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Tribunale di Agrigento, Sentenza n. 72/2026 del 21-01-2026

... fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione era stata emanata, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. E riprova del fatto che, comunque vogliano classificarsi accademicamente i rapporti fra il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vi è certamente una incontrovertibile distinzione processuale fra i due procedimenti si trae dalla circostanza che l'opposto può restare contumace e tale essere dichiarato a tutti gli effetti nel giudizio di opposizione. E, a questo punto, va osservato come, sempre al fine di assicurarsi che resti in capo all'opposto l'onere di provare il fondamento del suo preteso credito e per dare conferma alla tesi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore sarebbe l'opposto, la Corte Suprema individui l'oggetto del giudizio di opposizione nella domanda proposta dall'opposto in sede ###questo senso (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI AGRIGENTO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1137/2025 R.G.A.C. 
FRA ### A ### 10/03/73 ### A ### 22/09/48 rapp. e dif. dall'Avv. ### CONTRO ### S.P.A. ###'INSTITORE #### S.P.A. ##### - ### S.P.A. ##### rapp. e dif. dall'Avv. ### OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ### come in atti ### ricorso del 10/05/2025 ### e ### convenivano in giudizio la ### s.p.a. la ### s.p.a. e la ### s.p.a. in tal modo proponendo opposizione avverso il provvedimento monitorio n. 243/2025 reso da questo Tribunale il ### in forza del quale era stato loro ingiunto di pagare alle convenute opposte la somma di euro 22.801,78 oltre accessori e spese del procedimento monitorio. A sostegno dell'azione intrapresa assumevano gli opponenti che l'impugnata ingiunzione doveva ritenersi priva di giuridica efficacia in quanto fondata su una pretesa creditoria insussistente. Concludevano quindi instando affinché appunto il decreto ingiuntivo in avversione venisse revocato. ### s.p.a. la ### s.p.a. e la ### s.p.a.  costituitesi in giudizio con memoria difensiva del 25/05/2025 contestavano in toto l'assunto avversario deducendo in particolare l'infondatezza della proposta opposizione della quale chiedevano ovviamente il rigetto. 
Celebrata l'istruzione esclusivamente attraverso produzioni documentali la causa veniva infine decisa all'udienza del 19/01/2026.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### ha meritato accoglimento. Piace preliminarmente ricordare come l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisca azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduca un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) nell'ambito del quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fù emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione era stata emanata, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. E riprova del fatto che, comunque vogliano classificarsi accademicamente i rapporti fra il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vi è certamente una incontrovertibile distinzione processuale fra i due procedimenti si trae dalla circostanza che l'opposto può restare contumace e tale essere dichiarato a tutti gli effetti nel giudizio di opposizione. E, a questo punto, va osservato come, sempre al fine di assicurarsi che resti in capo all'opposto l'onere di provare il fondamento del suo preteso credito e per dare conferma alla tesi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore sarebbe l'opposto, la Corte Suprema individui l'oggetto del giudizio di opposizione nella domanda proposta dall'opposto in sede ###questo senso tutte le sentenze citate da ultimo con riferimento al fatto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, il cui oggetto sarebbe, appunto, la domanda dell'opposto. Per tutte, ci si limita a richiamare qui la pronuncia della Suprema Corte, secondo la quale «l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisce azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto)». La questione controversa in questo giudizio rende concretamente irrilevante qui un'analisi approfondita del dibattito accademico sulla natura impugnatoria o no del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, le considerazione svolte fin qui mettono in risalto i pericoli ai quali espone un approccio con gli istituti giuridici maggiormente se, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati da numerosi e rilevanti profili di specificità ispirato al desiderio di catalogarli accademicamente in maniera omogenea piuttosto che ad analizzarli in maniera concreta e sgombra da pregiudizi (basti considerare che la principale preoccupazione prospettata dalla dottrina critica nei confronti della tesi che individua una natura impugnatoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo consiste nel fatto che, in questo caso, il giudizio si articolerebbe in quattro gradi invece che in tre). 
E' opportuno solo segnalare che numerosissime pronunce della Suprema Corte si esprimono nel senso che il giudizio di opposizione avrebbe natura di giudizio impugnatorio del decreto ingiuntivo. Ed è evidente che la qualificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio di natura impugnatoria confligge palesemente con la tesi che in esso attore seppure «in senso sostanziale» sarebbe l'opposto. Ora, prescindendo da un approfondimento di questo tema, va osservato come tutti i problemi che la giurisprudenza della Corte Suprema ha inteso risolvere con la costruzione fin qui criticata scompaiono, sol che si consideri che oggetto principale e necessario del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda dell'opponente il cui petitum è: “### il giudice revocare il decreto ingiuntivo opposto”. Alla quale il giudice risponderà revocando il decreto ingiuntivo o rigettando l'opposizione. Come si è già detto, gli oneri probatori si distribuiranno fra le parti in relazione alla causa petendi sulla quale l'opponente fonderà il petitum testé detto. 
Ricorrendo agli esempi già fatti sopra: se l'opponente dirà «il credito di controparte non esiste o ne manca la prova», dovrà essere l'opposto a dare quella prova; se l'opponente dirà «ho estinto il mio debito, pagando la somma dovuta», sarà, invece, lui a dover provare il pagamento. Questo dovrebbe servire a conferma della tesi secondo la quale oggetto principale del giudizio di opposizione non sarebbe la domanda dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo, ma quella proposta dall'opposto in sede ###è la conclusione necessaria del condivisibile ragionamento della Corte Suprema testé riportato, che dimostra, invece, soltanto e con evidenza che il giudizio di opposizione non è un giudizio rescindente, nel quale ci si possa limitare a dedurre profili di illegittimità formale del provvedimento contestato. 
Anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, come in tutti gli altri giudizi di merito, l'attore/opponente non potrà limitarsi a dedurre vizi di legittimità dell'atto controverso, ma dovrà contestare la concreta sussistenza del credito del quale con esso si ingiunge il pagamento. Esaminando a questo punto la vicenda che ci occupa occorre rilevare come il decreto ingiuntivo in avversione vada revocato per i motivi che seguono. Come è noto, il d.lgs. n. 28/2010 istituisce un procedimento obbligatorio di mediazione: chi intende esercitare un'azione in giudizio in certe aree del diritto deve necessariamente prima esperire un tentativo di conciliazione. ###. 5 d.lgs n. 28/2010, di attuazione della direttiva comunitaria, prevede uno spettro molto ampio di contenzioso, che va dalle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, sino alla responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, nonché ai contratti assicurativi, bancari e finanziari. La c.d. mediazione obbligatoria ai sensi del comma 1 art. 5 D.Lgs. 28/2010, così come riformato dall'art. 7 D.Lgs 149/2022 con l'entrata in vigore della seconda parte della ### dal luglio del 2023 oltre alle materie già in essere, è divenuta condizione obbligatoria di procedibilità anche nelle seguenti materie: contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratto di opera, contratto di rete, contratti di somministrazione, società di persone, subfornitura. Il testo è inequivocabile: "Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, cui sono state come appena cennato aggiunte quelle riguardanti i contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratto di opera, contratto di rete, contratti di somministrazione, società di persone, subfornitura è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti..." speciali all'uopo previsti. Va ricordato che l'introduzione della norma indicata ha avuto un precedente significativo nella ### 2008/52/CE del ### europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, il cui considerando afferma che "la mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti. Gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti". ### nazionale si è distaccato legittimamente dall'opzione contenuta nella citata direttiva, rendendo obbligatoria invece che semplicemente facoltativa la mediazione e rendendola altresì preventiva rispetto all'inizio della causa, a pena di improcedibilità. Tale scelta, peraltro, come è stato osservato, risulta compatibile con il diritto comunitario, posto che la direttiva lascia impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l'inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario (art. 5, par. 2, dir.  52/2008). ### reso preventiva la mediazione e condizione di procedibilità dell'azione in giudizio risponde ad una precisa scelta del nostro legislatore, che oltre a favorire soluzioni basate sulle esigenze delle parti, risponde ad una logica chiaramente deflattiva, volta cioè a contenere i costi ed i tempi della giustizia civile senza al contempo rendere particolarmente complesso l'accesso alla stessa, qualora il previo tentativo abbia esito negativo. 
Del tutto superato è, altresì, l'iniziale eccesso di delega stigmatizzato dalla sentenza C. Cost. n. 272/2012, come recentemente affermato dal ### 26/01/2015. La finalità pubblicistica che sta alla base della ###introduzione della mediazione obbligatoria rende indisponibili dalle parti private sia l'an del suo esperimento in assoluto, sia il quomodo e quindi la stessa tempistica che il legislatore ha previsto per il suo svolgimento. Le parti opposte infatti, non hanno proceduto a proporre domanda di mediazione obbligatoria trattandosi nella fattispecie di una controversia in materia di contratto di locazione. Si evidenzia altresì che non vi era motivo che questo decidente la rilevasse d'ufficio. ###, con decisione n. 19596 del 2020, componendo il contrasto di giurisprudenza sulla questione che ci occupa, hanno statuito che le disposizioni della L. 28 del 2010, sono univoche nel senso che l'onere di attivarsi per promuovere la mediazione spetta all'opposto e che l'attribuzione a quest'ultimo non è irrilevante sul piano delle conseguenze, in quanto, pur essendo la pronuncia quella di improcedibilità in ogni caso, se l'onere spetta all'opposto il decreto ingiuntivo è revocato, mentre se l'onere è fatto gravare sull'opponente l'ingiunzione diventa irrevocabile. 
La decisione delle ### ha quindi risolto il contrasto prima esistente sulla individuazione della parte avente interesse a promuovere la procedura di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed in particolare è stato enunciato il seguente principio di diritto: "### controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del ### n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo". 
Nella fattispecie, come già esposto le parti opposte non hanno attivato la procedura di mediazione obbligatoria. La Suprema Corte con recente sentenza (sez. II sent. 40035 del 14-12-2021) ha affermato che: ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 2 e comma 2 bis del d.lgs. 28/10, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di 15 giorni eventualmente indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione. In base a quanto statuito dalla Suprema Corte nella sopra citata sentenza il termine per la mediazione demandata, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, non può essere considerato come perentorio, sempre che il tentativo sia svolto prima dell'udienza fissata per la verifica dell'esito. 
Anche la dottrina ha approfondito la questione e la soluzione prevalente è che il mancato rispetto del termine dei quindici giorni non determini l'improcedibilità della domanda giudiziale ma solo nel caso in cui il procedimento sia stato comunque attivato in tempo utile o si sia concluso prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio. Nella fattispecie non risulta che le parti opposte abbiano proposto domanda di mediazione prima dell'udienza fissata per la verifica, non risulta alcuna documentazione da cui risulti un giustificato motivo che abbia impedito alle parti opposte di proporre domanda di mediazione in tempo utile rispetto all'udienza di verifica. Nel caso di specie, si ripete, l'azione giudiziaria, come era sicuramente obbligatorio, non è stata preceduta dal tentativo di mediazione di cui al ### 28/2010. Il tentativo di mediazione peraltro non è stato intrapreso dalle parti opposte neanche quando la lite era già pendente per cui il relativo vizio processuale si è definitivamente cristallizzato, impedendosi ogni altra sanatoria. Per i motivi esposti alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. Trattandosi di pronuncia meramente procedurale null'altro potrà statuire questo decidente. 
Certamente la dichiarazione di improcedibilità, non preclude la possibilità di una nuova richiesta e l'emissione di un nuovo decreto ingiuntivo. Le spese del presente procedimento di opposizione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza seppur nel rito e, pertanto, devono essere sopportate dalle convenute opposte. Infine alla revoca del decreto ingiuntivo avversato segue l'irripetibilità delle spese del procedimento monitorio, perciò da porre definitivamente a carico delle allora ricorrenti per ingiunzione, oggi convenute opposte.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando; dichiara l'improcedibilità della domanda monitoria proposta dalle convenute opposte e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 243/2025; condanna le convenute opposte al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che liquida in euro 2.200,00 oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario delle parti opponenti; lascia a carico delle convenute opposte le spese attinenti il giudizio monitorio. 
AGRIGENTO 21/01/2026 

IL GIUDICE
### n. 1137/2025


causa n. 1137/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Gerlando Calogero Lo Presti Seminerio

