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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 13548/2024 del 15-05-2024

... sublocazione, pari ad ### 180.000 (o del la maggi or somma accertanda) e si dichiarò di sposta a ril asciare l'immobile dietro pagamento di questa som ma; «ferma restando l a produzione documentale integrativa di cui alla memoria 420 c.p.c.», chiese, nella denegata ipotesi di non ammissione di tale memoria, comunque un termine per il deposito dei documenti. ### ibunale di Mi lano, con sentenza n.934/2021, all'esito dell'udienza di discussione del 3 febbraio 2021, dichiarò inammissibile sia la domanda principale della ### & Co. (per mutatio libelli), sia la domanda riconvenzionale della BCC ### s.p.a. (per mancata formulazione dell'istanza di cui 4 all'art. 418 cod. proc. civ.) e condannò la prima a rimborsare le spese di lite sostenute dalla seconda, in quanto soccombente. 2. La Corte d'appello di Milano ha rigettato l'impugnazione proposta dal la ### & Co., condannandola alle spese del grado. 3. ### & Co. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Risponde con controricorso ### - ### per la ### dei ### s.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria con rappresentanza di ### s.p.a.. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20979/2021 R.G., proposto da ### quale legale rappresentante della società di diritto egiziano ### & Co .; ra ppresentata difesa dagli ### E. Lunghi (###) e ### (###), in virtù di procura su foglio separato congiunto al ricorso; - ricorrente - nei confronti di ### s.p.a., ### - ### per la ### dei ### s.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria con rappresentanza di ### s.p.a., in persona del legale rappre sentante pro temp ore; rappresentata e di fesa dall'### (###), in virtù di procura su foglio separato in calce al controricorso; - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 1951/2021 della CORTE d'APPELLO di MILANO, depositata il giorno 30 giugno 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2024 dal #### 1. Con ricorso ex art. 414 e ss. cod. proc. civ., la società ### & Co. - premesso che era subconduttrice di un immobile sito a ### sul ### in cui svolgeva attività di autodemolizione sulla base di un contratto stipulat o con la soc ietà sublocatrice ### s.r.l.; che aveva appreso che la ### p roprietaria del bene, aveva dato alla ### i l'incarico di metterlo in vendita; e che, in quanto subconduttrice, era titolare di diritto di prelazione - convenne ### e BCC ### dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo che fossero condannate a formulare nei suoi confronti una proposta di vendita, nonché al risarcimento dei danni patiti e patiendi per l'atteggiamento avversario ex art.96 cod. proc. civ., da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura non in feriore a 20.000 Euro, dichiarandosi disposta a pag are la somma di ### 320.000 per l'acquisto dell'immobile, come da perizia di stima. 3 Si costituì in giudizio ### - ### per la ### dei ### s.p.a., in proprio e in qualità di mandataria di ### la quale - premesso che la società proprietaria aveva concesso l'immobile in locazione finanziaria in cui, con il suo consenso, sulla base di successive cessioni, erano subentrate nel corso del tempo diverse società e, da ultimo, l'### s.r.l.; che, peraltro, il contratto con questa società e ra stato risolto di diritto in ragione del suo inadempimento; c he, dunque, era stato richiesto alla conduttrice il rilascio dell'immobile e il pagamento dei canoni insoluti sino alla risoluzione - eccepì l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di ### e la nullità o l'inesistenza del contratto; invocò il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, domandò la condanna dell'attrice al rilascio dell'immobile. 
Con le note di trattazione scritta ex art. 83, lett. h), decreto-legge n.18/2020, la società ### & Co.  chiese la condanna della controparte «al risarcimento di tutte le spese» da ess a sostenute per la messa a norma dell'area oggetto di sublocazione, pari ad ### 180.000 (o del la maggi or somma accertanda) e si dichiarò di sposta a ril asciare l'immobile dietro pagamento di questa som ma; «ferma restando l a produzione documentale integrativa di cui alla memoria 420 c.p.c.», chiese, nella denegata ipotesi di non ammissione di tale memoria, comunque un termine per il deposito dei documenti.  ### ibunale di Mi lano, con sentenza n.934/2021, all'esito dell'udienza di discussione del 3 febbraio 2021, dichiarò inammissibile sia la domanda principale della ### & Co. (per mutatio libelli), sia la domanda riconvenzionale della BCC ### s.p.a. (per mancata formulazione dell'istanza di cui 4 all'art. 418 cod. proc. civ.) e condannò la prima a rimborsare le spese di lite sostenute dalla seconda, in quanto soccombente.   2. La Corte d'appello di Milano ha rigettato l'impugnazione proposta dal la ### & Co., condannandola alle spese del grado.  3. ### & Co. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. 
Risponde con controricorso ### - ### per la ### dei ### s.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria con rappresentanza di ### s.p.a.. 
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell'art.380-bis.1 cod. proc. civ..  ### presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. 
