blog dirittopratico

3.659.383
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
2

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8995/2024 del 04-04-2024

... fondi del ### dopo che i primi avevano esperito azione possessoria per ottenere il possesso di tale facoltà di transito; 2) azione di risarcimento danni per le molestie al legittimo esercizio di un libero diritto di proprietà su quel fondo; 3) actio finium regundorum tra i vari fondi citati, con conseguente ripristino della situazione quo ante, stante l'incertezza del confine dal momen to che i convenuti, a seguit o d ell'acquisto nell'esecuzione forzata promossa da terzi avverso l'attore, avevano unilateralmente apposto una recinzione e un cancello che non rispettavano il confine. 2. Si costituivano in giudizio ### e ### contestando le pretese attoree e rivendicando per contro: 1) l'acquisto della servitù di passaggio "per destinazione del padre di famiglia" (art. 1062 c.c.); o, in subordine, in via coattiva ex art. 1051 c.c.; o, in estremo subordine, ex art. 1052 c.c.; 2) i danni per aver il ### impedito l'esercizio del loro presunto legittimo diritto di passaggio; 3) il m anteni mento dei confini dagli stessi determinato con la realizzazione di una precaria recinzione, nonché ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 l'ampliamento delle aree così recintate, a scapito delle (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16355/2019 R.G. proposto da: ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### PRINETTO; - ricorrente - contro #### elettivamente domiciliati in ### presso lo studio dell'avvocato ### rappresentati e dife si dagli avvocati #### e ### - controricorrente - avverso la senten za della CORTE ### di TORINO 2089/2018 depositata il ###. 
Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal #### 1. ### dichiarandosi proprietario dei fondi si ti in #### Fg. 6 nn. 51 e 59, contigui a quelli nn. 50 ,e 52, un tempo di sua proprietà e ora di proprietà di ### e ### a seguito di acquisto nell'ambito di un'azione esecutiva promossa nei confronti dell o stesso atto re, proponeva: 1) actio negatoria servitutis sui fondo n. 51, volta a impedire il transito dei ### e ### su una strada che insisteva su detto mappale e collegava originariamente i fondi del ### dopo che i primi avevano esperito azione possessoria per ottenere il possesso di tale facoltà di transito; 2) azione di risarcimento danni per le molestie al legittimo esercizio di un libero diritto di proprietà su quel fondo; 3) actio finium regundorum tra i vari fondi citati, con conseguente ripristino della situazione quo ante, stante l'incertezza del confine dal momen to che i convenuti, a seguit o d ell'acquisto nell'esecuzione forzata promossa da terzi avverso l'attore, avevano unilateralmente apposto una recinzione e un cancello che non rispettavano il confine.  2. Si costituivano in giudizio ### e ### contestando le pretese attoree e rivendicando per contro: 1) l'acquisto della servitù di passaggio "per destinazione del padre di famiglia" (art. 1062 c.c.); o, in subordine, in via coattiva ex art.  1051 c.c.; o, in estremo subordine, ex art. 1052 c.c.; 2) i danni per aver il ### impedito l'esercizio del loro presunto legittimo diritto di passaggio; 3) il m anteni mento dei confini dagli stessi determinato con la realizzazione di una precaria recinzione, nonché ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 l'ampliamento delle aree così recintate, a scapito delle proprietà confinanti dei sigg. ###, ### e ### che si presumevano avessero sconfinato e che si chiedeva di poter quindi citare in giudizio.  3. Nessuno dei terzi così chiamati si costituiva e il giudizio proseguiva nella contumacia degli stessi.  4. In sede istruttoria più volte veniva tentata, ma invano, la conciliazione.  5. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Torino pronunciava sentenza con la quale, nello stabilire i conf ini tra i fondi, condannava ### e ### a rilasciare ad ### una porzione di terreno (t ratteggiata in rosso nella planimetria di comparazione allegata al n. 3 alla consulenza tecnica), condannava ### a rilasciare a ### e ### altra porzione di terreno tratteggiata in blu nella citata planimetria di comparazione; condannava ### a rilasciare a M arco G aretta e ### olesi la porzione di terreno tratteggiata in verde nella citata planimetria di comparazione; rigettava le domande proposte da ### e ### nei conf ronti di ### e ### dichiarava che il fondo sito in ### e identificato al ### al foglio 6, particella 51, di pro prietà di ### era gravato da servitù di passaggio pedonale e carraio per l'utilità del fondo di cui al foglio 6, particella 50, di proprietà di ### e ### da esercitarsi sulla strada interna di cui al la planim etria di comparazio ne allegata al n. 3 alla consulenza tecnica; condannava ### a cessare turbative e molestie all'esercizio di tale servitù; condanna ### a ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 pagare a ### ta e ### zo/esi €. 1.000, 00, olt re interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.  6. Avverso la suddetta sentenza interponeva ap pello ### 7. Resistevano al gravame ### e ### 8. Le restanti parti rimanevano contumaci.  9. La Corte d'Appello rigettava il gravame. 
Per que l che ancora rileva la Corte d'Appello ritene va sussistenti le tre condizioni per la costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia: a) possesso dei fondi da parte di un unico proprietario prima della divisione; b) opere visibili e permanenti che rivelino in modo non equivoco la relazione di subordin azione tra i fondi; c) l'assenza d i una manifestazione univoca di volontà contraria all'atto del negozio con cui si attua la separazione. 
Il primo presupposto era costituito dal fatto che i fondi erano stati posseduti, prima della loro divisione, dall'unico proprietario; e l'unicità del diritto dominicale sui fondi collegati dalla relazione di servizio non era venuta meno nel caso di specie, di più proprietari in comunione fra loro. Di conseguenza, la questione relativa alla comproprietà, pur sollevata soltanto in sede di gravame, era da ritenersi superata per essere infondata nel merito. Inoltre, anche sulla base dell a giurisprud enza di legittimit à, la costit uzione di servitù (per destinazione del padre di famiglia) poteva avvenire, come nel caso di specie, anche con il decreto di trasferimento del giudice in sede di esecuzione forzata di disposizione della cessione - e quindi della divisione del fondo. Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 Sussisteva anche il requisito dell'apparenza come rilevato dal CTU e da a ltri elemen ti istruttori me ntre era irrilevante la non interclusione del fondo dominante. 
Ai fini della prova de ll'esercizio del passaggio attrave rso il sedime doveva rilevarsi come il ### fosse unico proprietario del fondo poi acqu istato dalla coppia ### e come lo stesso accedesse attraverso quell'accesso alla strada pubblica denominata ### della ### La circostanza relativa all'utilizzo del sedime di cui si tratta da parte del proprietario-titolare del fondo non era stata soltanto confermata dallo stesso ### in sede di istruttoria per l'interdetto possessorio ma anche da due testi. Peraltro, come rilevato in sede di sopralluogo dallo stesso ### nella specie, era stata riscontrata an che "la p resenza di elementi app arenti chiaramente riconducibili all'asservimento del mappale 51 a favore del mappale 50. Infine, in base alle fotografie prodotte dalla difesa degli appellati, n essun dubbio poteva sussistere sul fatto che il ### avesse interposto una serie di ostacoli sul sedime stradale, ostacoli quali il cancello, dei fili trasversali con appesi due cartelli con scritta e simbolo di divieto di accesso e dei tubi in cemento armato. ### ale, di conseguenza, aveva valutato in modo corretto la ricorrenza di t utti i p resupposti richiesti per la costituzione della servitù p er destinazione del padre di famiglia mentre era del tutto irrilevante che i ### potessero avere accesso al loro fondo attraverso una altra strada privata peraltro impraticabile.  10. ### ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso. Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 11. ### e ### hanno resistito con controricorso 12. ### delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.  13. A segu ito di t ale comunicazione, la parte rico rrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.  14. Fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art.  380-bis.1 cod. proc. civ., entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell'udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: ### esame circa fatti decisivi per il giudizio risultanti dagli atti di causa, già oggetto di discussione tra le parti, in particolare il reale contenuto del primo mot ivo di ap pello; violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in specie degli art. 112, 115, 116 c.p.c., e dell'art.  111 Cost. (con conseguente nullità della sentenza impugnata), in violazione dell'art. 360 c. 1, nn. 3 e 4 c.p.c. per aver il giudice ricostruito il predetto motivo omettendo di considerare il reale contenuto della doglianza, come formulata effettivament e dall'appellante, con conseguente travisamento dell'oggett o del decidere risultante dallo svolgimento del processo e conseguente enunciazione decisionale articolata su argomentazioni oggettivamente incomprensibili o perplesse. 
Il ricorrente lamenta che il suo primo motivo d'appello aveva in realtà contenuto diverso rispetto a quanto ricostruito dalla Corte Territoriale. Inoltre, la Corte Territoriale avrebbe chiaramente mal ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 interpretato - con mot ivazione manifestamente perple ssa e contraddetta dagli atti - le risultanze della ### In particolare, lo sconfinamento ricostruito dal CTU in capo al ### stesso in danno dei sigg. ### e ### in realtà non sarebbe stato da lui praticato e le recinzioni sarebbero state tutte apposte unilateralmente dai convenuti.  2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione di norme di diritto, in specie dell'art. 1062 c.c. e dell'art. 112 c. p.c., oltre che degli artt. 3 e 111 Cost. (con conseguente nullità della sentenza impug nata), in violazione dell'art. 360 c. 1, nn. 3 e 4, c.p.c. per avere la Corte Territoriale ritenuto sussistente il presupposto dell'appartenenza di uno o più fondi ad un unico proprietario ai fini della costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. sulla base, però, dell'applicazione di principi di diritto validi per la disciplina di fattispecie diverse da quella del caso concreto; e dunque per aver quindi deciso con considerazioni prive del requisito dell'omogeneità del giudizio e caratterizzate da argomenti oggett ivamente incomprensibili o, comunque, perplessi. 
Il ricorrente lamenta l'errore della CTU e il conseguente errore del giudice circa l'unicità della sua proprietà del fondo servente che invece era in comproprietà con la moglie, ### Tale circostanza farebbe venir m eno uno dei requis iti in fatto per l'operatività delia fattispecie dell'art. 1062 c.c.; e l'errore del ### fatto proprio dal giudice di primo grado, avrebbe determinato l'erronea decisione. In sostanza, i fondi in favore dei quali ora si vorrebbe invocare l'acquisto della servitù di passaggio, in origine non appartenevano solo al ### bensì per la quota di 1/2 anche ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 alla di lui moglie, ### per contro i fondi nn. 51 e 59, sul primo dei quali si vorrebbe oggi ritenere costituita la servitù di passaggio per destinaz ione del padre dì famiglia, sono sempre appartenuti al solo ### per l'intero. 
