TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 1980/2025 del 13-03-2025
principi giuridici
Il beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, consistente nella "### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente", spetta, in applicazione del principio di non discriminazione, anche ai docenti non di ruolo che abbiano ricevuto incarichi annuali ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche ai sensi dell'art. 4, comma 2, della medesima legge.
Ai docenti non di ruolo, destinatari di incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche, ai quali non sia stato tempestivamente riconosciuto il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della "### elettronica", secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Estensione della "Carta Docente" ai Docenti Precari: Un Passo Avanti per la Parità di Trattamento
Una recente sentenza del Tribunale di Napoli ha affrontato la questione dell'estensione del beneficio economico della "Carta Docente" ai docenti non di ruolo, segnando un importante precedente in materia di parità di trattamento nel settore scolastico.
La vicenda trae origine dal ricorso di una docente precaria che, pur avendo svolto incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, non aveva potuto usufruire della "Carta Docente", il bonus di 500 euro annui destinato all'aggiornamento professionale dei docenti di ruolo. La docente ha lamentato la disparità di trattamento, evidenziando come anche sui docenti precari gravino i medesimi obblighi formativi dei colleghi di ruolo.
Il Tribunale, dichiarando la contumacia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, ha accolto il ricorso, basandosi su una serie di considerazioni di fatto e di diritto. Innanzitutto, il giudice ha richiamato la normativa che sancisce l'aggiornamento come un diritto-dovere fondamentale di tutto il personale docente, senza distinzioni tra docenti di ruolo e precari. In secondo luogo, ha evidenziato come la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si sia già espressa in senso favorevole all'estensione del bonus ai docenti a termine, ritenendo discriminatoria la limitazione ai soli docenti di ruolo.
Il Tribunale ha quindi analizzato la tipologia di supplenze svolte dalla ricorrente, rilevando che si trattava di incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche, ovvero di supplenze che coprono l'intero arco temporale dell'attività didattica. In tali casi, secondo il giudice, sussiste una piena comparabilità con la posizione dei docenti di ruolo, tale da giustificare la parità di trattamento anche in relazione al beneficio della "Carta Docente".
In conclusione, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere all'assegnazione alla ricorrente della "Carta Docente" per gli anni scolastici contestati, con conseguente emissione di un buono elettronico di importo pari a 500 euro per ciascuna annualità, oltre interessi. La decisione si fonda sulla disapplicazione dell'articolo della legge che limita il riconoscimento del diritto alla "Carta Docente" ai soli insegnanti di ruolo, in quanto in contrasto con il principio di parità di trattamento sancito dalla normativa europea. La sentenza si allinea, inoltre, con i principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione, che ha riconosciuto il diritto alla "Carta Docente" ai docenti non di ruolo con incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.