Entrambe le parti hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo vengono denunciati «omesso esame di un punto decisivo og getto di discussione delle parti (360 n. 5 cpc) e violazione e falsa applicazione di norme di diritto (360 n. 3 cpc), con riferimento alla memoria ex art. 420 cpc». 
La società ### & Co. deduce che «sin dalla trattazione della prima udienza», aveva domandato al giudice di primo grado termine per una memoria ai sensi dell'art. 420 cod. proc. civ., al fine di produrre specifici documenti la cui esibizione processuale era imposta dalle di fese avversarie , nonché al fin e di precisare meglio la domanda, senza che il giudice di prime cure avesse provveduto al rig uardo e senza che la Corte d'appello abbia preso posizione sul relativo mezzo di gravame.  1.1. Il motivo è inammissibile per molteplici ragioni. 5 1.1.a. Lo è, anzitutto, con riferimento ad entrambe le doglianze in cui si articola, per manifesta violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ.. 
La parte ricorrente, infatti, ha omess o sia di riprodu rre direttamente od indirettamente il tenore della richiesta che sarebbe stata formulata sin dalla prima udienza, sia di “localizzare” in questo giudizio di legittimità il relativo verbale; con riguardo a quest'ultimo, tra l'altro, non viene data alcuna indicazione, né nel senso che se ne è prodotta copia, né - come ammette Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011 ai fini del rispetto dell'art. 366 n. 6 c.p.c. - nel senso che si è inteso fare riferiment o alla sua presenza nel fascico lo d'ufficio del primo giudice, in ipotesi acquisito al fascicolo d'appello; altrettale mancanza di indicazioni si coglie quanto alla reiterazione della richiesta in sede di discussione, tanto più alludendosi a note conclusive di primo grado; infine, nulla si dice sulla deduzione con l'appello della omessa presa di posizione sulla richiesta. 
In propos ito va ricordato che, in applicazion e del principio di autosufficienza del rico rso per cass azione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di atti o documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i termini della censura sulla sola base del ricorso, il quale deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permetterne l'esame (Cass., Sez., Un., 02/12/2008, n.28547; Cass. , Sez. Un., 25/03/2010, n. 7161; Cass. 20/11/2017, n. 27475; Cass. 07/03/2018, n. 5478; Cass. 10/12/2020, n. 28184). 
La mancata riproduzione diretta o indiretta del contenuto degli atti e dei documenti evocati costituisce, pertanto, un'evidente violazione 6 dell'art.366 n.6 cod. pro c. civ., cui consegue la sanzio ne dell'inammissibilità del motivo di ricorso.  1.1.b. Altra ragione di inammissibilità del motivo nel suo complesso va rivenuta nell'irragionevolezza del la censura con esso esposta, atteso da un lato, che la ricorrente deduce di avere presentato “note conclusive” sulla domanda successiva risarcitoria, e considerato, dall'altro, che la sentenza impugnata dà atto dell'avvenuta implicita rinuncia alla domanda or iginaria iner ente al diritto di prelazione; domanda rispetto alla qu ale sarebbe stata stru mentale la richiesta asseritamente pretermessa, formulata sin dalla prima udienza.  1.1.c. Con specifico riferimento alla doglianza di omesso esame - ove pure si voglia prescindere dal rilievo che, inerendo essa a norme sul procediment o, avrebbe dovuto dedursi come di retta violazione dell'art.420 cod. proc. civ. -, resta che, in applicazione della regola di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis (ma la disposizione ha trovato continuità normativa nel nuovo art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n.149 del 2022), va esclusa la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell'art. 360 dello stesso codice, nell'ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l'integrale conferma della decisione di primo grado (c.d . “doppia conform e”); in proposito, qu esta Corte ha da tempo chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi dell'art.  54, co mma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, conver tito, co n modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso deposi tato o con citazi one di cui sia stata richi esta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d. “doppia conforme” in facto, sicché il ricorrente in cassa zione, per evita re l'inammissib ilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., ha l'onere - nella specie non 7 assolto - di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro di verse (Cass. 18/12/20 14, 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994).  1.1.d. Quanto, infine, alla specifica doglianza con cui è denunciata violazione di legge, è agevole rilevare che l'ordinamento processuale non conosce la “memoria” ex art.420 cod. proc. civ., ma l'udienza di discussione di cui alla norma in parola; udienza che, nel caso di specie, per espressa allegazione della parte ricorrente (p.10 del ricorso), si sarebbe regolarmente celebrata in data 3 febbraio 2021. 
È vero che secondo una prassi largamente in uso presso i giudici che applicano il rito del lavoro, in vista dell'udienza di discussione il giudice può concedere alle parti termine per note scritte illustrative, ma, stando alle allegazioni contenute nel ricorso (p.8), nella fattispecie anche tal e strumento difensivo sarebbe stato accordato, poiché si deduce che le parti avrebbero usufruito di “note conclusive”. 
