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Tribunale di Foggia, Sentenza n. 1931/2025 del 15-11-2025

... che le notifiche dei verbali di accertamento dell'8- 13.11.2021, eseguite tutte il ###, devono ritenersi senz'altro tardive, in quanto effettuate ben oltre il termine perentorio di 90 giorni dall'accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 201 C.d.S. Dunque, in accoglimento dell'appello e, quindi, in riforma della sentenza impugnata, i verbali di accertamento di violazione al C.d.S. n. Z/1619/2021 del 08.11.2021, Z/1647/2021 del 09.11.2021, Z/1648/2021 del 09.11.2021, Z.1673.2021 dell'11.11.2021, Z/1676/2021 dell'11.11.2021 e Z/1715/2021 del 13.11.2021 della ### del Comune di ### vanno annullati, in quanto notificati al ### oltre il termine perentorio di cui all'art. 201 ### della strada. Resta assorbita ogni ulteriore questione. IV.- Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio (leggi tutto)...

testo integrale

 TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA II SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale di Foggia, ### in composizione monocratica e in funzione di giudice d'appello, nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1659/2023 R.G. 
TRA ### (C.F. ###), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti; appellante #### (C.F. ###), in persona del ### p.t., elettivamente domiciliato presso gli avv.ti ### e ### che lo rappresentano e difendono, giusta mandato in atti; appellato ####, in ottemperanza al decreto ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.10.2025, ha depositato le note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate e la causa è passata in decisione secondo il rito speciale vigente MOTIVI DELLA DECISIONE Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. 
I.- Con ricorso in appello depositato il ###, ### ha impugnato la sentenza n. 787/2022 del 28.9.2022, con cui il Giudice di ### di ### ha rigettato l'opposizione promossa dall'appellante contro i verbali di contestazione di violazione del ### della ### del
Comune di ### n. Z/1619/2021 del 08.11.2021, Z/1647/2021 del 09.11.2021, Z/1648/2021 del 09.11.2021, Z.1673.2021 dell'11.11.2021, Z/1676/2021 dell'11.11.2021 e Z/1715/2021 del 13.11.2021, tutti notificati il ### mediante consegna a mani proprie.  ### ha lamentato l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il Giudice di ### ha ritenuto tempestive le notificazioni nonostante fossero state eseguite oltre i novanta giorni previsti dall'art. 201 C.d.S.; in secondo luogo, ha lamentato l'erronea valutazione di inesistenza di autorizzazione al transito in ### nonostante avesse dimostrato la propria qualità di residente della zona e, altresì, in virtù del fatto che il transito è stato effettuato a servizio di un soggetto disabile, come dimostrato dal tagliando comunale per disabili e dalla dichiarazione del trasportato in atti.  ### ha, quindi, rassegnato le proprie conclusioni insistendo per la riforma della sentenza di primo grado e il conseguente annullamento dei verbali impugnati, con condanna del Comune di ### alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 
Con memoria depositata il ###, si è costituito in giudizio il Comune di ### eccependo l'infondatezza dell'appello in fatto e diritto. 
Quanto al primo motivo di appello, l'appellato ha ribadito la tempestività delle notificazioni eseguite in data ### e, quindi, entro i novanta giorni successivi al tentativo di consegna del 27.1.2022, conclusosi negativamente per irreperibilità del destinatario, alla luce della giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 201 C.d.S.; ha altresì dedotto la correttezza della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il ### non fosse titolare di alcuna autorizzazione, rilasciata dal Comune, per il transito in ZTL e che non avesse comunicato, entro tre giorni, il transito a servizio di soggetto diversamente abile.  ### ha perciò concluso per il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite. 
II.- In assenza di attività istruttoria, salva l'acquisizione del fascicolo di prime cure, la causa è pervenuta per la decisione all'udienza del 13.11.2025, svoltasi in modalità cartolare e, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta da parte del Comune, viene decisa con deposito telematico della sentenza. 
III.- In premessa, è opportuno svolgere alcune considerazioni in tema di principio di conservazione degli effetti della notificazione del verbale di contestazione differita per violazione del ### della strada, eseguita tempestivamente ma conclusasi negativamente per causa non imputabile al mittente.
Com'è noto, l'art. 201 C.d.S. prevede che, in caso di infrazioni al ### della strada non immediatamente contestabili, il verbale deve essere notificato entro novanta giorni dall'accertamento all'effettivo trasgressore o al proprietario del veicolo a motore munito di targa risultante dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A; inoltre, qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A. o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.   Alla notificazione, ai sensi dell'art. 201 comma 3 C.d.S., si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12 del ### cit., dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal ### di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. 
La notificazione a mezzo del servizio postale è regolata dalla legge n. 890/1982, secondo cui l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale: in tal caso, di regola l'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario o a persona di famiglia convivente o altri addetto alla casa o al servizio del destinatario o al portiere dello stabile o al dipendente (art. 7 l.  cit.); in caso di assenza temporanea, l'operatore postale deposita il piego presso il deposito più vicino, dando notizia del tentativo di consegna al destinatario mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata affisso alla porta o immesso nella cassetta postale, con l'effetto che la notificazione dell'atto originario si ha per eseguita trascorsi dieci giorni dalla spedizione di tale ultima raccomandata (art. 8 l. cit.), mentre. in caso di irreperibilità assoluta, “fermo restando quando previsto dal 201 co. 3 c.d.s.”, l'operatore postale restituisce gli invii al mittente (art. 9 l.  cit.), che sarà, quindi, tenuto a procedere ad una nuova notificazione. 
In linea generale, quando la notificazione non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, la giurisprudenza di legittimità, facendo leva sul consolidato principio di scissione degli effetti tra notificante e notificato, ha da tempo chiarito che il mittente può conservare gli effetti della tempestività della notificazione eseguita ove, appreso dell'esito negativo, riattivi il processo notificatorio con immediatezza e svolga con tempestività gli atti necessari al suo completamento entro un tempo ragionevolmente contenuto (Cass. Sez. Un. n. 17352/2009), stabilendo, con riguardo all'art. 325 c.p.c., che il ragionevole tempo per la riattivazione del procedimento notificatorio è pari alla metà di quello originariamente previsto (Cass. Sez. Un.  14595/2016).
Tale principio, affermato con riferimento ai termini processuali, è stato esteso anche ai termini del procedimento notificatorio delle sanzioni amministrative per violazioni del ### della strada ex art. 201 del d.lgs. n. 285 del 1992 (cfr., in tal senso, Cass. civ. n. 28388/2017), in relazione alle quali deve ritenersi che l'onere di riattivazione del procedimento notificatorio vada assolto dal notificante con immediatezza e, comunque, non oltre “il limite di tempo pari alla metà del termine originariamente previsto, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”. 
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, il primo motivo di appello relativo all'eccepita tardività della notifica dei verbali di accertamento impugnati, è fondato e va accolto, atteso che il Comune, a seguito della prima notifica eseguita in data ### e non perfezionatasi per irreperibilità del destinatario (come si evince dall'avviso di ricevimento ritornato al mittente), si è attivato tardivamente e, precisamente, in data ### (mediante la notifica a mezzo messo comunale). 
A tal proposito, non appare in alcun modo condivisibile la tesi sostenuta dal Giudice di prime cure, secondo cui la notifica del 26.4.2022 è da considerarsi tempestiva in quanto effettuata prima dello scadere dei 90 giorni decorrenti dal 27.1.2022, ossia della dichiarazione di irreperibilità del destinatario da parte dell'agente postale, causa di interruzione del termine di cui all'art. 201 C.d.S. 
Difatti, alla luce della richiamata giurisprudenza in termine di salvezza degli effetti della prima notifica rimasta ineseguita per causa non imputabile al mittente (in cui certamente rientra il caso di irreperibilità assoluta del destinatario all'indirizzo di residenza risultante dai pubblici registri), è evidente che il Comune di ### dopo la prima notifica non andata a buon fine il ### (richiamata nei verbali impugnati), lungi dal riattivarsi celermente e comunque entro “il limite di tempo pari alla metà del termine originariamente previsto”, ha lasciato trascorrere ben 89 giorni prima di procedere alla nuova notificazione, eseguita a mani proprie in data ###, senza allegare - ne tanto meno documentare - circostanze eccezionali (cfr. Cass civ. n. 28388/2017) che potessero giustificare il ritardo nella riattivazione del procedimento notificatorio. 
Non essendosi, dunque, il Comune attivato con tempestività e immediatezza per completare il procedimento notificatorio, quest'ultimo non può ritenersi iniziato il ### (non potendo farsi salvi gli effetti della prima notifica): ne consegue che le notifiche dei verbali di accertamento dell'8- 13.11.2021, eseguite tutte il ###, devono ritenersi senz'altro tardive, in quanto effettuate ben oltre il termine perentorio di 90 giorni dall'accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 201 C.d.S.
Dunque, in accoglimento dell'appello e, quindi, in riforma della sentenza impugnata, i verbali di accertamento di violazione al C.d.S. n. Z/1619/2021 del 08.11.2021, Z/1647/2021 del 09.11.2021, Z/1648/2021 del 09.11.2021, Z.1673.2021 dell'11.11.2021, Z/1676/2021 dell'11.11.2021 e Z/1715/2021 del 13.11.2021 della ### del Comune di ### vanno annullati, in quanto notificati al ### oltre il termine perentorio di cui all'art. 201 ### della strada. 
Resta assorbita ogni ulteriore questione. 
IV.- Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza. 
Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, quanto alle spettanze del primo grado, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, considerando come valore della causa lo scaglione per i giudizi davanti al Giudice di ### fino a € 1.100,00, in ragione del petitum, applicando i valori medi per tutte le fasi, nonché, quanto alle spettanze del secondo grado, ai sensi del D.M. cit., considerando lo stesso scaglione di valore per i procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria, stante la natura documentale della causa e l'esigua attività difensiva espletata.  P. Q. M.  Il Tribunale di #### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 787/2022 emessa dal Giudice di ### di ### in data ###, ACCOGLIE l'opposizione spiegata da #### ed ### i verbali di contestazione di violazione al ### della strada nn. 
Z/1619/2021 del 08.11.2021, Z/1647/2021 del 09.11.2021, Z/1648/2021 del 09.11.2021, Z.1673.2021 dell'11.11.2021, Z/1676/2021 dell'11.11.2021 e Z/1715/2021 del 13.11.2021 della ### del Comune di ### 2. CONDANNA il ### alla rifusione, in favore di ### delle spese di lite, che si liquidano per il primo grado in complessivi € 389, di cui € 43 per esborsi ed € 346 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), da distrarsi in favore del procuratore della parte vittoriosa, avv. ### dichiaratosi antistatario, e per il secondo grado di giudizio in complessivi € 526,50, di cui € 64,50 per esborsi ed € 462 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%),
IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della parte vittoriosa, avv.  ### dichiaratosi antistatario. 
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.  ### 15 Novembre 2025 Il Giudice -

