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Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 1204/2024 del 05-06-2024

... psico-fisica, nell'esatta misura accertanda, previa C.T.U., e per l'effetto, B) ### l'I.N.A.I.L. a corrispondere al ricorrente la relativa prestazione economica prevista dalla legge, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei dalla maturazione del diritto al saldo [..]”. Si costituiva in giudizio l'### contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto. Istruita a mezzo prova testimoniale e CTU medico legale, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 5.6.2024 - sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per i motivi che seguono. All'esito della disposta prova orale le mansioni dedotte in ricorso (leggi tutto)...

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COSENZA Sezione Lavoro Il Giudice del ### Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2057/2023 R.G.   TRA ### con Avv. ### ricorrente E INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. ### resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 29.5.2023 ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di essere alle dipendenze del Comune di ### con la qualifica di operario addetto alla manutenzione stradale e custode di cimitero, esponeva che l'attività lavorativa svolta sin dal 2008 aveva comportato la movimentazione manuale di carichi e posture incongrue, nonché movimenti e torsioni abnormi e ripetuti del tronco, determinando l'insorgenza delle patologie meglio indicate alla pag. 2 dell'atto introduttivo. 
Deduceva che la domanda presentata all'### intesa al riconoscimento della natura professionale delle malattie contratte era stata respinta e che analogo esito aveva avuto il ricorso amministrativo. 
Lamentando la erroneità delle determinazioni dell'### agiva in questa sede assumendo di aver riportato postumi permanenti in misura non inferiore al 7% per la patologia a carico della spalla e del rachide cervicale e L-S e concludeva Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 05/06/2024 chiedendo “[..] A) Dichiarare e ritenere che dall'attività lavorativa espletata è conseguita all'istante la malattia professionale denunciata, meritevole di tutela assicurativa per una menomazione dell'integrità psico-fisica, nell'esatta misura accertanda, previa C.T.U., e per l'effetto, B) ### l'I.N.A.I.L. a corrispondere al ricorrente la relativa prestazione economica prevista dalla legge, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei dalla maturazione del diritto al saldo [..]”. 
Si costituiva in giudizio l'### contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto. 
Istruita a mezzo prova testimoniale e CTU medico legale, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 5.6.2024 - sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce. 
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per i motivi che seguono. 
All'esito della disposta prova orale le mansioni dedotte in ricorso con lo svolgimento da parte del ricorrente delle indicate attività lavorative ha trovato riscontro nella chiara deposizione resa dal teste escusso (###. 
Disposta CTU medico legale il consulente (vedi relazione Dott. Mazzei V.  depositata il ###) ha accertato che “[..] il ricorrente ### è da considerarsi: ### di malattia professionale per quanto alla patologia di spalla destra, con percentuale di danno biologico del 4%. Non portatore di malattia professionale per quanto alla patologia del rachide [..]” specificando che “[..] La patologia muscolo tendinea di spalla destra è indubbiamente una patologia da usura compatibile all'attività lavorativa svolta. ### di idoneità di cui alla pagina che precede, palesa la necessità di limitazione di funzione in lavoratore esposto al rischio di movimentazione manuale dei carichi ed al rischio di movimenti ripetuti degli arti superiori. Nulla si evince invece (ed anzi è da escludersi) per quanto all'incidenza del lavoro svolto sulla integrità della colonna, non reperendo nell'attività lavorativa riferita, vibrazioni corpo intero oppure attività che possano realmente portare nocumento al tratto vertebrale, tanto da determinare protrusioni discali multiple da ### fino ad ###”. 
Sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuto il CTU - condivise dal giudicante in quanto la relazione è esauriente e immune da vizi logici e quindi può essere posta alla base della decisione - la domanda di parte ricorrente non può essere accolta essendo la percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 05/06/2024 accertata di grado inferiore al limite minimo previsto per il riconoscimento delle prestazioni (indennizzo in conto capitale/rendita) a carico dell'### Le spese di lite e di consulenza tecnica seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 2.500,00 oltre ### CPA e rimborso forfettario come per legge; pone a carico di parte ricorrente le spese di consulenza tecnica d'ufficio alla cui liquidazione provvede con separato decreto. 
Così deciso in ### 5 giugno 2024 Il Giudice del #### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 05/06/2024

causa n. 2057/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Vaccarella Alessandro

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Tribunale di Torino, Sentenza n. 4764/2022 del 07-12-2022

... o, comunque, nella veriore misura accertanda in corso di causa; in via istruttoria, ed in revoca dell'ordinanza 17 maggio 2022, si richiamano integralmente le istanze di cui alla memoria difensiva 30/12/2021. ### In ogni caso dichiarare tenuta e condannare la ricorrente alla refusione delle competenze ed onorari, da liquidarsi, oltre accessori di ### e che a norma dell'art. 1-bis. dell'art. 4 del D.M. 55/2014 il compenso determinato sia ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonchè la navigazione all'interno dell'atto”. MOTIVI IN FATTO (leggi tutto)...

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE OTTAVA CIVILE in persona del Giudice Unico, dr.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429 c.p.c.  nella causa civile iscritta al n.18218/2021 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ### , presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende per delega in atti - RICORRENTE - - contro - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ### , presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende per delega in atti - RESISTENTE - OGGETTO: locazione - indennità di avviamento ex art. 34 L. 392/1978 CONCLUSIONI Per parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale di ### - accertare e dichiarare il diritto di a vedersi riconosciuta l'indennità per la perdita di avviamento ex art. 34 L. 392/1978 e conseguentemente condannare la a corrispondere alla ricorrente la somma di € 32.400,00 (oltre iva) pari, cioè, a 18 mensilità dell'ultimo canone versato, oltre agli interessi legali con decorrenza dal 3.3.2021 - data di rilascio dell'immobile in favore della proprietà - al saldo effettivo ### - condannare la alla refusione degli onorari e spese di lite, oltre accessori e rimborso al 15% per le spese generali”. 
Per parte resistente “Nel merito in via principale - accertato e dichiarato che a decorrere dall'anno 2003, anche a seguito degli atti di compravendita, l'attività commerciale esercitata da nei locali di ### sia permasa e che non sia stato effettuato alcun trasferimento/spostamento, dichiarare l'inesistenza di presupposti applicativi per il riconoscimento dell'indennità di avviamento commerciale ex art 34 L. 392/1978 e comunque rigettare integralmente le domande spiegate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi meglio esposti in narrativa che si intendono qui integralmente richiamati; nel merito in via subordinata - accertato e dichiarato che a decorrere dall'anno 2003 l'attività commerciale esercitata da nei locali di proprietà di ### e quelli locati erano comunicanti e che, comunque, gli spazi e l'attività precipuamente esercitata nei locali oggetto di contratto fossero fruiti per esigenze amministrative, di deposito e produttive e solo marginalmente alla vendita, dichiarare l'inesistenza di presupposti applicativi per il riconoscimento dell'indennità di avviamento commerciale ex art 34 L.  392/1978 e comunque rigettare integralmente le domande spiegate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi meglio esposti in narrativa che si intendono qui integralmente richiamati; ancora nel merito in via ulteriormente gradata - accertato e dichiarato che l'attività di vendita esercitata nei locali oggetto di contratto da fosse comunque dedicata a soddisfare le esigenze di intermediari/grossisti che acquistavano la merce od utilizzano il servizio per trasferirlo a loro volta a diretti fruitori dichiarare l'inesistenza di presupposti applicativi per il riconoscimento dell'indennità di avviamento commerciale ex art 34 L.  392/1978 e comunque rigettare integralmente le domande spiegate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi meglio esposti in narrativa che si intendono qui integralmente richiamati; in via residuale - nella non creduta ipotesi di riconoscimento dell'esistenza di attività comportante frequentazione diretta della generalità degli utenti e dei consumatori, ridurre l'importo dell'indennità nella misura del 05,73 % oppure del 15,70% o, comunque, nella veriore misura accertanda in corso di causa; in via istruttoria, ed in revoca dell'ordinanza 17 maggio 2022, si richiamano integralmente le istanze di cui alla memoria difensiva 30/12/2021. ### In ogni caso dichiarare tenuta e condannare la ricorrente alla refusione delle competenze ed onorari, da liquidarsi, oltre accessori di ### e che a norma dell'art. 1-bis. dell'art. 4 del D.M.  55/2014 il compenso determinato sia ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonchè la navigazione all'interno dell'atto”.  MOTIVI IN FATTO E ### La presente controversia ha per oggetto la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 32.400,00 a titolo di indennità di avviamento ex art. 34 L. 392/78 asseritamente dovuta dalla locatrice in seguito al diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza. 
Occorre preliminarmente rilevare come parte convenuta abbia chiesto la revoca dell'ordinanza, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.5.2022, con cui è stata dichiarata decaduta dal diritto di assumere le prove per testimoni. 
Tale istanza non può essere accolta, dovendosi integralmente richiamare e confermare le motivazioni già espresse con la predetta ordinanza in ordine alla irritualità della intimazione ai testi. 
La domanda di parte ricorrente è fondata. 
E' documentato come in data ### sia stato stipulato tra le parti un contratto di locazione ad uso commerciale, per la durata di anni sei ex art. 27 L 392/78, dell'immobile, di proprietà della sito in ### e come con successiva scrittura privata del 1.9.2016 le parti abbiano concordato la parziale restituzione dell'immobile locato da parte della conduttrice e la conseguente riduzione del canone di locazione a € 21.600,00 annuali, da pagarsi in rate mensili di € 1.800,00 l'una (cfr. doc. 1 ricorrente). 
La parte locatrice ha poi riconosciuto come il contratto di locazione sia cessato per il diniego di rinnovo dalla stessa esercitato (e non per cause addebitabili alla conduttrice) e come l'attività svolta dalla (v endita d i m ateriale id rotermosanitario, idra ulico, arredo bagno, rivestimenti e pavimenti) rientrasse, astrattamente, tra quelle per cui è previsto il diritto all'indennità per la perdita di avviamento, ex artt. 27 e 34 L. 392/78. 
Ciò che la convenuta ha contestato è tuttavia la sussistenza, nel caso in esame, dei presupposti necessari a fondare il diritto all'indennità di avviamento. ### In particolare, ha evidenziato come la ricorrente non abbia dovuto trasferire la propria attività, che continua ad essere esercitata nell'immobile sito in e come, dunque, non vi sia stata alcuna perdita dell'avviamento; ha inoltre rappresentato come l'immobile locato fosse stato destinato dalla ricorrente ad attività complementari rispetto alla vendita (uffici, magazzini, passo carraio, ecc.) e come, in ogni caso, la presenza di contatto con il pubblico dovesse ritenersi del tutto marginale. 
Le argomentazioni della convenuta non possono essere condivise. 
Sebbene sia incontestato il fatto che la abbia proseguito la propria attività di vendita nell'immobile di proprietà della (società riconducibile alla stessa parte ricorrente), adiacente a quello già locato, e che la porzione locata fosse internamente collegata con quella di proprietà della (cfr. interpello sig.  ), tali circostanze non sono sufficienti ad escludere in capo alla ricorrente il diritto all'indennità di avviamento. 
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale prevista dall'art. 34 della l. n. 392 del 1978 è dovuta al conduttore uscente indipendentemente da qualsiasi accertamento circa la relativa perdita ed il danno concretamente derivante dal rilascio, con la conseguenza che essa spetta anche se egli continui ad esercitare la medesima attività in altro locale dello stesso immobile” ( Cass. 12/05/2017, n. 11770; Cass. n. 12895/2014; Cass. 02/04/2009, n. 7992; Corte d'Appello Lecce Sez. II Sent., 20/03/2018). 
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale “rileva che i locali locati siano effettivamente destinati ad attività che comporti il contatto con il pubblico e che, quindi, gli stessi siano aperti alla frequentazione diretta ed indifferenziata dei clienti che abbiano necessità ed interesse ad entrare in contatto con l'impresa” ( 20/03/2017, n. 7039) "intendendosi tali anche coloro che acquistano il bene per soddisfare bisogni della propria attività imprenditoriale o professionale ovvero per motivi promozionali o pubblicitari ad essa collegati, a nulla rilevando che i beni offerti in vendita riguardino una cerchia limitata di clienti e non la clientela occasionale" (Cass 23/11/1998 n. 11865).  ### l'insegnamento della Suprema Corte, la corresponsione dell'indennità in esame è dunque dovuta ope legis al conduttore uscente ai sensi dell'art. 34 L. 392/78, a prescindere da qualsiasi accertamento circa l'effettiva perdita di avviamento o il danno in concreto subito, elementi non richiesti dalla norma. ### E' in proposito inconferente il richiamo operato dalla resistente alla pronuncia della Suprema Corte n. 339/2001 (va sul punto rilevato l'errore materiale compiuto dalla parte nell'indicare il n. 229 anziché il n. 339) atteso che, nella fattispecie affrontata dalla Corte, è stato escluso il diritto all'indennità di avviamento per la mancanza, a monte, dello stesso presupposto del rilascio dell'immobile. 
Nel caso in esame è tuttavia pacifico come la ricorrente, nonostante utilizzasse anche l'immobile adiacente a quello locato, in seguito al diniego di rinnovo del contratto abbia dovuto rilasciare i locali in cui erano collocati l'ufficio, la zona vendita, il passo carraio ed il magazzino, riorganizzandone la distribuzione all'interno dell'immobile di proprietà dell' . 
Poichè l'immobile, oggetto di locazione ex art. 27 L. 392/78, è stato rilasciato dalla conduttrice su richiesta del locatore, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 34 L. 392/1978, non rilevando la circostanza che la ricorrente abbia proseguito la propria attività nell'immobile contiguo.  ###à istruttoria espletata ha confermato come l'ingresso dei clienti della a vvenisse a ttraverso la p orta, c ollocata n ell'immobile lo cato, p osta a l d i s otto dell'insegna “### Idrauliche” (cfr. doc. 4 ricorrente), e non tramite l'ingresso ubicato al di sotto dell'insegna “, indicato dalla convenuta quale ingresso principale (doc. 11 convenuta). 
Le allegazioni della secondo cui solo una minima parte dei locali oggetto di locazione era effettivamente destinata alla vendita e caratterizzata da contatti con il pubblico, sono destituite di fondamento. 
I testi sentiti hanno infatti confermato come la clientela della fosse costituita prevalentemente da singoli utenti e consumatori finali, i quali accedevano al punto vendita attraverso la porta situata nell'immobile locato e venivano poi accompagnati nella zona espositiva; è inoltre pacifico che nella porzione oggetto di causa si trovassero la zona destinata al ricevimento della clientela e la cassa. 
La necessità, evidenziata dalla convenuta, che per il riconoscimento dell'indennità di avviamento, in caso di attività promiscua, debba essere prevalente l'attività che comporta contatti con il pubblico non può valutarsi verificando unicamente quale fosse l'ampiezza della parte di immobile effettivamente e direttamente destinata alla vendita. 
Nella fattispecie in esame, non solo con lo stesso contratto di locazione (e con la successiva scrittura del 1.9.2016), al punto quinto, le parti prevedevano espressamente che l'immobile venisse utilizzato “per attività che comportano contatti diretti con il pubblico”, ma è evidente [...] ### come gli uffici, la zona cassa e parte del magazzino fossero tutte porzioni strumentali alla vendita della merce. 
Non vi è infine alcuna prova che la vendita all'ingrosso fosse prevalente rispetto a quella al minuto. 
Alla luce di quanto sopra esposto deve dunque trovare accoglimento la domanda di parte ricorrente e, conseguentemente, la deve essere condannata a corrispondere alla l'indennità di avviamento ex art. 34 L. 392/1978, pari a 18 mensilità dell'ultimo canone di locazione (€ 1.800,00), ovvero complessivi € 32.400,00, oltre interessi legali dalla data di rilascio dell'immobile (30.3.2021); non può ricomprendersi l'### dal momento che la predetta indennità non costituisce corrispettivo del contratto di locazione e rientra tra le somme dovute a titolo di risarcimento del danno (cfr. ex multis n. 29180/2019). 
Per le ragioni già evidenziate, non è fondata la domanda, svolta in via subordinata dalla convenuta, di riduzione dell'importo dovuto per l'indennità in misura proporzionale alla metratura dell'area destinata alla vendita, in applicazione dello stesso principio affermato dalla sentenza della Suprema Corte a ### n. 11301/1995, secondo cui “in caso di prevalenza dell'uso commerciale con contatti diretti con il pubblico l'indennità di cui all'art. 34 legge citata (L. 392/1978) va commisurata all'intero canone corrisposto per l'immobile concesso in locazione e non già ad una parte del canone proporzionata alla sola superficie adibita all'uso commerciale predetto”. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta. 
Esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, ridotta la fase decisionale in considerazione dell'attività svolta. 
Va altresì liquidato in € 536,00 il compenso per la fase di attivazione della mediazione, oltre ad € 48,80 per i relativi esposti.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, condanna la a corrispondere alla la somma di € 32.400,00 a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento, oltre interessi legali dal 30.3.2021 al saldo; ### condanna la a rimborsare alla le spese di lite, che liquida, compresa la mediazione, in € 6.700,00 per compenso ed € 593,80 per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. 
Così deciso in ### in data ### 

