blog dirittopratico

3.659.266
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M

Tribunale di Tivoli, Sentenza n. 1025/2025 del 13-11-2025

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa da: ### elettivamente domiciliat ###/B, presso lo studio dell'Avv. ### che, unitamente all'Avv. ### lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla citazione ATTORE contro D'### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO e ### S.P.A. elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta #### precisate all'udienza del 12.11.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione, ### ha convenuto in giudizio ### D'### rappresentando: - di aver conferito, unitamente ai propri fratelli e a ### al geometra ### D'### incarico di delimitazione dei confini dei rispettivi terreni di proprietà, siti in #### n. 73, e realizzazione delle relative recinzioni, in esecuzione di atto di transazione concluso tra i confinanti in (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa da: ### elettivamente domiciliat ###/B, presso lo studio dell'Avv. ### che, unitamente all'Avv. ### lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla citazione ATTORE contro D'### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO e ### S.P.A. elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta #### precisate all'udienza del 12.11.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione, ### ha convenuto in giudizio ### D'### rappresentando: - di aver conferito, unitamente ai propri fratelli e a ### al geometra ### D'### incarico di delimitazione dei confini dei rispettivi terreni di proprietà, siti in #### n. 73, e realizzazione delle relative recinzioni, in esecuzione di atto di transazione concluso tra i confinanti in data ###; - che il geometra incaricato è risultato inadempiente all'incarico conferito, delimitando erroneamente i terreni indicati e determinando un indebito sconfinamento a danno della particella di proprietà dell'attore; - che da tale sconfinamento sono derivati significativi pregiudizi economici in capo all'attore, relativi al contenzioso e relative spese legali tra le parti, all'impossibilità di godere liberamente del proprio terreno, all'inutilizzabilità dei garage ivi presenti; - che il geometra convenuto ha reso dichiarazioni non veritiere in sede di dichiarazione di inizio attività presentata nell'anno 2007, in relazione alla preesistenza di bagno nell'immobile di ### da cui sono derivate infiltrazioni ai danni dell'immobile dell'attore; - che all'attività del geometra convenuto è conseguito il deprezzamento del terreno di proprietà dell'attore, valutato, in sede di perizia redatta da istituto bancario per richiesta di finanziamento ipotecario, nell'importo di ### 154.580,00 e venduto nell'anno 2018 al prezzo di ### 115.000,00. 
Pertanto, l'attore ha chiesto l'accertamento della responsabilità professionale del geometra ### D'### e la condanna del medesimo al risarcimento del danno cagionato, complessivamente quantificato nell'importo di ### 30.000,00. 
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio ### D'### contestando sia la sussistenza di una condotta inadempiente imputabile al medesimo, avendo prestato la propria attività fino all'insorgere di gravi dissidi tra i committenti, che hanno impedito la prosecuzione dell'opera di delimitazione dei confini intrapresa, sia la configurabilità di pregiudizio risarcibile in capo all'attore causalmente collegato con l'attività realizzata. 
Inoltre, il convenuto ha chiesto autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa ### S.p.a., al fine di essere tenuto indenne da ogni responsabilità accertata. 
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio ### S.p.a., evidenziando la non configurabilità della responsabilità contestata in capo al convenuto e chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria articolata dall'attore, ovvero la limitazione dell'obbligazione di garanzia ai soli danni provati e derivanti da responsabilità colposa del convenuto.
All'udienza del 12.11.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione. 
Nell'analisi delle domande spiegate dall'attore, devono essere anzitutto richiamate le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento svolto presso il Tribunale di Tivoli, distinto da R.G. n. 382/2017, instaurato da ### avente ad oggetto anche domanda di accertamento della responsabilità del geometra ### D'### in relazione all'espletamento del medesimo incarico relativo all'attuazione dell'atto di transazione concluso tra i confinanti in data ###. 
