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Tribunale di Venezia, Sentenza n. 5476/2025 del 14-11-2025

... ### ----- ----- ----- TRIBUNALE DI VENEZIA ### in materia di #### e ### dei ### dell'### ----- ----- ----- Il Giudice di Tribunale, dott. ### ha pronunciato ex art. 281-terdecies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile n. 17201/2023 ###: diritto di cittadinanza promossa da ########, ##### de #### e #### e ### con l'avv. ### e l'avv. ### come da procura in atti contro Ministero dell'### con l'intervento del ### ----- ----- ----- In data ### la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni nel merito come precisate dalle parti nelle note scritte depositate nel termine concesso ex art. 127-ter c.p.c. Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281-decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta del sig. ### cittadino italiano nato a ### del ####, frazione di ### il ### (doc.1), emigrato in ### ove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi (doc.3). ### dell'### non si costituiva in giudizio. Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima dell'annessione del ### al ### d'### avvenuta (leggi tutto)...

testo integrale

### ----- ----- ----- TRIBUNALE DI VENEZIA ### in materia di #### e ### dei ### dell'### ----- ----- ----- Il Giudice di Tribunale, dott. ### ha pronunciato ex art. 281-terdecies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile n. 17201/2023 ###: diritto di cittadinanza promossa da ########, ##### de #### e #### e ### con l'avv. ### e l'avv. ### come da procura in atti contro Ministero dell'### con l'intervento del ### ----- ----- ----- In data ### la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni nel merito come precisate dalle parti nelle note scritte depositate nel termine concesso ex art. 127-ter c.p.c. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281-decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta del sig.  ### cittadino italiano nato a ### del ####, frazione di ### il ### (doc.1), emigrato in ### ove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi (doc.3).  ### dell'### non si costituiva in giudizio. 
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima dell'annessione del ### al ### d'### avvenuta, come noto, nel mese di ottobre del 1866. 
Va precisato, in proposito, che gli artt. 4 - 15 del codice civile del 1865 erano tratti dal precedente codice civile del ### (### del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. 
La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis, ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. 
Tali principi, tuttavia, trovavano alcune significative deroghe nei casi di figli di stranieri nati in ### o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in ### Si determinava, pertanto, un ampio ed articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31.01.1901 e, successivamente, la legge n. 217 del 17.05.1906. 
Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'### furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che non avessero acquisito la cittadinanza straniera al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del ### d'### Si deve, pertanto, ritenere che ### nato prima dell'annessione del ### al ### d'### abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito alla predetta annessione (1866). 
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dai medesimi ricorrenti, da intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta. 
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la ### 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «### l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. 
Il comma n. 37 della cit. legge prevede, inoltre, che “le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. 
Pertanto, a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal ### di ### al ### di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede ###materia di immigrazione e cittadinanza. 
Nel caso di specie l'avo ### era nato in provincia di ### da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. 
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla ### n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.  ###. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. 
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in ### fino al richiedente. 
Va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata. 
Risulta, inoltre, che ### non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. in atti), avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio, che l'aveva a sua volta trasmessa ai rispettivi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani anche se nati prima dell'entrata in vigore della ### a far data dall'entrata in vigore della ### stessa. 
Nella linea genealogica non si apprezzano passaggi per linea femminile intervenuti in epoca precostituzionale. 
Si osserva, ancora, che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il ### senza avere alcun riscontro e neppure un numero di prenotazione. 
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione. 
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. 
La domanda, pertanto deve essere accolta, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del Ministero dell'### dei provvedimenti conseguenti, anche perché, oltretutto, non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. 
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912). 
Come, invero, insegnano le ### della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. ### sentenza 25317 del 24.08.2022). 
La natura del giudizio consente la compensazione delle spese. 
Gli indirizzi di residenza dei ricorrenti sono indicati nel ricorso.  P.Q.M.  Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, 1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti: - ### nato in ### il ###, - ### nata in ### il ###, - ### nata in ### il ###, - ### nata in ### il ###, - ### nata in ### il ###, - ### nata in ### il ###, - ### nata in ### il ###, - ### de ### nato in ### il ###, - ### nato in ### il ###, - ### nata in ### il ###, sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano ### 2. ordina al Ministero dell'### e per esso all'ufficiale dello ### competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello ### della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. 
Compensa le spese di lite. 
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza. 
Venezia, 13 novembre 2025.  

