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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 6469/2025 del 06-11-2025

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### Così composta: ### de ### riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ### causa civile ex art. 392 c.p.c. iscritta al n. 4895 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente TRA ### ( C.F. ### ) Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to ### che la rappresenta e difende per mandato in atti E ### ( C.F. ### ) ### ( C.F. ### ) ### ( C.F. ### ) eredi di ### deceduto il venti gennaio 2015 elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv.to ### che le rappresenta e difende per mandato in atti BFR & L. ### S.R.L. ( C.F. ### ) in persona del curatore speciale Avv.to ### presso cui è domiciliat ###proprio come in atti ### : giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione 15875/2022 - impugnazione lodo arbitrale - opposizione di terzo revocatoria - ### contratto preliminare del sei settembre 2009 ### prometteva di vendere a BFR & L ### s.r.l. un compendio immobiliare sito in ### Via dei ### 33 al prezzo di € 1.020.000,00. Il contratto definitivo era stipulato il successivo ventisei novembre con rogito ### rep. 81776 - ra (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### Così composta: ### de ### riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ### causa civile ex art. 392 c.p.c. iscritta al n. 4895 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente TRA ### ( C.F. ### ) Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to ### che la rappresenta e difende per mandato in atti E ### ( C.F. ### ) ### ( C.F. ### ) ### ( C.F. ### ) eredi di ### deceduto il venti gennaio 2015 elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv.to ### che le rappresenta e difende per mandato in atti BFR & L. ### S.R.L. ( C.F. ### ) in persona del curatore speciale Avv.to ### presso cui è domiciliat ###proprio come in atti ### : giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione 15875/2022 - impugnazione lodo arbitrale - opposizione di terzo revocatoria - ### contratto preliminare del sei settembre 2009 ### prometteva di vendere a BFR & L ### s.r.l. un compendio immobiliare sito in ### Via dei ### 33 al prezzo di € 1.020.000,00. 
Il contratto definitivo era stipulato il successivo ventisei novembre con rogito ### rep. 81776 - racc. 19892. 
Il prezzo era così suddiviso : € 546.202,13 con accollo da parte dell'acquirente del mutuo fondiario contratto dalla venditrice con il ### € 110.000,00 con assegno consegnato contestualmente al rogito; € 70.000,00 da versare entro dieci giorni decorrenti dal ventisei novembre 2009; € 293.797,87 da versare entro il trenta luglio 2010.  ### dopo la vendita intimava sfratto per morosità all'affittuaria di uno dei locali facenti parte del compendio, ### s.r.l.. 
Quest'ultima agiva in giudizio contro l'acquirente esercitando il diritto di riscatto al prezzo di € 258.000,00. 
La vertenza era conciliata con stipula di nuovo contratto di locazione a canone ridotto.  ### s.r.l. agiva nei confronti di ### ( proc. rg 14027/2011 ) chiedendo la corresponsione di € 170.000,00 per parziale evizione della cosa venduta e per il danno conseguente alla riduzione del canone di locazione con ### s.r.l. nonché per l'accertato malfunzionamento e obsolescenza della canna fumaria nei locali ove ### s.r.l. esercitava attività di ristorazione, a seguito di accertamento in sede amministrativa.  ### si costituiva, contestava le richieste attoree e proponeva domanda riconvenzionale di pagamento del residuo prezzo. 
Le parti convenivano di deferire a un arbitro rituale la definizione della controversia nonché di tutte le questioni relative alla vendita; in detta sede ### chiedeva la risoluzione del contratto e di rientrare nella titolarità del bene affermando che l'accollo non era stato liberatorio e che l'importo di € 293.797,87 non era stato corrisposto. 
Alla prima udienza arbitrale del sedici ottobre 2012 comparivano ### assistito dall'avv.to ### e ### in qualità di legale rappresentante della s.r.l., assistito dall'Avv.to ### Con lodo 16201/2012 l'arbitro, in sintesi, per quanto di interesse in questa sede : a) riteneva incidentalmente infondate le pretese di ### s.r.l. e di conseguenza infondata l'azione per parziale evizione e risarcimento esercitata nel giudizio concluso con transazione; affermava pertanto l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di ### s.r.l. con cui era stato chiesto al venditore l'importo di € 170.000,00 a titolo risarcitorio; b) riteneva che la non liberatorietà dell'accollo non fosse addebitabile all'acquirente perché nulla a tale proposito era stato previsto nel rogito; c) riteneva peraltro grave l'inadempimento di ### s.r.l. sotto l'altro profilo denunciato da ### ossia il mancato pagamento del residuo corrispettivo, pari a €293.797,87; d) risolveva quindi il contratto per inadempimento di ### s.r.l. e disponeva il ritrasferimento del complesso immobiliare a ### e) affermava come dalla risoluzione discendessero gli obblighi restitutori a carico di entrambi i contraenti ma di non potersi pronunciare in sede di lodo sulla restituzione del corrispettivo già versato da ### s.r.l. perché, pur sussistendo detto diritto, non poteva essere emessa una pronuncia d'ufficio e non vi era stata domanda in tal senso da parte dell'acquirente, al contrario di quanto aveva fatto il venditore che aveva richiesto espressamente la restituzione dell'immobile e il risarcimento del danno; f) riteneva sussistente anche detto diritto risarcitorio e condannava per tale titolo ### s.r.l. a pagare a ### € 353.000,00, pari al valore locativo degli immobili per il tempo in cui il venditore non ne aveva goduto, detratte le rate di mutuo medio tempore pagate dalla s.r.l; g) liquidava le spese del lodo e quelle di difesa di ### ponendo entrambe a carico di ### Il lodo era dichiarato esecutivo l'undici dicembre 2012 con decreto del ### del Tribunale di ### Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 2038 del 2013 ) ### proponeva opposizione di terzo revocatoria. ### era socia di maggioranza di ### s.r.l.  nonché, dalla costituzione del tre agosto 2009 al tre dicembre 2009 e dal dicembre 2012 in poi anche amministratrice; nel periodo intermedio era stato amministratore ### . 
Produceva delibera del venticinque novembre 2009 con cui, per far fronte alla situazione finanziaria e patrimoniale provvisoria, era stata autorizzata a richiedere ai soci, in proporzione alle quote, € 230.000,00 complessivi a titolo di finanziamento infruttifero. 
Il 26 novembre 2009 ella versava di conseguenza € 160.000,00 ( tramite bonifico con causale “finanziamento soci” ) e la socia di minoranza ### s.r.l. versava € 70.000,00.  ### il ventisei novembre 2009, in qualità di amministratore, sottoscriveva il rogito notarile di acquisto del complesso immobiliare di cui è causa. 
Nel bilancio gli importi erano inseriti alla voce debiti nello stato patrimoniale con la descrizione “soci conto finanziamento infruttifero “ e nella nota esplicativa era precisato che erano importi erogati dai soci solo “per evitare il più oneroso ricorso ad altre forme di finanziamento esterne alla compagine societaria. Pertanto per gli stessi finanziamenti non trova applicazione la disciplina dei finanziamenti postergati di cui all'art. 2467 c.c. “. 
Riferiva di essersi dimessa dalla carica di amministratore per motivi personali e di non essere mai stata resa edotta dal nuovo amministratore ### della sussistenza di problemi giudiziari relativi alla vendita; affermava anzi di essere stata rassicurata sulla solvibilità degli affittuari ( ### s.r.l. e una banca ) in quanto i suddetti versavano regolarmente i canoni dovuti. 
Solo a luglio 2012, insospettita dalla mancata percezione di utili, nonostante detta redditività e dal comportamento ostativo dell'amministratore, ne chiedeva tramite i propri legali la revoca e il venticinque settembre 2012 chiedeva la fissazione di assemblea straordinaria per la verifica dell'andamento della società e dell'attività di ### Il diciassette ottobre 2012 l'amministratore convocava l'assemblea per il ventinove/trenta novembre. 
Il ventidue ottobre 2012 ### inviava una nota all'amministratore con cui si rilevava che dall'accesso ai documenti sociali, presentati invero solo parzialmente, era sorta la necessità di chiarimenti sull'esistenza del contenzioso con ### e sul perché i canoni di locazione fossero diminuiti; era contestualmente ribadita la richiesta di revoca dell'amministratore. 
La data del ventinove/trenta novembre era spostata al sette dicembre in quanto l'amministratore aveva comunicato l'esito negativo della convocazione del socio di minoranza mentre, secondo l'attrice, si sarebbe trattato di un escamotage. 
Il sette dicembre 2012 ### era di nuovo amministratore unico e, esaminando i documenti, era venuta per la prima volta a conoscenza del procedimento arbitrale e del lodo. 
Sosteneva che detto giudizio costituisse atto dolosamente preordinato a vanificare l'esigibilità in concreto del credito vantato per la restituzione del finanziamento di €170.000,00. 
Allegava a supporto la tempistica sospetta e l'assenza di collegamento con il processo incardinato nel 2011, sia per l'inserimento della domanda di risoluzione contrattuale sia per l'inspiegabile mancanza di domanda di restituzione del corrispettivo in caso di risoluzione da parte del legale della s.r.l., sia per l'esosità del corrispettivo versato al legale avv. ### e per la ritrosìa di quest'ultimo a consegnare il fascicolo. 
Affermava di essere venuta a conoscenza del dolo e della collusione solo allorquando il ventotto febbraio 2013 l'Avv.to ### aveva consegnato i documenti da cui poteva evincersi come lo stesso si era costituito nel procedimento arbitrale, depositando una memoria di poche righe il sedici ottobre 2012. 
Ciò asseritamente in contrasto con quanto attestato dall'arbitro nel lodo secondo cui era stata depositata da ### s.r.l. anche una memoria del ventitrè ottobre 2012 in cui erano stati formulati i quesiti nonché chiesta la condanna di ### a pagare € 230.000,00 eventualmente compensando detto importo con il saldo del corrispettivo ancora dovuto. 
Proponeva opposizione di terzo revocatoria nei confronti della s.r.l. e di ### con atto notificato il tre aprile 2013 ( rg Corte Appello di ### 2308/2013 ). 
Si costituiva ### che eccepiva il difetto di legittimazione per assenza di terzietà in capo a ### la decadenza dall'azione per decorrenza dei trenta giorni di cui all'art. 404 secondo comma c.p.c. e comunque l'infondatezza nel merito della pretesa. 
Si costituiva ### s.r.l., in persona del curatore speciale nominato per l'incompatibilità con la carica di amministratore ricoperta dall'attrice. 
A seguito del decesso di ### il processo era riassunto. 
Si costituivano le eredi del de cuius ribadendone le eccezioni e le difese; si costituiva anche il curatore della ### s.r.l.. 
La Corte di Appello con sentenza 2012 del 2020 riteneva il difetto di legittimazione attiva di ### per mancanza della qualità di terzo rispetto alle altre parti, respingeva di conseguenza la domanda e provvedeva sulle spese secondo soccombenza.  ### impugnava la sentenza. 
Si costituivano le controparti chiedendone la conferma. 
La Corte di Cassazione con ordinanza 15875/2022 annullava la sentenza con rinvio alla Corte in diversa composizione. 
