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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 653/2025 del 05-12-2025

... formalmente contestato soltanto con “l'avviso di accertamento esecutivo per omessa/infedele denuncia ed irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 1, commi 792 e ss della L. 160/2019” del 25.10.2024, di gran lunga successivo al contestato pignoramento. Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 cpc atteso che da una parte, il rigetto della domanda non implica di per sé la sussistenza dell'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave e dall'altra che la convenuta non ha neppure allegato la sussistenza di un danno derivatole dalla condotta dell'### attrice. ### va quindi rigettata e parte attrice condannata al pagamento delle spese del giudizio le quali tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in citazione (€ 1.939,72), dell'attività professionale effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche trattate, della natura sono documentale della espletata istruttoria in complessivi € 1.276,00 oltre rimborso spese generali cassa ed iva nella misura di legge se dovuti, da distrarre in favore del procuratore antistatario. P.Q.M. Il Tribunale di ### nella persona (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MARSALA ### nella persona del Giudice Onorario della ### dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1627 /2024 R.G.A. oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare vertente tra ###, CF ###, in persona del ### pro tempore autorizzato in forza e in esecuzione della G.M. n°394, del 24.10.2024, rappresentato e difeso dall'avv.  #### giusta procura in atti, attore nei confronti di ### nata in ### in data ###, CF ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura in atti, convenuto E di ### (P.Iva ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, convenuta contumace ### Nel termine assegnato ai sensi dell'art 189 cpc parte attrice ha precisato le conclusioni chiedendo “### l'On.le Tribunale di Marsala - ### ogni contraria istanza, eccezione e difesa; In via principale e nel merito: - ### e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi, notificato in data ###, per i motivi meglio specificati sia nell'atto di citazione che nelle memorie 171 ter cpc e, conseguentemente, - ### e dichiarare il diritto del Comune di ### alla ripetizione delle spese di lite liquidate nella fase del procedimento esecutivo n°498/2024 RGEM; Con condanna della controparte alle spese e compensi del presente procedimento, oltre ### nella misura del 8,5%, atteso che i procuratori degli ### non sono assoggettati ad Iva e Cpa”; parte convenuta ha concluso: “- insiste nell'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, da ritenersi reiterate e trascritte infra il presente atto” e quindi “chiede che l'###mo Tribunale voglia: - A) rigettare le domande spiegate dal Comune di ### nell'atto di citazione poiché infondate in fatto ed in diritto; - B) dichiarare l'illegittimità delle norme regolamentari adottate dal Comune di ### e poste alla base dell'azione in esame; - C) condannare il Comune di ### al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, con distrazione in favore dello scrivente procuratore antistatario;-D) condannare il Comune di ### ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria”.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ### l'odierno attore ha proposto opposizione all'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. 498/2024 RG di questo Tribunale, nei di lui confronti promossa da ### al fine di ottenere il pagamento dell'importo liquidato dalla Corte di Appello di Palermo nella sentenza n .2185/2023. 
Allegava a sostegno della opposizione un unico motivo costituto dalla “nullità e/o inefficacia dell'atto di pignoramento nei confronti del Comune di ### giacché infondato, in fatto ed in diritto”. 
Eccepiva invero l'opponente la illegittimità del pignoramento in quanto “al tempo dell'introduzione del presente giudizio e alla data di notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi” parte creditrice (per tale dovendosi intendere la predetta ### quanto di lei delegato all'incasso Avv. G. ### “non aveva ancora regolarizzato la sua posizione tributaria”. 
Esponeva il ricorrente che ricevuta la notifica dell'atto di precetto per il pagamento della somma de qua, in seguito ai disposti accertamenti, erano emersi debiti tributari della creditrice ### e del di lei delegato all'incasso avv. ### nei confronti dell'amministrazione debitrice; che pertanto parte creditrice “avrebbe potuto attivare la procedura d'ufficio per la compensazione, prevista dalla delibera della ### n°52, del 27.5.2017 e dall'art.18, comma 3°, del ### delle ### (approvato con deliberazione del ### n°306, del 30/12/2019), in relazione al quale il predetto professionista avrebbe potuto compensare la sua esposizione debitoria a titolo di tributi locali nei confronti del Comune di ### e rimuovere, in questo modo, la causa ostativa al pagamento delle somme dovute ad essa ###” Chiedeva quindi “In via preliminare: ### che dall'eventuale esecuzione del provvedimento, nelle more della definizione del giudizio di merito, possa derivare un pregiudizio per l'erario dell'Ente, si chiede che venga concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnato atto di pignoramento, attesa la sussistenza di validi e fondati motivi che ne giustificano la concessione. - Nel merito: ### la presente opposizione e ritenere e dichiarare, per le motivazioni sopraccennate, la nullità e/o inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi opposto, per i motivi meglio sopraspecificati. Fatto salvo ogni altro diritto, specie in ordine alle deduzioni, eccezioni e difese e istanze di controparte, con riserva di produrre documenti e indicare, nei modi e nei termini di legge ogni mezzo istruttorio. - Con condanna della controparte alle spese e compenso del presente procedimento giudizio, oltre ### stante che i procuratori degli enti pubblici non sono assoggettati ad iva e cpa”. 
Fissata l'udienza per la discussione dell'istanza cautelare si costituiva la creditrice opposta la quale contestava quanto dedotto ed argomentato dall'opponente. 
Rilevava che non sussisteva alcun debito tributario né del delegato all'incasso né della delegante, che il comune era stato inerente nel dare spontanea esecuzione alla sentenza della Corte di Appello e che non sussistevano i presupposti per la chiesta sospensione cautelare. 
Chiedeva quindi “che l'###mo Tribunale - Giudice dell'### voglia: A) rigettare la richiesta avversa di adozione della misura cautelare; B) dichiarare l'illegittimità delle norme regolamentari adottate dal Comune di ### e poste alla base dell'opposizione in esame; C) rigettare l'opposizione avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto; D) condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della concludente, con distrazione in favore dello scrivente procuratore antistatario; E) condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria”. 
Instaurato il contraddittorio sull'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione, il GE con ordinanza riservata del dì 11.9.2024 la rigettava assegnando al contempo ai sensi e per gli effetti di cui all'art 616 cpc termine perentorio di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito.
