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Corte d'Appello di Brescia, Sentenza n. 1051/2025 del 29-10-2025

... 1999, <<le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera ### 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del ### teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera>> (Cass., n. 9140/2020; Cass., n. 29420- 2020)” (cfr Cass. 2.4.2024 n. 8639. Cfr anche Cass. 21 ottobre 2019, 26769, non massimata; Cass. 21 ottobre 2019, n. 26779, non massimata). Sull'interpretazione dell'art. 7, secondo comma, delibera ### 9 febbraio 2000, era, peraltro, sorto recentemente un contrasto all'interno della ### della Cassazione (cfr. ord 5054 e 5064 del 2024 e ord. interlocutoria n.13167 del 14 maggio 2024), che è stato risolto dalla recentissima pronuncia della SC n. 28215 del 4.11.2024, la quale ha affermato come non vi siano ragioni per (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte d'Appello di Brescia, ### civile, composta dai ###: Dott. ##### rel.est.  ha pronunciato la seguente ### nella causa civile n. 368/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data ### e posta in decisione all'udienza collegiale del 28.5.2025 d a ####.C. - con sede ###### in via ### 51 e sede ###via ### n. 17 - codice fiscale ### - in persona del ### e legale rappresentante, assistita, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra di loro, per procura alle liti in calce al presente atto ex art. 83, comma ### cod. proc. civ., dagli avvocati ### e ### -ed elettivamente R.Gen. N. 368/2022 OGGETTO: ### (deposito bancario, apertura di credito, cassetta di sicurezza) domiciliat ####### in via ### n. 20.e APPELLANTE c o n t r o ### S.R.L., società con socio unico, codice fiscale e partita IVA ### con sede in 24050 Ghisalba ###, via ### n.30 A, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa in giudizio, come da procura in atti espressamente conferita anche per il presente grado di giudizio, dall'### del ### di ### con studio in 25086 Rezzato ###, in via ### n.29, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliat ###punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n.243/22 pubblicata in data #### l'appellante In parziale riforma della sentenza n. 243/2022, emessa dal Tribunale di Bergamo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, voglia la Corte d'Appello adita accogliere le seguenti conclusioni: In via principale: respingersi tutte le domande, ivi compreso l'appello incidentale, avanzate dalla società ### S.r.L. nei confronti della ### di ### dell'### e del ### s.c. per tutte le ragioni esposte nell'atto introduttivo di questo giudizio, siccome palesemente inammissibili oltre che nulle, prescritte (quanto meno per tutto il periodo antecedente il 2010) nonché infondate sia in fatto che in diritto. 
In via istruttoria: attesa la integrale contestazione della relazione tecnica depositata dal C.T.U. Dr. ### per tutte le ragioni esposte in primo grado dal Consulente di ### nonché dalla difesa della ### di ### dell'### e del ### s.c. e dettagliatamente descritte e riformulate nell'atto di appello di questo giudizio, disporsi la riconvocazione del predetto C.T.U. o a suo giudizio assegni ad altro ### d'### e ciò affinché la Corte d'Appello ordini la rinnovazione del procedimento di consulenza tecnica d'ufficio. 
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio. 
Per l'appellata ### rejectis, spese del presente grado di giudizio rifuse, con IVA e CPA come per legge, ### la Corte di Appello di ###ma: ###: Dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto ex art.342 cpc, in accoglimento di quanto eccepito al punto 1 (diviso in parti) della comparsa di costituzione e risposta; #### PRINCIPALE (####: in accoglimento delle medesime domande proposte in primo grado, come da ultimo precisate con note del 9.11.2021 (doc.1v), nonché tenuto conto dell'avvenuto condizionamento, in sede di comparsa conclusionale, della domanda di nullità totale del contratto di mutuo n.ri 99417 e 52639 del 23.4.2015, al previo rilievo d'ufficio, ex art.1422 cc, della suddetta per mancanza di causa, con riguardo alla concreta funzione economicoindividuale del finanziamento, ovvero, come meglio si preciserà in sede di atti difensivi finali, tenuto conto di uno scopo comune alle parti, quello della destinazione dell'intera somma di cui la prestito al ridimensionamento del saldo passivo di conto corrente, per rendere possibile modificare il limite dell'apertura di credito (senza che ve ne fosse effettiva necessità, tolte le rimesse prive di giustificazione), nonché, come già dedotto in sede di comparsa di risposta, del collegamento tra il mutuo e la modifica al fido, come attestato dal doc.C -006-richiesta rinnovazione fido ###S.r.l. pag. 3 del relativo pdf, ovvero “### di concessione di fido del 10 marzo 2015” prodotto da controparte in sede ###particolare dai termini, riferiti al contratto di mutuo per cui è causa, “destinato alla riduzione dell'apertura in c/c da 1.200.000,00 a 600.000,00”, da leggere, quale prova dell'accordo tra le parti ex art.1325 cc n.1, unitamente a ###2bis__d.c._ec._o._s.__da_11_98_a_12_05__I.pdf prodotto in sede costituzione da parte convenuta appellata (pag.11 del file pdf ): accertare e dichiarare, nel solo caso di esercizio del relativo potere di rilievo d'ufficio, la nullità del contratto di mutuo fondiario n.ri 99417 e 52639 del 23.4.2015, nonché della modifica del medesimo avvenuta nel 2016, in accoglimento di quanto dedotto nel punto 3a della parte in diritto della comparsa di costituzione e risposta, per conseguenza ricalcolando il saldo del conto corrente n. 2980/70 stornando tanto l'accredito della somma erogata, quanto l'addebito delle relative rate; #### SUBORDINATA: Preso atto dell'avvenuta chiusura del mutuo da parte della banca, già prima dell'introduzione del giudizio di primo grado con raccomandata erroneamente datata 6.4.2020, ma spedita il ### prodotta dall'appellante in detto giudizio come doc.1 , considerato anche l'esito dell'interrogazione del sito delle ### di cui al doc.1bis, entrambi contenuti nel doc.1a nel presente grado, oppure in virtù dell'esercizio del diritto di recesso avvenuto a opera della banca con lettera del 26.11.2020, e/o in considerazione della email pec dell'8.2.2022 di ### per le ragioni più diffusamente esposte in atti (cfr. il punto 2 della parte in diritto della comparsa di costituzione e risposta), previa detrazione, dal dovuto, come già richiesto in primo grado, se del caso, considerata anche la diffida ad adempiere dell'8.2.2022 (nei limiti del possibile, come più diffusamente dedotto in atti e in sede di compensazione impropria; paragrafi 3b e 4 della parte in diritto del medesimo atto difensivo), quanto spettante alla banca in virtù del mutuo n.ri 99417 e 52639 del 23.4.2015, qualora sia ritenuto valido, operata la decurtazione e/o compensazione impropria di cui ai già citati paragrafi del medesimo primo atto nel presente giudizio (fatta ogni debita considerazione circa l'applicabilità o meno dell'art.1458 cc, nella parte relativa ai contratti di durata, al mutuo e tenuto conto della retroattività o meno della diffida, con ogni conseguenza sulla necessità o meno di stornare l'erogazione della somma piuttosto che le rate già pagate) ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2033 cc o altra norma applicabile (jura novit curia), condannare l'istituto di credito appellante alla corresponsione della differenza eventualmente risultante in favore di ### S.r.l., con interessi dal pagamento o dalla domanda di primo grado, a seconda della ritenuta mala fede o buona fede del percipiente come per legge e rivalutazione monetaria nei limiti di quanto ### consentito dall'art.1224 cc, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, da quantificarsi tenuto conto del dettato dell'art.1284 cc, ivi compreso, tra l'altro, il penultimo comma, fermo il diritto, oltre che all'accertamento del saldo, in accoglimento di ogni proposto appello incidentale, alla ripetizione delle sole rimesse solutorie non prescritte (che risultino tali dopo il ricalcolo del saldo), nel denegatissimo caso in cui il conto fosse ritenuto tuttora aperto; #### (EVENTUALMENTE, #### 1. in sede di ricalcolo del saldo, tenere conto anche degli estratti prodotti dall'appellante in forma più leggibile dall'apertura del contratto di conto corrente, stornando tutte le rimesse che, tolto ogni addebito che risulti privo di giustificazione in virtù della nullità parziale del contratto di conto corrente, risultino ripristinatorie oppure solutorie ma non prescritte (tenuto conto dell'interruzione della prescrizione, come già dedotto in primo grado e qui ribadito); 2. accertare e dichiarare, nel solo caso di previo rilievo d'ufficio, la nullità delle pattuizioni di cui al contratto n.2583 del 19.8.2020 relative alla commissione di disponibilità fondi e alla penale di sconfinamento, per violazione dell'art.2 bis del D.L. 185 del 2008, convertito in legge 2 del 2009 e per conseguenza stornare anche le rimesse relative, in sede di ricalcolo del saldo. 
In via istruttoria: si chiede che sia disposto un supplemento di perizia di ufficio per tenere conto di: - l'eventuale rilievo della nullità d'ufficio del mutuo, con conseguente accoglimento dell'appello incidentale sul punto a ciò condizionato; - l'eventuale rilievo della nullità delle condizioni contrattuali relative a commissione di disponibilità fondi (che tale è, anche se impropriamente denominata ### e penale di sconfinamento, con conseguente accoglimento dell'appello incidentale sul punto a ciò condizionato; - necessità di tener conto della compensazione, anche impropria, tra il credito dell'appellata e rate di mutuo scadute e a scadere, se ritenuto valido, in modo diverso a seconda che il mutuo sia ritenuto nullo oppure valido ma risolto; - necessità di considerare anche le risultanze degli estratti conto prodotti dall'apertura del rapporto (1996) dalla convenuta, in forma ffmaggiormente leggibile, dato che a ciò mai ci si è opposti e neppure ora ci si oppone, prestando anzi il consenso ex art.198 cpc, come già avvenuto nel precedente grado, per il caso in cui fosse stata riaperta l'istruttoria.  ### atto di citazione in data #### s.r.l. citava in giudizio, avanti il Tribunale di Bergamo, ### di ### dell'### e del ### ed esponeva di aver acceso nell'anno 1996 contratto di conto corrente bancario presso la ### di ### di ### ora fusa nella convenuta e, successivamente nell'anno 2015 (rep.99417, racc. 52639 ###, un contratto di mutuo fondiario. Deduceva che nel corso di tali rapporti erano state addebitate somme illegittime a titolo di commissioni di massimo scoperto e di commissioni sostitutive, mai pattuite e comunque prive di causa, che erano stati applicati interessi anatocistici e che le condizioni contrattuali erano rimaste indeterminate. Lamentava inoltre la nullità del mutuo perché stipulato solo al fine di ripianare altri debiti verso la banca, nonché con applicazione di tassi usurari e indeterminati a causa della pattuizione della clausola floor. 
Chiedeva pertanto accertarsi la nullità delle clausole del conto corrente in essere e, quanto al rapporto di mutuo, chiedeva dichiararsene la nullità o comunque l'usurarietà delle pattuizioni relative agli interessi, nonché la condanna della controparte alla restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto a quelle legittimamente dovute. 
Si costituiva in giudizio in data ### la ### di ### dell'### e del ### contestando integralmente le avverse pretese ed evidenziando la validità delle clausole relative alle c.m.s indicate nel rapporto di conto corrente e di capitalizzazione trimestrale degli interessi; rilevava la piena legittimità del mutuo sia con riferimento alla giustificazione della erogazione delle somme sia con riguardo agli interessi applicati; eccepiva in ogni caso l'inammissibilità della domanda attorea relativa al conto corrente in quanto priva d'interesse, perché il conto era ancora aperto, ed in ogni caso la prescrizione del diritto a ripetere ogni addebito avvenuto prima del decennio dall'introduzione del giudizio. 
Chiedeva pertanto il rigetto delle avverse domande. 
Esperita consulenza tecnica d'ufficio depositata in data ###, la causa era posta in decisione all'udienza in data ### con termini per il deposito di conclusionali e repliche. In quella sede, la società correntista rinunciava alle doglianze relative alla nullità del mutuo, sollecitando una pronuncia d'ufficio in tal senso. 
Con sentenza del 28.1.2022 n. 243/2022 il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica accertava e dichiarava l'illegittimità di parte degli addebiti in conto corrente e il conseguente saldo a credito della correntista pari a € 673.376,96 e la validità del contratto di mutuo, compensando le spese di giudizio e di consulenza per un quarto e ponendo la parte restante a carico della banca convenuta. 
Il Tribunale riteneva segnatamente che: - risultava prodotto in atti (doc.2 bis parte attrice) il contratto di apertura di conto corrente n.2980/70 acceso in data ### presso la filiale di ### della banca convenuta. Erano stati altresì allegati al fascicolo di parte attrice gli estratti conto relativi al periodo decorrente dal primo trimestre 1996 al terzo trimestre 2020, di cui alcuni (31.3.1996-30.9.1998, 31.12.1998 1 31.12.1999) riscontrati non leggibili da parte del consulente, nonchè lettere di concessione di affidamento datate 4.2.1999, 30.6.2000, 27.2.2001, 9.7.2002, 20.2.2006, 8.1.2008 e una lettera-contratto di apertura di credito in data ###. Da tali documenti e sino a quello ultimo indicato non emergevano specificatamente determinati i tassi attivi e passivi applicati al rapporto né le modalità di relativa applicazione, ne conseguiva l' indeterminatezza dei tassi stessi con conseguente necessaria applicazione del tasso sostitutivo Bot per il relativo periodo (31.3.1996- 19.8.2010); le condizioni contrattuali relative ai tassi, presenti secondo la prospettazione della ### nel contratto con richiamo di quelle in vigore dal 7.11.1994 e dall'1.1.1995 asseritamente allegate al contratto di conto corrente non erano dimostrate, non risultando adeguata prova dell'allegazione del documento al contratto nè, tanto meno, esso risultava sottoscritto dalla parte attrice nella parte relativa all'indicazione dei tassi e nella veste di legale rappresentante della società; - d'altra parte, essendo stato il contratto stipulato in data ### avrebbero dovuto applicarsi le condizioni con decorrenza 1.1.1995, le quali tuttavia tacevano in merito al tasso di interesse attivo e passivo applicabile al rapporto; infine l'indicazione di ‘tassi passivi - su tutte le forme di raccolta dalla clientela T.U.S. -7,00% e tassi attivi su tutte le forme di impiego dalla clientela ### rate… ###…' risultava assolutamente generica sia in ordine al tipo di operazione per la quale il tasso è applicato sia in merito alla forbice in concreto utilizzata; - analogamente fino alla data del 19.8.2010 non risultava alcuna pattuizione adeguata in merito alla commissione di massimo scoperto o ad essa sostitutiva: segnatamente, quella contenuta nella comunicazione in data ### non riportava le modalità di calcolo ed applicazione dell'onere; - non risultava alcuna nuova pattuizione in merito all'applicazione di interessi anatocistici; determinando tale applicazione un peggioramento delle condizioni del cliente essa doveva essere pattuita ai sensi dell'articolo 7 della delibera ### del 2 febbraio 2000; pertanto detti addebiti dovevano essere espunti, perché non era intervenuta alcuna nuova pattuizione successiva alla delibera; - in punto all'eccezione di prescrizione, fermo che la mancata contestazione degli estratti conto non precludeva l'esame delle doglianze attoree, e ferma la sussistenza di aperture di credito, non si rilevavano rimesse solutorie prescritte; - non ostava all'ammissibilità della domanda di accertamento il fatto che il conto fosse ancora aperto, in quanto l'interesse della correntista sussisteva, sul piano pratico, al fine della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, del ripristino, da parte della correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento concessole, siccome eroso da addebiti contra legem, nonché per l'escussione di un saldo maggiore alla chiusura del conto; - la domanda di ripetizione era, invece, inammissibile in quanto l'attrice non aveva provato di aver chiuso il conto prima dell'instaurazione del giudizio: non aveva prodotto la cartolina di ricevimento della raccomandata in data ### spedita alla banca convenuta, né poteva ritenersi all'uopo idonea la produzione dell'esito dell'interrogazione del sito internet delle ### atteso che, da un lato, esso indicava data di spedizione (4 aprile) antecedente a quella riportata sulla lettera (6 aprile) e, da altro lato, dal predetto esito non risultava il soggetto che aveva in concreto ritirato il plico e dunque la qualifica di incaricato alla relativa ricezione. Infine, un'eventuale presunzione di consegna non poteva essere affermata neppure alla luce della movimentazione del conto da parte della cliente: risultava infatti che in data #### aveva effettuato un giroconto per € 100 su tale rapporto e che in data ### era stato depositato sul medesimo conto l'importo di un assegno di € 14.500 alla stessa intestato; - il mutuo era valido, poiché ### non aveva provato che la somma mutuata non era stata messa a sua disposizione dalla banca ma che era stata immediatamente destinata al ripianamento dei debiti sussistenti nei confronti della banca; non era peraltro chiaro il saldo a debito nel rapporto di mutuo e con quali modalità nel tempo esso si era determinato in senso riduttivo rispetto alla cifra inizialmente indicata come mutuata; la somma precettata risultava peraltro contestata in atti, e una consulenza tecnica in tal senso sarebbe stata esplorativa; le domande in punto di usurarietà del mutuo non erano state riportate in sede di precisazione delle conclusioni. 
Avverso la sentenza proponeva appello la ### chiedendo la riforma della sentenza ed il rigetto delle domande proposte da ### srl. 
Si costituiva ### srl e contestava la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto; inoltre, proponeva appello incidentale relativamente alla mancata prova della chiusura del conto e alla mancata compensazione, sollecitando inoltre una pronuncia d'ufficio relativamente alla validità del mutuo. 
Senza ulteriore istruttoria, all'udienza del 28.5.1025 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### spa ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 cpc.  ### è infondata dal momento che l'atto introduttivo del presente grado contiene l'esposizione di tutti gli elementi richiesti dalla citata norma nel testo vigente ratione temporis, essendo possibile individuare sia le opposte censure mosse alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, sia gli argomenti che l'appellante intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione. Va ricordato che in questo senso si è già pronunciata la Cassazione a sezioni ### (27199/2017) che ha chiarito che <<Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.  83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata>>.  ### va, quindi, disattesa. 
Procedendo, quindi, all'esame dei motivi di appello proposti dalla ### con il primo motivo essa lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto del comportamento processuale di ### nel corso del processo di primo grado, che sarebbe stato sanzionabile ai sensi dell'art.116 cpc, così violando l'art 112 cpc. 
Segnatamente, la società avrebbe dato corso a plurime produzioni documentali irrituali e pertanto inammissibili, oltre la scadenza dei termini di cui al codice di rito; inoltre, avrebbe omesso di produrre gli estratti conto sin dall'apertura del conto (avvenuta nel 1996) fino al 31.10.1998, pur avendoli a disposizione come risulterebbe dall'elaborato peritale di parte oltre che dalla loro mancata richiesta in sede di mediazione, dall'esame dei quali avrebbe potuto evincersi che le condizioni di cui alla delibera ### del 2000 erano già state applicate dalla ### prima della sua stessa entrata in vigore, con la conseguenza che l'introduzione della circolare del 9.2.2000 non avrebbe comportato aggravamento delle condizioni in precedenza applicate. 
In secondo luogo, la domanda di mediazione prodotta dalla società appellata non sarebbe stata quella originale, nella quale, tra gli allegati, risultavano gli scalari da giugno 1996 in poi, ma sarebbe stata alterata. 
Infine, la società appellante avrebbe irritualmente depositato una pec datata 13.11.2021 con allegata una perizia del dott. ### del 2018 non avente data certa. 
Tutto ciò configurerebbe un vero e proprio abuso del processo. 
Il motivo è infondato. 
La nuova documentazione prodotta dalla difesa di ### alla udienza di precisazione delle conclusioni nel presente grado (doc.ti 10, 10 bis e 11) è ammissibile in quanto di formazione successiva alla proposizione dell'appello: essa risulta, tuttavia, irrilevante ai fini del decidere, in quanto la vicenda in sede penale e disciplinare, pur avendo avuto origine dal presente procedimento, è del tutto estranea alle questioni agitate nel presente giudizio e non può, dunque, essere valorizzata ai sensi dell'art. 116 cpc. 
Parimenti irrilevante è la questione relativa alla differenza tra i due moduli di domanda di mediazione prodotti dalla correntista posto che l'appellante non contesta la regolarità del procedimento di mediazione e la procedibilità della domanda, ma solo una pretesa condotta processuale scorretta derivante dal fatto che in uno di essi risulterebbero indicati, tra gli allegati, anche gli estratti conto dal 1996 al 1998 in poi, non prodotti in giudizio, e ciò avrebbe impedito alla banca di potere dimostrare l'applicazione della pari periodicità della capitalizzazione anche ante 2000.  ## disparte la considerazione che la produzione incompleta da parte del correntista non impediva alla banca di produrre gli estratti conto e la documentazione mancante, di cui essa aveva certamente la disponibilità, ove ritenuta essenziale al fine di provare la periodicità della capitalizzazione applicata ante 2000, come peraltro l'istituto di credito ha fatto, rileva il Collegio che la loro produzione da cui si evincerebbe la applicazione di fatto della periodicità della capitalizzazione, contrariamente a quanto ritiene l'appellante, non sarebbe comunque valsa ad escludere la nullità della capitalizzazione ante delibera ### 2000, derivante dalla violazione dell'art. 1283 cc, e la conseguente necessità di una specifica pattuizione per la sussistenza di un peggioramento delle precedenti condizioni per i motivi che più diffusamente si esporranno in occasione dell'esame del quarto motivo di appello. 
Quanto al fatto che la perizia di parte del dott. ### risulterebbe indicata quale allegato solo in uno dei due moduli di domanda di mediazione in atti e che quindi non ne sarebbe provata la data, appare sufficiente evidenziare che la perizia di parte è qualificabile come mero atto difensivo e non rientra, pertanto, nel novero dei nuovi mezzi di prova e non soggiace quindi al divieto dei “nova” previsto dall'art. 345 cpc, ma può essere prodotta in ogni momento, anche per la prima volta in appello (cfr.  28.06.2024 n. 17851), a nulla quindi rilevando a quando essa risalga e se fosse stata o meno già allegata alla domanda di mediazione originale. 
Nessun abuso del processo è, pertanto, configurabile, con conseguente rigetto del primo motivo di gravame. 
Con il secondo motivo l'appellante censura la decisione del primo giudicante nella parte in cui essa stabilisce che dai documenti prodotti non risultavano determinati i tassi attivi e passivi applicati al rapporto né le loro modalità di applicazione, che non vi era adeguata prova che le condizioni richiamate dal contratto prodotto e ad esso allegate fossero quelle in vigore dal 7.11.1994 e dall'1.1.1995, né risultava che il documento contenente tali condizioni fosse stato sottoscritto da parte attrice relativamente all'indicazione dei tassi né da un soggetto legale rappresentante della società; inoltre, essendo stato il contratto stipulato in data ### avrebbero dovuto trovare applicazione le condizioni con decorrenza in data ###, le quali non dicevano nulla in merito all'interesse attivo e passivo derivante dal rapporto; la formula con riferimento a prime rate e top rate era assolutamente generica e non forniva indicazioni rispetto alla formula utilizzata in concreto per la determinazione del tasso.  ### la banca appellante, invece, le condizioni economiche allegate alla convenzione di conto corrente del 16 aprile 1996 farebbero esplicito riferimento al ### di ### (###, ossia il tasso con cui ### d'### concedeva prestiti agli ### di ### poi sostituito con il TUR (tasso ufficiale di riferimento) nel 2003, disponendo che la determinazione si realizzi attraverso una maggiorazione o riduzione di tale tasso. Il tasso, dunque, sarebbe determinato o comunque determinabile per relationem, ma il Tribunale non ne avrebbe tenuto conto, in violazione dell'art. 112 cpc. 
Il capo della sentenza impugnata sarebbe viziato anche per inesistenza della motivazione. Segnatamente sarebbe errata la parte della pronuncia in cui il giudice non avrebbe considerato provate le condizioni relative ai tassi, in quanto il documento originale relativo alle condizioni contrattuali, unico foglio fronte-retro, sarebbe stato sottoscritto dal sig. ### quale legale rappresentante di ### srl nella stessa data (16 aprile 1996) della sottoscrizione della convenzione di c/c; inoltre, in tale documento sarebbero riportate tre date a cui farebbero riferimento tre blocchi di condizioni (interessi attivi e passivi, commissioni di tenuta conto e valute, spese per operazione): dunque i tassi sarebbero stati correttamente determinati per relationem come ritenuto ammissibile dalla Suprema Corte. 
Il motivo è infondato. 
Nessuna omessa motivazione è, innanzitutto, configurabile avendo il giudice espressamente dato atto del perché ha ritenuto di non tenere conto della determinazione del tasso per relationem, affermando, con riferimento alla tesi difensiva della ### secondo cui le condizioni contrattuali relative ai tassi sarebbero state presenti nel contratto con richiamo a quelle in vigore dal 7.11.1994 e dall'1.1.1995 allegate al contratto di conto corrente, che di tale allegazione inscindibile al contratto non vi fosse adeguata prova in atti e che essendo stato il contratto stipulato in data ### avrebbero dovuto trovare applicazione le condizioni con decorrenza 1.1.1995 le quali tuttavia nulla dicevano in merito al tasso di interesse attivo e passivo applicabile al rapporto.  ### del tribunale risulta, peraltro, condivisibile. 
Ai sensi dell'art. 117, comma 4, ### i contratti devono indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati ed in caso di inosservanza di tale disposizione si applica il tasso previsto al comma 7 del medesimo articolo. 
Il contratto di conto corrente n. 2980/70 del 16.04.1996 (cfr. doc. 3) prevedeva che esso sarebbe stato regolato “dalle condizioni economiche riportate nell'allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale della lettera di cui sopra”. 
Sin dall'atto di citazione in giudizio ### che lo ha prodotto unitamente alla perizia di parte versata in atti, ha contestato che il doc. 3 bis ottenuto dalla banca a seguito dell'istanza ex art 119 TUB, costituisse il prospetto richiamato nel contratto di conto corrente o fosse comunque mai stato ad esso allegato, spettando quindi alla banca provare il contrario. 
Ritiene il Collegio, come già affermato dal Tribunale, che tale prova non sia stata fornita. 
Manca, infatti, nel contratto di conto corrente, qualsiasi indicazione che permetta di individuare quali sarebbero state le condizioni economiche applicabili e quale sarebbe stato il prospetto allegato, né vi è alcun riferimento alle condizioni economiche in quel momento vigenti o ai “### e condizioni in vigore dal 7/11/1994” e “dal 01/01/95”, né infine vi è il richiamo al doc. 3 bis riportante questi ultimi tassi. 
Parimenti, in quest'ultimo documento non vi è alcun riferimento alla società correntista e/o al c/c n. 2980 del quale esso, in tesi, avrebbe dovuto costituire il prospetto allegato. Non vi sono, inoltre, altri indizi che possano anche solo fare presumere che il suddetto documento coincidesse con l'”allegato prospetto” al contratto di conto corrente, come ad esempio la data corrispondente a quella di stipula del contratto di conto corrente (16.4.1996) o la numerazione progressiva delle pagine, non essendo datato nè numerato. 
Irrilevante è, infine, la circostanza, più volte richiamata dalla banca, che tale documento risulti sottoscritto, trattandosi di documento che è stato prodotto in giudizio in primis dalla stessa correntista che sin dall'inizio ha contestato trattarsi del documento richiamato dal contratto e la sua estraneità alla vicenda contrattuale e tenuto conto che la previsione dell'art. 214 cpc opera solo nel caso in cui il documento sottoscritto sia stato prodotto dalla controparte (cfr. in questo senso Cass. 1.12.2016 24539; Cass. 19.09.2022 n. 27362). 
Quanto, infine, al fatto che le condizioni contrattuali sarebbero state contenute negli estratti conto comunicati alla correntista è priva di rilievo non potendo tale comunicazione unilaterale sostituire la previsione contrattuale prevista a pena di nullità, e ciò rende irrilevante anche la mancanza di contestazione degli estratti conto da parte della correntista. 
Non vi è, dunque, prova, come già ritenuto dal primo giudice, che tale documento fosse allegato al contratto di c/c n. 2980 e ciò appare sufficiente a giustificare il rigetto della doglianza. 
Con il terzo motivo l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene insussistente, fino alla data del 19.08.2010, una pattuizione adeguata delle commissioni di massimo scoperto, poiché la comunicazione resa in data ### non riportava le modalità di applicazione e calcolo di tale onere e non recava la sottoscrizione della società correntista. 
I parametri di riferimento al contrario sarebbero stati pattuiti nella predetta comunicazione: la commissione sarebbe stata determinata nel minimo (0,125%) e nel massimo (0,500%), così come sarebbero stati determinati i giorni valuta; gli interessi creditori sarebbero stati capitalizzati annualmente e quelli debitori trimestralmente. 
Il motivo è infondato. 
Dirimente appare la considerazione che nessun riferimento alla cms è contenuto nel contratto di conto corrente n. 2890/70 (ed invero neppure nel doc. 3 bis richiamato, infondatamente, dalla ### quale parte integrante di esso) con la conseguenza che la successiva comunicazione del 8.1.2008, non sottoscritta dalla correntista, anche ove ritenuta determinata, non potrebbe sanare la mancata previsione originaria in contratto. Non può, infatti, utilmente richiamarsi la clausola n. 16 del contratto di conto corrente che prevedeva la possibilità di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali tramite comunicazione semplice con lettera al correntista in quanto la successiva comunicazione delle condizioni contrattuali non può sanare e colmare la carenza originaria di qualsiasi previsione in ordine alla cms. 
La facoltà di variare il tasso di interesse, commissioni e spese spetta, infatti, all'istituto di credito solo allorchè esse siano state validamente pattuite all'atto del sorgere del rapporto ovvero, in seguito, tramite accordo sottoscritto da entrambe le parti, accordo nella specie carente sin dall'origine con riguardo alla cms. 
Il motivo va, quindi, respinto. 
Con il quarto motivo l'appellante si duole dell'erroneità della pronuncia relativa all'anatocismo, segnatamente nella parte in cui il primo giudicante non lo ritiene pattuito, neppure a seguito della delibera ### del febbraio 2000. 
