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Tribunale di Viterbo, Sentenza n. 103/2025 del 12-02-2025

... R.G.N. 1331 / 2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai ### Dr. ### Dr.ssa #### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al ###. 1331 / 2021 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi TRA ### (###) nata il ### a ####, con l'Avv. ### come da procura in atti RICORRENTE E ### (###) nato il ### a ####, con l'Avv. ### come da procura in atti RESISTENTE E CON L'### P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO ### CONCLUSIONI: all'udienza del 24.09.2024 le parti hanno trasmesso note contenenti le rispettive conclusioni da ritenersi riportate e trascritte nella presente parte della decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in atti ### chiedeva dichiararsi la separazione personale da ### con addebito nei confronti del marito, in relazione al matrimonio celebrato in data ### a #### (N. 3, P. I, Anno 2015). A fondamento della domanda deduceva: a) che dall'unione erano nati i figli ### nato il ### e ### nato il ###; b) che dopo un iniziale periodo di serenità coniugale, il rapporto affettivo era andato progressivamente deteriorandosi a causa delle gravi ed illecite condotte tenute dal res (leggi tutto)...

testo integrale

R.G.N. 1331 / 2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai ### Dr. ### Dr.ssa #### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al ###. 1331 / 2021 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi TRA ### (###) nata il ### a ####, con l'Avv. ### come da procura in atti RICORRENTE E ### (###) nato il ### a ####, con l'Avv.  ### come da procura in atti RESISTENTE E CON L'### P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO ### CONCLUSIONI: all'udienza del 24.09.2024 le parti hanno trasmesso note contenenti le rispettive conclusioni da ritenersi riportate e trascritte nella presente parte della decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in atti ### chiedeva dichiararsi la separazione personale da ### con addebito nei confronti del marito, in relazione al matrimonio celebrato in data ### a #### (N. 3, P. I, Anno 2015). 
A fondamento della domanda deduceva: a) che dall'unione erano nati i figli ### nato il ### e ### nato il ###; b) che dopo un iniziale periodo di serenità coniugale, il rapporto affettivo era andato progressivamente deteriorandosi a causa delle gravi ed illecite condotte tenute dal resistente; in particolare, segnalava che già nel mese di gennaio 2018, tramite “Messenger”, era stata contattata da una signora che le aveva riferito di essere stata adescata dal marito, il quale, mediante un'inserzione on line relativa alla vendita di una stufa, durante la trattativa, le aveva poi chiesto di avere un rapporto sessuale in cambio di denaro (all. 3), circostanza questa che, aveva riferito l'interlocutrice, il ### aveva poi ripetuto anche con altre donne; c) che chieste spiegazioni al marito, lo stesso aveva negato l'accaduto, in tutta risposta offendendo e minacciando la moglie la quale da quel momento, aveva perso ogni fiducia nel marito; d) che da quel momento il marito aveva continuato ad avere verso di lei comportamenti irrispettosi, non prestandole alcuna forma di assistenza verso di lei. Così, come quando, in occasione del parto era rimasta da sola in ospedale, non ricevendo alcuna visita dal marito, avendo lo stesso preferito recarsi in discoteca incontrando altre donne; d) che, inoltre, il coniuge, ossessionato dalla gelosia, aveva continuamente offeso e minacciato la stessa in ogni occasione (all. 4: registrazioni, all. 5: screenshot whattsapp), esercitando sulla stessa una forma di controllo che le impediva di svolgere, fuori da casa, anche le più semplici attività anche di semplice frequentazione con le amiche; e) che a causa di ciò aveva quindi sporto presso i ### di ### una denuncia querela in data ### (poi integrata il ###, all. 6, 7) e poi richiesto al Tribunale di Viterbo l'emissione di ordine di protezione che veniva accolto dal Tribunale che aveva, quindi, disposto l'allontanamento del resistente dalla casa coniugale. Per i medesimi fatti, aggiungeva, era stato poi instaurato procedimento penale a carico del ### (2976/2020 RGNR) imputato per i delitti di maltrattamenti e violenza sessuale (artt. 572 e 609 bis c.p). 
Alla luce di tali circostanze chiedeva di dichiararsi la separazione personale dal marito, con addebito a carico di quest'ultimo, l' assegnazione della casa coniugale, l'affidamento esclusivo dei figli e un contributo, quantificato in complessivi euro 700,00 per il mantenimento dei minori li oltre il 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse ###esito dell'udienza presidenziale del 13.10.2021, nel corso della quale non compariva il ricorrente, emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti1, si disponeva per il giudizio di merito. 
Nel corso di tale giudizio si costituiva parte resistente, il quale aderendo alla domanda di separazione, contestava i fatti posti a fondamento della domanda di addebito, chiedendo, inoltre, di ridurre l'importo stabilito a titolo di mantenimento dei minori (da ridurre fino ad euro 300,00) con affidamento congiunto dei minori ai genitori e specifiche modalità di incontro del padre con i figli. 
All'esito dell'attività istruttoria svolta nel corso del processo (documenti e testi) e dopo l'emissione di provvedimenti ex art. 709 cpc2, all'udienza del 24.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
La domanda di separazione personale dei coniugi e può essere accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia previste dall'art. 151, comma 1, Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata in tale senso da parte ricorrente, cui ha aderito il resistente, debba essere, dunque, pronunciata la separazione 1 “1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del rispetto; 2) assegna la casa coniugale sita in ### 11 a ### che ivi potrà vivere unitamente ai suoi due figli minori; 3) dispone l'affidamento esclusivo dei due minori (### nato il ### e ### nato il ###) in favore della madre ### nata il ###; il padre potrà vedere i figli sulla base di incontri che saranno organizzati dai ### sociali del Comune di ### i quali relazioneranno a questo Tribunale entro il ### in merito alle condizioni del nucleo familiare in esame; 4) ### verserà il 5 di ogni mese in favore della moglie la somma complessiva di euro 500,00 (250 per figlio) per il mantenimento dei due figli minori, oltre al 50% delle spese processuali”.  2 Provvedimento del 05.05.2023, confermato il ### con il quale si modificavano le modalità di incontro padre/figli, sostituendo gli incontri cd “protetti” con l'assistenza educativo domiciliare così da consentire un miglioramento dei rapporti tra il ### ed i figli minori; si disponeva, poi, che i ### di ### avrebbero dovuto curare l'attivazione di percorsi di sostegno dei minori presso il ### locale, con particolare riferimento al figlio maggiore, ### veniva poi richiesta l'acquisizione di tutti i provvedimenti adottati dal PM, dal GIP e dal Tribunale penale relativamente alla posizione del ### personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti.  ### incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. 
Pronunciata la separazione dei coniugi, la decisione del Collegio deve pertanto riguardare le ulteriori questioni sollevate nel corso del presente giudizio. 
Con riguardo alla richiesta di addebito della separazione avanzata da parte ricorrente, giova premettere che ai fini dell'addebitabilità della separazione il ### di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, quindi, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale (Cass. n. 25966/2016), gravando, inoltre, sulla parte che deduce il compimento di condotte trasgressive agli obblighi familiari da parte dell'altro coniuge, il relativo onere probatorio. 
Orbene, con riferimento al caso di specie, la richiesta di addebito appare fondata. 
Dalla documentazione depositata in atti e considerando gli esiti delle prove testimoniali raccolte nel corso del giudizio, può dirsi provato quanto dedotto da parte ricorrente. 
