TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 7398/2024 del 02-05-2024
principi giuridici
Il professionista legale è responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c., in caso di negligenza o imperizia che comprometta il buon esito del giudizio, con onere per il cliente di provare il nesso causale tra la condotta del professionista e il danno subito.
L'omessa osservanza delle regole sulla legittimazione passiva costituisce fonte di responsabilità professionale dell'avvocato difensore.
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio per il cliente, opera la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", da applicarsi non solo all'accertamento del nesso di causalità tra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili.
In caso di responsabilità solidale derivante da medesimo fatto dannoso, l'azione penale esercitata nei confronti di alcuni dei responsabili non ha effetto sospensivo della prescrizione nei confronti dei condebitori solidali non coinvolti nel procedimento penale, salvo quanto previsto dall'art. 2945 c.c. in relazione all'esito del giudizio.
La sentenza di rigetto della domanda, pronunciata nei confronti di alcuni soltanto dei condebitori solidali, non interrompe la prescrizione nei confronti degli altri condebitori solidali rimasti estranei al giudizio.
La domanda giudiziale proposta nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva, in assenza di atti interruttivi nei confronti del soggetto effettivamente legittimato, non interrompe la prescrizione nei confronti di quest'ultimo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Errore nell'individuazione del legittimato passivo e responsabilità professionale dell'avvocato
La pronuncia in esame affronta un tema delicato: la responsabilità professionale dell'avvocato per errore nell'individuazione del soggetto legittimato passivo in una causa di risarcimento danni. La vicenda trae origine da un'azione promossa da una paziente contro alcuni medici e una struttura sanitaria, a seguito di gravi danni subiti durante un ricovero nel lontano 1996.
La paziente, assistita dagli avvocati convenuti nel giudizio in commento, non ottenne alcun risarcimento. Il Tribunale, in primo grado, accertò la responsabilità dei sanitari e della struttura, ma rigettò la domanda per difetto di legittimazione passiva di quest'ultima. In particolare, i giudici rilevarono che la struttura sanitaria citata in giudizio non era il soggetto giuridico corretto, bensì un ente diverso, individuato da una specifica normativa. Tale decisione fu confermata in appello, senza che gli avvocati impugnassero il capo relativo al difetto di legittimazione passiva.
La paziente, ritenendo di aver subito un danno a causa della negligenza dei suoi legali, li citò in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni corrispondenti alla somma che avrebbe percepito se l'azione fosse stata correttamente impostata.
Il Tribunale ha accolto la domanda della paziente, ritenendo sussistente la responsabilità professionale degli avvocati. I giudici hanno evidenziato come l'errata individuazione del soggetto legittimato passivo abbia precluso alla paziente la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti. In particolare, il Tribunale ha sottolineato che, pur riconoscendo una certa difficoltà interpretativa della normativa in materia di legittimazione passiva delle strutture sanitarie, gli avvocati avrebbero dovuto agire con maggiore prudenza, ponendo in essere tutte le azioni cautelative necessarie a preservare il diritto della cliente, come ad esempio la notifica di atti interruttivi della prescrizione nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente responsabili.
Il Tribunale ha quindi condannato gli avvocati al risarcimento dei danni, quantificati in ### devalutati al momento del fatto e via via rivalutati, oltre interessi. Ha rigettato, invece, la domanda riconvenzionale dei legali volta ad ottenere il pagamento dei compensi professionali. Infine, ha accolto la domanda di manleva proposta dagli avvocati nei confronti della loro compagnia assicurativa, condannandola a tenerli indenni dalle conseguenze economiche della sentenza, nei limiti del massimale e della franchigia previsti dalla polizza.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.