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Tribunale di Sassari, Sentenza n. 713/2024 del 07-06-2024

... REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI SASSARI - Sezione Civile - così composto: - dott.ssa ### -dott.ssa ### - dott.ssa ### . riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 591 / 2024 del R.G.A.C., rimessa al collegio all'udienza del vertente TRA - ### , elettivamente domiciliato in ### presso l'avv.to ### che lo rappresenta per procura apposta in margine al ricorso introduttivo; - ricorrente-; E - ### elettivamente domiciliato in ### presso l'Avv. ### , che lo rappresenta e difende per procura in margine alla comparsa di costituzione e risposta; -resistente nonché - IL PUBBLICO MINISTERO, - intervenuto - OGGETTO: domanda di scioglimento del matrimonio; ### come da udienza del 5.6.2024 (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI SASSARI - Sezione Civile - così composto: - dott.ssa ### -dott.ssa ### - dott.ssa ### .  riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 591 / 2024 del R.G.A.C., rimessa al collegio all'udienza del vertente TRA - ### , elettivamente domiciliato in ### presso l'avv.to ### che lo rappresenta per procura apposta in margine al ricorso introduttivo; - ricorrente-; E - ### elettivamente domiciliato in ### presso l'Avv.  ### , che lo rappresenta e difende per procura in margine alla comparsa di costituzione e risposta; -resistente nonché - IL PUBBLICO MINISTERO, - intervenuto - OGGETTO: domanda di scioglimento del matrimonio; ### come da udienza del 5.6.2024 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il #### conveniva in giudizio ### chiedevano che questo Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto in ### il ### , allegando di essere separata legalmente in virtù di Sentenza del ### di ### in data ###, che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e che la convivenza non era più ripresa; concludeva per la conferma delle condizioni di separazione. 
Si costituiva ### non opponendosi alla richiesta di scioglimento del matrimonio ma contestando la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore e proponendo diversa regolamentazione del diritto di visita. 
Comparse le parti davanti al ### istruttore confermavano la volontà di non volersi riconciliare e raggiungevano l'accordo sulle condizioni di divorzio, accordo riportato all'udienza del 5.6.2024 .  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Dall'istruttoria svolta è emerso che i coniugi ### vivono ininterrottamente separati, legalmente, in virtù di separazione divenuta definitiva con la sentenza in data ###; 2. così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificate dalla legge n.55/2015, il collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Il tempo ormai trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti denunciano un definitivo esaurimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in ### in data ### , ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.  3. Il Collegio prende atto delle condizioni assunte dalle parti in ordine alla regolamentazione e all'esercizio della responsabilità genitoriale, condizioni che si ritengono conformi a legge, rispettose dei diritti e delle esigenze del minore.  3. La natura del giudizio legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.  P.Q.M.  il ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da #### e ### , con l'intervento del P.M., così provvede: 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in ### in data ### 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di ### di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010 parte 1 , n. 7 CONDIZIONI ; ### l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori e la sua collocazione presso la madre, per quanto riguarda il diritto di visita verrà regolamentato come da comparsa di costituzione e risposte, l'assegno di mantenimento resta determinato in € 400 mensili con pagamento diretto da parte del datore di lavoro ,e per l'effetto ordina alla ### S.r.l. con sede ###Cod. fiscale e #### in qualità di datore di lavoro del ### di pagare direttamente la somma in favore della signora ### l'assegno unico universale sarà percepito dalla signora ### , il ### sarà tenuto anche al pagamento del 50% delle spese straordinarie determinate con le modalità e i criteri indicati dal protocollo CNF adottato dal ### 3) compensa tra le parti le spese di causa. 
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del ### di ### 07/06/2024 ### rel.   G.### n. 591/2024

causa n. 591/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Sanna Maria Giuseppa

Tribunale di Sassari, Sentenza n. 737/2023 del 12-07-2023

... REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI SASSARI - Sezione Civile - così composto: - dott.ssa ### -dott.ssa ### - dott.ssa ### . riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 1505 /2022 del R.G.A.C., rimessa al collegio all'udienza del vertente TRA - ### , elettivamente domiciliata in ### presso l'avv.to ### che la rappresenta per procura apposta in margine al ricorso introduttivo; - ricorrente E - ### elettivamente domiciliato in ### presso l'avv.to PIU ### che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso introduttivo -resistente nonché - IL PUBBLICO MINISTERO, - intervenuto - OGGETTO: domanda di scioglimento del matrimonio; . CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da foglio telematico (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI SASSARI - Sezione Civile - così composto: - dott.ssa ### -dott.ssa ### - dott.ssa ### .  riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 1505 /2022 del R.G.A.C., rimessa al collegio all'udienza del vertente TRA - ### , elettivamente domiciliata in ### presso l'avv.to ### che la rappresenta per procura apposta in margine al ricorso introduttivo; - ricorrente
E - ### elettivamente domiciliato in ### presso l'avv.to PIU ### che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso introduttivo -resistente nonché - IL PUBBLICO MINISTERO, - intervenuto - OGGETTO: domanda di scioglimento del matrimonio; .  CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da foglio telematico depositato in data ### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il #### chiedeva che questo Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto con ### in data30/10/2010 in ### ; Si costituiva ### non opponendosi alla richiesta di scioglimento del matrimonio del matrimonio. 
Entrambi premettevano di essere separati legalmente in virtù di ### di ### del ### di ### in data ### , in quanto era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e di avere avuto un figlio, ### ancora minorenne. 
Comparse le parti davanti al ### preso atto della impossibilità della riconciliazione rimetteva le parti al Collegio sulle conclusioni congiunte rassegnate con il foglio telematico di precisazione delle conclusioni in data ### MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Dall'istruttoria svolta è emerso che i coniugi ### e ### vivono ininterrottamente separati, legalmente, in virtù di separazione divenuta definitiva con il decreto di omologa del ### di ### in data ; 2. così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificate dalla legge n.55/2015 , il collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Il tempo ormai trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti denunciano un definitivo esaurimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in ### in data ### , ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza. 
Il Collegio prende atto delle condizioni assunte dalle parti per la regolamentazione e l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del minore figlio ### condizioni conformi a legge e rispettose dei diritti e delle esigenze del minore.  3. La natura del giudizio legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.  P.Q.M.  il ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da #### e ### con l'intervento del P.M., così provvede: 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in ### in data ###; 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del ### di ### di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010 parte I, n. 177 ; CONDIZIONI : come da foglio telematico depositato in data ### contenente oltre le condizioni di divorzio relativamente alla responsabilità genitoriale sul minore figlio anche il trasferimento del 50% in favore della ### da parte del ### della casa familiare.  3) compensa tra le parti le spese di causa. 
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del ### di ### rel. 
G.### 

causa n. 1505/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Sanna Maria Giuseppa