Il ricorrente cita la giurisprudenza di legittimità e sostiene che nella fattispecie non è possibile affermare l'esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia.  3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione di norme di d iritto, in specie dell'art. 106 2 c.c e dell'art. 112 c.p.c., oltre che dell'art. 111 Cost. (con conseguente nullità della sentenza impugnata), in violazione dell'art. 360 c. 1, nn. 3 e 4 c.p.c., per avere il giudice dato vita a una motivazione apparente sul secondo profilo di doglianza di cui al secondo motivo di appello del ### e per aver violato il dovere decisorio di cui all'art. 112 c.p.c. e il principio del giusto processo con effetti di nullità insanabile della pronuncia.  ### il ricorrente, essendo la costituzione di servitù (per destinazione del padre di famiglia) frutto di volontà negoziale non potrebbe costituirsi nel caso in cui la cessione - e quindi la divisione del fondo - sia stata disposta dal Giudice in sede ###un decreto di trasferimento dei fondi".  4. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. è la seguente: Inammissibilità e/o manifesta infondatez za, del ricorso avverso rigetto do manda di actio negatoria e rego lamento dei confini (doppia conforme), per le seguenti ragioni: 1° motivo: inammissibile, per doppia conforme, con riguardo all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022; ### 6-Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 3, n. 15777 del 17 maggio 2022; ### L, n. 24395 del 3 novembre 2020). Inammissibile, con riguardo agli artt. 115 e 116 c.p.c.: per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilit à di ricorrere al not orio), m entre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia att ribuito magg ior forza di convincimento ad alcune piuttosto ch e ad alt re, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez. U. n. 20867 del 30 settembre 2020).  2° e 3° motivo, da trattare unitariamente perché riferiti alla pretesa violazione delle stesse norme: inammissib ili, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, i motivi mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (### U., n. ### del 27 dicembre 2019; ### 1, n. 5987/21). 
Inoltre, la servitù per destinazione del padre di famiglia può sorgere, ai sensi dell'art. 1062 c.c., pure se la divisione del fondo sia stat a disposta, anzich é dal proprietario, dal giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento dei lotti risultanti dal frazionamento del terreno in sede di vendita forzata (### 2, 14481 del 6 giugno 2018). Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 5. Il ricorre nte con la memoria depositata in prossimità dell'udienza, insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso e in sostanziale replica alle conclusioni della proposta osserva che: Non si è in presenz a di una doppia conforme perché la sentenza della Corte Territoriale, impugnata in cassazione, non si si è fondata sulla base delle stesse ragioni di fatto del giudice di prime cure: in effetti, il Tribunale di Torino aveva semplicemente accertato che dalla perizia del ##### erano emersi reciproci sconfinamenti e ch e per questo le parti (reciprocamente tra loro) erano tenute al rilascio delle parti appartenenti all'altra, nel mentre l'iter motivazionale della Corte d'Appello è stato incentrato, in primis, sul rigetto del primo motivo di app ello sul presupposto che “ogni domanda n on proposta in primo grado deve ritenersi inammissibile in sede di gravame. 
Anche il riferimento alla Ctu sarebbe riferito a diversi percorsi motivazionali. 
Il ricorrente insiste nella censura di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), in quanto lo sconfinamento era attribuibile solo alla controparte che era l'unica che doveva essere condannata al ripristino e che non aveva formulato alcuna domanda di restituzione. Solo in relazione a tali aspetti si sarebbe lamentata la lesione dei principi di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., essendo fatto incontestato che i sigg. ### e ### hanno solo chiesto la reintegrazione dei confini così come da loro unilateralmente disegnati. 
Inoltre, quanto alla violazione dell'art. 1062 c.c. il ricorrente ribadisce che egli era unico proprietario dei fondi serventi su cui i sigg. ### avevano chie sto (e ottenuto) fosse ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 riconosciuta la servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia) ma non era anche unico proprietario dei fondi dominanti, dal momento che lo stesso aveva acquistato questi ultimi con atto notarile in comproprietà con la moglie. 
Infine, pur prende ndo atto dell'ultimo arresto di legitti mità secondo cui l'art. 1062 si applica anche quando la divisione del fondo sia sta ta disposta, anziché dal prop rietario, dal giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento dei lotti derivanti dal frazionamento in sede di vendita forzata, il ricorrente evidenzia come della lettera dell'art. 1062 c.c. siano state rese dalla stessa Suprema Corte diverse decisioni, chiaramente contrastanti con il principio esposto (Cass. civ. n. 4956/1978).  6. ### condivide le conclusioni formulate con la proposta di definizione accelerata mentre la memoria della parte ricorrente non offre argomenti idonei a modificare tali conclusioni.  6.1 In particolare, quanto alla ricorrenza di un'ipotesi di doppia conforme deve ribadirsi che: la «doppia conforme» ricorre, ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamen te corrispo ndente a quella d i primo grado, ma an che qu ando le due statuizion i siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per raffor zare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (### 6 - 2, Ordinanza 7724 del 09/03/2022, Rv. 664193 - 01). Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 ### parte, non è ammissibile il motivo di ricorso ex art. 260, comma 1, n. 5, c.p. c. per omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto che si asserisce omesso non è un fatto storico bensì attiene all'interpretazione della domanda o come nel caso in esame al motivo di appello proposto dal ### Peraltro, deve ribadirsi che: Nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell'articolo 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale, per la soluzione del quale la S.C. ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio n ecessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo cas o, invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione de l suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controll o della correttezz a della motivazione che sor regge sul punto la decisione impugnata (### 6 -5, Ord. n. ### del 2017). 
Per quan to riguarda la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la censura è infondata in quanto a seguito della delimitazione corretta del confine la Corte ha accertato il reciproco sconfin amento e, dunqu e la reciproca soccombenza e ha ordinato il rilascio delle porzioni illegittimamente detenute da entrambe le parti. 
La censura proposta quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. pertanto è manifestamente inammissibile risolvendosi espressamente nella richiesta di rivalutazione degl i elementi istruttori, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 115 c.p.c. occor re denunciare che il giudice, in contradd izione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fu ori dei p oteri officiosi rico nosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. ( U - , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 01). Inoltre, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad e sempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa s econdo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è am missibile , ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi lim iti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. ( U - , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 02).  6.2 Per ciò che attiene alla costituzione della servitù per destinazione del padre di fam iglia ex art. 1062 cod. civ., un indirizzo consolidato di quest a Corte afferma che essa trova ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 applicazione non solo nell'ipotesi del singolo proprietario ma anche di comproprietari nel loro insieme, giacché anche in questo caso si configura l'estremo essenziale della unicità del diritto dominicale sui fondi collegati da rapporto di fatto di subordinazione, che dà poi luogo con la separazione giuridica dei fondi stessi alla costituzione della servitù (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6884 del 18/06/1991; conf da: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3773 del 1996: «… anche nell'ipotesi - rilevante nella specie - di appartenenza dei fondi, poi divisi, ai due fratelli, in comunione tra loro (oltre che in quella dell'appartenenza all'unico "pater") ricorre l'estremo essenziale dell'unicità del diritto dominicale sui fondi il cui rapporto, di subordinazione di fatto, viene in considerazione per il tempo della loro giuridica separazione». Più di recente: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10662 del 22/05/2015, Rv.  635421 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16842 del 20/07/2009, Rv. 609319 - 01).  6.3 Lo stesso ric orrente prende atto con la memoria dell'orientamento di questa Corte indicato nella proposta secondo cui : La servitù per destinazione del padre di famiglia può sorgere, ai sensi dell'art. 1062 c.c., pure se la divisione del fondo sia stata disposta, anziché dal proprietario, dal giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento dei lotti risultanti dal frazionamento del terreno in sede di vendita forz ata, salvo che il g iudice stesso manifesti una volontà a ciò cont raria anche trami te l'ordine di rimozione delle opere o dei segni apparenti che avrebbero integrato il contenuto della detta servitù, sostituendosi egli, in tale caso, al "dominus" - padre di famiglia (S ez. 2, Sentenza n. 144 81 del 06/06/2018, Rv. 649067 - 02).  7. Il ricorso è rigettato. Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti pro cessuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  10. Poiché il rico rso è deciso in confo rmità alla p roposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati - come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art.  380-bis cod. proc. civ. - il terzo e il quarto comma dell'art. 96 cod.  proc. civ., con con seguente condanna della parte rico rrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della ### delle ### P. Q. M.  La Corte Suprema di ### rigetta il ricorso e condanna la parte rico rrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi li quidati in ### 200 ,00 ed agl i accessori di legge; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96 terzo e quarto comma cod. proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, della ulteriore somma pari ad euro 3.500,00, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della ### delle #### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 dichiara la sussistenz a dei pre supposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contrib uto unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Varrone Luca