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 88/2024 del 03-01-2024

... nei confronti dei terzi per abusiva concessione di credito bancario: Cassazione Civile, sez. I, 14 settembre 2021, n. 24725; Cassazione Civile, sez. I, 30 giugno 2021, n.18610, Cassazione Civile sez. I, 18 gennaio 2023, n.1387). ### della responsabilità dei terzi presuppone un accertamento in via incidentale della responsabilità dell'amministratore, con il quale i terzi avrebbero agito in concorso, pertanto l'azione che il curatore fallimentare può esperire è sia l'azione sociale che quella dei creditori sociali. Nel caso di specie l'azione esperita dalla curatela fallimentare è l'azione dei creditori sociali, considerato che la società aveva un unico socio, l'amministratore deceduto cui è imputato l'atto di mala gestio costituito dalla distrazione dell'azienda ed il danno conseguente. Tanto premesso, quanto all'eccezione di prescrizione si osserva che l'art. 2394, comma 2, prevede che l'azione dei creditori sociali può essere proposta quando il patrimonio risulta insufficiente al soddisfacimento dei crediti. Il dies a quo dell'azione dei creditori sociali, secondo l'opinione dominante, viene individuato nel momento in cui l'insufficienza patrimoniale diviene conoscibile dai (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI ### I ### D'### riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. ### dott.ssa ### di ### rel.  dott. ### ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n. ###/2019 R.G.   TRA ### s.r.l. (società già avente sede ###Napoli, alla via ### di ### n. 28, C.F. ### dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con sentenza del 29 aprile 2016) in persona del ### dott. ### rappresentato e difeso dall'Avv.  ### . ### D'### (C.F.: ###) con studio in Napoli, alla via ### n. 51 #### (CF:###) rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.###) con studio in Napoli alla via ### NONCHE' ### s.r.l., (C.F. ###) in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig.ra. ### e ### (C.F. ###) in proprio, rappresentate e difese dall'Avv. ### (C.F. ###) con studio in Napoli, alla via ### n. 1 ###: per ### s.r.l.: A)accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per le violazioni degli obblighi esposti in narrativa; B)accertare e dichiarare che, a seguito delle violazioni che precedono, il ### s.r.l. ha subito i danni esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare #### e ### s.r.l., ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., in solido tra loro ovvero ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento in favore del ### s.r.l. del danno da liquidarsi in euro 334.650,00 ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, vinte le spese; per ### A) rigettare la domanda di parte attrice, vinte le spese con distrazione; B) condannare la curatela al pagamento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio sostenute dalla convenuta; per la ### s.r.l. e ### dichiarare inammissibile, improcedibile e/o infondato l'avverso atto di citazione, vinte le spese con distrazione.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 25 novembre 2019 a ### s.r.l. e ### e in data 26 novembre 2019 a ### la ### del ### s.r.l. ha adito l'intestato Tribunale deducendo: che la ### s.r.l. era stata costituita il 17 luglio 2001 ed aveva come oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di bar pasticceria; che la sede ###Napoli alla ### di ### n.28 e la sede ###### n.59; che a far data dal 15 luglio 2009 e fino alla data di dichiarazione di fallimento amministratore della società era ### succeduto nella carica alla figlia ### amministratrice dal 14 marzo 2006; che ### era deceduto prima della dichiarazione di fallimento e non vi erano eredi da convenire in giudizio; che ### era responsabile, unitamente a #### s.r.l. e ### della dissipazione dell'azienda; che l'azione era promossa solo nei confronti dei condebitori solidali ex art. 2055 c.c. in assenza di eredi dell'amministratore deceduto; che dal 6 settembre 2012, poco dopo la formale scadenza della licenza di somministrazione della ### s.r.l., ### s.r.l. aveva iniziato a svolgere la stessa attività di bar pasticceria, all'interno degli stessi locali e con la stessa insegna della ### s.r.l.; che la ### s.r.l. era stata costituita il 14 marzo 2012, aveva la stessa sede legale della ### s.r.l. ed amministratrice dal 3 giugno 2014 era ### succeduta al precedente amministratore ### che soci della società la ### s.r.l., ciascuno per la quota del 50%, erano ### e ### entrambi nipoti di ### che ### figlia di ### e in precedenza amministratrice della ### s.r.l. era proprietaria dell'immobile in cui era svolta l'attività di bar pasticceria ( prima dalla ### s.r.l. e poi dalla società ### a.r.l.); che ### aveva intimato alla ### s.r.l. nel 2012 lo sfratto per morosità ed a seguito di una transazione ### aveva acquistato i beni che costituivano l'azienda della società poi fallita per un corrispettivo di euro 12.000 oltre IVA che sarebbe stato versato in parte compensandolo con l'importo di euro 8750,00 pari ai canoni asseritamente non pagati; che la transazione era inopponibile alla curatela in quanto priva di data certa; che i beni aziendali della ### s.r.l. erano stati ceduti a ### ad un prezzo non congruo e neppure versato; che ### dopo la transazione aveva locato alla società ### a r.l. l'immobile di sua proprietà ed i beni che facevano parte dell'azienda della ### s.r.l.; che ### s.r.l., dopo la formale cessazione della ### s.r.l., aveva continuato a svolgere la stessa attività della società fallita, negli stessi locali, con gli stessi beni aziendali, la stessa insegna, gli stessi dipendenti ed utilizzando lo stesso marchio ### che pertanto l'azienda della ### s.r.l. era stata di fatto ceduta alla società ### a r.l. attraverso una complessa operazione iniziata con il trasferimento, a prezzo incongruo, dei beni a ### ( figlia di ### e poi alla società ### a r.l. ( in titolarità dei nipoti di ###, senza alcun corrispettivo. 
Tanto premesso concludeva per la sussistenza di una responsabilità dei convenuti ex art. 2055 c.c. in concorso con l'amministratore deceduto per i danni cagionati alla società poi fallita, da quantificarsi nella misura di euro 334.650,00, considerato il valore della produzione della società ### a r.l. dal 2012 al 2016; in via subordinata da quantificarsi ai sensi dell'art. 34 commi 1 e 2 della L.392/1978 quale indennità dovuta per la cessazione del rapporto di locazione ad uso commerciale, nella misura di 36 mensilità del canone pattuito nel contratto tra ### e ### s.r.l. 
Si costituiva ### che eccepiva che dal 2009, data in cui era cessata dalla carica di amministratore della fallita, non vi era stato più alcun collegamento con la ### s.r.l., nei cui confronti aveva anche dovuto intraprendere azioni giudiziarie, tra le quali lo sfratto per morosità dall'immobile di sua proprietà; che non vi era nessun rapporto tra la ### s.r.l. e la ### 2 s.r.l. di cui era legale rappresentante ed unico socio; che aveva acquisito, a seguito della transazione, i beni ma non l'azienda della ### s.r.l. ; che il marchio “### dal 1955” le era stato ceduto dal padre, ### nel corso di una transazione dinanzi alla direzione provinciale del lavoro; che tale marchio era stato registrato e la registrazione era stata poi rinnovata a sue spese; che non vi era nessuna continuità tra la ### s.r.l. e la ### 2 s.r.l; che la ### s.r.l., la ### 2 s.r.l. e ### s.r.l.  avevano in comune solo l'oggetto sociale, ma erano autonome tra di loro, avevano diverse compagini societarie, diversi beni strumentali, dipendenti, amministratori e sedi legali ed operative; che il marchio era di sua proprietà ed il sito web di proprietà della ### 2 s.r.l.; che a seguito della transazione con la ### s.r.l. era stato corrisposto mediante assegno l'importo di euro 5770,00 pari alla differenza tra il valore dei beni acquisiti da ### e il valore dei canoni non corrisposti dalla ### s.r.l.; che dunque con la transazione erano stati trasferiti a ### solo i beni mobili presenti all'interno dell'immobile di sua proprietà, peraltro in pessime condizioni, e che il corrispettivo versato era congruo; che la transazione era opponibile al fallimento in quanto anteriore sia alla fattura emessa per la vendita dei beni mobili in data 31 luglio 2012, che all'assegno emesso in data 1° agosto 2012 ed al contratto di locazione stipulato il 2 agosto 2012 con la società ### a r.l.; che in ogni caso la transazione aveva data certa anteriore al decesso di ### avvenuto in data antecedente alla dichiarazione di fallimento; che l'acquisto dei beni era stato fatto in buona fede, in quanto pur sussistendo rapporti di parentela tra la convenuta e ### vi era conflittualità fin dal 2006; che il dissesto della ### s.r.l. era precedente alla transazione, dunque la cessione dei beni non aveva causato danni; che non vi era alcuna continuità tra la ### s.r.l. e ### s.r.l. e tanto si desumeva anche dalla discrasia tra i valori della produzione della prima e della seconda; che pertanto non sussisteva la responsabilità della convenuta e che il danno era stato erroneamente calcolato dalla curatela; che il danno non poteva essere determinato con riferimento all'indennità di avviamento ex art. 34 L.392/1978 in quanto non spettante in caso di sfratto per morosità; che in ogni caso l'azione era prescritta in quanto dall'ultimo bilancio approvato il ### si evinceva lo stato di dissesto della società, pertanto il termine di prescrizione quinquennale era decorso prima della notifica dell'atto di citazione. 
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda. 
Si costituivano ### s.r.l. e ### che in via preliminare eccepivano il difetto di contraddittorio per violazione del principio del litisconsorzio necessario, la nullità dell'atto di citazione, il proprio difetto di legittimazione passiva, l'intervenuta prescrizione e l'infondatezza della domanda. 
In particolare, deducevano che ### s.r.l. costituiva autonoma iniziativa imprenditoriale di ### e ### che i dipendenti della ### s.r.l. erano stati assunti solo negli anni 2014 e 2015, che non vi era stata alcuna cessione di azienda e che pertanto nessuna responsabilità poteva addebitarsi alle convenute; che, inoltre, il danno era stato quantificato erroneamente. 
Chiedevano pertanto il rigetto della domanda. 
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente riservata in decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
La domanda è parzialmente fondata e va pertanto accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione. 
In primo luogo va ritenuta priva di pregio l'eccezione di difetto del contraddittorio proposta dalle convenute ### s.r.l. e ### all'atto della costituzione in giudizio.  ### ha inteso agire solo nei confronti dei terzi che avrebbero concorso ex art. 2055 c.c. con l'amministratore deceduto nel compimento dell'atto di mala gestio costituito dalla dismissione dell'azienda. 
E' principio giurisprudenziale consolidato che non sussista litisconsorzio necessario nell'ipotesi di responsabilità solidale (cfr. Cassazione Civile Sez. I del 25 luglio 2008, 20476, Cassazione Civile Sez.I,1 giugno 2010 n. 13413, Cassazione Civile, ### I, 14 dicembre 2015 n.25178). 
Pertanto, nel casocome quello di specie secondo la prospettazione di parte attricein cui un unico evento dannoso è imputabile a più soggetti in quanto la condotta di ciascuno ha concorso in modo efficiente a produrlo, l'obbligazione tra i responsabili è solidale, e l'adempimento può essere richiesto dal creditore, per la sua totalità, ad uno solo dei coobbligati, senza necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri. 
Si tratta, infatti, di obbligazioni autonome e scindibili che danno luogo ad un litisconsorzio meramente facoltativo, per cui il curatore fallimentare è legittimato ad agire nei confronti di ciascuno dei soggetti che con la propria azione o omissione abbia concorso a cagionare il danno. 
Va disattesa inoltre l'eccezione preliminare sollevata da ### e dalla società ### a r.l. di nullità dell'atto di citazione, in quanto dal tenore complessivo dell'atto introduttivo del giudizio emerge chiaramente sia il petitum che la causa petendi. 
In particolare la curatela si duole della dismissione dell'azienda della società fallita attraverso una complessa operazione, costituita dall'acquisto della stessa ad un prezzo incongruo da parte di ### figlia dell'amministratore deceduto, e nella locazione della stessa alla neocostituita società ### s.r.l., in titolarità di ### e ### nipoti dell'amministratore deceduto, che avrebbe di fatto proseguito l'attività di bar pasticceria negli stessi locali, con le stesse attrezzature, la stessa insegna, lo stesso marchio e gli stessi dipendenti della ### s.r.l. 
Con tale operazione, ad avviso della curatela, l'azienda della ### s.r.l. sarebbe stata di fatto trasferita, per il tramite di ### e senza corrispettivo, ad una società neocostituita e riferibile alla famiglia dell'amministratore della ### s.r.l., con conseguente sottrazione dei beni alla società fallita ed ai creditori. 
Il petitum e la causa petendi sono, pertanto, ad avviso del Collegio, sufficientemente determinati. 
Infine va ritenuta priva di pregio l'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dalle convenute. 
In via preliminare deve riconoscersi alla curatela la legittimazione ad agire nei confronti dei terzi responsabili dei danni cagionati al patrimonio sociale ed indirettamente alla massa dei creditori per il pregiudizio subito a causa della perdita della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. (cfr. sul punto, con riferimento alla legittimazione del curatore fallimentare per le azioni nei confronti dei terzi per abusiva concessione di credito bancario: Cassazione Civile, sez. I, 14 settembre 2021, n. 24725; Cassazione Civile, sez. I, 30 giugno 2021, n.18610, Cassazione Civile sez. I, 18 gennaio 2023, n.1387).  ### della responsabilità dei terzi presuppone un accertamento in via incidentale della responsabilità dell'amministratore, con il quale i terzi avrebbero agito in concorso, pertanto l'azione che il curatore fallimentare può esperire è sia l'azione sociale che quella dei creditori sociali. 
Nel caso di specie l'azione esperita dalla curatela fallimentare è l'azione dei creditori sociali, considerato che la società aveva un unico socio, l'amministratore deceduto cui è imputato l'atto di mala gestio costituito dalla distrazione dell'azienda ed il danno conseguente. 
Tanto premesso, quanto all'eccezione di prescrizione si osserva che l'art. 2394, comma 2, prevede che l'azione dei creditori sociali può essere proposta quando il patrimonio risulta insufficiente al soddisfacimento dei crediti. 
Il dies a quo dell'azione dei creditori sociali, secondo l'opinione dominante, viene individuato nel momento in cui l'insufficienza patrimoniale diviene conoscibile dai creditori sociali, ed in mancanza di diversa prova, coincide con la data della dichiarazione di fallimento.  ### dei creditori sociali, infatti, si prescrive in 5 anni dal manifestarsi dell'insufficienza del patrimonio (art. 2949 comma 2 c.c.); presupposto diverso dallo stato d'insolvenza, che può con esso coincidere o ad esso essere anteriore; l'onere della prova di detta anteriorità spetta tuttavia a coloro che intendono avvalersi della eccepita prescrizione dell'azione e ai fini dell'individuazione del momento di esteriorizzazione dell'insufficienza patrimoniale antecedente al fallimento, la Cassazione ha ritenuto idonei “fatti sintomatici di assoluta evidenza, come la chiusura della sede, bilanci fortemente passivi, l'assenza di cespiti suscettibili di espropriazione forzata”( Cassazione Civile, ### I 8 aprile 2009 n.8516), con esclusione, ad avviso del Collegio, di casi come quello di specie ove l'unico fatto rilevante sarebbe il deposito di un unico bilancio in perdita.  ### conoscibilità della insufficienza del patrimonio al soddisfacimento dei crediti può infatti scaturire da una serie di elementi che devono però essere valutati complessivamente: il mancato deposito dei bilanci, la notorietà della difficoltà nei pagamenti, l'essere i creditori operatori qualificati (Cassazione Civile, ### I, 19 settembre 2011 n. 19051); la circostanza del deposito di un unico bilancio in perdita non è idonea ex se a far ritenere oggettivamente conoscibile l'insufficienza del patrimonio sociale, con la conseguenza che il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione dei creditori sociali è la data della dichiarazione di fallimento. 
Nel caso di specie va rilevato che viene contestato alle parti convenute il concorso ex art.  2055 c.c. nella operazione di cessione di fatto dell'azienda posta in essere in data 6 settembre 2012; trattandosi di una operazione occulta, il dies a quo della prescrizione dell'azione coincide con la data in cui i creditori sociali hanno avuto conoscenza dell'evento dannoso, dunque con la data in cui è stato dichiarato il fallimento.   Il fallimento della società è stato dichiarato in data 29 aprile 2016, di conseguenza, alla data di notifica dell'atto di citazione ( 25 novembre 2019 per ### s.r.l. e ### e 26 novembre 2019 per ### cfr. atto di citazione notificato allegato all'atto introduttivo di parte attrice) il termine di prescrizione quinquennale non era ancora decorso. 
Passando ad esaminare il merito della vicenda, deve ritenersi provata la circostanza della avvenuta cessione di fatto dell'azienda della ### s.r.l. in favore della società ### a r.l. 