Tribunale di Sassari, Sentenza n. 618/2024 del 17-05-2024

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI Prima Sezione Civile Il Tribunale civile di ### in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 919/21 R.G. promossa da: ### (CF ###) elettivamente domiciliato in ### nella ### n°88, presso e nello studio dell'Avv. ### (C.F. ###) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, ATTORE CONTRO ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###) rappresentati e difesi giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. ### (### Fis. ###) presso il cui ### in ### via M. Zanfarino n. 58 sono elettivamente domiciliati, ### OGGETTO: servitù ### per parte attrice: “- si insiste nella revoca dell'ordinanza istruttoria, nella (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI Prima Sezione Civile Il Tribunale civile di ### in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 919/21 R.G. promossa da: ### (CF ###) elettivamente domiciliato in ### nella ### n°88, presso e nello studio dell'Avv.  ### (C.F. ###) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, ATTORE
CONTRO ### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###) rappresentati e difesi giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. ### (### Fis. ###) presso il cui ### in ### via M. Zanfarino n. 58 sono elettivamente domiciliati, ### OGGETTO: servitù ### per parte attrice: “- si insiste nella revoca dell'ordinanza istruttoria, nella parte in cui non ha ritenuto ammissibili le prove dedotte da questa difesa nell'atto di citazione e nelle memorie istruttorie di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c. Si confermano le conclusioni di cui all'atto di citazione cosi come modificate nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. che di seguito si riportano. In via principale 1) respinta ogni contraria istanza, conclusione, eccezione e deduzione; 2) pronunciare sentenza di accertamento dell'esistenza della servitù a carico del fondo servente di proprietà del #### a favore del fondo dominante di proprietà del #### e/o accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio per intervenuta usucapione ultraventennale e per lo effetto condannare parte convenuta a cessare gli impedimenti e le turbative dell'esercizio di tale diritto e ripristinare lo stato dei luoghi attraverso la rimozione di tutti gli ostacoli e gli impedimenti con l'originaria ampiezza della strada parti a 2,5 m, in modo tale da consentire la viabilità presente e futura del tragitto di accesso al fondo dominante; 3) disporre ai sensi dell'art. 1079 c.c. il risarcimento, pari alla somma di euro 5.000,00 o ulteriore accertanda in causa, stanti i pregiudizi derivati al #### in conseguenza delle condotte del #### via residuale 4) accertata la violazione dell'art. 892 c.c. disporre ai sensi dell'art. 894 c.c. la rimozione da parte del #### degli alberi che non siano posti alle distanze, normativamente fissate, dalla proprietà del ####5) sempre con vittoria di spese, diritti e onorari”. 
Per parte convenuta: “### lì###mo Giudice adito ### dichiarare la carenza di legittimazione passiva di ### e, per l'effetto, disporne l'estromissione dal giudizio con relativa pronuncia sul punto in ordine alle spese di lite; ### accertare il difetto del titolo costitutivo e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio così come indicata in atto di citazione in favore del ##### respingere, in quanto completamente infondata in fatto e in diritto la richiesta di risarcimento ex art. 1079 c.c. formulata dall'attore; ### respingere, in quanto completamente infondata in fatto e in diritto, anche e soprattutto all'esito dello specifico accertamento svolto sul punto dal C.T.U., la richiesta di rimozione di alberi, ex art. 892 c.c; ### accogliere la domanda riconvenzionale svolta da ### e, per l'effetto, dichiarare accertato, all'esito della C.T.U. svolta dal tecnico incaricato #### il diritto di passaggio per il fondo intercluso distinto al NCT del Comune di #### al F. 17 Mapp. 178 e 179, di proprietà di ### determinandone il posizionamento lungo il confine tra i fondi confinanti distinti al N.C.T. del Comune di #### al F 17 Mapp. 88 (di proprietà di ### e al F. 17 Mapp. 429 (di proprietà di ###, dall'ingresso sulla S.S. 200, per la lunghezza di mt. 84,00, ovvero, sino a mt.3 dopo la linea di confine delle proprietà ### e ### e per una larghezza pari a mt. 3,00; ### conseguentemente, porre a carico di ### nella sua qualità di proprietario del fondo dominante l'indennità, ex art. 1053 c.c, come determinata dal C.T.U. (€ 463,31), in favore di ### nella sua qualità di proprietario del fondo servente; ### con vittoria di spese e onorari come per legge”.  MOTIVI IN FATTO E ### In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. Cpc prevedono che la sentenza deve contenere <la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione> la quale <consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. 
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello delle comparse di risposta, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione. 
Con atto di citazione ritualmente notificato ### ha convenuto in giudizio ### e ### Premesso di essere comproprietario in regime di separazione dei beni con la moglie, ### del terreno sito in Comune di ### loc. Bellimpiazza, distinto al C.T. al foglio 17, particella 178 e 179 e che detto terreno confinava con il terreno, posseduto dal ### e di proprietà della ### distinto al C.T. al foglio 17, mappale 88 e col terreno di proprietà del #### distinto al C.T. al foglio 17, mappale 429, ha dedotto che per accedere al terreno era stata costituita una servitù di passaggio dai danti causa dei ##### e ### posta lungo il confine fra le proprietà dei #### e ### come risultava dall'allegato B dell'atto notarile, rogito notaio ### del 25.11.1986 repertorio n° 41665 raccolta n° 8579 in atti, da cui era possibile dedurre che l'ampiezza del tragitto di accesso alla proprietà dell'odierna parte attrice era pari a 2,5 m e permetteva agevolmente il passaggio. 
Ha lamentato che i convenuti avevano posto in essere delle condotte che rendevano gravoso e quasi impossibile l'esercizio della servitù da parte sua e, segnatamente: - nel settembre del 2018 aveva constatato la rimozione coatta da parte di sconosciuti del proprio contatore elettrico (non più funzionante) e la contestuale installazione di un nuovo contatore, intestato alla convenuta ### e posto all'ingresso della servitù così da ostruirne l'ingresso, nonché che il percorso di accesso al proprio fondo era interessato da opere di aratura e dalla presenza di un filare di ulivi, recentemente piantati dal convenuto. ### che restringevano significativamente la viabilità della servitù di passaggio, - nel settembre del 2019 aveva rilevato la presenza di macerie, materiali di scarto ed attrezzature edili, abbandonati lungo il tragitto della servitù durante i lavori di ampliamento e innalzamento dell'immobile in possesso del convenuto, modifiche edili che occludevano e occupavano parzialmente il tragitto di accesso alla servitù giungendo a intaccare il terreno di sua proprietà, senza esserne stato informato. 
Ha dedotto che la combinazione di tali elementi rendeva quasi impossibile l'accesso al proprio fondo, rilevando altresì che la rete a maglie larghe che fungeva da cancello d'ingresso della sua proprietà era stata completamente divelta e gravemente compromessa. 
Ha infine dedotto la violazione del disposto di cui all'art. 892 c.c. che in materia di piantamento lungo il confine, quantifica le distanza da rispettare: tre metri in presenza di alberi ad alto fusto (quali gli ulivi) mentre 0,5 nel caso di siepi ed arbusti, rilevando che dalla documentazione fotografica e dalla perizia allegate, traspariva con chiarezza il mancato rispetto delle distanze indicate dalla norma che identifica le piante in base alla loro classificazione botanica, chiedendo l'estirpazione degli alberi e delle siepi impiantate dal convenuto non nel rispetto della distanza legale dal confine fra i fondi di proprietà delle parti. 
Ha concluso come in epigrafe. 
Si sono costituiti i convenuti eccependo il difetto di legittimazione passiva di ### essendo il ### l'unico proprietario dell'immobile ### al N.C.T. al F. 17 Mapp. 25, 88 e 409. 
Hanno quindi contestato che fosse stata costituita alcuna servitù dai danti causa degli odierni proprietari #### e ### rappresentando che: - il dante causa dell'attore ### e di ### era la medesima persona e rispondeva al nome di ### la quale risultava essere la proprietaria originaria di un fondo unico (distinto al NCT al F. 17 Mapp. 50 e 51), successivamente frazionato e venduto una parte a ### (F. 17 Mapp. 178 e 179) e una parte a ### (F. 17 Mapp.  429 e 51), - i suoi danti causa erano altri e diversi soggetti -##### e ### e ### che nulla avevano a che vedere e nessun rapporto hanno/avevano con ### Hanno quindi contestato che una servitù fosse stata costituita con la partecipazione dei suoi danti causa. 
Hanno precisato che l'atto di acquisto del fondo di proprietà dell'attore, datato 25 novembre 1986, non aveva costituito alcuna servitù di passaggio, né aveva operato il richiamo di un valido atto pubblico costitutivo di un simile peso, limitandosi a contenere tra gli allegati, un frazionamento di epoca precedente (28 giugno 1985), commissionato al tecnico ### Sechi dalla ###ra ### Hanno aggiunto che la disinstallazione del contatore obsoleto ed in disuso riferito alla proprietà dell'attore era avvenuta su iniziativa della squadra tecnica inviata dalla compagnia elettrica e che l'installazione del nuovo contatore era stata operata sulla base di scelte tecniche e valutazioni di competenza della compagnia elettrica, all'interno della sua proprietà. 
Hanno quindi contestato di aver mai abbandonato materiale di risulta, nuovo materiale in deposito, attrezzature e ogni strumento necessario per le lavorazioni, invadendo la proprietà dell'attore, rappresentando in particolare che non si era mai verificata alcuna ostruzione del terreno del ### che in realtà aveva sempre avuto la possibilità di accedere al proprio fondo e di condurre il proprio veicolo all'interno, anche durante l'esecuzione dei lavori. 
Hanno poi segnalare l'assoluto stato di incuria, abbandono ed inutilizzo del fondo appartenente all'odierno attore, il quale risultava da oltre 15 anni incolto, inutilizzato e del tutto privo di manutenzione, totalmente invaso dalla vegetazione spontanea ed infestante tanto da avere raggiunto le dimensioni di arbusto, atteso che il ### era residente in altra regione da molti anni ed aveva fissato altrove il centro dei propri interessi, disinteressandosi completamente, di fatto, del fondo in ### che proprio in ragione di tale abbandono e della presenza meramente episodica dell'attore sui luoghi, l'accesso al fondo era sempre stato meramente tollerato dai danti causa del convenuto, i quali, avendo predisposto all'epoca l'ingresso al fondo e all'immobile di loro proprietà lungo il confine posto a sud (ovvero quello a ridosso dei terreni attualmente in proprietà dell'attore e di ###, consentivano del tutto benevolmente, di quando in quando, il passaggio del ### Infine, preso atto dell'interclusione del fondo dell'attore hanno dichiarato di acconsentire alla concessione di un diritto di passaggio a cavallo della linea di confine (la cui posizione dovrebbe pertanto essere rideterminata) tra i terreni appartenenti all'odierno convenuto, all'attore ed a ### ma solo per la lunghezza necessaria al raggiungimento del confine posto ad ovest del fondo dell'attore e non già sino alla soglia del rudere di abitazione come preteso da quest'ultimo. 