Il processo era riassunto da ### che concludeva chiedendo: “Accertare che il lodo, pronunciato tra il #### e la ###L ### S.r.l. dall'###. ### in data 30 novembre 2012 e reso esecutivo dal ### del Tribunale Ordinario di ### con n. 16201/2012 in data 11 dicembre 2012 (### 1626/12, ### 2738/12) è frutto di dolo e/o collusione in danno della ###ra ### e comunque ne pregiudica i diritti per tutti i motivi sin qui esposti; ii) conseguentemente annullare la decisione di cui al lodo medesimo e per l'effetto disporre il trasferimento in favore di ###L ### S.r.l. del (o comunque confermare la proprietà di quest'ultima circa il) compendio immobiliare di seguito indicato: compendio immobiliare in ### via dei ### 33 costituito da: un locale sito in ### via dei ### 33 costituito da: locale sito in ### via dei ### 33/d (f. 943 particella 173 sub. 507); un locale agenzia bancaria sito al piano terra, confinante con via dei ### locale sub. 507, passo carrabile, corte interna (f. 943 particella 173 sub. 506); box auto accesso al piano terra civico 33 (catasto fabbricati f. 943 particella 173 sub. 505); locale piano terra confinante con via dei ### locale sub. 506 (catasto fabbricati f. 943 particella 173 sub. 507); lastrico solare confinante con lastrico sub. 503, via dei ### (catasto fabbricati f. 943 particella 173 sub. 504); lastrico solare confinante con lastrico sub. 504 e sub. 501, distacco su via dei ### (catasto fabbricati f. 943 particella 173 sub. 503) iii) ordinare al competente ### dei ### la trascrizione della pronuncia traslativa della proprietà del compendio immobiliare sopra indicato, contro il #### e in favore della ###L ### S.r.l. iv) condannare le controparti al pagamento delle spese di lite, riservato ogni altro diritto in separato giudizio”.   Le eredi di ### si costituivano e concludevano chiedendo: “In via pregiudiziale: - accertare e dichiarare improcedibile ed inammissibile il presente procedimento per quanto dedotto in atto e qui richiamato; Nel merito: - rigettare tutte le domande ex adverso formulate, siccome infondate in fatto ed in diritto eppure non provate, per le motivazioni espresse in atto e qui richiamate; - In ogni caso, condannare gli attori alle spese e competenze di giudizio, ed alla pena pecuniaria prevista dall'art. 408 c.p.c.”. 
Si costituiva la s.r.l. in persona del curatore speciale che concludeva chiedendo : “### del compendio immobiliare sito in ### via dei ### 33 come già meglio identificato con conseguente trascrizione della pronuncia traslativa della proprietà dell'immobile de quo a favore della BFR & L ### s.r.l. e vittoria di spese di lite a favore del sottoscritto ### speciale antistatario da porsi in solidarietà tra la parte attrice e le parti convenute.” La Corte all'esito dell'udienza del sei ottobre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventiquattro luglio 2025, riservava la decisione MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte di Cassazione si è pronunciata unicamente sul requisito della legittimazione ad agire, rilevando come, al contrario di quanto affermato dalla Corte di Appello nella sentenza 2012/2020, la qualità di socia di una s.r.l. non sia in astratto incompatibile con quella di creditrice dovendosi accertare di volta in volta la natura dei conferimenti in denaro effettuati dal socio stesso. 
In particolare, riprendendo la massima: “In tema di società di capitali, il socio può proporre opposizione di terzo revocatoria, non nella qualità di socio, facendo valere il pregiudizio patrimoniale che il danno al patrimonio sociale abbia prodotto sul valore della sua quota di partecipazione, attesa la natura meramente riflessa e non autonomamente risarcibile di tale pregiudizio; bensì quale creditore della società, qualora abbia effettuato dazioni di denaro in favore dell'ente, che abbiano natura di vero e proprio finanziamento, riconducibile allo schema del mutuo, idoneo a far sorgere un credito restitutorio certo e non meramente eventuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva ritenuto il socio non legittimato a proporre opposizione di terzo avverso un lodo arbitrale, non avendo accertato se egli fosse anche creditore della società, verificando se la dazione di denaro da lui erogata avesse natura di finanziamento, non imputabile a capitale di rischio, e non di conferimento).” Ebbene nel caso di specie l'importo di € 170.000,00 che ### ha versato alla società deve intendersi come finanziamento poiché, in linea con quanto sopra riportato, è stato erogato in concomitanza con l'acquisto del compendio immobiliare e con una causale del bonifico di accredito indicata come “finanziamento soci” ; la posta è stata poi inserita in bilancio al passivo patrimoniale come debito verso soci e lo stesso amministratore nella relazione integrativa al bilancio 2011, depositata in atti, ha espressamente escluso detto finanziamento anche dalla postergazione ex art. 2467 Riconosciuta la legittimazione ( unico ambito di indagine sottoposto all'esame della Cassazione ) rimangono peraltro da esaminare gli altri presupposti e in particolare la tardività o meno dell'azione e l'interesse ad agire concreto e attuale che difettano entrambi.  ******** 
Termine di decadenza. 
La prima delle notifiche andate a buon fine dell'originario atto introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di Appello è datata tre aprile 2013.  ### afferma di non essere stata in grado prima del ventotto febbraio 2013 di rendersi conto dell'esistenza del dolo e collusione a suo danno, scoperta avvenuta solo quando l'Avv.to ### difensore della s.r.l. nel giudizio arbitrale, ha consegnato i documenti difensivi consentendo quindi all'attrice di avvedersi che, al contrario di quanto affermato nel lodo, la memoria di costituzione della s.r.l. era di poche righe senza alcuna argomentazione difensiva. 
Ebbene, risulta documentalmente ed è incontestato come ### sia stata nominata ### della s.r.l. il sette dicembre 2012 e che dal ventidue settembre 2012 fosse a conoscenza della pendenza di una causa promossa da ### s.r.l. 
Risulta altrettanto documentalmente come l'Avv.to Patrone, in qualità di legale di ### s.r.l., il quattordici gennaio 2013, allorquando la signora ### era già amministratrice della società e quindi lo aveva incaricato in tal senso, abbia ottenuto una copia integrale autenticata del lodo “uso reclamo” dal Tribunale di ### Ebbene già dal testo del lodo risulta chiaramente sia il contenuto delle domande originariamente proposte da ### s.r.l., sia l'esito della controversia e il contenuto anche se sintetico della transazione che aveva portato alla riduzione del canone. 
Era inoltre riportato il contenuto delle domande di entrambe le parti in relazione al giudizio successivamente instaurato da BFR contro ### per il risarcimento e, soprattutto, era riportato il motivo per cui le parti avevano voluto incardinare un giudizio arbitrale: la volontà di definire totalmente tutte le possibili controversie nascenti non solo con riferimento specifico alle conseguenze del giudizio, transatto, con ### s.r.l. ma a tutte le altre questioni inerenti l'efficacia e la validità del contratto di compravendita dell'immobile. 
Nel lodo poi erano analiticamente riportate ( punto 6 a pag. 8 ) le conclusioni della memoria di BFR in data ventitré ottobre 2012 dove era stata invero omessa la domanda di restituzione del corrispettivo pagato per la vendita in caso di risoluzione in quanto il difensore si era limitato a ribadire la domanda risarcitoria già oggetto del processo mentre il difensore di ### aveva espressamente chiesto la risoluzione del contratto. 
Parimenti nelle note del trenta ottobre 2012 la difesa di BFR si è limitata a chiedere prove solo su detta domanda risarcitoria.  ### ha ritenuto di esaminare la domanda di risoluzione e l'ha ritenuta fondata argomentando compiutamente. 
In buona sostanza ### già dalla data in cui, come amministratrice della BFR ha comunque avuto, tramite il difensore, copia autentica del lodo, ha potuto verificare compiutamente l'andamento della vertenza, tra cui le omissioni in punto di domanda e di argomentazioni difensive di ### s.r.l. riguardo al mancato pagamento del prezzo ( eccepito da ### ) nonchè della decisione dell'arbitro anche su domande ulteriori rispetto a quelle oggetto del giudizio risarcitorio promosso da ### s.r.l. nonché del fatto, comunque non dirimente, dell'indicazione nel lodo, tra le domande del giudizio risarcitorio, anche di quella di risoluzione del contratto mentre invece detta domanda non era stata ivi espletata da ### In particolare ### afferma che il prezzo avrebbe dovuto essere considerato come totalmente corrisposto sulla base del contratto di vendita stipulato allorquando la suddetta era amministratrice ( e che così stabiliva in assenza di contestazioni da parte del venditore entro un termine fissato e scaduto da tempo ); di conseguenza vi sarebbe stata una gravissima omissione di difesa sul punto da parte dell'Avv.to ### e un altrettanto grave distorsione interpretativa dell'arbitro. 
Ebbene anche dette circostanze erano chiaramente desumibili dalla lettura del lodo anche perché, si ribadisce, il testo della vendita era stato sottoscritto dalla stessa ### che all'epoca era amministratrice della s.r.l.. 
In tale contesto il fatto che l'Avv.to ### abbia consegnato solo il ventotto febbraio 2013 la documentazione in suo possesso e il fatto che la memoria di costituzione nel giudizio arbitrale fosse di poche righe non è rilevante sia in quanto, come già indicato, l'andamento del giudizio arbitrale è stato compiutamente riportato nel lodo sia in quanto, osserva il Collegio, le conclusioni e le richieste di ### s.r.l. sono state riportate dall'arbitro con riferimento non alla memoria di costituzione ma con riferimento alle memorie successive del ventitré e trenta ottobre 2012. 
Il fatto che dette memorie non siano state consegnate a ### dall'avv.to ### costituisce un elemento del tutto irrilevante in quanto, in buona sostanza, gli elementi per poter valutare l'esistenza dell'asserita collusione e in particolare l'ampliamento del thema decidendum e l'assenza di difesa di BFR sulla domanda di risoluzione avanzata da ### già erano evidenti alla data del rilascio della copia autentica del lodo; non solo, al contrario di quanto affermato dalla difesa di ### non è accoglibile la tesi in base a cui le memorie indicate nel lodo non sarebbero esistenti in quanto non sono tra gli atti restituiti dall'Avv.to ### e perché lo stesso aveva dichiarato di avere solo copia dei propri scritti difensivi; ben avrebbe potuto infatti il suddetto difensore averli persi o comunque omesso volutamente di consegnarli e sul punto manca una richiesta di prova.  ***** 
A ciò si aggiunge, ad abundantiam, un altro elemento, riguardante l'asserita finalità del pactum sceleris per come allegato : impedire a ### a) di tornare ad amministrare una società in bonis ( tanto che a dicembre 2012 il lodo era già stato emesso ) nonché b) di poter rientrare nel medio periodo del prestito erogato nel 2009 e infine c) di vedersi corrispondere negli anni adeguati utili.  ### deriverebbe “Da tutto ciò la necessità che il fraudolento lodo venga annullato da Codesta Corte e che il complesso immobiliare oggetto di esso venga ritrasferito con pronuncia costitutiva in favore di ###L…”. Ebbene il primo e il terzo elemento di danno riguarda la società e non ### in quanto terza. 
Il secondo elemento, pur riguardando un danno diretto di ### tuttavia presenta una criticità evidente. 
In particolare ### ha erogato € 160.000,00 ma avrebbe potuto chiederne la restituzione nella sua qualità di terza creditrice fin da quando, per sua stessa ammissione, nell'estate del 2012 aveva avuto concrete avvisaglie di un andamento anomalo e quindi del pericolo di non riottenere il rientro dal prestito (i redditi prospettati dal complesso immobiliare si erano infatti ridotti e non vi era neppure spazio per una ripartizione degli utili) mentre al contrario nulla risulta in tal senso.  ******** 
Le spese del giudizio sono a carico di ### secondo soccombenza in base all'esito complessivo della lite ma compensate per la metà per il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione come da annullamento pronunciato dalla Cassazione, per la complessità delle questioni trattate e per il rigetto della domanda ex art. 408 c.p.c. in quanto non ne sussistono i presupposti considerando il tenore della decisione. 
La liquidazione è quella di cui in dispositivo. 
Per il curatore speciale della s.r.l. la necessaria presenza dello stesso per ovviare al conflitto di interessi e il tenore delle difese consentono di compensare interamente le spese.  P.Q.M.  La Corte definitivamente pronunciando nel giudizio ex art. 392 c.p.c. respinge le domande di ### e respinge la domanda ex art. 408 c.p.c.. 
Compensa al 50% le spese del giudizio di appello, di quelle di Cassazione e di quelle del giudizio di rinvio liquidate per l'intero in € 14.317,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA per l'appello, € 7.655,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA per la Cassazione e € 14.317,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA per il giudizio di rinvio; condanna ### a pagare a #### e ### in solido la metà di dette somme. 
Compensa le altre spese di lite.  ### camera di consiglio del sei ottobre 2025 #### de ### 

