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Tribunale di Trani, Sentenza n. 2517/2025 del 10-12-2025

... N. 9397/2024 TRIBUNALE DI TRANI ### In persona del Giudice Dott.ssa ### all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente SENTENZA ### R.G. #### rappresentato e difeso dall'avv.to ### come da procura in atti e da RICORRENTE E MINISTERO DELLISTRUZIONE E ### ( c.f. ###) assistito e difeso dall'avv. ### (c.f. ###) e da avv. ####-### ( c.f. ###) assistito e difeso dall'avv. ### (c.f. ###) e da avv. #### E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della parte ricorrente, quale docente che ha lavorato per il Ministero dell'### con contratti a tempo determinato, a ottenere la c.d. carta docenti. Il fatto Con ricorso depositato il ###, la parte in epigrafe dopo aver premesso di aver lavorato alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### ha dedotto: di aver lavorato per tre anni in virtù di contratti a tempo determinato, indicati in ricorso e nei documenti allegati,fino al termine delle attività didattiche;che per i suddetti periodi non le è stata riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze pr (leggi tutto)...

testo integrale

N. 9397/2024 TRIBUNALE DI TRANI ### In persona del Giudice Dott.ssa ### all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente SENTENZA ### R.G. #### rappresentato e difeso dall'avv.to ### come da procura in atti e da RICORRENTE E MINISTERO DELLISTRUZIONE E ### ( c.f. ###) assistito e difeso dall'avv. ### (c.f. ###) e da avv. ####-### ( c.f. ###) assistito e difeso dall'avv. ### (c.f. ###) e da avv.   #### E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della parte ricorrente, quale docente che ha lavorato per il Ministero dell'### con contratti a tempo determinato, a ottenere la c.d.  carta docenti.
Il fatto Con ricorso depositato il ###, la parte in epigrafe dopo aver premesso di aver lavorato alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### ha dedotto: di aver lavorato per tre anni in virtù di contratti a tempo determinato, indicati in ricorso e nei documenti allegati,fino al termine delle attività didattiche;che per i suddetti periodi non le è stata riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “###” - D.P.C.M. n. ### del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come la ricorrente medesima; che tale disciplina è discriminatoria per contrasto anche con l'art. 3 e 35 della ### e per violazione articoli 63 e 64 del ### di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente; che con diffida stragiudiziale, rimasta senza esito, ha chiesto al Ministero il riconoscimento del diritto a beneficiare della cd. “Carta del docente” e del relativo bonus di € 500 per ciascun anno scolastico in cui ha lavorato, e quindi per complessivi € 1.500,00. 
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti lo svolgimento del lavoro alle dipendenze del Ministero dell'### come insegnante con contratti a tempo determinato, riconosca il diritto a ottenere il beneficio della ### e condanni il Ministero dell'### all'attivazione in favore dell'istante del relativo bonus economico previsto dalla c.d. ### del valore complessivo corrispondente ad € 500,00 annui; con vittoria di spese con attribuzione.  ### si costituiva in giudizio. 
LA DECISIONE Questioni preliminari 1. Preliminarmente va osservato che sussiste la giurisdizione dell'adito giudice ordinario.  ### principale della domanda, infatti, consiste nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica - che anzi può essere qualificata, come si evidenzierà nel prosieguo, come richiesta di un ristoro economico corrispondente al valore della c.d. carta docenti di cui non si è potuto fruire -, con la conseguenza che la controversia verte, in realtà, sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del Ministero dell'### derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. 
Ne consegue, quindi, che alla luce del condivisibile orientamento costante dei ### di ### questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr.  SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. 
Il merito Nel merito la domanda è fondata e va accolta. 
Il quadro normativo 2.1 In primo luogo appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.  ###. 35 della ### prevede che “### tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. 
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. 
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.  ###.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “### in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.  2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'### utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. 
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “### del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
La clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla ### 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. z ###. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “###”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del d.P.C.M. n. ### del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.  2.2 Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che: a) la ### costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti; b) la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato. 
Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “### Docenti”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta - peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione - e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione. 
Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “### Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale - che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale. 
Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. ###/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della ### i docenti assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della stessa e riconoscimento del diritto azionato in questa sede. 
Il quadro giurisprudenziale 3.1 Tale ricostruzione del quadro normativo ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno che comunitario. 
E così con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il ### - #### che con sentenza 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “### del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. ### del 23 settembre 2015. 
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del ### ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della ### il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. 
