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Tribunale di Roma, Sentenza n. 17239/2018 del 13-09-2018

... e le relative dipendenze, pertinenze e servitù, inclusa l'area sulla quale è stata costruita la scala di emergenza per cui è causa; - di essere divenuta comunque proprietaria dell'area sui cui sorgono le scale per usucapione ex art. 1159 c.c. ovvero ex art. 1058 c.c.; - che nel caso di specie sussistono in ogni caso i presupposti ex artt. 1051, primo comma e 1052 c.c. affinché l'### possa costituire un diritto di servitù di passaggio a favore dell'immobile di proprietà di ### posto che la normativa antincendio di riferimento richiede la presenza di una serie di uscite di emergenza (tra cui quella per cui è causa) necessarie per permettere alla convenuta di esercitare nell'immobile in questione la propria attività imprenditoriale. Con provvedimento del 22 febbraio 2017, il Tribunale (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 85377/2016 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### (###) ### 222 ### ROMA; elettivamente domiciliato in ### presso il difensore avv. #### contro ### S.R.L. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### 161 C/O ### presso il difensore avv. ### parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 11 aprile 2018.   Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per lo svolgimento del processo si può fare diretto riferimento alla memoria conclusionale di parte convenuta, con gli opportuni adattamenti. 
Con atto di citazione del 14 novembre 2016, il sig. ### conveniva in giudizio ### avanti al Tribunale di ### chiedendo di: i) accertare di essere l' «esclusivo proprietario della corte annessa all'interno n. 4, della palazzina ### del condominio di ### n. 641 in ### censito al catasto fabbricati del Comune di ### al foglio 422, particella 33, subalterni graffati 97 e 98, zona censuaria 5, categoria ###, classe 3, vani 5», ii) di dichiarare «l'inesistenza di alcun diritto della ### s.r.l. sulla predetta porzione immobiliare»; iii) per l'effetto di
«disporre il ripristino dello status quo ante, mediante l'abbattimento a cura e spese della convenuta di tutte le opere ivi edificate, con richiesta di indennizzo per l'occupazione senza titolo dell'area per oltre 10 anni, da quantificarsi in via equitativa ed in ogni caso in una somma non inferiore ad ### 25.000».
Con comparsa di costituzione e risposta del 15 febbraio 2017 si costituiva in giudizio ### domandando, in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare in causa ### S.r.l., in qualità di dante causa del terreno per cui è causa, al fine di essere tenuta indenne da qualsiasi danno che la convenuta potrebbe subire nella denegata (e non creduta) ipotesi in cui le domande attoree dovessero essere accolte e formulando le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che ### s.r.l. è proprietario esclusivo delle scale di emergenza per cui è causa e della relativa area su cui esse insistono, come specificata in narrativa, in forza del contratto di compravendita del 10 aprile 2006 e, per l'effetto, rigettare le domande formulate dal signor ### in via subordinata: 2) accertare e dichiarare che ### s.r.l. è proprietario esclusivo in forza di usucapione delle scale di emergenza per cui è causa e della relativa area su cui esse insistono, come specificata in narrativa e, per l'effetto, rigettare le domande formulate dal signor ### in via di ulteriore subordine: 3) accertare e dichiarare che ### s.r.l. ha acquisito in forza di usucapione una servitù di passaggio sulle scale di emergenza per cui è causa e sulla relativa area su cui esse insistono, come specificata in narrativa, a carico dell'immobile di proprietà del signor ### posto al piano terra, all'interno n. 4, della palazzina ### del condominio di ### n. 641 in ### censito al catasto fabbricati del Comune di ### al foglio 422, particella 33, subalterni graffati 97 e 98, zona censuaria 5, categoria ###, classe 3, vani 5, e a favore dell'immobile di proprietà di ### s.r.l. censito al catasto fabbricati del Comune di ### sub foglio 422, particella 33, sub 501, zona 4, sito in via ### 631, 641 e 645 piani T e ###; in via ancora subordinata: 4) costituire ex artt. 1051 e ss. c.c. una servitù coattiva di passaggio sulle scale di emergenza per cui è causa e sulla relativa area su cui esse insistono, come specificata in narrativa, a carico dell'immobile di proprietà del signor ### posto al piano terra, all'interno n. 4, della palazzina ### del condominio di ### n. 641 in ### censito al catasto fabbricati del Comune di ### al foglio 422, particella 33, subalterni graffati 97 e 98, zona censuaria 5, categoria ###, classe 3, vani 5, e a favore dell'immobile di proprietà di ### s.r.l. censito al catasto fabbricati del Comune di ### sub foglio 422, particella 33, sub 501, zona 4, sito in via ### 631, 641 e 645 piani T e ###; in via subordinata rispetto alle domande sub 1 e 2 (e quindi per il denegato caso di accoglimento, totale o parziale, delle domande avversarie o, ancora, in caso di accoglimento di una delle domande sub nn. 3 o 4): 5) condannare ### s.r.l. a tenere indenne ### s.r.l. rispetto a ogni somma che quest'ultima sia condannata a corrispondere al signor ### (anche a titolo di eventuale indennizzo e spese legali), nonché a risarcire ogni danno che ### s.r.l. medesima subirà in caso di accoglimento, totale o parziale, delle domande del signor ### in ogni caso: 6) con vittoria di spese e competenze di lite, oltre IVA, CPA e accessori di legge”.
In particolare, l'esponente rilevava: - di aver acquistato da ### s.r.l. le porzioni catastali indicate nell'atto di compravendita e le relative dipendenze, pertinenze e servitù, inclusa l'area sulla quale è stata costruita la scala di emergenza per cui è causa; - di essere divenuta comunque proprietaria dell'area sui cui sorgono le scale per usucapione ex art. 1159 c.c. ovvero ex art. 1058 c.c.; - che nel caso di specie sussistono in ogni caso i presupposti ex artt. 1051, primo comma e 1052 c.c. affinché l'### possa costituire un diritto di servitù di passaggio a favore dell'immobile di proprietà di ### posto che la normativa antincendio di riferimento richiede la presenza di una serie di uscite di emergenza (tra cui quella per cui è causa) necessarie per permettere alla convenuta di esercitare nell'immobile in questione la propria attività imprenditoriale.
Con provvedimento del 22 febbraio 2017, il Tribunale riteneva di non autorizzare la chiamata in causa di ### s.r.l. poichè l'ampliamento del contraddittorio avrebbe dilatato i tempi del giudizio.
All'udienza del 7 marzo 2017, l'###mo Giudice adito concedeva i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., riservandosi sull'ammissione dei mezzi istruttori e sulla fissazione dell'udienza successiva.
Con provvedimento del 14 giugno 2017, veniva ammessa consulenza tecnica d'ufficio con il seguente quesito: “previo accesso e svolti tutti gli accertamenti ritenuti utili, dica [il CTU] se l'attuale ubicazione della scala antincendio al servizio dei locali di parte convenuta sia quella meno onerosa per il fondo servente; riferisca se detto elemento risulti necessario per l'esercizio dell'attività svota dalla convenuta; calcoli il valore dell'indennità eventualmente spettante al titolare del fondo servente”.
Espletata la ### il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione - fissava udienza di precisazione delle conclusioni, incombente cui le parti provvedevano in data 11 aprile 2018. Dopodiché la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
Le parti hanno acquistato i rispettivi immobili, da diversi danti causa, in epoca piuttosto ravvicinata, l'attore il 23 febbraio 2006 e la convenuta il 10 aprile 2006. ### sostiene che l'apertura con scala dal locale sottostante e sfociante nel suo giardino venne realizzata subito dopo il suo acquisto, nell'anno 2006; la convenuta ne afferma la preesistenza in base alla planimetria allegata alla denunzia di inizio attività dei lavori del 2005 che già la riportava graficamente, documento la cui valenza probatoria è messa in discussione dall'attore in quanto atto di parte.
