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Tribunale di Venezia, Sentenza n. 1026/2026 del 06-02-2026

... TRIBUNALE DI VENEZIA Proc. n. 6047/2025 R.G. IL GIUDICE letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato; esaminata la documentazione prodotta; preso atto del contenuto delle deduzioni e conclusioni rassegnate dagli avv.ti ### e ### per parte ricorrente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte; pqm decide la causa come da sentenza che segue. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VENEZIA - ### in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### a seguito di discussione come da note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 6047 del R.G. 2025 ed avente ad oggetto riconoscimento della cittadinanza italiana, promossa da: #### 044.766.699-13, nato a ### il ###, residente in Rua 1° de ### nº 65, 1° piano, ### 89.640-000, Centro, ### - ### rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### - parte ricorrente - contro ###'INTERNO (###), in persona del ### pro tempore; - resistente contum (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI VENEZIA Proc. n. 6047/2025 R.G. 
IL GIUDICE letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato; esaminata la documentazione prodotta; preso atto del contenuto delle deduzioni e conclusioni rassegnate dagli avv.ti ### e ### per parte ricorrente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte; pqm decide la causa come da sentenza che segue.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VENEZIA - ### in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### a seguito di discussione come da note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 6047 del R.G. 2025 ed avente ad oggetto riconoscimento della cittadinanza italiana, promossa da: #### 044.766.699-13, nato a ### il ###, residente in Rua 1° de ### nº 65, 1° piano, ### 89.640-000, Centro, ### - ### rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### - parte ricorrente - contro ###'INTERNO (###), in persona del ### pro tempore; - resistente contumace - e ###; - intervenuto - Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.  ### e RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'atto introduttivo del presente procedimento il ricorrente in epigrafe ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente diretto di ### nato a #### in data ###, emigrato in ### ed ivi deceduto senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana. 
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto il ricorrente ha dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dalla medesima ricorrente, qui da intendersi integralmente richiamata e riprodotta.  ### resistente non si è costituito in giudizio, motivo per cui ne va dichiarata la contumacia. 
Con nota depositata per via telematica la locale ### ha insistito per l'accoglimento del ricorso.  2. Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la ### n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «### l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. 
Il comma n. 37 della cit. ### prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. 
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal ### di ### al ### di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede ###materia di immigrazione e cittadinanza. 
Nel caso di specie l'avo del ricorrente era nato in provincia di ### da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.  3. Nel merito, si osserva che il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla ### n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.  ###. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. 
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in ### fino al richiedente. 
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata. 
Risulta, inoltre, che ### non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. in atti), avendola quindi trasmessa iure sanguinis alla prole che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani. 
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della ### Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo; in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della ### Detto che, in linea di principio, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice, va tuttavia considerato che sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente, con prospettive di attesa per il primo esame della domanda di oltre dieci/undici anni dalla presentazione. 
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono ad un diniego del riconoscimento del diritto, così giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. 
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione del Ministero dell'### dei provvedimenti conseguenti, tanto più che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L.  555 del 1912). 
Come, invero, insegnano le ### della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. ### sentenza n. 25317 del 24.08.2022).  4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che la natura del giudizio e l'omessa proposizione della domanda amministrativa ne consentano l'integrale compensazione.  P.Q.M.  Il Tribunale di Venezia - ###, definitivamente pronunciando nella presente causa civile - ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede: 1) Dichiara la contumacia del Ministero resistente.  2) Dichiara che il ricorrente è cittadino italiano iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano ### 3) Ordina al Ministero dell'### e, per esso, all'### dello ### competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello ### della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.  4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. 
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza. 
Così deciso in ### il 14 gennaio 2026.   