Con l'atto di citazione notificato il ### il debitore esecutato ha quindi inteso incardinare la fase di merito della suddetta opposizione, reiterando quanto dedotto ed allegato nel ricorso in opposizione e chiedendo: “### ogni contraria istanza, eccezione e difesa; - In via principale e nel merito: - ### e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi, notificato in data ###, per i motivi meglio sopraspecificati. - Fatto salvo ogni altro diritto, specie in ordine alle deduzioni, eccezioni e difese e istanze di controparte, con riserva di produrre documenti e indicare, nei modi e nei termini di legge, ogni mezzo istruttorio. - Con condanna della controparte alle spese e compenso del presente giudizio, oltre ### stante che i procuratori degli enti pubblici non sono assoggettati ad iva e cpa.” Si è costituita la creditrice opposta la quale ha pure reiterato ed allegato quanto dedotto nella memoria di costituzione della fase cautelare, rassegnando le conclusioni su indicate. 
Non si è costituito il terzo pignorato. 
Depositate le memorie previste dall'art 171 ter cpc, ed acquisito ai sensi dell'art. 186 disp.  att. cpc il fascicolo dell'opposizione, il giudizio è stato istruito con il solo deposito di documenti.  ### è infondata. 
Eccepisce il Comune debitore la illegittimità dell'atto di pignoramento per l'esistenza a carico sia del delegato all'incasso che della delegante (rectius della di lei coniuge) di debiti tributari in favore di esso opponente. 
Tale assunto non è condivisibile ### copiosa documentazione in atti risulta che il titolo esecutivo sotteso alla procedura de qua è stato notificato all'odierna parte attrice in data ###; che in data ### - successivamente al decorso del termine di cui all'art 14 del D.Lgs. 669/1996- è stato notificato l'atto di precetto e che in data ### è stato notificato l'atto di pignoramento. 
Risulta altresì che solo il ### e quindi ben oltre il termine di legge previsto in favore delle amministrazioni debitrici per “completa### le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro”, il Comune ha informato il delegato all'incasso dell'esistenza di una di lui esposizione tributaria, circostanza ritenuta ostativa dell'esecuzione del chiesto pagamento. 
Ebbene dall'”### di ### n° 227 del 10/10/2024” depositato dalla odierna parte attrice i fatti sottesi al giudizio risultano così ricostruiti: “…. con Deliberazione di Consiglio di ### n. 95 del 18/06/2024 è stato riconosciuto il debito fuori bilancio, giusta proposta n. 13 del 06/02/2024, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, per un importo complessivo di € 1.750,94 di cui di cui € 1.200,00 quali competenze liquidate in sentenza, € 180,00 quali rimborso spese generali, € 55,20 a titolo di C.P.A ed € 315,74 per IVA nei confronti della ###ra ### e per essa al procuratore Avv. ### gista delega all'incasso, in relazione alla condanna di pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, in esecuzione della sentenza n. 2185/2023 del 29/12/52023; …. con ### n. 718 del 9/07/2024 è stato assunto l'impegno di spesa al cap.45015/2024 per l'importo di € 1.750,94 (Id. 121450); … al fine di procedere alla liquidazione del dovuto, l'ufficio provvedeva ad inoltrare la richiesta per le verifiche circa la regolarità idrica e tributaria a mezzo nota del 20/06/2024 prot. 58693 ed alla stessa seguiva riscontro dell'ufficio tributi del 28/06/2024 prot.  61407 con cui veniva comunicata la posizione irregolare per la ### relativamente al suddetto professionista, mentre l'ufficio bollettazione del settore idrico con nota prot. n. 70384 del 26/07/2024 comunicava che l'avv.to ### non era titolare di sbocco idrico; …. con nota del 01/07/2024 veniva comunicata la morosità all'avv. ### a mezzo nota prot.  n. 62144; … successivamente, perdurando la morosità, con nota del 24/07/2024 prot. 69649 l'ufficio ### dei ### chiedeva di procedere alla quantificazione del dovuto al fine di operare la compensazione degli importi dovuti ed alla liquidazione del residuo importo ai sensi e per gli effetti dell'art.18 comma 3 lettera b del ### delle entrate comunali, e consentire la prosecuzione dell'iter di liquidazione; … in pari data l'avv.to ### notificava, a mezzo prot. n. 69725/2024, atto di pignoramento della somme dovute e debende a qualsiasi titolo nell'interesse della ###ra ### ….in data ### con nota prot. 74007/2024, l'### comunicava l'impossibilità di quantificare gli importi dovuti giacché era necessario instaurare un contraddittorio tra le parti.” Dal contenuto dell'atto de quo -proveniente come evidenziato dallo stesso debitorerisulta che ancora alla data del dì 8.8.2024 non era stato quantificato a carico del delegato all'incasso alcun credito dell'amministrazione esigibile. 
Ne deriva che tanto alla data di notificazione del pignoramento (24.7.2024) quanto alla data di proposizione dell'opposizione (9.8.2024) l'amministrazione debitrice era consapevole di non vantare nei confronti della controparte alcun credito certo, liquido ed esigibile da poter contrapporre a quello azionato in via esecutiva o comunque idoneo a privare di efficacia (in tutto o in parte) pignoramento opposto. 
Né del resto, appare conducente il riferimento alla deliberazione della ### n.52 del 27.3.2017 attuativa del comma 167 dell'art. 1 della L.n. 296/2006 a mente del quale “gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali” atteso che la certezza sull'esistenza del diritto opposto in compensazione (totale o parziale che però nel caso di specie il Comune opponente non ha nemmeno eccepito limitandosi ad eccepire la illegittimità/nullità tout court del pignoramento) costituisce requisito essenziale del credito medesimo il quale, per considerarsi effettivamente liquido ed esigibile, necessita di essere definito sia nell'an che nel quantum debeatur (####. U, Sentenza n. 23225 del 15/11/2016). Qualora detto requisito non venisse rispettato, infatti, la determinazione dell'ammontare del credito opposto (ovvero la sua liquidazione) assumerebbe una valenza meramente provvisoria, dunque, verrebbe connotata da gravi profili di incertezza. 
Inoltre, la circostanza che la delega all'incasso non trasferisce la titolarità del credito o del debito, ma solo la facoltà di incassare, non consente di ritenere pertinente l'operato del comune con riferimento a presunti (visto quanto più su specificato) debiti tributari del delegato. 
Quanto poi al debito tributario del coniuge della odierna convenuta della quale l'### ha eccepito la responsabilità solidale, esso è stato formalmente contestato soltanto con “l'avviso di accertamento esecutivo per omessa/infedele denuncia ed irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 1, commi 792 e ss della L. 160/2019” del 25.10.2024, di gran lunga successivo al contestato pignoramento. 
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 cpc atteso che da una parte, il rigetto della domanda non implica di per sé la sussistenza dell'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave e dall'altra che la convenuta non ha neppure allegato la sussistenza di un danno derivatole dalla condotta dell'### attrice. ### va quindi rigettata e parte attrice condannata al pagamento delle spese del giudizio le quali tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in citazione (€ 1.939,72), dell'attività professionale effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche trattate, della natura sono documentale della espletata istruttoria in complessivi € 1.276,00 oltre rimborso spese generali cassa ed iva nella misura di legge se dovuti, da distrarre in favore del procuratore antistatario.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### nella persona del Giudice onorario dott. ### definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1627/2024 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata: - rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta dal Comune di ### con riferimento alla procedura esecutiva n. 498/2024 ### di questo Tribunale; - condanna il Comune di ### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore di ### delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi ### 1.276,00 oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti per compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario. 
Così deciso in ### il 5 dicembre 2025 Il Giudice Dott.