M
9

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 31568/2025 del 03-12-2025

... estia determi nata dall'apposizione ad agosto 2016 del cancello sulla scaletta di collegamento tra la proprietà ### ed il fondo servente, e dato che nel respingere la domanda risarcitoria conseguenziale alla molestia possessori a dell'### alla pagina 12 terzo capoverso si é indicato che l'appellante nulla aveva d imostrato sull 'effettiva volontà dei ### di non vo ler concedere l'accesso al fondo servente in caso di emergenza, la motivazione resa deve ritenersi meramente apparente. ### e distrettuale, infat ti, ha deciso la controversia come se av esse carattere petitorio, consid erando il possesso degli adminicula servitutis rappresentati dalle facoltà di accesso s ul fondo servente da parte 10 dell'### per ispezionare, controllare, riparare e disostruire il pozzo fognario su di esso realizzato a giugno 2016, impedito dall'installazione della recinzione sulla scaletta di accesso dalla sua proprietà, prescindendo completamente non solo dal confrontarsi con le puntuali difese articolate dai ### sopra richiamate, ma anche dallo spiegare le ragioni per le quali aveva rit enuto sussistent e in fatto l'esercizio ultrannuale di quelle facoltà prima dell 'inizio del giudi zio possessorio ad (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4311/2023 R.G. proposto da: ### e ### elett.te domiciliati in ### VIA ### 10, presso lo studio dell'a vvocato ### PATERNO', che li rappresenta anche disgiuntamente agli avvocati ### IASIELLO e ### -ricorrenti contro ### elett.te domiciliato in #### 31, presso lo studio dall'avvocato ### c he lo rappr esenta e difende unitamente all'avvocato ### -controricorrente nonché contro #### 165 ###, -intimato avverso la SENTENZA della CORTE ### di GENOVA n. 1304/2022 depositata il ###. 
Udita la relazi one svo lta nella camera di consiglio del 2.12.2025 dal #### ricorso ex artt. 1168 e 1170 cod. civ. in data #### assumendo di essere proprietario di un i mmobile ne l ### in località ### n. 165 in Moneglia, domandava al Tribunale di Genova di disporre, alternativamente, la reintegrazione o la manutenzione nel possesso corrispondente al diritto di servitù di scarico di acque impure g ravante sul confinante ter reno (particella 921 d el foglio 20), di proprietà di ### e ### con conseguente loro condanna al ri sarcimento dei danni subiti , per l'ostacolo da essi frapposto al possesso della servitù. In particolare il ricorrente lamentava la realizzazione, da parte dei ### di una recinzione, che ad agosto 2016 aveva c hiuso il passagg io tramite una scale tta dalla pr oprietà ### al fondo servente, impedendogli l'accesso al pozzetto fognario ivi ubicato, che in precedenza aveva es ercitato p er control lare lo stato delle tubazioni, per operazioni di spurgo ed eventuali riparazioni. 
Costituitisi i resistenti ### no n conte stavano l'esistenza delle tubazioni della servitù di scarico al di so tto della loro proprie tà, né l'apposizione della recinzione sulla scale tta ad agosto 2016, av venuta perché su di essa transitavano incaricati dell'### per raggiungere un terreno di proprietà di quest'ultimo per coltivarlo in assenza di una servitù di passaggio, ma sostenevano che il pozzetto reso irraggiungibile era stato realizzato, mediante scasso, dall'### senza il loro consenso, solo nel giugno 2016, mentre il pozzetto oggetto di verifiche periodiche da parte del ### o era ubicato sulla diversa partic ella 70, ri masta liberamente accessibile. 3 Interveniva anche il ### che aderiva alle richieste del condomino ### A conclusione della fase sommaria, il Tribunale di Genova, con ordinanza del 5.7.2017, pur riconoscendo l'esistenza del diritto di servitù fognaria sulla proprietà dei ### da non confondere con una servitù di passaggio vera e propria, riteneva che non potesse essere precluso ai proprietari ### l'esercizio della fac oltà di chiusura del fondo, e respingeva il ricorso possessorio nella sua duplice formulazione. 
In sede di reclamo, il Tribunale di Genova in composizione collegiale, con ordinanza dell'1.8.2017, rifo rmava il provvedimento del primo giudice, disponendo la realizzazione di u n cancell o, o di altra analoga struttura, dotato di un meccanismo di apertura e chiusura a chiave, sulla scaletta di accesso al fondo servent e dei ### ed impone ndo ai predetti la consegna delle chiavi all'### affinché p otesse accedere autonomamente al fondo servente, con cadenza semestrale per l'attività di ordinaria manutenzione della condotta fognaria, ed anche al di fuori di tale cadenza temporale in caso di emergenza. Su istanza dei ### ano il giudizio possessorio pro seguiva nel merito, nella contumacia del ### Con la s entenza n. 793/2019 del 20.3.2019 il Tri bunale d i ### rigettava le richieste del l'originari o ricorrente e del ### e li condannava al pagamento delle spese processuali della fase sommaria, del giudizio di reclamo e della fase di merito, ritenendo che fosse in facoltà dei proprietari del fondo servente ### chiudere il loro fondo senza essere tenuti a consegnare le chiavi all'### azzi , dovendo essi solo consentire, previa richiesta, l'ac cesso al fondo serv ente per la manutenzione della servitù di scarico di acque i mpure ed in caso di urgenza per interv enti di riparaz ione, come effettivamente si er ano impegnati a fare. 
Contro tale sentenz a interponeva app ello l'### e r esistevano i ### mentre il ### restava contumace. 4 Con la sentenza n. 1304/2022 del 3.5/14.12.2022 la Corte d'Appello di ### pur senza neg are il dir itto degli ap pellati di chiude re il fond o servente, ordinava ad essi la re alizzazione di una strutt ura che consentisse un agevole accesso al p ozz o fognario per l'attività di manutenzione della conduttura fognaria e per le situazioni di emergenza specificate in motivazione, dotata di un meccanismo di comoda apertura e chiusura, consegnandone le chiavi all'appellante ### che avrebbe potuto esercit are l'accesso al fond o servente con le modalità temporali già indicate nell'ordinanza di reclamo. 
La Corte distrettuale compensava per metà le spese processuali per tutti i gradi di giudizio, sommario e di merito, condannando i ### in solido al paga mento della residua metà, nonché alla restituzione al l'### della somma di € 18.324,00 che aveva loro corrisposto a titolo di spese legali nelle more del giudizio. 
Avverso tale sentenza ### e ### hanno proposto ricorso a questa Corte, sull a scort a di cinque dogli anze, e ### ha resistito con controricorso, mentre il ### è rimasto intimato. 
Nell'imminenza dell'adunanza camerale, i ricorrenti ed il controricorrente hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c..  RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente va respinta l'eccezione di inam missib ilità del ricorso sollevata dal controricorrente per avere chiesto i ### di annullare la sentenza impugnata, facendo quindi valere un vizio non contemplato dall'art. 360 c.p.c.. 
Ed invero non solo i ricorrenti hanno chiaramente individuato i vizi ex art.  360 c.p.c. che hanno inteso far valere, come di seguito esposto, sicché nessun dubbio s ussiste sul contenuto oggettivo delle censure, ma in subordine rispetto all'impr opria richiesta di annullamento, hanno domandato di cassare l'impugnat a sentenza d ella Corte d'Appello di 5 ### con rinvio ad altro g iudice di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.  1) Col primo motivo, articolato ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., i ricor renti s i dolgono della nullità della sentenza ex art. 132, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all 'art. 112 c.p.c., giacché la Corte distrettuale, a fronte della richiesta tutela possessoria del diritto di servitù di scarico di acque impure, avrebbe riconosciuto all'appellato un diritto di passaggio sul fondo servente dei ### pronunciando extra petita. 
Il primo motivo é infondato, in quanto la Corte distrettuale, al penultimo capoverso di pagina 8, ha ritenuto incontestato che l'### i abbia instaurato un'azione possesso ria al fine di avere nuovamente libero accesso al fondo dei R overano per ispezionare e manut enere il pozz o fognario sito in quel fondo, accesso in precedenza dal medesimo esercitato senza contestazioni per lo meno sino all'agosto 2016, quando i ### proprietari del fondo servente, avev ano apposto deg li ostacoli impedendogli il passaggio e l'accesso, e subito d opo ha considerato irrilevante ai fini della tutela poss essori a la circos tanza eccepita dagli appellati, che ci sarebbero stati altri manufatti riconducibili alla proprietà dell'appellante, per negare l'accesso autonomo, sebbene regolamentato, al fondo servente, per ispezionare il pozzo fognario. 
Ulteriormente il giudice di secondo grado, al secondo capoverso di pagina 10, ha indicato che la collocazione di un cancello chiuso (che ostacola il passaggio e l'accesso) sul locus servitutis modifica la precedente situazione di esercizio del diritto di passaggio rispetto al modo in cui era stata goduta fino a quel momento la servitù di scarico di acque impure, richiamando la giurisprudenza di questa Corte in materia di aggravamento delle servitù (Cass. n.10700/2014) e ritenendola auto maticamente applicabile anche al possesso di servitù, ed al primo capoverso di pagina 11, ha testualmente indicato: “accertata e dichiarata l'avvenuta molestia 6 del possess o subita dall'### con la chiusur a totale del fondo servente”. 
Da ulti mo la Corte distrett uale ha pr ecisato di non pot er garantire all'### un accesso indiscriminato e totalmente autonomo al fondo servente per la manutenzione del manufatto fognario e per gli interventi urgenti di riparazione , o disost ruzione, ove necessari, il che avr ebbe evidentemente finito per attribuirgli un po ssesso corrispo ndente ad una vera e propr ia serv itù di passaggio e non ad una servitù di scarico di acque impure, e d ha quindi imposto a i ### la realizzazione di un sistema di agevole accesso al pozzo fognario sito sul fondo servente di loro proprietà attraverso la recinzione installata sulle scalette, consistente in un cancello, o altra analoga struttura ugualmente idonea dotata di un meccanismo di comoda chiusura ed apertura e la consegna all'### delle chiavi, con facoltà di autonomo accesso da parte di quest'ultimo a cadenza semestrale per l'attività di ordinaria manutenzio ne dell'intera conduttura fognaria, e con facol tà di accesso fuor i da tal e scadenza temporale solo nel caso di si tuazione di emerge nza attinenti alla disostruzione, o riparazione della conduttura suddetta. 