Il Giudice
dott. ###


causa n. 6047/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Prato Matteo

M

Tribunale di Venezia, Sentenza n. 987/2026 del 06-02-2026

... ### ----- ----- ----- TRIBUNALE DI VENEZIA ### in materia di #### e ### dei ### dell'### ----- ----- ----- Il Giudice di Tribunale, dott. ### ha pronunciato ex art. 281-terdecies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile n. 7157/2024 ###: diritto di cittadinanza promossa da Éberti ### con l'avv. ### e l'avv. ### come da procura in atti contro Ministero dell'### con l'intervento del ### ----- ----- ----- In data ### la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni nel merito come precisate dalle parti nelle note scritte depositate nel termine concesso ex art. 127-ter c.p.c. Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281-undecies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di ### (o ### o ###, cittadino italiano nato a #### il ### (doc.3), emigrato in ### ed ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc.5). In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione (leggi tutto)...

testo integrale

### ----- ----- ----- TRIBUNALE DI VENEZIA ### in materia di #### e ### dei ### dell'### ----- ----- ----- Il Giudice di Tribunale, dott. ### ha pronunciato ex art. 281-terdecies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile n. 7157/2024 ###: diritto di cittadinanza promossa da Éberti ### con l'avv. ### e l'avv. ### come da procura in atti contro Ministero dell'### con l'intervento del ### ----- ----- ----- In data ### la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni nel merito come precisate dalle parti nelle note scritte depositate nel termine concesso ex art. 127-ter c.p.c. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281-undecies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di ### (o ### o ###, cittadino italiano nato a #### il ### (doc.3), emigrato in ### ed ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc.5). 
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dai medesimi ricorrenti, da intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta.  ### resistente non si è costituito in giudizio. 
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la ### 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «### l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. 
Il comma n. 37 della cit. ### prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. 
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal ### di ### al ### di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede ###materia di immigrazione e cittadinanza. 
Nel caso di specie l'avo ### era nato in provincia di ### da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. 
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla ### n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.  ###. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. 
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in ### fino al richiedente. 
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata. 
Risulta, inoltre, che ### non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. in atti), avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani. 
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della ### Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo; in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della ### In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. 
A tal proposito, si osserva ancora che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il ### senza avere alcun riscontro se non con un numero di prenotazione. 
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione. 
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iuris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. 
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del Ministero dell'### dei provvedimenti conseguenti, anche perché, oltretutto, non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. 
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912). 
Come, invero, insegnano le ### della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. ### sentenza 25317 del 24.08.2022). 
La natura del giudizio consente la compensazione delle spese. 
Gli indirizzi di residenza dei ricorrenti sono indicati nel ricorso.  P.Q.M.  Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, 1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti Éberti ### nato in ### il ###, ### nato in ### il ###, e ### nato in ### il ###, sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano ### 2. ordina al Ministero dell'### e per esso all'ufficiale dello ### competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello ### della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. 
Compensa le spese di lite. 
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza. 
Venezia, 18 gennaio 2026.  

Il giudice
dott. ###


causa n. 7157/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Fulvio Tancredi

M

Tribunale di Venezia, Sentenza n. 964/2026 del 06-02-2026

... ### ----- ----- ----- ----- TRIBUNALE DI VENEZIA ### in materia di #### e ### dei ### dell'### ----- ----- ----- Il Giudice di Tribunale, dott. ### ha pronunciato ex art. 281-terdecies c.p.c. la seguente Sentenza nella causa civile n. 7150/2024 ###: diritto di cittadinanza promossa da #### e ### con l'avv. ### come da procura in atti contro Ministero dell'### con l'intervento del ### ----- ----- ----- ----- In data ### la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni nel merito come precisate dalle parti nelle note scritte depositate nel termine concesso ex art. 127-ter c.p.c. Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281-decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di ### cittadino italiano nato a #### il ###, emigrato in ### ed ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana. In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dai medesimi ri (leggi tutto)...