causa n. 1627/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Marcello Bellomo

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 2945/2025 del 23-07-2025

... data ### la ### notificava all'istante l'avviso di accertamento esecutivo n. 2021/969 del 21/06/2021 per l'irregolarità di versamenti dei canoni idrici relativi agli anni tra il 2015 e il 2018, nel quale si fa riferimento a fatture mai portate a conoscenza del ### per complessivi € 13.889,54, determinati sulla base di consumi presunti; - le fatture sono state emesse sulla scorta del “contratto n. 4941” mai stipulato tra le parti; - la pretesa azionata è prescritta, trovando applicazione la disciplina relativa alla decorrenza biennale del termine prescrizionale; - la richiesta è illegittima in considerazione dell'erronea determinazione dei consumi, posto che il contatore condominiale risulta vetusto e in cattivo stato di manutenzione; - il canone relativo alla depurazione delle acque non poteva essere richiesto, poiché l'utente non ha usufruito del relativo servizio. Ciò posto chiedeva all'adito Giudice di: - “in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'inefficacia dell'impugnato avviso di accertamento esecutivo n. 2021/969 e/o accertare e dichiarare non dovute le somme di cui al ridetto avviso di accertamento, per tutti i motivi sopra (leggi tutto)...

testo integrale

###. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, in persona del G.M., Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 10912/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto ##### pendente ### (C.F. ###), sito in ####, alla ### n. 9, in persona dell'### pro tempore ### D'### elettivamente domiciliato in ####, alla ### snc #### presso lo studio dell'Avv. ### (C.F.  ###), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione; #### (C.F. ###), in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliato in ####, alla ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### (C.F.  ###) e ### (C.F. ###) in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; ###É ###R.T. S.P.A. (P. IVA.F. ###), con sede ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### (C.F. ###), che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; ###. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ####'udienza del 23/04/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.  MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.  att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art.  58, comma 2, L. cit. 
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ### esponeva che: - in data ### la ### notificava all'istante l'avviso di accertamento esecutivo n. 2021/969 del 21/06/2021 per l'irregolarità di versamenti dei canoni idrici relativi agli anni tra il 2015 e il 2018, nel quale si fa riferimento a fatture mai portate a conoscenza del ### per complessivi € 13.889,54, determinati sulla base di consumi presunti; - le fatture sono state emesse sulla scorta del “contratto n. 4941” mai stipulato tra le parti; - la pretesa azionata è prescritta, trovando applicazione la disciplina relativa alla decorrenza biennale del termine prescrizionale; - la richiesta è illegittima in considerazione dell'erronea determinazione dei consumi, posto che il contatore condominiale risulta vetusto e in cattivo stato di manutenzione; - il canone relativo alla depurazione delle acque non poteva essere richiesto, poiché l'utente non ha usufruito del relativo servizio. 
Ciò posto chiedeva all'adito Giudice di: - “in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'inefficacia dell'impugnato avviso di accertamento esecutivo n. 2021/969 e/o accertare e dichiarare non dovute le somme di cui al ridetto avviso di accertamento, per tutti i motivi sopra esposti; ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### - in via subordinata, annullare le minor somme che dovessero risultare prescritte e/o non dovute per tutti i motivi sopra esposti; - Con vittoria di spese, competenze, con attribuzione al procuratore anticipatario, oltre ### CPA e rimborso forfetario come per legge”. 
Con comparsa del 29/12/2021 si costituiva la ### S.p.A., deducendo che: - non sussiste la legittimazione passiva della ### per i dedotti vizi di merito relative alla pretesa creditoria, da rivolgersi esclusivamente nei confronti dell'Ente impositore e non del concessionario; - la domanda è inammissibile per omessa impugnazione degli atti sottesi all'avviso di accertamento; - l'eccezione di prescrizione è inammissibile per la sua genericità, oltre che infondata, non essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale applicabile al caso di specie. 
Ciò posto, concludeva chiedendo di: “In via preliminare - -### la richiesta di sospensione per insussistenza dei requisiti Nel merito - -### comunque carenza di legittimazione passiva del concessionario su eventuali vizi di merito della pretesa; - -### la domanda nei confronti del concessionario poiché infondata in fatto e in diritto e non provata; - -Condannare controparte al pagamento delle spese della presente procedura il tutto in favore del sottoscritto procuratore quale antistatario”. 
Con comparsa del 19/01/2022 si costituiva nel giudizio il ### di ### rappresentando che: - l'Ente ha notificato regolarmente al ### la messa in mora tramite raccomandata A/R #########, ricevuta il ###, e la costituzione in mora n. ###715, consegnata per compiuta giacenza il ###, sicché l'eccezione di prescrizione è priva di fondamento; ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### - le fatture sono sempre state regolarmente inviate al ### - è infondata l'eccezione relativa all'inesistenza dei consumi e ai vizi del contatore, posto che spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore, richiedendone la verifica, dimostrando l'entità dei consumi effettuati, anche con riferimento al dato statistico dei consumi rilevati in precedenza; - priva di fondamento è anche l'eccezione riguardante l'illegittimità della quota richiesta per la depurazione, posto che il ### è allacciato all'impianto di ### in ### e ### in ### come da convenzione stipulata con la ### il ###, versata in atti. 
Concludeva, dunque, chiedendo di: - “in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento impugnato non sussistendone i presupposti di legge.  - rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto”. 
Stante la natura documentale della controversia, all'udienza del 07/05/2025 la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. senza ulteriore attività istruttoria.  ***  1. La domanda - opportunamente qualificata quale azione di accertamento negativo del credito ex adverso azionato - è solo in parte fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.  2. Sussiste, preliminarmente la giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo, posto che in tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica, le controversie relative alla liquidazione dei corrispettivi per le prestazioni che il gestore deve erogare e non già alla correttezza dell'esercizio delle funzioni tariffarie da parte dei ### di governo del ### appartengono al giudice ordinario, in quanto relative al rapporto individuale di utenza che non vede coinvolta la pubblica amministrazione nella veste di autorità (così Cass., Sez. Un., ord. n. 4079 del ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### 09/02/2023 nonché Cass., Sez. Un., ord. n. 2321 del 23/01/2024; Cass., Un., ord. n. 16459 del 30/07/2020; Cass. civ., Sez. Un., 29/03/2011, n. 7102). 
