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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte ### di ### R.G. 1870/2023 La Corte d'Appello di ### riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti ### Dott. ##### rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da ### (c.f.. ###) con l'avv. ### contro ### (c.f. ###) e ###c.f. ###) con l'avv.to ### (c.f. ###) e ### (c.f. ###) con l'Avv. #### di beni caduti in successione. Appello avverso la sentenza non definitiva n.2256/19 pubblicata in data ### del Tribunale di Vicenza e la sentenza non definitiva n.520/23 pubblicata in data ### del Tribunale di Vicenza. pag. 2/21 ### parte appellante In via principale In riforma della sentenza non definitiva n. 2256/2019, si chiede che la Corte d'Appello, per i motivi esposti ai punti 1, 2, 3 del presente atto di appello, escluda la sussistenza di un credito in capo ai convenuti ### e ### per i lavori di edificazione sui terreni paterni o comunque affermi la non applicabilità al caso di specie dell'istituto della compensazione e accolga conseguentemente la domanda di simulazione proposta in primo grado dei seguenti atti di compravendita, dissimulanti donazioni per l'intero valore dei beni ceduti: ➢ Rep. n. 47535 del 20/07/1992, a firma del ### di ### avente ad oggetto il trasferimento in piena proprietà a ### e alla di lui moglie ### di un fabbricato e pertinenze destinato a civile abitazione, sito nel Comune di ### e censito in N.C.E.U. Foglio 19, mapp. 394, sub 1, 2 e 3 per il valore di £ 195.000.000; ➢ Rep. n. 15469 del 30/07/1986, a firma del ### di ### avente ad oggetto il trasferimento in piena proprietà a ### e alla di lui moglie ### del fabbricato e pertinenze destinato a civile abitazione, sito nel Comune di ### e censito in N.C.E.U., Foglio 18, mapp. 284, sub 2 e 3 per il valore di £ 60.000.000 Rep. n. 15469 del 30.7.1986.
In riforma di entrambe le sentenze non definitive n. 2256/2019 e 520/2023 Accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui al punto 5 del presente atto d'appello: ➢ che le elargizioni di lire 35.000.000 e 2.250.000 di ### a favore di ### devono essere qualificate come corrispettivo della rinuncia ### di ### a far valere diritti sull'eredità paterna (il primo versamento) o comunque come donazioni nulle per difetto di forma (entrambi i versamenti); ➢ che tali elargizioni dovevano essere fatte valere dai convenuti ### e ### quali crediti derivanti da versamento senza causa e non come donazioni da imputare alla quota dell'erede che agisce in reintegrazione; pag. 3/21 ➢ che in assenza di domanda proposta dai convenuti ### e ### tale credito non poteva essere considerato ai fini della ricostruzione della massa ereditaria e delle quote spettanti agli eredi.
Conseguentemente all'accoglimento delle conclusioni in via principale, si chiede che la Corte di Appello di ### voglia ➢ ricostruire la massa ereditaria considerando anche i cespiti oggetto di donazione di cui alle compravendite simulate ### n. 47535 del 20/07/1992 e ### n. 47535 del 20/07/1992, entrambe a rogito del ### di ### ➢ ricostruire la massa ereditaria non considerando né tra il relictum, né tra il donatum le elargizioni di ### a favore di ### ➢ determinare la quota di cui il de cuius poteva disporre e la quota di legittima spettante a ### ➢ procedere dunque alla riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni nell'ordine indicato agli articoli 558 e 559 c.c., al fine della reintegrazione della quota di legittima spettante all'odierna appellante, senza imputazione delle elargizioni ai sensi dell'art. 564, comma 2, c.c.; ➢ infine, procedere alla divisione dei beni in comunione, attribuendo a ### la porzione di beni proporzionale alla propria quota.
In via subordinata In riforma della sentenza non definitiva n. 520/2023 In riforma della sentenza n. 520/2023, si chiede che la Corte d'Appello adìta - in via subordinata e per la non creduta ipotesi in cui, rigettando la domanda di riforma della sentenza n. 2256/2019 e della sentenza n. 520/2023, la Corte d'Appello ritenesse sussistente il credito ex art. 936 c.c. dei convenuti - accerti e dichiari la sussistenza di negozio misto con donazione negli atti di compravendita: ➢ Rep. n. 47535 del 20/07/1992, a firma del ### di ### avente ad oggetto il trasferimento in piena proprietà a ### e alla di lui moglie ### di un fabbricato e pertinenze destinato a civile abitazione, sito nel Comune di ### e censito in N.C.E.U. Foglio 19, mapp. 394, sub 1, 2 e 3 per il pag. 4/21 valore di £ 195.000.000; ➢ Rep. n. 15469 del 30/07/1986, a firma del ### di ### avente ad oggetto il trasferimento in piena proprietà a ### e alla di lui moglie ### del fabbricato e pertinenze destinato a civile abitazione, sito nel Comune di ### e censito in N.C.E.U., Foglio 18, mapp. 284, sub 2 e 3 per il valore di £ 60.000.000.
Si chiede in particolare che la Corte di Appello di ### accerti e dichiari che quanto meno il terreno sul quale sono state edificate le abitazioni di ### e ### costituiscono oggetto di donazione da parte del de cuius ai figli.