In punto di diritto va osservato che il trasferimento d'azienda può avvenire anche in via di mero fatto, vale a dire in assenza di un formale atto di cessione, ogni qualvolta si determini il passaggio ad un diverso soggetto giuridico di un complesso di beni di per sè idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di una determinata attività d'impresa, requisito configurabile anche quando detto complesso non esaurisca i beni costituenti l'azienda o il ramo ceduti, ma per la sussistenza del quale è indispensabile che i beni oggetto del trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all'esercizio dell'impresa ( cfr. Cassazione Civile, ### II, 9 dicembre 2005 n. 27286, Cassazione Civile, ### I, 9 ottobre 2009 n. 21481 e di recente Corte Appello Milano, 28 dicembre 2022, n.4094). 
La giurisprudenza ha individuato una serie di circostanze sintomatiche, idonee a rivelare (pur in assenza di un formale contratto tra le parti) l'esistenza di un trasferimento di fatto dell'azienda in favore di altra società di una serie di elementi che nel loro complesso rappresentano un'utilità economica organizzata idonea a consentire la prosecuzione dell'attività di impresa; sono tali, ad esempio, l'analogia o l'identità delle attività esercitate, l'identità dei soci o delle cariche, l'identità dei fornitori o dei lavoratori impiegati, la prosecuzione dell'attività nei medesimi locali ovvero il trasferimento di una parte significativa dei beni aziendali ( cfr. in particolare Cass. Civile sez. I , Sent. n. 21481/2009 cit). 
In punto di fatto sono circostanze incontestate tra le parti: che la ### s.r.l.  costituita il 17 luglio 2001 con oggetto sociale l'attività di bar pasticceria aveva sede ###### di ### 28 in Napoli e che l'attività era svolta in Napoli al ### n.59; che amministratore dal 15 luglio 2009 era ### anche unico socio; che precedentemente amministratrice della società era ### figlia di ### che l'attività della ### s.r.l era cessata nel mese di luglio 2012 e la ### s.r.l., costituita in data 14 marzo 2012, aveva iniziato a svolgere la stessa attività il 6 settembre 2012 negli stessi locali della ### s.r.l., in Napoli al ### n.59 utilizzando i beni mobili presenti nell'immobile ; che soci della società ### a r.l. erano, nella misura del 50% ciascuno, ### ( amministratrice a far data dal 16 giugno 2014) e ### ( amministratore dalla costituzione della società e fino al 16 giugno 2014), entrambi nipoti di ### Risulta altresì documentato ( cfr.visura camerale allegata al n.4 della produzione di parte attrice), che ### s.r.l. ha la stessa sede legale della ### s.r.l. ( in Napoli, ### di ### n.28), che l'unità in Napoli al ### 59 ancora nel mese di novembre del 2020 reca l'insegna “### Carraturo” ( cfr. all.16 alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice), che alla data del 28 maggio 2021 sul sito ### l'unità in Napoli al ### è ancora pubblicizzata come “### Carraturo” ( cfr. all.18 alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice), che il dipendente ### di ### ha dichiarato di aver lavorato per la ### s.r.l. fino al 10 giugno 2013 ( dunque fino a quasi un anno dopo la cessazione dell'attività della ### s.r.l.) ed ha ottenuto decreto ingiuntivo n.29/2016 dal Tribunale di ### in data 5 gennaio 2016 per le somme dovute per retribuzioni non corrisposte e trattamento di fine rapporto, ed è stato ammesso al passivo del fallimento per gli importi liquidati nel decreto ingiuntivo ( cfr. istanza ex art. 93 l.f. al doc. 6 della produzione di parte attrice e doc.24 della memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. di parte attrice contenente il verbale di ammissione al passivo); che il dipendente ### ha dichiarato di aver lavorato per la ### s.r.l. anche dal 18 aprile 2013 al 10 giugno 2013 ed è stato ammesso al passivo per l'intera somma richiesta ( cfr. istanza ex art.93 L.f. allegata al n.14 della memoria di parte attrice e verbale di ammissione allo stato passivo allegato al n.24). 
Esaminando gli estratti contributivi ### allegati alle istanze di ammissione al passivo degli altri lavoratori dipendenti risulta che ### e ### nel periodo dal 18 aprile 2013 al 10 giugno 2013 erano ancora dipendenti della ### s.r.l ( allegati n.11 e n.13 alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice) e che ### era ancora alle dipendenze della ### s.r.l. al 29 dicembre 2012 ( cfr. allegato 12 alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice). 
Risulta peraltro documentato che ### aveva notificato alla ### s.r.l. un atto di precetto fondato sull'ordinanza di sfratto per morosità emessa dal Tribunale di ### che tra la ### s.r.l. e ### era stata stipulata una transazione con la quale i beni presenti all'interno dell'immobile di proprietà di ### erano ceduti alla stessa per la somma di euro 12.000,00 oltre ### compensata con l'importo dei canoni non versati pari ad euro 8750,00 e corrisposta nella differenza di euro 5770,00 con assegno circolare allegato alla scrittura privata( cfr. allegato alla comparsa di costituzione e risposta di ###; inoltre i beni acquisiti da ### erano stati concessi in locazione alla società ### s.r.l. unitamente all'immobile in ### al ### n.59, con contratto di locazione del 2 agosto 2012 ( cfr. contratto allegato alla comparsa di costituzione di ### in cui è indicato il canone di locazione in euro 4000,00 mensili di cui euro 3500,00 per la locazione dell'immobile ed euro 500,00 mensili per la locazione dei beni mobili e delle attrezzature). 
Pertanto,sebbene tra la ### s.r.l. e ### fosse stato definito un contratto formale di transazione avente ad oggetto la cessione di beni strumentali e tali beni siano stati poi formalmente locati da ### a ### s.r.l. con atto di locazione di bene immobile e beni mobili del 2 agosto 2012, deve ritenersi che si sia verificato un trasferimento occulto di azienda: indici sintomatici sono la medesima attività di impresa svolta, il trasferimento di cinque dipendenti storici ( rimasti formalmente in carico alla ### s.r.l. per alcuni mesi dopo la cessazione dell'attività) , l'acquisizione di numerosi beni strumentali, l'utilizzo della stessa insegna e dello stesso immobile, l'utilizzo, nella pubblicità, dello stesso nome ### A ciò si aggiunga che pur non sussistendo identità tra soci ed amministratori delle società i soggetti coinvolti sono tutti legati tra di loro tra rapporti di parentela: ### è la figlia di ### i soci della società ### s.r.l. sono i nipoti. 
Peraltro la costituzione della società ### a r.l. è avvenuta in data 14 marzo 2012, nella imminenza della cessazione dell'attività della ### s.r.l. ed ha la propria sede legale allo stesso indirizzo ( in ### alla ### di ### n.28). 
Inoltre la circostanza del pagamento, da parte di ### di un importo per l'acquisto di alcuni beni strumentali non consente di ritenere che sia stato versato un corrispettivo congruo per l'acquisto dell'intera azienda. 
Tanto premesso si osserva che il trasferimento di fatto d'azienda non integra di per sé una condotta illecita, ma può dar luogo ad una tutela risarcitoria, qualora il trasferimento, in astratto perfettamente lecito, presenti evidenti connotati di illiceità e sia finalizzato a sottrarre l'azienda alla garanzia dei creditori o, comunque, a distrarne il patrimonio e l'avviamento a fronte di un prezzo vile o, addirittura, in assenza di corrispettivo. 
Il trasferimento di fatto dell'azienda tramite lo svuotamento della prima società in ragione del trasferimento dei beni aziendali in capo ad una seconda, costituisce illecito per atti di mala gestio e riveste natura di condotta distrattiva di beni e di avviamento; in tale situazione è riconosciuto alla società danneggiata ed ai creditori sociali il diritto di ottenere il risarcimento dei danni e la condanna - in solido per concorso tra loro - degli amministratori della cedente e della società cessionaria beneficiaria del trasferimento di fatto e degli atti distrattivi dell'azienda ( cfr. Corte di ###, 28.12.2022).  ### che i beni aziendali della ### s.r.l. sono stati trasferiti, attraverso l'operazione posta in essere da ### unitamente alla figlia ### alla società ### s.r.l., di proprietà dei nipoti ### e ### che la nuova società ha continuato ad usare la stessa insegna e lo stesso nome ### che cinque dipendenti hanno continuato a lavorare per la società neocostituita pur restando formalmente alle dipendenze della ### s.r.l.; pertanto deve ritenersi che siano stati di fatto trasferiti alla società ### s.r.l. gli elementi attivi della ### s.r.l. , che è stata di conseguenza svuotata del patrimonio aziendale, mentre le posizioni debitorie sono rimaste a suo carico. 
Accertata incidentalmente la sussistenza dell'atto di mala gestio posto in essere dall'amministratore della ### s.r.l., deve ritenersi che allo stesso abbia concorso ex art. 2055 c.c. la società ### s.r.l.. 
Va evidenziato che erroneamente la curatela attrice ha convenuto in giudizio l'amministratore p.t. della società ### a r.l., in quanto il concorso nell'atto di distrazione dell'azienda della ### s.r.l.,è riferibile all'amministratore in carica al momento in cui si è perfezionata la cessione di azienda, il 6 settembre 2012 ( dunque ### e non ###. 
Trattandosi di cause scindibili, non rileva ai fini dell'integrità del contraddittorio la mancata citazione in giudizio di ### quale autore materiale della condotta in concorso con l'amministratore della ### s.r.l.; occorre solo accertare incidentalmente la condotta e l'elemento psicologico del concorso. 
Da quanto su evidenziato ( le modalità della cessione, il trasferimento senza un reale corrispettivo di elementi attivi dalla cedente alla cessionaria e il permanere invece dell'esposizione debitoria nel patrimonio della cedente, l'utilizzo degli stessi locali, della stessa insegna e dello stesso marchio, nonché degli stessi dipendenti, la sussistenza di un rapporto di parentela tra gli amministratori delle due società e la evidente conoscenza dell'attività del cedente da parte dell'amministratore della concessionaria) emerge che sussiste sia l'elemento materiale della condotta di distrazione -costituito dalla sottrazione di beni della società cedenteche l'elemento psicologico della consapevolezza di arrecare pregiudizio ai creditori. 
Accertata incidentalmente la responsabilità dell'amministratore non convenuto ### in virtù del nesso organico deve ritenersi riferibile alla società ( cfr. Cassazione civile, ### I del 5 dicembre 2011 n. 25946 e Cassazione civile sez.I del 29 marzo 2012 n. 5106) sia l'uno che l'altro elemento costitutivo del trasferimento occulto di azienda. 
In ogni caso la società potrebbe essere ritenuta responsabile civile del reato di cui all'art.216 L.F., con accertamento compiuto incidenter tantum dal giudice civile investito dell'azione di risarcimento dei danni provocati dal fatto di reato ( cfr. Cassazione civile del 16 agosto 2005, n. 16957). 
Va esclusa invece la responsabilità di ### convenuta in giudizio in proprio, che non ha avuto nessun ruolo nell'operazione di cessione dell'azienda, essendo subentrata all'amministratore ### solo in data 3 giugno 2014. 
Al trasferimento occulto dell'azienda dalla ### s.r.l. alla società ### s.r.l. ha concorso invece anche ### che ha acquisito formalmente i beni della ### s.r.l. e li ha concessi in locazione alla ### s.r.l. per un canone di euro 500,00 mensili, consentendo di fatto la prosecuzione dell'attività a discapito dei creditori della società poi fallita. 
Anche la circostanza che ### sia divenuta titolare del marchio “ ### dal 1955” in virtù di una transazione stipulata con ### nel 2006 ( cfr. verbale di conciliazione allegato alla comparsa di costituzione di ### e ne abbia consentito l'uso gratuito dapprima alla ### s.r.l. e successivamente alla società ### a r.l. depone nel senso che la stessa abbia agevolato la continuazione della stessa attività da parte di un soggetto diverso, ma comunque riferibile alla sua famiglia.  ### soggettivo del concorso nell'illecito da parte di ### è reso evidente dalle stesse complesse operazioni effettuate, dalla qualità di amministratrice della ### s.r.l. che la stessa ha rivestito fino al 15 luglio 2009, dalla concessione gratuita dell'uso del marchio alla ### s.r.l. prima ed alla società ### s.r.l. poi e dalla sussistenza del rapporto di parentela tra i soggetti coinvolti. 
Va pertanto accertata la responsabilità di ### e della società ### s.r.l.  per i danni cagionati in conseguenza della distrazione dell'azienda. 
Per quanto concerne la quantificazione del danno va dato atto che il C.T.U. nominato ha riferito che l'unico criterio di stima del valore dell'azienda utilizzabile, considerate le poche informazioni ed i pochi documenti depositati, è il metodo patrimoniale e che il patrimonio netto della società poi fallita al 31 dicembre 2011 era negativo, pertanto il valore dell'azienda era da ritenersi negativo ed anche l'avviamento non poteva essere calcolato come valore positivo, considerate le perdite di esercizio risultanti dai bilanci esaminati ( cfr. elaborato peritale alle pagg.12 e 14).  ### ritiene, diversamente, che il danno cagionato dalla distrazione dell'azienda sia certamente costituito dalla perdita dell'avviamento, che ha un valore positivo, considerata la rilevanza locale dello storico nome “### Carraturo”, così che non è ipotizzabile affermare che alla società neocostituita non sia stato trasferito nessun valore. 
In assenza di documentazione e di un criterio certo di liquidazione, occorre procedere alla liquidazione equitativa del danno. 
Tra i parametri indicati dalla ### attrice il Tribunale ritiene che sia applicabile quello legislativo previsto nell'ipotesi di rilascio di immobili locati ad uso commerciale ( art. 34 L.392/1978), riconoscendo a titolo risarcitorio una somma pari a 18 mensilità del canone ( euro 1250,00 mensili) pattuito nel contratto di locazione stipulato tra la ### s.r.l. e ### ( cfr. scrittura privata e atto di intimazione di sfratto allegati alla comparsa di costituzione di ### . 
Il suddetto criterio viene utilizzato solo come parametro per la liquidazione equitativa, dunque si prescinde da ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma richiamata. 
Le parti convenute vanno pertanto condannate in solido al risarcimento del danno nella misura di euro 22.500,00.  ### indicato costituisce debito di valore, per cui devono essere accordati su di esso la rivalutazione e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro. 
Questi ultimi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il sinistro, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento; al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché più di recente Cass. n.492 del 2001), questi non potranno essere calcolati sulla somma liquidata all'attualità e comprensiva, pertanto, della rivalutazione, di tal che gli interessi vanno computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ### relativo alla data del fallimento, via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ### dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso ( 6 settembre 2012) a quella di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo. 
In applicazione dei suddetti principi la somma dovuta da ### e ### s.r.l. in solido tra loro è pari ad euro 22.500,00 oltre rivalutazione a far data dal 6 settembre 2012 ed interessi sulle somme via via rivalutate, per l'attuale importo di euro 29.873,23 di cui euro 22.500,00 per sorta capitale, euro 4387,50 per rivalutazione monetaria ed euro 2985,73 per interessi. 
Giacché il fallimento risulta ammesso al patrocinio gratuito, le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti ### e ### s.r.l in solido, con pagamento da effettuarsi in favore dell'erario. 
Le spese di lite tra la curatela attrice e la convenuta ### seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione delle tariffe vigenti, tenuto conto del valore della domanda, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. 
Le spese di CTU già liquidate con decreto del 7 ottobre 2022 sono poste definitivamente a carico delle parti in solido e nei rapporti interni sono poste a carico dei convenuti ### e la ### s.r.l. in solido tra loro.  P.Q.M.  Il Tribunale di #### in materia d'### definitivamente pronunziando nella causa tra ### s.r.l., #### e ### s.r.l., disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede: a) In parziale accoglimento della domanda condanna ### e ### s.r.l. in solido tra loro al pagamento in favore della ### del ### s.r.l.  della somma di €29.873,23 già rivalutata all'attualità e comprensiva di interessi; b) rigetta la domanda nei confronti di ### c) condanna ### e ### s.r.l.in solido tra loro al pagamento direttamente a favore dello Stato, ai sensi dell'articolo 133 del d.p.r. n. 115/2002, di tutte le spese del presente giudizio prenotate a debito, nonché dei compensi da liquidarsi con separato decreto; d) condanna la curatela attrice alla refusione, in favore di ### delle spese di lite che si liquidano in euro 11.300,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. con distrazione in favore dell'Avv. ### dichiaratosi anticipatario.  e) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate con decreto del 7.10.2022 a carico delle parti in solido e nei rapporti tra le parti a carico di ### e ### s.r.l.  in solido. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 13 settembre 2023 ### rel.  ###ssa ### di ### 