Per altro verso, la giurisdizione del giudice ordinario prevale anche su quella tributaria, atteso che il canone per l'erogazione di acqua potabile non ha natura tributaria per effetto dell'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli artt. 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dovendo sul punto precisarsi che il canone dell'acqua e quello per il servizio di raccolta e depurazione delle acque di rifiuto provenienti da superfici e fabbricati privati, ancorché sia applicato in collegamento con il canone per l'erogazione dell'acqua potabile, integra un tributo comunale solo fino alla data del 3 ottobre 2000, mentre dopo tale data, essi hanno cessato di essere considerati dalla normativa un tributo, per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. n. 258/2000, il quale, nel sopprimere le previsioni contenute nell'art. 62 del D.Lgs. n.152/1991, ha fatto venir meno, per il futuro, il differimento dell'abrogazione della previgente disciplina (che considerava detto canone un tributo), differimento disposto fino all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'art. 13 e ss.  della legge n. 36/1994. Ne consegue che le controversie concernenti i canoni relativi al periodo posteriore alla predetta data del 3 ottobre 2000 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., sent. n. 6418 del 25/03/2005).  3.1. Nel merito, ritenuta la pacifica ritualità della notifica della cartella di pagamento, va rigettata la domanda nella parte in cui si contesta la non correttezza della misurazione dei consumi. 
Nella fattispecie, infatti, l'utente - che, per inciso, ha solo genericamente contestato il rapporto contrattuale con l'ente territoriale, senza tuttavia dimostrare ad esempio di essersi avvalso di altro fornitore per l'approvvigionamento dell'acqua potabile - procede ad una contestazione dei consumi che appare, infatti, del tutto generica, senza offrire spunti probatori e documentali tesi a dimostrare la sussistenza di fattori esterni, esulanti dal suo controllo, incidenti sulla eccessiva richiesta. ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### Ora, la giurisprudenza richiede che la contestazione da parte del somministrato sia “specifica e congrua” ed attenga sia ai dati relativi ai consumi, sia al funzionamento della relativa rilevazione del misuratore funzionante allo scopo, ciò in quanto “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicchè, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” ( civ., sez. VI, 21/03/2018, n. 7045). 
Invero, va detto che nella materia in esame il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.; tuttavia, “l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità”. 
In definitiva, quindi, ne deriva un sistema in cui grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della “vicinanza della prova”, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze (Cass. Civ., III, 14/03/2024, n. 6959). 
Tale regola sul riparto dell'onere della prova presuppone, quindi, che l'utente ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### contesti il funzionamento del contatore, onere nella fattispecie non assolto dall'opponente, il quale si è trincerato dietro argomentazioni vaghe ed inidonee a mettere in discussione le risultanze probatorie allegate da parte opposta. 
Tale motivo di opposizione va, pertanto, rigettato.  3.2. Risulta altresì infondata l'eccezione di prescrizione. 
Parte opponente si duole dell'intervenuta prescrizione della pretesa dell'Ente per il decorso del termine di cui all'art. 1, co. 4, della ### n. 205/17, ovvero, in subordine, dell'art. 2948, n. 4, La prescrizione biennale nel settore idrico è prevista dalla ### n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. ### di ### 2018) all'art. 1, commi 4 e ss., la quale prevede che “il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni” e che “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: (…) c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”. 
La disciplina in esame rende evidente che il computo del termine di prescrizione va effettuato al momento della scadenza della fattura e non prima, tenuto conto che ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre da quando può essere fatto valere il diritto, ovvero da quando il fornitore avrebbe potuto e dovuto effettuare le letture periodiche dei contatori ed emettere ed inviare all'utente le relative fatture. 
Pertanto, alla luce del citato intervento legislativo, può ritenersi pacifica l'applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, anche se contenenti importi riferiti a periodi di consumo ultra biennali, il che è d'altra parte anche confermato dalla ### 17 dicembre 2019 - 547/2019/R/idr che, all'art. 2 co. 3, afferma che “La prescrizione biennale di cui alla ### di bilancio 2018 (### n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente”. 
Con maggiore impegno esplicativo, si rileva che dalla lettura combinata delle disposizioni in materia di decorrenza della prescrizione, art. 2935 c.c., e di contratto di somministrazione è dato evincere che il termine di prescrizione ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### decorre da quando il fornitore/### in base alla regolazione vigente, deve emettere il documento di fatturazione dei consumi ovvero entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento. Ciò essenzialmente in quanto, ai fini del diritto che può far valere il ### sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture, atteso che la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, diviene liquida solo nel momento in cui lo stesso fornitore deve emettere il documento di fatturazione. In tal senso, non rileva più il momento del consumo ma quello della fatturazione. A tale termine di decorrenza va, dunque, agganciato il c.d. exordium praescriptionis e da tale momento va calcolata la prescrizione biennale per le fatture il cui termine di scadenza sia successivo al 01 gennaio 2020 e afferiscano, altresì, consumi risalenti di oltre due anni. 
Quanto, invece, al distinto problema relativo all'esatta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, va rilevato che il comma 10 dell'art. 1 della ### n. 205/17, come visto, per determinare l'entrata in vigore del nuovo termine biennale di prescrizione, fa riferimento alla data di scadenza delle fatture (successiva al 1.1.2020) lasciando, quindi, ipotizzare che sia da tale data che debba decorrere il predetto termine di estinzione della pretesa al pagamento dei consumi idrici. 
Tale interpretazione appare certamente più coerente con una corretta regolamentazione degli interessi in gioco nel contratto di fornitura idrica (ma anche degli altri servizi pubblici) altrimenti l'utente non potrebbe avere alcuna certezza in ordine alla effettiva data di decorrenza di prescrizione del credito vantato dal gestore del servizio al quale sarebbe sufficiente posticipare la data di emissione della fattura per dilatare nel tempo il maturare del termine di estinzione del proprio diritto. 
Fatta questa doverosa premessa e tornando al caso in esame, si osserva che tutte le fatture oggetto dell'avviso impugnato sono state emesse precedentemente al 1° gennaio 2020, non sussistendo perciò alcun dubbio circa l'operatività del regime di prescrizione quinquennale. ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### Il relativo termine, poi, deve ritenersi sospeso per effetto della disciplina emergenziale, vertendosi, nella fattispecie, di un accertamentoesecutivo” ex art. 1, co. 792, L. n. 160/19. 
A ben vedere, infatti, ai sensi dell'art.12 D. Lgs. n. 159/2015 richiamato dall'art.  68. Co. 1 D.L. n. 18/2021 (### nonché dell'art. 4 del D.L.  41/2021 (### sono prorogati tutti i termini di prescrizione e di decadenza scaduti nel periodo 8/3/2020-31/08/2021 (periodo di sospensione). 
All'uopo, l'articolo 68 del d.l. n. 18/2020 (cosiddetto decreto cura ### dispone la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della ### 160/2019. 
Si tratta di una sospensione fondata sull'inibizione delle attività di riscossione coattiva, a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive nonché includendo anche le rateazioni rilasciate sui medesimi titoli. 
