testo integrale
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2024 R.G. proposto da ### e #### , rappresent ati e d ifesi dall'avvocato ### ed elett ivamente domicili ati presso il suo studio in ####, alla ### 1. - ricorrenti - contro ### E ### -intimati avverso la sentenza n. 757/2023 della Corte d'Appello di Ancona, pubblicata il ### e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/2/2025 dalla dott.ssa ### Rilevato che: Oggetto: Costituzione servitù coattiva 2 di 8 1. ### e ### convennero in giudizio ### e ### perché venisse accertata la proprietà esclusiva in capo a loro, in forza di intervenuta usucapione, di una parte dell'area di sedime della vecchia strada vicinale dei ### e l'assenza di alcun diritto dei convenuti su quella nuova realizzata nel 1978 sulla loro proprietà.
Costituitisi in giudizio, ### e ### innanzi ### proposero domanda riconvenzionale, v olta ad accertare la comproprietà o quantomeno il loro diritto di passaggio in favore dei propri fondi sulla citata strada vicinale e sulla variante realizzata nel 1978, ch iedendo, in subordine, la costituzione coatti va dell a servitù di transito.
Con sent enza del 30/6/2020, il Tribunale di Macerata (a seguito dell'accorpamento del Tribunale di Camerino) rigettò la d omanda attorea ed accolse quella riconvenzionale subordinata dei convenuti di costi tuzione della servitù coattiva, rigettand o ogni altra domanda.
Il giudi zio di gravame, interposto da ### e Cam pofiloni ### si concluse, nella resistenza di ### e ### che proposero ricorso incidentale in relazione alle domande proposte in via principale, chiedendo altresì che la servitù coattiva venisse costituita sull'intero tratto necessario al raggiungimento dei propri terreni, con la sentenza n. 757/2023, pubblicata il ###, con la quale la Corte d'Appello di Ancona, in riforma della sentenza impugnata, costituì la ser vitù coattiva di passaggio p edonale e carrabile a carico degli immobili di proprietà di ### e di ### R enato, secondo i l tracciato indicat o nella planimetria allegata alla relazione del c.t.u., ossia “nel primo tratto del percorso evidenziato in color e viola sino all'intersezione con il percorso evidenziato in verde, nell'intero tratto evidenziato in verde ed in una parte del tracciato evidenziato in celeste, limitatamente 3 di 8 al percorso necessario per giungere dalla pubblica via alla particella n. 44 e poi da tale particella a quella n. 45 (attraverso gli accessi denominati n. 4 e n. 5 nella planimetria stessa)”, rigettando ogni altra pretesa. 2. Contro la predetta sentenza, ### e #### propongono ricorso per cassazione , affidato ad un unico motivo, articolato su due censure. ### a e ### a ### sono rimasti intimati.
Il consig liere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art . 380-bis cod. proc. ci v., ritualmente comunicata alle parti.
In seguito a tale comunicazione, i ricorrenti, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, hanno chiesto la decisione del ricorso.
Fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che: 1. Co n l'unico motivo di ricorso , articolato su due censure, si lamenta sia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli artt. 194 cod. proc. civ. e 90 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art . 360, n. 3, cod. proc. civ., per nullità procedimentale della consulenza tecnica e sua c onseguente inutilizzabilità ai fini della decisione, sia la nullità della sentenza, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per difetto di motivazione in punto di eccepita nullità procedimentale della c.t.u. in violazione degli artt. 112, 115 e 115 cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto sussistente l'interclusione del fond o dei convenuti, attori in riconvenzione, affermando che, come accertat o dal c.t.u., i predetti, se avessero tentato di raggiungere la pubblica via “### Chienti” attraversando i terreni di loro proprietà, si sar ebbero trovati la strada vicinale ### e-### interrotta e, se 4 di 8 avessero tentato di raggiungere il tratto superiore della via vicinale dei ### l a strada sarebbe termi nata sulla particella n. 63 di proprietà di terzi, sulla quale non era ist ituita alcuna servitù di passaggio, senza considerare c he quest'ultima i nformazione, derivata, come chiarito dal c.t.u., dalle dichiarazioni delle parti in sede ###era stata in alcun modo documentata nei verbali, né riscontrata suc cessiv amente, con conseguente violazione del contraddittorio, oltre a risultare in contrasto con le stesse deduzioni dei c onvenuti in ordine alla percor ribilità del passaggio. I ricorrenti hanno q uindi lam entato come i giudici avessero omesso di pronunci arsi sulla suddetta questi one, prospettata in termini di nullità d ella c.t .u. in quanto fondata su fatti (le dic hiarazioni di g eneriche parti) non riguardanti fatti accessori, ma principali, benché sollevata fin dalle osservazioni alla bozza preliminare della consulenza, negli atti conclusivi di primo grado e in sede di appello, e comunque rilevabile d'ufficio. 2. Il motivo è parte inammissibile e parte infondato.
Occorre in primo luogo os servare come la parte che lam enti l'acritica adesione del giudic e di merito alle conclusion i del consulente tecnico d'ufficio non possa limitarsi a far val ere genericamente lacune di accertamento o er rori di valutaz ione commessi dal consulente o dal la sentenza c he ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, abbia l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il cont rollo di logicità, t rascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazio ne (Cass., Sez. 3, 13/7/2021, n. 5 di 8 19989; Cass., Sez. 1, 17/7/2014, n. 16368; Cass., Sez. 2, 13/6/2007, n. 13845).