In base alla presunzione logica secondo la quale l'attore, ove si fosse avveduto di modifiche peggiorative al suo bene immobile apportate da terzi poco tempo dopo l'acquisto, avrebbe reagito giudizialmente con gli opportuni strumenti (azione possessoria) lascia preferire la tesi della preesistenza dell'apertura, così come del resto riportato proprio nella denuncia di inizio attività dei lavori per conto della convenuta che non vi è motivo di ritenere apoditticamente falsa, come ipotizza invece l'attore. I lavori avranno semmai riguardato l'ammodernamento della scala che era comunque preesistente, non avendo senso comune che il proprietario tolleri innovazioni peggiorative del proprio immobile, per giunta appena acquistato, senza lasciare alcuna traccia scritta di una qualche reazione, atteggiamento recessivo protrattosi per circa dieci anni.  ### canto non può essere seguita neppure la tesi della convenuta ad avviso della quale la servitù di passaggio - se non anche il diritto dominicale sulla porzione di corte ove sfocia la scala - sarebbero annoverate nel bene immobile dalla stessa acquistato, attraverso un generico richiamo alle servitù attive o passive ovvero allo stato di fatto dell'immobile compravenduto, formule che evidentemente non soddisfano i requisiti minimi di determinabilità dell'oggetto del diritto reale trasferito, sia esso la proprietà ovvero la servitù, neppure sommariamente descritta nell'atto di acquisto di ### Da questa premessa discende anche l'inesistenza del titolo astrattamente idoneo a trasferire il diritto del quale è invocata l'usucapione decennale.
Non resta che da esaminare, pertanto, la domanda riconvenzionale di costituzione coattiva della servitù. A tal riguardo la giurisprudenza più recente, anche in seguito all'intervento della Corte Costituzionale (sent. n. 167 del 1999), ha esteso la portata dell'art. 1052 c.c. cui ricorrere “non solo per esigenze dell'agricoltura o dell'industria, ma anche a tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili ... Nell'equilibrata applicazione dell'istituto, peraltro, la domanda, proposta a norma della ricordata disposizione, può essere accolta a condizione che sussista l'assenso dell'autorità di vigilanza sul territorio e che il passaggio imposto non comporti un sacrificio, per il fondo servente, maggiore del beneficio per quello dominante, con possibilità di derogare al limite imposto dall'art. 1051, ultimo comma, c.c. (che esonera da servitù case, cortili, giardini ed aie) solo previa accorta ponderazione degli interessi e con adeguato impiego dello strumento dell'indennità, previsto dall'art. 1053 c.c..” (così
Cass.civ. , sez. II, 10/04/2018, n. 8817). 
Proprio i suindicati criteri inducono ad accogliere la domanda di costituzione della servitù coattiva di passaggio invocata dalla società convenuta, già dotatasi delle autorizzazioni amministrative che erano state concesse proprio in considerazione del passaggio insistente sul fondo dell'attore, passaggio che anche il consulente tecnico d'ufficio ha reputato indispensabile per l'esercizio dell'attività svolta nell'immobile di proprietà di ### (si vedano pagg. 8 e ss. della relazione). Del resto lo stesso concetto di “industria” è piuttosto lato, essendosi affermato che “In tema di servitù di passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso, il riferimento, di cui all'art. 1052 comma 2 c.c., alle valutazioni dell'autorità giudiziaria in ragione delle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, deve essere interpretato anche alla luce della l. n. 135 del 2001, ai sensi della quale per agevolare il turismo sono promosse azioni per il superamento degli ostacoli, che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici.” (Cass. civ., sez. II 21 febbraio 2013 n. 4418).   Lo stato di fatto preesistente all'acquisto dei rispettivi beni immobili ad opera delle parti in causa diviene, in forza del presente pronunciamento, conforme al diritto dovendosi disattendere le obiezioni dell'attore che indica altri fondi parimenti costituiti da giardini pertinenziali la sede più opportuna della costituenda servitù, in quanto l'astratta esistenza di alternative non priva l'odierno convenuto della legittimazione passiva rispetto alla domanda di costituzione del diritto reale di servitù, non essendo ipotizzabile l'obbligo dell'interessato di rivolgerla contro tutti i proprietari di fondi che astrattamente offrono sbocco sulla via pubblica. 
Alla misura dell'indennità deve pervenirsi non solo considerando il valore venale della modesta porzione del fondo servente interessato dallo sbocco della scala antincendio ma tenendo conto della limitazione alla normale fruibilità di un giardino pertinenziale di una civile abitazione, esposto al potenziale transito di estranei sia pure protetto da adeguato muretto di separazione. Combinando i suddetti criteri ritiene il decidente congruo stabilire in 8.000,00 euro l'indennità dovuta dalla convenuta all'attore in forza dell'art. 1053 c.c. che fa specifico riferimento al “danno” conseguente al passaggio. A tale importo vanno aggiunti ulteriori 2.000,00 euro a compensazione dell'occupazione della porzione di fondo dal 2006 ad oggi in assenza di un valido titolo del passaggio di fatto imposto sul suo fondo. 
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di questo giudizio.                       P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata della società convenuta costituisce, in forza dell'art. 1052 cod. civ., la servitù di passaggio sul fondo dell'attore ### posto al piano terra, all'interno n. 4, della palazzina ### del condominio di ### n. 641 in ### censito al catasto fabbricati del Comune di ### al foglio 422, particella 33, subalterni graffati 97 e 98, zona censuaria 5, categoria ###, classe 3, vani 5 , sull'area di complessivi mq.6,05 ove attualmente si trova la scala di emergenza, a favore dell'immobile di proprietà di ### s.r.l. censito al catasto fabbricati del Comune di ### sub foglio 422, particella 33, sub 501, zona 4, sito in via ### 631, 641 e 645 piani T e ###, così come da rappresentazione grafica contenuta nell'all. n. 3 alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio; condanna ### s.r.l. al pagamento, a titolo di indennità per il danno arrecato dal passaggio - anche dall'anno 2006 ad oggi in accoglimento della relativa domanda dell'attore - al pagamento della complessiva somma, già rivalutata, di euro 10.000,00. 
Ordina al competente ### dei ### di procedere, su istanza dell'interessato, alle opportune annotazioni, trascrizioni e/o iscrizioni.
Respinge ogni diversa domanda.
Stante la reciproca parziale soccombenza, compensa le spese di causa, ponendo a definitivo carico di tutte le parti in solido le spese della consulenza tecnica d'ufficio già separatamente liquidate.                                                                             . ### 13 settembre 2018 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 85377/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Saracino Nicola

M
12

Corte di Cassazione, Ordinanza del 16-10-2025

... l'azione per la costituzione di servitù coatt iva di pass aggio in favore del fondo intercluso (anche nelle ipotesi previste dagli artt. 1051, comma 3, e 1052 cod. civ.) deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, poiché essa determina un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di co nsentire il soddisfacimento del vantato diritto; pe rtanto, in m ancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice, il processo va dichiarato estinto, senza che ne derivi il rigetto della domanda». Più in dettaglio: questa Corte nel suo massimo consesso ha ritenuto che la costituzione del diritto di servitù coattiva di passaggio imponga la presenza (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13984/2020 R.G. proposto da: #### O, ### , ### tutti rappresentati e dife si dall'avvocato ### - ricorrenti - contro ### S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato #### - controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE ### di SALERNO 285/2020, depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal #### 2 di 9 1. ### s.r.l. chiedeva al Tribunale di Saler no - ### distaccata di ### la costituzione di una servitù di passaggio, anche per il transit o di ve icoli a trazione meccanica, sulla stra da che dal confine con la proprietà attrice prosegue per circa 550 mt all'interno della proprietà del convenuto, ### fino a collegare il fondo dell'attrice con la via pubblica. 