Con riguardo agli atti istruttori di rilievo riguardanti la indicata domanda deve segnalarsi: a) l'ordine di protezione emesso (in RG n. 2172/2020) da questo Tribunale in data ### a tutela della ricorrente a causa delle gravi condotte violente e minacciose già emerse ed accertate nel corso di quel giudizio, condotte poste in essere dal ### in danno del coniuge; b) i messaggi di whatsAPP in cui il ### rivolgeva alla moglie espressioni particolarmente violente ed offensive (“tanto io prendo euro 1500 euro al mese e non ti do una lira…voi donne sempre a fa le zoccole….vedrai se ti faccio a pezzi avoi a cercare tua madre, 28.6.2020 all, 5 ricorso introduttivo); c) le dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del presente giudizio che confermano i comportamenti offensivi e violenti posti in essere dal resistente in danno della moglie (udienza 30.3.2023 teste ### V., in quel periodo lavoravamo insieme e durante il giorno è capitato varie volte che avesse perdite di sangue dal naso. …### mi ha raccontato i dettagli della violenza….aveva un appuntamento con me in quella occasione e mi ha chiamato per avvisarmi che non poteva venire perché il marito l'aveva chiusa dentro casa” teste ### udienza 10.10.2023: “io ho assistito al parto, il ### non c'era. E' venuto solo una volta a trovare la moglie e il figlio in ospedale…mia figlia si è trasferita da me in conseguenza di questi comportamenti del marito…quando discutevano lui alzava sempre i toni e diceva queste cose (ndr frasi del seguente tenore anche alla presenza dei bambini: “sei una zoccola...anziché andare a lavoro vai a scopare in giro…tanto lo so che hai un altro...”). Io a volte intervenivo e dicevo di non dirle soprattutto in presenza dei bambini. […] le ho consigliato di venire da me perché avevo paura che la situazione degenerasse. Io ho sentito anche delle minacce che lui faceva a mia figlia per telefono, che se lei avesse chiesto la separazione o non fosse tornata da lui, avrebbe ammazzato lei e i bambini. […] aveva paura delle conseguenze di una eventuale denuncia. […] ### sentito dire queste frasi (ndr, “ma dove vai vestita così, zoccola! ### ti sei messa quella maglietta?”; “### hai guardato quel passante in quel modo?”; “### esci e ti vai a scopare qualcuno in giro, zoccola!). Ho sentito anche io queste minacce (“..il Sig. ### minacciava perentoriamente la moglie di non andare avanti con la separazione altrimenti l'avrebbe “ammazzata”?) a figlia mi ha chiamato spaventata. Sia mio marito che i miei figli poi hanno chiamato il ### e anche a loro lui ha detto che avrebbe ammazzato la moglie e i figli”. 
Ulteriori elementi sintomatici di tali condotte possono ricavarsi dalla pendenza a carico del ### del procedimento penale per i delitti di maltrattamenti e violenza sessuale ex artt 572 c.e e. 609 bis c.p. in danno del coniuge (n. 2979/2020 RGNR all. 9, 12, 13). 
Considerate tali risultanze e rilevato che l'uso di gravi minacce e di violenze psicologiche nei confronti del coniuge costituiscono comportamenti talmente esecrabili ed una violazione così macroscopica dei doveri di assistenza e sollecitudine che devono improntare la vita matrimoniale, da poter concretare di per sé causa di addebito della separazione, il Collegio ritiene di addebitare la separazione dei coniugi al ### Del pari, il compimento da parte del resistente delle illecite condotte di cui si è finora detto, poste in essere non soltanto in danno del coniuge, ma anche in presenza dei minori, costituisce circostanza, di per sé idonea a legittimare l'affidamento dei minori nella modalità esclusiva per come già stabilita all'esito dell'udienza presidenziale, confermandosi inoltre le modalità degli incontri padre/figli. 
Quanto a tali incontri, il Tribunale in data ### aveva disposto che le parti avrebbero dovuto attivare un “percorso di sostegno alla genitorialità nel più breve tempo possibile, incaricando i ### sociali di chiederne l'attivazione presso il ### territorialmente competente” e che decorsi due mesi dall'inizio di tale percorso, i ### nell'ipotesi in cui non si fossero manifestate criticità, “avrebbero provveduto a calendarizzare “incontri liberi del padre con i minori della durata di un pomeriggio fino all'ora di cena per due pomeriggi”. 
A fronte di tali determinazioni i ### nella relazione del 18.12.2024 hanno comunicato che l'indicato percorso non era stato iniziato dalle parti. 
Per tali ragioni deve essere confermato il provvedimenti emessi nel corso del processo, in data ### con il quale di stabiliva “la sostituzione degli incontri protetti con l'assistenza educativo domiciliare al fine di consentire il miglioramento dei rapporti fra il ### e i figli, demandandone l'organizzazione e calendarizzazione ai ### di Sutri” i quali, per il futuro, comunicheranno eventuali criticità direttamente al PM non disponendo più questo ufficio del relativo fascicolo. 
In merito al mantenimento dei figli, come è noto, lo schema legale da seguire (art. 337 ter c.c.) prevede, come regola generale, la necessità che ogni genitore provveda al mantenimento dei figli secondo un principio di proporzionalità, sulla base, inoltre, dei seguenti parametri: a) le esigenze dei due minori, due bambini che oggi hanno 9 e 6 anni, con esigenze tipiche di quelle legate alla loro età; b) le condizioni economiche di entrambi i genitori che vedono il resistente percepire uno reddito mensile di circa 1.400,00 euro (il ### ha rappresentato di percepire per il lavoro part-time presso una frutteria di ### la retribuzione mensile di €. 700,00. Tale circostanza risulta contraddetta dalla relazione del 18.12.2023 dei ### ai cui componenti lo stesso dichiarava di lavorare come autista per una ditta di trasporti “percependo circa 1440/1600”, oltre che dagli estratti conto depositati in data ###, da cui si evincono pagamenti mensile tra i 1.300 € ed i 1.500 euro. Inoltre le stesse comunicazioni whatsApp in precedenza riportate, nel corso delle quali il ### riferiva di uno stipendio mensile di euro 1500,00 non appaiono aderenti alle sue deduzioni su tale aspetto. La ricorrente da parte sua, che oggi lavora part-time proprio per supportare le attività dei figli, percepisce uno stipendio mensile di euro 1.000, corrisponde rate mensili per le rate di un finanziamento di € 17.000,00 acceso per la famiglia ma ancora non estinto, provvede al pagamento di un ingiunzione di pagamento del Comune di ### relativa alla quota di mensa scolastica del figlio ### relativa all'anno 2020, per la quale alcun contributo v'è stato da parte del ### Parte istante ha dato conto di ulteriori ingiunzioni di pagamento per le annualità 2021 e 2022 stesso tributo, che la stessa ha riferito di non riuscire a corrispondere; c) il fatto che entrambi i minori sono prevalentemente collocati presso la madre la quale si è finora preso e continua a prendersi principalmente cura degli stessi, circostanza, quest'ultima, che rende certamente più onerosa la posizione del genitore presso il quale i minori sono collocati. 
Alla luce di tali circostanze appare, quindi, legittimo confermare quanto già stabilito dal Tribunale nei provvedimenti provvisori ed urgenti, euro 500,00 al mese, (250,00 euro per ogni figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie. 
Per tali considerazioni la domanda può essere accolta nei limiti finora indicati. 
All'accoglimento della domanda consegue la condanna di parte resistete al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo (calcolo spese: valore indeterminabile complessità bassa, quattro fasi di legge valori prossimi ai medi) P.Q.M.  Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. ### la separazione personale tra ### e #### con addebito nei confronti di quest'ultimo, in relazione al matrimonio celebrato in data ### a ### (N. 3, P. I, Anno 2015), ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune; 2. Assegna la casa coniugale sita in ### n.11 a ### che ivi potrà vivere unitamente ai suoi due figli minori; 3. Dispone l'affidamento esclusivo dei due minori (### nato il ### e ### nato il ###) in favore della madre ### nata il ###, alla quale vengono altresì riservate le decisioni di maggiore interesse per i figli in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, le quali saranno assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni dei minori; 4. ### verserà il 5 di ogni mese in favore della moglie la somma complessiva di euro 500,00 (250 per figlio) per il mantenimento dei due figli minori, oltre al 50% delle spese processuali; 5. Conferma l'assistenza educativa familiare già in atto, demandandone l'organizzazione degli incontri e la calendarizzazione ai ### di ### 6. Dispone che i ### di ### comunichino eventuali criticità al PM presso questo Tribunale; 7. ### al pagamento delle spese processuali del presente in favore di parte ricorrente, spese che si liquidano in complessivi euro 7.000,00 oltre ### CPA e 15 Spese generali 8. Dispone la trasmissione della presente decisione ai ### di ### Così deciso in ### nella camera di consiglio del 12/02/2025 ### est. 
Dr.

