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Corte d'Appello di Venezia, Sentenza n. 848/2025 del 29-03-2025

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte ### di ### R.G. 1870/2023 La Corte d'Appello di ### riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti ### Dott. ##### rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da ### (c.f.. ###) con l'avv. ### contro ### (c.f. ###) e ###c.f. ###) con l'avv.to ### (c.f. ###) e ### (c.f. ###) con l'Avv. #### di beni caduti in successione. Appello avverso la sentenza non definitiva n.2256/19 pubblicata in data ### del Tribunale di Vicenza e la sentenza non definitiva n.520/23 pubblicata in data ### del Tribunale di Vicenza. pag. 2/21 ### parte appellante In via principale In riforma della sentenza non definitiva n. 2256/2019, si chiede che la Corte d'Appello, per i motivi esposti ai punti 1, 2, 3 del presente atto di appello, escluda la sussistenza di un credito in capo ai convenuti ### e ### per i lavori di edificazione sui terreni paterni o comunque affermi la non applicabilità al caso di specie dell'istituto della compensazione e accolga conseguentemente la domanda di simulazione proposta in primo grado dei seguenti atti di compravendita, dissimulanti donazioni per l'intero val (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte ### di ### R.G. 1870/2023 La Corte d'Appello di ### riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti ### Dott. ##### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da ### (c.f.. ###) con l'avv. ### contro ### (c.f. ###) e ###c.f.  ###) con l'avv.to ### (c.f. ###) e ### (c.f.  ###) con l'Avv. #### di beni caduti in successione. Appello avverso la sentenza non definitiva n.2256/19 pubblicata in data ### del Tribunale di Vicenza e la sentenza non definitiva n.520/23 pubblicata in data ### del Tribunale di Vicenza. pag. 2/21 ### parte appellante In via principale In riforma della sentenza non definitiva n. 2256/2019, si chiede che la Corte d'Appello, per i motivi esposti ai punti 1, 2, 3 del presente atto di appello, escluda la sussistenza di un credito in capo ai convenuti ### e ### per i lavori di edificazione sui terreni paterni o comunque affermi la non applicabilità al caso di specie dell'istituto della compensazione e accolga conseguentemente la domanda di simulazione proposta in primo grado dei seguenti atti di compravendita, dissimulanti donazioni per l'intero valore dei beni ceduti: ➢ Rep. n. 47535 del 20/07/1992, a firma del ### di ### avente ad oggetto il trasferimento in piena proprietà a ### e alla di lui moglie ### di un fabbricato e pertinenze destinato a civile abitazione, sito nel Comune di ### e censito in N.C.E.U. Foglio 19, mapp. 394, sub 1, 2 e 3 per il valore di £ 195.000.000; ➢ Rep. n. 15469 del 30/07/1986, a firma del ### di ### avente ad oggetto il trasferimento in piena proprietà a ### e alla di lui moglie ### del fabbricato e pertinenze destinato a civile abitazione, sito nel Comune di ### e censito in N.C.E.U., Foglio 18, mapp. 284, sub 2 e 3 per il valore di £ 60.000.000 Rep. n. 15469 del 30.7.1986. 
In riforma di entrambe le sentenze non definitive n. 2256/2019 e 520/2023 Accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui al punto 5 del presente atto d'appello: ➢ che le elargizioni di lire 35.000.000 e 2.250.000 di ### a favore di ### devono essere qualificate come corrispettivo della rinuncia ### di ### a far valere diritti sull'eredità paterna (il primo versamento) o comunque come donazioni nulle per difetto di forma (entrambi i versamenti); ➢ che tali elargizioni dovevano essere fatte valere dai convenuti ### e ### quali crediti derivanti da versamento senza causa e non come donazioni da imputare alla quota dell'erede che agisce in reintegrazione; pag. 3/21 ➢ che in assenza di domanda proposta dai convenuti ### e ### tale credito non poteva essere considerato ai fini della ricostruzione della massa ereditaria e delle quote spettanti agli eredi. 
Conseguentemente all'accoglimento delle conclusioni in via principale, si chiede che la Corte di Appello di ### voglia ➢ ricostruire la massa ereditaria considerando anche i cespiti oggetto di donazione di cui alle compravendite simulate ### n. 47535 del 20/07/1992 e ### n. 47535 del 20/07/1992, entrambe a rogito del ### di ### ➢ ricostruire la massa ereditaria non considerando né tra il relictum, né tra il donatum le elargizioni di ### a favore di ### ➢ determinare la quota di cui il de cuius poteva disporre e la quota di legittima spettante a ### ➢ procedere dunque alla riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni nell'ordine indicato agli articoli 558 e 559 c.c., al fine della reintegrazione della quota di legittima spettante all'odierna appellante, senza imputazione delle elargizioni ai sensi dell'art. 564, comma 2, c.c.; ➢ infine, procedere alla divisione dei beni in comunione, attribuendo a ### la porzione di beni proporzionale alla propria quota. 
In via subordinata In riforma della sentenza non definitiva n. 520/2023 In riforma della sentenza n. 520/2023, si chiede che la Corte d'Appello adìta - in via subordinata e per la non creduta ipotesi in cui, rigettando la domanda di riforma della sentenza n. 2256/2019 e della sentenza n. 520/2023, la Corte d'Appello ritenesse sussistente il credito ex art. 936 c.c. dei convenuti - accerti e dichiari la sussistenza di negozio misto con donazione negli atti di compravendita: ➢ Rep. n. 47535 del 20/07/1992, a firma del ### di ### avente ad oggetto il trasferimento in piena proprietà a ### e alla di lui moglie ### di un fabbricato e pertinenze destinato a civile abitazione, sito nel Comune di ### e censito in N.C.E.U. Foglio 19, mapp. 394, sub 1, 2 e 3 per il pag. 4/21 valore di £ 195.000.000; ➢ Rep. n. 15469 del 30/07/1986, a firma del ### di ### avente ad oggetto il trasferimento in piena proprietà a ### e alla di lui moglie ### del fabbricato e pertinenze destinato a civile abitazione, sito nel Comune di ### e censito in N.C.E.U., Foglio 18, mapp. 284, sub 2 e 3 per il valore di £ 60.000.000. 
Si chiede in particolare che la Corte di Appello di ### accerti e dichiari che quanto meno il terreno sul quale sono state edificate le abitazioni di ### e ### costituiscono oggetto di donazione da parte del de cuius ai figli. 
Conseguentemente, si chiede che la Corte di Appello di ### voglia ➢ accertare il valore dei terreni donati dal de cuius ai figli, procedendo alla stima degli stessi alla stregua di terreni edificabili e non di terreni agricoli; ➢ ricostruire poi la massa ereditaria, considerando anche i cespiti oggetto di donazione; ➢ determinare la quota di cui il de cuius poteva disporre e la quota di legittima spettante a ### ➢ procedere dunque alla riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, nell'ordine indicato agli articoli 558 e 559 c.c., al fine della reintegrazione della quota di legittima spettante all'odierna appellante; ➢ infine, procedere alla divisione dei beni in comunione, attribuendo a ### la porzione di beni proporzionale alla propria quota. 
Si chiede altresì che, nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello adìta (rigettando la riforma richiesta con il quinto motivo di appello) ritenga sussistenti valide donazioni a favore dell'appellante, voglia dichiarare che: ➢ che le elargizioni di lire 35.000.000 e 2.250.000 di ### a favore di ### devono essere considerate per le finalità di cui all'art. 556 c.c. e del successivo art. 564 c.c. secondo il loro valore nominale all'epoca dell'apertura della successione. 
Conseguentemente, si chiede che la Corte di Appello voglia ➢ ricostruire la massa ereditaria considerando nel valore del donatum le elargizioni di ### a favore di ### secondo il loro valore nominale e dunque di pag. 5/21 ammontare pari a € 19.367,13; ➢ determinare la quota di cui il de cuius poteva disporre e la quota di legittima spettante a ### ➢ procedere dunque alla riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, nell'ordine indicato agli articoli 558 e 559 c.c., al fine della reintegrazione della quota di legittima spettante all'odierna appellante, previa imputazione delle donazioni ai sensi dell'art. 564, comma 2, c.c.; ➢ infine, procedere alla divisione dei beni in comunione, attribuendo a ### la porzione di beni proporzionale alla propria quota. 
In entrambi i casi ### di lite di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse. 
In via istruttoria ### c.t.u al fine di ricostruire la massa ereditaria, determinare la quota di legittima spettante a ### e proporre un progetto divisionale tenuto conto delle censure illustrate in atto di citazione di appello. Nell'ipotesi in cui la Corte d'Appello rimettesse la causa in istruttoria, si chiede ammettersi le istanze istruttorie già dedotte da parte appellante davanti al Giudice di prime cure nelle memorie ex art. 183, c. 6. C.p,c.; si chiede, altresì, dichiararsi l'inammissibilità delle istanze istruttorie, alle quali ci si oppone, riproposte dalla difesa degli appellati ### e ### - mediante il richiamo alla memoria ex art. 183, 2° co., n. 2 c.p.c. - con la comparsa di costituzione e risposta del 29.01.2024 dal momento che gli stessi, nel corso del giudizio di primo grado in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 06.10.2022 [sentenza non definitiva n. 520/2023], hanno genericamente insistito per l'ammissione di quelle non ammesse così non assolvendo all'onere della loro indicazione specifica, cui consegue l'impossibilità di una loro riproposizione nel presente giudizio d'impugnazione. 
Per parte appellata ### e ### rigetto di ogni contraria istanza, deduzione e/o conclusione: in via principale nel merito: 1) Rigettarsi l'appello principale promosso dall'attrice appellante, perché infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa della comparsa di costituzione pag. 6/21 e risposta e, per l'effetto, confermarsi il contenuto delle due sentenze non definitive qui impugnate; 2) ### e competenze di causa del secondo grado di giudizio integralmente rifuse, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c, oltre alla rifusione delle spese per la ### parte appellata ### e ### la Corte di Appello adita, ogni altra contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così giudicare In via principale e nel merito: 1) respingersi l'appello, siccome infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermarsi in ogni loro parte le impugnate sentenze non definitive.  2) con vittoria di spese e competenze di causa.  ### di primo grado Con atto di citazione ritualmente notificato ### conveniva in giudizio i fratelli ### e ### unitamente ai rispettivi coniugi ### e ### rappresentando di essere erede totalmente pretermessa rispetto alla successione del padre ### apertasi in data ### e chiedendo la reintegrazione della propria quota di legittima, contestualmente indicando come soggette a collazione le donazioni disposte dal padre in favore dei figli maschi, ### e ### in data ###, oltre alla compravendita del 20.7.1992 in favore di ### e della moglie ### e alla compravendita del 30.7.1986 in favore di ### e della moglie ### - compravendite di cui assumeva la natura di vendita simulata o, in via subordinata, di donazione indiretta. 
Si costituivano tempestivamente in giudizio ### e ### e ### e ### contestando l'ammissibilità e proponibilità della domanda, eccependone la prescrizione, e contestando nel merito la fondatezza della domanda di simulazione in relazione agli atti notarili di vendita rispettivamente del 30.7.1986 e del 20.7.1992 nonché della domanda di reintegrazione della legittima. pag. 7/21 I convenuti allegavano che l'attrice avesse anch'essa ricevuto dal de cuius somme a titolo di donazione, di cui chiedevano la collazione nonché tenersi conto in sede di calcolo dell'eventuale lesione di legittima Con sentenza non definitiva n. 2256/2019, depositata in data ###, il Tribunale rigettava l'eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto; rigettava l'eccezione di prescrizione delle domande attoree; rigettava l'eccezione di rinunzia all'azione, contestualmente dichiarando la nullità della scrittura redatta dall'attrice contestualmente alla donazione di ### 35.000.000 da parte del de cuius ### rigettava l'eccezione di improcedibilità dell'azione di riduzione per mancata accettazione dell'eredità con beneficio dell'inventario da parte dell'attrice, in ragione della pretermissione dell'attrice; rigettava, infine, l'azione di simulazione degli atti pubblici di compravendita del 20.7.1992 e del 30.7.1986 ritenendo, in particolare, che detti atti non fossero simulati per l'intero valore dei cespiti. compravenduti, atteso che una parte del prezzo veniva compensata con controcredito vantato dai figli, ### e ### nei confronti del de cuius. 
Il Tribunale rimetteva la causa in istruttoria in relazione alla domanda articolata dall'attrice in via subordinata, ossia l'esistenza di un negozio misto con donazione, previo accertamento del valore di mercato dei due immobili al momento delle dette compravendite e, separatamente, accertamento del valore dei terreni al momento delle compravendite. 
All'esito della c.t.u. il Tribunale pronunciava ulteriore sentenza non definitiva 520/2023, depositata in data ###. Il Tribunale rigettava le domande articolate in via subordinata dall'attrice, avente ad oggetto l'accertamento della natura di donazione indiretta degli atti di compravendita immobiliare del 20.7.1992 e del 30.7.1986, nonché la domanda di riduzione. Accertava e dichiarava essere soggetti a collazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 556 e 747 c.c., per il valore di complessivi euro 451.807,09, i beni immobili donati dal de cuius in favore di ### e ### in forza di atto pubblico di donazione del 7.12.2001, rep. n. 83048 notaio ### di ### accertava e dichiarava l'attrice tenuta ad imputare, ex combinato disposto artt. 564, co. 2, e 751 c.c., la complessiva somma di euro 47.226,79; accertava e dichiarava, infine, l'avvenuta lesione della quota di legittima riservata a pag. 8/21 ### nella misura di euro 28.074,39, già imputato quanto a propria volta da ella ricevuto a titolo di donatum. 
La causa veniva quindi rimessa in istruttoria in relazione alla domanda di reintegrazione svolta dall'attrice alla luce della manifestata disponibilità dei convenuti di procedere alla reintegra in natura mediante conferimento dei cespiti immobiliari di cui alla donazione del 7.12.2001, dagli stessi ritenuti facilmente frazionabili e restituibili alla massa e in caso negativo, per l'individuazione di porzione di terreno di estensione e valore idoneo alla reintegra. 
Giudizio di appello ### la sentenza non definitiva n. 2256/19 pubblicata in data ### e la sentenza non definitiva n. 520/23 pubblicata in data ### ha interposto tempestivo appello ### insistendo per l'accoglimento delle domande già proposte in primo grado. 
Si sono costituiti ### e ### che hanno chiesto il rigetto del gravame con la conferma delle sentenze impugnate. 