IL GIUDICE
Dr.ssa ####


causa n. 18218/2021 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

Corte di Cassazione, Ordinanza del 12-06-2024

... il ### a rimborsare la ### nella misura accertanda e/o ritenu ta in corso di causa; C) in via ulteriormente gr adata , condannare il ### a corrispondere alla ### quanto accertato e ritenuto dal ### per l'opera svolta, in ogni caso con la cond anna al risarcimento dei danni patiti nella misura stabilita in corso di causa. Si costituiva in giudizio il ### “Galassia” in ### via ### n. 164, il quale chiedeva il rigetto delle domande spiegate, anche per violazione del principio della domanda in punto di risoluzione per inadempimento del contratto d'appalto, oltre che per l'insussistenza della fattispecie della risoluzione stragiudiziale per diffida ad adempiere, stante il tenore letterale della missiva del 13 novembre 2 012, né tantomeno per la violaz ione di un termine essenziale. In via (leggi tutto)...

ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 4964/2018) proposto da: Condominio “GAL ASSIA” in ### via ### n. 164 (C.F.: ###), in persona del suo amministratore pro - tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. S tefano ### che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. ### giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro ### S.r.l. (C.F.: ###), in persona del suo le gale rappresentante pro - tempore, el ettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv.  ### che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv.  ### giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la se ntenza della Corte d'appello di ### 1802/2017, pubblicata il 1° agosto 2017; Appalto - Risoluzione per inadempimento - Recesso del committente - Indennizzo in favore dell'appaltatore R.G.N. 4964/18 C.C. 29/5/2024 2 di 34 udita la rel azione della causa svolta nella cam era di consiglio del 29 maggio 2024 da l ### relatore ### lette le memori e illustrative depositate nell'interesse delle parti, ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. 
FATTI DI CAUSA 1.- Con a tto di citazione notificato il 3 m aggio 2013, la ### S.r.l. conveniva, davanti al ### le di ### il ### “Galassia” in ### via ### n. 164, al fine di: A ) in via prin cipale, accertare l'ina dempim ento contrattuale del ### committente e conda nnarlo a risarcire a ll'appaltatore il danno emergente e il lucro cessante inerenti al cont ratto d'appa lto concluso tra le parti il 25 luglio 2012, avente ad oggetto la rimozione, la bonifica e lo smaltimento delle lastre di fibrocemento-amianto presenti nella copertura del tetto, con la realizzazione di una nuova struttura e il restauro conservativo delle facciate, nella misura, in via indicativa, di euro 255.869,52 a titolo di danno emergente e di euro 173.510,00 a titolo di ma ncato guadagno / lucro cessante o comunque nelle diverse so mme accertate in corso di ca usa; risarcire la ### degli oneri sostenuti in r elaz ione agli interv enti eseguiti e non indic ati nel contratto e nel capitolato d'appalto; manlevare la ### da qualsiasi domanda fosse provenuta da terzi in ordine al risarcimento d el danno derivante dalla presenza del ponteggio per il periodo successivo al 13 novembre 2012; B ) in via subordinata , const atare il venir meno dei presupposti per l'esecuz ione del contratto e l'impossibilità di 3 di 34 proseguire la prestazione e, per l'effetto, condannare il ### a rimborsare la ### nella misura accertanda e/o ritenu ta in corso di causa; C) in via ulteriormente gr adata , condannare il ### a corrispondere alla ### quanto accertato e ritenuto dal ### per l'opera svolta, in ogni caso con la cond anna al risarcimento dei danni patiti nella misura stabilita in corso di causa. 
Si costituiva in giudizio il ### “Galassia” in ### via ### n. 164, il quale chiedeva il rigetto delle domande spiegate, anche per violazione del principio della domanda in punto di risoluzione per inadempimento del contratto d'appalto, oltre che per l'insussistenza della fattispecie della risoluzione stragiudiziale per diffida ad adempiere, stante il tenore letterale della missiva del 13 novembre 2 012, né tantomeno per la violaz ione di un termine essenziale. In via riconvenzionale, chiedeva che fosse pronunciata la risoluzione per inadempimento imputabile a fatto e colpa dell'appaltatri ce, con la condanna di quest'ultima a lla restituzione degli ac conti versati e al risarcimento dei danni, in ragione dell'ingiustifica to abbandono del cantiere come preordinato dalla ### Nel co rso del giudizio era assu nta la prova per interpello e testimoniale ammessa. 
Quindi, il ### adito, con sentenza n. 5577/2015, depositata il 15 settembre 2015, notificata il 14 ottobre 2015, rigettava sia le domande principali proposte dall'appaltatrice sia le domande riconvenzionali proposte dal committente, sostenendo - per un verso - che il contratto d'appalto intercorso tra le parti si era risolto per mutuo dissenso a seguito dei contrasti insorti tra le 4 di 34 parti e dell'interr uzione dei lavori, a nche all'esito dell'ordinanza amministrativa che aveva disposto il fermo del cantiere, e - per altro verso - che i gravi d anni lamentati dall'assunto re, in conseguenza dell'interruzione dei lavori e dell'impossibilità di riprenderli, non erano addebitabili al committente, in qua nto la mancata scelta delle lastre in materiale plastico da utilizzare per la nu ova copertura del tetto era riconducibile all'inadeguatezza delle lastre proposte e non avrebbe impedito la prosecuzione delle opere di manutenzione delle facciate e di smaltimento delle lastre di copertura del tetto esistenti, mentre la situazione delle facciate del fa bbricato non avrebbe costituito un os tacolo all'esecuzione dei lav ori, se non in seguito all'o rdinanza amministrativa di sospensione adottata cautelativamente per effetto delle iniziative assunte dall'appaltatrice.  2.- Con a tto di citazione notifica to il 9 novembre 2015, proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado la ### S.r.l., la quale lamentava: 1) la genericità, l'inammissibilità e/o la nullità della do manda rico nvenzionale di risoluzione per inadempimento proposta dal ### 2) comunque l'infondatezza di tale domanda per carenza di alcun inadempimento imputabile all'ap paltatore, come sarebbe stato rilevabile all'esito dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, di cui reiterava la richiesta di ammissione; 3) la ricond uzione dell'interruzione dei lavori e del mancato rispetto del cronoprogramma alla condotta dell'appaltante, con la conseguente spettanza del danno emergente e del lucro cessante. 
Si costituiv a nel giudizio di impugnazio ne il ### inio “Galassia” in ### via ### n. 164, il quale concludeva per il 5 di 34 rigetto del gravame e, in via incidentale, chiedeva che fosse accolta la domanda riconvenzional e di risoluzione per inadempimento dell'appaltatore , con la sua condanna alla restituzione degli ac conti versati per euro 68.845,74 nonché al risarcimento dei danni per euro 294.608,22. 
Nel co rso del giudiz io d'appel lo era ammessa consulenza tecnica d'ufficio. 
Decidendo sul gravam e interpos to, la Corte d'appello di ### con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello incidentale proposto dal ### e, in parziale acco glimento dell'appello principale nonch é in parziale riforma della sentenz a impugnata, condannava il ### al pagam ento, in favore della ### S.r.l., della complessiva somma di euro 194.438,35, oltre interessi legali con decorrenza dal 3 maggio 2013. 
A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per qu anto di interesse in questa sede ###ordine a lla domanda di risoluzione per inadempimento dell'appaltatore, come reiterata con lo spie gato appello incidentale dall'appalta nte - domanda che doveva essere esamina ta in via prioritaria -, i contegni ascritti alla Fi ammengo - ossia l'avere qu est'ultima assicurato di disporre di organizzazione propria nonché di mezzi e di personale idoneo all'esecuzione delle opere ed avere, invece, nonostante facoltizzata dal testo contrattuale ma con l'obbligo di comunicazione nominativa e preventiva agli ausiliari della committenza, provveduto a noleggiare da terzi i ponteggi e la gru nonché ad a ffidare in sub appalto le opere di decorazione delle facciate ed altresì ad assumere alcuni operai, pretermettendo ogni 6 di 34 informativa sul punto alla direzio ne dei lavori e all'assemblea condominiale - non erano idonei ad infirma re il nesso commutativo che connotava il contr atto e nepp ure a far venir meno un eve ntuale intuitus riposto dalla co mmittenza nell'organizzazione d'impresa dell'appaltatrice e m en che mai a compromettere le modalità esecutive delle opere appa ltate, in ragione della possib ilità che l'app altatrice realizzasse comun que correttamente e sollecitamente gli interventi affida ti; b) che, quanto alla fornitura dei pannel li modulari grecati in pla stica, abbinabili ai pannelli di copert ura del tetto, i relativi campioni erano stati consegnati dall'attrice il 10 settembre 2012 al direttore dei lav ori, senza che essa a vesse ricevuto risposta alc una, né immediata e neppure nei giorni a seguire, nonostante i solleciti inviati, cui seguiva solo a fine mese la richiesta di consegna della scheda tecnica del prodotto suggerito e dei risultati di laboratorio, con riserva di indicarne successivamente il colore e con successiva domanda della direzione dei lavori del 6 ottobre 20 12 di poter visionare campioni di pannello in materiale compatto, e non già grecato, senza che, all'esito della consegna della campionatura e della sched a tecnica, fosse stata esplicitata a lcuna risposta, se non qu ella del 15 ottobre, con cui la direzione dei lavori aveva chiesto la consegna di campionatura riferita alle lastre compatte, scelta che aveva determinato l'a rresto dell'attività esecutiva a cura dell'appaltatore, poiché il prodotto prescelto aveva un costo tre volte superiore rispetto a quello dell'omologo ma nufatto proposto d alla controparte; c) che, dun que, l'interruzione dei lavori era dipesa dalla mancanza di tempestive indicazioni, a cura del ### inio, sulla scelta dei pannelli di copertura del tetto, 7 di 34 come era emerso d alle deposizioni testimoniali assunte, sicché, piuttosto che un inadem pimento della socie tà appalt atrice, era ravvisabile un'omessa cooperazione della committenza, affinché la prima potesse essere messa in condizione di adempiere le proprie prestazioni, cooperazione particolarmente indispensabile nel caso di specie, venendo, in caso contrario, compromessa la sequenza degli int erventi previsti in un arco temporale ol tremodo circoscritto e vincolato; d) che neanche l'abbandono del cantiere, preannunciato il 18 ottobre 2012 ed attuato dall'appa ltato re il giorno successivo, costituiva un 'inadempienza addebitabile alla ### stante che, in ragione di qu anto emerso dalle verifiche eseguite, esistevano, in realtà, motivi di preoccupazione per la stabilità dei pannelli in muratura (c.d. telai strutturali) delle facciate, pericoli che si erano resi evidenti con il posizionamento dei ponteggi ed erano stati prospettati dall'impresa con messaggio del 20 settem bre 2012, formando oggetto di verbale del 30 settembre 2012, nel quale il direttore dei lavori aveva sottolineato la gra vità della situazione e sollecita to un intervento, sicché sussisteva un oggettivo - e nell'immediato non superabile, se non previo int ervento di consolidazione stat ica, di cui però non era preventivabile la tempistica - “ostacolo” a dare corso all'opera di restauro, tale da integrare (quantomeno sotto l'aspetto putativo, se non effettivo) l'esimente dell'impossibilità sopravvenuta oppure la relativa causa estintiva, atteso che non era pretendibile che la ### rimanesse obbligata sine die ad una prestazione consentita solo dal verificarsi di un evento (a ppunto il consolidamento delle strutture m urarie) q uantomeno incertus quando, né era pretendibile che l'ap paltatrice sopra ssedesse 8 di 34 temporaneamente all'intervento in questione, dedicandosi ad altre opere; e) che l'appaltatore aveva soffermato la propria attenzione sulla “latitanza” degli organi esponenziali del ### inio nel breve lasso in cui il rapporto aveva avuto esecuzione, lamentando la co ndotta non collaborativa di tali organi e non co nforme ai dettami della buona fede, sia qua nto alla valenza dell'impedimento frapposto agli interventi di pulizia e tinteggiatura delle facciate, in ragione della scoperta delle precarie condizioni in cui esse versavano, sia con riguardo alle conseguenze derivant i dalla omessa o comunque rita rdata e non solerte cooperazione nella scelta della tipologia dei materiali da impiegare nella posa dei pannelli di copertura del tetto, condotte che avevano integrato una mora accipie ndi del co mmittente e non consentivano di ravvisare una mora debendi dell'appaltatore; f) che, contrariamente all'assunto del ### che aveva ricondotto la cessazione del rapporto contr attuale ad una riso luzione consensuale, desumibile dall'incarico affi dato dal ### ad altra impresa per l'esecuzione delle medesim e opere appa ltate, non er a ravvisabile alcun coerente incontro di consensi tra le parti, bensì altre ttant e condotte unilaterali divergenti, sebbene ambedue convergenti nel manifestare, per fatti concludenti, l'intenzione di ciascuna di porre fine ex abrup to al rapporto in questione, nella fase esecutiva in cui era giunto nell'ultima decade di ottobre 2012; g) che, per l'effetto, l'appalto era venuto meno per il recesso esercita to dal ### reso manifesto dalla stipula di omol ogo negoz io con altra impresa subent rata alla ### definitivamente esautorata, fenomeno in