Conseguentemente, si chiede che la Corte di Appello di ### voglia ➢ accertare il valore dei terreni donati dal de cuius ai figli, procedendo alla stima degli stessi alla stregua di terreni edificabili e non di terreni agricoli; ➢ ricostruire poi la massa ereditaria, considerando anche i cespiti oggetto di donazione; ➢ determinare la quota di cui il de cuius poteva disporre e la quota di legittima spettante a ### ➢ procedere dunque alla riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, nell'ordine indicato agli articoli 558 e 559 c.c., al fine della reintegrazione della quota di legittima spettante all'odierna appellante; ➢ infine, procedere alla divisione dei beni in comunione, attribuendo a ### la porzione di beni proporzionale alla propria quota.
Si chiede altresì che, nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello adìta (rigettando la riforma richiesta con il quinto motivo di appello) ritenga sussistenti valide donazioni a favore dell'appellante, voglia dichiarare che: ➢ che le elargizioni di lire 35.000.000 e 2.250.000 di ### a favore di ### devono essere considerate per le finalità di cui all'art. 556 c.c. e del successivo art. 564 c.c. secondo il loro valore nominale all'epoca dell'apertura della successione.
Conseguentemente, si chiede che la Corte di Appello voglia ➢ ricostruire la massa ereditaria considerando nel valore del donatum le elargizioni di ### a favore di ### secondo il loro valore nominale e dunque di pag. 5/21 ammontare pari a € 19.367,13; ➢ determinare la quota di cui il de cuius poteva disporre e la quota di legittima spettante a ### ➢ procedere dunque alla riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, nell'ordine indicato agli articoli 558 e 559 c.c., al fine della reintegrazione della quota di legittima spettante all'odierna appellante, previa imputazione delle donazioni ai sensi dell'art. 564, comma 2, c.c.; ➢ infine, procedere alla divisione dei beni in comunione, attribuendo a ### la porzione di beni proporzionale alla propria quota.
In entrambi i casi ### di lite di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse.
In via istruttoria ### c.t.u al fine di ricostruire la massa ereditaria, determinare la quota di legittima spettante a ### e proporre un progetto divisionale tenuto conto delle censure illustrate in atto di citazione di appello. Nell'ipotesi in cui la Corte d'Appello rimettesse la causa in istruttoria, si chiede ammettersi le istanze istruttorie già dedotte da parte appellante davanti al Giudice di prime cure nelle memorie ex art. 183, c. 6. C.p,c.; si chiede, altresì, dichiararsi l'inammissibilità delle istanze istruttorie, alle quali ci si oppone, riproposte dalla difesa degli appellati ### e ### - mediante il richiamo alla memoria ex art. 183, 2° co., n. 2 c.p.c. - con la comparsa di costituzione e risposta del 29.01.2024 dal momento che gli stessi, nel corso del giudizio di primo grado in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 06.10.2022 [sentenza non definitiva n. 520/2023], hanno genericamente insistito per l'ammissione di quelle non ammesse così non assolvendo all'onere della loro indicazione specifica, cui consegue l'impossibilità di una loro riproposizione nel presente giudizio d'impugnazione.
Per parte appellata ### e ### rigetto di ogni contraria istanza, deduzione e/o conclusione: in via principale nel merito: 1) Rigettarsi l'appello principale promosso dall'attrice appellante, perché infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa della comparsa di costituzione pag. 6/21 e risposta e, per l'effetto, confermarsi il contenuto delle due sentenze non definitive qui impugnate; 2) ### e competenze di causa del secondo grado di giudizio integralmente rifuse, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c, oltre alla rifusione delle spese per la ### parte appellata ### e ### la Corte di Appello adita, ogni altra contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così giudicare In via principale e nel merito: 1) respingersi l'appello, siccome infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermarsi in ogni loro parte le impugnate sentenze non definitive. 2) con vittoria di spese e competenze di causa. ### di primo grado Con atto di citazione ritualmente notificato ### conveniva in giudizio i fratelli ### e ### unitamente ai rispettivi coniugi ### e ### rappresentando di essere erede totalmente pretermessa rispetto alla successione del padre ### apertasi in data ### e chiedendo la reintegrazione della propria quota di legittima, contestualmente indicando come soggette a collazione le donazioni disposte dal padre in favore dei figli maschi, ### e ### in data ###, oltre alla compravendita del 20.7.1992 in favore di ### e della moglie ### e alla compravendita del 30.7.1986 in favore di ### e della moglie ### - compravendite di cui assumeva la natura di vendita simulata o, in via subordinata, di donazione indiretta.
Si costituivano tempestivamente in giudizio ### e ### e ### e ### contestando l'ammissibilità e proponibilità della domanda, eccependone la prescrizione, e contestando nel merito la fondatezza della domanda di simulazione in relazione agli atti notarili di vendita rispettivamente del 30.7.1986 e del 20.7.1992 nonché della domanda di reintegrazione della legittima. pag. 7/21 I convenuti allegavano che l'attrice avesse anch'essa ricevuto dal de cuius somme a titolo di donazione, di cui chiedevano la collazione nonché tenersi conto in sede di calcolo dell'eventuale lesione di legittima Con sentenza non definitiva n. 2256/2019, depositata in data ###, il Tribunale rigettava l'eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto; rigettava l'eccezione di prescrizione delle domande attoree; rigettava l'eccezione di rinunzia all'azione, contestualmente dichiarando la nullità della scrittura redatta dall'attrice contestualmente alla donazione di ### 35.000.000 da parte del de cuius ### rigettava l'eccezione di improcedibilità dell'azione di riduzione per mancata accettazione dell'eredità con beneficio dell'inventario da parte dell'attrice, in ragione della pretermissione dell'attrice; rigettava, infine, l'azione di simulazione degli atti pubblici di compravendita del 20.7.1992 e del 30.7.1986 ritenendo, in particolare, che detti atti non fossero simulati per l'intero valore dei cespiti. compravenduti, atteso che una parte del prezzo veniva compensata con controcredito vantato dai figli, ### e ### nei confronti del de cuius.