Hanno concluso come in epigrafe. 
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale ed espletamento di Ctu e all'esito, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 5 dicembre 2023 ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.  ********* 
Deve preliminarmente accogliersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta ### risultando dagli atti e giudizio che il terreno in ### distinto al C.T. al foglio 17, mappale 88, preteso fondo servente, è di proprietà esclusiva del convenuto ### Ciò premesso la domanda attorea di accertamento della servitù costituita per atto pubblico è infondata e deve essere rigettata. 
Si osserva, difatti, che nell'atto pubblico di acquisto del terreno da parte di ### datato 5 novembre 1986, alienante ### non è ravvisabile la costituzione di alcuna servitù di passaggio in favore del fondo compravenduto ed a carico del fondo di proprietà del convenuto e ciò per una pluralità di ragioni. 
In primo luogo deve rilevarsi come i danti causa dell'attore e del convenuto siano soggetti diversi: ### relativamente a ### ed al fondo distinto al catasto al F. 17 Mapp. 178 e 179 e #### e ### e ### relativamente a ### ed al fondo distinto al C.T. al foglio 17, mappale 88. 
Orbene la clausola contenuta nell'atto secondo cui “la vendita è fatta (…) nello stato di fatto e di diritto in cui quanto in oggetto attualmente si trova, con gli accessori di legge, servitù attive e passive in quanto esistenti, e comunque risultanti nel citato frazionamento”, da considerarsi come mera clausola di stile, non può ritenersi sufficiente per la costituzione convenzionale di una servitù prediale, atteso che se è vero che non si richiede l'uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, è tuttavia indispensabile l'estrinsecazione della precisa volontà del proprietario del fondo servente diretta a costituire la servitù e la specifica determinazione nel titolo di tutti gli elementi atti ad individuarla (fondo dominante, fondo servente, natura del peso imposto su quest'ultimo, estensione) (Cass. sent.n. 5699/01, n. 10169/18). 
Insufficiente a tal fine è il frazionamento allegato all'atto pubblico non solo perché trattasi di adempimento meramente tecnico-topografico formalizzato presso l'### del ### privo di qualunque valore probatorio, tanto in ordine ai diritti che ai segni rappresentati, ma anche in considerazione del fatto che lo stesso risulta sottoscritto e commissionato esclusivamente dalla venditrice ### e da ### che è intervenuto all'atto quale procuratore speciale degli acquirenti ### e ### Ancora si osserva che l'atto pubblico in questione non contiene alcun riferimento ad un valido titolo di costituzione della medesima da parte dei danti causa del convenuto né alcun riferimento alla pretesa servitù è contenuto nell'atto pubblico di acquisto del terreno da parte del #### della complessiva documentazione allegata agli atti conferma quindi l'assoluta mancanza di partecipazione -e quindi di accordodei danti causa del convenuto ### alla costituzione di un qualunque peso su quello che all'epoca era il fondo di loro proprietà. 
Tale assunto trova ulteriore conferma nella Ctu depositata agli atti avendo l'ausiliario del Giudice riferito che la servitù di passaggio è stata creata con il tipo di frazionamento n. 1140 del 15.07.1985 redatto dal ### Sechi, ossia quello allegato all'atto pubblico di acquisto prodotto dall'attore, e segnalato che “nel tipo di frazionamento non viene citata né frazionata l'attuale particella 88 e che non poteva essere rappresentata una linea tratteggiata senza il consenso e la firma nel frazionamento dell'allora proprietario”. 
Infondata è altresì l'ulteriore domanda di declaratoria di acquisto della servitù di passaggio per cui è causa per intervenuta usucapione ventennale. 
La stessa è rimasta difatti del tutto sfornita di prova. 
I capi di prova orale dedotti dall'attore, volti a dimostrare la sussistenza dei requisiti per il perfezionamento della invocata fattispecie acquisitiva, non sono stati ammessi con ordinanza che qui si conferma integralmente “in quanto vertenti su capi generici e irrilevanti al fine del decidere”.  ### avrebbe difatti dovuto allegare e provare (con la capitolazione della prova per testi) con quale frequenza avrebbe percorso il tratto di strada per cui è causa (anche per escludere che ciò sia avvenuto per mera tolleranza del proprietario), precisando se lo abbia fatto esclusivamente a piedi o con mezzi meccanici, nonché per quale finalità lo abbia utilizzato, anche in considerazione del fatto che l'attore risiede in #### (cfr. atto di citazione e procura alle liti) e che risulta provato documentalmente dalle fotografie allegate da entrambe le parti in causa e dal Ctu che il fondo di proprietà del ### versa in totale stato di incuria ed è completamente invaso dalla vegetazione spontanea infestante, tanto da apparire abbandonato e privo di manutenzione da anni. 
Dal rigetto della domanda di accertamento o di acquisto della servitù di passaggio per usucapione consegue il rigetto delle domande accessorie volte “a cessare gli impedimenti e le turbative dell'esercizio di tale diritto e ripristinare lo stato dei luoghi attraverso la rimozione di tutti gli ostacoli e gli impedimenti con l'originaria ampiezza della strada parti a 2,5 m, in modo tale da consentire la viabilità presente e futura del tragitto di accesso al fondo dominante” e di quelle risarcitorie, queste ultime anche in difetto di allegazione e di prova del danno asseritamente subito. 
Quanto alla ulteriore domanda attorea volta all'estirpazione delle piante asseritamente collocate ad una distanza dal confine inferiore a quella prescritta dalla legge, si osserva che la stessa non può essere accolta per la sua estrema genericità, non avendo l'attore allegato quante e quali piante si sarebbero trovate ad una distanza inferiore a quella prescritta per legge ed in quale punto del terreno, e non essendo tali elementi desumibili neanche dalla relazione tecnica di parte allegata all'atto di citazione, di tal che una eventuale indagine sul punto affidata al Ctu sarebbe pertanto meramente esplorativa e quindi inammissibile. 
Deve invece essere accolta la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta. 
È pacifico ed accertato in giudizio, sulla scorta dei documenti e dalle mappe prodotti dalle parti nonché dalle risultanze della espletata Ctu e dagli allegati all'elaborato peritale, il presupposto dell'interclusione del fondo di proprietà dell'attore, non avendo questo accesso diretto dalla strada principale S.S. 200 ### - ### Orbene il passaggio più breve, più agevole e di minor danno per i fondi sottoposti, alla stregua dei criteri enunciati dal co.2° dell'art. 1051 c.c., rappresentati dalla maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica e dal minore aggravio dei terreni asserviti, criteri che, come è pacifico, vanno valutati congiuntamente ed equilibrati mediante un opportuno contemperamento, tenendo presente il principio cosiddetto del minimo mezzo e le esigenze obiettive di entrambi i fondi interessati, è infatti indubbiamente rappresentato dal tratto di terreno indicato nelle mappe catastali e dove attualmente transita l'attore ma con lunghezza inferiore, indicata in colore rosso nell'estratto di mappa allegato 8 alla Ctu.  ### del Giudice ha difatti accertato che il tratto di terreno è prevalentemente pianeggiante, è privo di ostacoli e non sono necessari lavori o abbattimento di arbusti o piante in genere per poter creare la servitù di passaggio, sono presenti dei filari di alberi di ulivo distanti tra loro a mt. 5.50, posizionati ad una distanza minima di mt. 3.20 ed un massimo di mt. 4.00 dal muro di confine del terzo ### non è necessario procedere al taglio di piante, siepi, o rami e non sono necessari lavori in quanto l'area (sede di passaggio stradale) si presenta idonea al passaggio di veicoli. 
Il Ctu ha osservato che la servitù termina a circa mt. 3.00 dopo la linea di confine proprietà ### e ### rilevando che la superficie da occupare è pari a mq. 147.00, con una lunghezza di mt. 84.00 (9.00 + 75.00), e una larghezza costante di mt. 1.75, in quanto l'altra parte della servitù ricade nella proprietà del #### che ha arretrato il proprio confine, di mt. 1.25 delimitandolo con muri in blocchi e rete metallica. 
Ha precisato che la servitù di passaggio avrà quindi una larghezza costante di mt. 3.00, necessaria per il passaggio di veicoli e all'occorrenza di mezzi agricoli e che terminerà a circa mt. 3.00 dall'inizio della proprietà del ### da utilizzare come area di manovra di accesso al fondo, il tutto come ben evidenziato nello sviluppo foto aerea allegato 9, soluzione che si appalesa come la più idonea anche per le oggettive caratteristiche del percorso, adeguato a soddisfare l'interesse dell'attore ad accedere al proprio fondo senza un particolare aggravio per il fondo servente. 
Va, infine, accolta, la domanda diretta al pagamento dell'indennità richiesta da parte convenuta, dovendo ritenersi congrua la relativa quantificazione proposta dal consulente d'ufficio, pari ad € 463,31. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione dello scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, il valore medio per la fase studio, introduttiva e decisionale, il valore minimo per la fase istruttoria, la riduzione del 30 % per semplicità (art. 4, comma 4) considerato il tenore degli atti depositati e l'assenza di questioni giuridiche particolari e l'aumento del 10 % per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2). 
Spese della Ctu definitivamente a carico di parte attrice.  P.Q.M.  ### di ### in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte: 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della convenuta ### 2) rigetta le domande attoree; 3) in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto dispone la costituzione di una servitù di passaggio sul fondo contraddistinto nel catasto terreni del Comune di ### al foglio 17, mappale 88 di proprietà di ### nato a #### 13/10/1979, C.F.  ###, a favore del fondo distinto al C.T. del Comune di ### al foglio 17, particella 178 e 179 di proprietà di ### (CF ###) nato a ### il ###, da esercitarsi nel tratto di terreno indicato nelle mappe catastali e dove attualmente transita l'attore ma con lunghezza inferiore, indicato in colore rosso nell'estratto di mappa allegati 8 e 9 alla ### depositata in data ###, che si richiamano integralmente per far parte integrante della presente sentenza, 4) pone a carico dell'attore ### il pagamento di un'indennità in favore del convenuto ### di € 463,31, da rivalutarsi all'attualità, su base ### con decorrenza dal 6 aprile 2023.  5) condanna ### al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti che si liquidano in € 3.262,49 oltre spese generali e accessori di legge.  6) Spese della Ctu definitivamente a carico di parte attrice.  ### 17 maggio 2024.  