conseguenza del quale il recedente era tenuto a soggiacere agli oneri economici 9 di 34 accollati dall'art. 1671 c.c.; h) che il riconoscimento delle entità pecuniarie, quale credito indennitario in favore della società appaltatrice, non avrebbe determinato alcun viz io di extra - petizione, posto che le “spese sostenute” e il compenso maturato per i “lavori esegu iti” costituivano un minus rispetto al d anno emergente di cui era stato chiesto il ristoro, essendo, per contro, equipollenti, da un punto di vista economico, il lucro cessante e il “mancato guadagno” e tra ttandosi, per il resto, di una diversa qualificazione giuridica di una circostanza fattuale che la società assuntrice aveva posto a supporto della pronuncia di risoluzione per inadempimento; i) che il compenso, inteso quale equipollente del ricav o lordo, per definizione comprensivo sia delle passività d'impresa, cioè dei costi sostenuti nell'esecuzione dell'appalto, sia dei lavori eseguiti, sia anche dell'utile netto finale, coincideva con l'importo complessivo lordo delle spese sostenute, cioè a ppunto con i ricavi lordi di pertinenza della ### in relazione alle opere contra ttuali eseguite, compenso indicato nella consulenza tecnica d'ufficio in complessivi euro 168.289,82, ai quali dovevano essere aggiunti gli importi di euro 2.800,00, quale valorizzazione delle opere extra -contratto, e di euro 15.285,70, a titolo di rimborso delle spese sostenu te dall'appalta tore, non correlabili agli interventi effettuati, bensì prodrom iche ad ulteriori opere contemplate in contratto ma rimaste ineseguite, per un totale complessivo di euro 205.013,07, comprensivo di IVA al 10%, da cui doveva essere detratto l'importo di euro 68.845,74, versato a titolo di acco nti, co n un residuo compenso spetta nte di euro 136.167,33; l) che il guadagno non conseguito, inteso come utile d'impresa al netto delle passività, p er effetto dell'anticipata 10 di 34 interruzione del rapporto, secondo le risultanze dell'ausiliario del giudice, doveva essere parametrato alle previsioni normative nell'ambito dei pubblici appalti, alla cui stregu a l'utile dell'appaltatore doveva essere determinato forfett ariamente nell'aliquota del 10% , app roccio sicuramente cond ivisibile in assenza di altri elementi di riferimento, derivante dall'applicazione, in via analogica, di una disciplina regolante un settore affin e a quello in esame, con un conseguent e utile non percepito pari ad euro 58.271,02, corrispondente alla percentuale del 10% applicata sulla differenza tra il complessivo com penso pattuito per l'appalto di euro 751.00 0,00 e quello di euro 168.289,82 matu rato in relazione all'opera parzialmente realizzata; m) che, pertanto, il totale complessivo spettante a titolo di indennizzo ammontava ad euro 194.438,35.  3.- Avverso la sentenza d 'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, il ### “Galassia” in ### via ### n. 164. 
Ha resistito, con controricorso, l'intimata ### S.r.l., che ha proposto, a s ua volta, ricorso incide ntale condizionato, articolato in un unico motivo. 
Ha resistito al ricorso incidentale, con ulteriore controricorso, il ### “Galassia” in ### via ### n. 164.  4.- Le parti hanno depositato memorie illustrative.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia , ai sensi dell'art. 360, prim o com ma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art.  132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per avere la Corte di merito 11 di 34 adottato una motiv azione affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella parte in cui avrebbe ricondotto la cessazione del rapporto co ntratt uale di appalto al recesso unilaterale operato dal committente, escludendo però i presupposti per l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore in base a una ratio decidendi diversa e incompatibile, ossia alla stregua dell'omessa cooperazione della committenza nella scelta dei pa nnelli di copertura del tetto e, qua nto all'abba ndono del cantie re, configurando un'ipotesi di risoluzione del contratto di appalto per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1256 (quantomeno sotto l'aspetto putativo, se non effettivo), in ordine alla manc ata risoluzione della problematica attinente alla sicurezza dei muri di t ampon amento dell'edificio e più precisamente dei pannelli in ma ttoni in calcestruzzo, che costituivano il parametro esterno dei muri a cassa vuota delle facciate. 
Obietta l'istante che le diverse rationes decidendi considerate sarebbero state irriducibilmente incompatibili e contraddittorie, in quanto il contratto di appalto avrebbe potuto risolversi per effetto dell'unilaterale manifestazione di volontà del committente, esercitabile anche per facta concludentia, il che avrebbe dovuto implicare che, qua ndo il cantiere era stato abbando nato pe r le problematiche dei distacchi, il rapporto fosse ancora in essere. 
Oppure, in via del tutto alternativa e non cumulabile, sarebbe stata integrata u n'ipotesi di impossibilità sopravvenu ta della prestazione per causa non im puta bile al debitore ed allora la 12 di 34 stipula dell'omologo negozio di appalto con terzi certamente non avrebbe potuto risolvere un contratto già risolto.  1.1.- Il motivo è infondato. 
E ciò perché la Corte del gra vame non è incorsa in a lcun contrasto irriducibile tra aff ermazioni inconciliabili , atteso che, per un verso, ha negato che la d omanda riconvenzionale proposta dal ### - volta a d ottenere la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadem pimento dell'assu ntore - fosse fondata e, per altro verso, ha legitt imato la pretesa risarcitoria dell'ass untore in ragione dell'avvenuto rece sso unilaterale ad nutum attuato dall'appaltante. 
Il riferimento a lla mancata cooperazio ne dell'appaltatore e all'impossibilità sopravvenuta della pres tazione (quale esimente del suo inadem pimento) ha avuto una mera effic acia paralizzatrice dell'invocata risoluzione per inadempimento imputabile a colpa dell'artefice dell'opera e non già una valenza costitutiva alternativa a ll'emarginato esercizio del diritto potestativo di recesso, quale atto idoneo a sciogliere il rapporto. 
Segnatamente, da un lato, la sentenza impugnata ha escluso che potesse integrare un inadempimento imputa bile all'appaltatore l'interruzione dei lavori conseguente all'assunzione delle determinazioni sull'individuazione della tipologia dei pannelli di copertura del nuovo tetto. E ciò perché tale interruzione era dipesa dalla mancanza di tempestive ind icazioni, a cura del ### sulla scelta dei pannelli di copertura del tetto, come era em erso dalle deposizioni testim oniali assunte, sicché, piuttosto che un inadem pimento della società appaltatrice, era ravvisabile un'omessa cooperazione della committenza, affinché 13 di 34 la prim a potesse essere messa in condizione di adempiere le proprie prest azioni, cooperazione particolarmente indispensabile nel caso di specie, venendo, in caso contrario, compromessa la sequenza degli interventi previsti in un arco temporale oltremodo circoscritto e vinco lato ( posto che allo smantellament o delle lastre del tetto preesistente in fibrocemento-amianto avrebbe dovuto fare seguito, senza soluzione di continuità, la realizzazione della copertura con i nuovi pannel li, allo scopo di evitare infiltrazioni, secondo il cronoprogramma previsto). 
Dall'altro lato, la Corte d'appello ha negato che l'abbandono del ca ntiere, preannunciato il 18 ottobre 2012 ed attuato dall'appaltatore il giorno successivo, costituisse un'inadempienza addebitabile alla ### quanto all'ulteriore ope ra commissionata di restauro conservativo delle facciate, in relazione alla problematica presenta tasi relativa al pericolo di distacco dei muri di tamponamento. 
In proposito, la sentenza impugnat a ha ritenuto che, in ragione di quanto emerso dalle verifiche eseguite, esistessero, in realtà, motivi di preoccupazio ne per la stabilità dei pannelli in muratura (c.d. telai strutturali) delle facciate, che si erano resi evidenti co n il posiziona mento dei ponteggi ed erano stati prospettati dall'impresa con messaggio del 20 settembre 2012, formando oggetto di verbale del 30 settembre 2012, nel quale il direttore dei lavori aveva sottolineato la gravità della situazione e sollecitato un intervento, sicché sussisteva un oggettivo - e nell'immediato non superabile, se no n previo int ervento di consolidazione statica, di cui però non era preventivabil e la tempistica - “ostacolo” a dare corso all'opera di restauro, tale da 14 di 34 integrare l'esimente dell'impossibili tà sopravvenuta oppure la relativa causa estintiva, a tteso che non era pretendibile che la ### rimanesse obbligata sine die ad una prestazione consentita solo dal verificarsi di un evento (a ppunto il consolidamento delle strutture mur arie) qua ntomeno incertus quando, né era pr etendibile che l'appa ltatrice soprassedesse temporaneamente all'intervento in questione, dedicandosi ad altre opere. 
In base alla ricostruzione del giudice di merito, tali condotte avevano integrato una mora accipie ndi del co mmittente e non consentivano di ravvisare una mora debendi dell'appaltatore. 
Esclusa la ricorrenza dei presupposti affinché potesse trovare accoglimento la domanda di risoluzione per inadempimento dell'assuntore, sotto altro versante (e segnatamente avuto riguardo alla diversa domanda spiegata dall'appaltatore), è stata riconosciuta la spettanza dell'invoc ata tutela risarcitoria, alla stregua della causale individua ta nell'attuazione del rece sso a cura dell'ordinante dei lavori.  2.- Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale ricondotto la cessazione del contratto di appalto al recesso ese rcitato dal ### committente, reso manifesto dalla stipula di omologo negozio con altra impresa, s ubentrata alla ### definitivamente esautorata. 
Osserva l'istante che questa qualificazione giuridica del rapporto controverso, da parte del giudice d'appello, sarebb e potuta avvenire pur ché questi avesse operato nell'ambito delle 15 di 34 questioni riproposte con il gravame, lasciando inaltera to il petitum e la causa petendi, ossia se nza introdu rre nel tema controverso nuovi elementi di fatto. 
Mentre, per converso, nel caso di specie, vi sarebbe stata totale alterità tra l'accertamento del l'intervenuto recesso unilaterale del committente e la domanda relativa, invece, all'accertamento dell'inadempimento, quale presupposto per la domanda di risarcimento del dann o, come propos ta dall'appaltatore, che non avrebbe potuto implicitam ente contenere una domanda di recesso. 
Ebbene, ad avviso del ricorrente, la società appaltatrice non avrebbe mai avanzato, neppure in via subordinata, domanda di accertamento, con pronuncia m eramente dichiara tiva, dell'intervenuto recesso unilaterale del committente, né avrebbe potuto formulare tale domanda in appello, comportand o tale evenienza una mutatio libelli vietata. 
E neanch e la subordinata domanda di accertamento dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione avrebbe potuto essere letta come accertamento dello scioglim ento dell'appalto per l'intervenuto recesso unilaterale, in ragione dell'eterogeneità dei presupposti fattuali delle due azioni. 
E ciò co nsiderato altresì che la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento è alternativa rispetto alla domanda di accertamento dell'esercizio del recesso e non vi è un rapporto di continenza, equipollenza o inclusione tra le due pretese, bensì di alternatività.  2.1.- Il motivo è infondato. 16 di 34 E tanto perché la qualificazione giuridica della doma nda effettuata dalla Corte del grava me è avvenuta senza incid ere sulle circo stanze fattuali dedotte e tenuto altresì conto del petitum immediato e della causa petendi esposta nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. 
Sul punto, la sentenza impugnata ha specificat o che, contrariamente all'assunto del ### che aveva ricondotto la cessazione del rapporto contrattuale ad un'ipotesi di risoluzione consensuale, desumibile dall'incarico affidato dal ### ad altra impresa per l'esecuzione delle medesime opere appaltate, non era ravvisabile alcun coerente incontro di consensi tr a le parti, bensì altretta nte co ndotte divergenti, sebbene ambe due dirette a manifesta re, per fatti concludenti, l'intenzione di ciascuna di porre fine ex abrupto al rapporto in questione, nella fase esecut iva in cui era giunto nell'ultima decade di ottobre 2012. 
Per l'effetto, la Corte di merito ha sostenuto che l'appalto era venuto meno per il recesso ese rcitato dal ### reso manifesto dalla stipula di omol ogo negozio co n altra impresa subentrata alla ### definit ivamente esautor ata, fenomeno in co nseguenza del quale il recedente era ten uto a soggiacere agli oneri economici accollati dall'art. 1671 Quindi, la Corte d'a ppello ha evidenziato che il riconoscimento delle entità pecu niarie spettan ti per effetto dell'esercizio del recesso, quale credit o indennit ario in favore della società appaltatrice, non avrebbe determinato alcun vizio di extra-petizione, posto che le “spese sostenute” e il co mpenso maturato per i “lavori eseguiti” costituivano un minus rispetto al 17 di 34 danno emergente di cui era stato chiesto il ristoro, essendo, per converso, equipollenti, da un punto di vista economico, il lucro cessante e il “mancato guadagno” e trattandosi, per il resto, di una diversa qualificazi one giuridica di una circostanza fattuale che la società assuntrice aveva posto a supporto della pronuncia di risoluzione per inadempimento, avendo appunto l'appaltatrice addotto il fatto rel ativo a ll'affidamento dell'appalto, a cura del ### ad altra impresa, tale da impedire la prosecuzione dell'opera (in questi termini, ha assunto una vale nza corroborativa la conclusione articolata in via subordinata dall'assuntrice attrice circa la sopra vvenuta inesistenza dei presupposti per l'esecuzione del contratto e la “impossibilità” di proseguire la prestazione). 
