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Tribunale di Pavia, Sentenza n. 97/2021 del 26-01-2021

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Dott. ### sulle conclusioni prese all'udienza del 25.11.2020, ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. di R.G. 849/2019, promossa da: ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliati in #### 2, presso lo studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende in forza di procura in atti, - attori - contro ### (C.F.: ###), in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliato in #### 8, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti, - convenuto - e con la chiamata in causa di ### (C.F.: ###), in persona del suo procuratore Dott. ###, elettivamente ### il: 03/02/2022 n.656/2022 importo 217,50 domiciliata in #### della ### 2, presso lo studio degli Avv.ti ### e ### che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti, - terza chiamata - ### gli attori: «Voglia l'On. Tribunale, contrariis reiectis, premesse le opportun (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Dott. ### sulle conclusioni prese all'udienza del 25.11.2020, ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. di R.G. 849/2019, promossa da: ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliati in #### 2, presso lo studio dell'Avv.  ### che li rappresenta e difende in forza di procura in atti, - attori - contro ### (C.F.: ###), in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliato in #### 8, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti, - convenuto - e con la chiamata in causa di ### (C.F.: ###), in persona del suo procuratore Dott. ###, elettivamente ### il: 03/02/2022 n.656/2022 importo 217,50 domiciliata in #### della ### 2, presso lo studio degli Avv.ti ### e ### che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti, - terza chiamata - ### gli attori: «Voglia l'On. Tribunale, contrariis reiectis, premesse le opportune declaratorie - nel merito: ritenuta la responsabilità ex art. 2051 c.c. e comunque per le causali di cui in atti del Comune di ### quale ente proprietario e gestore del ponte teatro del sinistro, in ordine alla produzione dell'evento per cui è causa, dichiarare tenuto e condannare il convenuto all'integrale risarcimento dei danni sofferti dagli attori nella misura complessiva di € 1.675.000,00= di cui € 250.000,00= a favore della moglie ### € 250.000,00= a favore della madre ### e € 250.000,00= a favore di ciascun figlio #### e ### € 85.000,00= a favore di ciascuno dei fratelli e delle sorelle ###### e ### o di quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà dovuta oltre agli interessi dal dì del dovuto al saldo; - in via istruttoria (…)». 
Per il convenuto: «Nel merito: respingere le domande tutte proposte nei confronti del Comune di ### in quanto infondate in fatto e in diritto; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenesse sussistenti profili di responsabilità in capo al convenuto Comune di ### dichiarare lo stesso tenuto a rifondere agli attori i danni in misura proporzionale al grado di colpa accertato, tenuto conto ex art. 1227, comma 1, c.c., della concorrente condotta colposa del defunto ### da ritenersi prevalente, e conseguentemente condannare la terza chiamata ### a tenere indenne il predetto Comune delle somme che lo stesso fosse tenuto a corrispondere agli attori per il titolo dedotto in causa; in tutti i casi con il favore delle spese e competenze di causa; in via istruttoria (…)». 
Per la terza chiamata: ### il: 03/02/2022 n.656/2022 importo 217,50
«Contrariis rejectis; previe le declaratorie del caso. Contestato tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto, eccepito e prodotto e ciò sia in fatto che in diritto sia in punto an che in punto quantum, sicché nulla potrà essere dato per pacifico, ammesso, riconosciuto o non contestato, neppure implicitamente. Osservato che la terza chiamata ha contraddittorio diretto solo con il proprio chiamante e che, nell'esercizio del proprio diritto di difesa, fa espressamente riferimento anche alle difese delle altre parti. Non si accetta il contraddittorio su fatti tardivamente allegati e su domande, eccezioni, istanze e conclusioni nuove o illegittimamente modificate. 
Rigettare le domande avversarie perché infondate e non provate in fatto ed in diritto, in punto an ed in punto quantum, e in ogni caso per le ragioni esposte e indicate. Richiamate tutte le eccezioni sollevate e tutte le difese esposte in atti, in ogni caso rigettare la domanda proposta dal Comune di ### nei confronti di ### perché l'eventuale diritto di garanzia del Comune di ### è prescritto e quindi si è estinto per prescrizione. 
Assolvere in ogni caso ### da ogni avversaria domanda e pretesa ed emettere in ogni caso ogni più utile pronuncia per l'esclusione di ogni obbligazione a carico di ### Emettere ogni più utile provvedimento per l'accoglimento delle conclusioni, richieste ed eccezioni della terza chiamata. 
Dichiarare la tardività e quindi l'inutilizzabilità di tutti i documenti (da 13 a 19) prodotti dalla difesa attorea con la memoria 1 luglio 2020 (posto che essi sarebbero stati semmai da produrre entro il termine per il deposito della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.). Si chiede quindi che tali documenti (prodotti in giudizio a preclusioni ormai maturate e, quindi, quando parte attrice era già decaduta dal relativo potere) non vengano in alcun modo considerati ai fini della decisione e che degli stessi - di cui si chiede l'immediata estromissione dal fascicolo di causa - non si tenga alcun conto. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva di legge. In via istruttoria (…)».  MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Gli attori, nella dedotta qualità di coniuge (###, madre (###, figli (#### e ### e fratelli (###### e ### del sig. ### hanno agito nei confronti del ### il: 03/02/2022 n.656/2022 importo 217,50
Comune di ### per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale: rilevano essi attori che il predetto loro congiunto, il ###, nell'attraversare con il proprio autocarro un ponte esistente su un tratto di una strada comunale, a causa della fitta nebbia e della mancanza di illuminazione pubblica e di segnalazioni, andava a sfondare la staccionata in legno che delimitava la carreggiata, precipitando nel sottostante torrente; il veicolo, a seguito di ciò, si capovolgeva ed il conducente decedeva nell'immediatezza a seguito delle lesioni riportate per lo schiacciamento dell'abitacolo. 
Gli attori sostengono la responsabilità del Comune convenuto per non avere dotato il ponte di illuminazione pubblica o segnalazioni nonché per l'inadeguatezza della barriera posta a protezione dei margini della strada. 
Quantificano quindi la domanda risarcitoria nel complessivo importo di € 1.675.000,00.  ### convenuto si è costituito contestando la pretesa di parte attrice, rilevando, quanto alla dedotta responsabilità, che il sinistro era da imputarsi esclusivamente alla condotta imprudente del conducente l'autocarro. 
Detto convenuto chiedeva ed otteneva di chiamare in causa, con domanda di garanzia, la ### di ### che vi si costituiva. 
Ciò premesso, si rileva quanto segue. 
Nel corso del procedimento, si è posto il problema della prova della sussistenza del dedotto rapporto di parentela, non avendo gli attori prodotto, nei termini previsti dal codice di rito, le relative certificazioni anagrafiche, ed avendo formulato un capitolato di prova testimoniale limitato alle circostanze riguardanti la dinamica del sinistro. 
Sul punto, occorre preliminarmente rilevare che le produzioni effettuate dalla parte attrice con la memoria dell'1.7.2020 non possono essere considerate ai fini della decisione, in quanto tardive rispetto al termine perentorio di cui all'art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c.  ### il: 03/02/2022 n.656/2022 importo 217,50
Quanto alla possibilità di considerare la prova di tali rapporti sottratta a controllo probatorio, la terza chiamata rileva di avere effettuato la contestazione ex art. 115 c.p.c. (implicita nella deduzione, svolta in comparsa di risposta, che “gli attori dovranno rigorosamente provare il proprio stretto legame di parentela con il de cuius) ed, inoltre, tanto essa quanto il convenuto richiamano il principio secondo il quale la relevatio ab onere probandi di cui sopra riguarda unicamente i fatti noti alla parte che li deve contestare (principio invero consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. L., ord. n. 87 del 4.1.2019 e Cass. civ., sez. 6-3, ord. n. 18074 del 31.8.2020). 
Il giudicante non ritiene di discostarsi dal principio secondo il quale la “non contestazione” produce gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. solo con riferimento ai fatti conosciuti dalla parte che li dovrebbe contestare. 
Quanto alla prova di tale “notorietà”, ove ricorra un dubbio questo non può che escludere la relevatio ab onere probandi. In proposito, viene in rilievo il principio secondo cui tale notorietà si presume in capo a chi sia sufficientemente “vicino” al fatto da poterlo conoscere: quando non sia possibile predicare tale vicinanza, se ne presume, salvo prova contraria, l'ignoranza. Non rileva, in proposito, il fatto che la parte tenuta alla contestazione, pur ignorandolo, sarebbe comunque in grado con la normale diligenza di acquisirne conoscenza, posto che, imponendo alla parte un detto onere, si arriverebbe inevitabilmente ad invertire l'onere di cui dall'art. 2697 Applicando le suddette coordinate al caso di specie, si deve rilevare che la sussistenza dei dedotti rapporti di parentela non può dirsi provata, non potendo ritenersi il Comune convenuto sufficientemente “vicino” al relativo fatto per poterlo contestare né, per le ragioni esposte, onerato ad effettuare le verifiche per accertare i fatti stessi in vista della loro eventuale contestazione. 
Tale prova avrebbe potuto essere offerta, in ipotesi, anche attraverso capitoli di prova diretti a provare l'effettività del rapporto, in termini di convivenza o di frequentazione da parte del deceduto degli attori nella dedotta qualità di parenti: sotto tale profilo, si deve rilevare la ### il: 03/02/2022 n.656/2022 importo 217,50 radicale mancanza di tale prova, e, prima ancora di essa, dell'allegazione dei relativi fatti. 
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, “il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice del merito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., s'inquadra nel potere generale attribuitogli dal disposto dell'art. 115 c.p.c., sì che non si estrinseca in un giudizio d'equità ma in un giudizio di diritto caratterizzato dall'equità giudiziale correttiva od integrativa, e trova ingresso, a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata o infine debba ritenersi in re ipsa in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur. Grava pertanto sulla parte interessata dimostrare, secondo la regola generale posta dall'art. 2697 c.c., ogni elemento di fatto, di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo esplichi la sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno stesso” (cfr. Cass. civ., sez. III, sent.  n. 127 dell'8.1.2016). 
Il danno da perdita parentale si concreta nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno, e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (cfr., Cass. civ., sez. III, ord. n. 9196 del 13.4.2018). 
Ciò posto, anche ad ipotizzare che la mera esistenza di un legame di sangue faccia presumere l'esistenza di rapporti tra gli interessati, è comunque onere dei danneggiati fornire la prova della loro effettività ed intensità, giacché, diversamente, il giudice non sarebbe in grado di svolgere l'apprezzamento equitativo funzionale alla liquidazione del danno.  ### il: 03/02/2022 n.656/2022 importo 217,50
Quanto sin qui evidenziato, in virtù del principio della cd. “ragione più liquida”, risulta assorbente rispetto ogni altra questione. 
Le domande di parte attrice devono essere integralmente rigettate. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014. Per la fase di trattazione/istruttoria si ritiene di liquidare il valore parametrico minimo, essendo stata l'istruttoria solo documentale. 
In ragione del c.d. “principio di causalità” il soccombente deve rispondere anche delle spese legali sostenute dal soggetto chiamato in garanzia della controparte, avendo dato causa alla chiamata ed a prescindere dal fatto che non abbia svolto alcuna domanda nei confronti del chiamato stesso.  P.Q.M.  il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione: 1. respinge la domanda formulata dagli attori nei confronti del convenuto e, per l'effetto, dichiara assorbita la domanda di garanzia da quest'ultimo svolta; 2. condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione in favore della parte convenuta e della terza chiamata delle spese di lite per compenso di difensore, che liquida, avuto riguardo a ciascuna di esse, in € 5.704,00 per la fase di studio, € 3.764,00 per la fase introduttiva, € 5.027,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 9.920,00 per la fase decisionale, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge. 
Così deciso in ### il 25 gennaio 2021.   Il Giudice Dott. ### il: 03/02/2022 n.656/2022 importo 217,50

causa n. 849/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Arcudi Luciano, D'Amore Giorgia