causa n. 4895/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Benedetta Thellung De Courtelary, Marina Tucci

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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 7373/2025 del 08-12-2025

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### così composta: ### est. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 517 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 26.6.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente TRA ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello appellante ###'### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###0, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata ### appello alla sentenza del Tribunale di ### n. 22676/2019 - opposizione a precetto. ### da rispettivi atti introduttivi ### 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ### proponeva opposizione avverso il precetto notificatogli in data ###, con il quale la moglie D'### gli aveva intimato il pagamento di euro 49.138,39 a titolo di assegni di mantenimento non v (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### così composta: ### est.  riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 517 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 26.6.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente TRA ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv.  ### che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello appellante ###'### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###0, presso lo studio dell'Avv.  ### che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata ### appello alla sentenza del Tribunale di ### n. 22676/2019 - opposizione a precetto.  ### da rispettivi atti introduttivi ### 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ### proponeva opposizione avverso il precetto notificatogli in data ###, con il quale la moglie D'### gli aveva intimato il pagamento di euro 49.138,39 a titolo di assegni di mantenimento non versati. Tale importo trovava titolo nell'accordo di separazione intercorso tra i due ex coniugi, omologato dal Tribunale di ### in data ###, munito di formula esecutiva in data ###, nonché nel provvedimento del Tribunale di ### emesso in data 7 luglio 2016 nel giudizio di divorzio di cui al R.G.  n. 1193/2016, munito della formula esecutiva in data ###, atti questi ultimi entrambi notificati insieme al precetto.  ### contestava, a tal riguardo: l'intervenuta estinzione dei crediti maturati tra il 2001 ed il giugno 2012, illegittimamente rivendicati dalla D'### nonostante il decorso del termine quinquennale di prescrizione; di aver già adempiuto agli obblighi assunti in sede di separazione, avendo la D'### preteso somme in gran parte percepite; la sopraggiunta caducazione dei presupposti su cui l'assegno di mantenimento si fondava, tenuto conto dello stato di difficoltà economica in cui versava il ### all'epoca dell'opposizione e, per altro verso, dell'autonomia economica acquisita dai due figli della coppia - originariamente beneficiari dell'assegno di mantenimento insieme alla ex moglie - i quali ultimi non vivevano più nella casa familiare. 
Concludeva chiedendo: in via cautelare, di sospendere l'efficacia esecutiva di entrambi i titoli indicati nell'atto di precetto opposto; in via preliminare, di dichiarare la prescrizione del credito rivendicato, con riguardo agli anni dal 2001 al 2012; nel merito, di dichiarare l'illegittimità, l'inammissibilità, l'infondatezza della pretesa creditoria; di condannare la D'### ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e compensi di lite, oltre ### CPA e spese generali, da distrarsi in favore del difensore antistatario. 
Si costituiva in giudizio D'### contestando integralmente la ricostruzione dei fatti proposta dall'opponente e nello specifico affermava: l'intervenuta cessazione della materia del contendere per perenzione del precetto non eseguito; il diritto dell'opposta a riscuotere l'intero importo intimato al ### essendo il decorso della prescrizione tra coniugi sospeso ai sensi dell'art. 2941, co. 1, n. 1, c.c. sino al passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio; la mancata soddisfazione dell'onere probatorio gravante sull'opponente, essendo rimasto privo di riscontro l'adempimento - soltanto asserito ma indimostratoda parte del ### degli obblighi di mantenimento; in ogni caso, la validità del precetto quanto meno per la minore somma di euro 35.157,12; l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 96 c.p.c. in materia di lite temeraria, non essendo stata dimostrata l'esistenza di alcun danno prodotto dal comportamento processuale dell'opposta né il dolo o colpa grave di quest'ultima; infine, l'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora richiesto ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Concludeva chiedendo: di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere; di rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli; di rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando la validità del precetto; in subordine, di dichiarare la validità dell'opposto precetto nella minor misura di € 35.157,12; di rigettare la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. 
Con vittoria di spese, anche forfettarie, e compenso di causa, oltre C.P.A.  ed I.V.A. come per legge. 
All'udienza del 13.2.2018, il Giudice, valutati i motivi di opposizione relativi solo al quantum debeatur-, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Formulava alle parti una proposta di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 17.4.2018, ove concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.7.2018, con ordinanza depositata in data ###, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 9.4.2019, la causa veniva trattenuta in decisione concedendo i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, decorrenti dal 1.5.2019. 
Il Tribunale di ### con la sentenza n. 22676/2019, disattesa e assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, dichiarava l'efficacia del precetto opposto per la minore somma residua di euro 35.428,24 (comprensiva dei compensi dell'atto di precetto), oltre interessi legali; condannava l'opponente al rimborso in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in euro 4.600,00 per compensi, oltre spese generali, oneri previdenziali e fiscali come per legge.  2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, ### contestava le conclusioni cui era addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare, criticava: 2.a) la violazione e/o falsa e/o errata applicazione del combinato disposto degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. La sentenza del Tribunale avrebbe erroneamente determinato la pretesa creditoria della D'### limitandosi ad escludere dal quantum debeatur soltanto i crediti prescritti antecedenti a giugno 2012. Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto negare anche il diritto dell'odierna appellata alla riscossione degli assegni di mantenimento a beneficio dei due figli maturati tra gennaio 2016 - ossia a partire dall'introduzione del procedimento divorzile - ed il 23 giugno 2017 - data della notifica dell'atto di precetto. Tali crediti, difatti, sarebbero stati revocati retroattivamente nel procedimento volto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio (R.G. n. 1193/2016), instaurato tra le parti nelle more del presente giudizio, in forza dell'ordinanza emessa dal Tribunale di ### depositata in data ###, con cui il Giudice istruttore avrebbe ritenuto entrambi i figli economicamente indipendenti, sulla “scorta di dichiarazioni dei figli della coppia, rese in sede istruttoria ed apparse ictu oculi di chiara collocazione temporale”. Ne discenderebbe che “dalla suddetta data di deposito del ricorso per divorzio (cfr. all. 01) alla notifica dell'atto di precetto di pagamento al sig. ### avvenuta il ### (cfr. all.ti opponente in primo grado) - ed, ovviamente, per il futuro - nulla sia più dovuto, a qualsivoglia titolo, alla odierna appellata”.  2.b) la violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell'art. 167 co. 1 c.p.c. 
La sentenza di primo grado sarebbe ulteriormente meritevole di riforma poiché “la tesi dell'opponente medesimo non è mai stata contestata - ripetesi, quantomeno in ordine alla inammissibilità della pretesa creditoria della sig.ra D'### dal Gennaio 2016 in poi - da controparte”, ossia con riguardo al mantenimento dovuto per i due figli maggiorenni. Tanto è vero che la D'### nel giudizio divorzile non proponeva reclamo ex art. 708, comma 4°, c.p.c. avverso il provvedimento presidenziale del 7.7.2016 né ricorso ex art. 709, comma 4° c.p.c. avverso l'ordinanza del Giudice istruttore depositata in data ###, provvedimenti questi ultimi in cui il diritto al mantenimento sarebbe stato negato dall'autorità giudiziaria, prima parzialmente e poi integralmente.  2.c) la violazione e/o falsa e/o errata applicazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c. Parimenti meritevole di censura sarebbe l'operato del Giudice di primo grado con riguardo alle spese di lite. ### a precetto, alla luce di quanto argomentato dall'opponente, avrebbe dovuto trovare più ampio accoglimento, escludendo dalla pretesa della D'### non soltanto i crediti prescritti, ma anche “quello richiesto ex adverso in quanto, asseritamente, maturato dal Gennaio 2016 al Giugno 2017” poiché divenuto inesigibile a seguito dei provvedimenti del ### e del Giudice istruttore citati in precedenza e non impugnati; di conseguenza, la pretesa creditoria oggetto di precetto sarebbe ampiamente infondata - e non in misura minima, come sostenuto dal Tribunale - con conseguente riflesso sulle spese di giudizio. Non adeguatamente valorizzata, inoltre, sarebbe stata la circostanza che l'odierna appellata avrebbe rivendicato un credito in gran parte già prescritto. Il Tribunale avrebbe dovuto tener conto di tali elementi in sentenza al fine di assicurare una adeguata quantificazione ed imputazione delle spese ed una accorta valutazione della condotta tenuta da parte opposta in applicazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c. 
Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata: di dichiarare l'illegittimità, inammissibilità, infondatezza della pretesa creditoria dell'opposta - nella misura di euro 9.495,86 - e, comunque, l'inefficacia dell'atto di precetto opposto; di condannare parte appellata ai sensi dell'art.  96 c.p.c.; in ogni caso, di condannare parte appellata al rimborso in favore dell'appellante delle spese, compensi e spese generali del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.  3. Si costituiva in giudizio D'### ribadendo: l'assoluta irrilevanza ai fini del presente giudizio degli esiti del separato procedimento divorzile pendente tra le parti; la necessità, ai fini di una revoca retroattiva dell'assegno di mantenimento, di una indicazione espressa da parte del Giudice, nel caso di specie mancante, in conformità con gli approdi della giurisprudenza di legittimità; di aver contestato integralmente sin dai primi atti difensivi le eccezioni sollevate da controparte, senza quindi alcuna ammissione implicita, non potendo a tal fine rilevare neanche la mancata impugnazione di provvedimenti giurisdizionali emessi in autonomi procedimenti; la corretta determinazione delle spese, tenuto conto della incidenza minima prodotta dal parziale accoglimento dell'opposizione sulla pretesa creditoria spettante all'odierna appellata, essendo stati esclusi i soli crediti prescritti, e della eventualità che la mancata eccezione di parte avrebbe potuto in astratto consentire all'opposta di trarre beneficio dalla domanda, stante la non rilevabilità d'ufficio della prescrizione, così rendendo concreto - e non pretestuoso - il suo interesse all'intimazione di pagamento dell'importo ormai prescritto. Concludeva chiedendo, in via preliminare, l'accoglimento delle richieste istruttorie non ammesse in primo grado e di dichiarare l'inammissibilità e, comunque, di rigettare l'appello perché destituito di fondamento giuridico e fattuale. Con condanna di parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15% e onere di legge.  4. All'udienza del 15.10.2020, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 26.6.2025, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  MOTIVI DELLA DECISIONE 5. Preliminarmente va rigettata la richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello. Nel caso di specie, il gravame presenta gli elementi richiesti dagli artt. 342 c.p.c., da intendersi - secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte (v. ex multis sentenza 2681/2022) - nel senso che l'impugnazione deve contenere la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice.  6. Con riguardo al merito, l'appello è parzialmente fondato. 