A sosteg no della sua pretesa, l'attrice affermava: di essere proprietaria di un appezzamento di terreno, riportato al catasto al foglio 2, p.lla 1 293, confinante con la proprietà di ### con la proprietà ### e con altri terreni di proprietà della stessa attrice; per accedere a detta particella era da sempre stata utilizzata una strada carrabile corrente nei fondi #### s.r.l. e ### ; all'altezza del confine di cui ai termini 111 e 112 a suo tempo apposti tra i due fondi, era stata eretta dalla proprietà ### una recinzione metallica che taglia per t raverso la strada carrab ile e che, di conseguenza, impedisce l'accesso all a particella 1293, rendend o quest'ultima interclusa rispetto alla strada provinciale; la peculiare morfologia del fondo ### s.r.l. - in particolare, la presenza di un profondo vallone - rendeva impossibile la com unicazione tra la particella in questione e gli altri terreni di proprietà di ### s.r.l.  posti sull'altra sponda del vallone, per cui la medesima non poteva coltivare e utilizzare oltre 5 ettari di terreno.  ### ale di ### espleta ta prova test imoniale e ### accoglieva la domanda dell'attrice e dichiarava costituito il diritto di servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile sulla strada che, dai termini 111 e 112, prosegue per circa 500 mt all'interno della proprietà ### fino a collegare con la via pubblica la p articella 12 93, di proprietà ### s.r.l. 3 di 9 2. La sentenza del primo giudice veniva impugnata innanzi alla Corte d'Appello di ### dall'originario convenuto ### e dagli intervent ori #### e ### diven uti proprietari del medesimo fondo in virtù di atto di donazione. 
Il giu dice di seconde cure rigettava il g ravame conferman do la sentenza impugnata. 
Facendo proprie le conclusioni cui era pervenuta la ### la Corte territoriale riteneva che, a seguito della posizione della re cinzione metallica tra i termini 111 e 112, una porzione della particella 1293 a nord del val lone era rimasta interclus a, e che per rimediare a tale interclusione occorreva costituire il passaggio attraverso la particella di proprietà di ### 3. La sudd etta sentenza è oggetto del ricorso per Cassazione promosso da ##### e ### affidato a tre motivi e illustrato da memoria.  ### s.r.l. con controricorso. 
La deci sione veniva chiamata all'adunanza cameral e del 23.05.2024. 
Con ordinanza interlocutoria del 21.06.2024, n. 17203, il Collegio rimetteva la causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia della ### sulla quest ione di massi ma rilevanza in precedenza sollevata dall'ordinanza interlocutoria di questa sezione, n. ###/2023 - con riferimento alla quale si sono pro nunciate le S ezioni unite con la sentenza n. 9685 del 2013 -, al fine di valutare se pervenire ad una conferma del principio di diritto con la stessa affermato ovvero ad una diversa conclusione giuridica, relativa alla individuazione delle conseguenze derivanti, con riguard o all'esercizio dell'azione di costituzione di servitù coat tiva (p revista dall'art. 105 1 cod. civ. ), nell'eventualità in cui uno o più titolari dei fondi ritenuti intercludenti 4 di 9 (quindi potenzialmente serventi) non siano evocati in giudizio con l'atto introduttivo della causa in primo grado. 
Intervenuta sentenza delle ### n. 1900 del 27.01.2025 (Rv. 673629 - 01) la causa è stata chiamata all'adunanza camerale del 16 settembre 2025.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 1051 cod.  e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc.  civ. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe violato il principio di diritto posto da questa Corte in virtù del quale per verificare la sussistenza dell'interclusione di un fondo, ai fini della costituzione di una servitù di passaggio coattivo ai sensi dell'art.  1051 cod. civ., esso deve essere considerato unitariamente e non per parti separate (Cass. Sez. 2, n. 22834 del 2009; Cass. Sez. 2, n. 20518 del 2020, citata in memoria). Poiché la particella 1293 di cui si discute, nel suo insieme, non poteva essere considerata interclusa, neppure per la parte ricadente a monte del vallone, in quanto essa riceve un comodo accesso dalla st rada proveniente dal fond o ### non si ha interclusione nel caso di specie, poiché da una residua parte del fondo che ha accesso alla via p ubblica è p ossibile, se nza lavori particolarmente onerosi, real izzare un collegamento con la parte interclusa.  2. Con il secondo motivo si deduce falsa applicazione dell'art. 1051 cod. civ. e violazione degli artt. 1052 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 112 cod. proc. civ. e 345 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 cod. proc. civ. In tesi: sarebbe evidente , nel caso di specie, la possibilità di accesso all'intera porzione di fondo sovrastante il vallone, restando controverso solo se una p orzione della particella 12 93 all'interno del medesimo fondo possa considerarsi interclusa. Pertanto, 5 di 9 la Corte t erritoriale av rebbe dovuto applicare l'art . 1052 cod.  (anziché l'art. 1051), norma che rende possibile da parte del proprietario del fondo la richiesta di costituzione di un altro passaggio per accedere al medesimo fondo per e sigenze dell'agricoltura o dell'industria, spettando al giudice verificare non solo l'interclusione del fondo, ma anche l'interesse (della collettività) alla coltivazione del fondo, identificabili con il più razionale ed efficiente sfruttamento del fondo. A tal pro posito, i ricor rent i precisano di aver sollevato l'eccezione di non coltivabilità della porzione di fondo interclusa - in quanto il terreno per cui è causa altro non rappresenta che l'alveo di un torrente, rispetto al quale è evidente l'insuscettibilità di forme di coltivazione, trattandosi di beni demaniali - già nel giudizio di primo grado e anche attraverso le note tecniche della ### in ogni caso, essa andava intesa come mera difesa, rilevabile anche d'ufficio, non come eccezione in senso stre tto: n e d eriva che errone amente la Corte d'Appello l'ha ritenuta tardiva.  3. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 1051 e 1052 cod. civ., nonché dell'art. 102 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. A giudizio dei ricorrenti, la domanda di costituzione coattiva di servi tù di passaggio doveva essere contestualmente proposta anche nei confronti della proprietà ### che si frappo ne all'acce sso alla pubblica via, poich é solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza si realizza la funzione propria del diritt o riconosciuto al propriet ario del fondo intercluso dall'art. 1051 cod. civ. Ne consegue che, in mancanza, la domanda andava respinta p erché diretta a far valere un diritto inesi stente, restando esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi (così Cass. Sez. U, n. 9685 del 22.04.2013). 6 di 9 4. ### ritiene di dover esaminare innanzitutto il terzo motivo, per questione di priorità logica, fondato nei limiti di quanto si dirà. 
La questione posta dai ricorrenti riguarda le conseguenze derivanti, con riguardo all'esercizio dell'azione di costituzione di servitù coattiva prevista dall'art. 1051 cod. civ., dall a situazione in cui uno (o più) titolari dei fondi ritenuti intercludenti (proprietà ### nel caso di specie), quindi potenzialm ente serventi, non sia no stati evocati in giudizio con l'atto introduttivo della causa in primo grado. 
Si tratta di questione rispetto alla quale questa Corte ha espresso più volte soluzioni contrastanti.  4.1. Nel 2013, con la sentenza richiamata in ricorso (n. 9685 del 22.04.2013) le Se zioni ### avevano enun ciato il principio - contrapposto a quello precedente delle stesse ### unite culminato nelle più risalenti sentenze nn. 670 e 671 del 1989 - in virtù del quale la manca ta integrità del contradditt orio nelle azioni di costit uzione coattiva della servitù di passaggio nei confronti dei proprietari di tutti fondi serventi per consentire l'accesso alla via pubblica, determina la conseguenza del rigetto nel merito della domanda e non conduce all'obbligo di integrare il contraddittorio. 