Sul punto, si deve preliminarmente osservare come l'elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non possa ritenersi tassativa e siano conseguentemente ammissibili prove atipiche, con efficacia probatoria di presunzioni semplici o di argomenti di prova (in questo senso, Cass. n. 1593 del 2017, Cass. n. 10825 del 2016, Cass. n. 3425 del 2016, Cass. n. 17392 del 2015, Cass. n. 840 del 2015, Cass. n. 12577 del 2014, Cass. n. 9099 del 2012, Cass. n. 5440 del 2010, Cass. n. 5965 del 2004, n. 4666 del 2003, Cass. n. 1954 del 2003, Cass. n. 12763 del 2000, Cass. n. 1223 del 1990). 
Con particolare riguardo alla consulenza tecnica d'ufficio resa in altro giudizio civile, deve ritenersi “consentito al giudice […] porre a fondamento della sua decisione anche prove acquisite in altro giudizio svoltosi tra le stesse parti o tra soggetti diversi, stante il principio del libero convincimento desumibile dall'art. 116 c.p.c., per il quale il giudice civile può porre a fondamento delle sue decisioni anche elementi di prova emersi in altro giudizio tra le stesse parti o anche tra parti diverse, come nel caso delle consulenze tecniche, atteso che se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e, dunque, svolgere considerazioni tali da spingere il giudice a tenerne conto nella decisione sulla valenza probatoria del materiale acquisito” (Cass. 05.12.2008, 28855, conf. Cass. 30.05.1996, n. 5013). 
Nel caso di specie, la consulenza tecnica d'ufficio è stata ritualmente acquisita agli atti del presente giudizio, in quanto allegata alla comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata dal convenuto, ha formato oggetto di contraddittorio e valutazione critica tra le parti costituite (cfr. doc. 5, allegato alla comparsa di costituzione e risposta del convenuto). 
Inoltre, la consulenza tecnica d'ufficio indicata risulta essere stata espletata con metodo e rigore tecnico e scientifico, nell'ambito di giudizio involgente l'analisi dell'attività espletata dallo stesso professionista convenuto in relazione al medesimo incarico oggetto del presente procedimento, derivandone l'elevata attendibilità delle conclusioni raggiunte e la rilevanza delle stesse nel caso di specie. 
In particolare, la consulenza espletata ha riscontrato la mancata attuazione del contratto di transazione come “riconducibile ai seguenti punti: 1. La recinzione di colore rosso per il tratto identificato con le lettere G - H è stata realizzata in difformità; 2. La superficie reale al netto della sede stradale della particella 1826 risulta essere di mq 39,20; 3. La recinzione di colore verde non risulta realizzata” (cfr. C.T.U. pagg. 13 e 14). 
A tal riguardo risulta opportuno il richiamo all'elaborato grafico indicato nella consulenza richiamata (cfr. C.T.U. pag. 7). 
Ciò posto, in relazione alla derivazione causale dei punti di mancata attuazione del contratto di transazione, la consulenza tecnica ha riscontrato che “il mancato rispetto dei punti sopra descritti sono imputabili: 1. La recinzione di colore rosso al #### per averla realizzata a sua cura e spese, però in difformità del confine reale.  2. La minor superficie della particella n. 1826 non è imputabile a nessuna delle parti in causa, poiché il trasferimento della proprietà è stato effettuato a corpo e non a misura, così come previsto dall'art. 2 dell'atto di transazione a rogito del #### 26349, Raccolta 18521, del 30.10.2014.  3. La mancata realizzazione della recinzione di colore verde è imputabile totalmente ai #### Con riferimento al ### D'### si specifica che lo stesso, dai rilievi effettuati, rilevava che la dividente non risultava conforme alla particella n. 1826 (così come riportato nella comparsa di costituzione) . 
In realtà ciò non è conforme a quanto verificato dal sottoscritto, poiché la dividente è posta a mt. 2,85 dal confine con la p.lla 147. Quindi, così come previsto nell'atto di transazione. Infatti, nell'identificazione planimetrica veniva posta la dividente a mt.  2,85 dal confine esistente del parco” (cfr. C.T.U. pag. 14). 
Ferme le risultanze indicate, emergono plurime e concorrenti ragioni di rigetto delle domande risarcitorie spiegate dall'attore. 
In primo luogo, non emerge nel caso di specie inadempimento imputabile al convenuto in relazione alle obbligazioni derivanti dal contratto di conferimento dell'incarico professionale ricevuto, pacificamente commissionato al medesimo congiuntamente dall'attore ### dai fratelli del medesimo ### e ### nonché da ### A tal riguardo, deve essere valorizzata la situazione di elevatissimo dissidio emersa tra i diversi soggetti committenti, che congiuntamente avevano conferito al convenuto incarico professionale, da svolgersi necessariamente nell'interesse e secondo le direttive unitarie dei committenti. 
Inoltre, tale situazione di dissidio è emersa durante lo svolgimento dell'incarico professionale, così da non consentire al professionista di portare a termine la propria prestazione e da lasciare la stessa a livello delle attività preparatorie e interinali, non suscettibili di essere valutate ai fini del riscontro dell'esattezza dell'adempimento della prestazione originariamente pattuita. 