Pertanto, dedotto lo scioglim ento del ra pporto in ra gione dell'affidamento dell'appalto ad altr a impresa, invocato il risarcimento dei danni per le voci attinenti al danno emergente e al lucro cessante - assimilabili alle voci indennitarie spettanti per l'esercizio del recesso, rappresentate dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e d al mancato guad agno (sulla qualificazione giuridica dell'indenniz zo ex art. 1671 c.c. quale obbligazione risarcitoria: Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27075 del 18/12/2006; Sez. 2, Sentenza n. 17340 del 17/11/2003; ### 2, Sentenza 77 del 08/01/2003) -, la condotta di “inadempimento” posta a fondamento della tutela riparatoria invocata è sta ta identificata nel diritt o potestativo di recesso ad nutum esercitato dal committente, già desumibile dalle argomentazioni svolte, proprio alla stregua dell'espresso richiamo all'affidamento dell'appalto, a 18 di 34 cura del ### nio, in pe ndenza di rapporto, ad altro appaltatore. 
Comportamento, quest'ultimo, che int egra un'ipotesi di recesso esercitato per facta concludentia in quanto incompatibile con la prosecuzi one del ra pporto (Cass. Sez . 2, S entenza 28948 del 04/12/2017; S ez. 2, Sentenza n. 6814 del 13/07/1998; ### 2, Sentenza n. 1411 del 10/02/1987). 
In conseguenz a non ricorre la prospettata violaz ione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poic hé il vizio di ultrapetizione sussiste soltanto se il giudice, con la sua pronunzia, ecceda i limiti del petitum, attribu endo beni non domandati: esso non è ipotizzabile, pertanto, nel caso in cui si contesti unicamente l'esatta qualificazione dell'azione risarcitoria, senza alcun riflesso sulla misura del risarcimento dei danni richiesti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8048 del 21/03/2019; ### 1, Sentenza n. 9002 del 11/04/2018; ### 3, Sentenza n. 18868 del 24/09/2015; ### L, Sentenza n. 455 del 11/01/2011; ### 2, Sentenza n. 3702 d el 21/10/1976, proprio con riferim ento alla qualificazione dell'azione risarcitoria com e rivolta ad ottenere l'indennizzo per recesso unilaterale del committente nel contratto di appalto, ipotesi contestata dalla controparte). 
Nel ca so in esame non sono sta ti, dunq ue, alterati gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi) e non è stato emesso un provvedimento diverso da qu ello richiesto (petitum immediato), né è stato attribuito un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), sicché la pronuncia non è avvenuta oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori. 19 di 34 3.- Con il terzo motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell'art.  360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli a rtt. 1453, 1455, 1456, 1458, 1655, 1656, 1658 e 1664 c.c., per avere la Corte distrettuale disatt eso la domand a di risoluzione dell'appalto per inadempimento dell'appaltatore, nonostante fosse stata dedotta, qua le specifico profilo di inadempimento ascrivibile alla socie tà appaltatrice, l'assicurazione circa la disposizione di organizzazione propria dei mezzi e di personale, idonea all'esecuzione delle opere, benché, di fatto, essa avesse provveduto a noleggiare da terzi i ponteggi e la gru e avesse affidato in subappalto le opere di decorazione delle facciate, assumendo alcuni ope rai e pretermettendo ogni informativa sul punto alla direzio ne dei lavori e all'assemblea condominiale. 
Ad avviso dell'istante, ciò avrebbe pregiudicat o il nesso commutativo proprio del contratto di appalto, il quale importa che l'assuntore sia pur sempre in grado di conoscere da subito, o comunque sia in grado di evin cere, l'entità delle obbliga zioni a suo carico, riducendo il margine di rischio insito nel contratto. 
Inoltre, sarebbe stato pregiudicato l'intuitus personae, quale carattere dell'appalto riguard ante non già la figur a dell'appaltatore bensì l'impresa, con la conn essa abusiva stipulazione del subappa lto senz a l'autorizzazione del committente, fattispecie non consentita dall'ordinamento, con la violazione dell'obbligo dell'artefice di fornire la materia necessaria a compiere l'opera, avvisando l'appaltante dell'eventuale cattiva qualità o dell'inidoneità dei ma teriali e con la conseguent e responsabilità dell'appaltatore per i danni, in mancanza di tale 20 di 34 avviso; con la correlata inversione di un obbligo dell'appaltatore in un onere del committente. 
E sarebbe s tato altresì erro neamente escluso l'inadempimento dell'appaltatore, n onostante la totale inadeguatezza del prodotto offerto dall'assuntore con riferimento ai pannel li di copertura, in ragione di un'asserita omessa cooperazione della committenza.  3.1.- Il motivo è infondato. 
Infatti, la sentenza impugnat a h a escluso che i contegni ascritti alla ### - ossia l'avere quest'ultima assicurato di disporre di organizzazione propria nonché di mezzi e di personale idoneo all'esecuzi one delle opere ed avere, invece , nonostante facoltizzata dal testo contrattuale ma con l'obbligo di comunicazione nominativa e preventiva agli ausiliari della committenza, provveduto a noleggiare da terzi i ponteggi e la gru nonché ad affidare in suba ppalto le opere di decorazione delle facciate ed altresì ad assume re alcun i operai, preterm ettendo ogni informativa sul punto alla direzione dei lavori e all'assemblea condominiale - fossero idonei ad infirmare il nesso commutativo che connota il contratto e neppure a far venir meno un eventuale intuitus riposto dalla committenza nell'organizzazio ne d'impresa dell'appaltatrice e men che mai a compromettere le moda lità esecutive delle opere appaltate. 
E tanto alla stregua della verifica di una situazione dirimente: la possibili tà che l'appaltatrice realizza sse comunque correttamente e sollecitamente gli interventi affidati in base alla propria organizzazione d'impresa. 21 di 34 Sicché il ricorso al noleggio del ponteggio e della gru, l'assunzione di un numero limita to di ope rai ulteriori a tempo determinato e il subap palto di una frazione dell'opera, rappresentata dalla decorazione delle facciate, non hanno compromesso il carattere commutativo dell'appalto, in quanto la società incaricata godeva comunque di un'organizzazione propria dei m ezzi produttivi a struttura imprenditoriale, idonea a consentire l'esecuzione dell'appalto (Cass. Sez. 3, Sentenza 23947 del 12/11/2009; S ez. 3, Sentenza n. 7755 del 29/03/2007; ### 3, Sentenza n. 15782 del 12/07/2006). 
E a prescindere dalla struttura imprenditoriale di cui godeva la ### comunque - secondo la valutazione insindacabile in qu esta sede del giudice di meri to - non è venu to meno l'aspetto inerente all'idoneità dell'impresa assuntrice a garantire, in ogni caso, l'esecuzione dell'opera programmata. 
Questo anche con riferimento all'affida mento in subap palto della deco razione delle facciate senza la pre ventiva autorizzazione del committente, che intanto avrebbe potu to incidere sulla risoluzione del co ntratto principale di ap palto in quanto l'inadempimento si fosse configurato di non scarsa importanza ai sensi dell'art . 1455 c.c., ossia nel solo caso di mancanza di idoneità tecnico-economica del subappaltatore, aspetto questo per nulla evocato dal ricorrente. 
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve du nque essere convalidata l'argomentazione del giudice di merito, il quale ha ritenuto che gli inadempimenti dedotti non avessero compromesso l'incidenza causale e fu nzionale della fig ura dell'appaltatore quale elemento essenziale ai fini dell'integrazione 22 di 34 dell'appalto, all'esito di un a valutazione dell'intuitus non già in chiave puramente soggettiva, ma in una dimensione oggettiva, collegata all'organizzaz ione dell'impresa di cui è titolare l'appaltatore, elemento su cui essenzialmente è riposta la fiducia del co mmittente e tale da implicare che a ssuma rilievo non l'intuitus personae bensì l' intuitus impresae, seco ndo appunto l'elemento oggettivo dell'idoneità ed affidabilità della struttura organizzativa, con la predisposizione dei mezzi necessari, aspetto non co mpromesso dal ricorso al noleggio di alcuni mez zi, dall'assunzione di ulteriori ope rai per l'occasio ne e dall'affidamento in subappalto di una specifica e ben delimitata opera programmata. 
Invece, con riferimento ai pannelli di copertura, la sentenza impugnata ha evidenziato che, a fronte dell'offerta in visione del campione dei pannelli individua ti secondo le prescrizioni di contratto e di capitolato, la carenz a di alcuna interlocuzione tempestiva a cura della committenza a veva inciso sulla prosecuzione dei lavori a ppalta ti in termini di man cata cooperazione nell'attuazione dell'obbligazione. 
Non si è trattato, dunq ue, di una carenza colpevole dell'artefice nella individuaz ione del materiale fornito, bensì di una mancata collaborazione dell'ordinante dell'appalto nella tempestiva scelta del materiale proposto secondo le prescrizioni di capitolato, all'esito della presentazione dei campioni.  4.- Con il quarto motivo il ricorrente lament a, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tr a le 23 di 34 parti, per avere la Corte del gravame pretermesso integralmente le risultanze probatorie emerse in sede di consulenza tecnica d'ufficio disposta in appello , in ordine al fa tto che i pannelli traslucidi (ondu lina) presentati dall'impresa non fossero confacenti alla realizzaz ione dell'opera di copertu ra nel caso specifico. 
Rilievo riportato da lla sentenza impugna ta senza che ne fossero discese le relative consegu enze sotto il profilo dell'inadempimento ascritto all'assuntore.  4.1.- Il motivo è inammissibile. 
La censura mira, in realtà, sotto l'a pparente deduzione dei vizi di violazione di legge e di omesso esame di fatto decisivo, ad ottenere una nuova valutazione sull'esclusione dell'inadempimento imputabile a colpa dell'assuntore nella scelta dei pannelli di copertura, alla stregua della mancata cooperazione prestata dall'appaltant e, rivalutazione preclusa in questa sede (Cass. Sez. 2, Or dinanza n. 8773 del 03/04/2024; S ez. 5, Ordinanza n. ### del 22/11/2023; ### 1, Ordinanza n. 5987 del 04/ 03/2021; ### U, Sentenza n. ### del 27/12/2019; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). 
Ed invero, sul punto la Corte territoriale ha motivato nel senso che, quanto alla fornitura dei pannelli modulari grecati in plastica, abbinabili ai pannelli di copertura del tetto, il relativo campione era stato consegnato dall'attrice il 10 settembre 2012 al direttore dei l avori, senza che essa avesse ricevuto rispos ta alcuna, né immediata e neppure nei giorni a seguire, nonostante i solleciti inviati, cui seguiva solo a fine m ese la richiesta di consegna della scheda tecnica del prodott o suggerito e dei 24 di 34 risultati di laboratorio, con riserva di indicarne successivamente il colore e con successiva domanda della direzione dei lavori del 6 ottobre 2012 di poter visionare campioni di pannello in materiale compatto, e non già grecato, senza che, all'esito della consegna della campionatura e della scheda tecnica, fosse stata esplicitata alcuna risposta, se non quella del 15 ottobre, con cui la direzione dei lavori aveva chiesto la consegna di campionatura riferita alle lastre compa tte, scelta che aveva determinato l'arr esto dell'attività esecutiva a cura dell'appaltatore, poiché il prodotto prescelto aveva un costo tre volte superiore rispetto a quello dell'omologo manufatto proposto dalla controparte.  5.- Con il quinto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art.  360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1206 c .c., per avere la Corte d'appello co nfigur ato, in ordine a l peculiare aspett o esecutivo preso in considerazione - ovverosia alla scel ta del m ateriale di copertura del tett o -, un'ipotesi di omess a co operazione da parte della committenza, affinché l'appaltatore potesse essere messo in condizione di adempiere le proprie prestazioni, ritenendo che l'abbandono del cantiere da parte d ella società appaltatrice fosse, oltre che un fatto legittimo, circostanza idonea ad integrare la fattispecie della mora accipiendi. 
Senonché sarebbe stata richiesta inderoga bilmente una dichiarazione del debitore esteriorizzata e comunicata al creditore in form e idonee e conf orme alle presc rizioni di legge, affinché l'assuntore potesse liberarsi dalla propria obbligazione, dichiarazione che, nel caso di specie , non vi sarebbe sta ta, 25 di 34 essendosi le argomentazioni della sentenza impugnata appuntate sull'asserita inerzia del committente, ossia su un mero fatto.  5.1.- Il motivo è infondato. 
Ora, il creditore è in mora quando, nonostante il debitore si attivi per adempiere, il creditore non cooperi per consentire tale adempimento, ricevendo la prestaz ione nel caso di offerta del pagamento ovvero ponendo in essere le condotte indispensabili affinché il debitore possa adempiere l'obbligazio ne nel ca so di prestazioni di dare che non presuppongano il pagamento o di facere. 
La previsione suggella il principio secondo cui nel rapporto obbligatorio esistono specifici obblighi di cooperazione che sono posti a carico non solo del debitore, ma anche del creditore e che sono finalizzati all'attuazione dell'obbligazione. 
Con riferimento al contenuto degli obblighi che riguardano il creditore, si tra tta appunto di comportamenti positivi, la cui mancata integrazione implica, in concorso con l'offerta reale o per intimazione, la costituzione in mora del creditore. 