Sostiene l'appellante che la ### avrebbe, al contrario, applicato la medesima periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi già prima dell'entrata in vigore della delibera ### del 2000, come risulterebbe dagli scalari di giugno 1996, marzo 1997 e giugno 1997. Pertanto non sarebbe stato necessario, dopo la delibera del ### del 9.2.2000, un ulteriore consenso espresso del cliente, in quanto le condizioni applicate post-2000 non comportavano alcun peggioramento rispetto alle precedenti, fermo l'adempimento dell'onere di pubblicazione in ### e di comunicazione per iscritto alla clientela, regolarmente eseguito dalla ### Il motivo è destituito di fondamento.  ### ha allegato che dopo l'entrata in vigore della ### 9 febbraio 2000, ha provveduto ad adeguare la capitalizzazione degli interessi effettuando la pubblicazione delle nuove condizioni (capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi passivi che per quelli attivi) nella ### e inviando alla società correntista la comunicazione delle modifiche nell'estratto conto, e di non avere, invece, stipulato un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina, non sussistendo alcun peggioramento rispetto alle condizioni precedenti, stante l'applicazione di fatto della capitalizzazione trimestrale anche per gli interessi attivi. 
La tesi non può essere accolta. 
E', infatti, noto e consolidato il principio espresso dalla celebre sentenza della Corte di Cassazione del 16.3.1999 n. 2374 (e le successive n. 3096 e n. 3845) e successivamente ribadito dalle ### della Suprema Corte con sentenza n. 21095/2004 (nello stesso senso successivamente: Cass. SS.UU. n. 24418/2010; Cass. 17.08.2016 n. 17150; Cass. 14.3.2018 n. 6251) che ritiene illegittima la prassi dell'anatocismo bancario in quanto rispondente ad un mero uso negoziale e non normativo, vietato ai sensi dell'art. 1283 c.c., con conseguente nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., e necessità di ricalcolare gli interessi a debito del correntista senza operare capitalizzazione alcuna; la SC ha successivamente affermato che l'art. 1283 cc osta anche ad una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale e non può essere ipotizzato come esistente un uso, anche non normativo, di capitalizzazione con quella cadenza o comunque con applicazione di una capitalizzazione con periodicità più estesa di quella trimestrale (cfr.  SS.UU n. 24418/2010. Cfr. in senso conforme Cass. 3.9.2013 n. 20172 e Cass. 6.5.2015 n. 9127). 
Stante la illegittimità della previsione della capitalizzazione degli interessi per violazione del divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 cc a nulla rileva, pertanto, che la ### nonostante l'espressa previsione di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente n. 2980/70, di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e annuale per gli interessi attivi, abbia applicato di fatto la medesima periodicità anche per gli interessi attivi, ciò non valendo a sanare la nullità della clausola anatocistica. 
Tutte le questione sollevate dall'appellante in ordine alla allegazione degli estratti conto dal 1996 al 1998 alla domanda di mediazione e alla loro mancata produzione in giudizio da parte della società correntista, nonché alla illeggibilità degli scalari 1996/1998 prodotti dalla banca, come già anticipato in occasione dell'esame del primo motivo di gravame, rimangono dunque assorbite. 
E' noto altresì che successivamente alla pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 342 del 1999, <<le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera ### 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del ### teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera>> (Cass., n. 9140/2020; Cass., n. 29420- 2020)” (cfr Cass. 2.4.2024 n. 8639. Cfr anche Cass. 21 ottobre 2019, 26769, non massimata; Cass. 21 ottobre 2019, n. 26779, non massimata). 
Sull'interpretazione dell'art. 7, secondo comma, delibera ### 9 febbraio 2000, era, peraltro, sorto recentemente un contrasto all'interno della ### della Cassazione (cfr. ord 5054 e 5064 del 2024 e ord.  interlocutoria n.13167 del 14 maggio 2024), che è stato risolto dalla recentissima pronuncia della SC n. 28215 del 4.11.2024, la quale ha affermato come non vi siano ragioni per discostarsi dal consolidato precedente orientamento espresso dalla sentenza della SC n. 9140 del 2020 sopra riportato (e dalle successive ordinanze conformi) che ha <<escluso la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella ### e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultima e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale>>. 
Alla luce del principio sopra esposto, gli adempimenti posti in essere dalla ### appellante (pubblicazione in GU e invio di comunicazione) non sono sufficienti per il periodo successivo al 2000, ad assicurare la legittimità degli addebiti a titolo di capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina, che le parti nella specie non hanno stipulato. 
Ne discende la illegittimità degli addebiti a titolo di capitalizzazione degli interessi a debito applicati dalla ### anche per il periodo successivo al 30 giugno 2000. 
Giustamente quindi il Tribunale, in ossequio agli orientamenti giurisprudenziali sopra riportati, ha epurato il conto corrente n. 2980/70 da ogni capitalizzazione per tutta la durata del rapporto. 
Con il quinto motivo l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui essa ha ritenuto che i pagamenti fossero tutti ripristinatori e non solutori e che, pertanto, l'eccezione di prescrizione fosse infondata. 
Al contrario, secondo la banca appellante, poichè l'atto di citazione era stato notificato in data ###, tutti gli addebiti eventualmente illegittimi effettuati in epoca anteriore al 4.6.2010 dovrebbero ritenersi inattaccabili per intervenuta prescrizione in quanto le rimesse annotate in epoca anteriore sarebbero state effettuate su conto scoperto e dovrebbero ritenersi solutorie; i documenti 4 e 4bis prodotti dalla ### infatti, non costituivano aperture di credito ma mere comunicazioni, per ammissione della cliente stessa, con eccezione dell'apertura di credito in data ### che corrispondeva a un negozio con tutti gli elementi necessari, inclusa la sottoscrizione. 
Ne discende la inattendibilità della consulenza tecnica che non ha rilevato rimesse solutorie (oltre ad avere ritenuto illeggibili solo gli estratti conto del 1996, 1997 e 1998 prodotti dalla banca) e la necessità di riconvocare il ctu al fine di effettuare nuovi conteggi che tengano conto della prescrizione. 
Il motivo è infondato. 
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte secondo cui il correntista che agisca per la ripetizione delle somme a suo dire indebitamente corrisposte dalla banca e alla quale quest'ultima abbia eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, grava l'onere di dimostrare il carattere meramente ripristinatorio e non solutorio delle rimesse effettuate sul conto corrente e, ancor prima, l'onere di provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che consenta di qualificare tutti o alcuni versamenti come meramente ripristinatori della disponibilità accordata (cfr. sul punto, tra le tante: Cass. ord n. 8035 del 26.3.2025; Cass. sent. sez. I n. 2660 del 30.01.2019; Cass. n. 27704 del 30.10.2018). A tal fine, peraltro, la SC ha ritenuto che il giudice possa valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito ritualmente acquisita anche in difetto di specifica allegazione del correntista, in quanto la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato dalla esistenza di un'apertura di credito costituisce una eccezione in senso lato e non in senso stretto ( Cass. 8053/25 cit; Cass. ord. n. 3127 del 6.12.2019). 
Ciò posto, l'orientamento di legittimità più recente, da cui non vi è ragione di discostarsi, ha affermato che ai fini della prova della natura ripristinatoria delle rimesse non può ritenersi insussistente una apertura di credito per il solo fatto che il correntista non abbia fornito la prova della stipulazione del contratto in forma scritta, in quanto la rilevazione del vizio di nullità per difetto del requisito di cui all'art. 117, comma primo, del d.lgs. n. 385 del 1993, non corrisponde all'interesse della correntista al quale resterebbe in tal modo precluso l'accoglimento della domanda di ripetizione imponendo di attribuire natura solutoria a tutti i versamenti effettuati sul conto corrente nel corso del rapporto. 
Non essendo dunque rilevabile d'ufficio la nullità, deve ritenersi che non sia preclusa alla società correntista la possibilità di fornire la prova della concessione dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale con ogni mezzo, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della ### di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, la segnalazione alla ### dei ### della ### d'### la stabilità dell'esposizione, l'entità del saldo debitore, la previsione di una commissione di massimo scoperto, le voci quali “spese gestione fido” e “revisione fido”, nella misura in cui essi, anche in compresenza, possano essere considerati idonei a dimostrare, in via di presunzione, l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione (cfr. in tal senso Cass. 24.01.2024 4621; Cass. ord. 8035/25) . 
Nella specie tale prova, come giustamente ritenuto dal Tribunale, emerge dalle comunicazioni inviate dalla ### alla società correntista e prodotte sub all. 4bis, in cui si dà atto della richiesta di affidamento da parte di ### srl rivolta alla banca e in cui quest'ultima comunica che il competente ### ha concesso la linea di credito a valere sul c/c n. 2980, indicandone l'importo (euro 1.600.000,00 con comunicazione del 30.06.2000, reiterata con comunicazione del 27.02.2001; euro 826.000 per il fido di conto corrente generico ed euro 500.000,00 per MT fondiari con comunicazione del 9.7.2002; euro 1.200.000,00 fino a revoca con comunicazione in data ###). Da tali comunicazioni si ricava, inequivocabilmente, che il conto era affidato nonché i limiti dell'affidamento concesso. 
Nessuna critica specifica è stata mossa ai conteggi del ctu che, sulla base del corretto presupposto che il conto corrente era affidato, non ha rilevato rimesse solutorie ma solo ripristinatorie. Non può quindi essere accolta la richiesta di richiamo del ctu per procedere al riconteggio del saldo ritenendo il conto corrente non affidato. 
Il motivo va quindi respinto. 
Con il sesto motivo l'istituto di credito appellante si duole della decisione di primo grado di considerare ammissibile la domanda di accertamento della nullità delle clausole, nonostante il conto corrente risultasse ancora aperto.  ### proposta da ### srl sarebbe stata infatti sostanzialmente un'azione di condanna finalizzata al pagamento o alla restituzione di somme corrisposte indebitamente: l'azione di ripetizione dell'indebito, infatti, anche quando consequenziale a una previa azione di accertamento della nullità parziale del contratto, sarebbe comunque soggetta all'onere di allegazione e prova delle somme indebitamente versate; nel caso di specie l'unico pagamento rilevante sarebbe il versamento del saldo finale, a seguito della chiusura del conto. Dunque il correntista potrebbe sempre agire anche a conto aperto per l'accertamento della nullità parziale del contratto, ma qualora voglia agire per la ripetizione delle rimesse solutorie dovrebbe individuare i singoli versamenti aventi funzione solutoria. Nel caso di specie, la correntista non aveva, invece, individuato i singoli versamenti di cui ha domandato la restituzione. 
Pertanto, l'inammissibilità della domanda di ripetizione travolgerebbe anche la domanda di accertamento negativo, essendo la seconda strumentale alla prima.  ### di accertamento di un credito irripetibile sarebbe inoltre inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art.100 cpc in quanto si tratterebbe di azione volta ad ottenere l'accertamento di un fatto e non di un diritto. 
Non sarebbe comunque provata, secondo l'appellante, la chiusura del conto in quanto ### srl non aveva provato la ricezione della raccomandata di recesso del 6.4.2020 non avendo mai prodotto la cartolina di ritorno; inoltre, pur essendo la lettera datata 6 aprile 2020, il tagliando delle poste riportava come data di spedizione quella di due giorni prima (4 aprile 2020); l'esito di spedizione recava ### quale indirizzo di consegna, quando la lettera doveva invece essere consegnata a ### la stessa società aveva versato sul conto un assegno per € 14.500,00 in data ### e aveva continuato a utilizzare la procedura di home banking, infine non poteva ravvisarsi abuso nella condotta della banca che aveva continuato ad addebitare sul conto corrente le rate del mutuo perché così era previsto in contratto. 
Quest'ultimo motivo va esaminato unitamente al primo motivo di appello incidentale proposto dalla società ### s.r.l., con cui la società appellata si duole dell'erronea statuizione del primo giudice in merito alla mancata chiusura del conto corrente, con conseguente inammissibilità della domanda di ripetizione, poiché la cartolina di ricevimento della raccomandata spedita in data ### non era stata prodotta, né poteva rilevare l'interrogazione al sito di ### che indicava una data di spedizione antecedente a quella riportata sulla lettera e non dava riscontro dell'avvenuta ricezione del plico, ferma la sussistenza di accrediti e addebiti sul conto anche in data successiva. 
Sostiene, infatti, la società che, ai sensi dell'art.7 ultimo paragrafo del contratto di conto corrente, era prevista la possibilità per il correntista di recedere dal contratto di conto corrente e dalla convenzione d'assegno, facendo addebitare le rate su altro conto, tramite semplice raccomandata, e non necessariamente raccomandata con ricevuta di ritorno. 
Ai sensi della corrente giurisprudenza, inoltre, la schermata del sito di ### avrebbe valore probatorio relativamente all'avvenuto invio della missiva, da cui conseguirebbe la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art 1335 cc, conoscenza mai smentita dall'### Quanto all'indicazione sulla missiva del luogo di “Martinengo” quale indirizzo di ricezione sarebbe dovuta solo al fatto che a ### ove si trova la sede ###vi sarebbe più un ufficio postale, dunque, l'invio sarebbe stato comunque evaso presso l'ufficio postale di #### srl aveva inoltre inviato una raccomandata di recesso ulteriore in data ### prodotta in allegato alla memoria di cui all'art.183 c.VI n.1, doc.32 in primo grado, anticipata da pec, per cui il conto sarebbe stato comunque da ritenersi chiuso a quella data e l'addebito delle rate sul conto corrente dopo tale data sarebbe stato comunque indebito e abusivo. Infine la ### stessa aveva prodotto una raccomandata datata 26.11.2020 in cui essa stessa recedeva dai contratti di conto corrente e d'assegno, oltre che dal mutuo (doc. 14 BCC). 
Il conto doveva quindi considerarsi chiuso almeno alla data del 20.10.2020, con conseguente ammissibilità della domanda di ripetizione del saldo allora pari a € 943.932,45, o al più tardi alla data del 27.11.2020, con saldo calcolabile solo una volta acquisiti gli estratti conto mancanti: tale acquisizione sarebbe possibile in quanto sarebbe già stata esperita la richiesta di cui all'art.119 TUB. 
Il motivo di appello incidentale è fondato nei limiti che si espongono, mentre è infondato il quinto motivo di appello principale. 
Ai sensi dell'art. 1422 cc <<l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione dell'azione di ripetizione>>. E' pertanto soggetta a prescrizione l'azione di ripetizione dell'indebito (art.2033 cc), mentre quella di accertamento della nullità, totale o parziale, del contratto, o di singole clausole di esso, è da ritenersi imprescrittibile. 
Con ordinanza n. 21646 del 5.9.2018, la Suprema Corte, investita del ricorso avverso la pronuncia con cui il giudice del merito aveva affermato che il rigetto della domanda relativa all'indebito - ritenuta inammissibile a rapporto di conto corrente aperto - avrebbe travolto anche le domande presupposte aventi ad oggetto la richiesta di accertamento della nullità di clausole contrattuali e la rideterminazione del saldo, in quanto strumentali all'accoglimento della domanda di condanna, non potendo l'esame di tali domande ed il connesso interesse ad esse prescindere dalla richiesta restitutoria, ha affermato che “Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale … il correntista, in una situazione quale quella in esame, contrassegnata dall'assenza di rimesse solutorie da lui eseguite, ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo ### ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime; quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice. Come lucidamente osservato dalle ### di questa Corte, il correntista, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli”(Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418, in motivazione; nel medesimo senso, sempre in motivazione, Cass. 15 gennaio 2013, n. 798. In senso conforme, di recente, si è espressa Cass. 16602/2024, in motivazione). 
Correttamente, quindi, il primo giudice ha statuito sul merito delle domande di accertamento proposte, giacché l'acclarata l'insussistenza di rimesse solutorie non escludeva un interesse della correntista rispetto alle pronunce invocate. 
Ritiene, peraltro, il Collegio, qui discostandosi dalla sentenza impugnata, che il conto corrente 2980/70 fosse in realtà da ritenersi già chiuso prima della introduzione del giudizio o comunque nel corso dello stesso. 
Non si condivide, infatti, la conclusione del Tribunale secondo cui la società correntista non avrebbe fornito la prova di essere receduta dal rapporto di conto corrente con la lettera raccomandata datata 4 aprile 2020 non avendo prodotto la cartolina ricevimento della raccomandata. 
La Suprema Corte, con principio ormai consolidato, ritiene che <<la produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico>> (cfr. Cass. 10.01.2025 656; Sez. L. n. 24015, 12/10/2017, Rv. 646099; conf. Cass. nn. 511/2019, 17204/2016, 17417/2007, 8073/2002, 758/2006, 23920/2013). 
A questo principio non si è conformata la decisione qui gravata. 
Al fine di vincere la presunzione di ricezione della predetta raccomandata non appare dirimente la circostanza che la data riportata sulla lettera di recesso (6 aprile 2020) sia di due giorni successiva a quella riportata nella ricevuta di spedizione (4 aprile 2020), ben potendo tale discordanza ricondursi ad un mero errore materiale non avendo, del resto, la ### neppure allegato di avere ricevuto una diversa missiva da parte della correntista datata 4 aprile 2020 o con data immediatamente antecedente. 
Nulla dimostra poi il fatto che dalla interrogazione del sito ### (cfr. doc. 1 bis della correntista) risulti la indicazione, quale destinatario, dell'### di ### anziché di ### poiché lo stesso è avvenuto con riferimento sia alla successiva raccomandata del 19/20.11.2020 inviata dalla correntista (cfr. timbro dell'ufficio di ### apposto sull'avviso di ricevimento) con cui è stato notificato l'atto di precetto allegato dall'appellata sub 2 alla nota di deposito dell'11.10.2021 (doc. 1u), anch'essa consegnata dall'### postale di ### (come si evince dal timbro stampigliato), la cui consegna al destinatario è pacifica. 
Rileva, peraltro, la Corte che, anche a volere diversamente ritenere valorizzando, come fatto dal Tribunale, la successiva operatività della correntista sul conto rimasto aperto (a giustificazione della quale, in effetti, nulla di convincente ha dedotto la correntista), varrebbe comunque il recesso esercitato da ### con la successiva raccomandata A/R del 19.10.2020, consegnata alla banca il giorno successivo, come da avviso di ricevimento prodotto in atti sub doc. 1n, e la cui ricezione è peraltro confermata dalla stessa banca nella missiva di risposta del 26.11.2020. 
Quand'anche, infine, si volesse accogliere l'obiezione della ### in ordine alla necessità di regolare preventivamente il rapporto di mutuo concesso prima di potere procedere alla chiusura del conto corrente su cui venivano regolate le rate, giova sottolineare che la stessa ### con missiva inviata a mezzo PEC in data 26 novembre 2020, ha comunicato il recesso e la chiusura del conto corrente n. 2980 nonché la revoca e la decadenza dal beneficio del termine del mutuo fondiario in essere. 
Non vi è dubbio, dunque, che il conto corrente n. 2980 sia stato chiuso al più tardi nel corso del presente giudizio e ciò rende ammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito sin dall'inizio regolarmente introdotta dalla correntista, essendo sufficiente che il conto sia chiuso al momento della decisione (cfr. in questo senso Cass. 15.6.2018 n. 15797 che a sua volta richiama Cass. 18.12.2014 n. 26769, secondo cui “è sufficiente che la condizione dell'azione sussista al tempo della decisione, poichè la sua sopravvenienza rende proponibile l'azione "ab origine", indipendentemente dal momento in cui si verifichi"). 
Con il secondo motivo d'appello incidentale ### srl lamenta l'omessa pronuncia del giudice di primo grado in merito alla nullità del mutuo, pur sussistendo i requisiti per una pronuncia d'ufficio e ferma la rinuncia alla domanda di nullità. Segnatamente il giudice avrebbe errato nel ritenere sussistente un difetto di allegazione in merito alla circostanza per cui il mutuo sarebbe stato immediatamente destinato a ripianare una situazione debitoria preesistente. 
Al contrario la società avrebbe allegato a pag.2 della citazione in primo grado la sussistenza di un saldo negativo sul conto corrente (dove poi sarebbe stato erogato il mutuo) per oltre un milione di euro. Sarebbe inoltre provato l'immediato impiego della somma per il ripianamento del debito della società in quanto il passivo del conto, successivamente alla data dell'erogazione, si era ridotto ad € 600.000,00, il che sarebbe evidenza dell'immediato impiego delle somme per il pagamento del preesistente debito. Tale situazione, poiché soggetta a rilievo d'ufficio, non incontrerebbe le preclusioni di allegazione imposte alle parti. 
Sussisterebbe inoltre un collegamento negoziale tra il mutuo e la modifica dell'apertura di credito: entrambi i negozi sarebbero stati stipulati con l'unico fine di ridurre l'entità del fido e corredare di garanzia ipotecaria l'esposizione, che sarebbe stata tuttavia in realtà inesistente, alla luce del ricalcolo effettuato dal consulente tecnico, in quanto l'effettivo saldo del conto in quel momento come accertato dalla consulenza tecnica sarebbe stato pari a € 900.000,00, ben superiore quindi all'ammontare del finanziamento; infine, in sede ###data 10 marzo 2015 la ### stessa aveva affermato che il mutuo era destinato alla riduzione dell'apertura di credito (doc. C- 006). Il relativo documento farebbe piena prova ex art.2735 cc quanto meno delle circostanze sfavorevoli all'istituto di credito, in ordine al collegamento tra mutuo e riduzione dell'apertura di credito; si rinverrebbe riscontro di tale collegamento anche nel doc.2 bis del fascicolo di parte, prodotto sin dalla comparsa di costituzione. Dunque il mutuo stesso non avrebbe avuto ragion d'essere, perchè non sarebbe stato necessario ridurre l'esposizione della ### allora insussistente. 
Si tratterebbe di questione distinta rispetto a quella relativa alla validità del mutuo solutorio, in quanto la sentenza di Cass. n.11055 del 27.4.2025 la riterrebbe questione separata e riservata al giudizio del giudice di merito. 
Il motivo è infondato. 
Anzitutto va escluso il vizio di omessa motivazione avendo, al contrario, il Tribunale espresso il motivo per cui ha ritenuto di non rilevare di ufficio la nullità del mutuo per cui è causa, affermando che la società attrice non aveva provato <<che la somma mutuata non era stata messa a sua disposizione dalla banca ma che era stata immediatamente destinata al ripianamento dei debiti sussistenti nei confronti della banca>> e si era invece limitata <<ad affermare che alla data di stipula del mutuo esisteva una propria esposizione debitoria verso la banca di oltre un milione di euro; analoga affermazione è stata svolta dal perito dell'attrice nella propria relazione>>.  ### questa Corte ritiene, peraltro, che non vi siano i presupposti per il rilievo d'ufficio della nullità del mutuo. 
Con sentenza del 5 marzo 2025 n. 5841 le ### sono, infatti, intervenute sulla questione relativa alla validità del mutuo cd. solutorio in quanto destinato a ripianare debiti pregressi, escludendone la nullità in quanto, in sintesi, con l'accredito delle somme sul conto corrente, anche con una mera operazione contabile, il contratto di mutuo è da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita e ciò a prescindere dal successivo impiego delle somme; le ### hanno, inoltre, escluso che si tratti di “mutuo di scopo” o di pactum de non potendo in quanto lo spostamento di denaro costituisce il presupposto dell'operazione: l'accredito in conto corrente delle somme erogate non solo è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo, ma anzi proprio la possibilità di un loro impiego è condizione per estinguere il debito già esistente. Hanno quindi concluso che l'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta in definitiva giuridicamente irrilevante, e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale. 
Non vi sono, pertanto, i presupposti per il rilievo della nullità del mutuo per cui è causa sol perché la somma mutuata è stata destinata a ripianare la preesistente situazione debitoria o a ridurre l'affidamento di euro 1.200.000,00, concesso. 
Con il terzo motivo, subordinato al rigetto del secondo, ### srl lamenta la mancata rilevazione dell'avvenuta risoluzione del mutuo in virtù della diffida ad adempiere in data ###, nonché la mancata compensazione impropria delle somme dovute in forza del mutuo stesso con quelle riconosciute a credito della correntista. 
Sarebbero infatti applicabili i principi espressi in ### U, Sentenza 23225 del 2016, in materia di compensazione, anche se oggetto della domanda non sarebbe mai stata una domanda o un'eccezione di compensazione, ma la mera volontà di detrarre dal proprio credito quanto ancora dovuto in forza del mutuo, ove ritenuto valido.  ### poi a volere ritenere che la domanda avesse avuto ad oggetto una compensazione, ancorchè impropria, l'istituto sarebbe stato applicabile poiché sussisterebbero i requisiti di cui all'articolo 1243 cc: la negazione del credito non avrebbe fatto venir meno la certezza dello stesso, in quanto, come la CTU avrebbe dimostrato, le contestazioni di controparte erano manifestamente infondate e quindi inidonee a far venir meno tale requisito; il credito sarebbe inoltre liquido ed esigibile, in quanto il conto dovrebbe considerarsi al più tardi chiuso durante il giudizio di primo grado, date le plurime comunicazioni di recesso da parte di ### Non osterebbe all'operatività della compensazione la pendenza sub iudice del credito: esso sarebbe certo o quantomeno accertabile in questa sede, perché questo sarebbe il giudice competente all'accertamento (pag 39 citazione); esso sarebbe poi liquido e comunque esigibile perchè il conto sarebbe chiuso, e in ogni caso l'esigibilità non dipenderebbe dalla chiusura del conto ma dalla mera esigibilità delle somme. 
Tale esigibilità sussiste sia per il conto corrente sia per il mutuo, che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto risolto già in data ###, per iniziativa della ### a causa dell'assenza di fondi sul conto corrente stesso su cui erano addebitate le rate. Ebbene, la risoluzione non sarebbe avvenuta allora in quanto il conto, epurato dagli addebiti illegittimi, sarebbe stato in positivo: sarebbe invece avvenuta successivamente, con pec in data ### inviata dalla società mutuataria (divenuta efficace 15 giorni dopo ai sensi e per gli effetti dell'art.1454 cc) a seguito dell'esito del giudizio di primo grado, quando la ### avrebbe mancato di dare riscontro alla richiesta ivi contenuta di ricevere l'accredito di quanto dovuto, detratto quanto spettante alla ### stessa in forza del mutuo. 
Il motivo va accolto nei limiti che seguono. 
Con lettera del 26.11.2000, trasmessa dalla ### via Pec e la cui ricezione da parte di ### non è stata contestata, l'istituto di credito ha risolto il contratto comunicando la revoca del mutuo fondiario per il mancato pagamento di n. 18 rate scadute e la decadenza dal beneficio del termine: il contratto di mutuo deve, pertanto, intendersi risolto a quella data per il non contestato mancato pagamento, a quella data, delle predette rate. ### dunque di qualsiasi rilievo è la successiva diffida ad adempiere ex art 1454 cc inviata da ### srl l'8.2.2022, essendo il contratto di mutuo già risolto. 
Non può, conseguentemente, essere accolta la richiesta della società correntista di compensare le sole rate già scadute alla data della chiusura del conto, continuando ad addebitare le rate scadute successivamente, non essendo il mutuo più in essere ed essendo la correntista decaduta dal beneficio del termine del mutuo. 
Dal saldo a credito della correntista come accertato dal c.t.u., pari ad euro 673.376,96, va dunque detratto il debito complessivo ancora dovuto a titolo di mutuo e pari ad euro 582.486,64 (di cui euro 548.782,26 per capitale ed il resto per interessi, già detratti gli interessi di mora, pari ad euro 2.157,01, cfr. lettera della banca del 26.11.2020), con conseguente condanna della banca appellata al pagamento della differenza.  ***** 
In conclusione, l'appello va respinto, mentre va accolto, nei limiti indicati, l'appello incidentale proposto da ### srl. 
Per l'effetto, la sentenza impugnata va parzialmente riformata in quanto: -va dichiarata ammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata ab origine dalla società correntista stante l'intervenuta chiusura del conto corrente n. 2980 al più tardi il ###; -per l'effetto, la banca appellante va condannata al pagamento della somma di euro 90.890,32, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma cc, dalla domanda giudiziale al saldo. Non è dovuta rivalutazione trattandosi di debito di valuta e non di valore e non avendo la correntista neppure allegato di avere subito un maggior danno ex art 1224 cc. 
Quanto alle spese occorre tener conto dell'esito complessivo del giudizio. 
Infatti <<In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.>> (Cass. S.U. ###/2022). 
Ciò premesso, ritiene la Corte, valutato l'esito complessivo della lite, sussistere una parziale soccombenza di ### con riferimento alla usurarietà del mutuo, alla cui domanda la società correntista ha rinunciato solo all'esito ### della ctu. 
Si ritiene, pertanto, che vada disposta la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura di 1/5 mentre la residua parte va posta a carico della ### appellante e va liquidata come in dispositivo in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento in base all'importo della domanda accolta (scaglione compreso tra € 52.000 ed € 260.000, nei limite del quale è stata peraltro contenuta la domanda), ad eccezione della fase istruttoria di secondo grado per la quale si applicano i parametri minimi in relazione all'attività effettivamente svolta.  P . Q . M . 
La Corte d'### di ### sezione prima civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n.243/22 pubblicata in data ###, appellata da ### di ### dell'### e del ### e, in via incidentale da ### srl: -in parziale accoglimento dell'appello incidentale dichiarata ammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata da ### s.r.l. e, per l'effetto, condanna la banca appellante al pagamento in favore dell'appellata della somma di euro 90.890,32, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma cc, dalla domanda giudiziale al saldo; -rigetta l'appello proposto da ### di ### dell'### e del ### -compensa nella misura di 1/5 le spese di entrambi i gradi del processo e condanna ### di ### dell'### e del ### al pagamento della residua parte in favore di ### srl, spese che nel complesso liquida: -per il giudizio di primo grado in euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 5.670,00 per la fase istruttoria ed euro 4.253,00 per la fase decisoria -per il presente grado in euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase istruttoria ed euro 5.103,00 per la fase decisoria oltre rimborso del contributo unificato ove corrisposto e delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge; -pone definitivamente le spese di ctu nella misura già liquidata in atti a carico di ### di ### dell'### e del ### Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di ### di ### dell'### e del ### deciso in ### nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025 ##### 