Sul punto, risulta determinante il verbale di denuncia orale sporta da ### e ### ai ### di ### in data ###, in relazione alla mancata attuazione degli accordi transattivi intercorsi e unilaterale individuazione del collocamento dei muri di cinta (cfr. doc. 2, allegato alla comparsa di costituzione e risposta del convenuto). 
Inoltre, rispetto all'indicata vicenda risulta essersi svolto procedimento penale, con udienza dibattimentale innanzi al Tribunale di Tivoli, in data ###, avente ad oggetto questioni riconducibili agli accordi transattivi stipulati tra le parti e oggetto del presente giudizio (cfr. doc. 4, allegato alla comparsa di costituzione e risposta del convenuto). 
In relazione a tale situazione di dissidio, risulta che il geometra convenuto abbia prontamente e diligentemente informato i propri committenti dell'impossibilità di proseguire la propria attività professionale a fronte dei contrasti riscontrati, come risultante dalla comunicazione inviata in data ### (cfr. doc. 5, allegato alla comparsa di costituzione e risposta del terzo chiamato). 
Alla luce di quanto indicato, risulta condivisibile l'operato del geometra convenuto, il quale ha tempestivamente informato i committenti della sopravvenuta impossibilità di espletare l'incarico ricevuto, conferito congiuntamente da committenti plurimi e dunque non suscettibile di adempimento a fronte del grave dissidio emerso. 
Inoltre, dallo svolgimento degli eventi emerge il carattere puramente provvisorio e interinale dell'attività svolta dal convenuto rispetto all'attuazione del contratto di transazione richiamato, con individuazione della linea dividente tra le proprietà con mera posa in opera di tre picchetti di legno e tracciamento di linea in vernice (cfr. doc.  5, allegato alla comparsa di costituzione e risposta del terzo chiamato). 
Conseguentemente, le difformità emerse in sede di consulenza tecnica d'ufficio nelle rilevazioni effettuate dal professionista incaricato devono essere ricondotte ad attività soltanto preparatoria e non definitiva, interrotta per i dissidi tra i committenti precedentemente indicati, non rilevando conseguentemente come inadempimento imputabile al professionista. 
In secondo luogo, osta all'accoglimento della domanda risarcitoria articolata dall'attore la non riscontrabilità del rapporto causale tra l'inadempimento imputato al professionista e l'evento di danno allegato. 
A tal fine, in relazione alla mancata attuazione del contratto di transazione, come precedentemente indicato, deve aversi riguardo alla realizzazione in difformità della recinzione di colore rosso, alla mancata realizzazione della recinzione di colore verde e alla individuazione della superficie reale al netto della sede ###particolare, con riguardo alla realizzazione in difformità della recinzione di colore rosso, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata è emerso che la stessa risulta essere esclusivamente imputabile a ### per averla realizzata a propria esclusiva cura e spese, in difformità dal confine reale. 
Con riguardo alla mancata realizzazione della recinzione in colore verde, la consulenza tecnica d'ufficio richiamata ha evidenziato che la stessa risulta esclusivamente imputabile all'attore ### e ai fratelli del medesimo ### e ### venendo in rilievo opera estranea all'attività del convenuto. 
Con riguardo alla individuazione della superficie reale al netto della sede stradale, la consulenza tecnica d'ufficio allegata ha condivisibilmente evidenziato che la stessa non risulta imputabile ad alcuno dei soggetti intervenuti, venendo in rilievo trasferimento della proprietà effettuato a corpo e non a misura.
Tale deduzione risulta conforme all'accordo di transazione depositato, il cui art. 2 espressamente prevede che “i beni immobili sopra descritti sono trasferiti in favore del #### allo stato di fatto e nella condizioni giuridica in cui si trovano, a corpo e non a misura, comprensivi di ogni diritto, azione e servitù” (cfr. doc. 1, allegato alla citazione). 
Conseguentemente, alla luce di quanto indicato, non risulta ravvisabile alcun rapporto di causalità tra l'allegato inadempimento del professionista e l'evento di danno costituito dall'erronea delimitazione delle proprietà e conseguente indebito sconfinamento, dovendo lo stesso ricondursi all'attività di recinzione riferibile alle stesse parti, nell'ambito di trasferimento immobiliare avvenuto a corpo e non a misura. 
Inoltre, il già richiamato carattere interinale e preparatorio dell'attività espletata dal geometra incaricato nell'ambito della definizione delle modalità di attuazione del contratto di transazione concluso, interrotta per i dissidi intervenuti tra i committenti, impedisce di assegnare alla stessa un apprezzabile ruolo causale rispetto al danno lamentato dall'attore. 