causa n. 1659/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Margherita Valeriani

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Tribunale di Lecce, Sentenza n. 2758/2025 del 11-11-2025

... di cui in narrativa, ed all'esito dell'accertamento richiesto in via riconvenzionale, rideterminare il dovuto in ragione della detrazione delle somme versate a titolo di acconto, e della imputazione dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso, così per un totale finale di euro 1.099,66 lordo; 4) ### il DI opposto anche con riferimento alle spese della fase monitoria, previo accertamento della non debenza delle stesse, se non altro in ragione della rideterminazione delle differenze non dovute; 5) Vinte in ogni caso le spese e le competenze del presente giudizio di opposizione . (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.13298/2023 R.G. 
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa ### I. Gustapane, in funzione di Giudice del ### ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente ### nella causa discussa all'udienza del 22/10/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilitopromossa da: ### corrente in ### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'##### rappresentato e difeso dall'#### a ### E ### Con ricorso presentato in data #### ha proposto opposizione al ### N.1038/2023 emesso dal Giudice del ### di ### in data ###, decreto notificato il ### e con il quale è stato ingiunto a ### S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento della somma lorda di ### 2.149,66 in favore di ### rappresentato e difeso dall'### a titolo di ### di ### e di emolumenti finali del rapporto lavorativo. 
Parte ricorrente, a sostegno della opposizione, contesta la richiesta avanzata da controparte eccependo parziale pagamento, per aver corrisposto al lavoratore € 700,00 tramite contanti consegnati dal legale rappresentante della società, afferma che il lavoratore si è dimesso senza preavviso e che la ### è creditrice dell'importo a titolo di indennità sostitutiva per mancato preavviso di dimissioni pari a € 350,00, somma per la quale spiega domanda riconvenzionale, sostiene inoltre che la somma ancora dovuta per ### di ### ed emolumenti finali, una volta dedotti l'acconto e la indennità sostitutiva del preavviso, sia pari € 1.099,66 e chiede: “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 1) Accertare e dichiarare in via riconvenzionale che l'opponente ha diritto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso di dimissioni corrispondente alla retribuzione di 15 giorni e dunque ad ### 350,00 o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia; 2) Accertare e dichiarare che sono stati corrisposti gli acconti di cui in narrativa per cui gli stessi vanno detratti dal computo finale di ### 3) ### il DI opposto per le ragioni di cui in narrativa, ed all'esito dell'accertamento richiesto in via riconvenzionale, rideterminare il dovuto in ragione della detrazione delle somme versate a titolo di acconto, e della imputazione dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso, così per un totale finale di euro 1.099,66 lordo; 4) ### il DI opposto anche con riferimento alle spese della fase monitoria, previo accertamento della non debenza delle stesse, se non altro in ragione della rideterminazione delle differenze non dovute; 5) Vinte in ogni caso le spese e le competenze del presente giudizio di opposizione .  “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” Si è costituito in giudizio ### con memoria nella quale contesta la opposizione e ne chiede il rigetto, con conferma del decreto opposto, con condanna dell'opponente a corrispondere la somma di € 2.149,66 e al risarcimento da lite temeraria ex art.96 c.p.c. e con vittoria di spese, negando di aver mai ricevuto la somma di € 700,00, sostenendo di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa in data ### perché la società datrice di lavoro pagava con notevole ritardo le retribuzioni, nonché rilevando che nel caso di dimissioni per giusta causa la indennità di mancato preavviso spetta al lavoratore e non al datore di lavoro. 
Tali essendo le avverse prospettazioni e rilevato che con ordinanza del 17/3/2025 è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto, il ricorso è infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti. 
Va infatti rilevato che la società opponente afferma di aver parzialmente pagato il ### di ### attraverso il pagamento di un acconto di € 700 e che l'opposto nega di aver mai ricevuto tale acconto. 
Invero, la società opponente sostiene di aver parzialmente estinto il debito attraverso la dazione di un acconto di € 700,00, affermando che: “### predetto ammonta all'importo di euro 700,00 corrisposto in contanti per anticipazione dal legale rappresentante della società opponente”. 
Tuttavia, si deve ritenere che la società ### non abbia offerto prova ragionevolmente certa del fatto parzialmente estintivo, in quanto la stessa sul punto si è limitata a chiedere prova per testi genericamente capitolata e conseguentemente non ammessa dal Giudice (““Se vero che l'opposto ha percepito l'acconto di ### 700,00 quale anticipazione sull'ultima busta paga”), senza allegare, né indicare il soggetto che avrebbe proceduto al pagamento, né tempi e luoghi dell'asserito pagamento. 
Peraltro, tale capitolo di prova appare anche inammissibile ai sensi dell'art.2722 cod. civ. in quanto nella busta paga di Agosto 2023 rilasciata dalla società datrice di lavoro e allegata alla memoria del creditore opposto è chiaramente indicata la somma da versare al lavoratore. 
Si deve pertanto ritenere che, in mancanza di prova ragionevolmente certa del pagamento dell'acconto, nessun importo di € 700,00 può essere detratto dalla somma spettante al lavoratore per TFR e per emolumenti finali. 
Parte opponente, inoltre, sostiene di aver diritto a compensare parzialmente la somma ancora dovuta a titolo di TFR e di emolumenti finali risultanti dalla ultima busta paga (che quindi ammette di non aver integralmente pagato) con la indennità di mancato preavviso quantificata in € 350,00 e a tal fine spiega domanda riconvenzionale per ottenere la rideterminazione dell'importo dovuto (vedasi fogli 2 e 3 dell'atto di opposizione).  ### sostiene dal canto suo di non dover pagare la indennità di mancato preavviso per essersi egli dimesso per giusta causa. 
Sotto questo aspetto, deve osservarsi che l'art.2118 cod. civ. prevede che “### dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. 
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. 
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro”. 
Inoltre, l'art.2119 cod. civ. recita: “### dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente”. 
Sulla spettanza della indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni la Corte di Cassazione con sentenza n.5146 del 23/5/1998 ha affermato che: “Il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso; la giusta causa di recesso non è da escludersi quando il lavoratore, rassegnando le dimissioni, ne abbia però posticipato l'effetto, così dimostrando la "possibilità" di prosecuzione del rapporto, ove ciò avvenga per rispetto dei principi di correttezza e buona fede nelle obbligazioni contrattuali, in considerazione della particolare posizione rivestita dal lavoratore nell'organizzazione aziendale e perciò dalle negative conseguenze di una immediata cessazione delle sue prestazioni.  (Fattispecie relativa a medico responsabile del raggruppamento chirurgico di una ### di ### che, nella lettera di dimissioni per giusta causa, aveva precisato che le stesse avrebbero avuto effetto in un momento successivo). 