Tale cooperazione non rientra in una obbligazione assimilabile all'obbligazione principale che ricade sul debitore, bensì è annoverabile tra gli obblighi strumentali o funzionali all'attuazione del ra pporto obbligatorio, collocati nella categoria degli oneri, poiché la mora accipiendi non tutela un autonomo interesse del debitore, ma delimita l'area della difesa dell'interesse creditorio. 
Nella fa ttispecie, la mora del creditore - secondo l'assunto congruamente motivato della sentenza impu gnata - si è determinata in quanto il creditore non ha compiuto quanto era in concreto necessario affinché il debitore potesse a dempiere 26 di 34 l'obbligazione, con particolare riguardo alla scelta dei pannelli di copertura del tetto da installare dopo avere smantellato il tetto preesistente, nonostante l'invio tempestivo dei campioni di tali pannelli. 
In particolare, nel contratto di appalto è configurabile, in capo al comm ittente, quale creditore dell'opus, u n dovere - discendente dall'esp resso riferimento contenuto nell'art. 1206 c.c. e, più in generale, dai principi di correttezza e buona fede oggettiva che permeano la disciplina delle obbligazioni e del contratto - di c ooperare all'adempimento dell'app altatore attraverso il compimento di quelle att ività, distinte rispetto al comportamento dovuto da questi e necessarie affinché il medesimo possa realizzare il risulta to cui è preordinato il rapporto obbligatorio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25554 del 12/10/2018; ### 1, Sentenza n. 12698 del 05/06/2014; ### 2, Sentenza n. 26260 del 22/11/2013; ### 1, Sentenza n. 10052 del 29/04/2006). 
Nel ca so in esame, secondo la ricostru zione della sentenza impugnata, tale richiesta di cooperazione è stata in più occasioni esteriorizzata dall'appaltatore al committent e: dapprima con i plurimi solleciti inviat i dopo la consegna del campione del 10 settembre 2012; qu indi, all'esito della consegna della campionatura e della scheda tecnica dei pannelli originari; infine, con la comunicazione dell'abbandono del cantiere preannunciato il 18 ottobre 2012, dopo la comunicazione del 15 ottobre 2012, con cui la direzione dei lavori aveva chiesto la consegna di campionatura riferita alle lastre compatte, prodotto che aveva un 27 di 34 costo tre volte superiore rispetto a quello dell'omologo manufatto proposto dall'assuntore. 
Sicché l'impedimen to alla prosecuzione dei lavori, in mancanza della scelta delle lastre di co pertura, è stato comunicato in forme idonee alla committenza.  6.- Con il sesto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art.  360, prim o comma, n. 3, c.p.c., della violazione e f alsa applicazione degli artt. 1218 e 1256 c.c., per avere la Corte di merito reputato integrata un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della presta zione per causa non imput abile al debitore con riferimento alla sicurezza dei muri di tamponamento dell'edificio, senza che tale impossibilità rivestisse i caratteri della obiettività e dell'assolutezza, poiché l'insorta problem atica in ordine ai distacchi dei pannelli in mur atura dalle facciate sare bbe stata considerata solo sotto il profilo subiettivo.  ### l'istante, la sentenza impu gnata avrebbe fat to riferimento ad un ostacolo non superabile sotto l'a spetto meramente putativo.  6.1.- Il motivo è infondato. 
Orbene, l'impossibilità ex art. 1256 c.c. deve effettivamente rivestire i requisiti dell'o biettività e dell'assolutezz a, ossia deve essere tale non solo per quel particolare debitore, ma per ogni soggetto, e deve costitu ire un osta colo che non può essere superato neanche co n uno sforzo estremo (Cas s. Sez. 1, Ordinanza n. 20152 del 22/06/2022; ### 3, Sentenza n. 2691 del 16/03/1987).  ###à sopravvenuta che estingue l'obbligazione non deve essere imputabile al creditore ed il suo interesse a ricevere 28 di 34 la presta zione medesima non deve essere venuto meno ( Sez. 3, Ordinanza n. 10683 del 20/04/2023; ### 3, Ordinanza 8766 del 29/03/2019; ### 1, Sentenza n. 20811 del 02/10/2014). 
Detta impossibilità può manifestarsi in senso fisico o giuridico e deve essere inoltre so pravvenut a, posto che l'im possibilità iniziale influisce sulla validità dell'atto e non sul rapporto.  ###à della prestazione deve essere inoltre definitiva, in ragione della natura dell'impedimento: qualora l'impedimento incida sull'an dell'adempimento, nel senso di rendere la prestazione inattuabile sine die e in modo irreversibile, l'impossibilità sarà definitiva (sull'impossibilità sopravvenuta non rimediabile parziale nell'appalto si veda altresì l'art. 1672 c.c.). Al di fu ori dell'ipotesi in cui la presta zione diventi im possibile in modo perpetuo la qualificazione dell'impossibilità come definitiva o tem poranea dipende dal modo di atteggiarsi del con creto regolamento di interessi del rapporto obbligatorio, ossia da una valutazione teleologico-funzionale da compiere in rel azione al titolo dell'obbligazione, alla natura dell'oggetto ed ai contrapposti interessi del debitore e del creditore. 
Ove l'impossibilità della prestazione sia definitiva, ne consegue l'effetto estintivo dell'obbligazione, fermo restando l'obbligo del debitore di da rne tempe stiva co municazione a l creditore. 
Nella fattispecie, la sentenza impugnata ha argomentato sulla natura obiettiva e assolut a (sine die) dell'impedimento al restauro conservat ivo delle facciate in ragione dell'imminente pericolo rilevato, consistente nel possibile distacco dei pannelli in 29 di 34 mattoni, il che esigeva un intervent o urgent e di rimedio, oltre che, in ogni caso, la rim ozione dei ponteggi già montati e l'integrazione del piano di sicurezza, anche a salva guardia dell'incolumità delle persone, non solo limitate a quelle chiamate ad opera re nell'ambito degli interventi appalta ti, condizione, questa, inibitoria della progressione delle attività di pulizia e di decorazione delle facciate condominiali. 
La circostanza che la pronuncia si sia riferita alla necessità “quantomeno sotto l'aspetto putativo, se non effettivo” del previo intervento di consolidazione statica, in cui non era preventivabile la tem pistica, ha avuto un a mera incidenz a quantitativa e non qualitativa. 
E questo in relazione alla successiva verific a della delimitazione del pericolo ad un a so la parete apparsa come totalmente staccata perimetralmente dai pilastri e dal so laio superiore, con uno stato di immanent e ribaltamento verso l'esterno, peraltro impedito dai fili di ferro interni di legatura. 
Ma sotto il profilo dell'an la situaz ione incipiente di impossibilità è stata confermata in chiave oggettiva (esigendosi comunque degli interventi che eliminassero il pericolo rilevato), sebbene essa sia stata ridimensionata sul piano quantitativo, sicché deve esclud ersi che la risoluzione per inadempimento dell'appaltatore sia stata negata sulla scorta di una impossibilità meramente subiettiva (ossia dipesa da un errore valutativo dell'assuntore). 
Il che è suffragato dall'adozione, in ragione della sollevazione della qu estione relativa allo stato dei telai strutturali delle facciate, di ordinanza amministrativa di sospensione dei lavori. 30 di 34 7.- Il settimo motivo investe, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.  1671 e 2697 c.c. (motivo proposto in via subordinata rispetto alla censura svolta co n il secondo m otivo di ricorso), per aver e la Corte territoriale stabilito la misura del mancato guadagno, quale voce indennit aria riconosciuta all'appaltatore, sulla base di una percentuale forfettaria, senza aver indicato le difficoltà insorte in sede di determinazione del mancato guadagno e tale da impedire una precisa quantificazione dell'entità del pregiudizio sofferto. 
E ciò in violazione del principio secondo cui l'onere di provare i fa tti che costituiscono il fondamento della pretesa, e nella fattispecie la spettanza di ta le m ancato guadagno, a nche in ordine al quantum, ricadeva sul richiedente.  7.1.- Il motivo è infondato. 
Occorre premettere che, sin dall'origine del giudizio, la società appaltatrice aveva chiesto il risarcimento, tra l'altro, del lucro cessan te nella misura di euro 173.510,00, misura determinata all'esito dello sco mputo, dal corrispettivo totale dell'appalto di euro 751.000,00, dei costi preventivati per complessivi euro 577.490,00, com e da calcolo a naliticamente riportato nelle tabelle allegate. 
Per co nverso, aderendo alle conclusio ni del consulente tecnico d'ufficio, il guadagno non conseguito, inteso come utile d'impresa al netto delle passività, p er effetto dell'anticipata interruzione del rapporto, è stato determinato nel minore importo di euro 58.271,02, co rrispondente alla percentu ale del 10% applicata sulla differenza t ra il complessivo com penso pattuito 31 di 34 per l'a ppalto di euro 751.000,00 e quello di euro 168.289,82 maturato in relazione all'opera parzialmente realizzata. 
E tanto parametrando la misura di tale voce indennitaria alle previsioni normativ e nell'ambito dei pubblici appalti, alla cui stregua l'utile dell'app altatore, in caso di recesso del committente, può essere determinato forfetta riamente nell'aliquota del 10% (Ca ss. Sez. 1, Ordinanza n. 10598 del 19/04/2024; ### 1, Ordinanza n. 27690 del 02/10/2023; ### 1, Ordinanza n. 26009 del 17/1 0/2018), app roccio reputa to condivisibile dal giudicante in assenza di a ltri elementi di riferimento. 
A tale esito si è pervenuti, ritenendo plausibile l'applicazione in via analogica di una disciplina regolante un settore a ffine a quello in esame. 
Per l'effetto, in ragione di una scelta del giudicante e non già per un difetto di allegazione imputabile all'assuntore, il mancato guadagno - quale differenza tra il prezzo contrattuale dei lavori ancora da eseguire e l'ammonta re presuntivo dei costi che sarebbero stati necessari in ordine a tali lavori - è stato calcolato sulla base della percentuale presuntiva tratta dalla disciplina degli appalti pubblici. 
Senonché è conforme ai criteri di riconduzione del quantum all'effettiva entità della voce indennizzata che l'aliquota forfettaria fissata dalla legge esclusivamente per il recesso del committente pubblico assurga al ra ngo di criterio generale per la quantificazione dell'utile presunto, ove sia difficile ragg iungere una dimostrazio ne sicura sull'entità del pregiudizio con 32 di 34 riferimento ai ra pporti giuridici a d esecuzione prolungata, tra i quali ricade l'appalto privato. 
Ed invero, la dimostrazione del quantum del m ancato guadagno (e non già dell'an) giustifica il ricorso al supporto tecnico di una consulenza tecnica d'ufficio percipiente (anche alla stregua della necessità di determinare - per un verso - l'importo dei lavori già eseguiti, che negli appalti a corpo, tra cui ricade quello di specie, si calcola in base ad una proporzione che tenga conto dello stato dei lavori attu ati rispetto a quelli che si sarebbero dovuti compiere per portare a termine i lavori, e - per altro verso - l'ammontare dei costi che l'appaltatore avr ebbe dovuto sostenere per ultimare l'opera , median te un calcolo evidentemente teorico di ciò che si sarebbe dovuto spendere per giungere alla fine dell'opera e di ciò che si è risparmiato in ragione dell'interruzione dei lavori per effetto del recesso), che ben pu ò avvalersi, nella ricostruzione quantitativa di tale voce, del parametro presuntivo contemplato in tema di appalti pubblici, in difetto di altri elementi certi da cui possa trarsi una diversa conclusione sulla sua entità, senza violare la regola in forza della quale la prova delle componenti indennitarie, spettanti in caso di recesso dell'appaltante, è rimessa all'artefice istante (Cass. 2, S entenza n. 15304 del 17/07/2020; S ez. 2, Sent enza 28402 del 28/11/2017; S ez. 2, Sentenza n. 8853 del 05/04/2017; ### 6-2, Ordinanza n. 9132 del 06/06/2012; ### 3, Sentenza n. 1189 del 09/05/1966). 
Per effetto dell'utilizzazione di tale criterio la voce rivendicata è stata riconosciuta in misura ridotta rispetto a quanto richiesto dall'assuntore sulla scorta dei calcoli dallo stesso effettuati. 33 di 34 In questa logica la quantificazione del mancato guadagno ben può essere rimessa ad una liquidazione equitativa che si avvalga del pa rametro presuntivo stabilito in tema di a ppalti pubblici, essendo difficile dimostrare la sua precisa misura (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5368 del 07/03/2018; ### 2, Sentenza n. 2608 del 14/04/1983).  8.- Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato la controricorrente rileva, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1655 e ss. c.c., per avere la Corte distrettuale disa tteso la domanda collegata alla deduzione dell'inadem pimento contrattuale del ### comm ittente, senza considerare le reciproche prestazioni delle parti, estese anche alle obbligazioni collaterali di protezione, collaborazione e informazione.  8.1.- Il motivo è assorbito dal rigetto del ricorso principale.  9.- In definitiva, il ricorso principale deve essere rigettato mentre il ricorso incidentale condizionato è assorbito. 
Le spese e compen si di lite seguono l a soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 
Sussistono i presupposti processua li per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, d a parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.   34 di 34 P. Q. M.  La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principa le, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 14.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principa le, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella cam era di co nsiglio della ### 