Il giudice
dott. ###


causa n. 17201/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Fulvio Tancredi

M

Tribunale di Venezia, Sentenza n. 5757/2025 del 04-12-2025

... ### ----- ----- ----- TRIBUNALE DI VENEZIA ### in materia di #### e ### dei ### dell'### ----- ----- ----- Il Giudice di Tribunale, dott. ### ha pronunciato ex art. 281-terdecies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile n. 2344/2024 ###: diritto di cittadinanza promossa da ### con l'avv. ### come da procura in atti contro Ministero dell'### con l'intervento del ### ----- ----- ----- In data ### la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni nel merito come precisate dalle parti nelle note scritte depositate nel termine concesso ex art. 127-ter c.p.c. Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281-undecies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di ### cittadino italiano nato a #### il ### (doc.3), emigrato in ### ed ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc.5). In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dai medesimi ri (leggi tutto)...

testo integrale

### ----- ----- ----- TRIBUNALE DI VENEZIA ### in materia di #### e ### dei ### dell'### ----- ----- ----- Il Giudice di Tribunale, dott. ### ha pronunciato ex art. 281-terdecies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile n. 2344/2024 ###: diritto di cittadinanza promossa da ### con l'avv. ### come da procura in atti contro Ministero dell'### con l'intervento del ### ----- ----- ----- In data ### la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni nel merito come precisate dalle parti nelle note scritte depositate nel termine concesso ex art. 127-ter c.p.c. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281-undecies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di ### cittadino italiano nato a #### il ### (doc.3), emigrato in ### ed ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc.5). 
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dai medesimi ricorrenti, da intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta.  ### resistente non si è costituito in giudizio. 
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la ### 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «### l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. 
Il comma n. 37 della cit. ### prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. 
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal ### di ### al ### di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede ###materia di immigrazione e cittadinanza. 
Nel caso di specie l'avo ### era nato in provincia di ### da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. 
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla ### n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.  ###. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. 
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in ### fino al richiedente. 
Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata. 
Risulta, inoltre, che ### non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio/a, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani. 
Dall'esame di tale documentazione emerge che vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della ### Tale sequenza, in base alla legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista (salvo casi marginali) unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. 
Tuttavia la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09.04.1975, dichiarava costituzionalmente illegittimo il predetto art. 10 della legge n. 555/1912 “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero” e, con la sentenza n. 30 del 09.02.1983 dichiarava, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della medesima legge sopra citata “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, ritenendo che la citata legge generasse una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi, ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, in quanto privata automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. 
Le suddette pronunce, pertanto, hanno così ricondotto ai valori costituzionali di uguaglianza e parità tra i coniugi, sanciti dagli artt. 3 e 29 della ### la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. 
Tanto premesso, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della ### stessa, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. 
Tale sostanziale disparità di trattamento, tuttavia, veniva superata grazie ad una pronuncia della Corte di Cassazione a ### la sentenza n. 4466 del 25.02.2009, la quale ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. 
Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declatoria d'incostituzionalità di norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 01.01.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della ### la Corte afferma che il diritto di cittadinanza, in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato). 
Per l'effetto, il diritto di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana è perdurante anche dopo l'entrata in vigore della ### a causa dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. 
Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della ### attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle “situazioni esaurite”, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato. 
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova ### la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 01.01.1948, e, conseguentemente, ai loro discendenti. 
E' provata, quindi, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna non costituisce impedimento. 
Dal 01.01.1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata per norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato di diritto. 
Ciò premesso, si osserva, ancora, che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il ### senza avere alcun riscontro se non con un numero di prenotazione. 
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione. 
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iuris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. 
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del Ministero dell'### dei provvedimenti conseguenti, anche perché, oltre tutto, non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. 
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912). 
Come, invero, insegnano le ### della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. ### sentenza 25317 del 24.08.2022). 
La natura del giudizio consente la compensazione delle spese. 
Gli indirizzi di residenza dei ricorrenti sono indicati nel ricorso.  P.Q.M.  Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, 1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti: - ### nata in ### il ###, - ### nato in ### il ###, - ### nata in ### il ###, sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano ### 2. ordina al Ministero dell'### e per esso all'ufficiale dello ### competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello ### della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. 
Compensa le spese di lite. 
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza. 
Venezia, 24 novembre 2025.  