Nella specie, i ricorrenti si sono limitati a trascrivere le parti della motivazione tratte dalla relazione del c.t.u., senza riportare invece i contenuti dell'elaborato pe ritale strettamente afferenti alla questione della interclusione del fondo, ancorché non tutti riportati in sentenza, e senza specificare i termini dei rilievi critici sollevati avverso la relativa valutaz ione, si a in primo grado, sia in se de d'appello, a cui sarebbero stati invece massimamente tenuti tanto più ove, c ome nella spec ie, la sentenza non r iporti affatto la proposizione di una censura di siffatto conte nuto, la quale è, peraltro, anche infondata.
Al riguardo si rammenta che, in tema di servitù coattive, ricorrono le condizioni per disporre il passaggio necessario ex art. 1051 cod. civ. allorché il fondo sia circondato da fondi altr ui e non abbia uscita sulla strada pubblica o non p ossa procurarsela s enza eccessivo dispendio o disagio, mentre, laddove un immobile non sia intercluso, ma il suo accesso all a via p ubblica si a inadatto od insufficiente ai relativi bisogni e non possa essere ampliato, si verte in ipo tesi di passaggio coatto, che può esser e dispost o officio iudicis, ex art. 1052 c.c. (Cass., Sez. 2, 14/06/2017, n. 14788).
Il presupposto dell'interclusione di un fondo, ai sensi dell'art. 1051 cod. civ., che va verificato in riferimento all'immo bile nel suo complesso e, quindi, senza tenere conto del fatto che soltanto una parte di esso, per effetto di libere e legittime scelte del proprietario circa la sua utiliz zazione (costr uzione di fabbricati, piantagioni, destinazioni agricole ed altro), non sia raggiungibile con mezzi meccanici (Cass., Sez. 2, 04/10/ 2018, n. 24367), non è escl uso dal passaggio esercitato, di fatto, su un fondo appartenente a terzi, occorrendo all'uopo, al contrario, che esista un diritto reale (iure proprietatis o servitutis) di passaggio, che soddisfi le esigenze per 6 di 8 le quali s i agisca per l a costituzi one della servitù, anche se insufficiente o inadatto ai bisogni d el fond o (Cass., Sez. 2, 31/05/2021, n. 15116).
Costituisce accertamento di fatto, de mandato al giudice del merito e sot tratto al sindacato della Corte di cass azione, se congruamente ed esattamente motiv ato, stabili re l'esistenza dell'interclusione di un fondo pe r effetto della mancanza di un qualunque accesso s ulla via pubblica e dell'im possibilità di procurarselo senza eccessivo dispendi o o disagio (interclusione assoluta), ovvero a causa del difetto di un accesso adatto o sufficient e alle necessità di utilizzazione del f ondo (interclusione relativa) (Cass., Sez. 2, 03/01/20 20, n. 14; Cass., Sez. 2, 29/10/1974, n. 3283).
Detto accertamento è stato demandato, nella specie, al c.t.u., il quale, come si legge nella sentenza impugnata, ha verificato che le particelle oggetto di contenzios o potevano essere “raggiunte soltanto dalla strada prov inciale ### i in quanto, ove si tentasse di raggiungere la pubblica via attraverso gli altri terreni di proprietà ### si troverebbe l a strada vi cinale ### interrotta” e, o ve si fosse tentato d i “raggiungere direttamente il tratto superiore della via vicinale dei Trocchi”, la strada sarebbe terminata “sulla particella n. 63” ovvero su una proprietà di terzi, nella quale non era “stata istituita alcuna servitù”. ### in disparte l'irr ilevanza, ai fini del riconosci mento della servitù coattiva, dell'affermata mancata presenza della costituzione di una serv itù su una proprietà di terzi, alla str egua dei principi sopra affermati, è proprio la questione rilevata, ossia la mancata verbalizzazione delle dichiarazioni delle par ti o dei terzi da c ui il c.t.u. aveva tra tto convincime nto e con lui i giudici, a non comportare la dedotta nullità della relazione peritale, oltre a non 7 di 8 essere neppure veritiera, posto che sono stati gli stessi ricorrenti a riportare nel ricorso che il tecnico de l giudice, in sede di controdeduzioni alle osservazioni della parte att rice, aveva confermato che la propria “dichiarazione relativa all'inesistenza della servitù di passaggio sulla particella n. 63 è stata ricavata dalle dichiarazioni delle parti nel corso del sopralluogo”. ### il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento de l mandato ricevuto, p uò chiedere informazioni a terzi ed alle p arti per l'accert amento dei fatti collegati con l'oggetto de ll'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice (Cass., Sez. 2, 12/10/ 2021, n. 27723; Cass., Sez. 2, 27/08/2012, 14652; Cass., Sez . 3, 10/08/2004, n. 15411) e senza es ser e tenuto a redigere il relativo verbale (Cass., Sez. L, 11/05/2005, 9890), non deriv ando da una tale omissione alcuna nullità e potendo, perciò, il predetto limitarsi a farne relazione nel proprio elaborato, ai sensi dell'art. 195, seco ndo comma, cod. pro c. (Cass., Sez. 1, 03/01/2003, n. 15; Cass., Sez. 2, 14/04/1999, 3680).
Consegue da quanto dett o l'infondatez za delle censur e e il conseguente rigetto del ricorso.
Nulla deve disporsi sulle spese, non avendo gli intimati spi egato difesa. 3. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., va applicato - come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. -il quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende. 8. Co nsiderato il tenore della pronunci a, va dato att o - ai sen si dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte 8 di 8 della ricorrente , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. ### e dichiara l'inammis sibilità del ricors o e condanna i ricorrenti, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., al pagamento della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara la sussistenza de i pres upposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contri buto unificato pari a quello previs to per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 5/2/2025.