In terzo luogo, l'accoglimento della domanda attorea è altresì precluso dal carattere generico e dall'assenza di prova in ordine alle conseguenze pregiudizievoli dallo stesso allegate. 
Con riguardo al contenzioso e alle spese legali sopportate dall'attore, lo stesso non ha fornito alcuna documentazione in ordine agli effettivi esborsi sostenuti o alla causale di eventuali pagamenti effettuati, così precludendo ogni analisi in ordine all'accertamento di un pregiudizio risarcibile e alla qualificabilità dello stesso come conseguenza immediata e diretta dell'attività del geometra convenuto. 
Con riguardo all'impossibilità di godere liberamente del proprio terreno, l'attore nulla ha allegato e documentato quanto all'utilizzo al quale avrebbe destinato la parte di terreno non goduta, non dando conseguentemente conto di un pregiudizio effettivo. 
Con riguardo all'inutilizzabilità dei garage presenti sul proprio terreno, la deduzione dell'attore è risultata puramente assertiva e generica, nulla avendo documentato la parte quanto all'esatta collocazione dei medesimi e nulla avendo specificato quanto alla relazione causale tra l'attività provvisoria espletata dal convenuto e l'impossibilità di accedere a tali luoghi. 
Con riguardo al deprezzamento del terreno di proprietà dell'attore, lo stesso ha fatto riferimento, nella determinazione del valore iniziale dell'immobile, a perizia redatta da istituto bancario per richiesta di finanziamento ipotecario, recante la data 18.06.2018, momento successivo rispetto all'attività espletata dal professionista (cfr. doc. 7, allegato alla citazione). 
Inoltre, venendo in rilievo attività meramente preparatoria effettuata dal geometra convenuto, nell'ambito di trasferimento immobiliare effettuato a corpo, anche il pregiudizio allegato risulta non qualificabile come conseguenza immediata e diretta dell'opera espletata dal convenuto.
Risulta infondata e deve essere rigettata anche la domanda dell'attore di risarcimento del danno per infiltrazioni nel proprio immobile, indicate come derivanti da bagno abusivamente realizzato da ### in relazione al quale il convenuto avrebbe reso dichiarazioni non veritiere in sede di dichiarazione di inizio attività presentata nell'anno 2007. 
A tal riguardo, deve osservarsi che l'attore nulla ha documentato quanto ai danni da infiltrazione subiti, solo genericamente indicati nell'atto introduttivo, non risultando neppure una rappresentazione fotografica degli stessi. 
Ugualmente, risulta carente ogni specifica descrizione dello stato dei luoghi, tale da precludere ogni analisi in ordine alla riconducibilità causale degli indicati fenomeni infiltrativi rispetto all'immobile di ### Dunque, alla luce di quanto indicato, le domande articolate dall'attore devono essere integralmente rigettate. 
Le spese legali di lite sostenute dal convenuto sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte attrice e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata. 
Deve essere disposta la distrazione delle spese di lite in favore del difensore del convenuto, dichiaratosi procuratore antistatario. 
Nella regolazione delle spese di lite sostenute dall'assicurazione chiamata in causa, deve essere dato seguito al principio per cui “il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa comunque necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore abbia, o meno, proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, rimanendo il rimborso altrimenti a carico della sola parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo unicamente qualora l'iniziativa del chiamante si sia rivelata palesemente arbitraria” (Cass. 25.09.2019, n. 23948, conf. Cass. 01.07.2021, n. 18710, 06.12.2019, n. ###, Cass. 14.05.2012, n. 7431, Cass. 26.02.2008, n. 5027). 
Nel caso di specie, la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa da parte del convenuto risultava evidentemente necessaria in relazione alle domande proposte dall'attore, dichiarate infondate. 
Conseguentemente, le spese di lite sostenute dal terzo chiamato vanno poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte attrice e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata. P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - Rigetta le domande dell'attore; - Condanna l'attore al pagamento, in favore del difensore del convenuto, dichiaratosi procuratore antistatario, delle spese di giudizio che liquida in complessivi ### 4.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge; - Condanna l'attore al pagamento, in favore della terza chiamata, delle spese di giudizio che liquida in complessivi ### 4.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge. 
Tivoli, 13.11.2025