In ogni caso, sia la discussione orale all'udienza di cui all'art.420 cod. proc. civ., sia le note scritte eventualmente articolate in vista di essa su concessione del giudice, non possono evidentemente essere utilizzate né per mutare la domanda (che, ai sensi del primo comma di detta disposizione, può essere solo emendata, previa autorizzazione del giudice, purché sussistano “gravi motivi”, nella specie non dedotti), né per produrre nuovi documenti, vig endo nel rito del lavoro le preclusioni di cui agli artt. 414 (per l'attore) e 416 (per il convenuto) cod. proc. civ.. 
Tale produzione sarebbe possibile solo ove fossero ammessi nuovi mezzi di prova ai sensi del quinto comma dell'art. 420 cod. proc. civ., previa richiesta di termine al riguardo (art. 420, settimo comma), ciò che nella fattispecie non risulta sia avvenuto. 8 In definitiva, il primo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile.   2. Con il secondo motivo viene denunciata «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (360 n. 3 cpc) con riferimento alla distinzione tra mutatio ed emendatio libelli». 
La ricorrente deduce che il petitum della domanda formulata con le “note conclusive” era «palesemente» co ntenuto in quello della domanda formulata con il ricorso introduttivo del giudizio, del quale rappresentava una «restrizione e non un ampliamento». 
Sostiene che tale variazione, non comportando un ampliamento del thema decidendum, avrebbe potuto essere effettuata senza «neppure che vi fosse la necessità di una memoria 420 cpc», e, quindi, in piena legittimità.  2.1. Anche il secondo motivo è inammissibile.  2.1.a. Lo è anzitutto, per violazione dell'art. 366 n.4 cod. proc. civ., in quanto, pur essendo diretto a dedurre violazione di norme di diritto, non vengono indicate le disposizioni che si assumono violate né esse possono essere individuate alla luce degli argomenti addotti dalla ricorrente.  2.1.b. In sec ondo luogo, anche il motivo in esame, co me il precedente, viola l' art. 366 n. 6 cod. proc . civ., dal momento che omette di riprodurre sia il contenuto della domanda originaria sia il contenuto di quella asseritamente solo modificata.  2.1.c. In terzo luogo, esso motivo, nel distinguere tra mutatio libelli (che sarebb e vietata) ed emendatio libelli (che sa rebbe invece consentita), omette di consider are che nel rit o del lavor o anche la semplice emendatio è preclusa se non ricorrono “gravi motivi” e la modifica non sia autorizzata dal gi udice (arg. ex art. 420, primo comma, cod. proc. civ.). 9 3. Con il terzo motivo viene denunciata «mancata pronuncia su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (360 5 cpc) ed errata applicazione di norme di diritto (360 n. 3 cpc) in punto compensazione delle spese di primo e secondo grado».   La società ricorrente lamenta che il giudice di primo grado l'abbia condannata al rimborso delle spese della controparte senza tener conto della socco mbenza reciproca e che la Corte d'appello , «gravata di apposito punto d'impugnazione, nulla abbia detto in merito» (p.16 del ricorso), condannandola anche alle spese del secondo grado.  3.1. Anche questo motivo è inammissibile.  3.1.a. Anzitutto, dal momento che, nella sostanza, viene dedotta un'omessa pronuncia su un motivo di appello, avrebbe dovuto essere riprodotto direttamente o indirettamente tale motivo.  3.1.b. In secondo lu ogo, la censura risulta priva di coerenza argomentativa nella parte in cui fa riferimento alle spese del grado d'appello, poiché il presupp osto della invocata compensazione (la soccombenza reciproca) è detto esister e solo in relazione al prim o grado.  3.1.c. Infine, la formulazione della censura ai sensi dell'art. 360 n.5 cod. proc. civ. trova nuovamente il suo limite di ammissibilità nel divieto di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.  3.2. Giova comunque osservare che, se le illustrate, assorbenti ragioni di inammis sibilità non ne avessero precluso lo scrutinio nel merito, il terzo motivo sarebbe stato manifestamente infondato, movendo esso dall'erroneo postulato in iure secondo cui, integratasi la fattispecie della so ccombenza reciproca, il giudice del merito non avrebbe il potere (arg. ex art.92, secondo comma, cod. proc. civ.) ma il dovere di compensare le spese tra le parti; in contrario, va invece 10 ribadito - dando continuità ad un consolidato orientamento di questa Corte - che la regola che deve guidare il giudice nella regolazione delle spese pr ocessuali è quella fondata sulla soccombenza (art.91 co d.  proc. civ.), mentre la compensazione, parziale o totale, al verificarsi delle ragioni previste dall'art.92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis), è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere di natura discrezionale, il cui esercizio è di norma incensurabile in sede di legittimità - salvo che per illogici tà, inesistenza o appar enza della motivazione (Cass. 03/07/ 2019, n. 17816; Cass. 26 /07/2021, 21400) - e che trova il suo unico limite nell'impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 24/06/2003, 10009; Cass. 26/11/2020, n. 26912). 
