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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 7729/2025 del 25-05-2025

principi giuridici

Costituisce giudicato esterno, rilevabile d'ufficio anche in fasi successive del giudizio, l'accertamento della qualità di erede contenuto in una precedente pronuncia non impugnata, precludendo la rimessione in discussione di tale status in un successivo giudizio tra le stesse parti, salvo l'esperimento dei rimedi impugnatori previsti dal codice di rito, ivi compresa l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., ove ne sussistano i presupposti.

Ai fini dell'art. 485 c.c., l'onere di provare il possesso dei beni ereditari, anche con riferimento ad uno solo di essi, incombe su colui che lo deduce, non essendo sufficiente a tal fine la mera certificazione anagrafica di residenza, la quale riveste un mero valore presuntivo e non prova, di per sé, la relazione materiale con il bene tale da configurare il possesso utile all'accettazione presunta dell'eredità.

La richiesta di voltura catastale degli immobili ereditari, pur potendo costituire indice della volontà di appropriarsi del bene ereditario, non integra accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. qualora non sia compiuta dal chiamato all'eredità personalmente o tramite persona da lui delegata e munita di potere rappresentativo e gestorio.

L'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità, sollevata ai sensi dell'art. 480 c.c., deve essere accertata nel contraddittorio di tutte le parti interessate, consentendo al titolare del diritto o ai suoi eredi di dimostrare l'interruzione del termine o l'avvenuta accettazione, tacita o espressa, da parte del de cuius.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Accertamento dell'Accettazione Tacita di Eredità e Determinazione delle Quote di Comproprietà: Profili Processuali e Sostanziali


La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda successoria, originata dalla necessità di definire la titolarità di beni immobili oggetto di procedure esecutive. La controversia trae origine da due distinti procedimenti, poi riuniti, promossi da istituti di credito in qualità di creditori di alcuni soggetti, i cui diritti di proprietà derivavano, in parte, da successioni ereditarie.
Il Tribunale è stato chiamato a dirimere la questione dell'accettazione tacita di eredità e, conseguentemente, a determinare le quote di comproprietà degli immobili caduti in successione. Il fulcro della decisione risiede nell'accertamento della qualità di erede in capo ai diversi soggetti coinvolti, in relazione a due distinti assi ereditari.
Un aspetto preliminare e cruciale della sentenza riguarda il valore del giudicato esterno. Il Tribunale ha riconosciuto l'efficacia vincolante di una precedente pronuncia, resa in un giudizio tra alcune delle parti coinvolte, che aveva già accertato la qualità di eredi di determinati soggetti. Tale accertamento, non impugnato nei termini di legge, è stato ritenuto immodificabile e preclusivo di nuove contestazioni sulla medesima questione.
Nel merito, il Tribunale ha esaminato le posizioni dei diversi convenuti, valutando se avessero compiuto atti idonei a configurare un'accettazione tacita di eredità, ai sensi dell'articolo 476 del codice civile, o se si fossero trovati nella condizione di "possesso dei beni ereditari" senza aver redatto l'inventario nei termini di legge, ai sensi dell'articolo 485 del codice civile. L'onere della prova del possesso dei beni ereditari gravava sulle parti ricorrenti, che dovevano dimostrare una relazione materiale con i beni tale da configurare un effettivo potere di fatto.
Il Tribunale ha rigettato le domande di accertamento dell'accettazione tacita di eredità nei confronti di alcuni convenuti, ritenendo non provato il possesso dei beni ereditari o la commissione di atti univocamente indicativi della volontà di accettare l'eredità. In particolare, la mera residenza anagrafica in un immobile ereditario non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare il possesso, in assenza di ulteriori elementi fattuali.
Al contrario, il Tribunale ha accertato l'accettazione tacita di eredità in capo ad altri convenuti, sulla base delle loro ammissioni e delle risultanze istruttorie. Ha inoltre dichiarato la prescrizione del diritto di accettare l'eredità in capo a coloro che non avevano compiuto atti di accettazione nei termini di legge.
Infine, il Tribunale ha determinato le quote di comproprietà degli immobili caduti in successione, tenendo conto degli accertamenti compiuti in merito alla qualità di erede dei diversi soggetti coinvolti e dell'effetto di accrescimento delle quote spettanti agli eredi accettanti in conseguenza dell'esclusione degli altri. La decisione ha precisato le quote di comproprietà spettanti a ciascun erede, sia con riferimento all'immobile sito in una via, sia con riferimento all'immobile sito in un'altra via, oggetto della controversia.
La sentenza si conclude con la condanna di uno dei convenuti al pagamento delle spese di lite in favore di una delle parti ricorrenti, e con la compensazione delle spese tra le altre parti, in ragione della reciproca soccombenza o della mancata contestazione delle domande.
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testo integrale


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