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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI IVREA in persona del Giudice Unico dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 886 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 posta in decisione ex art. 281 sexies ultima comma c.p.c. all'udienza del 17.09.2025 e vertente tra ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### - opponente - contro ### quale titolare della ditta ### (P.IVA ###), con sede #######, ### 3, rappresentata e difesa dall'avv. ### - opposta - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ### intervenuta necessaria ### opposizione a decreto ingiuntivo; querela di falso; ricognizione di debito; confessione. ### per parte opponente: “la scrivente difesa, secondo il disposto art. 281_sexies cpc, precisa le conclusioni come in appresso richiamando in ogni caso le medesime e così, l'atto di opposizione in data ### e memoria di disamina CTU del 7.7.2025 […] In quanto, nulla è stato detto, in punto disposizione di ampliamento della ### e così, si chiede che venga disposto l'ampliamento del quesito posto al ### ai sensi degli artt. 61 e 191 c.p.c., alla luce dell'emersione - nel corso delle operazioni peritali - di una verosimile fattispecie illecita, astrattamente integrabile in un reato perseguibile d'ufficio. - Chiedendo altresì che, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e in via di giustizia, siano acquisiti agli atti due documenti, pur non depositati tempestivamente per preclusione istruttoria, ma rilevanti ai fini della corretta qualificazione del fatto illecito emerso, in coerenza con i principi espressi da Cass. civ. n. 21459/2014 e n. 9555/2018. E, così come da precisazione in atti. Dato atto che in premessa, è stata preannunciata querela di falso in riferimento ai due documenti indicati, posti dalla ### della ditta ### a fondamento del richiesto decreto ingiuntivo n.1321/2023, Tribunale Ivrea. Disporre la sospensione della provvisoria esecutorietà al fine di valutare e accertare, il giudizio di querela per falso incidentale. Dato atto della preannunciata richiesta di querela di falso incidentale alla fissata udienza in citazione. Disporre interpello, ex art. 222 c.p.c., alla parte ### titolare della ### che ha prodotto i documenti: 1) copia preventivo del 09.11.2019 a firma ### e 4) copia ricognizione debito 28.10.2021” in copia PDF allegati al ricorso introduttivo per decreto ingiuntivo datato 05.12.2024, sottoscritto dall'avv. ###, se intende valersi di tali documenti allegati in giudizio. Accogliere la presente opposizione, e per l'effetto accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 1321/2023 del Tribunale di Ivrea è illegittimo, inefficace, nullo e va revocato, per difetto di prova e legittimazione attiva della ### titolare della ### legale rappresentante pro tempore, con sede ###, attesa la mancanza di prova in ordine alla richiesta azionata di ingiunzione di pagamento. Respingere la richiesta di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e non di pronta soluzione. Nel merito ### l'opposizione proposta e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto è illegittimo, inefficace, nullo e va revocato per le ragioni tutte in narrativa e in via principale mandare assolta l'opponente da ogni domanda svolta nei suoi confronti, in subordine ridurre, la pretesa azionata per quanto verrà accertato in corso di causa. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, con condanan di lite temeraria, oltre iva e cpa come per legge. ### ogni altro diritto. Si chiede inoltre l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli: 1) ### che la richiesta economica della ### sull'immobile di ### C.se, di euro 48.400,00 si fonda sul preventivo datato 09.11.2029 e sul documento inteso quale ricognizione di debito e promessa di pagamento, ex art. 1988 c.c., in data ###. 2) ### che nel periodo compreso dal 04.10.2021 all'11.11.2021, la signora ### viveva fuori casa, in quanto il marito, signor ### aveva aggredito violentemente il figlio ### pertanto, madre e figlio si trovavano presso altra abitazione in ### senza avere contatti con le altre persone perché attivata la procedura del codice rosso antiviolenza. 3) ### che sui fatti sopra evidenziati interveniva la ### di ### con provvedimento di allontanamento in capo al sig. ### dalla casa coniugale in data ### e conseguente rientro presso l'abitazione dell'esponente e del figlio. 4) ### che tra il ### e lì11.11.2021, la signora ### restava sempre in casa presso la famiglia ### ove aveva trovato rifugio e protezione. 