La sent enza impugnata ha pertanto accolto l'azione subo rdinata d i manutenzione nel possesso deg li adminicula servitutis della servitù di scarico di acque impure dell'### ossia delle facoltà accessorie che a norma dell'art . 1064 comma primo cod. civ. erano indisp ensabili per l'esercizio del diritto e s enza le quali l' utilitas della servitu non p oteva ricevere attuazione, pur non dando l uogo ad autonome servitù. Tali adminicula servitutis comprendevano le facoltà di accesso sul fondo servente dei ### sul quale era ubicato il pozzo fognario e passava sotto terra la cond uttura fognaria (vedi sull'a mmissibilità dell'azione di manutenzione nel possesso di adminicula servitutis Cass. 11.10.2016 n.20463; Cass. n. 369/1982 ; Cass. n.1669 /1975) e d erano funzionali anche alla vigilanza sulle condizioni della conduttura di scarico delle acque 7 impure, agli spurghi ed alle riparazioni occorrenti (vedi sulla tutelabilità possessoria di tali facoltà occorrenti a garantire l'ut ilità della s ervitù di scarico Cass. 10.2.2016 n. 2643; Cass. n. 9891/ 1996; n.1497/1994).  2) Col secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., si lamenta la nullità della sentenza ex art. 132, comma 1°, n. 4) c.p.c., per violazione sotto altro profil o dell'art. 112 c.p.c., pe r avere il ### ce di seconde cure erroneamente qualificato la domanda in termini di generica “azione possessoria” e non sub speci e di azione di reintegrazione o manutenzione. 
Anche questo secondo motivo é infondato, perché l'impugnata sentenza, pur avendo al penultimo capoverso di pagina 8 parlato genericamente di azione possessoria al fine di avere nuovamente libero accesso al fondo dei ### per ispezionare e manutenere i l pozzo fognario sito in quel fondo, al primo capoverso di pagina 11 ha poi chiarito di avere accertato l'avvenuta molestia del p ossesso subita dall'### accogliendo pertanto la domanda subord inata de ll'### di manut enzione nel possesso ex art. 1170 cod. civ., e non la domanda principale di spoglio, ponendosi piuttosto, come v edremo, non un problema di difetto di qualificazione giuridica della domanda acc olta, ma di carenza della motivazione addotta dalla Corte sui presupposti dell'azi one di manutenzione.  3) Col terzo motivo, articolato in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., i ricor renti c ensurano la nullità della sentenza per ome ssa motivazione, ed in subordine per mo tivazione ap parente, in ordine alla sussistenza dei presupposti, in fatto e in diritto, che avrebbero condotto all'accoglimento dell'azione di manutenzione del possesso degli adminicula servitutis subita dall'appell ato con la chiusura del fondo servente, in violazione dell'art. 132, comma 1°, n. 4) c.p.c.. 8 4) Col quarto motivo i ricorr enti lamentano, in relazione al l'art. 36 0, comma 1°, n. 4) c.p.c., l a nullità della s entenza ai sensi dell'ar t. 132, comma 1°, n. 4) c.p.c., per omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate dai ### sin dalla fase sommaria e reiterate nel corso dei due gradi di giudizio, in violazione dell'art. 112 c.p.c. ed in particolare delle seguenti: a) difet to di prova dell'ult rannualità del possesso degli adminicula servitutis, in quanto il pozzetto sul fondo s ervente al quale l'### intendeva accedere era st ato realizzato soltanto nel gi ugno 2016 e la causa posse ssoria era iniziata ad aprile 2017; b) ins ussistenza della turbativa del possesso degli adminicula servitutis, posto che la condotta fognaria che attraver sava il fond o servente era sotterranea e che mai l'### aveva avanzato doglianze circa l'impo ssibilità di proced ere all'ispezione, o riparazione della stessa, o del pozzetto fognario scavato a giugno 2016, prima dell'inizio del giudizio possessorio, mentre l'esistenza della servitù di s carico di acque impure er a stata rico nosciuta dai ### nella comparsa di costituzione e risposta del 24.5.2017; c) il difetto dell'animus spoliandi, e dell'animus turbandi, in quanto i ### al punto 4 di pagina 4 della comparsa sopra citata, avevano dichiarato di avere recintato ad agosto 2016 il fondo servente, compresa la scaletta di accesso dalla proprietà ### in quanto la stessa veniva utilizzata da incaricati del predetto per accedere ad altri fondi destinati alla coltivazione agricola, in assenza di una servitù di passaggio giustificativa; d) la totale mancanza di offerta di prova dell'animus spoliandi o turbandi da parte del ricorrente. 
Il terzo ed il quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente perché riguardano la nullità della sentenza impugnata per avere omesso di pronunciarsi sulle eccezioni (ma anche difese) sopra elencate dei ### e di motivare in ordi ne alla sussi stenza dei presupposti dell'azione di manutenzione del possesso richiesti dall'art. 1170 cod. civ., rappresentati dall'accertamento dell'esercizio da parte dell'### di un 9 possesso degli adminicula servitutis di durata ultrannuale (vedi art. 1170 comma 2° cod. civ.), dal conseguimento non violento, né clandestino del possesso, o dal decorso di oltre un anno dalla cessazione della molestia, o della clandestinità, e dall'accertamento dell'animus spoliandi, o turbandi, presupposti oggetto delle specifiche contestazioni sollevate dai ### I sudd etti motivi sono fondati, pe rché pur non potendosi ravv isare una mancanza totale d i motivazione, dato c he l'impugnata sentenza ha fondato il propri o convincim ento a pagina 9 sul contenuto astrat to del diritto di servitù di scarico, sull'art. 1064 comma primo cod. civ. inerente alla ricom prensione nel diritto di servitù delle facolt à indispensab ili per usarne, tra le q uali per le servitù d i fognatura, come quella in esame , rientrano la facoltà di inst allare opere idonee allo scarico s ul fondo servente e di accedervi per la manutenzione periodica, e sul richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, che sarebbe stata ignorata dal Tribunale, in materia di servitù di passaggio (diversa dalla servitù di scarico di acque impure) relativa al conte mperamento tra il diritt o del proprietario del fondo servente di chiudere il fondo ex art. 841 cod. civ. ed il diritto del proprietario del fondo dominante di mante nere un libero e comodo ingresso, per poi concentrar si sui rimedi da imporre ai proprietari del fondo servente per fare venire meno la mol estia determi nata dall'apposizione ad agosto 2016 del cancello sulla scaletta di collegamento tra la proprietà ### ed il fondo servente, e dato che nel respingere la domanda risarcitoria conseguenziale alla molestia possessori a dell'### alla pagina 12 terzo capoverso si é indicato che l'appellante nulla aveva d imostrato sull 'effettiva volontà dei ### di non vo ler concedere l'accesso al fondo servente in caso di emergenza, la motivazione resa deve ritenersi meramente apparente.  ### e distrettuale, infat ti, ha deciso la controversia come se av esse carattere petitorio, consid erando il possesso degli adminicula servitutis rappresentati dalle facoltà di accesso s ul fondo servente da parte 10 dell'### per ispezionare, controllare, riparare e disostruire il pozzo fognario su di esso realizzato a giugno 2016, impedito dall'installazione della recinzione sulla scaletta di accesso dalla sua proprietà, prescindendo completamente non solo dal confrontarsi con le puntuali difese articolate dai ### sopra richiamate, ma anche dallo spiegare le ragioni per le quali aveva rit enuto sussistent e in fatto l'esercizio ultrannuale di quelle facoltà prima dell 'inizio del giudi zio possessorio ad aprile 2017, considerato non clandestino l'eser cizio di tali facoltà nonostante la contestazione dei ### circa la realizzazione del pozzo fognario sul loro fondo servente solo a giugno 2016 senza il loro consenso, e ritenuto sussistente l'animus turbandi dei ### ancorché gli stessi non avessero negato l'esistenza del diritto di ser vitù di scarico di acque impure, dichiarando pi uttosto di avere recintato il fo ndo servente per impedire agli incaricati dell'### di esercitare su di esso il passaggio ai fini non della riparazione, o vigilanza della servitù di scarico di acque impure, ma per il rag giungime nto a scopo di coltivazi one di un fondo agricolo limitrofo dell'### in assenza di servitù di passaggio, come emergente anche dalla pagina 6 dell'impugnata sentenza. 
Prescindendo quindi completamente dall'accertamento e dalla valutazione della situazione d i fatto preesistente alla real izzazione d ella recinzion e sulla scaletta ad agosto 2016 da parte de i ### rano, dal requisito dell'ultrannualità e dell'elemento soggettivo, la Corte distrettuale non ha consentito di comprendere le ragioni del la decisione adottata, né le motivazioni per le quali ha disatte so le difese dei ### i nerenti a presupposti essenziali dell'azione di manutenzione nel possesso. 
Come recentemente ribadito dalla sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 26971 del 26.9.2025 “il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione delle sentenze è stato ricondotto al "minimo costituzionale" dalla riformulaz ione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. p roc.  Occorre quindi che il vizio motivazionale lamentato emerga direttamente 11 dal testo del provvedimento impugnato, senza bisogno del confronto con gli atti pro cessuali. ### ia motivazionale censurabile in cassazi one comprende i casi di assenza mate riale o grafica di mo tivazione, d i motivazione apparente, di contrasto i nsanabile tra affermazioni inconciliabili e di motivazione in se st essa pe rplessa ed incomprensibile che ne annichi lisca l a funzione. Si esclude la rilevanza del vi zio di "sufficienza" della motivazione, essendo il sindacato cassatorio circoscritto ai sol i casi in cui il p rovvedimento si manifest i privo d elle ragio ni che dovrebbero supportare la decisione as sunta dal giudice, per inefficacia espositiva che si risolva in un'effe ttiva assenz a di giusti ficazione della sentenza”.  5) Col quinto motivo si censura, ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 841, 1043, 1064 e 1065 cod. c iv., atteso che la servitù di sc arico delle acque non comporterebbe il dovere di consegnare al prop rietario d el fondo dominante le chiavi del cancello di chiusura del fondo servente, poiché tale consegna darebbe luogo a d una autonoma servitù di p assaggio, non compresa in quella di scarico. 
Per effetto dell'accoglimento del terzo e quarto motivo di ricorso, l'ultimo motivo deve ritenersi assorbito. 
Il giudi ce di rinvio, che si individ ua nella Corte d'Appello di ### i n diversa composizione, dovrà provvedere anche sulle spese processuali del giudizio di legittimità in base all'esito finale della lite.  P.Q.M.  La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, respinti i primi due motivi ed assorbito l 'ultimo, cass a l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvi a alla Corte d'Appello di ### i n diversa composizione, che provvederà anche per le spese de l giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 2.12.2025 12 ### 

