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R.G. 471/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO GIUDICE UNICO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, ### specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale ### All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta nessuna richiesta di collegamento via ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da ###, nato il ### a ### do ### Stato di ### (###, residente a ### Stato di ### (###, ###ça Penteado n.104 (CAP 13.913-412), in proprio e - unitamente a ### - quale esercente la responsabiità genitoriale sui figli ###### nato il ### a ### Stato di ### (###, residente a ### Stato di ### (###, ###ça Penteado n.104 (CAP 13.913- 412), rappresentato dal padre, ricorrente, ### e dalla madre; ### nato il ### a ### Stato di ### (###, residente a ### Stato di ### (###, ###ça Penteado n.104 (CAP 13.913- 412), rappresentato dal padre, ricorrente, ### e dalla madre; ### nato il ### a ### Stato di ### (###, residente a ### Stato di ### (###, ###ça Penteado n.104 (CAP 13.913- 412), rappresentato dal padre, ricorrente, ### e dalla madre; ### nato il ### a ### do ### Stato di ### (###, residente a ### Stato di ### (###, ###ça Penteado n.40 (CAP 13.913-412), in proprio e - unitamente a ### - quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia #### nata il ### a ### Stato di ### (###, residente a ### Stato di ### (###, ###ça Penteado n.40 (CAP 13.913-412), rappresentato dal padre, ricorrente, ### e dalla madre; ### nato il ### a ### do ### Stato di ### (###, residente a ### Stato di ### (###, ### de ### n. 507 (CAP 13.043-370), in proprio e - unitamente a ### - quale esercente la responsabilità sul figlio #### nato l'11/09/2021 a ### Stato di ### (###, residenti a ### Stato di ### (###, ### de ### n.507 (CAP 13.043-370), rappresentato dal padre, ricorrente, ### e dalla madre; ### nato il #### do ### Stato di ### (###, residente a ### Stato di ### (###, ### n.436 (CAP 30.350-120) in proprio e - unitamente a ### - quale esercente la responsabilità genitoriale su #### nata il ### a ### Stato di ### (###, residente a ### Stato di ### (###, ### n.436 (CAP 30.350-120), rappresentato dal padre, ricorrente, ### e dalla madre; ### nata il ### a ### do ### Stato di ### (###, residente a ### Stato di ### (###, ### n.40 (CAP 13.913- 418); ### nata il ### a ### do ### Stato di ### (###, residente a ### Stato di ### (###, ### n.207 (CAP 13.911-472); rappresentati e difesi dall'### come in atti; -ricorrenti ###'INTERNO, in persona del ### p.t. -convenuto contumace con l'intervento del P.M. in persona del ### della Repubblica; OGGETTO: Diritti di cittadinanza ### I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: “[…] accertare e dichiarare che […] sono cittadini italiani e, per l'effetto ordinare al Ministero dell'### e, per esso, all'### dello ### competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con vittoria di onorari, competenze e spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”. ### non ha fatto pervenire alcunché. RAGIONI DELLA DECISIONE I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da ### (o ### pezzo o ### nato a Creazzo ### il 17 aprile 1860, successivamente emigrato in ### dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. ### intimata è rimasta contumace.
Il fascicolo è stato trasmesso al ### che non ha fatto pervenire alcunché.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del ### non costituitosi nonostante la ritualità della notifica.
Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
La giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del ### dell'#### ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'### non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in ### non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal ### in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza 25317 del24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame. ### dei ricorrenti è nato suddito dell'### austriaco in quanto il Comune di ####, all'epoca della sua nascita, era soggetto alla sovranità dell'### austriaco (cfr. certificato di battesimo doc. 1 fascicolo dei ricorrenti); egli è divenuto cittadino italiano per effetto della annessione del ### al ### d'### in seguito al ### di pace tra il ### d'### e l'### d'### conchiuso a ### il ###. Considerato infatti che egli si è sposato a #### in data ### (cfr. doc. 2 fascicolo die ricorrenti), è da presumere che non si sia avvalso della facoltà di conservare la cittadinanza austriaca riconosciuta dall'art. 14 del predetto trattato agli abitanti delle province cedute poiché, all'esercizio di tale facoltà si sarebbe dovuto accompagnare giocoforza, in base all'art. 14 del ### il ritiro dell'interessato e della sua famiglia nei territori che restavano soggetti alla sovranità dell'### austriaco.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'### intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “1) #### 1, nato a #### il ###, figlio di ### e ### (doc. 1), si è sposato in ### il ### con ### (doc.2) e successivamente è emigrato in ### ove non ha mai richiesto o gli è stata concessa la cittadinanza brasiliana (doc. 3), ove è poi morto l'08/12/1924 (doc. 4); 2) dalla loro unione è nato ### l'11/12/1900 a ### do ### Stato di ### (### (doc. 5), il quale si è sposato in ### il ### con ### (doc. 6) ed ivi è morto il ### (doc.7); 3) dalla loro unione sono nati due figli che hanno originato due rami di discendenza: I ### del figlio ### (cfr. punti 4 e 5) e ### del figlio ### (cfr. punti 6 e 7). 4) I #### detto al precedente punto 3), il primo figlio di ### e ### si chiama ### è nato il ### a ### Stato di ### (### (doc.8), si è sposato in ### il ### con ### (doc. 9) ed è morto, sempre in ### il ### (doc. 10); 5) dalla loro unione sono nati due figli e precisamente: 5.1) I figlio: ### è nato il ### a ### do ### Stato di ### (### (doc. 11), si è sposato in ### il ### con ### (doc. 12), dalla loro unione sono nati i due figli ricorrenti: •### il ### a ### do ### Stato di ### (### (doc.13), il quale si è sposato il ### con ### (doc.14), i quali hanno generato i minori ricorrenti - ### nato il ### a ### Stato di ### (### (doc,15); - ### nato il ### a ### Stato di ### (### (doc.16); - ### nato il ### a ### Stato di ### (### (doc.17) •### il ### a ### do ### Stato di ### (### (doc.18), il quale si è sposato il ### con ### (doc.19), i quali hanno generato la minore ricorrente - ### nata il ### a ### Stato di ### (### (doc.20). 5.2) II figlia ricorrente: ### è nata il ### a ### do ### Stato di ### (### (doc. 21), si è sposata il ### in ### con ### (doc. 22) e dalla loro unione sono nati i ricorrenti: •### il ### a ### do ### Stato di ### (### (doc. 23), che si è sposata il ### in ### con ### (doc.24); •### il ### a ### do ### Stato di ### (### (doc.25) che si è sposato il ### in ### con ### (doc.26), generando il minore ricorrente - ### nato il ### a ### Stato di ### (### (doc. 27); 6) ### detto al punto 3), il secondo figlio di ### e ### si chiama ### è nato il ### a ### Stato di ### (### (doc.28), si è sposato in ### il ### con ### (doc. 29) ed è morto, sempre in ### il ### (doc. 30); 7) dalla loro unione è nato il figlio ricorrente ### il ### a ### do ### Stato di ### (### (doc. 31), che si è sposato il ### in ### con ### Pessȏa (doc. 32) e dalla loro unione è nata la ricorrente: •### il ### a ### Stato di ### (###, così come risulta anche dal certificato di precisazione e rettifica del luogo di nascita (doc. 33 e 34)”.
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 1, 5, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 31, 33 fascicolo dei ricorrenti).
Si tratta di linea che subisce un primo passaggio per discendenza materna da ### la quale ha contratto matrimonio con ### in data ### (cfr. docc. 22 fascicolo dei ricorrenti).
Ora, l'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato dichiarato illegittimo con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte Costituzionale “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino ; 2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; anche tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre. ### è noto, in base all'art. 136, primo comma ### la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” ###à delle sentenze della ### n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio sopra indicato e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'### intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'### dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate soprattutto in un caso come quello in esame in cui i ricorrenti non hanno neppure presentato domanda avendo fatto un unico tentativo di prenotare un appuntamento a giugno 2024 e depositando pressoché a ridosso nel mese di dicembre dello stesso anno il ricorso presso questo Tribunale. P.Q.M. Il Tribunale di Venezia, ### specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, nella causa r.g. 471/2025, promossa da ############## contro il ### dell'### con l'intervento del P.M., definitivamente pronunciando, così provvede: - accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione; - ordina all'### dello stato civile del Comune di nascita del capostipite ### di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; - Compensa le spese.
Provvedimento redatto con la collaborazione della funzionaria ### dott.ssa ### Venezia, 07/07/2025 Il Giudice
Dott. ###
causa n. 471/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Brambullo Mauro