Ancora più recentemente della questione è stata investita la Corte di ### che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla ### 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'### e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”. 
In termini analoghi, peraltro, si è pronunciato il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 515/2022 del 24.03.2022 resa in fattispecie analoga alla presente e, ancora più recentemente, il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 803/2022 del 7.09.2022 3.2 Peraltro, l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla ### la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appare in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di ###, in relazione ad alcune note questioni come quella concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. Così, ad esempio, la decisione della Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, ### e C-456/09, ### in cui si afferma che: “un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'### in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'### Quadro”. 
Del resto, sempre in materia di anzianità di servizio, ma affermando un principio che presenta sicuramente dei profili di connessione con la questione in esame, la Corte di Cassazione, con la nota sentenza della Suprema Corte n. ###/2019, ha affermato che: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.  ### i principi affermati dalla Suprema Corte, in particolare, occorre verificare che non vi siano in concreto ragioni che giustifichino la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato, come ad esempio, lo svolgimento di compiti e mansioni non del tutto assimilabili a quelle svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato. 
Nel caso di specie, nulla è stato provato che possa giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe, in definitiva, anche con il ledere irrimediabilmente il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, considerando che si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro; il che, evidentemente, non è concepibile senza che si dia luogo ad una inammissibile disparità di trattamento.  ### della Corte di Cassazione a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.  4.1 Tale ricostruzione trova sostanziale conferma nella recentissima decisione della Corte di Cassazione del 4-27.10.2023 resa in tema di ### docenti. 
Com'è noto, con ordinanza del 24.04.2023 il Tribunale di Taranto, ### nell'ambito di un giudizio teso al riconoscimento della cd. ### docenti a docenti non di ruolo, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, ponendo una serie di questioni che partono da quella principale, inerente la sussistenza o meno del riconoscimento di tale diritto e si estendono a quelle connesse e consequenziali (modalità di riconoscimento del diritto, natura retributiva o risarcitoria della prestazione, termine prescrizionale, riconoscibilità o meno per rapporti di breve durata e individuazione della durata minima del rapporto per poter riconoscere il diritto). 
Con decreto del 29-30.05.2023, il ### della Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale e ha rimesso la questione interpretativa alla ### della Suprema Corte per l'enunciazione del relativo principio di diritto. 
Con sentenza n. 29961/2023 del 4-27 ottobre 2023, la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.  124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. 
I principi di diritto affermati dal Giudice di ### appaiono condivisibili perché in linea con i principi comunitari innanzi richiamati.  4.2 Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che: a) per quanto riguarda la durata delle supplenze, si tratta di supplenze con durata fino al 30 giugno ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.  n. 124 del 1999, per le quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla ### né sul punto risulta contestato alcunché di specifico dal Ministero dell'### sulla minore durata della supplenza; inoltre, la durata al 30 giugno e non al 31 agosto delle supplenze esclude anche che possa trovare applicazione il decreto legge 69/2023, c.d. ###, pubblicato sulla ### il 13 giugno 2023, che all'art. 15 prevede che “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, dovendosi intendere per “supplenza annuale” quelle con durata fino al 31 agosto, escludendo i titolari di supplenze fino al 30 giugno; b) per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla ### (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, deve presumersi che parte ricorrente sia ancora “interna” al sistema delle docenze scolastiche, da intendersi, come chiarito dal Giudice di ### come riferito ai docenti “iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, non essendo contestata tale circostanza dalla parte resistente o dedotta dalla parte ricorrente l'assenza di tali condizioni. 
Alla luce di ciò, considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso, la domanda va accolta e va dichiarato il diritto della ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “### del docente” e va riconosciuta la tutela di cui al punto 2) del citato dispositivo della decisione della Suprema Corte, ossia l'adempimento in forma specifica, con condanna del Ministero all'attribuzione in favore della ricorrente della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto , per due annualità pari ad € 1.000,00, , oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 
Infatti va accolta la rituale eccezione di prescrizione sollevata dal MIM per l' annualità 2018-19 in quanto non sussiste alcun atto interruttivo posto in essere dal docente per la predetta annualità, considerato il deposito del ricorso avvenuto il ###. 
Spese processuali Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione ai procuratori antistatario che ne hanno fatto richiesta nell'atto introduttivo.  P.Q.M. Il Tribunale di Trani, ### definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n.9397/2024 come innanzi proposta, così provvede: 1. dichiara il diritto di ### a ottenere il beneficio economico della cd. “### del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500 per ciascun anno scolastico di servizio come indicati in ricorso; 2. condanna, per l'effetto, il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, all'attribuzione in favore della ricorrente della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (pari ad € 1.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; 3. condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 500,00 per compenso professionale, oltre ### CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione con attribuzione al procuratore antistatario. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
del ###ssa