causa n. 368/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Cesare Massetti, Pallini Alda, Laneri Annamaria

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Tribunale di Macerata, Sentenza n. 5/2025 del 12-09-2025

... porsi un problema di illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, “nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su c.d. organico di fatto e per le supplenze temporanee, non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'### allegato alla direttiva nr. 1999/###, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima” (Cass. Sez. Lav. sent. n. 22552 del 07.11.2016); posizione confermata con l'ordinanza n. 8935 del 06.04.2017, nella quale la ### di Cassazione aveva confermato come non potesse riscontrarsi alcun abuso ai sensi della normativa europea per le supplenze su “organico di fatto”: “perché l'abuso sussiste solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato “l'organico di diritto” e si siano protratte per oltre 36 mesi”; nel caso della ### proseguiva il Ministero, le supplenze assegnate non potevano ritenersi su posti vacanti e disponibili, in quanto conferite su spezzoni orari, che, singolarmente o (leggi tutto)...

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N. 140/2023 R.G.C REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA -### Il Giudice dott.ssa ### quale Giudice del ### a seguito della discussione avvenuta all'udienza del 16-1-2025, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nella causa n. 140/2023 R.G.C promossa da ### rappresentata e difesa dall'avv. D. Pantaleoni ed elettivamente domiciliat ###### in via ### da ### n. 34, come da procura a margine del ricorso; RICORRENTE nei confronti di MINISTERO dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, con sede ###/A, rappresentato in giudizio dall'### per le ### in persona del ### pro tempore, e dall'### per la provincia di ### - ### V, ex art.  417 bis c. p.c., D.L. 9-1-2020 n. 1 e s.m.i., D.P.C.M. 30-9-2020 n. 166, D.M. 18-12- 2014 n. 917 e D.D.G. n. 6191 del 2-5-2015 ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo ####; ###: diritto assegnazione carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di personale docente a tempo determinato. 
Le parti hanno concluso come in atti.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, la ricorrente in epigrafe, dipendente a tempo determinato del Ministero dell'### in qualità di docente nominata d'intesa con la ### di ### per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola primaria e dell'infanzia, in servizio presso l'### “Tortoreto” di ####, esponeva: ella aveva stipulato plurimi contratti di lavoro a tempo determinato succedutisi nel tempo, nello specifico dall'a. s. 2013/2014 sino all'a. s. 2022/2023; l'art. 1, co. 121, L. n. 107/15 aveva sancito: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico”; il successivo co. 122 aveva demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ### il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121»; il D.P.C.M. n. ### del 23-9-2015 aveva statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui poteva essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; con il successivo D.P.C.M. del 28-11-2016 il ### aveva quindi confermato: “la ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art.  3); i docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, percepivano il bonus di € 500,00 destinato alla formazione professionale anche se lavoravano solo a tempo parziale, anche se non venivano poi confermati in ruolo perché non superavano il periodo di prova, o anche se non erano impegnati, nel momento in cui beneficiavano della ### docenti, nell'attività di insegnamento, poiché utilizzati in mansioni diverse dall'attività didattica, e infine ancorché, alla scadenza del comando o del distacco fuori ruolo, non riprendevano l'attività didattica; l'odierna ricorrente, per il periodo in cui aveva lavorato con contratti a tempo determinato, invece, non aveva usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «### del docente»), esclusione, quest'ultima, priva di qualsiasi giustificazione, dal momento che la stessa, durante il periodo di precariato, aveva svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed era stata sottoposta agli stessi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti; tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari era privo di qualsiasi ragione oggettiva in quanto gli artt. 63 e 64 del ### del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato; né avrebbe potuto essere altrimenti, posto che una diversa disposizione si sarebbe posta in contrasto con l'### quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla ### 1999/70, che, nelle clausole 4 e 6, vietava qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo; l'art. 2, co. 3, D. L. n. 22 dell'8/4/2020 (nel testo vigente in seguito alle modifiche introdotte dalla L. di conversione n. 41/20) aveva confermato quindi: «3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della L. n. 107/2015»; il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/22, aveva annullato il D.P.C.M. n. ### del 2015, sottolineando che una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/15 imponeva di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 C.C.N.L. 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo gravava anche sui docenti precari; la ### nell'ordinanza del 18-5-2022 emessa nella causa C-450/21, aveva infine statuito: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”; l'odierna ricorrente, pertanto, rivendicava l'assegnazione della somma di € 500,00 annui, dall'a. s. 2015/2016 sino all'a. s. 2022/2023, in quanto l'erogazione della somma in questione ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, ancorché non ancora confermati in ruolo, perché in periodo di formazione e prova, si poneva in contrasto: - con l'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, consacrato nei cit. artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. e nella clausola 6 dell'### quadro del 18-3-1999; - con il principio di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 della ###; - e con il divieto di discriminazione, tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito nell'art. 3 ### e ribadito nella clausola 4 dell'### quadro del 18-3-1999 e negli artt. 20 e 21 della ### considerata la parità di funzioni svolte e di connesse responsabilità, rispetto ai docenti di ruolo, e la natura obbligatoria, permanente e strutturale della formazione in servizio del personale precario, derivante anche dall'adozione del piano triennale dell'offerta formativa vincolante per tutto il personale docente, la ricorrente doveva essere infatti messa nelle condizioni di implementare il proprio percorso di competenze professionali con i medesimi strumenti previsti in favore del personale docente assunto a tempo indeterminato. 
La ricorrente proseguiva lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29-11-2007, dell'art. 2 D. 
Lgs. n. 165/01, nonché degli artt. 3, 35 e 97 ###: la L. n. 107/15, qualora interpretata nel senso di attribuire la ### docenti al solo personale di ruolo, si sarebbe posta in contrasto anche con l'art. 3 ###, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo sia quelli assunti con contratti a termine (ma in anno di formazione finalizzato alla definitiva conferma in ruolo), svolgevano le stesse mansioni e avevano l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali; come chiarito dal Consiglio di Stato, bisognava pertanto riconoscere la ### docenti anche al personale non di ruolo, dovendosi privilegiare «un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124, della L. n. 107/2015», la quale considerasse che la mancata attribuzione anche ai lavoratori precari del bonus di € 500,00 «collide con i precetti costituzionali degli artt.  3, 35 e 97 della ###, sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, … nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti»; invero un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa poteva essere comunque garantita considerando che «i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio “lex posterior derogat priori”, ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del D. Lgs.  n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis, ###, 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154) … nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge ###, non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l.  107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 … la questione dei destinatari della ### del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. ### di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato … così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna»; la ricorrente aveva quindi diritto al riconoscimento del bonus di € 500,00 in quanto «l'### scolastica, ai sensi degli artt. 63 e 64 del ### di categoria, ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, tra le quali certamente può comprendersi la ### del docente. Deve, dunque, accertarsi il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'### convenuta al pagamento in favore del ricorrente, per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023 della complessiva somma di € 4.000,00 (€ 500,00 per ciascun anno)»; proseguiva la ricorrente ricostruendo il quadro normativo di riferimento dei docenti di religione, evidenziando come tale disciplina, profondamente innovata dalla L. n. 186/2003, recante “### sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti scolastici e delle scuole di ogni ordine e grado”, fosse autonoma, dettando, come la L. 124/1999 per gli altri insegnanti, una disciplina relativa al reclutamento del personale a termine connotata da caratteri di autonomia e specialità; la reiterazione da parte del Ministero convenuto per oltre 36 mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato era stata dunque effettuata in violazione di quanto disposto dalla sentenza n. 187 del 2016, con cui la ### prendendo atto del pronunciamento della ### (sentenza 26.11.2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a -63/13 e C-418/13), aveva dichiarato “l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della L. 3 maggio 1999, n.124, nella parte in cui autorizzava, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”; nella citata sentenza, la ### aveva affermato che la clausola 5, punto 1, dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato del 18-3-1999 doveva essere interpretata in senso ostativo a una normativa nazionale che autorizzasse, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo nelle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale ATA senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo; a fronte di tali limiti, il Ministero convenuto aveva, tra l'altro, aggiunto un'ulteriore inadempienza, consistente nell'avere omesso di ottemperare alla regola triennale di indizione dei concorsi per gli inserimenti di ruolo, stabilita dall'art. 3, co.  2, L. n. 186/03, andando a realizzare un'abusiva reiterazione di contratti a termine, fermo restando per il c.d. “pubblico impiego privatizzato” il divieto di trasformazione del contratto di lavoro a termine a contratto a tempo indeterminato, ingenerando in sostanza una indebita precarizzazione suscettibile di sfociare in danno comunitario da reiterazione dei contratti a termine, con esonero dalla prova del concreto pregiudizio, come indicato dalla Cassazione a ### con sentenza n. 5072 del 15.3.2016; per quanto atteneva al risarcimento per illegittima reiterazione dei contratti a tempo indeterminato per oltre 36 mesi su posti vacanti al 31 agosto, parte ricorrente, richiamando le recenti sentenze n. 18698/2022 e 24393/2022 della ### sosteneva il diritto al risarcimento in favore degli insegnanti di religione in caso di mancata indizione da parte del Ministero di concorsi per l'assunzione in ruolo con cadenza triennale, dando così l'opportunità ai docenti di superare la propria precarietà; infine la ricorrente quantificava il risarcimento dovuto nella misura massima di 12 mensilità, considerata la durata della reiterazione risalente all'a. s. 2013/2014, pari ad € 20.349,72, stante la retribuzione base mensile pari a € 1.695,81. 
Tutto ciò posto, la ricorrente concludeva chiedendo: “Piaccia all'###mo Tribunale di ### in funzione di Giudice Monocratico del ### in accoglimento dei motivi di cui in narrativa, contrariis reiectis, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, istituita con legge n. 107 del 13 luglio 2015 (###, art. 1, comma 121-124 e, per l'effetto, condannare l'### convenuta al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 4.000 (500,00 euro per ciascun anno), per gli anni scolastici dal 2015/16 al 2022/23 o la diversa somma che risulterà di giustizia oltre accessori.  “Dichiarare l'illegittimità del termine e della reiterazione oltre 36 mesi dei contratti ripetutamente stipulati dal ricorrente con condanna del ### al risarcimento del danno come in narrativa quantificato nella misura di 12 mensilità di retribuzione pari ad euro 20.349,72 o al diverso importo che risulterà di giustizia.  “Con vittoria di spese e competenze di lite.” Si costituiva ritualmente l'### convenuta, la quale, dato atto che la ricorrente ### docente a tempo determinato, nominata d'intesa con la ### di ### per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola primaria e dell'infanzia, destinataria di una serie di incarichi professionali a tempo determinato, per quanto di interesse per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, aveva proposto dinanzi al Tribunale adito le domande di cui sopra, contestava integralmente le pretese avversarie poiché infondate in fatto e in diritto e ne chiedeva il rigetto integrale; a parere dell'### resistente, la richiesta della ricorrente di ottenere il beneficio economico della carta elettronica per gli anni scolastici di servizio reclamati doveva essere respinta, in quanto i riferimenti normativi (di fonte primaria e secondaria) che fondavano la distinzione di cui si discuteva erano frutto di una ragionevole voluntas legis; oltretutto, la ricorrente non aveva in alcun modo dedotto, neppure in modo generico, di essere stata interessata ad attività formativa in generale e di essere stata costretta ad acquistare a proprie cure e spese i testi e le riviste per l'aggiornamento professionale necessario per l'attività didattica, né si era espressa in merito alla sua partecipazione all'attività formativa dei vari ### scolastici presso cui aveva prestato servizio negli anni di riferimento; secondo il Ministero convenuto gli assunti avversari erano infondati perché: A) la ### era destinata alla formazione in servizio “… permanente, stabile e obbligatoria”: l'art. 1, co. 121, L. 107/15 aveva istituto la “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, avendo il legislatore previsto, ai fini della formazione in servizio dei docenti di ruolo, il riconoscimento in favore degli stessi di tale carta dall'importo nominale di € 500,00, da spendere, annualmente, per l'acquisto di una serie di beni e servizi aventi finalità di aggiornamento e di formazione, con lo scopo di valorizzare la preparazione e l'aggiornamento dei ### dipendenti pubblici; come riportato sul sito del ### per la ### infatti, “La valenza della formazione è duplice: rafforza le competenze individuali dei singoli, in linea con gli standard europei e internazionali, e potenzia strutturalmente la capacità amministrativa, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi a cittadini e imprese”; con riguardo al ### l'attenzione alla formazione in servizio, in particolare dei docenti, era stata, nel corso del tempo, sempre più valorizzata, fino ad assurgere, con la riforma da ultimo attuata, ad elemento “obbligatorio, stabile e strutturale” del ruolo stesso, di cui all'art. 1, co. 124, L. n. 107/15; la medesima legge, facendo espresso riferimento alla formazione in servizio ed ai docenti di ruolo uniti da un vincolo di obbligatorietà, permanenza e strutturalità, aveva chiaramente previsto una formazione in servizio nella forma dell'obbligatorietà, della permanenza e della strutturalità, solo nel caso di posizioni lavorative stabili e permanenti, ovvero con riguardo a quei docenti abilitati che avevano acquisito, per il tramite di un rituale concorso pubblico, ai sensi dell'art. 97, co. III, ### l'auspicato ruolo; il disposto dell'art. 1, co. 124, L. n. 107/2015 che aveva reso “obbligatoria, permanente e strutturale” la formazione in servizio dei docenti di ruolo doveva essere letto in combinato disposto con il precedente co. 121, con cui era stato istituito il beneficio della carta elettronica per la formazione continua dei docenti di ruolo, come emergeva in modo evidente: a) dal tenore testuale delle disposizioni sopra richiamate, in quanto entrambe si riferivano al “… docente di ruolo …” e alla “… formazione in servizio …”; b) dalla interpretazione sistematica della normativa di cui alla L. n. 107/15; c) dal regime fiscale che la legge aveva attribuito all'incentivo de quo (“La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”); al collegamento “obbligo di formazione - docente di ruolo - incentivo economico”, il Ministero resistente aveva dato seguito con la ### n. 15219 del 15-10-2015, in cui era stato ribadito, all'art. 2: “### del docente è assegnata ai docenti di ruolo delle ### statali”; quindi, la limitazione dell'incentivo ai soli docenti di ruolo appariva previsione del tutto ragionevole che fondava la propria ratio su principi di merito (ex art. 97, co. 3, ###), di opportunità (ex artt. 5, 41 co. 3, 81 e 97 ###) e di pari dignità (ex art. 3, co. 1 e 2, ###), in relazione innanzitutto al merito, di cui il Ministero resistente aveva assunto, con il D. L. n. 173/22, il riferimento nominale diretto, merito che, in via generale, non poteva che tener conto del disposto di cui all'art. 97, co. 3, ###, alla stregua del quale: “### impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”, che attribuiva stabilità al rapporto con la P. A., e che fondava, al contempo, quelle stesse ragioni di opportunità (di investimento) nell'aggiornamento e nello sviluppo delle competenze di chi, con tale merito, aveva legittimato la propria posizione di dipendenza; al contrario, ci si poteva infatti chiedere quale datore di lavoro “privato” avrebbe investito, con incentivi economici, sulla formazione di un dipendente la cui assunzione effettiva era subordinata a condizioni sospensive e risolutive afferenti a variabili di aleatorietà come quelle che si determinavano nell'ambito dei processi di assunzione presso le ###: quindi ragioni di merito collegate a ragioni di opportunità, entrambe declinate dal legislatore con le espressioni “docenti di ruolo” e “formazione obbligatoria, permanente e strutturale”, cioè, riferendosi, senza dubbio, a quel personale rispetto al quale era effettivamente possibile, oltreché proficuo, investire economicamente, per garantire l'obbligo formativo nella forma della permanenza e strutturalità; si poteva tra l'altro sostenere che la previsione di un obbligo di formazione, nell'ambito del pubblico impiego, acquistasse valore primario e precipuo proprio con riguardo a quelle posizioni di dipendenza caratterizzate da stabilità, al fine di scongiurare il rischio che la stabilità del posto si trasformasse in tedio di aggiornamento, con le conseguenze inevitabili in termini di minor efficienza ed efficacia dell'azione pubblica; sussistevano, inoltre, ragioni di pari dignità che imponevano di differenziare, ai fini dell'attribuzione del beneficio economico di cui alla carta elettronica, la figura del docente di ruolo da quello non di ruolo: il docente, per assumere il ruolo, e dunque la stabilità del rapporto, doveva risultare vincitore di concorso pubblico; la partecipazione al concorso ordinario di ruolo era consentita a tutti i candidati in possesso del titolo di studio e/o di abilitazione e/o dei C.F.U. previsti in base alla classe di concorso; riconoscere un incentivo economico a docenti che erano in “attesa” di partecipare ad un concorso pubblico avrebbe significato, di fatto, avvantaggiarli rispetto a chi, invece, non aveva voluto o addirittura potuto svolgere servizio in attesa del concorso stesso; inoltre ben si sarebbe potuto sostenere che la “carta del docente” compensasse proprio la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio era divenuta, in base alla L.  107/15, attività obbligatoria, strutturale e permanente, obbligo il cui mancato adempimento configurava, tra l'altro, fonte di addebito disciplinare, soprattutto, laddove le ### scolastiche di riferimento avevano declinato e approvato un ben articolato e precipuo percorso formativo con riguardo ai propri docenti di ruolo; la ricostruzione effettuata dal resistente evidenziava come l'espressione “formazione a doppia trazione”, che il Consiglio di Stato aveva utilizzato nella sentenza n. 1842/22 richiamata dalla parte ricorrente, non corrispondeva affatto al quadro normativo in essere: non vi era infatti nel panorama normativo scolastico una formazione che fosse fonte di medesimi effetti; c'era un diritto alla formazione, valido per tutti, ed un obbligo di formazione, previsto per i soli docenti di ruolo: dunque, da un lato, facoltà/diritto, dall'altro obbligo/dovere; trattare in modo similare circostanze che producevano effetti diversi significava operare un'ingiusta discriminazione, secondo quell'espressione di civiltà costituita dal concetto di uguaglianza sostanziale (“il diritto alla differenza per riconoscere a tutti una pari dignità”); la previsione che diversificava, ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui alla carta elettronica, tra docente di ruolo e non di ruolo, era dunque del tutto legittima e ragionevole, essendo, tra l'altro, ragionevole, anzi auspicabile, che laddove lo Stato imponesse nuovi obblighi contrattuali attribuisse anche incentivi economici per farvi fronte, aspetto quest'ultimo che trovava il proprio addentellato concettuale e normativo nel principio di proporzionalità dei mezzi rispetto ai fini, corollario dello stesso principio di ragionevolezza; inoltre la sentenza del Consiglio di Stato sopra cit. aveva ad oggetto l'annullamento del ### 23-9-2015 e della ### prot. n. 15219 del 15-10-2015; sennonché, le modalità di gestione della carta docente di cui alla suddetta ### erano state completamente sostituite dal ### del 28-11-2016 e relativa ### prot. n. 3563 del 29-11-2016; la sentenza richiamata, quindi, non aveva attinenza con il caso di specie, in quanto i provvedimenti attualmente in vigore non erano stati oggetto del pronunciamento del Consiglio di Stato; infine, anche a voler sostenere che, con riguardo al caso di specie, si fosse determinata una effettiva discriminazione, in rapporto agli altri docenti di ruolo in servizio presso gli ### scolastici di riguardo, sarebbe stato quantomeno opportuno che la parte ricorrente avesse indicato a quali “impegni” formativi aveva adempiuto durante il periodo di servizio; non era infatti dato sapere, né risultava dedotto in ricorso, quale fosse stato l'impegno formativo in servizio prestato dalla dipendente in relazione ai vari corsi organizzati dagli ### scolastici presso cui la stessa aveva svolto la propria attività di docente; ai sensi del co. 124 dell'art. 1 L. n. 107/15, infatti, “Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche…”; se, quindi, poteva discutersi in merito alla portata generale ed astratta dell'incentivo di cui al co. 121 dell'art. 1 L. n. 107/15, cioè in ordine alla ragionevolezza della distinzione tra docente di ruolo e non di ruolo, certamente non poteva ritenersi che, nel caso di specie, si fosse realizzata una effettiva discriminazione tra la ricorrente e gli altri docenti in servizio presso i singoli ### scolastici interessati; la richiesta della ricorrente di riconoscimento del beneficio della carta elettronica, doveva pertanto essere respinta in quanto sproporzionata, non fondata, non provata, e comunque non dovuta; B) ulteriormente, in via subordinata, l'### resistente eccepiva la prescrizione del diritto della ricorrente con riguardo agli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/19, esponendo: il termine di prescrizione a cui sottostava il beneficio di cui qui si discuteva era quello previsto dell'art. 2948 n. 4, c.c., secondo cui si prescriveva in cinque anni “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, mentre il dies a quo di tale termine doveva invece essere fatto decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”; la stessa Cassazione, con la sentenza sopracitata, aveva precisato che: - si doveva fare (pagg. 40/43) “… applicazione del termine quinquennale …”; - il termine di cui sopra decorreva (pagg. 41/43 sent. cit.) “dal momento in cui il diritto può essere fatto valere”, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/99, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi fosse stato anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, fosse stato consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al ### del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio; tanto posto, andava dunque ricordato come: - l'art. 8 co. 1 D.P.C.M. del 23-09-2015 prevedeva: “Per l'anno scolastico 2015/16 (…) l'importo è erogato (…) entro il mese di ottobre 2015 (…)”; - l'art. 5 co.  3 D.P.C.M. del 28-11-2016 prescriveva: “A partire dall'anno scolastico 2017/18, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”; ebbene, con riguardo all'a. s.  2015/2016, risultava che la ricorrente avesse prestato servizio con contratto a tempo determinato a far data dall'01.09.2015; il diritto di specie, dunque, doveva essere fatto valere entro l'01.09.2020; con riguardo all'a. s. 2016/2017, invece, risultava che la ricorrente avesse prestato servizio con contratto a tempo determinato dall'01.09.2016; il diritto, dunque, doveva essere fatto valere entro l'01.09.2021; con riguardo all'a. s.  2017/2018 la ricorrente aveva prestato servizio con contratto a tempo determinato dall'01.09.2017; il diritto doveva pertanto essere fatto valere entro l'01.09.2022; infine, quanto all'a. s. 2018/19, la ricorrente aveva prestato servizi con contratto a tempo determinato dall'01.09.2018; anche in tal caso, il diritto doveva essere fatto valere entro l'01.09.2023; la richiesta del beneficio della ### con riguardo agli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/19, per l'importo di € 2.000,00, doveva dunque essere rigettata perché prescritta; C) in via ulteriormente subordinata e, comunque, a valere nella denegata ipotesi di riconoscimento dell'avversa pretesa, l'### resistente chiedeva che ciò avvenisse esclusivamente nella forma prevista dalla normativa, cioè attraverso il riconoscimento in forma specifica della “carta elettronica”: il D.P.C.M. del 28-11-2016 aveva infatti disciplinato in modo chiaro e preciso le modalità di assegnazione e di utilizzo del beneficio in questione; l'art. 2 prevedeva che l'importo del valore nominale di € 500,00 venisse attribuito mediante “### Elettronica” utilizzabile tramite “accesso alla rete ### attraverso una piattaforma informatica dedicata (…)” e con cui era possibile “l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi consentiti dall'art. 1, comma 121”; tale modalità di attribuzione del beneficio (attraverso sistema di riconoscimento ### ed utilizzo dell'applicativo digitale) aveva lo scopo, come si leggeva nel preambolo del D.P.C.M., “di garantire al suo interno il sistema di rendicontazione”, rendicontazione che, ai sensi del D. Lgs. n. 123/11, acquisiva rilevanza primaria e precipua ai fini della regolarità amministrativocontabile; si trattava, tra l'altro, di evitare che l'importo di cui al beneficio potesse essere utilizzato per finalità estranee agli obblighi formativi e professionali, facendo leva su quel meccanismo di accreditamento che collegava gli esercenti espressamente abilitati con i docenti interessati; la domanda, nella denegata ipotesi di accoglimento, andava conseguentemente limitata all'attribuzione del beneficio in forma specifica, cioè all'attribuzione della carta elettronica secondo l'importo che risultasse di giustizia e secondo quelle stesse modalità e condizionalità previste per tutti coloro che risultassero attributari del riconoscimento in oggetto; in via ulteriormente subordinata, e nella denegata ipotesi di riconoscimento del beneficio di cui alla carta elettronica in forma equivalente, la convenuta chiedeva ordinarsi alla ricorrente di presentare all'### di ### competente (### l'originale della documentazione relativa all'utilizzo della cifra corrisposta dall'### scolastica ed utilizzata per le finalità di cui all'art. 1, co. 121-124 L. 107/15; in merito all'asserita illegittima precarizzazione della ricorrente e al conseguente danno eurounitario da ciò scaturito, il Ministero preliminarmente eccepiva il mancato deposito dei contratti di lavoro per le annualità richieste, richiamando in tal senso il disposto dell'art. 2697 c.c. nonché giurisprudenza di merito in tema di illegittima precarizzazione; proseguendo nelle proprie difese, l'### convenuta deduceva la minor portata offensiva dell'effetto precarizzante sui docenti di religione rispetto ai docenti ordinari, in quanto, a partire dal ### per il quadriennio normativo 1994/1997 era stato previsto, all'art. 47 co. 6 e 7, che gli insegnanti di religione cattolica venissero assunti, secondo la disciplina di cui all'art. 309 D. Lgs. n. 297/94, mediante contratto di incarico annuale che si intendeva confermato qualora permanessero le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge; in ragione del combinarsi dell'art. 309 co. 2 D.Lgs. n. 297/94 e della contrattazione collettiva di settore, dunque, i rapporti a termine dei docenti di religione erano di regola destinati a rinnovarsi di anno in anno, senza limiti di tempo, se non venivano meno le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, conferendo agli incarichi di docenza di religione cattolica una maggiore stabilità, proprio in forza di questo meccanismo di “rinnovo automatico”; la precarizzazione cui era stata soggetta la ### incalzava il Ministero, era stata determinata dalle obiettive e giustificate esigenze temporanee dei vari ### presso cui la stessa aveva prestato servizio; nello specifico, la resistente rilevava come l'organico di diritto fosse ben distinto dall'organico di fatto, consistendo quest'ultimo nell'organico effettivo, derivante dalle modifiche che l'organico di diritto poteva subire dopo la scadenza delle iscrizioni da parte degli studenti, volto dunque a sopperire a quelle esigenze temporanee non altrimenti prevedibili che l'organico di diritto poteva subire nel corso del tempo; in tal senso, la giurisprudenza costantemente riteneva che solo con riferimento all'organico di diritto - ovverosia alle supplenze su posti c.d. vacanti e disponibili - avrebbe potuto porsi un problema di illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, “nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su c.d. organico di fatto e per le supplenze temporanee, non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'### allegato alla direttiva nr. 1999/###, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima” (Cass. Sez. Lav. sent. n. 22552 del 07.11.2016); posizione confermata con l'ordinanza n. 8935 del 06.04.2017, nella quale la ### di Cassazione aveva confermato come non potesse riscontrarsi alcun abuso ai sensi della normativa europea per le supplenze su “organico di fatto”: “perché l'abuso sussiste solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato “l'organico di diritto” e si siano protratte per oltre 36 mesi”; nel caso della ### proseguiva il Ministero, le supplenze assegnate non potevano ritenersi su posti vacanti e disponibili, in quanto conferite su spezzoni orari, che, singolarmente o cumulativamente considerati, per ogni ### di servizio, non costituivano orario di cattedra completa; potendo gli spezzoni orari costituire una cattedra completa, solo ove, singolarmente o cumulativamente considerati, raggiungessero le 24 ore (per la scuola primaria), nelle altre ipotesi, la prova dell'inesistenza di un posto vacante e disponibile in organico di diritto era in re ipsa, poiché le cattedre in organico di diritto dovevano necessariamente essere composte da 24 ore settimanali. 
Venendo poi al quantum della pretesa risarcitoria, nel caso di accoglimento del ricorso, il Ministero eccepiva l'esorbitanza della richiesta, quantificata, ai sensi dell'art. 36 co.  5 D. Lgs. 165/01 “un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966”, nella misura massima di 12 mensilità, quando la situazione di illegittimità poteva dirsi riscontrata solamente per quattro annualità scolastiche (2017/2018 - 2018/2019 - 2021/2022 - 2022/2023); ciò posto, il Ministero convenuto concludeva quindi chiedendo: “Piaccia all'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - ### - • nel merito, ed in via principale, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di cui al punto A; • nel merito, e nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto di cui alla carta docente, accertare la prescrizione del diritto fatto valere per gli ### 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/19, per i motivi di cui al punto B; • nel merito, ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento di qualsivoglia pretesa, condannare il Ministero convenuto al riconoscimento del beneficio in forma specifica, ovverosia mediante attribuzione alla ricorrente della ### per l'importo che dovesse risultare di giustizia, per i motivi di cui al punto C; • nel merito, ed in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa pretesa in forma equivalente, ordinare all'odierna ricorrente di presentare, entro il biennio successivo alla sua effettiva corresponsione, all'### di ### provinciale competente, l'originale della documentazione relativa all'utilizzo della cifra corrisposta da questa ### ed utilizzata per le finalità di cui all'art. 1, commi 121-124 della legge 107/2015.  - SULL'### e ### - • nel merito…in via principale…rigettare l'avversa pretesa sul punto in quanto non provata e non fondata sia in fatto che in diritto; • nel merito…in via subordinata…ridurre il quantum risarcitorio nel minimo previsto dall'art. 28 comma 2 del d. lgs. 81/2005 (ovverosia per 2,5 mensilità) avuto riguardo agli effettivi anni scolastici di svolto precariato su posto “vacante e disponibile”, e di tutto quanto sopra evidenziato ed eccepito (con riguardo all'effettivo patos precarizzante subito dalla docente che ha lavorato senza soluzione di continuità beneficiando della previsione del “rinnovo automatico”; alla normativa emergenziale da ###19 e la conseguente impossibilità di svolgimento del concorso già indetto; e alla non del tutto garantita possibilità per la ricorrente di partecipare all'eventuale concorso).  “Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio”. 
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, ai sensi dell'art 429 c.p.c., veniva decisa come da dispositivo di cui era data lettura, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni trattate. 
Va rilevato innanzitutto che, in sede di udienza di discussione dell'11-6-2024, la ricorrente ha, in via preliminare, espressamente rinunciato alla richiesta di accertamento del diritto di fruire della carta elettronica per gli aa. ss. dal 2015/2016 al 2018/19, aderendo all'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta.