causa n. 33680/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Di Martino Caterina, Pica Leonardo, Ultimo Antonietta

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Giudice di Pace di Roccadaspide, Sentenza n. 20/2025 del 23-01-2025

... esecuzione da parte dell'ente riscossore in quanto il credito vantato è prescritto. La convenuta ### delle ### si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. La causa, avente natura documentale, sulle conclusioni rassegnate, veniva trattenuta a sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità della domanda, infatti, sebbene la L. 215/21, integrando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/73 con il comma 4 bis, ha previsto la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, salvo le tre ipotesi particolari in cui il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio, avendo l'attore affermato la ritualità della notifica della cartella e dedotto fatti estintivi sopravvenuti alla formazione e/o definitività del titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo, per essere il credito prescritto per il successivo decorso del termine, l'azione è volta ad un accertamento negativo del credito presupponente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale, da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in una illegittima (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 565 / 2022
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROCCADASPIDE @@@db.fascicolo.sezioni.nomeSezione@@@
SENTENZA
Il Giudice di ### di ### Dott.   ### , all'udienza del giorno 14.01.2025 nella causa civile R.G. n. 565 / 2022 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### -RICORRENTEcontro ### (CF ###) - Avv. ### -RESISTENTEha pronunciato ###: opposizione all'esecuzione
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 14.01.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
Ragioni di ### e di ### della Decisione
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, ### citava in giudizio l'### delle ### al fine di veder accogliere l'opposizione e, previa dichiarazione di prescrizione del credito, annullare la cartella esattoriale, n.###905308000, relativa al ruolo ###/2014, notificata il ###, avente ad oggetto tassa automobilistica riferita all'anno 2009.
A sostegno dell'opposizione esponeva: - di aver presentato istanza di sgravio senza esito alcuno; - che non sussiste il diritto a procedere ad esecuzione da parte dell'ente riscossore in quanto il credito vantato è prescritto.
La convenuta ### delle ### si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda.
La causa, avente natura documentale, sulle conclusioni rassegnate, veniva trattenuta a sentenza. MOTIVI
DELLA
DECISIONE Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità della domanda, infatti, sebbene la L. 215/21, integrando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/73 con il comma 4 bis, ha previsto la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, salvo le tre ipotesi particolari in cui il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio, avendo l'attore affermato la ritualità della notifica della cartella e dedotto fatti estintivi sopravvenuti alla formazione e/o definitività del titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo, per essere il credito prescritto per il successivo decorso del termine, l'azione è volta ad un accertamento negativo del credito presupponente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale, da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in una illegittima situazione di fatto continuativa ad effetto permanente. La Suprema Corte ha sancito la non automatica inammissibilità dei ricorsi avverso l'estratto di ruolo demandando al contribuente la dimostrazione della sussistenza delle ragioni in base alle quali sussisteva un pregiudizio al momento dell'impugnazione, tale pregiudizio è facilmente ricavabile dal mancato riscontro alla richiesta di sgravio effettuata prima della proposizione del giudizio, soprattutto in virtù del fatto che la stessa era principalmente fondata sulla intervenuta prescrizione, prescrizione ancora oggi negata dalla convenuta che, con la resistenza in giudizio e l'allegazione di tutti gli atti dalla stessa ritenuti interruttivi, ha dimostrato di aver sempre avuto volontà di mettere in esecuzione il credito vantato, di fatto facendo venir meno ogni incertezza in merito, ne consegue che l'azione, nel caso di specie, è stata correttamente proposta.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 48141/08 ha chiarito che “ qualora l'opponente deduca la prescrizione del diritto a riscuotere la somma pretesa dall'amministrazione, l'azione essendo diretta a contestare la estinzione del diritto deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.” e, come tale, investendo esclusivamente il diritto di procedere all'esecuzione, priva di termini di decadenza. A quanto sinora detto si aggiunga che già in passato, con la sentenza della V sezione civile n. 1453 del 25.01.2021 e con l'ordinanza n.10809 del 04.05.17 prima, e con la sentenza n. 29174 e 29179 del 2017 poi, aveva confermato l'ammissibilità nel giudizio ordinario dell'impugnazione dell'estratto di ruolo al fine di far valere l'intervenuta prescrizione delle cartelle seppur regolarmente notificate e non impugnate nei termini. ### la Corte di ### nel caso in cui il concessionario provi in giudizio la regolare notifica delle cartelle impugnate tramite l'estratto di ruolo, il giudice di merito, deve comunque sottoporre al vaglio l'eccezione di prescrizione, cioè verificare se dopo la notifica della cartella sia nuovamente decorso il termine di prescrizione.
Parimenti, la Corte di Cassazione a ### con la sentenza n. ###/2019, a cui sono seguite diverse decisioni in tal senso, in ultimo l'ordinanza n. 1925 del 22024 del 18.01.2024 della ### ha statuito che “ la notifica della cartella di pagamento non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione che è proprio del rapporto tributario ( non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni…).
In particolare sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in tutte quelle controversie che si collocano a valle della notifica della cartella di pagamento dove non c'è spazio per la giurisdizione del giudice tributario, concetto, come affermato nell'ordinanza della Cass. Sez. 2 n. 1925/2024 emessa a seguito di gravame avverso una sentenza di questo giudicante, ribadito per altro profilo da ### Un. n. 7822 del 2020, n. ### del 2022, per effetto della dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 57, primo comma, lett. a del D.P.R. n. 602/73.
Alla luce di quanto statuito nella predetta sentenza, avendo l'istante eccepito l'intervenuta prescrizione, con conseguente estinzione della pretesa creditoria, va dichiarata la giurisdizione e la competenza del Giudice Adito.
In materia di opposizione all'esecuzione forzata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 16 c.p.c., la competenza è divisa tra il Giudice di ### ed il Tribunale in virtù della competenza per valore, mentre, per quanto attiene alla competenza territoriale la stessa è da individuarsi nel luogo in cui deve effettuarsi l'esecuzione.
Va, altresì, riconosciuta la legittimazione passiva del concessionario agente per la riscossione in quanto la domanda incide in via diretta anche nella sua sfera patrimoniale, infatti, in presenza di una eccezione di inesistenza del titolo presupposto non può non rilevarsi una diretta responsabilità nella vicenda dell'agente per la riscossione. La Suprema Corte ha più volte sancito il principio secondo il quale “ in tema di riscossione di crediti mediante iscrizione a ruolo, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione qualora il giudizio sia promosso da quest'ultimo o nei confronti dello stesso, non assumendo a tal fine alcun rilievo che la domanda abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito….” e ciò, anche, in considerazione del fatto che l'art. 39 D.Lgs. 112/99 prevede come “ il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza risponde delle conseguenze della lite”, ne discende come l'onere di integrare il contraddittorio ricada esclusivamente sull'agente della riscossione.
Per quanto riguarda la decisione della vertenza in esame ritiene ### che la domanda vada accolta.
Occorre osservare che parte attrice si è opposto all'esecuzione relativa alla cartella di pagamento sostenendo l'inesistenza del titolo esecutivo per intervenuta prescrizione del credito azionato.
Appare evidente, allo stato degli atti, che l'azione spiegata risulta sicuramente fondata in quanto, dalla documentazione versata, la pretesa creditoria, tassa automobilistica, risale al 2009 mentre la cartella è stata notificata il ###, quando, a ben vedere, già era intervenuta la prescrizione. Parte convenuta, di contro, ha prodotto la notifica della cartella, una intimazione di pagamento del 2015 notificata il ###, una relata di notifica del 2018 priva dell'atto di riferimento e come tale non riconducibile con certezza alla cartella de quo ed una intimazione di pagamento del 2018 notificata il ### quando, in assenza di valida prova di atti interruttivi, dalla notificazione della intimazione del 2015 era già decorso il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, convertito con la legge 28 febbraio 1983 n. 53 che stabilisce: “ ###'### finanziaria per il recupero di tasse dovute dal 1 gennaio 1983per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relativepenalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui dovevaessere fatto il pagamento…”. La Corte di Cassazione, del resto, si è ripetutamente pronunciata in tal senso, infatti, con indirizzo condiviso, ha sostenuto che la tassa automobilistica si prescrive in tre anni ribadendo che tale termine decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello previsto per il pagamento ed ha, anche, chiarito che l'eventuale notifica della cartella di pagamento o dell'atto di intimazione ha l'effetto di interrompere il termine di prescrizione con inizio di un nuovo periodo avente uguale natura e durata poiché non vi è alcuna norma né ragionevole spiegazione in base alla quale possa essere assoggettata alla prescrizione quinquennale (ex plurimis ### Cass. Civ. n. 11316/2020, ### Cass. Civ.  25420/18, Cass. Civ. SS.UU. n. 23397/16).
Per le su esposte argomentazioni la domanda va accolta e la cartella annullata.
Le spese processuali seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara prescritto il credito contenuto nella cartella n. ###905308000, relativa al ruolo ###/2014, notificata il ###, avente ad oggetto tassa automobilistica riferita all'anno 2009. 2) ### la convenuta ### delle ### in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali da distrarsi, per dichiarato anticipo, in favore dell'avv. ### che si liquidano in €343,00 di cui € 43,00 per spese, € 300,00 per onorari, oltre al 15% per L.P., IVA e CAP. 3) Dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ###

causa n. 565/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Caterina Anna Pellegrino

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 7419/2025 del 19-05-2025

... -CONVENUTA-OPPOSTA OGGETTO: locazione finanziaria - domanda di accertamento negativo del credito per nullità di clausole contrattuali - opposizione avverso decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni insoluti. ### di accertamento della nullità di clausole contrattuali - procedimento n. 53733/2015 r.g. Con atto di citazione notificato in data ###, ### quale titolare della ditta individuale ### di ### conveniva in giudizio la società #### s.p.a., già ### s.p.a. Esponeva all'uopo 1)- di avere, in data ###, concluso, con la società convenuta, contratto di locazione finanziaria immobiliare n. ###, avente ad oggetto “l' immobile, facente parte del fabbricato sito in Comune di ##### n. 9, e precisamente: pub-ristorante, cucina, portico, terrazza, tre w.c. e due locali disimpegno e w.c. al piano interrato. Il tutto riportato nel ### di detto Comune, con i seguenti dati: - sez. NCT, fol. 5, mapp. 305, sub. 17, ### n. 9, piano T-###, cat. C/1, cl. 4, mq. 216, R.C. Euro 2.398,43”, per corrispettivo totale di € 467.280,00, oltre imposte, di cui un primo canone di € 2.596,00, oltre imposte, versato al momento della sottoscrizione del contratto, ed i successivi n. 179 canoni mensili, di € (leggi tutto)...