Ancora, la Corte di Cassazione con sentenza n.9116 del 6/5/2015 ha precisato che: “Nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il recesso senza preavviso di ciascun contraente forma oggetto di un diritto potestativo, il cui legittimo esercizio è esclusivamente condizionato all'esistenza di una giusta causa, senza che rilevino i motivi alla base della decisione di recedere dal contratto, non sindacabili dal giudice ai fini della decisione sulla indennità sostitutiva del preavviso, salvo che gli stessi non siano illeciti od esprimano lo sviamento della causa contrattuale allo scopo di eludere l'applicazione di una norma imperativa, e sempreché non sia configurabile una simulazione dell'atto”.  ### la Corte di Cassazione con sentenza n.8419 dell'1/8/1995 ha chiarito che: “Le dimissioni per giusta causa (che, ai sensi degli artt. 2118, secondo comma, e 2119, comma primo, cod. civ., comportano il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva del preavviso) non possono essere considerate alla stregua di un licenziamento, ai fini dell'applicabilità - ai danni del datore di lavoro - delle conseguenze sanzionatorie contrattualmente previste per il licenziamento illegittimo od ingiustificato; restando altresì escluso che, nella stessa ipotesi, l'indennità contrattualmente prevista per il licenziamento anzidetto possa essere conseguita a titolo di risarcimento per illecito extracontrattuale.” Si deve poi osservare che in ordine alla prova della giusta causa delle dimissioni la Corte di Cassazione con sentenza n.4870 del 3/6/1987 ha affermato che: “Nel caso di dimissioni del lavoratore, il diritto di questo all'indennità sostitutiva del preavviso presuppone che le dimissioni siano state determinate da una giusta causa, la cui esistenza, come fatto costitutivo del diritto all'indennità, deve essere provata dal lavoratore stesso”. 
Orbene, nella presente fattispecie è documentato dal ### di recesso presentato al ### per l'### e allegato alla memoria di costituzione dell'opposto che ### è stato assunto dalla società #### S.R.L. in data ### con contratto a tempo indeterminato. 
Anche a foglio 2 del ricorso in opposizione la società ### conferma di aver assunto il lavoratore in data ###, specificando che il medesimo è stato assunto con le mansioni di carpentiere. 
Pertanto, ai sensi dell'art.2119 cod. civ,. essendo il contratto a tempo indeterminato, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza alcun preavviso “qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, ma nel caso in cui sia il lavoratore a recedere, questo ha anche diritto alla indennità sostitutiva del preavviso qualora si dimetta per “giusta causa”. 
Nel caso in esame parte opponente sostiene, a fogli 2 e 3 del ricorso in opposizione, che “Il rapporto si è risolto per dimissioni volontarie del lavoratore che di fatto dal 1 agosto 23 non si è più presentato sul posto di lavoro senza alcuna comunicazione di preavviso e senza che sia avvenuta la conciliazione in ordine all'indennità sostitutiva di mancato preavviso” e quantifica in € 350,00 la somma che l'opposto dovrebbe versare a titolo di indennità di mancato preavviso. 
Parte opposta, invece, afferma di non dovere nulla a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di essere egli titolare di un diritto a percepire tale indennità (della quale tuttavia non chiede il pagamento in questa sede ###quanto sostiene di essersi dimesso per giusta causa per il seguente motivo “avendo ricevuto solo parzialmente e con enorme ritardo (deprecabile prassi del datore di lavoro), i pagamenti delle retribuzioni relative ai mesi di maggio, giugno e luglio 2023 immediatamente precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro, oltre che per aver omesso, il datore di lavoro, il versamento dei contributi: all'uopo si depositano buste paga gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023 regolarmente sottoscritte e quietanzate oltre a quelle di maggio, giugno, luglio e agosto 2023 mai vergate dal ricorrente in quanto mai regolarmente pagate”, come già rappresentato nel ricorso per ingiunzione (vedasi foglio 4 della memoria dell'opposto). 
Alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata incombe sul lavoratore l'onere di provare la giusta causa delle dimissioni. 
Sotto questo profilo, si osserva che nella presente fattispecie il lavoratore ha allegato alla propria memoria di costituzione le buste paga che afferma non pagate dalla datrice di lavoro, tra le quali la busta paga di Agosto 2023 ove è riportata la somma lorda di € 2.149,66, di cui € 1.218,48 per ### La società ### dal canto suo non ha contestato di aver pagato in ritardo le retribuzioni. 
Pertanto, si deve ritenere che il lavoratore abbia offerto prova ragionevolmente certa dei ritardi della datrice di lavoro nell'adempimento dell'obbligo retributivo e che sussista la giusta causa delle dimissioni, poiché, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata “Il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso” (Cassazione, sentenza n.5146 del 23/5/1998, già sopra richiamata). 
Il convincimento che la azienda datrice di lavoro non abbia puntualmente adempiuto agli obblighi contributivi è poi corroborato dalla circostanza che il lavoratore abbia dovuto chiedere il pagamento del ### di ### e degli emolumenti finali con ricorso per ingiunzione. 
Si deve conseguentemente ritenere che, una volta acclarata la sussistenza della giusta causa di dimissioni, la società datrice di lavoro non abbia diritto alla indennità di mancato preavviso. 
Si deve dunque ritenere che il lavoratore abbia diritto a percepire a titolo di ### di ### e di emolumenti finali l'intera somma di € 2.149,66 indicata nel ### opposto. 
Ed infatti tale somme non appare contestata nel suo complessivo ammontare dalla parte opponente, in quanto nell'atto di opposizione si chiede soltanto di detrarre dalla somma di € 2.149,66 il dedotto acconto e la pretesa indennità di mancato preavviso, ammettendosi implicitamente di non aver corrisposto il TFR e gli emolumenti finali al lavoratore. 
Inoltre, si deve osservare che la somma di € 2.149,66 è riportata nella busta paga di Agosto 2023 allegata alla memoria dell'opposto. 
Alla luce di quanto esposto, la presente opposizione è da ritenersi infondata e, disattesa ogni altra eccezione, va pertanto respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Va infine respinta la domanda avanzata dall'opposto per ottenere la condanna dell'opponente al risarcimento del danno da lite temeraria, stante la genericità delle allegazioni in ordine al danno subito. 
Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo alla attività difensiva svolta, vanno liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il ### n.1038/2023 opposto. 
Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.030,00, oltre imborso spese generali, IVA e CPA come per legge.  ### 22 Ottobre - 11 Novembre 2025 

Il Giudice
del ###ssa ### I. ### n. 13298/2023


causa n. 13298/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gustapane Maria Immacolata

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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 434/2023 del 14-06-2023