causa n. 9397/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Angela Arbore

M

Tribunale di Trani, Sentenza n. 2486/2025 del 04-12-2025

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trani, ### nella persona del Giudice del ### dott.ssa ### all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 6119 dell'anno 2024 TRA ### c.f. ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### e dall'avv. ### giusta procura allegata al ricorso introduttivo; - Ricorrente - ###'ISTRUZIONE e del ### - ####, #####, rappresentata e difesa dal Dirigente pro tempore dott.ssa ### ex art. 417 bis c.p.c.; - Resistente In data ### la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ### la ricorrente, dipendente del Ministero dell'### quale docente a tempo determinato, ha dedotto di aver lavorato a tempo determinato dal 27/11/2019 al 31/05/2020 presso l'I.C. A. ### - E. Fermi, dal 27/10/2020 all'11/06/2021 presso l'I.C. G. Verdi - P. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trani, ### nella persona del Giudice del ### dott.ssa ### all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.  127 ter e 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 6119 dell'anno 2024 TRA ### c.f. ###, rappresentato e difeso dall'avv.  ### e dall'avv. ### giusta procura allegata al ricorso introduttivo; - Ricorrente - ###'ISTRUZIONE e del ### - ####, #####, rappresentata e difesa dal Dirigente pro tempore dott.ssa ### ex art. 417 bis c.p.c.; - Resistente
In data ### la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c. 
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ### la ricorrente, dipendente del Ministero dell'### quale docente a tempo determinato, ha dedotto di aver lavorato a tempo determinato dal 27/11/2019 al 31/05/2020 presso l'I.C. A. ### - E. Fermi, dal 27/10/2020 all'11/06/2021 presso l'I.C. G. Verdi - P. Cafaro, dal 14/10/2021 al 09/06/2022 presso l'I.C. ###, dal 30/09/2022 al 09/06/2023 presso l'I.C. G. Verdi - P. Cafaro, dall'1/09/2023 al 30/06/2024 presso l'I.C. G. Verdi - P. Cafaro; che per i suddetti periodi non le è stata riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd.  “###” - D.P.C.M. n. ### del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come la ricorrente medesima; che tale disciplina è discriminatoria per contrasto anche con l'art. 3 e 35 della ### e per violazione articoli 63 e 64 del ### di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente; che con diffida stragiudiziale, rimasta senza esito, ha chiesto al Ministero il riconoscimento del diritto a beneficiare della cd. “Carta del docente” e del relativo bonus di € 500 per ciascun anno scolastico in cui ha lavorato, e quindi per complessivi € 2.500,00. 
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti lo svolgimento del lavoro alle dipendenze del Ministero dell'### come insegnante con contratti a tempo determinato, riconosca il diritto a ottenere il beneficio della ### con valore di € 500,00 annui e condanni il Ministero dell'### e l'USR al pagamento di complessivi € 2.500,00; con vittoria di spese con attribuzione. 
Costituitisi in giudizio, il Ministero dell'### e del ### e l'### per la ### hanno dedotto l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal Ministero, evidenziando che il differente regime appare giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che in ogni caso il meccanismo della carta docenti non prevede l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo.  ******* 
La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
In primo luogo, appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.  ###. 35 della ### prevede che “### tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.  ###.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “### in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. 
Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.  2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'### utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. 
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “### del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
La clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla ### 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.  ###. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “###”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del d.P.C.M. n. ### del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.  2.2 Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che: a) la ### costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti; b) la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.
Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “### Docenti”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta - peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione - e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione. 
Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “### Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale - che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno - , nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale. 
Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M.  ###/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della ### i docenti assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della stessa e riconoscimento del diritto azionato in questa sede. 
Tale ricostruzione del quadro normativo ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno che comunitario. 
E così con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del ### per il ### - #### che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “### del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art.  2 del d.P.C.M. n. ### del 23 settembre 2015. 
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del ### ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della ### il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. 
Ancora più recentemente della questione è stata investita la Corte di ### che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla ### 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'### e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”. 
In termini analoghi, peraltro, si è pronunciato il ### di Torino, con la sentenza 515/2022 del 24.03.2022 resa in fattispecie analoga alla presente e, ancora più recentemente, buona parte della giurisprudenza di merito italiana. 
Tale ricostruzione trova sostanziale conferma nella recentissima decisione della Corte di Cassazione del 4-27.10.2023 resa in tema di ### docenti. 
Com'è noto, con ordinanza del 24.04.2023 il ### di Taranto, ### nell'ambito di un giudizio teso al riconoscimento della cd. ### docenti a docenti non di ruolo, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, ponendo una serie di questioni che partono da quella principale, inerente la sussistenza o meno del riconoscimento di tale diritto e si estendono a quelle connesse e consequenziali (modalità di riconoscimento del diritto, natura retributiva o risarcitoria della prestazione, termine prescrizionale, riconoscibilità o meno per rapporti di breve durata e individuazione della durata minima del rapporto per poter riconoscere il diritto). 
Con decreto del 29-30.05.2023, il ### della Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale e ha rimesso la questione interpretativa alla ### della Suprema Corte per l'enunciazione del relativo principio di diritto.
Con sentenza n. 29961/2023 del 4-27 ottobre 2023, la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal ### di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.  124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. 