causa n. 4964/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Trapuzzano Cesare

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 2063/2024 del 16-05-2024

... di ### 29.025,26, ovvero della somma accertanda all'esito del giudizio, oltre interessi moratori, dal dì del dovuto al saldo; - in ogni caso: - con il favore delle spese e delle competenze di causa. Con ordinanza del 16 giugno 2020 il ### concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte. ### è fondata per quanto di ragione così come la domanda riconvenzionale. Nel merito della pretesa avanzata dal creditore, risultano dirimenti i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di onere della prova nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo i quali “per effetto (leggi tutto)...

SENTENZA AL### DI NOTE EX ART. 127 TER n. 1033/2020 R.G.A.C.   ### PRIMA SEZIONE CIVILE Verbale di udienza Il Giudice dott. #### il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza; Esaminate le note di trattazione depositate in atti; Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione. 
P.T.M. 
Pronuncia la seguente sentenza #### N. 1033/2020 R.G.A.C.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ### di ### in persona del giudice unico Dr. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1033 del Ruolo Generale degli ### tenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: vendita di cose mobili - opposizione a decreto ingiuntivo N. 2602/2019 emesso dal ### di ### in data ### tra ### “### Lunga” dei F.lli Cacciapuoti s.s., rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. ### e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore; opponente e ### s.p.a., rapp.ta e difesa, come in atti, dagli Avv.ti ### , ### ed ### e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori; opposta CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 16.05.2024 di discussione ex art. 127-ter cpc ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69. 
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, contenente domanda riconvenzionale, la ### “### Lunga” evocava in giudizio la società ### s.p.a. proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 2602/2019 con il quale il ### di ### aveva ingiunto all'odierna opponente di pagare in favore della società ricorrente la somma di ### 29.025,26, oltre gli interessi e le spese del procedimento monitorio, sulla scorta fatture non pagate emesse dalla ricorrente a fronte della fornitura di mangime. 
A fondamento dell'opposizione la ### “### Lunga” adduceva: 1. la violazione dell'art 1490 c.c. per aver accertato attraverso gli esami clinici svolti la mancata conformità della fornitura dei mangimi da parte della ### all'ordine/commessa effettuato; 2. che con nota datata 31.07.2019, notificata a mezzo pec, ha contestato la fornitura ed ha contestualmente intimato alla opposta di risarcire i danni patiti dall'azienda agricola, ammontanti ad € 35.000,00 oltre € 2.500,00 per spese legali; 3. che l'entità del danno è stata rideterminata in sede ###€ 56.300,00; 4. che la società agricola ### si avvale del supporto consulenziale di medici veterinari del ### di ### dell'### di Napoli “### II” per la definizione del piano alimentare per gli animali dell'allevamento; 5. che a seguito della fornitura diversi capi di bestiame hanno riportato il prolasso vaginale e/o uterino; 6. che i veterinari del ### di ### dell'### “### II” hanno constatato e certificato la correlazione tra la causa scatenante il prolasso ed il razionamento minerale, derivante dall'alimentazione dei capi; 7. che il nucleo fornito dalla ditta ### avrebbe dovuto apportare il 31% del calcio e circa il 60% del fosforo dell'intera razione ma l'alterato rapporto Ca:P nel nucleo (1:1,47 vs 1,2) ha ridotto i livelli di fosforo e modificato il rapporto Ca:P (1:0,9) della dieta nella fase finale della gestazione; 8. che nel periodo compreso tra il primo scarico del nucleo (21.05.2019) ed il completo utilizzo dell'ultimo scarico avvenuto il ###, in ragione della mancata conformità della fornitura al piano alimentare elaborata dai medici aziendali, le bufale hanno assunto per circa 40 giorni livelli di minerali non idonei alla fase produttiva esaminata; 9. che dall'analisi dei dati aziendali e dalle diagnosi effettuate dal veterinario aziendale si evidenzia che su 96 parti, 70 bufale hanno presentato prolasso uterino; 3 bufale pluripare hanno riportato emorragie uterine, che ha portato a morte per collasso cardiovascolare conseguente allo stress subito dagli animali; ulteriori 8 capi di cui 7 pluripare ed 1 manza gravida sono stati avviati alla macellazione; 10.  che la comparazione dei dati del 2019 con quelli del 2018 ha evidenziato un aumento degli animali vuoti di circa il 20% e un aumento, nei soggetti gravidi, dell'intervallo parto concepimento di 26 giorni; 11. che la perdita economica relativa ai soggetti morti o inviati al macello è stata di € 22.000,00, l'allungamento dell'intervallo parto-concepimento medio di 26 giorni che equivale ad una perdita economica di € 5.300,00 oltre la perdita per mancata produzione lattea e ingravidamento del 18% delle bufale partorite quantificabile a circa € 69.000,00 euro (2300 kg X 2 euro X 15 bufale) a cui vanno decurtati i costi di allevamento che ammontano a € 40.000,00 per perdita netta dell'azienda agricola “### Lunga” quantificabile in € 56.300,00. 
Ciò posto, l'opponente concludeva: In via preliminare: “Ci si oppone all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta. 
Nel merito: “### e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 2602/2019 del 19.11.2019 r.g. n° 9210/2019 ### di #### sez. III civile, per insussistenza del credito azionato, attesa la fornitura di mangime non conforme all'ordine commissionato. Con rifusione di spese, diritti ed onorari”. 
In via riconvenzionale: “### e dichiarato che la ##### dei f.lli CACCIAPUOTI s.s. partita iva ###, con sede ####### , ### A ### snc ha subito un danno correlato alla somministrazione del mangime non conforme al proprio ordine, quantificato in € 56.300,00 (cinquantaseimilatrecento/00), chiede condannarsi la società ### in persona del l.r.p.t. al risarcimento a favore dell'opponente della somma di € 56.300,00 (cinquantaseimilatrecento/00) oltre interessi e rivalutazione monetaria. 
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione alla sottoscritta procuratrice antistataria. 
Si costituiva in giudizio l'opposta adducendo: 1. di vantare un credito nei confronti dell'opponente di ### 29.025,26 in virtù di n. 7 fatture (056/175 del 01/04/2019 per ### 3.813,37; - fattura n. 056/195 del 10/04/2019 per ### 3.028,38; - fattura n. 056/202 del 17/04/2019 per ### 2.670,51; - fattura n. 056/222 del 30/04/2019 per ### 4.944,68; - fattura n. 056/265 del 21/05/2019 per ### 4.105,92; - fattura n. 056/291 del 05/06/2019 per ### 4.983,68; - fattura n. 056/321 del 20/06/2019 per ### 5.478,72,), emesse per forniture di mangime per bufale “in asciutta” regolarmente consegnate e rimaste impagate; 2. di aver fornito mangime per bovini alla ### sin dai primi mesi dell'anno 2019, come risulta dalle fatture emesse nel mese di febbraio, regolarmente onorate e che la fornitura è proseguita poi nell'aprile 2019 in assenza contestazioni; 3. che durante il mese di aprile l'opponente ha richiesto di modificare la composizione del mangime sulla scorta delle indicazioni dei propri tecnici e fornendo le relative istruzioni alle quali si è conformata provvedendo alle nuove forniture, consegnate fra il ### ed il ### ed emettendo poi le relative fatture; 4. che la generica contestazione di controparte è contenuta in una p.e.c. del 31/07/2019 inviata ai legali in riscontro alla precedente richiesta di pagamento del 25/07/2019 e che tenuto conto delle date di consegna del mangime (l'ultimo scarico è avvenuto il ###), della data degli esami fatti eseguire dall'opponente, il ### e della p.e.c. di controparte (del 31/07/2019), si ricava che la predetta contestazione non è avvenuta nel termine di cui all'art. 1495 c.c., con conseguente effetto decadenziale; 5. di disconoscere i risultati delle analisi ex adverso eseguite e prodotte, nonché tutte le argomentazioni e le conclusioni cui giunge il consulente; 6. che nella citazione e nella relazione tecnica avversarie si afferma che il mangime ex adverso ritenuto nocivo sarebbe stato soltanto quello di cui alle forniture dal 21/05/2019 in avanti, pertanto, quantomeno le somme portate dalle fatture emesse nel mese di aprile 2019 dovranno essere riconosciute come dovute perché non contestate nel termine di legge e neppure in atto di citazione; 7. che le risultanze peritali avversarie non paiono corrette o comunque attendibili in primis poiché l'opponente - non avvalendosi del supporto tecnico/nutrizionale di ### bensì di propri tecnici - si è vista fornire il mangime con le caratteristiche richieste e, nella relazione tecnica a firma del ### Formigoni dell'### di ### emerge che i valori riscontrati nel mangime consegnato risultano compatibili con le caratteristiche volute dall'opponente; 8. che la causa dei prolassi uterini nelle bufale sia riferibile al cambiamento nella composizione del mangime la cui responsabilità non potrebbe che essere attribuita agli estensori della nuova formula; 9. che data la elevata percentuale di prolassi nell'allevamento, la causa potrebbe derivare da altri fattori (i difetti morfologici degli animali, la carenza di idonee condizioni ambientali, o la cattiva conservazione degli alimenti) non analizzate nella relazione; 10. che il mangime consegnato all'opponente non ha costituito l'unica fonte di alimentazione delle bufale e nella relazione di parte attrice non si fa riferimento al fatto che i foraggi (non forniti da ### costituiscono circa l'80/85% dell'alimentazione delle bufale in asciutta; 11. che non può escludersi che le asserite conseguenze dannose sulle bufale siano derivate dalle caratteristiche del foraggio di cui gli animali si sono certamente nutriti nel periodo di riferimento; 12. di disconoscere e contestare l'elaborato peritale e tutta la documentazione allegata; 13. di contestare la quantificazione dei danni così come ex adverso operata, in quanto non dimostrati; 14. che il credito per cui è causa risulta in ogni caso provato dalle fatture e dall'estratto conto della situazione contabile, non contestati nemmeno genericamente. 
Ciò posto, l'opposta concludeva: - in via preliminare: - previa concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione; - oppure, in subordine, previa concessione di ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art. 186 bis c.p.c. di pagamento di ### 14.456,94, pari all'importo complessivo delle fatture non oggetto di contestazione; - nel merito, in via principale: - accertare e dichiarare, ex art. 1495 c.c., la tardività della contestazione avversaria e, per l'effetto, - respingere, per tutte le ragioni enunciate in narrativa, l'opposizione avversaria e dunque confermare e dichiarare definitivo il provvedimento monitorio opposto; - nel merito, in via subordinata: - condannare parte opponente al pagamento in favore di parte opposta dell'importo di ### 29.025,26, ovvero della somma accertanda all'esito del giudizio, oltre interessi moratori, dal dì del dovuto al saldo; - in ogni caso: - con il favore delle spese e delle competenze di causa. 
Con ordinanza del 16 giugno 2020 il ### concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. 
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.  ### è fondata per quanto di ragione così come la domanda riconvenzionale. 
Nel merito della pretesa avanzata dal creditore, risultano dirimenti i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di onere della prova nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo i quali “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto”. (Cassazione civile sez. III 31 ottobre 2014 n. 23174). 
Ed ancora “Il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre il giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di 5 opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. Quindi il diritto preteso dal creditore, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore, deve essere adeguata-mente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo”. (### di Roma sez. XII, sentenza n. 1388 del 2015). 
Spetta quindi a parte opposta, che si assume creditrice (attore in senso sostanziale), allegare e provare i fatti costitutivi del diritto vantato, mentre ricade sulla parte opponente (convenuto in senso sostanziale) l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o eccepire l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi di tale diritto, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova dettati dall'art. 2697, co.1 e 2 Invero, in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali trova applicazione la regola di riparto dell'onere della prova costantemente affermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, per la quale “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ Sez, ### n. 13533/2001).  ### probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto' fatti negativi', in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.  (Cass. 23229/04; Cass. 9099/12). 
Nel caso di specie, la documentazione prodotta da parte opposta rappresenta prova idonea e sufficiente a ritenere sussistente la pretesa creditoria vantata atteso che il rapporto è incontestato sia nell'an che nel quantum e sono stati versati in atti le fatture di vendita unitamente ai relativi DDT firmati dal ricevente, nonché l'estratto autentico notarile delle scritture contabili. 