... rinuncia delle parti. 2) Sull'accertamento della paternità e sulla domanda di aggiunta del cognome paterno a quello materno Le domanda proposte sono fondate e vanno accolte. Invero, la tesi di parte attrice ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze della C.T.U.: all'esito degli esami effettuati sul patrimonio genetico delle parti e della minore ### è risultato che “…la ### di ### P###% risulta essere pari al 99,999999 %, ciò permette di affermare con certezza la relazione di paternità tra il profilo genetico del campione ID 1822061008 ### ed il profilo genetico del campione ID 1822061009 ###. Ne consegue che, in conformità con quanto prescritto dalle raccomandazioni del ### dei ### (Ge.F.I.) e dalla Società Internazionale di ### (I.S.F.G.), il sig. ### è il padre biologico (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 2585/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale ordinario di ### civile riunito in camera di consiglio e composto dai ### dott. ### dott. ### dott.ssa ### dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al n. 2585 del ### degli ### civili contenziosi dell'anno 2020 vertente tra ### nata a #### il ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti; attrice contro ### nato a #### il ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti; convenuto e con l'intervento del ### interveniente necessario ### dichiarazione giudiziale di paternità naturale. 
Conclusioni delle parti: all'udienza del le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia. 
Motivi della decisione in fatto e in diritto 1) ### delle parti 1.1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio dinanzi a questo ### esponendo che, a seguito della relazione sentimentale intrattenuta con quest'ultimo, dapprima nell'estate del 2019 e successivamente tra gennaio e marzo 2020, in data ### aveva dato alla luce una bambina alla quale aveva dato il nome di ### (cfr. certificato di nascita in atti). 
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato il rapporto di filiazione naturale tra il ### e la minore, con l'attribuzione del cognome paterno in aggiunta a quello materno.  ### chiedeva condannarsi il ### a corrispondere un assegno di mantenimento in favore della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie, al versamento di una somma di eguale ammontare a titolo di mantenimento dalla nascita della minore nonché al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento della minore.  1.2) ### costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità e chiedeva la regolamentazione del regime di visite alla minore.  1.3) La causa, istruita con il compimento di una consulenza tecnica d'ufficio, veniva rimessa sul ruolo al fine di procedere all'interrogatorio libero delle parti e, all'udienza dell'11.05.2023, veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti.  2) Sull'accertamento della paternità e sulla domanda di aggiunta del cognome paterno a quello materno Le domanda proposte sono fondate e vanno accolte. 
Invero, la tesi di parte attrice ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze della C.T.U.: all'esito degli esami effettuati sul patrimonio genetico delle parti e della minore ### è risultato che “…la ### di ### P###% risulta essere pari al 99,999999 %, ciò permette di affermare con certezza la relazione di paternità tra il profilo genetico del campione ID 1822061008 ### ed il profilo genetico del campione ID 1822061009 ###. Ne consegue che, in conformità con quanto prescritto dalle raccomandazioni del ### dei ### (Ge.F.I.) e dalla Società Internazionale di ### (I.S.F.G.), il sig. ### è il padre biologico della minore ### Emily” (cfr. relazione di consulenza tecnica del 21.12.2022). 
In ordine alla domanda di aggiunta del cognome paterno a quello materno, nulla avendo dedotto il convenuto, ritiene il Collegio che la scelta di parte attrice rispetti la lettera della norma di cui all'art.  262 c.c. e risponda all'interesse della minore, che, essendo ancora bambina, non ha ancora acquisito una definitiva e formata identità legata al matronimico e non subisce, pertanto, dall'aggiunta del cognome paterno alcun pregiudizio nei suoi rapporti personali e sociali (cfr. Cass. sentenza m.  772/2020).  3) Sull'affidamento della minore ### opportuno il Collegio statuire in via preliminare sull'affidamento della minore, come espressamente contemplato dall'art. 277 A parere del Collegio, non emergono profili ostativi al riconoscimento di un regime di affidamento condiviso della minore, in ossequio al principio del diritto del minore alla bigenitorialità consacrato negli artt. 315 bis e 337 ter c.c., tenuto vieppiù conto che tale regime è stato richiesto dalla stessa parte attrice e che gli addebiti mossi dalla ### nei confronti del ### (concernenti peraltro comportamenti posti in essere nei suoi riguardi e non anche nei confronti della minore) hanno condotto, nell'ambito del procedimento penale instaurato nei confronti di quest'ultimo, ad una pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto. 
Sulla scorta di tali considerazioni, devono rigettarsi le istanze istruttorie articolate dal convenuto nella memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., in quanto generiche, nonché la richiesta di C.T.U.  sulle capacità genitoriali del ### formulata da parte attrice (C.T.U. ritenuta non necessaria anche in considerazione della circostanza che il regime di visita del convenuto sarà necessariamente ispirato al criterio della gradualità degli incontri e che gli stessi avverranno presso i locali dei ### competenti per territorio, come si avrà modo di specificare in seguito). 
Per quanto attiene al collocamento prevalente, appare opportuno disporre che ### venga collocata presso il domicilio materno, poiché la minore ha sempre vissuto con la madre fin dalla nascita e tale soluzione appare la più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. 
Quanto al regime di visita paterno, tenuto conto della tenera età della minore (tre anni a novembre) e considerata l'assenza di rapporti padre/figlia, appare opportuno che gli incontri tra il ### e la figlia minore ### si svolgano, fino al dicembre 2024, presso i locali dei ### del Comune di ### In particolare, si prevede che il ### avrà facoltà di vedere la figlia ### un pomeriggio a settimana fino al giugno 2024 e due pomeriggi a settimana nei successivi sei mesi presso i locali dei ### del Comune di ### in giorni e orari da concordare con gli stessi servizi, che assisteranno agli incontri, supporteranno i genitori e il minore nel processo di costruzione dei rapporti padre/figlia (sollecitando le parti, ove necessario, ad intraprendere percorsi di mediazione familiare ovvero da percorsi individuali di sostegno alla genitorialità). 
Tale modalità di incontri è finalizzata a garantire alla minore un concreto supporto nella costruzione del rapporto con il padre e ad attribuire a quest'ultimo un sostegno nell'esercizio della responsabilità genitoriale. 
All'esito e, quindi, al compimento del quinto anno di età della minore, in caso di fattiva collaborazione tra i genitori (se del caso supportata, ove reputato necessario dagli operatori dei ### da percorsi di mediazione familiare ovvero da percorsi individuali di sostegno alla genitorialità) e di positiva evoluzione del rapporto padre-figlia, salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle esigenze della minore, il ### potrà vedere e tenere con sé la figlia per due pomeriggi alla settimana (in mancanza di accordo il martedì e il giovedì) dalle ore 16:00 alle ore 20:00, nonché a settimane alternate dal sabato dalle ore 16:00 fino alle ore 20:30 della domenica con pernottamento; durante le festività natalizie il padre potrà tenere con sé la figlia, alternativamente e salvo diverso accordo tra le parti, un anno dalle ore 11:00 del 23 alle ore 20:00 del 27 dicembre e l'altro dalle ore 11:00 del 28 dicembre alle ore 20:00 del successivo 2 gennaio; ad anni alterni, durante il periodo pasquale, il giorno di pasqua e il lunedì dell'angelo; per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo da stabilirsi di comune accordo tra i coniugi o, in difetto, nei mesi di luglio e di agosto.  4) Sulle domande accessorie ### ha chiesto di porre un assegno a carico del ### a titolo di contributo al mantenimento della figlia ### e ha agito in regresso al fine di ottenere il rimborso della quota di mantenimento e delle spese straordinarie sostenute in luogo del padre naturale dalla nascita di ### Ebbene, in ordine a tali domande, condivide questo Collegio l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c. e, quindi, implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c. La relativa obbligazione si collega allo status genitoriale e assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato articolo 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1229 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali” (cfr.  civ. sez. I, sentenza n. 4223 del 17.2.2021). 
Con riferimento all'obbligo di mantenimento della minore deve, quindi, trovare applicazione l'art.  316 bis c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire e educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma esteso all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui all'art. 316 bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche della capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica anche una valorizzazione delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 25531/2016). 
Tale quadro normativo non appare mutato a seguito della nuova formulazione dell'art. 337 ter c.c. il quale prevede che ciascun genitore sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tale fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma. 
Una valutazione sinottica dei criteri indicati dalla normativa induce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche dei genitori al fine di quantificare le proporzioni dell'apporto che ciascun genitore può fornire per il soddisfacimento delle esigenze del minore. 
Nel caso di specie, la valutazione inerente alla complessiva situazione economico-reddituale delle parti può essere compiuta unicamente sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla ### e dal ### in sede di interrogatorio libero, atteso che né l'una né l'altro hanno depositato le dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi tre anni, come richiesto dal ### il solo ### ha depositato ### relativa all'anno 2019 - attestazione che, basandosi su cd. autocertificazioni dell'interessato, non può avere valore probatorio diverso da queste ultime, notoriamente prive di tale valore in giudizio. 
Ebbene, parte attrice ha dichiarato di essere disoccupata, di percepire il reddito di cittadinanza, per un importo mensile pari ad € 600,00, e di ricevere l'aiuto economico della famiglia di origine.  ### ha, invece, affermato di svolgere la mansione di cameriere presso un bar sito in ### del ### e di percepire uno stipendio pari all'importo mensile di € 750,00; ha, altresì, riferito di dover far fronte al pagamento di un canone di locazione per un importo mensile di € 280,00, canone destinato ad aumentare in ragione dell'imminente trasferimento presso altra abitazione, e di avere avuto due figli dalla ex moglie. 
In difetto di produzioni di parte attrice sulla consistenza economico-reddituale del ### e valutando comparativamente la situazione economica delle parti, così come dalle medesime prospettata, appare congruo fissare un assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo i noti indici ### dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da porre a carico di ### e da versare a ### entro il 5 di ogni mese. 
Il resistente deve essere altresì onerato dell'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie, come indicate nel ### adottato presso questo ### nella misura del 50%. 
Deve, per converso, essere rigettata la domanda di regresso spiegata da parte attrice nei confronti del ### Invero, la domanda volta al rimborso pro quota delle spese sostenute per il mantenimento della minore non può essere accolta tenuto conto che la decorrenza dell'assegno di mantenimento, posto a carico del ### con la presente sentenza, risale alla data della domanda giudiziale, ossia al 18.12.2020 e, dunque, al mese successivo a quello della nascita della minore (9.11.2020) - così essendo il convenuto già tenuto alla corresponsione del contributo per il mantenimento della figlia sin dalla nascita. 
Parimenti non meritevole di accoglimento è la domanda di rimborso della quota di spese straordinarie sostenute per la minore ### le spese per le visite ginecologiche private effettuate durante il periodo della gravidanza avrebbero dovuto essere infatti concordate, mentre sono spese ordinarie quelle relative all'abbigliamento della minore e agli accessori occorrenti per la stessa. 
Infine, non sono stati forniti da parte attrice elementi tali da potere ritenere che le spese per l'acquisto di farmaci, così come documentate, siano state sostenute nell'interesse della minore.  5) In considerazione dell'esito complessivo della causa, del rigetto della domanda di rimborso formulata da parte attrice e del complessivo contegno processuale di parte convenuta, si reputa equo compensare le spese di lite tra le parti, incluse quelle della espletata C.T.U.  P. Q. M.  ### come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando; - dichiara che ### nato a #### il ###, è padre naturale di ### nata a #### il ###; - dispone che l'### dello ### del Comune di ### provveda alla rettifica dell'atto di nascita della minore ### nata a #### il ###, trascritto al n. 513, parte I, serie A, con l'annotazione della paternità e con l'aggiunta del cognome paterno ### al cognome materno ### in modo da chiamarsi “### Marino”; - manda alla ### di trasmettere copia della presente sentenza, se passata in giudicato, all'### di ### del Comune di ### per le necessarie annotazioni nell'atto di nascita della minore; - affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il domicilio materno e diritto di visita del padre, secondo le modalità indicate in parte motiva; - pone a carico di ### l'obbligo di corrispondere in favore di ### a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, l'importo mensile di € 200,00, soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici ### da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% dele spese straordinarie; - rigetta la domanda di rimborso della quota del mantenimento e delle spese straordinarie spiegata da parte attrice; - compensa le spese di lite, incluse quelle della espletata ### liquidate come da separato decreto, tra le parti. 
Così deciso nella camera di consiglio del ### di ### in data #### rel. ed est. ### n. 2585/2020

