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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa da: ### elettivamente domiciliat ###/B, presso lo studio dell'Avv. ### che, unitamente all'Avv. ### lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla citazione ATTORE contro D'### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO e ### S.P.A. elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta #### precisate all'udienza del 12.11.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione, ### ha convenuto in giudizio ### D'### rappresentando: - di aver conferito, unitamente ai propri fratelli e a ### al geometra ### D'### incarico di delimitazione dei confini dei rispettivi terreni di proprietà, siti in #### n. 73, e realizzazione delle relative recinzioni, in esecuzione di atto di transazione concluso tra i confinanti in data ###; - che il geometra incaricato è risultato inadempiente all'incarico conferito, delimitando erroneamente i terreni indicati e determinando un indebito sconfinamento a danno della particella di proprietà dell'attore; - che da tale sconfinamento sono derivati significativi pregiudizi economici in capo all'attore, relativi al contenzioso e relative spese legali tra le parti, all'impossibilità di godere liberamente del proprio terreno, all'inutilizzabilità dei garage ivi presenti; - che il geometra convenuto ha reso dichiarazioni non veritiere in sede di dichiarazione di inizio attività presentata nell'anno 2007, in relazione alla preesistenza di bagno nell'immobile di ### da cui sono derivate infiltrazioni ai danni dell'immobile dell'attore; - che all'attività del geometra convenuto è conseguito il deprezzamento del terreno di proprietà dell'attore, valutato, in sede di perizia redatta da istituto bancario per richiesta di finanziamento ipotecario, nell'importo di ### 154.580,00 e venduto nell'anno 2018 al prezzo di ### 115.000,00.
Pertanto, l'attore ha chiesto l'accertamento della responsabilità professionale del geometra ### D'### e la condanna del medesimo al risarcimento del danno cagionato, complessivamente quantificato nell'importo di ### 30.000,00.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio ### D'### contestando sia la sussistenza di una condotta inadempiente imputabile al medesimo, avendo prestato la propria attività fino all'insorgere di gravi dissidi tra i committenti, che hanno impedito la prosecuzione dell'opera di delimitazione dei confini intrapresa, sia la configurabilità di pregiudizio risarcibile in capo all'attore causalmente collegato con l'attività realizzata.
Inoltre, il convenuto ha chiesto autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa ### S.p.a., al fine di essere tenuto indenne da ogni responsabilità accertata.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio ### S.p.a., evidenziando la non configurabilità della responsabilità contestata in capo al convenuto e chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria articolata dall'attore, ovvero la limitazione dell'obbligazione di garanzia ai soli danni provati e derivanti da responsabilità colposa del convenuto.
All'udienza del 12.11.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Nell'analisi delle domande spiegate dall'attore, devono essere anzitutto richiamate le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento svolto presso il Tribunale di Tivoli, distinto da R.G. n. 382/2017, instaurato da ### avente ad oggetto anche domanda di accertamento della responsabilità del geometra ### D'### in relazione all'espletamento del medesimo incarico relativo all'attuazione dell'atto di transazione concluso tra i confinanti in data ###.
Sul punto, si deve preliminarmente osservare come l'elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non possa ritenersi tassativa e siano conseguentemente ammissibili prove atipiche, con efficacia probatoria di presunzioni semplici o di argomenti di prova (in questo senso, Cass. n. 1593 del 2017, Cass. n. 10825 del 2016, Cass. n. 3425 del 2016, Cass. n. 17392 del 2015, Cass. n. 840 del 2015, Cass. n. 12577 del 2014, Cass. n. 9099 del 2012, Cass. n. 5440 del 2010, Cass. n. 5965 del 2004, n. 4666 del 2003, Cass. n. 1954 del 2003, Cass. n. 12763 del 2000, Cass. n. 1223 del 1990).
Con particolare riguardo alla consulenza tecnica d'ufficio resa in altro giudizio civile, deve ritenersi “consentito al giudice […] porre a fondamento della sua decisione anche prove acquisite in altro giudizio svoltosi tra le stesse parti o tra soggetti diversi, stante il principio del libero convincimento desumibile dall'art. 116 c.p.c., per il quale il giudice civile può porre a fondamento delle sue decisioni anche elementi di prova emersi in altro giudizio tra le stesse parti o anche tra parti diverse, come nel caso delle consulenze tecniche, atteso che se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e, dunque, svolgere considerazioni tali da spingere il giudice a tenerne conto nella decisione sulla valenza probatoria del materiale acquisito” (Cass. 05.12.2008, 28855, conf. Cass. 30.05.1996, n. 5013).