Si sono costituiti ### e ### che hanno chiesto il rigetto del gravame con la conferma delle sentenze impugnate. 
All'udienza del 11 marzo 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c.  previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite. 
Motivi d'appello ### secondo e terzo motivo di impugnazione ### censura la sentenza non definitiva n. 2256/2019 (capo 5) ove ha rigettato l'azione di simulazione degli atti pubblici di compravendita conclusi rispettivamente il 20 luglio 1992 e il 30 luglio 1986. 
In particolare con il primo motivo censura l'erronea applicazione dell'art. 936 cod.civ. e la conseguente affermazione di un credito in capo ai convenuti-appellati per i lavori realizzati sui terreni paterni oggetto delle compravendite. ### censura la sentenza ove, pur avendo correttamente rilevato che il prezzo delle compravendite del 1992 e del 1986 non era stato versato dai convenuti / acquirenti non ha ritenuto che le compravendite in realtà dissimulassero delle donazioni per l'intero valore dei cespiti pag. 9/21 assumendo, erroneamente, che i convenuti / acquirenti avrebbero maturato nei confronti del loro dante causa un controcredito ex art. 936 cod.civ. per aver realizzato in economia e a spese proprie sui terreni del padre le loro rispettive abitazioni. 
Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art.1242 cod.civ. stante il rilievo d'ufficio da parte del Tribunale della compensazione tra il prezzo delle compravendite del 1992 e del 1986 e il credito ex art. 936 cod.civ. dei convenuti, evidenziando come i convenuti non avevano mai tentato di paralizzare la domanda di simulazione eccependo un ###credito in forza dell'art. 936 cod.civ. per i lavori eseguiti sui terreni del padre. 
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza per erronea applicazione degli artt.  936 e 2967 cod.civ. per mancanza di prove in ordine al credito ex art. 936 cod.civ. in capo ai convenuti, assumendo che le risultanze istruttorie acquisite non consentivano di ritenere dimostrato, neanche a livello di presunzione, che i lavori sui terreni di ### erano stati fatti dai figli ### e ### e a loro spese.  ### motivo di impugnazione.  ###, in via subordinata, ha censurato la sentenza non definitiva n. 520/2023 (capo 1) ove ha rigettato le domande di simulazione degli atti pubblici di compravendita conclusi rispettivamente il 20 luglio 1992 e il 30 luglio 1986 quali donazioni indirette (negotium mixtum cum donatione) per erronea applicazione dei criteri adottati per l'accertamento di vendite miste con donazione e illogicità dell'iter motivazionale.  ### assume che “per accertare la sussistenza di negozio misto con donazione, il confronto non doveva essere fatto tra prezzo convenuto in atti e valore del bene ceduto, perché il prezzo convenuto non è stato pagato e non può costituire il parametro di riferimento; il confronto avrebbe dovuto essere fatto - se si voleva seguire quanto statuito (pur erroneamente) dalla sentenza 2256/2019 del Tribunale di Vicenza - tra prezzo in ipotesi pagato dai convenuti mediante il meccanismo della compensazione e il valore dei beni ceduti; si sarebbe dunque dovuto previamente stimare il valore del credito dei figli ### e ### e il valore dei beni ceduti, senza procedere a una mera equiparazione tra valore dei fabbricati e credito dei convenuti; si sarebbe così dovuto necessariamente constatare che quanto meno il valore del terreno su cui erano state edificate le abitazioni dei convenuti non era coperto dal credito dei pag. 10/21 convenuti stessi ex art. 936 c.c.; si sarebbe dovuto concludere che quanto meno il terreno aveva costituito oggetto di donazione, il cui valore andava rivalutato alla data di apertura della successione e fatto rientrare nella massa ereditaria per tutte le conseguenti operazioni“ contestando, inoltre, come erroneamente per entrambe le compravendite veniva preso in considerazione il valore agricolo del fondo e non quello edificabile. 
Quinto motivo di impugnazione.  ### censura la sentenza n.2256/2019 (capo 3 “rigetta l'eccezione di rinunzia all'azione sollevata dai convenuti ### e ### dichiarando la nullità della scrittura redatta dall'attrice contestualmente alla donazione di lire 35.000.000 da parte del de cuius ### Moro”), e la successiva sentenza n.520/2023 (capo 3: “accerta e dichiara che ### è tenuta ad imputare ex comb. disposto artt.564, co.2, e 751 c.c., la complessiva somma di euro 47.226,79”) assumendo l'erronea qualificazione delle dazioni di denaro di cui alla scrittura privata del 2 febbraio 1970 e di quella senza data - prodotte sub docc. 1 e 3 da parte dei convenuti ### come donazioni nei confronti di ### censurando inoltre l'omessa declaratoria di nullità delle ### donazioni per mancanza di forma e animus donandi e di prescrizione del termine decennale per la ripetizione dell'indebito. 
In particolare in relazione all'elargizione di lire 35.000.000 censura la decisione ove ha ritenuto che la nullità del patto successorio comportasse la natura liberale delle attribuzioni in base ad esso effettuate, senza individuare da quali elementi fosse desumibile nella specie l'animus donandi e senza porsi il problema della sussistenza dei requisiti di forma prescritti ex art. 782 c.c. . ### assume che “in difetto di tali requisiti - animus donandi e forma -, dalla nullità dell'accordo di cui al doc. 03 di parte ### discende il diritto degli eredi a chiedere semmai la restituzione della somma versata, diritto soggetto a prescrizione decennale (cfr. Corte di Cassazione, sent.  n. 12474/2002), il cui termine, nel caso di specie, è ampiamente decorso” come già eccepito nel giudizio di primo grado. 
Quanto alla somma di ### 2.250.000,00 l'appellante rileva che la medesima deve ritenersi esente da imputazione alla quota di legittima dell'appellante, trattandosi di donazione che era stata diretta da ### al genero (###, e non alla figlia ###. pag. 11/21 ### motivo di impugnazione.  ### censura la sentenza n.520/2023 (capo 3: “accerta e dichiara che ### è tenuta ad imputare ex comb. disposto artt.564, co.2, e 751 c.c., la complessiva somma di euro 47.226,79”) ove al fine di determinare la massa ereditaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 556 c.c. e la somma che ### avrebbe dovuto imputare alla sua quota di legittima ai sensi dell'art. 564 c.c., rivalutava gli importi oggetto delle dazioni di denaro (risultando indicato in motivazione che “### somma, rivalutata alla data dell'apertura della successione (2002) ex art. 751 ammonta ad euro 30.851,04 (cfr. relazione peritale integrativa pag. 5) - somma che ### è tenuta ad imputare alla quota di legittima lei riservata. Ne consegue che la somma complessiva che ### è tenuta ad imputare alla quota di legittima lei riservata ammonta a complessivi euro 47.226,79 (ossia euro 16.375,75 + euro 30.851,04)”). 
Ragioni della decisione ### va accolto in relazione alla censura della sentenza non definitiva n. 2256/2019 (capo 5) ove ha rigettato l'azione di simulazione degli atti pubblici di compravendita conclusi rispettivamente il 20 luglio 1992 e il 30 luglio 1986. 
In proposito appare dirimente il mancato rilievo da parte del Tribunale alla circostanza che l'operatività dell'art. 936 secondo comma cod.civ. presuppone che il costruttore rivesta la qualità di terzo, per tale dovendosi intendere il soggetto che non abbia con il proprietario del fondo nessun rapporto giuridico, di natura reale o personale, che gli conferisca la facoltà di costruire sul suolo. 
In virtù del principio dell'accessione il proprietario del suolo acquista la proprietà delle costruzioni e delle piantagioni fin dal momento in cui esse vengono dal terzo eseguito con materiali propri e si inseriscono e si incorporano nel suolo, salva la facoltà dello "ius tollendi", data allo stesso proprietario, al fine di non rendere la sua condizione del tutto dipendente dal fatto arbitrario del terzo. Come osservato dalla Suprema Corte “###. 936 c.c. trova applicazione soltanto quando l'autore delle opere sia realmente terzo, ossia non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che gli attribuisca la facoltà di costruire sul suolo” ( nel caso di specie si è ritenuto che la norma non si applicasse nell'ipotesi in cui le opere siano state pag. 12/21 realizzate dal convivente o da chi sia legato ad una relazione sentimentale con il proprietario del suolo ed abbia impiegato denaro e tempo libero per la costruzione dell'abitazione comune e non a vantaggio esclusivo del convivente)” (cfr.Cass. n.5086/2022). 
Nel caso di specie risulta non contestato che il de cuius aveva messo a disposizione i terreni di sua proprietà per far realizzare le abitazioni dei figli chiedendo altresì per loro conto le relative licenze edilizie (tanto più che solo il medesimo era autorizzato a richiederle in quanto coltivatore diretto) sicchè, diversamente da quanto indicato nell'impugnata sentenza, non può ritenersi che i figli avessero maturato un credito ex art.936 secondo comma cod. civ. compensato al momento delle compravendite vieppiù nella considerazione che, come correttamente rilevato dall'appellante, i convenuti neppure avevano eccepito la compensazione. 
Né risulta allegato che i figli avessero richiesto al padre anteriormente alle compravendite il pagamento ex art.936 secondo comma cod.civ. delle opere realizzate sui terreni del medesimo tenuto conto ulteriormente che trattandosi di credito che va fatto valere nei confronti del proprietario del terreno, successivamente alla vendita, il medesimo si è estinto per confusione. In relazione alle opere realizzate su suolo altrui il diritto di credito del terzo ex art.936 secondo comma cod. civ. ovvero, in via subordinata ex art.2041 cod. civ. allorquando le opere siano state realizzate in virtù del rapporto personale con il proprietario, in quanto credito nei confronti del proprietario delle opere in ipotesi di cessione del terreno allo stesso costruttore si estingue per confusione. 
Risulta altresì comprovato che da parte dei figli non fu corrisposto alcun pagamento quale prezzo delle compravendite il 20 luglio 1992 e il 30 luglio 1986 (come già accertato nella sentenza impugnata stante il valore confessorio delle dichiarazioni rese dai convenuti che hanno affermato che il prezzo non era stato pagato alla data della stipula e la mancanza di prova in relazione alla e asserite dazioni di denaro avvenute negli anni successivi) vendite effettuate in sede notarile e alla presenza dei testimoni. 
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza non definitiva n. 2256/2019, va quindi accertato e dichiarato che gli atti di compravendita dissimulano donazioni per l'intero valore dei beni ceduti pag. 13/21 ➢ Rep. n. 47535 del 20/07/1992, a firma del ### di ### avente ad oggetto il trasferimento in piena proprietà a ### e alla di lui moglie ### di un fabbricato e pertinenze destinato a civile abitazione, sito nel Comune di ### e censito in N.C.E.U. Foglio 19, mapp. 394, sub 1, 2 e 3 per il valore di £ 195.000.000; ➢ Rep. n. 15469 del 30/07/1986, a firma del ### di ### avente ad oggetto il trasferimento in piena proprietà a ### e alla di lui moglie ### del fabbricato e pertinenze destinato a civile abitazione, sito nel Comune di ### e censito in N.C.E.U., Foglio 18, mapp. 284, sub 2 e 3 per il valore di £ 60.000.000 Rep. n. 15469 del 30.7.1986. 
Come richiesto dall'appellante va conseguentemente riformata la sentenza impugnata ove ha accolto la domanda di riduzione promossa da ### alla luce di quanto sopra rilevato dovendosi procedere alla ri-determinazione del valore della disponibile ex art.556 c.c., della quota di riserva e dell'eventuale lesione. 
Sul punto il Tribunale osservava quanto segue: “Il relictum in morte di ### è pressochè nullo. A tanto va aggiunto il donatum, ossia “i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione” dal de cuius a mente del disposto di cui all'art. 556 c.c.: esclusa la natura donativa delle compravendite di cui agli atti notarili del 20.7.1992 rep. n. 47532 e del 30.7.1986 rep. n. 15469 per le ragioni ampiamente indicate, va indubbiamente aggiunto al relictum, ai fini della riunione fittizia, il valore dei cespiti immobiliari di cui alla donazione del 7.12.2001, atto a rogito notaio ### di ### rep. n. 83048, con cui il de cuius, da un lato, ha donato al figlio ### i terreni siti in ### catastalmente censiti al C.T. del medesimo Comune, fg. 19, part. 34, 35 per l'intero, oltre a part. 36, 109, 405, 138, 139, 406 limitatamente alla nuda proprietà, e oltre alla part. 110 per la quota del 50% della nuda proprietà, riservando per sé e per la moglie il diritto di usufrutto generale vitalizio (cfr. doc. 4 attoreo); e dall'altro, ha donato al figlio ### i terreni siti in ### catastalmente censiti al fg. 19, part. 34, 35, 110 per la quota di ½ della nuda proprietà, oltre ai terreni di cui al fg. 18, part. 55, 57, 169, 275, 276, e fg. 18, part. 199 e 205 per l'intera nuda proprietà, riservando per sé e per la moglie il diritto di usufrutto generale vitalizio (cfr. doc. 5 attore); oltre al fabbricato pag. 14/21 rurale di cui al fg. 19, mapp. 554, sub 1 e 2. Il valore di tali beni è stato stimato dal CTU in euro 129.000,00 quanto al fabbricato rurale in comproprietà in parti uguali tra i fratelli ### e ### in euro 221.923,59 quanto ai terreni agricoli di proprietà di ### con la precisazione che i mapp. 34 e 110, fg. 19, risultano in comproprietà in quota eguale ed indivisa con il fratello ### e in euro 100.883,50 quanto ai terreni agricoli di proprietà di ### con la precisazione che i mapp. 34 e 110, fg. 19, risultano in comproprietà in quota eguale ed indivisa con il fratello ### E quindi per la complessiva somma di euro 451.807,09 ( relazione peritale pag. 36 e tabella ### A). “ Rileva il Collegio come - in ragione dell'accoglimento del motivo d'impugnazione di cui sopra - al valore delle donazioni già individuate nella sentenza, e stimato dal ctu nella complessiva somma di euro 451.807,09, stante l'accertamento della simulazione relativa dei due atti sopraindicati di compravendita andrà imputata anche la quota di metà (in quanto riferita ai fratelli ### e ### esclusa la quota di metà delle rispettive mogli) dell'intero valore dei beni oggetto delle simulate compravendite (dissimulanti donazioni) ovvero del fabbricato e pertinenze destinati a civile abitazione ivi realizzata posto che “In tema di azione di riduzione, la pronuncia - che, previo accertamento della simulazione relativa alla vendita di immobili, in quanto dissimulante una donazione - dichiari l'inefficacia parziale della donazione dissimulata nei limiti necessari alla reintegrazione della quota riservata per legge ai legittimari, qualora il donatario abbia realizzato, sull'immobile, in epoca anteriore all'esperimento della relativa azione, una costruzione, deve ritenersi - in applicazione dell'art. 934 cod.civ. - estesa al valore del bene comprensivo della costruzione. Infatti, in virtù del principio generale dell'accessione, la costruzione resta assorbita al suolo, a titolo di acquisto originario della proprietà, senza che assumano rilevanza in senso contrario né la natura personale dell'azione di riduzione, né quella costitutiva della sentenza connessa.” ( cfr. Cass. civ. n.2858/2006).  ### l'accertamento già svolto dal c.t.u. in primo grado arch ### (cfr. pag. 25 e 42 perizia) per il fabbricato oggetto della compravendita di ### e ### il valore di mercato del fabbricato al 1986 era di circa 80.000,00 euro mentre, in relazione al fabbricato oggetto di compravendita di ### e pag. 15/21 ### il valore di mercato al 1992 era di euro 106.00,00, valori che sono stati poi stimati al 2002 rispettivamente in euro 191.000.000 ( fg 18 mapp 284) e in euro 179.500,00 ( fg 19 mapp 394). Correttamente il CTU ha calcolato il valore dei detti cespiti immobiliari alla data dell'apertura della successione, ossia anno 2002 giusto il rimando all'art. 747 c.c. (in materia di collazione) contenuto nell'art. 556 c.c. (in materia di azione di riduzione). 