5) ### che sin dal 2019 ad oggi, la ### di ### intratteneva rapporti di lavoro ed economici con il signor ### 6) ### che alcuna accettazione e sottoscrizione da parte della signora ### è avvenuta in merito al documento allegato, inteso quale “### per il restauro conservativo esterno e interno della abitazione in oggetto di intervento in ### n. 2 ### canavese datato ### 09.11.2019” e “ricognizione di debito e promessa di pagamento, ex art. 1988 c.c., in data ###”. 7) ### che alcun contatto è avvenuto nei periodi datati nei rispettivi documenti indicati di cui sopra (09.11.2019 r 28.10.2021) tra la signora ### e la signora ### della ### 8) ### che era il signor ### in detti periodi (09.11.2019 r 28.10.2021) intratteneva rapporti economici di lavoro con la signora ### della ### ed il marito, nonché figlio di prime nozze, signor ### (doc. da n. 2 a 9 rammostrare al teste sig. ### e ### 9) ### che il signor ### è un imprenditore edile e negli anni (1980/2023) ha costruito edifici ed immobili in varie zone del ### per poi rivenderli, tanto che noleggiva il ponteggio per l'immobile di ### a suo nome. 10) ### che anche in detta occasione, ottobre/novembre 2019- 2021, (immobile di ### C.se), fu proprio il signor ### a gestire in proprio ogni attività, ad effettuare le opere edili personalmente, a contattare e pagare i ### i tecnici di cantiere, lavorando lui in prima persona anche sul tetto, a svolgere e gestire l'iter esecutivo, ad acquistare e pagare tramite POS bancomat, contante, bonifico e/o vaglia postale, tutti i materiali necessari dai propri conti correnti bancari e postali, intestati ai coniugi ### per poi far intestare le fatture e ricevute fiscali alla società ### per lo scarico in contabilità ( doc. da n. 2 a 9 rammostrare al teste sig. ### e ###. 11) ### che nel predetto periodo, come si evince dalla documentazione allegata, era il signor ### a intrattenere rapporti e a gestire le opere, i pagamenti dei materiali a ritirare la merce e a siglare e firmare le bolle di trasporto, Cfr doc. allegata, direttamente con gli acquirenti ed i professionisti tecnici (doc. da n. 2 a 9 rammostrare al teste sig. ### e ### 12) ### che il pagamento delle opere e dei materiali realizzati dal signor ### per l'immobile di ### C.se, padre del marito (### della ### è stato effettuato e pagato, e così operai, materiali e ogni spesa, ritirava la merce e siglava col suo cognome e nome G.N. le bolle di viaggio) con denaro della famiglia ### anche della moglie ### (doc. da n. 2 a 9 rammostrare al teste sig. ### e ### Si indicano quali testi: - sig. ### residente in ### T.se, via Villanova n. 23 (su tutti i capi di prova) - sig. ### residente ###(sui capi n. 5, n. 8, 9, 10, 11, 12) Con riserva di integrare ed articolare ulteriormente i mezzi istruttori che si renderanno necessari. In via istruttoria: Si producono i seguenti documenti: 1) copia del decreto ingiuntivo n.1321/2023 Tribunale di ### notificato in data ###. 2)documentazione cantiere immobile ### C.se interv.ristrutt.saldo professionisti 3) documentazione cantiere immobile ### C.se ### 4) documentazione cantiere immobile ### C.se materiali marmo 5) documentazione cantiere immobile ### C.se materiali cemento e altro acquistati pagati a sigla di ### 6) documentazione cantiere immobile ### C.se pagamento da parte di ### materiali edili ### 7) documentazione cantiere immobile ### C.se scala progettazione materiali 8) documentazione cantiere immobile ### C.se ponteggio a nome ### 9) fotografie cantiere ### C.se presenza sig. ### 10) ### in data ###”; per parte opposta: “### il Tribunale Ill.mo, adversis reiectis, respingere l'opposizione ex adverso formulata in quanto infondata sia in fatto che in diritto, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo n. 1321 del 07/12/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di ### Con riserva di ulteriori deduzioni istruttorie e produzioni, nonché di indicare testi, anche in materia contraria e con ogni più ampia difesa nell'ipotesi di presentazione di querela di falso. Con vittoria di spese e onorari di giudizio, spese generali e ### come per ### Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex Lege”. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. ### in qualità di titolare della ditta ### premettendo di essere creditore nei confronti di ### della somma di euro 48.400,00 (IVA inclusa), dovuta per l'esecuzione di lavori consistiti in “interventi di restauro conservativo, esterno e interno, relativamente a un immobile di proprietà della stessa, sito in ### C.se ###, ### n. 2”, ha chiesto al Tribunale di ### di ingiungere il pagamento della somma suddetta, oltre interessi, spese e competenze.