Più nello specifico, durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia di “covid19”, dunque, sono stati sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso effettuate dagli uffici degli enti impositori, nonché, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, i termini dei pagamenti, oltre ad esser stati prorogati, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione di detti pagamenti, i termini di prescrizione e decadenza previsti per la riscossione, e ciò anche per le entrate locali. Le norme di riferimento sono contenute negli artt. 67 e 68 del cosiddetto decreto “### Italia”, i quali richiamano entrambi l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n° 159 del 24/09/2015. 
La disciplina in esame, tuttavia, si riferisce espressamente “alle entrate tributarie e non tributarie”, per le quali “sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” (art. 68); l'art. 67 del medesimo decreto, poi, prevede che “1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori […] 4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”; entrambi gli articoli, dunque, prevedono un espresso richiamo all'applicabilità dell'art. 12 del decreto legislativo n° 159 del 24/09/2015. 
Ne consegue che, essendo i crediti azionati riferibili a fatture aventi scadenza compresa tra il ### e il ### deve certamente ritenersi sospeso il termine prescrizionale per effetto della richiamata normativa emergenziale. 
Ciò premesso l'unico valido atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica del sollecito di pagamento impugnato, avvenuta, per stessa ammissione dell'attore, in data ###, essendo stati gli altri solleciti (del 17/02/2018, 16/12/2019 e 26/11/2020) recapitati presso indirizzi diversi dallo studio dell'### e, comunque, non riportando mai la firma di quest'ultimo o di soggetti (familiari, collaboratori) a lui riconducibili. 
Ebbene, tenuto conto dell'applicabilità del regime di prescrizione quinquennale e in considerazione della sospensione dei relativi termini tra l'8 agosto 2020 ed il 31 agosto 2021 (periodo nel quale sarebbe teoricamente venuta a scadere la fattura n. 81872), la notifica dell'avviso di accertamento deve ritenersi tempestiva, poiché intervenuta prima dello scadere dei termini prescrizionali, pur in difetto di altri atti interruttivi.  3.3. Quanto, invece, alla contestazione relativa all'asserita inesistenza del servizio di depurazione, occorre muovere dalla constatazione che mentre fino al 3 ottobre 2000 il canone o diritto di cui alla L. 10 maggio 1976, n. 319 veniva considerato un tributo, a partire da questa data, per effetto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 (art. 24) si è passati all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui alla L. 5 gennaio 1994 n. 36, art. 13 e ss., onde, in rapporto “alla ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### tariffa di fognatura e di depurazione soggetta alla innovata disciplina”, “i ### non possono chiedere il pagamento dell'apposita tariffa ove non diano prova di esser forniti di impianti di depurazione delle acque reflue”. Invero, “la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è divenuta, appunto, una componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, configurato come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che, per quanto determinata nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. Sicchè, tenuto conto della declaratoria di incostituzionalità della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1 - sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 28 (Disposizioni in materia ambientale) - nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi" (v. C. Cost. n. 335/08), va affermato il principio secondo il quale, in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio” (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 18 aprile 2018, n. 9500), costituendo principio generale quello secondo cui il creditore di una prestazione contrattuale deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 20 gennaio 2015, n. 826).  ### parte, proprio con riferimento specifico alla presente fattispecie, si è ritenuto che, configurandosi “la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### quale esso pretenda la riscossione” (Cass. Sez. 3, sent. n. 14042 del 2013, cit.). 
Nel caso di specie, se può ritenersi che il ### di ### abbia fornito una prova sufficiente relativamente all'esistenza dell'allacciamento del proprio sistema fognario al depuratore afferente alla ### (cfr. la convenzione con la ### - all. sub 7 della comparsa di costituzione) la convenuta, di contro, non ha mai nemmeno chiarito quale sarebbe la tariffa applicata per determinare i predetti oneri e le componenti tariffarie perequative UI presenti nelle fatture, nonostante l'espressa contestazione, sul punto, di parte attrice ### quindi, omesso di produrre in giudizio la delibera di giunta o del consiglio comunale idonea a dimostrare la correttezza della tariffa applicata (con importi eventualmente differenziati per categorie di utenza) non può ritenersi che il ### di ### abbia fornito una prova sufficiente del credito vantato in relazione al servizio di depurazione delle acque ovvero che tale credito sia stato correttamente determinato. 
In definitiva, in mancanza di predeterminati criteri per la determinazione della tariffa applicata, in applicazione dei principi che precedono il relativo importo deve ritenersi non dovuto e va, quindi, scomputato dalle singole fatture rimaste impagate.  4. In conclusione, quindi, la domanda di accertamento negativo del credito proposta dal ### “### Palme” può essere, almeno in parte accolta, dovendo dichiararsi non dovuti gli importi pretesi dal ### di ### a titolo di oneri di depurazione e di fognatura in relazione a tutte le fatture indicate nell'avviso di accertamento esecutivo n. 2021/969 del 21/06/2021, ossia, più precisamente, le voci “acque reflue”, “depurazione”, “spese di fognatura” e “cons., dep.  e fogn.”. 
Nel dettaglio, tali voci ammontano ad € 662,11 per la fattura n. 81872, € 1.448,13 per la fattura n. ###, € 1.361,59 per la fattura n. ### ed € 1.437,92 per la fattura n. ###, il tutto per complessivi € 4.909,75. 
Complessivamente, quindi, l'opposizione andrà accolta limitatamente ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### all'importo di € 4.909,75 e andrà rigettata per il resto.  5. Atteso l'accoglimento solo parziale dell'opposizione, le spese di lite si dichiarano per la metà compensate e per il resto si pongono a carico delle parti convenute, in solido tra loro, e si liquidano in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/14 e s.m.i., tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate (esclusa quindi l'istruttoria), secondo i valori medi dello scaglione sino ad € 5.200,00.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 10912/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto ### E ### pendente tra #### e ###R.T. S.P.A., ogni contraria istanza disattesa così provvede: 1. accoglie parzialmente la domanda proposta dal #### avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 2021/969 del 21/06/2021 (notificato il ###), dichiarando non dovuto l'importo di € 4.909,75; 2. rigetta, per il resto, l'opposizione proposta da parte attrice e, per l'effetto, ridetermina l'importo dovuto da quest'ultima in forza dell'atto opposto in € 8.971,04; 3. compensa per metà le spese di lite tra le parti, che per il resto pone a carico dei convenuti, tra loro in solido, ed in favore del #### qui liquidate (già ridotte della metà) in € 132,00 per esborsi ed € 1.270,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CPA ed ### come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosene anticipatario. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott.