testo integrale

53733 /2015 R.G. 
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Roma, ###, in persona del giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle riunite cause civili iscritte ai numeri 53733/2015 e 26674/2016 del ruolo generale TRA ### quale titolare della ditta individuale #### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.  -ATTORE-#### S.P.A., già ### S.P.A. come rappresentata dalla mandataria ### - SOCIETÀ #### - S.P.A.  in persona, la seconda, del procuratore Dott. ### elettivamente domiciliat ###, presso lo ### dell'Avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura unita alla comparsa di costituzione e risposta.  -CONVENUTA-###: locazione finanziaria - domanda di accertamento negativo del credito per nullità di clausole contrattuali - opposizione avverso decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni insoluti. ### di accertamento della nullità di clausole contrattuali - procedimento n. 53733/2015 r.g. 
Con atto di citazione notificato in data ###, ### quale titolare della ditta individuale ### di ### conveniva in giudizio la società #### s.p.a., già ### s.p.a. 
Esponeva all'uopo 1)- di avere, in data ###, concluso, con la società convenuta, contratto di locazione finanziaria immobiliare n. ###, avente ad oggetto “l' immobile, facente parte del fabbricato sito in Comune di ##### n. 9, e precisamente: pub-ristorante, cucina, portico, terrazza, tre w.c. e due locali disimpegno e w.c. al piano interrato. Il tutto riportato nel ### di detto Comune, con i seguenti dati: - sez. NCT, fol. 5, mapp. 305, sub. 17, ### n. 9, piano T-###, cat. C/1, cl. 4, mq. 216, R.C. Euro 2.398,43”, per corrispettivo totale di € 467.280,00, oltre imposte, di cui un primo canone di € 2.596,00, oltre imposte, versato al momento della sottoscrizione del contratto, ed i successivi n. 179 canoni mensili, di € 2.596,00, oltre imposte ciascuno, da corrispondersi a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo alla consegna; 2)- che, successivamente, le parti modificavano il contenuto del contratto stesso, prolungando la relativa durata a mesi 198, rideterminando il corrispettivo complessivo nel maggiore importo di € 488.800,52, oltre imposte, da corrispondersi come segue: i)- 12 canoni mensili di € 1.187,46, oltre imposte, dal 1.10.2012 al 1.9.2013, ii)- 119 canoni mensili di € 2.583,00, oltre imposte, con scadenza dal 1.10.2013 al 1.8.2023; 3)- che, con raccomandata a.r. in data ###, la convenuta opposta società concedente le comunicava la propria volontà di avvalersi della pattuita clausola risolutiva espressa, a motivo del mancato pagamento di alcuni canoni; 4)- che, per la previsione di importante commissione occulta connessa al tasso di attualizzazione dei canoni a scadere in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, nonché per l'indeterminatezza e l'usurarietà dei pattuiti interessi corrispettivi e di mora, con conseguente nullità delle relative clausole, e tenuto conto dell'ammontare delle somme già corrisposte, nulla era ad essa società concedente ancora dovuto in forza del detto contratto, ovvero che il debito residuo ammontava ad importo inferiore rispetto a quello vantato dalla controparte; 5)- che la condotta, quale dalla società concedente tenuta all'atto della conclusione del contratto, era, a motivo delle denunciate nullità, contraria a buona fede; 6)- che la stessa convenuta - opposta società concedente aveva, quindi, illegittimamente operato segnalazioni “a sofferenza”, con conseguente ingente pregiudizio patrimoniale. 
E concludeva pertanto chiedendo che, accertata la nullità delle denunciate clausole contrattuali, i)- venisse accertata l'illegittimità della risoluzione del contratto di locazione finanziaria, quale tra le parti stipulato, ii)- venisse accertato che nulla era ancora dovuto alla convenuta società concedente ovvero, in subordine, che il debito residuo ammontava ad importo inferiore rispetto a quello vantato dalla controparte, iii)- la stessa convenuta venisse condannata al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati con la sua condotta contraria a buona fede, iii)- la stessa venisse condannata alla cancellazione della segnalazione da lei operata presso la ### della ### d'### oltre al risarcimento dei danni; con vittoria di spese. 
Costituitasi in giudizio, la convenuta società ### s.p.a., già ### s.p.a., come rappresentata dalla mandataria come rappresentata dalla mandataria ### - ### per la ### dei ### - s.p.a. assumeva i)- che, essendosi l'utilizzatrice ditta individuale ### di ### resa morosa nel pagamento dei canoni stessi alle scadenze contrattualmente stabilite, per complessivi € 64.883,30, aveva a quest'ultima, a mezzo raccomandata a.r. in data ###.2015, comunicato la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 19 delle condizioni generali di contratto, e che ciò malgrado essa utilizzatrice non aveva mai restituito il bene immobile oggetto di locazione finanziaria, né aveva comunque ripianato la descritta morosità; ii)- che il contratto prevedeva, all'art. 8 una cd. “clausola di salvaguardia” per quanto concerne gli interessi di mora, di talché, quand'anche il tasso di mora, come calcolato secondo le relative disposizioni contrattuali, avesse mai superato al tasso soglia dell'usura, esso era automaticamente ricondotto entro la soglia stessa. 
E concludeva pertanto chiedendo che le avverse domande venissero respinte; con vittoria di spese. 
Nel corso del giudizio veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio affidata al Dott. ### Definitivamente assegnata a nuovo giudice, la causa proseguiva all'udienza del 25.9.2019 ********** 
Opposizione avverso decreto ingiuntivo - procedimento n. 26674/2016 r.g. 
Con decreto ingiuntivo n. 29187/2015, quale, in pendenza del giudizio appena descritto, emesso dal Tribunale Ordinario di ### in data ###, e notificato il successivo 22.2.2016, veniva ordinato alla medesima ditta utilizzatrice ### di ### in persona di esso ### di pagare, in favore della ricorrente società concedente ### s.p.a., come rappresentata dalla mandataria ### - ### per la ### dei ### - S.p.A., la complessiva somma di € 62.265,45 oltre interessi e spese processuali, quale da quest'ultima richiesta in forza del medesimo contratto di locazione finanziaria immobiliare ###, sotteso alle domande dalla stessa utilizzatrice proposte nel precedente giudizio, asseritamente di diritto risolto per inadempimento di quest'ultima.
Con atto di citazione, tempestivamente notificato in data ###, ### quale titolare della ditta individuale ### di ### proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, formulando tutte le eccezioni e svolgendo tutte le argomentazioni quali contenute nella domanda introduttiva del giudizio precedentemente descritto; e concludeva pertanto chiedendo che, previa riunione del giudizio di opposizione così instaurato con quello già pendente recante il n. 53733/2015 r.g., da lui stesso promosso, l'opposto decreto ingiuntivo venisse revocato, con vittoria di spese. 
Costituitasi in giudizio, l'opposta società ### S.p.A., assumeva, sulla base di ampie ed articolate argomentazioni, che l'avversa opposizione era nel merito infondata; e concludeva pertanto, chiedendo che, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, l'opposizione stessa venisse respinta, con vittoria di spese. 
Con ordinanza in data ###, veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, come richiesta dalla parte opposta. 
Con successiva ordinanza in data ###, venivano respinte le istanze istruttorie proposte dalle parti. 
Con ordinanza in data ###, lo stesso giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo 26674/2016 r.g., veniva riunito al primo giudizio n. 53733/2015 r.g., di più risalente iscrizione. 
All'udienza del 31.10.2024, avendo le parti concluso riportandosi ai rispettivi precedenti scritti difensivi, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.  MOTIVI DELLA DECISIONE I]- Del giudicato formatosi in ordine alla domanda di accertamento della illegittimità della risoluzione per inadempimento, quale, all'attrice opponente, in data ###, dalla concedente società convenuta opposta intimata In ordine alla domanda dalla ditta individuale ### di ### proposta nell'ambito del giudizio recante n. 53733/2015 r.g., volta ad ottenere l'accertamento della l'illegittimità della risoluzione di diritto per inadempimento, quale dalla convenuta opposta società, per mancato pagamento dei canoni dovuti in forza del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. ###, tra le parti stipulato, ad essa, in data ###, intimata dalla concedente società convenuta opposta, si è formato giudicato per effetto della sentenza n. 4911/2023, tra le stesse parti pronunciata dalla Corte d'Appello di ### in data ###, pacificamente divenuta irretrattabile (la circostanza della mancata impugnazione nei termini e, dunque, del relativo passaggio in giudicato, quale dichiarata dalla parte attrice opponente, non è stata in alcun modo contestata dalla parte convenuta opposta - v. verbale ud. del 6.6.2024). 
In quella sede, infatti, accertatasi, al contrario, l'intervenuta risoluzione di cui si tratta, per mancato pagamento di alcuni canoni, veniva respinto l'appello, dalla odierna attrice opponente ditta individuale utilizzatrice ### di ### proposto avverso l'ordinanza di condanna al rilascio dell'immobile oggetto dello stesso contratto di locazione finanziaria sotteso ai presenti giudizi riuniti, quale, nei suoi confronti, dal Tribunale di ### in data ###, pronunciata in esito al giudizio ex art. 702-bis c.p.c. promosso dalla società utilizzatrice, odierna convenuta opposta. 
II]- Delle domande volte ad ottenere l'accertamento della nullità delle clausole contrattuali relative agli interessi cd. corrispettivi e moratori e al saggio di attualizzazione dei canoni a scadere in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quali formulate dall'utilizzatrice ditta individuale ### di ### deve osservarsi che la sentenza di appello appena descritta, non ha, nel merito, definito le eccezioni alle domande in esame corrispondenti, quali, nel relativo giudizio, dall'utilizzatrice di nuovo formulate, espressamente affermandone l'inammissibilità e l'irrilevanza (v. sent. cit. p. 3: “va accertato che in questo giudizio, proposto successivamente agli altri due, sono state riproposte da parte della convenuta domande già sub iudice nei precedenti procedimenti e, conseguentemente, inammissibili”, e p. 5: “l'ordinanza impugnata, coerentemente con la domanda proposta, ha precisato che la domanda di rilascio del bene immobile oggetto di locazione finanziaria non è condizionata dalla domanda di accertamento della nullità delle clausole relative agli interessi…Con ciò ponendo in risalto come la disciplina contrattuale imponga la risoluzione di diritto del contratto - per effetto di clausola espressa - a prescindere dall'accertamento conseguente sulla validità delle clausole contrattuali.”); con la conseguenza che, con riferimento alle stesse, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta opposta, non si è formato alcun giudicato, né esplicito, né implicito; essendo noto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudicato esterno si forma solo sull'accertamento compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto o di diritto, che costituiscano premessa logica indispensabile della decisione (v., tra le tante, Cass. Civ. n. 41895/21; n. 11754/18; 25269/16; n. 8650/10; n. 18381/09).
Si esaminano pertanto, di seguito, le domande di accertamento della nullità delle denunciate clausole contenute nel contratto di locazione finanziaria tra le parti stipulato.  1)- Della pretesa usurarietà dei tassi di interesse pattuiti col contratto di locazione finanziaria La domanda con la quale si intende far valere la pretesa usurarietà dei tassi di interesse pattuiti col contratto di locazione finanziaria dall'attrice - opponente ditta individuale ### di ### concluso colla convenuta - opposta ### s.p.a., con conseguente nullità delle relative clausole, deve, al di là di ogni possibile considerazione in ordine alla genericità della relativa formulazione, essere disattesa.  i)- Quanto agli interessi cd. corrispettivi, perché, dalla consulenza tecnica elaborata dal dott. ### in tutto esente da vizi metodologici ed errori di calcolo, emerge che il ### ossia il tasso effettivo globale, quale calcolato in ragione del 5,646 %, è inferiore rispetto al tasso soglia della usura, quale con decreto ministeriale rilevato, relativamente al periodo in cui il contratto di locazione finanziaria in discussione fu stipulato (1.10.2006 - 31.12.2006), nella misura dell'8,97%; e che anche il TEG relativo al piano finanziario, come dalla parti modificato in data ### e 3.10.2012, quale calcolato in ragione del 5,655%, è anch'esso inferiore rispetto al tasso soglia usura relativo al terzo trimestre 2011, in cui ricade la prima modifica contrattuale del 19.04.2011, ed al quarto trimestre 2012, in cui ricade la seconda modifica contrattuale del 3.10.2012).(v., sul punto, ctu cit., pp. 21 e ss., nonché pp. 24 e ss.). Mentre è necessario precisare in argomento che, contrariamente a quanto sostenuto dalla utilizzatrice, dovendo, l'usurarietà dei pattuiti interessi essere valutata all'atto della stipulazione del contratto, l'eventuale successivo superamento del tasso soglia dell'usura, in conseguenza della variazione dei parametri di riferimento (cd. usura sopravvenuta), non incide sulla validità delle clausole che siffatti interessi disciplinano (v., in tal senso, Cass. Civ. n. 24675/17).  ii)- Quanto agli interessi moratori, perché, al di là di ogni altra possibile considerazione, l'art. 8, secondo periodo, delle condizioni generali di contratto, prevede una specifica clausola di salvaguardia, che, automaticamente, contiene il tasso convenzionale di mora nel limite del cd. tasso soglia (“… ### questo [il pattuito tasso di mora] risultasse superiore al tasso soglia, previsto dal combinato disposto di cui all'art. 644 c.p. e 2 punto 4 l. 108/1996, all'epoca vigente, al suddetto titolo sarà applicato quest'ultimo tasso” - v. contratto di locazione finanziaria, in fascicolo di parte attrice - opponente, doc. n. 1); con l'evidente duplice conseguenza che, contrariamente a quanto rappresentato dalla stessa parte attrice - opponente, il tasso relativo agli interessi moratori è sempre esattamente individuato, ove del caso per relationem, ed è, per definizione, stabilito in misura non superiore allo stesso tasso soglia; mentre, come affermato da autorevole giurisprudenza di legittimità, siffatta clausola di salvaguardia, siccome volta a garantire l'osservanza della norma imperativa che vieta l'usura, anche nell'interesse del debitore, è perfettamente lecita e quindi valida ed efficace (v.
Cass. Civ. n. 26286/2019, anche in motivazione). Dovendosi, poi, sul punto precisare che, la disposizione contenuta stesso art. 8, per cui “### comunicazione scritta che il concedente sarà costretto ad inviare per sollecitare l'adempimento delle obbligazioni dell'utilizzatore comporterà l'addebito a quest'ultimo di un importo non superiore a ### 30,00”, prevede un onere avente natura di rimborso spese, meramente eventuale, perché non direttamente conseguente alla mora, ma diversamente connesso a possibili, ma non certi, solleciti di pagamento, che, in quanto tale, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice opponente, non costituisce componente di calcolo del tasso effettivo degli interessi moratori, ai fini dell'accertamento del superamento o meno del relativo tasso soglia.  2)- Della domanda di accertamento della nullità della clausola relativa al tasso degli interessi corrispettivi contrattualmente stabiliti, per mancata indicazione del ### Parimenti infondata risulta la domanda, con la quale la parte attrice - opponente assume che il tasso degli interessi corrispettivi effettivamente concordato sarebbe indeterminato, con conseguente nullità della clausola che lo prevede, non essendo stato, nel contratto di locazione finanziaria di cui trattasi, indicato il ### poiché, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, elaborato nella materia dei contratti bancari, ma senz'altro applicabile anche nella materia contratti di locazione finanziaria, per la quale non sono dettate specifiche disposizioni, “l'indice sintetico di costo (###, altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (###, è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993” (Cass. Civ. n. 4597/23, conf. Cass. Civ. n. ###/21).  3)- Della pretesa natura occulta del pattuito saggio di attualizzazione dei canoni a scadere in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore La domanda, con la quale la parte attrice opponente contesta la clausola contrattuale, di cui all'art. 19 ult. co., che stabilisce l'attualizzazione dei canoni a scadere, da corrispondersi in caso di risoluzione di diritto del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, secondo l'indicato saggio dello “### in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto diminuito di 1.5 punti”, assumendo che essa darebbe luogo ad una commissione occulta, e quindi illecita, deve, al di là di ogni altra possibile considerazione, essere parimenti disattesa; poiché la clausola in esame è scritta in modo chiaro ed inequivoco ed è, all'evidenza, perfettamente determinata nel contenuto, tanto da non poter certo, essere ritenuta occulta; mentre, è, per altro verso, pienamente valida, perseguendo essa un interesse senz'altro meritevole di tutela, siccome volta ad assicurare alla concedente non inadempiente il ristoro dei danni subiti, in termini di valore.
Peraltro la clausola stessa risulta espressamente approvata dalla stessa utilizzatore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., con la conseguenza che essa era certamente conosciuta al momento della stipula del contratto.  4)- Della domanda di accertamento della nullità, per indeterminatezza, a norma degli artt. 1346 e 1418 c.c., della clausola che stabilisce il tasso di indicizzazione dei corrispettivi contrattualmente previsti con riferimento all'### media mensile 3 mesi, senza indicazione della relativa base di calcolo, secondo anno solare (365 giorni) ovvero secondo anno commerciale (360 giorni). 
Anche la presente domanda deve essere disattesa poiché la periodicità dei canoni risulta sviluppata sulla base di un anno solare di 365 giorni, così come espressamente previsto a pagina 2 dell'atto integrativo al contratto datato 19/04/2011, nonché nel documento n. 7 allegato dalla parte attrice alla propria memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 cpc, denominato “documento di informazioni contrattuali”; con la conseguenza che, in applicazione dei criteri ermeneutici sanciti dagli artt. 1363 (Interpretazione complessiva delle clausole), 1367 (conservazione del contratto), si deve concludere nel senso che il tasso di indicizzazione dei corrispettivi della locazione finanziaria, quale, come detto, pattuito nella misura dell'### media mensile 3 mesi, senza alcuna altra determinazione, non sia affatto, come sostenuto dalla parte attrice opponente, indeterminato, ma debba invece intendersi implicitamente stabilito con riferimento alla base di calcolo secondo divisore 365; così, in assenza di elementi di segno contrario, coerentemente, esso allineandosi alla stessa base di calcolo utilizzata per la determinazione dei canoni stessi. 
III]- Delle domande consequenziali La reiezione delle domande di accertamento della nullità delle denunciate clausole contrattuali, delle quali si è appena trattato, implica, di necessità, la reiezione delle altre domande attoree che sulle dedotte nullità si fondano, quali quelle - di accertamento dell'assenza di alcun residuo debito ovvero, in subordine, del relativo minor ammontare rispetto a quello vantato dalla controparte; -di condanna della convenuta opposta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali asseritamente cagionati con la condotta contraria a buona fede tenuta al momento della conclusione contratto; -di condanna di quest'ultima alla cancellazione della segnalazione presso la ### della ### d'### ed al risarcimento dei danni ad essa conseguenti.
IV]- Dell'opposizione a decreto ingiuntivo La stessa accertata insussistenza delle denunciate nullità, implica, di necessità, anche la reiezione della riunita opposizione a decreto ingiuntivo, che, parimenti, sulle dedotte nullità si fonda. 
V]- Del regolamento delle spese processuali Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate, come in dispositivo, in base alla vigente tariffa forense. 
VI]- Del regolamento delle spese relative alla disposta consulenza tecnica d'ufficio A motivo della stessa soccombenza, le spese relative alla disposta consulenza tecnica d'ufficio debbono essere definitivamente poste, per intero, a carico della parte attrice opponente ditta individuale ### di ### P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande e sull'opposizione a decreto ingiuntivo in epigrafe, quali proposte dalla utilizzatrice ditta individuale ### di ### nei confronti della concedente società ### s.p.a., già ### s.p.a., come rappresentata dalla mandataria ### - ### per la ### dei ### - s.p.a., ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: -dichiara che, in ordine alla domanda di accertamento della illegittimità della risoluzione, per inadempimento, del contratto di locazione finanziaria n. n. ###, tra le parti concluso in data ###, dalla concedente società ### s.p.a., già ### s.p.a., come rappresentata, in data ###, intimata alla utilizzatrice ditta individuale ### di ### quale da quest'ultima proposta nei confronti della prima, si è formato giudicato per effetto della sentenza irretrattabile n. 4911/2023, pronunciata dalla Corte d'Appello di ### in data ###, che ha positivamente accertato l'intervenuta risoluzione del contratto stesso; -respinge le domande volte ad ottenere l'accertamento della nullità delle clausole contrattuali relative agli interessi cd. corrispettivi e moratori nonché al saggio di attualizzazione dei canoni a scadere in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quali formulate dall'utilizzatrice ditta individuale ### di ### -respinge le consequenziali domande attoree - di accertamento dell'assenza di alcun residuo debito o, in subordine, del relativo minor ammontare rispetto a quello vantato dalla controparte; -di condanna della convenuta opposta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali asseritamente cagionati con la condotta contraria a buona fede tenuta al momento della conclusione del contratto; -di condanna di quest'ultima alla cancellazione della segnalazione presso la ### della ### d'### ed al risarcimento dei danni ad essa conseguenti; -respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 29187/2015, emesso dal Tribunale Ordinario di ### in data ###, quale dalla ditta individuale ### di ### proposta nei confronti di ### s.p.a.. già ### s.p.a., come rappresentata e, per l'effetto, -dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto; -condanna l'attrice opponente ditta individuale ### di ### al rimborso, in favore della convenuta opposta società ### s.p.a., già ### s.p.a., come rappresentata, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 16.500,00, oltre spese generali, IVA e ### come per legge; -pone le spese relative alla disposta consulenza tecnica, come liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico della convenuta opposta ditta individuale ### di ### Così deciso, in ### 17 maggio 2025 Il Giudice Unico dott. ### presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ### all'### per il Processo dott. ### D'###