La domanda proposta dalla ricorrente, ridotta a quella relativa al bonus cit. per gli aa.  ss. dal 2019/2020 al 2022/2023 è risultata fondata e meritevole di accoglimento.  ### questione esaminata non si può non prendere atto dei principi espressi dalla ### di Cassazione - ### con la sentenza n. 29961 del 27-10-2023, secondo cui: “N.N. ha agito davanti al Tribunale di Taranto esponendo di essere insegnante assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell'### e di avere precedentemente prestato servizio in forza di plurimi contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, senza ricevere il beneficio della c.d. ### pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015.  “Egli sottolineava come ### di Giustizia 18 maggio 2022 avesse ritenuto che la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla ### 1999/70/CE fosse ostativa ad una normativa nazionale che riservasse al solo personale docente a tempo indeterminato il beneficio della menzionata ### e rimarcava come, ai sensi dell'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 e degli artt. 29, 63 e 64 del ### di comparto, anche i docenti precari avessero diritto alla formazione ed aggiornamento professionale.  “Con ulteriori difese il ricorrente sosteneva che il suo diritto alla percezione della ### del ### discendesse dalla clausola 6 del menzionato ### secondo cui «i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale» e dall'art. 14 della ### dei ### dell'### secondo cui «ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua», mentre l'art. 21, par. 2, del Trattato per il ### dell'### secondo quanto si desumeva dall'interpretazione della ### di Giustizia rispetto al pregresso art. 7 del ###, era da intendere nel senso che la parità di trattamento nell'accesso alla formazione professionale non riguardava soltanto gli obblighi imposti all'istituto didattico, ma vietava altresì ogni misura atta ad ostacolare l'esercizio del diritto.  “Infine, il ricorrente affermava che il diniego di accesso alla ### si poneva in contrasto anche con i «principi generali del diritto U.E. di uguaglianza e parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego e dei diritti fondamentali consacrati negli articoli 14, 20 e 21 della ### dei ### dell'### “Su tali premesse, egli insisteva perché fosse disapplicata la normativa interna in contrasto con tali principi ed in via principale fosse accertato il suo «diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “### elettronica” …. di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19», con condanna del Ministero alla corresponsione del totale importo di euro 1.500,00, oltre interessi o, in via subordinata, «al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.».  “Nella resistenza del convenuto Ministero dell'### e del ### il giudice del lavoro del Tribunale di Taranto pronunciava ordinanza di rinvio pregiudiziale alla ### di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c., con la quale richiedeva, sul presupposto del trattarsi di questioni non ancora definite dalla S.C., necessarie a definire il giudizio ed inoltre tali da comportare gravi difficoltà interpretative e suscettibili di porsi in numerosi giudizi, che fossero fissati i principi di diritto relativamente ai seguenti profili: - se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico; - se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio; - se quella derivante dalla ### sia obbligazione pecuniaria o di quale altra natura; - se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il ### 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo; - se i diritti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale.  “### di questa S.C., con provvedimento del 29.5.2023 ha assegnato la questione a questa ### per l'enunciazione dei principi di diritto.  “Fissata udienza pubblica, il ### ha depositato requisitoria scritta con cui ha concluso nel senso che: - sono discriminatorie e vanno, perciò, disapplicate in parte qua, le disposizioni di rango primario e di attuazione che escludono gli insegnanti a termine dal diritto all'assegnazione della ### ritenendo peraltro che esuli dal presente giudizio la questione del “se” e del “come” le ricadute interpretative, in riferimento alle supplenze brevi o brevissime, conseguenti all'ordinanza della ### di Giustizia, possano eventualmente esser superate in sede di riconoscimento del diritto; - la natura retributiva dell'obbligazione va esclusa per espressa indicazione della norma di riferimento; - l'obbligazione ha natura pecuniaria, attenendo le modalità di attribuzione della ### soltanto alle modalità di messa a disposizione della somma dovuta; - la rimozione dell'effetto discriminatorio va attuata riconoscendo a favore dei docenti non di ruolo il medesimo importo assegnato ai docenti a tempo indeterminato, da impiegare negli stessi termini e con le medesime modalità; - il regime di prescrizione da applicare al diritto è quello quinquennale di cui all'art.  2948 n. 4 c.c., con decorrenza da quando è concretamente disponibile per l'anno scolastico di riferimento la somma annua pari al valore nominale della ### “RAGIONI DELLA DECISIONE “… La discussione orale è quindi da aversi per regolarmente tenuta.  “2. Tutto ciò posto, può quindi procedersi alla disamina delle questioni di diritto sostanziale sottoposte.  “La formazione e l'aggiornamento dei docenti: norme e principi generali.  “3. ### della ### va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.  “###. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica».  “Coerentemente, secondo l'art. 63 del ### di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo».  “###. 64 del medesimo ### afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».  “È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.  “Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842 è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico.  “###: la L. 107/2015.  “4. ### del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L.  107/2015. “###. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» ed il principio, coerentemente con il dirittodovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.  “Nel prosieguo, tuttavia la norma si concentra sugli ampi obblighi datoriali esistenti in materia affermando che «le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del ### della ### 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel ### nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria».  “###: la ### “5. È nell'ambito di tale sistema di principi che la stessa L. n. 107/2015 introduce l'istituto della ### prevedendo, all'art. 1, co. 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».  “Un dato - onde evitare equivoci - va evidenziato, e cioè che la ### ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto.  “Il riferimento ai software, ma soprattutto agli hardware, potrebbe sviare, ma anche tali strumenti vanno intesi, nel contesto di un insieme di altri strumenti di valenza palesemente culturale, nella logica di un accrescimento professionale sul piano dell'uso degli strumenti elettronici, in una fase di definitiva evoluzione in tal senso che investe anche i docenti, in specie più anziani.  “Conclusione che non è contraddetta dal disposto dell'art. 2, co. 3, d. l. 22/2020, conv.  con mod. in L. 41/2020, secondo cui «in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107».  “Infatti - essendo da escludere che chi non fosse beneficiario della ### o chi, pur essendolo, avesse già speso gli importi accreditati restasse al di fuori da quella didattica, perché evidentemente il datore avrebbe dovuto comunque sopperire rispetto alle dotazioni necessarie per tali casi - non si può certamente attribuire a quella previsione il senso di un mutamento di indirizzo dell'istituto, in ragione di tale estemporanea evenienza.  “Anche l'utilizzo per i costi di connettività a distanza non va dunque estraniato del tutto dalla ratio di fondo che resta quella di miglioramento delle conoscenze e capacità del docente e dunque formativo.  “5.1 Ciò posto, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.  “5.2 Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.  “5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.  “### parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».  “Il nesso tra la ### e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la ### è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.  “Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la ### docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con il ### dell'### (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co.  14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative.  “Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d.  lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei ### ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del ### 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.  “Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.  “###, da questo punto di vista, è espressione di un ipotizzato - in disparte ogni valutazione o condivisione di merito o politica che qui non interessano - miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità.  “La scelta - lo si dice per esemplificare - avrebbe potuto essere anche radicalmente opposta ed indirizzata al sostegno della formazione autonoma dei docenti precari, o in equivocamente destinata a tutti ed in pari misura o quant'altro.  “### della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il ### che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso ### e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, ###, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. “educatori”).  “5.4 È al contempo errato fare leva sulla ### come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.  “### infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano. “Tali considerazioni escludono che possano avere immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti eurounitarie - riepilogati nello storico di lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è in sé negato dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato.  “Il piano lavoristico.  “6. La destinazione della ### ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.  “### di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della ### attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla ### 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.  “In breve, la ### pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.  “È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.  “Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica “annua”.  “7. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della ### di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.  “Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.  “7.1 ### va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento. “7.2 Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari.  “Il riferimento va al caso del docente part time di ruolo, che ovviamente durante l'anno svolge meno giornate di lavoro, calcolate dal giudice del rinvio in centocinquanta e addirittura riducibili, secondo un calcolo elaborato nelle difese del ricorrente, a novanta giorni.  “Come si desume dall'### 446/1997, integrativa (Cass. 14 marzo 2019, n. 7320) del ### di comparto (v. ad es. art. 46 ### normativo 1994-1997) e come tale conoscibile d'ufficio, il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica “annua” su cui si sta argomentando e che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza.  “Quanto al part time verticale su periodi diversi, l'O.M. (art. 8, co.2, e 7, co. 2) lo ammette sulla base della «progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica» e dunque su situazioni del tutto particolari e potenzialmente assai differenziate da caso a caso, che non consentono un'assimilazione alle supplenze conferite per la conduzione ordinaria dell'anno scolastico.  “7.3 Analogamente, non possono essere valorizzate particolari condizioni (inidoneità per motivi di salute; docenti comandati, distaccati; presa di servizio solo ad anno iniziato, come già previsto dal ### 23.9.2015 - art. 8, co. 2 - per l'a.s. 2015/2016 etc.) in cui la ### viene attribuita a docenti di ruolo nonostante essi non svolgano attualmente attività di insegnamento o non l'abbiano svolta per una parte dell'anno scolastico.  “Si tratta infatti ancora di situazioni peculiari, in cui il riconoscimento del beneficio trova fondamento sul trattarsi di docenti stabilmente inseriti nell'ambito del servizio scolastico, ma al contempo si riconnette a situazioni di fatto di solo provvisoria inattività didattica o di inizio successivo di essa, tali da escludere un idoneo paragone.  “7.4 Più in generale, un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto.  “Vale a dire, la connessione dell'attribuzione della ### ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso. “Va ricordato che, secondo la ### costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 ### (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, ### 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.  “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.  “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la ### alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.  “Il ragionamento vale poi anche per i vari richiami, nelle difese del ricorrente - sopra riepilogati nello storico di lite - ad altre fonti eurounitarie che impongono parità di trattamento, analogo essendo il ragionamento da esse indotto.  “7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico.  “Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata; la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.  “Semmai - ma come si dirà la questione non può essere definita in questa sede ###termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della ### in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999.  “7.6 Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L.  124/1999.  “Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d.  vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».  “Il richiamo all'“annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.  “Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.  “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.  “Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.  “7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didatticotemporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.  “### del diritto interno al diritto eurounitario.  “8. ###. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'### “È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'### esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. ###, con richiamo a ### di Giustizia 8 novembre 2011, ### quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a ### di Giustizia 9 marzo 1978, ### in senso analogo, v., anche ### 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, ### 5 giugno 1984, n. 170).  “Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal ###, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.  “In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).  “Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.  “8.1 Va soggiunto che una valutazione di illegittima “discriminazione” nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente “comparabile” con altri lavoratori “avvantaggiati”, rispetto ai quali si sviluppa il raffronto, costituisce palesemente una forma di attuazione del principio di uguaglianza (art. 3 ###), fondante sia nel sistema giuridico interno che in quello eurounitario, sicché i diritti rispetto ai quali esso comporta un effetto espansivo risultano per ciò stesso incomprimibili.  “Vale pertanto il principio per cui è la garanzia di tali diritti a poter «incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione» (### sentenza n. 275 del 2016) e pertanto sono «le scelte allocative di bilancio proposte dal ### e fatte proprie dal ### a vedere «naturalmente ridotto tale perimetro di discrezionalità dalla garanzia delle spese costituzionalmente necessarie» e non viceversa (### sentenze n. 62 del 2020, n. 275 e n. 10 del 2016).  “Del resto, anche per le ### europee centrali, le ragioni di bilancio e di contenimento della spesa, pur costituendo uno scopo legittimo, non rispondono ai principi di proporzionalità nel momento in cui la loro applicazione determina la lesione di diritti fondamentali delle persone (vedi, ### 7 giugno 2011, ### e altri contro #### 28 ottobre 1999, ##### contro ### nonché ### di Giustizia 11 novembre 2014, ### punto 41; ### di Giustizia 24 febbraio 1994, ###.  “8.2 Deve infine rammentarsi, con rilievo per quanto attiene alla responsabilità da ritardo o ai profili risarcitori, che, secondo la ### in presenza di una ### destinata ad essere applicata direttamente, «tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di legge) - tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi - sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili» (sent. n. 389 del 1989, cit.); in senso analogo, v. anche ### di Giustizia 9 settembre 2003, ### “### della questione pregiudiziale - rilevanza rispetto al giudizio a quo.  “9. Il tema dell'estensione ai supplenti del beneficio della ### è estremamente complesso ed articolato.  “9.1. Nel giudizio a quo il ricorrente ha agito indicando come «oggetto: il diritto degli insegnanti con contratti annuali o con contratti fino al termine delle attività didattiche» ad usufruire del beneficio della carta ### Ha poi narrato di avere prestato servizio presso il ### in forza di «plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività di didattiche» indicando, per l'anno scolastico 2017/2018 un servizio dal 21.09.2016 al 30.06.2018, per l'anno 2018/2019 un servizio dal 27.09.2018 al 31.08.2019, per l'anno 2019/2020 un servizio dal 16.09.2019 al 31.08.2020, per l'anno 2020/2021 un servizio dal 23.09.2020 al 31.08.2021 e per l'anno 2021/2022 un servizio dal 10.09.2021 al 31.08.2022; “Ciò è dunque quanto oggetto della pretesa quale in concreto dispiegata in quel giudizio.  “Si tratta quindi delle tipologie di incarichi di cui all'art. 4. co. 1 (per due anni scolastici) e co. 2 (per un anno scolastico) della L. n. 124/1999.  “Quindi, quanto si è detto rispetto all'attribuzione della ### del ### ai precari cui siano assegnati incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è già in sé sufficiente a chiudere, rispetto all'an debeatur, il giudizio a quo.  “9.2 ### di rimessione fa peraltro riferimento a tesi interpretative che porterebbero ad estendere la disamina anche a supplenze brevi; spunti in tal senso vi sono poi nel provvedimento del ### e, quanto alle supplenze brevissime, anche nella requisitoria del ### e le parti hanno svolto difese ad ampio spettro.  “Il decreto del ### di assegnazione a questa ### fa riferimento all'assenza di pronunce della S.C. che risolvano la questione «in tutti i profili dianzi evidenziati», ma fa preciso riferimento al fatto che essa sia «rilevante ai fini della definizione del giudizio di merito».  “9.3 Il tema va misurato con la normativa processuale di riferimento.  “###. 363-bis, comma 1, c.p.c., individua, quali condizioni per la proposizione del rinvio il fatto che: «1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla ### di cassazione; 2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative; 3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi».  “Proposta la questione è stabilito quindi che «il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l'inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni di cui al primo comma» (comma 3).  “9.4 Ciò posto, il collegio ritiene di dover calibrare il proprio operato sul presupposto, esplicitato dalla norma, che la questione da dirimere deve risultare «necessaria alla definizione anche parziale del giudizio» (art. 363-bis, co. 1, n. 1, c.p.c.), con dato rafforzato dall'ulteriore previsione che il principio di diritto è destinato ad essere «vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione» (art.  363-bis, u. c.). … .  “Il principio di diritto sulla spettanza della ### “10. Iniziando, dunque, dal profilo riguardante il tema della spettanza della ### quanto si è in precedenza argomentato porta a concludere che, a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena e tale conclusione è, come si è detto, sufficiente per quanto necessario alla definizione del giudizio da cui è scaturito il rinvio pregiudiziale.  “Il tema delle supplenze temporanee sollecita, del resto, valutazioni ulteriori sul piano del diritto eurounitario.  “Vi può essere infatti da apprezzare quale sia la relazione tra le ragioni obiettive di politica scolastica perseguite dal legislatore interno nei termini sopra descritti e la minore o maggiore durata del rapporto di lavoro, considerando altresì il fatto che l'ordinamento non prevede quel beneficio come unica possibile misura formativa.  “Non potendosi poi trascurare, proprio in una tale logica di valutazione non parcellizzata, che l'art. 6 dell'### prevede che è «nella misura del possibile» che i datori di lavoro sono indirizzati ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale, il che evidentemente apre, nella complessità anche finanziaria del sistema scolastico, ad inevitabili distinguo e diversificazioni.  “La complessità di tali ulteriori temi ed i possibili dubbi sul piano del diritto unionale, così come l'articolarsi di tali questioni su scenari che sono totalmente estranei al giudizio a quo consiglia pertanto di non affrontare qui i diversi profili del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'###, tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica; oppure, ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione.  “Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità che meritano di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso, resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche; così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle “ore” svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più.  “La natura del diritto e delle obbligazioni.  “11. Il provvedimento di rimessione richiede esplicitamente indicazioni sulla natura dell'obbligazione, sia sotto il profilo della sua natura retributiva o riparatoria, sia sotto il profilo del trattarsi o meno di obbligazione pecuniaria e, ad ampio spettro, sulle modalità di soddisfazione.  “Si tratta dunque di profili, sinteticamente richiamati anche nel provvedimento del ### su cui va portata l'attenzione.  “###: obbligazione di pagamento a scopo vincolato.  “12. Deve muoversi intanto dalla struttura dell'obbligazione.  “In proposito va fatto riferimento alla norma di legge e, con essa, al ### 28 novembre 2016 che vi ha dato esecuzione e che, avendo sostanzialmente ridisegnato il sistema del precedente ### è in ogni caso destinato a regolare i provvedimenti di tutela giudiziaria sui diritti rivendicati che, venendo emessi all'attualità, non possono che ricalcare quelle forme.  “Il menzionato ### detta le disposizioni generali per il riconoscimento della ### richiesta come tale dalla legge istitutiva, nelle forme di un diritto ad acquistare beni coerenti con le indicazioni della norma primaria.  “A tale fine è previsto che la ### è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete ### attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi.  “Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo. “In seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del Ministero o, meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla liquidazione.  “12.1 Il collegio ritiene che la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento.  “La norma primaria fa riferimento all' «acquisto» di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal Ministero o da chi per lui.  “### ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il Ministero o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica.  “Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta, come in sostanza argomentano sia il giudice remittente, sia il ###, a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento.  “Tutto il complesso nesso di obblighi finalizzati ad ottenere quel risultato è in sostanza, come rileva ancora il giudice remittente, puramente strumentale, senza che ne resti alterata la natura ultima della prestazione.  “Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame.  “12.2 ### operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.  “Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.  “12.3 Inoltre, si rileva che, ai sensi dell'art. 6, co. 2 del ### 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente ### 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la ### non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente. “Poiché la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico.  “12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo.  “Ciò assicura strutturalmente il nesso tra ### e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus.  “Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.  “###: la natura retributiva o meno.  “13. Quanto si è detto consente di sgomberare il campo, almeno ai fini che qui rilevano, dal tema della natura “retributiva” o “riparatoria” su cui fa leva l'ordinanza di rimessione.  “Già la legge esclude che l'accredito abbia natura retributiva a fini fiscali.  “La classificazione astratta del beneficio non è poi realmente necessaria per quanto qui interessa, ovverosia per stabilire le modalità di adempimento e dunque non va ulteriormente approfondita.  “Quella in esame è obbligazione sui generis, con le caratteristiche di cui si è detto, e tanto basta per i fini che qui interessano.  “### di adempimento.  “14. Il tema, sollecitato dalle conclusioni assunte in via principale nel giudizio a quo, è quello di una domanda di attribuzione in forma specifica della ### “### principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale.  “Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno.  “### la possibilità di adempimento.  “15. Iniziando dal tema dell'impossibilità, essendo la ### tuttora esistente come istituto ed essendo stata, anzi, estesa dal legislatore per il 2023 ai supplenti “annuali” (d. l. n. 69 del 2023 cit.), non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare - almeno in oggi - anche rispetto a periodi pregressi. “Né è verosimile pensare ad impedimenti ad esercitare in quel modo il proprio diritto, trattandosi semplicemente di consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue.  “Come giustamente rileva il giudice del rinvio è del tutto conforme ai doveri del debitore «che questi dia accesso al portale» agli aventi diritto «al fine di provvedere al pagamento ### di quanto ad essi dovuto».  “### la persistenza degli interessi a fondamento dell'obbligazione “di scopo”.  “16. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. ###), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558).  “Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.  “Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.  “Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo.  “Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto.  “16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del ### del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”.  “Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di “cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. “Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto d. l. 69/2023, cit.  “Infatti, l'art. 15 di tale d. l. consente l'accesso alla ### a chi non è di ruolo.  “Poiché la ### può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.  “Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.  “Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la ### non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.  “Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra ### e formazione.  “Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la ### non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.  “È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della ### “16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla ### resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.  “Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla ### sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.  “In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo.  “16.3 Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della ### per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.  “### finale, tra l'altro, coincide con quello fatto proprio da buona parte della giurisprudenza di merito nota, oltre che con la richiesta formulata in via principale dall'odierno ricorrente e con le argomentazioni sul punto del ###, ove si afferma che la rimozione della discriminazione è da assicurare riconoscendo «il medesimo importo … da impiegare negli stessi termini e secondo le medesime modalità». “Il principio di diritto qui inevitabilmente - lo si dice per coerenza rispetto a quanto precisato sul piano processuale al punto 9 - va esteso oltre l'ambito del giudizio a quo, in quanto altrimenti non si riescono a delineare con sufficiente chiarezza i tratti essenziali dell'assetto giuridico del particolare fenomeno oggetto del contenzioso.  “###: le condizioni di cui al ### “17. Il giudice del rinvio chiede anche di chiarire i rapporti tra il diritto alla ### quale riconosciuto ex post ed alcune delle regole di esercizio del corrispondente diritto previste rispetto ai casi di fisiologico riconoscimento in corso di rapporto.  “17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro.  “È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del ###, sulla base di un'autenticazione attraverso il ### pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «### (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del ###.  “Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza.  “Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il Ministero nega l'esistenza di un loro diritto in proposito.  “17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore.  “Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della ### docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.  “### di risarcimento.  “18. Il caso di specie permette di definire anche un ulteriore aspetto.  “Le conclusioni assunte nel giudizio di merito sono infatti nel senso, in via principale, di una condanna del Ministero all'adempimento dell'obbligazione attraverso l'attribuzione di 500,00 euro «tramite la ### (v. anche, oltre alle conclusioni, il punto V, primo periodo, del ricorso di primo grado) e, in via subordinata, al risarcimento - indicato in forma specifica, ma tale da comprendere ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552).  “Come si è detto, per chi non sia più interno al sistema scolastico l'unica azione è quella risarcitoria. “Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da principi tradizionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento della pronuncia su di esso.  “Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sapere quali saranno le sue condizioni quando si dovrà pronunciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli.  “Pertanto, poiché la domanda subordinata abbraccia anche quell'ulteriore ipotesi, è anche su di essa che va portata la definizione dei principi di diritto.  “18.1 Quello che si manifesta, in proposito, è un pregiudizio a sfumature plurime, pur nella pochezza economica.  “Si tratta infatti, in tal caso, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro.  “Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della ### che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio.  “La prescrizione: misura del periodo.  “19. Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta.  “Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve “pagarsi”.  “Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico.  “Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui «criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal 1 al n. 4 dell'art. 2948 cod. civ. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa», sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce
«l'unica causa solutoria … non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa» (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988, n. 108).  “In breve, il pagamento “di scopo” di cui consiste la ### deve essere assicurato annualmente dal Ministero ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.  “### canto questa ### ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'### allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219).  “19.1 La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale.  “Né si può estendere il termine quinquennale previsto per la responsabilità dello Stato in attuazione di direttive euro unitarie dall'art. 1, co. 43, L. 183/2012, in quanto, anche per ciò che si andrà subito a dire di seguito, il principio di pari trattamento, rispetto alle supplenze annue, è di diretta applicazione e dunque il caso è diverso da quello di cui alla norma citata, in cui si fa riferimento alla mancata trasposizione di norme eurounitarie non immediatamente efficaci.  “### la decorrenza.  “20. Come si è appena detto, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'### “Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (### di Giustizia 9 settembre 2003, ### punto 49).  “20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al ### del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.  “20.2 Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità.  “Ritiene peraltro il collegio di dover precisare che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.  “P.Q.M.  “### pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, enuncia i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.  n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.  n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  “3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  “4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (### di Sez. Lav. n. 29961 del 27-10-2023).  ### di prescrizione sollevata dal convenuto non va esaminata, essendo relativa agli aa. ss. dal 2015/2016 al 2018/2019, avendo la ricorrente aderito alla stessa, rinunciando alla domanda relativa alla carta docente per detto periodo. 
La “carta docente” deve pertanto essere riconosciuta in favore della ### in relazione agli aa. ss. dal 2019/2020 al 2022/2023, nell'importo pari ad € 2.000,00. 
Venendo ora alla domanda di risarcimento da illegittima precarizzazione, occorre in primo luogo fare riferimento alla normativa di riferimento.  ###. 186/03, in tema di “### sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado” prevede nel proprio art. 3 (accesso ai ruoli): “1. ### ai ruoli di cui all'articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell'### di cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.  “2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. […] “10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio”. 
Trattandosi di c.d. “pubblico impiego privatizzato”, rimane comunque preclusa, per i docenti di religione, la possibilità di procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ai sensi del divieto posto dall'art. 36, co. 5, D. Lgs. n. 165/01, secondo il quale: “5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto” (secondo il testo in vigore dal 17-9-2025), all'epoca dei fatti nei limiti di cui all'art. 32, co. 5, L. 4-11-2010 n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 L.  15-7-1966 n. 604. 
Sebbene dunque la copertura di cattedre scoperte attraverso il ricorso a contratti a tempo determinato fosse possibile, la reiterata utilizzazione di tali strumenti da parte del Ministero deve senz'altro considerarsi abusiva e in violazione del disposto dell'art.  36 D. Lgs. n. 165/01; in tal senso si è espressa concorde la giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato: “nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604” (Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 2175 del 01/02/2021).
Essendo chiarita la circostanza in oggetto, ossia l'illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro che vedevano coinvolta l'odierna ricorrente, resta da esaminare il quantum della pretesa. 
In primo luogo, occorre dare atto che il risarcimento non può essere parametrato alla mancata conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato da parte dell'### proprio a causa del divieto in tal senso posto dall'art. 36, co. 5 D. Lgs. 165/01, bensì alla perdita di chances che tale reiterazione illegittima ha causato alla lavoratrice; si veda in tal senso la già citata Cass. Sez. Lav. ordinanza 2175 dell'01/02/2021: “4.3. il principio di diritto enunciato dalle ### questa ### (cfr. Cass. S.U.  15/03/2016 n. 5072) con riferimento alla norma contenuta nel T.U. n. 165 del 2001, art. 36, è quello alla cui stregua "nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione, il pregiudizio economico oggetto di risarcimento non può essere collegato alla mancata conversione del rapporto: quest'ultima, infatti, è esclusa per legge e trattasi di esclusione affatto legittima sia secondo i parametri costituzionali che secondo quelli comunitari". 
Piuttosto, dando atto che l'efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5 dell'### quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice e di favore, che consenta al lavoratore che abbia patito la reiterazione di contratti a termine di avvalersi di una presunzione di legge circa l'ammontare del danno e rilevato che il pregiudizio è normalmente correlato alla perdita di chance di altre occasioni di lavoro stabile, le ### hanno rinvenuto nella L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, una disposizione idonea allo scopo, nella misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, esonera il lavoratore dall'onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori" (cfr., da ultimo, anche Cass. 4.3.2020 n. 6097, Cass. 23.6.2020 n. 12363”); alla luce di ciò, appaiono fondate le eccezioni della convenuta in merito alla riduzione delle mensilità dovute. 
La fattispecie illecita può correttamente dirsi integrata soltanto a seguito del decorso del termine di 36 mesi dal primo anno scolastico oggetto di richiesta da parte della ricorrente, ossia l'a. s. 2013/2014, in forza del carattere triennale dell'obbligo di indizione di concorso previsto dal 2° co. dell'art. 3 della L. 186/03; non meritevole di accoglimento appare invece la tesi volta ad escludere dal computo le annualità 2019/2020 e 2020/2021 in quanto coperte dal periodo sospensivo previsto dalla normativa emergenziale conseguente all'epidemia da ###19, avendo comunque la ricorrente prestato il proprio servizio in tale periodo, secondo le modalità previste. 
Vista in ogni caso la reiterazione costante e senza soluzione di continuità dei contratti di lavoro, reiterazione che nella pratica ha limitato i danni effettivamente subiti dalla ricorrente, risulta corretto provvedere ad una riduzione del risarcimento rispetto a quanto richiesto dalla ### conseguentemente la relativa domanda deve essere accolta nei limiti indicati in dispositivo, apparendo congruo, in base alle circostanze sopra descritte, in relazione agli aa. ss. dal 2016/17 al 2022/23, quantificare il risarcimento in un importo pari a 3,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dalla stessa maturata, oltre interessi legali dal 22-3-2023 al saldo effettivo. 
In ordine alla ripartizione delle spese di lite, atteso l'accoglimento della domanda anche a seguito di pronuncia della ### di legittimità a fronte di normativa nazionale antecedente che espressamente escludeva il diritto oggetto della presente controversia in capo al personale docente precario, si ritiene congruo condannare l'### resistente al pagamento di metà delle spese di lite in favore della ricorrente (il cui importo è stato determinato con esclusione del compenso relativo alla fase istruttoria, attività non espletata, essendo stata la causa peraltro decisa nell'udienza di comparizione delle parti), metà liquidata come da dispositivo, con compensazione tra le parti della residua metà.  PQM Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da #### nei confronti del MINISTERO dell'### e del ### come sopra rappresentato, con ricorso depositato il ###, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede: 1) accertato il diritto della ricorrente, disapplicata la normativa in contrasto con l'art. 4 dell'### allegato alla ### n. 1999/70/CE, in parziale accoglimento del ricorso, condanna il Ministero convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione in favore della suddetta della ### per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di € 2.000,00, in relazione agli aa. ss. dal 2019/2020 al 2022/2023, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo; 2) dichiara illegittima l'apposizione del termine del termine ai contratti intercorsi tra le parti a partire dall'1-9-2016 e condanna il Ministero convenuto, come sopra rappresentato, al risarcimento del danno subito dalla ricorrente, in misura pari a 3,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dalla stessa maturata, oltre interessi legali dal 22-3-2023 al saldo effettivo; 3) condanna il Ministero convenuto, come sopra rappresentato, al pagamento in favore della ricorrente di metà delle spese processuali, metà liquidata in complessivi € 2.108,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese vive, pari ad € 118,50, al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge; compensa tra le parti la residua metà. 
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.  ### 16-1-2025 Il Giudice dott.ssa