Alla già individuata somma di euro 451.807,09 vanno pertanto aggiunti euro 95.500,00 (donazione per ### - pari a complessivi 191.000,00 :2 tenuto conto della contitolarità con la moglie) ed euro 89.750,00 (donazione per ### - pari a complessivi 179.500,00 :2 tenuto conto della contitolarità con la moglie) e così per complessivi euro 637.057,09 (quale complessivo valore del relictum e donatum all'epoca della morte del de cuius).  ### quanto già riportato nella sentenza impugnata “### conto del disposto di cui all'art. 542, co. 2, c.c., per il caso di concorso tra coniuge e pluralità di figli (alla morte di ### infatti, la moglie era ancora vivente), spetta ai figli complessivamente la metà del patrimonio da dividersi in parti uguali, e al coniuge ¼ del patrimonio”. 
Ne consegue che la quota di legittima riservata ai figli nel caso di specie ammonta complessivamente ad euro 318.528,54 e che quindi la quota di legittima spettante a favore della legittimaria ### è pari a 106.176,18. 
A fronte di tale quota va dunque determinata la somma da imputare in quanto ricevuta dalla stessa legittimaria pretermessa. 
Sul punto i motivi d'impugnazione (quarto, quinto e sesto) vanno solo parzialmente accolti. 
Osserva preliminarmente il Collegio come le critiche svolte dall'appellante alla impugnata sentenza in relazione alla somma di lire 2.250.000 alla stessa donati dal padre negli anni sessanta - somma indicata nel testamento olografo e nella scrittura privata 2.2.1970 - risulta inammissibile tenuto conto che l'appellante omette di confrontarsi con le ragioni che sorreggono la sentenza impugnata e che hanno condotto il giudice di prime cure a ritenere inammissibile tale domanda. ### si atteggia sul punto come se non fosse intervenuta la sentenza di prime cure: poiché non pag. 16/21 denuncia gli errori nei quali sarebbe incorso il primo giudice e non prende in esame e sottopone a censura, quand'anche sinteticamente, la ratio decidendi espressa dalla sentenza appellata, il gravame non supera il vaglio di ammissibilità previsto dall'art.  342 c.p.c.  ### sul punto si limita infatti solo ad assumere che la donazione sarebbe stata diretta al genero ### e non alla figlia, senza tuttavia darsi carico della specifica indicazione contenuta nei documenti e specificamente indicata in sentenza e qui condivisa (“tanto è provato sia dal contenuto del testamento olografo pubblicato laddove il de cuius nella scheda testamentaria scrive “a mia figlia ### ho dato nel febbraio de 1970 lire 2.250.000 ###, perché essa si coprasse la casa da lei abitata con il relativo terreno e ho pagato tutte le spese per l'acquisto. Non essendo mia figlia presente, tutta la proprietà fu intestata da suo marito solo a se medesimo pur avendo il medesimo concorso per l'acquisto solo per una modestissima quota. Voglio che la figlia rivaluti al valore attuale quanto essa a ricevuto in tale occasione, calcolando nello stato in cui erano i beni il valore attuale della casa e del terreno sopraindicati” (cfr. verbale pubblicazione testamento olografo del 14.6.2002 - doc. 3); come pure dal contenuto della scrittura privata datata 2.2.1970 sottoscritta dal de cuius, dal marito dell'attrice e dalla stessa ### in cui si legge “### dichiara come padre della figlia ### e zennero ### dichiara di avere dato come legitima del terreno e casa comperata, la somma di 2.250.000. duemilioniduecentocinquantamila”) come evidenziato nella sentenza impugnata) e delle compiute e ulteriori motivazioni qui condivise “Nel caso di specie è indubbio che il de cuius abbia elargito la somma di cui sopra in favore della figlia perché ella potesse comprare la casa di abitazione, tuttavia non può dirsi che intento del disponente fosse quello di donare indirettamente l'immobile in sè, sia perché non vi sono in atti riscontri da cui evincere che ### volesse acquistare per la figlia un certo immobile precisamente individuato (l'individuazione dell'immobile, del resto, se operata da parte convenuta ### e ### fin dalla comparsa di costituzione e risposta -cfr. pag. 8 e doc. 2-, è avvenuta sulla base delle risultanze catastali all'attualità con riferimento al soggetto ### e quindi ex post rispetto alla datio del denaro risalente agli anni pag. 17/21 Settanta); sia atteso che, come si legge nella scheda testamentaria, la casa di abitazione veniva intestata al compagno della figlia, ### Il che esclude, a maggior ragione, che l'intento del padre (ossia l'animus) fosse quello di donare il cespite immobiliare alla figlia, atteso che, di fatto, il bene non veniva intestato ad ella medesima, ma al compagno, corroborando la conclusione per cui il padre abbia voluto fornire alla figlia - e quindi donarle - del denaro funzionale all'acquisto di abitazione familiare, denaro che effettivamente è stato impiegato per tale scopo, ma non un cespite immobiliare sufficientemente individuato ed identificato (tant'è che poi, di fatto, l'immobile adibito a residenza della coppia ### - si ripeteè stato intestato a quest'ultimo).” (cfr. pag. 10 sentenza impugnata).  ### motivo d'impugnazione contesta la considerazione quale donazione in favore di ### della somma indicata nella scrittura dimessa dai convenuti ### e ### e risalente al 1988 (doc.3 allegato alla costituzione di primo grado: “La sottoscritta ### espedita con la presente dichiara di aver ricevuto la somma di lire 35.000.000 quale suo avere sulla eredità futura del padre ### La sottoscritta si dichiara tacitata e completamente soddisfatta di ogni suo avere. Nel momento in cui la proprietà verrà trasferita ai figli ### e adriano la sottoscritta ### si recherà unitamente agli stessi dal ### per eventuali firme di rinuncia e di assenso alle eventuali venite”). In proposito non appare dirimente il richiamo alla giurisprudenza che rileva come la nullità di un patto successorio rinunciativo non comporta di per sé la presunzione della natura liberale delle attribuzioni in base ad esso effettuate ma il solo diritto, soggetto a prescrizione, degli eredi alla restituzione della somma versata in base ai principi dell'indebito oggettivo (cfr. Cass. civ. n.12474/2002) tenuto conto che l'appellante non aveva svolto alcuna contestazione rispetto alla sussistenza dell'animus donandi . 
Va inoltre sottolineato come risulta infondato il rilievo relativo alla asserita nullità per difetto di forma delle donazioni suindicate tenuto conto che nel caso di donazioni nulle l'importo donato costituisce un credito ereditario in favore dell'asse a carico del soggetto al quale il denaro viene attribuito e pertanto il coerede già donatario deve in sede di divisione imputare la somma ricevuta ai sensi dell'art.724 cod.civ. Come osservato dalla Suprema Corte “alla dichiarazione di nullità delle donazioni di danaro pag. 18/21 non segue l'esclusione delle relative somme dalla massa ereditaria; queste, infatti, per effetto della sopravvenuta carenza del titolo giustificativo, costituiscono crediti del de cuius verso l'erede. Il meccanismo di recupero di tali somme alla massa ereditaria è quello della imputazione alla quota dell'erede beneficiario, secondo il disposto dell'art.  724 cod.civ., comma 2”.(cfr. Cass.civ. n.2633/2014). 
Ciò premesso va accolto il sesto motivo d'impugnazione. Come già evidenziato dalla Suprema Corte nel caso di donazioni in denaro per determinare la massa e la quota disponibile ai sensi dell'art. 556 c.c., deve aversi riguardo al denaro oggetto di donazione secondo il suo valore nominale (cfr. Cass. civ. n.12919/2012). Come osservato dalla Suprema Corte: “In tema di divisione ereditaria la collazione del denaro ricevuto in donazione dal de cuius soggiace al principio nominalistico con esclusione di qualsiasi rivalutazione, senza che possa tenersi conto del mutato potere d'acquisto della moneta. (cfr. Cass. civ. n.26486/2019 con rif. ai precedenti conformi. Cass.civ 1255/1973 n. 2342/1969; n. 929/1964). 
In accoglimento del sesto motivo d'impugnazione al fine di determinare la massa ereditaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 556 c.c. e la somma che ### deve imputare alla sua quota di legittima ai sensi dell'art. 564 c.c., deve aversi riguardo al denaro oggetto di donazione secondo il suo valore nominale e senza alcuna rivalutazione Per tali ragioni, in parziale riforma della sentenza impugnata, ### è tenuta ad imputare la somma di ### 2.250.000 alla stessa donati dal padre negli anni ### nonché la somma di lire 35.000.000, come da scrittura privata dimessa sub doc. 3 di parte ### e ### senza alcuna rivalutazione (2.250.00 lire 1970 e 35.000.000 lire 1990 convertite in euro al 2002 euro 19.367,13 ( cfr. pag 37 c.t.u.) Rispetto alle somme di denaro donate dal de cuius a ### pari a lire 2.250.000 nel 1970 e a lire 35.000.000 nel 1998 va esclusa qualsiasi rivalutazione e va dunque operata la sola conversione in euro - rispettivamente lire 2.250.000 conversione in euro 1.291,14 e lire 35.000.000 convertito in euro 18.075,99 - e così complessivamente per euro 19.367,13. 
Ne consegue che la somma complessiva che ### è tenuta ad imputare alla quota di legittima lei riservata ammonta a complessivi euro 19.367,13 pag. 19/21 A fronte della quota lei riservata, quale legittimaria, pari ad euro 106.176,18 detratto quanto ricevuto a titolo di donazione (ossia euro 19.367,13), ne consegue che va accertato e dichiarato che ### effettivamente è stata lesa nei propri diritti di legittimaria, dovendo la legittima prevista ex lege in suo favore essere reintegrata in ragione di quanto sopra per la differenza, ossia nella misura di euro 86.809,05 (106.176,18 - 19.367,13). 
Quanto alle concrete modalità della reintegrazione non vi è luogo a pronunciare in questa sede in assenza di impugnazione sul punto (restando il relativo accertamento oggetto della diversa pronuncia definitiva del Tribunale di Vicenza n.1939/2024 pubblicata il ###, qui non impugnata). 
Conclusioni e spese Le sentenze appellate vanno dunque riformate come di seguito riassunto: quanto alla sentenza n.2256/2019 in riforma del capo 5) deve accertarsi e dichiararsi la simulazione relativa degli atti pubblici di compravendita ### n. 47535 del 20/07/1992 e Rep. n. 47535 del 20/07/1992, entrambi a rogito del ### di ### in quanto dissimulanti donazioni rispettivamente da ### a ### e ### e da ### a ### e ### quanto alla sentenza n.520/2023 in riforma del capo 2) accerta e dichiara che i beni immobili donati dal de cuius in favore di ### e ### con atto pubblico di donazione del 7.12.2001, rep. n. 83048 notaio ### di ### e con donazioni dissimulate di cui agli atti pubblici di compravendita ### n. 47535 del 20/07/1992 e ### n. 47535 del 20/07/1992, entrambi a rogito del ### di ### sono soggetti a collazione ai sensi del comb. disp. artt. 556 e 747 c.c., per il valore di euro 637.057,09, in riforma del capo 3) accerta e dichiara che ### è tenuta ad imputare ex combinato disposto artt.564 comma 2 e 751 cod.  le somme in denaro ricevute, convertite da lire ad euro, al valore nominale e con esclusione della rivalutazione e così per la complessiva somma di euro 19.367,13 e, infine, in riforma del capo 4) accerta e dichiara che la donazione di cui all'atto notarile del 7.12.2001. rep. n. 83048 notaio ### di ### ha leso la quota di legittima riservata a ### che si determina, già imputato quanto a propria volta da ella ricevuto a titolo di donatum, in euro 86.809,05. pag. 20/21 Rilevato che in caso di impugnazione di una sentenza non definitiva il giudice di appello se la conferma in tutto o in parte deve limitare la pronuncia sulle spese alla sola fase di appello, giusta soccombenza le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico degli appellati, in solido tra loro, e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 in assenza di nota spese, secondo lo scaglione valore indeterminabile complessità media per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 8.470,00 per compensi oltre 804,00 per marca e c.u. e oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e ###. Q. M. 
La Corte d'Appello di ### definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello avverso la sentenza non definitiva n.2256/19 pubblicata in data ### del Tribunale di Vicenza e la sentenza non definitiva n.520/23 pubblicata in data ### del Tribunale di Vicenza ed in riforma delle sentenze impugnate: 1) quanto alla sentenza n.2256/2019 in riforma del capo 5) accerta e dichiara la simulazione relativa degli atti pubblici di compravendita ### n. 47535 del 20/07/1992 e Rep. n. 47535 del 20/07/1992, entrambe a rogito del ### di ### in quanto dissimulanti donazioni rispettivamente da ### a ### e ### e da ### a ### e ### 2) quanto alla sentenza n.520/2023 in riforma del capo 2) accerta e dichiara che i beni immobili donati dal de cuius in favore di ### e ### con atto pubblico di donazione del 7.12.2001, rep. n. 83048 notaio ### di ### e con donazioni dissimulate di cui agli atti pubblici di compravendita ### n. 47535 del 20/07/1992 e ### n. 47535 del 20/07/1992, entrambi a rogito del ### di ### sono soggetti a collazione ai sensi del comb. disp. artt. 556 e 747 c.c., per il valore di euro 637.057,09.  • del capo 3) accerta e dichiara che ### è tenuta ad imputare ex combinato disposto artt.564 comma 2 e 751 cod. civ. le somme in denaro ricevute, convertite da lire ad euro, al valore nominale e con esclusione della rivalutazione e così per la complessiva somma di euro 19.367,13; pag. 21/21 • del capo 4) accerta e dichiara che la donazione di cui all'atto notarile del 7.12.2001. rep.  n. 83048 notaio ### di ### ha leso la quota di legittima riservata a ### che si determina, già imputato quanto a propria volta da ella ricevuto a titolo di donatum, in euro 86.809,05; 3) condanna ### e ### e ### e ### in solido tra loro, a rifondere a ### le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 8.470,00 per compensi ed euro 804,00 per spese, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge. 
Cosi deciso in ### nella ### di Consiglio del 12 marzo 2025 ### dott. ### L'### dott.