causa n. 4969/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Valerio Ceccarelli

M

Tribunale di Tivoli, Sentenza n. 1629/2025 del 10-12-2025

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI ### Il Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. r.g. 4281/2025, pendente tra ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### ricorrente e ### difeso dai propri funzionari resistente #### di accompagnamento RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato ritualmente in cancelleria, parte ricorrente, premesso di avere ottenuto l'omologa dell'accertamento del diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento e che l'Ente non procedeva alla corresponsione di quanto spettante, chiedeva la condanna dell'### al pagamento dei ratei di assegno spettanti da tale data oltre interessi dalla maturazione al saldo e spese di lite. L'### si costituiva e forniva la prova dell'avvenuto pagamento della prestazione. Chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'esito del deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con la presente sentenza. Rilevato che nel caso in esame è avvenuto il pagamento oggetto del ricorso deve ritenersi cessata la materia del contendere. Quanto alle spese di lite si osserva (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI ### Il Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. r.g. 4281/2025, pendente tra ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### ricorrente e ### difeso dai propri funzionari resistente #### di accompagnamento RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato ritualmente in cancelleria, parte ricorrente, premesso di avere ottenuto l'omologa dell'accertamento del diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento e che l'Ente non procedeva alla corresponsione di quanto spettante, chiedeva la condanna dell'### al pagamento dei ratei di assegno spettanti da tale data oltre interessi dalla maturazione al saldo e spese di lite. 
L'### si costituiva e forniva la prova dell'avvenuto pagamento della prestazione. Chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. 
All'esito del deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con la presente sentenza. 
Rilevato che nel caso in esame è avvenuto il pagamento oggetto del ricorso deve ritenersi cessata la materia del contendere. 
Quanto alle spese di lite si osserva come qualora, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta. Tale pronuncia, tuttavia, non preclude la decisione sulle spese di lite, che deve avvenire facendo ricorso alla regola della “soccombenza virtuale”. alla luce dell'orientamento giurisprudenziale suindicato, deve farsi ricorso alla regola della “soccombenza virtuale”, che, come è noto, comporta la necessità di ripercorrere l'iter decisionale, al fine di verificare quale sarebbe stato l'esito finale del giudizio. 
Ciò posto, nel caso di specie, tenuto conto della documentazione in atti, deve ritenersi che il mancato pagamento spontaneo da parte dell'### nel corso del giudizio avrebbe comportato l'accoglimento della domanda attorea. 
Esse sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014 in relazione all'attività prestata dal procuratore in tutte le fasi. 
Ai fini della concreta determinazione dell'ammontare del compenso, deve aversi riguardo allo scaglione del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c. (v., ex multis, da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021, n.41547, Cass. S.U. n. 10455 del 2015, Cass. Ordinanza n. 19020 del 17/07/2018) e quindi, nel caso di specie, allo scaglione da €5201 a €26.000.  P . Q . M . 
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### con ricorso depositato il ### , così provvede: 1. - dichiara cessata la materia del contendere; 2. - condanna l'### alla rifusione, in favore dell'avv. #### procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in € 2697,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. 
Tivoli, 10.12.2025 ### n. 4281/2025

causa n. 4281/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Roberta Mariscotti