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 919/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Carta Elisabetta

Tribunale di Sassari, Sentenza n. 1183/2019 del 01-10-2019

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SASSARI SEZIONE CIVILE nella persona del G.O.T. Dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4673/2009 R.G., promossa da TRA , nato a il , C.F. , e , nata a il , C.F. , residenti in ### elettivamente domiciliati in ### , presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende - anche disgiuntamente all'avv. ### - in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in data ###, ATTORI CONTRO , C.F. , residente in ### 17 Boulevard Carnot, rappresentato e difeso dagli avvocati #### e ### elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in ### , in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in data ### con chiamata di terzo e domanda riconvenzionale, (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SASSARI SEZIONE CIVILE nella persona del G.O.T. Dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4673/2009 R.G., promossa da TRA , nato a il , C.F. , e , nata a il , C.F. , residenti in ### elettivamente domiciliati in ### , presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende - anche disgiuntamente all'avv. ### - in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in data ###, ATTORI
CONTRO , C.F. , residente in ### 17 Boulevard Carnot, rappresentato e difeso dagli avvocati #### e ### elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in ### , in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in data ### con chiamata di terzo e domanda riconvenzionale, CONVENUTO ***  , residente in ### 17 Boulevard Carnot, rappresentata e difesa dall'avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in ### , in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in data ###, CONVENUTA ######### *** , nata a ### il , C.F. , ivi residente nella , nata ad ### il , C.F.  , ivi residente ###### ; nata a i l , C.F.  , r esidente i n A lghero, ; nato a il , C.F. , residente in ### ; , nato ad ### il , C.F. , ivi residente ###### ; , nata a ### il , C.F. , , ivi residente nella via 2; , residente in ### ; , nato a l ', C .F. r esidente i n A lghero, ; residente in ### ; , nata ad il , C.F. , residente ###### ; , residente in ### (### 6, tutti elettivamente domiciliati in ### , presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. ### in virtù di procura in calce all'atto di citazione notificato, ### ***  , nato a ### il , C.F. ivi residente, elettivamente domiciliato in ### , presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione risposta in data ###, CONVENUTO ***  , nato a ### il , C.F. , residente in elettivamente domiciliato in ### , presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione risposta in data ###, ############[...] ######## LgN_ ########## CONVENUTO ***  , nata a il , C.F. , residente in ### elettivamente domiciliato in ### , presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione risposta in data ###, CONVENUTA ***  , in persona dell'amministratore pro tempore, con sede in ### , C.F. , elettivamente domiciliato in ### , presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende - congiuntamente e disgiuntamente all'avv. ### - in virtù di comparsa di costituzione risposta in data ###, CONVENUTO ***  , nato a ### il , C.F. ivi residente nella e , nata ad il , C.F. residente in ### , elettivamente domiciliati in ### , presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende in virtù di comparsa di costituzione risposta in data ###, ### ***  ### , nato ad ### il , C.F. , ivi residente nella ; , nato a il , C.F. , residente in ; , nata a il , residente in ### (### ; , nata a ### il , C.F. , residente in ### , tutti elettivamente domiciliati in ### , presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende - congiuntamente e disgiuntamente all'avv. ### - in virtù di comparsa di costituzione risposta in data ###, ###### P. ##### LgN_ ####[...] ####[...] ######## *** , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ### Oggetto: Accertamento della proprietà - ### ordinaria ### Per e : 1) contrariis reiectis, dichiarare che il fondo sito in ### e distinto in catasto al ### , ### ,è, per i titoli di cui in espositiva, di proprietà del condominio denominato “ ”, sito in ### e 2; 2) dichiarare che le aree di parcheggio, insistenti sul citato fondo distinto in catasto al ### , ### 4 e 5 di cui all'allegato A dell'atto pubblico, rog. Dott. notaio in ### del 30.11.1995, rep. N. 94630, sono di proprietà esclusiva, per la quota del 50% ciascuno, di e ; in subordine, che su tali aree essi hanno il diritto perpetuo di parcheggio; 3) Inibire in ogni caso al , e ad eventuali aventi causa a titolo universale o particolare, dal porre in essere qualunque atto diretto all'edificazione dell'area di cui al ### e comunque alla modificazione della sua attuale destinazione, anche relativamente alle due aree di parcheggio di cui all'allegato A del rog. Dott. notaio in ### del 30.11.1995, rep. N. 94630, ordinando allo stesso convenuto di astenersi da qualsiasi atto a ciò diretto; 4) Con vittoria di spese, diritti e onorari. ### *** Per ( come da foglio delle precisazioni in data ###): NEL MERITO: In via preliminare: a) respingere tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate; b) con specifico riguardo alla domanda degli attori in punto di aree di parcheggio: - respingere, giacché infondata in fatto e in diritto, la pretesa degli attori volta all'accertamento in proprio favore della proprietà esclusiva, per la quota del 50% ciascuno, delle aree di parcheggio insistenti sul fondo sito in ### distinto in catasto al ### , ### , indicate con i numeri 4 e 5 di cui all'allegato A dell'atto pubblico, rog. Dott. notaio in ### del 30.11.1995, rep. n. 94630; - tenuto conto che è riconosciuta dal sig la concessione del diritto di parcheggio in favore degli attori così come risultante dall'atto pubblico, rog. Dott. notaio in ### del 30.11.1995, rep. n. 94630, respingere la domanda degli attori volti ad inibire al sig.  la possibilità di porre in essere qualunque atto diretto all'edificazione sul fondo sito in ### distinto in catasto al ### , ### e comunque alla modificazione della sua destinazione attuale, fermo restando il riconosciuto diritto di parcheggio a suo tempo concesso agli attori sull'area specificatamente indicata nel menzionato atto pubblico del 30.11.1995, rep. n. 94630 ovvero, in presenza di un'offerta ai predetti da parte del sig. , su un'area egualmente comoda per l'esercizio del loro diritto di parcheggio. 
In via riconvenzionale: a) Accertare e dichiarare, nei confronti degli attori, dei singoli condomini convenuti e del condominio residence ### in ### in persona dell'amministratore pro tempore, che il ### è proprietario in via esclusiva del terreno sito in ### e catastalmente identificato al NCT foglio mappale . 
Nel caso di accoglimento della domanda riconvenzionale di cui alla lettera a): ### a.1) accertare e dichiarare che il ### ha subito un danno cagionato dall'instaurazione e dalla pendenza del presente procedimento e per l'effetto condannare gli attori, nonché i singoli condomini convenuti che costituendosi abbiano avanzato o dovessero avanzare pretese sull'immobile di cui è causa, a risarcire i danni la cui determinazione sarà accertata nel corso del procedimento o che saranno liquidati dal Giudice anche in via equitativa nella misura che risulterà di giustizia; a.2) accertare e dichiarare che il ### ha subito un danno per i motivi di cui in narrativa per aver rinunciato alla conclusione dell'affare in corso con la e per l'effetto condannare il , , in persona dell'amministratore pro tempore, nonché i firmatari del documento all. 6) a risarcire i danni la cui determinazione sarà accertata in corso di causa o che saranno liquidati dal Giudice anche in via equitativa nella misura che risulterà di giustizia. 
In ogni caso: Spese legali rifuse.  *** 
Per : ### In via principale: ### convenuta che si riporta a quanto affermato in parte narrativa, si rimette alla decisione del Giudice. 
In ogni caso: Spese legali rifuse.  *** 
Per , , , , , , , , , , e (come precisate all'udienza del 16.06.2017): ### In relazione al punto 1 il giudice dovrà dichiarare l'area servita a giardino distinta al ### in quanto di proprietà ad origine o per intervenuta usucapione del e per esso di tutti i condomini in ragione delle rispettive quote: 1) Dichiarare l'area asservita a giardino, situata in ### , distinta al ### al ### , M appale , c on esclusione delle porzioni destinate agli 8 parcheggi di proprietà del sig.  e ai 2 d ei c oniugi ed , d i pro prietà d el condominio “ ” e, per esso, di tutti i condomini, in ragione delle rispettive quote.  2) Inibire al sig. ed ai suoi aventi causa a titolo universale o particolare, la possibilità di modificare l'attuale destinazione a giardino condominiale “ ” dell'area identificata in catasto al ### , ### 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.  *** 
Per : 1) Dichiarare l'area asservita a giardino, situata in ### , distinto al ### al ### , ### , con esclusione delle porzioni destinate ad parcheggi di proprietà del e a due parcheggi dei coniugi e , di proprietà del condominio “ ” e, per esso, di tutti i condomini, in ragione delle rispettive quote; 2) Inibire al ed ai suoi aventi causa a titolo universale o particolare, dal porre in essere qualunque atto diretto alla edificazione dell'area di cui al foglio , mappale e, comunque, alla modificazione della sua attuale destinazione a giardino condominiale; 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.  *** 
Per : 1) Dichiarare l'area asservita a giardino, situata in ### , distinto al ### al ### , ### , con esclusione delle porzioni destinate ad otto parcheggi di proprietà del e a due parcheggi dei coniugi e , di proprietà del condominio “ ” e, per esso, di tutti i condomini, in ragione delle rispettive quote; **** ### 2) ### al ed ai suoi aventi causa a titolo universale o particolare, dal porre in essere qualunque atto diretto alla edificazione dell'area di cui al foglio , mappale e, comunque, alla modificazione della sua attuale destinazione a giardino condominiale; 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.  *** 
Per: 1) Dichiarare l'area asservita a giardino, situata in ### , distinto al ### al ### , ### , con esclusione delle porzioni destinate ad otto parcheggi di proprietà del e a due parcheggi dei coniugi e , di proprietà del condominio “ ” e, per esso, di tutti i condomini, in ragione delle rispettive quote; 2) ### al ed ai suoi aventi causa a titolo universale o particolare, dal porre in essere qualunque atto diretto alla edificazione dell'area di cui al foglio , mappale e, comunque, alla modificazione della sua attuale destinazione a giardino condominiale; 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.  *** 
Per ( come precisate all'udienza del 16.06.2017): In relazione al punto 1 il giudice dovrà dichiarare l'area servita a giardino distinta al ### in quanto di proprietà ad origine o per intervenuta usucapione del e per esso di tutti i condomini in ragione delle rispettive quote: 1) Dichiarare l'area asservita a giardino, situata in ### , distinta al ### al ### , M appale , co n es clusione del le por zioni de stinate agl i 8 pa rcheggi di proprietà del sig.   e ai 2 dei coniugi ed , di proprietà del condominio “ ” e, per esso, di tutti i condomini, in ragione delle rispettive quote; 2) ### al sig. ed ai suoi aventi causa a titolo universale o particolare, la possibilità di modificare l'attuale destinazione a giardino condominiale ” dell'area identificata in catasto al ### , ### sita in ### 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari. ### *** ### , e ( come precisate all'udienza del 16.06.2017): In relazione al punto 1 il giudice dovrà dichiarare l'area servita a giardino distinta al ### in quanto di proprietà ad origine o per intervenuta usucapione del e per esso di tutti i condomini in ragione delle rispettive quote: 1) Dichiarare l'area asservita a giardino, situata in ### , distinta al ### al ### , M appale , c on esclusione delle porzioni destinate agli 8 parcheggi di proprietà del sig.  e ai 2 d ei c oniugi ed , d i pro prietà d el condominio “ ” e, per esso, di tutti i condomini, in ragione delle rispettive quote; 2) ### al sig. ed ai suoi aventi causa a titolo universale o particolare, la possibilità di modificare l'attuale destinazione a giardino condominiale “ ” dell'area identificata in catasto al ### , ### 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.  *** 