Il Tribunale rimetteva la causa in istruttoria in relazione alla domanda articolata dall'attrice in via subordinata, ossia l'esistenza di un negozio misto con donazione, previo accertamento del valore di mercato dei due immobili al momento delle dette compravendite e, separatamente, accertamento del valore dei terreni al momento delle compravendite.
All'esito della c.t.u. il Tribunale pronunciava ulteriore sentenza non definitiva 520/2023, depositata in data ###. Il Tribunale rigettava le domande articolate in via subordinata dall'attrice, avente ad oggetto l'accertamento della natura di donazione indiretta degli atti di compravendita immobiliare del 20.7.1992 e del 30.7.1986, nonché la domanda di riduzione. Accertava e dichiarava essere soggetti a collazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 556 e 747 c.c., per il valore di complessivi euro 451.807,09, i beni immobili donati dal de cuius in favore di ### e ### in forza di atto pubblico di donazione del 7.12.2001, rep. n. 83048 notaio ### di ### accertava e dichiarava l'attrice tenuta ad imputare, ex combinato disposto artt. 564, co. 2, e 751 c.c., la complessiva somma di euro 47.226,79; accertava e dichiarava, infine, l'avvenuta lesione della quota di legittima riservata a pag. 8/21 ### nella misura di euro 28.074,39, già imputato quanto a propria volta da ella ricevuto a titolo di donatum.
La causa veniva quindi rimessa in istruttoria in relazione alla domanda di reintegrazione svolta dall'attrice alla luce della manifestata disponibilità dei convenuti di procedere alla reintegra in natura mediante conferimento dei cespiti immobiliari di cui alla donazione del 7.12.2001, dagli stessi ritenuti facilmente frazionabili e restituibili alla massa e in caso negativo, per l'individuazione di porzione di terreno di estensione e valore idoneo alla reintegra.
Giudizio di appello ### la sentenza non definitiva n. 2256/19 pubblicata in data ### e la sentenza non definitiva n. 520/23 pubblicata in data ### ha interposto tempestivo appello ### insistendo per l'accoglimento delle domande già proposte in primo grado.
Si sono costituiti ### e ### che hanno chiesto il rigetto del gravame con la conferma delle sentenze impugnate.
Si sono costituiti ### e ### che hanno chiesto il rigetto del gravame con la conferma delle sentenze impugnate.
All'udienza del 11 marzo 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello ### secondo e terzo motivo di impugnazione ### censura la sentenza non definitiva n. 2256/2019 (capo 5) ove ha rigettato l'azione di simulazione degli atti pubblici di compravendita conclusi rispettivamente il 20 luglio 1992 e il 30 luglio 1986.
In particolare con il primo motivo censura l'erronea applicazione dell'art. 936 cod.civ. e la conseguente affermazione di un credito in capo ai convenuti-appellati per i lavori realizzati sui terreni paterni oggetto delle compravendite. ### censura la sentenza ove, pur avendo correttamente rilevato che il prezzo delle compravendite del 1992 e del 1986 non era stato versato dai convenuti / acquirenti non ha ritenuto che le compravendite in realtà dissimulassero delle donazioni per l'intero valore dei cespiti pag. 9/21 assumendo, erroneamente, che i convenuti / acquirenti avrebbero maturato nei confronti del loro dante causa un controcredito ex art. 936 cod.civ. per aver realizzato in economia e a spese proprie sui terreni del padre le loro rispettive abitazioni.
Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art.1242 cod.civ. stante il rilievo d'ufficio da parte del Tribunale della compensazione tra il prezzo delle compravendite del 1992 e del 1986 e il credito ex art. 936 cod.civ. dei convenuti, evidenziando come i convenuti non avevano mai tentato di paralizzare la domanda di simulazione eccependo un ###credito in forza dell'art. 936 cod.civ. per i lavori eseguiti sui terreni del padre.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza per erronea applicazione degli artt. 936 e 2967 cod.civ. per mancanza di prove in ordine al credito ex art. 936 cod.civ. in capo ai convenuti, assumendo che le risultanze istruttorie acquisite non consentivano di ritenere dimostrato, neanche a livello di presunzione, che i lavori sui terreni di ### erano stati fatti dai figli ### e ### e a loro spese. ### motivo di impugnazione. ###, in via subordinata, ha censurato la sentenza non definitiva n. 520/2023 (capo 1) ove ha rigettato le domande di simulazione degli atti pubblici di compravendita conclusi rispettivamente il 20 luglio 1992 e il 30 luglio 1986 quali donazioni indirette (negotium mixtum cum donatione) per erronea applicazione dei criteri adottati per l'accertamento di vendite miste con donazione e illogicità dell'iter motivazionale. ### assume che “per accertare la sussistenza di negozio misto con donazione, il confronto non doveva essere fatto tra prezzo convenuto in atti e valore del bene ceduto, perché il prezzo convenuto non è stato pagato e non può costituire il parametro di riferimento; il confronto avrebbe dovuto essere fatto - se si voleva seguire quanto statuito (pur erroneamente) dalla sentenza 2256/2019 del Tribunale di Vicenza - tra prezzo in ipotesi pagato dai convenuti mediante il meccanismo della compensazione e il valore dei beni ceduti; si sarebbe dunque dovuto previamente stimare il valore del credito dei figli ### e ### e il valore dei beni ceduti, senza procedere a una mera equiparazione tra valore dei fabbricati e credito dei convenuti; si sarebbe così dovuto necessariamente constatare che quanto meno il valore del terreno su cui erano state edificate le abitazioni dei convenuti non era coperto dal credito dei pag. 10/21 convenuti stessi ex art. 936 c.c.; si sarebbe dovuto concludere che quanto meno il terreno aveva costituito oggetto di donazione, il cui valore andava rivalutato alla data di apertura della successione e fatto rientrare nella massa ereditaria per tutte le conseguenti operazioni“ contestando, inoltre, come erroneamente per entrambe le compravendite veniva preso in considerazione il valore agricolo del fondo e non quello edificabile.