Non sussistendo, dunque, un diritto della parte soccombente ad ottenere la compensazione delle spese, non è sindacabile la statuizione del giudice di appello che - come nella fattisp ecie -, rilevata la soccombenza della parte medesima, la c ondanni al ri mborso delle spese sostenute dall'altra parte.  4. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.  5. La ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio legittimità, li quidate come in dispositivo , in applicazione del principio di soccombenza.  6. Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso; 11 condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in ### 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in ### 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de lla ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Spaziani Paolo

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Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sentenza n. 1125/2025 del 09-12-2025

... in €. 49.819,00 o nella maggiore o minore somma accertanda, e, in via preliminare, l'ammissione delle richieste istruttorie già formulate in primo grado, ivi compresa la CTU medico-legale. Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il ### si costituiva #### a R.L., la quale chiedeva in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello proposto dal ### ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Nel merito, l'appellata contestava integralmente la fondatezza dei motivi di gravame proposti dall'appellante e chiedeva il rigetto dell'impugnazione, con conferma integrale della sentenza di primo grado. Quanto alle richieste istruttorie reiterate dall'appellante, l'appellata ne chiedeva il rigetto, rilevando che esse erano già state correttamente respinte dal Giudice di primo grado e che comunque non avrebbero potuto in alcun modo supplire alla totale carenza di prova in ordine all'an debeatur. Riteneva, in particolare, inammissibili le richieste di prova testimoniale relative ai soggetti non presenti al momento del sinistro e inutilmente dilatorie le richieste di CTU medico-legale, posto che nessuna indagine sanitaria avrebbe potuto sopperire alla mancata (leggi tutto)...

testo integrale

R.G.A.C. 738/2019 CORTE #### sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di ### sezione civile, composta dai signori magistrati: Dott.ssa ###ssa ### relatrice ###ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 738/2019 vertente TRA ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F.: ###) - pec: ### -appellante
CONTRO ### a R.L. (C.F.: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F.: ###) - pec: ### -appellata ### (C.F.: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, -appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la Sentenza n. 923/2019 del Tribunale di ### pubblicata il ### nell'ambito del procedimento recante n. 139/2016 R.G.A.C. - notificata il #### 1. Con atto di citazione notificato in data ###, ### conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di ### la ### S.p.A., quale impresa assicuratrice della responsabilità civile derivante dalla circolazione dell'autocarro ### targato ### per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente riportati a seguito di un sinistro stradale verificatosi il ###. 
Esponeva che, in quella data, intorno alle ore 10:30, mentre percorreva a piedi via ### in ### procedendo nel senso mare-monte e mantenendo il lato sinistro della carreggiata, giunto in prossimità del cancello dell'### “### Giovanni”, veniva improvvisamente urtato dall'autocarro indicato, di proprietà della ditta “### Vending” e condotto dal sig. ### Il veicolo, nell'effettuare la manovra di uscita in retromarcia dal cancello dell'istituto, non si avvedeva della presenza del pedone che sopraggiungeva da sinistra e lo colpiva, determinandone la caduta al suolo. 
Deduceva che, a causa dell'impatto, riportava gravi lesioni personali. Dopo una prima visita del medico curante, che riscontrava una sospetta frattura della tibia e del perone sinistri e ne disponeva l'immediato ricovero, veniva trasferito presso l'### della stessa città, ove gli veniva diagnosticata una frattura diafisaria della tibia e del perone dell'arto inferiore sinistro. Rimaneva ricoverato per nove giorni, nel corso dei quali veniva sottoposto ad accertamenti e, il ###, ad intervento di inchiodamento endomidollare. Seguivano molteplici controlli clinici e radiografici, nonché ulteriori esami specialistici e prescrizioni terapeutiche fino al luglio 2014, quando veniva dichiarata la guarigione clinica con postumi permanenti. Rappresentava di aver previamente inoltrato alla ### assicuratrice rituale richiesta risarcitoria, con successivi solleciti, e di aver invitato, in data ###, la compagnia alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi del d.l. n. 132/2014. Con comunicazione del 24.06.2015 la società assicuratrice replicava negativamente all'invito, allegando la sussistenza di circostanze ritenute discordanti rispetto alle dichiarazioni rese. 
Alla luce di tali premesse, il ### deduceva la responsabilità esclusiva del conducente dell'autocarro e, per esso, della ### di assicurazione, evidenziando come il sinistro si fosse verificato per l'imprudente e negligente manovra di retromarcia eseguita senza le doverose verifiche dell'area retrostante il veicolo. Allegava di avere riportato, in conseguenza del sinistro, postumi permanenti quantificati nella misura del 14% secondo la consulenza medico-legale di parte, rilevanti periodi di inabilità temporanea, sofferenze soggettive e significativi riflessi negativi sulle proprie attività quotidiane, chiedendo pertanto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni - patrimoniali e non patrimoniali - quantificati in complessivi €. 49.819,00 oltre spese mediche, rivalutazione ed interessi. 