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Picaro Vincenzo

M
8

Tribunale di Brescia, Sentenza n. 4856/2025 del 13-11-2025

... nel caso di specie, quale causa di esclusione del possesso utile all'usucapione, quanto disposto dall'art. 1144 Ebbene, fermo restando che “### è da presumere il possesso da parte di colui che eserciti un potere di fatto sulla cosa, spetta a chi contesti il possesso medesimo l'onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza” (Cass. 81/1989, Cass.10771/1995 e Cass. 6944/1999), non è emersa nel corso del giudizio una situazione di mera tolleranza nel possesso dei resistenti. sul cap. 4) confermo da quando ho memoria, ovvero dal 1975 circa, da quando avevo sette otto anni; l'immobile in parola (mappale 19210) è stato utilizzato dai signori ### e ### come giardino pertinenziale e locale deposito; sul cap. 5) nulla so; sul cap. 6) non me lo ricordo; sul cap. 7) confermo; al mappale 1920 si accede solo dall'abitazione dei signori ### o dal cancello; sul cap. 9) ho sempre visto solo e soltanto i signori ### e ### ad occuparsi della manutenzione della pulizia del mappale n. 505 come rappresentato nelle fotografie (doc. 16 di parte ricorrente); ciò da quando ho memoria; sul cap. 10) confermo; da quando ho memoria il portico (mappale 505) è utilizzato dai signori ### e ### per (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI BRESCIA CANCELLERIA CIVILE Brescia, 26/11/2025 N. 4856/2025 Sent. 
N. R.G. 6896/2023 Oggetto: ### trascrizione/ ### 4856/2025 pubblicata in data ### Al fine di provvedere alla trascrizione/annotazione presso la ### dei registri immobiliari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2643 e ss. C.C. si allega copia conforme della sentenza in oggetto ad uso trascrizione. 
In alternativa potrete procedere ad estrarre da consolle copia della sentenza su cui attestare la conformità con indicazione “ ad uso trascrizione”, ### adempimento dovrà avvenire nel termine di legge di centoventi giorni dalla data di pubblicazione. 
Si chiede inoltre, una volta provveduto a quanto sopra, di depositare telematicamente, all'interno del fascicolo, copia del duplo della nota di trascrizione/ domanda di annotazione , affinché questa cancelleria possa provvedere all'annotazione sulla sentenza originale( con preghiera di darne anche avviso via mail: ###) Cordiali saluti.   ### f.to Dr.ssa Annalisa Ciciriello TRIBUNALE DI BRESCIA III SEZIONE CIVILE Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. 
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex artt. 281 sexies c.p.c.  all'udienza del 4 novembre 2025; esaminate le note scritte depositate dalle parti; richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 127 ter e dell'art. 281 sexies c.p.c. 
N. R.G. 6896/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA TERZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, avente ad oggetto: usucapione, promossa da: ### nato a #### il ###, residente ###, e ### nata a #### il ###, residente ###, rappresentati e difesi dall'Avv. ### e, anche disgiuntamente, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###atti, ### nata a ### il ### e residente in ### del ####, via del ### n. 6; ### di ### anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente ed impersonalmente; ### anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente ed impersonalmente; ### anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente ed impersonalmente; ### anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente ed impersonalmente; ### anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente ed impersonalmente; ### anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente ed impersonalmente; ### anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente ed impersonalmente; ### Depositate le note scritte, alla udienza del 4 novembre 2025, svolta ai sensi dell'art.  127 ter c.p.c., il Giudice, dopo la discussione, ha emesso la presente sentenza. 
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. undecies c.p.c. del 30 maggio 2023 i ricorrenti hanno esposto che: 1) con atto di donazione del 19 gennaio 1985 ### donava al figlio ### il mappale 66, fg. 37, cat. A/3, in cc ### e la quota indivisa di 3/8 e, comunque ogni altra quota di comproprietà spettantegli in relazione all'immobile contraddistinto dal mappale 505 in ### piccolo portico chiamato “Prospettiva”; 2) nella donazione veniva specificato che gli immobili sarebbero rimasti attribuiti alla comunione legale dei beni esistenti tra il donatario ### e la moglie ### 3) l'immobile identificato dal mappale 66 fg. 37 - cat. A/3 in ### veniva effettivamente intestato a ### e ### restando non effettuata la trascrizione del trasferimento del mappale 505 in ### in quanto catastalmente risultante intestato a soggetti diversi rispetto al donante; 4) ### ha abitato l'immobile oggetto di donazione dalla nascita fino al 1964, quando, comunque, pur risiedendo in altro immobile, frequentava, con la moglie ### l'immobile identificato dal mappale 66 nei fine settimana ed in generale per le vacanze, e dal 1985 l'immobile diventò la dimora principale dei coniugi; 5) negli anni '50 ### (padre della resistente ### aveva costruito il muretto di recinzione di una porzione di giardino circostante l'immobile, costituente il confine materiale dell'odierno mappale 19210, muro poi ristrutturato negli anni 2000 da parte della sig.ra ### 6) negli anni '60, invece, il padre di ### aveva provveduto a far edificare nella corte pertinenziale (oggi sempre mappale 19210) un locale deposito adibito a bagno/lavanderia con sovrastante terrazza, costruito in aderenza sul lato sudovest al mappale 66; 7) la porzione di giardino recintata ed il deposito sulla stessa edificato risultano invero intestati oggi - a seguito di vari passaggi per successione mortis causama ### nata a ### il ###, beni identificati quali porzione del mappale 10928 - fg. 9 in ### 8) su richiesta dei ricorrenti, la sig.ra ### ha presentato, anche in virtù di accordo intervenuto con il ### le pratiche finalizzate all'accatastamento del deposito nonché al frazionamento della porzione di giardino inglobata dai ricorrenti nella propria proprietà; 9) precisamente, con l'accordo del 10 marzo 2021 la sig.ra ### riconosceva l'intervenuta usucapione da parte dei ricorrenti del mappale 505 e della porzione di giardino all'epoca identificato dal mappale 10928 ed oggi dal mappale 19210, dichiarando di non opporsi alla azione ed impegnandosi ad effettuare le pratiche necessarie affinché questi potessero procedere più agevolmente con la presente procedura; 10) la porzione di giardino sul quale sorge il deposito di fatto inglobato nella proprietà ### e recintata con muro e rete metallica, è quindi ora identificata dal mappale 19210 - fg.  37 - zona 1 - cat. C/2 - classe 6 - rendita ### 4,34 in ### 11) i ricorrenti hanno sempre posseduto per pacifico ed indisturbato godimento per quasi sessanta anni (il matrimonio è avvenuto nel 1964) la porzione identificata oggi nel mappale 19210 - fg. 37 in ### provvedendo alla manutenzione e pulizia dello stesso e, allo stesso modo, hanno goduto dal momento in cui hanno iniziato ad abitare la casa identificata dal mappale 66, del piccolo portico denominato “Prospettiva” sito nelle vicinanze della casa, identificato dal mappale 505 - fg. 37 - fabb rurale - sup. 44 in ### 12) il piccolo fabbricato rurale risulta citato nell'atto di donazione del 1985: tuttavia il donante, ### non risultava proprietario dello stesso, nonostante egli lo avesse usato come proprio, e pertanto la proprietà non venne stata trascritta a favore dei donatari ed oggi l'immobile risulta intestato a ### e ad altri soggetti che non sono meglio identificabili, non essendo riportati nella visura catastale i dati anagrafici completi (### di ######### oltre che a ### (nata a ### il ### e deceduta in ### il ###, della quale unica erede è ### (la quale, peraltro, pur essendo unica erede di ### non ha provveduto all'inserimento in dichiarazione di successione e alla successiva trascrizione della quota di mappale 505); 13) come evidenziato sopra, i ricorrenti si sono sempre occupati della cura dell'immobile, che hanno sempre utilizzato come proprio; 14) in particolare, in data ### il tecnico comunale del Comune di ### su richiesta dei ricorrenti, ha rilasciato dichiarazione circa la precaria stabilità statica del mappale 505 al fine di permettere a questi ultimi di giustificare la richiesta di permesso di costruire volta a ristrutturare detto immobile; ancora, con richiesta del 09.08.1987 ### ha chiesto autorizzazione al Comune di ### per effettuare la manutenzione straordinaria del tetto del portico esistente sul mappale 505 e con concessione edilizia (prot U.T. 87 del 06.10.1987) il Comune di ### ha assentito l'intervento a cui hanno dato poi seguito i ricorrenti; 15) durante l'intero periodo di tempo preso in considerazione, dal 1964 (o almeno dal 1985, anno della donazione), né i proprietari catastali degli immobili oggi catastalmente identificati dai mappali 19210 e 505 in ### né altri, hanno mai interferito, ostacolato o impedito, l'esercizio del possesso da parte dei ricorrenti, né tantomeno hanno rivendicato diritti o facoltà sul bene, sicché questi ultimi hanno interesse ad ottenere il riconoscimento del diritto maturato per effetto del possesso esercitato nei confronti degli intestatari catastali (o loro eredi impersonalmente) come risultanti dal certificato catastale; 16) dagli accessi effettuati presso l'anagrafe del Comune di ####, luogo di presumibile nascita ed ultima residenza degli intestatari ### di ######### non è stato possibile risalire ai loro dati anagrafici e ciò a causa delle numerose omonimie, risultanti documentalmente, né è risultato possibile effettuare ulteriori ricerche in merito in assenza di ulteriori dati relativi a tali soggetti; 17) peraltro, anche non essendovi totale coincidenza dei proprietari catastali dei beni oggetto di usucapione, la procedura è di fatto unica, posto che i ricorrenti sono gli stessi ed il possesso dei beni è iniziato contestualmente, rimarcando che la resistente ### è unica proprietaria del mappale 19210, nonché unica comproprietaria identificabile del mappale 505 (mentre i restanti comproprietari non sono identificabili, sicché v'è la ricorrenza dei presupposti per richiedere l'autorizzazione a procedere con la notifica per pubblici proclami); ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1158 c.c., hanno chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “### l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: nel merito: per le ragioni ed i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare, a favore dei sigg.ri ### (C.F. ###), nato a #### il ###, e ### (C.F. ###), nata a #### il ###, l'acquisto del diritto di proprietà dei seguenti beni immobili: - mappale 19210 - fg. 37 - zona 1 - cat. C/2 - classe 6 - rendita ### 4,34 in ### - mappale 505 - fg. 37 - fabb rurale - sup. 44 mq. in ### per intervenuta usucapione ventennale, in forza del possesso esclusivo, ininterrotto, pacifico e pubblico dei suddetti immobili quantomeno dal 1964 ad oggi. Con ordine agli uffici competenti di provvedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e volture di legge. Con vittoria di onorari e spese nel caso di opposizione”. 
Fissata l'udienza di comparizione delle parti ed autorizzata la notifica ai sensi dell'art.  150 c.p.c., nessuno costituendosi per i resistenti, pertanto dichiarati contumaci, istruita la causa a mezzo di prove orali e documentali, all'esito dell'udienza del 4 novembre 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle note scritte depositate dalla parte costituita, la causa è stata decisa. 
°°°°°°°°°°°°° La domanda è fondata e va accolta, per i motivi di seguito esposti. 
Occorre preliminarmente osservare che ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore. Quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma dell'art. 1141, primo comma, cod. civ., la presunzione che esso integri il possesso; per conseguenza, incombe alla parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare il suo assunto, in mancanza dovendosi ritenere l'esistenza della prova della "possessio ad usucapionem" (Cass. 26984/2013). 
Ciò posto, nel caso di specie, i testi escussi, ####### hanno pienamente confermato le allegazioni di parte attrice.
Nello specifico, essi, in qualità di soggetti che frequentavano i luoghi di causa, hanno confermato la circostanza del possesso ultraventennale dei beni da parte dei ricorrenti, esplicitando anche, tutti, ed in maniera perfettamente sovrapponibile e senza alcuna contraddizione, le modalità del possesso. Queste si sono sostanziate nella cura e nella manutenzione dei beni, nell'esecuzione di vari lavori sugli stessi ed anche nella possibilità di accesso agli immobili, di fatto esclusa a terze persone. E tanto, sia con riferimento al mappale 505, sia al mappale 19210.1 1 Cfr. verbale dell'udienza del 5 giugno 2024: “### quindi introdotto il teste intimato di parte ricorrente che, ammonito dal Giudice ai sensi dell'art. 251 c.p.c., rende la dichiarazione di rito e così risponde: “### nato a #### il ###, residente ###; “conosco le parti perché sono miei compaesani; abito a ### da quando sono nato; conosco lo stato dei luoghi di causa, li ho frequentati; preciso che ero titolare di una impresa di costruzioni nei primi anni del 2000 - 2001 circa ho eseguito dei lavori di manutenzione di un fabbricato posto in adiacenza all'abitazione del signor ### ed avevamo utilizzato un cortile, un prato come area di cantiere per il posizionamento della gru; questa area era ed è di proprietà della signora ### abbiamo eseguito i lavori di ristrutturazione che non c'entravano con l'abitazione del signor ### e, ultimati i lavori, abbiamo ripristinato l'area originaria e in quella circostanza mi ricordo che l'area era delimitata da definiti muri di recinzione con la rete e un cancello di chiusura che separavano di fatto la proprietà dei signori ### da quella della signora ### Sentito sui capitoli di prova ammessi di parte ricorrente: sul cap. 2) pur essendo di ### non frequentavo molto questa zona; ho avuto modo di frequentarla per i motivi che ho esposto prima; ricordo che in quel periodo i signor ### e ### erano sempre lì, a fare manutenzione e a curare che anche noi non creassimo disagi durante i lavori; ho visto che si prendevano cura dell'area, dell'immobile (mappale 19210) rappresentato dalle fotografie (doc. n 15 di parte ricorrente) e dall'estratto mappa (doc. 6 di parte ricorrente); sul cap. 3) nulla so; sil cap. 4) ho già risposto per quanto riguarda il periodo da me sopra indicato; ho visto solo e soltanto i signori ### e ### utilizzare il giardino e il locale deposito annesso (mappale 19210); sul cap. 5) posso dire che il mappale 19210 l'ho trovato recintato nel momento in cui abbiamo eseguito i lavori; era già recintato come rappresentato nelle fotografie n 15 di parte ricorrente; sul cap. 6) confermo; abbiamo eseguito proprio noi questo ripristino su richiesta della signora ### a compensazione del disturbo arrecato sul terreno; ci ha chiesto di fare alcune manutenzioni, tra cui appunto il ripristino del muretto di recinzione oggetto di capitolo; sul cap. 7) vedevo accedervi (al mappale 19210) i signori ### dalla loro abitazione e da questo cancello; non ci sono altri accessi, ###. ### dichiara di rinunciare a sentire il teste sugli ulteriori capitoli di prova di parte ricorrente ammessi nr. 9) 10) 11) 12) e 13). 