In data ###, il Tribunale adito ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1321/2023 immediatamente esecutivo per il pagamento della somma richiesta. ### ha tempestivamente proposto opposizione, eccependo l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla società ### ed allegando di non commissionato ovvero autorizzato l'esecuzione delle opere edilizie sul proprio immobile sito in ####, oggetto della fattura del 16.01.2023, emessa a distanza di quattro anni dal presunto intervento. ### ha dedotto che i lavori sarebbero stati gestiti integralmente dal marito, ### imprenditore edile, il quale avrebbe personalmente curato ogni aspetto dell'intervento, dalla progettazione all'esecuzione, provvedendo al pagamento delle opere e dei materiali, senza alcun diretto coinvolgimento della ### La parte opponente ha, inoltre, disconosciuto la sottoscrizione apposta sia sul preventivo relativo all'ammontare complessivo dei lavori edili di cui sopra, sia sulla dichiarazione di ricognizione di debito datata 28.10.2021, entrambi prodotti dalla controparte nel corso del procedimento monitorio. Inoltre, ### ha contestato la validità del preventivo allegato, che non risulterebbe esser stato mai accettato né tantomeno sottoscritto dalla medesima. ### ha, quindi, eccepito l'assenza di prova scritta del credito azionato in via monitoria, stante la mancanza di un contratto di appalto validamente perfezionato, nonché l'infondatezza dell'ammontare della somma richiesta, peraltro ritenuta già integralmente corrisposta dal proprio coniuge, ### Si è costituito in giudizio ### quale titolare della ditta ### contestando le avverse deduzioni e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In data ###, l'odierna opponente ha reiterato la richiesta - già formulata in sede di opposizione - di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo 1321/2023, emesso dal Tribunale di ### in data ###, deducendo la sussistenza di gravi motivi ostativi all'esecuzione.
In corso di giudizio, ### ha, altresì, proposto querela di falso avverso i documenti prodotti dalla società ### a fondamento del provvedimento monitorio opposto, contestandone la veridicità e la riconducibilità alla propria volontà.
Nella specie, l'opponente ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sul preventivo datato 9.11.2019 e sulla dichiarazione di ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. del 28.10.2021, prospettando come entrambi i documenti fossero apocrifi. In particolare, quanto al preventivo, l'attrice in opposizione ha dedotto di non averlo mai ricevuto, visionato né tantomeno sottoscritto, né di aver mai autorizzato l'esecuzione delle opere ivi indicate, contestandone, pertanto, la natura apocrifa della firma ivi apposta. In ordine alla dichiarazione di ricognizione di debito, invece, la parte opponente ha affermato di non aver mai ricevuto né sottoscritto il documento, evidenziando che, nel periodo indicato (ottobre-novembre 2021), si trovava in stato di protezione presso una residenza terza, a seguito dell'attivazione del “### Rosso” per episodi di violenza domestica, circostanza che avrebbe reso impossibile qualsiasi contatto con la controparte. ### ha, quindi, insistito per l'accertamento della falsità delle sottoscrizioni mediante consulenza tecnica d'ufficio.
Con ordinanza del 11.07.2024 è stata accolta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, all'udienza del 06.11.2024, è stata ammessa la querela di falso proposta dalla parte opponente, disponendo la comunicazione al ### della Repubblica.
Tentata senza esito la conciliazione, la causa, istruita consulenza tecnica d'ufficio grafologica, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe ex art. 281- sexies, ultimo comma c.p.c. ***
Esaminando, dapprima, la querela di falso proposta dalla parte opponente in via incidentale, ritiene questo giudice come la medesima debba essere respinta per le ragioni che seguono. ### ha proposto querela di falso, prospettando la falsità delle firme apposte tanto sul preventivo del 09.11.2019 quanto sulla ricognizione di debito del 28.10.2021.
Come richiesto dalla parte opponente, la causa è stata istruita mediante l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio grafologica, volta ad accertare l'apocrifia della sottoscrizione riferibile alla medesima sui documenti impugnati. ### condotta dalla consulente d'ufficio, dott.ssa ### ha condotto a ritenere come la firma apposta in entrambi gli atti sia autografa e riferibile alla mano della ### Dall'analisi condotta dal CTU sull'originale della ricognizione di debito (designata quale documento “###”), è emerso che la firma apposta su quest'ultima deve essere giudicata come “certamente autografa” (cfr. “La sottoscrizione ### a nome ### apposta al documento 4 disponibile in originale è risultata totalmente affine e compatibile allo stile esecutivo della signora ### ed è pertanto da giudicarsi certamente autografa”, pag. 56, Elaborato peritale, depositato il ###).
