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TRIBUNALE DI PADOVA

Sentenza n. 39/2025 del 09-01-2025

principi giuridici

In materia di responsabilità civile derivante da sinistro stradale, la confessione stragiudiziale resa a terzi dalla parte danneggiata, relativa alle modalità del fatto, è liberamente valutabile dal giudice, il quale ne apprezza l'attendibilità tenendo conto delle circostanze di tempo e di luogo in cui è stata resa.

In tema di responsabilità processuale aggravata, ai fini della condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la resistenza in giudizio della compagnia assicurativa può configurare colpa grave qualora, alla luce dell'esito dell'istruttoria e della pregressa sottoscrizione del modulo di constatazione amichevole, non sia stata offerta alcuna somma risarcitoria prima del giudizio e la difesa si sia limitata ad asserzioni apodittiche sulla non riconducibilità dei danni al sinistro.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Accertamento di Responsabilità e Risarcimento Danni a Seguito di Investimento di Pedone su Attraversamento Stradale


La pronuncia in esame trae origine da un sinistro stradale occorso in un Comune della provincia di Padova, nel quale una persona, mentre attraversava un passaggio pedonale spingendo a mano la propria bicicletta, veniva investita da un'autovettura. L'azione legale è stata promossa dalla persona investita nei confronti della conducente del veicolo e della compagnia assicurativa di quest'ultima, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente.
Il Tribunale, valutate le prove acquisite nel corso del giudizio, ha ritenuto di dover attribuire la responsabilità esclusiva del sinistro alla conducente del veicolo. In particolare, il giudice ha valorizzato la testimonianza di una persona presente al momento dell'incidente, la quale ha confermato la dinamica dei fatti descritta dalla persona investita. Pur rilevando una discordanza tra quanto dichiarato dalla persona investita al pronto soccorso, ove aveva riferito di attraversare le strisce in sella alla bicicletta, e la successiva ricostruzione dei fatti, il Tribunale ha ritenuto tale divergenza non determinante, trattandosi di confessione stragiudiziale resa a terzi e, comunque, non idonea ad escludere la responsabilità della conducente, tenuto conto che l'investimento era avvenuto quando la persona investita aveva quasi completato l'attraversamento.
Quanto alla quantificazione del danno, il Tribunale si è basato sulla consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, che ha accertato le lesioni riportate dalla persona investita, quantificando il danno biologico temporaneo e permanente. Applicando le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età della persona investita al momento del sinistro, il giudice ha determinato l'ammontare del risarcimento dovuto per i danni non patrimoniali e patrimoniali, comprensivi delle spese mediche sostenute.
Infine, il Tribunale ha accolto la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., condannando la compagnia assicurativa al pagamento di un'ulteriore somma, pari al compenso professionale liquidato all'avvocato della persona investita, ritenendo che la compagnia avesse resistito in giudizio con colpa grave, non avendo offerto alcuna somma a titolo di risarcimento prima del giudizio e non avendo formulato alcuna proposta conciliativa a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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