Per e : Contrariis reiectis; - accertare e dichiarare l'area oggetto di giudizio sita in ### , distinta in catasto al foglio , mappale , ininterrottamente asservita a giardino e viale condominiale fin dall'anno 1975, di proprietà del condominio denominato “ ” e, p er es so, i n p roporzione al le qu ote, di t utti condomini con esclusione delle porzioni destinate a parcheggio; - inibire al sig. ed ai suo aventi causa a titolo universale e/o particolare dal porre in essere qualunque atto diretto alla edificazione dell'area di cui al foglio , mappale e comunque alla modificazione della sua attuale destinazione a giardino condominiale; - rigettare per i motivi di cui in espositiva, ogni domanda proposta dal sig. ; - Con vittoria di spese e compensi di avvocato oltre accessori di legge.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ### - Con atto di citazione in data ### i coniugi e hanno convenuto in giudizio - davanti al ### di ### - i signori , , , , , , , , , , , , , e , premettendo di aver acquistato in data ### - con atto pubblico rogito Dott. R epertorio n. 59777 - dal sig.   un appartamento sito nella in ### facente parte di un complesso condominiale denominato ”, unitamente alle parti comuni dello stesso , tra le quali una vasta area adiacente al fabbricato. 
Hanno rilevato gli attori come il detto rogito sia stato anticipato da un contratto preliminare in data ###, ove erano state espressamente indicate le parti condominiali, fra cui “le aiuole e i viali di circolazione”, e che entrambi gli atti avevano fatto riferimento al regolamento condominiale (trascritto mediante il rogito del dott. del 22.10.1975, Repertorio 59734), in cui erano state ugualmente specificate le parti comuni ed indicati i confini dell'edificio condominiale “unitamente alle aree scoperte 4 ceduto al sig. (da qui la denominazione “”) e limitrofo al mappale oggetto di causa. 
Hanno esposto gli attori di aver acquistato in data ### (atto pubblico dott. 
Repertorio n. 94630, anticipato da contratto preliminare in data ###), sempre dal sig.   un secondo appartamento, sito nel medesimo complesso condominiale, unitamente a due parcheggi per autovetture, indicati nell'allegato A del medesimo atto di acquisto e individuati con i numeri 4 e 5, rilevando che anche nel secondo rogito e nel relativo preliminare viene fatto riferimento al regolamento condominiale dove sono indicate le parti comuni, fra cui i viali ed il giardino insistenti su parte del ### , dov e peraltro sono ubicati i detti parcheggi. 
Nell'assumere, dunque, gli attori di risultare, sulla base degli atti sopra citati, comproprietari ### ex art. 1117 cod. civ. dell'area in cui si trovano i viali condominiali ed il giardino, nonché proprietari esclusivi dei due parcheggi insistenti sulla porzione di fondo di cui al citato ### , hanno esposto gli stessi che il ### sig. è intenzionato a vendere a terzi la porzione dell'area condominiale, sita proprio nel ### , per la realizzazione di un edificio residenziale (per cui egli ha già ottenuto la relativa concessione edilizia), rilevando come ciò costituisca attività lesiva dei loro diritti di comproprietà, di proprietà esclusiva e di possesso anche ad usucapionem in relazione alla stessa area. 
Da qui la necessità del giudizio de quo al fine di dichiarare la loro titolarità in relazione ai diritti reali condominiali e individuali, e comunque al possesso delle aree condominiali e delle aree di parcheggio ricadenti sul fondo per cui è causa, con inibizione al di costruire sullo stesso fondo, sul rilievo che nel titolo convenzionale, rappresentato dal regolamento condominiale richiamato negli atti di compravendita, quest'ultimo si è riservato solo il diritto di parcheggio su dieci posti macchina insistenti sul fondo in questione, così lasciando la proprietà della restante parte della stessa area al , e che comunque sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1117 cod. civ. determinati beni divengono di proprietà quando costituiscono parte strutturale del manufatto o quando sono destinati alla fruizione da parte dei condomini, come nel caso di specie dove il fondo ha assunto - sin dall'origine - una funzione pertinenziale allo stesso , considerato anche che l'utilizzo di tale area da parte di tutti i condomini concretizza una situazione di possesso esercitato da oltre vent'anni e tale da aver perfezionato la fattispecie acquisitiva dell'usucapione, valida anche per i due parcheggi di competenza esclusiva degli attori medesimi, avendo gli stessi esercitato il possesso subito dopo la conclusione del contratto preliminare. 
Hanno dunque chiesto gli attori l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.  - Con comparsa in data ###, contenente la richiesta di chiamata in causa e domanda riconvenzionale, si è costituito in giudizio il sig. , il quale, nel contestare che il ### su cui si controverte sia di proprietà del ha esposto di esserne lui il proprietario - in ragione dell'intero - così come risultante dalla visura versata in atti, rilevando che fu il di lui padre ad acquistare con atto pubblico, in rappresentanza del minore figlio, diversi terreni contigui tra i quali lo stesso ### , non facente questo - dunque - parte del ### e ciò anche secondo le risultanze dell'atto costitutivo di quest'ultimo, dove sono specificati i mappali sui quali lo stesso è sorto e in cui non figura il fondo per cui è causa. ### Ha contestato - in particolare - il che, contrariamente a quanto assunto dagli attori, non rappresenta prova dell'asserita condominialità dell'area la circostanza che l'atto costitutivo indichi come confine il “ ” e non il ### , atteso che il confina per ¾ con il ### (su cui sorge appunto il ### ”) e solo per ¼ con il ### , motivo questo per cui tale ultima area non è stata indicata nello stesso atto; che il regolamento condominiale, nell'indicare le parti comuni, faccia riferimento ai viali di circolazione e ai cortili, atteso che gli stessi sono presenti nel predetto mappale ; che l'art. 1117 cod. civ. indica sì le parti condominiali ma non fà acquisire tale natura a beni che si trovano su un'altra proprietà; che l'avere attribuito due parcheggi agli attori, siti nell'area in questione, non determina la natura condominiale della restante parte. 
Quanto ai detti parcheggi, espone il come non sia stata ceduta la relativa area agli attori ma solo concesso agli stessi il diritto di parcheggio, rilevando come il suo riconoscimento non può comunque impedirgli la costruzione di un immobile dando atto che la nuova soluzione edificatoria manterrà intatto tale diritto. 
Quanto all'asserito possesso del ### ai fini dell'usucapione, ha rilevato il che i condomini mai si sono trovati ad esercitare un possesso idoneo a realizzare tale acquisizione, atteso che il bene in questione è sempre stato da lui gestito come bene proprio, rendendo così impossibile il concretizzarsi di ogni pretesa da parte di altri soggetti. 
Ha poi proposto il domanda riconvenzionale, previa chiamata in causa del per l'accertamento della sua proprietà esclusiva in ordine al ### in contestazione, nonché per il risarcimento del danno (costi per concessione edilizia; rimborso ### minore valore dell'immobile medio tempore accertato; perdita di chances economiche), derivante dalle contestazioni sorte circa la sua qualità di proprietario della stessa area. Su tale ultimo punto ha, difatti, esposto il di aver sottoscritto in data ### con la una scrittura privata con la quale le parti si sono accordate per l'acquisto - da parte di quest'ultima società - dell'area oggetto di causa al prezzo di euro 660.000,00, oltre al trasferimento di un appartamento e di una autorimessa in favore dello stesso rilevando come in tale scrittura si è dato atto della possibilità di contestazione del diritto di proprietà di quest'ultimo e che dunque la stipula del definitivo è stata condizionata al superamento di tale problematica; difatti, in data ### il ### ha deliberato di tutelare i suoi diritti, diffidando il da ll'intraprendere qualsiasi iniziativa edificatoria sul terreno oggetto del presente giudizio. 
Ha dunque concluso il per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.  - Con comparsa in data ### si è costituta in giudizio , rilevando che il mappale in contestazione non è mai stato di proprietà del ma che lo stesso risulta di proprietà esclusiva del , che dunque potrà edificare sullo stesso. 
Nel precisare che i viali e i giardini, che gli attori assumono presenti nel predetto mappale, sono invece presenti nel ### , ha concluso la per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.  - Con comparsa in data ### si sono costituiti in giudizio i condomini signori , , , , , , , e , eccependo in via preliminare il difetto di integrità del contraddittorio rispetto agli eredi della signora , nella sua qualità di proprietaria di un immobile facente parte del ### ”. 
Nel merito, gli stessi hanno fatto proprie tutte le argomentazioni dedotte dagli attori, in particolare in ordine all'intervenuta usucapione della porzione del cortile identificata con il ### , siccome destinata ab origine a giardino condominiale e ai parcheggi, parte di proprietà del e parte degli attori medesimi. 
In particolare, hanno assunto i detti condomini che il originario proprietario dell'area e costruttore dell'edificio condominiale, nel costituire formalmente il condominio con atto pubblico, ha destinato la vasta porzione del terreno circostante il fabbricato a giardino condominiale; ciò risulterebbe dalle successive delibere condominiali, presiedute dallo stesso in cui all'unanimità veniva deciso la sistemazione a verde dell'area e la scelta delle relative essenze da impiantare, nonché approvata la previsione delle spese, rilevando come anche negli atti di vendita dei singoli appartamenti il costruttore abbia trasferito i beni facendo riferimento al regolamento condominiale, dove vengono indicate le proprietà limitrofe costituenti i confini delle aree condominiali, fra cui non figura il ### destinato da oltre 35 anni a giardino dello stesso , trovandosi tale bene in una evidente relazione di accessorietà/funzionalità con le unità immobiliari costituenti un fabbricato condominiale. ### Hanno precisato i detti condomini che il ha peraltro corrisposto regolarmente tutte le quote condominiali, così avvallando la destinazione dell'area a giardino e omettendo dal porre in essere atti idonei ad interrompere il possesso maturato “ad usucapionem” dal ### evidenziando come solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad edificare il abbia iniziato a porre in essere atti emulativi, come il danneggiamento - tramite sue maestranze - delle essenze arboree presenti nell'area; l'abbattimento di piante poste a dimora da oltre 35 anni; l'impossessamento della relativa legna; la potatura senza necessità delle palme presenti nei viali condominiali; la manomissione dell'impianto citofonico condominiale. 