causa n. 1331/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Turco Eugenio Maria Camillo

M

Tribunale di Viterbo, Sentenza n. 781/2025 del 26-11-2025

... ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO Proc. R.G.L.P. n. 1027/2023 L.P. ### contro EMME 3 MULTISERVIZI SRLS Il Giudice, Dott. ### gli atti del procedimento in epigrafe; vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. ### per la parte ricorrente visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 26/11/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dr. ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/11/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 1027 del R.G. ### e ### per l'anno 2023 vertente TRA ### (C.F. = ###), rappresentata e difesa giusta delega a margine della copia cartacea del ricorso introduttivo d (leggi tutto)...

testo integrale

ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO Proc. R.G.L.P. n. 1027/2023 L.P.  ### contro EMME 3 MULTISERVIZI SRLS Il Giudice, Dott. ### gli atti del procedimento in epigrafe; vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. ### per la parte ricorrente visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. 
Viterbo lì 26/11/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dr. ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/11/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 1027 del R.G. ### e ### per l'anno 2023 vertente TRA ### (C.F. = ###), rappresentata e difesa giusta delega a margine della copia cartacea del ricorso introduttivo della quale è stata estratta copia informatica per immagine dall'avv. ### (c.f. ###) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ### alla via ### n. 9, e presso il suo indirizzo pec: ###. Ad ogni effetto di legge e per ogni comunicazione inerente il presente giudizio si indica il recapito pec ### RICORRENTE E EMME 3 ###, (C.F. = ###) con sede ###### di ####, via della ### 45 cap. ###, in persona dell'amministratrice unica sig.ra ### (c.f. ### - domiciliata in ### di ####, via della ### 45 cap. ###), pec: ### RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: differenze retributive.  CONCLUSIONI: il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data #### ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del ### esponendo di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal dall'1.8.2019 al 19.4.2022, con mansioni di addetta ai servizi di pulizia e in virtù di contratto individuale di lavoro a tempo determinato e parziale (di 32 ore settimanali) stipulato solo in data ###, con inquadramento nel V livello del ### di essere stata remunerata con euro 350,00 in contanti per il mese di agosto 2019 e come da prospetti paga nel restante periodo, con una retribuzione inferiore al dovuto corrispondente a quella del VI livello; di aver svolto servizio presso diversi clienti della convenuta osservando dall'agosto 2019 al marzo 2020 un orario complessivo di 32h settimanali, dal marzo 2020 all'aprile 2020 un orario di 12h settimanali e dal maggio 2020 sino alla cessazione del rapporto di lavoro (aprile 2022) di 42h settimanali; di aver goduto di ferie in numero inferiore a quello che le sarebbe spettato; di non aver fruito di permessi; di essersi dimessa per giusta causa e di non aver percepito l'indennità sostitutiva del preavviso. Ha conseguentemente rivendicato un credito per differenze retributive di complessivi € 9.697,60 ed ha concluso chiedendo “1. accerti e dichiari che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1.8.2019 al 19.4.2022, ovvero nel diverso periodo ritenuto di giustizia; 2. accerti e dichiari il diritto della ricorrente all'inquadramento, per il periodo dal 1.8.2019 al 19.4.2022, nel corrispondente livello 5 del ### ovvero il diverso ### ritenuto applicabile e/o diverso inquadramento e/o periodo ritenuto di giustizia; 3. condanni la parte convenuta al Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/11/2025 pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma complessiva di € 9.697,60, anche ex art. 36 Cost., per i titoli indicati in narrativa, ovvero della diversa somma risultante dovuta nel corso del giudizio; 4. condanni la parte convenuta al risarcimento dei danni subiti per la intervenuta svalutazione monetaria ed agli interessi, da calcolarsi ex art. 429 c.p.c dalla spettanza al saldo; con ogni altra conseguenza di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali ivi compresi accessori e spese generali al 15%”. 
La società convenuta è rimasta contumace. 
La causa, istruita con prove testimoniali e documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.   La documentazione prodotta consente di ritenere provate l'esistenza e la natura subordinata del rapporto, nonché le mansioni assegnate e l'inquadramento riconosciuto. 
Nessuna prova è stata invece fornita della instaurazione irregolare del rapporto sin dall'agosto 2019. 
Insufficienti devono ritenersi anche le prove dell'orario di lavoro osservato (l'unica teste esaminata ha riferito di aver lavorato occasionalmente con la ricorrente, “tendenzialmente … di martedì e giovedì dalle 13.00 alle 15.00” e “qualche sabato … dalle 7.00 alle 13.00” e di non conoscere gli orari osservati nei restanti giorni). Devono ritenersi conseguentemente infondate le domande per lavoro supplementare e lavoro straordinario. 
Le lacune di allegazione impediscono inoltre il riconoscimento della giusta causa delle dimissioni (delle quali nulla è stato dedotto) e del conseguente del diritto all'indennità sostitutiva del preavviso. 
In merito alle differenze per paga oraria, incontestabile l'inquadramento nel 5° livello come risulta dalla lettera di assunzione, la pretesa risulta fondata su conteggi elaborati ragione di una retribuzione mensile di € 1248,14 corrispondente ad una retribuzione oraria di € 7.21. Parte ricorrente non ha tuttavia fornito prova di tabelle retributive recanti i suddetti importi; per contro dalle tabelle del ### prodotto in atti, per il 5° livello, risulta dovuta una retribuzione mensile globale a regime di € 1223,14 corrispondente ad una retribuzione oraria di € 7,07. Alla luce di tali considerazioni la pretesa di differenze retributive per paga oraria deve ritenersi fondata nei limiti di € 3.379,20 e quella a titolo di tredicesima mensilità per € 263,00, come pure quella per le festività in € 48,45. 
In ordine alle ferie e ai permessi non goduti va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità lì dove il lavoratore agisca in giudizio per chiedere la corresponsione delle corrispondenti indennità sostitutive, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad essi destinati, poiché il relativo emolumento si configura di natura retributiva rispetto alla quale l'onere probatorio si ripartisce secondo i principi generali. Il principio è peraltro da intendere nel senso che spetta al datore di lavoro dimostrare (verosimilmente mediante le buste paga) di aver riservato al lavoratore taluni giorni di ferie retribuite; ove tale circostanza risulti provata, la prova gravante sul lavoratore dovrà avere ad oggetto lo svolgimento di attività lavorativa in corrispondenza dei giorni imputati a ferie dal datore di lavoro. Identici principi devono ritenersi applicabili alle festività e ai permessi. Nel caso di specie - a fronte dei prospetti paga depositati in atti - non può dirsi fornita la prova a cui era tenuta la ricorrente, sicché sulla scorta delle risultanze il credito va calcolato per differenza con quanto liquidato a fine rapporto, rapportando la paga giornaliera (€ 54.54) al numero di giorni residui di ferie residui (pari a complessivi gg. 40,33) e quindi in € 265,46. 
Relativamente ai permessi va osservato che l'art. 56 del ### (richiamato in ricorso) non ne prevede la retribuzione se non in collegamento con la nascita del figlio o il decesso di un congiunto. ### prospetto paga ha tuttavia provveduto alla liquidazione dei R.O.L. residui (in ragione di un numero pari a 25,12); prendendo atto della erogazione di € 176,48 e applicando la tariffa oraria dovuta in ragione dell'inquadramento dovuto, il credito residuo ammonta ad € 1,12. 
Rideterminate le spettanze della ricorrente per ciascuna annualità, non risultano infine residuare ulteriori importi a credito a titolo di TFR oltre quelli già erogati come da prospetto paga di aprile 2022. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/11/2025
Il credito complessivo che può quindi essere riconosciuto alla ricorrente ammonta ad € 3.956,11 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. 
La sproporzione tra domanda e credito giustifica la compensazione delle spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - accogliendo parzialmente il ricorso proposto da ### nei confronti di ### 3 ### S.r.l. accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 02/09/2019 al 19/04/2022 per lo svolgimento di mansioni rientranti nel livello 5 del ### per l'effetto condanna ### 3 ### S.r.l. in persona del l.r.p.t. al pagamento delle differenze retributive quantificate in complessivi € 3.956,11 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; compensa integralmente le spese di lite tra le parti. 
Viterbo lì, 26 novembre 2025 ### Dr. ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/11/2025