Questa Corte ritiene meritevole di accoglimento la censura sub 2a). 
A tal riguardo, va valorizzata la circostanza, già riferita nello svolgimento del processo, rappresentata dalla ordinanza del Tribunale di ### depositata in data ### nel giudizio divorzile di cui al R.G. 1193/2016, di revoca dell'assegno di mantenimento imposto al ### per il sostentamento della propria prole, dando così seguito al provvedimento ### del 7.7.2016 che aveva già ridotto l'importo per l'autonomia reddituale acquisita dai figli. Nello specifico, il Giudice istruttore nel provvedimento suindicato riconosceva che il secondogenito (###, pur coabitando ancora con la madre D'### aveva raggiunto all'epoca dei fatti la propria indipendenza economica, mentre il figlio maggiore (### disponeva di entrate sufficienti al proprio mantenimento già dall'agosto 2016, periodo quest'ultimo rientrante nell'ampio arco temporale in ordine al quale la D'### aveva chiesto il pagamento dell'assegno all'ex marito. 
In punto di diritto, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la modifica con effetti ex tunc dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi è generalmente soggetta alla regola della ripetibilità ex art. 2033 c.c. La non spettanza ab origine degli importi richiesti a titolo di mantenimento determina l'insorgenza, a beneficio dell'obbligato, del diritto alla ripetizione di quanto versato indebitamente; ciò a condizione che il credito non presenti natura strettamente alimentare (Cass. civ., S.U. n. ### del 2022; Cass. ordinan. n. 477 del 2023; Cass. civ n. 3659 del 2020; Cass. civ. n. 21675 del 2012). In tal senso, ove “venga escluso in radice e «ab origine» (non per fatti sopravvenuti) il presupposto del diritto al mantenimento, separativo o divorzile, per la mancanza di uno «stato di bisogno» del soggetto richiedente (inteso, nell'accezione più propria dell'assegno di mantenimento o di divorzio, come mancanza di redditi adeguati), ovvero si addebiti la separazione al coniuge che, nelle more, abbia goduto di un assegno con funzione non meramente alimentare, non vi sono ragioni per escludere l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell'art. 2033 c.c. (con conseguente piena ripetibilità)” (Cass. civ., S.U. n. ### del 2022). 
Nel caso in esame, dall'insussistenza originaria dei presupposti del mantenimento - così come accertato con l'ordinanza del 8.8.2018 - consegue il diritto dell'obbligato a non erogare l'importo oggetto di precetto, con conseguente declaratoria di parziale inefficacia del precetto limitatamente a quanto preteso in forza di credito ab origine inesistente.  ###, opinare diversamente, costringendo il ### al pagamento nonostante l'insussistenza degli elementi costitutivi del diritto all'assegno, costringerebbe quest'ultimo, per far valere l'inesistenza del credito, ad agire in ripetizione in un autonomo giudizio, con inutile dispendio di risorse ed energie processuali e con i rischi connessi alla perdita della disponibilità materiale della somma. 
La circostanza per cui la revoca del contributo (seppure per un periodo molto breve rispetto a quello interessato dal decreto ingiuntivo) trova il proprio titolo in provvedimenti interinali e, comunque, non definitivi, non scalfisce la validità di tali conclusioni. È infatti opportuno ricordare che l'ultrattività di tali provvedimenti è espressamente sancita dall'art. 189 delle disposizioni di attuazione del codice di rito civile, secondo il quale le ordinanze in questione conservano la propria efficacia anche dopo l'estinzione del processo; ciò sino a quando non vengano sostituiti “con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi”. Vi è di più. Nell'ambito del procedimento di separazione o divorzio, l'ordinanza con cui il ### del Tribunale o il Giudice istruttore adotta ex art. 708 c.p.c. provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse del coniuge e dei figli costituisce di per sé titolo esecutivo. 
Per l'insieme di tali ragioni è possibile concludere che le ordinanze in esame, pur di regola rebus sic stantibus, danno luogo ad una regolamentazione potenzialmente stabile e duratura dei rapporti tra i membri della famiglia, fondandosi su di un accertamento a cognizione piena. 
Ne discende che l'ordinanza emessa dal Giudice istruttore in data ### nel separato giudizio di divorzio configura titolo idoneo ad agire in executivis e, di conseguenza, titolo sufficiente per incidere parzialmente, limitatamente al periodo interessato (da agosto 2016), su quanto preteso nel presente giudizio dalla D'### in forza del precetto notificato in data ###, limitandone parzialmente l'efficacia. 
A tal fine, non è necessario attendere l'irrevocabilità del provvedimento, in quanto le statuizioni a contenuto economico nei procedimenti di separazione e divorzili vengono modificate già dalla sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva; ciò per effetto dell'art. 4 della l.  898/1970, come novellata dalla l. n. 74/1987, disposizione quest'ultima in vigore ancor prima della riforma dell'art. 282 c.p.c. Da tale quadro normativo consegue l'immediata efficacia di tali provvedimenti, nonostante la loro inidoneità strutturale a divenire giudicato. 
Questa Corte, inoltre, non ritiene di dar seguito all'asserita natura alimentare del credito invocata dalla D'### assunto da cui discenderebbe, alla luce di quanto ricordato in precedenza, l'irripetibilità dell'assegno e quindi l'impossibilità di incidere sull'efficacia del precetto de quo. Difatti, il credito in esame risulta a beneficio di soggetto divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente e, con riguardo al primogenito, non più convivente con la D'### Tali circostanze escludono trattarsi di credito alimentare stante essendo venuta meno, in concreto, la componente assistenziale del mantenimento, dimostrando, piuttosto, l'avvenuto superamento delle esigenze di protezione della prole, non più parte debole del nucleo familiare, con sopraggiunto venir meno delle ragioni solidaristiche che giustificavano l'obbligo del ### con riguardo al figlio maggiore, a partire dall'agosto 2016.
Nello stesso senso, la Cass. civ., sez. I, n. 3659/2020 secondo cui “in caso di modifica giudiziale delle condizioni economiche del regime postconiugale, intervenuta in ragione della raggiunta indipendenza economica dei figli, il genitore obbligato può esercitare l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. anche con riferimento alle somme corrisposte in epoca antecedente alla domanda di revisione, allorché la causa giustificativa del pagamento sia già venuta meno, atteso che la detta azione ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa”; in tal senso “l'irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all'ex coniuge si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non ricorre ove ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio”. Tali principi espressi con riguardo al diritto alla ripetizione delle somme già versate, come ricordato in precedenza, sono perfettamente applicabili anche al caso di specie ove la lite ha ad oggetto somme pretese ma non riscosse, allo scopo di limitare parzialmente l'efficacia del precetto in sede di opposizione. 
Questa Corte, dunque, alla luce del quadro giurisprudenziale richiamato, ritiene di condividere la prospettazione dell'appellante limitatamente alla quota di assegno destinata al mantenimento del figlio ### rispetto al quale è stato accertato - nell'ordinanza dell'8.8.2018 - l'insussistenza retroattiva dei presupposti per l'erogazione a partire dall'agosto 2016, ossia dal momento in cui il Giudice istruttore ha riconosciuto l'avvenuta indipendenza economica del beneficiario. Più puntualmente, avendo il provvedimento presidenziale del 7.7.2016 destinato l'assegno esclusivamente ai due figli della coppia - con esclusione della D'### - ed essendone stato, altresì, rideterminato l'importo in complessivi euro 500,00 mensili è possibile imputare al mantenimento del singolo figlio la somma di euro 250,00, ossia la percentuale pari al 50% del contributo suindicato. Tale importo deve esser rapportato all'arco temporale in cui il figlio maggiore è stato ritenuto indipendente a livello economico, ossia a partire quanto meno dall'agosto 2016 sino al giugno 2017, momento quest'ultimo in cui è avvenuta la notifica del precetto de quo - ossia per un totale di 11 mesi. Ne discende, in questa sede, la parziale inefficacia del precetto opposto per l'importo totale di euro 2.750,00, cifra risultante dalla mera moltiplicazione aritmetica della quota di assegno destinata al singolo figlio (euro 500/2=euro 250) per il numero di mensilità non spettanti a causa dell'accertata autonomia finanziaria del beneficiario (11 mesi), considerato l'arco temporale nel quale ### avrebbe dovuto versare l'assegno oggetto della richiesta di decreto ingiuntivo della D'### Diversamente, non coglie nel segno il motivo di gravame sub 2b). Questa Corte ritiene, infatti, che l'odierna appellata ha sufficientemente assolto il proprio onere di contestazione in tutti gli scritti difensivi e per l'intero iter processuale in corso di svolgimento. 
Il motivo 2c) è assorbito, stante la modifica effettuata dalla Corte in punto di regolamentazione delle spese, per il parziale accoglimento del gravame.  7. Valutato unitariamente l'esito del giudizio, le spese processuali sono compensate per un terzo e per i residui due terzi poste a carico del ### Ciò in quanto il ### risulta non aver versato, per oltre 10 anni, in modo completo l'assegno di mantenimento, trovando così riscontro il diritto di credito azionato in sede monitoria dalla D'### a tal riguardo va precisato che, pur trattandosi di somme in parte prescritte, rimane fermo il dato per il quale ### tenuto a versare il mantenimento per i figli in virtù di provvedimento giudiziale, non ottemperava a tale obbligo per molti anni e per una somma complessiva ingente (oltre 50mila euro); né risulta dimostrato il suo stato di necessità, tale da impedirgli di soddisfare le esigenze assistenziali degli stretti congiunti. Per altro verso, pur accogliendo l'eccezione di prescrizione per una parte dei crediti azionati e, in sede di appello, quella relativa al venir meno dell'obbligo di mantenimento per un figlio a partire dall'agosto 2016, il ### risulta soccombente per un importo significativo in quanto la somma dovuta, detratto l'importo di euro 2.750,00 per l'accoglimento del motivo di appello 2.a), è di complessivi euro 32.678,24, comprensiva dei compensi dell'atto di precetto, oltre interessi legali (ovvero euro 35.428,24, sottratto l'importo di euro 2.750,00). 
Pertanto, compensate le spese per un terzo, ### va condannato al pagamento a favore della ex moglie: per il giudizio di primo grado, della somma di euro 3000,00 oltre spese generali al 15% oltre accessori di legge; per quello di appello (esclusa la fase istruttoria) all'importo di euro 2900,00, oltre spese generali al 15% oltre accessori di legge oltre accessori di legge.  8. Va rigettata la richiesta condanna dell'appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi riscontrare nel comportamento tenuto dalla D'### indici da cui desumere un contegno illecito assunto con dolo o colpa grave; né ricorrono nel caso di specie i requisiti di legge per l'esercizio del potere officioso giudiziale di cui al comma 3° del suindicato articolo.  PQM.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie parzialmente l'appello proposto da ### avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 22676/2019 nei confronti di D'### e, per l'effetto, dichiara l'efficacia del precetto opposto notificato in data 23 giugno 2017 per la minor somma di euro 32.678,24 comprensiva dei compensi dell'atto di precetto (anzichè quella di euro 35.428,24), oltre interessi legali.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado e di quello di appello per un terzo, mentre per i residui due terzi le pone a carico di ### condannato al pagamento a D'### per il giudizio innanzi al Tribunale, della somma di euro 3000,00 oltre spese generali al 15% oltre accessori di legge e, per quello di appello, al pagamento di euro 2900,00, oltre spese generali al 15% oltre accessori di legge. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio tenuta il #### est.  ### provvedimento è stato redatto con il contributo del MOT dott. ###