Tanto sul presuppost o che n on si sarebbe in presenza di un rapporto unico ed inscindibile (fra titolare del fondo dominante e la pluralità dei titolari dei fondi serventi: situazione, invece, ricorrente nell'ipotesi di uno o più fondi appartenenti a più comproprietari), tale da concretare propriamente la condizione essenziale imposta dall'art.  102 cod. civ., ben sì la domanda sarebbe carente sotto il profilo oggettivo della congruità del petitum. 
Ad avviso delle ### menzionate, con riferimento ad una domanda del genere no n vi sarebbero litisconsorti necessari pretermessi, ma si configurerebbe, in primo luog o, la m ancanza di 7 di 9 «quella essenziale condizione dell'azione che consiste nella "possibilità giuridica" - ossia nella si a pure solo astratta corrisp ondenz a della pretesa accampata in giudizio a una norma che le dia fondamento - poiché il bene del la vita reclam ato dall'attore non g li è accordato dall'ordinamento»; mancanza che, ad avviso delle stesse ### deve condurre al rigetto della domanda, «perché diretta a far valere un diritto inesistente».  4.2. ### interlocutoria n. ###/2023 ha espresso perplessità riguardo alla sudd etta soluzione, chiedendo alle ### di questa Corte un ulteriore intervento sulla questione giuridica come sopra riportata.  4.3. Con la sentenza n. 1900 del 27/01/2025 (Rv. 673629 - 01), le ### hanno espresso il seguente principio di diritto (enunciato nell'interesse della legge, ex art. 363 cod. proc. civ.): «In caso di più fondi int ercludenti appartenenti a diversi soggetti, l'azione per la costituzione di servitù coatt iva di pass aggio in favore del fondo intercluso (anche nelle ipotesi previste dagli artt. 1051, comma 3, e 1052 cod. civ.) deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, poiché essa determina un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di co nsentire il soddisfacimento del vantato diritto; pe rtanto, in m ancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice, il processo va dichiarato estinto, senza che ne derivi il rigetto della domanda». 
Più in dettaglio: questa Corte nel suo massimo consesso ha ritenuto che la costituzione del diritto di servitù coattiva di passaggio imponga la presenza in giudizio dei proprietari di tutti i fondi interessati. Tanto in applicazione del precetto di legge sostanziale (art. 1051 cod. civ.) 8 di 9 che il giu dice è ch iamato ad applicare, e sulla scort a dei seguenti passaggi essenziali: - la pretesa fatta valere con la domanda potrà trovare soddisfazione solo attraverso l'approvazione di un percorso che, nell'apprezzamento del giudice, soddisfacendo i presupposti e le condizioni di legge, sia necessariamente idoneo ad assicurare lo sbocco sulla pubblica via; - dalla circostanza che l'attore non abbia chiamato in giudizio taluno dei proprietari dei fondi occludenti non appare logico farne derivare le conseguenze di una sorta di «rinuncia implicita» alla domanda; - la condizione d'interclusione deve essere negata dal giudice nel solo caso in cui egli escluda che il fondo, circondato da fondi altrui, non ha uscit a sulla via pub blica né può procurarsela senza «eccessivo dispendio o disagio». Ove, invece, detta interclusione sussista il diritto deve essere riconosciuto e l'interclusione rimossa con la costituzione del passaggio coattivo, tertium non datur; - ciò in quanto, anche alla luce degli artt. 2 Cost e 17 CDFUE, la necessità che ogni fondo sia normal mente accessibile , se indubbiamente concreta il diritto privato soggett ivo ad ottene re coattivamente il soddisfacimento di una tale esiziale condizione, allo stesso tempo soddisfa la fondamentale esigenza pubblica dell'ordinamento d'impedire la formazione di aree, che per essere prive d'accesso, divengano «terra di nessuno». 
Pertanto, consapevole delle critic ità derivanti dall'opzione pe r il litisconsorzio necessario, e negan do l'unicità e inscin dibilità del rapporto nella situazione di richiesta di costituzione di servitù coattiva a carico solo di alcuni dei proprietari dei fondi limitrofi potenzialmente serventi, la pronuncia citata perviene alla conclusione per la quale, nonostante la pluralità dei rapporti sostanziali intercorrenti fra l'attore ed i proprietari dei fondi intercludenti, la natura del diritto che il giudice 9 di 9 è chiamato a costituire impone la compresenza in giudizio di tutti i proprietari degli anzidetti fondi.  4.4. Tornando al caso che ci occupa, diversamente da quanto argomentato nel mezzo di gravame, in applicazione del principio di diritto da ultimo enunciato , dalla mancata conte stuale proposizione della domanda originaria nei confronti di tutti i proprietari dei fondi limitrofi alla p.lla 1293 di proprietà ### s.r.l. non discende il rigetto nel merito della domanda, bensì la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di ### e #### - riscontrata la nullità del giudizio di primo grado a causa della quale la Corte d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice - rinvia la causa al Tribunale di ### in persona di diverso magistrato, ai sensi dell'art. 382, comma 3, cod. proc. civ. vigente ratione temporis.  5. Avendo il Collegio accolto il terzo motivo, i restanti si dichiarano logicamente assorbiti.  P.Q.M.  La Corte Suprema di Cassazione accoglie il terzo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa al Tribunale di ### in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. 
Così deciso in ### nella camera di consi glio della ### a ###, il 16 settembre 2025.  ### 

Giudice/firmatari: Grasso Giuseppe, Amato Cristina

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 07-10-2025

... visib ili a servizio della rivendicata servitù di passaggio, senz a dare il giusto rilievo alle risultanze dell'istruttoria esperita nel corso del giudizio di merito. Con il sesto motivo, viene censurata la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1061 e 1158 c.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato anche la d omanda di accertamen to dell 'intervenuta costituzione del diritto di servitù di passaggio per usucapione. E in fine, con il settimo ed ultim o motivo, vien e contestata la violazione o falsa applicazione dell'art. 949 c.c. e l'omesso esame di fatti decisivi, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 2614-2023 proposto da: ### elettivamente domiciliat ###, nello studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti ### e #### - ricorrente - contro ### e ### rappresentati e difesi dall'avv. ### e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrenti - avverso la senten za n. 7 57/2022 della ### di GENOVA, depositata il ###; udita la relazione d ella causa svolta in camera di consiglio dal ### atto di citazione notificato il #### evoca in giudizio ### co innanzi il Tribunale di Genova, proponendo actio negatoria servitutis in relazione al diritto di passaggio sulla rampa di accesso, di esclusiva proprietà dell'attore. 
Nella resistenza del convenuto, che si affermava comproprietario della rampa in contestazione, il ### e, dopo a ver integrato il contraddittorio nei confronti della comproprietaria ### con o rdinanza ex art. 702 bis c.p.c. d el 13.7 .2020 ravvisava la comproprietà della rampa di cui è causa, riteneva che l'uso della stessa realizzato dal ### rientrass e nei limit i di cui all'art. 1102 c.c. e rigettava la domanda attorea. 
Con la sentenza impugnata, n. 757/2022, la Corte di Appello di Genova riformava la decisione di prime cure, accogliendo la domanda proposta dall'originario attore e dichiarando l'inesistenza di qualsivoglia diritto del ### sulla rampa di cui si discute. 
Lo stesso pro pone ricorso p er la cassazione di detta decision e, affidandosi a sette motivi. 
Resistono con controricorso ### ro e ### Il ricorso è stato chiamato una prima volta all'adunanza camerale del 28.5.2024, in prossimità della quale amb o le parti hanno depositato memoria. 