causa n. 10912/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Luigi Aprea

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Tribunale di Gela, Sentenza n. 610/2025 del 04-12-2025

... soggetto titolare del diritto di godimento del servizio idrico a titolo personale. ### va pertanto disattesa. Del pari anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva rimane infondata essendo risultato, per tabulas, che ### S.r.l.s. è subentrata nei rapporti in essere della ### S.r.l. a far data dal 20 giugno 2018, operando quale gestore del servizio idrico privato come stabilito dalla ### per la costruzione e gestione della rete di distribuzione di acqua potabile stipulata con il ### in forza della quale ### S.r.l.s. si è obbligata, nella qualità di gestore della rete di distribuzione in luogo del ### alla riscossione della tariffa dagli utenti e al versamento del canone di concessione a ### Valgano i medesimi rilievi di cui sopra: la regolare erogazione del servizio idrico svolta da ### la regolare fatturazione e gli incontestati rilevamenti dei consumi svolti dalla opposta, in forza di pattuizione contrattuale, prima e dopo il periodo in esame; l'eccezione si presenta anch'essa destituita di fondamento. Nel merito della pretesa azionata con il ricorso monitorio, dalle allegazioni delle parti e dalla produzione documentale effettuata dalla creditrice sin dalle fasi del monitorio, si (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GELA - ###- ### dott. ### , ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 981/2021 #### (C.F. ###), nato a #### il ### rappresentato e difeso dall'Avv.  ###### C.F.:###, rappresentato e difeso dall'Avv.  #### avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 157/2021 del 13/05/2021, ### esposizione del fatto e dei motivi della decisione Con atto di citazione regolarmente notificato ### proponeva opposizione avverso il d.i. n. 157/2021 (R.G. n. 567/2021) emesso il ###, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 5.249,00, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per la fornitura del servizio idrico, per via di due fatture insolute: la 1056/### di € 4.943,00 e 1430/### di € 306,00 per i periodi giugno - settembre 2019 e settembre - dicembre 2019. ### eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di ### S.r.l.s.; il difetto di legittimazione passiva in capo a sé medesimo, in quanto il contratto risultava intestato alla società TES - ### S.r.l.; nel merito, rilevava l'insussistenza del debito e la nullità del contratto; rilevava in particolare che la somma richiesta sarebbe stata causata da una "perdita occulta" e chiedeva l'applicazione della delibera Ato ### del 26/06/2019, con la conseguente limitazione dell'importo dovuto a € 86,00. Rilevava ancora l'improcedibilità della procedura per mancato espletamento della procedura negoziale e violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto da parte di ### Si costituiva l'opposta ### S.r.l.s., eccependo e deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma integrale del D.I. 
Nel corso del giudizio alla prima udienza non veniva concessa l'esecuzione provvisoria e rigettate le richieste istruttorie la causa veniva spedita per le conclusioni. Queste venivano precisate dalle parti e assegnati i termini 190 c.p.c.; la causa veniva trattenuta per la decisione ed entrambe le parti provvedevano al deposito delle memorie conclusive.  MOTIVI DELLA DECISIONE Va brevemente rilevato, in diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702; Cass. sez. II, 22/03/2001, n.4121). ### del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass. Sez. L. 15702/2004 cit.). 
Dall'affermazione di tale principio generale, invero costantemente enunciato dalla giurisprudenza, discende che l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso. 
Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Quanto al suo valore probatorio, va precisato che la fattura, se è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, mero indizio delle stesse. 
Parimenti per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e delle scritture prescritte dalle leggi tributarie, se tenute con l'osservanza delle norme per queste previste, costituiscono, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova. 
Va poi brevemente rammentato che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente ricopre la posizione sostanziale di convenuto. Incombe dunque sull'opposto l'onere della prova del credito azionato in sede monitoria, mentre grava sull'opponente l'onere di dare prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere o, comunque, dei fatti posti a fondamento delle eventuali eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria. 
In ordine al difetto di legittimazione passiva sollevato dall'opponente va rilevato che questa, dall'analisi degli atti versati, risulta inconsistente. Sebbene il contratto ### sia stato siglato in favore di T.E.S. s.r.l. dall'amministratore ### è emerso come la fornitura di acqua sia stata effettuata presso l'immobile di via della ### cd. Manfria, risultato essere di proprietà dell'opponente, come si evince dalla visura catastale prodotta dall'opposta; peraltro anche i pagamenti pregressi sono stati effettuati dal conto corrente bancario di ### come si evince dalle distinte dei bonifici periodici; le fatture sono state emesse in favore di ### e non si evince, dagli atti, una richiesta di modifica dell'intestazione rivolta alla opposta, ad esempio per finalità fiscali, segno comunque dell'estraneità, giuridica, della società al rapporto di fornitura. A sostegno va pure rilevato che il contratto in essere tra le parti, all'art. 4 prevede che questa sia effettuata in favore del proprietario dell'immobile. Ne deriva che l'effettivo beneficiario della somministrazione idrica è ### il quale rappresenta l'unico soggetto titolare del diritto di godimento del servizio idrico a titolo personale. ### va pertanto disattesa. 
Del pari anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva rimane infondata essendo risultato, per tabulas, che ### S.r.l.s. è subentrata nei rapporti in essere della ### S.r.l. a far data dal 20 giugno 2018, operando quale gestore del servizio idrico privato come stabilito dalla ### per la costruzione e gestione della rete di distribuzione di acqua potabile stipulata con il ### in forza della quale ### S.r.l.s. si è obbligata, nella qualità di gestore della rete di distribuzione in luogo del ### alla riscossione della tariffa dagli utenti e al versamento del canone di concessione a ### Valgano i medesimi rilievi di cui sopra: la regolare erogazione del servizio idrico svolta da ### la regolare fatturazione e gli incontestati rilevamenti dei consumi svolti dalla opposta, in forza di pattuizione contrattuale, prima e dopo il periodo in esame; l'eccezione si presenta anch'essa destituita di fondamento. 
Nel merito della pretesa azionata con il ricorso monitorio, dalle allegazioni delle parti e dalla produzione documentale effettuata dalla creditrice sin dalle fasi del monitorio, si evince che la prestazione contrattuale sottostante agli importi fatturati è stata regolarmente eseguita. ### infatti non nega l'avvenuta erogazione del servizio o una sua irregolarità ma adduce una circostanza specifica ovvero che il quantitativo eccessivo di acqua fatturato sia stato determinato da una perdita occulta dell'impianto di distribuzione. Tale circostanza però è rimasta priva di riscontro nel giudizio posto che l'articolato di prova per testi elaborato dall'opponente risultava inammissibile avendo ad oggetto circostanze negative. Dalla missiva del 17.9.2019 depositata dal medesimo opponente si evince che lo stesso ha chiesto una verifica alla società erogatrice e che questa è stata effettuata, rinvenendo nelle radici di un albero la causa del malfunzionamento del galleggiante. Appare plausibile che tale fosse la causa dal fatto che la successiva fattura dimostra un consumo rientrato nella norma, segno che il proprietario ha rimosso la causa della perdita; tale perdita, in forza delle emergenze probatorie acquisite, rimane nella sfera di competenza del proprietario e non è imputabile alla ditta erogatrice, essendosi verificata a valle del contatore ed all'interno della proprietà ### Appare pertanto corretto, sotto il profilo della buona fede contrattuale pure ritenuta violata da parte opponente, che la società erogatrice non abbia messo in atto l'ipotesi di perdita occulta, con conseguente sgravio dell'importo fatturato, poiché essendo stata individuata la causa della perdita, nella presenza delle radici dell'albero sul galleggiante, avrebbe costituito un atto illecito. 
Ne deriva che l'opposizione è destituita di fondamento e va rigettata. Va invece confermato il d.i. n. 157\21 del 13.5.2021 a cui va conferito efficacia esecutiva. 
Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente: sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 sulla scorta del valore (€ 5249,00) ai minimi, non essendo emerse questioni di particolare complessità.  P.Q.M.  Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione a d.i. n. 157\2021 del 13.5.2021 proposta da ### nei confronti di ### s.r.l. Dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo. 
Liquida le spese del giudizio in € 2540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore dell'opposta. 
Gela, 04/12/2025 ###.