causa n. 1027/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Mauro Ianigro

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Tribunale di Viterbo, Sentenza n. 712/2025 del 26-11-2025

... R.G. n. 1893/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO in persona del Giudice dott. ### all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1893/2023 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2025 e promossa da: ### C.F. ###, nata a ### al #### il ### e ### C.F. ###, nato a #### il ###, entrambi residenti a ### via ### n. 37, rappresentati e difesi dall'Avv. ### e dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###, studio dei difensori; ### C.F. ###, nata a ### il ### ed ivi residente ###; ### C.F. ###, nato a ### il ### e residente in ##### S.P. 246; ### C.F. ###, nata a ### il ### e residente ### Convenuti - contumaci ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ### e ### hanno chiesto di accertare e dichiarare l'acquisto a titolo originario per usucapione del terreno sito in ####, contraddistinto al ### al foglio 23, particelle 770, 771 e 354, e del locale magazzino sito in ### via ### s.n.c., identificato al ### al foglio 23, particella 769, in virtù del possesso continuato, manifes (leggi tutto)...

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R.G. n. 1893/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO in persona del Giudice dott. ### all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1893/2023 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2025 e promossa da: ### C.F. ###, nata a ### al #### il ### e ### C.F. ###, nato a #### il ###, entrambi residenti a ### via ### n. 37, rappresentati e difesi dall'Avv.  ### e dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###, studio dei difensori; ### C.F. ###, nata a ### il ### ed ivi residente ###; ### C.F. ###, nato a ### il ### e residente in ##### S.P. 246; ### C.F.  ###, nata a ### il ### e residente ###
Convenuti - contumaci
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ### e ### hanno chiesto di accertare e dichiarare l'acquisto a titolo originario per usucapione del terreno sito in ####, contraddistinto al ### al foglio 23, particelle 770, 771 e 354, e del locale magazzino sito in ### via ### s.n.c., identificato al ### al foglio 23, particella 769, in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo del terreno fin dal 23.07.1980 e del fabbricato fin dalla costruzione risalente all'anno 1985. 
Hanno precisato che i beni oggetto della domanda erano stati acquistati, in data ###, da ### il quale aveva venduto l'appartamento sito in ### via ### s.n.c., all'epoca non ancora accatastato perché di nuova costruzione ma identificato con scheda n. 6151 del 21.11.1974, unitamente al cortile pertinenziale annesso all'immobile. 
A fondamento della domanda hanno dedotto di aver posseduto pubblicamente, senza alcuna contestazione, sia l'appartamento che il cortile pertinenziale, ove avevano realizzato, in forza di licenza edilizia ottenuta il ###, un locale magazzino. 
Tuttavia, solo nel marzo 2022, avevano riscontrato che l'indicato cortile pertinenziale e l'area di accesso da via ### erano identificati con le particelle numeri 354 e 355 intestate a ### costruttore dell'immobile e dante causa del venditore ### Pertanto, essendo deceduto ### analogamente al coniuge ed all'unico figlio ### sono stati citati in giudizio il coniuge di quest'ultimo, ### ed i figli ### e ### per ottenere l'accertamento dell'intervenuta usucapione del cortile pertinenziale e del locale magazzino come sopra identificati.  2. Nonostante la rituale notifica non si sono costituiti i convenuti #### e ### 3. Dopo il deposito delle memorie istruttorie, all'udienza del 17.09.2024 è stata assunta la prova testimoniale ammessa. 
All'esito dell'udienza del 26.11.2025, celebrata nella forma dell'art. 127 ter c.p.c. in assenza di opposizione, la causa è stata trattenuta in decisione.  5. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di #### e ### non costituitisi in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione.
Nel merito, la domanda di parte attrice diretta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà del terreno sito in ####, contraddistinto al ### al foglio 23, particelle 770, 771 e 354, e del locale magazzino sito in ### via ### s.n.c., identificato al ### al foglio 23, particella 769, deve ritenersi fondata. 
In linea di diritto giova ricordare che il possesso (connotato dal corpus possessionis e dall'animus possidendi) si definisce come il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). La proprietà consiste nel diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo della cosa (art. 832 c.c.). 
Pertanto, il possesso utile ad usucapire il diritto di proprietà su un bene immobile, oltre a dover protrarsi per almeno venti anni (art. 1158 c.c.), deve concretarsi in attività riconducibili al potere di godere e disporre del bene con esclusione di altri (artt. 832 e 1140 c.c.), in quanto la relazione di fatto tra colui che invoca l'usucapione e la res deve esprimere una inequivoca volontà di possedere uti dominus (cfr., ex plurimis, Cass. n. 17322/2010; Cass. n. 12775/2008). 
Ebbene, dalle testimonianze raccolte nel corso del giudizio è emerso che gli attori hanno mantenuto, per oltre venti anni, il possesso continuo, pacifico, ininterrotto e pubblico dei beni oggetto della domanda. 
Infatti, i testi sentiti all'udienza del 17.09.2024, ### e ### hanno reso dichiarazioni convergenti da cui risulta che gli attori hanno pacificamente posseduto da più di venti anni sia il cortile pertinenziale che il locale magazzino edificato nel 1985. 
Segnatamente, i testi hanno confermato che il cortile è recintato e chiuso da un cancello; inoltre, hanno dichiarato di aver riscontrato che gli attori si sono sempre occupati della manutenzione ordinaria e straordinaria sia del cortile, che del locale magazzino. 
Dette dichiarazioni consentono di ritenere provato il possesso uti dominus degli attori protratto per almeno venti anni, così da ritenere integrati i presupposti previsti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto a titolo originario dei beni immobili oggetto della domanda che, per le ragioni esposte, merita accoglimento. 
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità della controversia e della contumacia dei convenuti.  P.Q.M.  Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. ### definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da ### e ### disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: 1. Dichiara che ### e ### hanno acquistato per usucapione la proprietà del terreno sito in ####, contraddistinto al ### al foglio 23, particelle 770, 771 e 354, e del locale magazzino sito in ### via ### s.n.c., identificato al ### al foglio 23, particella 769; 2. Compensa le spese fra le parti per le ragioni indicate in parte motiva; 3. Ordina al ### dei ### di ### di procedere alla trascrizione della presente sentenza. 
Così deciso in ### 26.11.2025 Il Giudice Dott.

