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Giudice di Pace di Torre Annunziata, Sentenza n. 2094/2025 del 10-11-2025

... l'infondatezza della domanda, in quanto il procedimento di accertamento tecnico preventivo (R.G. 4870/2023 del Tribunale Ordinario Civile di ###, non gli era mai stato notificato. La causa veniva rinviata per la chiamata in garanzia e poi per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 07.11.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti veniva introitata a sentenza. Essendo state rispettate le formalità e il termine a comparire previsto per legge la domanda deve ritenersi proponibile. Dalle risultanze istruttorie e dalla documentazione esibita e dalla visura allegata alla relazione peritale è risultata la legittimazione attiva e quella passiva delle parti in causa. Nel merito la domanda va accolta per i motivi che seguono. Dalla documentazione prodotta e, in particolare, dall'accertamento tecnico preventivo espletato dal ### con relazione depositata in data ###, è risultato accertato il nesso di causalità tra i danni all'immobile del ricorrente e i lavori di manutenzione straordinari effettuati dai resistenti. Infatti, la relazione recita : “dal sopralluogo è stato possibile verificare chiaramente la causa di tale allagamento, ovvero un foro sulla pavimentazione nella zona (leggi tutto)...

testo integrale

### del Giudice di ### di ### di ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al n. 2257/2024 R.G. vertente tra: ### rappresentato e difeso dall'avv. ### come da mandato a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliat ###### alla ### n. 52; E ### s.a.s. di ### & C., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### di ### come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata in garanzia, ed elettivamente domiciliat ###### alla ### n. 28; NONCHE' ### s.n.c. di ### & ### in persona l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliat ###### di ### alla ### n. 10; Oggetto: danni a cose da circolazione stradale; Causa assegnata a sentenza all'udienza del 07.11.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti e precisate nei propri scritti difensivi come risultanti dagli atti di causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### con ricorso e decreto di fissazione udienza regolarmente notificati, esponeva di essere proprietario di un immobile ad uso abitativo sito alla via ### ghelle n. 8 del comune di ### composto da un piano residenziale rialzato fuori terra, da un lastrico solare non praticabile, e da un piano interrato a destinazione di deposito adiacente al fabbricato di proprietà della società ### s.a.s. di ### & C. Il ricorrente deduceva che a seguito di lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile adiacente, eseguiti dalla società ### s.r.l, veniva realizzato un profondo scavo in prossimità della muratura divisoria tra il piano seminterrato dell'immobile del ricorrente e quello del fabbricato adiacente e che, nella settimana tra il 18 ed il 23 settembre 2023, si verificava nel proprio deposito un primo ed improvviso allagamento, con un livello di acqua e fango di circa 15 cm, che veniva riparato a sue spese. Successivamente, a seguito di copiose precipitazioni, avvenute nella notte tra il 23 ed il 24 settembre, il fenomeno infiltrativo si verificava in modo molto più intenso, con un allagamento del piano interrato di circa 40 cm di acqua e fango che provocava danni all'impianto elettrico e al quadro di derivazione, come da verbale dei ### del ### allegato alla sua produzione, oltre al danneggiamento delle pareti perimetrali, degli intonaci, della tinteggiatura con proliferazione di muffe e funghi e distruzione di mobilio ed elettrodomestici presenti nel locale. 
Poiché, le cause dell'allegamento erano da attribuirsi all'ampia fessura apertasi in corrispondenza della zona sottostante la muratura divisoria tra il piano seminterrato del ricorrente e quello del fabbricato adiacente da imputarsi alla non corretta esecuzione dei lavori da parte dell'impresa esecutrice in solido con il committente proprietario dell'immobile, il ricorrente al fine di definire bonariamente la controversia inviava, in data ###, una PEC che, però, rimaneva non evasa. Pertanto, il ricorrente agiva con un giudizio di accertamento tecnico preventivo, nel quale gli odierni resistenti rimanevano contumaci, che accertava la causa dell'allagamento nell'esecuzione dei lavori eseguiti sull'immobile della ### e quantificava il costo di ripristino dei luoghi nella somma di € 8.103,08. Espletato un nuovo tentativo di definire bonariamente la controversia che non andava a buon fine, il ricorrente agiva con il presente giudizio al fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità in solido dei resistenti, il risarcimento dei danni quantificato in € 8.103,08, con vittoria delle spese di lite. 
Incardinata la lite, si costituivano entrambi i resistenti impugnando e contestando tutto quanto dedotto e prodotto dal ricorrente e chiedevano il rigetto della domanda. In particolare, eccepivano la carenza di legittimazione attiva in quanto non era stata allegata in atti documentazione attestante la proprietà dell'immobile. In particolare, la società ### s.a.s. di ### & C. chiedeva di chiamare in garanzia il Comune di ### quale effettivo responsabile dei danni, mentre la ### s.r.l chiedeva accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda, in quanto il procedimento di accertamento tecnico preventivo (R.G. 4870/2023 del Tribunale Ordinario Civile di ###, non gli era mai stato notificato. 
La causa veniva rinviata per la chiamata in garanzia e poi per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 07.11.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti veniva introitata a sentenza. 
Essendo state rispettate le formalità e il termine a comparire previsto per legge la domanda deve ritenersi proponibile. 
Dalle risultanze istruttorie e dalla documentazione esibita e dalla visura allegata alla relazione peritale è risultata la legittimazione attiva e quella passiva delle parti in causa. 
Nel merito la domanda va accolta per i motivi che seguono. 
Dalla documentazione prodotta e, in particolare, dall'accertamento tecnico preventivo espletato dal ### con relazione depositata in data ###, è risultato accertato il nesso di causalità tra i danni all'immobile del ricorrente e i lavori di manutenzione straordinari effettuati dai resistenti. Infatti, la relazione recita : “dal sopralluogo è stato possibile verificare chiaramente la causa di tale allagamento, ovvero un foro sulla pavimentazione nella zona nord-est (zona cantina) formatosi a seguito di un'infiltrazione proveniente dalla muratura divisoria tra il piano appena descritto e quello di parte resistente. Si rileva chiaramente, pur non potendo accedere all'immobile di parte resistente, che i lavori effettuati hanno riguardato uno scavo sulla parete appena descritta che, a seguito delle copiose piogge, ha causato l'allagamento nell'immobile del #### Si rileva inoltre come lo stato dei luoghi sia stato modificato, rispetto alla relazione redatta dall'#### nonché dalla documentazione fotografica allegata dall'Avvocato di parte ricorrente, attraverso un muro di contenimento sulla parete interessata ed un ulteriore “muretto” nella zona nord, evidentemente con lo scopo di fermare il fenomeno ed evitare che si ripresenti”; Per ripristinare la condizione precedente al danno sarà indispensabile procedere con le opere specificate nel ### Se questi non si effettueranno in tempi brevi si prevede che il danno descritto peggiori ulteriormente rendendo necessari altri lavori che porteranno all'aumento del costo previsto. In sintesi i costi per le opere riferite al danno subito, con opportuno arrotondamento, ammontano a: ### 8.103,08 €”” Tale ricostruzione dei fatti trova ulteriore conferma nel verbale n. 22162/1 redatto in data ### dai ### del ### di ### di ### intervenuti nell'immediatezza dei fatti, che hanno accertato che i danni riportati dall'immobile del ricorrente sono da attribuire all'ampia fessura apertasi in corrispondenza della zona sottostante la muratura divisoria tra il piano seminterrato del ricorrente e quello del fabbricato adiacente. 
Poichè, in tema di accertamento tecnico preventivo ante causam, l'opponibilità del risultato probatorio presuppone che il soggetto nei cui confronti venga utilizzato sia validamente evocato nel procedimento cautelare mediante comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza, in modo che il chiamato possa presentarsi per addurre argomenti a proprio favore plurimis Cassazione civile, ### III, Ordinanza 9 novembre 2020, n. 24981. Rilevato dalla documentazione in atti risulta che il ricorso per ATP era stato regolarmente notificato alla ### proprietaria dell'immobile e, quindi, il contraddittorio si era regolarmente costituito. Così come risulta accertato che i lavori di manutenzione straordinari furono eseguiti dalla ### s.r.l, che non ha fornito alcuna prova contraria ma si è limitata a contestare la ricostruzione descritta nell'atto introduttivo del giudizio. Conseguentemente, questo giudice dichiara accertata la responsabilità di entrambi i resistenti nella causazione dei danni al fabbricato del ricorrente e li condanna, in solido, al risarcimento dei danni quantificati sulla base della relazione peritale in € 8.103,08. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, sulla base del D.M.  147/2021, come in dispositivo.  P.Q.M.  ### di ### di ### definitivamente pronunciando, nel contrad dittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Accoglie la domanda. 
Dichiara accertata la responsabilità di entrambi i resistenti. 
Condanna, in solido, i resistenti al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 8.103,08. 
Condanna, in solido, i resistenti al pagamento in favore dell'avv. ### antistatario, della somma di € 1.900,00 per compensi ed € 265,00 per spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. 
La sentenza è esecutiva come per legge. 
Così deciso in ### lì 7 novembre 2025.   ### di ### dott.ssa ### .

causa n. 2257/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Celeste Giliberti

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Corte d'Appello di Torino, Sentenza n. 862/2025 del 21-10-2025