causa n. 140/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Germana Russo

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Giudice di Pace di Pisticci, Sentenza n. 385/2025 del 14-07-2025

... preliminare, esenzione da fenomeni tipo affidi di cottimo con contratti trasparenti (doc.ti dell'opposta); autorizzazioni prefettizie valide pur se temporalmente distanti. Il sistema di rilevamento è sin troppo pre-segnalato, al punto da far considerare temeraria la relativa censura. Ininfluenti accenni a segnaletiche intermedie di cui la parte non descrive interferenze. Il limite è sempre segnalato; e devesi rispettare il limite indicato dal segnale tondo bianco/rosso, a prescindere da pre-segnalazioni, le quali invero non sono nate per preavvisare, ma per allertare da turbative di traffico. Sussistono le verifiche metrologiche, le ragioni del tipo di contestazione con ragioni legittime di contestazione differita (arteria stradale). Nel resto i motivi appaiono infondati e speciosi. La documentazione fotografica dell'ente appare idonea a dar contezza del momento storico stradale. In dettaglio, a volte sostenere mancanza di informazione è affermazione incauta che nel presente caso coglie censura di temerarietà. Il sistema misurante (atti di solito depositati dal Comune) de quo è segnalato con ### pannelli o lampeggi, a varie distanze regolamentari, ove potrebbe bastare il classico divieto tondo (leggi tutto)...

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N.RG 757 / 2024
Il Giudice di ### di ### Dott. ### , all'udienza del giorno 4-7-2025 nella causa civile R.G. n.757 / 2024 vertente tra ###.A.M.A. S.R.L. (CF ###) - Avv. ### -OPPONENTEcontro ### (CF ###) (rappresentato e difeso dal funzionario delegato) -OPPOSTAha pronunciato
SENTENZA con il seguente dispositivo
Svolgimento del processo e motivi di decisione ### è rivolta avverso il verbale di sanzione per art. 142 cds, n. 6937, notifica del 28.8.2024, rilevato dalla ### dell'ente opposto.
In primis si richiama il testo della verbalizzazione e le argomentazioni e produzioni ### dell'ente che già consentono di ritenere superabili i motivi opponenti, contrastati con osservazioni compiute ed affidabili, nel loro contrappasso.Il verbale è noto e comunque prodotto in fascicolo.
Si ripercorrono anche vari argomenti di solito percorsi dal giudicante, per completezza.
La notifica del verbale non è tardiva dovendosi tener conto dell'avvio delle operazioni tempestivo. ### può operare indipendentemente dalla “titolarità” della ### avendo comunque funzioni “stradali”. Inoltre, per stare alle parole di p.te ric.te, il punto di misura è in ogni caso nel territorio di ### J.
Nessun evento stradale è pre-segnalato più di detti misuratori e questo Comune pure usa plurimi avvisi distanziometrici. Sicchè l'automobilista denota o colpa per distrazione o eventuale volontà di non adeguarsi, il che palesa illiceità per scelta. Su codesto motivo seguiranno considerazioni ulteriori che indurranno a condanna alle spese. Invero talune argomentazioni opponenti, pur indicando delle eventuali illegittimità, peraltro non provate, non sono idonee a menomare l'affidabilità del dato di misura.
Le rassicurazioni di verbale garantiscono anche la privatezza. Abbiamo altresì contezza di : approvazione, controllo preliminare, esenzione da fenomeni tipo affidi di cottimo con contratti trasparenti (doc.ti dell'opposta); autorizzazioni prefettizie valide pur se temporalmente distanti.
Il sistema di rilevamento è sin troppo pre-segnalato, al punto da far considerare temeraria la relativa censura. Ininfluenti accenni a segnaletiche intermedie di cui la parte non descrive interferenze.
Il limite è sempre segnalato; e devesi rispettare il limite indicato dal segnale tondo bianco/rosso, a prescindere da pre-segnalazioni, le quali invero non sono nate per preavvisare, ma per allertare da turbative di traffico.
Sussistono le verifiche metrologiche, le ragioni del tipo di contestazione con ragioni legittime di contestazione differita (arteria stradale).
Nel resto i motivi appaiono infondati e speciosi.
La documentazione fotografica dell'ente appare idonea a dar contezza del momento storico stradale.
In dettaglio, a volte sostenere mancanza di informazione è affermazione incauta che nel presente caso coglie censura di temerarietà.
Il sistema misurante (atti di solito depositati dal Comune) de quo è segnalato con ### pannelli o lampeggi, a varie distanze regolamentari, ove potrebbe bastare il classico divieto tondo rosso/bianco. ### secondo direttive ### è argomentazione superata, poiché i misuratori sono sottoposti a controlli e tarature che assicurano buon tasso di affidabilità misurante.
I sistemi metrico -velocistici contemporanei sono affidati ad apparati elettronici ad onde elettromagnetiche di particolare sofisticazione, laddove devono compiere un'operazione “semplicissima”, ossia misurare uno spaziotempo in metri, non la distanza cosmica tra qui e ### che pure si misura. 
Negli anni 60 scorsi l'operazione avveniva con due “tubi di gomma” sull'asfalto.
I comuni navigatori dei telefoni portatili misurano la velocità mentre il veicolo si sposta.
Poiché la Suprema Corte da ultimo è intervenuta sulla c.d. “omologazione”, art. 142
CDS, 192 Reg. CDS, questa ### attende l'evolversi delle pronunce. ### ha rilevato che la omologazione è procedura abilitativa dei misuratori velocistici più idonea a garantire affidabilità del dato che riportano. Sicchè è legittimo pretendere che i
Comuni, nel caso, diano contezza della affidabilità del proprio apparato. Ebbene nel verbale cita proprio 1-procedure di verifica forse termine generico, ma tal è scritto. 
Poi parla 2- di taratura periodica. 
E 3 di verifica funzionalità.
Ciò per questa sede ###indice di dato “fonte di prova”, art. 142, c. 6 cds. Non è stata dimostrata una anomalia misurante.
Ne deriva che il giudice territoriale valuta la fonte di prova e la sua affidabilità, per il sistema dell'ente; essa prova si ritiene comunque affidabile per le considerazioni circa l'elementarità della operazione di misura di cui supra, con apparato di specifica sofisticazione.
Un agente di polizia stradale potrebbe misurare la velocità del veicolo che gli transita in avvicinamento con delle “app” di telefonino. Un misuratore sofisticato ed apposito, come tutti i “velox” latamente detti, è ridondante rispetto a ciò che deve rilevare.
Si può inoltre considerare che l'espressione “debitamente omologate” (art. 142, 192
Reg., CDS), non necessariamente squalifichi la modalità “omologante” del caso. ###' #### indicazione se postazione fissa o mobile non viene condiviso.
Non si vede, infatti quale influenza possa avere questo dettaglio sulla eziologia di una sanzione simile, che sorge poichè l'automobilista ha condotta di guida irregolare, che un sistema elettronico rileva; se il rilevatore sia fisso o mobile, non fa cambiare i fatti; nè si comprende come il conoscere questa eventuale modalità possa aiutare o meno la difesa di un caso de quibus.
Ancora sul discorso omologazione, di cui si fa, in genere, uso ed abuso motivo, talvolta occorrerebbe attenersi alle norme ed alla ricostruzione della volontà concreta del Legislatore. Infatti l'art. 4, c. 3 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168 recita sempre...3.
Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonchè i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione.
Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Omologazione od approvazione vengono sovente usate come due modalità equivalenti di posa in uso dei sistemi di controllo stradali (anche lo stesso art. 45 cds non fa eccezione). Si apprezza aver stabilito che sono due procedure differenti. Ma ancora non s'intende in qual modo l'una o l'altra procedura 'abilitante' dia maggiore affidabilità di misura.
Si ripete che i velox latamente detti sono deputati ad un compito affrontabile anche empiricamente con metodi 'rudimentali' (ad es. un cronometro in mano ad un agente); i misuratori hanno apparati ' di sofisticazione stratosferica' rispetto a ciò che devono rilevare.
Il verbale indica il limite in kmh; la velocità ripresa è oltre; e nulla si prova sulla disponibilità non piena dell'apparecchio.Le spese di notifica risultano deliberate appositamente.
La condanna alle spese si evita ### salvo approfondimenti nella reiterazione : essa
è conseguente alla esposizione di motivi inveritieri sulla situazione preavvisi. P.Q.M. Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso e conferma l'atto opposto; compensa le spese processuali.
Così deciso in ### il ###; immessa nel ### con motivi il ### -- Il Giudice di ###

causa n. 757/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Prospero Amendolara

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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 584/2025 del 30-10-2025

... negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533). Difatti, il giudizio di op-posizione a decreto ingiuntivo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13550 del 21/12/1992 (Rv. 480077); Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5163 del 09/03/2005 (Rv. 581372) dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, esteso non solo all'esame delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma pure alla fondatezza nel merito della domanda introdotta con il ricorso monitorio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5055 del 25/05/1999 (Rv. 526626); Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19595 del 2013). -È rinvenibile in atti, alla stregua della compulsazione delle carte processuali, la documentazione a sostegno della pretesa creditoria, e della prospettazione della convenuta, già allegata in sede monitoria: orbene, nel presente giudizio, la società convenuta/opposta-ingiungente, in ossequio all'onere probatorio che le incombeva quale attrice in senso sostanziale, ha posto a fondamento della sua (leggi tutto)...

