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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### così composta: ### est. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 517 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 26.6.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente TRA ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello appellante ###'### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###0, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata ### appello alla sentenza del Tribunale di ### n. 22676/2019 - opposizione a precetto. ### da rispettivi atti introduttivi ### 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ### proponeva opposizione avverso il precetto notificatogli in data ###, con il quale la moglie D'### gli aveva intimato il pagamento di euro 49.138,39 a titolo di assegni di mantenimento non versati. Tale importo trovava titolo nell'accordo di separazione intercorso tra i due ex coniugi, omologato dal Tribunale di ### in data ###, munito di formula esecutiva in data ###, nonché nel provvedimento del Tribunale di ### emesso in data 7 luglio 2016 nel giudizio di divorzio di cui al R.G. n. 1193/2016, munito della formula esecutiva in data ###, atti questi ultimi entrambi notificati insieme al precetto. ### contestava, a tal riguardo: l'intervenuta estinzione dei crediti maturati tra il 2001 ed il giugno 2012, illegittimamente rivendicati dalla D'### nonostante il decorso del termine quinquennale di prescrizione; di aver già adempiuto agli obblighi assunti in sede di separazione, avendo la D'### preteso somme in gran parte percepite; la sopraggiunta caducazione dei presupposti su cui l'assegno di mantenimento si fondava, tenuto conto dello stato di difficoltà economica in cui versava il ### all'epoca dell'opposizione e, per altro verso, dell'autonomia economica acquisita dai due figli della coppia - originariamente beneficiari dell'assegno di mantenimento insieme alla ex moglie - i quali ultimi non vivevano più nella casa familiare.
Concludeva chiedendo: in via cautelare, di sospendere l'efficacia esecutiva di entrambi i titoli indicati nell'atto di precetto opposto; in via preliminare, di dichiarare la prescrizione del credito rivendicato, con riguardo agli anni dal 2001 al 2012; nel merito, di dichiarare l'illegittimità, l'inammissibilità, l'infondatezza della pretesa creditoria; di condannare la D'### ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e compensi di lite, oltre ### CPA e spese generali, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio D'### contestando integralmente la ricostruzione dei fatti proposta dall'opponente e nello specifico affermava: l'intervenuta cessazione della materia del contendere per perenzione del precetto non eseguito; il diritto dell'opposta a riscuotere l'intero importo intimato al ### essendo il decorso della prescrizione tra coniugi sospeso ai sensi dell'art. 2941, co. 1, n. 1, c.c. sino al passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio; la mancata soddisfazione dell'onere probatorio gravante sull'opponente, essendo rimasto privo di riscontro l'adempimento - soltanto asserito ma indimostratoda parte del ### degli obblighi di mantenimento; in ogni caso, la validità del precetto quanto meno per la minore somma di euro 35.157,12; l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 96 c.p.c. in materia di lite temeraria, non essendo stata dimostrata l'esistenza di alcun danno prodotto dal comportamento processuale dell'opposta né il dolo o colpa grave di quest'ultima; infine, l'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora richiesto ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Concludeva chiedendo: di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere; di rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli; di rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando la validità del precetto; in subordine, di dichiarare la validità dell'opposto precetto nella minor misura di € 35.157,12; di rigettare la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese, anche forfettarie, e compenso di causa, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
All'udienza del 13.2.2018, il Giudice, valutati i motivi di opposizione relativi solo al quantum debeatur-, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Formulava alle parti una proposta di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 17.4.2018, ove concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.7.2018, con ordinanza depositata in data ###, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 9.4.2019, la causa veniva trattenuta in decisione concedendo i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, decorrenti dal 1.5.2019.