causa n. 1870/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gasparini Martina, Caterina Passarelli

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Corte d'Appello di Venezia, Sentenza n. 2592/2020 del 07-10-2020

... ### nome del Popolo Italiano La Corte d'appello di Venezia, terza sezione civile, composta dai seguenti magistrati: dott. ### - Presidente dott. ### - ### dott.ssa ### - ### ha pronunciato la seguente ### nella causa n. 3467/2018 RG promossa da ### 2000 srl ### (###) con l'avv. ### contro ### snc ### & C. (###) con l'avv. ### oggetto: vendita di cose mobili; appello avverso la sentenza n. 1509/2018 del tribunale di Padova pubblicata il ###; Causa decisa sulle seguenti ###: in via preliminare e di rito: 1) rigettare l'eccezione avanzata dalla ### circa l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla società appellante per difetto di procura; 2) dichiarare la sentenza n. 1509/2018 emessa in data ### nulla e/o inesistente per violazione dell'art. 281-sexies cpc; 3) Per tutti i motivi esposti in narrativa accertare e dichiarare la sentenza n. 1509/2018 emessa in data ### nulla e/o inesistente per omessa pronuncia ex art. 112 cpc; 4) Per l'effetto revocare il DI opposto 3807/2016. Nel merito: 5) ### e dichiarare la sentenza n. 1509/2018 emessa in data ### per carenza di motivazione e/o errata valutazione delle prove ai sensi dell'art. 115 e 116 cpc; 6) Per l'effetto revo (leggi tutto)...