causa n. 53733/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Argan Luigi

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Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sentenza n. 1046/2025 del 12-12-2025

... di opposizione a decreto ingiuntivo nella quale il credito portato dal decreto era stato ceduto dalla società opposta; la R. G. n. 51/2020 Pag. 7 a 20 S.C. ha riconosciuto che la società cessionaria, successore a titolo particolare nel diritto controverso, aveva titolo, in quanto parte, a chiedere la conferma dell'opposto decreto) (Cass. n. 15674/2007). Occorre premettere, altresì, che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, seguita da questo Tribunale, l'opposizione al decreto ingiuntivo non è una impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex articoli 633 e 638 cpc.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (ovvero del creditore istante) rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede ###sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistano tuttavia in quello successivo della (leggi tutto)...

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R. G. n. 51/2020 Pag. 1 a 20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Nel procedimento iscritto al n. 51/2020 R.G., viste le note di trattazione depositate telematicamente dall' avv. ### nell'interesse della società ### S.r.l. e dall'avv. ### nell'interesse della ### S.p.a., sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza fissata per il ### adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data ###, (fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc giusto provvedimento del 22.01.2024 e poi reiterato) - pronuncia la seguente SENTENZA tra ### s.r.l. (P.I. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ##### F. Magistri n. 94, e quali garanti della predetta società i sigg.ri ### nato a #### il ### (###), ### nata a #### il ### (###) e ### nato a #### il ### (###), tutti residenti a ##### 32, tutti elettivamente domiciliati in #### 19 presso lo studio dell'Avv. ### dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti; ### CONTRO ### S.p.a. (P.I. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ####### n. 156 e sede ####### di ### 8, rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata in ### P.G., via Operai n. 92 (studio ###, giusta procura in atti; #### S.R.L. (P.I. ###), società unipersonale, con sede in ####, ###. Alfieri n. 1, rappresentata da ### con sede ####### di ### n. 19 in persona del procuratore e rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in atti; ### ART. 111 Oggetto: ### (opposizione a d. i. n. 455/19 del Tribunale di ###.-
R. G. n. 51/2020 Pag. 2 a 20 ### premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. 
Con decreto ingiuntivo n° 455/2019 (R.G. 1725/2019) emesso da questo Tribunale in data ###, ad istanza della ### S.p.A. era ingiunto alla società ### s.r.l., ed in solido quali fideiussori ai sigg.ri #### ed ### il pagamento della complessiva somma di euro 33.535,12, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. 
Il credito della ### S.p.a. scaturiva da un'esposizione di cui al saldo debitore, riconducibile a quattro linee di credito, tutte intestate alla società debitrice: 1) il contratto di finanziamento n. 74750245 del 10.10.2016; 2) il contratto di finanziamento n. 46968499 del 11.05.2017; 3) il conto corrente “sempre più impresa large” n. 870346510, stipulato il ###; 4) il rapporto di conto corrente n. ###/1000/### stipulato il ###, con apertura di credito in conto corrente sino all'importo di € 40.000,00. 
Con lettere raccomandate a/r del 05.10.2018 e 24.10.2018, la ### S.p.A., comunicava alla società debitrice il proprio recesso dagli affidamenti, costituendola in mora per le esposizioni garantite e, con missiva di pari data, comunicava ai fideiussori la messa in mora per i crediti maturati. 
Tale credito complessivo era assistito da fideiussioni individuali, di seguito meglio specificate: 1) fideiussioni per operazione specifica, tutte rilasciate in data ###, in forma solidale ed indivisibile, dai sigg. #### e ### sino alla concorrenza di ### 30.000,00 a garanzia dell'adempimento di ogni obbligazione, presente come futura ed eventuale, della ### S.r.l., e suoi successori o aventi causa, verso la ### S.p.A. a seguito del contratto di finanziamento dell'11.05.2017 46968499; 2) fideiussioni per operazione specifica, tutte rilasciate in data ###, in forma solidale ed indivisibile, dai sigg. #### e ### sino alla concorrenza di ### 46.000,00 a garanzia dell'adempimento di ogni obbligazione, presente come futura ed
R. G. n. 51/2020 Pag. 3 a 20 eventuale, della ### S.r.1., e suoi successori o aventi causa, verso la ### S.p.A. a seguito del contratto di finanziamento del 10.10.2016 74750245; 3) fideiussioni per operazione specifica, tutte rilasciate in data ###, in forma solidale ed indivisibile, dai sigg. #### e ### sino alla concorrenza di ### 40.000,00 a garanzia dell'adempimento di ogni obbligazione, presente come futura ed eventuale, della ### S.r.l., e suoi successori o aventi causa, verso la ### S.p.A. a seguito del contratto di conto corrente ###/1000/###. 
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, ritualmente notificato in data ###, la società ### nonché i succitati fideiussori, convenivano in giudizio, innanzi a codesto Tribunale, l'istituto di credito ### S.p.A., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Ritenere e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 455/2019 emesso dal Tribunale di ### P.G. in data 21 novembre 2019, notificato in data 2 dicembre 2019, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50 T.U.B. o con qualsiasi altra statuizione, e, per l'effetto, annullare e/o revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge; 2) In ogni caso e nel merito, accertare e dichiarare, in relazione ai rapporti oggetto di ingiunzione, l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, di commissioni varie, e di ogni altra voce di aggravio, per le ragioni meglio spiegate in narrativa; 3) ### e dichiarare - in relazione a tutti i rapporti oggetto del provvedimento monitorio - la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 1284, 2697, 1341 e 1346 c.c. e 117 TUB, delle condizioni generali di contratto, in quanto mai sottoscritte dalle parti, e comunque nulle, relative all'applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, competenze, spese ed oneri applicati nel corso dei rapporti; 4) Conseguentemente, dichiarare non dovuta la somma ingiunta dall'### con il D.I opposto e, per l'effetto, accertare e dichiarare, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti sulla base delle ragioni spiegate in narrativa e condannare, per l'effetto, la ### alla restituzione alla istante della somme che dovessero risultare illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori; 5) ### e dichiarare inesistenti, nulle, invalide e/o inefficaci le fidejussioni in forza delle quali la ### dichiara di agire nei confronti dei fideiussori, per i motivi esposti
R. G. n. 51/2020 Pag. 4 a 20 in narrativa o con qualsiasi altra statuizione; 6) Conseguentemente, ritenere e dichiarare che nulla devono i garanti alla ### 7) In via istruttoria disporre C.T.U. tecnico-contabile, al fine di accertare: (...) 8) Condannare la ### al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio”. 
A supporto di tali domande, era eccepita la “carenza di elementi probatori circa la sussistenza del credito” per mancanza della documentazione richiesta ex lege. La “Nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 633 c.p.c. - difetto dei requisiti di certezza e liquidità del credito” e la “### di interessi convenzionali, spese, commissioni e valute in difetto di pattuizione scritta”, oltre che la “### delle fideiussioni. Violazione dell'art. 2 L. 287/1990. 
Decadenza del termine ex 1957 c.c.”. 
Con comparsa depositata il ###, si costituiva la ### S.p.a. insistendo per il rigetto dell'opposizione, stante l'infondatezza dei motivi addotti a sostegno dell'opposizione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) preliminarmente, per la causali di cui infra, concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del D.I. n. 455/2019 opposto; 2) nel merito, rigettare le eccezioni di nullità del provvedimento di ingiunzione per i motivi di cui in premessa; 3) per l'effetto, ritenere e dichiarare inattendibili ed infondate, per le ragioni di cui in premessa, tutte le domande, eccezioni e conclusioni spiegate con l'atto di opposizione e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto; 4) in via del tutto subordinata, condannare la ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### via ### F. Magistri 94, p. iva ###, ed i sigg.  ### (#####) nato a #### il ###, ### (#####) nata a #### il ### e ### (#####) nato a #### il ### al pagamento in favore della ### S.p.A. delle somme che risulteranno dovute in esito al presente giudizio per le causali di cui al ricorso monitorio. (...) 6) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”. 
Parte opposta, eccepiva l'infondatezza dei motivi addotti dall'opponente in quanto “...controparte non abbia mai negato, nell'intero corpo dell'atto introduttivo del presente giudizio, la sussistenza del rapporto obbligatorio con la ### cedente, limitandosi a rilevare l'inidoneità della documentazione depositata a fondamento della domanda monitoria” essendo sufficiente, la
R. G. n. 51/2020 Pag. 5 a 20 documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, idonea a provare la fondatezza del credito azionato, in quanto “... l'estratto conto certificato ex art.  50 TUB (che, ad ogni conto, è un documento contabile di estrazione automatica non modificabile e quindi, per nulla “di parte”), assurge a piena prova, essendo di per sé idoneo a dimostrare la certezza, liquidità e esigibilità del credito vantato nei confronti dell'odierno opponente”. Rilevava, inoltre “... come l'estratto conto certificato, recante la dichiarazione ex art. 50 del D. Lgs.  385/1993, abbia l'efficacia probatoria prevista dall'art. 1832 c.c. (ex multis: Cass. 28 maggio 2009, n. 12509), assumendo rilievo nel procedimento di opposizione non solo come documento indiziario, ma come documento avente per l'appunto efficacia probatoria”. 
Radicatosi ritualmente il contraddittorio, il GI preso atto della comparizione delle parti e viste le rispettive istanze all'udienza del 24.05.2021, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando la causa al 2.05.2022. 
Il richiesto procedimento di mediazione obbligatoria si concludeva con verbale negativo del 20.7.2021, depositato dalla ### con nota del 1.4.2022. 
Con comparsa di costituzione ex art. 111 cpc depositata il ###, la società ### S.r.l., chiedeva l'estromissione dell'### S.p.A.  a fronte dell'avvenuta cessione del credito portato dal titolo esecutivo opposto, chiedendo di subentrare alla convenuta opposta negli atti e nella posizione processuale. 
Chiamata la causa all'udienza del 6.02.2023, viste le richieste istruttorie delle parti in causa, il GI ammetteva all'esito CTU tecnico-contabile per esaminare e ricostruire i rapporti intercorsi tra le parti nei limiti di quanto specificato, nominando all'uopo il dott. ### Espletata l'attività istruttoria ed i relativi accertamenti sulla documentazione versata in atti, in data ### il CTU depositava la relazione peritale. 
La causa era chiamata all'udienza del 22.01.2024 ed era poi disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc per l'udienza del 25.11.2024, poi rinviata per i medesimi adempimenti all'udienza del 26.05.2025 e, successivamente, al 3.11.2025. La quale, svoltasi con le modalità ex art. 127 ter cpc, quindi con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti, viene così incamerata in decisione.
R. G. n. 51/2020 Pag. 6 a 20 MOTIVI DELLA DECISIONE Procedendo in una prospettiva aderente ai principi di economia processuale, la presente sentenza è emessa in coerenza all'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui il Giudice decide la controversia in base alla ragione più liquida (cfr. (###. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione, sezione civile V, sentenza 11 maggio 2018, n. 11458; Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, n. 2909; Cassazione civile, sez. un., 08/05/2014, 9936; Cassazione civile, sez. VI, 28/05/2014, n. 12002). 
In via preliminare, occorre stabilire quali sono gli effetti sulla costituita ### S.R.L. società unipersonale, con sede in ####, ###. 
Alfieri n. 1, rappresentata da ### quale cessionaria del credito oggetto di causa. 
Come è noto, l'art. 111 c.p.c. stabilisce che “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”. A quanto detto, ad avviso del Tribunale, segue che la pronuncia non possa che essere resa tra le parti originarie (opponente e opposta ### ferma naturalmente la possibilità, per l'interventore ex art. 111 c.p.c., di farne propri gli effetti. ### l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, ogni qualvolta la cessione di un credito avvenga nel corso del procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse trovano la loro disciplina nell'art.  111 c.p.c. e non nell'art. 105 c.p.c., assumendo il successore a titolo particolare nel diritto controverso la posizione di parte e non quella di terzo. Ne consegue che tale successione lo espone, indipendentemente dall'estromissione del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile e fruibile in sede di opposizione a decreto ingiuntivo nella quale il credito portato dal decreto era stato ceduto dalla società opposta; la
R. G. n. 51/2020 Pag. 7 a 20 S.C. ha riconosciuto che la società cessionaria, successore a titolo particolare nel diritto controverso, aveva titolo, in quanto parte, a chiedere la conferma dell'opposto decreto) (Cass. n. 15674/2007). 
Occorre premettere, altresì, che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, seguita da questo Tribunale, l'opposizione al decreto ingiuntivo non è una impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex articoli 633 e 638 cpc.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (ovvero del creditore istante) rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede ###sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistano tuttavia in quello successivo della opposizione (vedi “ex multis” Cass. 25.5.1999 n. 5055; 23.2.2002 n. 2573). 