causa n. 517/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Mangano Franca, Garufi Caterina

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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 5945/2025 del 17-10-2025

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte ### di Roma 7° ### R.G. 6107/2021 La Corte ### di Roma, 7° ### in persona dei magistrati: ###              Presidente   Dr.ssa ### Marini      ###         Avv. ### Caliman        ### Ausiliario  rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado tra ### (###),residente a #### 15/b, e ### “### -### BANCALE” ### in persona del legale rappresentante, con sede ###/b, (###) entrambi elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### (###), che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto d'appello; Pec ### ; ( APPELLANTI ) CONTRO ### (###) residente ###, Roma e ### (###) residente in ### alla Via degli ### 190, rappresentati e difesi con poteri anche disgiunti dall'Avv. ### A. Gallitto (###) e dall'Avv. ### (###), giuste procure in calce alla ### di costituzione ed elettivamente dom.ti presso il loro studio in #### 9 p.e.c. ### e ###; ### e ### contumace - appellato ### — Le parti all'udienza ### del 15.10.2025 hanno dichiarato congiuntamente di aver transatto la lite chiedendo contestualmente la dic (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte ### di Roma 7° ### R.G. 6107/2021 La Corte ### di Roma, 7° ### in persona dei magistrati: ###              Presidente   Dr.ssa ### Marini      ###         Avv. ### Caliman        ### Ausiliario  rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado tra ### (###),residente a #### 15/b, e ### “### -### BANCALE” ### in persona del legale rappresentante, con sede ###/b, (###) entrambi elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### (###), che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto d'appello; Pec ### ; ( APPELLANTI ) CONTRO ### (###) residente ###, Roma e ### (###) residente in ### alla Via degli ### 190, rappresentati e difesi con poteri anche disgiunti dall'Avv.  ### A. Gallitto (###) e dall'Avv. ### (###), giuste procure in calce alla ### di costituzione ed elettivamente dom.ti presso il loro studio in #### 9 p.e.c. ### e ###; ### e ### contumace - appellato ### — Le parti all'udienza ### del 15.10.2025 hanno dichiarato congiuntamente di aver transatto la lite chiedendo contestualmente la dichiarazione di estinzione del giudizio e la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale con compensazione delle spese di lite. pag. 2/4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La Corte - ### che all'odierna udienza fissata, ex art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni le parti hanno presentato istanza congiunta con la quale hanno comunicato di aver transatto al lite e le modalità della transazione ; - ### che le parti hanno con lo stesso atto proceduto alla scrittura di atto transattivo con la quale hanno pattuito di voler definire integralmente tutte le reciproche pretese. Per la corretta esecuzione di tale accordo, ### deve rientrare nella piena disponibilità e proprietà degli immobili di cui agli atti di compravendita oggetto della sentenza del Tribunale di ### impugnata nel presente procedimento di appello e, quindi, ### e ### dichiarano di assentire a che le donazioni a rogito del ### di ### dell'8-04-2016 (rep. 8240, raccolta 4550) e del 26- 10-2016 (rep. 8845 e raccolta 4910) vengano considerate nulle con accoglimento delle conclusioni sub 2) dell'atto di appello proposto nell'interesse di ### in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ### di cui al presente giudizio nonché a ritenere esclusivo proprietario dei predetti immobili ### e inesistente il diritto dei figli appellati ad avvalersi della facoltà prevista dall'art. 563 comma 4 c.c.; - che, in conseguenza è cessata la materia del contendere nel giudizio in atti, disponendo come da atto transattivo.  - le parti hanno anche richiesto alla Corte di ordinare alla conservatoria dei registri immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione presso l'### delle #### di ##### di ### di ### 1 in data 23 novembre 2017 registro pag. 3/4 generale n. 135412 registro particolare n. 91609 di formalità, il tutto a spese integralmente compensate.  - rilevato che, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, la transazione non incide direttamente sul processo, determinandone l'estinzione, bensì sul diritto sostanziale che ne forma oggetto, comportando la cessazione della materia del contendere e conseguentemente l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudicante di decidere nel merito e che l'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale. Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 22/04/2020, n. 8034.  - Che come da consolidato orientamento della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per cessazione della materia del contendere, chiarendo che la transazione sostituisce la sentenza impugnata, impedendole di diventare definitiva (Ordinanza 23847/2025 - rilevato che la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini completamente la posizione di contrasto fra le parti, facendo venir meno la necessità della decisione (cfr Cass. 27 gennaio 1998, n. 801) e che tale condizione sussiste nel caso di specie avendo le parti dichiarato di non avere più interesse al giudizio e conciliato la lite col riconoscimento delle rispettive posizioni; P.Q.M.  La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla ### e ### contro ### e ### con la contumacia di ### contro la sentenza n. 642/2021 del tribunale di ### , ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: - La Corte in riforma della gravata sentenza di I grado dichiara cessata la materia del contendere tra le parti costituite, cessata in conformità di quanto stabilito nel verbale transattivo invocato nell'istanza congiunta..  - Compensa le spese tra le parti, attesa la volontà delle parti che ne hanno richiesto la compensazione. pag. 4/4 - Dispone la cancellazione della annotazione della trascrizione della domanda attorea introduttiva del presente giudizio, eseguita il ### al r.g.  135412, r.p. 91609 con esonero da ogni responsabilità, al ### dei ###, presso l'### delle ### 1 dell'### del ###, ### il ### di ### di ### 1 P.Q.M.  Così deciso in ### nella camera di consiglio del 15.10.2025 ### estensore Avv.

causa n. 6107/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Franco Petrolati, Paolo Caliman

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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 3050/2025 del 15-05-2025

... r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### composta dai seguenti ### - dott. ### - PRESIDENTE - dott. ### -### - dott. ### -### all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 15/05/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4958 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente TRA - ###/### (###), in persona in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti ### e ### che lo rappresentano e difendono come da procura in atti; ### - ##### (###), rappresentata e difesa ex lege dall'###; ###: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. n. 2074/2021. r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 ### l'appellante: “### accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni di cui al primo grado di giudizio, e pertanto: ### PRINCIPALE, dichiarare la nullità e/o annullare e/o dichiarare ineffica (leggi tutto)...