causa n. 981/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Di Legami

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Giudice di Pace di Napoli Nord, Sentenza n. 1404/2025 del 23-10-2025

... n. 4137/2023 ### avente ad oggetto “### avverso accertamento esecutivo idrico” riservata in decisione all'udienza 25.06.2024 e vertente ### (C.F. ###) rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. #### che agisce d'intesa con l'avv. ### e domiciliat ###### al C.so Europa n. 328, - Attore - E ###R.T. spa - Concessionario del ### del ### per conto del Comune di ### di ### in persona del legale rapp.te p.t., P.Iva ###, - Convenuta-ContumaceNONCHE' Comune di ### di ### in persona del ### p.t., - Convenuto-ContumaceConclusioni: ### da atti e verbale di udienza 25.06.2024. Ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con ricorso depositato in data ### parte attrice ha impugnato l'accertamento esecutivo idrico n. 2023/367 del 09.01.2023 emesso dalla ### per conto del Comune di ### di ### con il quale veniva richiesto il pagamento del canone idrico rispettivamente per gli anni 2013, 2014, 2016 deducendo la prescrizione del diritto dell'ente Comune di procedere all'esecuzione; che l'accertamento era il primo atto notificato; che la richiesta era altresì nulla per mancanza di attività propedeutica di contabilizzazione del tributo e del contratto; che (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 4137/2023 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD
Il Giudice di ### di ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4137/2023 ### avente ad oggetto “### avverso accertamento esecutivo idrico” riservata in decisione all'udienza 25.06.2024 e vertente ### (C.F. ###) rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. #### che agisce d'intesa con l'avv. ### e domiciliat ###### al C.so Europa n. 328, - Attore -
E ###R.T. spa - Concessionario del ### del ### per conto del
Comune di ### di ### in persona del legale rapp.te p.t., P.Iva ###, - Convenuta-ContumaceNONCHE'
Comune di ### di ### in persona del ### p.t., - Convenuto-ContumaceConclusioni: ### da atti e verbale di udienza 25.06.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data ### parte attrice ha impugnato l'accertamento esecutivo idrico n. 2023/367 del 09.01.2023 emesso dalla ### per conto del Comune di ### di ### con il quale veniva richiesto il pagamento del canone idrico rispettivamente per gli anni 2013, 2014, 2016 deducendo la prescrizione del diritto dell'ente Comune di procedere all'esecuzione; che l'accertamento era il primo atto notificato; che la richiesta era altresì nulla per mancanza di attività propedeutica di contabilizzazione del tributo e del contratto; che il calcolo effettuato era illegittimo poiché basato su calcoli presuntivi senza contabilizzazione effettive dei consumi e non era dovuto il pagamento del servizio di depurazione dell'acqua per insussistenza del relativo impianto di depurazione.
Verbale di prima udienza n. cronol. 29726/2024 del 23/02/2024
Ha chiesto pertanto dichiarare la prescrizione del diritto del Comune di riscuotere le somme relative al servizio idrico integrato per le annualità 2013, 2014 e 206 e che nulla era dovuto per le suddette annualità e accertare e dichiarare la nullità dell'accertamento e con vittoria delle spese di lite.
Fissata udienza di comparizione e notificato ricorso e decreto fissazione udienza, nessuno si è costituito in giudizio per i convenuti-resistenti.
All'udienza del 25.06.2024 precisate le conclusioni la causa è stata riservata in decisione. *******
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei convenuti ### e Comune di ### di ### i quali, sebbene evocati, non si sono costituiti in giudizio. ### è fondata e va accolta.
Va, in primis, accolta la sollevata eccezione di illegittimità del consumo idrico calcolato “a forfait”.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione, cui questo giudice intende aderire, ha affermato il principio secondo cui “Il contratto di erogazione di acqua e' un normale contratto di somministrazione, avente natura privatistica e pertanto soggetto alla disciplina del codice civile, con la conseguenza che la pretesa del Comune, basata su un consumo minimo presunto o a “forfait” e' illegittima” (Cass. ord. n. 12870/2017). 
Ne discende che le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi o con sistema “consumo presunto”, fissato secondo criteri meramente presuntivi, poiché così facendo verrebbe alterato il vincolo di sinallagma sotteso ai contratti con prestazioni corrispettive.
Avendo, pertanto, l'ente Comune provveduto ad una determinazione forfettaria dei canoni idrici, in forza della unilaterale fissazione minima garantita, tale quantificazione deve ritenersi illegittima e, quindi, non dovuta.
Alla luce del principio giurisprudenziale innanzi richiamato, ne consegue la illegittimità del calcolo presuntivo effettuato in sede di fatturazione e la conseguente nullità dell'accertamento effettuato.
Inoltre, trattandosi come innanzi detto, di contratti a prestazioni corrispettive, nel caso si contesti che un servizio sia stato reso, spetta all'altra parte di dare la prova positiva. 
Nel caso de quo l'attore sostiene di non aver ricevuto il servizio di depurazione; spettava quindi al creditore fornire la prova dell'avvenuta fornitura del servizio, e solo in questo caso, poteva pretendere il pagamento.
Verbale di prima udienza n. cronol. 29726/2024 del 23/02/2024
In assenza di prova della prestazione il pagamento della quota riferita al servizio di depurazione non è dovuto.
Inoltre la pretesa posta a base dell'accertamento esecutivo idrico quivi impugnato si è anche estinta per prescrizione.
Va, infatti, precisato che la fornitura di acqua da parte del Comune va inquadrata nell'ambito dei contratti di somministrazione ai sensi degli artt. 1599 e ss. c.c., dove la pretesa creditoria del somministrante si prescrive nel termine breve di anni cinque. 
Nella fattispecie manca agli atti la prova dell'avvenuta regolare notifica all'attore delle fatture richiamate nell'accertamento de quo.
In difetto di tanto e trattandosi di consumi relativi agli anni 2013, 2014 e 2016, alla data di notifica dell'accertamento esecutivo de quo (avvenuta in data ###) la pretesa ivi contenuta si era estinta per prescrizione.
All'accoglimento della domanda, per il principio della soccombenza consegue la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice che si liquidano d'### come da dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di ### definitivamente pronunziando nel giudizio promosso da ### ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 1) Dichiara la contumacia dei convenuti ### spa e del Comune di ### di ### 2) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'accertamento esecutivo idrico n. 2023/367 del 09.1.2023 quivi impugnato, ente impositore Comune di ### di ### e relativo al canone idrico anni 2013, 2014 e 2016 per le considerazioni esposte in motivazione; 3) Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano d'ufficio in euro 200,00 per compenso professionale ed euro 43,00 per spese anticipate (C.U.), oltre accessori di legge e con attribuzione in favore dell'avv. ### dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in ### il 8 luglio 2024.  Il Giudice di ### dott.ssa ### di prima udienza n. cronol. 29726/2024 del 23/02/2024