Consegue che il giudice dell'opposizione non esamina se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. 
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; Cass. 7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass. 9.4.1975 n. 1304; Cass. 8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate. 
Ciò detto, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 455/2019 deve ritenersi
R. G. n. 51/2020 Pag. 8 a 20 parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito specificati. 
In primo luogo, si rileva che le parti opponenti nell'atto di opposizione abbiano eccepito la nullità ed illegittimità del decreto opposto per inidoneità della documentazione richiesta ex lege a provare il credito vantato prodotta dalla ### Premesso che l'asserito difetto di prova del credito posto a base del ricorso monitorio non preclude la pronuncia nel merito da parte del giudice dell'opposizione, dovendosi in questa fase accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (Cass. 19/01/2007, n. 1184), in tema di prova, l'art. 50 del ### (D.Lgs. 385/1993) non prevede la specificazione analitica di ciascuna movimentazione contabile, bensì la semplice esposizione del saldo finale, purché risultante da un estratto conto o tabella di calcolo certificata da un Dirigente della banca. Tale documentazione, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, possiede valore probatorio privilegiato nella fase monitoria, essendo sufficiente a fondare il decreto ingiuntivo (Cass. n. 14640/2018; Cass. n. 9695/2011). 
Altrettanto infondata è l'eccezione sollevata dagli opponenti, i quali, con riferimento all'art. 633 c.p.c., hanno contestato la validità del decreto opposto per presunta mancanza del requisito della certezza e della liquidità del credito. 
Ed infatti, ammesso che sussistesse tale lacuna, parte opposta, costituendosi in giudizio, ha depositato ampia documentazione relativa ai rapporti bancari intrattenuti con gli opponenti. In tal modo ha dimostrato la sussistenza e l'entità del proprio credito mediante la produzione della documentazione attestante la fonte contrattuale dello stesso - in particolare, i contratti di conto corrente e di fideiussione - nonché gli estratti conto e l'attestazione ex art. 50 T.U.B., comprovanti l'esatto saldo debitore (cfr. allegati al fascicolo monitorio ed alla comparsa di costituzione e risposta ### S.p.A.). 
Sul punto, deve osservarsi che, sebbene il contratto di conto corrente e l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili della ### ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 385/1993, costituiscano prova sufficiente unicamente ai fini della concessione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ., sez. I, 20.01.2017, n. 1584), nella presente controversia l'istituto di credito convenuto ha fornito piena dimostrazione dell'esatto ammontare del proprio credito. In particolare, la ### ha prodotto in giudizio gli estratti conto completi, riportanti
R. G. n. 51/2020 Pag. 9 a 20 l'intera movimentazione del rapporto - con indicazione di tutte le operazioni, addebiti e accrediti - dalla data di apertura fino al passaggio a sofferenza ( all. n.2 e n.3, ### termine ex art. 183 VI c., ### S.p.A.). 
Inoltre, risultano depositate in atti le lettere raccomandate a/r del 05.10.2018 e del 24.10.2018, con le quali la ### ha comunicato alla società debitrice il recesso dagli affidamenti, costituendola in mora per le esposizioni garantite. 
Con missiva di pari data, peraltro, la ### informava anche i fideiussori della messa in mora per i crediti maturati, rendendo nota la situazione debitoria della società agli opponenti (cfr. allegati n. 8 e n. 9, Comparsa costituzione e risposta ### S.p.A.). 
Dal che consegue che risulta essere provata la pretesa azionata in via monitoria, sia sotto il profilo dell'an sia riguardo il quantum. 
Quindi, il credito è certo, risultando chiaramente definito nei contenuti e nei limiti dai documenti prodotti, e liquido, atteso che la pretesa sia quantificata in misura determinata e non generica. 
Può ritenersi così assolto, ad opera della opposta, l'onere della prova su di essa gravante in qualità di attore sostanziale, fornendo piena dimostrazione scritta del credito anche nella presente fase processuale, nel rispetto di quanto statuito dalle ### “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533). 
Riguardo poi la contestazione relativa all'indeterminatezza dell'### si osserva. 
Dall'esame degli atti, non si riscontra violazione degli obblighi informativi a carico della ### Le clausole negoziali che disciplinano il tasso di interesse risultano conformi alle previsioni dell'art. 117 TUB nella misura in cui prevedono un tasso determinato all'origine e determinabile nel tempo sulla base di un parametro certo, in quanto determinabile e controllabile secondo criteri oggettivamente indicati ed esplicitati nel contratto. 
Sul punto in giurisprudenza è diffuso l'orientamento per il quale si ritiene legittima la clausola contrattuale che richiama l'### atteso che l'oggetto
R. G. n. 51/2020 Pag. 10 a 20 del contratto bancario sia determinabile anche quando nel documento contrattuale le parti indichino criteri certi ed oggettivi che consentono la concreta quantificazione del tasso d'interesse, ancorché ciò avvenga per “relationem”, mediante il richiamo ad elementi estranei al documento ed anche se tali elementi sono destinati a variare nel corso del tempo, con conseguente modifica del tasso applicabile (cfr. Sentenza Tribunale di Sciacca, del 16.04.2021 n.150; Sentenza | Tribunale di Venezia, del 13.03.2019 n.504), orientamento sostanzialmente avallato dalla S. C. secondo cui “Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'### possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'### sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse;” (Cass. Civ., Sez. III, 03 maggio 2024, n. 12007). 
Con gli altri motivi di opposizione, in relazione allo svolgimento dei rapporti per cui è causa, le parti opponenti hanno sollevato censure sotto plurimi profili, dolendosi dell'applicazione di presunte clausole contrattuali che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi per contrasto con norme imperative, di quelle che prevedono la contabilizzazione e l'addebito di interessi passivi ultralegali e/o eventualmente usurari, delle ulteriori che prevedono l'addebito di commissioni di massimo scoperto, nonché l'illegittimità della postergazione dei giorni di valuta sulle rimesse in c/c. 
In ordine alle suddette doglianze, si è ritenuto indispensabile conferire incarico di consulenza tecnico-contabile, ai fini dell'analisi dei rapporti per cui è causa e dell'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della fondatezza di esse. 
Invero, al CTU è stato chiesto - sulla base della documentazione in atti - di accertare <<… a) i tassi di interesse, condizioni, modalità di calcolo, costi di commissioni e valute, anatocismo relativi ai rapporti oggetto di giudizio,
R. G. n. 51/2020 Pag. 11 a 20 effettivamente praticati dalla ### dall'inizio degli stessi indicando distintamente le varie voci ed i relativi importi; b) verificare se i tassi, condizioni, modalità di calcolo, costi di commissioni e valute relativi ai rapporti oggetto di giudizio siano stati oggetto di preventiva pattuizione scritta; c) con riferimento alla CMS se vi è stata pattuizione scritta della stessa e dei criteri per determinarla, espungendola dai conteggi nel caso di mancata pattuizione o di pattuizione indeterminata; d) se vi è stata pattuizione per iscritto della commissione c.d. omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente; e) se vi è stata la pattuizione per iscritto di altre remunerazioni variamente denominate dalle banche (quale ad es. la commissione disponibilità fondi) espresse non in termini percentuali sugli scoperti di conto e sui prelievi oltre gli affidamenti; f) se vi è stata pattuizione della CIV (commissione istruttoria veloce) per sconfinamenti in assenza di affidamenti ovvero oltre i limiti del fido; g) accertare la eventuale usurarietà dei tassi di interesse applicati ai rapporti secondo il criterio del ### e secondo la formula di calcolo prevista nelle istruzioni della ### d'### nel caso di superamento originario del tasso soglia, applichi la sanzione ex art. 1815 comma II c.c. e, nel diverso caso di usura sopravvenuta, operi la riconduzione al tasso soglia medesimo; produca in ogni caso separato prospetto di calcolo degli interessi nel quale, verificato il rispetto della legge anti-usura al momento della pattuizione del tasso di interesse, non si tenga conto dell'usura sopravvenuta; h) verificare l'eventuale esistenza di clausola di reciprocità nella capitalizzazione degli interessi, procedendo all'esclusione della capitalizzazione sino all'approvazione, anche mediante semplice comunicazione a cui non abbia fatto seguito il recesso, della clausola di reciprocità contemplata dalla nota delibera ### del 2000;…>>, nonché di <<determinare l'esatto ammontare del credito richiesto dalla banca con il decreto ingiuntivo opposto, alla luce delle rimesse medio tempore eseguite, degli accessori ed interessi applicati ai conti correnti nn.###/1000/### e 1000/### sulla base degli accordi contrattuali sottoscritti dalla società correntista e dai fidejussori, nonché determinare l'esatto ammontare del residuo credito vantato dalla banca in ordine ai finanziamenti nn. 46968499 e 7475024>>. 
All'esito degli accertamenti peritali, il nominato CTU ha verificato la presenza
R. G. n. 51/2020 Pag. 12 a 20 della documentazione probatoria riconducibile ai rapporti intrattenuti tra la società ### S.r.l. e la ### S.p.A. e, specificatamente, il contratto di apertura di conto corrente ordinario n. 1000/### (ex 870/###) stipulato in data ###, presso ### S.p.A., Filiale di ### poi assorbita da ### S.p.A. in seguito a fusione per incorporazione; il contratto di apertura di conto corrente ordinario ###/1000/###, stipulato in data ###, con linea di credito fino a euro 40.000,00; il contratto di “finanziamento ### di ### L.662/96” n. 74750245, stipulato il ###, per euro 46.000,00; ed il contratto di “finanziamento circolante impresa” n. 46968499, stipulato il ###, per euro 30.000,00, formulando nel merito le seguenti osservazioni: “Per il contratto di apertura del conto corrente ordinario n. 1000/### (ex n. 870/###) del 20.11.2014 il relativo documento contrattuale è stato depositato agli atti e risulta regolarmente sottoscritto dal correntista. Dal contratto si evince che: il tasso di interesse creditore annuo nominale è pari allo 0,0100%; il tasso di interesse debitore annuo nominale è pari al 15,0000% (TAE 15,8650%), sia “### Fido” sia “### Fido”; la periodicità di capitalizzazione degli interessi è regolamentata dall'art. 7) del contratto, da cui si evince che: “I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità”; la periodicità di capitalizzazione degli interessi è ### Nel contratto sono poi pattuite le seguenti commissioni: 1. 
Commissione per l'affidamento: 0,0000%, fino al 19.02.2015; oltre la suddetta data 2,0000% annua, i cui criteri di calcolo sono espressamente previsti dall'art.  7/bis del contratto; 2. Commissione di ### (### - i cui criteri di calcolo sono espressamente previsti dall'art. 7/bis del contratto: €. 0,00 per sconfino inferiore o pari ad €. 100,00; €. 60,00 per sconfini fino a €. 5.000,00; €.  90,00 per sconfini fino a €. 50.000,00; €. 130,00 per sconfini superiori a €.50.000,00; Per il contratto di apertura del conto corrente ordinario ###/1000/###, del 27.05.2015, il relativo documento contrattuale è stato depositato agli atti e risulta regolarmente sottoscritto dal correntista. Dal documento di sintesi del 27.05.2015, allegato al contratto, si evince che: il tasso di interesse creditore annuo nominale è pari allo 0,0100%; il tasso di interesse debitore annuo nominale sulle somme utilizzate per sconfinamenti fino a 1.500,00 euro è pari al 22,2200% (TAE 24,1410); il tasso di interesse debitore
R. G. n. 51/2020 Pag. 13 a 20 annuo nominale sulle somme utilizzate per sconfinamenti oltre i 1.500,00 euro è pari al 20,8625% (TAE 22,5521%); la periodicità di capitalizzazione degli interessi è regolamentata dall'art. 20) del contratto ed è pattuita ### sia per gli interessi creditori che per gli interessi debitori. Nel contratto vengono poi pattuite il canone mensile Web pari ad €. 3,00, e la ### di ### (### pari ad €. 80,00 per ciascun sconfinamento e per la quale si specifica che: “è dovuta ogni volta che si verifica un utilizzo, o comunque un addebito, di somme di denaro in mancanza di affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del ### (“sconfinamento in assenza di fido” o anche solo “sconfinamento”) o un addebito che aumenta uno sconfinamento già esistente”. Si rileva che nel suddetto contratto non è riportata alcuna pattuizione in merito alla ### disponibilità fondi; Con il contratto di finanziamento n. 74850245, stipulato in data ###, come si evince dallo stesso, viene erogato in favore della ### S.r.l. un finanziamento di euro 46.000,00 da rimborsare in n. 60 rate mensili a tasso variabile, pari ad una parte fissa nella misura del 8,00% ed una parte variale pari all'### a un mese (base 360). Il rimborso avverrà con il pagamento di n. 18 rate mensili posticipate, aventi la prima scadenza in data ### e l'ultima in data ###; Con il contratto di finanziamento n. 46968499 stipulato in data ###, come si evince dallo stesso, viene erogato in favore della ### S.r.l. un finanziamento di euro 30.000,00 da rimborsare in n. 18 rate mensili a tasso variabile, pari ad una parte fissa nella misura del 5,50% ed una parte variale pari all'### a un mese (base 365). Il rimborso avverrà con il pagamento di n. 18 rate mensili posticipate, aventi la prima scadenza in data ### e l'ultima in data ###.” Con riferimento alla verifica dell'eventuale superamento delle soglie di cui alla L. 108/1996, il ### nell'ambito dell'elaborato peritale, ha escluso - all'esito degli accertamenti effettuati - sia la pattuizione e l'applicazione di condizioni economiche aventi natura usuraria, sia l'effettivo addebito di interessi anatocistici. Tale valutazione è stata condotta con specifico riguardo al conto corrente ordinario n.1000/### (già n. 870/###), nonché ai contratti di finanziamento n.74750245 e di finanziamento chirografario n.46968499, riportando testualmente quanto segue: “### condotta ai fini della verifica dell'usura originaria, non ha fatto emergere la pattuizione di tassi di interesse