causa n. 2585/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Barcellona Mariaserena, Michele Ruvolo

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Tribunale di Lecce, Sentenza n. 2757/2025 del 11-11-2025

... di cui in narrativa, ed all'esito dell'accertamento richiesto in via riconvenzionale, rideterminare il dovuto in ragione della detrazione delle somme versate a titolo di acconto, e della imputazione dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso, così per un totale finale di euro 685,20 netto; 4) ### il DI opposto anche con riferimento alle spese della fase monitoria, previo accertamento della non debenza delle stesse, se non altro in ragione della rideterminazione delle differenze non dovute; 5) Vinte in ogni caso le spese e le competenze del presente giudizio di opposizione . (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.13117/2023 R.G. 
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa ### I. Gustapane, in funzione di Giudice del ### ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente ### nella causa discussa all'udienza del 22/10/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilitopromossa da: ### corrente in ### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'##### rappresentato e difeso dall'#### a ### E ### Con ricorso presentato in data #### ha proposto opposizione al ### N.1000/2023 emesso dal Giudice del ### di ### in data ###, decreto notificato il ### e con il quale è stato ingiunto a ### S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento della somma di ### 1.335,20 in favore di ### rappresentato e difeso dall'### a titolo di ### di ### Parte ricorrente, a sostegno della opposizione, contesta la richiesta avanzata da controparte eccependo parziale pagamento, per aver corrisposto al lavoratore € 300,00 tramite bonifico, afferma che il lavoratore si è dimesso senza preavviso e che la ### è creditrice dell'importo a titolo di indennità sostitutiva per mancato preavviso di dimissioni pari a € 350,00, somma per la quale spiega domanda riconvenzionale, sostiene inoltre che la somma ancora dovuta per ### di ### una volta dedotti l'acconto e la indennità sostitutiva del preavviso, sia pari € 685,20 e chiede: “””””””””””””””””””””””””””””” 1) Accertare e dichiarare in via riconvenzionale che l'opponente ha diritto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso di dimissioni corrispondente alla retribuzione di 15 giorni e dunque ad ### 350,00 o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia; 2) Accertare e dichiarare che sono stati corrisposti gli acconti di cui in narrativa per cui gli stessi vanno detratti dal computo finale di ### 3) ### il DI opposto per le ragioni di cui in narrativa, ed all'esito dell'accertamento richiesto in via riconvenzionale, rideterminare il dovuto in ragione della detrazione delle somme versate a titolo di acconto, e della imputazione dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso, così per un totale finale di euro 685,20 netto; 4) ### il DI opposto anche con riferimento alle spese della fase monitoria, previo accertamento della non debenza delle stesse, se non altro in ragione della rideterminazione delle differenze non dovute; 5) Vinte in ogni caso le spese e le competenze del presente giudizio di opposizione .  “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” Si è costituito in giudizio ### con memoria nella quale contesta la opposizione e ne chiede il rigetto, con conferma del decreto opposto, con condanna dell'opponente a corrispondere la somma di € 1.335,20 e al risarcimento da lite temeraria ex art.96 c.p.c. e con vittoria di spese, negando che la somma di € 300,00 sia stata versata a titolo di acconto sul ### di ### rappresentando e documentando che il bonifico di € 300,00 disposto dalla datrice di lavoro reca la causale “anticipo acconto stipendio maggio 2023 per conto di behouse eco costruzioni s.r.l.”, sostenendo di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa in data ### perché la società datrice di lavoro pagava con notevole ritardo le retribuzioni, nonché rilevando che nel caso di dimissioni per giusta causa la indennità di mancato preavviso spetta al lavoratore e non al datore di lavoro. 
Tali essendo le avverse prospettazioni e rilevato che con ordinanza del 17/3/2025 è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto, il ricorso è infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti. 
Va infatti rilevato che dagli allegati alla opposizione emerge che la società opponente in data ###, alle ore 17.41,43, ha eseguito in favore di ### un bonifico istantaneo di € 300,00, ma dalla distinta di bonifico non emerge alcuna causale. 
Invero, l'opponente, sul punto si è limitato a chiedere prova per testi con il seguente capitolo “Se vero che l'opposto ha percepito l'acconto di ### 300,00 quale anticipazione di TFR ”. 
Tuttavia, si deve rilevare che dalla documentazione allegata alla memoria dell'opposto risulta che il bonifico eseguito in data ### alla predetta ora dalla società opponente reca la seguente causale “anticipo acconto stipendio maggio 2023 per conto di behouse eco costruzioni s.r.l.”. 
Si deve pertanto ritenere che sia stato debitamente documentato dall'opposto che la somma oggetto del bonifico non è stata erogata a titolo di acconto del ### di ### (con conseguente irrilevanza della prova testimoniale chiesta da parte opponente). 
Ne consegue che l'importo di € 300,00 erogato con il bonifico del 4/7/2023 non deve essere dedotto dalla somma spettante al lavoratore per ### Parte opponente, inoltre, sostiene di aver diritto a compensare parzialmente la somma ancora dovuta a titolo di TFR (che quindi ammette di non aver integralmente pagato) con la indennità di mancato preavviso, quantificata in € 350,00, e a tal fine spiega domanda riconvenzionale per ottenere la rideterminazione dell'importo dovuto (vedasi foglio 2 dell'atto di opposizione).  ### sostiene dal canto suo di non dover pagare la indennità di mancato preavviso per essersi egli dimesso per giusta causa. 
Sotto questo aspetto, deve osservarsi che l'art.2118 cod. civ. prevede che “### dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. 
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. 
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro”. 
Inoltre, l'art.2119 cod. civ. recita: “### dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente”. 
Sulla spettanza della indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni la Corte di Cassazione con sentenza n.5146 del 23/5/1998 ha affermato che: “Il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso; la giusta causa di recesso non è da escludersi quando il lavoratore, rassegnando le dimissioni, ne abbia però posticipato l'effetto, così dimostrando la "possibilità" di prosecuzione del rapporto, ove ciò avvenga per rispetto dei principi di correttezza e buona fede nelle obbligazioni contrattuali, in considerazione della particolare posizione rivestita dal lavoratore nell'organizzazione aziendale e perciò dalle negative conseguenze di una immediata cessazione delle sue prestazioni.  (Fattispecie relativa a medico responsabile del raggruppamento chirurgico di una ### di ### che, nella lettera di dimissioni per giusta causa, aveva precisato che le stesse avrebbero avuto effetto in un momento successivo). 