In particolare, la consulente ha evidenziato come il gesto grafico si caratterizzi per “speditezza, disinvoltura, flessuosità nei risvolti, il tutto in seno ad un nastro continuo, senza stop o impacci”, indici sintomatici di naturalezza e di una disinvoltura priva di esitazioni, del tutto incompatibili con “ipotesi di falso per ricalco, di falso pedissequo, di falso a memoria per forme note o di falso libero, nonché qualsiasi tentativo di autodissimulazione in regressione al modello elementare, o per velocizzazione o per sinistragrafia”, di talché la medesima ha concluso che “la presenza di tali riscontri consente di affermare l'autografia della firma ###, senza spazio dubitativo” (cfr. Pagg. 43-44, Elaborato peritale, depositato il ###).
Quanto alla sottoscrizione presente sul preventivo (designata quale documento “###”), l'esame del ### eseguito su copia fotostatica del documento prodotto dalle parti in mancanza dell'originale, ha, da un lato, consentito di escludere la sussistenza di “stentatezze, tremori o stacchi del mezzo” che avrebbero potuto far sospettare la presenza di un falso pedissequo, e, dall'altro, ha permesso di appurare che la firma apposta è convergente con lo stile autografo di ### atteso che “le convergenze morfologiche e compositive, proporzionali e spaziali, sono tali da indurre a ritenere fondato il giudizio di firma autografa, che tuttavia per i limiti tecnici sopra evidenziati e per la cautela obbligatoria in qualità di ### non può essere espresso con certezza ma deve limitarsi al grado di seppure alta, probabilità” (cfr. Pagg. 43-44-52, ### peritale, depositato il ###).
Le considerazioni svolte dal consulente tecnico d'ufficio meritano piena adesione. ### la CTU grafologica, fondata su un esame approfondito e condotta alla stregua di protocolli scientifici e corroborato da un'ampia campionatura di firme comparative, ha accertato l'autografia della sottoscrizione apposta tanto sulla ricognizione di debito del 28.10.2021, esaminata in originale, quanto sulla firma apposta al preventivo del 9.11.2019, laddove è stata riscontrata una “totale convergenza con lo stile autografo” sul piano morfologico-compositivo, giungendo così ad attestare un alto grado di probabilità di autografia dell'opponente, sia pur nei limiti della mancanza dell'originale.
La parte opponente non ha svolto alcuna censura in ordine alle risultanze della perizia con specifico riguardo alla attribuzione alla opponente delle sottoscrizioni, richiedendo, di contro, esclusivamente una integrazione del quesito volto ad investigare un fatto assolutamente nuovo e comunque non tempestivamente allegato.
In particolare, ### ha richiesto che l'indagine peritale fosse ampliata nei seguenti termini: “Con riferimento ai due documenti prodotti dalla parte convenuta (uno recante la dicitura “riconoscimento di debito” e l'altro “preventivo”), entrambi riportanti la firma della parte attrice: - accerti il CTU se tali firme siano state apposte su tali documenti nella loro versione definitiva, ovvero se risultino essere state apposte originariamente su fogli in bianco, successivamente utilizzati, riempiti o sovrapposti con testo manoscritto o dattiloscritto; - verifichi l'eventuale non omogeneità tra la firma e il testo documentale in termini di: diversa pressione, diversa penna/inchiostro, sovrapposizioni grafiche anomale, alterazioni visibili o sospette di sequenza temporale di formazione. ### è incaricato di procedere a comparazione tra le firme presenti sui documenti prodotti dalla controparte e quelle presenti su due documenti in fotocopia allegati dalla parte attrice, su cui compaiono le medesime sottoscrizioni, apposte su fogli visibilmente privi di contenuto al momento della firma (cosiddette “firme su foglio bianco”). - Si verifichi se le firme presenti nei documenti contestati siano ricalchi, trasposizioni o riproduzioni di quelle presenti nei documenti in fotocopia; - Si verifichi, ove possibile, l'eventuale uso di tecniche di riproduzione, montaggio, o sovrapposizione delle firme autografe su contenuti diversi da quelli originariamente sottoscritti; - Si valuti la compatibilità grafica e cronologica tra le firme in originale e quelle riportate nei documenti contestati, tenuto conto delle modalità usuali di apposizione della sottoscrizione da parte dell'attrice, già esaminate in sede peritale principale. ###, infine, è invitato a esprimere una valutazione - nei limiti della propria competenza tecnica - circa: - la corrispondenza tra le firme apposte sui documenti oggetto di contestazione e la volontà sottoscrittiva dell'attrice, alla luce delle risultanze tecniche emergenti dal confronto tra i documenti in fotocopia e quelli prodotti dalla controparte; - l'eventuale utilizzo distorto di firme apposte su fogli in bianco, con inserimento successivo di testo non conforme alla volontà della parte firmataria” (cfr. Note scritte, depositate il ### da parte opponente). ### non suscettibile di accoglimento.