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r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### composta dai seguenti ### - dott. ### - PRESIDENTE - dott. ### -### - dott. ### -### all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 15/05/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4958 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente TRA - ###/### (###), in persona in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti ### e ### che lo rappresentano e difendono come da procura in atti; ### - ##### (###), rappresentata e difesa ex lege dall'###; ###: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. n. 2074/2021. r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 ### l'appellante: “### accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni di cui al primo grado di giudizio, e pertanto: ### PRINCIPALE, dichiarare la nullità e/o annullare e/o dichiarare inefficace l'ordinanza-ingiunzione di pagamento prot. n. 2018/###/### del valore di € 200.000,00; ###, stante la natura dell'inadempimento e del soggetto inadempiente, ridurre tale sanzione al minimo (e, segnatamente, a € 12.000,00, prendendo come riferimento l'art. 1, cc. 16 e 23, della l. n. 3/2019), il tutto anche in considerazione: dell'applicazione dei cc. 16 e 23 dell'art. 1 della l.  3/2019, che, intervenendo su disposizioni che disciplinano sanzioni amministrative punitive, hanno tacitamente abrogato l'art. 5, c. 11-bis, del d.l. n. 244/2016 e l'art.  9, c. 4, della l. n. 96/2012; nonché della violazione dell'art. 3 Cost. da parte del combinato disposto dell'art. 5, c. 11-bis, del d.l. n. 244/2016 e dell'art. 9, c. 4, della l. n. 96/2012 (eventualmente accertata previa sospensione del presente giudizio, rinvio della questione di costituzionalità al Giudice delle leggi e dichiarazione d'illegittimità da parte di quest'ultimo), che ha irragionevolmente obbligato il partito politico “### a trasmettere il rendiconto 2016 prima dei rendiconti 2013, 2014 e 2015 e, in ogni caso, prima della comunicazione degli esiti del controllo di regolarità e di correttezza di questi ultimi; nonché della violazione artt. 3, 27 e 49 Cost. da parte dell'art. 9, c. 4, della l. n. 96/2012 (eventualmente accertata previa sospensione del presente giudizio, rinvio della questione di costituzionalità al Giudice delle leggi e dichiarazione d'illegittimità da parte di quest'ultimo), che, nel prevedere una sanzione unica, dall'applicazione automatica, non graduabile e non proporzionale di € 200.000,00, si mostra come assolutamente non adeguata rispetto all'inadempimento commesso (mero ritardo nella trasmissione del rendiconto 2016, determinata da una normativa palesemente irragionevole e comunque perfettamente sanata dalla regolarità e dalla correttezza del rendiconto trasmesso) e al soggetto inadempiente (formazione partitica di piccole dimensioni). Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio in favore dei procuratori antistatari”. 
Per l'appellata: “###ecc.ma Corte d'Appello adita, omnia contrariis reiectis: - in rito, dichiarare inammissibile il primo motivo di gravame; -nel merito: accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto di quanto formulato e richiesto con il presente appello e respingere, per tutti i motivi suesposti, ogni domanda proposta perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza gravata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. 
FATTO E DIRITTO Il ricorrente “### Futuro” ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 2074/2021, di rigetto dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione prot. n. 2018/###/CRP emessa il ### -e r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 notificata il ###- dalla ### di garanzia (degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici) con irrogazione della sanzione di euro 200.000,00. 
La violazione riguarda l'obbligo di cui all'art. 9, IV comma legge n. 96/2012, stante la mancata trasmissione del rendiconto per l'esercizio 2016 -con i relativi allegatientro il termine legale del 15/6/2017: il partito/movimento politico, odierno appellante, ha provveduto a tale adempimento soltanto il ###, successivamente alla contestazione dell'illecito. 
Le doglianze del ricorrente investono la ritenuta irrilevanza, nella sentenza di primo grado, della legislazione sopravvenuta: l'art. 5, comma 11 bis DL 244/2016 ha prorogato il termine di presentazione del rendiconto (e degli allegati) al 31/12/2017 per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, mentre l'art. 1 comma 16 legge n. 3/2019 ha in seguito stabilito che la documentazione va inoltrata “annualmente” e, quindi, entro il 31 dicembre di ogni anno; l'art. 1, comma 23 della legge medesima, inoltre, ha stabilito la sanzione pecuniaria, in ipotesi di violazione dell'obbligo di trasmissione, nella misura “da euro 12.000 a euro 120.000”.  ### si duole (con il primo ed il secondo motivo) del mancato annullamento dell'ordinanza ingiunzione, nonostante la trasmissione della documentazione entro il 31 dicembre 2017 e, quindi, entro il termine che deve ritenersi applicabile per effetto del principio di retroattività della legge più favorevole o dell'illegittimità costituzionale della disciplina vigente, indebitamente esclusi dal giudice di primo grado. ### il ricorrente, infatti, il termine del 31 dicembre risulta in via generale stabilito dalla norma sopravvenuta, di cui alla legge n. 3/2019: in base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte CEDU sulle sanzioni cd punitive (di cui ai cd “### criteria”), tale “prescrizione” deve comunque ritenersi applicabile, poiché “più mite” di quella precedente; per altro verso, è costituzionalmente illegittimo il “combinato disposto dell'art. 5, c. 11 bis del d.l. n. 244/2016 e dell'art. 9, c. 4, della l. n. 96/2012”, poiché introduttivo (in violazione dell'art. 3 Cost.) dell'irragionevole ed illogica “sfasatura temporale” nella trasmissione dei rendiconti: quelli relativi agli esercizi 2013, 2014 e 2015 entro il r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 31/12/2017, mentre quello del 2016 entro la data antecedente del 15/6/2017 (cioè entro un termine che è “anticipato” e “ridotto” rispetto agli esercizi precedenti, oltre che anteriore alla verifica di regolarità di questi ultimi). 
Infine, l'appellante lamenta (con il terzo motivo) l'erroneità della sentenza, rispetto all' “applicabilità automatica, non graduabile e non proporzionale della sanzione” di euro 200.000,00 stabilita dall'art. 9, IV comma legge n. 96/2012, che colpisce, indistintamente, condotte connotate da natura e gravità diverse fra di loro (mancata, incompleta o tardiva trasmissione della documentazione), senza neppure considerare la qualità dei trasgressori (siano essi formazioni politiche recenti o consolidate, oppure di ridotte o grandi dimensioni); la norma applicata è quindi “incostituzionale” (per violazione degli artt. 3, 27 e 49 Cost.), con conseguente invalidità dell'ordinanza ingiunzione o, quanto meno, riduzione della sanzione irrogata. 
Costituendosi in giudizio, la convenuta ha eccepito in rito l'inammissibilità del ### motivo di appello per violazione del divieto di nova; nel merito, ha resistito al gravame, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. 
Previa declaratoria di inammissibilità dell'istanza di sospensione, la causa è stata discussa all'odierna udienza dalle parti, che hanno concluso come in epigrafe. 
Tanto premesso -escluso che possa configurare la novità della domanda l'omessa indicazione, nel ricorso introduttivo, degli estremi della legge sopravvenutaosserva la Corte quanto segue.  ### il giudice di primo grado “l'art. 5, comma 11 bis, del d.l. n. 244 del 2016 non si applica alla fattispecie all'esame, avendo prorogato il termine di cui al già richiamato art 9, comma 4, della legge n. 96 del 2012, soltanto per gli esercizi 2013, 2014 e 2015. Non dovendo farsi applicazione nel presente giudizio della suddetta norma (art. 5, comma 2 bis, del d.l. n. 244 del 2016) la prospettata questione di costituzionalità è manifestamente inammissibile in quanto non rilevante (art. 23 della legge n. 87 del 1953; Corte cost. n. 206 del 2020). Per la stessa ragione si palesa inammissibile la richiesta di lettura costituzionalmente orientata, r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 siccome diretta nei confronti di una norma destinata a non trovare ingresso nel giudizio, palesandosi comunque priva di ogni fondamento costituzionale la lettura proposta dal ricorrente, in termini inaccettabilmente additivi, in un ambito caratterizzato da ampia discrezionalità legislativa, in quanto attinente alla previsione di una sanatoria rispetto a violazioni pregresse”. 
Tale pronuncia appare immune da censure nell'escludere la rilevanza -e la non manifesta infondatezzadella questione di legittimità costituzionale, in relazione al “combinato disposto” delle disposizioni richiamate dal ricorrente. 
Quest'ultimo, secondo quanto è incontroverso, era tenuto, a seguito degli esiti delle elezioni del 2014 per il rinnovo del consiglio regionale in ### (e, specificamente, dell'elezione di un suo candidato), alla presentazione del rendiconto e dei relativi allegati: la norma nella specie applicabile, dunque, è soltanto quella di cui all'art. 9, IV comma della legge n. 96/2012 che all'epoca fissava, in via ordinaria (e salva “l'eventuale proroga”), la scadenza del 16 giugno per la trasmissione della documentazione.  ### canto, la disciplina sopravvenuta, quale espressione della discrezionalità del legislatore, risulta del tutto irrilevante rispetto all'osservanza di tale termine ed alla conseguente consumazione dell'illecito. 
Infatti, per un verso, l'art. 5, comma 11 bis del d.l. n. 244/2016 è meramente introduttivo della “sanatoria” rispetto agli esercizi precedenti al 2016, in quanto consente la presentazione del rendiconto nonostante la scadenza che era (all'epoca) già maturata; per altro verso, l'art. 1, comma 16 legge 3/2019 -individuando, in via generale, il diverso termine di presentazione (del 31 dicembre)- è entrato in vigore in data ###, con conseguente applicazione alle sole annualità successive e senza alcuna incidenza sulla scadenza già maturata al 15/6/2017. 
Sotto altro profilo, lo slittamento del termine ordinario, realizzato dall'art. 1, comma 16 legge 3/2019, non appare di per sé idoneo alla qualificazione di quest'ultima come “più mite”, ai fini della sua applicazione e, quindi, dell'esclusione dell'illecito (in ragione della trasmissione del rendiconto in data r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 20/9/2017): resta del tutto immutata la condotta tipica, di inottemperanza all'obbligo di trasmissione della documentazione entro la scadenza di legge. 
Non di meno, è immediatamente riconoscibile come “più favorevole” il trattamento sanzionatorio introdotto dall'art. 1, comma 23 legge n. 3/2019: la pena edittale fra euro 12.000,00 ed euro 120.000,00 è inferiore (anche nel massimo) a quella precedente e (diversamente da quest'ultima, che è stabilita nella misura fissa di euro 200.000,00) è suscettibile di graduazione in base alle circostanze del caso concreto. 
Tale sanzione, secondo la valutazione del giudice di primo grado che è condivisa dalla resistente, “non è applicabile al caso in esame in quanto ad esso successiva (art. 1 della legge n. 689 del 1981)” mentre la “tesi dell'istante, secondo la quale la sanzione avrebbe natura penale, alla luce dei criteri stabiliti dalla Corte EDU, e sarebbe pertanto applicabile in quanto più favorevole, è priva di qualsiasi fondamento”; infatti, “i criteri elaborati dalla Corte EDU per qualificare una sanzione come pena, ai sensi dell'art. 7 della CEDU, non pongono in discussione la discrezionalità dei legislatori nazionali di ricorrere a strumenti sanzionatori reputati più adeguati (Corte cost., sent. n. 49 del 2015)” e “nel caso in esame, deve confermarsi la natura amministrativa della sanzione pecuniaria irrogata, siccome qualificata in tali espressi termini sia dall'art. 9, comma 4, della legge n. 96 del 2012, che dall'art. 1, comma 23, della legge n. 3 del 2019, ed anche dal provvedimento impugnato, e la cui applicazione non è condizionata all'esercizio dell'azione penale”. 
In proposito, va però considerato che: 1) è ormai acquisito il principio, affermato dalla giurisprudenza costituzionale (v. C. Cost. n. 63/2019 e 68/2021), secondo cui anche rispetto alle sanzioni amministrative, laddove queste ultime siano “punitive”, va applicata la legge successiva, se è più favorevole; 2) d'altro canto, secondo i cd criteri ### -elaborati dalla giurisprudenza ### e riportati anche da quella costituzionale, a) non è sufficiente la qualificazione della sanzione come “amministrativa” ai fini dell'esclusione della sua natura “punitiva”; b) tale carattere, per contro, è configurabile in ragione, fra l'altro (ed in via alternativa), del grado di r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 severità della sanzione e della sua funzione general preventiva, senza alcuna finalità risarcitoria di danni patrimoniali o anche semplicemente ripristinatoria dello status quo. 
Nella specie, non pare dubitabile che la funzione di deterrenza e di punizione del trasgressore, in difetto di qualsivoglia profilo risarcitorio o ripristinatorio, sia quella perseguita dalla sanzione di cui all'art. 9, IV comma della legge n. 96/2012, tanto più a fronte della misura elevata e fissa stabilita dalla norma. 
In tale contesto -tanto più in quanto connotato dall'assenza di norme transitorie che escludano espressamente la retroattività della disciplina più favorevoledevono trovare diretta applicazione “le garanzie che la ### e l'ordinamento internazionale dei diritti umani assicurano alla materia penale, ivi compresa quella della retroattività della lex mitior” (cfr. Cass. n. 20949/2024). 
Infatti, “la giurisprudenza costituzionale afferma ormai costantemente che il processo di assimilazione delle sanzioni amministrative punitive alle sanzioni penali, quanto a garanzie costituzionali, porta all'estensione ad esse di larga parte dello statuto sostanziale delle sanzioni penali, basato sull'art. 25 Cost., con riferimento alla determinatezza dell'illecito e delle sanzioni, alla violazione del ne bis in idem, alla retroattività della lex mitior, alla proporzionalità della sanzione alla gravità del fatto nonché alla rilevanza di una sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma sanzionatoria (Corte cost., sentenze n. 169 del 2023; n. 149 del 2022; n. 185 e n. 68 del 2021, n. 134, n. 112 e n. 63 del 2019; 121 del 2018)”. In particolare, “il principio di retroattività della lex mitior in materia penale, applicabile anche alle sanzioni amministrative richiamandosi alla giurisprudenza della Corte EDU, trova fondamento, nell'ordinamento costituzionale, sia direttamente, giacché riconducibile allo spettro di tutela del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. (che impone di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l'entrata in vigore della norma che ha disposto la modifica mitigatrice), sia per effetto dell'azione degli artt. 49 CDFUE e 7 ### in forza degli artt. 11 e 117, primo comma, ###” (Cass. cit.). r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8 Una volta che la sanzione sia ricondotta a quella di carattere punitivo, come tale assimilabile a quella penale, deve dunque escludersi che essa sia soggetta al regime proprio di quelle amministrative che è tuttora governato dal principio di cui all'art. 1 della legge n. 689/1981 (posto a fondamento della decisione impugnata): per contro, va applicata la norma successiva e più favorevole, risultante dal mutato apprezzamento della gravità dell'illecito da parte dell'ordinamento. 
Per altro verso, diversamente da quanto dedotto dalla resistente, non rileva che la notifica dell'ordinanza ingiunzione sia antecedente all'entrata in vigore della legge più favorevole, poiché il rapporto controverso non può dirsi ancora esaurito, se non altro, sul piano giurisdizionale. 
Pur dovendosi ribadire che la presentazione del rendiconto (del 2016) oltre il termine all'epoca stabilito (del 15/6/2017) integra l'illecito sanzionato, non vi è ragione, dunque, per escludere l'applicazione del trattamento più favorevole, introdotto (successivamente all'ordinanza ingiunzione) dall'art. 1, comma 23 legge n. 3/2019. 
Nella determinazione della sanzione, non di meno, si deve pur sempre tener conto del fatto, in assenza di altri parametri, che la presentazione del rendiconto è avvenuta soltanto dopo la notifica della contestazione della violazione: appare quindi in concreto congrua l'applicazione della misura (senz'altro più mite ma comunque) prossima a quella massima, pari ad euro 100.000,00. 
Per quanto premesso, in riforma della sentenza impugnata si provvede come da dispositivo, restando assorbita la questione di legittimità costituzionale della “sanzione rigida” di cui alla disposizione previgente. 
Stante l'esito complessivo del giudizio -e comunque la peculiarità della materia trattata, in assenza di precedenti giurisprudenziali specificile spese possono essere integralmente compensate. r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 9 PQM La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello di ### ogni altra conclusione disattesa, così provvede: - in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 2074/2021, ridetermina la sanzione di cui all'ordinanza-ingiunzione prot. n. 2018/###/CRP del 7/12/2018 nella misura di euro 100.000,00; - compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio. 
Così deciso in ### il ##### dott. ### dott.