Il Tribunale di ### con la sentenza n. 22676/2019, disattesa e assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, dichiarava l'efficacia del precetto opposto per la minore somma residua di euro 35.428,24 (comprensiva dei compensi dell'atto di precetto), oltre interessi legali; condannava l'opponente al rimborso in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in euro 4.600,00 per compensi, oltre spese generali, oneri previdenziali e fiscali come per legge. 2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, ### contestava le conclusioni cui era addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare, criticava: 2.a) la violazione e/o falsa e/o errata applicazione del combinato disposto degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. La sentenza del Tribunale avrebbe erroneamente determinato la pretesa creditoria della D'### limitandosi ad escludere dal quantum debeatur soltanto i crediti prescritti antecedenti a giugno 2012. Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto negare anche il diritto dell'odierna appellata alla riscossione degli assegni di mantenimento a beneficio dei due figli maturati tra gennaio 2016 - ossia a partire dall'introduzione del procedimento divorzile - ed il 23 giugno 2017 - data della notifica dell'atto di precetto. Tali crediti, difatti, sarebbero stati revocati retroattivamente nel procedimento volto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio (R.G. n. 1193/2016), instaurato tra le parti nelle more del presente giudizio, in forza dell'ordinanza emessa dal Tribunale di ### depositata in data ###, con cui il Giudice istruttore avrebbe ritenuto entrambi i figli economicamente indipendenti, sulla “scorta di dichiarazioni dei figli della coppia, rese in sede istruttoria ed apparse ictu oculi di chiara collocazione temporale”. Ne discenderebbe che “dalla suddetta data di deposito del ricorso per divorzio (cfr. all. 01) alla notifica dell'atto di precetto di pagamento al sig. ### avvenuta il ### (cfr. all.ti opponente in primo grado) - ed, ovviamente, per il futuro - nulla sia più dovuto, a qualsivoglia titolo, alla odierna appellata”. 2.b) la violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell'art. 167 co. 1 c.p.c.
La sentenza di primo grado sarebbe ulteriormente meritevole di riforma poiché “la tesi dell'opponente medesimo non è mai stata contestata - ripetesi, quantomeno in ordine alla inammissibilità della pretesa creditoria della sig.ra D'### dal Gennaio 2016 in poi - da controparte”, ossia con riguardo al mantenimento dovuto per i due figli maggiorenni. Tanto è vero che la D'### nel giudizio divorzile non proponeva reclamo ex art. 708, comma 4°, c.p.c. avverso il provvedimento presidenziale del 7.7.2016 né ricorso ex art. 709, comma 4° c.p.c. avverso l'ordinanza del Giudice istruttore depositata in data ###, provvedimenti questi ultimi in cui il diritto al mantenimento sarebbe stato negato dall'autorità giudiziaria, prima parzialmente e poi integralmente. 2.c) la violazione e/o falsa e/o errata applicazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c. Parimenti meritevole di censura sarebbe l'operato del Giudice di primo grado con riguardo alle spese di lite. ### a precetto, alla luce di quanto argomentato dall'opponente, avrebbe dovuto trovare più ampio accoglimento, escludendo dalla pretesa della D'### non soltanto i crediti prescritti, ma anche “quello richiesto ex adverso in quanto, asseritamente, maturato dal Gennaio 2016 al Giugno 2017” poiché divenuto inesigibile a seguito dei provvedimenti del ### e del Giudice istruttore citati in precedenza e non impugnati; di conseguenza, la pretesa creditoria oggetto di precetto sarebbe ampiamente infondata - e non in misura minima, come sostenuto dal Tribunale - con conseguente riflesso sulle spese di giudizio. Non adeguatamente valorizzata, inoltre, sarebbe stata la circostanza che l'odierna appellata avrebbe rivendicato un credito in gran parte già prescritto. Il Tribunale avrebbe dovuto tener conto di tali elementi in sentenza al fine di assicurare una adeguata quantificazione ed imputazione delle spese ed una accorta valutazione della condotta tenuta da parte opposta in applicazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c.
Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata: di dichiarare l'illegittimità, inammissibilità, infondatezza della pretesa creditoria dell'opposta - nella misura di euro 9.495,86 - e, comunque, l'inefficacia dell'atto di precetto opposto; di condannare parte appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in ogni caso, di condannare parte appellata al rimborso in favore dell'appellante delle spese, compensi e spese generali del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 3. Si costituiva in giudizio D'### ribadendo: l'assoluta irrilevanza ai fini del presente giudizio degli esiti del separato procedimento divorzile pendente tra le parti; la necessità, ai fini di una revoca retroattiva dell'assegno di mantenimento, di una indicazione espressa da parte del Giudice, nel caso di specie mancante, in conformità con gli approdi della giurisprudenza di legittimità; di aver contestato integralmente sin dai primi atti difensivi le eccezioni sollevate da controparte, senza quindi alcuna ammissione implicita, non potendo a tal fine rilevare neanche la mancata impugnazione di provvedimenti giurisdizionali emessi in autonomi procedimenti; la corretta determinazione delle spese, tenuto conto della incidenza minima prodotta dal parziale accoglimento dell'opposizione sulla pretesa creditoria spettante all'odierna appellata, essendo stati esclusi i soli crediti prescritti, e della eventualità che la mancata eccezione di parte avrebbe potuto in astratto consentire all'opposta di trarre beneficio dalla domanda, stante la non rilevabilità d'ufficio della prescrizione, così rendendo concreto - e non pretestuoso - il suo interesse all'intimazione di pagamento dell'importo ormai prescritto. Concludeva chiedendo, in via preliminare, l'accoglimento delle richieste istruttorie non ammesse in primo grado e di dichiarare l'inammissibilità e, comunque, di rigettare l'appello perché destituito di fondamento giuridico e fattuale. Con condanna di parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15% e onere di legge. 4. All'udienza del 15.10.2020, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 26.6.2025, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE 5. Preliminarmente va rigettata la richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello. Nel caso di specie, il gravame presenta gli elementi richiesti dagli artt. 342 c.p.c., da intendersi - secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte (v. ex multis sentenza 2681/2022) - nel senso che l'impugnazione deve contenere la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice. 6. Con riguardo al merito, l'appello è parzialmente fondato.
Questa Corte ritiene meritevole di accoglimento la censura sub 2a).
A tal riguardo, va valorizzata la circostanza, già riferita nello svolgimento del processo, rappresentata dalla ordinanza del Tribunale di ### depositata in data ### nel giudizio divorzile di cui al R.G. 1193/2016, di revoca dell'assegno di mantenimento imposto al ### per il sostentamento della propria prole, dando così seguito al provvedimento ### del 7.7.2016 che aveva già ridotto l'importo per l'autonomia reddituale acquisita dai figli. Nello specifico, il Giudice istruttore nel provvedimento suindicato riconosceva che il secondogenito (###, pur coabitando ancora con la madre D'### aveva raggiunto all'epoca dei fatti la propria indipendenza economica, mentre il figlio maggiore (### disponeva di entrate sufficienti al proprio mantenimento già dall'agosto 2016, periodo quest'ultimo rientrante nell'ampio arco temporale in ordine al quale la D'### aveva chiesto il pagamento dell'assegno all'ex marito.
In punto di diritto, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la modifica con effetti ex tunc dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi è generalmente soggetta alla regola della ripetibilità ex art. 2033 c.c. La non spettanza ab origine degli importi richiesti a titolo di mantenimento determina l'insorgenza, a beneficio dell'obbligato, del diritto alla ripetizione di quanto versato indebitamente; ciò a condizione che il credito non presenti natura strettamente alimentare (Cass. civ., S.U. n. ### del 2022; Cass. ordinan. n. 477 del 2023; Cass. civ n. 3659 del 2020; Cass. civ. n. 21675 del 2012). In tal senso, ove “venga escluso in radice e «ab origine» (non per fatti sopravvenuti) il presupposto del diritto al mantenimento, separativo o divorzile, per la mancanza di uno «stato di bisogno» del soggetto richiedente (inteso, nell'accezione più propria dell'assegno di mantenimento o di divorzio, come mancanza di redditi adeguati), ovvero si addebiti la separazione al coniuge che, nelle more, abbia goduto di un assegno con funzione non meramente alimentare, non vi sono ragioni per escludere l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell'art. 2033 c.c. (con conseguente piena ripetibilità)” (Cass. civ., S.U. n. ### del 2022).
Nel caso in esame, dall'insussistenza originaria dei presupposti del mantenimento - così come accertato con l'ordinanza del 8.8.2018 - consegue il diritto dell'obbligato a non erogare l'importo oggetto di precetto, con conseguente declaratoria di parziale inefficacia del precetto limitatamente a quanto preteso in forza di credito ab origine inesistente. ###, opinare diversamente, costringendo il ### al pagamento nonostante l'insussistenza degli elementi costitutivi del diritto all'assegno, costringerebbe quest'ultimo, per far valere l'inesistenza del credito, ad agire in ripetizione in un autonomo giudizio, con inutile dispendio di risorse ed energie processuali e con i rischi connessi alla perdita della disponibilità materiale della somma.