Il giudice
dott. ###


causa n. 2344/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Fulvio Tancredi

M

Tribunale di Venezia, Sentenza n. 5736/2025 del 04-12-2025

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA ### nella persona del giudice unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile n.13846/2023 del ruolo generale promossa con ricorso rito semplificato da: ### iscritta al ### (### n. 112.082.076-60, nata a ### - Stato di ### il giorno 21/09/1993, residente ###, app.to 134, blocco A, ### - Stato di ##### iscritta al ### (### n. 119.528.716-03, nata ad ### - Stato di ### il giorno 08/08/1997, residente #### - ### - Stato di ### - #### iscritta al ### (### 539.403.506-72, nata ad ### - Stato di ### il giorno 12/09/1959, residente ### - Bosque - ### - Stato di ### - #### iscritta al ### (### n. 119.528.706-23, nata ad ### - Stato di ### il giorno 21/12/1993, residente in ### quadra 207, ### H - app.to 110, ###, ### - ### - ### rappresentate e difese dall'Avv. ### (CF: ###) del ### di ### ed elettivamente domiciliat ######## n.6, c.a.p 96016, giuste procure in atti ### dell'### in persona del ### pro tempore, Resistente contumace con l'intervento del ###: ### ai sensi dell'art.281 duodecies cpc, riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis ### delle parti: come da verbale di udi (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA ### nella persona del giudice unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile n.13846/2023 del ruolo generale promossa con ricorso rito semplificato da: ### iscritta al ### (### n. 112.082.076-60, nata a ### - Stato di ### il giorno 21/09/1993, residente ###, app.to 134, blocco A, ### - Stato di ##### iscritta al ### (### n. 119.528.716-03, nata ad ### - Stato di ### il giorno 08/08/1997, residente #### - ### - Stato di ### - #### iscritta al ### (### 539.403.506-72, nata ad ### - Stato di ### il giorno 12/09/1959, residente ### - Bosque - ### - Stato di ### - #### iscritta al ### (### n. 119.528.706-23, nata ad ### - Stato di ### il giorno 21/12/1993, residente in ### quadra 207, ### H - app.to 110, ###, ### - ### - ### rappresentate e difese dall'Avv. ### (CF: ###) del ### di ### ed elettivamente domiciliat ######## n.6, c.a.p 96016, giuste procure in atti ### dell'### in persona del ### pro tempore, Resistente contumace con l'intervento del ###: ### ai sensi dell'art.281 duodecies cpc, riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis ### delle parti: come da verbale di udienza. 
Concisa esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione Con ricorso rito semplificato le ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti per linea retta del cittadino italiano ### (### nato nel comune di #### il ###, figlio di ### ed ### emigrato in ### senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana o naturalizzarsi cittadino brasiliano (CNN n.4 in atti), unito in matrimonio in data ### con ### Non si costituiva il Ministero che attesa la regolarità delle notifiche, veniva dichiarato contumace con ordinanza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. del 20.11.2025 ove, il Giudice On. Dott.ssa ### tratteneva la causa in decisione e la causa viene decisa come da sentenza 281 sexies c.p.c. ora depositata. 
In data ### tornavano gli atti dall'ufficio del PM. 
La causa veniva istruita documentalmente.  ### territoriale del Tribunale di ### n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “###articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «### l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. 
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. 
Pertanto, dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal ### di ### al ### di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede ###materia di immigrazione e cittadinanza. 
Nel caso di specie l'avo era nato a ### da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione In punto discendenza iure sanguinis Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla ### n.91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione.  ###. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in ### fino al richiedente. 
Nel caso odierno, le ricorrenti chiedono la concessione della cittadinanza iure sanguinis, e va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata (cfr. documenti allegati al ricorso). 
