TRIBUNALE DI TERAMO
Sentenza n. 981/2020 del 30-11-2020
principi giuridici
In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., la titolarità del potere di controllo, manutenzione e vigilanza sulla rete fognaria da parte del gestore del servizio idrico integrato, unitamente alla sussistenza di obblighi di conduzione e manutenzione ordinaria e/o straordinaria, comporta la responsabilità del gestore medesimo per i danni arrecati a terzi, salvo che ricorra una delle ipotesi di esenzione espressamente previste dalla disciplina convenzionale.
In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., il proprietario della rete fognaria, pur in presenza di un gestore del servizio idrico integrato, permane titolare di obblighi di vigilanza, controllo e manutenzione, rispondendo dei danni subiti dal danneggiato in virtù della relazione qualificata con la res, salvo la prova del caso fortuito.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, la comunicazione all'assicuratore della richiesta di intervento urgente per inconvenienti al sistema fognario, senza specificazione o quantificazione dei danni, non costituisce richiesta di risarcimento ai fini della sospensione del termine di prescrizione di cui all'art. 2952, comma 4, c.c.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità per Danni da Infiltrazioni Fognarie: Concorso di Colpa e Obblighi di Manutenzione
La pronuncia in esame affronta la complessa questione della responsabilità per i danni derivanti da infiltrazioni causate da un malfunzionamento della rete fognaria. Un privato cittadino ha citato in giudizio un Comune, la società di gestione del servizio idrico integrato e le rispettive compagnie assicurative, lamentando danni al proprio immobile a seguito di ripetuti allagamenti.
Il proprietario dell'immobile ha attribuito i danni al mancato funzionamento della rete fognaria pubblica, sostenendo che l'incapacità di ricevere i liquami e smaltire correttamente le acque reflue aveva causato l'accumulo e il conseguente deterioramento della sua proprietà. Il Comune si è difeso eccependo il difetto di legittimazione passiva, in quanto aveva affidato in concessione il servizio idrico alla società di gestione. Quest'ultima, a sua volta, ha negato la propria responsabilità, sostenendo di essere incaricata solo della gestione delle acque reflue, mentre lo smaltimento delle acque meteoriche (acque bianche) era rimasto a carico dell'ente comunale.
Il Tribunale ha accertato che gli allagamenti erano stati causati da una serie di fattori concorrenti, tra cui l'inadeguatezza della linea fognaria, la carenza di manutenzione da parte degli enti preposti, l'errata progettazione e costruzione del pozzetto e i difetti di progettazione e realizzazione dell'immobile stesso.
Il giudice ha quindi individuato le responsabilità, distinguendo tra il ruolo del Comune, quale proprietario della rete fognaria, e quello della società di gestione, quale soggetto incaricato della conduzione e manutenzione della stessa. Il Tribunale ha evidenziato che il Comune, in quanto proprietario della rete, è tenuto all'esercizio del controllo e alla manutenzione del sistema di raccolta e deflusso delle acque, rispondendo dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salvo la prova del caso fortuito. Allo stesso modo, la società di gestione, in virtù degli obblighi di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, è responsabile dei danni derivanti dalla mancata vigilanza e dall'inadeguato adeguamento degli impianti.
Tuttavia, il Tribunale ha riconosciuto un concorso di colpa del proprietario dell'immobile, per non aver realizzato un'adeguata progettazione degli impianti di scarico del fabbricato e del raccordo con la rete fognaria pubblica. Pertanto, il risarcimento dei danni è stato ridotto in proporzione al grado di colpa del danneggiato.
Infine, il Tribunale ha accolto le domande di manleva formulate dal Comune e dalla società di gestione nei confronti delle rispettive compagnie assicurative, condannando queste ultime a tenere indenni i propri assicurati dalle conseguenze economiche derivanti dall'accoglimento della domanda risarcitoria. Il giudice ha respinto le eccezioni di prescrizione sollevate dalle compagnie assicurative, ritenendo che la richiesta di intervento urgente formulata dal proprietario dell'immobile non potesse essere equiparata a una richiesta di risarcimento del danno, ai fini della sospensione del termine di prescrizione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.