causa n. 1893/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Palmieri Davide

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Tribunale di Viterbo, Sentenza n. 1118/2024 del 20-11-2024

... R.G. n. 1045/2023 TRIBUNALE DI VITERBO Sezione civile ###'udienza del 20 novembre 2024 alle ore 10.25, innanzi al giudice dott.ssa ### è presente l'avv. ### in sostituzione dell'avv. ### il quale precisa le conclusioni riportandosi all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Alle ore 10.25 nessuno è presente per parte opposta. Il procuratore di parte opponente discute oralmente la causa e chiede che venga decisa. Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la decisione. Il Giudice dott.ssa ###esito della camera di consiglio, alle ore 23.50, assenti le parti, allontanatesi dall'aula, viene data lettura della sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. che costituisce parte integrante del presente verbale. Il Giudice dott.ssa ### il: 07/07/2025 n.2832/2025 importo 200,00 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VITERBO Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa ### all'udienza del 20 novembre 2024 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. 1045 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno tra ### nato a ### l (leggi tutto)...

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R.G. n. 1045/2023 TRIBUNALE DI VITERBO Sezione civile ###'udienza del 20 novembre 2024 alle ore 10.25, innanzi al giudice dott.ssa ### è presente l'avv. ### in sostituzione dell'avv. ### il quale precisa le conclusioni riportandosi all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. 
Alle ore 10.25 nessuno è presente per parte opposta. 
Il procuratore di parte opponente discute oralmente la causa e chiede che venga decisa. 
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la decisione. 
Il Giudice dott.ssa ###esito della camera di consiglio, alle ore 23.50, assenti le parti, allontanatesi dall'aula, viene data lettura della sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. che costituisce parte integrante del presente verbale. 
Il Giudice dott.ssa ### il: 07/07/2025 n.2832/2025 importo 200,00 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VITERBO Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa ### all'udienza del 20 novembre 2024 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. 1045 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno tra ### nato a ### l'1.8.1960 e residente in #### alla via dei ### n. 12 (c.f.  ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### (c.f.  ###) ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 12, giusta procura allegata in atti (pec: ###) opponente contro #### per la ### dei ### S.p.A. nella qualità di procuratore con rappresentanza della ### della #### rappresentata e difesa dall'Avv. ### nonché elettivamente domiciliat ###### Via della ### n.35, come da procura in atti (pec: ###) opposta Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 8/2023, R.G. n. 6/2023 emesso dal Tribunale di Viterbo in data ### Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato ### avversava il decreto ingiuntivo n. 8/2023, R.G. n. 6/2023, emesso dal Tribunale di Viterbo ed avente ad ### il: 07/07/2025 n.2832/2025 importo 200,00 oggetto il pagamento della somma di € 9.541,02, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 41040 intrattenuto presso BCC con successiva apertura di credito n. 15585. 
A fondamento della spiegata opposizione, finalizzata alla dichiarazione di carenza di legittimazione passiva dell'opponente nonché alla revoca del provvedimento monitorio, parte opponente deduceva che il debito risultava riferito a diversa persona, ### quanto all'apertura di credito e che l'esposizione debitoria vantata risultava sfornita della necessaria prova, assenti i necessari estratti conto riferiti al rapporto di conto corrente effettivamente intrattenuto dall'opponente con BCC di ### e ### oggi denominata BCC della ### e per il quale asseriva in via generica sussistenti anomalie per applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto nonché anatocismo, concludendo dunque come in atti con richiesta del favore delle spese di lite. 
Si costituiva in giudizio #### per la ### dei ### S.p.A. nella qualità di procuratore con rappresentanza della ### della ### deducendo l'infondatezza e la strumentalità dell'opposizione promossa della quale chiedeva pertanto il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo avversato previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., chiedendo altresì la vittoria delle spese di lite e la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. 
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 8/2023, veniva assegnato termine per lo svolgimento della mediazione obbligatoria, e, all'esito negativo della stessa, dichiarato chiuso il procedimento per assenza della parte opponente chiamata in mediazione, venivano concessi i richiesti termini, da parte opponente, ex art. 183 c.p.c. 
Alla successiva udienza, dato atto che alcuno dei procuratori delle parti aveva provveduto al deposito di memorie istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e all'udienza del 20 novembre 2024, presente il solo procuratore di parte opponente, la decisione veniva riservata all'esito della camera di consiglio.  2. ### è infondata e deve essere, pertanto, rigettata. 
Come noto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere - dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) con la richiesta di ingiunzione e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto), e ciò tenendo conto della distribuzione degli oneri probatori in materia contrattuale, la quale segue i criteri di cui all'art. 2697 c.c., come chiariti nella nota sentenza delle ### della Cassazione 13533/2001, cui si è conformata tutta la giurisprudenza successiva di legittimità (cfr. ex plurimis, ### il: 07/07/2025 n.2832/2025 importo 200,00 n. 3373/2010; Cass. n. 45/2009; Cass. n. 22361/2007; Cass. n. 9351/2007; Cass. n. 1743/2007). 
Pertanto, il creditore che agisce per l'adempimento o per censurare l'inadempimento della controparte, deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo titolo, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa o l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.). 
Ebbene, posto che, come già osservato in sede di ordinanza del 5.12.2023, le doglianze di parte opponente quanto al difetto di legittimazione passiva risultano prive di pregio atteso che l'allegazione che debitore della pretesa creditoria sia il sig. “Fabio” in luogo di “Massimo” ### è risultata pretestuosa e strumentale in quanto originata da un mero errore materiale nella redazione del ricorso per decreto ingiuntivo da parte dell'opposta ove, solo con riferimento alla narrazione dell'apertura di credito, quest'ultima ha erroneamente scritto “Fabio”, in luogo di “Massimo”, tuttavia riferendosi sempre al sig. ### quanto al credito vantato e risultando sottoscritti dal medesimo ### tutti i documenti depositati in atti nonché riferendo sempre a quest'ultimo il rapporto complessivamente intrattenuto con l'istituto di credito opposto, si osserva che infondate si sono rivelate anche le generiche doglianze in ordine all'esecuzione del rapporto nonché, in particolare, quanto alle dedotte carenze documentali a conforto della pretesa creditoria di controparte atteso che, diversamente da quanto paventato da parte ### parte opposta ha provveduto al deposito di idonea e completa documentazione relativa alla pretesa creditoria (contratto conto corrente, apertura di credito, estratti conto relativi a tutto il rapporto bancario intercorso, solleciti, certificazione ex art. 50 Tub) così dimostrando l'esistenza e la consistenza del proprio credito mediante il deposito dei titoli posti a base della domanda nonché delle scritture contabili di riferimento (in atti e già depositati nel fascicolo del procedimento monitorio). 
Deve, pertanto, concludersi per il rigetto dell'opposizione promossa con conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in conformità al D.M. n. 55/2014 e s.m.i. e alle relative tabelle allegate e secondo i valori compresi tra i minimi e i medi vista la semplicità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, di fatto non svolta, seguono la soccombenza. 
Sussistono altresì i presupposti per la condanna di parte opponente ex art. 96 c.p.c. attesa la radicale infondatezza della domanda avanzata così come emergente già dalla documentazione prodotta, oltre all'assenza di qualsivoglia richiesta istruttoria a supporto di quanto dedotto, e alla circostanza che, promossa l'opposizione a decreto ingiuntivo e richiesti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., parte opponente nulla ha depositato né articolato apparendo, dunque, l'azione promossa meramente ### il: 07/07/2025 n.2832/2025 importo 200,00 defatigatoria delle legittime aspettative di parte opposta e risultando pertanto integrata la colpa grave, ragione per la quale si ritiene di condannare parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma, liquidata in via equitativa, di € 500,00. 
Si dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 8, comma 4 bis d.lgs.  28/2010 nella formulazione ratione temporis applicabile, sottoposta l'odierna causa al rito ante ### quanto all'obbligo di parte opponente di versare all'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato, attesa la sua mancata partecipazione alla procedura di mediazione senza giustificato motivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: - rigetta l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. 8/2023, R.G. n. 6/2023, emesso dal Tribunale di Viterbo; - condanna parte opponente, ### alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta liquidando tali spese in complessivi € 1.700,00, oltre spese generali forfettarie al 15 %, iva e cpa come per legge; - condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta dell'importo di € 500,00 ex art. 96 c.p.c.; - visto l'art. 8, comma 4 bis, d.lgs. n. 28/2010 ratione temporis applicabile, dà atto che l'opponente è tenuto a versare all'entrata di bilancio dello Stato una somma pari al contributo unificato. 
Così deciso in ### 20 novembre 2024 Si dà atto che della sentenza è stata data lettura al termine dell'udienza alle ore 23.50 e che la stessa si intende pubblicata con la sottoscrizione del verbale e viene immediatamente depositata.   Il Giudice dott.ssa ### il: 07/07/2025 n.2832/2025 importo 200,00