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### nome del Popolo Italiano La Corte d'appello di Venezia, terza sezione civile, composta dai seguenti magistrati: dott. ### - Presidente dott. ### - ### dott.ssa ### - ### ha pronunciato la seguente ### nella causa n. 3467/2018 RG promossa da ### 2000 srl ### (###) con l'avv. ### contro ### snc ### & C.  (###) con l'avv. ### oggetto: vendita di cose mobili; appello avverso la sentenza n. 1509/2018 del tribunale di Padova pubblicata il ###; Causa decisa sulle seguenti ###: in via preliminare e di rito: 1) rigettare l'eccezione avanzata dalla ### circa l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla società appellante per difetto di procura; 2) dichiarare la sentenza n. 1509/2018 emessa in data ### nulla e/o inesistente per violazione dell'art. 281-sexies cpc; 3) Per tutti i motivi esposti in narrativa accertare e dichiarare la sentenza n. 1509/2018 emessa in data ### nulla e/o inesistente per omessa pronuncia ex art. 112 cpc; 4) Per l'effetto revocare il DI opposto 3807/2016. Nel merito: 5) ### e dichiarare la sentenza n. 1509/2018 emessa in data ### per carenza di motivazione e/o errata valutazione delle prove ai sensi dell'art. 115 e 116 cpc; 6) Per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 3807/2016 emesso dal ### nale di Padova e dichiarare che la ### 2000 nulla deve alla ### pavimenti in merito alla fattura 1600804 datata 15.5.2016; 7) condannare l'opposta che ha agito in mala fede o colpa grave al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc da quantificarsi in via equitativa; 8) condannare altresì l'appellata al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio direttamente al sottoscritto procuratore antistatario. In ogni caso con vittoria di spese e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio direttamente al sottoscritto procuratore antistatario; ###: dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla società appellante per difetto di procura della ### 2000 srl in liquidazione al procuratore; per l'effetto confermare la sentenza n. 1509/2018 del ### nale di Padova pubblicata il ###. In via preliminare di rito dichiararsi l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 348 bis e ter cpc dell'impugnazione proposta dalla società ### 2000 in liquidazione per le ragioni esposte in narrativa; per l'effetto confermare la sentenza n. 1509/2018 del ### di Padova pubblicata il ###. In via principale respingere l'appello proposto dalla società ### 2000 srl in liquidazione in quanto inammissibile o, comunque, infondato per tutte le ragioni esposte in narrativa; per l'effetto, confermare la sentenza n. 1509/2018 del ### di Padova pubblicata il ###; per l'effetto, condannare la ### fredonia 2000 srl al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio. In ogni caso Con vittoria delle spese e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E ### 1. ### 2000 srl in liquidazione ha proposto appello avverso la sentenza sopra indicata, con cui il tribunale di Padova ha rigettato l'opposizione da essa proposta avverso il decreto n. 3807/2016 che le ha intimato di pagare € 9.716,65 alla ### snc di ### 2. Il tribunale ha ritenuto dimostrata la fornitura di merce effettuata dalla ### snc a favore della ### fredonia 2000, ha disatteso le difese dell'opponente e l'ha condannata a pagare il prezzo risultante dalla fattura del 15.5.2016.  3. ### ha svolto motivi. La parte appellata si è costituita resistendo al gravame.  4. ### riguardante la procura alle liti è infondata. ### ha eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto da ### 2000 per difetto di procura alle liti, poiché la procura non risultava conferita anche per l'appello, ma solo per il giudizio instaurato presso il tribunale di Padova. ### 2000 in data ### ha regolarizzato il difetto depositando la procura del 20.7.2018, come ammesso dall'art. 182 cpc.  5. Col primo motivo (pagg. 3s) l'appellante deduce nullità della sentenza resa ai sensi dell'art. 281-sexies cpc, sostenendo che la stessa non è stata letta nella medesima udienza di discussione della causa in data ###. Il motivo non è fondato, poiché sia dallo storico del fascicolo di primo grado sia dall'epigrafe della sentenza indicata riprodotta in formato cartaceo risulta che la stessa è stata pubblicata in data ###, non il successivo 11.7.2010, e inoltre nella premessa del provvedimento il giudice ha dato atto di averla letta alle ore 22:00.  6. Col secondo motivo (pagg. 6s) l'appellante lamenta omessa motivazione in punto incompetenza del tribunale di Padova a favore del tribunale di Foggia: nello specifico, secondo ### “in assenza di un titolo negoziale ### sottoscritto da entrambe le parti e nel quale sia chiaramente indicata la somma di denaro dovuta, il creditore di una somma di denaro a titolo di corrispettivo di una fornitura di beni che intende agire giudizialmente per il recupero del proprio credito non potrà rivolgersi al giudice del luogo di propria residenza ai sensi dell'art. 1182, terzo comma cc, ma dovrà optare per il foro del debitore oppure per il foro in cui l'obbligazione è sorta”. Il motivo è infondato. Nel caso in esame, mancando un contratto scritto, è stato applicato l'art. 1182, 3° comma cc, secondo cui l'obbligazione di pagare una somma di denaro certa e liquida si esegue al domicilio del creditore alla scadenza della medesima.  7. E' ben stato affermato in giurisprudenza che “la fattura è un mero documento contabile che può, giusta disposto dell'art. 2710 cc, far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale. Di qui, la sua assoluta inidoneità a fornire la prova tanto dell'esistenza, quanto della liquidità di un credito, con conseguente illegittimità della pronuncia che fondi la declaratoria di competenza per territorio ex art. 1182 3° comma cc sul presupposto che la liquidità del credito vantato dall'attore sia desumibile ### dall'esistenza di una fattura” (Cass. 22401/2004).  8. Tuttavia, il tribunale di Padova ha ricavato la prova della fornitura non soltanto dalla fattura, ma anche dal doc. 6 della ### che è un documento di trasporto firmato dal destinatario, nonché dalla conferma d'ordine n. 155642 del 31.3.2016, che riporta come destinataria della merce per l'appunto la ### srl (vd. sent. p 4).  9. Nel merito della questione, l'appellante lamenta omessa motivazione della sentenza (pagg. 8s) e sostiene di “non aver mai ordinato e ritirato la merce per cui la ### richiede il pagamento, né tanto meno ha concordato il relativo prezzo o le modalità di esso. Ma ha sempre affermato che la fornitura indicata nella fattura n. 1600804/16 è stata ordinata e ritirata da ### rappresentate di zona della società creditrice”.  10. In realtà, vi è in atti un riscontro documentale che la merce in questione è stata consegnata tramite corriere presso la sede ###via ### 32/B - vd. la mail ### di ###- sporti e l'allegato ### la circostanza è stata ribadita dall'appellata alla p. 25 della comparsa e pure ammessa dall'appellante alla p. 10 dell'appello: ad avviso della Corte la mail è in linea con le risultanze della fattura e del relativo documento di trasporto, che pure sono stati contestati da ### come non idonei a fornire la prova del contratto (vd. pagg.  11s).  11. Quanto però alla deposizione del teste ### l'appellante lamenta errore del giudice che non lo ha ritenuto inattendibile (vd. pagg. 4 sentenza e 14s.  appello). Il teste, già agente di ### ha dichiarato che “…nel mese di marzo del 2017 l'opposta ha comunicato formalmente ai suoi clienti che io non ero più il suo agente”.  12. ### in disparte talune evidenti incertezze nella deposizione, su un punto il testimone è stato chiaro, nel senso che è stato lui stesso a ordinare la fornitura della merce controversa, e a firmare il DDT sempre all'insaputa di ### (documento prodotto in udienza). Il teste ha infatti dichiarato quanto segue: “ho effettuato il primo ordine mediante ### nia 2000 srl in quanto in tal modo avrei ottenuto una dilazione di pagamento…ribadisco che ho svolto tutto all'insaputa di ### 2000 srl…non ho chiesto alcuna autorizzazione a fare ciò all'opponente [### fredonia] che quindi era all'oscuro dell'operazione”; ha inoltre aggiunto che “…al 31.12.2016, la ### non mi ha saldato tutte le competenze spettantemi” per provvigioni.  13. In questo quadro, poiché non è emerso in qualche modo che il ### abbia operato d'intesa con ### la Corte interpreta la fattispecie concreta nel senso che ### non ha fornito una prova adeguata del contratto di fornitura concluso con ### 2000, sicché l'opposizione doveva essere accolta con revoca dell'ingiunzione.  14. In definitiva, l'appello proposto va accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, applicando i valori previsti dalla tariffa per lo scaglione di riferimento (decreto n. 55/2014).  15. Sussistono i presupposti per applicare l'art. 13 del TU sulle spese di giustizia (DPR n. 115/2002), poiché la causa è iniziata dopo il ###.  16. La motivazione della sentenza è sintetica e non analitica, essendo redatta ai sensi dell'art. 9-octies DL 83/2015, conv. in l. 132/2015 - “Gli atti di parte e i provvedimenti depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”.  17. Ai sensi dell'art. 52 D. Lvo n. 196/2003, si dispone d'ufficio che, in caso che in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.  ### la Corte d'Appello di Venezia nella composizione sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede: 1. in riforma della sentenza indicata in epigrafe, accoglie l'opposizione proposta da ### 2000 srl in liquidazione e revoca il decreto ingiuntivo opposto; 2. condanna la parte appellata a rifondere le spese che vengono liquidate per il primo grado in € 2.738,00 e per l'appello in € 1.889,00 (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), oltre spese generali, IVA e ### distrazione a favore del procuratore che si è dichiarato antistatario; 3. dichiara che sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. n. 228/2012, e che l'impugnante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza; 4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo n. 196/2003. 
Venezia, 8.9.2020.   ### dott. ### 

causa n. 3467/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Campagnolo Marco