Nel rilevare che in virtù di quanto esposto, qualora al ### venisse consentito di erigere un edificio nell'area condominiale in questione, il ### e i singoli condomini subirebbero un grave ed irreparabile pregiudizio economico atteso che il valore delle unità abitative sarebbe soggetto a notevole decremento per la mancanza dell'area destinata a verde condominiale, hanno ancora precisato i detti condomini che - ai fini della sussistenza del possesso ultraventennale anche da parte dei condomini che nel corso degli anni sono via via subentrati all'originario costruttore e/o ai precedenti acquirenti - gli stessi hanno sommato il possesso dei loro danti causa sul giardino condominiale, sui viali di passaggio/transito e sulle aree di uso comune in virtù di quanto previsto dall'art.1146, comma 2, cod. civ., assumendo che i singoli condomini, mediante un utilizzo pacifico ed ininterrotto, abbiano detenuto con “l'animus domini pro indiviso” il giardino condominiale per cui è causa e le tutte le aree pertinenziali, sostituendosi all'originario proprietario/costruttore, che ha loro ceduto disponibilità e godimento nonché ogni inerente diritto reale con gli atti pubblici di vendita delle singole unità abitative. 
Hanno, dunque, chiesto i detti condomini l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.  - Con comparsa in data ### si è costituto il sig. , eccependo in via preliminare il difetto di integrità del contraddittorio non essendo presenti in giudizio i signori e , quali altri eredi del de cuius Nel merito, ha aderito lo stesso alla domanda formulata dagli attori facendo proprie tutte le argomentazioni poste a suo fondamento, evidenziando che dal 1991 - allorquando il predetto de cuius ha acquistato l'appartamento ubicato nello stabile condominiale - la porzione di cortile di cui al ### è ### sempre stata destinata a giardino condominiale e a parcheggio e così utilizzata pacificamente da tutti i condomini. Ha dunque concluso come sopra riportato.  - Con comparsa in data ### si è costituto in giudizio il (di seguito solo ) , contestando integralmente quanto assunto dal e assumendo quanto già esposto dai singoli condomini nelle loro rispettive difese. 
In particolare, ha esposto di aver posseduto - sin dalla sua costituzione - le aree circostanti l'immobile destinate a viali condominiali, fra cui la porzione di cortile identificata con il ### , destinate a tale funzione dallo stesso sia nell'atto costitutivo che negli atti di vendita delle singole unità abitative e dallo stesso riconosciute come tali nelle delibere assembleari, avendo lo stesso pagato le relative quote di sua pertinenza e non avendo egli mai posto in essere atti idonei all'interruzione del possesso ad usucapionem, così avvallando la destinazione condominiale di tale bene. 
Nel rilevare che tale area ha da sempre svolto una funzione accessoria delle singoli appartamenti e che per tale ragione opera la presunzione di contitolarità del diritto di proprietà pro indiviso a favore dei condomini, ha evidenziato il ### che il solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad edificare sulla stessa area, ha posto in essere atti emulativi per i quali è stato denunciato e che consentirgli la realizzazione di un edificio residenziale comporterebbe un danno irreparabile derivante dalla mancanza dell'area destinata a verde condominiale. 
Ha precisato il ### che - ai fini del possesso ultra ventennale valido ai fini dell'usucapione dell'area in contestazione - per taluni condomini, subentrati al costruttore e ai precedenti acquirenti, vale il principio di cui all'art. 1146 cod. civ. secondo il quale può essere sommato al loro possesso quello esercitato in precedenza dai loro danti causa, evidenziando come si sia trattato di possesso esercitato da oltre 35 anni in maniera pacifica ed ininterrotta sull'area destinata a giardino condominiale. 
Ha concluso dunque il ### come riportato in epigrafe.  - Con due distinte comparse in data ### si sono costituiti in giudizio i signori e , ade rendo al la dom anda f ormulata d agli a ttori e f acendo pr oprie t utte l e argomentazioni poste a suo fondamento; in particolare, hanno evidenziando che dal 1991 - allorquando il loro dante causa Dott. de cuius ha acquistato l'appartamento ubicato nello ### stabile condominiale - la porzione di cortile di cui al ### è sempre stata destinata a giardino condominiale e a parcheggio e così utilizzata pacificamente da tutti i condomini. Hanno dunque concluso come sopra riportato.  - Con comparsa in data ### si sono costituiti in giudizio i signori , , e i quali hanno dichiarato di aderire alla domande formulate dagli attori e dai condomini costituitisi contro il sig. , facendo proprie tutte le argomentazioni dedotte per quanto attiene l'intervenuta usucapione dei diritti reali costituiti sulle aree circostanti il fabbricato condominiale, in particolare sul giardino contraddistinto al ### e sui parcheggi appartenenti per otto stalli al e per i restanti due ai coniugi ### dunque, chiesto l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.  - Con comparsa integrativa in data ### si sono costituiti in giudizio i signori e , i quali, nel precisare di aver acquistato un appartamento ubicato nello stabile del con una proporzionale quota di comproprietà sulle parti ed impianti che per legge, uso o destinazione costituiscono oggetto di condominio, hanno esposto di aderire alla prospettazione degli attori, facendo proprie le argomentazioni poste a sostegno della citazione. In particolare, hanno assunto gli stessi che l'area oggetto di causa è sempre stata destinata a viale e giardino condominiale fin dal 1975, anno di costituzione del condominio, e che l'asservimento di tale porzione di terreno all'uso comune è avvalorata non solo dalla legge, dai rispettivi atti di acquisto e dal regolamento di condominio, ma da una situazione di fatto protrattasi per oltre 35 anni, che ha visto tutti i condomini fruire di tale area e assolvere in via esclusiva ogni compito di cura del terreno e delle piante, sopportandone per intero i costi, proporzionalmente ripartiti da ogni amministratore avvicendatosi nella carica, rilevando come il terreno de quo si presenta interamente delimitato da un basso muro di pietra, ai bordi del quale sono stati allocati dei punti di approvvigionamento idrico per l'irrigazione.  ### contestato quindi come falsa ed inveritiera la versione offerta dai signori e , nonché la domanda riconvenzionale da quest'ultimo spiegata, rilevando come lo stesso abbia sempre ritenuto l'area oggetto di giudizio di esclusiva proprietà condominiale, non eccependo mai ** ### alcunché circa una diversa titolarità ed effettuando - solo di recente e per meri fini speculativi - “un colpo di mano” teso a sovvertire quanto da egli stesso riconosciuto.  ### dunque chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.  - I convenuti , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , pur ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio, per cui è stata dichiarata la loro contumacia.  - Con provvedimento reso all'udienza del 21.03.2014 è stata dichiarata l'interruzione del processo a seguito della morte dei convenuti e .  - Con ricorso in data ### gli attori hanno provveduto alla riassunzione del processo.  - I convenuti e nella loro qualità di eredi del , nonché e , nella loro qualità di eredi del pur ritualmente citati non si sono costituiti, per cui la loro contumacia viene dichiarata con il presente provvedimento.  - La causa, istruita con prove orali e documentali, nonché con ispezione dei luoghi per cui è causa, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.  MOTIVI DELLA DECISIONE Si osserva come gli attori e abbiano promosso il giudizio de quo al fine di essere riconosciuti proprietari esclusivi di due aree destinate a parcheggio, site all'interno di un fondo-giardino, distinto catastalmente al ### di riconoscere il di in ### e con esso i singoli condomini in ragione delle rispettive quote, proprietario della restante parte dello stesso fondo e di inibire al convenuto sig. dal porre in essere qualunque atto diretto all'edificazione su tale fondo e comunque alla modificazione della sua attuale destinazione anche relativamente alle due aree di parcheggio, mentre il sig. - nell'assumere a sua volta di essere il legittimo proprietario dell'intero fondo su cui insistono anche le aree destinate a parcheggio - ha spiegato ### domanda riconvenzionale per tale riconoscimento e per il risarcimento del danno da lui patito, non avendo egli potuto procedere alla vendita della stessa area stante la posizione oppositiva assunta dal detto Le altre parti, ad eccezione per la signora , hanno aderito alla domanda degli attori, facendo così proprie tutte le argomentazioni da quest'ultimi poste a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio. 
Per una questione prettamente di ordine logico verrà prima esaminata la domanda degli attori tesa al riconoscimento in loro favore della proprietà relativa alle due aree destinate a parcheggi, ubicate all'interno del fondo per cui è causa. 
Tale domanda può essere qualificata come azione di mero accertamento della proprietà che viene riconosciuta a chi, indipendentemente dal possesso o meno della cosa, ha interesse ad una pronuncia giudiziale, che affermi il suo diritto di proprietà sulla cosa, per rimuovere la situazione di incertezza creatasi sulla proprietà stessa della cosa, ricordando che l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio. ### giuridico riconosce l'esistenza di tale azione ancorché non la sanzioni attraverso una norma generale e la stessa pertanto si differenzia dalle norme specifiche previste dal codice a tutela di determinate situazioni sostanziali, quali l'azione negatoria e l'azione di rivendica; è vero, difatti, che l'art. 24 della Costituzione riconosce a tutti il potere di agire in giudizio per la tutela di propri diritti soggettivi senza specificazione alcuna, con la conseguenza che ciascuno, nell'osservanza del vincolo della proposizione di una domanda ex art. 2907 cod. civ., potrà chiedere al giudice la tutela di cui ha necessità e in particolare di cui ha necessità il diritto del quale si affermi titolare. 
La tutela di mero accertamento tende, quindi, all'affermazione di una certezza giuridica incrinata da un comportamento altrui, mirato in danno all'avente diritto e produttivo di pregiudizio. Dunque, non ogni attività che risulti destabilizzante dell'esistenza o della certa configurazione di un diritto soggettivo in capo al suo titolare potrà generare il potere di agire in mero accertamento a sua tutela, ma lo sarà solo quella pregiudizievole, capace di fondare un interesse ad agire in quella direzione. 
Tale azione, in cui è sufficiente che l'attore si affermi titolare di un diritto soggettivo e che la domanda abbia ad oggetto proprio quel diritto, tende - come detto - alla certezza giuridica in senso positivo o negativo, nel senso ### dell'affermazione dello stesso e della sua ampiezza o della negazione dell'esistenza di quello altrui, rilevando che il diritto deve essere stato contestato, atteso che non si può perseguire con il giudizio l'astratta certezza del diritto a scopo meramente preventivo di qualunque contestazione nei suoi confronti. 
Orbene, gli attori hanno versato in atti l'atto di acquisto, rogito Dott. del 30.11.1995 Repertorio n. 94630 (cfr. documento n. 4 fascicolo parte attrice) con i relativi allegati e planimetrie, da cui risulta che il parte venditrice, ha venduto ai coniugi pa rti ac quirenti, l'appartamento sito al primo piano dello stabile facente parte del ### ”, precisando che “è compreso nella presente vendita il diritto di parcheggio per n. 2 ### autovetture nella zona predisposta a tale uso, situata a sud del fabbricato principale e che comunque le aree sulle quali esercitare detto diritto di parcheggio, indicate con i numeri quattro (4) e cinque (5), risultano meglio evidenziate in giallo nella planimetria che si allega al presente atto …”. 