causa n. 1045/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Mastropasqua Caterina

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Tribunale di Viterbo, Sentenza n. 104/2025 del 12-02-2025

... R.G. n. 1174.2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n° 1174/2021 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2024, promossa da: ### C.F. ###, nata a ### il ###, residente in ### di ####, viale degli ### n. 20, rappresentata e difesa dall'Avv. ### e con questi elettivamente domiciliata in ### via ### snc, studio del difensore; ### confronti di ### S.r.l. in liquidazione, P.IVA ###, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. ### e #### rappresentata e difesa dall'Avv. ### e con questi elettivamente domiciliata in ### via ### 7, studio del difensore; #### C.F. ###, residente in ### di ####, rappresentato e difeso dall'Avv. ### e con questi elettivamente domiciliat ###, studio del difensore. ### il: 19/05/2025 n.2054/2025 importo 208,75 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E ### 1. Con atto di citazione ritualmente notificato ### vantando nei confronti ### S.r.l. un credito pari ad euro 75.949,02, derivante dalla sentenza del Tribunale di Viterbo 721/2017, confermata dalla Corte di Appello con sen (leggi tutto)...

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R.G. n. 1174.2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n° 1174/2021 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2024, promossa da: ### C.F. ###, nata a ### il ###, residente in ### di ####, viale degli ### n. 20, rappresentata e difesa dall'Avv.  ### e con questi elettivamente domiciliata in ### via ### snc, studio del difensore; ### confronti di ### S.r.l. in liquidazione, P.IVA ###, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. ### e #### rappresentata e difesa dall'Avv. ### e con questi elettivamente domiciliata in ### via ### 7, studio del difensore; #### C.F. ###, residente in ### di ####, rappresentato e difeso dall'Avv. ### e con questi elettivamente domiciliat ###, studio del difensore.  ### il: 19/05/2025 n.2054/2025 importo 208,75
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E ### 1. Con atto di citazione ritualmente notificato ### vantando nei confronti ### S.r.l. un credito pari ad euro 75.949,02, derivante dalla sentenza del Tribunale di Viterbo 721/2017, confermata dalla Corte di Appello con sentenza n. 1323/2019, chiedeva di dichiarare inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., la cessione a titolo oneroso dell'immobile sito a ### di ####, Via della ### snc, distinto in ### del medesimo Comune al foglio 9, ### 1117, eseguita dalla società convenuta in favore del socio ### con rogito del 25.05.2017 (Rep. N. 32.664, Racc. n. 18.994). 
A fondamento dell'azione revocatoria deduceva che l'eventus damni era derivato dal fatto che la società debitrice, con l'atto dispositivo impugnato, si era liberata dell'ultimo bene patrimoniale disponibile, con ciò rendendo impossibile o, comunque, incerto il soddisfacimento del credito. 
Quanto all'elemento soggettivo deduceva che l'acquirente ### era socio della società venditrice, nonché figlio dell'altro socio e nipote dell'amministratore e che, pertanto, era pienamente consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni dell'attrice. Inoltre, affermava che la dolosa preordinazione dell'operazione poteva desumersi anche dalla circostanza per cui il credito dell'attrice, sebbene risalente all'anno 2017, era stato riportato in bilancio solo nell'anno 2019 e non nei bilanci precedenti. Peraltro, non era stata tempestivamente appostata nel bilancio societario nemmeno la somma di € 100.000,00 corrisposta dal ### a titolo di prezzo di vendita dell'immobile. 
Per tali ragioni chiedeva dichiararsi l'inefficacia nei suoi confronti della cessione immobiliare conclusa il ###.  2. Si costituiva con comparsa di risposta la ### S.r.l. in liquidazione contestando la ricorrenza dei presupposti della domanda revocatoria, di cui chiedeva il rigetto. 
Segnatamente precisava che la cessione dell'immobile al socio era stata effettuata per approfittare del risparmio fiscale accordato dalla legge 208/15, trattandosi di bene ultimato da oltre 5 anni e qualificabile, ai fini fiscali, come giacenza di magazzino. Inoltre, affermava che il prezzo pagato poteva considerarsi congruo, considerato che il bene era iscritto in bilancio per un valore di € 93.300,00.  3. Si costituiva altresì ### chiedendo il rigetto della domanda. 
Registrato il: 19/05/2025 n.2054/2025 importo 208,75
In particolare, evidenziava che, all'atto dell'acquisto avvenuto il ###, non era a conoscenza del contenzioso esistente fra la società e l'attrice, poiché la circostanza non era mai stata riportata nell'ordine del giorno delle assemblee societarie celebrate. 
Aggiungeva, anche, che il credito vantato dall'attrice era stato iscritto nelle scritture contabili dopo il passaggio in giudicato della sentenza e, pertanto, egli ne aveva avuto contezza solo al momento dell'approvazione del bilancio relativo all'anno 2019, avvenuta tardivamente con l'assemblea tenutasi il ###. Per contro, al tempo della stipula del rogito di cessione, risalente al 25.05.2017, non era a conoscenza né del processo pendente, né del debito sociale. 
Alla luce delle compendiate circostanze asseriva che non poteva essergli in alcun modo contestata la dolosa preordinazione rispetto all'asserito pregiudizio delle ragioni creditorie e chiedeva il rigetto della domanda revocatoria.  4. Nello svolgimento del processo venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie previste dall'art. 183 co. 6 c.p.c., mediante le quali le parti illustravano i propri argomenti circa la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 Con provvedimento del 09.06.2022 il precedente giudicante disponeva l'ordine di esibizione ex art.  210 c.p.c. nei confronti di ### S.p.A. e ### delle ### come richiesto dall'attrice. 
In data ### si svolgeva l'interrogatorio formale di ### legale rapp.te della società convenuta e di ### Nella successiva udienza del 19.03.2024 veniva assunta la prova testimoniale ammessa. 