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la ### S.p.A., eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda per asserita nullità dell'atto di citazione e per violazione delle condizioni di proponibilità previste dalla normativa in materia di risarcimento dei danni da circolazione stradale, nonché il difetto di integrità del contraddittorio per mancata evocazione in giudizio della proprietaria del veicolo, la ditta “### Vending”. Nel merito, contestava l'attendibilità della ricostruzione dei fatti operata dall'attore, evidenziando la mancata presenza di testimoni, l'assenza di intervento delle autorità e di soccorsi sanitari, nonché la circostanza - ritenuta incongrua - che il ### pur lamentando una grave frattura della tibia e del perone, si fosse rivolto unicamente al proprio medico curante, senza accedere ad un pronto soccorso ospedaliero. Dubitava, pertanto, della riconducibilità delle lesioni dichiarate all'asserito incidente con l'autocarro, sostenendo l'eventuale incompatibilità del tipo di frattura con la dinamica descritta e prospettando la possibilità che le stesse potessero derivare da eventi di natura diversa. Contestava, inoltre, la sussistenza del nesso eziologico tra l'evento e le lesioni e riteneva eccessiva e indimostrata la richiesta risarcitoria. Anche nell'ipotesi in cui fosse stato accertato un sinistro riconducibile alla condotta del conducente del veicolo, la società deduceva comunque un concorso di colpa del pedone, il quale - a dire della stessa - avrebbe dovuto accorgersi del veicolo in manovra di retromarcia, percependo il rumore del motore e le luci posteriori accese. Contestava, inoltre, la richiesta di danno morale e di ulteriori voci di danno non patrimoniale, assumendo che esse costituissero indebita duplicazione del danno biologico e richiamando la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia. Quanto al modello C.A.I. prodotto, la ### ne negava l'efficacia probatoria, trattandosi di un documento ritenuto privo di valore confessorio nei confronti del terzo assicuratore. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda attorea in ogni sua parte, reiterando le eccezioni preliminari di improcedibilità, improponibilità e nullità dell'atto di citazione. 
A seguito delle eccezioni sollevate dalla convenuta in ordine alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro, il Giudice, con provvedimento reso all'udienza del 20.06.2016, rilevava la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della ditta “### Vending”, quale proprietaria dell'autocarro ### targato ###, e onerava parte attrice di procedere alla relativa integrazione entro il termine fissato del 15.07.2016. In ottemperanza all'ordine giudiziale, l'attore provvedeva a notificare atto di citazione per integrazione del contraddittorio alla predetta società, convenendone in giudizio il legale rappresentante pro tempore al fine di renderla parte del procedimento in corso. ### tuttavia, ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace per l'intera durata del processo. 
La causa veniva istruita mediante l'espletamento delle prove testimoniali ed all'udienza del 25.03.2019 veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione alle stesse dei termini ex art. 190 c.p.c. 
Con sentenza n. 923/2019, pubblicata in data ###, oggi appellata, il Tribunale di ### rigettava integralmente la domanda proposta dal ### ritenendo insussistente la prova dell'effettivo verificarsi del sinistro così come descritto dallo stesso e, conseguentemente, del nesso eziologico tra l'asserita condotta del conducente dell'autocarro e le lesioni lamentate. 
Nello specifico, il Tribunale riteneva che l'attore non avesse fornito prova adeguata delle circostanze del sinistro e della sua effettiva verificazione. Osservava, innanzitutto, che la mancata presentazione dell'attore al ### costituiva un elemento di significativa criticità, in quanto privava il processo di un documento pubblico idoneo a cristallizzare, con certezza, le prime dichiarazioni rese dal paziente e le lesioni effettivamente riscontrate nell'immediatezza dell'asserito accadimento. Il certificato prodotto, rilasciato dal medico curante e successivamente trasmesso alla ### veniva ritenuto non equiparabile, per valore probatorio, al certificato di ### non essendo possibile verificarne le circostanze di formazione, l'orario e la contestualità con l'evento lesivo. Il Giudice evidenziava poi le rilevanti contraddizioni emergenti dalle deposizioni testimoniali. In particolare, rilevava come il teste ### avesse dichiarato di aver conosciuto il nome del conducente ### proprio in occasione del sinistro, circostanza smentita dalla deposizione di quest'ultimo, il quale affermava che, dopo l'urto, si erano avvicinati soltanto il figlio dell'attore e altre persone rimaste comunque distanti, escludendo che altri soggetti si fossero avvicinati al luogo dell'accaduto. Tale inconciliabilità rendeva inattendibile la deposizione del teste ### e, ad avviso del Tribunale, incideva in modo decisivo sulla ricostruzione complessiva dei fatti. Il Tribunale rilevava inoltre che la dinamica dell'investimento non risultava chiarita con sufficiente certezza, non essendo emerso dove e in quale modo il corpo dell'attore avesse impattato con il veicolo, né come si fosse verificata la caduta. Anche la deposizione del conducente ### veniva ritenuta parziale e non idonea a ricostruire la dinamica dei fatti, risultando priva di elementi decisivi per confermare l'impatto con il pedone nei termini dedotti in citazione. Alla luce delle incongruenze e delle carenze probatorie riscontrate, il Giudice riteneva totalmente indimostrato il fatto dedotto in citazione e, di conseguenza, rigettava la domanda attorea, ritenendo assorbita anche la richiesta di rinnovata consulenza medicolegale. In ragione della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali, disponeva, inoltre, la trasmissione degli atti alla ### della Repubblica per valutare l'eventualità di profili penalmente rilevanti, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore della ### S.p.A.  2. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il ###, ### impugnava la sentenza n. 923/2019 del Tribunale di ### articolando un unico complessivo motivo di appello che di seguito si espone.  ### deduceva un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed il travisamento delle prove testimoniali, lamentando che il Tribunale avesse escluso la coerenza e l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi ### e ### ritenendole contraddittorie tra loro e incoerenti rispetto al narrato dell'atto introduttivo. ### l'appellante, il Giudice di prime cure si sarebbe “supinamente uniformato” alla ricostruzione prospettata dalla compagnia assicuratrice, senza un adeguato e approfondito esame delle deposizioni raccolte. Sosteneva, al contrario, che entrambe le testimonianze confermassero pienamente la dinamica allegata dall'attore, nonostante la naturale approssimazione dovuta al tempo trascorso tra l'evento e l'escussione. Evidenziava che i testi, pur con differenze marginali (in particolare con riferimento all'orario del fatto), avevano attestato in modo concorde che il ### veniva investito mentre percorreva la via ### in direzione mare-monte e che il mezzo condotto dal sig. ### fuoriusciva in retromarcia dall'### “### Giovanni”. Le divergenze rilevate dal Tribunale venivano ritenute di modesto rilievo e pienamente compatibili con un ricordo genuino, non artatamente costruito. ### sottolineava, inoltre, che le differenze riguardavano aspetti secondari (es. il numero di persone presenti nell'immediatezza) e non intaccavano la sostanza del racconto relativo alla dinamica del sinistro. Contestava, pertanto, la valutazione operata dal Tribunale in relazione alla difformità tra l'orario indicato nell'atto di citazione (ore 10:30) e quello riferito dai testimoni (circa le ore 8:00), osservando che l'indicazione delle 10:30 contenuta in citazione derivava verosimilmente da un errore materiale o da un'imprecisione nella fase di raccolta delle informazioni, non potendo tale discrasia assumere valore tale da giustificare il radicale rigetto della domanda, soprattutto a fronte della concordanza dei testi sull'effettivo svolgimento della dinamica. 
Ed ancora, l'appellante censurava la motivazione del Tribunale nella parte in cui aveva giudicato inattendibili le dichiarazioni del teste ### per la pretesa inconciliabilità con quanto riferito dal conducente ### segnatamente in ordine al loro asserito incontro dopo il sinistro. ### sosteneva che il Tribunale aveva tratto conclusioni illogiche, non considerando che i testi avevano fornito versioni coerenti con i rispettivi ruoli: il conducente, impegnato nella manovra e poi nell'assistenza immediata al pedone, poteva non ricordare tutte le persone intervenute; il ### invece, quale soggetto estraneo e spettatore dell'accaduto, aveva una diversa percezione degli eventi. 
La diversità dei dettagli riferiti non poteva essere indice di inattendibilità ma conferma della genuinità dei ricordi. Criticava, poi, il ragionamento del Tribunale nella parte in cui aveva attribuito carattere dirimente alla circostanza che l'attore non si fosse recato presso un ### pubblico nell'immediatezza del fatto, evidenziando come tale elemento non potesse condurre a escludere la riferibilità causale delle lesioni al sinistro, soprattutto alla luce della documentazione medica prodotta, del referto dell'### e della stessa visita medico-legale eseguita dal fiduciario della ### assicuratrice, che aveva riconosciuto un'invalidità permanente.  ###, inoltre, lamentava che il Giudice di primo grado avesse immotivatamente rigettato la richiesta di consulenza tecnica medico-legale, reiterata sia in sede istruttoria che nelle conclusioni, nonostante la necessità di accertare il nesso causale tra evento e lesioni e di valutare la sussistenza dei postumi permanenti. Sosteneva che il Tribunale aveva rifiutato ogni approfondimento istruttorio, omettendo di valutare compiutamente le prove già acquisite e non dando seguito alle richieste di prova testimoniale residua, di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e di CTU. Richiamava, in proposito, l'art. 356 c.p.c., avanzando richiesta di integrazione istruttoria in appello volta a completare l'accertamento del nesso eziologico e del quantum. 
Ulteriore censura alla decisione del Tribunale era relativa alla mancata considerazione del modulo di constatazione amichevole sottoscritto dal ### e dal conducente ### da intendersi quale documento che costituisce presunzione semplice circa il verificarsi del sinistro con la dinamica ivi descritta, superabile solo con adeguata motivazione.