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Tribunale di Pavia, Sentenza n. 740/2025 del 27-11-2025

... TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA N. 343/2025 Oggi 27 novembre 2025 innanzi alla giudice ### nella stanza virtuale a mezzo collegamento ### compaiono l'avv. ### per parte ricorrente e la dott.ssa ### per parte resistente. La giudice preliminarmente chiede alle parti come mai vi sia una discrasia tra i contratti depositati dal ricorrente e lo stato matricolare depositato dal resistente. ###. ### dichiara che anche in altre cause è stata rilevata un'incompletezza dello stato matricolare, la dott.ssa ### non contesta i contratti depositati da parte ricorrente. La giudice osserva, inoltre, che parte ricorrente ha depositato note non autorizzate definite come pre-verbale; l'avv. ### dichiara di averlo fatto al solo fine di depositare la recentissima sentenza della Suprema Corte e di agevolare la verbalizzazione di questa udienza. I procuratori delle parti discutono oralmente; in particolare l'avv. ### illustra oralmente il contenuto delle note e la dott.ssa ### richiama, tra l'altro, la decadenza dall'impugnazione dei contratti a tempo determinato; a quest'ultimo riguardo l'avv. ### evidenzia che al momento del deposito del ricorso il ricorrente stava a (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA N. 343/2025 Oggi 27 novembre 2025 innanzi alla giudice ### nella stanza virtuale a mezzo collegamento ### compaiono l'avv. ### per parte ricorrente e la dott.ssa ### per parte resistente. 
La giudice preliminarmente chiede alle parti come mai vi sia una discrasia tra i contratti depositati dal ricorrente e lo stato matricolare depositato dal resistente. ###. ### dichiara che anche in altre cause è stata rilevata un'incompletezza dello stato matricolare, la dott.ssa ### non contesta i contratti depositati da parte ricorrente. 
La giudice osserva, inoltre, che parte ricorrente ha depositato note non autorizzate definite come pre-verbale; l'avv. ### dichiara di averlo fatto al solo fine di depositare la recentissima sentenza della Suprema Corte e di agevolare la verbalizzazione di questa udienza. 
I procuratori delle parti discutono oralmente; in particolare l'avv. ### illustra oralmente il contenuto delle note e la dott.ssa ### richiama, tra l'altro, la decadenza dall'impugnazione dei contratti a tempo determinato; a quest'ultimo riguardo l'avv. ### evidenzia che al momento del deposito del ricorso il ricorrente stava ancora lavorando a tempo determinato; i procuratori delle parti richiamano le conclusioni di merito contenute nei rispettivi atti. 
La giudice autorizza i procuratori delle parti a interrompere il collegamento qualora non ritengano di attendere la lettura della sentenza. I procuratori delle parti rinunciano ad ascoltare la lettura della sentenza. 
La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere e successivamente dà lettura della sentenza che forma parte integrante del verbale. 
La giudice del lavoro ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ### sezione civile La giudice del lavoro ### pronuncia la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 343/2025 R.G. promossa da ### C.F. ###, con il patrocinio dell'avv. ### RICORRENTE contro #### C.F. ###, con il patrocinio della dott.ssa ### della dott.ssa ### e della dott.ssa ### RESISTENTE CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: - Accertare e dichiarare che la reiterazione dei contratti a termine stipulati dal ricorrente con il Ministero dell'### e del ### per il periodo 2006/2007 al 2024/2025, su posti vacanti e disponibili in organico di diritto, costituisca un abuso nella reiterazione dei contratti a tempo determinato; - Condannare il Ministero dell'### e del ### al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria pari a 24 mensilità della retribuzione lorda, ai sensi dell'art. 12 della ### n. 166/2024, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta equa dal Tribunale; - Disporre la rivalutazione monetaria e il pagamento degli interessi legali sulle somme dovute, a decorrere dalla data della diffida sino all'effettivo pagamento.  - Condannare il Ministero dell'### e del ### al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore antistatario.  CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE In via definitiva e nel merito 1. Rigettare il ricorso; 2. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree in esito al presente giudizio, si chiede di liquidare la somma minore, che risulterà dovuta alla luce delle circostanze del caso concreto, rimettendo la determinazione del quantum alla competente ### 3. In ogni caso, compensare integralmente le spese di lite in ragione della serialità della vertenza.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio.  ### è docente di religione cattolica e ha insegnato alle dipendenze del Ministero resistente ininterrottamente negli anni scolastici dal 2006/2007 sino al momento del deposito del ricorso, avvenuto il 5 marzo 2025, in virtù di contratti a tempo determinato: i contratti prevedevano il servizio dal primo settembre al 31 agosto di ogni anno scolastico negli anni dal 2006/2007 al 2012/2013 e dal 2017/2018 al 2024/2025 e dal primo settembre al 30 giugno di ogni anno per gli anni dal 2013/2014 al 2016/2017 (docc. sub 2 di parte ricorrente, non contestati da parte resistente, ancorché non tutti riportati nello stato matricolare depositato sub 1 dalla stessa parte resistente). 
Con il ricorso introduttivo di questo giudizio, ### ha sostenuto l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine per un periodo superiore a 36 mesi e, conseguentemente, ha chiesto la condanna dell'### resistente al risarcimento dei danni procurati dal proprio comportamento abusivo.  ### dell'### e del ### costituendosi, ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando la peculiarità dell'insegnamento della religione cattolica nonché il fatto che, a seguito di procedura straordinaria di assunzione riservata agli insegnanti di religione cattolica, il ricorrente è entrato in ruolo a partire dal primo settembre 2025; in via subordinata ha chiesto che il danno sia liquidato in una misura inferiore alla richiesta, eccependo altresì la prescrizione dei crediti maturati nel quinquennio anteriore alla notifica del ricorso, avvenuta il 13 marzo 2025. 
La causa, da decidere sulla base dei documenti depositati, senza necessità di ulteriore attività istruttoria, è stata discussa dai procuratori delle parti all'odierna udienza.  2. La fondatezza del ricorso, alla luce della disciplina normativa e dei princìpi giurisprudenziali applicabili alla controversia Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 disp. att. c.p.c. viene di seguito riportato uno stralcio della recentissima sentenza pronunciata dalla Suprema Corte con riguardo alla fattispecie che ci occupa (Cass. ###/2025).  “2.1 Richiamata quanto all'evoluzione storica la disamina svolta da Cass. 9 giugno 2022, n. 18698 (punti 3, 3.1 e 3.2), va altresì detto come, rispetto al tema di reiterazione di contratti a termine dei docenti di religione, l'assetto giuridico si sia sostanzialmente consolidato nel senso che: - il sistema di rispondenza del sistema scolastico al fabbisogno di tali docenti è caratterizzato da una quota di insegnanti di ruolo (70% dell'organico) con contratto a tempo indeterminato ed una quota non di ruolo (30%), sulla base di contratti annuali, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 3 della legge n. 186 del 2003; - per previsione della contrattazione collettiva (art. 47, co. 6 e 7 del ### 1994/1997) i contratti annuali, se non mutino le condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, si rinnovano automaticamente; - sono da considerare comunque precari non solo i docenti per i quali i mutamenti del fabbisogno realizzino discontinuità nelle assunzioni annuali, ma anche i docenti i cui rapporti annuali a termine nel tempo si siano costantemente rinnovati e ciò per l'assenza, anche rispetto ad essi, di garanzie di stabilità paragonabili a quelle dei docenti di ruolo ed a tempo indeterminato (Cass. 18698/2022 cit., punto 8); - in tale quadro, il superamento dei trentasei mesi di durata continuativa o discontinua - così apprezzati sulla base della regola legale di svolgimento dei concorsi ogni triennio (art. 3, co. 2, legge n. 186 del 2003) ed in coerenza le conclusioni in generale assunte da questa S.C. con la sentenza 2016 n. 22552, in cui appunto fu individuato quello di 36 mesi come parametro tendenziale di durata massima delle assunzioni a termine - è stato ritenuto fonte di responsabilità per la P.A. nei termini del c.d. danno eurounitario da precarizzazione; - da ciò il conseguente diritto alla tutela in base al sistema di tale danno eurounitario (Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072), ovverosia con presunzione di sussistenza del danno nei limiti del risarcimento secondo i parametri di cui all'art. 32, co. 5, della legge n. 183 del 2010, salva prova di maggiore pregiudizio. 
Come si è detto, le conclusioni di Cass. 18698/2022 sono state confermate da tutta la giurisprudenza successiva di questa S.C. (Cass. 21 maggio 2025, n. 13640; Cass. 28 aprile 2023, n. 11227; Cass. 27 aprile 2023, n. 11169) e sono da aversi per acquisite, anche per la loro coerenza rispetto a Corte di Giustizia 13 gennaio 2022, YT e altri, la quale, pur avendo ritenuto in sé sostanzialmente non in contrasto con la ### il sistema di inquadramento degli insegnanti di religione secondo le quote del 70 e 30 % di cui si è detto, ha richiesto che si verifichi tuttavia in concreto se il rinnovo dei contratti a termine con lo stesso docente soddisfi effettivamente esigenze provvisorie, considerando tutte le circostanze del caso, tra cui il numero dei rinnovi per lo svolgimento del medesimo lavoro.  3. Il tema dell'attuale contenzioso si inserisce nel contesto sopra descritto e concerne la possibilità di ravvisare, nelle procedure di reclutamento per l'immissione in ruolo regolate dal legislatore con l'art. 1-bis del d.l. n. 126 del 2019, conv. con mod. in legge n. 159 del 2019 e poi attuate con D.M. n. 9 del 2024, misure idonee a sanare l'illecito eurounitario in ipotesi verificatosi verso singoli docenti e qui, in specie, della lavoratrice parte della presente causa.  3.1 È in proposito necessario delineare l'evolversi della normativa appena richiamata.  ###. 1-bis, cit. è stato introdotto dalla legge di conversione del d.l. n. 126 del 2019 ed esso originariamente prevedeva che fosse bandito, entro l'anno 2020, un concorso per la copertura dei posti vacanti per l'insegnamento della religione cattolica e disponibili negli a.s. 2020/2021 e 2022/2023, con riserva di una quota non superiore al 50% ai docenti che avessero svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive. Il termine per il bando del concorso è stato quindi prorogato dapprima (d.l. n. 183 del 2020) al 2021, con spostamento delle annate di riferimento al periodo dal 2021/2022 al 2023/2024 e quindi (d.l. n. 228 del 2020) all'anno 2022. Con l'art. 47, co. 9, del d.l. n. 36 del 2022, conv. con mod. in legge n. 79 del 2022, la previsione, ancora non attuata, è stato oggetto di una significativa rielaborazione. È stato infatti previsto che il concorso riguardasse la copertura del 50 % dei posti (co. 1) e che ad esso si affiancasse una procedura “straordinaria”, riservata agli insegnanti che avessero svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali (co.2). A quest'ultima procedura era da destinare il 50 % dei posti vacanti e disponibili per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024//2025 e la norma ha rimesso ad apposito decreto ministeriale la formazione del bando con la previsione, tra l'altro, delle «modalità di svolgimento della prova orale didatticometodologica», nonché delle modalità di «valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito». Il termine di svolgimento delle procedure è stato quindi ulteriormente prorogato al 2023 (d.l. n. 198 del 2022) ed al 2024 (d.l. n. 132 del 2023) e le quote sono state modificate nel senso di destinare il 30 % dei posti al concorso ed il 70 % dei posti alla procedura straordinaria (d.l. n. 75 del 2023).  