M

Corte d'Appello di Venezia, Sentenza n. 2805/2025 del 16-09-2025

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte ### di ### R.G. 658/2024 La Corte d'Appello di ### riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti ### Dott. ##### rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da C.S.R. s.a.s. di ### & C. in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ###) e ### (c.f. ###) con l'avv. ### contro ### (c.f. ###) e ### (c.f. ###) entrambi con l'avv. #### ex art.389 c.p.c. ### parte appellante 1.Previo accertamento che la società ### sas di ### & c. ha effettuato, in esecuzione del lodo arbitrale annullato ed in seguito alle procedure di pignoramento presso terzi subite, pagamenti per l'importo capitale di € 492.463,06 o della diversa superiore somma che risulterà nel corso dell'istruttoria, condannarsi i convenuti pag. 2/10 ### e ### per la quota del 50% ciascuno, alla restituzione in favore della stessa società di tale somma, oltre agli interessi legali con decorrenza da ciascun pagamento fino alla data di effettiva restituzione, oltre a rivalutazione se applicabile; 2. Previo accertamento che la soc. ### sas ha corrisposto la somma di € 25.721,00 a titolo di spese e (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte ### di ### R.G. 658/2024 La Corte d'Appello di ### riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti ### Dott. ##### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da C.S.R. s.a.s. di ### & C. in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ###) e ### (c.f. ###) con l'avv. ### contro ### (c.f. ###) e ### (c.f.  ###) entrambi con l'avv. #### ex art.389 c.p.c.  ### parte appellante 1.Previo accertamento che la società ### sas di ### & c. ha effettuato, in esecuzione del lodo arbitrale annullato ed in seguito alle procedure di pignoramento presso terzi subite, pagamenti per l'importo capitale di € 492.463,06 o della diversa superiore somma che risulterà nel corso dell'istruttoria, condannarsi i convenuti pag. 2/10 ### e ### per la quota del 50% ciascuno, alla restituzione in favore della stessa società di tale somma, oltre agli interessi legali con decorrenza da ciascun pagamento fino alla data di effettiva restituzione, oltre a rivalutazione se applicabile; 2. Previo accertamento che la soc. ### sas ha corrisposto la somma di € 25.721,00 a titolo di spese e competenze legali liquidate nel giudizio di appello n. 3697/2018 Corte d'Appello di ### a favore del procuratore degli odierni convenuti avv. ### come delegato a ricevere il pagamento, condannarsi gli stessi, ciascuno per la quota di spettanza, alla restituzione a favore dell'attrice di tale somma, oltre agli interessi legali dal pagamento alla effettiva restituzione; 3.### e ### in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore degli attori, a titolo di danno emergente e in ragione dei rispettivi esborsi, per l'importo complessivo di € 56.739,74, oltre a rivalutazione ed interessi da ciascun pagamento fino al saldo effettivo; 4. ### e ### in solido tra loro, al risarcimento degli ulteriori danni alla società ### sas, quali il danno di immagine, per le causali di cui in narrativa, da liquidarsi in via equitativa, nonchè i danni derivanti dalle sanzioni ed interessi applicati agli omessi versamenti IVA negli anni in cui sono state pignorati i canoni, per l'impossibilità di effettuare i pagamenti, pari ad € 10.049,56 e a quelli successivamente liquidati o alla diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della espletanda istruttoria; 5. In ogni caso, spese e competenze di causa rifuse, con spese generali ed accessori di legge. 
Per parte appellata 1) rigettarsi tutte le domande ex adverso proposte perché infondate in fatto e in diritto e/o dichiararsi la loro inammissibilità o improcedibilità, in quanto sono già state oggetto di domanda e decisione da parte della Corte di Cassazione e, nel caso di quella relativa alla tassa di registrazione del lodo, la stessa è stata oggetto di provvedimento di sgravio; 2) revocarsi o ridursi, come da domanda, il sequestro conservativo; 3) con rifusione di spese e compensi di lite. 
MOTIVAZIONE pag. 3/10 C.S.R. S.A.S. ### & C. e ### con atto di citazione ritualmente notificato a ### e #### proponevano avanti al Tribunale di Vicenza un giudizio avente ad oggetto una richiesta restitutoria ex art. 389 c.p.c. relativamente alle somme pagate in forza del ### del 23.5.2018, confermato in appello con sentenza n. 1667/2021 e poi annullato dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 24.1.2023 nel procedimento 22670/2021, indicate in euro 492.463,06, chiedendo inoltre il risarcimento del danno ulteriore subito a causa dell'instaurazione del procedimento poi annullato in Cassazione.  ### e ### si costituivano avanti al Tribunale di Vicenza con rituale comparsa di costituzione e risposta chiedendo in via riconvenzionale di accertare il diritto alla liquidazione della quota con conseguente condanna al pagamento dell'importo dovuto (“### che, a seguito della dichiarazione del sig. ### di non voler proseguire nella società con gli eredi del socio ### i convenuti eredi hanno maturato un diritto a vedersi liquidato il valore della quota del 50% della società ### s.n.c.; determinato, quindi, il valore della società ### s.n.c. di ### & C., ora s.a.s., comprensiva di avviamento e immobili; condannare ### s.a.s. di ### & C. nonchè in solido, ovvero in via sussidiaria, il socio illimitatamente responsabile sig. ### a pagare ai convenuti, pro quota, la somma corrispondente al 50% del valore della società nella misura non inferiore ad di € 790.000, o in quella anche maggiore che emergerà all'esito della ### detraendo eventuali somme già incassate dai convenuti. 5) La somma di cui al punto 4) andrà rivalutata e maggiorata di interessi moratori ed ex art. 1284 IV comma c.c. a far data dalla scadenza del termine di cui all'art. 2289 c.c. “). 
Il Tribunale di Vicenza, a seguito di eccezione di incompetenza funzionale sollevata dai convenuti in comparsa di risposta su una parte delle domande e dell'adesione all'indicazione del giudice competente da parte degli attori nella successiva memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., con ordinanza del 16 gennaio 2024 disponeva la separazione delle domande restitutorie assegnando termine per la riassunzione della causa davanti alla competente Corte d'Appello. pag. 4/10 Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori riassumevano il giudizio proponendo le seguenti domande: “1) ### accertamento che la società ### sas di ### & c. ha effettuato, in esecuzione del lodo arbitrale annullato ed in seguito alle procedure di pignoramento presso terzi subite, pagamenti non dovuti per l'importo capitale di € 492.463,06, condannarsi i convenuti ### e ### per la quota del 50% ciascuno, alla restituzione in favore della stessa società di tale somma, oltre agli interessi legali con decorrenza da ciascun pagamento fino alla data di effettiva restituzione; 2) ### accertamento che la soc. ### sas ha corrisposto la somma di € 25.721,00 a titolo di spese e competenze legali liquidate nel giudizio di appello n. 3697/2018 Corte d'Appello di ### a favore del procuratore degli odierni convenuti avv. ### come delegato a ricevere il pagamento, condannarsi gli stessi, ciascuno per la quota di spettanza, alla restituzione a favore dell'attrice di tale somma, oltre agli interessi legali dal pagamento alla effettiva restituzione; 3) ### e ### in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore degli attori, a titolo di danno emergente e in ragione dei rispettivi esborsi, per l'importo complessivo di € 80.310,39, oltre a rivalutazione ed interessi da ciascun pagamento fino al saldo effettivo 4) ### e ### in solido tra loro, al risarcimento degli ulteriori danni alla società ### sas, quali il danno di immagine, per le causali di cui in narrativa, da liquidarsi in via equitativa, nonchè i danni derivanti dalle sanzioni ed interessi applicati agli omessi versamenti IVA negli anni in cui sono state pignorati i canoni, per l'impossibilità di effettuare i pagamenti, pari ad € 10.049,56 o alla diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della espletanda istruttoria; 5) Spese e competenze di causa rifuse, con spese generali ed accessori di legge, distrazione in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 CPC. “ I convenuti depositavano comparsa di costituzione rilevando che, a fronte della domanda restitutoria formulata dagli attori, gli stessi vantano un diritto di credito nei confronti della CSR e del socio per la liquidazione della quota del 50% in qualità di eredi del de cuius ex art. 2284 cod.civ. e 2289 cod.civ. e che pertanto la somma richiesta pag. 5/10 dagli appellanti non andava restituita dovendosi decurtare a parziale pagamento della maggior somma dovuta per la liquidazione della quota. 
In ogni caso i convenuti contestavano la domanda di risarcimento chiedendone il rigetto. 
In particolare quanto al pagamento delle somme a titolo di danno emergente osservavano che relativamente alla somma di € 23.959,00 richiesta per la registrazione del lodo, l'annullamento del medesimo comportava la revoca dell'imposta di registrazione come da provvedimento di sgravio emesso dall'### delle ### (e depositato quale doc. 19). Contestavano l'asserito danno patito “a causa dell'avvio da parte dei convenuti di un procedimento arbitrale illegittimo” tenuto conto che l'avvio dell'azione si era reso necessario perché gli attori non avevano liquidato la quota nel periodo di sei mesi indicato dall'art. 2289 cod. Quanto alle spese legali osservavano che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 24.1.2023, aveva liquidato le spese dei giudizi, sia quello di legittimità sia quello di Appello, ma non aveva condannato a pagare le spese di arbitrato nonostante controparte avesse richiesto “la condanna alle spese e compensi di ogni fase e grado del giudizio”. 
La statuizione sulle spese e compensi dell'arbitrato risultava quindi già oggetto di decisione da parte della Corte di Cassazione che aveva rigettato la domanda già svolta dalla controparte statuendo espressamente che le sole “spese del presente giudizio e quelle di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo”. Gli appellati eccepivano, inoltre, la non congruità delle stesse e la mancata dimostrazione degli acconti già versati. 
Gli appellati contestavano la domanda relativa al danno patito in conseguenza al mancato versamento dell'iva e al danno all'immagine in quanto infondate ###udienza del 9 settembre 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c.  previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite. 
Ragioni della decisione. 
Va preliminarmente rilevato come il thema decidendum del presente giudizio e' limitato alla domanda di restituzione ex art. 389 c.p.c. proposta da C.S.R. s.a.s. di ### & c. e ### non trattandosi né di giudizio di rinvio, né di pag. 6/10 riproposizione delle domande sulle quali verteva la sentenza cassata ex art. 393 c.p.c.. 
Pertanto l'eccezione di compensazione svolta dai convenuti risulta inammissibile perché precluso in questa sede l'esame del rapporto sostanziale in essere tra le parti in causa oggetto del giudizio avanti al Tribunale di Vicenza. Come osservato dalla Suprema Corte: ”Il giudizio previsto dall'art. 389 c.p.c. soddisfa l'esigenza dell'interessato di conseguire, al più presto, la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla pronuncia della decisione poi annullata; ne deriva che l'oggetto di tale giudizio è esclusivamente rivolto ad ottenere effetti restitutori o ripristinatori, a differenza del giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., che ha invece ad oggetto la definitiva statuizione dei rapporti di dare e avere tra le parti. (Nella specie, relativa ad un giudizio per le restituzioni promosso dopo la mancata riassunzione di quello di rinvio, la S.C. ha confermato la statuizione di merito di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti con l'azione restitutoria)”.( così Cass.civ. n. 12365/2024). 
Va inoltre rilevato come, diversamente da quanto opinato dal patrocinio degli appellati, non può essere in questa sede fatto valere quale controcredito in compensazione il credito per la liquidazione della quota oggetto del giudizio avanti al Tribunale di Vicenza tenuto conto che in tale giudizio il Tribunale si è già pronunciato sulla domanda ivi formulata nei seguenti espressi termini “in accoglimento della domanda riconvenzionale gli attori devono essere condannati a pagare ai convenuti il valore della quota se eccedente quanto già ricevuto dagli stessi e dovuto in restituzione, in base alla pronuncia che verrà adottata dalla Corte d'appello “(così in motivazione pag.12 sentenza n.2997/2024 Tribunale di Vicenza). 
Tanto premesso va evidenziato come rispetto alla somma chiesta dagli attori in restituzione sono state svolte dai convenuti contestazioni anche in ordine al quantum. 
In relazione alla domanda restitutoria parte attrice ha infatti domandato di accertare che “la società ### sas di ### & c. ha effettuato, in esecuzione del lodo arbitrale annullato ed in seguito alle procedure di pignoramento presso terzi subite, pagamenti non dovuti per l'importo capitale di € 492.463,06” e inoltre “che la soc.  ### sas ha corrisposto la somma di € 25.721,00 a titolo di spese e competenze legali liquidate nel giudizio di appello n. 3697/2018 Corte d'Appello di ### a favore del pag. 7/10 procuratore degli odierni convenuti avv. ### come delegato a ricevere il pagamento” Ciò premesso va sottolineato come era onere di parte attrice allegare e provare gli esborsi effettuati a fronte del venir meno del titolo tenuto conto che sul punto, a fronte dell'allegazione attorea di avvenuto versamento della somma di euro 492.463,06, parte convenuta non contesta l'avvenuto versamento del minor importo pari ad euro 478.517,30 dimettendo a comprova i documenti nn. 19,20,21,24 e 25 . Va pertanto riconosciuta solamente tale minor somma posto che al fine di comprovare il maggior importo indicato dal procuratore attoreo non risultano valorizzabile la comunicazione via mail dimessa quale documento n.9 in quanto la medesima non può valere quale riconoscimento in quanto espressamente contiene l'indicazione che “tale conteggio non è stato ancora verificato dal cliente e pertanto non può costituire alcun riconoscimento”, né risulta valorizzabile il documento 10 che risulta del tutto privo di specifico riferimento al credito oggetto di causa . 
Quanto all'ulteriore importo richiesto in restituzione quali somme versate a titolo di spese legali va rilevato come parte convenuta non ha specificamente contestato l'avvenuto pagamento da parte della società ### sas della somma di euro 25.721,00 a titolo di spese e competenze legali liquidate nel giudizio di appello n.3697/2018 Corte d'Appello di ### a favore del procuratore degli odierni convenuti avv. ### come delegato a ricevere il pagamento e pertanto va riconosciuto in restituzione in favore degli attori anche tale importo. Diversamente da quanto dedotto dal procuratore di parte convenuta le stesse andavano richieste in questo giudizio poichè come osservato dalla Suprema Corte “La cassazione senza rinvio della sentenza d'appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali con conseguente competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza annullata, a norma dell'art 389 c.p.c., a conoscere della domanda di ripetizione delle somme pagate a tale titolo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna alla restituzione delle spese pagate in esecuzione della sentenza d'appello, da parte del danneggiato in un sinistro stradale, a seguito della pronuncia che, in accoglimento dell'impugnazione di legittimità, aveva cassato la decisione di secondo grado e, decidendo nel merito, liquidato il danno in una somma maggiore rispetto a pag. 8/10 quella determinata dal giudice di primo grado, compensando le spese del giudizio in ragione della reciproca, parziale soccombenza). (cfr. Cass.civ. n.5314/2025). 
Sulla complessiva somma di euro 504.238,30 ( euro 478.517,30 più euro 25.721,00) sono dovuti gli interessi legali dalla domanda (notifica atto di citazione 3.6.2023) al saldo effettivo. 
Ciò posto, ritiene il Collegio che debbono viceversa essere integralmente rigettate le domanda di risarcimento del danno formulate dagli appellanti in questa sede (“a titolo di danno emergente e in ragione dei rispettivi esborsi, per l'importo complessivo di € 80.310,39, oltre a rivalutazione ed interessi da ciascun pagamento fino al saldo effettivo” nonché “al risarcimento degli ulteriori danni alla società ### sas, quali il danno di immagine, per le causali di cui in narrativa, da liquidarsi in via equitativa, nonchè i danni derivanti dalle sanzioni ed interessi applicati agli omessi versamenti IVA negli anni in cui sono state pignorati i canoni, per l'impossibilità di effettuare i pagamenti, pari ad € 10.049,56 o alla diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della espletanda istruttoria”) Quanto agli asseriti danni emergenti va in principalità rilevato come a fronte della contestazione dei convenuti era onere degli attori dedurre specificamente quali siano i pagamenti effettuati e documentarne l'effettivo esborso onere che non è stato adempiuto dalla parte che si è limitata genericamente a richiedere “la rifusione di tutte le spese sostenute in conseguenza dell'avvio del procedimento arbitrale, comprese quelle di assistenza tecnica, pari a complessivi euro 80.310,39 ( salava diversa quantificazione, come documentate nell'all.12 fascicolo sequestro)” ( cfr. atto di riassunzione pag.4) dimettendo quale all.11 ( rectius all.12 fascicolo sequestro) un mero prospetto redatto dalla stessa parte senza alcuna documentazione a comprova degli effettivi pagamenti sicchè non può essere riconosciuta alcuna somma a tale titolo. 
Vanno escluse le somme per la registrazione del lodo (pari ad euro 23.959,00) poiché come comprovato dai convenuti è intervenuto il provvedimento di sgravio (doc. 17), somme peraltro che lo stesso procuratore attoreo in sede di scritti conclusivi assume effettivamente come non dovute. 
Quanto alla richiesta relativa al risarcimento del danno “per omesso pagamento dell'iva sui canoni di locazione in favore dell'### per circa cinque anni” la domanda va pag. 9/10 rigettata tenuto conto in via principale che non risulta configurato né astrattamente configurabile alcun nesso causale tra la domanda restitutoria promossa nel presente giudizio a seguito della pronuncia della Cassazione e gli inadempimenti tributari posti in essere dalla società ### s.a.s. 
Ritiene il Collegio che non vada riconosciuto alcun risarcimento del danno né per le sanzioni tributarie né per il danno all'immagine in totale assenza di allegazione e prova in ordine ai presupposti Conclusivamente la domanda formulata da C.S.R. s.a.s. di ### & c e ### va dunque accolta e per l'effetto ### e ### per la quota del 50% ciascuno, vanno condannati a pagare la complessiva somma di euro 504.238,30 oltre interessi legali dalla domanda (3.6.2023 notifica atto di citazione in primo grado) al saldo. 
Le spese processuali del presente grado sostenute da C.S.R. s.a.s. di ### & c. e ### vanno poste a carico di ### e ### secondo la regola della soccombenza e, in considerazione del limitato oggetto della decisione, vanno liquidate, in assenza di nota spese, in complessivi euro 7.831,00 per compenso professionale in base ai parametri di cui al DM 55/14, nei valori minimi tenuto conto del valore della controversia (secondo il quantum riconosciuto -scaglione da euro 520.001 a euro 1.000.000) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale) oltre euro 1.241,00 per spese e oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.  P. Q. M.  La Corte d'Appello di ### ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna ### e ### per la quota del 50% ciascuno a pagare a C.S.R. s.a.s. di ### & c. e ### la complessiva somma di euro 504.238,30 oltre interessi legali dal 3.6.2023 al saldo effettivo; 2) condanna ### e ### in solido tra loro, a rifondere a C.S.R. s.a.s. di ### & c. e ### le spese processuali pag. 10/10 del presente giudizio, liquidate in euro 7.831,00 per compensi professionali, euro 1.241,00 per spese oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge. 
Cosi deciso in ### nella ### di Consiglio del 10 settembre 2025 ### dott. ### L'### dott.

causa n. 658/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Martina Gasparini, Caterina Passarelli

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Corte d'Appello di Venezia, Sentenza n. 707/2025 del 08-11-2025

... R.G. n. 781/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### - ### dai ### Dr. ##### rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data ### da ### elettivamente domiciliata presso l'avv. ### che la rappresenta e difende con l'avv. ### per mandato depositato telematicamente -appellante contro INPS - ### della ### elettivamente domiciliato presso l'avv. ### che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti - appellato Oggetto: appello avverso sentenza n. 635/21 del Tribunale di Corte d'Appello di Venezia ~ 2 ~ In punto: ### Causa trattata all'udienza del 16.10.2025 Conclusioni per parte appellante: “### L'###ma Corte ### adita, in accoglimento dei spiegati motivi di gravame: 1) ### la nullità e/o l'erroneità della sentenza n. 635/21, emessa dal Tribunale Civile di ### sez. Lavoro, G.L. Dott.ssa ### in data ### nel procedimento N.R.G. 1916/2020 e per l'effetto: 2) riformare la stessa con qualunque formula e/o statuizione, dichiarando il diritto della ricorrente sig.ra ### al versamento del TFR da parte del ### di tesoreria ### della residua somma di € 2.749,74. 3) In subordine ove non potesse inte (leggi tutto)...

