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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 14808/2025 del 24-10-2025

principi giuridici

Il termine di durata del procedimento amministrativo previsto dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, non costituisce condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria volta all'accertamento dello status civitatis italiano iure sanguinis, in assenza di espressa previsione legislativa sanzionatoria e in considerazione del diritto di agire in giudizio tutelato dall'art. 24 Cost.

Il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis costituisce un diritto soggettivo perfetto, subordinato all'accertamento della sussistenza dei presupposti di fatto della discendenza e della mancata interruzione della trasmissione della cittadinanza.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Accertamento dello Iure Sanguinis e Diritto alla Cittadinanza Italiana: Ostacoli Burocratici Non Possono Prevalere


Una recente sentenza del Tribunale di ### ha affrontato la questione del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis a favore di un gruppo di ricorrenti, discendenti di un cittadino italiano. La vicenda trae origine dal ricorso presentato da diversi individui, tra cui anche minori, che rivendicavano il diritto alla cittadinanza italiana in quanto discendenti diretti di un avo italiano. I ricorrenti lamentavano la mancata definizione della loro pratica amministrativa da parte del Ministero dell'### e del Ministero degli ### nonostante la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
I Ministeri convenuti, pur non contestando nel merito la pretesa dei ricorrenti, avevano eccepito l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso, adducendo la mancata tempestiva produzione di documentazione e il mancato decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento amministrativo.
Il Tribunale, nel dirimere la controversia, ha innanzitutto rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata dai Ministeri. Il giudice ha infatti chiarito che il termine di 730 giorni previsto dalla normativa per la conclusione del procedimento amministrativo non può essere considerato un termine perentorio, la cui inosservanza preclude l'accesso alla tutela giurisdizionale. Tale interpretazione è supportata dal principio costituzionale che garantisce a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
Nel merito, il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso, riconoscendo il diritto dei ricorrenti alla cittadinanza italiana iure sanguinis. Il giudice ha sottolineato che il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza non rientra nella sfera della discrezionalità amministrativa, ma costituisce un diritto soggettivo perfetto, subordinato unicamente alla verifica della sussistenza dei presupposti di fatto, ovvero la discendenza da un cittadino italiano e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Il Tribunale ha accertato che, nel caso di specie, la linea di discendenza era stata adeguatamente documentata dai ricorrenti e che non vi erano state trasmissioni della cittadinanza per via femminile prima del 1948, data di entrata in vigore della ### italiana. Pertanto, nessun ostacolo normativo poteva opporsi al riconoscimento della cittadinanza ai ricorrenti.
Il giudice ha inoltre evidenziato che le difficoltà burocratiche e l'elevato numero di domande pendenti presso le ### non possono giustificare il mancato rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi, né possono pregiudicare il diritto dei cittadini al riconoscimento della propria cittadinanza.
In conclusione, il Tribunale ha ordinato al Ministero dell'### di provvedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni necessarie nei registri dello stato civile, al fine di formalizzare il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, tenuto conto della particolarità delle questioni affrontate e della pendenza di un giudizio di costituzionalità sulla materia.
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testo integrale


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