3.2 ###.M. n. 9 del 2024 la procedura straordinaria è stata avviata ed è pacifico che essa sia stata svolta e che, alla data della pronuncia di appello, la docente non fosse stata tuttavia assunta, come anche alla data dell'udienza pubblica di trattazione del ricorso per cassazione.  4. Tutto ciò posto, si rileva che, secondo la giurisprudenza di questa S.C. già consolidata e cui va data continuità, in tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive; ne consegue che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C-429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria (Cass. 27 maggio 2021 n. 14815 - in relazione alla procedura di procedura di reclutamento, per titoli ed esami, prevista per gli operatori dei servizi scolastici dall'art. 4, comma 6, del d.l. n. 101 del 2013, conv., con mod., dalla l.  125 del 2013 - e poi, in senso conforme, tra le altre, Cass. 18698/2022 cit., punto 12.1, sul tema proprio dei docenti di religione; Cass. 15 dicembre 2023, n. ###; Cass. 6 aprile 2025, n. 9049). Il precedente cardine di Cass. 14815/2021 cit., ha fatto leva su Corte di Giustizia 19 marzo 2020, #### punti 100 e 101, ove si è ritenuto che l'organizzazione di procedure in cui i lavoratori già occupati in modo abusivo possono solo avere occasione, in concorrenza con altri candidati, di tentare di accedere ad un impiego stabile «essendo indipendente da qualsiasi considerazione relativa al carattere abusivo del ricorso a contratti a tempo determinato» risulta non idonea a «sanzionare debitamente il ricorso abusivo a siffatti rapporti di lavoro e a rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell'### e quindi a «consentire di raggiungere la finalità perseguita dalla clausola 5 dell'accordo quadro». Su tale base si è ritenuto che non siano idonei a sanare l'illecito concorsi riservati, ma destinati a svolgersi “per titoli ed esami” e quindi destinati solo ad offrire «al dipendente precario una mera chance di assunzione» (Cass. 14815/2021 cit.). 
Analogamente, secondo Cass. 9049/2025 cit., riguardante l'immissione in ruolo di docenti presso la ### D'### «non rilevano ... la qualificazione del concorso come “straordinario”, la dichiarata finalità di superare il precariato, né la previsione di una sola prova scritta su quesiti a risposta multipla (rispetto alle due prove scritte e alla prova orale previste per il concorso ordinario), essendo dirimente il carattere “automatico” della procedura», sicché non poteva dirsi sanante una procedura, come quella ivi impostata, organizzata attraverso «una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla, la formazione di una graduatoria di vincitori sulla base del punteggio riportato ......., l'immissione in ruolo nei limiti dei posti annualmente autorizzati ai sensi del comma 4».. Tali conclusioni vanno qui pienamente confermate.  5. Per altro verso, non vi è dubbio che già Corte Costituzionale 20 luglio 2016 n. 187 valorizzò, quale misura idonea ad incidere sull'illecito eurounitario «cancellandolo» rispetto alle situazioni più risalenti di precariato e comunque pregresse, il realizzarsi della stabilizzazione grazie «o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande». 
Ipotesi ravvisata come sussistente nel piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, co. 95 ss. della legge 107 del 2015 e nel mantenimento per i precari della possibilità di accesso ai ruoli «fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento» (co. 109 della legge citata). Tale assetto - che costituisce in sostanza applicazione del criterio di alternatività delle sanzioni, alla condizione di un loro carattere proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo (Corte di Giustizia 26 novembre 2014, ### punti 77-79 e Corte di Giustizia 3 luglio 2014, punti 64-65) - è stato poi ripreso dal noto arresto di Cass. 7 novembre 2016, 22552, secondo la quale la quale si realizzerebbe invece una «astratta “chance” di stabilizzazione», come tale inidonea a cancellare l'illecito, nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non sia «certo» ovvero non sia «conseguibile in tempi ravvicinati» (in quel caso ravvisati in quelli «compresi tra l'entrata in vigore della legge n.107 del 2015 ed il totale scorrimento delle graduatorie»). Anche perché, come rileva Cass. 28 febbraio 2024, n. 5244, «il prospettarsi di una mera chance di stabilizzazione medio tempore protrae e non elimina la condizione di precarietà che è ragione del danno di cui si riconosce il risarcimento, sicché non può attribuirsi a tale situazione meramente possibilistica o probabilistica, in linea generale, un qualche effetto sanante».  6. Tirando le fila del ragionamento, il punto di convergenza tra le selezioni “blande” di cui a Cass. 22552/2016 cit. e l'automatismo richiesto da Cass. 14815/2021 cit. e dalle altre pronunce conformi successive, sta nel ritenere che la stabilizzazione, per essere sanante dell'illecito eurounitario, non deve essere condizionata da una valutazione di merito del candidato, potendosi soltanto posizionare i candidati secondo mere regole di priorità tra coloro che devono essere immessi in ruolo, in ragione dei tempi, comunque da circoscrivere in un periodo contenuto, a tal fine necessari.  6.1 Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata emerge che la procedura di stabilizzazione svolta nel 2024 non ha tuttora portato alla stabilizzazione della ricorrente, per quanto essa sia collocata in graduatoria. 
Soprattutto, poi, in via assorbente, la Corte territoriale ha accertato che la procedura indetta ha natura selettiva, risultando caratterizzata da una prova orale - che evidentemente può avere esito positivo come no. Dal controricorso si evince che la prova orale era di natura didattico-metodologica, con riferimento anche all'uso didattico delle tecnologie e che vi era prova di lingua inglese, oltre a valutazione dei titoli. La selettività è dunque in re ipsa e del resto, al di là degli accertamenti in fatto, era la stessa norma a prevedere che il d.m. regolasse le «modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica», nonché le modalità di «valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito». Tale caratteristica, al di là del momento in cui il collocamento in graduatoria della docente esitasse in un'immissione in ruolo, esclude quindi che si possa parlare di “cancellazione” dell'illecito.  6.2 Tale connotazione esime dalla disamina dell'ulteriore e più generale questione del se l'immissione in ruolo abbia ancora effetti sananti rispetto agli obblighi risarcitori a fronte dell'inciso introdotto nell'art. 36, co. 5 del d.  lgs. n. 165 del 2001, dal d.l. n. 131/2024 conv. con mod. in legge n. 166 del 2024, secondo cui «nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto»”. 
Nel caso che ci occupa, diversamente da quello sul quale è intervenuta la Suprema Corte, l'assunzione a tempo indeterminato del ricorrente risulta avvenuta, peraltro dopo il deposito del ricorso; in ogni caso, parte resistente non contesta la natura selettiva, seppure con probabilità molto ampia di successo del procedimento di assunzione, sostenendo piuttosto che attraverso lo scorrimento integrale delle graduatorie “tutti i partecipanti - chi prima, chi dopo - verranno immessi in ruolo”. 
Ne deriva che non deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e deve, invece, essere riconosciuto il diritto del ricorrente a ottenere un risarcimento per l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato da parte dell'amministrazione resistente. 
Anche in merito all'eccezione di prescrizione svolta da parte resistente è opportuno riportare uno stralcio della medesima sentenza della Suprema Corte, che così ha rilevato: “va ribadito l'orientamento per cui «nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente» (Cass. 12 dicembre 2023, n. ###; Cass. 8 novembre 2023, n. ###; Cass. 24 luglio 2025, n. 21136; sul termine decennale, v. anche già Cass. 3 marzo 2020, n. 5740)”. 
Quanto, poi, all'eccezione di decadenza per mancata impugnazione dei singoli contratti a termine ai sensi dell'art. 28 del D.L.vo n. 81/2015, la giurisprudenza di legittimità ha più volte osservato che nel pubblico impiego privatizzato, rispetto al quale non è possibile ottenere una pronuncia costitutiva del rapporto ma solo il risarcimento del danno, il termine d'impugnazione deve farsi decorrere dal termine dell'ultimo contratto in quanto “la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto” (Cass. n. 4960/2023; si veda, altresì, Cass. n. 22861/2022). 
Con riguardo, infine, alla misura del risarcimento dovuto, deve applicarsi l'art. 12 del d.l. n. 131/2024, convertito nella L. n. 166/2024, secondo il quale: “### specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”. 
Questa giudice ritiene corretto determinare il danno nella misura di otto mensilità, considerando il notevole numero dei contratti susseguitisi nel tempo; deve, tuttavia, considerarsi, in senso limitativo della misura del risarcimento, il fatto che le docenze sono state prestate tutte nel medesimo istituto scolastico: questo fatto comporta una notevole riduzione del danno derivante dalla situazione di precarietà, posto che il ricorrente non è stato soggetto a variazioni della propria organizzazione di vita e di lavoro; inoltre, dal punto di vista della “gravità della violazione”, non si deve dimenticare che il comportamento dell'amministrazione resistente è stato determinato in buona parte dalla peculiarità del sistema legislativo di individuazione dei docenti di religione cattolica, che - come efficacemente esposto da parte resistente nella propria comparsa - non poteva prescindere dal permanere dell'approvazione dell'autorità ecclesiastica; infine, la forbice tra le quattro e le ventiquattro mensilità è stata stabilita solo recentemente dal legislatore, mentre in precedenza (e quindi quando è stato commesso per la gran parte l'abuso) i parametri erano inferiori.  3. Le spese di lite. 
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio di soccombenza. Vengono liquidate, come indicato nel dispositivo, tenendo conto della misura in cui la domanda viene accolta (art. 5, primo comma, del tariffario professionale), della bassa complessità della causa, che è ormai di natura “seriale”, visti i numerosi precedenti di merito, e infine considerando che non è stata necessaria attività istruttoria orale. 
Viene operata la distrazione a favore del procuratore del ricorrente, che si è dichiarato antistatario.  ### la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ### con ricorso depositato il 5 marzo 2025: 1) accerta e dichiara l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato operata da parte resistente negli anni indicati nel ricorso; 2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato; 3) condanna l'amministrazione resistente a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno indicato al punto che precede, la somma equivalente a otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge 23 dicembre 1994 n. 724, dalla domanda giudiziale al saldo; 4) condanna l'amministrazione resistente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 2.700,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.p.A. se e come dovuti per legge, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi, con distrazione a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario. 
Deciso all'udienza del 27 novembre 2025 La giudice del lavoro ### n. 343/2025