I principi di diritto affermati dal Giudice di ### appaiono condivisibili perché in linea con i principi comunitari innanzi richiamati. 
Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che per quanto riguarda la durata delle supplenze, per l'anno scolastico 2023/2024 la ricorrente ha ottenuto un incarico con durata fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per il quale, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla ### Per quanto riguarda la spettanza del bonus docente per gli altri anni scolastici, la ricorrente è stata destinataria delle seguenti supplenze: -nell'### 2019/2020: dal 27/11/2019 al 11/12/2019; dal 12/12/2019 al 20/12/2019; dal 21/12/2019 al 12/01/2020; dal 13/01/2020 al 16/02/2020; dal 17/02/2020 al 22/03/2020; dal 23/03/2020 al 21/05/2020 e dal 22/05/2020 al 31/05/2020 presso l'I.C. 
A. ### - E. Fermi - Andria.  -nell'### 2020/2021: dal 27/10/2020 all'11/06/2021 presso l'I.C. G. 
Verdi - P. Cafaro.  -nell'### 2021/2022: dal 14/10/2021 al 09/06/2022 presso l'I.C. ### 2 ### - nell'### 2022/2023: dal 30/09/2022 al 13/10/2022 (presso ### - ### 1 ###) e dal 07/11/2022 al 26/01/2023, dal 27/01/2023 al 15/02/2023, dal 16/02/2023 al 17/02/2023, dal 18/02/2023 al 24/02/2023, dal 25/02/2023 al 03/03/2023, dal 04/03/2023 al 10/03/2023, dal 11/03/2023 al 17/03/2023, dal 18/03/2023 al 21/03/2023, dal 22/03/2023 al 22/03/2023, dal 23/03/2023 al 24/03/2023, Dal 25/03/2023 al 31/03/2023, dal 01/04/2023 al 04/04/2023, dal 05/04/2023 al 05/04/2023; Dal 06/04/2023 al 07/04/2023; dal 08/04/2023 al 14/04/2023; dal 15/04/2023 al 21/04/2023; dal 22/04/2023 al 28/04/2023; dal 29/04/2023 al 05/05/2023; Dal 06/05/2023 al 12/05/2023;dal 13/05/2023 al 19/05/2023; dal 20/05/2023 al 26/05/2023; dal 27/05/2023 al 01/06/2023; dal 02/06/2023 al 08/06/2023;dal 09/06/2023 al 09/06/2023 presso l'I.C. G. 
Verdi - P. Cafaro. 
Ci si pone il problema se anche per tali supplenze vada riconosciuto il diritto a percepire il bonus docenti de quo, seppur pro rata temporis.
Ebbene, ritiene questo Giudice che dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 possano ricavarsi i seguenti principi: 1) il Ministero dell'### e del ### ha un obbligo di formazione nei confronti del personale scolastico e nel caso di specie dei docenti, in relazione al quale l'attribuzione del bonus di € 500,00 costituisce un quid pluris rispetto all'ordinaria offerta formativa, ma non costituisce unica attuazione dell'obbligo di formazione, sicchè non può escludersi che esso sia previsto per alcuni docenti e non per tutti, laddove vi siano ragioni obiettive di distinguere tra le varie tipologie di docenti; 2) la Corte di Cassazione valorizza, ai fini del riconoscimento del bonus, la prospettiva di una didattica annuale, in vista della quale non vi è ragione oggettiva per operare una distinzione tra un docente a tempo indeterminato da uno con incarico annuale o fino al 30 giugno; 3) il parametro dell'annualità va verificato ex ante, ossia all'inizio dell'anno scolastico o comunque entro il 31 dicembre, termine entro cui sono conferibili le supplenze fino al termine delle attività didattiche, perché la formazione del docente va incentivata in prospettiva della lunga durata del contratto; 4) la valutazione ex ante del diritto appare compatibile con il regime di prescrizione indicato dai ### di legittimità, considerato che la prescrizione del diritto all'istituzione della ### del docente e all'accredito del relativo importo inizia a decorrere dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica; invece la prescrizione del diritto all'azione risarcitoria, di durata decennale, inizia a decorrere dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico (ipotesi quest'ultima molto isolata). 
In ragione di tutte queste argomentazioni si ritiene che nel caso di specie, sebbene la ricorrente sia stata destinataria di una supplenza breve negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, essa invero copriva tutto l'arco temporale delle attività didattiche; tale copertura era prevista ex ante, poiché tra le parti è intercorso un unico contratto a tempo determinato per ciascun anno scolastico; dunque il ### a fronte di una prospettiva di insegnamento annuale del docente, aveva l'obbligo di garantire la formazione di tale docente anche attraverso l'erogazione del bonus docente. 
Sempre per le stesse argomentazioni in linea generale si ritiene compatibile con il diritto comunitario la normativa italiana nella parte in cui non estenda la cd. ### ai supplenti con incarichi brevi e saltuari, in quanto fra tale categoria di docenti e quella per i quali è riconosciuta la ### docenti vi è una differenza significativa, ossia l'assenza di prospettiva annuale dell'insegnamento (salva l'ipotesi della supplenza breve ma unica per tutto l'anno scolastico di cui si è detto). 
Tuttavia, laddove le supplenze brevi e saltuarie siano state svolte tutte presso il medesimo istituto scolastico e ininterrottamente per tutto l'anno scolastico, come è accaduto nel caso in esame per gli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023 (in questo a.s. è rilevante la prima supplenza conferita presso l'I.C. Verdi-Cafaro il ###), si ritiene che il beneficio della ### del docente possa essere riconosciuto, sebbene la valutazione dell'annualità sia effettuata ex post, poiché l'insegnamento di tale docente è nei fatti analogo a quello del docente che sin dall'inizio aveva avuto un incarico per tutto l'anno scolastico, così come analogo è il suo diritto di formazione. 
Pertanto alla ricorrente spetta la ### del docente anche per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. 
Per quanto riguarda infine la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla ### (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, deve presumersi che parte ricorrente sia ancora “interna” al sistema delle docenze scolastiche, da intendersi, come chiarito dal Giudice di ### come riferito ai docenti “iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, non essendo contestata tale circostanza dalla parte resistente o dedotta dalla parte ricorrente l'assenza di tali condizioni. 
Alla luce di ciò, in accoglimento della domanda, va dichiarato il diritto della ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “### del docente” per gli anni scolastici richiesti e va riconosciuta la tutela di cui al punto 2) del citato dispositivo della decisione della Suprema Corte, ossia l'adempimento in forma specifica, con condanna del Ministero all'attribuzione in favore della ricorrente della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (cinque annualità pari ad € 2.500,00), oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, in ragione del valore della controversia.  P.Q.M. il ### di Trani, ### nella persona del Giudice del ### dott.ssa ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data ### da ### nei confronti del M.I.M., rigettata ogni diversa istanza, così provvede: 1) dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd.  “### del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per gli aa.ss.  2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 2) condanna, per l'effetto, il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, all'attribuzione in favore della parte ricorrente della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (cinque annualità pari ad € 2.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; 3) condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 1.030,00 per compenso professionale, oltre ### CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. 
Così deciso in ### in data ###.   Il Giudice Dott.ssa