Il gop prende atto. 
Del processo verbale di cui sopra è stata data lettura al teste. Essendo il verbale stato redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che il testimone risulta impossibilitato a sottoscriverlo.  ### introdotto l'ulteriore teste intimato di parte ricorrente che, ammonito dal Giudice ai sensi dell'art. 251 c.p.c., rende la dichiarazione di rito e così risponde: “### nato a #### il ###, residente ###; conosco i signori ### e ### perché siamo vicini di casa da circa cinquant'anni; conosco lo stato dei luoghi di causa; Sentito sui capitoli di prova ammessi di parte ricorrente: sul cap. 2) confermo; da quando ho memoria, perché ho sempre visto i signori ### e ### lavorare lì nel mappale 19210 come rappresentato dalle fotografie n. 15 di parte ricorrente; fare pulizie; mi ricordo anche il padre del signor ### sul cap. 3) nel 1960 avevo due anni; però mi ricordo da quando avevo sei -sette anni di questo locale adibito a bagnolavanderia con la terrazza sovrastante (mappale n. 19210) e anche del padre di ### sul cap. 4) confermo; da quando ho memoria, ovvero da quando avevo ottodieci anni; l'hanno sempre utilizzato solo i signori ### e ### come giardino pertinenziale e locale deposito; sul cap. 5) non so quando il mappale 19210 sia stato recintato; ma da quando ho memoria, l'ho visto recintato; sempre recintato; sul cap. 6) nulla so; sul cap. 7) confermo; sono solo questi i due accessi al mappale 19210 ovvero l'immobile di proprietà dei signori ### e ### e il cancello come rappresentato nelle fotografie (doc. 15 di parte attrice) ; sul cap. 9) riconosco lo stato dei luoghi e l'immobile n. mappale 505 rappresentato nelle fotografie (doc. n 16 di parte ricorrente); riconosco nelle fotografie anche la mia casa; confermo la circostanza; da quando ho memoria, se ne sono occupati i signori ### e ### solo e soltanto loro si sono occupati sia della pulizia, sia della manutenzione, sia dei relativi costi; sul cap. 10) confermo; il portico (mappale 505) è utilizzato dai signori ### e ### come loro deposito per la legna e per gli attrezzi; ciò da quando ho memoria, ovvero da quando ho ottodieci anni; mi ricordo anche perché quando eravamo piccolini andavamo a giocare lì sul cap. 11) confermo; c'è su un lucchetto; sul cap. 12) le chiavi di ingresso del portico (mappale n 505) sono nella disponibilità dei signori ### e ### ho sempre visto loro e soltanto loro entrare nel portico in questione; non ho mai visto nessun'altro; sul cap. 13) confermo che i signori ### e ### hanno ristrutturato il portico (mappale 505); mi ricordo che hanno sistemato nel 1987 anche il tetto; me lo ricordo benissimo; Del processo verbale di cui sopra è stata data lettura al teste. Essendo il verbale stato redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che il testimone risulta impossibilitato a sottoscriverlo.  ### introdotto l'ulteriore teste intimato di parte ricorrente che, ammonito dal Giudice ai sensi dell'art. 251 c.p.c., rende la dichiarazione di rito e così risponde: “### nato a #### l'11.09.1955, residente in ####, ### 5/a; conosco i signori ### e ### perché siamo vicini di casa dal 1969; conosco lo stato dei luoghi di causa; Sentito sui capitoli di prova ammessi di parte ricorrente: Sul cap. 2) ho sempre visto, dal 1969, i signori ### e ### occuparsi dell'immobile in questione (mappale 19210) rappresentato nell'estratto mappa (doc. n 6 di parte ricorrente) e nelle fotografie (doc. n. 15 di parte ricorrente) e nessun'altro; sul cap. 3) nulla so; sul cap. 4) ribadisco; ho sempre visto solo i signori ### utilizzare l'immobile in questione (mappale 19210); sul cap. 5) nulla so; sul cap. 7) confermo; si accede all'immobile in questione (mappale 19210) solo dall'abitazione dei signori ### e ### e dal cancello che c'è sotto la casa; sul cap. 9) confermo; ho sempre visto solo i signori ### e ### occuparsi della manutenzione e della pulizia dell'immobile in questione (mappale 505) rappresentato nelle fotografie (doc. 16 di parte ricorrente); i signori ### hanno rifatto anche il tetto; lo utilizzano anche come deposito per la legna e per gli attrezzi; sul cap. 10) confermo; dal 1969 ho sempre visto solo e soltanto il signor ### utilizzare il mappale 505 di cui alle fotografie n. 16 di parte ricorrente; ho già risposto; sul cap. 11) nulla so; sul cap. 12) nulla so; però ho visto solo i signori ### e ### accedervi; non ho mai visto nessun'altro utilizzare o accedere a questo portico (mappale n. 505); sul cap. 13) mi ricordo che quando i signori ### e ### hanno ricostruito il tetto della loro casa hanno ricostruito anche il tetto del portico (mappale 505) rappresentato dalle fotografie n 16 di parte ricorrente; mi ricordo che erano gli anni ottanta; fine anni ottanta; Del processo verbale di cui sopra è stata data lettura al teste. Essendo il verbale stato redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che il testimone risulta impossibilitato a sottoscriverlo.  ### introdotto l'ulteriore teste intimato di parte ricorrente che, ammonito dal Giudice ai sensi dell'art. 251 c.p.c., rende la dichiarazione di rito e così risponde: “### nata a #### il ###, residente ###; conosco da quando sono nata i signori ### e ### siamo vicini di casa nel senso che, sebbene risieda dal 1992 a ### per motivi di lavoro, vado a ### tutti i fine settimana, nelle vacanze ovvero appena posso; sono sempre a ### abito vicino ai signori ### e ### siamo vicinissimi; Sentita sui capitoli di prova ammessi di parte ricorrente: Sul cap 2) confermo; da quando ho memoria, da piccoli eravamo sempre lì a giocare; ho sempre visto solo e soltanto i signori ### e ### occuparsi della pulizia e della manutenzione dell'immobile in questione (mappale 19210) come rappresentato nelle fotografie (doc. 15 di parte ricorrente) e dei relativi costi; non ho mai visto nessun'altro; sul cap. 3) nulla so su quando è stato costruito; però posso dire di averlo sempre visto, ovvero il locale-deposito con la sovrastante terrazza (mappale n. 19210);
Né può valere nel caso di specie, quale causa di esclusione del possesso utile all'usucapione, quanto disposto dall'art. 1144 Ebbene, fermo restando che “### è da presumere il possesso da parte di colui che eserciti un potere di fatto sulla cosa, spetta a chi contesti il possesso medesimo l'onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza” (Cass. 81/1989, Cass.10771/1995 e Cass. 6944/1999), non è emersa nel corso del giudizio una situazione di mera tolleranza nel possesso dei resistenti.  sul cap. 4) confermo da quando ho memoria, ovvero dal 1975 circa, da quando avevo sette otto anni; l'immobile in parola (mappale 19210) è stato utilizzato dai signori ### e ### come giardino pertinenziale e locale deposito; sul cap. 5) nulla so; sul cap. 6) non me lo ricordo; sul cap. 7) confermo; al mappale 1920 si accede solo dall'abitazione dei signori ### o dal cancello; sul cap. 9) ho sempre visto solo e soltanto i signori ### e ### ad occuparsi della manutenzione della pulizia del mappale n. 505 come rappresentato nelle fotografie (doc. 16 di parte ricorrente); ciò da quando ho memoria; sul cap. 10) confermo; da quando ho memoria il portico (mappale 505) è utilizzato dai signori ### e ### per il deposito della legna e degli attrezzi; sul cap. 11) confermo; perché ho sempre visto il lucchetto sul cancellino; sul cap. 12) penso proprio di sì; ho visto entrare nel portico (mappale 505) solo e soltanto loro, ovvero i signori ### e ### sul cap. 13) confermo che i signori ### e ### hanno ristrutturato il mappale in questione (cfr n. 505, il portico); lo so perché l'ho visto; Del processo verbale di cui sopra è stata data lettura al teste. Essendo il verbale stato redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che il testimone risulta impossibilitato a sottoscriverlo.  ### introdotto l'ulteriore teste intimato di parte ricorrente che, ammonito dal Giudice ai sensi dell'art. 251 c.p.c., rende la dichiarazione di rito e così risponde: “### nato a #### il ###, residente ###; conosco i signori ### e ### a titolo di amicizia anche perché sono stati miei vicini di casa sino al 1987 a ### conosco lo stato dei luoghi di causa; Sentito sui capitoli di prova ammessi di parte ricorrente: sul cap. 2) confermo da quando ho memoria; ovvero, da quando ho quindici - sedici anni, ho ; ho sempre visto i signori ### e ### occuparsi della pulizia e manutenzione dell'immobile in questione (mappale n. 19210) rappresentato nell'estratto mappa (doc. n. 6 di parte ricorrente) e nelle fotografie (doc.  n. 15 di parte ricorrente); sul cap. 3) nulla so; però posso dire di avere sempre visto il locale deposito con la sovrastante terrazza (mappale 19210); sul cap. 4) confermo; da quando ho memoria, ovvero da quando ho quindici -sedici anni i signori ### e ### utilizzano il mappale n. 19210 come giardino pertinenziale e locale deposito; sul cap. 5) nulla so; ma posso dire di avere sempre visto recintato il mappale 19210 di cui alle fotografie (doc. 15 di parte ricorrente); sul cap. 6) ho visto il muretto di recinzione del mappale 19210 ristrutturato; ma non so chi l'abbia ristrutturato e quando; sul cap. 7) confermo; al mappale 19210 si accede tramite l'immobile di proprietà dei signori ### e ### e dal cancello; sul cap. 9) confermo, da quando ho memoria: ho sempre visto solo i signori ### e ### occuparsi della pulizia e della manutenzione del mappale 505 rappresentato nelle fotografie (doc. 16 di parte ricorrente); ho visto solo loro e nessun'altro; sul cap 10) confermo, da quando ha memoria; i signori ### e ### utilizzano il portico (mappale 505) come deposito per la legna e per gli attrezzi; sul cap. 11) confermo che il portico è chiuso con lucchetto; perché andavamo a giocare lì e l'ho sempre visto; sul cap. 12) penso di sì; ribadisco di avere visto entrare nel portico (mappale 505) solo loro e soltanto loro, ovvero i signori ### e ### sul cap. 13) non ricordo; Del processo verbale di cui sopra è stata data lettura al teste. Essendo il verbale stato redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che il testimone risulta impossibilitato a sottoscriverlo.
A ben vedere, infatti, la Suprema Corte ha costantemente ritenuto che gli atti di tolleranza, i quali hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato, “implicano una previsione di saltuarietà o transitorietà” del godimento del preteso possessore (Cass. 81/1989, Cass.10771/1995 e 6944/1999). Nello specifico, la Corte di Cassazione ha sostenuto che “Gli atti di tolleranza, di cui all'art. 1144 cod. civ., sono quelli che, implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà, comportano un godimento di modesta portata, incidente molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare o possessore, e, soprattutto, traggono la loro origine da rapporti di amicizia o familiarità (o da rapporti di buon vicinato sanzionati dalla consuetudine), i quali, mentre a priori ingenerano e giustificano la permissio, conducono per converso ad escludere, nella valutazione a posteriori, la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento comportato” (Cass. 697/1983). 
Ebbene, nel caso di specie, è emerso dall'istruttoria che la disponibilità del bene da parte dei ricorrenti sia stata, oltre che piena ed esclusiva, tutt'altro che transitoria e saltuaria, essendosi esplicata da epoca assai risalente e fino ad oggi, senza soluzioni di continuità. 
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il carattere della lunga durata del godimento del bene da parte di colui che ne ha la disponibilità costituisca una presunzione di sussistenza del possesso, in sostanza presumendosi che non vi siano stati atti di tolleranza; ciò, tuttavia, salvo che per i casi in cui vi siano rapporti di parentela tra il preteso possessore ed i titolari del bene. Come ritenuto dalla Cassazione: “In tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo” (Cass. 11277/2015). 
Ebbene, nulla di tutto questo può dirsi ricorrente nel caso di specie. 
Va poi evidenziato che in merito al carattere della pubblicità e non clandestinità del possesso utile ai fini della usucapione, esso ”ricorre quando l'acquisto e l'esercizio del possesso siano attuati in modo visibile e non occulto, cosi da palesare l'animo del possessore di voler assoggettare la cosa al proprio potere, senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato. ### in concreto di tali condizioni, in relazione alla fattispecie concreta e alle prove acquisite agli atti, costituisce apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, è incensurabile in Cassazione” (cfr. Cass. 2800/1979, Cass. 1021/1973 e Cass. 1910/1970).
Nel caso di specie, il possesso esercitato dai ricorrenti ha il carattere della pubblicità (essendo stato ben percepito dai terzi, escussi quali testi nel giudizio) e non può dirsi né instaurato né esercitato in maniera clandestina. 
Ciò che rileva, quindi, è che il possesso sia acquistato ed esercitato pubblicamente e, quindi, in modo visibile a terzi, potendo il godimento del bene essere apprezzato da una pluralità di soggetti. 
Ebbene, nel caso di specie, è stato dimostrato anche l'esercizio pubblico e non clandestino del possesso. 
Infine, giova rilevare che “### che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, mentre successivamente il proprietario convenuto ha l'onere di dimostrare i vizi del possesso altrui, indicati dall'art. 1163 cod. civ., e impeditivi dell'acquisto domandato” (Cass. 3063/2000). La prova della sussistenza della clandestinità del possesso non può, quindi, ritenersi fornita dai resistenti, i quali non si sono neanche costituiti in giudizio. 
Ritiene, pertanto, il giudicante che i ricorrenti abbiano dato prova di avere esercitato un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco sui predetti beni immobili, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, senza che i titolari dei beni abbiano avanzato pretese in ordine allo stesso. 
Né poi sono emerse trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli sui beni di cui si domanda l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione. 
Alla stregua dell'esposte considerazioni, deve dichiararsi l'avvenuto acquisto per usucapione da parte dei ricorrenti dei seguenti beni immobili: mappale 19210 - fg. 37 - zona 1 - cat. C/2 - classe 6 - rendita ### 4,34 in ### - mappale 505 - fg.  37 - fabb rurale - sup. 44 mq. in ### Nulla va disposto per l'ordine al ### dei ### relativo alla trascrizione della presente sentenza atteso che, ai sensi dell'art. 2651 c.c., egli ha l'obbligo di trascrivere l'atto anche senza uno specifico ordine del giudice ( 16853/2005). 
Analogamente, non potrà esimersi da responsabilità il ### atteso che nessuna norma dell'ordinamento giuridico vigente consente ad un giudice di esonerare un p.u.  dalle responsabilità conseguenti allo svolgimento del proprio ufficio. 
In mancanza di opposizione alla domanda proposta dai ricorrenti, quindi per il contegno processuale tenuto dai resistenti, si ritiene di dovere compensare le spese del giudizio.  P.Q.M. Il Tribunale di Brescia, III sezione civile, in composizione monocratica, così provvede: 1) accoglie la domanda formulata da ### e ### e dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione da parte degli stessi della proprietà esclusiva dei seguenti beni immobili: - mappale 19210 - fg. 37 - zona 1 - cat. C/2 - classe 6 - rendita ### 4,34 in ### - mappale 505 - fg. 37 - fabb rurale - sup. 44 mq.  in ### 2) nulla sulle spese di lite. 
Brescia, 13 novembre 2025