Va anche ricordato che con decreto n.58 emanato il ### il governo provvisorio della ### aveva disposto che tutti gli stranieri presenti in territorio brasiliano alla data del 15/11/1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che non avessero manifestato entro sei mesi la volontà di mantenere la cittadinanza di origine. La norma fu accolta con favore da paesi stranieri cui i cittadini erano emigrati massivamente in ### e per quanto riguarda l'### fu ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza. Rappresentativa in tal senso è la sentenza della Corte di cassazione di Napoli, udienza 5 ottobre 1907 che ebbe sottolineare che ai sensi delle disposizioni generali del codice civile dell'epoca “in nessun caso le leggi di un paese straniero” potevano “derogare alle leggi proibitive del ### e che concernano le persone, i beni e gli atti.” Osservò ancora la Corte che la cittadinanza sulla base della legge dell'epoca, articolo 11 codici civile, si perdeva in caso di rinuncia e di trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. ### del termine “ottenuta” nell'articolo 11 del codice civile del 1865 è chiarificatore dell'intento del legislatore di voler subordinare l'efficacia nella norma a uno specifico atto di volontà del cittadino, pertanto, perché possa aversi un'interruzione della linea di discendenza che impedisca il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che vi sia un'espressione di volontà volta all'acquisto della cittadinanza straniera o alla rinuncia della cittadinanza italiana. 
Per quanto riguarda il caso di specie si osserva che non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'avo o dei suoi discendenti (cfr. Cassazione Civile -### sentenza 4466 del 25/02/2009) ed il Ministero della Giustizia brasiliano ha certificato che l'avo non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione; pertanto, lo stesso ha trasmesso iure sanguinis al figlio, il quale l'ha a sua volta trasmessa ai propri discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani. 
Documentazione allagata con cura, provata dunque la linea paterna senza interruzioni da cittadino italiano, assolto l'onere e provati i fatti costitutivi principali quali la nascita dell'avo in ### il lungo rapporto di parentela in linea retta tra avo e discendenti tutti senza interruzioni. 
Sull'onere della prova, quindi devono essere stabilite le regole probatorie in materia di cui all'art. 2697 c.c, per il quale: “spetta agli attori provare la discendenza dall'avo italiano ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, spetta al Ministero dell'### il quale eccepisce che si sono verificati fatti idonei all'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, provare tali circostanze”. 
Trattandosi di eventi risalenti nel tempo, la prova di tali fatti costitutivi viene fornita dagli odierni ricorrenti in via documentale, attraverso la produzione di documentazione comprovante il possesso originario della cittadinanza italiana dell'avo e del rapporto di parentela in linea retta con i suoi discendenti. 
Spetta alla parte convenuta allegare e provare eventuali fatti modificativi, impeditivi ed estintivi all'accoglimento della domanda di accertamento della cittadinanza italiana, ### non si è costituito. 
Si osserva ancora che le ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento dello status all'autorità consolare in ### - ### e ### (istanza in atti) senza aver avuto alcuna risposta o essere state inserite in liste d'attesa. 
Per il grandissimo numero di richieste, di fatto le liste d'attesa sono paralizzate ed i consolati stanno esaminando istanze con oltre 10-12 anni di ritardo. 
Le domande poi possono essere fatte o a mezzo e-mail senza ottenere ricevute o a mezzo telefono in brevi fasce orarie ove è impossibile prendere la linea. 
Vista la lungaggine del procedimento, malgrado ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. 
Pertanto, deve essere accolta la domanda. 
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite P.Q.M.  Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide: -accoglie la domanda e per l'effetto dichiara: ### iscritta al ### (### n. 112.082.076-60, nata a ### - Stato di ### il giorno 21/09/1993, residente ###, app.to 134, blocco A, ### - Stato di ##### iscritta al ### (### n. 119.528.716-03, nata ad ### - Stato di ### il giorno 08/08/1997, residente #### - ### - Stato di ### - #### iscritta al ### (### 539.403.506-72, nata ad ### - Stato di ### il giorno 12/09/1959, residente ### - Bosque - ### - Stato di ### - #### iscritta al ### (### n. 119.528.706-23, nata ad ### - Stato di ### il giorno 21/12/1993, residente in ### quadra 207, ### H - app.to 110, ###, ### - ### - ### cittadine italiane iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano ### (### nato nel comune di #### il ###. 
Ordina al Ministero dell'### e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. 
Compensa le spese di lite. 
Così deciso in ### 20 novembre 2025 Sentenza resa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.   ###.ssa ### 

causa n. 13846/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Anita Giuriolo