Ancora, la Corte di Cassazione con sentenza n.9116 del 6/5/2015 ha precisato che: “Nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il recesso senza preavviso di ciascun contraente forma oggetto di un diritto potestativo, il cui legittimo esercizio è esclusivamente condizionato all'esistenza di una giusta causa, senza che rilevino i motivi alla base della decisione di recedere dal contratto, non sindacabili dal giudice ai fini della decisione sulla indennità sostitutiva del preavviso, salvo che gli stessi non siano illeciti od esprimano lo sviamento della causa contrattuale allo scopo di eludere l'applicazione di una norma imperativa, e sempreché non sia configurabile una simulazione dell'atto”.  ### la Corte di Cassazione con sentenza n.8419 dell'1/8/1995 ha chiarito che: “Le dimissioni per giusta causa (che, ai sensi degli artt. 2118, secondo comma, e 2119, comma primo, cod. civ., comportano il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva del preavviso) non possono essere considerate alla stregua di un licenziamento, ai fini dell'applicabilità - ai danni del datore di lavoro - delle conseguenze sanzionatorie contrattualmente previste per il licenziamento illegittimo od ingiustificato; restando altresì escluso che, nella stessa ipotesi, l'indennità contrattualmente prevista per il licenziamento anzidetto possa essere conseguita a titolo di risarcimento per illecito extracontrattuale.” Si deve poi osservare che in ordine alla prova della giusta causa delle dimissioni la Corte di Cassazione con sentenza n.4870 del 3/6/1987 ha affermato che: “Nel caso di dimissioni del lavoratore, il diritto di questo all'indennità sostitutiva del preavviso presuppone che le dimissioni siano state determinate da una giusta causa, la cui esistenza, come fatto costitutivo del diritto all'indennità, deve essere provata dal lavoratore stesso”. 
Orbene, nella presente fattispecie è documentato dal ### di recesso presentato al ### per l'### e allegato alla memoria di costituzione dell'### che ### è stato assunto dalla società #### S.R.L. in data ### con contratto a tempo indeterminato. 
Anche a foglio 2 del ricorso in opposizione la società ### conferma di aver assunto il lavoratore in data ###, specificando che il medesimo è stato assunto con le mansioni di idraulico. 
Pertanto, ai sensi dell'art.2119 cod. civ,. essendo il contratto a tempo indeterminato, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza alcun preavviso “qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, ma nel caso in cui sia il lavoratore a recedere, questo ha anche diritto alla indennità sostitutiva del preavviso qualora si dimetta per “giusta causa”. 
Nel caso in esame parte opponente sostiene, a foglio 2 del ricorso in opposizione, che “Il rapporto si è risolto per dimissioni volontarie del lavoratore che di fatto dal 7 giugno non si è più presentato sul posto di lavoro senza alcuna comunicazione di preavviso e senza che sia avvenuta la conciliazione in ordine all'indennità sostitutiva di mancato preavviso ed al ritiro della busta paga pur se più volte invitato in tal senso” e quantifica in € 350,00 la somma che l'opposto dovrebbe versare a titolo di indennità di mancato preavviso. 
Parte opposta, invece, afferma di non dovere nulla a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di essere egli titolare di un diritto a percepire tale indennità (della quale tuttavia non chiede il pagamento in questa sede ###quanto sostiene di essersi dimesso per giusta causa per il seguente motivo “avendo ricevuto solo parzialmente e con enorme ritardo (deprecabile prassi del datore di lavoro), i pagamenti di tutte le retribuzioni per l'anno 2023 (eccezion fatta per il mese di gennaio), oltre che per aver omesso, il datore di lavoro, il versamento dei contributi”, come già rappresentato nel ricorso per ingiunzione (vedasi foglio 4 della memoria dell'opposto). 
Alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata incombe sul lavoratore l'onere di provare la giusta causa delle dimissioni. 
Sotto questo profilo, si osserva che nella presente fattispecie il lavoratore ha allegato alla propria memoria di costituzione le buste paga che afferma non completamente pagate dalla datrice di lavoro. 
La società ### dal canto suo non ha contestato di aver pagato in ritardo le retribuzioni. 
Inoltre, parte opposta, come già innanzi evidenziato, ha allegato alla propria memoria il bonifico eseguito in data ### a dalla società opponente recante la seguente causale ““anticipo acconto stipendio maggio 2023 per conto di behouse eco costruzioni s.r.l.”. 
Dalla causale del bonifico emerge dunque che in data successiva alle dimissioni - rassegnate il ###, con decorrenza dal 7/6/2023, come risulta dal ### di recesso sopra citato - la società ### non aveva ancora corrisposto al dipendente la retribuzione di Maggio 2023 e che con il bonifico del 4/7/2023 la società datrice di lavoro ha versato soltanto un acconto sulla predetta retribuzione di Maggio. 
Pertanto, si deve ritenere che il lavoratore abbia offerto prova ragionevolmente certa dei ritardi della datrice di lavoro nell'adempimento dell'obbligo retributivo e che sussista la giusta causa delle dimissioni, poiché, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata “Il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso” (Cassazione, sentenza n.5146 del 23/5/1998, già sopra richiamata). 
Il convincimento che la azienda datrice di lavoro non abbia puntualmente adempiuto agli obblighi contributivi è poi corroborato dalla circostanza che il lavoratore abbia dovuto chiedere il pagamento del ### di ### con ricorso per ingiunzione. 
Si deve conseguentemente ritenere che, una volta acclarata la sussistenza della giusta causa di dimissioni, la società datrice di lavoro non abbia diritto alla indennità di mancato preavviso. 
Si deve dunque ritenere che il lavoratore abbia diritto a percepire a titolo di ### di ### l'intera somma di € 1.335,20 indicata nel ### opposto. 
Ed infatti tale somme non appare contestata nel suo complessivo ammontare dalla parte opponente, in quanto nell'atto di opposizione si chiede soltanto di detrarre dalla somma di € 1.335,20 il dedotto acconto e la pretesa indennità di mancato preavviso, ammettendosi implicitamente di non aver corrisposto il TFR al lavoratore. 
Inoltre, secondo quanto si legge nel ricorso per ingiunzione allegato all'atto di opposizione, la somma di € 1.355,20 è riportata nella ### 2023 relativa ai redditi dell'anno 2022 allegata al predetto ricorso per ingiunzione. 
Alla luce di quanto esposto, la presente opposizione è da ritenersi infondata e, disattesa ogni altra eccezione, va pertanto respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Va infine respinta la domanda avanzata dall'opposto per ottenere la condanna dell'opponente al risarcimento del danno da lite temeraria, stante la genericità delle allegazioni in ordine al danno subito. 
Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo alla attività difensiva svolta, vanno liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il ### n.1000/2023 opposto. 
Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.030,00, oltre imborso spese generali, IVA e CPA come per legge.  ### 22 Ottobre - 11 Novembre 2025 

Il Giudice
del ###ssa ### I. ### n. 13117/2023


causa n. 13117/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gustapane Maria Immacolata

M
1

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 5702/2025 del 13-11-2025

... per gli effetti dell'art. 2909 c.c., l'accertamento della eventuale turbativa dell'esercizio della veduta in conseguenza dell'apposizione della detta struttura (cfr., Cass. civ., Sez. II, 04/07/2008, n. 18516 circa la non efficacia preclusiva - in relazione ad un successivo atto di spogliodi un precedente giudicato concernente un precedente e distinto atto lesivo del possesso; nel caso di specie si trattava del possesso corrispondete all'esercizio di una servitù di passaggio). ###à del giudicato sostanziale opera, infatti, soltanto nel caso di giudizi identici, nei quali cioè l'identità delle due controversie riguardi i soggetti, la causa petendi e il petitum per come questi fattori siano inquadrati nell'effettiva portata della domanda giudiziale e della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., (leggi tutto)...