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n. 186/2022 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### ha emesso la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 186/2022 R.G.  promossa da: ### nata a ### il ### (c.f. ###), residente ###via ### n. 85 elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio dell'Avv. ### che la rappresenta, difende ed assiste, #### - attrice opponente - contro ### (cod. fisc. ###), nato l'01.03.1958 in Pantelleria ###, ivi residente ###, con domicilio eletto in #### n.91, presso e nello studio dell'Avv. ### R. #### dalla quale è rappresentato e difeso - convenuto opposto - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo/contratto di appalto_ Conclusioni delle parti: attrice: accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dal signor ### e, conseguentemente, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o privo di ogni effetto giuridico il ### n. 717/2021, emesso in data ### dal Tribunale di ### accertare e dichiarare che il sig. ### ha versato in data ### in favore del sig. ### la somma di € 5.750,00 e che pertanto il debito residuo di cui alla scrittura privata del 31.03.2012 sarebbe stato pari a complessivi € 77.250,00, pari ad € 38.625,00 per ciascun erede; -accertare e dichiarare la nullità del contratto del contratto di appalto intercorso tra il sig. ### ed il signor ### de cuius di parte attrice, ai sensi dell'articolo 1418 stante l'illeicità dell'oggetto, accertare e dichiarare che le opere abusive realizzate dal signor ### hanno complessivi costi di costruzione pari ad € 72.300,00 o a quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa e che pro quota per ciascun erede, detti costi ammontano ad € 36.150,00 o a quella maggiore o minore somma che risulterà dall'istruttoria; per l'effetto accertare che il debito pro quota dovuto dalla signora ### è pari ad € 2475,00 o a quella esito della presente causa; - In via riconvenzionale accertare e dichiarare il sig. ### responsabile del danno derivante dai costi per il procedimento amministrativo di sanatoria delle opere edili abusive realizzate sulla proprietà immobiliare ubicata in contrada ### a ### già di proprietà del sig. ### de cuius della signora ### che ad oggi in via prudenziale si stima in € 6.000,00 o a quella diversa maggiore o minore che risulterà all'esito della presente causa quali spese necessarie per la regolarizzazione delle opere possibilmente sanabili e pertanto condannare il sig.  ### a corrispondere alla signora ### la somma di € 3.000,00 o quella diversa maggiore o minore che risulterà all'esito della presente causa quale quota del 50% del risarcimento a lei spettante, anche per le eventuali spese di demolizione e riduzione in pristino, laddove non sia possibile la sanatoria; -Per l'effetto dichiarare la parziale compensazione delle reciproche posizioni di debito-credito con l'ulteriore effetto di condannare il signor ### al pagamento di € 525,00 nei confronti della signora ### o a quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa.  -Condannare parte opposta al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 96 c.p.c. 
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite. 
Convenuto: in memoria difensiva e di costituzione […] contrariis reiectis, rigettare l'opposizione proposta da ### avverso il decreto ingiuntivo n.717/2021 D.I., reso dal dall'intestato Tribunale, pubblicata in data ### e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, per l'ammontare, pro quota, non contestato; vinti spese e competenze del presente giudizio. RAGIONI in ### e in ### della DECISIONE (art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) 1) ### giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 717/2021 D.I. reso nel proc.  n. 2131/2021, con cui era stato ingiunto alla odierna attrice ### il pagamento della complessiva somma di € 41.500,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e spese legali (liquidate in € 1.266,00 di cui € 286,00 per esborsi, € 980,00 per compensi oltre IVA e CAP come per legge) in favore di ### in forza della scrittura privata, registrata, depositata in atti del giudizio monitorio, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.2702 Cod. Civ. e 634, co.1, c.p.c. ed ossia una “Dichiarazione” di riconoscimento del debito da parte di ### Il decreto ingiuntivo n. 717/2021, veniva notificato a mezzo di servizio ### presso il Tribunale di ### e ricevuto il ###.  ### esponeva, a fondamento della spiegata opposizione, che la pretesa creditoria è infondata e che la stessa, avanzata sul presupposto che il debito non pagato dal sig. ### (dante causa dell'opponente) sarebbe pari ad € 83.000,00 e per cui era stato chiesti il pagamento pro quota all'odierna attrice, trattandosi di debito ereditario ai sensi dell'articolo 752 c.c., in misura di € 41.500,00. 
Eccependo, in primo luogo, che in data ### il signor ### aveva pagato ulteriori € 5.750,00 e dunque, che il debito residuo ove dovuto sarebbe al più pari ad 77.250,00 (ossia 38.625,00 € pro quota) e non quello indicato nel decreto ingiuntivo opposto. 
Deduceva, soprattutto, che il ### nei mesi successivi al pagamento del Maggio 2012, non aveva effettuato ulteriori pagamenti, in quanto i lavori edili oggetto del riconoscimento di debito erano oggetto di formali accertamenti da parte della pubblica amministrazione dai quali emergeva la loro difformità alle norme urbanistiche ed edilizie. 
In tal senso, esplicitava la sussistenza di nullità contratto di appalto stipulato dal ### ed il de cuius ### per illiceità dell'oggetto causata da opere edili abusivamente realizzate con conseguente infondatezza della pretesa creditoria. 
Così, che la somma residua indicata nella scrittura privata datata 31.03.2012 ma registrata nel 2016, aveva ad oggetto un riconoscimento di debito a firma del de cuius ### in favore del ricorrente ### per complessivi € 88.000,00, ed in relazione a lavori edili effettuati con concessione edilizia n. 30/2011, dal sig. ### quale titolare di omonima impresa individuale edile a ### nella contrada ### fm n. 68 particelle 121-122-125-126 (oggi soppressa, la cui soppressione ha originato e/o variato i seguenti immobili fm68, part. 883 e part.834) e 202. 
Esponendo, pertanto, che il ### padre defunto dell'odierna attrice aveva assunto erroneamente di essere debitore della somma di cui alla scrittura privata in atti in quanto, in assoluta buona fede, riteneva che le opere edili eseguite dal sig. ### sul bene immobile di sua proprietà e rimaste da pagare fossero lecite, in quanto oggetto della richiamata concessione edilizia n. 30/2011, mentre, successivamente all'ultimazione delle opere, nel Luglio 2012, emergeva che nella proprietà sopra identificata era stati realizzati numerosi e gravi abusi edilizi quali: 1) Vano cucina seminterrato di dimensioni mt 2,95x2,95 con superficie di mq 8,70 circa con un'altezza di mt 2,60; 2) ### seminterrato di dimensioni di mt 2,95x mt 1,88 con una superficie lorda di mq 5,55 circa e con un'altezza di mt 2,60; 3) ### camera seminterrato di dimensioni mt 2,95x mt 3,45 con una superficie lorda di mq 10,15 circa e con un'altezza di mt 2,60; 4) ### seminterrato di dimensioni mt 2,45x mt 0,93 con una superficie di mq 2,25 circa e con un'altezza di mt 2,60; 5) Cannizzo seminterrato di dimensioni di circa di mt 3,00x mt 3,70 con una superficie lorda di mq 11,10 circa e con un'altezza di mt 2,5; 6) ### per posto auto di dimensioni di circa di mt 5,00 x mt 5,00 con una superficie lorda di mq 25,00 circa e con un'altezza di mt 2,50; 7) ### prefabbricata di dimensioni di circa di mt 2,60x mt 5,60 e profonda mt 1,10 circa. 
E che, in data ### i funzionari del distaccamento ### di ### dipendenti dell'### del Comune medesimo effettuavano verifiche in località ### negli immobili distinti al catasto al f.m. 68 part. 833-834 - 125-121-122-202 nella proprietà di ### e quindi: All'esito di suddette verifiche venivano accertati i sopra elencati abusi ed atteso che per l'esecuzione delle suddette opere doveva essere chiesto il nulla osta degli ### di ### considerato che le opere erano prive di provvedimento concessorio, veniva ingiunto al signor ### con provvedimento del 27.09.2012 ( …) di demolire le opere abusivamente realizzate e procedere al ripristino dello stato dei luoghi. 
Suddetto ordine di demolizione (mai revocato e pertanto vigente anche oggi), veniva trasmesso altresì alla ### della Repubblica di ### che, a sua volta, apriva un procedimento penale a carico del de cuius, iscritto al numero di ### 3138/2012 con riferimento ai reati di cui agli artt 44, 95 dpr 380/2001; 181 c. 1 bis d.lgs n. 542/2004 e di cui all'articolo 734 c.p ( …).  ### di conclusione indagini ex articolo 415 bis c.p.p. veniva notificato presso il difensore di ufficio in data ###, ossia successivamente alla morte del sig. ### e pertanto il procedimento penale si estingueva per morte dell'imputato.
Gli abusi edilizi di cui risulta accertata l'esistenza mediante prova scritta allegata al presente atto, costituiscono oggetto illecito del rapporto contrattuale di appalto, con conseguente nullità del medesimo ed improduttività degli effetti da esso derivanti. 
Per quanto detto, esponeva che: il contratto d'appalto avente ad oggetto una costruzione abusiva - cioè non assentita da concessione edilizia o da altro provvedimento della P.A.- è nullo perché è illecito l'oggetto in quanto contrario alle norme urbanistico edilizie da cui è vietato, potendo altresì costituire illecito penale. Ciò impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti che gli sono propri, con la rilevante conseguenza che l'appaltatore non può pretendere, in forza di siffatto contratto nullo, il corrispettivo pattuito o dovuto ovvero l'indennizzo ex articolo 1671 E nulla valendo il riconoscimento di debito del sig. ### trattandosi di eventuale prova di una pattuizione comunque affetta da nullità.  ### affidava le proprie argomentazioni anche ad una consulenza tecnica di parte volta a quantificare i costi di costruzione delle opere abusive nonché una valutazione anche di quelli che avrebbero dovuto sostenere per l'eventuale, laddove possibile, sanatoria degli abusi medesimi, e valutare modalità e costi da sopportare per sanare l'immobile e dunque renderlo conforme alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti al fine poterlo mettere in vendita; costi di costruzione indicati in complessivi € 72.300,00. E dunque, che sulla base dei suddetti conteggi, il debito residuo alla data del 25.05.2012, pari ad € 77250,00 andrebbe decurtato dei costi di costruzione delle opere abusive non dovuti, per le ragioni sopra descritte, pari ad € 72.300. 
E così il debito sarebbe, al più, pari ad € 4.950,00 che, pro quota, vista la parziarietà dell'obbligazione riferibile all'odierna attrice, sarebbe pari, al più, ad € 2.475,00. 
Inoltre, che la piscina prefabbricata e i cannizzi potrebbero essere sanati con apposito procedimento amministrativo per il quale sono stati stimati costi pari ad € 6.000,00. Somma questa che l'attrice intendere richiedere in via riconvenzionale il risarcimento pro quota, pari ad € 3.000;00. 
Concludeva quindi chiedendo di: [...] accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria vantata dal signor ### e, conseguentemente, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o privo di ogni effetto giuridico il ### n. 717/2021, emesso in data ### dal Tribunale di ### accertare e dichiarare che il sig. ### ha versato in data ### in favore del sig. ### la somma di € 5.750,00 e che pertanto il debito residuo di cui alla scrittura privata del 31.03.2012 sarebbe stato pari a complessivi € 77.250,00, pari ad € 38.625,00 per ciascun erede; accertare e dichiarare la nullità del contratto del contratto di appalto intercorso tra il sig. ### ed il sig. ### de cuius di parte attrice, ai sensi dell'articolo 1418 stante l'illeicità dell'oggetto, accertare e dichiarare che le opere abusive realizzate dal sig. ### hanno complessivi costi di costruzione pari ad € 72.300,00 o a quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa e che pro quota per ciascun erede, detti costi ammontano ad € 36.150,00; per l'effetto accertare che il debito pro quota dovuto dalla signora ### è pari ad € 2.475,00 o a quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa; In via riconvenzionale accertare e dichiarare il sig. ### responsabile del danno derivante derivante dai costi per il procedimento amministrativo di sanatoria delle opere edili abusive realizzate sulla proprietà immobiliare ubicata in contrada ### a ### già di proprietà del sig. ### de cuius della signora ### che ad oggi in via prudenziale si stima nella misura di complessivi € 6.000,00 o a quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa, quali spese necessarie per la regolarizzazione delle opere possibilmente sanabili e pertanto condannare il sig. ### a corrispondere alla signora ### l'importo di € 3.000,00 o quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa quale quota del 50% del risarcimento a lei spettante; Per l'effetto dichiarare la parziale compensazione delle reciproche posizioni di debito-credito con l'ulteriore effetto di condannare il sig. ### al pagamento di € 525,00 nei confronti della signora ### o a quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa. 
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.  2) Costituendosi con comparsa responsiva l'opposto ingiungente/convenuto ### obiettava e contestava le difese di parte attrice precisava che, i due distinti bonifici operati da ### in data ###, sono sostanzialmente riconducibili alla somma di €.5.000,00 indicata nella scrittura registrata, giusta fatture emesse, precedentemente all'effettivo pagamento e precisamente, la ### n.02/2012, emessa in data ### per l'importo di €.2.500,00, oltre €.525,00 per I.V.A., pari a complessivi ### 3.025,00, peraltro come indicato nella causale del versamento e, la ### n. 04/2012, emessa il ###, per l'importo di €.2.500,00, oltre €.250,00 per I.V.A., pari a complessivi ### 2.750,00. Pertanto, l'importo complessivo, detratte le imposte I.V.A. (pari ad €.775,00), corrisponde esattamente ed integralmente alla somma di ### cinquemila/00, indicata nella scrittura registrata, ragione per la quale, l'ammontare dovuto per le prestazioni rese dall'### di ### del #### corrisponde a complessivi ### 83.000,00, così come intimato nel ### Ed ancora, di essersi limitato a svolgere i lavori e le opere edilizie commissionate dal #### in conformità ai progetti oggetto della ### n. 8/08 e della ### n. 30/2011, rilasciate dal Comune di ### nonché della successiva ### rilasciata nel 2011, dalla competente ### per la “sistemazione esterna e cannizzati”, precisando, altresì, che la fine dei lavori e delle opere commissionate al ### presso i fondi in proprietà di ### è stata sancita dal deposito, nel Gennaio del 2012, presso il Comune di ### della comunicazione di “fine lavori”, sottoscritta sia dal ### dei ### nominato dal committente che, personalmente da quest'ultimo, sig. ### Dunque, di essere creditore nei confronti del defunto sig. ### dell'ammontare dovuto, in via residuale ed a titolo di “saldo”, in adempimento all'esecuzione dei lavori di edilizia e di edificazione di immobili abitativi, commissionati all'impresa edile artigiana di ### ed eseguiti da quest'ultimo, sui fondi in proprietà ### siti in ### località ### f.m.68, partt.126,125,121,122 e 202, giusta le concessioni edilizie rilasciate dal Comune di ### rispettivamente, col n.8/08 del 31.01.2008 e n.30/2011 del 17.05.2011. 
E che il debito “ereditato” ha comunque la sua fonte nell'obbligazione del de cuius, che determina l'unicità genetica del rapporto obbligatorio, pur nel rispetto della disciplina codicistica, espressamente prevista dall'art.752 Cod. Contestava poi il diritto ad ottenere il risarcimento per presunti danni cagionati da parte di ### atteso che, costui, ha sempre provveduto ad informare il sig. ### circa lo svolgimento dei lavori per la realizzazione delle opere edilizie eseguite in pedissequa conformità alle concessioni rilasciate dalle competenti ### con diligenza, correttezza, buona fede e lealtà, proprie di ogni obbligazione negoziale, che si rispetti e produca validi effetti giuridici. 
E insisteva invece nella provvisoria esecuzione, contestando i rilievi di parte attrice opponente. 
Concludeva come innanzi riportato.  3) All'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di ### n.717/2021 D.I. del 18/10/2021 reso nel proc. n. 2131/2021, e disposto l'avvio della procedura di mediazione poi conclusasi con esito negativo. 
Assegnati i termini ex art. 183 co. 6° c.p.c. la causa veniva istruita mediante le allegazioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza d'ufficio.
All'esito, ritenuto che gli accertamenti compiuti dal ctu apparivano esaustivi, e superflui gli ulteriori mezzi istruttori, venivano sollecitate le parti a considerare e a valutare i vantaggi di una definizione transattiva della controversia, indicando una specifica e succinta proposta di definizione conciliativa della lite, da sottoporre all'esame della controparte. 
La causa veniva infine avviata alla fase decisoria e così assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.  (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  4) Merito della controversia, qualificazione della domanda ed analisi delle risultanze istruttorie, princìpi applicabili. 
Quanto sopra precisato, la domanda volta ad accertare e dichiarare la nullità del contratto di appalto è fondata e merita di essere accolta nei termini e per i motivi che si vengono ad esporre e con tutte le consequenziali considerazioni. Ed invero, e delineato nei punti essenziali, e come sopra, l'ambito del dibattito processuale, occorre a tal fine esaminare, in primo luogo, le questioni principali del giudizio per opportuno inquadramento di esse.  4.1) Va, intanto detto che, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenzadei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11). 
Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria, non è peregrino osservare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009). 
Va ancora considerato che nella controversia vertente sulla sussistenza ed entità di un'obbligazione i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore, ovvero dal creditore e, pertanto, anche in tale situazione, sono a carico del creditore le eventuali conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi delle sue pretese, mentre rimane a carico del debitore la mancata dimostrazione dei dedotti fatti estintivi dell'obbligazione medesima.  ### della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533). Difatti, il giudizio di op-posizione a decreto ingiuntivo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13550 del 21/12/1992 (Rv.  480077); Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5163 del 09/03/2005 (Rv. 581372) dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, esteso non solo all'esame delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma pure alla fondatezza nel merito della domanda introdotta con il ricorso monitorio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5055 del 25/05/1999 (Rv. 526626); Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19595 del 2013).  -È rinvenibile in atti, alla stregua della compulsazione delle carte processuali, la documentazione a sostegno della pretesa creditoria, e della prospettazione della convenuta, già allegata in sede monitoria: orbene, nel presente giudizio, la società convenuta/opposta-ingiungente, in ossequio all'onere probatorio che le incombeva quale attrice in senso sostanziale, ha posto a fondamento della sua pretesa creditoria la documentazione completa e già prodotta nel procedimento monitorio tra cui: la scrittura privata per ricognizione di debito emessa a favore del ricorrente creditore, a firma del debitore ### per €.88.000,00, copia della ### edilizia rilasciata dal Comune di ### il ###.2011, copia della ### edilizia n.8/2008, rilasciata dal Comune di ### e volturata a nome di ### il ###, la fattura n.2 del 2012 e la fattura n.4 del 2012. 
Ma in ogni caso, qualsiasi censura in argomento quanto alla prova del credito e alla documentazione prodotta e certificazione allegata ai fini dell'emissione del D.I., è pure ininfluente in questa sede, ove si consideri che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ.  22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004), sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006). 
Oggetto della presente causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo opposto sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria dall'odierna opposta.  -4.2) Mette conto poi, e soprattutto, rilevare, richiamando la giurisprudenza di merito, vd. 
TRIBUNALE DI PALERMO Terza Sezione Civile sent. 28 febbraio 2016, che l'abusività delle opere comporta la nullità del relativo contratto di appalto, destinato alla loro esecuzione, avente oggetto illecito. 
A riguardo può essere pacificamente richiamata la cospicua giurisprudenza formatasi in materia di contratto di appalto privato per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia che, come detto, è illecito perché contrario a norme imperative dettate in tema di urbanistica e la nullità che ne deriva, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., oltre ad impedire al contratto di produrre sin dall'origine gli effetti suoi propri, non è suscettibile di convalida, ostandovi il disposto dell'art. 1423 c.c.. 
Inoltre, l'appaltatore non può conseguentemente pretendere, in forza di detto contratto, il corrispettivo pattuito ed è privo di rilievo la sua eventuale ignoranza dell'assenza della concessione edilizia, giacché, da un lato, con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto accertare la reale situazione e, dall'altro, incombe anche sul costruttore, ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6 (vedi ora il D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, art. 71), l'obbligo del rispetto della normativa sulle concessioni (cfr. Cass. 21 febbraio 2007, 4015; Cass, 27 giugno 2006 n. 14807). 
E dunque, la pretesa creditoria azionata in via monitoria avente ad oggetto il pagamento del prezzo residuo non può essere accolta e deve essere rigettata. 
In senso conforme, altra giurisprudenza, vd. Tribunale di Ivrea, 16.11.2022, richiama un condivisibile orientamento giurisprudenziale per cui: "il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., avendo un oggetto illecito per violazione di norme imperative in materia urbanistica con la conseguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la convalida ai sensi dell'art. 1423 c.c. (Cass. n. 4015 del 2007; cfr. anche Cass. n. 21475 del 2013; Cass. n. 21398 del 2013; Cass. n. 20301 del 2012). Tale nullità si verifica anche ove il contratto abbia ad oggetto immobili da costruire o costruiti in modo difforme alla concessione edilizia rilasciata: se la difformità è totale (cioè ove si intenda realizzare un edificio radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetriche rispetto a quello assentito), l'opera difforme è equiparata a quella priva di concessione. Questa Corte ritiene che, in tema di contratti di appalto aventi ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti in difformità rispetto alla concessione edilizia, occorre distinguere a seconda che tale difformità sia totale o parziale: nel primo caso (L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7) - che si verifica quando è stato realizzato un edificio radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie - l'opera è da equiparare a quella costruita in assenza di concessione, con la conseguenza che il relativo contratto di appalto è nullo per illiceità dell'oggetto e violazione delle norme imperative in materia urbanistica; detta nullità, invece, non sussiste nel secondo caso (L. n. 47 del 1985, art. 12), che si verifica quando la modifica concerne parti non essenziali del progetto ( n. 2187 del 2011). 
Invero, la Corte d'appello si è limitata all'errata affermazione secondo la quale dall'indagine tecnica sarebbe emerso che le difformità (non meglio identificate per gravità) potessero essere sanate, senza verificare se le stesse rendessero la costruzione del tutto difforme rispetto al progetto approvato." (Cassazione civile, sez. II, 27/11/2018, n. ###). 