M

Tribunale di Venezia, Sentenza n. 3487/2025 del 08-07-2025

... R.G. 471/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO GIUDICE UNICO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, ### specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale ### All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta nessuna richiesta di collegamento via ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da ###, nato il ### a ### do ### Stato di ### (###, residente a ### Stato di ### (###, ###ça Penteado n.104 (CAP 13.913-412), in proprio e - unitamente a ### - quale esercente la responsabiità genitoriale sui figli ###### nato il ### a ### Stato di ### (###, residente a ### Stato di ### (###, ###ça Penteado n.104 (CAP 13.913- 412), rappresentato dal padre, ricorrente, ### e dalla madre; ### nato il ### a ### Stato di ### (###, residente a ### Stato di ### (###, ###ça Penteado n.104 (CAP 13.913- 412), rappresentato dal padre, ricorrente, ### e dalla madre; ### nato il ### a ### Stato di ### (###, residente a ### Stato di ### (###, (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 471/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO GIUDICE UNICO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, ### specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale ### All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta nessuna richiesta di collegamento via ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da ###, nato il ### a ### do ### Stato di ### (###, residente a ### Stato di ### (###, ###ça Penteado n.104 (CAP 13.913-412), in proprio e - unitamente a ### - quale esercente la responsabiità genitoriale sui figli ###### nato il ### a ### Stato di ### (###, residente a ### Stato di ### (###, ###ça Penteado n.104 (CAP 13.913- 412), rappresentato dal padre, ricorrente, ### e dalla madre; ### nato il ### a ### Stato di ### (###, residente a ### Stato di ### (###, ###ça Penteado n.104 (CAP 13.913- 412), rappresentato dal padre, ricorrente, ### e dalla madre; ### nato il ### a ### Stato di ### (###, residente a ### Stato di ### (###, ###ça Penteado n.104 (CAP 13.913- 412), rappresentato dal padre, ricorrente, ### e dalla madre; ### nato il ### a ### do ### Stato di ### (###, residente a ### Stato di ### (###, ###ça Penteado n.40 (CAP 13.913-412), in proprio e - unitamente a ### - quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia #### nata il ### a ### Stato di ### (###, residente a ### Stato di ### (###, ###ça Penteado n.40 (CAP 13.913-412), rappresentato dal padre, ricorrente, ### e dalla madre; ### nato il ### a ### do ### Stato di ### (###, residente a ### Stato di ### (###, ### de ### n. 507 (CAP 13.043-370), in proprio e - unitamente a ### - quale esercente la responsabilità sul figlio #### nato l'11/09/2021 a ### Stato di ### (###, residenti a ### Stato di ### (###, ### de ### n.507 (CAP 13.043-370), rappresentato dal padre, ricorrente, ### e dalla madre; ### nato il #### do ### Stato di ### (###, residente a ### Stato di ### (###, ### n.436 (CAP 30.350-120) in proprio e - unitamente a ### - quale esercente la responsabilità genitoriale su #### nata il ### a ### Stato di ### (###, residente a ### Stato di ### (###, ### n.436 (CAP 30.350-120), rappresentato dal padre, ricorrente, ### e dalla madre; ### nata il ### a ### do ### Stato di ### (###, residente a ### Stato di ### (###, ### n.40 (CAP 13.913- 418); ### nata il ### a ### do ### Stato di ### (###, residente a ### Stato di ### (###, ### n.207 (CAP 13.911-472); rappresentati e difesi dall'### come in atti; -ricorrenti ###'INTERNO, in persona del ### p.t.  -convenuto contumace con l'intervento del P.M. in persona del ### della Repubblica; OGGETTO: Diritti di cittadinanza ### I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: “[…] accertare e dichiarare che […] sono cittadini italiani e, per l'effetto ordinare al Ministero dell'### e, per esso, all'### dello ### competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. 
Con vittoria di onorari, competenze e spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.  ### non ha fatto pervenire alcunché.  RAGIONI DELLA DECISIONE I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da ### (o ### pezzo o ### nato a Creazzo ### il 17 aprile 1860, successivamente emigrato in ### dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.  ### intimata è rimasta contumace. 
Il fascicolo è stato trasmesso al ### che non ha fatto pervenire alcunché. 
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del ### non costituitosi nonostante la ritualità della notifica. 
Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato. 
La giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). 
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del ### dell'#### ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'### non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. 
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in ### non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli. 
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal ### in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod.  1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza 25317 del24/08/2022). 