causa n. 4137/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Forgione Lucia

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Giudice di Pace di Napoli Nord, Sentenza n. 1207/2025 del 10-10-2025

... ritualmente notificato parte attrice ha impugnato l'atto di accertamento esecutivo idrico n. 2023/3045 emesso dalla ### per conto del Comune di ### di ### con il quale veniva richiesto il pagamento del canone servizio idrico anno 2019 e 2020 deducendo la carenza di legittimazione passiva non essendo intestataria di alcun contatore per la fornitura del servizio idrico; di non aver mai ricevuto le fatture poste a base dell'accertamento e la prescrizione del credito; la nullità della richiesta per violazione del regolamento di distribuzione dell'acqua potabile; la mancata misurazione dei consumi e che nulla era dovuto per il servizio di depurazione dell'acqua mancando i relativi impianti di depurazione Verbale di prima udienza n. cronol. 29616/2024 del 16/05/2024 Ha chiesto pertanto accertare e dichiarare la prescrizione del diritto dell'ente Comune di riscuotere le somme relative al servizio idrico integrato; accertare e dichiarare la nullità dell'accertamento per intervenuta prescrizione e, in subordine, accertare e dichiarare la non debenza della richieste per canone depurazione e fognatura e con vittoria delle spese di lite. Si è costituita la ### la quale ha contrastato la domanda di cui ne ha (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 4136/2023 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD
Il Giudice di ### di ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4136/2023 ### avente ad oggetto “### avverso accertamento negativo del credito” riservata in decisione all'udienza 16.05.2024 e vertente ### (C.F. ###) rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. ### e domiciliat ###atti, - Attrice -
E ###R.T. spa - Concessionario del ### del ### per conto del
Comune di ### di ### in persona del legale rapp.te p.t., P.Iva ###, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###atti, - ###
NONCHE'
Comune di ### di ### in persona del ### p.t., - Convenuto-ContumaceConclusioni: ### da atti e verbale di udienza 16.05.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha impugnato l'atto di accertamento esecutivo idrico n. 2023/3045 emesso dalla ### per conto del Comune di ### di ### con il quale veniva richiesto il pagamento del canone servizio idrico anno 2019 e 2020 deducendo la carenza di legittimazione passiva non essendo intestataria di alcun contatore per la fornitura del servizio idrico; di non aver mai ricevuto le fatture poste a base dell'accertamento e la prescrizione del credito; la nullità della richiesta per violazione del regolamento di distribuzione dell'acqua potabile; la mancata misurazione dei consumi e che nulla era dovuto per il servizio di depurazione dell'acqua mancando i relativi impianti di depurazione Verbale di prima udienza n. cronol. 29616/2024 del 16/05/2024
Ha chiesto pertanto accertare e dichiarare la prescrizione del diritto dell'ente Comune di riscuotere le somme relative al servizio idrico integrato; accertare e dichiarare la nullità dell'accertamento per intervenuta prescrizione e, in subordine, accertare e dichiarare la non debenza della richieste per canone depurazione e fognatura e con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita la ### la quale ha contrastato la domanda di cui ne ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 16.05.2024 precisate le conclusioni la causa è stata riservata in decisione. *******
Preliminarmente va accolta l'eccezione di illegittimità del consumo idrico calcolato “a forfait”.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione, cui questo giudice intende aderire, ha affermato il principio secondo cui “Il contratto di erogazione di acqua e' un normale contratto di somministrazione, avente natura privatistica e pertanto soggetto alla disciplina del codice civile, con la conseguenza che la pretesa del Comune, basata su un consumo minimo presunto o a “forfait” e' illegittima” (Cass. ord. n. 12870/2017). 
Ne discende che le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi o con sistema “consumo presunto”, fissato secondo criteri meramente presuntivi, poiché così facendo verrebbe alterato il vincolo di sinallagma sotteso ai contratti con prestazioni corrispettive.
Avendo, pertanto, l'ente Comune provveduto ad una determinazione forfettaria dei canoni idrici, in forza della unilaterale fissazione minima garantita, tale quantificazione deve ritenersi illegittima e, quindi, non dovuta.
Relativamente ai canoni di depurazione e fognatura va rilevato che la Suprema Corte di
Cassazione ha stabilito che “va esclusa la debenza del corrispettivo in tutti i casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all'utente, stante l'assenza della controprestazione, cui non può non assimilarsi il caso di un impianto di depurazione che, preesistente, non realizzi il servizio facendo venir meno il sinallagma previsto dalla legge” (Cass. n. 7947/2020) Nel caso in esame parte attrice sostiene di non aver ricevuto il servizio di depurazione; spettava quindi al creditore fornire la prova dell'avvenuta fornitura del servizio, e solo in questo caso, poteva pretendere il pagamento.
In assenza di prova della prestazione il pagamento della quota riferita al servizio di depurazione non è dovuto.
All'accoglimento della domanda, per il principio della soccombenza consegue la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice
Verbale di prima udienza n. cronol. 29616/2024 del 16/05/2024 che si liquidano d'### come da dispositivo. P.Q.M.  Il Giudice di ### definitivamente pronunziando nel giudizio promosso da ### ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme poste a base dell'accertamento esecutivo idrico n. 2023/3045 del 09.02.2023 quivi impugnato, ente impositore Comune di ### di ### e relativo al canone idrico anno 2019 e 2020 per le considerazioni esposte in motivazione; 2) Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano d'ufficio in euro 200,00 per compenso professionale ed euro 43,00 per spese anticipate (C.U.), oltre accessori di legge e con attribuzione in favore dell'avv. ### dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in ### il 12 giugno 2024.  Il Giudice di ### dott.ssa ### di prima udienza n. cronol. 29616/2024 del 16/05/2024

causa n. 4136/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Forgione Lucia

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