte dell'ente locale di titoli edilizi in favore dell'enfiteuta, nei quali quest'ultimo è riconosciuto come proprietario del bene, costituisce atto di interversione del possesso idoneo a fondare l'acquisto per usucapione della piena proprietà, decorrendo il termine ventennale dalla data del primo provvedimento concessorio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Usucapione di un Diritto di Enfiteusi: Quando il Possesso Continuato Trasforma il Concessionario in Proprietario
La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda relativa a diritti reali su un immobile sito nel Comune di ###, originariamente gravato da un diritto di enfiteusi a favore di un privato e con il Comune quale concedente. La controversia nasce dall'azione promossa da un soggetto, erede di un precedente possessore, volta ad accertare l'inesistenza di diritti del Comune sull'immobile, in subordine, l'intervenuta usucapione dello stesso.
La parte attrice fondava la propria pretesa sull'asserita estinzione del diritto enfiteutico a seguito di un verbale di conciliazione risalente al 1911, interpretandolo come atto costitutivo di piena proprietà in capo al suo dante causa. In via subordinata, invocava l'usucapione ventennale, sostenendo di aver esercitato sul bene un possesso pacifico, pubblico e ininterrotto, manifestato attraverso una serie di interventi edilizi autorizzati dal Comune stesso.
Il Comune, costituitosi in giudizio, contestava la domanda, eccependo preliminarmente il ne bis in idem in ragione di una precedente pronuncia giudiziaria e, nel merito, rivendicando la titolarità del diritto di concedente, derivante dalla natura enfiteutica del rapporto.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di inammissibilità, rilevando la diversità oggettiva tra la presente causa e quella precedentemente decisa. Nel merito, ha escluso che il verbale di conciliazione del 1911 avesse determinato la costituzione di un diritto di piena proprietà, qualificandolo invece come atto costitutivo di enfiteusi.
Tuttavia, il Tribunale ha accolto la domanda subordinata di usucapione. Pur riconoscendo che l'enfiteuta è possessore del diritto reale sulla cosa, ma detentore nei confronti del concedente, ha ritenuto che nel caso di specie si fosse verificata una "interversio possessionis". Tale interversione si è concretizzata in una serie di atti inequivocabili, consistenti nel rilascio da parte del Comune, a partire dal 1981, di numerosi titoli edilizi (nulla osta, autorizzazioni, concessioni in sanatoria, permessi di costruire) in favore della dante causa dell'attrice, riconosciuta in tali atti come piena proprietaria dell'immobile.
Il Tribunale ha quindi concluso che, a seguito di tale interversione, il possesso della dante causa dell'attrice, esercitato in qualità di piena proprietaria a partire dal 1981, si era protratto per oltre vent'anni, determinando l'acquisto per usucapione della piena proprietà dell'immobile. Conseguentemente, ha dichiarato l'insussistenza del diritto del Comune alla riscossione del canone enfiteutico a far data dal compimento del termine per l'usucapione e la prescrizione del diritto a riscuotere i canoni precedentemente maturati.
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