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.  ### dei ricorrenti è nato suddito dell'### austriaco in quanto il Comune di ####, all'epoca della sua nascita, era soggetto alla sovranità dell'### austriaco (cfr. certificato di battesimo doc. 1 fascicolo dei ricorrenti); egli è divenuto cittadino italiano per effetto della annessione del ### al ### d'### in seguito al ### di pace tra il ### d'### e l'### d'### conchiuso a ### il ###. Considerato infatti che egli si è sposato a #### in data ### (cfr. doc. 2 fascicolo die ricorrenti), è da presumere che non si sia avvalso della facoltà di conservare la cittadinanza austriaca riconosciuta dall'art. 14 del predetto trattato agli abitanti delle province cedute poiché, all'esercizio di tale facoltà si sarebbe dovuto accompagnare giocoforza, in base all'art. 14 del ### il ritiro dell'interessato e della sua famiglia nei territori che restavano soggetti alla sovranità dell'### austriaco. 
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'### intimata, rimasta contumace. 
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “1) #### 1, nato a #### il ###, figlio di ### e ### (doc. 1), si è sposato in ### il ### con ### (doc.2) e successivamente è emigrato in ### ove non ha mai richiesto o gli è stata concessa la cittadinanza brasiliana (doc. 3), ove è poi morto l'08/12/1924 (doc. 4); 2) dalla loro unione è nato ### l'11/12/1900 a ### do ### Stato di ### (### (doc. 5), il quale si è sposato in ### il ### con ### (doc.  6) ed ivi è morto il ### (doc.7); 3) dalla loro unione sono nati due figli che hanno originato due rami di discendenza: I ### del figlio ### (cfr. punti 4 e 5) e ### del figlio ### (cfr. punti 6 e 7).  4) I #### detto al precedente punto 3), il primo figlio di ### e ### si chiama ### è nato il ### a ### Stato di ### (### (doc.8), si è sposato in ### il ### con ### (doc. 9) ed è morto, sempre in ### il ### (doc. 10); 5) dalla loro unione sono nati due figli e precisamente: 5.1) I figlio: ### è nato il ### a ### do ### Stato di ### (### (doc. 11), si è sposato in ### il ### con ### (doc. 12), dalla loro unione sono nati i due figli ricorrenti: •### il ### a ### do ### Stato di ### (### (doc.13), il quale si è sposato il ### con ### (doc.14), i quali hanno generato i minori ricorrenti - ### nato il ### a ### Stato di ### (### (doc,15); - ### nato il ### a ### Stato di ### (### (doc.16); - ### nato il ### a ### Stato di ### (### (doc.17) •### il ### a ### do ### Stato di ### (### (doc.18), il quale si è sposato il ### con ### (doc.19), i quali hanno generato la minore ricorrente - ### nata il ### a ### Stato di ### (### (doc.20).  5.2) II figlia ricorrente: ### è nata il ### a ### do ### Stato di ### (### (doc. 21), si è sposata il ### in ### con ### (doc. 22) e dalla loro unione sono nati i ricorrenti: •### il ### a ### do ### Stato di ### (### (doc. 23), che si è sposata il ### in ### con ### (doc.24); •### il ### a ### do ### Stato di ### (### (doc.25) che si è sposato il ### in ### con ### (doc.26), generando il minore ricorrente - ### nato il ### a ### Stato di ### (### (doc. 27); 6) ### detto al punto 3), il secondo figlio di ### e ### si chiama ### è nato il ### a ### Stato di ### (### (doc.28), si è sposato in ### il ### con ### (doc. 29) ed è morto, sempre in ### il ### (doc. 30); 7) dalla loro unione è nato il figlio ricorrente ### il ### a ### do ### Stato di ### (### (doc. 31), che si è sposato il ### in ### con ### Pessȏa (doc. 32) e dalla loro unione è nata la ricorrente: •### il ### a ### Stato di ### (###, così come risulta anche dal certificato di precisazione e rettifica del luogo di nascita (doc. 33 e 34)”. 
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 1, 5, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 31, 33 fascicolo dei ricorrenti). 
Si tratta di linea che subisce un primo passaggio per discendenza materna da ### la quale ha contratto matrimonio con ### in data ### (cfr. docc. 22 fascicolo dei ricorrenti). 
Ora, l'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato dichiarato illegittimo con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte Costituzionale “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”. 
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino ; 2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; anche tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.  ### è noto, in base all'art. 136, primo comma ### la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, ai sensi dell'art.  30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” ###à delle sentenze della ### n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio sopra indicato e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali. 
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'### intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'### dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. 
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate soprattutto in un caso come quello in esame in cui i ricorrenti non hanno neppure presentato domanda avendo fatto un unico tentativo di prenotare un appuntamento a giugno 2024 e depositando pressoché a ridosso nel mese di dicembre dello stesso anno il ricorso presso questo Tribunale.  P.Q.M.  Il Tribunale di Venezia, ### specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, nella causa r.g. 471/2025, promossa da ############## contro il ### dell'### con l'intervento del P.M., definitivamente pronunciando, così provvede: - accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione; - ordina all'### dello stato civile del Comune di nascita del capostipite ### di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; - Compensa le spese. 
Provvedimento redatto con la collaborazione della funzionaria ### dott.ssa ### Venezia, 07/07/2025 