... risponda nuovamente ai quesiti di cui al ricorso per accertamento tecnico preventivo che per completezza espositiva si riportano di seguito, aggiornando però le risposte alla luce delle osservazioni tecniche contenute nella relazione dell'### (doc. 3 fascicolo di primo grado - copia osservazioni alla CTU da parte dell'#### - allegato all'atto di citazione): ### esaminati gli atti di causa, effettuati gli accessi ai luoghi di causa, acquisita presso il Comune di ### ogni utile documentazione riferibile alla concessione edilizia relativa alla costruzione del fabbricato per cui è causa (verosimilmente la 205/2005 ed ogni ulteriore variante), nonché ogni documento progettuale ivi compresi le tavole dei cementi armati, questi ultimi da acquisirsi presso il competente ### della ### d'### a) Descriva lo stato dell'immobile della ricorrente, evidenziando in modo particolare le fessurazioni indicate in ricorso e meglio descritte nella perizia a firma #### b) Accerti se gli elaborati progettuali acquisiti presso l'ente pubblico (Comune di ### e ### della ### d'#### ai ### siano completi nel rispetto delle norme in vigore al momento dell'ultimazione dell'opera e/o in subordine al momento del (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 1275/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### Composta dai ###. ##### relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. r.g. 1275/2022 promossa da ### C.F. ###, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. ### del ### di ### (PEC : ###) e dall'Avv. ### del ### di ### (####), eleggendo domicilio presso lo ### di quest'ultimo in ### C.so ### n. 5.   APPELLANTE ### S.r.l., P.IVA ###, in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. ### del foro di ### (####) e dall'Avv. ### del foro di ### (####), elettivamente domiciliata, presso lo studio di quest'ultimo, sito in ### C.so ### n. 3. 
APPELLATA e nei confronti di ### C.F. ###, residente a #### 8, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### (pec: ###) e ### (pec: ###) presso il cui ### ha eletto domicilio in #### n. 4, APPELLATO e ### S.p.A., P.I. ###, corrente in #### n. 45, in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv.  ### (####), presso il cui studio ha eletto domicilio, in ### via S. ### da ### n. 12, APPELLATA (terza chiamata in primo grado da ### nonché contro ### C.F.: ###, ### C.F.: ###, ### C.F.: ###, già titolare della ditta GMA di ### A&#### e ### du ### in persona del legale rappresentante pro tempore, #### appellati contumaci ### appello avverso la sentenza n. 249/2022 del Tribunale di ### pubblicata in data #### parte appellante: Voglia la Corte d'### di ### A) In via istruttoria: - si reitera l'istanza di CTU così dedotta in atto d'appello; - Previa nomina di un ### che risponda nuovamente ai quesiti di cui al ricorso per accertamento tecnico preventivo che per completezza espositiva si riportano di seguito, aggiornando però le risposte alla luce delle osservazioni tecniche contenute nella relazione dell'### (doc. 3 fascicolo di primo grado - copia osservazioni alla CTU da parte dell'#### - allegato all'atto di citazione): ### esaminati gli atti di causa, effettuati gli accessi ai luoghi di causa, acquisita presso il Comune di ### ogni utile documentazione riferibile alla concessione edilizia relativa alla costruzione del fabbricato per cui è causa (verosimilmente la 205/2005 ed ogni ulteriore variante), nonché ogni documento progettuale ivi compresi le tavole dei cementi armati, questi ultimi da acquisirsi presso il competente ### della ### d'### a) Descriva lo stato dell'immobile della ricorrente, evidenziando in modo particolare le fessurazioni indicate in ricorso e meglio descritte nella perizia a firma #### b) Accerti se gli elaborati progettuali acquisiti presso l'ente pubblico (Comune di ### e ### della ### d'#### ai ### siano completi nel rispetto delle norme in vigore al momento dell'ultimazione dell'opera e/o in subordine al momento del rilascio della concessione edilizia; c) Determini le cause delle suddette fessurazioni, ed in particolare se le stesse siano dipese da errori progettuali e/o esecutivi: in caso affermativo, li descriva, individui i soggetti responsabili e ne determini il relativo grado di responsabilità; d) Determini quali siano le opere urgenti per la messa in sicurezza del sito, quali siano necessarie per ripristinare il muro perimetrale lato ### e quali siano necessarie per eliminare in via definitiva tutti i vizi ed i difetti riscontrati, determinando i costi di ogni categoria di intervento; e) Determini quale sia la durata dei lavori descritti al precedente punto e se gli stessi rendano l'immobile della ricorrente inutilizzabile all'abitazione, e nel qual caso determini la relativa durata quantificando il costo per il mancato utilizzo, facendo riferimento ai canoni di mercato per l'affitto di immobili analoghi e per i costi e disagi di eventuali traslochi. Determini e quantifichi l'eventuale deprezzamento dell'immobile. 
Sig.ra ### insta, affinché la nomina del ### avvenga fra professionisti iscritti in albi fuori ### d'### poiché, come emerge dalla relazione predisposta dal perito, in ambito di ATP è implicata la responsabilità di professionisti iscritti a albi valdostani (#### - #### - ####. 
B) Nel merito: - si chiede l'accoglimento delle conclusioni già tolte nell'atto di appello che di seguito si riportano: • in riforma dell'appellata sentenza ed in accoglimento dei motivi d'appello sopra trascritti, • accogliere le conclusioni tolte in atto di citazione, che si riportano di seguito: • dato atto che il #### di ### nella relazione depositata in data 16 ottobre 2018 ha individuato nelle parti convenute la concorrente responsabilità solidale nella causazione vizi e difetti costruttivi per cui è causa, evidenziando errori di progettazione e di esecuzione; • dato atto che della costruzione dell'immobile di proprietà della ###ra ### con i vizi e difetti sopra elencati si sono occupati: • ### S.r.l., vale a dire la ditta costruttrice e venditrice dell'intero fabbricato, nonché ditta che ha coordinato tutte le fasi produttive avvalendosi anche dell'opera del direttore del cantiere #### (### 4 e 5); • ### A&## S.r.l. e l'#### della A&## S.r.l., siccome la società A&## S.r.l. era la società progettista del fabbricato e l'#### ne era il professionista responsabile sottoscrittore del progetto, e dunque a costoro sono addebitabili gli errori di progettazione delle strutture portanti dell'edificio (### 4 e 5 fascicolo di primo grado); • L'#### quale progettista iscritto all'### degli ### e direttore dei lavori (### 4 Denuncia di inizio attività e ### 5 Certificato di collaudo statico - fascicolo di primo grado); • La ditta GMA di ### quale ditta esecutrice dei lavori (### 5 Certificato di collaudo statico); • L'#### quale collaudatore statico dell'opera (### 5 fascicolo di primo grado); • #### quale direttore di cantiere in rappresentanza della ### S.r.l. e al tempo stesso esecutore dell'intervento (citato ### 3 fascicolo di primo grado); - condannare in solido fra loro la #### S.r.l., la ### A&## srl, l'#### della A&## S.r.l., nelle sue molteplici qualità di professionista responsabile della ### A&IT, sottoscrittore del progetto, di progettista iscritto all'### degli ### e di direttore dei lavori, la ditta GMA di ### l'#### ed il #### al risarcimento del danno per le causali e gli importi dedotti in premessa quantificati € 95.000,00, oltre agli ulteriori danni dedotti al punto 17, della premessa. Danni tutti da quantificarsi in corso di causa. 
È doveroso specificare che la privazione dell'uso di un bene proprio comporta un danno in re ipsa suscettibile di valutazione con riferimento al valore della locazione normalmente in uso per immobili di tipologia ed ubicazione analoga. In subordine, tale quantificazione ben può essere effettuata in via equitativa (a tal proposito si rammentano le pronunce della ### n. 14316/2014 e n. 15238/2009).  - con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.  - con condanna di controparti al pagamento delle spese di ATP ivi compreso quelle del ### del CTP e legali, e di causa (oltre CTU e ###, oltre agli oneri per ATP e della presente causa, con interessi e rivalutazioni. 
Con favore di spese di primo e secondo grado. 
Per la parte appellata ### Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di ### contrariis reiectis, A) in principalità: respingere l'avversario appello e le domande ivi formulate da controparte, per i motivi di seguito esposti, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di ### n. 249/2022. 
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio nonché in sede di accertamento tecnico preventivo. 
B) in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dalla sig.ra ### accogliere le conclusioni tolte dalla #### srl, nel corso del giudizio di primo grado, che per comodità si ritrascrivono di seguito: 1)In via preliminare: dato atto che la società ### srl gode di copertura assicurativa, per la responsabilità civile con la già ### spa, con sede in ####, Via dell'### n. 3/b P.IVA ###, ora ### spa, con sede ###, P.IVA ###, con polizza n. 48960232, che si produce (citato doc. 3.3), autorizzare la chiamata in causa della compagnia assicurativa ### spa nella persona del legale rappresentante pro tempore, affinché la ### manlevi, la ### srl a termini di polizza; 2)Nel merito: respingere le avversarie domande siccome infondate ed in ogni caso eccessive, per i motivi di cui in premessa; 3)Nel merito e in manleva: dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la compagnia di assicurazione terza chiamata - ### spa , nella persona del legale rappresentante pro tempore - a manlevare a termini di polizza, la società ### srl da quanto questi fosse condannata a corrispondere in favore della sig.ra ### 4)In via istruttoria: la società ### ritiene che la produzione delle fatture emesse dal geom.  ### sia di per sé stessa sufficiente a provare il reale ruolo ricoperto dallo stesso all'interno del cantiere, nonché la di lui autonomia del provvedere. Stante però il comportamento processuale posto in essere da controparte nel corso della presente causa, la soc. ### srl insta già sin d'ora: A) per l'ipotesi in cui il #### dovesse contestare le fatture prodotte con la presente memoria, affinché ###mo Giudice, ### ordinare al #### l'esibizione della sua contabilità, con particolare riferimento alle fatture allegate sub doc. 6. 
B) per l'ipotesi in cui il #### dovesse contestare l'effettivo ricevimento dei pagamenti effettuati dalla soc. ### srl, cosiccome risultanti dagli estratti conto bancari allegati, sub doc. 6, affinché ###mo Giudice voglia ordinare alla banca ### via F. Sforza (###) - ### - ### 3 - 20080 ### (ovvero la ### di appoggio indicata in calce alle fatture prodotte, sub doc. 6), l'esibizione degli accrediti sul conto corrente relativi ai pagamenti effettuati a favore del geom. ### cosiccome analiticamente elencati negli estratti conto bancari allegati, sub doc. 6 dalla ### srl; C) In ogni caso per l'ipotesi in cui il #### dovesse muovere contestazioni in ordine all'emissione delle fatture prodotte sub doc. 6, ovvero in merito all'accredito delle somme risultanti dagli estratti conto bancari parimenti allegati sub doc. 6, affinché ###mo ### disporre una ispezione della ### di ### e dell'### delle ### avuto riguardo alla contabilità del geom. ### con particolare riferimento alle fatture ed ai pagamenti di cui al documento sub doc 6. 
La società ### srl, chiede inoltre l'ammissione del seguente capitolo per interrogatorio del geom. ### 1)Vero è che ### ha emesso le fatture che le vengono rammostrate sub doc. 6 di parte ### srl a fronte dell'esecuzione dei lavori ivi meglio elencati nel cantiere della soc. ### srl, sito in ####, via ### La società ### srl chiede inoltre l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio e testi: 1)Vero è che fra il mese di aprile 2007 ed il mese di maggio 2010, il geom. ### era giornalmente presente nel cantiere di proprietà della soc. ### srl, sito in #### via ### 2)Vero è che il sig. ### legale rappresentante soc. ### srl, si presentava in cantiere una volta ogni due settimane; 3)Vero è che, in tale cantiere, ### ha visto il geom. ### ricevere i fornitori e controllare le merci consegnate in cantiere; 4)Vero è che, in tale cantiere, ### ha visto il geom. ### impartire gli ordini agli operai ed agli artigiani presente in cantiere, con particolare riferimento a modi e tempi di esecuzione dei lavori, nonché con riferimento alla verifica della conformità delle opere eseguite da tali operai e artigiani a quanto previsto in progetto; 5)Vero è che, in tale cantiere, ### ha visto il geom. ### compilare il registro giornaliero di cantiere; 6)Vero è che, in tale cantiere, ### ha visto il geom. ###impartire le istruzioni inerenti il getto del calcestruzzo, nonché il posizioneranno dei travi e dei solai; 7)Vero è che, in tale cantiere, ### ha visto il geom. ### dichiarare, agli operai, agli artigiani ed ai fornitori, di agire su incarico della soc. ### srl; 8)Vero è che, in tale cantiere,### ha visto il geom. ### riferire al sig. ### legale rappresentante della ### srl, l'andamento dei lavori e la programmazione degli stessi. 
Si indicano a testi: #### favore di spese del presente giudizio e dell'accertamento tecnico preventivo. 
Per la parte appellata #### l'Ecc.ma Corte d'Appello di ### ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattese, così giudicare: ### DICHIARARE l'appello proposto dagli appellanti ### ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto carente dei seguenti requisiti previsti dalla legge per l'appunto “a pena di inammissibilità: 1) indicazione delle parti di provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (art. 342 c.p.c.).  e, per l'effetto, #### l'Appello e ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto; In subordine ### il ### stante la sua totale e comprovata estraneità a compiti e competenze di natura strutturale e avendo egli dimostrato documentalmente di aver seguito ### e schemi strutturali ben precisi predisposti e fornitigli dal progettista e direttore lavori #### (docc. da 11 a 19), così superando anche l'unico rilievo mosso dall'ATP al ### In estremo subordine e per la denegata ipotesi in cui fosse ritenuta sussistente una responsabilità anche del convenuto ### non potendo all'evidenza ritenersi identiche le posizioni di ciascun convenuto ed essendo quindi inconcepibile ogni ipotesi di responsabilità solidale e neppure indistinta e per quote uguali, ### rigorosamente le responsabilità di tutti i soggetti in causa tenuto conto delle competenze specifiche e dei ruoli e attività di ciascuno nella vicenda, compresa la stessa attrice #### per ciascuna parte processuale - attrice e convenuti - la conseguente e connessa quota di rispettiva responsabilità.  ### denegata ipotesi di accoglimento delle ### avversarie si insiste per le proprie ### come da ### ex art. 183 co 6 n. 2 c.p.c. e ### ex art. 183 co 6 n. 3 c.p.c.  #### dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni dovessero essere contenute nelle ### delle ### attoree e delle altre parti. 
Con vittoria di competenze e spese generali oltre accessori come per legge. 
Per la parte appellata ###ni ### l'###ma Corte d'Appello adita, - ### - ### diritto della qui difesa parte appellata fatto salvo, - ### atto che ogni profilo delle domande di parte appellante e delle altre parti in giudizio, per quanto avverso, è fatto oggetto di integrale contestazione, - ### atto che la documentazione tutta ex adverso prodotta è fatta oggetto di formale ed integrale contestazione, - ### atto che la qui difesa parte appellata dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande, difese ed eccezioni opponendosi altresì a nuove, eventuali e tardive produzioni nonché a nuove, ulteriori istanze istruttorie e formulazione di capitoli di prova con tardiva indicazione di testi, In via ### Rigettare le ulteriori istanze istruttorie tutte formulate dalle parti, per i motivi esposti negli atti difensivi tutti, da intendersi in questa sede richiamati e trascritti.  ###: In via principale ### l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, pertanto, ### in ogni sua parte, la sentenza di primo grado impugnata. 
In via di mero subordine ### denegata e non creduta ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza, rigettare comunque, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ogni domanda presentata nei confronti della #### S.p.A., mandandone, conseguentemente, la qui difesa parte integralmente assolta. 
In via di ulteriore subordine ### e dichiarare, nel caso di reiterazione della domanda di manleva da parte dell'assicurata, l'inoperatività della polizza azionata per i motivi di cui in atti, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti e, in via di mero subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, laddove riproposta anche in questa sede dall'assicurata, contenere l'indennizzo entro i limiti di polizza e le stime accertate, previa deduzione degli scoperti, delle franchigie e di ogni ulteriore importo contrattualmente previsto ed escluso. 
In ogni caso: Con il pieno favore delle spese e degli onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A., con rimborso forfettario nella misura del 15%.  ### atto notarile del giorno 11.5.2009, rep. 1711/1258, ### acquistava dalla ### s.r.l. la piena proprietà di un appartamento con garage facente parte di un fabbricato condominiale. Successivamente all'acquisto in tale appartamento erano comparse delle crepe ad andamento orizzontale e verticale, in particolare lungo il muro perimetrale posto ad ovest, propagate dal piano rialzato anche al piano superiore, e lungo le pareti poste ad est e a sud. Con perizia di parte redatta dall'#### veniva evidenziata un'evoluzione della sollecitazione degli elementi strutturali verso il crollo di parte della soletta di divisione tra il piano terreno ed il piano primo, nonché del sottotetto, con conseguente urgenza nel provvedere, per un costo complessivo di ripristino tra 75.000,00 e 95.000,00 euro. 
In data ### l'attrice promuoveva innanzi al Tribunale di ### procedimento di istruzione preventiva contro i convenuti del presente giudizio; con relazione peritale depositata in data ### il CTU attestava la carenza della documentazione amministrativa minima prevista per l'esecuzione delle opere in oggetto, affermando la responsabilità in egual misura di tutte le parti coinvolte (progettista, direttore lavori, direttore cantiere e impresa) ed individuando tra le più probabili cause del quadro fessurativo le luci notevoli del solaio (8 m circa), l'esilità delle strutture realizzate (solaio e voltino) e le dimensioni eccessive del serramento (4,25 m circa di larghezza). 
Con riferimento al costo necessario per le opere di consolidamento/riparazione il c.t.u. riteneva che esso potesse essere ipotizzato per un totale di euro 40.000,00 euro al netto di IVA e contributi obbligatori. 
All'esito dell'#### introduceva la causa di merito, nell'ambito della quale si costituivano solo il #### e la #### S.r.l., unitamente alla compagnia di assicurazioni ###ni S.p.A, mentre gli altri soggetti rimanevano contumaci. 
Depositate le memorie ex art 183, 6° comma, cpc, tutte le istanze istruttorie delle parti venivano rigettate, ad eccezione dell'interrogatorio formale del #### dedotto dalla #### S.r.l., che veniva espletato in apposita udienza. Precisate le rispettive conclusioni, la causa approdava alla sentenza n. 249/2022: il Tribunale di ### accogliendo le eccezioni preliminari di prescrizione e decadenza sollevate dal convenuto ### e dalla chiamata in causa ### s.p.a., rigettava tutte le domande formulate dall'attrice ### e condannava la medesima al rimborso delle spese di lite e di ATP ante causam sostenute da ### s.r.l., ### s.p.a. e ### stante la contumacia delle altre parti, compensava integralmente le spese tra queste e l'attrice. 
Avverso la suddetta pronuncia ### proponeva appello, con cui, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ex artt. 283 - 351 cpc, reiterando le istanze istruttorie e insistendo per nuova CTU tecnica, chiedeva la condanna in via solidale degli appellati al risarcimento del danno per le causali e gli importi quantificati in € 95.000,00, oltre agli ulteriori eventuali danni, anche in via equitativa, derivanti dalla privazione dell'uso del bene a fini locativi.  ### si costituiva in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, la relativa manleva da parte della ### terza chiamata, con reiterazione delle istanze istruttorie per interpello e testi.  ### si costituiva chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348bis cpc, nel merito il rigetto del medesimo in quanto infondato in fatto e in diritto, in subordine l'esenzione da ogni forma di responsabilità, con l'accertamento, in estremo subordine, della quota di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti in relazione alle rispettive competenze. 
L'###ni insisteva a sua volta per l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis cpc in via preliminare, per il rigetto dell'impugnazione per infondatezza in via principale e, in subordine, per l'accertamento dell'inoperatività della polizza azionata. 
Le altre parti appellate, ##### e A&### restavano contumaci. 
Con ordinanza del 01.02.2023 la Corte respingeva sia l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., proposta da ### e ### S.p.A., sia l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta da ### condannandola, per manifesta infondatezza della medesima, al pagamento della pena pecuniaria di € 300,00. 
Con ordinanza del 19.06.2024 veniva disposta la remissione della causa sul ruolo, con ammissione della prova di parte appellante dell'interrogatorio formale degli appellati e per testi, sul capo 1) della memoria istruttoria di primo grado, oltre alla prova per interrogatorio formale dell'appellante e per testi richiesta dall'appellato ### sul capo 18) della propria memoria istruttoria, nonché quella in materia contraria diretta sul capo 1) dell'appellante. 
All'udienza del 10.10.2024 veniva espletato l'interrogatorio formale di ### e assunte le testimonianze di Napoli, #### e ### All'udienza del 16.04.25, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, tutte le parti precisavano le conclusioni come da fogli a parte depositati telematicamente e con successiva ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta a decisione con concessione dei termini per gli scritti difensivi conclusivi.  ### 1) La sentenza impugnata Il Tribunale di ### ha ritenuto fondate le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dal convenuto e dalla terza chiamata, alla luce delle evidenze documentali, con particolare riferimento alla relazione dell'### Zinghinì, incaricato dal progettista e direttore dei lavori arch.  ### in cui si dichiarava che le fessurazioni in oggetto si erano manifestate nel corso degli ultimi otto anni (doc. 8 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 del convenuto ###, senza che questa circostanza sia stata oggetto di specifica contestazione da parte attrice, con conseguente esclusione della garanzia ai sensi del comma 1 del medesimo art. 1667 c.c.; nonché alla relazione del direttore dei lavori per la valutazione della qualità delle opere del 14.3.2008 (doc. 5 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. della convenuta ### s.r.l.), in cui si dava atto dell'esecuzione delle opere non a regola d'arte e del possibile verificarsi di cavillature e/o fessurazioni, oltre a “movimenti di assestamento ben più evidenti” in contiguità delle strutture dei tetti, confermando quindi già nel 2008 il possibile verificarsi di tali eventi. 
In tale contesto il giudice di prime cure ha pertanto escluso che la conoscenza delle problematiche in questione sia avvenuta per la prima volta con il deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo nel 2017. 
Sono state inoltre valutate come generiche le allegazioni di parte attrice, la quale ha sostenuto genericamente che i difetti per cui è causa divennero visibili molto più tardi del 2008 (cfr. pag.  3 della 1 memoria ex art 183, comma 6, cpc), e nel ricorso per a.t.p. ha affermato che “di recente” erano comparse delle crepe (pag. 1, doc. 1 allegato all'atto di citazione), senza tuttavia indicare con precisione il momento della scoperta. 
Ciò posto, il Tribunale ha dedotto che le prescrizioni e decadenze si erano verificate senza che il ricorso per ATP fosse idoneo ad avere un effetto interruttivo ovvero impeditivo, essendo già decorsi a quella data i termini previsti a pena di prescrizione e decadenza, sia con riferimento alla previsione dell'art. 1667 c.c. sia con riferimento a quella dell'art. 1669 c.c. e ne ha esteso gli effetti nei confronti di tutti i soggetti in causa, precludendo ogni altra valutazione di merito. 
In applicazione del generale principio della soccombenza, l'attrice è stata condannata alla rifusione delle spese processuali di lite e del procedimento di istruzione ante causam a favore della società convenuta ### s.r.l., del convenuto ### e della chiamata in causa ### s.p.a. (la cui vocatio in jus, operata dalla convenuta ### s.r.l., è dipesa dalle domande attoree, non accolte), con compensazione delle spese, invece, tra la medesima e i convenuti contumaci.  2) I motivi di appello proposti da ### luce delle suddette statuizioni, l'appellante ha sollevato nella sostanza un unico motivo di doglianza, articolabile in tre censure consequenziali.  ### motivo La principale doglianza ha ad oggetto l'accoglimento, da parte del Tribunale di ### dell'eccezione di decadenza e prescrizione, per l'errata interpretazione dei documenti di causa, sulla cui evidenza il giudice di prime cure avrebbe erroneamente fondato la decisione. In particolare, la relazione dell'### Zinghinì (doc. 8, 2 ^ memoria ex art. 183 cpc), redatta su incarico del ### dei ### e non della ###ra ### non sarebbe mai stata conosciuta dall'attrice, né le fessurazioni si sarebbero al tempo manifestate. 
Analogamente all'epoca della relazione del direttore dei lavori per la valutazione della qualità delle opere del 14.3.2008 (doc. 5 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. della convenuta ### s.r.l.) l'appellante non sarebbe stata neppure proprietaria dell'immobile oggetto di causa e, in ogni caso, essa sarebbe antecedente al deposito della dichiarazione di fine lavori avvenuta in data 12 dicembre 2008 e al collaudo dell'opera, avvenuto in data 10 dicembre 2008. 
Tale circostanza rappresenterebbe quindi la conferma che al momento dell'acquisto dell'immobile, da parte della ###ra ### le fessurazioni non erano presenti. E quand'anche, de jure contendo, si volesse sostenere la conoscibilità di tali documenti da parte della ### tale conoscibilità risulterebbe provata solo dal momento della produzione in giudizio, il che esclude l'intervenuta prescrizione e decadenza.  ### rileva inoltre che il ricorso per ATP (atto interruttivo della prescrizione e decadenza) risale al 27 settembre 2017, il che renderebbe inaccoglibile l'eccezione di prescrizione e decadenza con riferimento al disposto dell'art 1669 c.c. in rapporto alla relazione dell'ing ### posto che quest'ultima è del 17 novembre 2016.  ###.ra ### avrebbe avuto, in definitiva, la percezione della gravità dei fenomeni fessurativi solo successivamente alla conoscenza dell'esito della relazione peritale di parte dell'#### di maggio 2017. 
Le testimonianze assunte all'udienza del 10.10.2024 vengono interpretate dall'appellante a favore dell'insussistenza di fessurazioni al momento dell'acquisto dell'immobile e della conseguente inaccoglibilità delle eccezioni di prescrizione e decadenza, mentre le dichiarazioni rese da ### assumerebbero valenza confessoria della sua conoscenza delle crepe in questione e dell'occultamento volontario delle medesime, cosicché non fossero visibili dagli acquirenti.  ### motivo ### accoglimento del precedente motivo di appello dovrebbe determinare, nella prospettiva appellante, l'esame delle ulteriori questioni di merito prospettate dalla ###ra ### che devono intendersi integralmente richiamate. 
Osserva la medesima al riguardo che il #### avrebbe infatti confermato l'imputabilità delle fatture dallo stesso emesse e a lui regolarmente saldate all'incarico dallo stesso svolto nell'ambito della costruzione dell'immobile per cui è causa. Le risultanze dell'interrogatorio rappresenterebbero quindi la conferma della presenza del #### in cantiere e del ruolo svolto dallo stesso, con conseguente fondatezza della domanda espressa anche nei suoi confronti.  ### motivo Il rigetto dell'eccezione di decadenza e prescrizione dovrebbe inoltre determinare l'esame delle ulteriori questioni prospettate dall'attrice, ivi comprese l'ammissione delle istanze istruttorie, nonché di riconvocazione del CTU a chiarimenti, che vengono in tale sede rispettivamente ricapitolate e articolate nei quesiti di cui al precedente ricorso per accertamento tecnico preventivo.  ### motivo ### luce di quanto sopra evidenziato, l'appellante chiede che la sentenza emessa dal Tribunale di ### venga altresì riformata nella parte in cui, avrebbe erroneamente condannato la ###ra ### a rifondere le spese legali ai convenuti e terzi chiamati costituiti.  3) La difesa delle parti appellate 3.1 La difesa di ##### quale società costruttrice e venditrice, ritiene condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di ### in quanto oggettivamente fondate sulla documentazione allegata agli atti di causa.  ### espletata in corso di ATP sarebbe inoltre giunta ad assunti profondamente diversi, sia in punto an che quantum, rispetto alla perizia depositata da parte attrice, che viene pertanto integralmente contestata dalla #### S.r.l. 
Con riferimento all'an, in particolare, il CTU non avrebbe evidenziato alcun pericolo di crollo, come viceversa preteso da parte attrice. In punto quantum, il CTU avrebbe quantificato i lavori necessari per il ripristino dei danni asseritamente riscontrati in un importo di molto inferiore rispetto a quello inizialmente quantificato dal consulente di parte attrice. Sotto altro profilo, la CTU parrebbe, infine, estremamente dubitativa in merito alle reali cause delle fessurazioni manifestatesi nell'immobile di proprietà dell'attrice. ### contesta pertanto la pretesa attribuzione di responsabilità in parti uguali “in base al buonsenso”, sostenendo di avere sempre operato secondo la dovuta diligenza.  ### denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, la società ### insiste nella domanda di manleva effettuata nei confronti della #### S.p.A. e reitera le proprie istanze istruttorie.  3.2 La difesa di ##### quale direttore di cantiere in rappresentanza della #### ritiene che il Tribunale abbia correttamente accolto le eccezioni di decadenza e prescrizione in forza di evidenti produzioni documentali della stessa attrice ### e della “apparente” controparte e qui appellata ### S.r.l. di ### già nel 2008 da tempo compagno dell'attrice ### e venditore alla stessa dell'immobile per cui è causa. 
Ciò in quanto la relazione del 2016 dell'#### attesterebbe la sussistenza del fenomeno fessurativo già a partire dal 2008, mentre la relazione del ### dei ### per la valutazione della qualità delle opere del 14.03.2008 darebbe atto di un'esecuzione delle opere non a regola d'arte e del verificarsi di “cavillature e/o fessurazioni”, oltre a “movimenti di assestamento ben più evidenti” in contiguità delle strutture dei tetti. Dalle risultanze dell'attività peritale svolta in sede di istruzione preventiva ante causam sarebbero inoltre emersi elementi confermativi e probanti di tale originaria e risalente comparsa ed origine delle fessurazioni e delle relative cause. 
Il suddetto rapporto personale di convivenza tra appellante e appellata renderebbe altresì la presente azione una mera finzione. 
A seguito di una dettagliata ricostruzione dei fatti di causa, l'appellato ### afferma che, stante la conoscibilità e conoscenza delle fessure in questione sin dal 2008, sarebbe stato nelle intenzioni della ###ra ### e del di lei compagno ### risolvere tale problematica in occasione di lavori di ampliamento dell'immobile, ma gli stessi non erano stati approvati dal Comune, ragion per cui sarebbe stata radicato l'ATP e in seguito il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di #### avrebbe, inoltre, svolto la funzione di mero direttore di cantiere con semplici e marginali compiti di vigilanza sugli aspetti gestionali, operativi e di sicurezza, quali, ad esempio, ordinare i materiali secondo le indicazioni della ### e provvedere alla contabilizzazione di quanto realizzato, senza eseguire alcuna opera di natura strutturale. Delle opere strutturali avrebbe infatti dovuto occuparsi la GMA di ### e della vigilanza l'#### in qualità di progettista e direttore delle opere strutturali.  ### delle domande attore si manifesterebbe altresì dall'esosità della richiesta risarcitoria di € 95.000,00, a fronte di una stima in ATP di € 40.000,00.  ### informa, infine, la Corte di un fatto nuovo omesso dall'appellante: in data ### l'### ha approvato - con voto favorevole della stessa ### - l'esecuzione dei seguenti lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile per cui è giudizio: l'istallazione cappotto su parete verticale e l'isolamento primo solaio, con la conseguenza che sarebbero stati irrimediabilmente modificati i luoghi, vanificando ogni eventuale ulteriore ### così come le stesse opere di sistemazione addotte dall'appellante. 
Anche l'istruttoria orale esperita in Appello avrebbe confermato la fondatezza delle circostanze ed argomentazioni poste alla base della Sentenza del Tribunale di ### è risultata infatti ivi ulteriormente confermata la risalenza delle fessurazioni e la loro natura di vizio originario e strutturale, come da dichiarazione della teste ###a ### proprietaria dell'appartamento sovrastante l'immobile della ###a ### e che avrebbe presentato la medesima situazione; non sarebbe inoltre risultato assolto l'espresso onere in capo all'appellante di provare il momento della comparsa delle fessurazioni.  #### chiede pertanto la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348bis cpc e il rigetto nel merito del medesimo per infondatezza, ovvero, in subordine, l'accertamento delle rispettive quote di responsabilità delle parti convenute coinvolte.  3.3 La difesa di ##### insiste a sua volta per l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis cpc, posto che le risultanze di causa emerse all'esito del primo grado di giudizio evidenzierebbero inequivocabilmente l'intervenuta prescrizione e decadenza di ogni domanda attorea, come correttamente accertato dal Tribunale, per essere le fessurazioni in oggetto conoscibili e conosciute sin dal momento dell'acquisto dell'immobile nel 2008. 
Né la terza chiamante ### avrebbe comprovato alcunché in ordine all'operatività dell'azionata polizza: essa non opererebbe nel caso di specie anche per estraneità dell'assicurato rispetto ai vizi lamentati, attribuibili a errori di progettazione e, in ogni caso, l'ammontare del lamento danno per quanto attiene alla quota della ### sarebbe da ritenersi ricompreso nello scoperto minimo di polizza.  ### CTU avrebbe inoltre confermato come non siano state osservate le leggi e i regolamenti in vigore all'epoca della costruzione, con conseguente inefficacia della garanzia invocata, ai sensi dell'art. 3 delle Condizioni di assicurazione.  ### di ### ossia l'art. 1 “### dell'Assicurazione”, l''art. 2 “Delimitazione dell'Assicurazione” e l'art. 3 “Efficacia della garanzia”, riguarderebbero il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa, specificando il rischio garantito: tali clausole, dunque, non necessiterebbero della doppia sottoscrizione, oltre ad essere agevolmente leggibili dal contraente.  ###à della polizza sarebbe inoltre ricavabile dall'applicazione della clausola relativa alla “### dell'Assicurazione”, tale per cui “la ### non sarebbe obbligata per: a) vizi palesi dell'opera o vizi occulti comunque noti al Contraente ovvero all'### prima della decorrenza della presente assicurazione; b) danni cagionati o agevolati da dolo del Contraente, dell'### dell'utente dell'opera o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere. 
All'udienza del 10.10.24 il #### avrebbe poi ribadito tutta la temerarietà delle pretese della signora ### confermando, altresì, come la scoperta delle pretese fessurazioni non fosse affatto recente (del 2017 come denunciato) ma che essa risalisse, addirittura, al lontano 2008, vale a dire al momento dell'acquisto dell'immobile. Le dichiarazioni del #### avrebbero trovato un riscontro anche nelle dichiarazioni degli altri testi escussi nel presente grado di giudizio i quali non sarebbero riusciti a fornire elementi utili alla tesi propugnata da parte appellante.  ### assicurativa conclude pertanto per il rigetto dell'appello per infondatezza e per l'accertamento, nel caso di reiterazione della domanda di manleva da parte dell'assicurata, dell'inoperatività della polizza azionata.  4) I motivi della decisione ### deve essere rigettato, in quanto le doglianze dell'appellante risultano infondate come di seguito evidenziato.  4.1. Con il primo motivo di appello la parte appellante, in primo luogo, contesta l'accoglimento, da parte del Tribunale di ### dell'eccezione di decadenza e prescrizione, ritenendo che il giudice di prime cure abbia erroneamente interpretato i documenti di causa e li abbia ritenuti da lei conosciuti o conoscibili. 
A detta di ### infatti, la relazione dell'ing. ### (ove si afferma, nel 2016, che da otto anni era noto il problema del quadro fessurativo), redatta su incarico del direttore dei lavori, l'arch. ### non le sarebbe mai stata nota: quindi il termine di prescrizione non avrebbe potuto decorrere da tale data, ma solo dal 2017, con conseguente tempestività del ricorso per ATP depositato il ###. 
Ugualmente non le sarebbe opponibile la relazione del direttore dei lavori per la valutazione della qualità delle opere del 14.3.2008, in quanto in tale data l'appellante neppure era proprietaria, e comunque la relazione - che indicava i difetti strutturali oggetto di causa - sarebbe poi stata superata dall'esito positivo del collaudo e dalla dichiarazione di fine lavori, entrambe del dicembre 2008. 
Tale ricostruzione è parziale e non è, quindi, idonea a contrastare l'eccezione di decadenza e prescrizione. 
Ciò che rileva ai fini del decorso dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dagli artt.  1667 e 1669 c.c. è il momento della “scoperta”, ossia il momento in cui si può ritenere che la parte fosse a conoscenza della problematica sottostante al rischio per l'edificio. Chiaramente, data la non rilevabilità oggettiva della psiche umana, l'individuazione del momento non può prescindere dall'elemento presuntivo, raggiungibile a fronte di indizi che siano gravi, precisi e concordanti.  ###à dei soggetti coinvolti e la comunione dei loro scopi portano a ritenere raggiunta tale presunzione. 
Ricostruendo le risultanze istruttorie, compresi i documenti prodotti in causa, non contestati dalle parti, si rileva come la prima manifestazione del problema risalga al 2008. 
La relazione del ### arch. ### datata 14 marzo 2008 (prodotta da ### col doc. 5 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), aveva, infatti, evidenziato la problematicità della struttura come progettata e poi realizzata, date le ampie luci e le ridotte strutture portanti, con la possibilità che si verificassero in futuro “fastidiose cavillature e/o fessurazioni negli intonaci, sia interni che esterni, dovute all'assestamento dei singoli blocchi ma legati, che appena entreranno in completo esercizio, sicuramente subiranno dei micromovimenti. Fenomeni più ampi potrebbero verificarsi in contiguità delle strutture dei tetti che, notoriamente, compiono, nel tempo, movimenti di assestamento ben più evidenti”. ### luce di tutto ciò, il #### valutava un insufficiente livello di qualità delle opere eseguite e pronosticava un sicuro aggravio economico per ricondurre alla normalità i manufatti in questione. 
A conferma della comparsa di tali fessurazioni già nel 2009-2010 vi è la testimonianza di ### inquilina dello stesso complesso immobiliare oggetto di causa e proprietaria dell'unità abitativa posta sopra e a fianco di quella della parte appellante, che si sviluppa in parte al piano terra e in parte al primo piano. La teste afferma che anche l'immobile da lei acquistato presentava una fessurazione abbastanza grossa nell'ingresso e che tale fessurazione era già presente quando è entrata nell'appartamento, nel 2010. Inoltre, la teste afferma che la problematica era emersa già da prima, nel 2009, ancora nelle fasi conclusive dei lavori del suo appartamento, quando si stavano tinteggiando le pareti: come da lei riportato, “avevano provato a mettere una retina sotto l'intonaco, ma poi è di nuovo venuta fuori”. 
Lo stesso problema sussisteva, inoltre, nell'appartamento di ### anche lui abitante dello stesso complesso immobiliare. Il teste, sempre all'udienza del 10 ottobre 2024, affermava di avere una crepa nell'intonaco di un muro divisorio interno in corrispondenza della cameretta e che tale fessura era comparsa subito dopo l'acquisto, avvenuto nel 2008.  ### contesta il valore probatorio degli elementi sopracitati, affermando che i due testi non hanno detto di aver visto crepe nell'appartamento dell'appellante e che le problematiche rilevate dall'#### nella relazione del ### fossero state superate nel successivo collaudo, che infatti ebbe esito positivo, non rilevando fessurazioni. 
Si tratta di una contestazione non decisiva, dal momento che con il collaudo statico del dicembre 2008 (all. 6 da parte ### - certificato di collaudo statico del 10.12.2008 dell'#### viene attestato che la struttura in conglomerato cementizio armato oggetto della presente relazione è staticamente idonea e pertanto collaudabile, come in effetti con il presente atto collauda ai sensi dell'art. 7 della Legge 05.11.1971, n. 1086, nei limiti della loro destinazione d'uso e dei carichi di esercizio previsti in progetto, senza alcuna menzione alla presenza o all'assenza di fessurazioni. La tenuta statica e l'assenza di pregiudizi di stabilità viene confermata anche dal CTU di primo grado, a conferma dell'assenza di correlazione tra i due elementi (tenuta statica e presenza di fessurazioni). 
Si consideri che il collaudo viene effettuato da un professionista diverso dal progettista strutturale, #### e senza avere contezza del contenuto della relazione del marzo 2008, appositamente non depositata nel fascicolo amministrativo. 
Alcuna precisazione sulla presenza o meno delle fessurazioni si può poi evincere dalla attestazione di fine lavori, che è per sua natura muta sul punto. 
La problematica era sicuramente conosciuta da parte della ### e della direzione lavori, che con la relazione del marzo 2008 aveva voluto tutelarsi da future contestazioni da parte della committenza cui aveva indirizzato le proprie considerazioni tecniche. 
Ora, sebbene a marzo 2008 ### non fosse ancora proprietaria dell'alloggio di cui si tratta, emerge dagli atti che la stessa abbia conferito proprio all'#### redattore della relazione del 2008, l'incarico di progettista e direttore lavori per le opere di ampliamento del proprio immobile nel 2016, come si evince dall'allegato 10 depositato da ### con il quale il Comune di ### a settembre 2016 non ha autorizzato il suddetto intervento edilizio. 
In un simile contesto, appare inverosimile che il professionista non abbia condiviso con la propria cliente le problematiche dell'immobile da lui evidenziate in fase costruttiva, anche considerato che erano le stesse che l'intervento richiesto mirava a risolvere, ovvero le fessurazioni conseguenti alle ampie luci e alle ridotte strutture portanti indicate come evento probabile nel 2008. 
Proprio l'ottica di risolvere le problematiche che affliggevano la porzione dell'immobile di proprietà ### emerge dall'incarico affidato nell'autunno 2016, all'indomani del rigetto comunale, dall'#### all'#### evidentemente proprio su incarico della proprietà. 
Questa relazione tratta, infatti, “del rinforzo di una porzione locale dell'abitazione proprietà della sig.ra ### Letizia”, intervento necessario poiché, si legge in seguito, “è stata posizionata una muratura, di fatto portante, sopra un solaio a lastre che presenta una luce considerevole pari a 720 cm”. La soluzione mira a “risolvere il problema del quadro fessurativo evidenziatosi nel corso degli ultimi otto anni”, ovvero dal 2008. 
Infine, nella relazione si legge che la soluzione proposta potrebbe “essere di supporto ad una eventuale scelta di ampliamento degli spazi abitativi (ex legge 24/2009) di cui si sono esaminati gli elaborati grafici messi a disposizione dall'#### Maschio”. 
Tale precisazione toglie ogni dubbio sul fatto che la suddetta relazione sia stata commissionata dall'#### mettendo a disposizione del professionista incaricato gli elaborati grafici realizzati a corredo della pratica edilizia dell'agosto 2016 ai sensi della legge regionale 24/2009, proprio per trovare una soluzione e ripresentare la pratica di ampliamento dell'immobile di ### con maggiore successo di quello ottenuto due mesi prima, sfociato nel rigetto di settembre 2016 da parte del Comune di ### Tali considerazioni portato alla sicura conoscenza anche di tale relazione da parte di ### che, tramite il proprio professionista, #### ha dato incarico all'ing. ### riferendo che il problema delle fessurazioni si era evidenziato nel corso degli ultimi otto anni. 
Non vi era, infatti, alcun motivo per il quale l'#### nella sua qualità del 2008 di progettista strutturale del complesso immobiliare, dovesse conferire un incarico all'#### nel 2016 per risolvere le problematiche di una singola porzione immobiliare, quella di ### lo ha fatto come professionista incaricato dalla proprietà di quella porzione immobiliare. 
Questi elementi confermano la ricostruzione dei fatti allegata dal #### allorchè ha riferito che la problematica era conosciuta dalla parte fin dal suo acquisto e che era intenzione della stessa risolverla in occasione della pratica di ampliamento, che intendeva successivamente presentare. 
Pertanto, il dies a quo per la decadenza e la prescrizione delle azioni ex artt. 1667 e 1669 va individuato nel 2008 con conseguente decadenza e prescrizione delle relative azioni. 
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.  4.2. Il rigetto del primo motivo di appello, posto dalla stessa appellante come presupposto logico giuridico per l'esame degli ulteriori motivi di appello, determina l'assorbimento degli stessi.  ### va pertanto integralmente rigettato.  5) Le spese del giudizio di primo e di secondo grado La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.). 
Le spese processuali gravano sull'appellante, soccombente totale nei confronti delle altre parti appellate costituite, e sono liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014, mentre per le parti appellate contumaci non vi è richiesta di liquidazione su cui provvedere. 
Il valore della controversia è determinato ai sensi dell'art. DM 55/2014 dall'entità del risarcimento richiesto nei motivi di appello, scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00. 
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non v'è motivo di discostarsi dai parametri forensi medi. 
Le spese processuali del secondo grado sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 14.317,00 per compensi (euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 4.326,00 per la fase istruttoria, euro 5.103,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge. 
Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).  P.Q.M.  Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c. 
La Corte d'appello di ### seconda sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso n. 249/2022 del Tribunale di ### pubblicata in data ###; respinge l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata; condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata ### s.r.l. le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 14.317,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende; condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata ### le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 14.317,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende; condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata ### s.p.a. le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 14.317,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende; nulla in punto spese in relazione alle parti appellate contumaci; dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico della parte appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio. 
Così deciso nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.  ### estensore dott.ssa ### dott.ssa ### 