Quinto motivo di impugnazione. ### censura la sentenza n.2256/2019 (capo 3 “rigetta l'eccezione di rinunzia all'azione sollevata dai convenuti ### e ### dichiarando la nullità della scrittura redatta dall'attrice contestualmente alla donazione di lire 35.000.000 da parte del de cuius ### Moro”), e la successiva sentenza n.520/2023 (capo 3: “accerta e dichiara che ### è tenuta ad imputare ex comb. disposto artt.564, co.2, e 751 c.c., la complessiva somma di euro 47.226,79”) assumendo l'erronea qualificazione delle dazioni di denaro di cui alla scrittura privata del 2 febbraio 1970 e di quella senza data - prodotte sub docc. 1 e 3 da parte dei convenuti ### come donazioni nei confronti di ### censurando inoltre l'omessa declaratoria di nullità delle ### donazioni per mancanza di forma e animus donandi e di prescrizione del termine decennale per la ripetizione dell'indebito.
In particolare in relazione all'elargizione di lire 35.000.000 censura la decisione ove ha ritenuto che la nullità del patto successorio comportasse la natura liberale delle attribuzioni in base ad esso effettuate, senza individuare da quali elementi fosse desumibile nella specie l'animus donandi e senza porsi il problema della sussistenza dei requisiti di forma prescritti ex art. 782 c.c. . ### assume che “in difetto di tali requisiti - animus donandi e forma -, dalla nullità dell'accordo di cui al doc. 03 di parte ### discende il diritto degli eredi a chiedere semmai la restituzione della somma versata, diritto soggetto a prescrizione decennale (cfr. Corte di Cassazione, sent. n. 12474/2002), il cui termine, nel caso di specie, è ampiamente decorso” come già eccepito nel giudizio di primo grado.
Quanto alla somma di ### 2.250.000,00 l'appellante rileva che la medesima deve ritenersi esente da imputazione alla quota di legittima dell'appellante, trattandosi di donazione che era stata diretta da ### al genero (###, e non alla figlia ###. pag. 11/21 ### motivo di impugnazione. ### censura la sentenza n.520/2023 (capo 3: “accerta e dichiara che ### è tenuta ad imputare ex comb. disposto artt.564, co.2, e 751 c.c., la complessiva somma di euro 47.226,79”) ove al fine di determinare la massa ereditaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 556 c.c. e la somma che ### avrebbe dovuto imputare alla sua quota di legittima ai sensi dell'art. 564 c.c., rivalutava gli importi oggetto delle dazioni di denaro (risultando indicato in motivazione che “### somma, rivalutata alla data dell'apertura della successione (2002) ex art. 751 ammonta ad euro 30.851,04 (cfr. relazione peritale integrativa pag. 5) - somma che ### è tenuta ad imputare alla quota di legittima lei riservata. Ne consegue che la somma complessiva che ### è tenuta ad imputare alla quota di legittima lei riservata ammonta a complessivi euro 47.226,79 (ossia euro 16.375,75 + euro 30.851,04)”).
Ragioni della decisione ### va accolto in relazione alla censura della sentenza non definitiva n. 2256/2019 (capo 5) ove ha rigettato l'azione di simulazione degli atti pubblici di compravendita conclusi rispettivamente il 20 luglio 1992 e il 30 luglio 1986.
In proposito appare dirimente il mancato rilievo da parte del Tribunale alla circostanza che l'operatività dell'art. 936 secondo comma cod.civ. presuppone che il costruttore rivesta la qualità di terzo, per tale dovendosi intendere il soggetto che non abbia con il proprietario del fondo nessun rapporto giuridico, di natura reale o personale, che gli conferisca la facoltà di costruire sul suolo.
In virtù del principio dell'accessione il proprietario del suolo acquista la proprietà delle costruzioni e delle piantagioni fin dal momento in cui esse vengono dal terzo eseguito con materiali propri e si inseriscono e si incorporano nel suolo, salva la facoltà dello "ius tollendi", data allo stesso proprietario, al fine di non rendere la sua condizione del tutto dipendente dal fatto arbitrario del terzo. Come osservato dalla Suprema Corte “###. 936 c.c. trova applicazione soltanto quando l'autore delle opere sia realmente terzo, ossia non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che gli attribuisca la facoltà di costruire sul suolo” ( nel caso di specie si è ritenuto che la norma non si applicasse nell'ipotesi in cui le opere siano state pag. 12/21 realizzate dal convivente o da chi sia legato ad una relazione sentimentale con il proprietario del suolo ed abbia impiegato denaro e tempo libero per la costruzione dell'abitazione comune e non a vantaggio esclusivo del convivente)” (cfr.Cass. n.5086/2022).
