TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 3266/2023 del 27-02-2023
principi giuridici
In tema di riparto dell'onere probatorio nell'azione di risoluzione contrattuale, il creditore che agisce per la risoluzione, il risarcimento del danno o l'adempimento, deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, allegando l'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
La modificazione della domanda ammessa ai sensi dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa, purché la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi processuali.
In tema di diffida ad adempiere, l'unico onere gravante sulla parte intimante è quello di fissare un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, pena la risoluzione ope legis del contratto.
L'intimazione della diffida ad adempiere e l'inutile decorso del termine fissato non eliminano la necessità dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c.
La risoluzione per inadempimento rimuove ex tunc gli effetti del contratto, ai sensi dell'art. 1458 c.c., ristabilendo tra le parti la situazione antecedente al momento della conclusione dello stesso, con conseguente ripetibilità delle prestazioni eseguite.
L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, gravando sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno.
Il risarcimento del danno non patrimoniale è consentito nelle ipotesi in cui il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, in cui la legge espressamente consente il ristoro di tale danno, o in cui il fatto illecito leda in modo grave diritti inviolabili della persona costituzionalmente protetti, purché l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, la lesione dell'interesse sia grave e il danno non sia futile.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Risoluzione di diritto di contratti preliminari di multiproprietà per inadempimento del promittente venditore
La pronuncia in esame trae origine da una controversia relativa a due contratti preliminari di compravendita aventi ad oggetto quote di godimento turnario in multiproprietà. La parte attrice, promissaria acquirente, aveva convenuto in giudizio la società promittente venditrice, chiedendo la risoluzione dei contratti per inadempimento e la conseguente restituzione delle somme versate, oltre al risarcimento dei danni.
Nel caso di specie, l'acquirente aveva stipulato due contratti preliminari per l'acquisto di quote di multiproprietà in un complesso residenziale. A fronte dell'integrale pagamento del prezzo pattuito, la società venditrice non aveva provveduto alla stipula del contratto definitivo di trasferimento delle quote, nonostante i ripetuti solleciti. L'acquirente aveva quindi intimato alla società una diffida ad adempiere, assegnando un termine per la stipula del rogito, ma la società era rimasta inadempiente.
Il Tribunale ha accolto la domanda di risoluzione dei contratti preliminari, ritenendo sussistente un grave inadempimento da parte della società promittente venditrice. Il giudice ha evidenziato che, a fronte dell'integrale pagamento del prezzo da parte dell'acquirente, la società non aveva provveduto al trasferimento delle quote di multiproprietà, violando l'obbligazione principale derivante dal contratto preliminare.
Il Tribunale ha quindi condannato la società alla restituzione delle somme versate dall'acquirente, comprensive dell'importo originariamente pattuito per l'acquisto di altre quote di multiproprietà, poi oggetto di una successiva operazione negoziale tra le parti, qualificata dal giudice come mera imputazione di prezzo.
Il giudice ha invece rigettato le domande di risarcimento dei danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, ritenendo che l'acquirente non avesse fornito la prova del danno subito. In particolare, il Tribunale ha rilevato che l'acquirente non aveva dimostrato di aver subito un effettivo pregiudizio economico a causa dell'indisponibilità delle somme versate, né di aver subito danni non patrimoniali che avessero superato la soglia di normale tollerabilità.
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