All'esito della camera di consiglio, lo stesso è stato rinviato a nuovo ruolo, con ordinanza in terlo cutoria n. 15026/20 24, in attesa della 3 decisione delle ### su lla questione concernente la mancata evocazione, in un giudizio nel quale sia proposta domanda di costituzione di una servitù coattiva di passaggio, di tutti i proprietari, o titolari dei diritti reali, sui diversi fondi intercludenti, interessati al percorso da fare per raggiungere la pubblica viabilità. 
A seguito del deposito della sentenz a delle ### 1900/2025, il ricorso è stato nuovamente fissato all'odierna adunanza camerale, in p rossimità d ella quale ambo le parti hann o d epositato ulteriore memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo m otivo, il ricorre nte lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 1102 c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato le risultanze di causa, in relazione alla preesistenza di un varco tra il mappale 357, 356 e 356 sub 2, escludendo dunque che l'uso della rampa rientrasse nell'ambito delle facoltà consentite al comproprietario. 
Con il secondo motivo, la p arte ricorrent e denu nzia invece la violazione dell'art. 10 51 c.c. e l'omesso esame delle “risultanze di causa”, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il mappale 355 fosse di proprietà di ### e non invece di ### e non avrebbe considerato che la rampa oggetto di causa insisteva, in parte, sul mappale predetto. 
Con il terzo motivo, viene invece contestata la violazione degli artt.  116 c.p.c. e 2700 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte dist rettuale avre bbe err oneamente ritenuto provata la circostanza che la r ampa oggetto di causa insiste non soltanto sul mappale 357, ma anche, in parte, sul mappale 355. 4 Con il quarto motivo, viene dedotta la violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneame nte ravvisato la non i ntegrità del contraddittorio, in assenza di idonea prova sul punto. 
Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art.  1062 c.c. e l'omesso esame di fatti decisivi, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso l'esistenza di opere visib ili a servizio della rivendicata servitù di passaggio, senz a dare il giusto rilievo alle risultanze dell'istruttoria esperita nel corso del giudizio di merito. 
Con il sesto motivo, viene censurata la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1061 e 1158 c.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato anche la d omanda di accertamen to dell 'intervenuta costituzione del diritto di servitù di passaggio per usucapione. 
E in fine, con il settimo ed ultim o motivo, vien e contestata la violazione o falsa applicazione dell'art. 949 c.c. e l'omesso esame di fatti decisivi, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ordinato il ripristino della recinzione metallica, che tuttavia non sarebbe mai esistita in loco. 
Va esamin ata con priorità la seconda do glian za, che pone la questione degli effetti conseguenti alla mancata evocazione in giudizio, nel caso di proposizione della domanda volta ad ottenere la costituzione di servitù coattiva di passaggio, di uno dei vari proprietari, o titolari di altri diritti reali, dei vari fondi interclud enti che, in ipo tesi di accoglimento della domanda predetta, diverrebbero serven ti. Tale questione, ritenuta di massima e particolare importanza dall'ordinanza interlocutoria n. ### del 23/11/2023 di questa sezione, che ne ha 5 disposto la remissione alle ### per valutare se sussistano i presupposti per confermare l'arresto delle ### unite riconducibile alla sentenza n. 9685 del 2013, o se, diversamente, non si configuri, nella fattispecie, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, è stata decisa con sent enza n. 1900/2025, con la quale le ### hanno stabilito il principio secondo cui “In caso di più fondi intercluden ti appartenenti a diversi soggetti, l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso (anche nelle ipotesi previste dagli artt. 1051, comma 3, e 1052 c.c.) deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, poi ché essa determina un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilate rali, strettamente correlati al fine di consent ire il soddisfacimento d el vantato diritto; p ertanto, in mancanza dell'integrazi one del contraddittorio ordinato dal giudice, il processo va dichiarato estinto, senza che ne derivi il rigetto della domanda” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 1900 del 27/01/2025, Rv. 673629). 
Nel caso di specie, il giu dizio di merito si è svolto senza la partecipazione di ### proprietaria del mappale 355, sul quale insiste, in parte, la rampa oggetto di causa. La doglianza in esame è dunque fondata, ed il rilevato vizio di non integrità del contraddittorio travolge l'intero giudizio ed implica l'assorbimento di tutte le altre censure. 
La sentenza impugnata va dunque cassata, in relazione al motivo accolto, con rin vio della causa al giudice di pri me cure, affin ché il giudizio di merito venga ripetuto con la partecipazione necessaria di tutti i proprietari dei mappali interessati al percorso della costituenda servitù di passaggio coattiva.  P.Q.M. 6 la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugn ata e rinvia la causa al ### di Genova, anche per un nuovo regolamento delle spese, ivi incluse quelle del presente giudizio di legittimità. 
Così deciso i n ### nella camera di consig lio della ### addì 16 settembre 2025.   #### 

Giudice/firmatari: Grasso Giuseppe, Oliva Stefano

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 20-02-2025

... Rilevato che: Oggetto: Costituzione servitù coattiva 2 di 8 1. ### e ### convennero in giudizio ### e ### perché venisse accertata la proprietà esclusiva in capo a loro, in forza di intervenuta usucapione, di una parte dell'area di sedime della vecchia strada vicinale dei ### e l'assenza di alcun diritto dei convenuti su quella nuova realizzata nel 1978 sulla loro proprietà. Costituitisi in giudizio, ### e ### innanzi ### proposero domanda riconvenzionale, v olta ad accertare la comproprietà o quantomeno il loro diritto di passaggio in favore dei propri fondi sulla citata strada vicinale e sulla variante realizzata nel 1978, ch iedendo, in subordine, la costituzione coatti va dell a servitù di transito. Con sent enza del 30/6/2020, il Tribunale di Macerata (a seguito dell'accorpamento (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2024 R.G. proposto da ### e #### , rappresent ati e d ifesi dall'avvocato ### ed elett ivamente domicili ati presso il suo studio in ####, alla ### 1.  - ricorrenti - contro ### E ### -intimati avverso la sentenza n. 757/2023 della Corte d'Appello di Ancona, pubblicata il ### e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/2/2025 dalla dott.ssa ### Rilevato che: Oggetto: Costituzione servitù coattiva 2 di 8 1. ### e ### convennero in giudizio ### e ### perché venisse accertata la proprietà esclusiva in capo a loro, in forza di intervenuta usucapione, di una parte dell'area di sedime della vecchia strada vicinale dei ### e l'assenza di alcun diritto dei convenuti su quella nuova realizzata nel 1978 sulla loro proprietà. 
Costituitisi in giudizio, ### e ### innanzi ### proposero domanda riconvenzionale, v olta ad accertare la comproprietà o quantomeno il loro diritto di passaggio in favore dei propri fondi sulla citata strada vicinale e sulla variante realizzata nel 1978, ch iedendo, in subordine, la costituzione coatti va dell a servitù di transito. 
Con sent enza del 30/6/2020, il Tribunale di Macerata (a seguito dell'accorpamento del Tribunale di Camerino) rigettò la d omanda attorea ed accolse quella riconvenzionale subordinata dei convenuti di costi tuzione della servitù coattiva, rigettand o ogni altra domanda. 
Il giudi zio di gravame, interposto da ### e Cam pofiloni ### si concluse, nella resistenza di ### e ### che proposero ricorso incidentale in relazione alle domande proposte in via principale, chiedendo altresì che la servitù coattiva venisse costituita sull'intero tratto necessario al raggiungimento dei propri terreni, con la sentenza n. 757/2023, pubblicata il ###, con la quale la Corte d'Appello di Ancona, in riforma della sentenza impugnata, costituì la ser vitù coattiva di passaggio p edonale e carrabile a carico degli immobili di proprietà di ### e di ### R enato, secondo i l tracciato indicat o nella planimetria allegata alla relazione del c.t.u., ossia “nel primo tratto del percorso evidenziato in color e viola sino all'intersezione con il percorso evidenziato in verde, nell'intero tratto evidenziato in verde ed in una parte del tracciato evidenziato in celeste, limitatamente 3 di 8 al percorso necessario per giungere dalla pubblica via alla particella n. 44 e poi da tale particella a quella n. 45 (attraverso gli accessi denominati n. 4 e n. 5 nella planimetria stessa)”, rigettando ogni altra pretesa.  2. Contro la predetta sentenza, ### e #### propongono ricorso per cassazione , affidato ad un unico motivo, articolato su due censure. ### a e ### a ### sono rimasti intimati. 