testo integrale

### n. 2215/2023 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### 4^ ### composta dai seguenti #### - ### - ### - ### rel.  ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2215 dell'anno 2023, vertente tra ### (c.f. ###) e ### (c.f.  ###), rappresentati e difesi dall'avv. ### -APPELLANTI e ### (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### -###: “Appello avverso la sentenza n. 26/2023, pubblicata il ###, emessa dal Tribunale di Napoli, ### distaccata di ### nella causa recante RG n. 158/2016, notificata il ###, in materia di tutela possessoria dell'esercizio del diritto di veduta”.  CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e da note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il ### dalla difesa degli appellanti e il ### dalla difesa dell'appellata.  ### Con atto di citazione notificato (a mezzo pec) il ###, ### e ### hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, ### proponendo appello avverso la sentenza n. 26/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, ### distaccata di ### pubblicata il ### (e notificata il ###). ****  1. ### In primo grado ### con ricorso depositato il ###, premesso di essere proprietaria e di possede ###immobile sito nel Comune di ### in ### n. 248, munito di una finestra con affaccio sulla terrazza antistante l'ingresso dell'immobile di proprietà di ### e ### aveva dedotto che questi ultimi avevano posizionato, a circa 80 cm (quindi a distanza inferiore rispetto a quella di tre metri prevista dall'art. 907 c.c.) dalla finestra, una struttura di assi incrociati a rombi, con rampicanti. 
Ragion per cui, sostenendo che tale struttura ostacolasse il possesso, da lei esercitato, corrispondente all'esercizio della servitù di veduta (acquisita per destinazione del padre di famiglia) attraverso la finestra, aveva chiesto, ai sensi dell'art. 1170 c.c., che fosse ordinato ad ### e ad ### di rimuovere la predetta struttura o di arretrarla a tre metri dalla veduta, nonché di condannarli al risarcimento dei danni (da quantificarsi equitativamente) e al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del suo avvocato dichiaratosi antistatario. 
Costituitisi in giudizio, ### e ### avevano eccepito, in via preliminare, la formazione di un giudicato cautelare, in virtù di una ordinanza di rigetto del 5.1.2015, resa in fase di reclamo dal Tribunale di Napoli, sulla medesima pretesa della ricorrente, contestando l'avversa pretesa ritenendo che la ricorrente non fosse titolare di alcun un diritto di servitù di veduta sul terrazzino antistante la propria abitazione, essendo l'apertura in questione funzionale al solo passaggio di aria e luce e, in ogni caso, di nessun ostacolo alla veduta frontale. 
Con ordinanza del 23.10.2015 era stato rigettato, dal Tribunale di Napoli (sezione di ###, il ricorso depositato dalla ### A seguito di reclamo proposto da quest'ultima avverso la detta ordinanza, il Tribunale di Napoli, con ordinanza collegiale del 20.1.2016, aveva condannato i resistenti, in riforma del provvedimento impugnato, ad arretrare la struttura a tre metri dalla finestra della ricorrente.  ### e ### avevano così introdotto, ai sensi dell'art. art. 703, co. 4, c.p.c., il giudizio di merito (reiterando quanto già dedotto nella fase interdittale a proposito del fatto che la struttura contestata fosse mobile e, come tale, non soggetta al rispetto della disciplina sulle distanze legali delle costruzioni dalle vedute e che, comunque, fosse funzionale a tutelare la propria privacy dall'apertura in contestazione, essendo quest'ultima, peraltro, da considerarsi come una luce e non sussistendo, pertanto, alcun diritto di servitù di veduta in capo alla ricorrente). 
E, costituitasi in giudizio, ### condividendo le argomentazioni dell'ordinanza collegiale resa in fase di reclamo, aveva concluso chiedendo che i resistenti fossero condannati all'arretramento della struttura suddetta a tre metri dalla sua finestra.
Istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti e l'escussione dei testi ammessi, con la sentenza n. 26/2023 (impugnata in questa sede) il Tribunale di Napoli, ### distaccata di ### ha così disposto: “accoglie la domanda e, per l'effetto,: 1. ordina ad ### e ### la cessazione di ogni molestia al possesso ad immagine del diritto di servitù di veduta esercitato da ### sul terrazzino di loro proprietà rimuovendo la struttura di assi incrociati a rombi con rampicanti, o arretrandola, ove possibile, a distanza di tre metri dalla finestra di quest'ultima; 2.condanna ### e ### in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di ### che si liquidano in 2.666,30 euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge da attribuirsi all'avv. ### dichiaratosi anticipatario.”. 
Il giudice di prime cure ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo, in sintesi: a) che la domanda proposta da ### dovesse essere qualificata come una domanda di manutenzione prevista dall'art. 1170 c.c., non consistendo, il comportamento contestato, nella privazione del possesso ad immagine del diritto di servitù di veduta esercitato dalla stessa sul terrazzino di proprietà dei resistenti (non essendo stati apposti ostacoli materiali che ne impedissero la veduta), bensì nella ostacolarla con l'apposizione di una struttura che aveva reso più difficoltosa la veduta frontale sul predetto terrazzino; b) che, nel caso di specie, in base alla documentazione fotografica depositata, avente ad oggetto lo stato dei luoghi, l'apertura in questione, posta sul muro di proprietà di ### avesse i caratteri della veduta, consentendo il comodo affaccio sul terrazzino antistante la proprietà di ### ed ### non interessando, in sede possessoria, se la stessa fosse oggetto di un diritto di servitù legalmente o convenzionalmente acquisito; c) che, in base all'escussione testimoniale di ### potesse dirsi raggiunta la prova del possesso ultrannuale ad immagine del diritto di servitù di veduta da parte di ### sul terrazzo antistante la proprietà di ### ed ### emergendo dalle dichiarazioni del teste che la finestra in questione, nell'attuale configurazione, esistesse almeno dal 1976, senza una specifica contestazione, sul punto, da parte dei resistenti; d) che fosse sussistente la turbativa al possesso della predetta veduta, essendo incontestato che i resistenti avessero posizionato davanti alla finestra in questione una struttura di assi incrociati a rombi che aveva modificato la modalità di esercizio della veduta da parte di ### rendendole più difficoltoso l'affaccio frontale sul terrazzino di proprietà ### a nulla valendo che la struttura predetta avesse le ruote e che fosse facilmente amovibile, costituendo il suo attuale posizionamento, per il sol fatto di alterare la veduta dalla finestra in questione, una turbativa, essendo recessivo l'eventuale diritto alla privacy dedotto dagli attori, nel presente giudizio, rispetto all'invocata tutela possessoria da parte della ricorrente; e) che fosse altresì sussistente l'animus turbandi dei ricorrenti, essendo il loro scopo dichiarato quello di tutelare, con l'apposizione della struttura in contestazione, la propria privacy, con conseguente esclusione dell'inspicere di ### sul loro terrazzino.  ****  2. #### e ### hanno censurato la sentenza n. 26/2023 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei seguenti motivi.  **** 
Con il primo motivo gli appellanti hanno sostenuto che il giudice di prime cure avesse errato nel ritenere ammissibile l'azione esercitata dalla ricorrente sul presupposto che i fatti dedotti non fossero coperti dal giudicato possessorio (riguardando il precedente giudizio, svoltosi tra le medesime parti e conclusosi con l'ordinanza collegiale in data ###, una causa petendi diversa da quella fatta valere nel presente giudizio, essendo la violazione della veduta stata lamentata, in quel caso, dalla ### con riferimento all'apposizione, sul terrazzino di proprietà ### di un tavolo con sedie ed un ombrellone, anziché della predetta struttura ad assi incrociati a rombi). 
Ad avviso di ### e di ### invece, la “causa petendi” - ossia il diritto sostanziale affermato a giustificazione dell'oggetto della domandasarebbe stata la stessa in entrambi i giudizi, non rilevando quale fosse stato l'oggetto (tavolo con sedie ed ombrellone oppure struttura mobile ad assi incrociati) attraverso il quale vi sarebbe stata la lamentata violazione della servitù di veduta pretesa dalla controparte. 
E, al riguardo, hanno dedotto che il detto precedente giudizio fosse stato poi definito dal Tribunale di Napoli, sezione di ### con la sentenza n. 7028/2021, che aveva confermato l'infondatezza delle avverse pretese in relazione alla medesima tutela invocata nel giudizio definito con la sentenza impugnata in questa sede ###il secondo motivo ### e ### hanno sostenuto che il giudice di prime cure li avesse erroneamente condannati all'arretramento della fioriera con rotelle apposta nel proprio terrazzino. 
In particolare, secondo gli appellanti, tale fioriera, in quanto dotata di rotelle, fosse amovibile e, pertanto, fosse inapplicabile, al caso di specie, l'art. 907 c.c. (e insussistente la turbativa del possesso lamentata dalla controparte), richiedendo tale norma, per l'appunto, ai fini della sua operatività, il carattere stabile e duraturo dell'opera e, dunque, la sua idoneità ad ostacolare stabilmente l'inspectio e la prospectio del vicino.  **** 
Con l'ultimo motivo di gravame gli appellanti hanno lamentato che il Tribunale di Napoli, ### di ### avesse errato anche nel ritenere raggiunta la prova della turbativa (lamentata dalla ricorrente) con particolare riferimento alla sussistenza del requisito dell'animus turbandi.
In particolare hanno sostenuto che, avendo essi apposto la fioriera in questione per la tutela della loro privacy, ciò escludesse in radice la volontà di arrecare una molestia alla ricorrente. 