Nel caso di specie risulta non contestato che il de cuius aveva messo a disposizione i terreni di sua proprietà per far realizzare le abitazioni dei figli chiedendo altresì per loro conto le relative licenze edilizie (tanto più che solo il medesimo era autorizzato a richiederle in quanto coltivatore diretto) sicchè, diversamente da quanto indicato nell'impugnata sentenza, non può ritenersi che i figli avessero maturato un credito ex art.936 secondo comma cod. civ. compensato al momento delle compravendite vieppiù nella considerazione che, come correttamente rilevato dall'appellante, i convenuti neppure avevano eccepito la compensazione.
Né risulta allegato che i figli avessero richiesto al padre anteriormente alle compravendite il pagamento ex art.936 secondo comma cod.civ. delle opere realizzate sui terreni del medesimo tenuto conto ulteriormente che trattandosi di credito che va fatto valere nei confronti del proprietario del terreno, successivamente alla vendita, il medesimo si è estinto per confusione. In relazione alle opere realizzate su suolo altrui il diritto di credito del terzo ex art.936 secondo comma cod. civ. ovvero, in via subordinata ex art.2041 cod. civ. allorquando le opere siano state realizzate in virtù del rapporto personale con il proprietario, in quanto credito nei confronti del proprietario delle opere in ipotesi di cessione del terreno allo stesso costruttore si estingue per confusione.
Risulta altresì comprovato che da parte dei figli non fu corrisposto alcun pagamento quale prezzo delle compravendite il 20 luglio 1992 e il 30 luglio 1986 (come già accertato nella sentenza impugnata stante il valore confessorio delle dichiarazioni rese dai convenuti che hanno affermato che il prezzo non era stato pagato alla data della stipula e la mancanza di prova in relazione alla e asserite dazioni di denaro avvenute negli anni successivi) vendite effettuate in sede notarile e alla presenza dei testimoni.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza non definitiva n. 2256/2019, va quindi accertato e dichiarato che gli atti di compravendita dissimulano donazioni per l'intero valore dei beni ceduti pag. 13/21 ➢ Rep. n. 47535 del 20/07/1992, a firma del ### di ### avente ad oggetto il trasferimento in piena proprietà a ### e alla di lui moglie ### di un fabbricato e pertinenze destinato a civile abitazione, sito nel Comune di ### e censito in N.C.E.U. Foglio 19, mapp. 394, sub 1, 2 e 3 per il valore di £ 195.000.000; ➢ Rep. n. 15469 del 30/07/1986, a firma del ### di ### avente ad oggetto il trasferimento in piena proprietà a ### e alla di lui moglie ### del fabbricato e pertinenze destinato a civile abitazione, sito nel Comune di ### e censito in N.C.E.U., Foglio 18, mapp. 284, sub 2 e 3 per il valore di £ 60.000.000 Rep. n. 15469 del 30.7.1986.
Come richiesto dall'appellante va conseguentemente riformata la sentenza impugnata ove ha accolto la domanda di riduzione promossa da ### alla luce di quanto sopra rilevato dovendosi procedere alla ri-determinazione del valore della disponibile ex art.556 c.c., della quota di riserva e dell'eventuale lesione.
Sul punto il Tribunale osservava quanto segue: “Il relictum in morte di ### è pressochè nullo. A tanto va aggiunto il donatum, ossia “i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione” dal de cuius a mente del disposto di cui all'art. 556 c.c.: esclusa la natura donativa delle compravendite di cui agli atti notarili del 20.7.1992 rep. n. 47532 e del 30.7.1986 rep. n. 15469 per le ragioni ampiamente indicate, va indubbiamente aggiunto al relictum, ai fini della riunione fittizia, il valore dei cespiti immobiliari di cui alla donazione del 7.12.2001, atto a rogito notaio ### di ### rep. n. 83048, con cui il de cuius, da un lato, ha donato al figlio ### i terreni siti in ### catastalmente censiti al C.T. del medesimo Comune, fg. 19, part. 34, 35 per l'intero, oltre a part. 36, 109, 405, 138, 139, 406 limitatamente alla nuda proprietà, e oltre alla part. 110 per la quota del 50% della nuda proprietà, riservando per sé e per la moglie il diritto di usufrutto generale vitalizio (cfr. doc. 4 attoreo); e dall'altro, ha donato al figlio ### i terreni siti in ### catastalmente censiti al fg. 19, part. 34, 35, 110 per la quota di ½ della nuda proprietà, oltre ai terreni di cui al fg. 18, part. 55, 57, 169, 275, 276, e fg. 18, part. 199 e 205 per l'intera nuda proprietà, riservando per sé e per la moglie il diritto di usufrutto generale vitalizio (cfr. doc. 5 attore); oltre al fabbricato pag. 14/21 rurale di cui al fg. 19, mapp. 554, sub 1 e 2. Il valore di tali beni è stato stimato dal CTU in euro 129.000,00 quanto al fabbricato rurale in comproprietà in parti uguali tra i fratelli ### e ### in euro 221.923,59 quanto ai terreni agricoli di proprietà di ### con la precisazione che i mapp. 34 e 110, fg. 19, risultano in comproprietà in quota eguale ed indivisa con il fratello ### e in euro 100.883,50 quanto ai terreni agricoli di proprietà di ### con la precisazione che i mapp. 34 e 110, fg. 19, risultano in comproprietà in quota eguale ed indivisa con il fratello ### E quindi per la complessiva somma di euro 451.807,09 ( relazione peritale pag. 36 e tabella ### A). “ Rileva il Collegio come - in ragione dell'accoglimento del motivo d'impugnazione di cui sopra - al valore delle donazioni già individuate nella sentenza, e stimato dal ctu nella complessiva somma di euro 451.807,09, stante l'accertamento della simulazione relativa