causa n. 4958/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Paolo Bonofiglio, Gianluca Mauro Pellegrini

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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 7170/2025 del 01-12-2025

... r.g. n. 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### così composta: Dott. ##### rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7191 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del giorno 01/10/2025, vertente TRA ### (c.f. ###), difeso in proprio, ### E ### (c.f. ###), domiciliata in ### 46 - ### presso lo studio dell'avv. ### (c.f. ###), che la rappresenta e difende con procura in atti, E ### (c.f. ###), contumace. ### (c.f. ###), interventore ### appello avverso la sentenza n. 17201/2021 emessa dal Tribunale di ### in data ###. Conclusioni dell'appellante: “in riforma e/o annullamento dell'impugnata sentenza, previa sospensione dell'efficacia esecutiva ‘inaudita altera parte', accogliere l'appello e annullare e/o riformare la sentenza gravata, per i motivi sovraesposti e, per l'effetto: accogliere la querela di falso e condannare le convenute al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e per abuso del processo ex art. 88 c.p.c., r.g. n. 2 nonchè al risarci (leggi tutto)...

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r.g. n. 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### così composta: Dott. ##### rel.  riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7191 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del giorno 01/10/2025, vertente TRA ### (c.f. ###), difeso in proprio, ### E ### (c.f. ###), domiciliata in ### 46 - ### presso lo studio dell'avv.  ### (c.f. ###), che la rappresenta e difende con procura in atti, E ### (c.f. ###), contumace.  ### (c.f.  ###), interventore ### appello avverso la sentenza n. 17201/2021 emessa dal Tribunale di ### in data ###. 
Conclusioni dell'appellante: “in riforma e/o annullamento dell'impugnata sentenza, previa sospensione dell'efficacia esecutiva ‘inaudita altera parte', accogliere l'appello e annullare e/o riformare la sentenza gravata, per i motivi sovraesposti e, per l'effetto: accogliere la querela di falso e condannare le convenute al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e per abuso del processo ex art. 88 c.p.c., r.g. n. 2 nonchè al risarcimento del danno all'immagine personale e professionale, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e del giudizio di primo grado“, ### delle appellate: la ### “in limine litis ex art. 348 bis c.p.c dichiarare l'appello formulato dall'avv. ### inammissibile poiché le domande dell'appellante sono ictu oculi infondate in fatto e diritto, e conseguentemente confermare la sentenza appellata; condannare il medesimo per lite temeraria con applicazione degli artt. 88 e 96 comma III c.p.c. Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarre a favore del difensore dichiaratosi antistatario sia del primo che del secondo grado”, ### E ### La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata, emessa all'esito del giudizio 55230/15 rgac Tribunale di ### « […] Con atto di citazione spedito il #### conveniva in giudizio ### e ### per sentir dichiarare la falsità della firma della ### apposta nel mandato a margine dell'atto di precetto datato 12.3.2015, a lui notificato, ed avente ad oggetto "non frapporre ostacoli al trasloco”, ed autenticata dall'avv.  ### di ### . 
Nel costituirsi, dapprima congiuntamente, ### e ### eccepivano l'inammissibilità della domanda perché la medesima era già stata proposta in via incidentale nel giudizio di opposizione a precetto pendente con R.G.C. 19344/2015, nonché in via principale nel giudizio con R.G.C. n. 53646-15. 
Comunicata la pendenza del giudizio all'ufficio del P.M., la causa veniva istruita con prova documentale e trattenuta in decisione all'udienza in forma scritta del 18.4.2021, previa concessione dei termini di cui all'art.  190 c.p.c. 
In comparsa conclusionale le parti convenute chiedevano il rigetto della domanda poiché il presente giudizio costituisce il bis in idem di quello iscritto al numero di r.g. 53646/2015 conclusosi con sentenza di rigetto n.9404-20 depositata il ###”. 
All'esito del giudizio il Tribunale ha così statuito: ### che liquida in € 7.254,00 oltre spese generali, Cpa ed Iva se dovuta, da attribuirsi nella misura di € 3.627,00 oltre accessori di legge r.g. n. 3 all'avv. ### e nella misura di € 3.627,00 oltre accessori di legge all'avv. #### che liquida in € 7.254,00 oltre spese generali, Cpa ed Iva se dovuta“. 
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: « […] l'atto di precetto - al cui margine è stata apposta la procura della cui sottoscrizione si discuteè già stato oggetto del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. conclusosi con la sentenza n. 15382-16. 
Nel corso del processo la ### ha sanato l'asserito vizio della procura e della sottoscrizione mediante la propria costituzione in giudizio, come, peraltro, espressamente statuito dal G.I. con la sentenza n. 15382- 16, confermata integralmente in sede di gravame dalla sentenza n.6282 emessa dalla Corte d'Appello di ### il ###.  ### attuale della falsità della sottoscrizione apposta dalla signora ### in calce alla procura apposta a margine dell'atto di precetto opposto è, quindi, irrilevante poiché l'eventuale nullità della procura sarebbe già stata comunque sanata e l'atto di precetto stesso è già stato oggetto del vaglio giudiziale che il ### ha previsto specificamente circa la sua efficacia all'art. 615 c.p.c. 
La declaratoria di inammissibilità della domanda per le ragioni precedentemente esposte determina l'assorbimento delle ulteriori domande avanzate da ### nei confronti delle convenute».  ### ha proposto appello.  ### ha resistito al gravame.  ### è rimasta contumace nel presente grado.  ### è stata evocata per intervenire nel giudizio di gravame.  ### è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del 01/10/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### contiene vari motivi: I) il primo è rubricato: «INCOMPETENZA DEL GIUDICE MONOCRATICO”. 
Preliminarmente si sottolineava che la causa è stata attribuita e il giudizio si è svolto dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ### Solo la sentenza era stata emessa dal Collegio costituitosi per l'occasione e non già ad origine così come si r.g. n. 4 sarebbe dovuto fare. Ne discenderebbe la manifesta illegittimità e nullità della sentenza che è stata adottata sulla base delle valutazioni fatte dal Giudice monocratico». 
II) il secondo è rubricato: «#### 112 C.P.C. ##### E #####”. 
In primis, si sottolineava a tal fine che alcuna eccezione di improponibilità della querela di falso per difetto di interesse ad agire era stata mai tempestivamente sollevata dalle controparti, con conseguente violazione del principio della domanda e del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. 
Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto delibare sulle domande su cui verteva il merito e non poteva legittimamente delibare ‘ultra petita' su assunte inammissibilità e/o improcedibilità. 
In secundis, che “il giudizio di querela di falso si connota, tuttavia, quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica”; laddove la querela di falso sia proposta in via principale, come nel caso in esame, il giudice non è tenuto al preliminare vaglio, al fine della valutazione dell'ammissibilità della domanda, della rilevanza del documento, come richiede invece l'art. 222 c.p.c. per il caso di querela incidentale, dopo aver prescritto l'interpello della controparte, ma deve, ai soli fini del riscontro della fondatezza o non della querela, controllare che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione, che di esso si stato fatto uso, anche al di fuori di un determinato processo e che, per il suo contenuto, esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'istante, mentre non ha rilievo l'ammissione della falsità da parte del soggetto nei cui confronti la querela è stata proposta (Cass. 03.06.2011 n. 12130)”. » III) il terzo è rubricato: «#### 82 C.P.C.##### CONTROVERSIA”. 
Errerebbe il Giudice di prime cure allorquando omette di considerare che per consolidata giurisprudenza non è prevista alcuna sanabilità di mandato INESISTENTE. Infatti il precetto ### necessariamente precedere - a pena di inammissibilità della medesima - l'azione esecutiva e se il precetto è privo delle firme sia della parte sia del procuratore (così come dichiarato e, confessato dalle stesse parti ed accertato in sede ###atto inesistente, non sanabile che inficia irrimediabilmente l'intera azione esecutiva. Nella fattispecie, in esame, infatti la ### ha r.g. n. 5 dichiarato in sede di interrogatorio che la firma apposta sul mandato non è sua.  ###. ### ha affermato che la firma sul precetto non è sua ed ha proposto ben due querele di falso dichiarate inammissibili dal Giudice dott.ssa #### grafologica ha accertato che la firma della ### sul mandato è apocrifa al di là di ogni ragionevole dubbio». 
IV) il quarto è rubricato: «#### 112 C.P.C.  ###### E #####”. 
Errerebbe il Giudice di prime cure allorquando omette di delibare sulla domanda di risarcimento dei danni conseguente all'illecita utilizzazione di documento falso ed alla falsa firma della ### apposta sul mandato ‘ad litem' conferito ed autenticato dall'avv. ### che configura una domanda di responsabilità extra-contrattuale ex art. 2043 con conseguente richiesta di risarcimento dei danni subiti e subendi dall'odierno appellante. 
La predetta domanda è assolutamente compatibile con la proposta querela di falso e non richiede necessariamente l'introduzione di un giudizio autonomo». 
V. il quinto “#### 112 C.P.C. ###### E #####”. 
Errerebbe il Giudice di prime cure allorquando omette di delibare sulla relativa domanda e di disporre la trasmissione degli atti al competente Consiglio di ### per i gravi illeciti disciplinari posti in essere dall'avv. ### sia sotto il profilo dell'uso di firma falsa della cliente sia sotto il profilo del conflitto di interessi, in violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. 
VI. il sesto “#### 112 C.P.C. ###### E #####”. 
Errerebbe il Giudice di prime cure allorquando omette di delibare sulla relativa domanda dell'appellante in violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. e di disporre la trasmissione degli atti alla competente ### della Repubblica per i gravissimi illeciti penali posti in essere dalle convenute e integranti varie fattispecie di reato tra cui la truffa in atti giudiziari, la sostituzione di persona, il falso in atti giudiziari, la falsa r.g. n. 6 autentica della firma e l'utilizzazione di documento falso in atti giudiziari. 