M

Tribunale di Tivoli, Sentenza n. 1048/2018 del 16-07-2018

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Tivoli Il Tribunale in composizione collegiale composto dai magistrati: dott.ssa ### dott. ### dott.ssa ### relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2094/2018 promossa congiuntamente da: ### e ### con il patrocinio dell'Avv. ### ola ###; ###: divorzio congiunto. Conclusioni delle parti: all'udienza del 20.6.2018 le parti hanno presentato conclusioni congiunte come da verbale in pari data. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso congiunto depositato in data ###, i signori ### e ### premesso di aver contratto matrimonio in data ### in Riano, e che dal matrimonio sono nate le figlie ### (### 9.9.2003), ### (### 2.10.2004) e ### (### 19.10.2010) , esponevano di essersi separati consensualmente con provvedimento omologato in data ###. I ricorrenti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: 1) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento in via autonoma 2) la casa coniugale, sita in ### alla via ### n. 20, di proprietà del padre della signora ### resta assegn (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Tivoli Il Tribunale in composizione collegiale composto dai magistrati: dott.ssa ### dott. ### dott.ssa ### relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2094/2018 promossa congiuntamente da: ### e ### con il patrocinio dell'Avv.  ### ola ###; ###: divorzio congiunto. 
Conclusioni delle parti: all'udienza del 20.6.2018 le parti hanno presentato conclusioni congiunte come da verbale in pari data. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso congiunto depositato in data ###, i signori ### e ### premesso di aver contratto matrimonio in data ### in Riano, e che dal matrimonio sono nate le figlie ### (### 9.9.2003), ### (### 2.10.2004) e ### (### 19.10.2010) , esponevano di essersi separati consensualmente con provvedimento omologato in data ###. 
I ricorrenti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: 1) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento in via autonoma 2) la casa coniugale, sita in ### alla via ### n. 20, di proprietà del padre della signora ### resta assegnata a quest'ultima, che ivi abiterà insieme alle figlie minori; 3) le figlie minori #### e ### sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre. 
Il padre potrà vederle e tenerle con sé secondo le seguenti modalità: due pomeriggi a settimana dalle ore 16 alle ore 19 e, a fine settimana alternati, dal venerdì alle 18 alla domenica dopo cena; durante le festività natalizie alternativamente con la madre, il 24 o il 25 dicembre (dalle ore 16:00 alle ore 10:00 del giorno successivo) e il 31 dicembre (dalle ore 16:00 alle ore 10:00 del giorno successivo) o il 1 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 20:00; per le vacanze pasquali, alternativamente con la madre, la domenica di ### o il lunedì dell'### dalle ore 10:00 alle ore 20:00; per il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé le figlie per un periodo di n. 15 giorni anche non consecutivi, da concordare previamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno; 4) il padre corrisponderà alla madre il mantenimento complessivo di euro 400,00 mensili per le minori, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese presso il domicilio della madre con rivalutazione ### come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche da concordare; 5) i coniugi prestano fin d'ora reciproco consenso ed autorizzazione per il rilascio ed il rinnovo del passaporto proprio e dei minori ed ogni altro valido documento valido anche per l'espatrio. Resta inteso che, qualora le minori debbano recarsi all'estero con uno dei genitori, si renderà necessario il preventivo consenso scritto dell'altro genitore; 6) le parti espressamente danno atto che durante le festività natalizie e pasquali nonché durante il periodo estivo di spettanza del padre sono sospesi i diritti di visita come indicato nel precedente punto 3; 7) i ricorrenti danno atto di aver regolato ogni rapporto di natura economica e patrimoniale e che nessuno dei due è creditore o debitore nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo, salvo quanto indicato nei punti precedenti. 
In ragione del raggiunto accordo tra le parti, deve essere dichiarata l'irrepetibilità delle spese di lite.  P. Q. M.  Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al 2094/2018 R.G.A.C., accogliendo le conclusioni congiunte delle parti, così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data ### in ### dai signori ### (### 28.6.1970) e ### (### 9.3.1979), trascritto nei registri dello stato civile di detto comune dell'anno 2000, ### 9, parte I, alle seguenti condizioni: 1) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento in via autonoma; 2) la casa coniugale, sita in ### alla via ### n. 20, di proprietà del padre della signora ### resta assegnata a quest'ultima, che ivi abiterà insieme alle figlie minori; 3) le figlie minori #### e ### sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre. 
Il padre potrà vederle e tenerle con sé secondo le seguenti modalità: due pomeriggi a settimana dalle ore 16 alle ore 19 e, a fine settimana alternati, dal venerdì alle 18 alla domenica dopo cena; durante le festività natalizie alternativamente con la madre, il 24 o il 25 dicembre (dalle ore 16:00 alle ore 10:00 del giorno successivo) e il 31 dicembre (dalle ore 16:00 alle ore 10:00 del giorno successivo) o il 1 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 20:00; per le vacanze pasquali, alternativamente con la madre, la domenica di ### o il lunedì dell'### dalle ore 10:00 alle ore 20:00; per il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé le figlie per un periodo di n. 15 giorni anche non consecutivi, da concordare previamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno; 4) il padre corrisponderà alla madre il mantenimento complessivo di euro 400,00 mensili per le minori, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese presso il domicilio della madre con rivalutazione ### come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche da concordare; 5) i coniugi prestano fin d'ora reciproco consenso ed autorizzazione per il rilascio ed il rinnovo del passaporto proprio e dei minori ed ogni altro valido documento valido anche per l'espatrio. Resta inteso che, qualora le minori debbano recarsi all'estero con uno dei genitori, si renderà necessario il preventivo consenso scritto dell'altro genitore; 6) le parti espressamente danno atto che durante le festività natalizie e pasquali nonché durante il periodo estivo di spettanza del padre sono sospesi i diritti di visita come indicato nel precedente punto 3; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio; manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione della presente sentenza al competente ### di ### per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. 
Tivoli, 9 luglio 2018.   ###ssa ### estensore ###ssa ### Ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. 179/2012, come modificato dal 90/2014 convertito dalla legge 114/2014, la sottoscritta Avv. ### attesta che la presente copia della sentenza N. 1048/2018 emessa dal Tribunale di Tivoli nel giudizio per divorzio congiunto (R.G. n. 2094/2018) dei coniugi ### e ### è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.  ### 2 dicembre 2025 Avv. ### Peccarisi

causa n. 2094/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Coccoli Francesca, Ottoni Sibilla