Nel caso di specie, la consulenza tecnica d'ufficio è stata ritualmente acquisita agli atti del presente giudizio, in quanto allegata alla comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata dal convenuto, ha formato oggetto di contraddittorio e valutazione critica tra le parti costituite (cfr. doc. 5, allegato alla comparsa di costituzione e risposta del convenuto).
Inoltre, la consulenza tecnica d'ufficio indicata risulta essere stata espletata con metodo e rigore tecnico e scientifico, nell'ambito di giudizio involgente l'analisi dell'attività espletata dallo stesso professionista convenuto in relazione al medesimo incarico oggetto del presente procedimento, derivandone l'elevata attendibilità delle conclusioni raggiunte e la rilevanza delle stesse nel caso di specie.
In particolare, la consulenza espletata ha riscontrato la mancata attuazione del contratto di transazione come “riconducibile ai seguenti punti: 1. La recinzione di colore rosso per il tratto identificato con le lettere G - H è stata realizzata in difformità; 2. La superficie reale al netto della sede stradale della particella 1826 risulta essere di mq 39,20; 3. La recinzione di colore verde non risulta realizzata” (cfr. C.T.U. pagg. 13 e 14).
A tal riguardo risulta opportuno il richiamo all'elaborato grafico indicato nella consulenza richiamata (cfr. C.T.U. pag. 7).
Ciò posto, in relazione alla derivazione causale dei punti di mancata attuazione del contratto di transazione, la consulenza tecnica ha riscontrato che “il mancato rispetto dei punti sopra descritti sono imputabili: 1. La recinzione di colore rosso al #### per averla realizzata a sua cura e spese, però in difformità del confine reale. 2. La minor superficie della particella n. 1826 non è imputabile a nessuna delle parti in causa, poiché il trasferimento della proprietà è stato effettuato a corpo e non a misura, così come previsto dall'art. 2 dell'atto di transazione a rogito del #### 26349, Raccolta 18521, del 30.10.2014. 3. La mancata realizzazione della recinzione di colore verde è imputabile totalmente ai #### Con riferimento al ### D'### si specifica che lo stesso, dai rilievi effettuati, rilevava che la dividente non risultava conforme alla particella n. 1826 (così come riportato nella comparsa di costituzione) .
In realtà ciò non è conforme a quanto verificato dal sottoscritto, poiché la dividente è posta a mt. 2,85 dal confine con la p.lla 147. Quindi, così come previsto nell'atto di transazione. Infatti, nell'identificazione planimetrica veniva posta la dividente a mt. 2,85 dal confine esistente del parco” (cfr. C.T.U. pag. 14).
Ferme le risultanze indicate, emergono plurime e concorrenti ragioni di rigetto delle domande risarcitorie spiegate dall'attore.
In primo luogo, non emerge nel caso di specie inadempimento imputabile al convenuto in relazione alle obbligazioni derivanti dal contratto di conferimento dell'incarico professionale ricevuto, pacificamente commissionato al medesimo congiuntamente dall'attore ### dai fratelli del medesimo ### e ### nonché da ### A tal riguardo, deve essere valorizzata la situazione di elevatissimo dissidio emersa tra i diversi soggetti committenti, che congiuntamente avevano conferito al convenuto incarico professionale, da svolgersi necessariamente nell'interesse e secondo le direttive unitarie dei committenti.
Inoltre, tale situazione di dissidio è emersa durante lo svolgimento dell'incarico professionale, così da non consentire al professionista di portare a termine la propria prestazione e da lasciare la stessa a livello delle attività preparatorie e interinali, non suscettibili di essere valutate ai fini del riscontro dell'esattezza dell'adempimento della prestazione originariamente pattuita.
Sul punto, risulta determinante il verbale di denuncia orale sporta da ### e ### ai ### di ### in data ###, in relazione alla mancata attuazione degli accordi transattivi intercorsi e unilaterale individuazione del collocamento dei muri di cinta (cfr. doc. 2, allegato alla comparsa di costituzione e risposta del convenuto).