causa n. 6896/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Potito Concetta

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7503/2024 del 20-03-2024

... d'appello verificare la sussistenza o meno della prova del possesso ventennale della detta ser vitù prediale di passaggio , vagliando la prospettiva dell'esercizio del passaggio uti civis da parte d ell'### sanitaria, anziché concentrarsi soltanto sull'uso pubblico dello stacco di terreno. E questo perché la ricorrente aveva dedotto di avere esercitato il passaggio quanto meno dal gennaio 1991 (attraverso il transito degli operai del cantiere per la costruzione del poliambulatorio) e, quindi, 10 da oltre venti anni rispetto alla data della successiva doman da giudiziale (14/03/2011). In termin i generali, è chiaro che l'esercizio del possesso de lla servitù di passaggio, da parte d el tito lare del presunto fondo dominante, ossia il transito (nel nostro caso da parte dell'### sul presunto fondo servente, ben può manifestarsi per le più svariate finalità, non esclusa l'esecuzione di lavori al proprio immobile che richieda il passaggio ripetuto dei propri operai e dipendenti. Ne consegue che è giuridicamente errata l'affermazione de lla Corte d'app ello (cfr. pag. 9 della sentenza) secondo cui gli accessi degli operai erano irrilevanti trattandosi di “un'utilizzazione funzionale alla (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 20411/2019 proposto da: ### elettivamente domiciliata in ### 52, presso lo studio dell'avvocato ### (###) rappresentata e difesa dall'avvocato ### (###).  - Ricorrente - ####### elettivamente d omiciliati in ### 2 2/A, presso lo studio dell'avvocato ### (###) rappresentati e difesi dagli avvocati ### (####), ### (###).  - ### - Nonché contro ###, elettivamen te domicili ato in ### P.###, 32 (FAX 06.###), pre sso lo studio ### dell'avvocato ### (###) rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###).  - ### - Nonché contro ########### - Intimati - Avverso la sentenza della Corte d'appell o di ### ia n. 855/2019, depositata il ###. 
Udita la relazione svolta dal ### nella camera di consiglio del 06 febbraio 2024. 
Rilevato che: 1. con atto di citazione notificato il ###, i sig.ri ### hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di ### il Comune di ### (in seguito: “Comune”) e l'### di ### (in seguito: “ASPR”), assumendo: ### di essere comproprietari di comple ssivi 24/72esimi di uno stacco di terre no sito ne l centro abitato di ### residuato in seguito all'esprop riazione, disposta, anche nei loro confronti, nel maggio 1989, dal Comune, di un'area di mq 27.882; ### che lo stacco di terreno confina con ###. ### lungo la quale sorge l'edificio di proprietà de lla ### adibito a guardia medica, nonché con la ### da ### senza uscita; ### che “essendo l 'area in questione, sepp ure a fondo sterrat o rimasta aperta sull a via pubblic a, l'Azienda… si e ra fatta lecito di aprire tre accessi (di cui du e carrabili ed un o pedonale ), muniti di cancello, attraverso i quali si accede sia a piedi che con automezzi alla guardia medica”, e, che il perso nale e gli utenti della guardia 3 medica parcheggiano in tale area, cosa che fanno anche i residenti della zona; ### che tale area è utilizzata per un più comodo e d ulterio re collegamento tra la ### da ### e la ###. #### che, con raccomandata del settembre 2010, avevano chiesto sia al Comune che l'### di delimitare e chiudere la ### da ### e i tre acce ssi esistent i sulla strada in questione al fine di eliminare il protrarsi dello status quo. ### non aveva risposto; invece, l'### aveva risposto che l'apertura dei tre cancelli era avvenuta in conformit à della concessione edilizia del 29/12/ 1988, rilasciata dal Comune stesso per la realizzazione del poliambulatorio; ciò premesso, gli attori hanno chiesto di accertare e dichiarar e che lo stacco di terreno non è gravato da alcun diritto, peso o servitù pubblica di passaggio in favore della confinante proprietà dell'### e delle confinanti ### da ### e ###. ### di proprietà del Comune, con la consegu ente condanna dell'### a chiudere i tre accessi che si aprono sull'area in questione, nonché la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni per l'illegittimo uso dell'area dal 1°/01/1993 al soddisfo; 2. costituendosi in giudizio, il Comune ha chiesto il rigetto della domanda e, nel caso di accoglimento, la condanna dell'### a tenerlo indenne di ogni onere e conseguenza economica; 3. nel primo atto difensi vo, l'### ha chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, dichiararsi che essa ha acquistato per usucapione la servitù di passaggio e di parcheggio. In subordine, ha chiesto la condanna del Comune ad autorizzare l'apertura di tre accessi, uno pedonale e due carrabili, sulla via pu bblica, e al pagamento delle spese occorrenti pe r la loro realizzazione e al risarcimento dei danni conseguenti alla chiusura degli accessi; 4 4. il Tribunale di ### integrato il contraddittorio nei confronti di tut ti i comproprietari dell'are a, con sentenza n. 71/2015, ha rigettato la doman da princip ale di parte at trice e la d omanda di garanzia del Comune; in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'### ha dichiarato intervenuto, per volontaria devoluzione, l'acquisto della servitù di uso pubblico sul tratto di terreno di 522,45 mq compreso tra il confine di via ### ed il prolungamento di ### da ### 5. proposta impugnazione dai sig.ri Pa cetto, i quali hanno contestato la ricorrenza della dicatio ad patriam, nel contraddittorio del Comune , che ha chiesto il riget to del gravame, e dell '### la quale ha chiesto il rigetto del gravame e, in via incident ale, per l'ipotesi di accoglimento dell'ap pello principale, dich iararsi l'intervenuto acquisto della servitù per usucapione o, in subordine, la condanna del Comune ad autorizzare l'apertura di tre accessi ( uno pedonale e due carrabili) sulla via pubbl ica, e al pagamen to dell e spese occorrenti per la loro realizzazione e al risarcimento dei danni conseguenti alla chiusura degli accessi; 6. la Corte di ### in accoglimento dell'appello principale, ha dichiarato il terreno di parte attrice non gravato da alcuna servitù di uso pubblico; ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni della stessa parte; ha condann ato l'### alla chiusura d egli accessi realizzati sul terreno di parte at trice; ha rigettat o le domande proposte dall'### verso il Comune; 7. la sente nza d'ap pello, per quanto ancora interessa, si fonda sulle seguenti ragioni: ### quanto allo stato dei luoghi, all'ed ificio sede del poliambulatorio si accede, da sempre, da tre accessi (uno pedonale e due carrabili) che si aprono sullo stacco del più vasto terreno di parte attrice, utilizzato an che per il collegamento tra le me nzionate vie 5 pubbliche. Al m omento dell'espropriazione dell'area su cui è st ato realizzato il poliambulat orio non si provvide, in coerenza con il progetto dell'opera pubblica, alla costituzione di una servitù di u so pubblico; ### l'### ha ch iesto che sia dic hiarato che ha acquistato per usucapione la servitù, usucapione negata dal Tribunale di ### sia perché il decorso del ventennio era stato interrotto dalla diffida del 06/09/2010, sia perché manca la prova di quando il poliambulatorio sia stat o attivato ed è probabile che la guardia medica si a stata aperta al pubblico nel 1992; ### tuttav ia, il primo giudice non ha respinto la dom anda dell'### dando rilievo alla intervenuta costituzione della servitù per effetto della “dicatio ad patriam”, valorizzando la circostanza che gli attori n on si erano o pposti al l'apertura del poliambulatorio e, soprattutto, la c ircostanza che essi non avevano ritenuto di dotare il confine del loro terreno con la ### da ### (per venti metri o poco più) di una recinzione metallica, il che era sign ificativo della volontaria devoluzione dell'area ad u so pubblico; ### a que sto proposito, è fondato l'appello principale di parte attrice, a fronte dell a consolidata giurispruden za di legittimità sull'istituto della dicatio ad patriam: ed infatti, il primo giudice ha erroneamente desunto la volontarietà della messa a disposizione del terreno a favore della collettività da mere omissioni di comportamenti (la mancata recinzione dell'area, e cioè, l'avere tollerato che altri vi passassero o vi parcheggiassero) ai q uali i pro prietari non erano obbligati; ### non è fondato l'appello i ncidentale dell'### diretto alla declaratoria di usucapione della servitù di uso pubblico in mancanza di prova dell'uso generalizz ato da parte di una collettività 6 indeterminata, dovendosi ritenere probabile piuttosto che, come già affermato dal primo giu dice, l'uso pub blico (cfr. pag. 10) «abbia avuto inizio solo con l'apertura del poliambulatorio risalente al 1992 e dunque a meno di un vent ennio rispetto all'esercizio dell'actio negatoria servitutis, risalente al marzo 2011»; ### infine, rigettato l'appello incidentale d ell'### deve essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'appellata nei confronti del Comune, perché ### “priva di alcun fondamento normativo”; 8. l'### ha proposto ricorso, con tre motivi, per la cassazione della sentenza d'appello e ha depositato una memoria.  ###### hanno resistito con controricorso, illustrato con una memoria.  ### di ### nel controricorso, ha aderito ai primi due motivi di ricorso e ha chiesto il rigetto del terzo motivo, concernente la domanda di risarcime nto dei danni svolta dall'### nei confronti dell'ente territoriale, per l'ipotesi di accoglimento della negatoria servitutis proposta da parte attrice. 
Gli altri intimati non hanno svolto difese; Considerato che: 1. il primo motivo di ricorso - “### insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto d i discussio ne (art. 360 n. 5 c.p.c.). 
Violazione e falsa applicazione dei principi g enerali in materia di dicatio ad patriam (art. 360 n. 3 c.p.c. anche in relazione all'art. 12 delle preleggi)” - censura la sen tenza im pugnata che non ha considerato la rilevanza e il significato di tutta una serie di omissioni ai fini dell'applicazione dell'istituto della devoluzione volontaria, quali: la manca ta opposizione da parte d ei proprie tari, (cfr. pag. 7 del 7 ricorso per cassazione) “a tutto un iter di atti e lavori”; la pacifica, incontestata, manifesta e continua utilizzazione dell'area a parcheggio pubblico e a zona di trans ito per giu ngere al poliamb ulatorio; la mancata recinzione o delimitazione del terreno; l'inesistenza di lavori di pulizia e/o manutenzione; la circostanza che il terreno non sia mai stato messo in vendita o affittato a terzi; 1.1. il motivo è inammissibile; 1.2. fin da Cass. Sez. U. 07/04/ 2014, n. 8053, si è and ato consolidando il principio di diritto p er cui l'attuale art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. , applicabile ratione temporis, ha introdotto nell'ordinamento un vi zio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere de cisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dell a controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, 6, e 369 , secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente d eve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività» (cfr., altresì Cass., 27/04/2023, n. 11111, che, in motivazione, punto 5.2.2., sottolinea che il “nuovo” motivo di cui al n. 5 assume caratteristiche completamente diverse da quelle del “vecchio” vizio di motivazione); 1.3. quanto al d edotto error in iudi cando (violazione e falsa applicazione dei princìpi ge nerali in mate ria di dicatio ad patriam), occorre evidenziare che la censura non indica la norma di diritto che si assume violata; pertanto, non soddisfa i requisiti formali dell'art.  366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., secondo cui il ricorso deve 8 contenere, a pena di inammissibilità, «4) i motivi per i quali si chiede la cassazione con l'indicazione de lle norme di diritto su cui si fondano». È orientamento radicato di questa Corte, enunciato anche dalle ### unite (Cass. Sez. U., 28/10/2020, n. 23745) che «[i]n tema di ricorso p er cassazione, l'onere di specificità dei motivi , sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art . 360, comma 1, n . 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressa mente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa». 
Inoltre, giova ricord are (cfr., ex multi s, Cass. 1 8/04/2 023, 10263, in motivazione, e le pronunce di legittimità ivi indicate) che il vizio di violazione di legge è integrato dalla deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativ o della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo de lle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretaz ione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, so ttratta al sindacato di legittimità. 
Nella fattispecie concreta in esame la critica si rivolge al dictum della Corte territo riale che, con un accertamento di fatto, insindacabile in cassazione, che ha illustrato senza incorrere in aporìe logiche, ha s tabilito che non è stata data la prova ci rca la volontà degli attori di mettere l'area a dis posi zione della collettività, 9 assoggettandola al correlativo uso, in maniera continuativa e non a titolo precario o per mera tolleranza; 2. il second o moti vo - “### e falsa applicazione dell'art.  1158 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.). Nullità della senten za per omessa pronuncia in relazione agli artt. 112 c.p.c. e 1158 c.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.). Omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione (art. 360, n. 5, c.p.c.)” - ascrive alla Corte di ### di essersi limitata a disattendere il motivo di appello incidentale con il quale l'### faceva valere l'acquisto per usucapione della servitù di uso pubblico, ma di non essersi pronunciata sulla ricorrenza o meno dell'us ucapione ventennale della servitù predia le dello stacco di terreno; 2.1. il motivo è fondato; 2.2. l'### aveva chiesto, in via riconvenzionale, di accertare l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio senza fare alcun riferimento alla servitù di uso pubblico, figura giuridica che è stata direttamente evocata dal primo giudice (cfr. pagg. 9 e seguenti del ricorso per cas sazione dell'### che riproduce la comp arsa di costituzione e risposta della parte con la domanda riconvenzionale). 
Con l'appello incidentale l'### aveva insistito sempre sulla mera servitù acquistata p er usucapione (ancora una volta senza fare riferimento all'uso pubblico), sicch é spettava alla Corte d'appello verificare la sussistenza o meno della prova del possesso ventennale della detta ser vitù prediale di passaggio , vagliando la prospettiva dell'esercizio del passaggio uti civis da parte d ell'### sanitaria, anziché concentrarsi soltanto sull'uso pubblico dello stacco di terreno. 
E questo perché la ricorrente aveva dedotto di avere esercitato il passaggio quanto meno dal gennaio 1991 (attraverso il transito degli operai del cantiere per la costruzione del poliambulatorio) e, quindi, 10 da oltre venti anni rispetto alla data della successiva doman da giudiziale (14/03/2011). 
In termin i generali, è chiaro che l'esercizio del possesso de lla servitù di passaggio, da parte d el tito lare del presunto fondo dominante, ossia il transito (nel nostro caso da parte dell'### sul presunto fondo servente, ben può manifestarsi per le più svariate finalità, non esclusa l'esecuzione di lavori al proprio immobile che richieda il passaggio ripetuto dei propri operai e dipendenti. 
Ne consegue che è giuridicamente errata l'affermazione de lla Corte d'app ello (cfr. pag. 9 della sentenza) secondo cui gli accessi degli operai erano irrilevanti trattandosi di “un'utilizzazione funzionale alla […] esecuzione dei lavori”). 
Si rende necessario che il giudice di merito riesamini la vicenda; 3. il terzo motivo - “### pronuncia in relazione agli artt. 112 c.p.c. e 2043 c.c. ( art. 360 n. 4 c.p.c.)” - censura la sent enza impugnata che ha rigettato l a domanda di risarcim ento dei danni proposta dall'### nei confronti del Co mune ritenendola “priva di alcun fondamento normativo”, senza fornire altra motivazione; 3.1. il motivo è logicamente assorbito dall'accoglimento del secondo.  4. in conclusi one, accolto il secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo e assorbito il terzo, la sentenza è cassata con rinvio al giudice a quo anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.  accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibile il primo motivo e assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di ### in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### in data 6 febbraio 2024.   ### 11 ### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Guida Riccardo