M

Tribunale di Tivoli, Sentenza n. 1549/2025 del 26-11-2025

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI ### Il Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. r.g. 2887/2024, pendente tra ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### ricorrente e ### A #### elettivamente domiciliato presso rappresentato e difeso da giusta procura in atti convenuta ### retribuzione RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato ### affermava di aver prestato attività lavorativa a favore della ### srl dal 5.11.2019 al 30.9.21 e di aver percepito a titolo di assegni familiare, debitamente richiesti ed autorizzati dall'### la sola somma di €. 349,14 a titolo di “### assegni Familiari” oltre alla somma di €. 95,04 a titolo di “arretrati maggiorazione ANF” come ricavabile sempre dalla busta paga di dicembre 2021 mentre avrebbe dovuto ricevere una somma maggiore. Ha concluso chiedendo di “condannare la convenuta al pagamento a favore della stessa del relativo importo dovuto nella misura di €. 2.005,82 o nella somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, previa se del caso CTU contabile, oltre accessori di legge”. Il datore di lavoro, sebbene regolarmente cit (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI ### Il Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. r.g. 2887/2024, pendente tra ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### ricorrente e ### A #### elettivamente domiciliato presso rappresentato e difeso da giusta procura in atti convenuta ### retribuzione RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato ### affermava di aver prestato attività lavorativa a favore della ### srl dal 5.11.2019 al 30.9.21 e di aver percepito a titolo di assegni familiare, debitamente richiesti ed autorizzati dall'### la sola somma di €. 349,14 a titolo di “### assegni Familiari” oltre alla somma di €. 95,04 a titolo di “arretrati maggiorazione ANF” come ricavabile sempre dalla busta paga di dicembre 2021 mentre avrebbe dovuto ricevere una somma maggiore. 
Ha concluso chiedendo di “condannare la convenuta al pagamento a favore della stessa del relativo importo dovuto nella misura di €. 2.005,82 o nella somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, previa se del caso CTU contabile, oltre accessori di legge”. 
Il datore di lavoro, sebbene regolarmente citato, non si costituiva e veniva dichiarato contumace. 
Sulle conclusioni indicate la causa veniva decisa previo deposito di note scritte.  ### al nucleo familiare (### costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla ### La prestazione è calcolata secondo la tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo del nucleo stesso, con previsione di importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (esempio: nuclei monoparentali o con componenti inabili). 
Il nucleo familiare è composto ai sensi dell'art. 1 legge n.153/1988 e il dpr n.797/1955 dal richiedente lavoratore o il titolare della pensione; il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie); i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno; i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione; i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione; i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione. 
Orbene, nel caso in esame emerge dagli atti di causa come il ricorrente abbia presentato domanda di corresponsione degli assegni per due distinti periodi ( allegati n.8 al ricorso). 
Il datore di lavoro non si è costituito per contestare la sussistenza del rapporto di lavoro provato dalle buste paga e ciò, seppure la contumacia non abbia valore di mancata contestazione, consente di ritenere che il rapporto si sia espletato nel periodo indicato dall'ultima busta paga. 
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano state o meno proposti, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (cfr. Cass. 9 marzo 1990, n. 1898 Cass. 9, febbraio 2009, n. 3194; 25 giugno 2006, n. 12434; 29 gennaio 2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, 12695). 
La documentazione relativa al rapporto di lavoro e le domande all'### con la produzione del relativo estratto consentono, però, di ritenere sussistente la prova suddetta. 
Dall'estratto dalla posizione ### emerge, con riferimento alla domanda presentata dalla stessa relativa al periodo 1.7.2020-30.6.2021 (quindi peraltro dopo l'inizio del rapporto di lavoro), che la stessa era stata accolta e l'importo ANF mensile per tale periodo risultava pari ad €. 137,50 mensili cfr. all.7). 
Per tale periodo la ricorrente avrebbe dovuto percepire la somma complessiva di €. 1.925,00 euro (€. 137,50 x 12).
Quanto al periodo successivo e quindi dal 1.7.21 alla fine del rapporto intervenuta come visto il ###, relativo al periodo 1.7.21 - 28.2.22 (cfr. all. 8) l'importo mensile era di €175,00 con conseguente spettanza per il periodo da luglio a settembre 2021 (3 mesi) della somma di €. 525,00 (€. 175,00 x 3); Spettava, quindi, alla ricorrente la somma di €. 2.450,00 (1.925,00 + 525,00). 
Le spese di lite, seguono la soccombenza.  P.Q.M.  ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, condanna la società convenuta al pagamento della somma di € 2.450,00 oltre interessi dalla maturazione al saldo quali assegni per il nucleo familiare per i due periodi rivendicati in ricorso; condanna il datore di lavoro la rimborso dei compensi di avvocato che liquida in € 1314,00 oltre spese generali iva e cpa di legge da distrarsi. 
Tivoli, il ### Il giudice

causa n. 2887/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Roberta Mariscotti