testo integrale

### ----- ----- ----- ----- TRIBUNALE DI VENEZIA ### in materia di #### e ### dei ### dell'### ----- ----- ----- Il Giudice di Tribunale, dott. ### ha pronunciato ex art. 281-terdecies c.p.c. la seguente Sentenza nella causa civile n. 7150/2024 ###: diritto di cittadinanza promossa da #### e ### con l'avv. ### come da procura in atti contro Ministero dell'### con l'intervento del ### ----- ----- ----- ----- In data ### la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni nel merito come precisate dalle parti nelle note scritte depositate nel termine concesso ex art. 127-ter c.p.c. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281-decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di ### cittadino italiano nato a #### il ###, emigrato in ### ed ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana. 
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dai medesimi ricorrenti, da intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta.  ### resistente non si è costituito in giudizio. 
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la ### 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «### l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. 
Il comma n. 37 della cit. ### prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. 
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal ### di ### al ### di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede ###materia di immigrazione e cittadinanza. 
Nel caso di specie l'avo ### era nato in provincia di ### da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. 
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla ### 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.  ###. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. 
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in ### fino al richiedente. 
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata. 
Risulta, inoltre, che ### non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. in atti), avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani. 
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della ### Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo; in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della ### In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. 
A tal proposito, si osserva ancora che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il ### senza avere alcun riscontro se non con un numero di prenotazione. 
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione. 
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iuris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. 
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del Ministero dell'### dei provvedimenti conseguenti, anche perché, oltretutto, non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. 
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912). 
Come, invero, insegnano le ### della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. ### sentenza n. 25317 del 24.08.2022). 
La natura della procedura consente la compensazione integrale delle spese di lite. 
Gli indirizzi di residenza dei ricorrenti sono indicati nel ricorso.  P.Q.M.  Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, 1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti: - ### nata in ### il ###, - ### nato in ### il ### - ### nata in ### il ###, sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano ### 2. ordina al Ministero dell'### e per esso all'ufficiale dello ### competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello ### della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. 
Compensa le spese di lite. 
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza. 
Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del ### addetto all'### per il Processo, dott.ssa ### Venezia, 17 gennaio 2026.  

Il giudice
dott. ###


causa n. 7150/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Fulvio Tancredi