Inoltre, rispetto all'indicata vicenda risulta essersi svolto procedimento penale, con udienza dibattimentale innanzi al Tribunale di Tivoli, in data ###, avente ad oggetto questioni riconducibili agli accordi transattivi stipulati tra le parti e oggetto del presente giudizio (cfr. doc. 4, allegato alla comparsa di costituzione e risposta del convenuto).
In relazione a tale situazione di dissidio, risulta che il geometra convenuto abbia prontamente e diligentemente informato i propri committenti dell'impossibilità di proseguire la propria attività professionale a fronte dei contrasti riscontrati, come risultante dalla comunicazione inviata in data ### (cfr. doc. 5, allegato alla comparsa di costituzione e risposta del terzo chiamato).
Alla luce di quanto indicato, risulta condivisibile l'operato del geometra convenuto, il quale ha tempestivamente informato i committenti della sopravvenuta impossibilità di espletare l'incarico ricevuto, conferito congiuntamente da committenti plurimi e dunque non suscettibile di adempimento a fronte del grave dissidio emerso.
Inoltre, dallo svolgimento degli eventi emerge il carattere puramente provvisorio e interinale dell'attività svolta dal convenuto rispetto all'attuazione del contratto di transazione richiamato, con individuazione della linea dividente tra le proprietà con mera posa in opera di tre picchetti di legno e tracciamento di linea in vernice (cfr. doc. 5, allegato alla comparsa di costituzione e risposta del terzo chiamato).
Conseguentemente, le difformità emerse in sede di consulenza tecnica d'ufficio nelle rilevazioni effettuate dal professionista incaricato devono essere ricondotte ad attività soltanto preparatoria e non definitiva, interrotta per i dissidi tra i committenti precedentemente indicati, non rilevando conseguentemente come inadempimento imputabile al professionista.
In secondo luogo, osta all'accoglimento della domanda risarcitoria articolata dall'attore la non riscontrabilità del rapporto causale tra l'inadempimento imputato al professionista e l'evento di danno allegato.
A tal fine, in relazione alla mancata attuazione del contratto di transazione, come precedentemente indicato, deve aversi riguardo alla realizzazione in difformità della recinzione di colore rosso, alla mancata realizzazione della recinzione di colore verde e alla individuazione della superficie reale al netto della sede ###particolare, con riguardo alla realizzazione in difformità della recinzione di colore rosso, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata è emerso che la stessa risulta essere esclusivamente imputabile a ### per averla realizzata a propria esclusiva cura e spese, in difformità dal confine reale.
Con riguardo alla mancata realizzazione della recinzione in colore verde, la consulenza tecnica d'ufficio richiamata ha evidenziato che la stessa risulta esclusivamente imputabile all'attore ### e ai fratelli del medesimo ### e ### venendo in rilievo opera estranea all'attività del convenuto.
Con riguardo alla individuazione della superficie reale al netto della sede stradale, la consulenza tecnica d'ufficio allegata ha condivisibilmente evidenziato che la stessa non risulta imputabile ad alcuno dei soggetti intervenuti, venendo in rilievo trasferimento della proprietà effettuato a corpo e non a misura.
Tale deduzione risulta conforme all'accordo di transazione depositato, il cui art. 2 espressamente prevede che “i beni immobili sopra descritti sono trasferiti in favore del #### allo stato di fatto e nella condizioni giuridica in cui si trovano, a corpo e non a misura, comprensivi di ogni diritto, azione e servitù” (cfr. doc. 1, allegato alla citazione).
Conseguentemente, alla luce di quanto indicato, non risulta ravvisabile alcun rapporto di causalità tra l'allegato inadempimento del professionista e l'evento di danno costituito dall'erronea delimitazione delle proprietà e conseguente indebito sconfinamento, dovendo lo stesso ricondursi all'attività di recinzione riferibile alle stesse parti, nell'ambito di trasferimento immobiliare avvenuto a corpo e non a misura.
Inoltre, il già richiamato carattere interinale e preparatorio dell'attività espletata dal geometra incaricato nell'ambito della definizione delle modalità di attuazione del contratto di transazione concluso, interrotta per i dissidi intervenuti tra i committenti, impedisce di assegnare alla stessa un apprezzabile ruolo causale rispetto al danno lamentato dall'attore.