Alla luce di tali motivi, l'appellante concludeva chiedendo la riforma totale della sentenza impugnata, con accertamento della responsabilità esclusiva del conducente dell'autocarro di proprietà della ### la condanna della ### assicuratrice - in solido con la proprietaria del mezzo - al risarcimento dei danni quantificati in €. 49.819,00 o nella maggiore o minore somma accertanda, e, in via preliminare, l'ammissione delle richieste istruttorie già formulate in primo grado, ivi compresa la CTU medico-legale. 
Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il ### si costituiva #### a R.L., la quale chiedeva in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello proposto dal ### ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Nel merito, l'appellata contestava integralmente la fondatezza dei motivi di gravame proposti dall'appellante e chiedeva il rigetto dell'impugnazione, con conferma integrale della sentenza di primo grado. Quanto alle richieste istruttorie reiterate dall'appellante, l'appellata ne chiedeva il rigetto, rilevando che esse erano già state correttamente respinte dal Giudice di primo grado e che comunque non avrebbero potuto in alcun modo supplire alla totale carenza di prova in ordine all'an debeatur. Riteneva, in particolare, inammissibili le richieste di prova testimoniale relative ai soggetti non presenti al momento del sinistro e inutilmente dilatorie le richieste di CTU medico-legale, posto che nessuna indagine sanitaria avrebbe potuto sopperire alla mancata dimostrazione dell'evento dannoso. 
Fissata l'udienza di trattazione, sostituta dalla trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., successivamente differita d'ufficio fino all'udienza del 3.07.2025, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione alle parti dei termini indicati dall'art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Preliminarmente si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.  342 c.p.c., avanzata dall'appellata in sede di costituzione, è infondata. 
La fattispecie in esame va inquadrata nella casistica antecedente alla riforma disposta dal D. Lgs.  149/2022, con la quale è stato modificato l'art. 342 c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore. Il precedente testo dell'art 342 c.p.c. (così come modificato dal D.L. n. 83 del 2012), applicabile ratione temporis al caso di specie, disponeva che “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.  ### del citato articolo ha sollecitato più volte l'intervento della giurisprudenza di legittimità e in particolare delle ### della Corte di cassazione che, con sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 (in senso conforme anche ### SS.UU. n. ### del 13.12.2022), hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Sulla scorta di tale principio, non vi è la necessità di redazione di un progetto alternativo di sentenza, né di alcun “vacuo formalismo” o di una trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata. 
Ciò che rileva, piuttosto, è la chiara ed inequivoca indicazione delle censure mosse alla pronuncia appellata, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, con precisazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli indicati dal primo giudice. 
Nel caso de quo, dall'esame dell'atto di appello emerge che l'appellante ha manifestato le ragioni poste a sostegno della propria impugnazione, deducendo le critiche alla sentenza di primo grado ed individuando con sufficiente specificità i capi gravati e le ragioni di censura. Alla luce di siffatte considerazioni e valutazioni, il Collegio ritiene che l'atto rispetti i requisiti minimi richiesti dall'art.  342 c.p.c. per consentire il vaglio dell'impugnazione nel merito, essendo individuabili le ragioni della contestazione. 
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello.  4. Nel merito, tuttavia, l'appello risulta infondato e non può trovare accoglimento, con integrale conferma della sentenza impugnata, per le ragioni di seguito esposte. 
Le doglianze formulate dall'appellante, pur articolate sotto diversi profili, si concentrano essenzialmente sulla presunta erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha escluso la prova dell'effettivo verificarsi del sinistro e del relativo nesso causale tra l'evento dedotto e il danno lamentato. ### imputa al Tribunale un'erronea valutazione delle deposizioni testimoniali, un eccessivo rilievo attribuito all'assenza di un referto di pronto soccorso, nonché l'omesso apprezzamento del modello CAI e della documentazione sanitaria prodotta. 
Tali censure, che per la loro stretta connessione logico-giuridica possono essere trattate congiuntamente, non meritano adesione. 
Va preliminarmente ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la ricostruzione del fatto storico nel processo civile è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale è chiamato a valutare globalmente le risultanze istruttorie, ponderando il complesso delle prove raccolte alla luce dei criteri di attendibilità soggettiva e oggettiva, della coerenza interna delle dichiarazioni e della loro compatibilità con le circostanze del caso concreto. 
Ritiene l'odierno collegio giudicante che il complesso delle informazioni raccolte attraverso la documentazione acquisita in giudizio, gli atti processuali e le deposizioni testimoniali non consenta una ricostruzione chiara, coerente e univoca della dinamica del sinistro riferito dall'appellante, concordandosi dunque con le conclusioni formulate dal giudice di prime cure. 
Pesa in primo luogo ad avviso dell'odierno collegio giudicante l'assenza di un referto di pronto soccorso che possa avvalorare la ricostruzione dei fatti operata dal #### censura in proposito la sentenza di primo grado asserendo che il Tribunale avrebbe attribuito un rilievo eccessivo alla mancata presentazione del ### al ### nell'immediatezza del presunto sinistro, nonostante il successivo ricovero presso l'### e la produzione di documentazione clinica correlata. 
