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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 1123/2023 del 24-01-2023

principi giuridici

La busta paga sottoscritta dal lavoratore con la formula "per ricevuta" costituisce prova della sola avvenuta consegna del documento e non dell'effettivo pagamento della retribuzione indicata, gravando sul datore di lavoro l'onere di provare l'adempimento dell'obbligazione retributiva.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Mancato Pagamento del TFR: L'Onere Probatorio Incombe Sul Datore di Lavoro


La sentenza in commento affronta una controversia relativa al mancato pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) a un lavoratore. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ex dipendente nei confronti della sua società datrice di lavoro per il pagamento di una somma a titolo di TFR. La società si opponeva al decreto, sostenendo di aver già corrisposto una parte del TFR tramite un acconto erogato anni prima.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. I giudici hanno ribadito che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve valutare la fondatezza nel merito delle pretese del creditore, prescindendo dalla valutazione della prova fornita in sede monitoria. Nel caso specifico, il lavoratore aveva allegato il ### dal quale risultava il periodo di lavoro svolto e l'ammontare del TFR spettante.
La società, per contro, non è riuscita a fornire una prova idonea dell'avvenuto pagamento parziale del TFR. La busta paga prodotta, relativa all'anno in cui sarebbe stato erogato l'acconto, non era sottoscritta dal lavoratore. Il Tribunale ha ricordato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la busta paga sottoscritta "per ricevuta" costituisce prova solo della sua avvenuta consegna e non dell'effettivo pagamento. L'onere di provare l'avvenuto pagamento della retribuzione, e quindi anche del TFR, incombe sul datore di lavoro. Tale prova deve essere fornita tramite documentazione idonea, come una quietanza sottoscritta dal lavoratore. Nel caso di specie, la società non aveva fornito tale prova, né aveva prodotto il ### relativo all'anno in cui sarebbe stato erogato l'acconto, dal quale potesse evincersi l'anticipazione del TFR.
Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto non provato il parziale pagamento del TFR e ha confermato il decreto ingiuntivo, condannando la società al pagamento delle spese di lite.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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