Orbene, in applicazione del principio dell'onere della prova sopra richiamato, avendo l'opposta provato la fonte negoziale del suo diritto, è onere del debitore fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'inadempimento o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria vantata dall'opposta. 
Nel caso di specie, l'opponente ha eccepito un vizio occulto della merce consegnata riferendo della mancata conformità della fornitura dei mangimi da parte della ### S.p.A. all'ordine/commessa effettuato e dei danni conseguenti, consistiti nel prolasso uterino di numerose bufale, con morte di alcuni capi, perdita di produzione lattea e ingravidamento, per perdita netta quantificata in € 56.300,00. 
Occorre rilevare che la contestazione dei vizi della merce venduta è inerente alle forniture successive all'ordine effettuato dal legale rappresentante della opponente avvenuto in data ###, come documentato dal messaggio ### (all. 2b dell'atto di opposizione); pertanto, le forniture oggetto di contestazione devono ritenersi solo quelle effettuate successivamente a tale data ossia a partire dal primo scarico del nucleo (21.05.2019) come allegato da parte opponente nell'atto di opposizione. 
In ragione di quanto esposto, devono ritenersi, ex art. 115 c.p.c., non viziate (in quanto non contestate) le forniture precedenti per le quali la società opposta ha emesso le seguenti fatture: fattura n. 056/175 del 01/04/2019 per ### 3.813,37; fattura n. 056/195 del 10/04/2019 per Euro 3.028,38; fattura n. 056/202 del 17/04/2019 per ### 2.670,51; fattura n. 056/222 del 30/04/2019 per ### 4.944,68;per un totale di ### 14.456,94 che la società opposta ha diritto a ricevere quale corrispettivo per la fornitura dei mangimi non contestati. 
Quanto alle forniture consegnate a partire dalla data del 21.05.2019 di cui alle fatture n. 056/265 del 21/05/2019 per ### 4.105,92, - fattura 056/291 del 05/06/2019 per ### 4.983,68, fattura n. 056/321 del 20/06/2019 per ### 5.478,72, nonché in relazione alla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, si rileva quanto segue. 
Come noto, in materia di compravendita di beni mobili, il legislatore prevede a favore dell'acquirente specifiche forme di tutela contro l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione traslativa; tra queste, per quel che interessa, rileva la disposizione di cui all'art. 1490 c.c., ossia la garanzia per i vizi della cosa venduta, ai sensi del quale "il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore", dove per "vizi" devono intendersi tutte le imperfezioni materiali che incidono sul valore o sulle possibilità di utilizzazione della cosa, dipendenti da anomalie del processo di fabbricazione, di produzione, di conservazione. La garanzia per vizi legittima il compratore all'esercizio di tre distinte azioni nei confronti del venditore: 1) la prima è l'azione di risoluzione (cd. actio redhibitoria), la quale non differisce da quella ordinaria di risoluzione, salvo che per i seguenti aspetti: non rileva la colpa del venditore; si onera il compratore dell'onere della preventiva denunzia dei vizi entro un breve termine (8 giorni), decorrente dalla scoperta del vizio (a pena di decadenza); si sottopone l'azione ad un breve termine prescrizionale (1 anno), a partire dalla consegna della cosa; rilevano gli usi; 2) la seconda è l'azione estimatoria (c.d. actio aestimatoria o quanti minoris), volta a conservare il sinallagma contrattuale mediante la riduzione del prezzo di vendita in misura corrispondente alla diminuzione di valore del bene provocata dal vizio (anche per essa operano i predetti termini di decadenza e di prescrizione); 3) la terza è l'azione risarcitoria, la quale, essendo basata sui generali principi in tema di inadempimento, spetta al compratore "in ogni caso" (cfr. art. 1494 c.c.), ovvero indipendentemente dalla proposizione delle prime due azioni, pur essendo soggetta (al pari delle altre due, note anche come azioni "edilizie") ai termini di cui all'art. 1495 c.c. (cfr. Cass. n.10728.2001). 
Nel caso in esame, l'opponente ha agito, ai sensi degli artt. 1490 e 1494 c.c., al fine di far accertare la sussistenza dei vizi contestati che legittima il mancato pagamento ed ottenere il risarcimento dei danni. 
A tal uopo parte opponente ha assolto all'onere sulla stessa gravante di provare l'esistenza dei vizi entro i termini di decadenza di cui all'art.  1495 c.c.. Invero, oltre ad aver allegato specificatamente il tipo di vizio riscontrato, provato con esami clinici del mangime acquistato dalla ### ro spa che hanno accertato le difformità tra l'ordine e la fornitura, ha fornito prova di aver tempestivamente denunciato i vizi della fornitura entro i termini previsti dall'art. 1495 c.c.. Trattandosi di vizi occulti non rilevabili al momento della consegna della merce, il termine per la contestazione decorre dalla scoperta del vizio, che nel caso di specie è avvenuta in data ### quando all'esito degli esami di laboratorio il veterinario aziendale ha accertato ed attestato il nesso eziologico tra i decessi e le patologie riscontrate nell'allevamento e la composizione del mangime fornito dalla ### S.p.A. ( Cfr. dichiarazione di cui infra con cui il veterinario ha chiarito di aver comunicato all'opponente della relazione causale tra il mangime e la morte dei capi bovini dopo dieci giorni dai risultati di laboratorio del 16 luglio 2019), mentre la formale contestazione alla società opposta è avvenuta in data ### e, quindi, entro i termini decadenziali previsti dalla norma sopra richiamata. 
In ogni caso, dall'istruttoria svolta è emerso che la denuncia dei vizi e dei conseguenti danni era già stata avanzata dal legale rappresentante della ### nel mese di giugno 2019 all'agente di commercio, incaricato dalla ### per la vendita del prodotto presso l'azienda, sig.  ### prima ancora che pervenissero gli esiti ufficiali degli esami. Lo stesso ### escusso in qualità di testimone all'udienza del 24 gennaio 2022, confermava di aver ricevuto la lamentela e di aver visto in azienda capi di bestiame morti. Nello specifico, lo stesso ha riferito: “### lavorato per la ### come agente di zona Adr preciso di essere stato io a procacciare come cliente alla ### la ditta ### ricordo di aver ricevuto una contestazione sulla composizione merceologica dei mangimi da parte della ditta ### ga se non erro nella persona di ### non so se fosse socio o amministratore della società, specifico però che questi firmava gli assegni Adr la contestazione è avvenuta dopo il 30 giugno 2019, preciso tale aspetto in quanto al 30 giugno 2019 era il termine per il pagamento della fornitura mangimi Adr non ricordo esattamente quando è avvenuta la contestazione. Ricordo che era il periodo estivo Adr quando ### mi fece la contestazione mi disse che aveva una relazione tecnica. Questa non mi è stata mai esibita. Adr ricordo che ### ciapuoti afferiva al fatto che animali avevano delle anomalie nel periodo del parto sotto forma di prolassi uterina. Cosa che prima diceva non avevamo mai avuto Adr il mangime fu elaborato sulla base delle specifiche richieste e indicazioni della ### inizialmente il prodotto somministrato era quello classico per le vacche in asciutta e poi per esigenze economiche la azienda ### chiese un prodotto con più alto valore proteico, da somministrare in minore quantità e con minor costo quindi per la azienda. Non ricordo il periodo in cui fu fatta la richiesta di modifica. Ricordo che furono emesse delle fatture Adr il professore ### a quanto mi risulta elaborava la ricetta per il mangime degli animali. Gli ordini di mangimi erano fatti dal dott. ### che aveva più sotto controllo le scorte aziendali Adr mi fu riferito oltre ai prolassi anche dei decessi dei capi bufalini. Adr in qualche visita ho visto delle bufale morte che dovevano essere caricate”. 
Tali circostanze soni state confermate altresì dal teste ### sco, tecnico zoonomo aziendale presso la ### escusso all'udienza del 5 luglio 2021 nella quale ha riferito: “### ricordo che la ### ebbe a contestare la composizione dei mangimi verbalmente a ### lamentando una difformità nel rapporto calcio fosforo rispetto alla richiesta effettuata #### è un collega che opera quale agente di commercio della ### e ricordo che fui io il primo a riferirgli che gli esiti sperati dal mangime non erano arrivati. Non ricordo con esattezza il giorno della contestazione fatta dalla azienda ### a ### ma specifico che nel mese di luglio la azienda ### mi ha sottoposto la valutazione della analisi effettuate sul mangime in questione e che io mi presi un po' di tempo per accertare attraverso una analisi bibliografica se quella difformità del mangime potesse arrecare danno agli animali. Penso di aver preso circa una decina di giorni per fare tale valutazione. Adr: io non ero presente alla contestazione tra ### e la azienda ### Non so dire neanche come sia avvenuta ### io ho riscontrato che una gran percentuale degli animali che sono partoriti nel mese di luglio hanno avuto prolasso uterino e infezioni, oltre in alcuni casi al decesso. Adr: la composizione merceologica del mangime somministrato presso la ### viene elaborata da consulenti aziendali, tra cui rientra il prof ### che ha elaborato la composizione del mangime richiesto alla ### io ho parlato varie volte con ### anche in forma amicale, e inizialmente gli dissi che riscontravamo problemi al parto degli animali. Poi mi è stata richiesta una analisi del mangime e di riferire se tali problemi potessero collegarsi al mangime somministrato. Le analisi le ho ricevute il 16 luglio 2019, non so precisare quando ho parlato con ### per riferirgli delle contestazioni in ordine al mangime, credo che sia avvenuto durante la fase di studio delle analisi di laboratorio effettuate. Adr nella azienda ### agli animali in asciutta in vista del parto mangiavano solo mangime della ### gimi, ma la loro dieta non era composta solo da tale mangime, in quanto vi era anche l'aggiunta di paglia che come apporto di calcio fosforo è il prodotto più equilibrato. Adr il mangime era somministrato da un operaio specializzato sotto la mia supervisione”. 
A ciò si aggiunga che anche la consulenza tecnica d'ufficio, alla quale il ### ampiamente aderisce e si riporta, ha rilevato ed accertato la sussistenza dei vizi lamentati nonché dei danni da risarcire, provati anche documentalmente dai verbali di “accertamento decesso animali in azienda” (all. nn 4a, 4b 4c) e i moduli rosa di dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali - mod. 4 (all. nn. 5a, 5b e 5c 5d, 5e, 5f, 5g e 5h) e dalla ulteriore documentazione allegata al fascicolo di parte. Nello specifico, il #### in risposta ai quesiti formulati ha evidenziato: a) ### le specifiche richieste nella fornitura dell'azienda agricola ### eseguita il ###, e il certificato di analisi del campione eseguito sul lotto n.### del 20.06.2019, si evidenziano differenze ed in particolare un diverso rapporto tra gli elementi minerali calcio e fosforo che invece di 1:2 come richiesto è risultato essere di 1:1,47; b) ### restando l'importanza di tutte le numerose cause che possono generare prolasso uterino si è potuto accertare che detto rapporto Ca/P è tra i fattori scatenanti quello più frequente nel generare la citata patologia; c) ### riscontrato un rapporto causa/effetto tra somministrazione di mangime e prolassi uterini si è proceduto prioritariamente alla quantificazione del numero dei prolassi. Da questo riscontro si è potuto calcolare che 51 capi abbiano prolassato nell'intervallo temporale considerato e compreso tra il ### e 23.07.2019. Per quanto concerne la quantificazione dei conseguenti danni questi si sono calcolati come di seguito indicato: 1.  4 animali morti = € 5.950,00; 2. n. 29 capi x aumento interparto = € 3.016,00; 3. n. 8 capi mancata produzione lattea = € 14.715,00 per un totale di € 23.681,00 Alla luce dell'istruttoria espletata, può dirsi pertanto provata la sussistenza dei vizi lamentati da parte opponente derivanti dall'inadempimento contrattuale della ### S.p.A. la quale ha venduto all'opponente un bene difforme rispetto a quello richiesto, con conseguente diritto della società opponente che ha agito in riconvenzionale, di ottenere il risarcimento dei danni patiti, provati e quantificati in €.23.681,00. 
Ciò posto, il decreto ingiuntivo n. 2602/2019 va revocato e la società opponente va condannata al pagamento della somma di € 14.456,94, oltre interessi moratori, dovuti per le forniture non contestate, mentre, in accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata dall'opponente, l'opposta va condannata al pagamento della somma di € 23.681,00, in favore della ### “### Lunga”, a titolo di risarcimento danni. 
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in favore di parte opponente, secondo i criteri e nella misura media di cui al D.M.  55/2014, avuto riguardo al valore della causa e alla attività svolta, come da dispositivo.  P.Q.M.  ### definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: • Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2602/2019 del ### di ### • Condanna la ### “### Lunga” dei F.lli ### s.s., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di € 14.456,94, oltre interessi moratori, per la fornitura dei mangimi; • Condanna la ### S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma complessiva di € 23.681,00 a titolo di risarcimento del danno; • Condanna l'opposta al versamento in favore dell'opponente delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, oltre IVA e ### come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario; • Pone le spese di CTU a carico di parte opposta.  ### 16.05.2024 #### 