causa n. 1275/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Firrao, Cecilia Marino

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Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 1927/2025 del 11-12-2025

... sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo). Tanto ritenuto e chiarito che - secondo insegnamento consolidato sin da Cass. n.9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria. Ciò posto, infondata è l'eccezione di inammissibilità per carenza di specifici motivi di contestazione poiché la parte ricorrente non si è limitata a formulare generiche contestazioni ma ha indicato specificamente quali fossero i punti della relazione di CTU meritevoli di censura indicando come e perche' diversamente avrebbero dovuto essere valutate le patologie da cui è affetta, rappresentando inoltre un aggravamento delle proprie condizioni di salute. Per tali ragioni e altresì nell'ottica di valutare i (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COSENZA ### E ### Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa ### all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente ### controversia iscritta al n. 4587 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da ### (C.F. ###), nato il ### a Cosenza, ivi residente ###/A, elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura in #### e ### n. 88, presso lo ### dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende per procura in atti Ricorrente Nei confronti di ### della ### in persona del Presidente ###sede in ### il ### 21 ### Roma ###, (CF:###) in persona del Presidente pro-tempore e ### rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato ### (C.F.:###, ###) in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio ### in ### rep. N. ###/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in ### 22/A 87100 ### presso l'Avvocatura dell'
Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. (indennità di accompagnamento) Svolgimento del processo e motivi della decisione Con ricorso depositato in data ### e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato istanza ex art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario per fruire della indennità di accompagnamento ex legge n. 18/80, esponeva che il CTU nominato ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario utile per poter fruire della prestazione. 
Tanto premesso, dedotta l'erroneità della ctu ed instando per la sua rinnovazione, chiedeva con il presente ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., l'accertamento del suo diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento dal giorno della domanda amministrativa, oltre vittoria delle spese di lite. 
Si costitutiva l'### contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso.  ### medico legale, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine 28.10.2024- data deposito atto di dissenso 24.10.2024) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data ###. 
Sempre in via preliminare, valga osservare che con istanza ex art. 445 bis c.p.c. parte ricorrente ha chiesto accertarsi il requisito sanitario utile al fine di ottenere l'erogazione dell'indennità di accompagnamento con domanda di statuizione del suo diritto alla corresponsione della prestazione. 
Deve dichiararsi inammissibile tale ultimo capo di domanda alla luce del consolidato orientamento della SC: In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socioeconomici (ex plurimis, Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti 9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018 e Cass. n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo). 
Tanto ritenuto e chiarito che - secondo insegnamento consolidato sin da Cass. n.9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria. 
Ciò posto, infondata è l'eccezione di inammissibilità per carenza di specifici motivi di contestazione poiché la parte ricorrente non si è limitata a formulare generiche contestazioni ma ha indicato specificamente quali fossero i punti della relazione di CTU meritevoli di censura indicando come e perche' diversamente avrebbero dovuto essere valutate le patologie da cui è affetta, rappresentando inoltre un aggravamento delle proprie condizioni di salute. 
Per tali ragioni e altresì nell'ottica di valutare i dedotti aggravamenti (rilevanti in questa sede atteso che, secondo l'insegnamento della SC, la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla ### ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicchè la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. con sent.  ###/2019, ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perchè l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ###, è stata ammessa e disposta CTU medico legale.
Nel merito, occorre osservare che il Ctu medico-legale nominato in questa fase (Dott. ###, a seguito di visita e di compiuta disamina degli atti, con argomentazioni sufficientemente ampie, analitiche e prive di contraddizioni ha rilevato che, stante il tipo di patologie da cui è affetta, parte ricorrente necessita di assistenza globale, continuativa e permanente, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (luglio 2023) -come da conclusioni dell'elaborato peritale, da intendersi qui integralmente trascritto. 
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili anche in merito alla decorrenza del requisito sanitario, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. 
Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve dichiararsi in capo alla ricorrente la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. 18/1980 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (20 luglio 2023); appare, tuttavia, inammissibile la domanda di accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento sulla base dell'insegnamento della SC, sopra rammentato. 
Le spese di lite, in considerazione dell'accertamento del requisito sanitario utile sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, sono poste a carico dell'### siccome soccombente; parimenti, graveranno sull'### le spese di CTU liquidate con separato decreto. 
Quanto alle spese di lite, deve premettersi che, ai fini dell'individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 13 c.p.c., comma 1, di talché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni ( S.U. n. 10455 del 2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra ### 5.200,00 ed ### 26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta; letto ed applicato il D.M. n. 55/2014 e succ. mod. (D.M. 13 agosto 2022 n. 147, art. 6, ai sensi del quale le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla ### essendo stato pubblicato, dunque, sulla ### dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022; cfr. Cass. ord. n. ###/2022) i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, vanno individuati in ### 1.168,50 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di ### 567,00 per studio della controversia, ### 709,00 per la fase introduttiva del giudizio ed ### 1.061,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre «fino al 50 per cento» «in applicazione dei parametri generali», ossia in funzione «delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»: e ciò deve senz'altro affermarsi in relazione ad un giudizio come quello di cui all'art. 445-bis c.p.c., caratterizzato dall'assenza di questioni giuridiche e di fatto che non siano quelle demandate alla consulenza medico-legale; per il giudizio di opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in ### 2695,50 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di ### 929,00 per la fase di studio, ### 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, ### 1.664,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed ### 2.021,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre del 50% ancora ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 art. 4, cit. come modificato dal DM n. 147/2022). Ulteriormente, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 794/1942, rubricato “### del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente”, che al comma 2^ dispone: “Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”. 
Tale norma è da ritenere ancora in vigore (Cass. ord. n. 19945/2015, che richiama l'art. 1, co. 1, d.lgs.  n. 179/2009; Cass. n. 949/2010; Cass. 23/03/2004 n. 5802; Cass. n. 19412/2003; Cass. 03/09/2003 12840; Cass. n. 6061/1991) e, come visto, consente la riduzione dei minimi fino alla metà (così Cass. 28987/2023). Tale norma è certamente applicabile nel caso di specie, trattandosi di causa di particolare semplicità, priva di qualsivoglia questione o difficoltà, trattandosi di giudizio in ultima analisi vertente soltanto sulla sussistenza o meno del requisito sanitario (giudizio demandato ad un consulente tecnico d'ufficio) il che giustifica ampiamente l'applicazione della riduzione dei minimi nella misura della metà. 
Tanto premesso, avuto riguardo alla decorrenza dell'accertamento del requisito sanitario dalla data della visita di revisione, le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.932,00 (oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge) sono poste a carico dell'### con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.  P . Q . M . 
Il Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1. - dichiara che parte ricorrente versa nelle condizioni sanitarie previste per conseguire l'indennità di accompagnamento dal luglio del 2023; 2. - dichiara inammissibile la domanda di accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento; 3. - condanna l'### al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.932,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente; 4. - pone le spese di ### liquidate con separato decreto, a carico dell'#### 11 dicembre 2025 