causa n. 6119/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Floriana Dibenedetto

M

Tribunale di Trani, Sentenza n. 2472/2025 del 03-12-2025

... n.4089/2024 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del ### del Tribunale di Trani, ### nella presente controversia individuale di lavoro tra ### -c.f.###, con l'assistenza e difesa dell'avv. ### -c.f. ###; -parte ricorrente e ###'#### -parte resistente contumace all'udienza del 03/12/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. - Con ricorso depositato in data ### la parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a ### l'amministrazione scolastica, al fine di ottenere - previo accertamento del corrispondente diritto [in applicazione dei principi statuiti dall'### (### del Consiglio 28 Giugno 1999, 1999/70/CE clausola 4 c.d. Principio di non discriminazione)] quale docente in forza di contratti a termine e/o supplenze temporanee ad ottenere il beneficio della ### istituita dalla L. n.107/2015 dell'importo nominale di ### 500,00 annui per l'anno scolastico 2022/2023 - la condanna dell'amministrazione scolastica a pagare in suo favore la somma c (leggi tutto)...

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n.4089/2024 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del ### del Tribunale di Trani, ### nella presente controversia individuale di lavoro tra ### -c.f.###, con l'assistenza e difesa dell'avv. ### -c.f. ###; -parte ricorrente e ###'#### -parte resistente contumace all'udienza del 03/12/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza. 
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. - Con ricorso depositato in data ### la parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a ### l'amministrazione scolastica, al fine di ottenere - previo accertamento del corrispondente diritto [in applicazione dei principi statuiti dall'### (### del Consiglio 28 Giugno 1999, 1999/70/CE clausola 4 c.d. Principio di non discriminazione)] quale docente in forza di contratti a termine e/o supplenze temporanee ad ottenere il beneficio della ### istituita dalla L. n.107/2015 dell'importo nominale di ### 500,00 annui per l'anno scolastico 2022/2023 - la condanna dell'amministrazione scolastica a pagare in suo favore la somma complessiva di ### 500,00 a titolo di ###, oltre accessori di legge e spese di lite. 
II. - Ritualmente evocato in giudizio, il Ministero è rimasto contumace. 
III. - La domanda nella parte in cui è diretta ad ottenere il beneficio della ### è fondata per quanto di ragione sulla base delle argomentazioni esposte in precedenti conformi di ### (Sentenza n. 1788/2023 pubbl. il ### RG n. 2601/2023 - est. Dott. ###, che essendo pienamente condivise, vengono di seguito trascritte in termini sostanzialmente integrali. 
III.1. - Preliminarmente va osservato che sussiste la giurisdizione dell'adito giudice ordinario. ### principale della domanda, infatti, consiste nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica - che anzi può essere qualificata, come si evidenzierà nel prosieguo, come richiesta di un ristoro economico corrispondente al valore della c.d. carta docenti di cui non si è potuto fruire -, con la conseguenza che la controversia verte, in realtà, sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del Ministero dell'### derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi, che alla luce del condivisibile orientamento costante dei ### di ### questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU.  16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. 
III.2.1. - Nel merito la domanda è fondata e va accolta. 
In primo luogo, appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.  ###. 35 della ### prevede che “### tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. 
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. 
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.  ###.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “### in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.  2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'### utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. 
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “### del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
La clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla ### 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.  ###. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “###”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del d.P.C.M. n. ### del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato. 
III.2.2. - Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che: a) la ### costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti; b) la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato. 
Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “### Docenti”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta - peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione - e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione. 
Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “### Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale - che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale. 
Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. ###/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della ### i docenti assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della stessa e riconoscimento del diritto azionato in questa sede. 
III.3.1. - Tale ricostruzione del quadro normativo ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno che comunitario. 
E così con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il ### - #### che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “### del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. ### del 23 settembre 2015. 
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del ### ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della ### il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Ancora più recentemente della questione è stata investita la Corte di ### che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla ### 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'### e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”. 
In termini analoghi, peraltro, si è pronunciato il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 515/2022 del 24.03.2022 resa in fattispecie analoga alla presente e, ancora più recentemente, il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 803/2022 del 7.09.2022. 