causa n. 343/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Grazia Toscani, Marcella Frangipani

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Tribunale di Pavia, Sentenza n. 1/2018 del 02-01-2018

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di PAVIA ### Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al N. 456/2017 R.G. promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### ed elettivamente domiciliato in ### VIGONI 5 presso lo studio del difensore RICORRENTE contro L.T.M. ### S.R.L. (P.IVA ### ), con il patrocinio degli avv. ### e ### ed elettivamente domiciliato in ### MESTRE via ### 45 presso lo studio dei difensori RESISTENTE OGGETTO: opposizione L. 92/2012 cd. ###: come in atti ### E ### Con ricorso depositato in cancelleria in data #### adiva questo giudice del lavoro proponendo ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 1 comma 51 L. 92/2012 avverso ordinanza del giudice del lavoro del Tribunale di Pavia in data ###, con la quale era stata rigettata l'impugnativa di licenziamento dal medesimo proposta, con condanna al pagamento delle spese di lite. A fondamento della propria opposizione il ricorrente deduce: A) la insussistenza della giusta causa del licenziamento: pagine 10 - 12; B) in via subordinata, per violazione delle norme che regolano il p (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di PAVIA ### Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al N. 456/2017 R.G. promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### ed elettivamente domiciliato in ### VIGONI 5 presso lo studio del difensore RICORRENTE contro L.T.M. ### S.R.L. (P.IVA ### ), con il patrocinio degli avv.  ### e ### ed elettivamente domiciliato in ### MESTRE via ### 45 presso lo studio dei difensori RESISTENTE OGGETTO: opposizione L. 92/2012 cd. ###: come in atti ### E ### Con ricorso depositato in cancelleria in data #### adiva questo giudice del lavoro proponendo ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 1 comma 51 L. 92/2012 avverso ordinanza del giudice del lavoro del Tribunale di Pavia in data ###, con la quale era stata rigettata l'impugnativa di licenziamento dal medesimo proposta, con condanna al pagamento delle spese di lite. 
A fondamento della propria opposizione il ricorrente deduce: A) la insussistenza della giusta causa del licenziamento: pagine 10 - 12; B) in via subordinata, per violazione delle norme che regolano il procedimento disciplinare e, in particolare, del termine a difesa ex art. 7 l. 300/70 e art. 32 CCNL applicato: pagine 12 - 18. 
La società opposta resiste in giudizio chiedendo in via principale la conferma dell'ordinanza impugnata e, in subordine, il rigetto della domanda di reintegra in servizio contenendo il risarcimento nella misura minima di cui al sesto comma e al quinto comma dell'art 18 Stat lav. 
Respinta la richiesta di ordine di esibizione ex 210 cpc formulata dal ricorrente, all'udienza del 15.12.2017 il giudice tratteneva la causa a sentenza. 
Osserva il giudice. 
Nella fase sommaria il ricorrente lamentava di non aver “mai ricevuto nessuna lettera di contestazione disciplinare né alcuna lettera di licenziamento da parte del proprio datore di lavoro presso il proprio luogo di residenza” . 
A seguito della costituzione in giudizio della società convenuta, il lavoratore aveva appreso le ragioni e le modalità del licenziamento: motivo per cui “rinunciava alla domanda relativa alla declaratoria di nullità per difetto di forma del licenziamento, insistendo nella domanda subordinata relativa alla violazione della procedura ex art. 7 Stat. Lav.”, come si legge al paragrafo 20 di pagina 6 del ricorso in opposizione 22 marzo 2017. 
In sede di opposizione il ricorrente dichiara di svolgere “per la prima volta” ex art. 1, comma 51, della ### 92 del 2012 la domanda di annullamento del licenziamento per giusta causa nel merito dal momento che “ha avuto effettiva conoscenza per la prima volta del provvedimento di licenziamento per giusta causa datato 1.9.2016 (nonché del suo contenuto) soltanto a seguito della costituzione in giudizio di ### s.r.l. con memoria depositata nella prima fase datata 27.01.2017”. 
Il convenuto ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della citata domanda avente per oggetto una diversa causa di illegittimità del licenziamento impugnato, siccome nuova e tardivamente introdotta, in violazione del preciso disposto dell'art. 420 c.p.c.; norma quest'ultima che trova applicazione nella fattispecie in considerazione del fatto che la presente fase di opposizione ai sensi dell'articolo 1, comma 51, della ### 92/2012 costituisce una mera prosecuzione del giudizio di primo grado in forma ordinaria e non più urgente (Cassazione, sezione lavoro, 17 febbraio 2015 n. 3136). 
La convenuta deduce che la allegazione in giudizio di una diversa causa di illegittimità del licenziamento impugnato costituisce una domanda nuova. 
Deve, innanzitutto, ritenersi che l'ampliamento del thema decidendum da sottoporre al giudice della fase di cognizione piena, non sia tardivo come invece censurato da parte della resistente nel presente giudizio, atteso che "Nel rito di cui all'art. 1, commi 48 e segg., della 1. n. 92 del 2012 (cd. rito Fornero), l'attività istruttoria svolta in entrambe le fasi del giudizio di primo grado va valutata unitariamente, senza che si possano scindere per fasi gli adempimenti richiesti alle parti in tema di formazione della prova" (cfr Sei. L, Sentenza n. 13788 del 06/07/2016). 
A questo proposito, difatti, giova ricordare che il rito speciale cosiddetto ### in materia di impugnazione di licenziamento, sia caratterizzato da una struttura unitaria, ancorché bifasica, nel giudizio di primo grado, la quale implica la possibilità di scindere per fasi gli adempimenti richiesti alle parti in tema di formazione la prova. 
In tali termini si è espressa la Corte Costituzionale, chiamata a decidere in ordine alla questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della ### degli artt.  51, primo comma, numero 4), cod. proc. civ., e 1, comma 51, della legge n. 92 del 2012, "nella parte in cui non prevedono l'obbligo di astensione per l'organo giudicante (persona fisica) investito del giudizio di opposizione ex art. 51, comma 1 "rectius: art. 1, comma 51", I. n. 92 del 2012 che abbia pronunciato l'ordinanza ex art. 1, comma 49". In quella occasione, la Corte ha escluso la natura impugnatoria della fase di opposizione, rilevando che "l'opposizione non verte sullo stesso oggetto dell'ordinanza opposta (pronunciata su un ricorso "semplificato", e sulla base dei soli atti di istruzione ritenuti, allo stato, indispensabili), né è tantomeno circoscritta alla cognizione di errores in procedendo o in iudicando eventualmente commessi dal giudice della prima fase, ma ...  può investire anche diversi profili soggettivi (stante anche il possibile intervento di temi), oggettivi (in ragione dell'ammissibilità di domande nuove, anche in via riconvenzionale, purché fondate sugli stessi fatti costitutivi) e procedimentali, essendo previsto che in detto giudizio possano essere dedotte circostanze di fatto ed allegati argomenti giuridici anche differenti da quelli già addotti e che si dia corso a prove ulteriori. Il che, appunto, esclude che la fase oppositoria (nell'ambito del giudizio di primo grado) - in cui la cognizione si espande in ragione non solo del nuovo apporto probatorio, ma anche delle ulteriori considerazioni svolte dalle parti, quantomeno in sede di discussione e nelle eventuali note difensive - possa configurarsi come la riproduzione dell'identico itinerario logico decisionale già seguito per pervenire all'ordinanza opposta...".e ancora, "la predetta ordinanza è destinata ad essere assorbita nella statuizione definitiva in esito alla fase di opposizione "che può ben condurre ad un esito differente (rispetto a quello dell'ordinanza opposta) in virtù del nuovo materiale probatorio apportato al processo e del suo ampliamento soggettivo od oggettivo (nei limiti consentiti), anche alla luce della pressoché totale assenza di preclusioni e decadenze per le parti nell'ambito della prima fase" (cfr. Cort. Cost. n. 78 del 2015). 
Nel medesimo senso, sulla struttura bifasica del procedimento, anche la più recente giurisprudenza di legittimità, a mente della quale "l'eccezione di decadenza dall'impugnativa del licenziamento può essere proposta per la prima volta nella fase di opposizione, che non ha natura impugnatoria, ma si pone in rapporto di prosecuzione, nel medesimo grado di giudizio, con la fase sommaria, tanto che il ricorso che la introduce deve contenere gli elementi indicati dall'art. 414 c.p.c., ossia quelli idonei a delimitare il tema della decisione nel giudizio di cognizione ordinaria" (così Cass. L, Sentenza n. 25046 del 11/12/2015). Ebbene, nel caso in esame non è stata introdotta alcuna domanda nuova ma esclusivamente diversi motivi di doglianza avverso il recesso impugnato, la cui ammissibilità non potrebbe essere preclusa in questo giudizio, trattandosi di un ordinario giudizio di merito anticipato da una fase sommaria, di cui è naturale prosecuzione. 
Questo decidente, infatti, ritiene di dover qualificare la fase oppositiva del rito ### quale fase introduttiva di un ordinario giudizio di merito. 
Pertanto, non potrebbe legittimamente ritenersi vincolante la prospettazione dei fatti in quella prima fase operata, ben potendo le parti introdurre fatti nuovi a fondamento e rafforzamento delle rispettive tesi. 
A rigore, trattandosi di rito speciale e non riscontrandosi nella lettera della legge che lo disciplina ulteriori preclusioni oltre all'impossibilità di coltivare domande diverse da quelle azionate nella fase sommaria, l'introduzione di motivi di doglianza nuovi non potrebbe essere giuridicamente inibita. 
La sollevata eccezione di inammissibilità, pertanto, va disattesa per infondatezza. 
Nel merito il ricorso è comunque infondato. 
Il ricorrente era assunto alle dipendenze di L.T.M. ### S.r.l. con la mansione di autotrasportatore, inquadrato nel terzo livello super del contratto collettivo nazionale di lavoro “### trasporto merci e spedizione”. 
Otteneva un periodo di ferie dal 3 giugno 2016 all'8 luglio 2016 (doc 5 all memoria cost) in cui si recava in ### suo paese natale, Il ricorrente afferma di essersi ammalato il 4 luglio 2016 “vittima di una grave infezione urinaria e di una colica renale che comportava la necessità d un trattamento terapeutico con riposo per 48 giorni” (cfr. paragrafi 5 e 6, pagina 3 del ricorso in opposizione). 
La relativa certificazione medica, “oggetto di traduzione giurata in lingua italiana” sarebbe stata trasmessa via fax alla datrice in data 11 luglio 2016 (cfr. paragrafo 7, pagina 3 ricorso in opposizione). 
La malattia si sarebbe, quindi, protratta ininterrottamente per ulteriori 60 giorni sino al 19 ottobre 2016: nel corso di questo periodo il ricorrente afferma di avere sempre provveduto ad inviare a mezzo fax alla datrice i relativi certificati medici (cfr. paragrafi 9 e 10, pagina 4 ricorso in opposizione). 
Venerdì 15 luglio 2016, dopo quattro giorni di assenza ingiustificata, L.T.M.  ### S.r.l. inviava una raccomandata A/R al dipendente attraverso cui gli contestava l'assenza ingiustificata dal lavoro dal giorno 11 luglio 2016 e lo invitava a comunicarne le ragioni nel termine di dieci giorni (doc. 6 all memoria cost ). 
Tale raccomandata, spedita il 15 luglio 2016 all'indirizzo di residenza del ricorrente che risultava dal contratto di lavoro a #### in Via del ### n. 18, non era stata recapitata al destinatario siccome a quell'indirizzo ### era risultato essere “irreperibile - trasferito” (cfr. doc. 6 cit). 
Nelle more della restituzione della raccomandata, il ricorrente continuava a non presentarsi sul luogo di lavoro. 