La circostanza per cui la revoca del contributo (seppure per un periodo molto breve rispetto a quello interessato dal decreto ingiuntivo) trova il proprio titolo in provvedimenti interinali e, comunque, non definitivi, non scalfisce la validità di tali conclusioni. È infatti opportuno ricordare che l'ultrattività di tali provvedimenti è espressamente sancita dall'art. 189 delle disposizioni di attuazione del codice di rito civile, secondo il quale le ordinanze in questione conservano la propria efficacia anche dopo l'estinzione del processo; ciò sino a quando non vengano sostituiti “con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi”. Vi è di più. Nell'ambito del procedimento di separazione o divorzio, l'ordinanza con cui il ### del Tribunale o il Giudice istruttore adotta ex art. 708 c.p.c. provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse del coniuge e dei figli costituisce di per sé titolo esecutivo.
Per l'insieme di tali ragioni è possibile concludere che le ordinanze in esame, pur di regola rebus sic stantibus, danno luogo ad una regolamentazione potenzialmente stabile e duratura dei rapporti tra i membri della famiglia, fondandosi su di un accertamento a cognizione piena.
Ne discende che l'ordinanza emessa dal Giudice istruttore in data ### nel separato giudizio di divorzio configura titolo idoneo ad agire in executivis e, di conseguenza, titolo sufficiente per incidere parzialmente, limitatamente al periodo interessato (da agosto 2016), su quanto preteso nel presente giudizio dalla D'### in forza del precetto notificato in data ###, limitandone parzialmente l'efficacia.
A tal fine, non è necessario attendere l'irrevocabilità del provvedimento, in quanto le statuizioni a contenuto economico nei procedimenti di separazione e divorzili vengono modificate già dalla sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva; ciò per effetto dell'art. 4 della l. 898/1970, come novellata dalla l. n. 74/1987, disposizione quest'ultima in vigore ancor prima della riforma dell'art. 282 c.p.c. Da tale quadro normativo consegue l'immediata efficacia di tali provvedimenti, nonostante la loro inidoneità strutturale a divenire giudicato.
Questa Corte, inoltre, non ritiene di dar seguito all'asserita natura alimentare del credito invocata dalla D'### assunto da cui discenderebbe, alla luce di quanto ricordato in precedenza, l'irripetibilità dell'assegno e quindi l'impossibilità di incidere sull'efficacia del precetto de quo. Difatti, il credito in esame risulta a beneficio di soggetto divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente e, con riguardo al primogenito, non più convivente con la D'### Tali circostanze escludono trattarsi di credito alimentare stante essendo venuta meno, in concreto, la componente assistenziale del mantenimento, dimostrando, piuttosto, l'avvenuto superamento delle esigenze di protezione della prole, non più parte debole del nucleo familiare, con sopraggiunto venir meno delle ragioni solidaristiche che giustificavano l'obbligo del ### con riguardo al figlio maggiore, a partire dall'agosto 2016.
Nello stesso senso, la Cass. civ., sez. I, n. 3659/2020 secondo cui “in caso di modifica giudiziale delle condizioni economiche del regime postconiugale, intervenuta in ragione della raggiunta indipendenza economica dei figli, il genitore obbligato può esercitare l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. anche con riferimento alle somme corrisposte in epoca antecedente alla domanda di revisione, allorché la causa giustificativa del pagamento sia già venuta meno, atteso che la detta azione ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa”; in tal senso “l'irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all'ex coniuge si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non ricorre ove ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio”. Tali principi espressi con riguardo al diritto alla ripetizione delle somme già versate, come ricordato in precedenza, sono perfettamente applicabili anche al caso di specie ove la lite ha ad oggetto somme pretese ma non riscosse, allo scopo di limitare parzialmente l'efficacia del precetto in sede di opposizione.