A tal riguardo giova osservare come, mediante la richiesta di cui sopra pervenuta solo dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie, ### introduca nel presente giudizio una prospettazione dei fatti nuova e totalmente divergente rispetto a quella dedotta con l'atto di citazione in opposizione e, al contempo, con il deposito della querela di falso. ### la difesa dell'odierna opponente ha prospettato oltre i termini per le preclusioni istruttori e comunque dopo la presentazione della querela di falso un uso distorto della firma autografa di ### già apposta da quest'ultima su plurimi biancosegni nel possesso del coniuge ### disattendendo così la tesi originaria della falsificazione dei documenti oggetto di indagine.
La domanda è inammissibile per una pluralità di ragioni.
In primo luogo, la prospettazione dell'abusivo riempimento di fogli firmati in bianco è tardiva, in quanto non è stata dedotta nelle allegazioni iniziali, né in sede di proposizione della querela di falso, ma è stata prospettata dapprima genericamente in sede di conferimento dell'incarico peritale e successivamente sviluppata solo dopo il deposito dell'elaborato. #### nell'atto introduttivo del presente giudizio, si è limitata a contestare la falsità della sottoscrizione apposta sul preventivo del 9.11.2019 e sulla ricognizione di debito del 28.10.2021, mentre solo negli scritti conclusivi ha sostenuto di aver firmato dei fogli “in bianco” e che questi ultimi sarebbero stati successivamente compilati e utilizzati indebitamente dal proprio coniuge.
Peraltro, giova osservare come, tanto nel corso dell'udienza del 10.07.2025, quanto nel corso dell'udienza dell'8.01.2025, ### abbia sempre ribadito la tesi della falsificazione della propria sottoscrizione su entrambi i documenti contestati, mai prospettando un'ipotesi di abusivo riempimento, se non tardivamente, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio e negli scritti conclusivi, oltreché mediante la presentazione di denuncia-querela sporta il ### (cfr. Dichiarazioni dell'opponente rese: 1) nel corso dell'udienza del 10.07.2025 “l'opponente ribadisce di non aver sottoscritto i due documenti oggetto di querela di falso, aggiungendo come i lavori siano stati eseguiti dal marito ### nonché dal figlio #### nonché dalla medesima personalmente”; 2) nel corso dell'udienza dell'8.01.2025 “l'opponente ribadisce di non aver firmato la ricognizione di debito che le viene esibita in originale e dichiara di non aver mai ricevuto il preventivo che le si mostra in copia”).
Inoltre, la nuova allegazione dedotta dalla ### oltre a essere tardiva, è estranea al thema decidendum del presente giudizio e determinerebbe un significativo ampliamento, trattandosi di un fatto completamente diverso da quello originariamente allegato e soggetto a un regime probatorio altrettanto differente.
In secondo luogo, infatti, occorre evidenziare la diversità strutturale tra le due fattispecie: da un lato, la querela di falso volta a negare l'autenticità della sottoscrizione, che incide sull'efficacia probatoria ex art. 2702 c.c.; dall'altro, la querela di falso per abusivo riempimento di biancosegno, che riguarda la genuinità del contenuto e presuppone un diverso quadro probatorio.
Nel primo caso, l'accertamento verte sulla riferibilità del segno grafico al sottoscrittore, secondo le regole individuate dagli artt. 214-216 c.p.c.; nel secondo, invece, la parte deve allegare e provare la consegna del foglio in bianco e l'assenza di qualsiasi patto di riempimento, unica ipotesi che integra falsità materiale azionabile con querela di falso. ### la denuncia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento sia avvenuto absque pactis, ossia in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, e la scrittura abbia un'incidenza sostanziale o processuale rilevante (cfr. Sez. 3, Sent. n. 25445 del 16.12.2010; Cass. Sez. 3, Sent. n. 5417 del 7.03.2014).
Sotto un altro profilo, va osservato che, nel caso di specie, la falsità originariamente dedotta dall'opponente riguardava la firma e non il contenuto dei documenti contestati né tanto meno l'abusivo riempimento dei medesimi.
Ne consegue che l'introduzione successiva di una diversa causa di falsità determinerebbe un'alterazione del perimetro della domanda, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., che impone al giudice di decidere entro i limiti delle domande tempestivamente proposte dalle parti.
Tale violazione si tradurrebbe in un vizio di extrapetizione, qualora la decisione si fondasse su un fatto costitutivo nuovo o su una diversa qualificazione fattuale non oggetto di contraddittorio.