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R.G. n. 781/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### - ### dai ### Dr. ##### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data ### da ### elettivamente domiciliata presso l'avv. ### che la rappresenta e difende con l'avv.  ### per mandato depositato telematicamente -appellante contro INPS - ### della ### elettivamente domiciliato presso l'avv. ### che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti - appellato
Oggetto: appello avverso sentenza n. 635/21 del Tribunale di
Corte d'Appello di Venezia ~ 2 ~ In punto: ### Causa trattata all'udienza del 16.10.2025 Conclusioni per parte appellante: “### L'###ma Corte ### adita, in accoglimento dei spiegati motivi di gravame: 1) ### la nullità e/o l'erroneità della sentenza n. 635/21, emessa dal Tribunale Civile di ### sez. Lavoro, G.L. Dott.ssa ### in data ### nel procedimento N.R.G. 1916/2020 e per l'effetto: 2) riformare la stessa con qualunque formula e/o statuizione, dichiarando il diritto della ricorrente sig.ra ### al versamento del TFR da parte del ### di tesoreria ### della residua somma di € 2.749,74. 3) In subordine ove non potesse intervenire il fondo di tesoreria, riformare la sentenza n. 635/21 accertando e dichiarando il diritto della sig.ra ### al versamento del TFR da parte del ### di garanzia ### della residua somma di € 2.749,74, condannando l'### al versamento dello stesso; 4) In estremo subordine condannare in ogni caso l'### al versamento in favore in favore della sig.ra ### della somma di € € 2.749,74 a titolo di ### in virtù del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali ex art.  2116 c.c. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio” Conclusioni per parte appellata: “a) ### integralmente la sentenza n. 635/21 del Tribunale di ### e respingersi l'appello proposto, in quanto infondato; b) con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite” ### ricorso in appello depositato in data ###, ### ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il
Corte d'Appello di Venezia ~ 3 ~ Tribunale di ### ha rigettato la domanda volta ad ottenere il pagamento della residua somma ritenuta spettante per TFR rivolta all'### quale gestore del ### di ### presso cui l'ex datore di lavoro (medio tempore fallito) era tenuto a versare le quote del TFR o, in subordine, quale gestore del ### di ### Il Giudice di prime cure, premessa la disciplina normativa relativa al ### di ### ha rilevato che il pagamento del TFR va effettuato integralmente dal datore di lavoro e solo nell'ipotesi di incapienza - da comunicarsi all'### diviene il ### obbligato al pagamento della prestazione. Attesa l'assenza di prova in merito alla dichiarazione di incapienza - che avrebbe giustificato la richiesta di pagamento diretto nei confronti del ### - risulterebbe infondata la richiesta di condanna avanzata dalla ricorrente. 
Propone appello la sig.ra ### sulla base di tre motivi: a) Con il primo motivo censura la sentenza per non aver valorizzato il pagamento - sia pur parziale - del TFR da parte del ### di ### da cui si ricava che l'### già aveva positivamente vagliato l'incapienza del datore di lavoro fallito. 
Inoltre, lamenta la mancata acquisizione ex art. 421 c.p.c. della missiva del curatore che espressamente si era rifiutato di inoltrare la dichiarazione di incapienza all'### Sostiene che il ### di ### avrebbe dovuto liquidare l'intero ammontare del TFR spettante, risultante dallo stato passivo esecutivo.  b) Con il secondo motivo censura la decisone gravata per non aver neppure esaminato la domanda subordinata con cui si era chiesto il pagamento della quota residua del TFR (non pagata dal ### di ### per il tramite del ### di ### gestito dall'### Richiamando precedenti del Tribunale di
Corte d'Appello di Venezia ~ 4 ~ Catania evidenzia come la disciplina del ### di ### non avrebbe introdotto deroghe all'operatività del ### di ### per l'ipotesi di insolvenza del datore di lavoro. Nel caso di mancato versamento dei contributi al ### di ### pertanto, a fronte dell'insolvenza del datore di lavoro inadempiente, su cui rimarrebbe in capo l'obbligo di corrispondere il TFR corrispondente, sarebbe salva la possibilità di rivolgersi al ### di ### c) Con il terzo motivo si duole della condanna al pagamento delle spese di lite, evidenziando che il giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere il ricorso e condannare l'### al pagamento delle spese in forza del principio di soccombenza. 
Si è costituito l'### sostenendo l'infondatezza del gravame e la carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda formulata in mancanza della dichiarazione di incapienza del datore di lavoro fallito. 
Rileva che il datore di lavoro resta l'unico obbligato nei confronti del lavoratore per le quote di TFR non versate al ### di ### senza possibilità di intervento del ### di ### attesa la prospettata alternatività tra i due istituti. Precisa di aver provveduto a liquidare il TFR nella misura (inferiore a quella richiesta) di ### 2.834,10 sulla base delle risultanze dell'estratto contributivo del ### di ### non essendo previsto il pagamento delle quote non versate, salva regolarizzazione, anche a seguito di intervento ispettivo (richiesto nel caso di specie). Sostiene che la ricorrente non avrebbe fornito prova del suo diritto e ribadisce la non operatività del ### di ### anche in ragione della mancata verifica dell'esistenza e dell'ammontare del credito in sede di ammissione al passivo. Contesta la doglianza attorea in merito alla mancata acquisizione della dichiarazione del curatore con cui si era rifiutato di
Corte d'Appello di Venezia ~ 5 ~ formulare la comunicazione di incapienza (comunque valutata irrilevante) e sostiene che la sentenza non sarebbe affetta dal vizio di omessa pronuncia. Corretta sarebbe anche la liquidazione delle spese di lite. 
La causa, dopo due rinvii d'ufficio, uno dei quali motivato dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 16.10.2025.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1 - I primi due motivi d'appello, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.  1.1 - Risulta pacifico in causa che l'### abbia provveduto al pagamento tramite il ### di ### del TFR rivendicato dall'appellante nella misura di ### 2.834,10 e ciò in ragione dell'ammontare dei contributi versati al ### dal datore di lavoro, come si evince dalla lettura dell'estratto conto allegato dalla difesa dell'#### ragione per cui non è stata liquidata l'intera somma richiesta di ### 5.002 va rinvenuta nel mancato versamento di contributi (o quote di ### in misura superiore a quella poi liquidata alla lavoratrice. Peraltro, nella relazione allegata dall'### si dà atto che la sede di ### ha chiesto l'intervento della sede di ### (ove prestava attività lavorativa la ### al fine di regolarizzare i flussi uniemens per poter poi procedere alla liquidazione dell'importo indicato dall'interessata.  1.2 - L'### dunque, ha provveduto a liquidare direttamente il TFR nella misura corrispondente ai contributi versati, senza necessità di avere a disposizione la dichiarazione di incapienza che, nelle difese svolte in giudizio, viene indicata quale requisito mancante per ottenere l'intervento diretto del ### di ###
Corte d'Appello di Venezia ~ 6 ~ 1.3 - Ciò che rileva, pertanto, è chiarire se il ### di ### sia tenuto a liquidare il TFR nella sua misura integrale a prescindere dall'omesso versamento di parte dei contributi mensili o se tale liquidazione possa avvenire nei limiti di quanto effettivamente versato.  1.4 - In via preliminare si deve rilevare che la misura del TFR complessivamente spettante alla lavoratrice deve ritenersi dimostrata in giudizio dall'ammissione al passivo del relativo credito, come emerge dalla lettura dello stato passivo esecutivo prodotto in giudizio. 
La somma è pari ad ### 5.002.  1.5 - Tanto premesso, la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nel corso degli ultimi anni nell'affermare la natura previdenziale della prestazione garantita dal ### di ### con conseguente operatività del principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art.  2116 c.c.. Come diffusamente chiarito nelle sentenze Cass. sez. lav., 24.08.2023, n. 25207, Cass., sez. lav., 25.08.2023, n. 25305, Cass. lav., 30.04.2024, n. 11565, l'unico soggetto obbligato al pagamento del TFR maturato dai lavoratori del settore privato successivamente al 1.1.2007 è il ### di tesoreria, non il datore di lavoro che opera, piuttosto, quale adiectus solutionis causa (in modo non dissimile da quanto avviene per gli assegni familiari o l'indennità di malattia). 
Inoltre, la stessa prestazione che il ### è tenuto a garantire, sia pur secondo le modalità previste dall'art. 2120 c.c., non ha più natura di retribuzione differita, ma è di tipo previdenziale, con onere in capo al datore di lavoro di versare al ### la contribuzione, pari al "contributo" mensilmente dovuto in misura corrispondente alla quota di cui all'art. 2120 c.c. che non sia stata "destinata alle forme pensionistiche complementari". Nelle citate sentenze, le cui argomentate motivazioni il Collegio ritiene pienamente condivisibili,
Corte d'Appello di Venezia ~ 7 ~ si legge: “dal combinato disposto della L. n. 296 del 2006, artt. 1, comma 756, e del D.M. n. 30.1.2007, art. 2, commi 2 e 4, si ricava anzitutto che l'unico soggetto obbligato al pagamento del TFR maturato dai lavoratori del settore privato successivamente al 1.1.2007 è il ### di tesoreria: il datore di lavoro, infatti, risponde dell'obbligazione quale adiectus solutionis causa e nei soli limiti dei contributi dovuti per quel mese al ### stesso e, in subordine, agli altri enti previdenziali.  15. Si tratta di un meccanismo di anticipazione salvo conguaglio affatto analogo a quello che presiede alla corresponsione di altre prestazioni previdenziali (ad es., assegni familiari, indennità di malattia, indennità di maternità), le quali, proprio per ciò, vengono del pari corrisposte "sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro", esattamente come prevede, per la prestazione in esame, la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756.  16. ### parte, la circostanza che il D.M. n. 30.1.2007, art. 1, comma 1, stabilisca che "il ### eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile", avvalora un'ulteriore conclusione già desumibile dal tenore testuale della L.  296 del 2006, artt. 1, commi 755 ss.: e precisamente, che quella corrisposta dal ### è una prestazione che, sebbene modulata quanto a presupposti e misura secondo le previsioni dell'art. 2120 c.c., costituisce nondimeno una prestazione previdenziale.  17. Deve infatti convenirsi, con l'### ricorrente, nel rilievo che la L. n. 296 del 2006 abbia all'uopo istituito una gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 2114 c.c.: al ### invero, affluiscono i contributi obbligatoriamente versati dai datori di lavoro che abbiano cinquanta o più dipendenti ed è il ### medesimo tenuto ad erogare le relative prestazioni "secondo il principio della
Corte d'Appello di Venezia ~ 8 ~ ripartizione"; né, in contrario, potrebbe argomentarsi in relazione al disposto della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, secondo cui "la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata (...) limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al ### medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro": la disposizione teste' cit. deve infatti ritenersi riferita al fatto che, operando il ### a far data dall'1.1.2007, le quote di TFR maturate nel periodo precedente dai lavoratori interessati non possono che restare a carico del datore di lavoro.  18. Del resto, che non si possa attribuire alla disposizione in esame il significato di rendere piuttosto il ### adiectus solutionis causa delle quote di TFR liberamente e volontariamente versate dal datore di lavoro si ricava dal meccanismo obbligatorio che presiede alla corresponsione del "contributo" mensilmente dovuto in misura pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c. che non sia stata "destinata alle forme pensionistiche complementari" di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005 ovvero all'opzione di cui al successivo comma 756-bis: il D.M.  30.1.2007, art. 1, oltre ad affermare, al comma 5, che i datori di lavoro indicati nella L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, "sono obbligati al versamento del contributo", stabilisce al comma 3 che "ai fini dell'accertamento e della riscossione del contributo previsto dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 756, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva" […] “Ma la conferma più decisiva della natura previdenziale della prestazione corrisposta dal ### di tesoreria si ricava, a ben vedere, dalla previsione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, secondo cui il ### stesso "garantisce ai lavoratori
Corte d'Appello di Venezia ~ 9 ~ dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756": se infatti pochi dubbi possono sussistere circa il fatto che l'impiego del verbo "garantisce" lascia trasparire l'intento del legislatore di sottrarre la corresponsione del TFR alle alterne fortune cui essa può andare incontro allorché l'unica sua garanzia sia costituita dalla responsabilità patrimoniale del datore di lavoro di cui all'art. 2740 c.c. (ed eventualmente dal ### di garanzia di cui alla L. n. 297 del 1982), non è meno vero che l'unico modo in cui il legislatore può sottrarre un interesse reputato meritevole di tutela al destino precario cui è inevitabilmente soggetto sulla base del mercato concorrenziale è di attrarlo nell'orbita della regolamentazione pubblica; e se è vero che, già sulla base del rapporto di lavoro privato, il TFR costituisce retribuzione differita con funzione previdenziale, è evidente che non si può garantire pubblicamente la meritevolezza di tale funzione se non per tramite dell'istituzione di una forma di previdenza obbligatoria, solo quest'ultima essendo assistita dalla previsione di cui all'art.  2116, comma 1, c.c., secondo cui "le prestazioni (...) sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali".  21. In quest'ottica, si può ulteriormente rilevare che l'istituzione del ### di tesoreria intende sottrarre ai datori di lavoro privati che abbiano cinquanta o più dipendenti la disponibilità diretta del risparmio forzoso costituito dagli accantonamenti per il TFR che il lavoratore non abbia destinato, sponte sua, alla previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005 oppure all'opzione di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756-bis, allo scopo di
Corte d'Appello di Venezia ~ 10 ~ gestirli secondo un sistema a ripartizione che consenta, all'occorrenza, anche il loro impiego per fini di pubblica utilità, così come prevede la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 758; e ciò, mentre avvalora ulteriormente la natura squisitamente contributiva del "contributo" cui sono tenuti i datori di lavoro di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, trattandosi di una prestazione patrimoniale imposta per fini di pubblica utilità (ossia di un'imposta speciale, così come in generale i contributi previdenziali), non può specularmente che confermare che quella erogata dal ### è una prestazione previdenziale pubblica, ancorché modulata, quanto a presupposti e misura, sulle previsioni di cui all'art. 2120 c.c..”. 
Le coerenti conclusioni cui giunge la Suprema Corte sono quindi nel senso che, per un verso, “il ### di tesoreria è l'unico obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il ###, anche in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti al ### stesso, trattandosi di prestazione previdenziale cui il ### di tesoreria è tenuto ai sensi dell'art. 2116, comma 1, c.c.” e che, per un altro verso, “il lavoratore non può in alcun modo ritenersi creditore del datore di lavoro per il TFR maturato dopo il ### e le cui quote accantonate non siano state versate dal datore di lavoro fallito al ### di tesoreria, rimanendo il ### pur sempre obbligato alla corresponsione della prestazione e potendo, e dovendo semmai, recuperare esso stesso i contributi non versati dal datore di lavoro, eventualmente nelle forme del concorso”.  1.6 - Alla luce dei suesposti principi si deve affermare che l'### per il tramite del ### di ### è tenuto al versamento integrale del TFR spettante alla lavoratrice anche in presenza di omissioni contributive da parte del datore di lavoro (come nel caso di specie). 
Infondate e pretestuose sono le generiche doglianze di carenza di
Corte d'Appello di Venezia ~ 11 ~ prova formulate dall'### in ordine alla condizione lavorativa della ### atteso che l'esistenza, la durata e la cessazione del rapporto di lavoro risultano documentalmente dalla stessa documentazione prodotta dall'### in allegato alla relazione sub doc. 1 (coerente con le allegazioni di cui al ricorso di primo grado).  1.7 - Si giunge, peraltro, alla stessa conclusione sostanziale (obbligo di versamento da parte dell'### della quota residua di ### anche volendo valorizzare quanto affermato in una più recente pronuncia di legittimità che, andando di contrario avviso rispetto alle già citate sentenze, ha affermato la perdurante natura retributiva delle quote di TFR non versate dal datore di lavoro al ### di ### La Suprema Corte (prima di rimettere la questione alle ### ha, infatti, da ultimo affermato che “In tema di ### nel regime introdotto dall'art. 1, commi 755 - 757, della l. n. 296 del 2006 per il periodo successivo all'1.1.2007, le quote maturate dal lavoratore e non versate dal datore di lavoro al ### di tesoreria gestito dall'### per le aziende con almeno cinquanta dipendenti, mantengono la natura di crediti retributivi, certi e liquidi, del primo, la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto, di modo che il datore di lavoro non è un mero adiectus solutionis causa né perde la titolarità passiva dell'obbligazione di pagare il trattamento (con trasferimento della stessa ad esclusivo carico dell'###, con la conseguenza che, in caso di fallimento del datore medesimo, il lavoratore è legittimato a domandare la relativa ammissione al passivo” (Cass. sez. lav., 10082 del 16/04/2025). In questa prospettiva, a fronte della legittimazione del lavoratore ad insinuarsi al passivo per ottenere il TFR corrispondente alle quote non versate al ### di ### deve ritenersi operante anche la possibilità di rivolgersi al ### di ### L'### sostiene che ### di ### e ### di
Corte d'Appello di Venezia ~ 12 ~ ### sono incompatibili tra loro e, pertanto, ove opera il primo (come nel caso di specie) non può operare il secondo. In realtà tale affermazione non si confronta la portata della previsione di cui all'art.  1, comma 756, della legge n. 296 del 2006 nella parte in cui stabilisce che il contributo di ### è da versare «al netto del contributo di cui all'articolo tre ultimo comma della legge 29 maggio 1982 numero 297» (quindi al netto della contribuzione propria del ### di garanzia). La norma, dunque, finisce per mantenere l'obbligo di alimentare il ### di ### anche in relazione alle posizioni per le quali, seguendo l'impostazione di Cass. n. 25035 del 2023, la tutela dovrebbe essere integralmente traslata sul ### di ### (cfr. ordinanza di remissione alle S.U.  n. 25175 del 14.09.2025). Se ne ricava che in caso di inadempimento datoriale rispetto all'obbligo di versare le quote mensili di ### destinate ad alimentare il ### di ### il lavoratore rimane creditore del datore di lavoro per la quota di TFR non versata al ### può azionare nei suoi confronti tale credito, in caso di fallimento può insinuarsi al passivo e, ricorrendone i presupposti (insolvenza del datore di lavoro e verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo nonché cessazione del rapporto di lavoro), può chiedere anche l'intervento del ### di ### il quale, a sua volta, potrà surrogarsi al lavoratore nell'insinuazione al passivo. 
Nel caso di specie l'appellante aveva in primo grado evidenziato di aver richiesto la prestazione qui in contestazione anche al ### di ### e ha chiesto in via subordinata l'accoglimento del ricorso sotto questo profilo (laddove si fosse ritenuto inoperante il pagamento diretto da parte del ### di ###. La sentenza di primo grado è stata fondatamente censurata per omessa pronuncia sul punto (atteso
Corte d'Appello di Venezia ~ 13 ~ che la domanda subordinata non è stata neppure esaminata) e, dunque, la questione risulta devoluta in appello.  1.7.1 - Tenuto conto che il rapporto di lavoro è pacificamente cessato e che l'appellante - contrariamente a quanto eccepito dalla difesa dell'### ha ottenuto l'accertamento del credito nell'an e nel quantum in sede di ammissione al passivo (cfr. stato passivo esecutivo in atti), risultano integrati i presupposti per l'intervento del ### di ### per il pagamento della quota residua di TFR pari ad ### 2.749,74. L'### d'altro canto, non ha sollevato ulteriori ragioni ostative limitandosi ad eccepire l'incompatibilità tra la disciplina del ### di ### e quella del ### di ### e a negare l'avvenuto accertamento del credito che, invece, è intervenuto in sede concorsuale.  2 - Rimane assorbito il terzo motivo d'appello riguardante le spese di lite attesa la necessità di una nuova regolazione delle stesse alla luce della riforma della sentenza di primo grado.  3 - ###, per le ragioni esposte va accolto e l'### va condannato al pagamento in favore dell'appellante dell'importo residuo per TFR pari ad ### 2.749,74 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.  3.1 - Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'### per entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi sulla base di valori prossimi ai minimi di scaglione tenuto conto del valore della causa.  P.Q.M.  La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
Corte d'Appello di Venezia ~ 14 ~ − In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, condanna l'### al pagamento in favore dell'appellante della quota residua di TFR pari ad ### 2.749,74 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; − Condanna l'### al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi che si liquidano in ### 900 per il primo grado ed ### 1.000 per il grado d'appello, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. 
Venezia, 16.10.2025 Il consigliere estensore