III.3.2. - Peraltro, l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla ### la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appare in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di ### in relazione ad alcune note questioni come quella concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. Così, ad esempio, la decisione della Corte di ### 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, ### e C-456/09, ### in cui si afferma che: “un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'### in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'### Quadro”. 
Del resto, sempre in materia di anzianità di servizio, ma affermando un principio che presenta sicuramente dei profili di connessione con la questione in esame, la Corte di Cassazione, con la nota sentenza della Suprema Corte n. ###/2019, ha affermato che: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.  ### i principi affermati dalla Suprema Corte, in particolare, occorre verificare che non vi siano in concreto ragioni che giustifichino la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato, come ad esempio, lo svolgimento di compiti e mansioni non del tutto assimilabili a quelle svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato. 
Nel caso di specie, nulla è stato provato che possa giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe, in definitiva, anche con il ledere irrimediabilmente il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, considerando che si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro; il che, evidentemente, non è concepibile senza che si dia luogo ad una inammissibile disparità di trattamento. 
III.4.1. - Tale ricostruzione trova sostanziale conferma nella recentissima decisione resa in data ###.2023 dalla Corte di Cassazione in tema di ### docenti a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. 
Com'è noto, con ordinanza del 24.04.2023 il Tribunale di Taranto, ### nell'ambito di un giudizio teso al riconoscimento della cd. ### docenti a docenti non di ruolo, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, ponendo una serie di questioni che partono da quella principale, inerente la sussistenza o meno del riconoscimento di tale diritto e si estendono a quelle connesse e consequenziali (modalità di riconoscimento del diritto, natura retributiva o risarcitoria della prestazione, termine prescrizionale, riconoscibilità o meno per rapporti di breve durata e individuazione della durata minima del rapporto per poter riconoscere il diritto). 
Con decreto del 29-30.05.2023, il ### della Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale e ha rimesso la questione interpretativa alla ### della Suprema Corte per l'enunciazione del relativo principio di diritto.
Con sentenza n. 29961/2023 del 4-27 ottobre 2023, la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. 
I principi di diritto affermati dal Giudice di ### appaiono condivisibili perché in linea con i principi comunitari innanzi richiamati. 
III.4.2. - Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che: a) per quanto riguarda la durata della supplenza, si tratta di un incarico per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per cui, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla ### b) per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla ### (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, deve affermarsi che parte ricorrente è ancora “interna” al sistema delle docenze scolastiche.
Alla luce di ciò, considerato che è documentato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso, la domanda va accolta e va dichiarato il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “### del docente” e va riconosciuta la tutela di cui al punto 2) del citato dispositivo della decisione della Suprema Corte, ossia l'adempimento in forma specifica, con condanna del Ministero all'attribuzione in favore della parte ricorrente della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto pari ad € 500,00 per l'anno scolastico 2022/2023, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 
IV. - Le spese processuali - liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (fino ad ### 1.100,00) tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate senza espletamento di attività istruttoria - seguono la prevalente soccombenza e vengono poste a carico della parte resistente con distrazione nei confronti del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.  P.Q.M.  disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede: - dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “### del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500 per l'anno scolastico 2022/2023; - condanna, per l'effetto, il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, all'attribuzione in favore della ricorrente della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto pari ad € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; - condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, a rifondere in favore della parte ricorrente le spese processuali, che liquida complessivamente in € 500,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, con distrazione nei confronti del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario. 
Trani, 03/12/2025 Il Giudice del

causa n. 4089/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Eugenio Carmine Labella

M

Tribunale di Trani, Sentenza n. 2476/2025 del 04-12-2025

... n.7970/2023 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del ### del Tribunale di Trani, ### nella presente controversia individuale di lavoro tra ### -c.f.###, con l'assistenza e difesa dell'avv. ### -c.f. ###, nonché dell'avv. ### -c.f. ###; -parte ricorrente e ###'#### E ####, ##### -con l'assistenza e difesa, ai sensi dell'art.417 bis, comma 1, c.p.c. della dott.ssa ### -c.f. ###; -parte resistente all'udienza del 03/12/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. - Con ricorso depositato in data ### la parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a ### l'amministrazione scolastica, al fine di ottenere - previo accertamento del corrispondente diritto [in applicazione dei principi statuiti dall'### (### del Consiglio 28 Giugno 1999, 1999/70/CE clausola 4 c.d. Principio di non discriminazione)] quale docente in forza di contratti a termine e/o supplenze temporanee ad ottenere il beneficio della ### istituita dalla L. n.107/2015 de (leggi tutto)...