In definitiva, dunque, atteso che il giudice non può colmare d'ufficio tale lacuna né ampliare l'oggetto del giudizio, il mutamento della prospettazione da “falsità della firma” ad “abuso di biancosegno” deve essere dichiarato, pertanto, inammissibile oltreché irrilevante ai fini della decisione sulla querela di falso.
In altri termini, il giudice non può d'ufficio, come richiede la parte querelante, rilevare la falsità dei documenti sotto una diversa prospettazione, essendo precluso nel giudizio civile un accertamento che investa fatti non tempestivamente dedotti.
A differenti conclusioni non può condurre la richiamata denuncia-querela del 09.09.2025 nell'ambito della quale, peraltro, l'odierna opponente prospetta una ricostruzione dei fatti totalmente differente da quelle rappresentata in sede di opposizione, tenuto conto della eminente distinzione tra il procedimento civile, sorretto dal principio dispositivo, ed una eventuale indagine penale che possa sfociare anche in un eventuale procedimento e financo in un processo.
In definitiva, dunque, alla luce delle risultanze istruttorie la querela di falso promossa da ### deve essere rigettata.
Venendo al merito, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente giova svolgere alcune considerazioni preliminari al fine di individuare le questioni rilevanti per la decisione della controversia, selezionandole tra le plurime questioni poste dalle parti.
In primo luogo, si osserva come il decreto ingiuntivo sia un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2 c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; 15186/03; Cass. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Come è noto, nel procedimento di ingiunzione, colui che promuove il giudizio di opposizione può essere parificato all'attore dell'ordinario giudizio di cognizione solo da un punto di vista formale, poiché da un punto di vista sostanziale è, viceversa, l'opposto che avanza in giudizio la pretesa creditoria; ai fini della distribuzione dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., occorre, allora, dare rilievo all'effettiva e naturale posizione delle parti, restando a carico dell'opposto la prova dell'esistenza del credito ed a carico dell'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione. Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009).
Passando ora all'esame delle questioni di merito prospettate dalle parti, giova rilevare come la controversia verta precipuamente sulla corretta qualificazione giuridica della ricognizione di debito del 28.10.2021, avente il seguente tenore: “La sottoscritta ### C.F.: ###, nata a ### (### il ###, residente ###, PREMESSO di aver incaricato la ditta ### di ### da ### per l'esecuzione dei lavori relativi all'immobile di mia proprietà sito in ### C.se, ### n. 2, come da preventivo 09/11/2019 sottoscritto; che detti lavori sono stati terminati ed eseguiti a regola d'arte, in conformità alla S.C.I.A. 04/12/2019. Tutto ciò premesso, la sottoscritta ### di essere debitrice nei confronti della ### di ### da ### della somma di € 44.000,00, oltre ### per i lavori di cui in premessa, somma che verrà corrisposta entro un anno dalla data della presente, anche in forma rateale. Torino, 28 ottobre 2021” (cfr. Ricognizione di debito del 28.10.2021, prodotta da parte opponente in data ###).
La giurisprudenza di legittimità, nell'affrontare la questione inerente alla distinzione tra promessa di pagamento e confessione, cui conseguono rilevanti conseguenze in termini di ammissione di prova di prova contraria, ha affermato che se, in linea di principio, si deve escludere la natura confessoria di una promessa di pagamento anche se titolata, poiché, consistendo essa in una dichiarazione di volontà intesa ad impegnare il promittente all'adempimento della prestazione oggetto della promessa, non può confondersi con la confessione, la quale consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante, ed ha perciò il contenuto di una dichiarazione di scienza, tuttavia è possibile che, nel contesto di un unico documento, accanto alla volontà diretta alla promessa, coesista la dichiarazione di fatti storici dai quali scaturisce il rapporto fondamentale.
La Suprema Corte, inoltre, ha precisato che ferma restando, quindi, la distinzione concettuale e sostanziale delle figure, non si può escludere che, nell'ambito dello stesso documento, una promessa di pagamento (o una ricognizione di debito) coesista con una confessione di fatti pertinenti al rapporto fondamentale, e qualora ciò risulti, poiché la confessione (in ipotesi concernente l'esistenza del credito) ha valore di prova legale, sarà preclusa la prova contraria ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. (sull'inesistenza o sull'estinzione della prestazione promessa), salva la eventuale revoca della confessione per errore di fatto o violenza (da ultimo Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 23246 del 05/10/2017; cfr. in senso conforme ex multis, Cass. 13/01/1997, n. 259; più di recente, Cass. 31/07/2012, n. 13689).
In altri termini, laddove nel medesimo documento vi sia la coesistenza della dichiarazione di riconoscimento con l'affermazione di fatti storici sfavorevoli al dichiarante, devono ritenersi sussistenti le limitazioni di prova previste per la confessione (art. 2732 c.c.).