Il consig liere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art . 380-bis cod. proc. ci v., ritualmente comunicata alle parti. 
In seguito a tale comunicazione, i ricorrenti, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, hanno chiesto la decisione del ricorso. 
Fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 
Considerato che: 1. Co n l'unico motivo di ricorso , articolato su due censure, si lamenta sia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli artt. 194 cod. proc. civ. e 90 disp. att. cod. proc.  civ., in relazione all'art . 360, n. 3, cod. proc. civ., per nullità procedimentale della consulenza tecnica e sua c onseguente inutilizzabilità ai fini della decisione, sia la nullità della sentenza, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per difetto di motivazione in punto di eccepita nullità procedimentale della c.t.u. in violazione degli artt.  112, 115 e 115 cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto sussistente l'interclusione del fond o dei convenuti, attori in riconvenzione, affermando che, come accertat o dal c.t.u., i predetti, se avessero tentato di raggiungere la pubblica via “### Chienti” attraversando i terreni di loro proprietà, si sar ebbero trovati la strada vicinale ### e-### interrotta e, se 4 di 8 avessero tentato di raggiungere il tratto superiore della via vicinale dei ### l a strada sarebbe termi nata sulla particella n. 63 di proprietà di terzi, sulla quale non era ist ituita alcuna servitù di passaggio, senza considerare c he quest'ultima i nformazione, derivata, come chiarito dal c.t.u., dalle dichiarazioni delle parti in sede ###era stata in alcun modo documentata nei verbali, né riscontrata suc cessiv amente, con conseguente violazione del contraddittorio, oltre a risultare in contrasto con le stesse deduzioni dei c onvenuti in ordine alla percor ribilità del passaggio. I ricorrenti hanno q uindi lam entato come i giudici avessero omesso di pronunci arsi sulla suddetta questi one, prospettata in termini di nullità d ella c.t .u. in quanto fondata su fatti (le dic hiarazioni di g eneriche parti) non riguardanti fatti accessori, ma principali, benché sollevata fin dalle osservazioni alla bozza preliminare della consulenza, negli atti conclusivi di primo grado e in sede di appello, e comunque rilevabile d'ufficio.  2. Il motivo è parte inammissibile e parte infondato. 
Occorre in primo luogo os servare come la parte che lam enti l'acritica adesione del giudic e di merito alle conclusion i del consulente tecnico d'ufficio non possa limitarsi a far val ere genericamente lacune di accertamento o er rori di valutaz ione commessi dal consulente o dal la sentenza c he ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, abbia l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il cont rollo di logicità, t rascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazio ne (Cass., Sez. 3, 13/7/2021, n. 5 di 8 19989; Cass., Sez. 1, 17/7/2014, n. 16368; Cass., Sez. 2, 13/6/2007, n. 13845). 
Nella specie, i ricorrenti si sono limitati a trascrivere le parti della motivazione tratte dalla relazione del c.t.u., senza riportare invece i contenuti dell'elaborato pe ritale strettamente afferenti alla questione della interclusione del fondo, ancorché non tutti riportati in sentenza, e senza specificare i termini dei rilievi critici sollevati avverso la relativa valutaz ione, si a in primo grado, sia in se de d'appello, a cui sarebbero stati invece massimamente tenuti tanto più ove, c ome nella spec ie, la sentenza non r iporti affatto la proposizione di una censura di siffatto conte nuto, la quale è, peraltro, anche infondata. 
Al riguardo si rammenta che, in tema di servitù coattive, ricorrono le condizioni per disporre il passaggio necessario ex art. 1051 cod.  civ. allorché il fondo sia circondato da fondi altr ui e non abbia uscita sulla strada pubblica o non p ossa procurarsela s enza eccessivo dispendio o disagio, mentre, laddove un immobile non sia intercluso, ma il suo accesso all a via p ubblica si a inadatto od insufficiente ai relativi bisogni e non possa essere ampliato, si verte in ipo tesi di passaggio coatto, che può esser e dispost o officio iudicis, ex art. 1052 c.c. (Cass., Sez. 2, 14/06/2017, n. 14788). 
Il presupposto dell'interclusione di un fondo, ai sensi dell'art. 1051 cod. civ., che va verificato in riferimento all'immo bile nel suo complesso e, quindi, senza tenere conto del fatto che soltanto una parte di esso, per effetto di libere e legittime scelte del proprietario circa la sua utiliz zazione (costr uzione di fabbricati, piantagioni, destinazioni agricole ed altro), non sia raggiungibile con mezzi meccanici (Cass., Sez. 2, 04/10/ 2018, n. 24367), non è escl uso dal passaggio esercitato, di fatto, su un fondo appartenente a terzi, occorrendo all'uopo, al contrario, che esista un diritto reale (iure proprietatis o servitutis) di passaggio, che soddisfi le esigenze per 6 di 8 le quali s i agisca per l a costituzi one della servitù, anche se insufficiente o inadatto ai bisogni d el fond o (Cass., Sez. 2, 31/05/2021, n. 15116). 
Costituisce accertamento di fatto, de mandato al giudice del merito e sot tratto al sindacato della Corte di cass azione, se congruamente ed esattamente motiv ato, stabili re l'esistenza dell'interclusione di un fondo pe r effetto della mancanza di un qualunque accesso s ulla via pubblica e dell'im possibilità di procurarselo senza eccessivo dispendi o o disagio (interclusione assoluta), ovvero a causa del difetto di un accesso adatto o sufficient e alle necessità di utilizzazione del f ondo (interclusione relativa) (Cass., Sez. 2, 03/01/20 20, n. 14; Cass., Sez. 2, 29/10/1974, n. 3283). 
Detto accertamento è stato demandato, nella specie, al c.t.u., il quale, come si legge nella sentenza impugnata, ha verificato che le particelle oggetto di contenzios o potevano essere “raggiunte soltanto dalla strada prov inciale ### i in quanto, ove si tentasse di raggiungere la pubblica via attraverso gli altri terreni di proprietà ### si troverebbe l a strada vi cinale ### interrotta” e, o ve si fosse tentato d i “raggiungere direttamente il tratto superiore della via vicinale dei Trocchi”, la strada sarebbe terminata “sulla particella n. 63” ovvero su una proprietà di terzi, nella quale non era “stata istituita alcuna servitù”.  ### in disparte l'irr ilevanza, ai fini del riconosci mento della servitù coattiva, dell'affermata mancata presenza della costituzione di una serv itù su una proprietà di terzi, alla str egua dei principi sopra affermati, è proprio la questione rilevata, ossia la mancata verbalizzazione delle dichiarazioni delle par ti o dei terzi da c ui il c.t.u. aveva tra tto convincime nto e con lui i giudici, a non comportare la dedotta nullità della relazione peritale, oltre a non 7 di 8 essere neppure veritiera, posto che sono stati gli stessi ricorrenti a riportare nel ricorso che il tecnico de l giudice, in sede di controdeduzioni alle osservazioni della parte att rice, aveva confermato che la propria “dichiarazione relativa all'inesistenza della servitù di passaggio sulla particella n. 63 è stata ricavata dalle dichiarazioni delle parti nel corso del sopralluogo”.  ### il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento de l mandato ricevuto, p uò chiedere informazioni a terzi ed alle p arti per l'accert amento dei fatti collegati con l'oggetto de ll'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice (Cass., Sez. 2, 12/10/ 2021, n. 27723; Cass., Sez. 2, 27/08/2012, 14652; Cass., Sez . 3, 10/08/2004, n. 15411) e senza es ser e tenuto a redigere il relativo verbale (Cass., Sez. L, 11/05/2005, 9890), non deriv ando da una tale omissione alcuna nullità e potendo, perciò, il predetto limitarsi a farne relazione nel proprio elaborato, ai sensi dell'art. 195, seco ndo comma, cod. pro c.  (Cass., Sez. 1, 03/01/2003, n. 15; Cass., Sez. 2, 14/04/1999, 3680). 