M

Tribunale di Tivoli, Sentenza n. 1022/2025 del 13-11-2025

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa da: ### rappresentata e difesa da sé medesima, elettivamente domiciliat ###, presso il proprio studio ### contro ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta #### precisate all'udienza del 12.11.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ai sensi degli artt. 281 decies e 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, ### ha chiesto la condanna di ### al pagamento del proprio compenso professionale, in relazione al procedimento presso il Tribunale di #### Lavoro, distinto da R.G. n. 8/2022, con riguardo all'attività di studio della controversia e introduttiva del giudizio, per l'importo complessivo di ### 785,77. Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio ### contestando la domanda spiegata nei propri confronti e chiedendone il rigetto, in considerazione degli acconti versati in favore del difensore e della mancat (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa da: ### rappresentata e difesa da sé medesima, elettivamente domiciliat ###, presso il proprio studio ### contro ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta #### precisate all'udienza del 12.11.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ai sensi degli artt. 281 decies e 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, ### ha chiesto la condanna di ### al pagamento del proprio compenso professionale, in relazione al procedimento presso il Tribunale di #### Lavoro, distinto da R.G. n. 8/2022, con riguardo all'attività di studio della controversia e introduttiva del giudizio, per l'importo complessivo di ### 785,77. 
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio ### contestando la domanda spiegata nei propri confronti e chiedendone il rigetto, in considerazione degli acconti versati in favore del difensore e della mancata attivazione dello stesso per garantire all'assistita l'accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, al quale la medesima avrebbe avuto diritto. 
All'udienza del 12.11.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione. 
In relazione all'attività professionale espletata, la ricorrente ha documentato di aver svolto attività di studio della controversia e introduttiva del giudizio, in relazione al procedimento instaurato presso il Tribunale di #### Lavoro, distinto da R.G.  8/2022 (cfr. doc. 1, allegato al ricorso). 
Ai fini della liquidazione per l'attività compiuta, la ricorrente ha fatto correttamente riferimento alle tabelle di cui al D.M. n. 147 del 2022, con riguardo a causa di lavoro, di valore compreso tra ### 1.101,00 ed ### 5.200,00, applicazione dei valori di riferimento minimi, considerazione delle fasi di studio della controversia e introduttiva del giudizio, con conseguente computo dell'importo complessivo di ### 785,77, comprensivo degli oneri di legge. 
Rispetto al compenso così quantificato, deve ritenersi provato il versamento da parte della convenuta in favore dell'attrice dell'importo di ### 200,00, come documentato dall'accredito dalla medesima effettuato, con specifica indicazione nella causale del rapporto professionale per cui è causa (cfr. doc. 1, allegato alla comparsa di costituzione e risposta). 
Diversamente, non risulta provata la sussistenza dei presupposti per l'accesso della convenuta al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in relazione al giudizio per il quale l'attività difensiva è stata espletata. 
Anzitutto, la convenuta nulla ha documentato quanto ai redditi ad ogni titolo percepiti dalla medesima nel periodo di tempo rilevante in relazione al procedimento indicato, ciò non consentendo di affermare la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio richiamato. 
Inoltre, risulta non determinante la documentata provvisoria ammissione della convenuta al patrocinio a spese dello Stato in relazione a diverso procedimento, venendo in rilievo periodo temporale diverso, diversi presupposti di accesso al beneficio, in relazione alla natura degli interessi coinvolti e delle parti in causa, e non essendo stata documentata l'effettiva liquidazione all'esito del giudizio richiamato ( doc. 3, allegato alla comparsa di costituzione e risposta). 
Pertanto, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma residua di ### 585,77, compresi gli oneri di legge, a titolo di compenso professionale.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di ridotta complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - Condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di ### 585,77; - Condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi ### 450,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.  ### 13.11.2025

causa n. 363/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Valerio Ceccarelli

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22484 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.069 secondi in data 14 dicembre 2025 (IUG:4A-066F0A) - 1099 utenti online