Il giorno 12 agosto 2016 la datrice inviava la contestazione disciplinare per assenza ingiustificata dall'11.7.2016 con raccomandata datata 11 agosto 2016 all'indirizzo di residenza di ### a #### in via ### 32 (doc. 8 all memoria cost), come risultante dalla certificazione rilasciata dal Comune di ### in data 2 agosto 2016 (doc. 9 all memoria cost) . 
Tale ultima raccomandata risulta essere stata regolarmente inviata presso la residenza del ### il 13 agosto 2016 ed è quindi tornata “al mittente per compiuta giacenza” dal momento che il destinatario, nonostante il postino avesse lasciato l'avviso di giacenza, non l'ha ritirata, né personalmente, né tramite un delegato (cfr. doc. 8 cit). 
Con raccomandata1 A/R del 1^ settembre 2016 L.T.M. ### S.r.l., richiamando gli illeciti contestati e rilevando la perdurante assenza dal lavoro di ### priva di qualsivoglia giustificazione, comminava nei confronti di quest'ultimo la sanzione disciplinare del licenziamento (doc. 10 all memoria cost). 
Anche tale missiva risulta essere stata regolarmente inviata all'indirizzo di residenza del destinatario il 3 settembre 2016 ove il portalettere, non reperendo nessuno cui consegnare la raccomandata, ha lasciato l'avviso di giacenza. 
Anche in questa circostanza nessuno ha curato il ritiro e la raccomandata è tornata per “compiuta giacenza al mittente” (cfr. doc. 10). 
Non è stata prodotta dal ricorrente alcuna prova relativamente all'invio dei certificati medici prodotti: i report allegati sono assolutamente illeggibili. 
Non può supplire all'onere della prova con le richieste ex art 210 e/o 213 cpc da rivolgere all'### per acquisire la documentazione relativa alla assenza per malattia e alla ### in relazione ai tabulati relativi alle comunicazioni in ingresso sul n fax ### per il periodo 11.7.2016 al 23.8.2016 compreso. 
Si riporta la ordinanza 21.7.2017: “ Il giudice del lavoro, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.5.2017 osserva che è principio ormai consolidato in giurisprudenza che l'esibizione a norma dell'art. 210 c.p.c. non possa essere ordinata allorché l'istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la stessa documentazione (cfr. Cass. n. 149/2003; Cass. 17948/2006; Cass 2013/24188). 
La sollecitazione fatta dalla parte al giudice affinché eserciti il potere di disporre d'ufficio l'acquisizione di atti della controparte o di terzi non è invero sostitutiva dell'onere che alla parte medesima incombe di fornire le prove che essa sia in grado di procurarsi e che non può quindi pretendere di ricercare mediante l'attività del giudice stesso; ciò in quanto il potere conferito al giudice di merito ex art. 210 c.p.c. deve essere tenuto nettamente distinto dalla produzione in giudizio dei documenti cui la parte è tenuta in base ai principi sull'onere della prova, sicché non può considerarsi in funzione sostitutiva di essa”. 
Il ricorrente è dunque rimasto assente ingiustificato per 30 giorni consecutivi dall'11.7.2016 all'11.8.2016.  ### 32, lettera C), n. 1 del ### di ### “### e trasporto merci” del 26 maggio 2014 che disciplina il rapporto di cui è causa prevede la sanzione del licenziamento disciplinare “nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore per almeno quattro giorni consecutivi” (cfr. doc. 12 all memoria cost). 
Sussiste dunque la giusta causa di licenziamento. 
In via subordinata il ricorrente ribadisce l'inefficacia del licenziamento disciplinare per violazione del termine minimo a difesa previsto dall'art. 7 dello Statuto dei ### e dall'articolo 32 del ### di settore. 
Ritiene, infatti, ### che il Tribunale avrebbe errato nel presumere conosciuta la contestazione disciplinare a far data dal 13 agosto 2016, allorquando è stato rilasciato l'avviso di giacenza della relativa raccomandata con avviso di ricevimento, in applicazione dell'articolo 1335 Questa interpretazione, secondo il ricorrente, non terrebbe conto di quella giurisprudenza maggiormente garantista nei confronti del destinatario che si sia trovato “senza sua colpa, nell'impossibilità di venirne a conoscenza” dell'atto inviatogli ( pagina 15, ultimo capoverso del ricorso). 
A detta del ricorrente, in tale ipotesi la presunzione di conoscenza dell'atto “non si ha con il mero pervenimento della missiva all'indirizzo di residenza, ma necessita della prova ulteriore o dell'effettivo ricevimento (attraverso la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento) o attraverso il perfezionamento del procedimento di compiuta giacenza” (cfr. pagina 16, ultimo capoverso del ricorso).  “In tale ultima ipotesi - prosegue il ricorso a pagina 17 - ‘la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore', a mente del chiaro principio enunciato recentemente dalla stessa Corte di Cassazione, sez. VI, con ordinanza del 02.02.2016, n. 2047” che ha ritenuto applicabile, in via analogica, anche alle raccomandate ordinarie la disciplina dettata dall'articolo 8 della legge 890 del 1982 in materie di notificazione degli atti giudiziari (le raccomandare AG). 
Ebbene, dopo aver sviluppato queste considerazioni, il ricorrente alle pagine 17 e 18 giunge a sostenere che: - il termine per il perfezionamento della conoscenza legale della missiva di contestazione disciplinare sarebbe il ### (ovvero decorsi dieci giorni dal deposito dell'avviso di giacenza, deposito attestato dall'ufficiale postale in data ###): si tratta, dunque, del termine di perfezionamento della cd procedura di “compiuta giacenza”.  - Dunque è dal 23.08.2016 che si deve far decorrere l'ulteriore termine a difesa del ricorrente di dieci giorni, prescritto dall'art. 32 CCNL che sarebbe scaduto il ###.  - Dunque, soltanto a partire dal 03.07.2016 la società datrice avrebbe potuto legittimamente esercitare il proprio potere disciplinare, irrogando la relativa ed eventuale sanzione”. 
Il licenziamento sarebbe, pertanto, illegittimo siccome “adottato … in data ### allorché stava ancora decorrendo il termine a difesa di cui al citato art. 32 CCNL”. 
A prescindere dalla applicazione o meno dell'art. 8 l. 890/1982 si aderisce all'orientamento della Suprema Corte riportato dal convenuto secondo il quale “In materia di licenziamento disciplinare, il termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle giustificazioni del lavoratore … decorre dalla data di ricevimento della lettera di contestazione disciplinare, rispondendo ad una esigenza di tutela del diritto di difesa del lavoratore, mentre quello di comunicazione del provvedimento disciplinare decorre dalla scadenza dei cinque giorni liberi successivi alla suddetta data di ricevimento, fermo restando che, qualora la comunicazione datoriale sia avvenuta senza il rispetto del suddetto termine, il provvedimento disciplinare non perde efficacia salvo che il lavoratore non dimostri che, a ragione di tale inosservanza, non ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa” (Cassazione, ### lavoro, 20 marzo 2015 n. 5714). 
La ratio di questo ragionamento risiede nella distinta natura che caratterizza i diversi termini del procedimento disciplinare, sia nel settore privato che nel settore pubblico. 
Ed invero la ### lavoro della Suprema Corte, con l'arresto n. 17245 del 22 agosto 2016, ha statuito che: “I termini iniziali e finali che cadenzano il procedimento disciplinare rappresentano il limite per l'esercizio del potere disciplinare e alla loro violazione è chiaramente ricollegata la sanzione della decadenza. La violazione di questi termini si sostanzia nella preclusione irrimediabile all'adozione del provvedimento disciplinare, operando in via automatica la decadenza prevista dalla disposizione, in quanto con la fissazione di tale ambito temporale massimo il legislatore ha inteso disciplinare l'esercizio di uno dei tipici poteri di cui il datore di lavoro è titolare nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, il potere disciplinare, l'esercizio del quale incide sulla sfera giuridica del lavoratore. Il limite della tempestività del procedimento disciplinare (predeterminato dal legislatore mediante la previsione di determinati termini di inizio e fine della procedura) condiziona l'esercizio del potere. 
Il termine che temporizza la fase endo-procedimentale risponde, invece, ad una ratio diversa essendo posto a garanzia del diritto di difesa del dipendente; ciò è reso evidente dalla possibilità, posta a favore del lavoratore (per gravi ed oggettivi impedimenti), di chiedere un rinvio del termine, proprio per consentire che tale lasso di tempo sia effettivamente utilizzabile dal lavoratore per approntare le sue giustificazioni. 
Deve ritenersi, allora, che la contrazione del termine di dieci ### giorni determinerà la nullità della sanzione nella misura in cui venga rappresentato, dall'interessato, un pregiudizio sulla raccolta della documentazione e delle informazioni necessarie per far valere le sue ragioni innanzi al datare di lavoro. Trattandosi di termine posto a garanzia del diritto di difesa del lavoratore, la decadenza dall'esercizio del potere disciplinare opererà quando la contrazione del termine abbia determinato un nocumento al lavoratore stesso ed alle sue prerogative di difesa. 
Se, pertanto, il carattere perentorio dei termini iniziali e finali del procedimento disciplinare risponde al principio di tempestività ed immediatezza (riscontrabile anche nell'impiego privato, pur se inteso in senso relativo e non cristallizzato in precisi termini legislativi, salvo specifiche previsioni dei contratti collettivi) e il rispetto condiziona l'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, diversa ragione fondante ha la previsione del termine minimo per l'audizione del dipendente, che consente all'interessato di predisporre una adeguata difesa da sottoporre al datore di lavoro e la cui violazione determina la nullità del procedimento ove il dipendente deduca e dimostri che il suo diritto di difesa è stato frustrato dalla contrazione del termine.  … Va, inoltre, richiamata una recente decisione che, proprio con riguardo al termine minimo di dieci giorni per la presentazione di osservazioni del lavoratore alla contestazione disciplinare previsto da specifica disposizione di contrattazione collettiva, ha ritenuto di ricollegare un profilo di illegittimità del provvedimento disciplinare solamente nell'ipotesi in cui emerga che la contrazione del termine posto a difesa del dipendente abbia prodotto un pregiudizio (cfr. Cass. n. 5714/2015). 
Sia nel settore privato che nel settore pubblico, la sanzione della illegittimità del licenziamento in caso di violazione del termine posto per le difese del lavoratore viene sempre collegata alla deduzione di un pregiudizio subito nell'articolazione delle giustificazioni da fornire al datare di lavoro” (Cassazione, ### lavoro, 22 agosto 2016 n. 17245). 
Alla luce delle precedenti considerazioni, non solo non risulta provato né allegato, ma non può nemmeno dirsi in alcun modo ipotizzabile, un concreto pregiudizio al diritto di difesa del ricorrente per il fatto che il provvedimento di licenziamento sia stato lui comunicato il 1 settembre anziché il 3 settembre 2016, rilevato che lo stesso è rientrato dalla ### per sua stessa ammissione alla fine di ottobre 2016. 
Il ricorso va dunque integralmente respinto. 
Tenuto conto della natura della controversia, della condotta processuale ed extraprocessuale delle parti (ed in particolare del fatto che la convenuta non ha manifestato alcuna disponibilità conciliativa) e della diversa condizione economica dei soggetti in causa, si ritengono sussistere le condizioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede: - rigetta l'opposizione proposta da ### per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza ex art. 1, comma 49, legge 28 giugno 2012 n. 92, pronunciata inter partes in data ###; - compensa integralmente le spese di lite. 
Pavia 27.12.2017 