La sentenza menzionata chiarisce che ciò che rileva ai fini dell'accertamento della validità del contratto di appalto è la conformità o meno dell'opera eseguita al progetto approvato, risultando irrilevante l'eventuale successiva sanatoria.  5) Vanno poi riportate le conclusioni a cui è addivenuto il nominato consulente tecnico d'ufficio dott.  geom. ### e che le coordinate giuridiche sin qui lungamente tracciate debbano calarsi al caso di specie conseguendone le statuizioni conseguenti. E ritiene sul punto il giudice di dover espressamente richiamare le chiare conclusioni espresse dal ctu tenuto conto dei quesiti posti.  -Quanto alle condizioni per l'adesione alle conclusioni rassegnate dal consulente, appare evidente l'ammissibilità dei quesiti formulati (essendo stato rispettato il divieto di deferire all'ausiliario accertamenti merito alla qualificazione giuridica di fatti ovvero alla conformità al diritto di comportamenti); sussiste la specificità dell'oggetto dell'indagine tecnica compiuta e la correttezza dell'accertamento tecnico sia con riferimento alla completezza degli accertamenti strumentali sia con riferimento alla intrinseca coerenza ed alla adeguatezza delle argomentazioni rispetto alle nozioni correnti e condivise della scienza di riferimento; è stata effettuata una discussione critica da parte dell'ausiliario delle osservazioni e deduzioni delle parti e dei loro consulenti mediante indicazione di argomentate, e scientificamente controllabili, ragioni di dissenso.  -Avendo in proposito la Suprema Corte ben chiarito che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, mentre le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. 2.2.15 n. 1815 e 9.1.09 n. 282).  -Proprio delle risultanze emerse a conclusioni delle operazioni peritali e delle valutazioni espresse dal nominato consulente tecnico d'ufficio deve dunque farsi carico il ### al fine di risolvere le problematiche ulteriormente dedotte in questo giudizio. 
Gli apporti conseguiti e di cui agli accertamenti espletati dal ctu - confortati dalle risultanze documentali - introdotto elementi innegabilmente chiarificatori ed è da ritenersi, inoltre, e conclusivamente, assorbita ogni altra valutazione sulle questioni e tematiche dedotte, stante l'esaustività degli accertamenti condotti, e avuto riguardo superfluità dell'esame degli ulteriori fatti e argomenti di cui alle divergenti prospettazioni delle parti in considerazione dell'oggetto delle domande principali sviluppate e della natura di esse. 
Al consulente d'ufficio sono stati demandati i seguenti quesiti: 1) esperita ogni necessaria indagine anche in riferimento alla individuazione delle imprese responsabili della progettazione edile ed impiantistica, del nominativo del direttore lavori, della impresa affidataria e per quanto concerne l'appalto oggetto di causa, nonché di tutte le imprese che hanno partecipato ai lavori oggetto di causa, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, e previa individuazione della dimensione degli immobili oggetto di causa, 1.1) descriva anche mediante riproduzione grafica e fotografica gli immobili oggetto di causa, e in igni caso lo stato dei luoghi, 2) quantifichi e descriva l'opera svolta da parte convenuta opposta, distinguendo i lavori contrattuali ed eventualmente quelli extra-contrattuali, 2.1) descriva la situazione urbanistica dell'immobile per cui è causa ripercorrendo la relativa vicenda storica; verifichi se per l'immobile per cui è causa sia stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria, certificato di abitabilità e agibilità, ovvero pendano i relativi procedimenti; 3) precisi se l'immobile per cui è causa sia stato oggetto di richiesta/istanza di concessione e/o autorizzazione e/o permesso (e se la domanda relativa alle suddette concessioni/autorizzazioni ricomprendeva l'immobile e/o le opere per cui è causa); 3.1) stabilisca il ctu l'epoca di costruzione dell'immobile oltreché gli interventi edilizi subiti dall'immobile fino al 21.06.2006 (data del preliminare di vendita), e la eventuale presenza di parti abusive sull'immobile alla data di cessazione del rapporto tra le parti e comunque nei termini indicati da parte attrice; 4) precisi in ogni caso se l'immobile sia sanabile; indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative e, in caso di costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico-edilizia vigente, 4.1) descriva la tipologia degli abusi riscontrati, 4.2) dica se l'illecito sia stato sanato o sia sanabile, ed indichi il presumibile costo della sanatoria; 5) dica quali opere risultano essere esistenti alla data del conferimento dell'incarico sulla scorta dei documenti rinvenibili in atti, e comunque con riferimento al contenuto degli accertamenti peritali, della documentazione e delle tavole grafiche in atti e se, in ogni caso, l'immobile abbia subìto o meno interventi edilizi rilevanti, per i quali sarebbe stata necessaria ### edilizia e/o titoli edilizi equipollenti ed autorizzazioni del ###, e descriva compiutamente il ctu detti abusi edilizi; 6) individui comunque il ctu il periodo di costruzione dell'immobile per cui è causa nonché i periodi in cui sarebbero stati effettuati gli interventi sullo stesso, determinandone altresì tipologia e natura nonché se tali interventi costituiscano opere non autorizzabili o non sanabili; 7) accerti se il convenuto ### si sia limitato a svolgere i lavori e le opere edilizie commissionate, in conformità ai progetti oggetto della ### n. 8/08 e della ### n. 30/2011, rilasciate dal Comune di ### nonché della successiva variante per “sistemazione esterna e cannizzati”, giusta ### 5361 del 15 Luglio 2011 e protocollata al Comune di ### in data 28 luglio 2011 con ### n. 15773; 7.1) accerti inoltre il ctu se le opere edilizie oggetto della relazione tecnica di parte attrice, redatta geom. ### siano state realizzate fra il mese di aprile e luglio 2012, ovvero, in epoca successiva alla chiusura dei lavori eseguiti dall'opposto ### 7.2) ed accerti poi se il convenuto ### risulti estraneo alla realizzazione della “piscina”, avvenuta in epoca successiva alla “chiusura del cantiere” ed alla comunicazione di “fine lavori”, verificando se l'area nella quale sarebbe stato successivamente realizzata, abusivamente, la piscina, sia stata piantumata dal convenuto ### con alberi da frutto, al fine di creare la “zona verde” sottostante al fabbricato; 8) accerti in ogni caso, come indicato da parte attrice, se sussista contrarietà delle opere edili esistenti sulla proprietà attualmente intestata a ### e ### già di ### posta in ### identificata Catastalmente al foglio di mappa di quel comune particelle 121,122,125,126 (oggi identificata al n. 833, 834) e 202, così come descritte in atti alle norme urbanistiche ed edilizie e, conseguentemente, i costi di relativa costruzione, indicando se esse siano o meno sanabili in base alla normativa vigente, i costi del procedimento di sanatoria e/o demolizione e qualora dette opere non fossero sanabili fossero sanabili ma non si potessero comunque demolire senza evitare problemi strutturali all'edificio esistente e costruito in base alla concessione edilizia n. 30-2011 del Comune di ### verificando se il corpo di fabbrica abusivo sia seminterrato, 8.1) determini il ctu le opere ed i costi necessari per l'eliminazione del volume; 9) acquisisca tutti gli elementi utili per la decisione della controversia avuto riguardo alle posizioni delle parti, e ritenuto che le cognizioni tecniche che il consulente mette a disposizione del giudice possono essere necessarie non solo alla mera comprensione di fatti ed elementi che già emergano per altre vie nel processo, ma anche per conoscere e percepire i fatti che altrimenti non potrebbero essere conosciuti se non con una specifica preparazione tecnica e che, dunque, “La consulenza tecnica d'ufficio ha fisiologicamente lo scopo fornire un parere che sia di ausilio all'attività valutativa dell'organo giudicante sotto il profilo di quelle cognizioni tecniche che esso non possiede (c.d. consulenza “deducente”), tuttavia, può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, qualora, oltre che valutazione tecnica, costituisca accertamento di particolari situazioni di fatto (c.d.  consulenza “percipiente”), rilevabili solo attraverso cognizioni tecniche e percepibili esclusivamente attraverso specifiche strumentazioni tecniche” (Cass. civ., 12.02.2015, n. 2761).” -5.1) Ha dunque accertato il ctu: che dal raffronto tra la posizione progettuale nel lotto di terreno dei corpi di fabbrica "###", "###" e la "piscina" così come prevista graficamente nel progetto facente parte integrante della ### n. 30/2011 rilasciata a ### e quella reale rinvenuta sui luoghi di causa, ictu oculi, emergevano delle criticità in quanto rispetto alle posizioni planimetriche indicate in progetto, la costruzione del corpo di fabbrica "###" risulta ruotata e traslata di diversi metri (lo stesso dicasi anche per la piscina nonostante la sua realizzazione sia stata espressamente vietata dagli ### preposti), mentre la costruzione del corpo "###" risulta traslata.
E testualmente, che a verifica della sussistenza di tali evidenti difformità e al fine di rilevarne le esatte misurazioni, di avere eseguito un rilievo topografico sia della posizione dei corpi di fabbrica oggetto di causa e sia del ciglio della strada comunale esistente il quale, secondo il progetto approvato, doveva risultare per legge distante non meno di 20 metri dai corpi di fabbrica di progetto, nonché di avere proceduto attraverso la sovrapposizione della grafica del rilievo topografico dello stato dei luoghi e risultando che la costruzione del corpo di fabbrica denominato "###" è totalmente difforme al progetto in quanto è stato realizzato alla distanza di 17,19 metri dal ciglio della strada comunale anziché di quella di 20 metri che era stata prevista in progetto in osservanza del ### della strada. 
Mentre, il fabbricato denominato "###" risulta posto alla distanza di 19,46 sempre dal ciglio della strada. 
Ed ancora, di avere avuto in data ### un colloquio col Dirigente dell'### del Comune di ### si precisa che, per quanto riguarda il predetto fabbricato "###" esso dovrà essere demolito in quanto urbanisticamente non potrà essere sanato, mentre il fabbricato "###" potrà essere oggetto di un permesso di costruzione in sanatoria ai sensi dell'art. 14 L.R. 14/2016 per variazione di ubicazione ed inoltre relativamente alla mancanza di rispetto della sua distanza rispetto al dal ciglio stradale (19,46 metri), tenuto conto che essa potrà essere risolta attraverso l'asportazione di una parte del rivestimento esterno in pietra sulla facciata esterna del fabbricato, fino ad avere 20 metri dal ciglio stradale, sicché, sarà sufficiente effettuare una smussatura dello spigolo del fabbricato per portarlo alla predetta distanza regolamentare. 
Ha dunque offerto elaborati grafici, aggiungendo che: Inoltre, dall'esame della "### 1 Corpo ### in costruzione e ### in costruzione" e della "### 7 Incannucciato corpo ### e analogo ###", entrambe allegate alla memoria 183 n.3 versata in atti dall'avv. ### per il convenuto ### si rilevano alcuni segni particolari, dovuti alla posa in opera, con la c.d. ripresa di getto, di conglomerato cementizio durante l'esecuzione delle opere, di cui, durante il corso delle operazioni peritali, è stato possibile accertare che esistono ancora sui luoghi di causa; ergo, dimostra che se quel conglomerato cementizio (immortalato nella foto cit. in atti) è tutt'ora esistente, allora, oltre ogni ragionevole dubbio, si può affermare che poiché esso costituisce la copertura con "volte" dell'involucro edilizio del corpo abusivo oggetto di causa denominato "###" seminterrato rispetto alla terrazza del #### (in progetto corpo "###"), allora si deduce che al momento in cui sono state scattate le foto (1 e 7) il piano seminterrato era stato realizzato contestualmente alla realizzazione del corpo "###" dalla stessa impresa ### e quindi non in epoca successiva al fine lavori.
Ha riferito che: oltre ogni ragionevole dubbio, l'involucro edilizio del piano seminterrato abusivo oggetto di causa è stato realizzato in corso d'opera durante l'esecuzione dei lavori di cui alla concessione edilizia n. 30 lasciata a ### E dunque, rispondendo ai quesiti, che sono state rinvenute le opere abusive riguardanti il corpo "###" piano seminterrato e la piscina. 
E che, per l'immobile oggetto di causa: - non è stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria chiesta dall'istante (e che mai potrà essere rilasciata); - non è stato rilasciato il certificato di agibilità chiesto dall'istante e che pende presso il Comune il relativo procedimento essendo stata accertata dall'Ente l'incompletezza della documentazione a corredo della domanda presentata; - che il corpo "###" al piano seminterrato, facente parte dell'immobile per cui è causa, non è stato oggetto di richiesta/istanza di concessione e/o autorizzazione e/o permesso preventivamente alla sua realizzazione. 
Infatti, solamente dopo la realizzazione abusiva di detto corpo è stata presentata domanda di sanatoria edilizia. 
Ed altresì che l'epoca di costruzione dell'immobile risale al 30/01/2009, le strutture sono state ultimate il ### (cfr. certificato collaudo statico, …). 
Non risultano interventi edilizi subiti dall'immobile fino al 21.06.2006, né presenza di parti abusive sull'immobile alla data di cessazione del rapporto. 
E quanto alle difformità: - corpo "###" realizzato a distanza inferiore a venti metri dal ciglio stradale previsti dal relativo ### così come emerso e rilevato dal sottoscritto CTU durante il corso delle operazioni peritali (v.all.4); - corpo "###" costituito da piano seminterrato, abusivamente realizzato come da accertamenti agli atti già svolti dagli ### pubblici; - piscina, abusivamente realizzata, come da accertamenti agli atti già svolti dagli ### pubblici, sono insanabili. 
Mentre, l'ubicazione esecutiva del corpo "###", risultata ruotata e traslata rispetto a quella progettuale autorizzata, nonché la sua realizzazione esecutiva risultata a 19,46 metri dal ciglio stradale anziché dei venti metri previsti dal relativo ### così come emerso e rilevato dal sottoscritto CTU durante il corso delle operazioni peritali (v.all.4), può essere sanabile facendo richiesta agli ### preposti di permesso di costruire in sanatoria ai sensi art. 14 L.R. 16/2016 per variazione di ubicazione, previa acquisizione di compatibilità paesaggistica da parte della ### e di ### da parte del ### Ha allegato computo metrico estimativo n.1 (…) redatto in base ai prezzi unitari desunti dal ### della ### anno 2022 (aggiornato ai sensi del c.2 art. 26 D.L. n. 50 del 17/05/2022), aumentati fino al 30% così come previsto dallo stesso prezzario per i lavori da eseguirsi nelle isole minori, riportando il relativo quadro economico di 36.000,00 euro. 
E che: risultano esistenti le seguenti opere: - fabbricato denominato "###" (dammuso principale); - fabbricato denominato "###" (accessorio di quello principale) realizzato in posizione difforme al progetto, non sanabile, soggetto a demolizione; - fabbricato denominato "###" realizzato abusivamente in posizione seminterrata rispetto alla veranda del dammuso principale, non sanabile, soggetto a lavori di demolizione o di tombatura; - piscina e pavimentazione circostante, non sanabile e soggetta a lavori di demolizione o di tombatura; - allacciamenti alla rete elettrica, idrica. 
Ed ha ritenuto che il convenuto ### non si è limitato a svolgere i lavori e le opere edilizie commissionate e regolarmente autorizzate di cui in quesiti. 
Inoltre, si fa rilevare che nell'allegato n.4 alla ###.2, ex art. 183, co 6, c.p.c., versata in atti per il convenuto opposto ### intitolata "### fuori preventivo in riferimento alla costruzione ###", dell'importo di 76.280,00 + iva, le opere ivi elencate riguardano quantitativamente e descrittivamente tutte le opere che sono state necessarie a poter realizzare il corpo "###" abusivo ed entro la data di fine lavori (12.01.2012), in posizione seminterrata sottostante alla pavimentazione della veranda dell'attuale corpo "###"; mentre, per quanto riguarda la voce n.5 d'elenco sempre dell'allegato n.4 cit. intitolato "### lavori aggiornato" risulta la lavorazione "### finale del cantiere"; al riguardo si fa rilevare che tale onere è a carico dell'impresa esecutrice e che l'importo pari a € 3.000,00 sarebbe congruo al montaggio della piscina abusiva oggetto di causa. 
Si fa rilevare che detto allegato è stato sottoscritto, per accettazione dal ### e dal ### (ditta esecutrice) in data ### e quindi prima del fine lavori dichiarato il ###. 
E quindi: che come indicato da parte attrice, esiste contrarietà delle opere edili esistenti sulla proprietà della stessa parte, ma vi è di più, infatti, rispetto a quanto lamentato in atti , durante il corso delle operazioni peritali svolte sui luoghi di causa, è emerso che il fabbricato denominato "###" non rispetta la distanza di venti metri dal ciglio stradale e che, per tale motivo, come già ampiamente relazionato, essendo tale abuso insanabile, è soggetto alla demolizione con costi pari a 49.500,00 euro come già indicato in risposta ai quesiti 4.1 e 4.2 che precede. 
Ha pertanto allegato apposita riepilogativa di raffronto relativa ai costi di costruzione delle opere edili esistenti sui luoghi di causa.  6) Tali essendo le risultanze emerse, non vi è dubbio che la nullità del contratto di appalto determina l'impossibilità di pretendere il corrispettivo pattuito per le opere previste. 
Nella specie, non può accogliersi la pretesa creditoria avanzata dal convenuto opposto/ingiungente in mancanza di un negozio valido tra le parti e viene pertanto travolta dalla dichiarazione di nullità dello stesso la cui declaratoria può essere formulata in via principale stante la domanda a riguardo proposta dall'attrice opponente. 
E quindi, la proposizione di una domanda specifica nel giudizio consente al Tribunale di pronunciare la dichiarazione di nullità del contratto di appalto in via principale, suscettibile come tale di passare in giudicato, ostando tale statuizione all'accoglimento della domanda di pagamento del corrispettivo ancora dovuto oggetto della richiesta avanzata in sede monitoria. 
Richiamando altra giurisprudenza di merito, vd. Tribunale Ordinario di Latina 4 maggio 2021, va dunque rilevata la nullità del contratto di appalto per illiceità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1418 comma secondo codice civile e 1345 stesso codice. In proposito, la Cassazione sezione seconda con sentenza n. 21418 del 30 agosto 2018 ha stabilito che “il contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di un'opera senza la prescritta concessione edilizia è nullo per illiceità dell'oggetto e la nullità impedisce al contratto di produrre i suoi effetti sin dall'origine, senza che rilevi l'eventuale ignoranza delle parti circa il mancato rilascio della concessione, ignoranza comunque inescusabile, attesa la grave colpa di ciascun contraente, che avrebbe potuto verificare, con l'ordinaria diligenza, la reale situazione del bene dal punto di vista amministrativo. Pertanto, nel giudizio instaurato dall'appaltatore contro l'appaltante per la risoluzione del contratto, rimasto ineseguito, e il risarcimento del danno conseguente, è irrilevante l'accertamento dell'eventuale responsabilità dell'appaltante in ordine al mancato rilascio della concessione edilizia dell'opera appaltata”.  7) ### quanto sopra precisato, sotto diverso profilo, non appare poi ammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall'erede del committente ed odierna attrice che, pertanto, deve essere rigettata.
Ed invero, le conseguenze della nullità del contratto d'appalto quando le opere realizzate sono gravemente abusive, e il committente risulta corresponsabile dell'illecito, quest'ultimo non può chiedere il risarcimento dei danni all'appaltatore. 
Nel caso di specie, la sottoscrizione della comunicazione di “fine lavori”, con riferimento alla concessione edilizia n. 30/2011 sottoscritta dal progettista e dal ### datata 12.1.2012, appare indicare la probabile conoscenza dell'iter dei lavori in questione da parte del committente. 
Ed invero, come precisato dal ###, vd. Cass. ###. Sez. 2 Num. 19258 Anno 2025, pubblicata il ###: “Questa Corte ha avuto occasione di affermare che in tema di contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti senza rispettare la concessione edilizia, occorre distinguere le ipotesi di difformità totale e parziale. Nel primo caso, come quello che ci occupa, che si verifica ove l'edificio realizzato sia radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie, l'opera è da equiparare a quella posta in essere in assenza di concessione, con conseguente nullità del detto contratto per illiceità dell'oggetto e violazione di norme imperative (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. ### del 27/11/2018, Rv. 651755 - 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7961 del 20/04/2016, Rv. 639609 - 01; ### 1, Sentenza n. 13969 del 24/06/2011, Rv. 618451 - 01). Con particolare riferimento alla doglianza sollevata, che contesta il convincimento del giudice in merito alla totale difformità delle opere rispetto alla concessione assentita, è stato ulteriormente precisato che in tema di responsabilità dell'appaltatore, al fine di valutare la totale difformità di un intervento edilizio rispetto a quello autorizzato è necessaria una comparazione unitaria e sintetica fra l'organismo programmato e quello che è stato realizzato con una valutazione complessiva e non parcellizzata delle singole difformità, non potendosi dunque ammettere una qualificazione di ognuna di esse come difformità solo parziale dell'immobile assentito rispetto a quello realizzato (in termini: Cass. Sez. 2, Ordinanza 11636 del 04/05/2023, Rv. 667765 - 01). 
E proprio nel caso di specie è emersa la totale difformità delle opere realizzate, come emerge dall'esame della ctu. 
Inoltre, la Corte precisa che non è configurabile una responsabilità contrattuale dell'appaltatore nei confronti del committente per negligenza nell'adempimento di obbligazioni che solo da un negozio valido e produttivo di effetti possono sorgere. La nullità del contratto elide in radice la configurabilità di un inesatto adempimento delle obbligazioni quando la causa della nullità sia addebitabile al committente (cfr. Cass., Sez. III, 23 giugno 2016, n. 12996; Cass. n. 7961 del 2016, cit.; Cass. 13969 del 2011, cit.). Infatti, la eventuale inosservanza degli obblighi di esecuzione della prestazione non può essere posta a base di azioni contrattuali del committente, come quella risarcitoria per inesatto adempimento, essendo questi partecipe della violazione delle norme che hanno dato causa alla nullità del contratto e non potendo dolersi dell'inesatta prestazione contrattuale in violazione di norme di ordine pubblico cui scientemente ha dato causa. Inoltre, muovendo dall'assunto che il committente abbia contribuito a cagionare il danno - e per cui si considera quest'ultimo responsabile dell'esecuzione delle opere non concessionate, sino ad escludere completamente ogni pretesa risarcitoria a suo favore, il ### precisa che ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 380/2001, «il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo: pertanto, rientra tra i doveri della committenza quello di ottenere tutti i provvedimenti amministrativi necessari per l'esecuzione dell'opera appaltata, e incombe al titolare della concessione edilizia e al committente l'obbligo giuridico del rispetto della normativa sulle concessioni, ai sensi dell'art. 6, comma 1, L. n. 47/1985 (ora art. 29, comma 1, D.P.R. n. 380/2001)». 
Conseguono dunque le statuizioni come in dispositivo, in ordine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, assorbita ogni altra questione.  8) Quanto alle spese di lite: considerato l'esito del giudizio, consegue la condanna del convenuto opposto a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate, come da dispositivo e che vanno compensate per 1/2 e poste a carico della parte convenuta nella restante parte, e quindi liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 per un ammontare di ### 3.808,00 (valori medi per le fasi studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale in considerazione dello svolgimento del giudizio), oltre spese forf., IVA e CPA come per legge.  -8.1) In considerazione dei chiari accertamenti compiuti nel giudizio (avendo il ctu effettuato la propria attività nei termini come innanzi indicato), e determinato e descritto le opere quantificandone i costi, alla stregua delle considerazioni in precedenza svolte, ritiene il giudicante che le spese della ctu vadano infine poste, in solido, a carico delle parti, come da separato provvedimento.  P.Q.M.  il Tribunale di ### sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.  ### definitivamente pronunciando nella causa n. 186/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in parziale accoglimento delle domande di parte attrice: -dichiara la nullità del contratto di appalto stipulato tra ### de cuius di parte attrice opponente, e ### e per l'effetto, - revoca il decreto ingiuntivo n. 717/2021 del 18.10.2021 reso dal Tribunale di ### nel proc.  2131/2021 R.G.; -rigetta la domanda riconvenzionale e ogni ulteriore domanda proposta da parte attrice opponente; - condanna il convenuto opposto ### a rifondere, in favore di parte attrice opponente ### le spese di lite, compensate per un 1/2, che liquida in euro ### 3.808,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.  -pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico solidale di entrambe le parti. 
Così deciso in ### 27 ottobre 2025. 
Il Giudice dott. ### presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.  22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44. 
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.  lgs. n. 196 del 2003.