M

Tribunale di Venezia, Sentenza n. 948/2026 del 05-02-2026

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa ### lette le note scritte depositate da parte ricorrente per l'udienza del 12.01.2026, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa pendente tra ### JOSÉ ### CPF [###: 040.085.219-50, nato a ### il giorno 21/04/1984, residente ###- Casa 9, #### rappresentato e difeso dall'Avv. ### ricorrente e ###' ### contumace con l'intervento del ### presso la ### della Repubblica c/o il Tribunale di ###: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis per discendenza paterna Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente ha convenuto il Ministero dell'### per chiedere all'intestato Tribunale che venisse accertata e dichiarata la cittadinanza italiana, in quanto discendente di cittadino italiano, esponendo che gli ascendenti non avevano mai perduto la cittadinanza italiana ed avevano potuto trasmetterla validamente ai discendenti. Il ricorrente ha esposto di essere discendente diretto di ### ovvero ### ovvero ### ovvero ### cittadino italiano, nato a (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa ### lette le note scritte depositate da parte ricorrente per l'udienza del 12.01.2026, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa pendente tra ### JOSÉ ### CPF [###: 040.085.219-50, nato a ### il giorno 21/04/1984, residente ###- Casa 9, #### rappresentato e difeso dall'Avv. ### ricorrente e ###' ### contumace con l'intervento del ### presso la ### della Repubblica c/o il Tribunale di ###: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis per discendenza paterna Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente ha convenuto il Ministero dell'### per chiedere all'intestato Tribunale che venisse accertata e dichiarata la cittadinanza italiana, in quanto discendente di cittadino italiano, esponendo che gli ascendenti non avevano mai perduto la cittadinanza italiana ed avevano potuto trasmetterla validamente ai discendenti. 
Il ricorrente ha esposto di essere discendente diretto di ### ovvero ### ovvero ### ovvero ### cittadino italiano, nato a ### (### - ### in data ###, emigrato in ### ed ivi sposatosi con la sig.ra ### in data ###, senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana, riportando nel ricorso la sequenza genealogica dal capostipite fino agli attuali ricorrenti, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche - ove straniere - tradotte e munite di apostille. 
Dalla loro unione matrimoniale nasceva in data ### il sig. ### sposatosi in data ### con la sig.ra ### dando seguito alla discendenza genealogica fino agli odierni ricorrenti. 
All'udienza del 12.01.2026, svolta in forma cartolare, il legale dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, mentre nessuno è comparso per il Ministero, neppure costituito.  ###, a cui sono stati comunicati gli atti trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, è intervenuto nel ### ***** 
In via preliminare Si dichiara la contumacia del Ministero dell'### accertata la regolarità della notifica. 
Nel merito ### fattispecie, il ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadina italiana in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in #### la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della ### n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna o materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. 
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in uno Stato straniero ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano, senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del ### D'###.  ### condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. 
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. 
La linea di discendenza riportata dal ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né la ricorrente né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti ### diplomatico consolari italiane e apostillati. 
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere, come hanno fatto, ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'### presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari ### italiani in ### presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno 10 anni. 
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in ### per ottenere la cittadinanza, senza attendere la fila del #### che si sta consolidando nei ### italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei ### siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, che fissa in due anni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. 
Queste lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, dichiarerà la cittadinanza italiana dei richiedenti. 
Conseguentemente, la domanda del ricorrente deve essere accolta. 
La particolare natura del giudizio e soprattutto la considerazione che l'elevato numero delle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva evasione, giustificano la compensazione delle spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, - dichiara la contumacia del Ministero dell'### - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente ### JOSÉ ### CPF [###: 040.085.219-50, nato a ### il giorno 21/04/1984, residente ###- Casa 9, #### è cittadino italiano; - ordina al Ministero dell'### e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; - spese di lite interamente compensate. 
Si comunichi. 
Venezia, 12.01.2026 

Il Giudice
onorario dott. ssa ###


causa n. 19417/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppina Zito

M

Tribunale di Venezia, Sentenza n. 144/2025 del 04-02-2025

... R.G. 2588/2024 V.G REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VENEZIA ### Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti ### dott.ssa ### dott. ### dott.ssa ### est. ha pronunziato la seguente: SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2588/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da: ### nata a ### di ### il ###, (C.F. ###), residente ###, rappresentata e difesa, dall'Avv. ### del ### di ### (pec: ###) presso il cui studio - sito in #### 17 - è elettivamente domiciliata; e ### nato a ### di ### il ###, (C.F. ###), residente ###, rappresentato e difeso, dall'Avv. ### del ### di ### (pec: ###) presso il cui studio - sito in #### dell'### n. 23b - è elettivamente domiciliat ###l'intervento del ###; Oggetto: Separazione consensuale. **** Sentenza n. 144/2025 pubbl. il ### RG n. 2588/2024 R.G. 2588/2024 V.### delle parti: come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi deg li artt. 127-ter e 473-bis.51, com ma 2, c.p.c. in data ### in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 29.10.2024; Conclusioni del P.M.: parere favorevole all'accoglimento del ricorso; MOTIVI DELL (leggi tutto)...