All'udienza del 13.11.2024 le parti rassegnavano le conclusioni scritte e la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.  5. La domanda revocatoria proposta deve essere accolta perché fondata per le ragioni di seguito esposte. 
Giova premettere che, in linea di diritto, l'azione revocatoria, insieme con l'azione surrogatoria e il sequestro conservativo, rappresenta un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale del creditore, mirando a far dichiarare giudizialmente l'inefficacia, nei confronti del creditore stesso, degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni, così da consentire il successivo esercizio dell'azione esecutiva sui beni oggetto dell'atto dispositivo. 
Avendo l'azione pauliana una funzione precipuamente cautelare di tutela della c.d. garanzia patrimoniale generica prevista dall'art. 2740 c.c., in giurisprudenza si ritiene sufficiente per integrare il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria (eventus damni) che l'atto di disposizione renda la realizzazione del diritto del creditore incerta o soltanto più difficoltosa (Cass. 26310/2021; Registrato il: 19/05/2025 n.2054/2025 importo 208,75
Cass. 19207/2018; Cass. 1896/2012; Cass. 19234/2009). ### la prevalente nomofilachia, infatti, il carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo deve essere valutato avendo riguardo alla insufficienza dei beni residui del debitore a soddisfare la garanzia patrimoniale. 
Sul piano soggettivo, ai fini dell'accoglimento della domanda, deve sussistere in capo al debitore il c.d. consilium fraudis, diversamente qualificabile a seconda che l'atto pregiudizievole sia anteriore o posteriore al sorgere del credito. 
Nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito, come nella vicenda in esame (sentenza del 06.07.2017, atto dispositivo del 25.05.2017), ad integrare l' "animus nocendi" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. non è sufficiente il dolo generico e, cioè, la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato al creditore, ma è invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di stipulare l'atto al fine precipuo di pregiudicare le ragioni creditorie (Cass. 25687/2023). 
In entrambi i casi la prova dell'elemento soggettivo può essere data anche mediante presunzioni (Cass. 27546/2014 e Cass. 16221/2019). 
Con riferimento al terzo acquirente, laddove l'azione sia diretta, come nella vicenda in scrutinio, contro un atto a titolo oneroso, l'intensità dell'elemento soggettivo è parimenti graduata a seconda che l'atto impugnato sia successivo o anteriore al sorgere del credito: nel primo caso si richiede che il terzo, al pari del debitore, sia consapevole delle conseguenze pregiudizievoli dell'atto pur se non si ritiene necessaria, al fine di integrare la scienza fraudis, una sua specifica conoscenza del debito storicamente gravante sull'alienante e delle sue caratteristiche; nel secondo caso si richiede che il terzo sia a conoscenza della dolosa preordinazione del debitore. 
Orbene, procedendo ad applicare le compendiate coordinate ermeneutiche alla vicenda contenziosa de qua agitur, il Giudice osserva anzitutto che il credito dell'attrice deriva dalla sentenza del Tribunale di Viterbo 721/2017, depositata il ###.  ### impugnato con l'azione revocatoria è anteriore, sia pur di poco, al sorgere del credito, essendo il rogito di cessione immobiliare risalente al 25.05.2017 (Rep. N. 32.664, Racc. n. 18.994). 
Quanto all'eventus damni, si osserva che dai bilanci depositati risulta provata la circostanza (non contestata dai convenuti) per cui l'immobile ceduto, sito a ### di ####, Via della ### snc, era l'ultimo bene presente nel patrimonio della società convenuta. 
La cessione, pertanto, sebbene avvenuta ad un prezzo congruo, ha senz'altro reso più difficile il soddisfacimento del credito vantato dall'attrice, in quanto la società debitrice, attualmente in liquidazione, non ha ulteriori disponibilità di beni su cui l'attrice potrebbe far valere le ragioni del credito. Peraltro, l'incasso del compenso ricevuto per la cessione non è stato tempestivamente iscritto nel conto economico. 
Registrato il: 19/05/2025 n.2054/2025 importo 208,75
Sempre con riferimento al presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, deve rilevarsi che la società convenuta, con la memoria di replica, ha affermato che l'attrice avrebbe soddisfatto il proprio credito insinuandosi nella procedura esecutiva immobiliare n. 50/2014 pendente presso il Tribunale di Viterbo, avente ad oggetto l'espropriazione dell'immobile ceduto dalla stessa società convenuta a tale #### la tesi argomentata dalla società convenuta, l'attrice si sarebbe integralmente soddisfatta nella citata procedura esecutiva, potendo vantare la previa trascrizione, effettuata proprio sul bene immobile pignorato, della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica da cui è scaturita la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 721/2017. 
Invero tale ricostruzione è sfornita di ogni supporto probatorio, non avendo la società convenuta dimostrato, come sarebbe stato suo onere ai sensi dell'art. 2697 co. 2 c.c., l'asserito soddisfacimento del credito per il quale l'attrice ha agito in revocatoria. Peraltro, deve osservarsi che il mero intervento dell'attrice nella procedura esecutiva, di cui la società convenuta ha dato atto con il documento allegato al numero 6 della memoria di replica, non può ritenersi di per sé satisfattivo, considerata la verosimile presenza di altri creditori concorrenti e le incerte vicende dell'esecuzione immobiliare. Tantomeno il citato intervento può avere effetti preclusivi rispetto alla tutela revocatoria richiesta in questa sede, considerato che l'accoglimento della domanda pauliana consente alla sola attrice di beneficiare dell'inefficacia dell'atto ritenuto pregiudizievole, senza subire il concorso con altri creditori. 
Passando ad esaminare l'elemento soggettivo, si deve ricordare che, ai fini della concessione della revocatoria di un atto anteriore al sorgere del credito è necessaria, come più sopra precisato, la prova del dolo specifico, vale a dire della consapevole volontà di stipulare l'atto al fine precipuo di pregiudicare le ragioni creditorie (Cass. 25687/2023). Tale elemento soggettivo va esteso anche al terzo, essendo la cessione contestata a titolo oneroso. 