dei due atti sopraindicati di compravendita andrà imputata anche la quota di metà (in quanto riferita ai fratelli ### e ### esclusa la quota di metà delle rispettive mogli) dell'intero valore dei beni oggetto delle simulate compravendite (dissimulanti donazioni) ovvero del fabbricato e pertinenze destinati a civile abitazione ivi realizzata posto che “In tema di azione di riduzione, la pronuncia - che, previo accertamento della simulazione relativa alla vendita di immobili, in quanto dissimulante una donazione - dichiari l'inefficacia parziale della donazione dissimulata nei limiti necessari alla reintegrazione della quota riservata per legge ai legittimari, qualora il donatario abbia realizzato, sull'immobile, in epoca anteriore all'esperimento della relativa azione, una costruzione, deve ritenersi - in applicazione dell'art. 934 cod.civ. - estesa al valore del bene comprensivo della costruzione. Infatti, in virtù del principio generale dell'accessione, la costruzione resta assorbita al suolo, a titolo di acquisto originario della proprietà, senza che assumano rilevanza in senso contrario né la natura personale dell'azione di riduzione, né quella costitutiva della sentenza connessa.” ( cfr. Cass. civ. n.2858/2006). ### l'accertamento già svolto dal c.t.u. in primo grado arch ### (cfr. pag. 25 e 42 perizia) per il fabbricato oggetto della compravendita di ### e ### il valore di mercato del fabbricato al 1986 era di circa 80.000,00 euro mentre, in relazione al fabbricato oggetto di compravendita di ### e pag. 15/21 ### il valore di mercato al 1992 era di euro 106.00,00, valori che sono stati poi stimati al 2002 rispettivamente in euro 191.000.000 ( fg 18 mapp 284) e in euro 179.500,00 ( fg 19 mapp 394). Correttamente il CTU ha calcolato il valore dei detti cespiti immobiliari alla data dell'apertura della successione, ossia anno 2002 giusto il rimando all'art. 747 c.c. (in materia di collazione) contenuto nell'art. 556 c.c. (in materia di azione di riduzione).
Alla già individuata somma di euro 451.807,09 vanno pertanto aggiunti euro 95.500,00 (donazione per ### - pari a complessivi 191.000,00 :2 tenuto conto della contitolarità con la moglie) ed euro 89.750,00 (donazione per ### - pari a complessivi 179.500,00 :2 tenuto conto della contitolarità con la moglie) e così per complessivi euro 637.057,09 (quale complessivo valore del relictum e donatum all'epoca della morte del de cuius). ### quanto già riportato nella sentenza impugnata “### conto del disposto di cui all'art. 542, co. 2, c.c., per il caso di concorso tra coniuge e pluralità di figli (alla morte di ### infatti, la moglie era ancora vivente), spetta ai figli complessivamente la metà del patrimonio da dividersi in parti uguali, e al coniuge ¼ del patrimonio”.
Ne consegue che la quota di legittima riservata ai figli nel caso di specie ammonta complessivamente ad euro 318.528,54 e che quindi la quota di legittima spettante a favore della legittimaria ### è pari a 106.176,18.
A fronte di tale quota va dunque determinata la somma da imputare in quanto ricevuta dalla stessa legittimaria pretermessa.
Sul punto i motivi d'impugnazione (quarto, quinto e sesto) vanno solo parzialmente accolti.
Osserva preliminarmente il Collegio come le critiche svolte dall'appellante alla impugnata sentenza in relazione alla somma di lire 2.250.000 alla stessa donati dal padre negli anni sessanta - somma indicata nel testamento olografo e nella scrittura privata 2.2.1970 - risulta inammissibile tenuto conto che l'appellante omette di confrontarsi con le ragioni che sorreggono la sentenza impugnata e che hanno condotto il giudice di prime cure a ritenere inammissibile tale domanda. ### si atteggia sul punto come se non fosse intervenuta la sentenza di prime cure: poiché non pag. 16/21 denuncia gli errori nei quali sarebbe incorso il primo giudice e non prende in esame e sottopone a censura, quand'anche sinteticamente, la ratio decidendi espressa dalla sentenza appellata, il gravame non supera il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 342 c.p.c. ### sul punto si limita infatti solo ad assumere che la donazione sarebbe stata diretta al genero ### e non alla figlia, senza tuttavia darsi carico della specifica indicazione contenuta nei documenti e specificamente indicata in sentenza e qui condivisa (“tanto è provato sia dal contenuto del testamento olografo pubblicato laddove il de cuius nella scheda testamentaria scrive “a mia figlia ### ho dato nel febbraio de 1970 lire 2.250.000 ###, perché essa si coprasse la casa da lei abitata con il relativo terreno e ho pagato tutte le spese per l'acquisto. Non essendo mia figlia presente, tutta la proprietà fu intestata da suo marito solo a se medesimo pur avendo il medesimo concorso per l'acquisto solo per una modestissima quota. Voglio che la figlia rivaluti al valore attuale quanto essa a ricevuto in tale occasione, calcolando nello stato in cui erano i beni il valore attuale della casa e del terreno sopraindicati” (cfr. verbale pubblicazione testamento olografo del 14.6.2002 - doc. 3); come pure dal contenuto della scrittura privata datata 2.2.1970 sottoscritta dal de cuius, dal marito dell'attrice e dalla stessa ### in cui si legge “### dichiara come padre della figlia ### e zennero ### dichiara di avere dato come legitima del terreno e casa comperata, la somma di 2.250.000. duemilioniduecentocinquantamila”) come evidenziato nella sentenza impugnata) e delle compiute e ulteriori motivazioni qui