Il Giudice
del lavoro ### n. 456/2017


causa n. 456/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Malandrino Rosa Anna, Ciota Massimo, Ferrari Federica

M

Tribunale di Pavia, Sentenza n. 470/2021 del 02-04-2021

... CRON. REP. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE II CIVILE Dott.ssa ###ssa ###ssa ### relatore ha pronunciato la seguente S e n t e n z a nella causa civile di I ### iscritta al N. 4374/2020 R.G. promossa da ### (c.f. ###), e da ### (c.f. ###), entrambi con il patrocinio dell'avv. ### e con domicilio eletto presso il suo studio in #### n. 16; i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ### in data ###, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di ### alla ### , n. 8, serie A, dell'anno 2010; separati consensualmente con verbale in data ### e relativo decreto di omologa del 21.5.2018; Nonché con l'intervento del ### che nulla ha opposto ### della decisione I coni ugi sopra indicati, con ricorso depositato in data ###, ric hiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto; 2) i f igli minori, ### e ### v engono affidati, in modo condiviso, ad entramb i i genitori, con col loca mento prevalente presso la madre; 3) I coniugi si impegnano a collaborare in relazione a tutte le decisioni più importanti ri (leggi tutto)...

testo integrale

CRON. 
REP.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE II CIVILE Dott.ssa ###ssa ###ssa ### relatore ha pronunciato la seguente S e n t e n z a nella causa civile di I ### iscritta al N. 4374/2020 R.G. promossa da ### (c.f. ###), e da ### (c.f. ###), entrambi con il patrocinio dell'avv. ### e con domicilio eletto presso il suo studio in #### n. 16; i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ### in data ###, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di ### alla ### , n. 8, serie A, dell'anno 2010; separati consensualmente con verbale in data ### e relativo decreto di omologa del 21.5.2018; Nonché con l'intervento del ### che nulla ha opposto ### della decisione I coni ugi sopra indicati, con ricorso depositato in data ###, ric hiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto; 2) i f igli minori, ### e ### v engono affidati, in modo condiviso, ad entramb i i genitori, con col loca mento prevalente presso la madre; 3) I coniugi si impegnano a collaborare in relazione a tutte le decisioni più importanti riguardanti il futuro dei minori, per quanto attiene alla loro educazione, crescita e formazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ### e ### Sentenza n. 470/2021 pubbl. il ###
RG n. 4374/2020 4) Il padre potrà vedere ed avere con sé ### e ### ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e, comunque, almeno un fine settimana ogni quindici giorni, da venerdì entro le ore 21,00 a domenica sera ed una giornata infrasettimanale, indicativamenteindividuata, salvo motivi di lavoro, nella giornata di mercoledì, andando a prenderli presso l'abitazione della madre e riaccompagnandoli a casa dopo l'ora di cena entro le ore 21,30 o, comunque, salvo diverso accordo tra le parti; 5) I coniugi - fin da ora - dichiarano che concorderanno la possibilità di pernottamenti ulteriori dei minori presso la casa paterna, assecondando i desideri di ### e ### 6) In occasione delle festività natalizie, i minori trascorreranno rispettivamente la ### di ### con il padre ed il giorno di ### con la madre, ad anni alterni, già a partire dal corrente anno 2020, salvo diverso accordo tra le parti; 7) In tal modo, il genitore che trascorrerà il giorno di ### con i minori, li terrà poi con sé fino al 30/12, mentre, l'altro genitore avrà con sé i minori il successivo periodo dal 31/12 al 06/01; 8) Per le vacanze di ### si seguirà il criterio dell'alternanza tra il giorno di ### e di ### di ciascun anno, a partire dall'anno 2021 in cui ### e ### trascorreranno il giorno di ### con il padre, salvo diverso accordo tra le parti; 9) Il padre avrà diritto di tenere con sé i minori durante le vacanze estive almeno 15 giorni, con date da concordarsi fra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno. I medesimi, in ogni caso, si comunicheranno reciprocamente e con congruo anticipo il luogo ed il recapito ove con i minori trascorreranno tali periodi; 10) Il padre potrà, altresì, trascorrere con ### e ### ulteriori periodi brevi di vacanze, compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori, concordandone previamente con la moglie il periodo e la durata e comunicando la meta di villeggiatura ed i necessari mezzi per la reperibilità; 11) I coniugi si adopereranno, per quanto possibile e nell'interesse dei minori, a trascorrere insieme la festa di compleanno degli stessi ed ogni altra festa significativa per ### e ### 12) Sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori in relazione a giornate e/o modalità differenti di incontro con i figli; 13) In caso di rispettivi impedimenti, i coniugi concordano un preavviso di almeno una settimana per il week-end di pertinenza al fine di permettere una diversa organizzazione; 14) Per gli incontri settimanali con i figli, ogni variazione dovrà essere comunicata (salvo l'effettiva impossibilità) almeno 24 ore prima; 15) I geni tori d ichiarano che mant erranno fra loro rapporti di reciproca collaborazione con specifico riguardo all'educazione ed alle cure di ### e ### affinché gli stessi possano crescere serenamente avendo, in ogni caso, cura di non sostituire agli occhi dei figli le figure genitoriali; 16) il marito corrisponderà alla moglie in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, mediante accredito su c/c (già noto), intestato alla ###ra ### e/o con mezzo equipollente, a titolo di mantenimento per entrambi i minori, in ragione del collocamento prevalente presso la madre, la somma di € 450,00.=, a far data dalla pronuncia della presente separazione. ###, inoltre, verrà adeguato annualmente in base agli indici ### 17) il contributo al mantenimento dei minori non comprende le spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche, sportive e ricreative dei bambini, che saranno a carico dei coniugi nella misura del 50%, purché previamente concordate, salvo i motivi di comprovata urgenza, dietro presentazione di specifica ricevuta. Per l'individuazione delle stesse, si fa espresso rimando al protocollo d'### 2323/16 sottoscritto tra il Tribunale di Pavia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; Sentenza n. 470/2021 pubbl. il ###
RG n. 4374/2020 18) su accordo delle parti, il #### interromperà, a partire già dal corrente anno, il versamento del contributo stabilito per il mantenimento dell'autovettura in uso esclusivo della ###ra ### la quale, pertanto, sarà la sola obbligata al pagamento del bollo e dell'assicurazione; 19) I coniugi dichiarano di non avere beni in comune, ivi compresi conti correnti, macchine ed altro; 20) In tal modo i coniugi dichiarano di aver regolato ogni altra posizione e/o rapporto patrimoniale e dichiarano di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra e di aver risolto, in maniera satisfattiva detti rapporti, dichiarando - altresì - di essere economicamente autosufficienti”. 
Con le note d'udienza depositate in data ###, le parti confermavano la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate. 
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e deve pertanto essere accolta. 
Infatti sono state depositate le copie del decreto con il quale codesto Tribunale, in data ###, ha omologato la separazione personale dei coniugi e del verbale dell'udienza di comparizione dei medesimi davanti al ### del Tribunale. 
Le certificazioni anagrafiche di residenza delle parti dimostrano poi che le stesse vivono in abitazioni diverse. 
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al ### del Tribunale, avvenuta in data ###; Sussistono, dunque, i presupposti di ### per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970 898 e successive modifiche. 
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.  ### il Tribunale, definitivamente pronunciando così statuisce: − pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi ### e #### in ### in data 4.09. 2010 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune alla ### n. 8, serie A, dell'anno 2010) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte; − ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge. 
Così deciso in ### il #### estensore ### (dott.ssa ### (dott.ssa ### Sentenza n. 470/2021 pubbl. il ###
RG n. 4374/2020

causa n. 4374/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Caldore Claudia, Bellegrandi Marina