Il Giudice
dott. ssa


causa n. 4587/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Cavalcanti Fedora

M
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 6443/2025 del 11-03-2025

... trazione finanziaria propone va istanza di regolamento preventivo di giurisdizione deducendo che la controversia andasse devoluta alla cognizione della Corte dei #### hanno affermato l a giurisdizione del giudice contabile, osservando che: - «quando l'invito all'esattore di versare somme dovuto in adempimento del rapporto concessorio esattoriale riguardi importi i l cui acclaramento richieda un riesame globale della gestion e contabile o vvero l'applicazione di criteri giuridici o regole contabili che implichino un giudizio di conto, determinan dosi una controversia di natura contabile, si de linea la giurisdizione della Corte dei ### quale giudice istituzionalmente preposto a simili accertamenti; e la stessa complessità dell'indagine da effettuarsi in tale ipotesi dimostra la non esperibilità del procedimento di esecuzione forzata di cui all'art. 12 D.P.R. 603/1973»; - al « giudizio contabile non è certo di ostacolo poi il fatto che l'agente della riscossione abbia il maneggio del danaro pubblico in forza di ### - contratto, poiché l'obbl igo del concessionario di rispondere contrattualmente verso l'### concedente non può escludere l'obbligo di rendiconto ne' il suo diritto ad ottenere (leggi tutto)...