condivise “Nel caso di specie è indubbio che il de cuius abbia elargito la somma di cui sopra in favore della figlia perché ella potesse comprare la casa di abitazione, tuttavia non può dirsi che intento del disponente fosse quello di donare indirettamente l'immobile in sè, sia perché non vi sono in atti riscontri da cui evincere che ### volesse acquistare per la figlia un certo immobile precisamente individuato (l'individuazione dell'immobile, del resto, se operata da parte convenuta ### e ### fin dalla comparsa di costituzione e risposta -cfr. pag. 8 e doc. 2-, è avvenuta sulla base delle risultanze catastali all'attualità con riferimento al soggetto ### e quindi ex post rispetto alla datio del denaro risalente agli anni pag. 17/21 Settanta); sia atteso che, come si legge nella scheda testamentaria, la casa di abitazione veniva intestata al compagno della figlia, ### Il che esclude, a maggior ragione, che l'intento del padre (ossia l'animus) fosse quello di donare il cespite immobiliare alla figlia, atteso che, di fatto, il bene non veniva intestato ad ella medesima, ma al compagno, corroborando la conclusione per cui il padre abbia voluto fornire alla figlia - e quindi donarle - del denaro funzionale all'acquisto di abitazione familiare, denaro che effettivamente è stato impiegato per tale scopo, ma non un cespite immobiliare sufficientemente individuato ed identificato (tant'è che poi, di fatto, l'immobile adibito a residenza della coppia ### - si ripeteè stato intestato a quest'ultimo).” (cfr. pag. 10 sentenza impugnata). ### motivo d'impugnazione contesta la considerazione quale donazione in favore di ### della somma indicata nella scrittura dimessa dai convenuti ### e ### e risalente al 1988 (doc.3 allegato alla costituzione di primo grado: “La sottoscritta ### espedita con la presente dichiara di aver ricevuto la somma di lire 35.000.000 quale suo avere sulla eredità futura del padre ### La sottoscritta si dichiara tacitata e completamente soddisfatta di ogni suo avere. Nel momento in cui la proprietà verrà trasferita ai figli ### e adriano la sottoscritta ### si recherà unitamente agli stessi dal ### per eventuali firme di rinuncia e di assenso alle eventuali venite”). In proposito non appare dirimente il richiamo alla giurisprudenza che rileva come la nullità di un patto successorio rinunciativo non comporta di per sé la presunzione della natura liberale delle attribuzioni in base ad esso effettuate ma il solo diritto, soggetto a prescrizione, degli eredi alla restituzione della somma versata in base ai principi dell'indebito oggettivo (cfr. Cass. civ. n.12474/2002) tenuto conto che l'appellante non aveva svolto alcuna contestazione rispetto alla sussistenza dell'animus donandi .
Va inoltre sottolineato come risulta infondato il rilievo relativo alla asserita nullità per difetto di forma delle donazioni suindicate tenuto conto che nel caso di donazioni nulle l'importo donato costituisce un credito ereditario in favore dell'asse a carico del soggetto al quale il denaro viene attribuito e pertanto il coerede già donatario deve in sede di divisione imputare la somma ricevuta ai sensi dell'art.724 cod.civ. Come osservato dalla Suprema Corte “alla dichiarazione di nullità delle donazioni di danaro pag. 18/21 non segue l'esclusione delle relative somme dalla massa ereditaria; queste, infatti, per effetto della sopravvenuta carenza del titolo giustificativo, costituiscono crediti del de cuius verso l'erede. Il meccanismo di recupero di tali somme alla massa ereditaria è quello della imputazione alla quota dell'erede beneficiario, secondo il disposto dell'art. 724 cod.civ., comma 2”.(cfr. Cass.civ. n.2633/2014).
Ciò premesso va accolto il sesto motivo d'impugnazione. Come già evidenziato dalla Suprema Corte nel caso di donazioni in denaro per determinare la massa e la quota disponibile ai sensi dell'art. 556 c.c., deve aversi riguardo al denaro oggetto di donazione secondo il suo valore nominale (cfr. Cass. civ. n.12919/2012). Come osservato dalla Suprema Corte: “In tema di divisione ereditaria la collazione del denaro ricevuto in donazione dal de cuius soggiace al principio nominalistico con esclusione di qualsiasi rivalutazione, senza che possa tenersi conto del mutato potere d'acquisto della moneta. (cfr. Cass. civ. n.26486/2019 con rif. ai precedenti conformi. Cass.civ 1255/1973 n. 2342/1969; n. 929/1964).
In accoglimento del sesto motivo d'impugnazione al fine di determinare la massa ereditaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 556 c.c. e la somma che ### deve imputare alla sua quota di legittima ai sensi dell'art. 564 c.c., deve aversi riguardo al denaro oggetto di donazione secondo il suo valore nominale e senza alcuna rivalutazione Per tali ragioni, in parziale riforma della sentenza impugnata, ### è tenuta ad imputare la somma di ### 2.250.000 alla stessa donati dal padre negli anni ### nonché la somma di lire 35.000.000, come da scrittura privata dimessa sub doc. 3 di parte ### e ### senza alcuna rivalutazione (2.250.00 lire 1970 e 35.000.000 lire 1990 convertite in euro al 2002 euro 19.367,13 ( cfr. pag 37 c.t.u.) Rispetto alle somme di denaro donate dal de cuius a ### pari a lire 2.250.000 nel 1970 e a lire 35.000.000 nel 1998 va esclusa qualsiasi rivalutazione e va dunque operata la sola conversione in euro - rispettivamente lire 2.250.000 conversione in euro 1.291,14 e lire 35.000.000 convertito in euro 18.075,99 - e così complessivamente per euro 19.367,13.