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n.7970/2023 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del ### del Tribunale di Trani, ### nella presente controversia individuale di lavoro tra ### -c.f.###, con l'assistenza e difesa dell'avv. ### -c.f. ###, nonché dell'avv. ### -c.f. ###; -parte ricorrente e ###'#### E ####, ##### -con l'assistenza e difesa, ai sensi dell'art.417 bis, comma 1, c.p.c. della dott.ssa ### -c.f. ###; -parte resistente all'udienza del 03/12/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza. 
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. - Con ricorso depositato in data ### la parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a ### l'amministrazione scolastica, al fine di ottenere - previo accertamento del corrispondente diritto [in applicazione dei principi statuiti dall'### (### del Consiglio 28 Giugno 1999, 1999/70/CE clausola 4 c.d. Principio di non discriminazione)] quale docente in forza di contratti a termine e/o supplenze temporanee ad ottenere il beneficio della ### istituita dalla L. n.107/2015 dell'importo nominale di ### 500,00 annui (per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023) - la condanna dell'amministrazione scolastica a pagare in suo favore la somma complessiva di ### 2.000,00 a titolo di ###, oltre accessori di legge e spese di lite. 
II. - Costituitasi tardivamente in giudizio, la parte resistente ha chiesto il rigetto della domanda. 
III. - La domanda nella parte in cui è diretta ad ottenere il beneficio della ### è fondata per quanto di ragione sulla base delle argomentazioni esposte in precedenti conformi di ### (Sentenza n. 1788/2023 pubbl. il ### RG n. 2601/2023 - est. Dott. ###, che essendo pienamente condivise, vengono di seguito trascritte in termini sostanzialmente integrali. 
III.1. - Preliminarmente va osservato che sussiste la giurisdizione dell'adito giudice ordinario. ### principale della domanda, infatti, consiste nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica - che anzi può essere qualificata, come si evidenzierà nel prosieguo, come richiesta di un ristoro economico corrispondente al valore della c.d. carta docenti di cui non si è potuto fruire -, con la conseguenza che la controversia verte, in realtà, sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del Ministero dell'### derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi, che alla luce del condivisibile orientamento costante dei ### di ### questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU.  16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. 
III.2.1. - Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
In primo luogo, appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.  ###. 35 della ### prevede che “### tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. 
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. 
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.  ###.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “### in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.  2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'### utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “### del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
La clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla ### 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.  ###. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “###”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del d.P.C.M. n. ### del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato. 
III.2.2. - Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che: a) la ### costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti; b) la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato. 
Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “### Docenti”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta - peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione - e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione.
Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “### Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale - che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale. 
Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. ###/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della ### i docenti assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della stessa e riconoscimento del diritto azionato in questa sede. 
III.3.1. - Tale ricostruzione del quadro normativo ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno che comunitario. 
E così con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il ### - #### che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “### del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. ### del 23 settembre 2015. 
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del ### ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della ### il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. 
Ancora più recentemente della questione è stata investita la Corte di ### che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla ### 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'### e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”. 
In termini analoghi, peraltro, si è pronunciato il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 515/2022 del 24.03.2022 resa in fattispecie analoga alla presente e, ancora più recentemente, il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 803/2022 del 7.09.2022. 
III.3.2. - Peraltro, l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla ### la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appare in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di ### in relazione ad alcune note questioni come quella concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. Così, ad esempio, la decisione della Corte di ### 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, ### e C-456/09, ### in cui si afferma che: “un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'### in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'### Quadro”. 
Del resto, sempre in materia di anzianità di servizio, ma affermando un principio che presenta sicuramente dei profili di connessione con la questione in esame, la Corte di Cassazione, con la nota sentenza della Suprema Corte n. ###/2019, ha affermato che: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.  ### i principi affermati dalla Suprema Corte, in particolare, occorre verificare che non vi siano in concreto ragioni che giustifichino la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato, come ad esempio, lo svolgimento di compiti e mansioni non del tutto assimilabili a quelle svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato. 
Nel caso di specie, nulla è stato provato che possa giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe, in definitiva, anche con il ledere irrimediabilmente il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, considerando che si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro; il che, evidentemente, non è concepibile senza che si dia luogo ad una inammissibile disparità di trattamento. 
III.4.1. - Tale ricostruzione trova sostanziale conferma nella recentissima decisione resa in data ###.2023 dalla Corte di Cassazione in tema di ### docenti a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. 
Com'è noto, con ordinanza del 24.04.2023 il Tribunale di Taranto, ### nell'ambito di un giudizio teso al riconoscimento della cd. ### docenti a docenti non di ruolo, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, ponendo una serie di questioni che partono da quella principale, inerente la sussistenza o meno del riconoscimento di tale diritto e si estendono a quelle connesse e consequenziali (modalità di riconoscimento del diritto, natura retributiva o risarcitoria della prestazione, termine prescrizionale, riconoscibilità o meno per rapporti di breve durata e individuazione della durata minima del rapporto per poter riconoscere il diritto).
Con decreto del 29-30.05.2023, il ### della Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale e ha rimesso la questione interpretativa alla ### della Suprema Corte per l'enunciazione del relativo principio di diritto. 
Con sentenza n. 29961/2023 del 4-27 ottobre 2023, la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. 
I principi di diritto affermati dal Giudice di ### appaiono condivisibili perché in linea con i principi comunitari innanzi richiamati. 
III.4.2. - Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che: a) per quanto riguarda la durata delle supplenze, si tratta di incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999 (con l'eccezione per gli aa.ss.  2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 di cui si dirà al punto ###4.3.), per cui, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla ### b) per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla ### (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, deve affermarsi che parte ricorrente è ancora “interna” al sistema delle docenze scolastiche. 
III.4.3. - Deve essere, infine, accolta la domanda di riconoscimento del diritto alla ### anche con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, trattandosi di supplenze brevi che hanno coperto sostanzialmente per intero ciascun anno scolastico senza soluzione di continuità dal 21/10/2020 all'11/06/2021, dall'11/10/2021 al 09/06/2022 e dal 14/09/2022 all'11/06/2023 con attività svolta presso gli stessi istituti scolastici. 
III.5. - Alla luce di ciò, considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso, la domanda va accolta e va dichiarato il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “### del docente” e va riconosciuta la tutela di cui al punto 2) del citato dispositivo della decisione della Suprema Corte, ossia l'adempimento in forma specifica, con condanna del Ministero all'attribuzione in favore della parte ricorrente della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto pari ad € 500,00 per le annualità relative agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 
IV. - Le spese processuali - liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (fino ad ### 5.200,00) tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate senza espletamento di attività istruttoria - seguono la prevalente soccombenza e vengono poste a carico della parte resistente. P.Q.M.  disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede: - dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “### del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; - condanna, per l'effetto, il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, all'attribuzione in favore della ricorrente della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto pari ad € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; - condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, a rifondere in favore della parte ricorrente le spese processuali, che liquida complessivamente in € 1.030,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge. 
Trani, 03/12/2025 Il Giudice del