VII. il settimo “### E #####” Errerebbe il Giudice di prime cure allorquando omette di considerare la sussistenza della prova regina rappresentata dalla confessione della convenuta de ### - che vistasi scoperta ed alla luce delle ineludibili risultanze della CTU e duplicando comportamenti contraddittori tenuti anche nel corso del giudizio definitosi dinanzi al Tribunale di Brindisi con la sentenza del 22.06.2020 di condanna della ### a sei anni di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici (all.ta) - ammette tardivamente e solo in sede di p.c. , dopo aver disertato per ben due volte le udienze (09.01.2018 e 20.02.2018) in cui ne era stato disposto l'interrogatorio formale, afferma esplicitamente che la propria firma a margine dell'atto di precetto ed oggetto di autentica da parte dell'avv. ### è falsa. 
Ad ulteriore conferma della falsità della firma della de ### sussistono poi ben tre CTU che sono quanto mai lapidarie sul punto affermando senza tema di smentita e senza alcuna contestazione né da parte della de ### né da parte dell'avv. ### l'apocrificità della firma della de ### VIII. l'ottavo “### E #### Errerebbe il Giudice di prime cure allorquando ravvisa il difetto di legittimazione passiva dell'avv. ### trascurando la circostanza che l'avv. ### è “soggetto che intende avvalersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda rappresentata nella specie dalla domanda di condanna alle spese di giudizio essendosi dichiarata antistataria” e non potendolo essere in presenza di un'accertamento della falsità della procura conferitale dalla ### che ne costituisce il titolo. 
Anche sotto tale ulteriore profilo va valutata la sussistenza dell'interesse ad agire sia dell'avv. ### sia dell'avv. ### IX. il nono: #### 91 CPC. CONDANNA ALLE SPESE DI GIUDIZIO Il Giudice di prime cure rigettava la domanda di condanna alle spese di giudizio nonostante il comportamento contrario ai canoni di lealtà tenuto dalle convenute appellate e nonostante fosse stata accertata sia mediante perizia grafologica sia per stessa ammissione delle convenute la fondatezza della querela di falso e la conclamata apocrificità delle firme oggetto di querela di falso. 
X. il decimo: ### di falso sul mandato di ### de ### il Giudice di prime cure allorquando ometteva di delibare r.g. n. 7 sulla querela di falso. 
Si insisteva per l'accoglimento della spiegata querela di falso anche in ragione dei mezzi istruttori già chiesti e già espletati in primo grado tutti univocamente orientati nel senso della manifesta falsità della firma apposta da ### de ### sulla procura alle liti asseritamente conferita all'avv.  ### di ### XI. l'undicesimo: ### condanna alle spese In cui si rileva e si lamenta che non solo viene dichiarata inammissibile la più che ammissibile domanda di querela di falso esperita in via principale, non solo vengono rigettate le domande accessorie ma si provvede addirittura a condannare l'attore alla refusione delle spese di lite quantificate in una cifra abnorme pari ad oltre 15.000 euro oltre accessori di legge per aver proposto una querela di falso contro un documento dichiaratamente e unanimemente falso, utilizzato illecitamente in ambito giudiziario senza alcuna conseguenza per gli autori. Si chiede l'annullamento della predetta statuizione che non trova comunque neanche riscontro applicando i parametri forensi per una causa priva di istruttoria e di valore infimo. 
XII. il dodicesimo: ### delibazione sulle domande ex art. 96 e 88 c.p.c. per lite temeraria e per abuso del processo.  ### il Giudice di prime cure allorquando ometteva di delibare sulle domande ex art. 96 e 88 c.p.c. avanzate dall'attore, ponendo in essere la violazione dell'art. 112 c.p.c.  ### costituita ### eccepiva anzitutto l'esistenza di un ne bis in idem, rispetto a quello iscritto avanti la Corte di ### al numero di r.g. 4456/2020 Giudice Relatore dott. ### con prossima udienza fissata per la precisazione delle conclusioni al 31.1.2024.  ### testè indicata era spiegata avverso la sentenza 9404/2020 emessa nel giudizio r.g. 53646/2015 del Tribunale Civile di ### conclusosi con sentenza di rigetto che si allegava (doc.1) della XIII, dott.ssa ### avente i medesimi soggetti ed il medesimo petitum. 
Nel merito sottolineava la infondatezza di tutti i motivi di gravame.  *****  -### è inammissibile perché non si confronta con gli elementi essenziali che sorreggono la motivazione della sentenza impugnata. 
Va premesso che non è però applicabile la preclusione di inammissibilità del gravame per la sussistenza di un “ne bis in idem” in relazione alla decisione di altro gravame avverso la decisione n.9404/2020 del Tribunale di ### (querela di falso in relazione alla stessa autenticità del medesimo mandato professionale rilasciato da ### in favore di ###, con la allegata sentenza 5343/24 della C.d.A. r.g. n. 8 di ### in quanto questa ultima decisione, allegata, non risulta passata in cosa giudicata. 
Nel merito.  -1) ###. ### incompetenza del Giudice Monocratico La sentenza risulta emessa dal Tribunale in composizione collegiale, mentre la fase istruttoria del giudizio può essere espletata, come avvenuto, dal componente del Collegio, delegato e relatore.  2) ###. Il Tribunale non ha compiuto alcun vaglio della “rilevanza” del documento bensì, d'ufficio, com'è possibile e doveroso, dell'interesse ad agire dell'attore, presupposto processuale di merito di ogni domanda giudiziale. 
Né nell'atto di citazione in primo grado, né nella memoria ex art. 183 cpc l'odierno appellante aveva, del resto, illustrato il suo interesse in quel senso né aveva allegato alcunchè al riguardo, incorrendo il motivo anche nel divieto dell'art. 345 cpc.  3) ###. Sul punto, il Giudice di prime cure ha ben motivato la sentenza di rigetto, dal momento che specifica come la sanatoria mediante costituzione dall'avv. ### con apposita procura alle liti sottoscritta dalla de ### priva l'avv. ### destinatario dell'atto (di precetto in questione) e attore nel giudizio di opposizione, di un interesse concreto ed attuale all'accertamento di tale falsità. 
Parte appellante sembra non comprendere come nel giudizio di esecuzione, come affermato dalla unanime giurisprudenza di legittimità e di merito, la nullità della procura alle liti all'atto di precetto (non trattasi di inesistenza), può essere sanata successivamente, cosi come è avvenuto nel giudizio esecutivo, con deposito di nuova procura al difensore. 
Avuto riguardo al lungo discorso che impegna l'impugnante nel delineare la natura della procura alle liti, deve rimarcarsi che il primo giudice ha ampiamente argomentato circa la natura sostanziale e non processuale della procura apposta al precetto, motivazione in alcun modo attinta con l'appello.  -La non sanabilità di una procura inesistente è difesa che l'interessato doveva poi proporre in seno al giudizio esecutivo ove la ratifica era avvenuta, e non sorregge la domanda di querela di falso proposta in via principale, condividendosi le motivazioni del Tribunale alle pagg. 7/8 della sentenza.  4). ###: ###à di ogni diversa domanda nel giudizio di querela di falso è stata parimenti motivata dal Tribunale con specifici richiami giurisprudenziali ai quali l'appellante contrappone la contraria asserzione senza argomentarla in alcun modo, ragione che rende di per sé inammissibile il motivo, in relazione a tutte le domande dichiarate improponibili e/o inammissibili. r.g. n. 9 Non sono, infine, “domande” sulle quali il giudice debba pronunciarsi quelle di trasmettere segnalazioni disciplinari o penali secondo le convinzioni della parte che di tali iniziative deve assumere la personale responsabilità 5)-6) ### V e VI. ### da un lato, non aveva in primo grado in alcun modo allegato l'uso del documento in sede penale, ove peraltro la relativa falsità è accertabile in via autonoma e non certo con querela di falso (art. 537 c.p.p.), ed infatti è emerso come tale falsità sia stata oggetto di altro procedimento in tale sede svoltosi presso il Tribunale di Brindisi, di cui alla decisione allegata dallo stesso appellante del 22 giugno 2020.  7) -10) ###X: ### assorbiti da quanto sopra notato tutti i motivi concernenti le richieste istruttorie e la valutazione dei mezzi di prova acquisiti nel giudizio di primo grado, nonché le statuizioni accessorie che avrebbero potuto conseguire in caso di accoglimento nel merito della domanda.  11)-12) ### e ### Le spese infine, su cui il Tribunale così statuiva: condanna ### al pagamento delle spese di lite a favore di ### che liquida in € 7.254,00 oltre spese generali, Cpa ed Iva se dovuta, da attribuirsi nella misura di € 3.627,00 oltre accessori di legge all'avv. ### e nella misura di € 3.627,00 oltre accessori di legge all'avv. #### che liquida in € 7.254,00 oltre spese generali, Cpa ed Iva se dovuta“.   Le stesse sono state regolate dal Tribunale in base alla soccombenza (senza applicare gli artt.96 e 98 c.p.c. come pure sarebbe stato possibile, alla luce della pedissequa ed inutile reiterazione della domanda in questione, per la terza volta, oltre alla sede penale, nei confronti delle due odierne appellate) e la quantificazione non presta il fianco ai rilievi dell'appellante, non superando l'importo liquidato i valori massimi del DM 55/14 per un giudizio di valore indeterminabile. 
Ne discende l'inammissibilità del gravame fondato su motivi comunque singolarmente da considerarsi privi di fondamento, e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, secondo la regola della soccombenza, liquidate come nel dispositivo in base al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche (valore indeterminabile, bassa r.g. n. 10 complessità). 
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.  ### la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: a) dichiara inammissibile l'appello; b) condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata costituita, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 7.300,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di ### c) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte di ### di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. 
Così deciso in ### il giorno 28/11/2025.  il ### il ### dott. ###

causa n. 7191/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Enrico Colognesi, Diego Rosario Antonio Pinto

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