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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 308/2026 del 14-01-2026

principi giuridici

La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.

È illegittima la decurtazione della retribuzione feriale derivante dalla mancata inclusione dell'indennità giornaliera di turno, in quanto tale indennità è intrinsecamente correlata alla presenza del lavoratore e, conseguentemente, allo svolgimento delle mansioni.

Le disposizioni della contrattazione collettiva che escludono o limitano l'inclusione di voci retributive nella retribuzione feriale, in contrasto con la nozione europea di retribuzione, sono disapplicabili.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Indennità di Turno e Retribuzione Feriale: Un'Analisi Giurisprudenziale


Una recente pronuncia del Tribunale di Napoli ha affrontato la questione dell'inclusione dell'indennità giornaliera di turno nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore durante il periodo di ferie. La controversia è nata dal ricorso di un operatore sociosanitario di un'azienda ospedaliera universitaria, il quale lamentava che l'indennità di turno, percepita regolarmente durante i periodi lavorativi, non fosse computata nella retribuzione corrisposta durante le ferie.
Il lavoratore fondava la propria pretesa sulla nozione europea di retribuzione, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), secondo cui la retribuzione durante le ferie deve corrispondere alla retribuzione ordinaria, comprensiva di ogni importo pecuniario collegato all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore. L'azienda ospedaliera, al contrario, sosteneva che l'indennità di turno rientrasse nel trattamento accessorio della retribuzione e che non dovesse essere considerata nel calcolo della retribuzione feriale, in quanto legata all'effettiva presenza in servizio.
Il Tribunale ha accolto integralmente le ragioni del lavoratore, richiamando la consolidata giurisprudenza nazionale ed europea in materia. Il giudice ha sottolineato che la nozione di retribuzione da applicare durante le ferie è fortemente influenzata dall'interpretazione fornita dalla CGUE, la quale ha precisato che il lavoratore deve percepire, durante il periodo di riposo, una retribuzione ordinaria, equiparabile a quella percepita durante i periodi di lavoro. Una diminuzione della retribuzione, infatti, potrebbe dissuadere il lavoratore dall'esercitare il proprio diritto alle ferie, in contrasto con gli obiettivi del legislatore europeo di assicurare un riposo effettivo per la tutela della salute e della sicurezza.
Il Tribunale ha evidenziato che la retribuzione dovuta durante le ferie comprende qualsiasi importo pecuniario collegato all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore. Nel caso specifico, l'indennità giornaliera di turno è stata ritenuta intrinsecamente correlata alla presenza del lavoratore e, quindi, allo svolgimento delle sue mansioni, costituendo una modalità peculiare di esecuzione delle stesse e compensando un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle stesse.
Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato il diritto del lavoratore a vedersi computata l'indennità giornaliera di turno nel calcolo della retribuzione dei giorni di ferie, disapplicando le clausole contrattuali che prevedevano diversamente. La sentenza ha condannato l'azienda ospedaliera al pagamento delle spese di lite.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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