Facendo applicazione dei predetti principi al caso di specie, deve rilevarsi come ### con la scrittura privata sopra richiamata, non si sia limitata a riconoscersi debitrice (“### di essere debitrice nei confronti della ### di ### da ### della somma di € 44.000,00, oltre ### per i lavori di cui in premessa, somma che verrà corrisposta entro un anno dalla data della presente, anche in forma rateale”) bensì, per quel che assume rilievo assolutamente dirimente nel presente giudizio, abbia affermato circostanze a sé sfavorevoli, nella specie “[…] che detti lavori sono stati terminati ed eseguiti a regola d'arte, in conformità alla S.C.I.A. 04/12/2019”. ### non è revocabile in dubbio che l'avvenuta esecuzione dei lavori integri appieno una circostanza di fatto di natura confessoria, di talché la medesima può essere inficiata soltanto se, oltre a dimostrare l'inveridicità della dichiarazione, il dichiarante provi che essa sia stata determinata da errore di fatto o da violenza (Cass. Sez. 2, Sentenza 26985 del 02/12/2013).
La Suprema Corte, in una fattispecie sostanzialmente analoga a quella che ci occupa ha confermato la decisione di merito che aveva escluso l'ammissibilità delle prove orali volte a dimostrare esclusivamente l'inesistenza del rapporto sottostante alla dichiarazione (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 23246 del 05/10/2017).
Ciò posto, non sono ammissibili i capitoli di prova testimoniale articolati dalla parte opponente nella seconda memoria ex art. 171-ter, n. 2) c.p.c., richiamati nelle conclusioni riportate in epigrafe, atteso che le circostanze invocate sono volte a dimostrare la mera inveridicità della dichiarazione e non che la medesima sia stata determinata da errore di fatto o da violenza. ### l'articolazione delle prove orali proposta da ### appare volta ad accertare aspetti propri della vita familiare dell'opponente - peraltro, irrilevanti ai fini del decidere - e ulteriori circostanze, quali l'assenza di un contratto di appalto tra le parti, la mancata esecuzione degli interventi di restauro conservativo, esterno e interno, presso l'immobile di ####, ### 2, nonché la gestione di qualsivoglia rapporto di natura professionale con il titolare della ditta ### da parte del coniuge, ### senza in alcun modo riferirsi a un vizio genetico della dichiarazione contenuta nella ricognizione di debito, quale la violenza o l'errore di fatto, che legittimano l'invalidazione della confessione ai sensi dell'art. 2732 La confessione è un atto giuridico unilaterale che produce effetti sostanziali e processuali sfavorevoli alla parte che la rende e, proprio per tale ragione, l'ordinamento ne consente l'invalidazione solo in presenza di specifici vizi originari, quali la violenza e l'errore di fatto, non per la mera inesattezza del contenuto.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “la confessione può essere invalidata (e non “revocata”, perché gli effetti sostanziali e processuali di essa non sono rimessi alla volontà del dichiarante) soltanto se il confitente dimostra non solo l'inveridicità della dichiarazione, ma anche che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza. Ne consegue che, dovendo il dichiarante allegare e provare anche il vizio d'origine della dichiarazione confessoria, al fine dell'invalidazione non è sufficiente dedurre prove testimoniali limitatamente alla non rispondenza al vero del fatto confessato” (Cass. civ., Sez. II, 25 agosto 2020, n. 17716).
In particolare, l'errore di fatto si configura ogniqualvolta il dichiarante, al momento della dichiarazione, ha una percezione distorta della realtà, tale da indurlo a ritenere vero un fatto che non lo è; la violenza, invece, presuppone una coartazione fisica o morale, idonea a privare il soggetto della propria libertà di autodeterminazione. Tanto nell'uno quanto nell'altro caso, il vizio deve essere allegato e provato in modo specifico, poiché costituisce elemento essenziale per l'invalidazione della confessione.
Nel caso di specie, nessuna delle due condizioni è stata dedotta, né tantomeno provata. ### l'opponente non ha mai allegato di essere stata indotta, per una falsa percezione della realtà, a sottoscrivere la ricognizione di debito per errore di fatto, né di aver subito alcuna forma di violenza morale ovvero di costringimento fisico nel redigere la sottoscrizione del documento.
Ciò posto, i capitoli di prova in esame, così come articolati, si pongono in evidente contraddizione con la prospettazione da ultimo introdotta dalla difesa dell'opponente, ossia quella del c.d. abusivo riempimento di fogli firmati in bianco.