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Tribunale di Pavia, Sentenza n. 728/2018 del 09-05-2018

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Dott. ### sulle conclusioni prese all'udienza del 26.2.2018, ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. di R.G. 6618/2014, promossa da: ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliata in #### 86, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende in forza di procura in atti, - attrice - contro D.F. MED. ###. ####. S.N.C. (C.F.: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliati in #### 1, presso lo studio degli Avv.ti ### e ### che li rappresentano e difendono in forza di procura in atti, - convenuti - e con la chiamata in causa di ### - #### L'### (C.F.: ###), in persona del suo procuratore speciale Dott. ###, elettivamente domiciliata in #### della ### 2, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende in forza di procura in atti, - terza chiamata - ### l'attrice: «Respinta ogni difesa e domanda di parte convenuta, nel merito: accertato il rapporto contrattuale tra la sig.ra ### e ### snc, attuato per mano del dr. ### e ### accert (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Dott. ### sulle conclusioni prese all'udienza del 26.2.2018, ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. di R.G. 6618/2014, promossa da: ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliata in #### 86, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende in forza di procura in atti, - attrice - contro D.F. MED. ###. ####. S.N.C. (C.F.: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliati in #### 1, presso lo studio degli Avv.ti ### e ### che li rappresentano e difendono in forza di procura in atti, - convenuti - e con la chiamata in causa di ### - #### L'### (C.F.: ###), in persona del suo procuratore speciale Dott. ###, elettivamente domiciliata in #### della ### 2, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende in forza di procura in atti, - terza chiamata - ### l'attrice: «Respinta ogni difesa e domanda di parte convenuta, nel merito: accertato il rapporto contrattuale tra la sig.ra ### e ### snc, attuato per mano del dr. ### e ### accertato il danno derivato alla attrice dall'attività compiuta in difetto di opportuna perizia e comunque a causa di negligenza e colpa degli stessi, condannare i convenuti, in via tra di loro solidale e/o esclusiva per ciascun apporto al danno occasionato eventualmente da singole condotte imputabili a ciascuno degli operatori, al pagamento a titolo di risarcimento danni subìti e costi sostenuti per effetto di tali danni di somma pari ad € 50.000,00 o comunque alla minor o maggior somma che l'istruttoria potrà definitivamente indicare per le causali di premessa; in via subordinata: ex art. 2043 cc, condannare al risarcimento del danno risultato ingiustamente patito dall'attrice per i motivi tutti di cui in premessa e quindi per somma di € 50.000,00 o comunque nella minor o maggior somma che l'istruttoria di causa determinerà, ### snc e/o i dr. ### e ### in via tra di loro solidale e/o esclusiva, per l'ingiusto danno subito dall'attrice in forza di attività specifica attuata dai convenuti per loro esclusiva colpa e responsabilità. In via istruttoria: si reitera la richiesta di ammissione dei testi sui capitoli per come indicati in memoria istruttoria ex art 183 cpc n.02 di parte attrice. Con vittoria di spese e competenze di causa o, in subordine e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda, con compensazione di dette spese». 
Per i convenuti: «Piaccia al Tribunale Ill.Mo, contrariis reiectis e previa le declaratorie del caso, giudicare: in via principale e nel merito 1) ### tutte le domande attrici. 2) ### a pagare direttamente alla ### le spese legali del presente giudizio e comunque condannare ### a manlevare la D.F. ### snc, il prof. ### e il dott. ### di quanto questi ultimi fossero condannati a pagare alla ### In via subordinata e salvo gravame 3) ### la ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore a tenere sollevati la D.F. ### snc, il prof. ### e il dott. ### da qualsiasi somma che i medesimi fossero condannati a pagare a favore della sig.ra ### In via riconvenzionale 4) ### la sig.ra ### a pagare alla D.F. ### snc la somma di €.  6.090,00 oltre interessi dalla domanda. In ogni caso 5) ### e compensi rifusi. Previa, solo occorrendo, l'ammissione di prova per interrogatorio e testimoni sui seguenti capitoli (…)». 
Per la terza chiamata: «Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, rilevato che la terza chiamata ha e mantiene il contraddittorio diretto esclusivamente con i propri chiamanti, contestato tutto quanto ex adverso dedotto, allegato, prodotto, richiesto, domandato ed eccepito, sicché nulla potrà essere dato per pacifico, ammesso o non contestato sia in fatto che in diritto sia in punto an che in punto quantum, neppure implicitamente. Rigettare ogni avversa domanda, perché infondata in fatto ed in diritto, in punto an ed in punto quantum, e non provata. Nella non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte, in tutto o in parte, le domande avversarie e quindi dovessero essere accolte le domande attoree nei confronti di uno o più convenuti e dovessero altresì essere accolte, in tutto o in parte, le domande di garanzia proposte da uno o più convenuti nei confronti di ### (non ravvisandosi quindi alcun caso di inoperatività, mancanza di copertura assicurativa, esclusione, delimitazione o superamento dell'oggetto del contratto - di qualunque natura e tipo), si chiede che il capo di condanna alla garanzia e manleva applichi e tenga conto delle condizioni contrattuali, del concreto oggetto dei contratti di assicurazione stipulati, dei rischi garantiti e, in generale, dei limiti oggettivi e soggettivi dei contratti e delle garanzie prestate in base ad essi e che quindi applichi i massimali, le franchigie e gli scoperti contrattualmente pattuiti ed applicabili al caso di specie. In particolare, si eccepisce che la pronuncia nei confronti di ### dovrà essere limitata alla quota di responsabilità diretta degli assicurati e comunque ai danni direttamente ricollegati a loro responsabilità diretta, con esclusione di qualsiasi responsabilità derivate loro in via di solidarietà (come previsto dalle polizze), e si eccepisce in particolare la presenza di franchigie/scoperti che rimangono a carico degli assicurati. 
Si eccepisce che ### non riconosce spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che, come nel caso di specie, non sono stati da essa designati. Assolvere in ogni caso la terza chiamata ### da ogni avversaria domanda e pretesa ed emettere ogni più utile pronuncia per l'accoglimento delle richieste e conclusioni di ### Dare atto che ### ha comunicato la propria adesione alla proposta formulata ex art. 185 bis c.p.c. dal Giudice, come risulta dalla p.e.c. del 15/12/2017 che si è prodotta. Con vittoria di spese e compenso di lite, oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva. Non si accetta il contraddittorio su fatti tardivamente allegati e su domande, eccezioni, istanze e conclusioni nuove o illegittimamente modificate».  MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO La causa è stata promossa per ottenere condanna al risarcimento dei danni, quantificati nell'importo di € 50.000,00, che l'attrice deduce aver subito in conseguenza dell'effettuazione di cure odontoiatriche erroneamente eseguite. 
I convenuti si sono costituiti resistendo alla domanda nonché formulando, per il caso di suo accoglimento, domanda di garanzia nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile, chiamato in causa ed ivi costituitosi. La convenuta D.F. ### S.n.c., inoltre, ha presentato in via riconvenzionale domanda di condanna dell'attrice al pagamento dell'importo di € 6.090,00, quale saldo del compenso per l'attività svolta. 
La causa, istruita come in atti, è stata trattenuta in decisione dal sottoscritto giudice, nel frattempo subentrato nell'assegnazione del procedimento. 
Ciò posto, si rileva quanto segue.  ### l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il giudicante condivide e dal quale non ravvisa dunque ragione di discostarsi (cfr., ex multis, Civ., Sez. III, 26.7.2017, n. 18392): - la causalità relativa all'evento (“causalità materiale”) ed al danno consequenziale (“causalità giuridica”) è comune ad ogni fattispecie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, e caratterizza negli stessi termini, sia in ambito contrattuale che extracontrattuale, gli oneri di allegazione e di prova del danneggiato; - il danno è elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio ed essendo l'eziologia immanente alla nozione di danno anche l'eziologia è parte del fatto costitutivo dedotto che l'attore deve allegare e provare; - per quanto concerne il nesso di causalità materiale in materia di responsabilità sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari e, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza; - l'onere della prova del nesso di causalità materiale di cui trattasi può essere assolto sulla base del principio della certezza probabilistica (regola del “più probabile che non”), che non può essere ancorato esclusivamente alla c.d. “probabilità quantitativa” della frequenza di un evento in astratto ma va verificato, secondo la c.d.  “probabilità logica”, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto. 
Ancora, la stessa giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare - anche in tale caso, condivisibilmente, alla luce del generale principio di cui all'art. 2697 c.c. - che “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (cfr. Cass. Civ., sez. III, sent. n. 29315 del 7.12.2017). 
Per quanto concerne i termini e le modalità entro i quali il paziente danneggiato deve assolvere agli oneri di allegazione sopra citati, si deve rilevare quanto segue. 
La novella del 1990 e le riforme del processo civile che si sono ad essa succedute hanno introdotto un sistema di preclusioni che, per quanto concerne la scansione temporale degli atti processuali, si sostanzia nella precisa scelta - ispirata alla necessità della programmazione secondo un ordine logico dei tempi del processo in funzione della sua ragionevole durata - di non consentire alle parti di modificare od integrare il thema decidendum ed il thema probandum se non entro determinati limiti e, soprattutto, sulla base di ben individuati termini. La stessa Corte Costituzionale ha avuto modo di evidenziare che il regime delle preclusioni introdotto con la citata riforma trova ragione e copertura costituzionale nel principio di ragionevole durata di cui all'art. 111 Cost.: “il processo deve essere governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività” (cfr., ord. n. 163 del 29.4.2010) In particolare, si prevede che chi agisce sia onerato ad allegare i fatti costitutivi del diritto (ossia, gli elementi della fattispecie costitutiva che, ove si tratti di diritti “eterodeterminati”, comporta di regola l'esposizione dei c.d. “fatti principali” o “fatti primari”, nella loro dimensione storica spazio-temporale) entro determinati termini, che possono essere identificati con quello previsto per la scadenza del deposito della 1° memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. 