causa n. 1033/2020 R.G. - Giudice/firmatari: De Lucia Antonio, Dinardo Diego

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Tribunale di Tempio Pausania, Sentenza n. 415/2024 del 28-05-2024

... s.e. e o. e salvo veriore somma accertanda, a favore di ### IV) con vittoria di spese, diritti e onorari. ###interesse della parte convenuta ### s.r.l.: Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, - in via pregiudiziale, per i motivi meglio specificati nella parte espositiva, accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'azione oggi promossa in quanto la transazione ha estinto l'obbligazione originale; - in via preliminare subordinata, preso atto della dichiarazione liberatoria in data ### a firma ### statuire l'inammissibilità delle domande proposte dall'attore, con ogni conseguenza di legge; - in ulteriore subordine, per l'eventualità di accoglimento delle domande attoree, accertato e dichiarato l'inadempimento alla (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Tempio Pausania Sezione Civile Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania in composizione monocratica, ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1080/2017 R.G.A.C. promossa da: ### (###) nato a #### il ### elettivamente domiciliato in ### presso e nello studio dell'Avv. ### in ### n. 54/E che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione; nei confronti di ### s.r.l. (###) con sede in ####, ### del Popolo n. 19/C, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. ### elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio degli Avv.ti ### e ### che la rappresentano e difendono, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta; e di ### (###) nato a #### il ### e residente ###### n. 3, int.9, rappresentato e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. ### del foro di ### con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. ### del foro di ### sito in #### n. 95; con chiamata in causa di ### s.p.a. (###), con sede ###, in persona del Presidente del Consiglio di ### e legale rappresentante pro tempore Avv. ### rappresentata e difesa, in forza di procura speciale, dagli #### ed ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in ####, ### n. 1; avente ad oggetto lesione personale e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti ###interesse della parte attrice ### I) contrariis reiectis; II) accertare la responsabilità medica della ### quale clinica e del dott. ### in relazione al danno estetico subito dal ### in occasione degli interventi di trapianto di capelli eseguiti fra il 2012 ed il 2013; III) condannare i convenuti anche in solido fra loro al pagamento di ### 11.570,00 oltre interessi legali dalla data al saldo oltre costi di CTU sopportati, s.e. e o. e salvo veriore somma accertanda, a favore di ### IV) con vittoria di spese, diritti e onorari.  ###interesse della parte convenuta ### s.r.l.: Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, - in via pregiudiziale, per i motivi meglio specificati nella parte espositiva, accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'azione oggi promossa in quanto la transazione ha estinto l'obbligazione originale; - in via preliminare subordinata, preso atto della dichiarazione liberatoria in data ### a firma ### statuire l'inammissibilità delle domande proposte dall'attore, con ogni conseguenza di legge; - in ulteriore subordine, per l'eventualità di accoglimento delle domande attoree, accertato e dichiarato l'inadempimento alla transazione, porre a carico dell'### s.p.a., qualora venisse chiamata in causa dal dott. ### il risarcimento dovuto al sig. ### - in ulteriore subordine, salvo gravame, per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree e di accertamento della responsabilità solidale dei convenuti, condannare il dott. ### in via di regresso a tenere indenne e manlevare la ### s.r.l. da quanto dovesse essere condannata a pagare in favore del sig.  ### in forza dell'emananda sentenza; - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa.  ###interesse della parte convenuta ### In via preliminare: - accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo al convenuto dott.  ### rispetto alle domande svolte da parte attrice e, conseguentemente, disporsi l'estromissione del convenuto dal processo, comunque rigettandosi integralmente le domande di parte attrice, mandandosi il deducente assolto da ogni avversa pretesa; - disporsi per ragioni di opportunità e ai sensi degli artt. 107 e 270 c.p.c., la chiamata in causa per ordine del ### di ### compagnia di assicurazioni s.p.a, con sede ###### 53 41018 ### sul #### P.I ###, pec: ###, con onere imposto a carico di parte attrice, alla luce delle ragioni evidenziate in narrativa; - solo ove il ### non ritenesse di ordinare la chiamata in giudizio nella forma poc'anzi espressa, si chiede che venga autorizzata la chiamata in causa ### compagnia di assicurazioni s.p.a, con sede ###### 53 41018 ### sul #### P.I ###, pec: ###, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c. e ciò in quanto soggetti legittimati passivi delle domande svolte da parte attrice, chiedendo conseguentemente il differimento dell'udienza di prima comparizione e trattazione al fine di consentire la chiamata dei terzi nel rispetto dei termini di comparizione; - in ulteriore subordine, autorizzarsi la chiamata in causa della terza compagnia ### compagnia di assicurazioni s.p.a, con sede ###### 53 41018 ### sul #### P.I ###, pec: ###, con conseguente spostamento dell'udienza, con la quale il dott. ### ha stipulato la polizza n. ###4 al fine di essere eventualmente manlevato da qualsivoglia responsabilità dovesse essere accertata nel presente giudizio, rimanendo indenne da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole patrimoniale; Nel merito: - respingersi ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, mandandosi il dott. ### assolto da ogni pretesa risarcitoria a qualsiasi titolo evocata; - giudicarsi, comunque, satisfattive le somme percepite da parte attrice in sede stragiudiziale, mandandosi assolto il convenuto da ogni avversa pretesa; Nel merito, in via subordinata: - nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del medico convenuto, condannarsi ### s.p.a. a tenere manlevato il dott. ### da qualsivoglia responsabilità dovesse essere accertata nel presente giudizio, rimanendo indenne da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole patrimoniale; - condannare ### s.p.a. a rifondere al dott. ### le spese sostenute per resistere in giudizio e quelle per resistere al procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 1917 c.c.; In ogni caso: - con vittoria di spese di lite.  ###interesse della terza chiamata ### s.p.a.: Piaccia all'###mo Tribunale adito, 1 - in via preliminare, rigettare l'### in quanto inammissibile e/o improponibile e/o infondata per le ragioni esposte al paragrafo 1 della presente comparsa di costituzione e risposta; 2 - in via principale, rigettare l'### in quanto infondata in fatto ed in diritto.  3 - in via subordinata, per la denegata ipotesi di ritenuta fondatezza dell'### rigettare la ### di ### per la non operatività della copertura assicurativa prestata con la ### ai sensi degli artt. 1892 c.c. e 17 delle condizioni generali, per avere l'### al momento della stipula del contratto di assicurazione, taciuto, con dolo o colpa grave, circostanze di rischio obiettivamente rilevanti ai fini della formazione del consenso della ### con conseguente sua decadenza dal diritto all'indennizzo per l'annullabilità dello stesso contratto; 4 - in via ulteriormente subordinata, rigettare la ### di ### per la non operatività, in concreto, della copertura assicurativa prestata con la ### ai sensi dell'art. 16, 3° comma, nn.  2), 3) e 4), delle condizioni generali con riferimento sia all'### che alla ### di ### ciò perché: 4a - con riferimento all'### essa opera in secondo rischio, oltre il massimale della garanzia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi contratta dalla ### e comunque, anche in ipotesi di inesistenza o non operatività di tale garanzia assicurativa rispetto al sinistro per cui è causa, perché la sua operatività in primo rischio ha come condizione la insolvenza della ### insolvenza però certamente non ricorrente nel caso di specie; 4b - con riferimento alla ### di ### la ### che l'ha proposta, non ha posto a suo fondamento la colpa grave dell'### e in ogni caso per la palese non configurabilità e riconoscibilità di detta colpa grave in capo allo stesso ### 5 - in via di estremo subordine, per la recisamente denegata ipotesi di ritenuta accoglibilità dell'### della ### di ### e della ### di ### 5a - da un lato condannare il dott. ### a pagare le somme determinate e liquidate a titolo di risarcimento dei danni causalmente riconducibili, in via diretta ed immediata, alla sua condotta illecita, tenendo conto delle somme comunque già percepite dall'attore; 5b - dall'altro lato, accertare essere la ### tenuta a indennizzare l'### nei seguenti limiti: 5b1 - per la sola quota di responsabilità diretta che compete all'assicurato, con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via di solidarietà; 5b2 - in via espressamente subordinata alla eccezione opposta al precedente punto 3, per il caso l'###mo ### adito dovesse ritenere che la reticenza dell'assicurato rilevante ex art. 1892 c.c. non sia da imputare a dolo o colpa grave, bensì a semplice colpa, con riduzione, ai sensi dell'art. 1893, 2° comma c.c., dell'indennizzo dovuto in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose; 5b3 - fino al massimale assicurato, unico per sinistro e per anno assicurativo, di € 500.000,00. 
Con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre al rimborso per spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge; condanna da porsi a carico: - del signor ### in caso di accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti 1 o 2.  - del dott. ### in caso di accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti 3 o 4. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione In via preliminare si precisa che la presente sentenza è stata redatta secondo lo schema delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. e, quindi, con espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e trattazione delle sole questioni rilevanti ai fini della decisione. Le questioni non trattate non devono essere ritenute omesse ma semplicemente assorbite per incompatibilità con quanto concretamente ritenuto provato. 
Nel 2012 l'odierno attore ### affetto da incipiente calvizie, si rivolse alla #### al fine di risolvere, o comunque migliorare, la sua situazione. 
In data ###, si sottopose quindi, ad un primo intervento di trapianto di capelli eseguito dal dott. ### ma, all'esito, contestò alla ### ed al dott. ### la correttezza dell'intervento. 
In merito a detto intervento, le parti addivennero ad un accordo transattivo che prevedeva la restituzione al #### della somma di € 4.700,00 da questi pagata per l'intervento e l'esecuzione gratuita sempre da parte del dott. ### di un secondo intervento di trapianto di capelli. 
In data ###, il sig. ### rilasciò a ### una dichiarazione del seguente tenore: “Io sottoscritto ### (…), presente oggi in ### per sottoporsi al secondo intervento di trapianto di capelli, dichiaro di ricevere euro 4.700,00 in contanti, a titolo di rimborso di tutte le spese sostenute per il primo intervento di trapianto di capelli avvenuto in data 14 aprile 2012 e non andato a buon fine. Dichiaro inoltre, DI NON AVERE NULLA PIU' A PRETENDERE in merito agli interventi di trapianto in questione”.  ### il primo comma dell'art. 1965 c.c., “la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”. 
Detto contratto ha avuto regolare esecuzione con la conseguenza che tutto ciò che riguarda il primo intervento è coperto dalla transazione raggiunta dalle parti. 
Conseguentemente, l'accordo di eseguire un nuovo intervento raggiunto fra le parti ha dato vita ad un nuovo contratto di prestazione d'opera professionale. 
Con riguardo al nuovo intervento, il #### ne contestò l'esatta esecuzione tanto che, in data ###, depositò presso il ### di ### un ricorso per accertamento tecnico preventivo (### al fine di accertare la sussistenza o meno del nesso causale tra i due interventi di trapianto di capelli e i danni asseritamente subiti. 
In data ###, a seguito del deposito della perizia, le parti coinvolte nel giudizio che ci occupa (ma anche e medesime del procedimento di istruzione preventiva) addivennero ad un nuovo accordo transattivo con il quale, testualmente, “### […] dichiara di accettare in via di transazione, con reciproche concessioni in ordine all'entità delle pretese di cui al procedimento ex art. 696-bis c.p.c., - la somma di € 1.000,00 dal dott. ### - la somma di € 1.000,00 da parte di ### s.r.l.  - la somma di € 6.000,00 da parte di ### di assicurazioni s.p.a.  a saldo e stralcio del danno patito in conseguenza del trattamento al quale fu sottoposto il paziente e oggetto di procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RGN 766/2015. 
Dichiara altresì di rinunciare ad ogni pretesa ed azione in qualsiasi sede, anche eventualmente già in corso nei confronti di ### di ### s.r.l. e di ### di assicurazioni s.p.a. e di ogni altro obbligato e coobbligato e si impegna a non promuovere azione penale o a rinunciare a quella già eventualmente promossa. 
Ad avvenuto ricevimento della suddetta somma complessiva, a completa tacitazione di ogni e qualsiasi diritto per tutti i danni alla persona e/o alle cose, patrimoniali e non, anche futuri e indiretti, il presente atto, che viene sottoscritto in un unico originale, acquisterà veste di ampia e liberatoria quietanza a saldo per qualsiasi titolo derivante dal sinistro sopra indicato, ivi comprese le spese mediche, ospedaliere e di ogni altra natura.”. 
Attraverso questo contratto di transazione, le parti hanno regolato i rapporti nati dal precedente contratto per il quale è sorta la lite ma hanno anche dato vita ad un nuovo rapporto giuridico che si pone in situazione di incompatibilità oggettiva col persistere del vecchio rapporto che deve ritenersi estinto per novazione. Si tratta, in sostanza, della ipotesi della c.d. transazione novativa.  ### la Corte di ### “l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni” (cfr. ### civile, ### VI-1, ordinanza n. 21371 del 6 ottobre 2020). 
Nel caso che ci occupa, non vi è dubbio che le obbligazioni assunte dalla clinica, dal medico e dalla compagnia assicuratrice con il contratto di transazione (corrispondere al paziente determinate somme di denaro a fronte della rinuncia ad azioni giudiziarie) siano oggettivamente diverse dalle obbligazioni derivanti dal preesistente contratto di prestazione d'opera intellettuale (eseguire un autotrapianto di capelli in cambio di corrispettivo in denaro). 
La transazione ha, quindi, estinto il precedente rapporto contrattuale fra le parti originarie. 
In conclusione, per effetto delle due transazioni (a seguito delle quali l'odierno attore ha percepito la complessiva somma di € 6.700,00), devono ritenersi estinti entrambi i contratti di prestazione professionale, con la conseguenza che deve essere rigettata la domanda dall'attore volta a “accertare la responsabilità medica della ### e del dott. ### in relazione al danno estetico subito dal ### in occasione degli interventi di trapianto di capelli eseguiti fra il 2012 ed il 2013 e di condannare i convenuti anche in solido fra loro al pagamento di ### 11.570,00 oltre interessi legali dalla data al saldo oltre costi di CTU sopportati, s.e. e o. e salvo veriore somma accertanda, a favore di ### Francesco” essendo fondata sull'accertamento della responsabilità medica per inadempimento contrattuale. 
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo e vengono compensate nei confronti P.q.m.  ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - rigetta la domanda proposta da ### - condanna ### alla rifusione in favore di ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle competenze legali per il presente giudizio che liquida in € 4.835,00 oltre spese generali (15%) e accessori di legge; - condanna ### alla rifusione in favore di ### delle competenze legali per il presente giudizio che liquida in € 4.835,00 oltre spese generali (15%) e accessori di legge; - condanna ### alla rifusione in favore di ### s.p.a.., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle competenze legali per il presente giudizio che liquida in € 4.835,00 oltre spese generali (15%) e accessori di legge.  ### 28/05/2024 

causa n. 1080/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Pastorino Sergio Fortunato

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