Quest'ultima ipotesi presuppone un comportamento fraudolento nella fase di formazione del documento, consistente nell'utilizzo di un foglio recante la sottoscrizione della parte per inserirvi successivamente un contenuto non concordato, in assenza di autorizzazione o in violazione di un patto di riempimento. Si tratta, dunque, di una condotta che implica un inganno originario, volto a sfruttare una firma già apposta per attribuire al documento un contenuto diverso da quello voluto dal sottoscrittore.
Questa prospettazione è radicalmente diversa dalla mera non corrispondenza al vero del contenuto della dichiarazione, che attiene alla veridicità del fatto confessato (nel caso di specie, l'esecuzione degli “interventi di restauro conservativo, esterno e interno” sull'immobile di proprietà della parte opponente), e non alla genuinità del processo formativo del documento.
Pertanto, i capitoli di prova testimoniale, diretti esclusivamente a dimostrare la mancata esecuzione dei lavori da parte dell'impresa individuale opposta, devono essere dichiarati inammissibili, in quanto non solo sono irrilevanti rispetto ai presupposti di legge per l'invalidazione della confessione ai sensi dell'art. 2732 c.c., ma si pongono in contrasto con la stessa impostazione difensiva tardivamente introdotta dall'opponente, che presuppone il compimento di un artifizio da parte di colui che si avvale del foglio firmato in bianco nella formazione del documento e non la semplice inesattezza del suo contenuto.
A fortiori e in aggiunta alle considerazioni sinora svolte, deve, inoltre, osservarsi che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., la promessa di pagamento e la ricognizione di debito dispensano colui a favore del quale sono fatte dall'onere di provare il rapporto fondamentale, determinando così un'astrazione meramente processuale della causa debendi e una dispensa dal provare i fatti contestati in favore del creditore fino a prova contraria. ### del rapporto sottostante si presume, ma il debitore conserva la facoltà di fornire prova dell'inesistenza, invalidità o estinzione di tale rapporto. Ne consegue che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su ricognizione di debito, l'onere probatorio grava sull'opponente, il quale deve allegare e dimostrare fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione riconosciuta l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata deve, dunque, essere respinta, atteso che ### non ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio. ### nel caso di specie, la parte opponente non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare che il rapporto sottostante non sia mai sorto, sia invalido o si sia estinto, limitandosi alla formulazione delle contestazioni e deduzioni di cui sopra, peraltro rilevatesi prive di un effettivo riscontro documentale.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la ricognizione di debito, consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia, non integra una fonte autonoma di obbligazione, ma ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando soltanto l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di quest'ultimo, sicché è destinata a perdere efficacia qualora la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato, o sia sorto invalidamente (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 13506 del 13.06.2014).
Nella specie, la parte opponente non ha assolto tale onere probatorio, atteso che la medesima si è limitata genericamente a contestare tanto la veridicità dei documenti contestati quanto la non corrispondenza all'entità delle somme necessarie per la realizzazione delle opere, e a prospettare l'insussistenza di un valido rapporto contrattuale di appalto nonché la mancata esecuzione dei lavori da parte della ### presso il proprio immobile sito in ####.
Tuttavia, nessuna prova concreta è stata fornita a sostegno delle deduzioni formulate, atteso che l'opponente non ha prodotto alcun documento idoneo dimostrare l'inesistenza del rapporto fondamentale sottostante, né ha indicato elementi specifici da cui desumere l'eventuale nullità del rapporto medesimo ovvero l'intervenuta estinzione dell'obbligazione assunta.
In definitiva, dunque, l'opposizione spiegata da ### avverso il decreto ingiuntivo n. 1321/2023, emesso dal Tribunale di ### in data ###, deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Le spese di lite del presente giudizio devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico della opponente e sono liquidate, applicando importi prossimi ai valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto della natura e della complessità delle questioni trattate, del giudizio di querela di falso, dello svolgimento dell'istruttoria mediante consulenza tecnica d'ufficio e del valore del giudizio (scaglione sino ad € 52.000,00).
Le spese di ### come liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico dell'opponente. P.Q.M. Il Tribunale di ### in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante 886/2024 R.G., così provvede: rigetta la querela di falso proposta da ### avverso il preventivo datato 9.11.2019 e la scrittura privata di ricognizione di debito datata 28.10.2021, rilasciata in favore della ditta ### di ### rigetta l'opposizione spiegata da ### e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1321 del 07.12.2023 emesso dal Tribunale di ### condanna la parte opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge; pone definitivamente le spese di CTU come liquidate in corso di causa a carico della opponente. ### 13 ottobre 2025 Il Giudice
dott. ###
causa n. 886/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Salustri Augusto