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Corte di Cassazione
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Tribunale di Viterbo, Sentenza n. 713/2025 del 19-11-2025

... considerazioni ha quindi concluso chiedendo “- in via cautelare, inaudita altera parte, disponga la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Avviso di ### n. 425 2024 ### 88 000 notificato al ricorrente il ###; - nel merito, accerti e dichiari che nulla è dovuto dal ricorrente all'### in forza dell'Avviso di ### notificato il ###; in ipotesi, accerti e dichiari la nullità dell'Avviso di ### n. 425 2024 ### 88 000 per non aver applicato nella formazione dell'imponibile la disciplina del lavoro discontinuo; in ogni caso, - dichiari non dovuti i contributi sul lavoro straordinario e sui ratei di 13° e 14° mensilità, emolumenti non dovuti; - dichiari prescritti i contributi relativi al dipendente ### relati ai primi tre trimestri dell'anno 2018 con le relative maggiorazioni e i relativi recuperi; - detragga i contributi corrisposti e le sanzioni, i recuperi e gli interessi addebitati sugli stessi. Condanni l'### alla refusione delle spese e del compenso professionale”. L'### si è costituito assumendo la correttezza dell'accertamento e la fondatezza della pretesa e chiedendo “in via principale: respingere il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, (leggi tutto)...

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causa n. 11/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Mauro Ianigro

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 13704/2026 del 11-05-2026

... rapporto, può disporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore dal servizio per il tempo strettamente necessario.” Alla luce della congiunta lettura del dato testuale della norma in parola e della motivazione dell'interpretazione offerta dalla Corte di appello, quest'ultima appare ricadere nell'alveo delle interpretazioni possibili e plausibili, avendo ritenuto che l'allontanamento temporaneo del lavoratore dal servizio potesse essere giustificato non solo dalla “necessità di accertamenti” circa la mancanza contestata, ma anche dalla “natura della mancanza” oggetto dell'accertamento stesso. Il giudice di secondo grado ha accertato nel merito che le gravi irregolarità nella gestione della cassa contestate alla lavoratrice rappresentassero una “natura della mancanza” tale da giustificare l'adozione della misura cautelare della sospensione dal lavoro per il tempo strettamente necessario. Correttamente, quindi, la Corte ha interpretato la disposizione contrattuale ritenendo giustificare la sospensione anche la “natura della mancanza” oggetto di giudizio. 1.2. Anche la doglianza relativa al supposto onere di motivazione in capo al datore di lavoro di esplicitare le ragioni (leggi tutto)...

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causa n. 9996/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Margherita Maria Leone

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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 1632/2026 del 04-05-2026

... recidiva perché non contestata. Previa richiesta in via cautelare della sospensione dell'efficacia del licenziamento e della reintegrazione immediata nel posto di lavoro, premettendo che la società convenuta possiede il requisito dimensionale e che la retribuzione netta globale di fatto percepita mensilmente era pari ad € 1.132,35, in assenza di aliunde perceptum, ha rassegnato le seguenti conclusioni: - in via preliminare, dichiarare la nullità del licenziamento disciplinare intimato il ###, accertando la natura ritorsiva/illecita del provvedimento adottato ed in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 L. 300/70, art. 4 L. 604/66, condannare la ### S.r.l. al reintegro del lavoratore nel posto di lavoro nonché al pagamento dell'indennità risarcitoria parametrata alla retribuzione globale di fatto mensile come specificata in premessa € 1.132,35 da calcolarsi dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegra; - in via gradata, dichiarare l'illegittimità del licenziamento disciplinare del 22.02.2022, accertando l'insussistenza della condotta sanzionata ed in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 L. 300/70, condannare la ### S.r.l., in persona del legale (leggi tutto)...

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causa n. 3451/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Federica Ronsini

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 663/2026 del 09-04-2026

... correlata questione della legittimità della disposta sospensione cautelare dal servizio nell'ultimo periodo del rapporto di lavoro nelle more della definizione del procedimento disciplinare relativo alle assenze ingiustificate) nonché sul carattere ritorsivo del licenziamento. Né può ritenersi che residui possibile illegittimità del licenziamento per mancata affissione del codice disciplinare in luogo accessibile ai dipendenti come pure in via estremamente gradata lamentato in ricorso. Anche qui per la ragione più liquida, senza addentrarsi nel vaglio dell'effettiva affissione o meno, va ricordato che come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte in tema di sanzioni disciplinari la garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica laddove il provvedimento disciplinare faccia riferimento a situazioni che concretizzano una violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro. In particolare, ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del (leggi tutto)...

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causa n. 4613/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Serpe Francesca, Giovanni Magro

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Tribunale di Venezia, Sentenza n. 180/2026 del 04-03-2026

... ingiustificate del ricorrente dal 20.12.2024 e della sospensione cautelare disposta nei suoi confronti il ###. 3. Costituendosi nei rispettivi giudizi la difesa dell'opposto sosteneva che questi non aveva effettivamente prestato attività lavorativa dal 28.10.2024, ma ciò in ragione dell'unilaterale ed immotivata sospensione disposta dal datore di lavoro, a fronte di reiterate offerte di riprendere servizio da parte del lavoratore, contestando la documentazione avversaria e negando fossero state ricevute dal ### le contestazioni disciplinari. 4. Disposta la riunione, le cause venivano istruite mediante assunzione di alcune testimonianze e pervenivano in decisione all'udienza odierna. § § § § § § § § § § § § § 5. Le testimonianze assunte confermano quanto dedotto nei ricorsi in opposizione da parte della società opponente che il lavoratore ### dopo aver ripreso servizio il ### - con orario di 8 ore riportato a LUL in corrispondenza del 18.12.2024, posto che l'attività lavorativa era prestata dalle 24 - non si è più presentato al lavoro, nonostante le molteplici telefonate e messaggi telefonici inviati. 6. Rispetto a tale ricostruzione - che, si ripete, ha trovato avvallo (leggi tutto)...

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causa n. 431/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Menegazzo

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