causa n. 7970/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Eugenio Carmine Labella

M

Tribunale di Trani, Sentenza n. 2441/2025 del 01-12-2025

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trani, ### nella persona del Giudice del ### dott.ssa ### all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127-ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della ### sotto il numero d'ordine 2231 dell'anno 2025 TRA ### nato a ### di ### il ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura allegata al ricorso introduttivo; - Ricorrente - CONTRO ### (###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura generale alle liti; - Resistente - In data ### la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ### il ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato ### proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al (leggi tutto)...

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 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trani, ### nella persona del Giudice del ### dott.ssa ### all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127-ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della ### sotto il numero d'ordine 2231 dell'anno 2025 TRA ### nato a ### di ### il ###, rappresentato e difeso dall'avv.  ### giusta procura allegata al ricorso introduttivo; - Ricorrente - CONTRO ### (###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura generale alle liti; - Resistente - In data ### la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. 
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ### il ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato ### proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/1984. 
Costituendosi in giudizio, l'### contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i benefici richiesti.  ******* 
In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo; ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole alla parte ricorrente, l'### dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo a quest'ultima di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. 
Ciò detto, la domanda è fondata.  ###. 1 della l. n. 222/1984 definisce invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'### nazionale della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Il diritto a percepire l'assegno sussiste anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità. ###. 2 della medesima legge definisce inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'### nazionale della previdenza sociale, l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. 
Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha ritenuto che la capacità lavorativa del ricorrente, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini personali, sia ridotta a meno di un terzo a far data dalla domanda amministrativa del 24.10.2023 (cfr. CTU in atti, a cui si rinvia e che le parti non hanno specificatamente contestato). Tale riduzione è idonea ad integrare il requisito sanitario per ottenere il beneficio richiesto. 
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire l'assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/1984 a far data dalla domanda amministrativa del 24.10.2023. 
Le spese legali, comprese quelle relative all'espletata ### seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell'### nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M.  55/2014 e s.m.i..  P.Q.M.  il Tribunale di Trani, ### nella persona del Giudice del ### dott.ssa ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il ### da ### nei confronti dell'### così provvede: 1) dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire l'assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/1984 a far data dalla domanda amministrativa del 24.10.2023; 2) condanna l'### al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, che liquida in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in complessivi € 3.867,00 per compensi al difensore (nulla per esborsi), oltre ### e IVA come per legge; 3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'### Così deciso in ### in data ###.   Il Giudice Dott.ssa

causa n. 2231/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Floriana Dibenedetto

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