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 proprio precedente n. 5569/2023, con il quale, nell'ambito di un regolamento preventivo di giurisdizione reso in re lazione a giudizio pendente dinanzi al Giudice di ### di Napoli, tra le stesse parti, si è affermata la giurisdizione della Corte dei ### , ha ritenuto che fosse necessario un ulteriore approfondimento in merito alla questione, posta nel presente ricorso con motivo di giurisdizione, circa la sussistenza della giurisdizione della Corte dei ### rispetto ad una azione risarcitoria come quella proposta dall'####.G. ha depositato nuova memoria, reiterando la richiesta di accoglimento del primo motivo del ricorso ### La resistente A.N.M. ha depositato nuova memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La ricorrente ### lamenta: a) con il primo motivo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto all'azione risarcitoria diretta dell'Ente impositore nei confronti dell' Agente della ### p er responsabilità pe r mancato tempestivo introito delle pretese erariali, spettando la giurisdizione alla Corte di ### b) con il secondo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., l'inammissibilità della suddetta azione risarcitoria, stante il mancato preventivo esperimento de lle procedure ex artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999; c) con il terzo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999, 4 essendo doverosa la rideterminazione del quantum debeatur nei limiti di quanto previsto dall'art. 20 d.lgs. 112/1999.  ### che il richiamo a quanto affermato dalle ### della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 11385/2016 è inconferente: la fattispecie in esame in tale pronuncia riguardava, infatti, la responsabilit à degli amministratori della A.N.M. per fatti accaduti tra il 2000 e il 2005, quando detta società di capitali non operava sicuramente come società «in house». Invece, dal 2013 in poi, per effetto di una modifica statutaria del 2017, l'ente ha rivestito natura pubblicistica di società «in house», soggetta alla disciplina di cui al d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, cosicché, avuto riguardo al momento della proposizione della domanda (2020), il danno al patrimonio della società partecipata - mera longa manus della pubblica am ministrazione, nella formazione di ruoli coat tivi, p oi affidati all'age nte della riscossione affinché questi provveda alla loro riscossione secondo le norme vigenti in materia di esazione delle imposte sui redditi, disciplina questa integralmente pubblicistica - si config ura come danno erar iale e la giurisdizione de lla responsabilità contabile, nella spe cie di ### quale agente contabile, spetta alla Corte di ### In subo rdine, la ricorrente ### denunci a l'inammissi bilità della domanda, stante il mancato rispetto della lex specialis, dettata segnatamente dagli artt.19 e 20 del d.lgs. 112/1999, che, nel disciplinare la responsabilità dell'esattore, prevedono la necessità di un previo procedimento amministrativo tra le parti, nella specie del tutto obliato: non sarebbe ammissibile un'azione risarcitoria diretta nei confronti dell'Agente de lla riscossione per farne valere la responsabilità per mancato, tempestivo, introito delle pretese erariali senza il previo esperimento delle procedure D.Lgs. n. 112 del 1999, ex artt. 19 e 20. 
Si lame nta poi l'erroneità della q uantificazione d el danno patrimoniale, con violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.lgs. 112/1999.  2. Il precedente n. 5569/2023 su regolamento preventivo di giurisdizione in controversia del tutto sovrapponibile alla presente (### mobilità 5 ha intrapreso, dopo il 2017, una serie di azioni risarcitorie dinanzi al giudice di pace di Napoli nei confronti di ####. 
Questa Corte, con ordinanza n. 5569/2023, si è pronunciata, affermando la sussistenza della giurisdizione della Corte dei ### in un regolamento preventivo di giurisdizione promosso da ### delle ### il giudizio, pendente davanti al giudice di pace di Napoli, era stato promosso, nel settembre 2020, nei confronti della prima, dalla ### per sentir acce rtare e dichiarar e l'inadem pimento contrattuale e la responsabilità del ### dell'### delle entrate in ordine alla riscossione, per il mancato introito de lla somma iscritta a ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata con cartella di pagamento emessa nei confronti di un privato e, per l'eff etto, condann are la convenuta al pagamento, in favore di essa attrice, d ella somma di ### 139,00, oltre maggiorazione del 10%, per ogni semestre di ritardo a decorrere dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione alla data della trasmissione del ruolo del concessionario ed interessi moratori (o, in subordine, legali), con la ulteriore condanna accessoria dello stesso concessionario, ai sensi dell'art. 1226 c.c., al risarcimento del danno da immagine da liquidarsi in via equitativa, nonché al pagamento delle spese giudiziali. 
La ricorrente ### invocava il difetto assoluto di giurisdizione o, in via gradata, l'appartenenza della cognizione sulla controversia in questione alla giurisdizione contabile, sul presupposto che l'azione avrebbe dovuto ritenersi esercitata dalla A.N. M. spa per conseguire quanto asseritamente dovuto da essa ### nella qualità di agente cont abile nell 'ambito della propria gestione e, quindi, ricadendo la domanda nella materia della contabilità pubblica, ovvero, in linea più subordin ata, eccepiva il difetto di giurisdizione d el giudice ordinario, in favore di quello amministrativo. 
La controrico rrente ### contest ava l'eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario, deducendo, in primo luogo, la sua qualità di soggetto d i diritto privato, il cui patrimoni o sociale n on può considerarsi di natura pubblica, ovvero riconducibile a quello di un ente pubblico 6 e, in secondo luogo, che la controversia dalla stessa intentata non aveva ad oggetto i rapporti di dare ed avere con riferimento a denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, bensì atteneva ad un inadempimento contrattuale di riscossione del credito - affidato all'### Questa Corte ha rilevato che le due questioni di fondo, poste dal regolamento di giurisdizione, vertevano, l'una, sulla natura giuridica dell'### e, l'altra, sulla disciplina normativa applicabile con riferimento al rapporto tra la società A.N.M. e l'### Quanto al primo profilo, era da condividere la prospettazione di ### in ordine alla qualificazione, sulla base delle disposizioni statutarie richiamate, dell'A.N.M.  ### quale « società in house », facente capo al Com une di Napoli, caratterizzandosi la stessa «come u n'azienda pubblica controllata dal la municipalizzata ### e concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale nella città di Napoli e nella circostante città metropolitana»; in tale qualità risultava essere stato sottoscritto il contratto tra le due società per la gestione del servizio urbano e metropolitano, affidata secondo le modalità dell'in house p roviding, per cui, anch e alla stregua di qu esta conferente impostazione, doveva essere riconosciuta alla citata A.N.M. natura pubblicistica, in virtù della sopravvenuta disciplina generale di cui al D.Lgs. n. 175 del 2016. 
Sul secondo aspe tto, questa Corte ha rile vato che l'A.N.M. spa, pur sul presupposto della riconosciutale legittimazione a formare, unilateralmente e stragiudizialmente, i ruoli coattivi, era tenuta poi ad affid arne la fase de lla riscossione al competente agente contabile (v. Cass. SU n. 16014/2018 e SU 760/2022), affinché questi provvedesse alla loro esazione sulla base de lle norme vigenti in materia di recupero delle imposte e, quindi, per legge e non sulla scorta di un rapporto contrattuale tra la stessa società A.N.M. e l'### Si è affermato che le funzioni giurisdizionali, di controllo e consultive, della Corte dei conti sono indirizzate, in base alla normativa di settore, nei confronti degli enti pubblici non delle società di capitali; per effetto, però, della progressiva introduzione di disposizioni imperative, tra cui il D.Lgs. n. 175 del 2016, recante il testo unico delle società a partecipazione pubblica, il suddetto controllo si era 7 esteso alle società partecipate da enti pubblici (art.12, comma 2). Particolare rilievo hanno assunto le «società in house» , definite (art.2, comma 1, del citato d.lgs.) come «le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'art. 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'art. 16, comma 3»; per «controllo analogo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del detto D.Lgs., s'intende «la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controll ata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante». 
Nella specie, l'A.N.M. ### - attrice nel giudizio nel corso del quale era stato formulato il regolamento ai sensi dell'art. 41 c.p.c. - era qualificabile, come da statuto, «società in house» che esercita il servizio di trasporto pubblico locale sul territorio del Comune di Napoli ed era totalmente partecipata dalla società Napoli holding ### a sua volta «società in house» del Comune di Napoli, dal quale è totalmente partecipata; di conseguenza, ai sensi del menzionato lo stesso D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 12, comma 1, il danno al patrimonio della A.N. M. ### , arrecato da condotte di amministratori e dipendenti, è qualificabile come danno erariale ed il conseguente giudizio di responsabilità è attratto alla giurisdizione della Corte dei ### Invero, rispondono dinanzi alla Corte dei conti «non solo i soggetti che abbiano un rapporto organico con la "società in house" (dipendenti e amministratori o, deve aggiungersi, i sindaci), ma anche i soggetti che, pur non avendo con la società un rapporto organico, abbiano tuttavia un rapporto di servizio facendo parte del l'organizzazione della società, come appunto il suo agente della riscossione». Nel caso in esame, ci si trovava di fronte ad un'azione di danno esercitata dalla «società in house», che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale su un territorio comunale, nei confronti del suo agente contabile per non aver tempestivamente riscosso un importo iscritto in ruoli ad esso consegnati. 8 Si verte va quindi (stante la presenza di un agente contabile, tale dovendo qualificarsi l'### delle e ntrate ### e di un'amministrazione pubblica, una società in house di ent e territoriale, al cui servi zio operava l'agente contabile, con conseguente maneggio di denaro pubblico) in materia di giurisdizione contabile, dovendo qualificarsi, in senso lato, «giudizio di conto» ogni controversia tra società concessionaria del servizio di riscossione e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare ed avere e il risultato finale di tali rapporti (cfr., ad es., Cass. SU n. 5559/2010 e SU 16014/2018). 
Ma l'azione non era «propriamente inquadrabile nè nelle forme di un giudizio di responsabilità amministrativo-erariale, essendo di essa tit olare il ### ico Ministero contabile, nè nelle forme di un giudizio di conto, che si instaura ex lege con il deposito del conto giudiziale, deposito che nel caso che ci occupa, al tempo della proposiz ione della domand a giudiziale, non era ### avvenuto». 
Il giudizio nella cui pendenza era stato proposto il regolamento preventivo di giurisdizione doveva quindi inquadrarsi tra «gli altri giudizi ad istanza di parte», disciplinati dagli artt. 172 e ss. del c.g.c. (di cui al d. lgs. n. 174/2016), e precisamente nella categoria residuale di cui alla lettera d) dell'art. 172 di detto codice, tra i giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato. Si tratta di una categoria «aperta» di giudizi, ch e non necessariamente sono tipizzati dalla legge, ma che, afferendo comunque agli obblig hi e alla responsabilità di gestione di denar o e valori pu bblici da parte di un dipe ndente , di un amministratore o, come nel caso che ci occupa, di un soggetto (### incaricato di un pubblico servizio e qualificabile come agente contabile di un ente (sotto forma di «società in house») titolare di un patrimonio pubblico, riguardano l'ampia mat eria della «contabilità pubblica» e sono attratti alla giurisdizione della Corte dei ### (v., sostanzialmente in termini, Cass. SU 22810/2020). 9 ### quindi, venendo un rilievo un d anno erariale subito da A.N .M. per effetto dell'operato di ### andava proposta davanti alla Corte dei ### 3. ### interlocutoria all'esito adunanza 14/5/2024. 
Nell'ordinanza interlocutoria n. 18648/2024, con la quale si è disposto rinvio della causa dall'adunanza camerale del 14/5/2024, in udienza pubblica, si è evidenziato come, a seguito dell'ordinanza di queste ### 5569/2023, la Corte d ei ### G iurisdizionale ### p er la ### investita in va rie controversie delle domand e risarcitorie della ### tà nei confronti di ### pur affermata la giurisdizione contabile, ai sensi dell'art. 103, comma 2, ###, e la legittimazione attiva di ### stante la necessaria riconducibilità del petitum alla categoria, residuale, dei giudizi ad istanza di parte di cui all'art.  172 c.g.c., ha ritenuto, in base al potere - dovere di qualificazione giuridica dei fatti e di individuazione delle norme applicabili, di dovere procedere alla «riqualificazione» della domanda, d a intendere «non in senso merament e risarcitorio» (risultando «estranee finalità tipicamente risarcitorie, rientranti nel diverso paradigma della responsabilità amministrativa, di competenza esclusiva della ### erariale, istituzionalmente deputata alla verifica, nel rispetto delle inderogabili garanzie istruttorie previste per il presunto respon sabile, dei presupposti specifici de lla predetta responsabilit à»), ma qua le azione dichiarativa relativa ad un rapporto fra i due soggetti, parametrato al carico affidato, da riscuotere e non riscosso (per presunta condotta negligente), in sostanza coincidente con i crediti non riscossi in suo nome, e dunque finalizzata all'accertamento contabile dei rapporti di « dare-avere», rientrante in quelle proponibile ex art.172, lett.d), c.g.c. (Corte dei ### sentenza n. 39/2023 della ####; Corte dei ### ; Corte dei #### giurisdizionale ### sentenze nn. sent. n. 445/2023, in controversia però tra un Comune e ### n. 665/2023 e 706/2023; nn. 47/2024 e 48/2024, nn.  79/2024 e 80/2024, nn. 171/2024 e 172/2024, nn. 215 e 217/2024; e diverse altre). 
In considerazione di ciò, si è ritenuto opportuno un ulteriore approfoondimento. 10 4. ###.G. , richiaman do le conclusioni scritte de positate il ###, ha aggiunto che la Corte dei #### giurisdizionale centrale di appello, con la sentenza n. 39 del 21.2.2 023 (cit. nell'ordinanza interlocutoria) ha affermato (in relazione ad un'azione svolta, ex art.172, comma 1, lett.d), c.g.c., dal Consorzio di ### del ### nei confronti dell'agente della riscossione, per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al mancato assolvimento degli obblighi pro pri dell'attività di riscossione demandatagli dal consorz io), accogliendo l'appello del ### che l'azione rientra nella giurisdizio ne contabile «facendosi questione della corretta gestione del danaro pubblico da parte di un agente contabile…» e nella categoria residuale di cui all'art. 172 c.g.c, ad iniziativa di soggetti diversi dal ### con l'unico limite della giurisdizione della Corte dei ### escludendosi, nel caso di specie, la legittimazione esclusiva del PM contabile, in quanto non rientrante nelle ipotesi di azione risarcit oria da resp onsabilità ammin istrativa (difettando ogni presupposto di una simile azione, danno erariale, condotta antigiuridica, nesso eziologico, elemento soggettivo); l'azione piuttosto doveva inquadrarsi tra le domande dichiarative di ver ifica contab ile dei rapporti di dare/avere fra ### e ### di riscossione e di affermazione di eventuali ragioni di credito del primo verso la seconda. 
Osserva il P .G. che l'eventuale diversa quali ficazione della d omanda - da domanda risarcitoria a domanda di accertamento contabile - non incide sulla competenza del giudice contabile (Cass. SU n . 760/2022; Cass. SU 16014/2018).  5. Nella nu ova memoria, la controricorrente A.N.M. spa rileva che, nelle pronunce della Corte dei ### citate nell'ordinanza interlocutoria, il profilo controverso atteneva però alla legittimazione attiva dell 'ente impositore (la A.N.M. spa, al fine di decidere in ordine alla sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla difesa ### nel giudizio in riassunzione ex art. 172 cgc) o del PM della Corte dei ### Tale tema è estraneo alla presente controversia in cui si discute semmai della natura pubblica o meno dell'### 11 ###.N.M. sostiene che ### non ha la qualifica di agente contabile, atteso che l'A.N.M. spa, per il quale l'### agisce, non è soggetto pubblico, ma soggetto di diritto privato e che la controversia azionata da ### spa non ha ad oggetto i rapporti di dare ed avere con riferimento a denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, bensì attiene ad un inadempimento contrattuale di riscossione del credito - affidato ex lege all'### - con riferimento alle sanzioni irrogate per mancata esibizione del titolo di viaggio, e non riscosse per omessa notifica della cartella di pagamento e conseguente riscossione del credito con conseguente danno al patrimonio sociale del la società, quale società azionaria d i diritto privato (i cui poteri di vigilanza sulla gestione e sulla contabilità, attribuiti ai competenti organi sociali secondo gli ordinari criteri di diritto privato), come già sancito dalla Suprema Corte SSUU, giusta sentenza n. 11385 del 31.5.2016. 
Il rapporto sussistente tra ### e A.N.M. spa ha i contenuti di un rapporto di mandato con rappresentanza ex lege , la c ui respon sabilità è d isciplinata e rientra, ai sensi dell 'art. 17 10 c.c., nella responsabilità del concessionario incaricato al recupero del credito, e la responsab ilità, fatta valere nel contenzioso promosso dall'A.N.M . spa nei confronti dell'### è una responsabilità contrattuale discendente dal rapporto di mandato che sussiste ex lege tra il creditore e l'agen te preposto alla riscossione/concessionario incaricato ex lege alla riscossione del credito Di conseguenza, si ribadisce che alcuna giurisdizione del giudice contabile sia sussistente nel caso di specie, atteso che la stessa, come affermato dalla stessa parte ricorre nte, attiene ai giudizi «…tra ent e pubblico e age nte della riscossione» di imposte/tributi ovvero di denaro pubblico.  6. I profili che sono da esaminare ne l presente ricorso con motivo di giurisdizione attengono: - sia alla natura, pubblicistica, o meno della società attrice originaria (dinanzi al giudice di pace) - appellata (dinanzi al Tribunale) ### - sia alla qualificazione della domanda in rapporto alla prospettata giurisdizione contabile, anziché del giudice ordinario. 12 6.1.Quanto al primo aspetto, il Tribunale di Napoli ha ritenuto che l'### ilità non poteva definirsi, in rapporto alle no rme statutarie vigenti «nel periodo che interessa la presente controversia», una società «in house providing», in quanto nel suo statuto societario mancava una previsione volta ad escludere la possibilità di partecipazione al capitale anche di soci privati (richiamato il precedente di questa Corte a ### n. 11385/2016). 
Nel controrico rso, nel present e giudizio di cassazione , A.N.M. sviluppa ulteriormente le proprie difese sul punto, sostenendo che la società è un ente privato e non pubblico, sia in generale, in relazione alla normativa in tema di società in house e suoi profili pubblicistici che non fanno venir meno la qualità di soggetto di diritto privato, sia nello specifico. 
Nella sentenza n. 5569/2023, si è affermata la natura pubblica di A.N.M., ente impositore, sulla base delle disposizioni statutarie vigenti all'epoca dei fatti.  6.2. Altro aspetto di rilievo ai fini della giurisdizione è poi quello attinente alla qualificazione della domanda e la su a incidenza sulla decisione in punto di giurisdizione contabile. 
Nella specie, l'azione proposta, dinanz i al giudice ordinario, da A.N.M. è un'azione di risarcimento danni. 
Questa Corte, nel precedent e n. 5569/2023 di quest e ### te, nell'affermare la giurisdizione contabile, ai sensi dell'art. 103, comma 2, ###, e la legittimazione attiva di ### (respinta l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi in riassunzione sollevata, in quella sede, da ###, ha ritenuto che il petitum si potesse ricondurre alla categoria, residuale, dei giudizi «ad istanza di parte» di cui all'art. 172 c.g.c.. 
Oltre alle pron unce del giudice contabile richiamate ne ll'ordinanza interlocutoria, si possono evidenziare altre, con le quali la Corte dei ### anche sulla base dell'o rdinanza della Corte di Cassazione a ### 5569/2023, ha ribadit o la giurisdizione contabil e, ricond otto il petitum, debitamente riqualificato in termini di domanda volta alla mera verifica dei rapporti di dare-avere tra i sogge tti del rapporto esattoriale, connessa «al presunto mancato incasso dei crediti iscritti a ruolo, in quanto la richiesta di 13 pagamento in realtà è coincidente con i crediti non riscossi a causa della asserita negligenza dell'agente della riscossione», alla categoria dei giudizi ad istanza di parte di cui all'art. 172 c.g.c. lett.d) (Sez. ### n. 174 del 22/3/24; ### giurisd. ### n. 299 del 4/6/2024; ### Giur. ### n. 706 del 12/12/23) 7. La prima questio ne: la natu ra pubblica o privata della società originaria attrice. Il quadro normativo.  7.1. ###. 2, comma 1, lett. o), d.lgs. 19.8.2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, entrato in vigore il 23 settembre 2016, definisce le società in house come quelle «società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3».  ###. 2, comma 1, lett. c), d. lgs. 175/2016, definisce il «controllo analogo» come «la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello eser citato sui propri servizi, eser citando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante». 
Il primo comma dell'art. 26 (contenente disposizioni transitorie) recita: «Le società a controllo pub blico già costituite all'at to dell'entrata in vigore de l presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017».  ###. 12 d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 stabilisce che «I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. È devoluta alla 14 Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2». 
Al comma 2 , si qu alifica espressam ente come «danno erariale» il d anno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubb lici partecipanti o comunque dei tit olari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei p ropri diritti di soc io, abbiano con dolo o colp a grave pregiudicato il valore della partecipazione. 
Il comma 1 conferisce, quindi, espressamente alla giurisdizione della Corte dei ### il danno erariale cau sato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. 
Giurisdizione contabile che concerne non solo i soggetti che abbiano un rapporto organico con la società in house (dipendenti e amministratori), ma anche i soggetti che, pur non avendo con tale società un rapporto organico, abbiano tuttavia un rapporto di servizio facendo parte dell'organizzazione della società, come appunto il suo Agente della riscossione (Cass. Sez. un., 5569/2023, in motivazione, pag. 12, ultimo periodo).  7.2. Si deve poi, sempre in generale, ribadire che, a norma degli artt. 103, comma secondo, ###, 13 e 44 R.D. 12/7/1934, n. 1214, 9 d.P.R. 29/9/1973 n. 603, 127 d.P.R. 15/5/ 1963, n. 858, 1 d.lgs. 26/8/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), alla Corte dei conti è attribuita una giurisdizione tendenzialmente generale in materia di contabilità pubblica (ancorché secondo ambiti la cui concret a determin azione è rimessa al la discrezionalit à del legislatore), giurisdizione che riguarda ogni controversia inerente alla gestione di den aro di spettanza dell o Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile (Cass. Sez. Un., 18/6/2018, n. 16014; Cass. Sez.Un. 16/11/2016, 23302; Cass. Sez.Un. 07/05/2003, n. 6956; Cass. Sez. Un., 07/12/1999, 862; Cass. Sez. Un., 29/05/2003, n. 8580; Cass. Sez. Un., 10/04/1999, 237). 
È stato altresì precisato che gli element i essenziali e su fficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della 15 giurisdizione della Corte dei ### in materia di responsabilità contabile, sono costituiti soltanto dal carattere pubblico dell'en te per il q uale tale soggetto agisce e dalla natura parimenti pubblica del denaro o del bene oggetto della sua gestione, rimanendo irrilevante la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio (cfr. Cass., S ez. Un., 2 4/03/2017 , n. 7663; Cass., S ez. Un., 16/12/2009, n. 26280), così come il titolo giuridico in forza del quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (Cass., Sez. Un., 1/4/2020, n. 7645; Cass. 30/8/2019, n. 21871; Sez.Un., n. 16014/2018, cit.). 
La giurisdizione contabile ha infatti natura tendenzialmente generale, dotata di propria vis expansiva in difetto di espresse limitazioni legislative, in materia di contabilità pubblica (così Cass. Sez.Un .n. 22810/2022; Cass. Sez. Un.  18/9/2017, n. 21546; v. pure Cass.,Sez. Un.19/5/2016, n. 10324).  7.3. E' utile richiamare la giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio di conto tra concessionaria servizio riscossione imposte e agente incaricato della riscossione. 
Questa Corte (Cass. SU 16014/2018; Cass. SU 760/2022) ha affermato che «la società concessionaria de l servizio di riscossio ne delle imp oste, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto , di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un "giudizio di conto» (nella specie, nella pronuncia del 2018, oggetto del giudizio era la pretesa risarcitoria avanzata dall'### delle ### in relazione alle inadempienze contestate alla società concessionaria del servizio di riscossione a causa de lla tardiva notificazione d elle cartelle d i pagamento, mentre, nella pronuncia del 2022, si è affermata la giurisdizione 16 contabile in una controversia in tema di risoluzione della concessione, disposta dall'Ente locale a seguito di m isura interditt iva ant imafia, ed anch e sulla ulteriore domanda proposta dalla concessionaria, relativa alla declaratoria di illegittimità dell'atto di incameramento della polizza fideiussoria da parte del Comune). Si è ribadito come gli elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei ### in materia di responsabilità contabile, sono costituiti soltanto dal carattere pubblico dell'en te per il q uale tale soggetto agisca e dalla natura parimenti pubblica del denaro o del bene oggetto della sua gestione e che il giudizio di conto tra società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte e l'ente impositore può essere instaurato, oltre che su iniziativa officiosa, anche su iniziativa della stessa società concessionaria del servizio di riscossione, allorquando questa pretenda da parte dell'ente pubblico la corresponsione di compensi o la restituzione della cauzione versata, in forza, a decorrere dal 7 ottobre 2016, del d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174 degli artt. 172 e segg. di tale decreto. 
Ma al fine di radicare la giurisdizione della Corte dei ### in relazione alla controversia tra un ente e l'agen te incaricato d ella riscossione, perché qualificato agente contabile, si deve vertere in tema di «servizio di riscossione delle imposte o, comunque, della riscossione di denaro pubblico, dal momento che è proprio il "maneggio" di quest'ultimo a costituire il presupposto della sussistenza della giurisdizione contabile», il che non si verifica laddove manchi tanto la natura pubblica dell'ente che ha affidato il servizio quanto la natura pubblica del denaro di cui si contest a la mancata riscossione (Cass. SU 16125/2024, che ha affermato la giurisdizione del g iudice ordinario , in controversia avete ad oggetto il rapporto obbligatorio fra il consorzio di difesa delle produzioni intensive e il soggetto deputato alla riscossione dei contributi consortili mediante ruolo).  7.4. Le funzioni giurisdizionali di controllo e consultive della Corte dei ### sono indirizzate, in base alla normativa di settore, nei confronti degli enti pubblici, nel cui novero non rientrano, per definizione, le società di capitali. 17 Tuttavia, come g ià chiarito ne ll'ordinanza n. 5569 /2023, la prog ressiva introduzione di disposizioni impe rative che devono essere osservate dalle società per azioni partecipate e l'utilizzo di risorse pubbliche nell'espletamento delle funzioni loro attribuite, spesso strumentali al raggiungimento di finalità istituzionali degli enti costitutori, ha comportato che, per un verso, molte delle società in questione sono attratte, per molteplici attività, nell'orbita pubblicistica e, per un altro verso, che le attività di verifica e controllo svolte nei confronti delle attività degli enti pubblici hanno ad oggetto anche i rapporti con le società partecipate e le modalità di applicazione dei vincoli di finanza pubblica da parte di queste ultime. 
Nella specie, ### è una società per azioni; una società privata, quindi, ma con partecipazione azionaria pubblica del Comune di Napoli e affidataria in house del servizio di trasporto pubblico locale, che svolge sulla base di contratti d servizio stipulati con il Comune di Napoli. 
Rileva il PG che A .N.M., società in house, subis ce il controllo an alogo d el Comune di Napoli e quindi, ai sensi dell'art.12, comma 1, del d.lgs. 176/2016, il danno al patrimonio della A.N.M. spa, arrecato da condotte di amministratori e dipendenti, è qualificabile come danno erariale e il conseguente giudizio di responsabilità è attratto dalla giurisdizione della Corte di ### A.N.M. è poi concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale nella città di Napoli e nella circostante città metropolitana. Il contratto 18.12.2014 tra A.N.M. e ###, per la gestione del servizio urbano e metropolitano, è avvenuto secondo le modalità dell' «in house providing», di cui all'art. 16, d.lgs.  175/2016, richiamato dal suddetto art. 2, comma 1, lett. o). 
Questa Corte a Se zioni ### e, intervenendo sul te ma della giurisdizione contabile in materia di respon sabilità di gestori ed organi di cont rollo delle società partecipate da enti pubblici, già con la sente nza n. 26683/ 2013 affermava che « La Corte dei conti ha giurisdizione sull'azione di responsabilità esercitata dalla ### della ### presso la Corte quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio di una soci età "in house", così dove ndosi i ntendere 18 quella costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggetta a forme di cont rollo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici». Affinché si possa configurare un danno erariale, deve trattarsi di pregiudizio derivato alla società partecipata dall'ente pubblico «non di riflesso, quale conseguenza indiretta del pregiudizio arrecato al patrimoni o sociale, bensì direttamente». Nell'esam inare le tre caratteristiche salienti delle società in house (la natura esclusivamente pubblica dei soci, l'eserci zio dell'at tività in prevalenza a favo re dei soci stessi e la sottoposizione ad un controllo corrispo ndente a quello eser citato dagli enti pubblici sui propri uffici), indubbiamente un'anomalia nel panorama del diritto societario, si precisava quanto al primo requisito, allora, che fosse necessario «pur sempre, comunque, che lo statuto inibisca in modo assoluto la possibilità di cessione a privati delle partecipazioni societarie di cui gli enti pubblici siano titolari». 