Quanto poi agli atti attraverso i quali deve essere, in concreto, assolto l'onere di allegazione, l'attore è tenuto ad allegare sin dall'atto di citazione il nucleo essenziale dei fatti costitutivi, la cui assoluta mancanza od incertezza determina la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda. Il fatto che, nel processo civile ordinario, l'atto introduttivo non sia ritenuto nullo non significa peraltro che l'attore possa dirsi avere già completamente assolto gli oneri di allegazione che gli competono: gli elementi della fattispecie costitutiva possono essere infatti ulteriormente specificati e, quindi, modificati (jus variandi e jus poenitendi) sino alla scadenza del termine previsto per il deposito della prima memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. 
Gli elementi della fattispecie costitutiva, se non debitamente allegati entro i termini perentoriamente fissati per la delineazione del thema decidendum e del thema probandum, non possono di fatto essere ammessi alla prova, sicché il difetto (o la tardività) nell'indicazione di tali elementi si sostanzia nel mancato assolvimento di un onere del quale è gravato l'attore. In particolare, se tale onere viene assolto solo successivamente allo spirare del termine del quale s'è detto, la prova del fatto tardivamente allegato non può essere ritenuta ammissibile: ammettere un'allegazione tardiva significherebbe alterare l'ordine ed il rigore logico del processo di “preclusioni”, posto che, in questo caso, si renderebbe necessaria la regressione del processo alla fase introduttiva o preparatoria, al fine di mettere le parti contrapposte e lo stesso giudice in grado di esercitare le facoltà ed i poteri loro riconosciuti in tale fase, ma il legislatore, a partire dalla citata novella del 1990 (e con gli interventi legislativi successivi, che hanno ulteriormente rafforzato il sistema di preclusioni), ha evidentemente ritenuto di escludere tale eventualità o, comunque, a confinarla a casi eccezionali, quali la rimessione in termini ex art. 153 comma 2° c.p.c. 
Per quanto riguarda le modalità attraverso le quali il fatto deve entrare nel processo, giova poi rilevare come la giurisprudenza di legittimità abbia avuto modo di ribadire che “… nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o - comunque - sollecitate dalla parte interessata” (cfr. Cass. civ. sez. III, sent. n. 22342 del 24.10.2007); in forza di tale principio - che costituisce l'indispensabile presidio di un corretto contraddittorio tra le parti - la mera produzione di documenti, in qualunque momento avvenga, non può mai rappresentare un valido surrogato di tale onere, avendo essi la limitata funzione di offrire la prova dei fatti ritualmente allegati negli atti: in particolare, la parte non può limitarsi, ad esempio, a produrre documenti specificandone solo l'elenco e lasciando alla controparte ed al giudice (od all'ausiliario di questo) di desumerne la rilevanza in relazione alle domande ed eccezioni svolte, ma ha l'onere di richiamare specificamente la produzione nella narrativa dell'atto o, comunque, adeguatamente chiarire il rilievo di ogni documento prodotto. 
Occorre infine ribadire che, come già specificato, il regime di preclusioni introdotto dalla novella di cui alla legge n. 353 del 1990 deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche di quello pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo (in tale senso, Cass. civ., sez. II, sent. n. 25242 del 29.11.2006). 
Applicando le suddette coordinate al caso di specie si rileva quanto segue: - l'attrice era specificamente onerata ad allegare nei termini dei quali s'è detto, nonché provare, il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei medici che l'avevano avuta in cura: tale allegazione postula, indefettibilmente, l'indicazione delle condotte suscettibili di causare i danni di cui sopra; la prova in concreto del nesso di causalità, così come allegato, è invece di regola affidata ad una C.T.U., avente natura sostanzialmente “percipiente”, implicando l'acquisizione del fatto rilevante (la ricorrenza del nesso di causa “più probabilmente che non”) un'indagine sulla probabilità logica e sulla credibilità razionale che presuppone, a sua volta, il possesso di adeguate cognizioni tecnico-scientifiche; - l'attrice, nella specie, non ha allegato in atto di citazione alcuna specifica condotta dei convenuti suscettibile, anche solo astrattamente, di provocare ben individuati danni: ella, che indica i danni nella “… insorgenza di malori sempre più diffusi, con difficoltà mascellari e masticatorie e che specificamente conducevano a difficoltà di motilità dei muscoli facciali”, non indica invero a quali interventi in concreto era stata sottoposta e chi tra i convenuti stessi li aveva effettuati (e, quindi, neppure illustra come tali interventi possano avere cagionato i pretesi danni); - i fatti in questione neppure appaiono ben specificati entro la prima memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c., laddove l'attrice, a fronte dell'eccezione della terza chiamata che evidenziava una carenza nell'esposizione dei fatti, si giustificava sostenendo testualmente che essendo “… la materia trattata assolutamente specialistica, appare del tutto chiaro che l'attrice non possieda alcuna competenza propria atta a sostenere o meno la corretta esecuzione del lavoro …”: tale assunto non è condivisibile, posto che la causa civile non può essere promossa con la finalità di acquisire eventuali fatti integranti una responsabilità che chi agisce non è in grado di affermare (e che, al più, sospetta) bensì per ottenere, fondatamente o meno, sulla base dei fatti stessi come conosciuti e quindi allegati, la relativa declaratoria, mentre il difetto di competenze specialistiche in capo all'avvocato od alla parte (che può riguardare questo come altri possibili giudizi aventi diverso oggetto) non esime questi a rivolgersi previamente a soggetti dotati di tali competenze; - l'attrice stessa, al punto 8) dell'atto di citazione, richiama invero una perizia di parte di un medico specialista odontoiatra che, quantomeno per ciò che concerne l'esposizione dei fatti, riporta per sommi capi gli interventi effettuati dai medici convenuti, esprimendosi nel senso di “non comprendere, sulla base dei dati disponibili” per quale ragione fosse stata effettuata l'avulsione di tre denti, di ritenere un danno estetico derivante dal riassorbimento gengivale interessante l'arcata sulla quale era stato apposto un impianto protesico (a suo avviso, causato “… da un'errata valutazione dei tessuti parodontali in posizione esteticamente rilevante”) e di individuare un “… deficit in relazione all'apposizione dell'impianto distale, che (…) non appare adeguatamente integrato nell'osso nella sua posizione apicale e quindi non è certamente predicibile una sua sufficiente durata nel tempo”; - per quanto concerne la voce di danno (l'unica) specificamente indicata dall'attrice in atto di citazione, lo stesso anzidetto perito di parte afferma che “… in relazione ai lamentati disturbi articolari, sulla base degli elementi disponibili e come peraltro certificati dall'### non è possibile valutare con certezza il nesso causale con le prestazioni contestate e pertanto ci si riserva un'eventuale rivalutazione, facendo comunque presente che la prolungata mancanza di corretti contatti occlusali, non certamente attribuibili alla paziente, potrebbe avere slatenizzato una situazione pregressa sino a qual momento asistematica”. 
Fatte tali premesse in punto di rito, per quanto riguarda il merito la C.T.U.  licenziata in causa ha evidenziato che l'attrice “… oggi presenta una cavità orale completamente diversa dall'epoca dei fatti oggetto di discussione, con numerose successive terapie odontoiatriche eseguite da nuovi curanti. Vi è poca traccia oggi delle terapie contestate”, che “… non è tecnicamente possibile, allo stato dell'arte odontoiatrica, identificare l'eventualità di danno subito, di errori e/o inosservanze di doverose regole di condotta, per mancanza di documentazione esaustiva ad eccezione dei pochi punti illustrati più avanti (…). Sebbene il caso clinico non fosse di particolare difficoltà all'epoca dei fatti, per gli stessi motivi non è tecnicamente possibile identificare le menomazioni temporanee o permanenti” e che ”… non ci si può esprimere sulla congruità delle spese mediche, delle cure sostenute e di quelle necessarie da sostenere” . 
In sostanza, si desume dalle risultanze della C.T.U. che l'attrice, senza prima richiedere accertamento tecnico preventivo, abbia fatto eseguire da altri professionisti interventi odontoiatrici che hanno completamente modificato lo stato della sua cavità orale, con ciò rendendo comunque impossibile accertare i fatti rilevanti ai fini dell'affermazione della dedotta responsabilità. 
Pertanto, anche ad ipotizzare che l'attrice abbia regolarmente assolto all'onere di allegazione dei fatti costitutivi, la domanda non potrebbe comunque che essere rigettata, difettando, in ogni caso, la prova dei danni e del nesso di causa tra questi e l'operato dei convenuti. 
Le istanze di prova testimoniale formulate dall'attrice, per la cui ammissione questa insiste, non possono trovare accoglimento, in quanto in nessuno dei capitoli formulati sono dedotti fatti specifici e rilevanti ai fini della prova della responsabilità dei convenuti, anche sotto il profilo del nesso di causalità.   Venendo alla domanda riconvenzionale della convenuta D.F. ### S.n.c., l'avvenuta esecuzione delle attività indicate nell'elenco allegato sub 1 alla stessa comparsa di risposta non risulta specificamente contestata dall'attrice, che, nella prima memoria ex art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c., si limita sul punto a rilevare che tale richiesta di pagamento “non era mai stata in precedenza avanzata” e, “qualora accolta”, dovrebbe “ritenersi compensata nel maggior danno occorso …”.   In ogni caso, la C.T.U., con riferimento al suddetto elenco, ha considerato corretto l'onorario richiesto. 
Pertanto, la suddetta domanda riconvenzionale deve essere accolta. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. 
In ragione del c.d. “principio di causalità” il soccombente deve rispondere anche delle spese legali sostenute dal soggetto chiamato in garanzia della controparte, avendo dato causa alla chiamata ed a prescindere dal fatto che non abbia svolto alcuna domanda nei confronti del chiamato stesso.   Le spese di C.T.U. devono essere poste a carico della parte attrice.  P.Q.M.  il Tribunale di ### definitivamente pronunciando: 1. respinge le domande presentate dall'attrice ### nei confronti dei convenuti D.F. Med. di Prof. ### e C. S.n.c., ### e ### dichiarando, per l'effetto, assorbita la domanda di garanzia da questi ultimi svolta nei confronti della terza chiamata ### 2. dichiara tenuta e condanna la stessa attrice ### al pagamento, in favore della convenuta D.F. Med. di Prof. ### e C. S.n.c.  dell'importo di € 6.090,00 oltre interessi legali a decorrere dalla domanda; 3. condanna l'attrice ### alla rifusione in favore dei convenuti D.F. 
Med. di Prof. ### e C. S.n.c., ### e ### delle spese di lite, che liquida, quale compenso unico, in € 298,03 per esborsi e complessivi € 8.500,00 per compenso di difensore, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge; 4. condanna l'attrice ### alla rifusione in favore della terza chiamata ### delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.500,00 per compenso di difensore, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge; 5. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'attrice. 
Così deciso in ### il 27 aprile 2018.  

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 6618/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Arcudi Luciano, D'Amore Giorgia

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