R. G. n. 51/2020 Pag. 14 a 20 usurari per nessuno dei summenzionati rapporti. Inoltre, procedendo alla successiva verifica trimestrale del tasso soglia, individuando il criterio di calcolo del TEG applicato dall'istituto di credito sulla base delle modalità di calcolo individuate attraverso le ### emanate dalla ### d'### si rileva che per entrambi i rapporti di conto corrente oggetto di causa non è stata riscontrata usura sopravvenuta.” (cfr. ###, pag. 17). 
Con riferimento poi al conto corrente ordinario n. ###/1000/### del 27.05.2015, il CTU, all'esito degli accertamenti eseguiti e previa analisi del relativo documento contrattuale depositato agli atti e regolarmente sottoscritto dal correntista, ha rilevato che nel contratto non risulta indicata “alcuna pattuizione in merito alla ### disponibilità fondi”. 
Alla luce di tali rilievi, il CTU ha quindi rideterminato il saldo debitorio del rapporto di conto corrente ordinario alla data espungendo le competenze ivi addebitate. A tal fine, ha applicato la capitalizzazione trimestrale per gli interessi debitori e creditori determinati nella misura convenzionale, eliminato l'addebito della ### disponibilità fondi, addebitando la ### di istruttoria veloce, nonché le eventuali spese di tenuta conto, imposte e tasse, quantificando in applicazione dei criteri sopra descritti il saldo debitorio come segue: “il saldo ricostruito al 20.08.2019 ammonta ad € 18.797,16, a favore della ### in luogo del saldo rilevato dagli estratti conto forniti dalla ### pari a € 20.333,87, comprensivo dei medesimi interessi a favore dell'istituto di credito...” Tale eliminazione della commissione disponibilità fondi, pur contestata dal CTP di parte convenuta - dott. ### - con nota del 17.10.2023, è stata confermata dal ### il quale ha posto in evidenza l'assenza di forma scritta replicando al CTP quanto segue: “l'addebito di tale commissione deve essere convenuta tra le parti nella forma scritta, così come previsto dal D.L. 29.11.2008 n. 185 conv.  in L. 29.01.2009 n. 21 a sua volta modificata con D.L. 01.07.2009 n. 78 conv. in L. 108/092”. 
Rilevato che dette conclusioni appaiano adeguatamente supportate da appropriati accertamenti e convincenti motivazioni al punto che anche le parti, non contestandole, le hanno sostanzialmente accettate poiché alla prima udienza utile dopo il deposito della relazione finale, entrambe hanno chiesto la decisione (cfr. verbale del 22.1.24 ove … avv. ### per delega
R. G. n. 51/2020 Pag. 15 a 20 dell'avv. ### il quale si riporta ai propri atti e scritti difensivi e chiede l'accoglimento delle proprie conclusioni e ne chiede l'accoglimento con il rigetto di quelle avverse. Avv.  ### per delega dell'avv. ### che precisa le conclusioni riportandosi a quelle svolte nei propri atti e ne chiede l'accoglimento con il rigetto di quelle avverse; entrambe le parti presenti, chiedono la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc e nel caso in cui sia disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc chiedono termini per note… ), si ritiene di poterle integralmente recepire anche in quanto rese come risultanze peritali conformi ai principi tecnici di riferimento. 
Conseguentemente, il saldo dei rapporti oggetto di causa alla data del 20.08.2019 deve essere accertato nella misura indicata dal CTU e, segnatamente: in euro 1.216,83 a favore dell'istituto di credito, quale saldo ricostruito del conto corrente n. 1000/### (ex n. 870/###). Importo coincidente con il saldo rilevato dagli estratti conto forniti dalla ### pari a €.1.216,83, comprensivo dei medesimi interessi a favore dell'istituto di credito. 
Riguardo al conto corrente n.###/1000/###, il saldo ricostruito al 20.08.2019 ammonta ad €.18.797,16, a favore della ### in luogo del saldo rilevato dagli estratti conto forniti dalla ### pari a €.20.333,87, comprensivo dei medesimi interessi a favore dell'istituto di credito, ed oggetto del decreto ingiuntivo di cui è causa; infine, con riferimento ai contratti di finanziamento oggetto di causa, il C.T.U. rappresentando che, per entrambi i rapporti, gli esiti degli accertamenti condotti non hanno rilevato né la pattuizione e l'applicazione di condizioni economiche usurarie e neanche effettivo addebito di interessi anatocistici, ha quantificato in merito al contratto di finanziamento n. 74750245 un saldo debitore complessivo pari ad €.3.318,26 (di cui: €.3.290,46 per rate scadute e non pagate; €.27,80 per interessi di mora) ed in merito al contratto di finanziamento chirografario n. 46968499 un saldo debitore complessivo pari ad €. 8.681,94 (di cui: €.7.136,60 per residua sorte capitale; €.1.505,72 per rate scadute e non pagate; €.23,64 per interessi di mora). 
E così determinandosi, in definitiva, una esposizione debitoria del correntista nei confronti della ### con riferimento tutti i rapporti bancari intrattenuti presso ### S.p.A., per un importo complessivo €.31.984,19 a favore dell'### di credito, in luogo del totale dei saldi rilevati da quest'ultimo, ed oggetto di ingiunzione, pari alla somma di €.33.535,12.
R. G. n. 51/2020 Pag. 16 a 20 A questo punto si deve rilevare che parte opposta ha chiesto il rigetto delle “ … eccezioni di nullità del provvedimento di ingiunzione per i motivi di cui in premessa… -e- … 3) per l'effetto, ritenere e dichiarare inattendibili ed infondate, per le ragioni di cui in premessa, tutte le domande, eccezioni e conclusioni spiegate con l'atto di opposizione e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto…”, ma non solo. 
Infatti, “… in via del tutto subordinata, condannare la ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### via ### F. Magistri 94, p. iva ###, ed i sigg. ### (#####) nato a #### il ###, ### (#####) nata a #### il ### e ### (#####) nato a #### il ### al pagamento in favore della ### S.p.A.  delle somme che risulteranno dovute in esito al presente giudizio per le causali di cui al ricorso monitorio”. 
Si deve quindi richiamare quanto affermato dalla C. C. (sentenza n. 17272/2013) per la quale "Non sussiste il vizio di extra petita (art. 112 c.p.c.) se il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto - revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, perché mentre l'opponente chiede di accertare l'inesistenza dell'obbligazione ingiuntagli, il creditore, sia con il ricorso per ottenere in breve tempo - con forme speciali - un titolo esecutivo per il pagamento del suo credito sia con la domanda di rigetto dell'opposizione, esercita invece un'azione di condanna (Cass. 27 dicembre 2004 n. 24021).” Ne discende che, in parziale accoglimento della opposizione proposta, debba disporsi la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società ### s.r.l., ed in solido quali fideiussori dei sigg.ri #### ed ### e condannare i medesimi a pagare, in favore della parte opposta, il debito derivante dai rapporti sopra indicati nella misura accertata in corso di causa, e quindi l'importo di €.31.984,19, complessivamente considerato, oltre interessi convenzionali decorrenti dalla
R. G. n. 51/2020 Pag. 17 a 20 domanda fino al soddisfo. 
Per quanto concerne la doglianza avanzata dagli opponenti in merito all'inammissibilità e/o nullità del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei fideiussori, per incertezza e indeterminatezza del credito vantato dalla creditrice e per presunta violazione dell'articolo 2 L. 287/1990, si osserva quanto segue. 
I sigg.ri ### hanno prestato tre fideiussioni in favore della ### S.r.l., relative ai due finanziamenti e al conto corrente con apertura di credito fino a euro 40.000,00 intercorsi tra la società e ### S.p.A.  ### circa l'inammissibilità e/o nullità del decreto ingiuntivo per incertezza ed indeterminatezza del credito non appare meritevole di accoglimento.  ###, infatti, ha escluso l'applicazione di interessi anatocistici o usurari nella determinazione del credito confermando la correttezza della sua determinazione. 
Premesso che il contratto stipulato dalle parti costituisce una fideiussione specifica - garanzia che copre un'obbligazione determinata del debitore verso il creditore - il contratto resta soggetto alle disposizioni in tema di fideiussione, e in particolare all'art. 1938 c.c., che richiede la chiara indicazione dell'obbligazione garantita e, se prevista, dell'importo massimo. Dai contratti e dalle dichiarazioni dei debitori emerge che l'obbligazione garantita è stata chiaramente identificata, garantendo la piena validità della fideiussione specifica. 
Invero, l'indicazione chiara dell'obbligazione oggetto della garanzia è sufficiente a escludere la nullità della fideiussione, essendo l'unico requisito richiesto dall'art. 1938 c.c., come novellato dalla legge n. 154/1992, senza necessità di prevedere altre obbligazioni future. 
La fideiussione specifica si caratterizza infatti proprio per la copertura di un'obbligazione determinata e l'indicazione chiara di tale obbligazione consente al garante di conoscere pienamente l'impegno economico assunto (cfr. Tribunale Roma, ### XVII, 15/03/2019, n. 5670). 
Alla luce di quanto sopra, passando al merito della controversia, l'importo ingiunto dalla banca rispetta il limite delle fideiussioni rilasciate (cfr. doc. 9-10- 11 del fascicolo monitorio).
R. G. n. 51/2020 Pag. 18 a 20 Conseguentemente a quanto dedotto, si ritiene altresì priva di rilevanza l'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione dell'articolo 2 L. 287/1990. 
Gli attori hanno infatti dedotto la nullità della fideiussione rilasciata per avere la concedente utilizzato un modello predisposto dall'ABI nel 2003, un modello che la ### d'### con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n.287/1990. 
Il primo presupposto per poter invocare la nullità di una fideiussione è la conformità del contratto al modello ABI che è stato oggetto di censura da parte della ### d'### Con il provvedimento del 2 maggio 2005, infatti, l'### ha accertato che alcune clausole contenute nello schema ABI erano state introdotte a seguito di un'intesa restrittiva della concorrenza tra istituti di credito. Tali clausole, predisposte in forma standardizzata e utilizzate sistematicamente, risultavano quindi lesive dei principi sanciti dall'art. 2 della legge antitrust. 
A tale fine occorre accertare se l'illiceità e quindi la nullità delle intese restrittive per violazione dell'art. 2, comma 2 lett. a) L. 287/1990 si estenda o no anche alla fideiussione redatta in conformità allo schema ABI determinandone la nullità, totale, o parziale, limitata cioè alle sole clausole corrispondenti agli articoli 2, 6 e 8 dello schema stesso. 
Come chiarito dalla Suprema Corte: «dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla ### ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti». (Cassazione Civile, ### I, sentenza n. 9384 dell'11.06.2003). 
Per invocarne quindi la nullità, è necessario dimostrare sia che la fideiussione sia conforme al modello ABI oggetto di censura, sia che le clausole contestate siano effettivamente collegate all'intesa anticoncorrenziale, con conseguente limitazione della libertà contrattuale del fideiussore. 
Nel caso di specie, tale onere probatorio non risulta essere stato assolto dagli opponenti, non avendo essi compiutamente provato che il testo delle tre fideiussioni richiamate fosse conforme in ogni parte allo schema ABI (e non solo
R. G. n. 51/2020 Pag. 19 a 20 con riguardo agli artt. 2, 6 e 8) e soprattutto che vi sia stata a monte del rilascio di tali fideiussioni un'intesa tra i principali soggetti bancari e che, in concreto, l'opponente abbia visto limitata la propria libertà contrattuale. 
Sul punto nulla parte attrice ha dedotto nei termini per la formazione del thema decidendum, ritenendo, genericamente, in atto di citazione, che le richiamate violazioni implicassero tout court l'integrale nullità del contratto, sicché la domanda degli opponenti, così come proposta nell'atto introduttivo, non può essere accolta. 
Le considerazioni sopra esposte inducono, agli esiti degli accertamenti svolti e della rideterminazione del credito in capo alla banca opposta, a revocare il decreto ingiuntivo e la condanna della società ### S.r.l., in solido con i sigg.ri #### e ### quali fideiussori, al pagamento della somma di € 31.984,19, oltre interessi come da decreto ingiuntivo. 
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee. 
Sulle spese di lite. 
Con l'accoglimento dell'opposizione, le spese di lite seguirebbero il principio della soccombenza ma, in considerazione del fatto che gli opponenti sono risultati comunque debitori nei confronti dell'opposta se ne determina la integrale compensazione tra le parti. 
In coerenza alla determinata disciplina delle spese di lite, quelle di ctu si pongono, infine, a carico delle parti, in solido e, tra loro, in parti uguali.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 51/2020 R.G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede: 1) In parziale accoglimento delle opposizioni proposte dalla società ### s.r.l., ed in solido quali fideiussori ai sigg.ri #### ed ### revoca il decreto ingiuntivo n.°455/2019 di questo tribunale; 2) Accerta e dichiara, per l'effetto, che gli opponenti -sulla base dei
R. G. n. 51/2020 Pag. 20 a 20 rispettivi rapporti obbligatorisono debitori della somma di €.  31.984,19 verso la opposta ### S.p.a. (P.I.  ###), in persona del legale rappresentante pro tempore; 3) Condanna, per l'effetto, gli opponenti -in solido e sulla base dei rispettivi rapporti contrattualial pagamento nei confronti della parte convenuta opposta ### S.p.a. (P.I.  ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di euro €.31.984,19, oltre interessi dalla domanda al soddisfo; 4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti; 5) Pone, in via definitiva, le spese di CTU a carico di tutte le parti in solido, per come motivato con obbligo di rimborso verso la parte anticipataria dell'intero o della somma maggiore a quella dovuta.  ### P.G., 12.12.2025.   ###. I. in funzione di ### got

causa n. 51/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Montera

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