causa n. 186/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Matteo Torre

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Corte d'Appello di Potenza, Sentenza n. 432/2025 del 20-11-2025

... di difesa sorretta dalla giustificazione per cui il termine del rinvio per il tentativo di conciliazione sarebbe stato troppo breve. Per tali ragioni, anche il motivo in oggetto è infondato. Sulle censure di merito La validità del lodo comporta l'inammissibilità delle censure di merito articolate dall'appellante. Come noto, l'art. 829 c.p.c. stabilisce precisi limiti alla possibilità di svolgere critiche nel merito della pronuncia arbitrale prevedendo che “l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. E' ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico. ### per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è sempre ammessa: 1) nelle controversie previste dall'articolo 409; 2) se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato. Nelle controversie previste dall'articolo 409, il lodo è soggetto ad impugnazione anche per violazione dei contratti e accordi collettivi”. Tali presupposti non sono stati (leggi tutto)...

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CORTE ### DI POTENZA Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Potenza, ###, nella persona dei signori: - dott. ### - dott. ### - dott.ssa ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 588/2018 R.G.A.C.  tra ### S.R.L. (C.F. ###), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to ### D'### giusta mandato a margine dell'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ### alla ### n. 33 appellante e ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv.  ### in virtù di mandato a margine della domanda di arbitrato e contestuale nomina di arbitro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in ### D'####, alla ### n. 221 appellato
OGGETTO: impugnazione di lodi nazionali - appello avverso il lodo arbitrale del 19.02.2018.  CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.  RAGIONI DI FATTO E ### Con domanda di arbitrato e contestuale nomina di arbitro del 19.06.2008 ### in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 7 della convenzione stipulata con la società ### s.r.l., ne chiedeva la condanna al pagamento della somma pari ad euro € 119.542,87 a titolo di compenso per le prestazioni effettuate in forza della predetta convenzione e meglio specificate in atti. 
La società odierna appellante non provvedeva alla nomina di un proprio arbitro nè si costituiva e, con pec del 16.11.2017 contestava la regolarità di costituzione del collegio diffidandolo dal proseguire nella propria attività. 
Il procedimento arbitrale è stato definito con il lodo del 19.02.2018 con cui, rigettate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla ### s.r.l., accoglieva la domanda di condanna proposta dal professionista condannando l'appellante al pagamento della complessiva somma pari ad euro 98.191,12 oltre interessi moratori e spese processuali. 
Avverso tale pronuncia arbitrale ha interposto gravame la ### s.r.l.  eccependone in via pregiudiziale la nullità in quanto assunta nonostante palesi violazioni del contraddittorio nonché in violazione dell'art. 821 c.p.c. Ha poi svolto censure nel merito dirette a contrastare la prova della pretesa creditoria riconosciuta dal collegio arbitrale in favore del professionista appellato. 
Si è costituito ### chiedendo il rigetto della domanda perché infondata nonché la condanna della società appellante al risarcimento del danno ex art. 96, co. 3 c.p.c., oltre il rigetto dell'istanza inibitoria. 
Il giudizio d'appello non è stato istruito se non documentalmente e trattenuto in decisione all'udienza del 23.09.2025, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.  in quanto espressamente rinunciati.
Sulla violazione dell'art. 821 c.p.c. 
Stante il potenziale carattere assorbente va anzitutto vagliata l'eccezione di nullità del lodo ai sensi dell'art. 821 c.p.c. 
Nel sistema processuale vigente, affinché la parte che ne abbia interesse possa far valere il motivo di nullità de quo è necessario che lo stesso manifesti, così come previsto dall'art. 821 c.p.c. la volontà di far valere la decadenza prima della sottoscrizione del lodo da parte della maggioranza dei membri del collegio. Nel manifestare tale volontà, tuttavia, è necessario che la parte interessata osservi le prescrizioni formali dettate dall'art. 821 c.p.c. in base al quale “il decorso del termine indicato nell'articolo precedente non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza”. 
Tutto ciò premesso la prima verifica che occorre svolgere attiene alla tempestività o meno del lodo odiernamente impugnato. Il termine per rendere il lodo inizia a decorrere dalla data di accettazione degli arbitri o dall'ultima accettazione, se gli arbitri sono più e l'accettazione non sia avvenuta contemporaneamente. Nel caso di specie, essendo stati nominati tre arbitri, ai fini della decorrenza del termine per la pronuncia del lodo, deve aversi riguardo all'ultima accettazione in data ### come riferito dalla stessa società appellante (p. 2 dell'atto di appello). 
Tanto premesso, con riguardo alla decorrenza di tale data, il lodo, in mancanza di diversa pattuizione, avrebbe dovuto essere pronunciato nel termine di 180 gg. ex art.  820 c.p.c. nella formulazione precedente alla sostituzione del medesimo articolo ad opera del D.lgs. n. 40/2006. 
E' evidente la tardività del lodo per cui è causa attesa la sua pronuncia solo nel 2018, quindi ben oltre il termine previsto dall'art. 820 c.p.c. 
Premessa la tardività del deposito del lodo, la nullità dello stesso consegue ad un'ipotesi di nullità relativa la cui operatività è rimessa all'iniziativa della parte che intenda avvalersene attraverso una formale e tempestiva comunicazione della volontà di far valere detta decadenza. ###. 821 co. 1 c.c., infatti, prevede che “Il decorso del termine indicato nell'articolo precedente non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza”. 
Con specifico riguardo a tale profilo si attesta uno dei motivi di gravame articolati dalla società appellante secondo cui l'adempimento in parola sarebbe stato assolto nel caso di specie dalla comunicazione inviata a mezzo pec all'appellato nonché agli arbitri in quanto diretta esplicitamente a contestare la violazione dell'art. 820 c.p.c.  diffidando dal procedere in ulteriori attività.  ### è infondato. 
La Corte condivide in merito le argomentazioni già svolte dal Collegio arbitrale e tese a sottolineare l'inidoneità della comunicazione a mezzo PEC a supplire alla notifica a mezzo ### giudiziario, procedura che, in conformità con i più recenti arresti di legittimità, non ammette equipollenti. 
Difatti, la notifica in oggetto deve consentire anche la conoscenza della ricezione della stessa da parte dei destinatari. Il termine “notifica” impiegato dal legislatore non potrebbe che evocare il concetto di notifica giusprocessualistica. 
Né è conferente il richiamo all'art. 156 c.p.c. perché tale norma si riferisce, di regola, "agli atti del processo" e perché, come detto, la previsione della notificazione garantisce la certezza della conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati dell'intenzione di far valere la decadenza (cfr. da ultimo Cass. n. 10444/2023 secondo cui “in tema di procedimento arbitrale, l'atto con cui la parte intenda far valere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 821 c.p.c., il decorso del termine previsto dall'art. 820 c.p.c. come causa di nullità del lodo, deve essere notificato alle controparti e agli arbitri, a pena di inefficacia, con le forme della notificazione degli atti processuali civili. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso contro la sentenza della corte di appello che aveva ritenuto inidonea a far valere il decorso del termine per la pronuncia del lodo una "dichiarazione di decadenza" inviata direttamente dall'indirizzo di posta elettronica certificata della parte interessata”). 
Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo di gravame è infondato. 
Sulla violazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 829 n. 9 c.p.c.
Sempre in via pregiudiziale, la ### s.r.l. si duole della violazione del principio del contraddittorio. 
In particolare, lamenta sotto tale profilo plurime irregolarità, ovvero il difetto di notifica della convocazione dell'incontro del 9.12.2010 al quale l'avv.  #### avrebbe partecipato in qualità di difensore della società ### s.r.l. pur non avendo la procura, del ricorso al ### del Tribunale ai fini della nomina dell'arbitro per conto di essa società, dell'udienza del 16 marzo 2015 fissata per il tentativo di conciliazione ### la stessa società appellante ha dedotto di avere avuto regolare notifica sia della domanda di arbitrato del 15 luglio 2008 (p. 4 dell'atto di appello) che del verbale d'udienza del 16 marzo 2015 (p. 7 dell'atto di appello) nonché della convocazione per rendere l'interrogatorio formale (notifica del verbale del 16.10.2017, p. 8 dell'atto di appello). 
Ancora, occorre considerare come vi è in atti il riscontro della notifica del sollecito di nomina del proprio arbitro del 3.3.2010. 
Ciò precisato quanto alle doglianze proposte dall'appellante sotto il profilo della pretesa violazione del contraddittorio, occorre rilevare in limine come la violazione del contraddittorio va vagliata nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio. Come ribadito in sede di legittimità, infatti, “In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa” (così Cass. civ.  18600/2020).
Alla luce di tali principi, non si ravvisa nella censura articolata dall'appellante la deduzione dello specifico pregiudizio al proprio diritto di difesa tanto più che la stessa società, pur avendo ricevuto la notifica di plurimi atti relativi al procedimento arbitrale come innanzi evidenziato, non ha inteso costituirsi e svolgere le proprie difese. 
La stessa appellante, difatti, anche nell'atto introduttivo del presente gravame ha dedotto che, ricevuta la notifica del verbale dell'udienza del 16 marzo 2015, la riteneva ininfluente attesa “la già intervenuta totale irregolarità del procedimento e per il successivo andamento del procedimento arbitrale”. 
Del pari è solo generica la deduzione della violazione del diritto di difesa sorretta dalla giustificazione per cui il termine del rinvio per il tentativo di conciliazione sarebbe stato troppo breve. 
Per tali ragioni, anche il motivo in oggetto è infondato. 
Sulle censure di merito La validità del lodo comporta l'inammissibilità delle censure di merito articolate dall'appellante. Come noto, l'art. 829 c.p.c. stabilisce precisi limiti alla possibilità di svolgere critiche nel merito della pronuncia arbitrale prevedendo che “l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. E' ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico.  ### per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è sempre ammessa: 1) nelle controversie previste dall'articolo 409; 2) se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato. 
Nelle controversie previste dall'articolo 409, il lodo è soggetto ad impugnazione anche per violazione dei contratti e accordi collettivi”. 
Tali presupposti non sono stati invocati nel caso di specie e, pertanto, non è ammissibile una disamina nel merito della controversia. 
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va rigettato perché infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avendo riguardo al valore della controversia in misura pari alla pretesa creditoria riconosciuta dal collegio arbitrale in favore del professionista appellato e con applicazione dei parametri medi. 
Non si reputano sussistenti i presupposti della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. invocata dall'appellato in quanto la mera infondatezza della domanda non consente di accedere a tale pronuncia suppletiva (cfr. Cass. 19448/2023 secondo cui “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.”). 
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui propostaa norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede: 1. rigetta l'appello; 2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata che si liquidano in euro 14.317,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge; 3. dichiara l'obbligo a carico di parte appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.  ### est.  ###

causa n. 588/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Pasquale Maria Pi Cristiano, Mariadomenica Marchese

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