Consegue da quanto dett o l'infondatez za delle censur e e il conseguente rigetto del ricorso. 
Nulla deve disporsi sulle spese, non avendo gli intimati spi egato difesa.  3. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., va applicato - come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc.  civ. -il quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende.  8. Co nsiderato il tenore della pronunci a, va dato att o - ai sen si dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte 8 di 8 della ricorrente , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.   ### e dichiara l'inammis sibilità del ricors o e condanna i ricorrenti, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., al pagamento della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara la sussistenza de i pres upposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contri buto unificato pari a quello previs to per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 5/2/2025.   

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Pirari Valeria

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 15-07-2025

... civ. in relazione agli art. 1051 e 1052 cod. civ. per non avere la Corte di ### ritenuto accertata la servitù coattiva di passaggio. Sostiene il ricorre nte che l'esistenza di un a servitù di passaggio alternativa - peraltro non più esercitata dal ricorrente, che utilizzava lo spiazzo di cui è causa - non esclude la necessità di accesso con passaggio carrabile di cui ha bisogno il convenuto per coltivare i 8 di 9 propri terreni e per raccogliere i prodotti. Afferma, inoltre, il ricorrente che il CTU ha individuato come via di accesso più breve quella che ha ad oggetto proprio il fondo oggetto di contestazione. Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha qualificato il passaggio a favore di ### come un diritto personale (definendola come servitù irregolare o personale (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24780/2022 R.G. proposto da: ### rappresentato e difeso dall'avvocato #### - ricorrente - contro #### rappresentati e difesi dall'avvocato ### - controricorrenti - avverso la SENTENZA della CORTE D'### n. 1148/2022, depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2024 dal ##### e ### sse convenivano in giud izio, dinanzi al Tribunale di Trani - ### distaccata di ### il vicino ### 2 di 9 ### per fare accertare l'inesistenza di servitù di passaggio e qualsivoglia altro diritto a favore del conve nuto, e ott enere la cessazione di turbative e molestie derivanti dal passaggio. 
A sosteg no delle loro pretese, deducevano gli attori d i essere proprietari, tra l'altro, di un fabbricato ad uso artigianale e relativa area pertinenziale (foglio 55, p.lla 669 sub. 1), nonché del fondo rustico attiguo al predetto fabbricato e area pertinenziale (foglio 55 p.lla 412), pervenuti loro per successione testamentaria del padre ### che tale fabbricato e area pertinenziale si trovano all'interno di una recinzione in cemento armato, fatta eccezione per un ampio spiazzo antistante il cancello di ingresso che affaccia sulla tangenziale, parte nella part. 669 sub. 1 e parte nella part. 412; che l'area pertinenziale del suddetto fabbricato confina con il fondo di proprietà del convenuto (foglio 55 p. lle 471, 4 70, 469, 667, 6 27 e 492); che n el 1994, in dipendenza ad un presunto accordo con ### era stato concesso al ### di entrare nella proprietà del primo per accedere nel suo fondo confinante; che attraverso tale cancello ### ha esercitato il passaggio ed è entrato nel suo fondo dal 1994 al 2007, sino a quando gli stessi fratelli ### hanno ostacolato l'accesso posizionando mucchi di terra davanti al cancello; che, con provvedimento del 22 settembre 2008, ### ha ottenuto ordinanza di reintegrazione nel possesso del passaggio al proprio fondo attraverso la predetta area pertinenziale, senza intraprendere la fase di merito del giudizio possessorio. 
Si costit utiva il conven uto ### contestando l'avversa domanda e chiedendo in via riconvenzionale e sub ordinata la costituzione di servitù coattiva di passaggio sul fondo in questione; sempre in via riconvenzionale lamentava l'inosservanza, da parte degli attori, dell'obbligo di distacco di dieci metri dal confine con riferimento 3 di 9 al muro realizzato tra il fondo di proprietà degli attori ed il proprio fondo, con ordine di demolizione di detto muro. 
Il Tribunale di Trani rigettava la domanda degli attori e dichiarava assorbita la domanda riconvenzionale subordinata; in acco glimento dell'altra domand a riconvenzionale, avanz ata in via principale dal convenuto, ordinava la demolizione del muro nella parte non avente funzione di contenimento ed eccedente i tre metri a partire dalla quota del terreno di proprietà del ### La pronuncia veniva impugnata dai due attori innanzi alla Corte d'Appello di Bari, che, in acc oglimen to del gravame, dichiarava l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio e comun que di qualsivoglia altro diritto in capo al confinante ### rigettava inoltre le domande riconvenzionali proposte da quest'ultimo. 
Per quel che qui ancora rileva, osservava la Corte: - non si condividono le conclusioni cui era pervenuto il giudice di prime cure, ossia che il muro di confine (qualificabile quale costruzione, in quanto avente un'altezza superiore ai 10 mt) fosse stato costruito successivamente all'adozione del nuovo P.R. G. (interve nuta con delibera del ### in data 2 marzo 1991, poi approvato con delibera di ### in data ###). A giudizio della Corte territoriale, invece, dalla lettura dell'atto di acquisto del fondo dell'ottobre 1991 si evince che il dante causa degli appellanti avesse avuto la disponibilità materiale del fondo già dal 1988; - tale circostanza, unitamente alle conformi dichiarazioni dei testi, rende verosimile la tesi dei ### secondo la quale il muro era stato edificato nel 1990, ossia in epoca antecedente all'adozione del P.R.G.  che imponeva la distanza dei 10 m dal confine per le costruzioni; - sotto diverso profilo, anche attestando l'epoca di realizzazione del muro al 1991, come affermato dal Tribunale, l'edificazione sarebbe da 4 di 9 considerarsi regolare, stante la vigenza delle c.d. misure di salvaguardia, che delimitano il periodo in cui nello stesso territorio comunale valgono contem poraneamente due ### golatori dal momento dell'adozione del P.R.G. alla sua approvazione definitiva; - non si ritiene fondata la domanda subordinata di ### con la quale si chiede la costituzione coattiva della servitù di passaggio per il fondo di prop rietà ### non essendo stata provata l'interclusione del fondo di sua proprietà, avendo, per contro accertato il C.T.U., e come si evince dagli atti di acquisto, che alle particelle di proprietà ### si accede attraverso uno stradone che insiste su altre proprietà confinanti. 
La suddetta sentenza è impugnata per la cassazione da ### con tre motivi. 
Resistono con controricorso ### e ### A séguito della proposta di definizione accelerata del ### dal Presidente di ### il ricorrente ha chiesto la decisione ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. Il ricorrente ha depositato una memoria fuori termine e successivamente istanza di rimessione in termini per il deposito tardivo (addebitabile, a suo dire, ad un errore di sistema).  RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Va premesso che non sussiste incompatibilità nel Collegio per il consigliere autore della proposta (v. Cass. Sez . U., n. 9611 de l 10.04.2024), e che la rimessione in termini non può accogliersi per assoluta intempesti vità dell'istanza depositata in PCT la sera del 9.12.2025 (ore 17,48) e pervenuta alle 9,43 del 10 dicembre 2024 (v. 
