TRIBUNALE DI SIENA
Sentenza n. 835/2019 del 16-08-2019
principi giuridici
La realizzazione di un intervento edilizio che, pur consistendo nella ristrutturazione di un preesistente manufatto, ne comporti un aumento di volumetria e della sagoma di ingombro, deve essere equiparato a nuova costruzione ai fini del rispetto delle distanze legali dal confine, ove la normativa urbanistica locale non preveda espressamente una disciplina diversa per le ricostruzioni.
La costruzione realizzata in violazione delle norme sulle distanze legali dal confine determina una limitazione del godimento del fondo confinante, concretandosi in re ipsa il danno risarcibile, senza necessità di specifica prova.
Il proprietario deve realizzare i tetti in modo che le acque piovane scolino sul suo terreno, senza farle cadere nel fondo del vicino, ai sensi dell'art. 908, comma 1, c.c.
L'apposizione di pannelli metallici amovibili su una preesistente ringhiera di recinzione, collegati tramite bulloni senza alterare la struttura originaria, costituisce intervento libero non necessitante di autorizzazione, salvo prescrizioni più restrittive imposte dai piani regolatori edilizi per esigenze paesaggistiche o di decoro urbano.
Il comproprietario ha diritto di praticare ulteriori accessi dal suo fondo su una strada comune, purché non alteri la destinazione del bene comune e non pregiudichi il pari uso degli altri comproprietari, ai sensi dell'art. 1102 c.c.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Ampliamento Abusivo di un Deposito: Violazione delle Distanze e Diritto al Risarcimento
La pronuncia in esame trae origine da una controversia tra proprietari confinanti, in relazione ad asserite violazioni delle distanze legali e delle norme edilizie, nonché a problematiche relative allo scolo delle acque piovane e all'estetica di una recinzione.
La parte attrice lamentava che i vicini, proprietari di un immobile confinante, avessero realizzato opere di ampliamento di un locale adibito a deposito, nonché la ristrutturazione di un ripostiglio adiacente al garage, in violazione delle distanze minime previste dal Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune e dal Codice Civile. Contestava, altresì, la sostituzione della ringhiera di recinzione con pannelli metallici ritenuti lesivi del decoro urbano. Chiedeva, pertanto, la demolizione delle opere abusive, il ripristino dello stato dei luoghi, il risarcimento dei danni subiti e la regolarizzazione dello scolo delle acque piovane.
I convenuti si difendevano eccependo, in primis, la carenza di interesse ad agire dell'attrice e contestando la fondatezza delle pretese avversarie. Sostenevano che le opere contestate erano state realizzate da oltre vent'anni, maturando, quindi, l'usucapione della servitù. In via riconvenzionale, chiedevano la rimozione di container, alberi di alto fusto e piante di edera presenti sul fondo dell'attrice, ritenuti lesivi del decoro e dannosi per la loro proprietà. Contestavano, inoltre, il diritto dell'attrice di realizzare nuovi accessi alla sua proprietà da una strada che asserivano essere privata e di loro comproprietà.
Il Tribunale, espletata CTU ed assunta prova testimoniale, ha accolto parzialmente le domande dell'attrice. In particolare, ha accertato che l'ampliamento del locale adibito a deposito, realizzato mediante accorpamento di un preesistente deposito e di un vano tecnico, aveva comportato un aumento della volumetria e della sagoma dell'edificio, configurandosi come una "nuova costruzione" in violazione delle distanze minime dal confine previste dal PRG. Ha, quindi, condannato i convenuti alla demolizione della parte abusiva e al risarcimento del danno, quantificato in via equitativa.
Il Tribunale ha, altresì, accertato che le acque piovane provenienti dal tetto del garage dei convenuti, non essendo convogliate da un sistema di gronda, defluivano sul fondo dell'attrice, in violazione dell'art. 908 c.c. Ha, pertanto, condannato i convenuti a regolarizzare lo scolo delle acque, in modo da evitare lo stillicidio sul fondo confinante.
Diversamente, il Tribunale ha rigettato la domanda relativa alla demolizione del ripostiglio adiacente al garage, ritenendo che l'intervento realizzato dai convenuti si fosse configurato come una semplice ristrutturazione edilizia, senza alterazione delle preesistenti distanze dal confine. Ha, inoltre, respinto la domanda relativa alla rimozione dei pannelli metallici apposti alla ringhiera di recinzione, ritenendo che si trattasse di opere precarie e provvisorie, destinate ad essere rimosse al termine dei lavori edili.
Infine, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alle domande riconvenzionali dei convenuti relative agli alberi, all'edera e ai container, in quanto l'attrice aveva provveduto a rimuovere le cause del lamentato pregiudizio. Ha, altresì, rigettato la domanda relativa all'accesso alla strada, ritenendo che la stessa fosse pubblica e, comunque, che l'attrice, in quanto comproprietaria, avesse il diritto di accedervi.
Le spese di lite sono state compensate per la metà, ponendo l'altra metà a carico dei convenuti, in ragione della reciproca soccombenza.
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