Dal semplice tenore letterale del detto atto non pare possano sussistere dubbi sull'effettività della vendita del diritto di parcheggio sulle dette due aree, ben identificate nella planimetria allegata al rogito e dunque ben distinte rispetto alle altre aree destinate a parcheggio ubicate nel fondo per cui è causa, rilevando come tale diritto è ormai riconosciuto dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 7561/2019), che lo qualifica come servitù di parcheggio, che può essere appunto acquistata con un contratto, come nel caso che qui ci occupa, o ceduta a titolo gratuito o acquisita con l'usucapione. 
Deve, dunque, dichiararsi in capo ai coniugi il diritto di parcheggio sulle aree indicate in atti, con la giuridica conseguenza che tale loro acquisito diritto non può essere posto nel nulla o solo modificato da alcun atto contrario di disposizione proveniente da terzi se non per volontà degli stessi titolari. 
Quanto alla domanda del relativa al riconoscimento del diritto di proprietà per intervenuta usucapione sul fondo distinto con il più volte menzionato ### , formalmente rimasto intestato al , la stessa viene esaminata ora sempre per una questione prettamente logica di esposizione, osservando che merita pieno accoglimento sul rilievo che il ha fornito compiuta prova del possesso ultraventennale esercitato sull'area medesima in maniera pubblica, ininterrotta, esclusiva e pacifica, essendosi comportato l'istante come il legittimo proprietario, godendo dell'immobile per cui è causa anche attraverso l'esercizio di facoltà tipicamente riconducibili al contenuto del diritto di proprietà ed incompatibili con ### un'utilizzazione del bene concessa o tollerata per spirito di cortesia, come l'avervi realizzato - fin dai primi anni della sua costituzione - un giardino mediante l'apposizione di piante con relativo impianto idrico, destinato all'uso da parte di tutti i condomini, che negli anni - sempre a partire dalla costituzione del medesimo - hanno provveduto alla relativa manutenzione ordinaria e straordinaria mediante l'ausilio di terzi, corrispondendo le relative spese secondo le quote di rispettiva competenza. 
La disciplina applicabile alla fattispecie è dunque da rinvenire nel disposto di cui all'art. 1158 cod. civ., che prevede - quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari - il possesso continuato per venti anni e che trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo. 
In merito alla configurabilità dell'animus possidendi, da tempo la costante giurisprudenza di legittimità (fra le tante: Cass. Civ. n. 9325/2011; Cass. Civ. Sez. n. 11878/2013; Cass. Civ. n. 2044/2015; Cass. Civ. 17459/2015) ha affermato che il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena; inoltre, l'elemento psicologico del possesso ad usucapionem va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, cioè da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo, e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene. Pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare. 
Ebbene, la prova dei predetti elementi costitutivi della domanda può evincersi con chiarezza dal complesso delle risultanze istruttorie, ed in particolare dalle prove orali esperite, dalle quali emerge come il abbia esercitato sull'immobile per cui è causa - come identificato in atti - un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e tale da legittimare gli effetti propri dell'usucapione ordinaria. ### Nel corso del giudizio, infatti, sono stato sentiti numerosi testi, che hanno tutti confermato la veridicità delle circostanze poste a fondamento della domanda, rilevando come sulla loro attendibilità non vi sia motivo di dubitare considerato che le loro dichiarazioni non si prestano a rilievi intrinseci di non genuinità. 
In particolare, si richiamano le dichiarazioni rese da , amministratore del dal 1997 al 2007, il quale ha riferito - tra l'altro - che il ha provveduto ad impiantare alberi nel giardino per cui è causa (“… posto alla sinistra rispetto all'ingresso da ” ) e di aver dato incarico a ditte esterne “per la pulizia e manutenzione del giardino”, oltre che per la pulizia delle strade di accesso e delle aiuole, ponendo a bilancio le relative spese (documentate in atti), corrisposte pro quota anche dal , precisando che lo stesso tipo di incarichi venne anche dato dall'amministratore che lo ha preceduto.  , nel riferire di aver iniziato a frequentare il ### dal 1996 e nel riconoscere l'area per cui è causa nella planimetria a lui rammostrata, ha confermato che le spese relative alla manutenzione di tale area vengono corrisposte dal medesimo, precisando che stante l'assenza di spese di riscaldamento e pulizia scale “le uniche spese condominiali attengono proprio alla cura del giardino e all'illuminazione comune di cui fa parte anche il giardino”.   ha riferito di essere stato amministratore del dal 1995 al 1997, periodo in cui anche il corrispondeva le quote condominiali relative alle spese di manutenzione del giardino per cui è causa, “l'unica area che può definirsi giardino in quanto le restanti parti sono delle aiuole”, dopo aver dato incarico a ditte esterne per tale incombente.  , nel dichiarare di conoscere la famiglia f in dal 1962 in quanto compagna di scuola della loro figlia , ha riferito che fin da adolescenti erano solite rimanere nel giardino così come gli altri condomini “che usavano porvi anche delle sedie”, precisando che nel 1978 (anno della loro maturità) “gli alberi del giardino erano già presenti anche se di piccole dimensioni”; di aver visto dei condomini che davano direttive alle persone che curavano il giardino; di aver continuato a frequentare lo stesso ### anche da adulta portandovi i suoi figli; di aver sentito il nonno dell'amica protestare per l'acquisto delle piante.   nel precisare di aver vissuto ad ### fino alla quarta ginnasio e di aver sempre frequentato fino a pochi anni addietro il ### in quanto amico del sig. figlio degli attori, ha riferito ### di aver “sempre visto una parte adibita a giardino” (riconosciuta nella planimetria esibitagli) con una parte utilizzata come parcheggio dai medesimi.   ha riferito di essere nipote degli attori e di conoscere i luoghi a partire dagli anni '80, confermando che il giardino “costituiva un'area verde per tutto il condominio; infatti, mio zio era un professore presso la facoltà di agraria e ricordo che lo stesso aveva una cura particolare per detta area … liberamente fruibile dai condomini”, precisando che la manutenzione del giardino e dei viali è sempre stata effettuata da personale incaricato dal medesimo, tanto che il padre, proprietario di una unità abitativa dal 1990 al 1997 sita nello stesso condominio, corrispondeva quali quote condominiali proprio quelle relative al giardino “come parte comune”.  h a riferito di aver eseguito i lavori di pulizia del giardino e delle aiuole dal 2001 al 2007 su incarico dell'amministratore del ### provvedendo “alla potatura degli alberi e delle piantine ivi impiantate”; emettendo la fattura per i relativi compensi e precisando che nello stesso periodo non vi sono state altre persone che hanno svolto il suo stesso lavoro.   ha riferito di essere stato contattato “negli anni 1974 o 1975” dal “anche per conto del condominio per fare un sopralluogo in detto giardino e vedere quali e quante piante immettervi”.   ha r iferito di e ssere st ato c onduttore dal 1980 di una unità abitativa del ### precisando di aver contribuito fino al 1993 (anno di decesso della sua prima locatrice) alla manutenzione del giardino pagando la relativa quota condominiale e successivamente versando solo un contributo una tantum ai , qu ali nuovi proprietari.   ha riferito di frequentare il condominio dal 1975 e di aver visto a partire dal 1978 persone incaricate per la manutenzione dell'area oggetto di causa dal ### Ora, le dichiarazioni testimoniali sopra riportate (in sintesi) sono state concordi nel confermare l'uso ultraventennale in capo al dell'area identificata con il ### , siccome funzionalmente collegata al servizio e al godimento collettivo, rilevando che anche questo giudicante, in sede di ispezione dei luoghi, ha potuto constatare che il giardino per cui è causa è costituito da un'area scoperta all'interno del perimetro privo di recinzioni e sbarramenti e quindi aperto all'accesso ed al transito di tutti i condomini. ### Si osserva che le dichiarazioni dei predetti testi non si ritengono neppure smentite da emergenze contrarie, atteso che effettivamente una parte del giardino è stata destinata a parcheggi, due dei quali di competenza degli attori per quanto più sopra esposto e i restanti di proprietà esclusiva del rilevando come la maggior parte dei testi indicati da quest'ultimo hanno riferito di attività svolte in tale ultima parte accedendovi da una sbarra tenuta chiusa. 
Infine, vi è da osservare che è stato lo stesso sentito in sede di interrogatorio formale, a riconoscere l'uso condominiale dell'area per cui è causa laddove lo stesso ha affermato di essere stato assente “per molto tempo e precisamente 57 anni in Francia”, periodo nel quale “si sono succeduti diversi giardinieri incaricati dal condominio e delle relative spese ed io ho partecipato quale condomino in base alle tabelle millesimali”. 
Considerato, dunque, che per la conferma dei fatti allegati da parte dei testi escussi, unitamente alla mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, le menzionate fonti di prova forniscono elementi di giudizio sufficienti per ritenere pienamente dimostrati i fatti assunti a fondamento della domanda spiegata dal , non senza tacere il valore confessorio delle dichiarazioni rese dal Per le ragioni esposte non resta al giudicante che disattendere - conseguentemente - le domande spiegate dal con sua condanna alle spese e compensi di lite secondo il principio della soccombenza in favore delle parti costituite, fatta eccezione per la signora , individuate non per capi ma nel numero dei loro rispettivi difensori, che vengono liquidate in dispositivo (in applicazione del D.M. 55/14 scaglione fino ad euro 1.100,00 secondo il valore indicato dagli attori in citazione). 
Le spese di lite tra la signora e le altre parti vengono invece compensate, poiché la stessa, pur aderendo alle domande disattese del si è comunque rimessa alla decisione del giudice in tutti i suoi atti difensivi. 
Tutte le altre domande, stante le predette statuizioni, si ritengono assorbite.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, 1. dichiara i signori , nato a il , C.F.  , e , nata a il , C.F. , titolari del diritto di parcheggio, per la quota del 50% ciascuno, ###### sulle due aree di parcheggio, insistenti sul fondo, sito in ### , distinto in ### al 4 e 5 di cui all'allegato A dell'atto pubblico, rog. Dott.   no taio in ### del 30.11.1995, rep. n. 94630; 2. dichiara il , in persona dell'amministratore pro tempore, con sede in ### , C.F. , e per esso tutti i condomini in proporzione alle rispettive quote, proprietario esclusivo per intervenuta usucapione ordinaria ex art. 1158 cod. civ. del fondo sito in ### , distinto in ### al ### , ### , con esclusione delle porzioni destinate a parcheggi di competenza dei coniugi ed secondo quanto disposto al punto 1 che precede, nonché del sig. quale proprietario esclusivo delle restanti aree di parcheggio, sempre insistenti sul fondo medesimo; 3. condanna il sig. alla rifusione delle spese e compensi di lite in favore di tutte le altre parti come individuate in parte motiva, liquidate in € 1.172,00, per ciascuna, oltre accessori di legge, fatta eccezione per la convenuta ; 4. compensa le spese di lite fra la signora e le altre parti costituite; 5. manda alla ### dei ### territorialmente competente per la relativa trascrizione con esonero del ### da ogni responsabilità al riguardo.  ### 01.10.2019 