In terzo luogo, l'accoglimento della domanda attorea è altresì precluso dal carattere generico e dall'assenza di prova in ordine alle conseguenze pregiudizievoli dallo stesso allegate.
Con riguardo al contenzioso e alle spese legali sopportate dall'attore, lo stesso non ha fornito alcuna documentazione in ordine agli effettivi esborsi sostenuti o alla causale di eventuali pagamenti effettuati, così precludendo ogni analisi in ordine all'accertamento di un pregiudizio risarcibile e alla qualificabilità dello stesso come conseguenza immediata e diretta dell'attività del geometra convenuto.
Con riguardo all'impossibilità di godere liberamente del proprio terreno, l'attore nulla ha allegato e documentato quanto all'utilizzo al quale avrebbe destinato la parte di terreno non goduta, non dando conseguentemente conto di un pregiudizio effettivo.
Con riguardo all'inutilizzabilità dei garage presenti sul proprio terreno, la deduzione dell'attore è risultata puramente assertiva e generica, nulla avendo documentato la parte quanto all'esatta collocazione dei medesimi e nulla avendo specificato quanto alla relazione causale tra l'attività provvisoria espletata dal convenuto e l'impossibilità di accedere a tali luoghi.
Con riguardo al deprezzamento del terreno di proprietà dell'attore, lo stesso ha fatto riferimento, nella determinazione del valore iniziale dell'immobile, a perizia redatta da istituto bancario per richiesta di finanziamento ipotecario, recante la data 18.06.2018, momento successivo rispetto all'attività espletata dal professionista (cfr. doc. 7, allegato alla citazione).
Inoltre, venendo in rilievo attività meramente preparatoria effettuata dal geometra convenuto, nell'ambito di trasferimento immobiliare effettuato a corpo, anche il pregiudizio allegato risulta non qualificabile come conseguenza immediata e diretta dell'opera espletata dal convenuto.
Risulta infondata e deve essere rigettata anche la domanda dell'attore di risarcimento del danno per infiltrazioni nel proprio immobile, indicate come derivanti da bagno abusivamente realizzato da ### in relazione al quale il convenuto avrebbe reso dichiarazioni non veritiere in sede di dichiarazione di inizio attività presentata nell'anno 2007.
A tal riguardo, deve osservarsi che l'attore nulla ha documentato quanto ai danni da infiltrazione subiti, solo genericamente indicati nell'atto introduttivo, non risultando neppure una rappresentazione fotografica degli stessi.
Ugualmente, risulta carente ogni specifica descrizione dello stato dei luoghi, tale da precludere ogni analisi in ordine alla riconducibilità causale degli indicati fenomeni infiltrativi rispetto all'immobile di ### Dunque, alla luce di quanto indicato, le domande articolate dall'attore devono essere integralmente rigettate.
Le spese legali di lite sostenute dal convenuto sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte attrice e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
Deve essere disposta la distrazione delle spese di lite in favore del difensore del convenuto, dichiaratosi procuratore antistatario.
Nella regolazione delle spese di lite sostenute dall'assicurazione chiamata in causa, deve essere dato seguito al principio per cui “il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa comunque necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore abbia, o meno, proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, rimanendo il rimborso altrimenti a carico della sola parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo unicamente qualora l'iniziativa del chiamante si sia rivelata palesemente arbitraria” (Cass. 25.09.2019, n. 23948, conf. Cass. 01.07.2021, n. 18710, 06.12.2019, n. ###, Cass. 14.05.2012, n. 7431, Cass. 26.02.2008, n. 5027).
Nel caso di specie, la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa da parte del convenuto risultava evidentemente necessaria in relazione alle domande proposte dall'attore, dichiarate infondate.
Conseguentemente, le spese di lite sostenute dal terzo chiamato vanno poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte attrice e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - Rigetta le domande dell'attore; - Condanna l'attore al pagamento, in favore del difensore del convenuto, dichiaratosi procuratore antistatario, delle spese di giudizio che liquida in complessivi ### 4.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge; - Condanna l'attore al pagamento, in favore della terza chiamata, delle spese di giudizio che liquida in complessivi ### 4.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 13.11.2025
causa n. 4969/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Valerio Ceccarelli