causa n. 781/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Alessio Gianluca, Giordan Filippo

M

Corte d'Appello di Venezia, Sentenza n. 1809/2025 del 17-05-2025

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte ### di ### R.G. 1456/2023 Dott.ssa ####ssa ### estensore ha pronunciato la seguente ### nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1456 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da ### (C.F.: ###) E ### S.R.L. (C.F. ###), in persona del legale rappresentate pro tempore e amministratore unico, ### rappresentati e difesi dall'avv. ### contro ### (C.F.: ###), ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### e contro ### (C.F.###) #### (C.F.: ###) ### pag. 2/15 ### (C.F.: ###) ### OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1319/2023 emessa il ### pubbl. il ### Conclusioni di parte appellante: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1319/2023, emessa dal Tribunale di Verona, ##### nell'ambito del giudizio 5530/2020 R.G., depositata in cancelleria in data ### e notificata in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “ a) accertati i fatti e in particolare l'assenza dei requisiti previsti dalla legge per l'esperimento dell'a (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte ### di ### R.G. 1456/2023 Dott.ssa ####ssa ### estensore ha pronunciato la seguente ### nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1456 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da ### (C.F.: ###) E ### S.R.L. (C.F. ###), in persona del legale rappresentate pro tempore e amministratore unico, ### rappresentati e difesi dall'avv. ### contro ### (C.F.: ###), ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### e contro ### (C.F.###) #### (C.F.: ###) ### pag. 2/15 ### (C.F.: ###) ### OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1319/2023 emessa il ### pubbl. il ### Conclusioni di parte appellante: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1319/2023, emessa dal Tribunale di Verona, ##### nell'ambito del giudizio 5530/2020 R.G., depositata in cancelleria in data ### e notificata in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “ a) accertati i fatti e in particolare l'assenza dei requisiti previsti dalla legge per l'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., come pure accertata l'inesistenza della simulazione richiesta in via subordinata dall'attore, rigettarsi le domande di parte attrice e disporsi la cancellazione delle trascrizioni dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, tra cui quelle trascritte presso l'### di ### - #### di ### - Registro generale n. 29702 - Registro particolare n. 20896 il ###; - Registro generale n. 29703 - Registro particolare n. 20897 il ###; - Registro generale n. 29705 - Registro particolare n. 20899 il ###; e di ogni altro atto trascritto in qualsiasi altro registro; b) con vittoria di spese, compensi, C.P.A, IVA se dovuta e spese generali 15%” e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto; - con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. 
In via istruttoria - si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, in seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c., per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, con particolare riferimento alla CTU estimativa pag. 3/15 degli immobili e delle quote societarie. 
Conclusioni di parte appellata: In via pregiudiziale accertato che l'appello non è motivato in modo chiaro, sintetico e specifico come disposto dall'art. 342 co. 1 n.i 1, 2 e 3 c.p.c., dichiararsi l'impugnazione inammissibile; In via principale rigettarsi comunque l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e confermarsi l'impugnata sentenza n. 1641/2023 pubblicata il ###, n. 1912/2022 R.G., 3121/2023 Repert. del 29.08.2023, emessa dal #### D'### del Tribunale di ### il ###; In ogni caso ### di lite anche del grado d'appello oltre ad accessori integralmente rifusi.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione regolarmente notificato ### citava in giudizio ####### S.r.l. per la revoca (in via principale) o la declaratoria di simulazione assoluta (in via subordinata) degli atti dispositivi posti in essere in periodo compreso tra il ### ed il ### da ### - suo debitore per euro 100.000 oltre interessi per un credito risalente al 2008 - in quanto pregiudizievoli o comunque simulati in quanto oggetto di atti di trasferimento formali in favore dei familiari per ostacolare i creditori. 
E nello specifico: a) donazione della quota di comproprietà per ½ di una casa di abitazione sita in ### ai ### in data ###, a favore della figlia ### b) compravendita della propria quota di comproprietà per ½ sull'abitazione familiare sita in ### ai ### in data ###, a favore della moglie ### c) cessione delle proprie quote di partecipazione al capitale sociale della ### srl nella misura del 50% in data ###, a favore del figlio ### d) compravendita della quota di comproprietà per 1/27 di un terreno edificabile in pag. 4/15 ### in data ### a favore di ### srl; e) compravendita di due appartamenti in ### e di una abitazione in ### d'### in data ### a favore di ### srl. 
Si costituivano in giudizio #### S.r.l. in persona del legale rappresentante ##### e ### rappresentata dall'amministratore di sostegno costituito in proprio. 
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di ### preso atto della rinuncia agli atti rispetto all'atto sub d, dichiarava l'inefficacia dei restanti atti dispositivi sub a, b, c, e, ravvisando l'eventus damni nella quasi integrale spogliazione del patrimonio del debitore (con l'eccezione di un modesto valore di quote - 2/27 - di un terreno rimaste nel patrimonio del ### a fronte di una esposizione debitoria complessiva nel 2016 di euro 655.000,00 e di un valore del patrimonio dismesso di circa 478.165,00 euro. 
La scientia damni veniva ravvisata nello stretto legame tra il cedente e i soggetti destinatari degli atti dispositivi, familiari (moglie convivente, figlio e figlia) o società (### srl) di cui egli stesso era legale rappresentante e veniva esclusa l'applicabilità dell'art. 2901 co. 3 c.c.: - quanto alla cessione sub b) a fronte di un debito pregresso contratto nel 2015, ovvero due anni prima; - quanto alla cessione sub c) per la modesta entità dell'importo (euro 5.165,00) che consentiva a ### di procurarsi anche aliunde un importo così modesto tanto che pochi giorni prima aveva ottenuto un prestito di euro 30.000,00 ed era proprietario in quel momento di altri beni; - quanto alla cessione sub e) in quanto la somma incassata (euro 25.000,00) a titolo di pagamento parziale del prezzo avrebbe potuto reperirla aliunde e quanto alla parte di prezzo pagata mediante accollo dei mutui garantiti da ipoteca su immobile, la banca non aveva aderito all'accollo sicchè non vi era stata alcuna liberazione del debitore originario.  2. Avverso l'indicata pronuncia hanno interposto tempestivo appello ### e ### s.r.l. articolato sui seguenti motivi di gravame: ➢ assenza di eventus damni in quanto : pag. 5/15 - i due appartamenti in ### non risultavano utilmente pignorabili in quanto già gravati da ipoteca mentre l' abitazione in ### d'### atteso il valore contenuto, non avrebbe portato significativa liquidità in caso di vendita all'incanto; - la cessione di quote non ha comportato alcun pregiudizio considerato il modesto valore, ingiustamente ritenuto inveritiero considerata la situazione debitoria della società; - la vendita della metà della casa familiare è stata effettuata per saldare il prestito fattogli dalla moglie.  ➢ assenza di scientia damni in quanto ### aveva posto in essere gli atti dispostivi con il solo intento di pagare i debiti scaduti o a scadere.  ➢ assenza di consilium fraudis in quanto: - con riferimento alla cessione di quote al figlio, il mero legame parentale non può essere ritenuto di per sè significativo tenuto conto che all'epoca non vi era rapporto di convivenza e che i rapporti con il padre non erano buoni e considerata la congruità del prezzo pagato; - con riferimento alla vendita alla moglie della quota della casa familiare, il legame familiare non può essere considerato univocamente presuntivo a fronte del fatto che la moglie era comunque creditrice e le fragilità psichiatriche rendono inverosimile fosse a conoscenza dello stato patrimoniale del marito; - con riferimento alla vendita degli immobili a favore di ### srl, in quanto si è trattato di compravendita effettiva a fronte del prezzo pagato mediante bonifici e corrispondente agli interessi economici e imprenditoriali del ### e della società e i denari ricavati sono stati utilizzati per pagare debiti pregressi e scaduti tra cui i mutui che gravavano sugli appartamenti di ### ➢ mancato riconoscimento dell'esenzione di cui all'art. 2901 co. 3 Contestano in ogni caso l'esigibilità del credito, in quanto accertato solo in data ### con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p. 
Si costituiva tempestivamente ### resistendo al gravame e chiedendo la condanna ex art. 96 co.1 e 3 c.p.c.. pag. 6/15 Nonostante la regolarità della notifica, #### e ### non si costituivano e venivano dichiarati contumaci con ordinanza del 21.02.2024. 
Assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. e riassegnata la causa a nuovo giudice istruttore, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 1.4.2025.  3. ### è infondato e va, pertanto, rigettato.  3.1. Preliminarmente va ricordato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello, eventualmente successivo, del suo accertamento giudiziale ed indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (Cass. Sez. 3 n. 22161 del 05/09/2019; ### 3, n. 17356 del 18/08/2011; ### 2, n. 2748 del 11/02/2005). 
Ne consegue che è assolutamente irrilevante la data di emissione dell'ordinanza ex art.  702 ter c.p.c. (Tribunale di ### 22.01.2020) a fronte della pacifica insorgenza del credito nel 2008 (in virtù di mutuo contratto il ###) e, peraltro, della sua esigibilità (comunque requisito non necessario per i fini di cui all'art. 2901 c.c.) quantomeno dal 2010 (restituzione a semplice richiesta ma non prima di due anni), come risulta dallo stesso provvedimento giudiziale.  3.2. Il primo motivo è infondato. 
Preliminarmente va evidenziato che che rispetto alla donazione della quota indivisa di ½ della casa in ### ai ### in favore della figlia l'eventus damni non viene posto in contestazione. 
L' "eventus damni" ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito: a questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro e, conseguentemente, della maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (Cass.Sez. 6 - 3, pag. 7/15 Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019; ### 3, Sentenza n. 1896 del 09/02/2012). 
Quanto ai criteri di riparto dell'onere probatorio, il creditore ha l'onere di dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n. 16221/2019). 
Dunque, l'argomento speso dall'appellante per cui la trasformazione dell'immobile in liquidità avrebbe agevolato e non ostacolato i creditori, restando a disposizione dei creditori in forma ben più liquida o comunque di facile realizzo rispetto ad una più onerosa procedura espropriativa immobiliare è del tutto privo di fondamento, giacchè la trasformazione dell'immobile in denaro porta esattamente alla conclusione opposta. 
Né ha rilievo il valore asseritamente modesto di ### dei beni alienati, giacchè ### avrebbe, piuttosto, dovuto dimostrare che il patrimonio residuo era ampiamente in grado di soddisfare i suoi creditori, mentre non solo non ha assolto l'onere a suo carico, ma dagli atti è emerso, per contro, che egli si è spogliato, con una serie di atti in sequenza (posti in essere da gennaio a luglio 2017 e poi a luglio 2018), di quasi tutto il suo patrimonio, salvo che per una quota risibile di un terreno e un rudere di modesto valore, quando già nel 2016 l'esposizione debitoria ammontava ad euro 655.000,00 mentre il valore del patrimonio era inferiore, sicchè l'eventus damni è in re ipsa anche in una valutazione atomistica dei singoli atti a partire dal primo. 
Analogamente, l'argomento per cui l'alienazione degli immobili in ### non avrebbe potuto determinare pregiudizio alla garanzia patrimoniale risultando gli stessi gravati da ipoteca, non esclude l'eventus damni in quanto, in base al principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, laddove l'azione esecutiva non sia stata introdotta "è sufficiente una prognosi futura sul rischio di riduzione della garanzia patrimoniale del medesimo creditore chirografario, legato all'eventualità della cessazione o del ridimensionamento dell'ipoteca " (Cass. Sez. 3 ordinanza ### del 26/11/2019). 
Oltretutto, anche se l'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo fosse di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore (circostanza, questa, neppure allegata dall'appellante, che si limita, invero, a far riferimento al minor valore di realizzo in sede di vendita forzosa), ciò non sarebbe sufficiente ad escludere la connotazione di pag. 8/15 quell'atto come "eventus damni" (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass.Sez. 3 n. 5815 del 27/02/2023 Cass. sez. 6 n. 27278 del 16.09.2022), tenuto altresì conto che non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da compromettere la fruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass. Sez. 3 ordinanza n. 26310 del 29/09/2021). 
Solo se si accertasse l'impossibilità a priori del soddisfacimento, anche soltanto parziale, del creditore revocante e, con ciò, l'utilità pratica dell'azione da questi proposta, dovrebbe escludersi, prima ancora che la sussistenza del requisito del pregiudizio del trasferimento per il creditore chirografario procedente ex art. 2901 cod.  civ., l'interesse di questi a proporre tale azione. 
Ma nel caso di specie tale eventualità non si è avverata, non essendo mai stato prospettato che il compendio immobiliare ipotecato sia stato sottoposto ad esecuzione forzata. 
Il che esclude, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, che, ai fini della sussistenza dell'eventus damni, il creditore che agiva in revocatoria dovesse dimostrare l'effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell'atto di disposizione. 
A fortiori medesime conclusioni devono trarsi per il bene in ### d'### questo non ipotecato, ma, secondo gli appellanti, tale, per il suo non elevato valore (euro 40.000,00), da non garantire un soddisfacente realizzo in sede di esecuzione forzosa e per le quote societarie di ### s.r.l.rispetto alle quali la situazione debitoria della società, secondo la prospettazione degli appellanti, ne avrebbe azzerato il valore (argomento peraltro smenito dalle letture dei bilanci, chiusi nel 2017 e 2018 con pag. 9/15 un utile di esercizio, docc.11 e 12 appellato). 
Atti che, invece, pregiudicano irrimediabilmente la garanzia generica del creditore rispetto alla possibilità di una, almeno parziale, soddisfazione del credito a fronte del valore dei beni (del resto dimostrato dal prezzo pagato nei trasferimenti) rispetto alla sostituzione con il denaro, di cui è pacifico l'intrinseca natura pregiudizievole.  3.3. Il secondo è terzo motivo possono essere trattati congiuntamente e sono infondati. 
I due motivi contestano l'elemento soggettivo della scientia damni in capo all'alienante e ai terzi acquirenti. 
Va innazitutto chiarito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, che consiste nella consapevolezza di ridurre la consistenza del proprio patrimonio, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. 
Ora, il ### nemmeno pone in dubbio tale consapevolezza, giustificando piuttosto i trasferimenti con l'intento di pagare i creditori verso cui vantava debiti non solo asseritamente scaduti ma anche a scadere. 
Argomento che, tuttavia, involge i motivi dei trasferimenti e, dunque, ai fini della scientia damni resta ininfluente, laddove non inquadrabile in ipotesi di esenzione dalla revocatoria (nella specie 2901 co. 3 c.c., non a caso ripetutamente invocato dall'appellante) che attiene però al profilo oggettivo e non soggettivo dell'azione. 
Va aggiunto che, al contrario, nel caso di specie, lungi dall'emergere indicatori di buona fede, la tempistica e la modalità di attuazione dei trasferimenti (avvenuti dopo gli inadempimenti del ### e dopo il fallimento delle trattative per una rimodulazione del debito, pagg.4-5 comparsa di costituzione e risposta di I grado di ###, in un arco temporale circoscritto (da gennaio a luglio 2017 ### si è spogliato della quota di comproprietà della casa in ### ai ### e della casa familiare nonché delle quote della ### e ancora della quota di proprietà del terreno in ### - quest'ultimo atto non oggetto del presente giudizio essendo intervenuta la rinuncia a spese compensate - completando la pressochè definitiva spogliazione l'anno pag. 10/15 seguente), in favore di familiari o della società di cui è legale rappresentante, anche attraverso atti a titolo gratuito (quale la donazione alla figlia) e senza versare nemmeno una parte del corrispettivo ricevuto al creditore ### (al quale pure, a suo dire, aveva promesso di estinguere il debito proprio tramite la vendita del terreno in ### pag. 4 comparsa di risposta di I grado), non solo smentisce i motivi (come già detto irrilevanti sotto il profilo soggettivo) addotti a giustificazione dei trasferimenti, ma evidenzia un vero e proprio intento fraudolento in capo al debitore, di sottrare i beni a possibili azioni esecutive da parte del ### Gli acquirenti del bene trasferito con atto a titolo oneroso successivo all'insorgere del credito si trovano, sotto il profilo soggettivo, in posizione assimilabile al debitore essendo sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore che si traduce nella semplice conoscenza nel terzo della possibile riduzione delle garanzie offerte dal debitore, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assuma rilevanza la partecipazione o conoscenza da parte del terzo in ordine all'intenzione fraudolenta del debitore ( sez.3 n.7297 del 13/03/2023; sez.1 n. 16825 del 05/07/2013; Cass. sez.1 n. 5741 del 23/03/2004). 
Con la precisazione che la prova della scientia damni del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, quali la tempistica dello stesso rispetto alla pretesa del creditore, la contestualità o concatenazione temporale dei fatti e degli atti dispositivi, la qualità delle parti del negozio, compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass.sez. 3, n.1286 del 18/01/2019; sez.6 n.18738 dell'11/07/2019). 
Deve, inoltre, ricordarsi che alla consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore deve essere equiparata l'agevole conoscibilità di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione (Cass. sez. 3 7297/2023 cit.; Cass. sez.4 29/07/2004, n. 14489; Cass.sez.4, 01/06/2000, n. 7262). pag. 11/15 ### soggettivo del terzo rileva solo per gli atti a titolo oneroso, sicchè l'atteggiamento psicologico della figlia ### rispetto all'atto di donazione resta irrilevante. 
Con riferimento alla ### s.r.l. basti osservare che ### ne è il legale rappresentante e amministratore unico, tant'è che all'atto di vendita del 17.7.2018 compare in rappresentanza della società il figlio ### giusta procura rilasciata appunto da ### quale legale rappresentante della società. Dunque l'identità fisica tra il disponente e il legale rappresentante dell'acquirente consente di traslare sulla società la medesima scientia damni già riconosciuta in capo al ### in virtù del principio per cui “in tema di azione revocatoria ordinaria, qualora l'alienante sia una società, il requisito della scientia damni va accertato avendo riguardo all'atteggiamento psichico della (o delle) persone fisiche che la rappresentano, conformemente al criterio stabilito dall'art. 1391 c.c., applicabile all'attività delle persone giuridiche” (Cass. sez. 1, 24/12/2024, n.###), principio applicabile anche per l'acquirente in quanto conseguenza del'immedesimazione organica. 
Rispetto a ### l'elemento presuntivo deponente per la scinetia damni non è costituito dal solo rapporto di coniugio, che, pure, è ritenuto valere, di per sé, come presunzione semplice da cui inferire la consapevolezza, salvo che non emergano elementi che rendono comunque inverosimile che il coniuge sapesse (Cass.Sez. 3 ordinanza n. ### del 16/11/2023) tale non potendo considerarsi la fragilità psichica non inficiante la contezza della situazione patrimoniale del coniuge, nemmeno dedotta dalla diretta interessata pur costituita in primo grado. 
Nello specifico rilevano in aggiunta la convivenza, l'assenza di un motivo oggettivo a giustificazione del trasferimento effettuato in quel momento, le singolari (e inverosimili) modalità di pagamento del prezzo, che, secondo la prospettazione dell'appellante, sarebbe stato corrisposto ben due anni prima (!) ovvero il ### (data del bonfico prodotto dal ### tramite un versamento fatto dalla moglie in favore del ### grazie ad una provvista derivante da eredità (pagg. 22-23 comparsa di risposta I grado ###, la contraddittorietà delle ricostruzioni proposte rispetto alle evidenze degli atti. pag. 12/15 ###. 4 del contratto di compravendita recita “il prezzo è stato convenuto a corpo in complessivi ### 180.000 ### ed è stato pagato prima della stipula del presente atto; la parte venditrice rilascia quietanza a saldo in favore della parte acquirente”, nessun riferimento al pagamento, pur tracciabile, addotto a riprova del pagamento. 
Non solo. ### nel costituirsi in giudizio, ha dichiarato che le somme ricevute per eredità furono “erogate/utilizzate dal marito … per la gestione dei suoi affari e ciò nell'ambito della solidarietà famigliare/coniugale” (pag.7 comparsa di risposta I grado) e non certo come pagamento della vendita futura. 
In sede ###lato ribadisce la natura di prezzo della somma ricevuta dalla moglie (pag.21 atto di appello), dall'altro afferma che la vendita è stata indotta dalla necessità di restituire alla moglie “il prestito” (pag. 18 atto di appello). 
Rispetto a ### lo stretto legame familiare essendone il figlio, va letto unitamente ai rapporti con il padre con il quale egli aveva costituito la società ### nel 2001 (doc.18 appellato) e di cui, con l'atto in esame, era divenuto cessionario di quote, pur restando il padre l'effettivo gestore della società nonchè all'assenza di un motivo oggettivo a giustificazione del trasferimento effettuato in quel momento, tenuto conto che ### come evidenziato anche dal giudice di prime cure, non aveva mai palesato un interesse per la società, sollecitando anzi il padre poco tempo dopo a riacquisire le quote. 
Inoltre il ricavato della cessione non era di alcuna immediata utilità per ### che dagli estratti conti risulta aver avuto in quel periodo altre e ben più significative iniezioni di liquidità e lo stesso conto di accredito della somma ricevuta per la cessione presentava già un saldo di circa 20 mila euro.  3.4. Il quarto motivo afferente l'esenzione dalla revocatoria ex art. 2901 co. 3 c.c. è infondato.  ### prevista dalla norma di cui all'art. 2901 comma 3 c.c., trova la sua ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 ### è stata estesa, dalla giurisprudenza, alla alienazione di un bene, eseguita per reperire la somma necessaria a tacitare i creditori, purché quell'alienazione rappresenti il pag. 13/15 solo mezzo per soddisfarli (Cass.Sez. 3 ordinanza n. ### del 16/11/2023); in questa ipotesi, infatti, la vendita si pone in un rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, che vale ad escludere il carattere di atto di disposizione, pregiudizievole per i creditori, richiesto per la revoca (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8992 del 15/05/2020). 
Con la precisazione che incombe sull'acquirente, il quale deduca l'irrevocabilità dell'atto a norma dell'art. 2901 c.c., comma 3, l'onere di provare che l'alienazione sia stata eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un debito scaduto e il suddetto onere ha ad oggetto evidentemente anche la prova che la vendita sia necessaria per l'adempimento del debito scaduto (Cass. sez. 1 n.27986 del 30/10/2024). 
Applicando i suddetti principi al caso di specie va osservato quanto segue: - con riferimento alla compravendita del 7.2.2017, non vi è alcuna prova che l'atto fosse finalizzato al pagamento di debiti scaduti, la cui individuazione si fatica anche a cogliere nella prospettazione del ### che individua alternativamente il debito scaduto in quello contratto con la moglie derivante dalla somma giratagli dall'eredità, il che stride con la qualificazione delle stessa come prezzo della compravendita (o si tratta di pagamento di bene futuro o si tratta di datio in solutum a saldo del debito pregresso) e comunque privo di qualsivoglia documentazione in ordine alla sua “scadenza” (quanto ad accordi in ordine alla tempistica della restituzione, ammesso che fosse un prestito piuttosto che una condivisione di risorse nell'ambito della solidarietà familiare, come invece allegato dalla ### diretta interessata) oppure per pagare non meglio precisati debiti con istituti di credito (pag.23 comparsa di I grado ### di cui non vi è alcuna traccia; - con riferimento alla cessione di quote del 10.7.2017, ancora una volta, al di là di generiche affermazioni, non è stata fornita alcuna prova della destinazione della somma (nulla chiarendo la sentenza del Tribunale di ### del 4.1.2020, doc.  26, che dà conto unicamente di un debito verso la sorella pari ad 173.916,00 a giugno 2017 ridotto ad euro 170.511,68 a gennaio 2018 con un versamento della somma di euro 25.000,00, documentato dalla allegata contabile, la cui provvista sarebbe asseritamente derivata in parte dalla cessione) il cui nesso di necessaria strumentalità richiesto per l'operatività dell'art. 2901 co.3 c.c. è smentito dalle pag. 14/15 disponibilità liquide di cui il medesimo ### godeva nel medesimo periodo ben superiori alla somma ricavata dalla cessione come attestato dalle movimentazioni dei conti correnti e dal credito bancario goduto contestualmente e successivamente alla cessione (docc.3, 22-26); - con riferimento alla compravendita del 17.7.2018, a fronte dell'assenza di documentazione in ordine all'incasso di somme e della loro destinazione, basti osservare che l'accollo dei debiti verso ### popolare di ### e ### cooperativa per azioni e verso ### (art. 4 contratto di compravendita) ha ad oggetto solo una parte del prezzo, non è privativo (non essendovi stata liberazione del debitore originario) e soprattutto è relativo ad un debito che non può ritenersi ancora scaduto al momento in cui la società acquirente l'ha assunto e per il quale non si erano quindi verificati gli effetti della costituzione in mora, avendo esso ad oggetto il pagamento delle rate di due mutui fondiari di durata ultradecennale ancora in corso (docc.33, 34 appellante) sicchè - al di là del fatto che l'accollo di un debito non costituisce un pagamento, bensì un impegno a pagare - non di debito scaduto si trattava ma di debito a scadere, giacchè secondo la regola generale il debito da mutuo si considera scaduto con riferimento all'ultima rata (cfr.Cass. sez.3, 26/11/2019 n.###; sez. 6 12/03/2018 n.5860); a ciò si aggiunge la non indispensabilità dell'operazione per il fine indicato attese le già mezionate liquidità del ### quali risultanti dalla documentazione bancaria prodotta e il credito bancario di cui ### godeva nonché il fatto che la provvista utilizzata per il pagamento del prezzo da parte di ### è stata fornita dallo stesso ### (risulta in data ### il versamento di euro 27.500 da ### alla ### e il medesimo giorno una disposizione della ### a favore di ### per euro 21.500, doc. 38 ### a definitiva riprova della strumentalità dell'operazione, finalizzata unicamente a sottrarre i beni a possibili azioni esecutive del creditore.  4. Ne consegue il rigetto degli appelli e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza n. 1319/2023 emessa dal Tribunale di ### il ###. 
Non si ravvisano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. difettando l'elemento pag. 15/15 soggettivo non evincibile dalla mera infondatezza delle tesi sostenute. 
Le spese del presente grado vanno poste a carico degli appellanti in solido secondo la regola della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale) e non ricorrendo i presupposti per l'aumento ex art. 4 co. 2 DM 55/14, in considerazione del fatto che nella causa in appello tre parti sono rimaste contumaci e sono stati riproposti i medesimi argomenti già enucleati negli atti di primo grado.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: 1. rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1319/2023 emessa dal Tribunale di ### il ### pubbl. il ###.  2. condanna ### e ### in solido tra loro alla rifusione a favore di ### delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.  3. Gli appellanti ### e ### sono obbligati a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio del 2.4.2025.  ### estensore

causa n. 1456/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Garbo Elena, Caterina Passarelli

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