IL GIUDICE
ONORARIO Dott.ssa #### P. ###


causa n. 4673/2009 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

Tribunale di Sassari, Sentenza n. 509/2024 del 22-04-2024

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI Prima Sezione Civile Il Tribunale civile di ### nelle persone dei magistrati: Dott. ### - Presidente Dott. ### - Giudice rel. Dott. ### - Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3213/21 R.G. promossa da: ### (C.F. ###) in proprio ed in qualità di genitore della minore ### (C.F. ###) rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###) del ### di ### ed elettivamente domiciliat ###### n.2 in forza di delega stesa in calce all'atto di citazione ex art 269 c.c., ATTORE contro ### (C.F. ###) nato a ### il ###, residente ###- Alghero ### CONVENUTO CONTUMACE OGGETTO: art. 2051 c.c. risarcimento danni ### per parte attrice: “Nel merito 1. dichiarare che il sig. ### nato a ### il ###, C.F. (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI Prima Sezione Civile Il Tribunale civile di ### nelle persone dei magistrati: Dott. ### - Presidente Dott. ### - Giudice rel. 
Dott. ### - Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3213/21 R.G. promossa da: ### (C.F. ###) in proprio ed in qualità di genitore della minore ### (C.F. ###) rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###) del ### di ### ed elettivamente domiciliat ###### n.2 in forza di delega stesa in calce all'atto di citazione ex art 269 c.c., ATTORE contro ### (C.F. ###) nato a ### il ###, residente ###- Alghero ### CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: art. 2051 c.c. risarcimento danni ### per parte attrice: “Nel merito 1. dichiarare che il sig. ### nato a ### il ###, C.F. ### è il padre di ### nata a ### il ###, C.F.  ### 2. riconoscere a favore della figlia ### il diritto al mantenimento dal momento della nascita, conseguentemente, - ### al sig. ### di versare mensilmente alla figlia ### la somma di €.650,00 a titolo di mantenimento, da rivalutare annualmente secondo gli indici ### oltre il 50% delle spese straordinarie documentate, quali a titolo esemplificativo le spese scolastiche, le gite, le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, l'attività sportiva, a far data dalla presentazione del ricorso. - Condannare il sig. ### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito da ### all'importo di €.178.481,94 o altro importo più consono per il danno subito. 3. In proprio la sig.ra ### chiede di condannare il convenuto a pagare titolo di regresso per mancato mantenimento della figlia la somma di €.95.100,00 o altra somma ritenuta più congrua in base alle risultanze istruttorie. 
Pronunciare ogni provvedimento consequenziale, anche con riguardo alle comunicazioni per l'### di Stato Civile di ### Con vittoria di spese e competenze di lite”.  MOTIVI IN FATTO E ### In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att.cpc prevedono che la sentenza deve contenere <la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione> la quale <consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. 
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello della comparsa di risposta, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione. 
Con atto di citazione ritualmente notificato ### in proprio ed in qualità di genitore della minore ### ha convenuto in giudizio ### Premesso che i due avevano intrattenuto una relazione sentimentale iniziata nei mesi di settembreottobre 2003, nonostante il ### fosse sposato e padre di tre figli, ha dedotto che la relazione era proseguita per alcuni mesi, che lei era rimasta incinta e che in data ### era nata la figlia ### in ### riconosciuta dalla sola madre, di cui aveva assunto il cognome, e che il padre ne era stato informato. 
Ha precisato che il resistente era a conoscenza del concepimento, in quanto presente al momento in cui la ### fece il test di gravidanza, e considerato che tra aprile e maggio 2004 i due si erano incontrati ad ### e lo stato interessante dell'attrice era ben visibile. 
Ha lamentato che dopo la nascita di ### il resistente si era reso irrintracciabile, che lei aveva quindi dovuto crescere la figlia da sola, aiutata dai suoi genitori, che sollecitata dalle domande della figlia lo aveva cercato senza risultato, che solo nel settembre 2016 aveva ripreso a comunicare con lo stesso. 
Ha allegato che tra le parti era intercorso uno scambio di messaggi whatsapp in cui il ### aveva manifestato interesse a conoscere ### ed ad occuparsi di lei, che vi era stato uno scambio affettuoso di messaggi anche con ### che era stato programmato un incontro tra il resistente e la minore a cui il ### si era sottratto all'ultimo momento, con grave turbamento e sofferenza nella ragazza, e che dal giugno 2017 aveva comunicato telefonicamente la sua volontà di non essere più contattato. 
Ha riferito che la condotta del ### aveva causato seri problemi alla figlia, per i quali era in cura. 
Ha rappresentato che la minore aveva manifestato piena adesione alla domanda come da foglio allegato all'atto di citazione. 
Ha concluso come in epigrafe. 
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale ed escussione di testimoni e, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 23 novembre 2023 ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  ******* 
La domanda attorea è solo parzialmente fondata e deve essere accolta per i motivi e nei limiti in appresso illustrati. 
Sulla scorta dell'istruttoria svolta deve ritenersi accertato il rapporto di filiazione tra il convenuto ### e la figlia dell'attrice ### Giova osservare che l'art. 269 cod. civ. - il quale, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dall'art.  113 della legge di riforma del diritto di famiglia, ammetteva la ricerca della paternità naturale solo nell'ambito di alcune presunzioni legali espressamente previste - nella sua attuale formulazione, che consente di utilizzare ogni mezzo di prova, non pone alcun limite in ordine ai mezzi attraverso i quali può essere dimostrata siffatta paternità, onde il giudice di merito, dotato di ampio potere discrezionale al riguardo, può legittimamente fondare il proprio convincimento sulla effettiva sussistenza di un rapporto di filiazione anche su risultanze istruttorie dotate di valore puramente indiziario, senza che assuma carattere di indefettibilità neppure la dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali tra la madre ed il preteso padre durante il periodo del concepimento (Cass. Civ. sent.  n.. 12166 del 09/06/2005). 
Orbene, deve rilevarsi in primo luogo che il resistente non solo non si è costituito in giudizio ma si è rifiutato di sottoporsi all'esame del dna, non presentandosi all'appuntamento con il Ctu nominato, così non consentendo il prelievo del suo campione biologico da cui poter estrarre il Dna ai fini della genetica forense, per essere comparato col Dna della ###ra ### Come chiarito dalla Suprema Corte “nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, tra gli argomenti di prova idonei a fondare il convincimento del giudicante rientra anche l'ingiustificato rifiuto della parte di sottoporsi ad esami ematologici, trattandosi, nella specie, di valutare non della legittimità o meno di un prelievo funzionale alle prove genetiche del ### ma soltanto se, ferma la inviolabilità della persona e la incoercibilità del prelievo medesimo, dalla scelta negativa di rifiutarne il consenso sia lecito trarre argomenti di prova al pari di tutti gli altri comportamenti tenuti dalle parti nel corso del giudizio”. (Cass. Civ. sent. n. 2907/02). 
La Corte si è inoltre espressa più volte chiarendo che “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per violazione degli artt. 13, 15, 24, 30 e 32 Cost. - del combinato disposto degli artt. 269 cod. civ. e 116 e 118 cod. proc. civ., ove interpretato nel senso della possibilità di dedurre argomenti di prova dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi a prelievi ematici al fine dell'espletamento dell'esame del ### Invero, dall'art. 269 cod. civ. non deriva una restrizione della libertà personale, avendo il soggetto piena facoltà di determinazione in merito all'assoggettamento o meno ai prelievi, mentre il trarre argomenti di prova dai comportamenti della parte costituisce applicazione del principio della libera valutazione della prova da parte del giudice, senza che ne resti pregiudicato il diritto di difesa, e, inoltre, il rifiuto aprioristico della parte di sottoporsi ai prelievi non può ritenersi giustificato nemmeno con esigenze di tutela della riservatezza, tenuto conto sia del fatto che l'uso dei dati nell'ambito del giudizio non può che essere rivolto a fini di giustizia, sia del fatto che il sanitario chiamato dal giudice a compiere l'accertamento è tenuto tanto al segreto professionale che al rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675” (Cass. Civ. sent. n. 14458/18, n. 5116/03). 
Risulta inoltre provato che tra le parti sia effettivamente intercorsa una relazione sentimentale nei mesi di settembre/ottobre 2003, circostanza confermata dal testimone ### sorella dell'attrice, che ha partecipato ad una cena con i due, precisando quanto al ### che “era evidente che avesse una relazione con mia sorella, si abbracciavano e baciavano come tutte le coppie. Della relazione mi ha inoltre raccontato mia sorella”. 
Risultano inoltre prodotti agli atti numerosi messaggi telefonici intercorsi tra l'attrice ed il ### e tra quest'ultimo e la ### il cui contenuto è indicato nell'atto di citazione notificato al convenuto che, trascurando di costituirsi in giudizio, ha quindi rinunciato a contestarne la genuinità. 
In sostanza il ### conferma la relazione sentimentale con l'attrice, chiede notizie di ### in merito alla salute ed alla scuola, chiede di poter avere una sua foto, si dimostra affettuoso, esprime il desiderio di incontrarla, di trascorrere del tempo con lei, affermando che in passato non si era sentito pronto. Ricorda all'attrice che quando gli era stato comunicata la gravidanza era stata lei a dire che avrebbe deciso i tempi e i momenti di incontro con la bambina, ammette di avere un dovere nei confronti della ragazza e che le vuole aiutare, dice che ha interesse ad avere un rapporto con ### e propone di incontrarsi tutti e tre a ### ove l'attrice e la figlia risiedono, nella giornata del 30 ottobre, ma poi all'ultimo comunica di non poter essere presente. 
Quanto ai messaggi intercorsi con ### in cui, dopo un primo imbarazzo iniziale da parte di entrambi, il ### dice che vuole trovare un dialogo, che nella vita si fanno delle scelte per cui poi è difficile tornare indietro, chiede alla ragazza di mandargli la lettera che ha scritto, le dice che assomiglia alla madre e le chiede cosa pensa di aver ereditato da lui, usa il diminutivo ### su richiesta proprio della ragazza e le propone di chiamarla al telefono per sentire reciprocamente le voci dell'uno e dell'altra. 
In sostanza dalla lettura dei numerosi messaggi intercorsi tra il convenuto e l'attrice e tra il convenuto e la ragazza stessa emerge la consapevolezza da parte del ### che ### è sua figlia con conseguente relativa ammissione della paternità. 
Di conseguenza deve essere dichiarato che ### è il padre naturale di ### nata a ### il ###. 
In assenza di domanda specifica la ragazza manterrà il cognome ### Al riconoscimento della paternità consegue in capo al ### l'obbligo di mantenimento della ragazza, divenuta nelle more maggiore di età ma non economicamente indipendente e in assenza di qualsivoglia prova in ordine al reddito di quest'ultimo il Tribunale determina in € 300,00 mensili la somma dovuta dal convenuto per il mantenimento di ### somma da corrispondersi entro il cinque di ogni mese al domicilio dell'attrice e rivalutabile annualmente secondo gli indici ### oltre il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie secondo il protocollo ### a far data dal mese di maggio 2024. 
Merita, inoltre, accoglimento la domanda proposta da ### relativa al rimborso di quanto anticipato in modo esclusivo per il mantenimento della figlia. 
Sul punto, infatti, deve condividersi l'indirizzo ormai prevalente in seno alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'accertamento dello status di figlio naturale costituisce il presupposto per l'esercizio dei diritti ad esso connessi. 
Premesso che gli effetti della sentenza di accertamento della paternità o maternità naturale retroagiscono alla data della nascita, si osserva che l'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro genitore, per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato da entrambi i genitori ( Cassazione civile sent. n. 5652/12 e n. 15148/22). 
Si osserva, ancora, che: “il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza”(cfr. ex pluribus ordin. n. 16916/22, sent. n. 16657/14, n. 3991/10). 
Venendo alla relativa quantificazione, deve essere richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini della liquidazione delle somme da restituire, pur potendosi ricorrere a un criterio equitativo, non può prescindersi da una valutazione “del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori” (Cass. 22506/2010). 
Dall'esame di quanto risulta dagli atti del processo, come ammesso dal convenuto nei messaggi whatsapp agli atti, risulta pacifico che fino al 2016 il ### lavorasse come maitre e che successivamente abbia iniziato a lavorare come direttore di albergo, mentre la madre ha dichiarato di non aver lavorato nei primi anni di vita della figlia e di essere stata aiutata dai propri familiari e che aveva ripreso a lavorare dall'anno 2008 percependo redditi bassi tra € 3.000 ed € 15.000 annui. 
Sulla base di tali elementi, ritiene il collegio di dover quantificare le spese sostenute da ### distinguendo tra i diversi periodi di vita della figlia ### applicando il principio per cui, com'è noto, con la crescita dei figli aumentano le loro esigenze. 
Pertanto, si ritiene equo ricostruire le spese necessarie per il mantenimento come segue: 1) per il periodo compreso tra il ### e il ### (corrispondente all'infanzia di ###, può essere quantificato un mantenimento medio complessivo di ### 300,00 al mese, stanti le minori esigenze della bambina, per un importo totale di € 10.800,00; 2) per il periodo compreso tra il ### all'attualità per via della maggiori esigenze della ragazza, può essere quantificato un mantenimento medio di complessivi € 500,00 al mese, pari a complessivi ### 100.500,00; Il convenuto andrà quindi, in conclusione, condannato al pagamento, in favore dell'attrice, della quota corrispondente alla metà delle predette somme, pari a 55.650,00 euro, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo. 
Quanto infine alla domanda diretta al risarcimento del danno non patrimoniale subito quale conseguenza del mancato riconoscimento, conseguente alle carenze subite nella propria sfera affettivorelazionale per l'assenza della figura paterna nel corso della propria vita, la stessa è infondata. 
Si osserva che il totale disinteresse di un genitore nei confronti del figlio con conseguente violazione del dovere di mantenerlo e prendersi cura di lui si pone in contrasto con i diritti sanciti dalla ### agli articoli 2 e 30, integra gli estremi dell'illecito aquiliano di cui all' art. 2043 c.c. e costituisce fondamento di una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell' art.  2059 c.c., danno denominato "endofamiliare". 
La violazione del complesso dei doveri facenti capo al genitore cui corrispondono diritti inviolabili e primari della persona del destinatario costituzionalmente garantiti (di cui agli articoli 2 e 30 Cost.) configura, infatti, un illecito civile ex artt 2043 e 2059 c.c., ove sussista la consapevolezza del concepimento e della paternità (Cass. n. 5652/2012; Cass. n. 26205/2013; Cass. n. 3079/2015), essendo sufficiente la colpa ad integrare l'elemento soggettivo dell'illecito, ex 2043 c.c., che ben può essere provato attraverso presunzioni e s'identifica nella conoscibilità potenziale della paternità, nei casi in cui, in presenza di determinati indici, il padre avrebbe potuto e dovuto attivarsi per verificare la sussistenza del rapporto di filiazione. 
È stato di recente precisato che “ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione. La prova di ciò può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento” (Cass. Civ. sent.  ###/22). 
Ciò premesso in diritto, nel caso di specie risulta, dagli stessi messaggi prodotti da parte attrice, che la ### ha informato il ### della nascita della figlia ma gli ha comunicato che avrebbe deciso lei se e quando fargli conoscere la bambina, per poi rintracciarlo solo nell'anno 2016. 
Non risulta inoltre agli atti alcun tentativo di comunicazione tra le parti dal momento della nascita (2004) al momento in cui ### ha inviato un messaggio su un social network al convenuto, nell'anno 2016. 
In sostanza il ### non è stato posto nella condizione di assumersi le proprie responsabilità proprio in ragione di una precisa scelta in tal senso dell'attrice almeno fino all'anno 2016. 
Si osserva, inoltre, che dalla documentazione medica allegata all'atto di citazione emerge che ### ha presentato tratti oppositivi evidenti sin dalla prima infanzia, sentimenti di tristezza, disforia, astenia, pensieri di morte, stati di tensione, somatizzazioni fin da quando era bambina, bassa autostima, sintomatologia riferibile ad un disturbo depressivo persistente associato ad una importante difficoltà nella gestione dell'emotività, in particolar modo della rabbia, e la messa in atto di comportamenti oppositivo-provocatori. 
In sostanza la condizione di salute della ragazza, come descritta, e le sue travagliate vicende di crescita, sebbene sicuramente influenzate dalla mancanza della figura paterna, dalla ricomparsa del padre e dal successivo rifiuto di incontrarla come promesso, non sono eziologicamente riconducibili nel loro complesso in via esclusiva ad una condotta colposa del ### e non ad altri fattori tra cui ad esempio l'elevata conflittualità del rapporto madre-figlia, di tal che non essendo possibile quantificare la percentuale di eventuale responsabilità di quest'ultimo il danno non può essere liquidato neppure equitativamente, non essendo emersi parametri certi a cui ancorare una quantificazione dello stesso. 
La relativa domanda risarcitoria deve pertanto essere rigettata. 
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate in base al d.m. 55/2014 applicando lo scaglione delle cause di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 con parametri medi perla fase studio, introduttiva e decisionale, uniche svolte.  P.Q.M.  ### di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: 1) dichiara che ### nato a ### il ### è il padre naturale di ### nata a ### il ###; 2) condanna il convenuto a corrispondere a titolo di mantenimento della figlia la somma di € 300,00 mensili, da corrispondersi entro il cinque di ogni mese al domicilio dell'attrice e rivalutabile annualmente secondo gli indici ### oltre il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie secondo il protocollo CNF a decorrere dal mese di maggio 2024; 3) condanna ### al pagamento in favore di ### della somma di € 55.650,00 euro, per le ragioni di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo; 4) rigetta nel resto; 5) condanna altresì il convenuto a pagare in favore dell'attrice le spese di lite che liquida in complessivi ### 5.810,00 oltre spese vive e accessori come per legge. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 4 aprile 2024.  

il Giudice
dott.ssa ### n. 3213/2021


causa n. 3213/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Carta Elisabetta, Sanna Maria Giuseppa

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