E, alla luce di quanto esposto, gli appellanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “### l'###ma Corte di ### adita accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza di primo grado e, per l'effetto, ### riformarla rigettando ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto Con condanna alla refusione delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, con le maggiorazioni dovute e rimborso forfettario, c.p.a. e iva e con distrazione a favore del sottoscritto procuratore per anticipo fattone.” Iscritta la causa al n. 2215/2023 del ###, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata l'1.9.2023, ### contestando la fondatezza dell'avverso gravame e concludendo nei seguenti termini: “…perché codesta Corte confermi la Sentenza del Tribunale di Napoli, che, in accoglimento del ricorso del 21.7.15, nel rispetto del principio di diritto enunciato dal Collegio, ha condannato i signori ### nato a Napoli il ###, c.f.  ### ed ### nata a Napoli il ###, c.f. ###, alla rimozione della predetta struttura, come è già avvenuto, che costituisce ostacolo all'esercizio della veduta, e a cessare gli atti di turbativa e molestia della ricorrente nel godimento della veduta nella fascia di tre metri dalla veduta medesima, con il favore di spese e compensi anche del secondo grado del giudizio da assegnare al sottoscritto per anticipo fattone.”. 
Con ordinanza depositata il ### è stata fissata, ai sensi degli artt. 349-bis, 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il ###), l'udienza del 5.11.2024 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc.  Con ordinanza depositata il ### la causa è stata rinviata (dal ### nominato) all'udienza del 28.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc.  Depositate le c.d. note di trattazione scritta per l'udienza del 28.10.2025 (il ### sia dalla difesa degli appellanti che dalla difesa dell'appellata), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del ### istruttore depositata il ###, rimettendola al Collegio.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### proposto da ### e ### è infondato e, pertanto, non merita accoglimento, per le seguenti ragioni.  **** 
Risulta privo di fondamento, innanzitutto, il primo motivo di gravame. 
Premessa l'inidoneità, già in astratto, dell'ordinanza collegiale del 5.1.2015, resa all'esito della fase interdittale di un altro giudizio (richiamata dagli appellanti), ad acquisire autorità di cosa giudicata (dato il suo carattere di provvisorietà; cfr. Cass. civ., Sez. II, 12/03/2018, n. 5919), va detto che neanche la successiva sentenza n.78/2021 emessa (all'esito del giudizio di merito) dal Tribunale di Napoli, sezione di ### (anch'essa richiamata dagli appellanti), poteva acquisire efficacia di giudicato vincolante nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 2909 c.c., in ordine alla eventuale insussistenza della turbativa del possesso esercitato dalla ### ad immagine della servitù di veduta, come riscontrato dal giudice di prime cure nella sentenza n. 26/2023 impugnata in questa sede ###la sentenza n. 78/2021 (cfr. doc. n.11 del fascicolo degli appellanti), infatti, era stato escluso (in un giudizio che ha riguardato effettivamente le stesse parti della presente controversia), per ciò che rileva in questa sede ###quella sede, dalla ### - ossia l'apposizione, sul terrazzino di proprietà ### di un tavolo con sedie ed un ombrellone - potesse ostacolare il possesso dell'esercizio della veduta (esercitato dalla medesima finestra in questione), per l'insussistenza dei caratteri necessari (con riferimento, si ribadisce, al tavolo con sedie e all'ombrellone) - ai fini del rispetto della distanza di tre metri di cui all'art. 907 c.c.- di stabilità e consistenza. 
Nel caso di specie, invece, ### aveva lamentato la turbativa del detto possesso attraverso un comportamento nettamente distinto e non collegato rispetto al precedente e consistito, in particolare, nell'apposizione, da parte degli ### sul proprio terrazzino, della predetta struttura ad assi incrociati a rombi. 
Ragion per cui al giudice di prime cure non era precluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2909 c.c., l'accertamento della eventuale turbativa dell'esercizio della veduta in conseguenza dell'apposizione della detta struttura (cfr., Cass. civ., Sez. II, 04/07/2008, n. 18516 circa la non efficacia preclusiva - in relazione ad un successivo atto di spogliodi un precedente giudicato concernente un precedente e distinto atto lesivo del possesso; nel caso di specie si trattava del possesso corrispondete all'esercizio di una servitù di passaggio).  ###à del giudicato sostanziale opera, infatti, soltanto nel caso di giudizi identici, nei quali cioè l'identità delle due controversie riguardi i soggetti, la causa petendi e il petitum per come questi fattori siano inquadrati nell'effettiva portata della domanda giudiziale e della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 22/09/2020, n. 19767; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/03/2019, n. 8678; Sez. II, 31/05/2012, n. 8735).  **** 
Non è fondato neanche il secondo motivo. 
Risulta condivisibile, infatti, la valutazione del Tribunale anche nella parte in cui ha ritenuto che la struttura di assi incrociati a rombi per cui è causa avesse costituito una turbativa del possesso della servitù di veduta in capo a ### avendole tale struttura reso più difficoltoso, per il suo posizionamento, l'affaccio frontale sul terrazzino di proprietà ### “a nulla valendo che la struttura predetta abbia le ruote e sia facilmente amovibile…”. 
Tale motivazione risulta logica e coerente posto che, come si desume chiaramente dalle fotografie versate in atti, la fioriera su rotelle, sebbene non sia infissa al suolo, tuttavia, per dimensioni, collocazione e permanenza in loco, costituisce un manufatto dotato di apprezzabile consistenza e stabilità, idoneo ad ostacolare o, comunque, a rendere più difficoltoso (come ritenuto dal primo giudice), l'esercizio della veduta da parte della ### Sul punto va, invero, detto che, come chiarito dalla Suprema Corte, in tema di violazione delle norme sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, ai sensi dell'articolo 907 cod. civ., per costruzione deve intendersi l'opera destinata per la sua funzione a permanere nel tempo, e, tuttavia, il carattere di precarietà della medesima non esclude la sua idoneità a costituire turbativa del possesso della veduta come in precedenza esercitata dal titolare del diritto (cfr. Cass. civ., Sez. II, 12/10/2007, n. 21501 richiamata da Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 18/01/2019, 1418; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 09/02/1993, n. 1598).  **** 
Parimenti infondato risulta anche il terzo motivo di gravame. 
Ed infatti, una volta accertata la turbativa, il giudice di prime cure ha correttamente ravvisato anche l'animus turbandi in capo ai resistenti (in assenza di elementi di segno contrario), restando irrilevante il convincimento, da parte di questi ultimi, di aver agìto per esercitare il proprio diritto alla riservatezza.  ### turbandi deve presumersi, infatti, ogni volta che si dimostrino gli estremi della turbativa, restando irrilevante l'eventuale convincimento dell'autore del fatto di esercitare un proprio diritto; esso si risolve nella volontarietà del fatto che determina la diminuzione del godimento del bene da parte del possessore e nella consapevolezza che esso è oggettivamente idoneo a modificarne o limitarne l'esercizio, senza che rilevi, in senso contrario, il mancato perseguimento, da parte dell'agente, del fine specifico di molestare il soggetto passivo ovvero la mancata previsione delle concrete ed ulteriori conseguenze della sua azione (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 25/09/2019, n. 23940; Sez. II, 14/02/2017, n. 3901; Sez. II, 07/01/2016, n. 107). 
E non è superfluo precisare che l'art. 907 c.c. ha già operato il bilanciamento tra l'interesse alla riservatezza e il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita (cfr. Corte cost., 22/10/1999, n. 394, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 907 del codice civile nella parte in cui preclude al giudice “ogni bilanciamento tra l'obiettiva funzione di tutela della riservatezza della costruzione e la difesa della veduta spettante al proprietario limitrofo”, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della ### cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 06/06/2024, n. 15906; Sez. II, Ord., 27/02/2019, n. 5732; Sez. II, 16/01/2013, n. 955).  **** 
Al rigetto del gravame segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la condanna degli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata vittoriosa (o, meglio, del suo difensore dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.), delle spese di lite del secondo grado. 
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore, dichiaratosi antistatario, di ### vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria, non liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'### (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,01, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, ai sensi dell'art. 5, co.6, dello stesso decreto.  **** 
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art.  1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.  P.Q.M.  La Corte di ### di Napoli - quarta sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2215/2023 R.G.A.C., così provvede: 1. Rigetta l'appello proposto da ### e da ### avverso la sentenza n. 26/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, ### distaccata di ### pubblicata il ###.  2. Dichiara tenuti e condanna ### e ### al pagamento, in solido tra loro e in favore dell'avv. ### quale difensore, dichiaratosi antistatario, di ### dei compensi professionali del secondo di giudizio, liquidati complessivamente in euro 3.473,00, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.  3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. 
Napoli, 11.11.2025 ### est.

causa n. 2215/2023 R.G. - Giudice/firmatari: De Tullio Giuseppe, Infantini Giuseppe Gustavo

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