Ne consegue che la somma complessiva che ### è tenuta ad imputare alla quota di legittima lei riservata ammonta a complessivi euro 19.367,13 pag. 19/21 A fronte della quota lei riservata, quale legittimaria, pari ad euro 106.176,18 detratto quanto ricevuto a titolo di donazione (ossia euro 19.367,13), ne consegue che va accertato e dichiarato che ### effettivamente è stata lesa nei propri diritti di legittimaria, dovendo la legittima prevista ex lege in suo favore essere reintegrata in ragione di quanto sopra per la differenza, ossia nella misura di euro 86.809,05 (106.176,18 - 19.367,13).
Quanto alle concrete modalità della reintegrazione non vi è luogo a pronunciare in questa sede in assenza di impugnazione sul punto (restando il relativo accertamento oggetto della diversa pronuncia definitiva del Tribunale di Vicenza n.1939/2024 pubblicata il ###, qui non impugnata).
Conclusioni e spese Le sentenze appellate vanno dunque riformate come di seguito riassunto: quanto alla sentenza n.2256/2019 in riforma del capo 5) deve accertarsi e dichiararsi la simulazione relativa degli atti pubblici di compravendita ### n. 47535 del 20/07/1992 e Rep. n. 47535 del 20/07/1992, entrambi a rogito del ### di ### in quanto dissimulanti donazioni rispettivamente da ### a ### e ### e da ### a ### e ### quanto alla sentenza n.520/2023 in riforma del capo 2) accerta e dichiara che i beni immobili donati dal de cuius in favore di ### e ### con atto pubblico di donazione del 7.12.2001, rep. n. 83048 notaio ### di ### e con donazioni dissimulate di cui agli atti pubblici di compravendita ### n. 47535 del 20/07/1992 e ### n. 47535 del 20/07/1992, entrambi a rogito del ### di ### sono soggetti a collazione ai sensi del comb. disp. artt. 556 e 747 c.c., per il valore di euro 637.057,09, in riforma del capo 3) accerta e dichiara che ### è tenuta ad imputare ex combinato disposto artt.564 comma 2 e 751 cod. le somme in denaro ricevute, convertite da lire ad euro, al valore nominale e con esclusione della rivalutazione e così per la complessiva somma di euro 19.367,13 e, infine, in riforma del capo 4) accerta e dichiara che la donazione di cui all'atto notarile del 7.12.2001. rep. n. 83048 notaio ### di ### ha leso la quota di legittima riservata a ### che si determina, già imputato quanto a propria volta da ella ricevuto a titolo di donatum, in euro 86.809,05. pag. 20/21 Rilevato che in caso di impugnazione di una sentenza non definitiva il giudice di appello se la conferma in tutto o in parte deve limitare la pronuncia sulle spese alla sola fase di appello, giusta soccombenza le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico degli appellati, in solido tra loro, e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 in assenza di nota spese, secondo lo scaglione valore indeterminabile complessità media per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 8.470,00 per compensi oltre 804,00 per marca e c.u. e oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e ###. Q. M.
La Corte d'Appello di ### definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello avverso la sentenza non definitiva n.2256/19 pubblicata in data ### del Tribunale di Vicenza e la sentenza non definitiva n.520/23 pubblicata in data ### del Tribunale di Vicenza ed in riforma delle sentenze impugnate: 1) quanto alla sentenza n.2256/2019 in riforma del capo 5) accerta e dichiara la simulazione relativa degli atti pubblici di compravendita ### n. 47535 del 20/07/1992 e Rep. n. 47535 del 20/07/1992, entrambe a rogito del ### di ### in quanto dissimulanti donazioni rispettivamente da ### a ### e ### e da ### a ### e ### 2) quanto alla sentenza n.520/2023 in riforma del capo 2) accerta e dichiara che i beni immobili donati dal de cuius in favore di ### e ### con atto pubblico di donazione del 7.12.2001, rep. n. 83048 notaio ### di ### e con donazioni dissimulate di cui agli atti pubblici di compravendita ### n. 47535 del 20/07/1992 e ### n. 47535 del 20/07/1992, entrambi a rogito del ### di ### sono soggetti a collazione ai sensi del comb. disp. artt. 556 e 747 c.c., per il valore di euro 637.057,09. • del capo 3) accerta e dichiara che ### è tenuta ad imputare ex combinato disposto artt.564 comma 2 e 751 cod. civ. le somme in denaro ricevute, convertite da lire ad euro, al valore nominale e con esclusione della rivalutazione e così per la complessiva somma di euro 19.367,13; pag. 21/21 • del capo 4) accerta e dichiara che la donazione di cui all'atto notarile del 7.12.2001. rep. n. 83048 notaio ### di ### ha leso la quota di legittima riservata a ### che si determina, già imputato quanto a propria volta da ella ricevuto a titolo di donatum, in euro 86.809,05; 3) condanna ### e ### e ### e ### in solido tra loro, a rifondere a ### le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 8.470,00 per compensi ed euro 804,00 per spese, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Cosi deciso in ### nella ### di Consiglio del 12 marzo 2025 ### dott. ### L'### dott.
causa n. 1870/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gasparini Martina, Caterina Passarelli