Al riguardo deve, anzitutto, osservarsi che la dolosa preordinazione non può essere esclusa in considerazione del fatto che la cessione è stata effettuata usufruendo delle agevolazioni fiscali previste dalla L. 208/2015 (### di stabilità per l'anno 2016). 
Tanto per una duplice considerazione: la prima è che le citate agevolazioni costituivano una mera facoltà, non essendo previsto nessun obbligo di cessione delle giacenze e, pertanto, la società debitrice ben poteva decidere di astenersi, anche solo per ragioni cautelative connesse alla responsabilità patrimoniale che sarebbe potuta derivare dal processo pendente; la seconda è che l'obiettivo di conseguire il vantaggio fiscale previsto dalla legge non esclude la dolosa preordinazione di arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore e può coesistere con essa. 
Registrato il: 19/05/2025 n.2054/2025 importo 208,75
Nel complesso deve osservarsi che sono emersi due elementi fattuali dirimenti che consentono di inferire, in termini gravi, precisi e concordanti, la ricorrenza del presupposto della dolosa preordinazione richiesto dalla norma. 
Il primo elemento è che la cessione a titolo oneroso non è stata effettuata a favore di un qualunque cliente della società, ma in favore di ### socio (al 50 %) della società venditrice. 
Il secondo elemento è costituito dal fatto che la ### S.r.l. è una società a base familiare (visura ### allegata dall'attrice), in cui l'altro socio (al 50 %) è ### (zio di ### circostanza non contestata), mentre la legale rappresentanza spetta a ### unitamente a ### (padre di ### circostanza parimenti non contestata). 
Il che consente di ritenere inverosimile e non credibile la tesi sostenuta da ### di non aver avuto contezza del processo che ha accertato il credito spettante all'attrice. Infatti, a prescindere dal corretto e tempestivo appostamento in bilancio del suddetto credito, non è credibile che una vicenda tanto rilevante per l'attività aziendale, quale la pendenza del processo riguardante l'adempimento del preliminare di vendita immobiliare definito con la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 721/2017, non fosse nota al socio, in una compagine in cui i soci sono solo due e per di più parenti. 
La consapevolezza in capo al ### è rafforzata anche da un ulteriore dato contabile costituito dal ridotto volume di affari risultante dai bilanci societari. Infatti, fin dal bilancio relativo all'anno 2016, l'unica rimanenza presente nello stato patrimoniale era proprio l'immobile ceduto al ### mentre dal conto economico del bilancio 2016 e dei successivi depositati dall'attrice (fino all'anno 2020) non emerge una significativa attività aziendale, essendovi ridotte movimentazioni. 
Peraltro, l'unico debito di importo considerevole era proprio quello vantato dall'attrice, appostato in bilancio solo con la variazione dell'anno 2019. 
Dai citati dati contabili si può ragionevolmente inferire che l'impatto sull'economia aziendale del contenzioso pendente con l'odierna attrice era considerevole e non poteva non essere noto ai due soci parenti, pur essendo stato tardivamente appostato in bilancio. 
Considerata, quindi, la significativa incidenza sull'andamento aziendale del credito vantato dall'attrice, deve ritenersi altamente probabile che l'operazione di cessione immobiliare, sia stata congegnata proprio al fine di sottrarre l'unico bene residuo alle ragioni creditorie. 
Tale inferenza è corroborata da due ulteriori elementi. 
Il primo è costituito dal fatto che l'acquirente ### non è residente ###abita nell'immobile acquistato; sentito all'udienza del 13.02.2024 ha dichiarato di avere la residenza ### il: 19/05/2025 n.2054/2025 importo 208,75 presso l'abitazione dei genitori sita in ### di ### via ### n. 71, ma di abitare, fin dall'anno 2008, in un immobile di via ### di proprietà della madre. 
Il secondo è integrato dalla circostanza che ### e ### hanno reso dichiarazioni convergenti in ordine al fatto che l'immobile era locato ancor prima di essere ceduto. 
Il che conferma, in primo luogo, che il bene immobile non è stato impiegato a fini abitativi dall'acquirente ### in secondo luogo, che lo stesso costituiva una fonte di reddito per la società debitrice, che ne ricavava i frutti della locazione ancor prima della cessione. 
Dacché discende che vi era un evidente interesse a sottrarre il bene alle possibili azioni esecutive dell'attrice, sia in quanto unico bene residuo, sia perché produttivo di frutti civili. 
Il compendio degli elementi raccolti consente, quindi, di ritenere che la cessione sia stata dolosamente preordinata ad arrecare pregiudizio alle ragioni del credito dell'attrice, con la consapevolezza tanto della società debitrice quanto del terzo acquirente socio al 50%. 
Devono, pertanto, ritenersi sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria che merita pieno accoglimento. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono regolate ex D.M. 55/2014, tenuto conto del disputatum, della limitata attività istruttoria e della complessità della controversia, liquidando l'importo in prossimità dei parametri minimi; le spese sono poste a carico dei convenuti soccombenti in solido, considerato l'interesse comune ai sensi dell'art. 97 c.p.c.  P.Q.M.  Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sulla causa civile vertente tra le parti come in epigrafe così provvede: 1. Accoglie, ai sensi dell'art. 2901, la domanda revocatoria proposta dall'attrice e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia della cessione dell'immobile sito a ### di ####, via della ### snc, distinto in ### del medesimo Comune al foglio 9, ### 1117, eseguita dalla società convenuta in favore di ### con rogito del 25.05.2017 (Rep. N. 32.664, Racc. n. 18.994); 2. Condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite che liquida in € 7.100,00, oltre conseguenze di legge. 
Così deciso in ### 11.02.2025 IL GIUDICE Dott. ### il: 19/05/2025 n.2054/2025 importo 208,75 ### il: 19/05/2025 n.2054/2025 importo 208,75

causa n. 1174/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Palmieri Davide

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