PCT), quindi appena pochi minuti prima dell'adunanza camerale (sulla tempestività della reazione, cfr tra le tante, cass. n. 4034/2025): ciò ha impedito alla Corte non solo di valutare l'istanza ma anche - e 5 di 9 soprattutto - di stu diare le sette pagine di memoria in vist a della camera di consiglio. 
Passando all'esame dei motivi, osserva la Corte che con il primo di essi si deduce violazione di norma di diritto e, in particolare, degli artt.  116, comma 1 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360 nn. 3) e 5) cod. proc.  Il ricorrente lamenta l'errata statuizione della Corte di Appello nella parte in cui afferma che la costruzione del muro oggetto di causa è avvenuta in data anteriore all'ottobre del 1991, con la conseguente inapplicabilità al caso di specie delle rego le dettate dal PRG relativamente al rispetto dei dieci metri dal confine. 
A dire del ricorrente , quanto all'anticipato conseguimento della disponibilità del fondo, l'efficacia privilegiata dell'atto pubblico non si estende alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalle parti. Parimenti si ritengono non attendibili le dichiarazioni dei testi a sostegno della prova della costruzione del muro in data anteriore al 1991, in quanto vaghe, nonché, in un caso, provenienti da persona po rtatrice di interesse alla causa e legata in via parentale ai fratelli ### Infine, il ricorrente evid enzia che, anche qualora i ### av essero avuto il possesso della particella di causa sin dal 1988, non avrebbero in ogni caso avuto il titolo per costruire il muro prima del compimento dell'atto di vendita del 1991; del resto, conclude il motivo, se il dante causa dei ### avesse davvero costruito il muro già alla data del 1990 e, quindi, al mom ento della vendita esso fosse già presente sul te rreno, ben avrebbe potuto indicarlo espressamente nell'atto di vendita tutelandosi così d a qualsia si richiesta futu ra e certificando, questa v olta senza dubbio alcuno la c ostruzione dello stesso. Di tal i elementi al Corte territoriale ha omesso qualsiasi valutazione. 6 di 9 2. Con il secondo motivo si deduce violazione di norma di diritto e, in particolare, dell'art. 12, comma 3 D.P.R. n. 380/2001, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) cod. proc. civ. Il ricorrente non condivide l'assunto della Co rte di Appello secondo cui, anche attestando l'epoca di realizzazione del muro nel 1991, l'edificazione sarebbe da considerare regolare. Con una diversa interpretazione della disciplina delle misure di salvaguardia (art. 12,commi 3 e 4 D.P.R.  380/2001), il ricorrente evidenzia la compresenza di un P.R.G. vigente e di u n P.R.G . adottato in salvaguardia: in tal caso, la rich iesta di permesso di costruire deve essere esaminata alla luce del solo strumento urbanistico vigente e che, solo qualora la richiesta di permesso di costruire sia ammissibile in base a quest'ultimo, diviene necessario un esame di compatibil ità con lo strumento urban istico adottato. Pertanto, in assenza d ella prova della detenzione dell a particella dal 1988 e con l'attestazione della realizzazione del muro solo nel 1991, il ricorrente ritiene che tale attività edificatoria non potesse essere considerata regolare in quanto non conforme alle prescrizioni del nuovo piano regolatore che imponeva una distanza di dieci metri dal confine. 
I due motivi, che ben possono essere esaminati congiuntamente per evidente connessione logica, sono infondati. 
In tema di distanze delle costruzioni dal confine, le norme di un regolamento edilizio e dell'annesso programma di fabbricazione sono efficaci e possono applicarsi nei rapporti tra privati solo dopo che siano state adottate dal consiglio comunale, approvate della giunta regionale e portat e a conoscenza dei destinat ari m ediante pubbl icazione da eseguirsi con affissione all'albo pretorio, essendo tale pubblicazione condizione necessaria per l'efficacia e l'obbligatorietà dello strumento urbanistico, senza possibilità di efficacia retro attiva dal la data di 7 di 9 approvazione da parte dell'organ o regionale, rimane ndo, n el frattempo, applicabile la disciplina in materia di distanze dettata dal codice civile (tra le varie, ### 2 - , Sentenza n. 3939 del 13/02/2024; Sez. 2, Sentenza n. 14915 del 16/07/2015). 
Nel caso in esame la Co rte d'### lo ha ritenuto vero simile la costruzione del muro in epoca antecedente al 1990 ed è pervenuta a tale conclusione sulla scorta della deposizione dei testi e del fatto che il fondo era posseduto dal ### (dante causa degli attori) già dal 1988 (v. pag. 7 sentenza). 
Trattasi di accertame nto in fatto qui non sindacabile, perché la valutazione delle risultanze processuali e dell'attendibilità dei testi è riservata al giudice di merito, come costantemente affermato da questa Corte (tra le tante, v. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448).   Considerato che all'epoca di re alizzazione del m uro come individuata dalla Corte di merito (ante 1990), il nuovo PRG non era entrato ancora in vigore (avendo gli stessi ricorrenti affermato che il PRG venne solo adottato con la delibera del 27.3.1991), non merita censura la sentenza laddove non ha applicato il distacco dei dieci metri previsto dal PRG che - lo si ripete - non era ancora entrato in vigore all'epoca dell'edificazione del muro 3. Con il terzo motivo si deduce violazione di norma di diritto e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. in relazione agli art. 1051 e 1052 cod. civ. per non avere la Corte di ### ritenuto accertata la servitù coattiva di passaggio. Sostiene il ricorre nte che l'esistenza di un a servitù di passaggio alternativa - peraltro non più esercitata dal ricorrente, che utilizzava lo spiazzo di cui è causa - non esclude la necessità di accesso con passaggio carrabile di cui ha bisogno il convenuto per coltivare i 8 di 9 propri terreni e per raccogliere i prodotti. Afferma, inoltre, il ricorrente che il CTU ha individuato come via di accesso più breve quella che ha ad oggetto proprio il fondo oggetto di contestazione. 
Il motivo è infondato. 
La Corte territoriale ha qualificato il passaggio a favore di ### come un diritto personale (definendola come servitù irregolare o personale derivante da un rappo rto obbligatorio atipico: p. 4 ss.), correttamente escludendo la natura reale per man canza di forma scritta ad substantiam (p. 7, 2° capoverso). 
Il giudice di seconde cure ha, poi, disatteso la tesi dell'interclusione del fondo sulla scorta di quan to accertat o dal C.T.U. (v. p. 8, 4° capoverso), per il quale le esigenze di accesso sono soddisfatte da uno stradone che inizia dalla strada principale, attraverso a proprietà di terzi, nonché da un viottolo esistente su altra particella confinante. 
Trattasi di un convincimento maturato dal giudice del merito sulla scorta delle valutazione delle risultanze processuali, insindacabile in sede ###quanto scevro da vizi logici e giuridici. 
In conclusione, il ricorso va respinto. 
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo. 
Essendo la decisio ne resa n el procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi in ammissibili, improcedibili o manif estamente infondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (novellato dal d.lgs.  149 del 2022 ), con formulaz ione di istanza di decisione ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla propost a, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4 cod. proc.  civ., sempre come liquidate in dispositivo. 
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 9 di 9 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 de l 2002, de lla sussistenza de i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento de lle spese del giudizio di legittimità, in favore dei controricorrenti, che liquida in €. 4.000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%; condanna, altresì, parte ricorrente al pagamento di €. 4.000,00 in favore dei controricorrenti ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc.  civ., nonché al pagamento di €. 2.000,00 in favore della cassa delle ammende, ex art. 96, comma 4, cod. proc.  Ai sensi d ell'art. 1 3, comma 1-quater D.P.R. n. 115 de l 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consi glio della ### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Amato Cristina

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