Questa Corte, dunque, alla luce del quadro giurisprudenziale richiamato, ritiene di condividere la prospettazione dell'appellante limitatamente alla quota di assegno destinata al mantenimento del figlio ### rispetto al quale è stato accertato - nell'ordinanza dell'8.8.2018 - l'insussistenza retroattiva dei presupposti per l'erogazione a partire dall'agosto 2016, ossia dal momento in cui il Giudice istruttore ha riconosciuto l'avvenuta indipendenza economica del beneficiario. Più puntualmente, avendo il provvedimento presidenziale del 7.7.2016 destinato l'assegno esclusivamente ai due figli della coppia - con esclusione della D'### - ed essendone stato, altresì, rideterminato l'importo in complessivi euro 500,00 mensili è possibile imputare al mantenimento del singolo figlio la somma di euro 250,00, ossia la percentuale pari al 50% del contributo suindicato. Tale importo deve esser rapportato all'arco temporale in cui il figlio maggiore è stato ritenuto indipendente a livello economico, ossia a partire quanto meno dall'agosto 2016 sino al giugno 2017, momento quest'ultimo in cui è avvenuta la notifica del precetto de quo - ossia per un totale di 11 mesi. Ne discende, in questa sede, la parziale inefficacia del precetto opposto per l'importo totale di euro 2.750,00, cifra risultante dalla mera moltiplicazione aritmetica della quota di assegno destinata al singolo figlio (euro 500/2=euro 250) per il numero di mensilità non spettanti a causa dell'accertata autonomia finanziaria del beneficiario (11 mesi), considerato l'arco temporale nel quale ### avrebbe dovuto versare l'assegno oggetto della richiesta di decreto ingiuntivo della D'### Diversamente, non coglie nel segno il motivo di gravame sub 2b). Questa Corte ritiene, infatti, che l'odierna appellata ha sufficientemente assolto il proprio onere di contestazione in tutti gli scritti difensivi e per l'intero iter processuale in corso di svolgimento.
Il motivo 2c) è assorbito, stante la modifica effettuata dalla Corte in punto di regolamentazione delle spese, per il parziale accoglimento del gravame. 7. Valutato unitariamente l'esito del giudizio, le spese processuali sono compensate per un terzo e per i residui due terzi poste a carico del ### Ciò in quanto il ### risulta non aver versato, per oltre 10 anni, in modo completo l'assegno di mantenimento, trovando così riscontro il diritto di credito azionato in sede monitoria dalla D'### a tal riguardo va precisato che, pur trattandosi di somme in parte prescritte, rimane fermo il dato per il quale ### tenuto a versare il mantenimento per i figli in virtù di provvedimento giudiziale, non ottemperava a tale obbligo per molti anni e per una somma complessiva ingente (oltre 50mila euro); né risulta dimostrato il suo stato di necessità, tale da impedirgli di soddisfare le esigenze assistenziali degli stretti congiunti. Per altro verso, pur accogliendo l'eccezione di prescrizione per una parte dei crediti azionati e, in sede di appello, quella relativa al venir meno dell'obbligo di mantenimento per un figlio a partire dall'agosto 2016, il ### risulta soccombente per un importo significativo in quanto la somma dovuta, detratto l'importo di euro 2.750,00 per l'accoglimento del motivo di appello 2.a), è di complessivi euro 32.678,24, comprensiva dei compensi dell'atto di precetto, oltre interessi legali (ovvero euro 35.428,24, sottratto l'importo di euro 2.750,00).
Pertanto, compensate le spese per un terzo, ### va condannato al pagamento a favore della ex moglie: per il giudizio di primo grado, della somma di euro 3000,00 oltre spese generali al 15% oltre accessori di legge; per quello di appello (esclusa la fase istruttoria) all'importo di euro 2900,00, oltre spese generali al 15% oltre accessori di legge oltre accessori di legge. 8. Va rigettata la richiesta condanna dell'appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi riscontrare nel comportamento tenuto dalla D'### indici da cui desumere un contegno illecito assunto con dolo o colpa grave; né ricorrono nel caso di specie i requisiti di legge per l'esercizio del potere officioso giudiziale di cui al comma 3° del suindicato articolo. PQM. La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie parzialmente l'appello proposto da ### avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 22676/2019 nei confronti di D'### e, per l'effetto, dichiara l'efficacia del precetto opposto notificato in data 23 giugno 2017 per la minor somma di euro 32.678,24 comprensiva dei compensi dell'atto di precetto (anzichè quella di euro 35.428,24), oltre interessi legali.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado e di quello di appello per un terzo, mentre per i residui due terzi le pone a carico di ### condannato al pagamento a D'### per il giudizio innanzi al Tribunale, della somma di euro 3000,00 oltre spese generali al 15% oltre accessori di legge e, per quello di appello, al pagamento di euro 2900,00, oltre spese generali al 15% oltre accessori di legge.
Così deciso in ### nella camera di consiglio tenuta il #### est. ### provvedimento è stato redatto con il contributo del MOT dott. ###
causa n. 517/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Mangano Franca, Garufi Caterina