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TRIBUNALE DI SALERNO

Sentenza n. 4077/2025 del 13-10-2025

principi giuridici

La pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla mera violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo necessario accertare se tale violazione abbia efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. Grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.

Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni compatibili con le condizioni economiche dei genitori.

In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica, a condizione che l'attitudine del coniuge al lavoro si riscontri in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Separazione Giudiziale: Valutazione dell'Addebito e del Mantenimento alla Luce dei Doveri Coniugali e dell'Autonomia Economica


La pronuncia in esame concerne un procedimento di separazione giudiziale tra coniugi, nel quale si sono affrontate diverse questioni, tra cui l'addebito della separazione, il mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente e l'assegno di mantenimento per il coniuge richiedente.
Nel caso di specie, il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sulla domanda di separazione presentata da un coniuge, a cui l'altro ha aderito, chiedendo però l'addebito della separazione al marito a causa di una relazione extraconiugale. Il Tribunale ha ricordato che, secondo l'articolo 151 del codice civile, l'addebito della separazione può essere pronunciato solo se la violazione dei doveri coniugali ha causato la crisi del rapporto. Nel caso specifico, pur essendo stata accertata la relazione extraconiugale, non è stata fornita la prova che tale relazione fosse anteriore alla crisi matrimoniale e alla cessazione della convivenza. Pertanto, la domanda di addebito è stata rigettata.
Un ulteriore punto nodale della controversia ha riguardato il mantenimento della figlia maggiorenne, non ancora autosufficiente economicamente, in quanto impegnata negli studi universitari. Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza consolidata, ha ribadito che l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti sussiste nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, commisurato alle capacità e aspirazioni del figlio, compatibilmente con le condizioni economiche dei genitori. Nel caso in questione, il Tribunale ha confermato l'assegno di mantenimento a carico del padre, tenendo conto delle condizioni economiche di entrambi i genitori e della prosecuzione degli studi da parte della figlia.
Infine, il Tribunale si è pronunciato sulla richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie. In proposito, ha ricordato che, in sede di separazione, l'assegno di mantenimento è finalizzato a garantire al coniuge richiedente un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio. Tuttavia, nel caso specifico, il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo che la moglie disponesse di un reddito sufficiente a garantirle l'autosufficienza economica, considerando sia il reddito da lavoro dipendente, sia la sua quota di comproprietà degli immobili locati.
Quanto alle spese legali, il Tribunale ha disposto la compensazione, ritenendo che la crisi coniugale fosse imputabile ad entrambi i coniugi in egual misura, in assenza di una pronuncia di addebito.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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