Nella sentenza n. 26936 del 2013, si è poi chiarito che per società «in house providing» deve intendersi qu ella costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici. 
E, nella successiva sentenza n. 5941/2014, le ### hanno precisato che «La Corte dei conti ha giurisdizione sull'azione di responsabilità degli organi sociali per i danni cagionati al patrimonio della società solo quando possa dirsi superata l'autonomia della personalità giuridica rispetto all'ente pubblico, ossia quando la società possa definirsi "in house", per la contemporanea presenza di tre requisiti: 1) il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubbl ici servizi e lo statuto vieti l a cessione delle partecipazioni a privati; 2) la società esplichi statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una 19 valenza meramente strumentale; 3) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile» (co nf. Cass. Sez.Un. 26643/ 2016; Sez.Un. n. 22409/2018, ove si è precisato che i detti requisiti devono sussistere tutti contemporaneamente e risultare da precise disposizioni statutarie in vigore al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita). 
Quindi sono necessari tre elementi coesistenti per potersi configurare il modello di gestione in house: a) l'appartenenza dell'intero capitale sociale a uno o più enti pubblici; b) la realizzazione della parte più importante dell'attività sociale con l'ente o gli enti pubblici che controllano la società; c) l'esercizio, da parte dell'ente o degli enti pubblici titolari del capitale sociale, di un controllo sulla società «analogo a quello esercitato sui propri servizi». 
In questo contesto, si è inserito il d.lgs. n. 175 del 2016, recante il testo unico delle società a partecipazione pubblica, emanato su delega conferita con legge n. 124 del 2015, con il quale si è data una regolamentazione più organica e il legislatore ha introdotto disposizioni che realizzano una sorta di statuto speciale delle società a controllo pubblico.  7.5. ###.N.M. è società totalmente partecipata da ### S.r.l., a sua volta totalmente partecipata dal Comune di ### Come rilevato dalla ricorrente, «dal 2013 e con la modifica statutaria del 2017» (allegata in appello, anche attraverso il richiamo allo ###, la AN.M. ha assunto natura di società in house, ai sensi del d.lgs. 175/2016. 
La controricorrente A.N.M. deduce, tuttavia, che i fatti per cui è causa (la condotta inadempiente di ### oggi ### risalirebbero, al più, al 2009, anno in cui A.N.M. aveva provveduto a trasmettere all'agente il ruolo (relativo a sanzioni amministrative irrog ate), conferente l'incarico al la riscossione, cosicché correttamente il Tribunale di ### aveva affermato che, «nel periodo che interessa la presente controversia», la A.N.M . non poteva considerarsi una società in house providing, difettando nel suo statuto speciale 20 una previsione volta ad escludere la possibile partecipazione al capitale anche di soci privati . 
Nella pronuncia n. 11385 del 2016, richiamata in motivazione dal Tribunale di ### nella sentenza qui impugnata, intervenuta in un regolamento preventivo di giuri sdizione sollevato in relazione ad azione di responsabilità contabile avviata, nel 2013, dalla ### regionale presso la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la ### nei confronti del direttore generale pro tempore dell'### di ### s.p.a., interamente partecipata dal Comune di ### per gravi irregolarità compiute nel periodo 2005-2010, si è, in effetti, dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei ### rilevando che: a) «al quadro statutario vigente all'epoca della condotta ipotizzata come illecita (### Un., 26 marzo 2014, n. 7177), la contemporanea presenza di tali requisiti non è ravvisabile nella ### di ### s.p.a. (in sigla A.N.M. s.p.a.), società istituita dal Comune di ### e da quest'u ltimo interamente partecipata»; b) «infatti, nello statuto societario del quale l'### era dotata mancava una previsi one volta ad e scludere la possibile partecipazion e al capitale anche di soci priva ti: non solo non era contem plata la esclus ività assoluta della partecipazione societaria per i soli enti pubblici, ma si prevedeva espressamente la cedibi lità de lle azioni a soggetti terzi, an che privati»; c) «inoltre, difettava il requisito del c.d. controllo analogo, nei termini di quello esercitato dagli enti pub blici sui propri uffi ci, con modalità ed i ntensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile: l'### era infatti assogge ttata u nicamente alla attività di direzione e coordinamento da parte del Comune, essendo i poteri di gestione dell'impresa, al pari dei poteri di vigilanza sul la medesima gestio ne e sulla contabilità, attribuiti ai competenti organi sociali secondo criteri del tutto corrispondenti a quelli di regola previsti nelle normali società azionarie di diritto privato». 
Nella sentenza a sezioni ### n. 1477 6/2 023, in rela zione a una società qualificata in house, gestore del trasporto pubblico locale di un Comune, con conseguente giurisdizione conta bile, malgrado una clausola statutaria che consentiva la cessione di azioni ai dipendenti, si è dato comunque rilievo all' essere «incontroverso che il consiglio di amministrazione mai si avvalse di tale 21 facoltà nel termine previsto dallo statuto, e che la suddetta clausola fu in seguito modificata, prima che avesse trovato mai attuazione», con richiam o al la giurisprudenza eurounitaria. E si è ritenuto sussistente il requisito del controllo analogo in quanto il Comune era l'unico socio della società di capitali gestore del servizio di trasporto pubblico locale, il che consentiva di per sé il totale controllo dell'attività sociale. 
Nella successiva Cass. S.U. n. 567/2024, viene poi evidenziato il fatto che le modifiche statutarie di una società, definita in house, introdotte nel 2016 e nel 2017, erano intervenute «a specificazione nel dettaglio della natura di società in house gi à esistente alla data dell'illecito contestato» e n on aveva no «introdotto ex novo un regime di controllo analogo prima insussistente», bensì «solamente rafforzato quello p reesistente con introd uzione di disciplina di dettaglio». 
Nella fattispe cie oggetto del presente giud izio, tuttavia, è la s tessa A. N.M. 
S.p.a., originaria attrice, che si è definita, come da statuto, «società in house che esercita il servizio di trasporto pubblico locale sul territorio del Comune di ### E la ricorrente ### dando rilievo anche alle modifiche statutarie intervenute nel 2017, evidenzia la natura in house della società A.N.M. e la conseguente natura pubblicistica (non essendovi alterità soggettiva tra società partecipata ed ente pubblico partecipate, operando la società in house come mera longa manus della pubblica amministrazione), rilevando che, ai fini della giurisdizione, risulta determinante la legge vigente e lo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, nel caso in esame avvenuta nel 2020.  7.6. Inoltre, ai fini che interessano assume valore decisivo più che il momento in cui è stata proposta la domanda, quello in cui sono state poste in essere le condotte contestate, causative del danno. 
Invero, appare pertinente il richiamo alla giurisprudenza formatasi in tema di giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di responsabilità e sercitata nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici per i danni da essi cagionati al patrimonio della società. 22 Questa Corte a ### ha affermato, con orientamento consolidato, che «La verifica in ordine alla ricorrenza dei requisiti propri della società “in house", come delineati dall'art. 113, comma 5, lett. c), del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. d, del d.l. 30 settembre 2003, 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326), la cui sussistenza costituisce il presupposto per l'affermazione della giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio della società, deve compiersi con riguardo alle previsioni contenute nello statuto della società al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita e non a quelle, eventualmente differenti, esistenti al momento in cui risulti prop osta la d omanda di responsabilità del P.G. presso la Corte dei conti» (Cass. Sez.Un. 7177/2014; questa Corte, nella fattispecie, sulla base di quanto emergente dagli atti, vale a dire in forza delle disposizioni statutarie di società in house al momento della condotta contestata degli amministratori e non al momento della domanda, in quanto, pur indiscussa la partecipazione totalitaria da parte del Comune o dei ### era però «totalmente assente… la previsione di un esplicito tassativo divieto di cessione delle partecipazioni a soggetti privati», ha concluso per «la insussistenza dei complessivi requisi ti per far ritene re che, all'epoca della condotta ascritta agli odierni i ntimati, i danni al patrimonio della società partecipata potessero essere oggetto di azione di responsabilità, a carico dei pretesi autori, da parte d ella ### del la Corte dei Co nti», dichiarando il difetto di giurisdizione della Corte dei ###. 
Il princip io si trova ribadito in Cass. S ez.Un.17188/2 018, Sez.Un.16741/2019, Cass. Sez.Un. 20632/2022, Cass. 13088/2023: al fine del radicamento della giurisdizione, occorre guardare alla situ azione esistente all'epoca cui risalgono le condotte addebitate ai convenuti. 
In un precedente (Cass.SU n. 8352/2013), per regolamento di giurisdizione, si è affermat o il difetto di giu risdizione della Corte dei ### in merito a una domanda proposta dalla ### della Corte dei ### relativa ai danni arrecati ad una società per azioni, partecipata dalla provincia autonoma di ### da un funzionario della provincia e da un direttore tecnico della partecipata per un 23 pagamento indebito a favore di un terzo soggetto. Si è ribadito, in base alla normativa vigente all'epoca, che tali «società non perdono la loro natura di enti privati per il solo fatto che il loro capitale sia alimentato in tutto o in parte da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico», precisando che non rilevava che la società danneggiata si fosse trasformata in società in house, considerato che la trasformazione era avvenuta in epoca successiva ai fatti di causa ed in particolare al danno arrecatole. 
Tali pronunce, che attengono ad azioni di responsabilità promosse dalla società per azioni a partecipazione pubblica nei confronti degli amministratori e sindaci della stessa (legati da rapporto organico) o di dipendenti, possono estendersi all'azione, come quella oggetto del presente giudizio, intrapresa dalla società in house nei confronti dell'agente incaricato della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla società. 
Si tratta, come rilevato in Cass. SU n. 5569/2023, invero, di soggetti che, pur non avendo un rapporto organico con la società, hanno «tuttavia un rapporto di servizio , facendo parte dell'organizzaxione della società» 7.7. Nella specie, il Tribunale ha rilevato che, «nel periodo che interessa la presente controversia», la A.N.M., analogamente a quanto ritenuto da questa Corte nella pronuncia n. 11385/2016 (relativa, si ripete, a fatti verificatisi tra il 2005 il 2010), non potesse qualificarsi una società «in house providing», in quanto nel suo statuto societario mancava una previsione volta ad escludere la possibilità di partecipazione al capitale anche di soci privati, vale a dire uno dei tre requisiti necessari per tale configurazione. 
In appli cazione della giuri sprudenza richiamata nel precedent e paragrafo, si deve aver riguardo, ai fini della definizione della attrice come società di rilievo pubblicistico in house, all'epoca degli illeciti contestati, causativi del danno, e non solo a quella in cui è stata proposta l'azione risarcitoria (nel 2020). 
Tuttavia, nella specie, la condotta illecita dell'agente contabile (### non può collocarsi unicamente alla data della trasmissione del ruolo al concessionario per la riscossione (2009) e non anche a quella in cui il Giudice di ### di ### ha dich iarato, nel 2012, pron unciandosi sull'opposizione all'esecuzione 24 promossa dal contravventore, nella contumacia di ### l'intervenuta prescrizione del credito. ### o meglio la condotta contestata all'agente legato da rapport o di servi zio, invero, è rappres entato «dalla mancata riscossione delle sanzioni amministrative», essendo stata la pretesa creditoria dichiara prescritta. 
E, a parte la stessa auto-qualificazione da parte della controricorrente A.N.M., cui è stato da tempo affidato il servizio di trasporto pubblico locale, come società in house, partecipata in via esclusiva dal Comune di ### con conseguente controllo analogo dell 'Ente, non è puntualm ente e efficacemente contestato che, come dedotto dalla ricorrente ### anche prima (si indica «dal 2013»), essa ha operato come società in house. 
Quindi l'eccezione della controricorrente sulla natura privata del rapporto non è fondata e deve essere riconosciuta alla citata A.N.M. spa la natura pubblicistica, in virtù della disciplina generale dianzi riportata.  7.8. In ordine alla qualità di agente contabile di ### deve poi rilevarsi che A.N.M. forma unilateralmente il ruolo dei propri crediti che affida ad ### delle ### (prima ### per il recupero, secondo la disciplina del d.p.r. 29.9.1973, n. 602. 
Ciò è previsto anche dall'art. 1, comma 3, d.l. 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla l. 1.12.2016, n. 225, ove si menzionano i crediti delle società partecipate dalle amministrazioni locali. 
Nella pronuncia, già citata n. 5569/2023, in fattispecie simile alla presente, si è rilevato che «nella vicenda dedotta i n giudizio , l'A.N.M. s.p.a., pur sul presupposto della riconosciutagli legittimazione a formare, unilateralmente e stragiudizialmente, i ruoli coattivi, la stessa è tenuta poi ad affidarne la fase della riscossione al competente agente contabile (v. Cass. SU n. 16014/2018 e SU n. 760/2022), affinché questi provveda alla loro esazione sulla base delle norme vigenti in materia di recupero delle imposte e, quindi, per legge e non sulla scorta di un rapporto contrattuale tra la stessa ANM e l'### 8. La seconda questione posta dal presente giudizio concerne la possibilità di fare rientrare la domanda attrice, una volta affermata la giurisdizione della Corte dei ### nell a categoria residuale dei giudizi a istanza d i parte, ex art.172 lett.d) c.g.c. 
La questione attiene quindi alla natura dell'azione proposta e se essa possa essere fatta rientrare nei giudizi di conto a istanza di parte dinanzi alla Corte dei ### Invero, al fine di radicare la giurisdizione della Corte dei ### occorre anche dare rilievo al petitum e alla causa petendi della domanda originaria avanzata da ### al fine di verificare se essa possa trovare spazio in un giudizio di conto dinanzi al giudice contabile. 
Anche nella ordinanza n. 5569/2023, si è dovuto affermare che l'azione svolta da A.N.M. non potesse qualificarsi in termini di semplice azione di risarcimento dei danni da inadempimento di un contratto di mandato. 
Il giud izio in oggetto non è stat o iniziato dal ### contabile, trattandosi di un'azione risarcitoria esercitata dalla società in house che gestisce il servizio di traporto pubblico locale su territorio comunale, nei confronti del suo agente contabile, per non avere te mpestivamente riscosso un importo iscritto in ruoli allo stesso consegnati. 
Pur vertendosi in materia di contabilità pubblica, concernendo gli obblighi le responsabilità dell'agente contabile (### ) la gestione in sede esecutiva di crediti afferenti a patrimonio pubblico, qual è quello di A.N.M. spa, la presente azione, si è detto nel precedente del 2023, non è inquadrabile né nelle forme di un giudizio di responsabilità amministrativa-erariale, essendo di essa titolare soltanto il ### contabile, né nelle forme di un giudizio di conto o di resa del conto (artt. 139 e seg. E art.142 c.g.c.), non risultando che la ### presso la Corte dei ### avesse instaurato nei confronti dell'### delle ### un giudizio per la resa del conto. 
Il presente giudizio doveva, allora, essere fatto rientrare fra gli altri giudizi «ad istanza di parte», previsti dall'art. 172, lett. d), c.g.c. in materia di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato, 26 giudizi che concernono gli obblighi e la responsabilità di gestione di denaro e valori pubblici da parte di un dipendente, di un amministratore o, come nel caso di Age nzia delle ### dall'age nte contabile della società in house, titolare di un patrimonio pubblico, e riguarda quindi l'ampia materia della contabilità pubblica attratta dalla giurisdizione della Corte dei ### 8.1. I g iudizi «a i stanza di parte» din anzi alla Corte dei ### Di sciplina generale. 
Non vi è dubbio che nell'ambito del processo dinanzi alla Corte dei ### come disciplinato dal d.lgs. 174/2016, i giudizi «ad istanza di parte» rappresentino una categoria residuale: si tratta di «altri» giudizi, rispetto sia a quelli oggetto di disciplina specifica (lettere anteriori alla d), sia a quelli in cui soprattutto si esplica la giurisdizione contabile (giudizio di responsabilità, giudizio sui conti, giudizio sulla irrogazione di sanzioni). 
Il fondamento si rinviene nel dettato costituzionale (art.103 ###). Anche il privato può adire la Corte dei ### giudice naturale della contabilità pubblica, nei casi previsti dalla legge. 
La regolamentazione, prima prevista dagli artt.52-58 del R.D. 13/8/1933 1038 (Regolamento di procedura: artt. 52-55, ricorsi per rifiutato rimborso di quote d'imposta inesigib ili; art.56, ricorsi contro addeb iti dichiarati dall'amministrazione delle ### dello stato a carico dei propri dipendenti; art.57, ricorsi contro ritenute a titolo cautelativo su stipendi ed altri emolumenti di funzionari ed agenti statali; art.58, «altri giudizi ad istanza di parte»), è oggi contenuta nel d.lgs. 174/2016, art.172 (lett.a), ricorsi in materia di rimborso di quote d'imposta inesig bili o quote di altri proventi dell'erario; lett.b) ricorsi contro ritenute a titolo cautelativo su stipendi ed altri emolumenti; c) ricorsi sull'interpretazione del tutolo giudiziale; lett.d), «altri giudizi ad istanza di parte previsto dalla legge e comunque nelle materia di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche oersone o enti diversi dallo Stato»).  8.2. In relazione all'ipotesi disciplinata dalla norma di chiusura della categoria («altri giudizi ad istanza di parte», una vol ta contenuta ne l'art.58 del 27 regolamento del 1933, oggi nell'art.172 lett.d) c.g.c.), è utile richiamare SU n. 6478/1992 e il principio di diritto in essa affermato. 
In quella controversia, un cassiere, dipendente del ### dei ### di ### gestore della esattria del Comune di ### si era appropriato, in correità con terzi, degli import i dovuti da numerosi contribuenti all'### finanziaria, rilasciando false quietanze; importi che così non erano affluiti nelle casse esattoriali e non erano stati perciò riversati dall'esattore alla tesoreria provinciale, ne' compresi nelle d istinte riepil ogative trasmesse al ricevitore provinciale. In conseguenza di ciò, l'### di ### di ### notificava al ### dei ### di ### nella qualità di esattore, ai sensi dell'art. 12, 2 c., DPR 603/1 973, un invito a versare una certa somma di cui si la mentava l'omesso ri-versamento. ### dei ### impugnava dinnanzi al giudice amministrativo tale atto, sul presuppost o che si tratt ava di controversia attinente alla concessione del servizio esattoriale e deduceva l'illegittimità del detto atto. ### trazione finanziaria propone va istanza di regolamento preventivo di giurisdizione deducendo che la controversia andasse devoluta alla cognizione della Corte dei #### hanno affermato l a giurisdizione del giudice contabile, osservando che: - «quando l'invito all'esattore di versare somme dovuto in adempimento del rapporto concessorio esattoriale riguardi importi i l cui acclaramento richieda un riesame globale della gestion e contabile o vvero l'applicazione di criteri giuridici o regole contabili che implichino un giudizio di conto, determinan dosi una controversia di natura contabile, si de linea la giurisdizione della Corte dei ### quale giudice istituzionalmente preposto a simili accertamenti; e la stessa complessità dell'indagine da effettuarsi in tale ipotesi dimostra la non esperibilità del procedimento di esecuzione forzata di cui all'art. 12 D.P.R. 603/1973»; - al « giudizio contabile non è certo di ostacolo poi il fatto che l'agente della riscossione abbia il maneggio del danaro pubblico in forza di ### - contratto, poiché l'obbl igo del concessionario di rispondere contrattualmente verso l'### concedente non può escludere l'obbligo di rendiconto ne' il suo diritto ad ottenere un accertamento sulla effettiva esistenza dell'obbligo contrattuale»; - «la controversia di natura 28 contabile che ne deriva, mentre conferma l'inapplicabilità del procedimento di pronta riscossione ex art. 12, trasferisce al giudice della pubblica contabilità la vertenza sull'amb ito dell'obbligazione contrattuale, la cui cognizione resta pertanto sottratta al giudice (quello amministrativo, ai sensi dell'art. 5, 2 c. L.  n. 1034/1971) del rapporto di concessione». 
Il principio si trova ribadito in Cass. SU n. 5424/1993: «### dell'Intendente di ### za, al concessionario del servizio esattorial e dell e imposte, pe r il pagamento degli importi dei versamenti diretti e ffettuati dai contribuen ti, costituisce, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 603, l'atto iniziale del procedimento di e spropriazione forz ata della cauzione prestata dall'esattore, inteso al pronto recupe ro del proprio credito, da part e dell'### finanziaria, nell'esercizio di un potere di autotutela, utilizzabile nel solo caso di discordanze tra versamenti effettuati e risultanze in possesso di detta ### nel quale vi è certezza dei dati contabili. 
Mentre qualora l'invito stesso riguardi importi il cui accertamento richieda un riesame globale della gestione contabile, ovvero l'applicazione di criteri giuridici o regole contabili che im plichino un giudizio di conto, si instaura una controversia di natura contabile, che appartiene alla giurisdizione della Corte dei ### la quale può essere direttamente adita, in applicazione degli artt. 61 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 e 58 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, per ottenere i necessari accertamenti, dall'esattore destinatario dell'invito» (conf.  ### 14080/2022). 
Con l'entrata in vigore del ### di giustizia contabile, le tipologie di azioni a istanza di parte sono state inserite nelle quatto ipotesi di cui all'art.172. 
La lett.d ) costituisce sempre (al pari della previsione de ll'art.58 de l Regolamento) una categoria residuale e aperta, che tuttavia è stata oggetto di un'interpretazione costituzionalmente orientata al fine anche di impedire che essa diventi lo strumento per superare il riparto tra giurisdizioni o introdurre azioni non previste dall'ordinamento giuridico. 
Tra le varie pronunce, sull'interpretazione sia dell'art.58 del Regolamento sia dell'art.172 lett.d) del c.g.c., meritano segnalazione, ai fini che qui interessano: 29 - Corte dei ### d'appello, n. 347/2011, che vi ha fatto rientrare il ricorso di un Comune nei confronti del concessionario della riscossione per danni da inadempimenti contrattuali dovuti alla mancata riscossione dell'imposta sulla pubblicità; - Corte dei #### III centrale, n.34/2018, che vi ha fatto rientrare il ricorso promosso dal Comune avverso inadempimenti contrattuali del concessionario per la mancata formazione dei ruoli e per il maturare della prescrizione a carico dei crediti in esazione; - Cass. SU n. 22810/2020, che ha affermato la giurisdizione della Corte dei ### in giudizio promosso, ex art.172 lett.d) c.g.c., da un ### dinanzi alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la ### nei confronti dell'### delle ### sube ntrata a ### che svolge va p er suo conto attività di riscossione in forma volontaria ed esecutiva di somme iscritte a ruolo in danno di sogget ti obbligatoriamente consorziati, per la condanna al pagamento in proprio favore di somma a titolo di crediti non riscossi per tributi; - Corte conti, II sez . app., 29 7/2021 e 10/202 2, che ha riconosciuto l'ammissibilità d elle azioni di accertam ento o vvero di azioni volte alla verifica de i rapporti di dare/avere tra ente impositore e concessionario della riscossione, formulate dinanzi al Giudice contabile, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, purché non vengano in evid enza profili risarcitori, i quali rie ntrano nel diverso paradigma del giudizio d i responsabilità amministrativa , il cui avvio è di esclusiva competenza della ### erariale; - Corte dei #### 6/14/1/25, in giudizio ad istanza di parte, fatto valere dinanzi alla Corte dei conti, ### giurisdizionale regionale per il ### dal Comune di ### che lamentava come che, nonostante la corretta trasmissione dei ruoli da parte del Comune, l'agente della riscossione (crediti relativi a infrazioni C.d.S.) avesse omesso di notificare le cartelle esattoriali e/o i successivi atti interruttivi della prescrizione - o comunque di darne prova - determinando, per sua colpa, la prescrizione dei relativ i crediti, con c onseguente danno all'A mministrazione comunale, ha respinto l'appello del Comune avverso la sentenza n. 252/2022 della ### giuri sdizionale regionale per la ### , che aveva affermato la giurisdizione in mate ria della Corte dei ### ma d ichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva del Comune soto vari 30 profili, stante anzitu tto legittimazione esclu siva del P.M. con tabile; - le numerosissime pronunce della Corte dei ### , intervenute nel rilevante contenzioso instaurato dalla nostra ricorrente A.N.M. spa nei confronti di ### prima davanti al G.O. e poi, a seguito di Cass.SU 5569/2023 e di declaratoria di difetto di giurisdizione del T.### in riassunzione dinanzi alla Corte dei #### già richiamate al par. 6, nelle quali si è ribadita la giurisdizione contabile, sulla base dell'art. 103, comma 2, ### che ad essa attribuisce la cognizione sulle controversie «nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre speci ficate dalla legge », tra cui q uelle aff erenti al la corretta gestione del pubblico denaro da parte degli agenti contabili. 
Soltanto in Cass. SU n. 5463/2009, si è invece affermata la giurisdizione del giudice ordinario, in relazione a controversia instaurata da un messo comunale dipendente del Comune di ### che aveva chiesto accertarsi il suo diritto di percepire e trattenere il c.d. dirit to di notifica, rilevandosi che la cate goria residuale, allo ra prevista dall'art.58 del Regolamento, «aperta», relat iva a giudizi che possono essere instaurati avanti il giudice contabile ad iniziativa di soggetti privati, incontrava «l'unico limite, posto dal medesimo art. 58, che si verta in materia di compe tenza della Corte dei conti», e che la pronuncia chiesta al giudice concerneva, nello specifico, «esclusivamente» le obbligazioni derivanti dal rapporto, senza alcuna inciden za sulla questione d ella responsabilità contabile per violazione de ll'obbligo di rende re il conto e di versarle all'amministrazione competente a riceverle. 
La categoria dei giudizi «ad istanza di parte» dinanzi al giudice contabile è, quindi, di una categoria resid uale ma aperta, nella qua le sono state fatte rientrare azioni volte alla verifica dei rapporti di dare/avere tra ente impositore e concessionario della riscossione, purché non vengano in evidenza soltanto profili risarcitori, i qu ali rientrano nel diverso p aradigma de l giudizio di responsabilità amministrativa, il cui avvio è di esclusiva competenza della ### erariale.  9. In conformit à a Cass. SU n. 5569/2023 (cui hanno fatto seguito numerosissime pronunce del giudice contabile e del giudice ordinario di 31 declaratoria del difetto di giurisdizione del G.O.) e alle conclusioni del PG, il primo motivo del ricorso ### sotto il profilo della giurisdizione (della Corte dei ### anziché del giudice ordinario adito), va accolto. 
La conclusione va ribadita, anzitutto, sulla base del rilievo che nella giurisdizione contabile rientrano ex art. 103 , comma 2, ###, anche le controversi e incentrate sulla corretta gestione di de naro pubblico da parte dell'ag ente contabile. E l'art.103 ### ha ratificato l'assetto precedente (vedasi art.58 del regolamento n. 1038 del 1933). 
La giurisdizione contabile ha infatti natura tendenzialmente generale, dotata di propria vis expansiva in difetto di espresse limitazioni legislative, in materia di contabilità pubblica (così Cass. SU n. 22810/2022; Cass. SU n. 21546/2017; Cass. SU n. 10324/2016). 
La controversia specifica concerne proprio il merito della contabilità pubblica (in particolare, l'operativtà del d.lgs. 112/1999, poiché si discute della necessità del preventivo esperimento delle procedure ex artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999 ovvero dei limiti di inesigibilità dei crediti) e non si può ritenere che la pronuncia chiesta al giudice riguardi «esclusivamente le obbligazioni derivanti dal rapporto, senza alcuna incidenza sulla questione della responsabilità contabile per violazione dell'obbligo di rendere il conto e di versarle all'amministrazione competente a riceverle» (Cass. SU n. 5463/2009). 
Né può rappresentare ostacolo l'i nterpretazione, non eccessivamente espansiva, da dare all'art.172 lett.d) c.g.c. come categoria residuale, in quanto la domanda può essere ri-qualificata dal giudice (e la Corte dei ### lo ha fatto) al fine di farla rientrare nei limiti di un giudizio di conto, ad istanza di parte, cui applicare regole contabili, senza che ciò assuma rilievo ai fini della giurisdizione. 
E al cune aperture nella giur isprudenza contabile e dell e ### unite sulla previsione di cui alla lett.d) dell'art.172 c.g.c., indicate al paragrafo 8.2., già vi sono state.  10. I restanti motivi sono assorbiti.  11. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti va cassata la sentenza impugnata e dichiarata la giurisdizione della 32 Corte di Co nti; le parti vanno, di conseguenza, rimesse dinanzi al g iudice contabile, anche per la liquidazione delle spese del present e giudizio di legittimità.  PQM La Corte, a ### accoglie il primo motivo del ricorso per cassazione, assorbiti i restanti, dic hiara la giurisdizione della Corte di ### cassa la sentenza impugnata e rimette le parti dinanzi al giudice contabile competente, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 
Così deciso, in ### nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025 .   