M
5

Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 1847/2025 del 02-12-2025

... sia necessaria una vera e propria interversione del possesso; a tal fine, però, non è sufficiente che gli altri condomini si siano astenuti dall'uso del bene comune, bensì occorre allegare e dimostrare di avere goduto del bene stesso attraverso un proprio possesso esclusivo in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possede ###più "uti condominus", senza opposizione, per il tempo utile ad usucapire” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17322 del 23/07/2010); affermano ancora i giudici di legittimità nella sentenza n. 9100 del 12/04/2018: “Il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possede ###a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo ("uti dominus"), non ha la necessità di compiere atti di "interversio possessionis" alla stregua dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed "animo domini" della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, ### in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1795/2020 R.G., introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con l'ordinanza del 14 luglio 2025, promossa da ### (C.F. ###), nata a ### il ###; ### (C.F. ###), nata a ### il ###; ### (C.F. ###), nato a ### il ###; ### (C.F.  ###), nato a ### il ###, rappresentati e difesi dall'avv. #### contro #### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro-tempore amministratore avv. ### rappresentato e difeso dall'avv. #### (C.F. ###), nata a ### il ###, ### (C.F. ###), nata a #### il ### e ### (C.F. ###), nato a ### il ###, rappresentati e difesi dall'avv. #### ATTINA' ### (C.F. ###), nata a #### il ###, D'### (C.F. ###), nata a #### il ### e ### (C.F.  ###), nata a ### il ###, tutte rappresentate e difese dall'avv. ##### (C.F. ###), nato a ### il ###; ### (C.F. ###), nata a ### il ###; (convenuti contumaci) nonché nei confronti di ### (C.F. ###), nato a ### il ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### (convenuto proponente domanda riconvenzionale/ trasversale) Oggetto: usucapione. 
Concisa esposizione dei fatti e delle ragioni della decisione 1. Sulle domande ed eccezioni delle parti. 
Con atto di citazione regolarmente notificato, i sig.ri ##### e ### convenivano in giudizio il ### sito in ### alla via ### n. 5, nonché i singoli condomini, chiedendo che fosse accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile censito nel ### alla sezione RC, foglio 122, particella 720, subalterno 2. 
Gli attori esponevano di essere proprietari di singole unità immobiliari facenti parte del ### e che l'originaria ### costituita in ### in data ### con atto per notaio ### aveva realizzato, in forza della concessione edilizia n. 352 del 12.07.1951, un maggior fabbricato insistente sulla particella catastale n. 292 del foglio di mappa 122 del Comune di ### i cui lavori erano stati ultimati e collaudati in data ###; che il loro dante causa, ### aveva successivamente edificato, in forza della licenza edilizia n. 284 dell'11.05.1968 e del nulla osta n. 9768 del 09.05.1975 rilasciato dal ### un corpo di fabbrica in ampliamento e in aderenza al fabbricato condominiale preesistente, poi accatastato nei subalterni 2 e 3 della particella 720; che l'ampliamento realizzato dal loro dante, ### in aderenza all'abitazione era sempre rimasto nella sua disponibilità esclusiva e dei suoi familiari. 
Con comparsa di costituzione “con riconvenzionale”, depositata in data ###, si costituiva in giudizio ### il quale, riconosceva il possesso dei sig.ri ### e ### e il loro acquisto della proprietà del sub 2 a titolo di usucapione, spiegando, altresì, domanda riconvenzionale, nei loro confronti e di tutti i condomini, del lastrico solare identificato al subalterno 3 della particella 720. A sostegno della propria domanda di usucapione allegava: - di essere proprietario dell'appartamento soprastante quello degli odierni attori, nonché possessore esclusivo del terrazzo sovrastante l'usucapenda stanza dei ### - ### identificato catastalmente nella censuaria dei fabbricati di ### al foglio di mappa 122 particella 720 sub. 3 con categoria F/5; - di avere acquistato l'appartamento con annesso lastrico solare nell'anno 2014 (come da atto di compravendita, allegato 3) dall'alienante notaio ### il quale ne era, a sua volta, proprietario dal 1984 e che nell'atto di compravendita il bene oggetto della domanda è così testualmente descritto: “terrazzino a livello di uso esclusivo del suddetto appartamento e al quale soltanto dallo stesso si accede”. 
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27 ottobre 2020, si costituivano in giudizio sig.ri ##### contestando i presupposti delle domandate usucapioni; in particolare, deducevano che la nuova costruzione in ampliamento era stata considerata condominiale ed accatastata come tale nel 2017 a nome di tutti i condomini; che questi ultimi avevano sempre sostenuto gli oneri economici di manutenzione sulla intera struttura condominiale, essendo avvenuta solo nel 2017 la revisione dei millesimi; che la disponibilità degli attori del bene comune aveva natura di detenzione qualificata e non di possesso utile ad usucapionem e che gli stessi non avevano posto in essere l'interversio possessionis. 
In data 31 ottobre 2020, si costituiva il ### chiedendo di respingere la domanda attrice - al pari di quella spinta in via riconvenzionale - perché infondata, sostenendo che “la presunzione di condominialità di una porzione immobiliare, rientrante nel campo di applicazione dell'art. 1117 c.c., può essere vinta, dal singolo condomino, solo in ragione di un titolo originario che esplicitamente gliene attribuisca la proprietà esclusiva, oppure qualora lo stesso dimostri di averla comunque acquisita mediante usucapione”. 
Infine, con comparsa depositata in data ### si costituivano le sig.re ### D'### e ### dichiarando che “sia per la stanza di cui i sig.ri ### chiedono usucapione sia per il terrazzo di uso esclusivo del #### nessuno nel condominio ha mai contestato l'esclusiva disponibilità e possesso, riconoscendoli da sempre come proprietari rispettivamente del vano cucina e bagno per i sig.ri ### e del terrazzo per il sig. Morrone” e che “Mai nessun condomino ha sostenuto alcuna spesa per queste due unità immobiliari e gli allacci sono quelli delle abitazioni ### e ### sia luce che acqua. Nessuno dei condomini ha mai sostenuto alcuna spesa di manutenzione, perché è sempre stato di dominio pubblico che la stanza è stata costruita e pagata dal marito della sig,ra e padre dei ### e che il sovrastante terrazzino era del notaio ### prima e del ### dopo”. 
All'udienza del 02.11.2020, veniva dichiarata la contumacia dei sig.ri ### e ### regolarmente citati e non comparsi. 
La causa veniva istruita a mezzo prove documentali ed era, altresì, disposta consulenza tecnica d'ufficio. 
Con ordinanza del 10.11.2021, il Giudice dichiarava l'interruzione del processo in ragione della sopravvenuta cancellazione dall'### del difensore di parte attrice. 
Riassunta la causa ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, le parti precisavano le conclusioni con note di trattazione scritta e la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 14.07.2025.  2. Sulle domande di usucapione. 
La domanda di usucapione proposta da ##### e ### è fondata e merita, pertanto, accoglimento. 
È, parimenti, fondata la domanda di usucapione proposta da ### per le ragioni di seguito esposte. 
Dalla relazione tecnica redatta dal ### ing. Balzetti, emerge che: <### realizzato dagli attori (vedi foto n. 3) è stato realizzato sul relitto di suolo comunale identificato nella “proposta di concessione relitti a ditte diverse datata marzo 1955” ed assegnato alla ### Successivamente i ###ri #### ed eredi del #### richiedono ed ottengono la licenza di costruzione per la realizzazione di un fabbricato in c.a. a quattro piani f.t. e si fanno carico delle imposte scaturite a seguito della dichiarazione di “alienazione o utilizzazione di a scopo edificatorio di aree fabbricabili”. Il progetto assentito con la licenza edilizia, rilasciata ai ###ri #### e ### prevedeva la realizzazione di un corpo di fabbrica in ampliamento a quattro piani f.t. Ne sono stati costruiti solo due da parte del #### il piano terra, destinato a portico per l'accesso alla corte esterna condominiale, ed il piano primo (2° f.t.), quest'ultimo oggetto di (n.d.r. domanda di) usucapione dai ###ri ### così come la copertura (lastrico solare) del primo piano che è oggetto di (n.d.r. domanda di) usucapione da parte del ####. 
Risulta chiarito, in primo luogo, che il relitto di suolo comunale su cui sorge il corpo di fabbrica (c.d. in ampliamento) oggetto di causa è stato trasferito, nel 1955, dal Comune alla ### con conseguente titolarità passiva dei rapporti dedotti in giudizio in capo agli assegnatari degli alloggi (e/o loro aventi causa), oggi componenti il ### Di conseguenza, trova applicazione il principio di diritto (invero, richiamato anche dai condomini che resistono alle domande di usucapione) in base al quale “In tema di condominio, il condomino può usucapire la quota degli altri senza che sia necessaria una vera e propria interversione del possesso; a tal fine, però, non è sufficiente che gli altri condomini si siano astenuti dall'uso del bene comune, bensì occorre allegare e dimostrare di avere goduto del bene stesso attraverso un proprio possesso esclusivo in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possede ###più "uti condominus", senza opposizione, per il tempo utile ad usucapire” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17322 del 23/07/2010); affermano ancora i giudici di legittimità nella sentenza n. 9100 del 12/04/2018: “Il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possede ###a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo ("uti dominus"), non ha la necessità di compiere atti di "interversio possessionis" alla stregua dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed "animo domini" della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore” (v. anche Cass. n. 6452/2025). 
Non è, quindi, necessaria la dimostrazione di una interversione del possesso. 
Tenuti fermi gli esposti principi e valutate le risultanze processuali, è indubbio che gli attori in usucapione abbiano goduto dei beni oggetto delle loro domande in termini di esclusività ed in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, oltre che in modo tale da evidenziare in maniera univoca la volontà di possede ###più "uti condominus". 
Per quanto concerne la domanda di usucapione del subalterno n. 2 della particella 720, non è stato specificatamente contestato che #### e ### presentarono, in data ###, un progetto per “la realizzazione di un corpo di fabbrica in prosecuzione del fabbricato esistente in via Friuli”, sul relitto acquisito dal Comune di ### chiedendo il rilascio della licenza edilizia e che è stato ### a realizzare la sopraelevazione in corrispondenza del suo appartamento; il subalterno 2 è, di fatto, una porzione (di 59 mq), costruita in ampliamento orizzontale, dell'abitazione identificata dal subalterno 1 particella 292 (e ciò risulta anche annotato nella visura catastale). 
Avuto riguardo al subalterno 3 non è specificatamente contestato che ad esso si accede esclusivamente dall'appartamento in origine di proprietà ### (poi ### e oggi ###. 
Le unità immobiliari usucapende, insistenti sull'ex relitto comunale, sono così descritte nell'elaborato peritale: “Gli attori sono comproprietari di un'unità immobiliare destinata ad abitazione […] identificata al N.C.E.U. al foglio di mappa n. 122 particella 292 sub. 1 categoria A/2 ed ha una consistenza catastale di circa 144,00 mq, distribuiti su sette vani […]. Nella realtà l'abitazione al suo interno si sviluppa su una maggiore superficie, per complessivi 200 mq circa, poiché una porzione di circa 59 mq ricade all'interno della particella 720 sub. 2 […]. Proprio quest'ultimo subalterno è oggetto della domanda di usucapione formulata dagli attori ### nello specifico, nel subalterno 2 della particella 720 si estende parte dell'abitazione dei ricorrenti, poiché in esso ricadono due camere da letto e l'unico servizio igienico principale dell'intera abitazione […]. 
Nel fabbricato ricadente nella particella 720 sono presenti tre distinti e indipendenti subalterni, aventi la seguente destinazione catastale (v. foto n. 3): subalterno 1, posto al piano terra, bene comune non censibile, poiché trattasi di un porticato libero, munito di cancello carraio che consente l'accesso alla corte interna condominiale della ### edilizia ### […; subalterno 2, posto al piano primo e in continuità con l'abitazione dei ricorrenti ### per il quale gli stessi hanno formulato domanda di usucapione […; subalterno 3, lastrico solare a copertura del piano sottostante, che è una pertinenza esclusiva dell'abitazione di proprietà ### subalterno 3 particella 292, perché l'accesso a detto lastrico solare avviene solo ed esclusivamente dalla veranda, lato mare, del suo appartamento che si trova alla stessa quota […] per detto lastrico solare il sig.  ### ha formulato domanda di usucapione”.  ### ha presentato, quindi, le seguenti conclusioni: “Gli immobili oggetto delle domande di usucapione, formulate dagli attori e da ### sono rispettivamente identificati dai subalterni 2 e 3 della particella 720. Detti immobili appartengono ad un corpo di fabbrica in cemento armato a due elevazioni fuori terra, realizzato in aderenza alla parete sud della cooperativa edilizia “Nido”, nella porzione di suolo ceduta dal Comune di ### alla ### […. Su detta porzione di suolo i ###ri #### ed eredi del Dott. ### hanno richiesto ed ottenuto la licenza edilizia n. 284 del 11/05/1968 per la costruzione in ampliamento di un fabbricato a quattro elevazioni f.t. Solo due dei quattro piani sono stati realizzati e precisamente il piano terra, destinato a portico per l'accesso alla corte esterna condominiale, ed il piano primo (2° f.t.) […. Nello specifico, l'ampliamento al secondo piano f.t., identificato dal subalterno 2 p.lla 720, ha consentito l'ampliamento orizzontale dell'abitazione dei ###ri ### (sub. 1 p.lla 292). In detto ampliamento, oggetto di usucapione, sono stati realizzati due vani destinati a camera da letto, un servizio igienico con relativo antibagno ed un piccolo disimpegno, che consente l'accesso ai vani prima citati dopo aver attraversato il corridoio dell'abitazione degli attori. Mentre, il lastrico solare a copertura del corpo di fabbrica realizzato in ampliamento, identificato dal subalterno 3 p.lla 720, anch'esso oggetto di usucapione, ha consentito l'ampliamento orizzontale dell'abitazione del ##### superficie scoperta è utilizzata come veranda esclusiva dell'abitazione dello stesso ### poiché in essa si accede solo ed esclusivamente dalla veranda lato mare della propria abitazione”. 
Per quanto riguarda la terrazza contraddistinta dal subalterno 3, nel senso dell'esclusività del possesso della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, depone anche la descrizione contenuta nell'atto di compravendita stipulato nell'anno 2014: “### confina con la via ### con vicino fabbricato lato Sud dal quale è separato da terrazzina a livello di uso esclusivo del suddetto appartamento ed alla quale soltanto dallo stesso si accede …” (v. allegato 3 del fascicolo ###. 
Non risultano dimostrati dai convenuti - che resistono alle domande di usucapione - atti di interruzione dell'esclusività del possesso ultraventennale dei subalterni 2 e 3 e non è sufficiente ad integrare una rinuncia alla già maturata usucapione l'intervenuto accatastamento delle unità immobiliari eseguito a nome di tutti i condomini atteso che non si è di fronte ad una condotta dal significato univoco, tant'è che nel medesimo anno i condomini approvano all'unanimità la revisione delle tabelle millesimali, attribuendo le superfici oggetto di contenzioso agli odierni attori in usucapione. 
In conclusione, alla luce dei principi esposti, risulta provato che gli eredi di ### e ### hanno esercitato, per oltre vent'anni, in modo continuo, pubblico e pacifico, un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà sui beni oggetto di causa, estrinsecatosi attraverso l'accesso ed il godimento esclusivo ed escludente di tali beni, senza che gli altri condomini abbiano mai frapposto ingerenze, ostacoli o impedimenti. 
Ritenuta la sussistenza sia dell'animus possidendi sia del corpus possessionis, deve essere dichiarato l'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione, in capo agli attori ##### e ### dell'immobile sito in ### via ### n. 5, censito al ### sezione RC, foglio 122, particella 720, sub 2; in accoglimento della domanda riconvenzionale e trasversale proposta da ### deve essere dichiarato, in suo favore, l'avvenuto acquisto per usucapione dell'immobile sito in ### via ### n. 5, censito al ### sezione RC, foglio 122, particella 720, sub 3.  3. Sulle spese di lite. 
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio di soccombenza; di conseguenza, esse si pongono a carico delle parti convenute che hanno resistito alla domanda e, cioè, a carico, in solido, del ### “Nido”, di ### di ### e di ### esse si liquidano, come da dispositivo, in favore delle parti vittoriose difese dal medesimo difensore dichiaratosi antistatario, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dell'attività svolta. 
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto del 19.05.2023, in ragione dell'indefettibilità della pronuncia giudiziaria in materia di usucapione e delle peculiarità della fattispecie concreta, si pongono, per metà, a carico degli eredi di ### e, per l'altra metà, a carico di ### P.Q.M.  Il Tribunale di #### in persona del giudice dott.ssa ### definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede: a) in accoglimento della domanda di usucapione proposta da ##### e ### dichiara acquisito, per intervenuta usucapione, in eguale misura, il diritto di proprietà sull'unità immobiliare censita al ### sezione ### foglio 122, particella 720, sub 2; b) in accoglimento della domanda di usucapione proposta da ### dichiara acquisito, per intervenuta usucapione, il diritto di proprietà esclusiva sull'unità immobiliare (lastrico solare), censita al ### sezione ### foglio di mappa 122, particella 720, sub. 3; c) condanna, altresì, i convenuti ### “Nido”, #### e ### in solido, alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 6.066,00, di cui € 566,00 per esborsi ed € 5.500,00 per compensi, oltre rimborso pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA nelle misure di legge, da distrarsi ex art.  93 c.p.c. in favore del procuratore (degli attori in via principale e di ###, avv.  ### dichiaratasi antistataria; d) pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto del 19.05.2023, per metà, a carico degli eredi di ### e, per l'altra metà, a carico di #### 2 dicembre 2025 

Il Giudice
(Dott.ssa ###


causa n. 1795/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Delfino Lucia

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22491 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.116 secondi in data 14 dicembre 2025 (IUG:4A-066F0A) - 1912 utenti online