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R.G. 2588/2024 V.G REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VENEZIA ### Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti ### dott.ssa ### dott. ### dott.ssa ### est.  ha pronunziato la seguente: SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2588/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da: ### nata a ### di ### il ###, (C.F. ###), residente ###, rappresentata e difesa, dall'Avv. ### del ### di ### (pec: ###) presso il cui studio - sito in #### 17 - è elettivamente domiciliata; e ### nato a ### di ### il ###, (C.F. ###), residente ###, rappresentato e difeso, dall'Avv. ### del ### di ### (pec: ###) presso il cui studio - sito in #### dell'### n. 23b - è elettivamente domiciliat ###l'intervento del ###; Oggetto: Separazione consensuale.  **** 
Sentenza n. 144/2025 pubbl. il ###
RG n. 2588/2024
R.G. 2588/2024 V.### delle parti: come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi deg li artt. 127-ter e 473-bis.51, com ma 2, c.p.c. in data ### in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 29.10.2024; Conclusioni del P.M.: parere favorevole all'accoglimento del ricorso; MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ###, ### e ### - premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data ###, in ### di ### trascritto nei registri dello ### del suddetto Comune al n. 11, parte 2, serie A, anno 2013 e che dall'unione è nato il figlio ### (nato a ### il ###) - hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la separazione personale ex art. 151 c.c. alle condizioni indicate in ricorso. 
Con decreto del 10.07.2024 è stata disposta ex 473-bis.51, comma 2, c.p.c. la sostituzione dell'udienza di comparizione assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte fino a cinque giorni prima dell'udienza; con le suddette note scritte de positate unita mente alla dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso, le parti hanno insistito nella domanda di separazione, alle seguenti condizioni: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fssare ove ritiene la propria residenza.  2. Disporre l'affdamento condiviso ad entrambi i genitori del fglio minore ### con collocazione alternata paritetica comprensiva di pernottamento presso gli stessi e residenza anagrafca del suddetto fglio presso la casa coniugale sita in ##### n. 23. La collocazione alternata avverrà con modalità tali da garantire che la frequentazione tra genitori e fglio sia paritetica. La signora ### terrà con sé il fglio nei giorni di riposo (devono intendersi tali quelli senza alcun turno di lavoro e quelli nei quali inizia il turno di notte) e, se necessario per arrivare ai 15 mensili, in altri giorni a propria scelta. Le parti concordano che, in ogni caso, il fglio ### trascorrerà con i singoli genitori due weekend al mese dalle ore 9.00 del sabato mattina a lla ore 21.00 della dome nica sera e che tali weekend verra nno dalle stesse individuati con congruo anticipo nel rispetto, comunque, della suddetta collocazione paritetica. 
Sentenza n. 144/2025 pubbl. il ###
RG n. 2588/2024
R.G. 2588/2024 V.### consentire la corretta esecuzione dell'alternanza paritetica la sig.ra ### si impegna a consegnare al sig. ### con congruo anticipo, il calendario mensile dei giorni, con i relativi orari, in cui terrà il fglio ### nel rispetto dei suindicati accordi. 
La mattina successiva al pernottamento il coniuge presso il quale ha dormito il fglio lo porterà a scuola e l'altro co niu ge andrà a prenderlo al l'uscita per iniziare il propr io periodo di frequentazione, fatta salva la facoltà per la madre, nei giorni in cui ha il turno di notte e nelle successive ore del giorno sta con il fglio, quando fnisce il turno medesimo di recarsi a prenderlo presso l'abitazione del padre per portarlo a scuola e poi riprenderlo all'uscita. Nei periodi in cui il fglio non andrà a scuola il genitore, al quale spetta di avere con sè il fglio, andrà a prenderlo la mattina presso la residenza in cui quest'ultimo ha pernottato in un orario compatibile con le esigenze lavorative di entrambi i coniugi. ### le vacanze estive il fglio trascorrerà con i singoli genitori 15 giorni anche non consecutivi, previo accordo da defnire entro il 31 maggio di ogni anno. Per quanto riguarda le vacanze natalizie e pasquali, la signora ### non gode di ferie e, pertanto, anche in quei periodi sarà applicata la regola dell'alternanza sopra descritta con l'accordo, ove possibile, che il fglio trascorrerà ad anni alterni i giorni di ### di ### e l'### con l'uno o l'altro genitore e così per la festività di ### e #### entro il quale il minore dovrà far e rientro presso l'abitazione del gen itore con cu i trascorrerà la notte sarà durante il periodo scolastico le ore 21.30, mentre durante il periodo di vacanza entro le ore 23.00. 