Giudice/firmatari: Manna Antonio, Iofrida Giulia

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Tribunale di Nola, Sentenza n. 3018/2025 del 10-11-2025

... la finalità conciliativa consente di utilizzare l'accertamento tecnico preventivo quale strumento volto alla definizione stragiudiziale della controversia, è soprattutto la finalità cognitiva ad assumere rilievo centrale in ambito processuale. Essa, infatti, riconosce alle parti la possibilità di precostituire, in via anticipata e al di fuori del processo di merito, un accertamento tecnico utilizzabile come prova, senza che sia necessario dimostrare i requisiti tipici delle misure cautelari, quali il "fumus boni iuris" e il "periculum in mora". Tale istituto, infatti, si differenzia strutturalmente dall'istruzione preventiva disciplinata dall'art. 696 c.p.c., in quanto non richiede l'urgenza dell'accertamento né la sussistenza di un rischio di alterazione dello stato dei luoghi o delle cose: elementi questi tipici dell'istruzione cautelare e non anche dell'accertamento ex art. 696-bis, il quale consente quindi di acquisire una prova tecnica anche in assenza dell'urgenza, configurando un meccanismo autonomo di anticipazione probatoria, idoneo ad assumere pieno rilievo nel successivo giudizio contenzioso. In tale prospettiva, l'accertamento tecnico costituisce una base probatoria solida (leggi tutto)...