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 471/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Brambullo Mauro

M

Tribunale di Venezia, Sentenza n. 5586/2025 del 20-11-2025

... ### ----- ----- ----- TRIBUNALE DI VENEZIA ### in materia di #### e ### dei ### dell'### ----- ----- ----- Il Giudice di Tribunale, dott. ### ha pronunciato ex art. 281-terdecies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile n. 2294/2024 ###: diritto di cittadinanza promossa da ### con l'avv. ### come da procura in atti contro Ministero dell'### con l'intervento del ### ----- ----- ----- In data ### la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni nel merito come precisate dalle parti nelle note scritte depositate nel termine concesso ex art. 127-ter c.p.c. Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281-undecies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di ### (ovvero ###, cittadino italiano nato a #### il ### (doc.3), emigrato in ### ed ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc.4). In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio d (leggi tutto)...

testo integrale

### ----- ----- ----- TRIBUNALE DI VENEZIA ### in materia di #### e ### dei ### dell'### ----- ----- ----- Il Giudice di Tribunale, dott. ### ha pronunciato ex art. 281-terdecies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile n. 2294/2024 ###: diritto di cittadinanza promossa da ### con l'avv. ### come da procura in atti contro Ministero dell'### con l'intervento del ### ----- ----- ----- In data ### la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni nel merito come precisate dalle parti nelle note scritte depositate nel termine concesso ex art. 127-ter c.p.c. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281-undecies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di ### (ovvero ###, cittadino italiano nato a #### il ### (doc.3), emigrato in ### ed ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc.4). 
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dai medesimi ricorrenti, da intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta.  ### resistente non si è costituito in giudizio. 
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la ### 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «### l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. 
Il comma n. 37 della cit. ### prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. 
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal ### di ### al ### di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede ###materia di immigrazione e cittadinanza. 
Nel caso di specie l'avo ### era nato in provincia di ### da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. 
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla ### 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.  ###. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. 
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in ### fino al richiedente. 
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata. 
Risulta, inoltre, che ### non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. in atti), avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani. 
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della ### Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo; in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della ### In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. 
A tal proposito, si osserva ancora che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il ### senza avere alcun riscontro se non con un numero di prenotazione. 
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione. 
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iuris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. 
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del Ministero dell'### dei provvedimenti conseguenti, anche perché, oltretutto, non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. 
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L.  n. 555 del 1912). 
Come, invero, insegnano le ### della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. ### sentenza n. 25317 del 24.08.2022). 
La natura del giudizio consente la compensazione delle spese. 
Gli indirizzi di residenza dei ricorrenti sono indicati nel ricorso.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, 1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti: - ### nata in ### il ###, - ### nata in ### il ###, - ### nato in ### il ###, sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano ### 2. ordina al Ministero dell'### e per esso all'ufficiale dello ### competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello ### della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. 
Compensa le spese di lite. 
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.  ### 18 novembre 2025.  

Il giudice
dott. ###


causa n. 2294/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Fulvio Tancredi

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