Infne, le parti concordano sul fatto che nelle occasioni in cui il fglio ### riceverà i ### entrambi i genitori presenzieranno alla cerimonia; il pranzo, poi, potrà essere svolto con il padre e i suoi invitati e dalle 17 in poi invece il minore potrà festeggiare con la madre.  3. La casa coniugale sita in ##### n. 23 rimane nella esclusiva disponibilità del signor ### La signora ### dichiara di aver, in accordo con il sig nor ### e, lasciato la c asa coniugale e di essersi trasferita nella nuova abitazione sita in ### di #### via ### n. 8 e di nulla avere a pretendere in relazione all'ex casa coniugale avendo prelevato quanto di sua esclusiva proprietà.  4. I coniugi provvederanno al mantenimento diretto del fglio ciascuno per il proprio periodo di competenza, mentre l'assegno unico universale sarà accreditato alla signora ### Sentenza n. 144/2025 pubbl. il ###
RG n. 2588/2024
R.G. 2588/2024 V.G 5. Le spese straordinarie sostenute per il fglio verranno ripartite al 50% tra i genitori secondo i criteri previsti dal ### datato 20 settembre 2019 in uso a codesto ###mo Tribunale. Le parti, peraltro, concordano che il signor ### si accollerà interamente, fno a quando il fglio minore avrà compiuto l'età di 16 anni, le seguenti spese straordinarie, previamente concordate; - spese medico-sanitarie; - spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici (ivi compreso l'eventuale contributo per la mensa giornaliera, libri di testo e materiale scolastico); - spese per la effettuazione di un'unica attività sportiva. 
Si precisa che, in caso di mancato previo accordo dei coniugi con riferimento alle suddette voci di spesa, tali spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra i genitori secondo i criteri previsti dal ### datato 20 settembre 2019 in uso a codesto ###mo Tribunale. 
Il sig. ### inoltre, provvederà a rimborsare alla sig.ra ### fno a quando il fglio ### avrà compiuto l'età di 16 anni e comunque previa esibizione degli scontrini di acquisto, il 50% delle spese dalla stessa sostenute per l'acquisto di farmaci da banco ed il pagamento di ticket sanitari resesi necessarie per la tutela della salute del fglio.  6. Nul la i coniugi chi edono a ti tolo di mantenimento essendo en trambi economicamente autosuffcienti; gli stessi, inoltre, dichi arano di aver g ià provveduto alla divisione dei b eni personali.  7. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fne di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del fglio con ciascuno di essi; essi si impegnano, inoltre, a tutelare la fgura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del fglio.  8. Disporre l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi ai fni dell'espatrio.  9. Spese legali compensate tra le parti”.  ### nulla ha opposto. 
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento. 
Invero, la sepa razione ormai acclarata tra i coniugi e la con corde volontà dagli stessi manifestata di non volersi ric oncilia re comprovano la sussi stenza di una situazi one di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. 
Sentenza n. 144/2025 pubbl. il ###
RG n. 2588/2024
R.G. 2588/2024 V.###, pertanto, i presupposti di cui all'art. 158 c.c. per la pronuncia della separazione personale di ### e ### i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data ###, in ### di ### trascritto nei registri dello ### del suddetto Comune dell'anno 2013, parte 2, serie A, atto n. 11. 
Le con dizioni concordate dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono, anzi, rispondenti all'interesse del figlio minore. 
All'Ufficiale dello ### del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato. 
Le spese di lite sono integralmente compensate.  P.Q.M.  Il Tribunale di Venezia, ### civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: - omologa la separazione personale tra ### e ### congiuntisi in matrimonio con rito concordatario in ### di ### in data ###, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ### di ### al n. 11, parte 2, serie A, anno 2013; - prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti; - ordina all'### di ### civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato; - Spese compensate. 
Così deciso nella ### di Consiglio del 18.12.2024.   ### estensore Dott.ssa ###ssa ### n. 144/2025 pubbl. il ###
RG n. 2588/2024

causa n. 2588/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Lisa Micochero, Valentino Maria Vittoria

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