testo integrale

R.G.N.N. 785/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA Il Tribunale di Nola, ###, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunziato la seguente: SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. rg 785/2018, riservata in decisione all'udienza del 24 giugno 2025, con assegnazione alle parti di giorni sessanta per il deposito delle memorie conclusionali e di ulteriori giorni venti per quelle di replica, venuti a scadere il ###, avente ad oggetto: art.  1669 c.c. rovina e difetti di cose immobili.  vertente tra: ### in proprio e nella qualità di erede di ##### e ### in qualità di eredi di ### rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di costituzione in giudizio a seguito di ricorso per la riassunzione del processo ex art. 303 c.p.c., dall'avv. ### con il quale elettivamente domiciliano in ### al ### 392/D; -ATTORI - contro ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta, dall'avv. ### con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla ### n. 23; - CONVENUTA nonché #### S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione in giudizio, dall'avv. ### con il quale elettivamente domicilia in ### alla ### n. 10, -### - CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 24.06.2025.
Svolgimento del processo.  1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ### e ### — premesso di essere proprietari di due appartamenti siti in ### alla via ### n. 29, posti all'ultimo piano di un edificio condominiale denominato “### Magnolie” (identificati con gli interni A-11 e A-12) — hanno convenuto in giudizio la società ### s.r.l., in qualità di impresa appaltatrice cui il ### aveva affidato l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria delle facciate, di risanamento parziale del calcestruzzo ammalorato dei frontini e dei sottobalconi, nonché di rifacimento degli intonaci e di tinteggiatura, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti, per un importo di euro 8.480,11 (oltre ###, a causa delle infiltrazioni d'acqua provenienti dal solaio, asseritamente dovute a un'esecuzione negligente dei lavori. 
A sostegno della domanda gli attori hanno posto le risultanze della consulenza tecnica eseguita dal perito nominato dal Tribunale in sede di procedimento per ATP (R.G. n. 6394/2015), ing. ### Hanno così chiesto l'accoglimento della domanda risarcitoria e la condanna dell'impresa convenuta al pagamento delle spese sostenute per l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo pari ad euro 2.600,00 oltre 4% e IVA e al pagamento della somma di euro 600,00 a titolo di costi sostenuti per la consulenza tecnica di parte, vinte le spese di lite da liquidarsi al difensore dichiaratosi antistatario.  2. Si è tempestivamente costituita in giudizio la ### s.r.l., la quale ha eccepito, in via preliminare l'improcedibilità delle domande azionate dagli istanti per mancato previo esperimento del tentativo di negoziazione assistita di cui al D.L. 12.09.2014 n. 132; nel merito: che i danni riscontrati negli appartamenti oggetto di causa erano preesistenti all'esecuzione delle opere da parte della società appaltatrice in quanto l'impermeabilizzazione del terrazzo, già prima dei lavori, aveva riportato crepe e deterioramenti; che, infatti, non era neppure presente il gocciolatoio all'intradosso del solaio di copertura, ordinato alla convenuta dal ### dei #### come opera fuori capitolato con O.d.S. del 18.09.2015; l'infondatezza della pretesa di ripetizione delle spese asseritamente sostenute dagli attori per la perizia tecnica di parte trattandosi di spese superflue a fronte dell'esperito accertamento tecnico preventivo. Ha chiesto, poi, di essere autorizzata a chiamare in causa la propria società assicuratrice, ### di ### e ### S.p.A., in forza del contratto di assicurazione n. 6510703 con la stessa concluso, al fine di essere manlevata in ipotesi accoglimento della domanda proposta dagli istanti; ha, altresì, esperito domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento da parte degli attori della quota di prezzo dell'appalto loro imputabile per le opere eseguite, pari a complessivi euro 8.821,60 (oltre interessi legali da ciascuna fattura al saldo), precisando che sebbene una delle fatture poste a fondamento del vantato credito risulti intestata a ### figlio degli attori, ciò è dovuto alle indicazioni all'epoca fornite mediante consegna del piano di riparto ad opera dell'amministratore di condominio di p.t., con vittoria di spese di spese di lite.  3. Verificata la ritualità dell'istanza di chiamata in causa del terzo, il giudice istruttore allora titolare del presente procedimento, ha concesso la richiesta autorizzazione, rinviando la causa all'udienza del 06.12.2018.  3.1. Si è costituita, così, la società ### - ### e ### S.p.A. (di seguito, per brevità, solo ###, la quale, in via preliminare, ha eccepito l'inopponibilità ad essa assicurazione della consulenza tecnica eseguita in sede ###essere stata evocata nel relativo procedimento; si è poi associata alle deduzioni della convenuta secondo cui i vizi sarebbero preesistenti all'esecuzione dei lavori e dovuti a una cattiva impermeabilizzazione del solaio di copertura del fabbricato; ha, ad ogni modo eccepito l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art.  2952, 2 e 3 comma, c.c., del diritto della ### S.r.l. ad essere tenuta indenne da ### S.p.A., non essendole noto “a quando risalga la prima richiesta risarcitoria inoltrata dagli attori alla ### S.r.l.”, nonché l'estraneità delle lavorazioni eseguite sul solaio (demolizione e rifacimento dei parapetti della copertura condominiale) dall'ambito di copertura della polizza stipulata con l'impresa edile in quanto circoscritta ai lavori di “manutenzione ordinaria delle facciate dell 'edificio A ovvero risanamento parziale del calcestruzzo ammalorato dei frontini e dei cieli dei balconi con successivo rifacimento degli intonaci e pitturazione”; ha poi dedotto che la polizza prevede una franchigia assoluta di € 5.000,00, con uno scoperto del 10% e che il perito nominato dalla ### aveva accertato che i costi di ripristino degli appartamenti attorei ammontano a circa € 4.100,00. Ha, così, insistito per il rigetto della domanda di manleva azionata dalla convenuta, chiedendo in subordine che la declaratoria di manleva fosse contenuta entro i limiti di operatività della polizza, vinte le spese di lite.  4. All'udienza del 06.12.2018, il giudice istruttore, dopo aver rilevato il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, ha onerato le parti alla presentazione della relativa domanda, invitandole altresì a verificare la possibilità di giungere alla conciliazione della lite e di formulare proposta ex art. 185 bis c.p.c.  4.1 Acquisito il fascicolo del procedimento per ### il Giudice, rilevato che la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta non era stata oggetto del tentativo di negoziazione assistita, riservata ogni valutazione sul punto in sede di decisione, su concorde istanza delle parti ha concesso i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.  5. Espletato l'interrogatorio formale dell'attrice, ### all'udienza del 02.03.2021 è stata dichiarata l'interruzione del processo in ragione dell'avvenuto decesso di ### 5.1. Intervenuta la riassunzione del giudizio a seguito di ricorso ex art. 303 c.p.c. depositato in data ### dalla ### S.r.l., si sono costituiti in giudizio ### in proprio e quale erede del defunto coniuge, nonché i figli, ### e ### in qualità di eredi del ### i quali hanno tutti insistito per l'accoglimento delle domande ab origine proposte.  5.1. Anche la ### S.p.A. si è costituita nuovamente nel giudizio riassunto, riproponendo le medesime eccezioni e conclusioni dapprima rassegnate.  6. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.02.2022, il Giudice istruttore allora titolare del procedimento, ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., ha formulato una proposta transattiva, individuando in euro 4.000,00 l'importo che la convenuta avrebbe dovuto corrispondere in favore degli attori, oltre alle spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. e alle spese del presente giudizio, quantificate in quella sede in euro 2.000,00, oltre ### CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, nonché al rimborso delle ulteriori spese sostenute per il procedimento di merito (contributo unificato e marca da bollo). Le parti sono state altresì avvertite che, in caso di mancata adesione alla proposta per indisponibilità dell'una o dell'altra parte, il relativo comportamento processuale sarebbe stato valutato dal Tribunale ai fini dell'applicazione degli artt. 91 e 96, comma 3, c.p.c., ove il rifiuto fosse risultato, all'esito della lite, ingiustificato.  7. La difesa degli attori ha, così, provveduto alla formalizzazione della proposta ex art. 185 bis c.p.c., la quale, tuttavia, non ha trovato positiva adesione ad opera delle controparti.  8. Indi, la causa, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo giusta provvedimento del ### del 10 luglio 2024 di ricostituzione del ruolo, a seguito di un periodo di assenza da lavoro per congedo per maternità), è stata spedita per la precisazione delle conclusioni, dapprima all'udienza del 26.03.2024 e, dopo un duplice rinvio dettato da esigenze di ruolo, all'udienza del 24.06.2025 ed ivi trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini 190 c.p.c. 
Motivi della decisione.  1. In via preliminare, va dichiarata la procedibilità della domanda attorea, atteso che parte attrice ha documentalmente provato l'avvenuto esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 162/2014, trattandosi di domanda risarcitoria di valore inferiore ad euro 50.000, per la quale il preventivo esperimento della procedura costituisce condizione di procedibilità dell'azione. 
Procedibile risulta, altresì, la domanda riconvenzionale esperita dal convenuto volta al pagamento del corrispettivo del prezzo pro-quota dei lavori appaltati, sebbene dalla documentazione in atti non sia possibile evincere che la domanda di negoziazione assistita sia stata estesa dalla ### s.r.l.  all'azione dalla stessa intentata.
Sul punto giova, innanzitutto, rammendare che la ratio ispiratrice che ha mosso il legislatore ad introdurre a più riprese nel nostro sistema ordinamentale strumenti alternativi al processo è quella di garantire una deflazione del contenzioso, con uno snellimento delle procedure e una riduzione dei tempi processuali. In quest'ottica, e con identità di ratio, sono stati disciplinati gli istituti della mediazione (d.lgs. 28/2010) e della negoziazione assistita (d.l. 132/2014), consacrati, nelle materie per le quali sono normativamente previsti come obbligatori, quali condizioni di procedibilità della domanda giudiziaria, di talché il mancato esperimento degli stessi, rende inaccessibile il ricorso alla giustizia ordinaria. 
Di recente, la Corte di Cassazione, con sentenza a ### n. 3452 del 2024, muovendo dalla considerazione della finalità deflattiva dell'istituto della mediazione e dall'esigenza di evitare un irragionevole allungamento dei tempi processuali, ha affermato il principio di diritto secondo cui «la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione per l'intero corso del processo e laddove possibile». 
Considerato quindi che l'istituto della negoziazione assistita, disciplinato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 162/2014, risponde alla medesima ratio deflattiva della mediazione, in quanto volto a favorire la definizione bonaria delle controversie mediante l'assistenza dei rispettivi difensori e ad evitare, così, il ricorso alla tutela giurisdizionale, con conseguente contenimento dei tempi e dei costi del processo, nonché a contribuire all'efficienza complessiva del sistema giudiziario, deve ritenersi che il principio espresso dalla Suprema Corte sia applicabile anche alle ipotesi in cui la condizione di procedibilità prevista dalla legge sia costituita dal previo esperimento del tentativo di negoziazione assistita. 
Ne consegue che la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto deve ritenersi procedibile, non essendo previsto, in capo allo stesso, alcun autonomo onere di promuovere separatamente la procedura di negoziazione assistita rispetto a quella già esperita dalla parte attrice ai fini dell'introduzione del giudizio.  2. Passando al merito della lite, va osservato che la domanda risarcitoria proposta dagli attori è fondata per le ragioni di seguito esposte.  2.1 Come si è detto, nella parte dedicata alla ricostruzione dei fatti, la vicenda in esame trae il suo antecedente incontestato nel contratto di appalto stipulato nel 2014 tra il ### “### Magnolie” e l'impresa convenuta, siccome integrato dal successivo ordine di servizio n. 1 del 18.09.2015 (cfr. rispettivamente all. 7 fascicolo attoreo e all. 2 fascicolo di parte convenuta) avente ad oggetto, tra gli altri, il rifacimento dei muretti di copertura del solaio dell'edificio de quo. 2.2 E' noto che l'applicazione del principio iura novit curia, di cui all'art. 113, co. 1 c.p.c., importa la possibilità per il giudice di provvedere alla qualificazione della domanda, anche assegnando una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame. 
Nel caso di specie, al fine di delineare compiutamente la materia del contendere e l'ambito delle questioni rilevanti ai fini del decidere, deve osservarsi che - secondo quanto univocamente può evincersi dal tenore complessivo dell'atto di citazione in uno alle memorie ex art. 183 co, 6 c.p.c. - gli odierni attori hanno inteso agire, nel presente giudizio per l'accertamento della responsabilità dell'impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 1669 c.c. per la non corretta esecuzione dei lavori dalla questa eseguiti, asseritamente fonte di danni negli appartamenti di esclusiva proprietà degli istanti.  3. In punto di diritto, giova premettere che il rimedio previsto dall'art. 1669 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità per gravi difetti dell'opera avente natura di garanzia, distinta ed ulteriore rispetto a quella disciplinata dall'art. 1667 c.c. Tale disposizione, riguardante la rovina o il pericolo di rovina dell'edificio nonché i gravi difetti costruttivi, introduce una forma di responsabilità extracontrattuale che può essere fatta valere non solo dal committente e dai suoi aventi causa, ma anche da qualsiasi terzo danneggiato. ###. 1669 c.c. concretizza, infatti, una figura di responsabilità speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 2043 c.c., volta ad assicurare una tutela più efficace dell'affidabilità e sicurezza dell'opera, garantendo al contempo la normale utilizzazione e il pieno godimento del bene da parte dei soggetti che ne traggono utilità. 
Si tratta, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, di un'azione di natura personale, che può essere esercitata da ciascun condomino autonomamente, senza necessità della partecipazione al giudizio degli altri, sia nel caso in cui i vizi accertati riguardino le parti comuni dell'edificio, sia quando interessino singole unità immobiliari di proprietà esclusiva (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. II, 10 aprile 2000, n. 4485). 
La Corte di Cassazione con pronuncia resa a ### n. 7756/2017, aderendo all'orientamento interpretativo estensivo della norma in commento espresso da Cass. 22553/2015, secondo cui risponde ai sensi dell'art. 1669 c.c., anche l'autore di opere realizzate su di un edificio preesistente, allorché queste incidano sugli elementi essenziali dell'immobile o su elementi secondari rilevanti per la funzionalità globale, ha definitivamente chiarito che “l'art. 1669 c.c., è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo" (cfr. Cass. civ., Sez. ### Sent., 27.03.2017, n. 7756).
Segnatamente, sono “gravi difetti dell'opera”, rilevanti ai sensi della citata norma, anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi ecc.) purché tali da compromettere la funzionalità e il godimento dell'opera stessa e che, senza richiedere necessariamente opere di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati anche soltanto con interventi di manutenzione ordinaria, quali opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o con opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (cfr. Cass. Civ. nn. 1164/1995 e 14449/1999). 
Pertanto, non dovendo necessariamente trattarsi di vizi che compromettono la stabilità o la conservazione dell'immobile - riconducibili, piuttosto, alla “rovina o al pericolo di rovina” parimenti contemplati dall'art. 1669 c.c. - la giurisprudenza di legittimità ricomprende pacificamente tra le ipotesi di gravi difetti, ai sensi della disposizione in esame, fenomeni quali infiltrazioni d'acqua, presenza di umidità nelle murature e, più in generale, significative carenze di impermeabilizzazione (cfr. ex multis Cass. Civ. nn. 84/2013, 21351/2005, 117/2000) 4. In applicazione di tali principi, non appare revocabile in dubbio che la realizzazione delle opere oggetto del contratto d'appalto e del successivo ordine di servizio siano da qualificarsi come interventi edilizi su bene immobile destinato per sua natura a lunga durata, realizzati con l'opera di ristrutturazione dell'appaltatore, e per ciò disciplinato dall'art. 1669 c.c., quanto alla responsabilità in caso di presenza di gravi difetti, come quelli per l'appunto dedotti nella specie (infiltrazioni d'acqua a loro volta causative di danni “negli appartamenti degli istanti, consistenti in muffa, macchie, notevoli microlesioni”).  5. Il codice fissa per questa azione termini che peraltro non si cumulano tra loro. 
Il primo termine è quello decennale, vale a dire che l'appaltatore è tenuto a garantire i gravi difetti dell'opera per un periodo di dieci anni che comincia a decorrere dal giorno del compimento dell'opera. 
Il secondo termine è quello accordato al committente per esperire la propria azione, per cui lo stesso deve, a pena di decadenza, denunciare il fatto entro un anno dalla scoperta e, dopo, deve iniziare l'azione entro un alto anno, pena la prescrizione del diritto. 
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c., a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (cfr. Cass. n. 777 del 16/01/2020 e Cass. 24486 del 17/10/2017); conoscenza che sovente viene derivata dall'espletamento di “un'indagine tecnica di parte”, se con addirittura da un accertamento tecnico preventivo. 5.1 Ora, atteso che, ai sensi degli artt. 2938 e 2969 c.c., le eccezioni di prescrizione e di decadenza non sono rilevabili d'ufficio dal giudice, ma devono essere specificamente dedotte dalla parte interessata, trattandosi di eccezioni in senso stretto, la cui proposizione costituisce espressione di una scelta difensiva riservata alla disponibilità delle parti stesse, va rilevato che nel caso di specie, nessuna delle parti ha mai fatto riferimento ai suddetti istituti, né ha sollevato eccezioni puntuali in ordine alla prescrizione o alla decadenza dei diritti azionati. 
Ne consegue che, in assenza di rilievi ed eccezioni sul punto, il giudizio può essere utilmente proseguito ai fini della valutazione nel merito della fondatezza della pretesa fatta valere.  6. Tanto chiarito, la responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 c.c., speciale rispetto a quella generica contemplata dall'art. 2043 c.c., introduce una presunzione iuris tantum di responsabilità, la quale può essere vinta dall'appaltatore con la prova dell'ascrivibilità del fatto al caso fortuito, alla forza maggiore o al fatto esclusivo di terzi (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 15488/2000).  6.1 Come brevemente ricapitolato nella premessa in fatto, parte attrice al fine di ottenere un accertamento in ordine alla causa e all'entità del danno subito, ha esperito ricorso per ### nell'ambito del quale l'intestato Tribunale ha nominato, quale consulente tecnico d'ufficio, l'#### chiamato così ad: 1) accertare la sussistenza dei danni lamentati dai ricorrenti alle unità abitative identificate quali particelle ### e ### del ### “### Magnolie”; 2) descrivere l'eziologia degli eventuali suddetti danni, verificandone la riconducibilità agli interventi di manutenzione edilizia siccome lamentato dai ricorrenti; 3) accertare la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte degli interventi in parola , con riferimento all'adozione di ogni opportuna cautela e misura protettiva ad alla corrispondenza di tali lavori a quelli previsti nel contratto di appalto versato in atti; D) verificare l'eventuale proliferazione dell'entità dei danni; E) accertare il tipo di interventi edilizi necessari al ripristino dello stato dei luoghi e alla riparazione degli eventuali danni subiti, specificandone i tempi di riparazione ed i probabili costi.  6.2 In diritto, è doveroso ricordare che il novellato art. 696-bis c.p.c., introdotto dalla riforma del 2005, ha conferito alla consulenza tecnica preventiva ai fini della risoluzione della lite una duplice funzione: da un lato, una funzione conciliativa; dall'altro, una funzione cognitiva, avente diretta incidenza probatoria nel successivo giudizio di merito. 
In particolare, se da un lato la finalità conciliativa consente di utilizzare l'accertamento tecnico preventivo quale strumento volto alla definizione stragiudiziale della controversia, è soprattutto la finalità cognitiva ad assumere rilievo centrale in ambito processuale. Essa, infatti, riconosce alle parti la possibilità di precostituire, in via anticipata e al di fuori del processo di merito, un accertamento tecnico utilizzabile come prova, senza che sia necessario dimostrare i requisiti tipici delle misure cautelari, quali il "fumus boni iuris" e il "periculum in mora". Tale istituto, infatti, si differenzia strutturalmente dall'istruzione preventiva disciplinata dall'art. 696 c.p.c., in quanto non richiede l'urgenza dell'accertamento né la sussistenza di un rischio di alterazione dello stato dei luoghi o delle cose: elementi questi tipici dell'istruzione cautelare e non anche dell'accertamento ex art. 696-bis, il quale consente quindi di acquisire una prova tecnica anche in assenza dell'urgenza, configurando un meccanismo autonomo di anticipazione probatoria, idoneo ad assumere pieno rilievo nel successivo giudizio contenzioso. In tale prospettiva, l'accertamento tecnico costituisce una base probatoria solida da cui il giudice può attingere elementi decisivi per la risoluzione della lite, anche in assenza di una conciliazione tra le parti. 
La giurisprudenza di legittimità è, infatti, costante nell'affermare che la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo (cfr. ex multis Cass. Sez. III, Sentenza, 24/03/2023, n. 8496), con la precisazione che, l'acquisizione di tale relazione tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse (cfr. ex multis civ., Sez. II, Sentenza, 05/04/2016, n. 659).  6.3 Seguendo tali coordinate ermeneutiche, giova, in primis, evidenziare la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della ### s.r.l. già nella fase di accertamento tecnico preventivo, atteso che il ricorso introduttivo risulta tempestivamente notificato a mezzo PEC in data ###, entro il termine del 20.11.2015 assegnato dal Giudice Istruttore con decreto di fissazione d'udienza del 30.10.2015. 
Va, inoltre, rilevato che la produzione in atti della relazione tecnica redatta in sede di ### avvenuta ad opera degli attori - che già di per sé, per le ragioni anzidette, deve ritenersi pienamente rituale - è stata poi seguita dal formale provvedimento del giudice di acquisizione del fascicolo del procedimento per ### adottato con verbale d'udienza del 06.12.2018. 
Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità della suddetta produzione, sollevata dalla convenuta sulla scorta dell'art. 698, comma 3, c.p.c., deve essere dichiarata infondata, non potendosi dubitare né della rituale instaurazione del contraddittorio in sede di ### né della legittima acquisizione della relativa documentazione nel presente giudizio, come tale pienamente e legittimamente utilizzabile. 6.4 Ciò posto, destituita di fondamento risulta, altresì, l'eccezione sollevata da parte convenuta in ordine alla preesistenza dei danni lamentati rispetto all'esecuzione delle opere da parte della società appaltatrice, sprovvista di qualsivoglia riscontro probatorio. 
Né tale assunto potrebbe ritenersi corroborato - come invece paventato dalla difesa della convenuta - sulla scorta del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal ### dei lavori o dalla circostanza che l'ordine di servizio n. 1 del 18.09.2015 prevedesse la realizzazione dei gocciolatoi all'intradosso del solaio di copertura. 
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, ing. ### le cui conclusioni questo Giudice integralmente condivide in ragione della coerenza logica, della correttezza metodologica e della chiarezza degli accertamenti svolti, ha individuato la causa dei danni lamentati nell'assenza delle impermeabilizzazioni, “rimosse a seguito delle demolizioni” (cfr. pag. 11 dell'elaborato peritale) nonché nell'omessa adozione di misure provvisionali necessarie a prevenire i fenomeni infiltrativi nella specie verificatosi. 
Più in dettaglio, il perito, dopo aver osservato che la ### s.r.l. “procedeva con la demolizione del parapetto (o muro) posto sul lastrico di copertura, per il rifacimento dello stesso” tra il mese di dicembre 2014 e gennaio 2015, ha osservato come una simile demolizione abbia esposto alle intemperie la trave di collegamento e parte del solaio di copertura; conseguentemente “non essendoci le impermeabilizzazioni, in quanto rimosse a seguito delle demolizioni, si verificavano le infiltrazioni delle acque meteoriche nel solaio esistente in latero-cemento, fino a farla scorrere all'interno delle pignette in laterizio” (cfr. pag. 11 elaborato cit.). 
Il fatto poi che, allo stato attuale, le lavorazioni eseguite sul solaio risultino correttamente realizzate non esclude che, nel corso dell'esecuzione delle opere, si siano verificate negligenze ed omissioni operative imputabili all'appaltatrice, le quali hanno inciso sulla corretta esecuzione e funzionalità dell'opera. Come, infatti, rilevato dallo stesso CTU “bisogna però tenere conto che, le opere eseguite dall'impresa ### s.r.l., provocavano le infiltrazioni all'interno degli appartamenti dei coniugi ###ri ### a causa, secondo quanto dedotto dallo scrivente, delle mancate o insufficienti opere provvisionali adottate, per la protezione delle intemperie delle parti demolite. In particolare, dopo le demolizioni del parapetto, l'impresa esecutrice doveva, senza alcuna esitazione, coprire buona parte del lastrico solare e parte del fronte del fabbricato, con un telo in PVC opportunamente ancorato con sacchi di sabbia sul lastrico e assi di legno lungo il fronte” (cfr. pag. 12 elaborato peritale). 
È pertanto evidente che l'intervento posto in essere dall'impresa appaltatrice, stante l'omessa adozione delle necessarie cautele tecniche idonee a prevenire l'ingresso delle acque meteoriche, ha determinato i danni lamentati dagli attori, integrando una condotta negligente riconducibile all'impresa stessa ai sensi dell'art. 1669 c.c., atteso che i vizi denunciati dagli istanti, siccome accertati dal perito, incidono sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile, concretando gravi difetti dell'opera.  7. Accertata la responsabilità dell'appaltatrice, il Tribunale, facendo proprie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, stima in euro 8.480,11, oltre ### i costi occorrenti per il ripristino dei danni riscontrati negli appartamenti.  8. ### sussistenza dei difetti costruttivi accertati in sede ###sé il rigetto della domanda riconvenzionale di pagamento del corrispettivo formulata dalla ### s.r.l., responsabile dei danni patiti dagli istanti.  9. Pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto il Tribunale accoglie la domanda risarcitoria azionata dagli istanti e, per l'effetto, condanna la ### s.r.l. al pagamento in favore di #### e ### della somma di euro 8.480,11, oltre ### Tale somma, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorata del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dai danneggiati per la ritardata corresponsione di quanto ad egli dovuto a titolo risarcitorio. 
La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995 n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, attraverso l'applicazione degli indici pubblicati dall'### A tal punto è opportuno precisare che questo tribunale, in assenza di un diverso elemento che consenta di collocare con precisione l'evento nel tempo, ritiene di far coincidere la data dell'evento dannoso (utile ai fini della devalutazione) con quella del deposito dell'elaborato peritale in sede di ATP (1 settembre 2016). 
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, a titolo di risarcimento per il cd. lucro cessante, compete agli attori l'importo di euro 2.461,03, calcolato mediante l'applicazione degli interessi legali su euro 6.968,04 somma costituente, a sua volta, l'equivalente monetario del danno, devalutato al mese di settembre 2016. 
Di conseguenza, sommando la sorta capitale rivalutata ed il danno da svalutazione, il pregiudizio in esame ammonta ad euro 9.429,07, oltre iva. 
Per effetto della conversione del predetto credito risarcitorio in una obbligazione di valuta, saranno poi dovuti gli interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo. 10. Passando adesso alla disamina della domanda di manleva azionata dall'impresa appaltatrice nei confronti dell'impresa assicuratrice, il Tribunale la dichiara infondata per la ragione assorbente di seguito esposta. 
Dall'esame del contratto di polizza prodotto in atti, emerge infatti che la copertura assicurativa stipulata dall'impresa ### S.r.l. era limitata esclusivamente ai lavori di “manutenzione ordinaria delle facciate dell'edificio A, ovvero risanamento parziale del calcestruzzo ammalorato dei frontini e dei cieli dei balconi, con successivo rifacimento degli intonaci e pitturazione”. 
Come correttamente prospettato dalla ### S.p.A., tale delimitazione oggettiva dell'ambito di garanzia esclude in modo evidente la riferibilità della polizza alle opere effettivamente eseguite sul solaio di copertura, consistenti nella demolizione e nel rifacimento dei parapetti del lastrico solare condominiale, trattandosi di attività che, per loro natura e funzione, non possono essere qualificate come mere opere di manutenzione ordinaria delle facciate, né come interventi di risanamento superficiale del calcestruzzo dei balconi. 
Le lavorazioni in questione, attinenti invece a porzioni strutturali e funzionali della copertura dell'edificio, rientrano in una tipologia di intervento del tutto diversa da quella oggetto della polizza, sia per estensione sia per finalità, e non possono quindi essere considerate comprese nella descrizione contrattuale dei lavori assicurati. 
Del resto, la circostanza che la polizza non coprisse i lavori sul solaio è incontestata dall'impresa assicurata, la quale non ha prodotto alcun documento idoneo a dimostrare un'eventuale estensione della copertura assicurativa. A sostegno di tale affermazione milita l'ordine di servizio versato in atti che, come paventato dalla stessa impresa appaltatrice, individua gli interventi sul solaio di copertura come lavori extra-capitolato, confermando che tali operazioni non rientrano nell'ambito dei lavori oggetto della polizza assicurativa, circoscritta ai lavori di manutenzione ordinaria delle facciate o risanamento dei frontini dei balconi. 
Ne deriva che, l'evento dannoso verificatosi, imputabile a carenze operative e all'omessa adozione di cautele durante la fase di demolizione dei parapetti, esulando dalla copertura assicurativa, rende infondata la domanda di manleva avanzata dall'impresa nei confronti della compagnia assicuratrice.  11. Ogni altra questione è da dichiararsi assorbita.  12. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'impresa appaltatrice tanto nel rapporto con gli attori quanto nel rapporto con la terza chiamata in causa (art. 91 c.p.c.), e vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, così come individuato in base al valore della domanda risarcitoria azionata in via principale dagli istanti.
Tale criterio trova applicazione anche nei rapporti tra parte attrice e la società ### s.r.l., sebbene quest'ultima abbia proposto domanda riconvenzionale volta al pagamento del corrispettivo d'appalto. 
Difatti, la Suprema Corte ha chiarito che in tema di compensi spettanti al difensore “al fine della determinazione del valore della causa, la domanda riconvenzionale non si cumula con la domanda principale dell'attore (ma solo se di valore eccedente a quest'ultima - ipotesi che non ricorre nel caso di specie - può comportare l'applicazione dello scaglione superiore, poiché la proposizione di una riconvenzionale amplia il "thema decidendum" ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile”; cfr. ex multis Cass. civ., Sez. II, Ord., 20/10/2023, n. 29182).  12.1 Ai fini della suddetta determinazione vengono utilizzati, nei rapporti tra gli attori e ### s.r.l., i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, così come integrato dal successivo D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, e quelli massimi per la fase decisionale. La mancata adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice ai sensi dell'art.  185 bis c.p.c., in termini addirittura migliorativi rispetto all'esito della lite, giustifica il pagamento secondo i parametri massimi delle fasi cui si è dato corso in conseguenza della mancata accettazione della proposta.  12.2 Le stesse vanno poi distratte in favore dell'avv. ### il quale dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ha implicitamente affermato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.  12.3 Quanto ai rapporti tra l'impresa convenuta e la società assicurativa, terza chiamata in causa, la liquidazione ha luogo utilizzando i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, così come integrato dal successivo D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e quelli minimi per la fase istruttoria, consistita nel solo deposito della memoria ex art.  183 co. 6 c.p.c. II, senza ulteriore attività 13. Per il principio di causalità, devono poi essere poste a carico della ### s.r.l., in persona del rappresentante legale p.t., le spese del CTU nominato in sede di procedimento per ATP recante R.G.  n. 6394/2015, come determinate con ### n. 9259/2016 di liquidazione del G.I. titolare dell'indicato procedimento depositato 12.09.2016, pari ad euro 2.600,00 oltre 4% e IVA sull'importo degli onorari, con diritto della parte anticipante a ripetere quanto a tale titolo eventualmente versato.  14. ### s.r.l. deve, inoltre, essere condannata a rifondere in favore del procuratore antistatario degli attori le spese processuali del procedimento di ### Va, infatti, al riguardo rammentato che “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente” (Cass. 1549 del 7.6.2019). La liquidazione delle stesse viene fatta come in dispositivo in applicazione dei parametri medi, previsti dal D.M.  55/2014, nella versione ratione temporis applicabile, per le prime tre fasi dei procedimenti cautelari di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.  15. Deve, invece, rigettarsi la richiesta di condanna alla refusione delle spese sostenute per l'attività espletata dal consulente tecnico di parte attrice, quantificata dalla stessa in euro 600,00, in quanto non ricorre in atti alcuna prova in ordine all'effettivo esborso sostenuto. 
Se è vero, infatti, che le “spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue”, è pur vero, che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito “che non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (cfr. cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/07/2022, n. 21402).  P.Q.M.  Il Tribunale di Nola, ###, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da ### in proprio e nella qualità di erede di #### e ### nella qualità di eredi di ### nei confronti della ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con la chiamata in causa della ### di ### e ### S.p.A., ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attrice della somma di 9.429,07, oltre IVA ed interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo; b) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla ### s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t.; c) rigetta la domanda di manleva azionata dalla ### s.r.l. nei confronti della ### di ### e ### S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t.; d) condanna la convenuta ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore di #### e ### nella spiegate qualità, liquidate in euro 153,00 per esporsi e euro 5.928,00 (euro 919,00 per la fa d studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680 per la fase istruttoria, euro 2.552 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, avv. ### e) condanna ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della ### di ### e ### S.p.A delle spese di lite del presente giudizio liquidate in euro 4.237,00 (euro 919,00 per la fa d studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria ed euro 1.701,00) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge; f) pone a definitivo carico della ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., le spese del CTU nominato in sede di procedimento per ATP recante R.G. n. 6394/2015, come determinate con ### n. 9259/2016 di liquidazione del G.I. titolare dell'indicato procedimento depositato 12.09.2016, pari ad euro 2.600,00 oltre 4% e IVA sull'importo degli onorari, con diritto della parte anticipante a ripetere dalle altre quanto a tale titolo eventualmente versato e condanna la stessa ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del difensore antistatario degli attori avv. ### delle relative spese di lite liquidate in euro 145,50 per esborsi ed euro 2.732,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge. 
Nola, 10.11.2025 

Il Giudice
Dott. ssa


causa n. 785/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Cennamo Donatella

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