Invero il referto del pronto soccorso assume particolare importanza nella ricostruzione dei sinistri in quanto in grado di fotografare la situazione nell'immediatezza dei fatti, garantendo un chiaro ancoraggio con atto pubblico dotato di fede privilegiata (Cass.20879.24) degli stessi dal punto di vista temporale e della loro dinamica, anche avuto riguardo a quanto l'incidentato riferisce al momento dell'accesso al nosocomio e che viene verbalizzato dal medico del pronto soccorso con valore fidefaciente. 
In difetto, si impone al giudice una verifica ancora più rigorosa dei fatti riferiti nonché della compatibilità tra la dinamica dell'incidente allegato e le lesioni denunciate.
In questo quadro, assume particolare rilevanza la considerazione della gravità delle lesioni riferite, consistenti in una frattura della tibia e del perone. 
Esse si osserva costituiscono innanzi tutto un evento traumatico che, secondo l'id quod plerumque accidit, determina un dolore acuto ed una limitazione funzionale tali da rendere estremamente probabile, se non naturale, il ricorso immediato all'assistenza sanitaria di emergenza; a tale considerazione deve aggiungersi la considerazione dell'età avanzata del danneggiato, che avrebbe reso ancor più verosimile la necessità di un pronto intervento medico e, quindi, di un accesso immediato ad una struttura di pronto soccorso, posto che i soggetti anziani sono maggiormente esposti a complicanze e richiedono una più rapida valutazione diagnostica. Già da questo punto di vista appare anomalo che il ### si sia rivolto al proprio medico di fiducia nell'immediatezza del fatto riferito piuttosto che ad una struttura ospedaliera. 
Ancora, proprio avuto riguardo alle lesioni riferite, appare anomalo che a fronte di uno scontro con un mezzo di dimensioni importanti come un autocarro, mentre lo stesso proseguiva in retromarcia, non siano state riscontrate lesioni o escoriazioni plurime in altre parti del corpo, avendo riportato a seguito dello scontro solo la frattura alla gamba sinistra, pur avendo in citazione il ### dichiarato in di essere stato travolto dall'autocarro. 
Persino i testi sentiti -sulla cui attendibilità generale si dirà - a seguito di apposita domanda del giudice, non sono stati in grado di riferire la presenza di sangue sull'asfalto. 
Emerge dunque, da questo punto di vista, una assoluta carenza probatoria che neppure la documentazione sanitaria prodotta appare idonea a supplire, non fornendo informazioni cliniche coerenti con la dinamica del fatto dannoso così come raccontato dall'attore/ appellante, essendosi il ### limitato a ricoverarsi per sottoporsi all'intervento ortopedico alla gamba e null'altro. 
Né, tantomeno, può darsi seguito a quanto dedotto dall'appellante in merito al rilievo da attribuirsi alla valutazione medico-legale proveniente dal fiduciario della ### assicuratrice. Tale accertamento era stato svolto con finalità meramente estimative, in funzione liquidatoria, e non è certamente idoneo a contenere alcuna assunzione di responsabilità né alcun giudizio circa la concreta riconducibilità dell'evento lesivo a un fatto di circolazione stradale. 
La relazione del medico fiduciario, priva di un'indagine eziologica approfondita e di un riscontro diretto del fatto storico, non costituisce prova dell'an debeatur, non essendo idonea a dare prova della verificazione storica del sinistro e della sua dinamica. 
Tali contraddizioni vanno poi collegate alle incongruenze emerse nel corso delle deposizioni testimoniali che ad avviso dell'odierno collegio giudicante, non si esauriscono in meri dettagli marginali, ma attengono a circostanze essenziali del fatto. 
Una prima incongruenza si riscontra in ordine all'identità del conducente del veicolo asseritamente coinvolto. ###, tanto nell'atto introduttivo del giudizio quanto nella memoria ex art. 183 c.p.c., aveva indicato come conducente il sig. “### Giuseppe”, circostanza ribadita dal teste ### che dichiarava di aver appreso, in occasione del sinistro, che alla guida vi fosse tale persona. 
Tuttavia, in sede di escussione testimoniale è emerso che il soggetto effettivamente alla guida rispondeva al nome di “Gianluca” e non di “Giuseppe”, determinando una discrepanza non attribuibile a mero lapsus o svista, ma a un errore ripetuto e sostanziale che mina l'affidabilità complessiva della narrazione. Né può ritenersi risolutiva la successiva precisazione offerta su impulso della difesa appellante, la quale, nel tentativo di giustificare l'incongruenza, ha prospettato l'errore quale semplice imprecisione nominale, non potendosi in tal modo superare la pluralità di atti processuali nei quali la medesima erronea indicazione è stata reiterata dalla stessa parte e condivisa dai testimoni.
Ulteriore profilo di contraddizione emerge con riferimento alla presenza del teste ### sul luogo del sinistro. ### la sua deposizione, egli avrebbe assistito direttamente all'accaduto, si sarebbe avvicinato all'appellante ferito, prestando soccorso e contattando il figlio della vittima. Diversamente, il teste ### ha riferito che, a seguito dell'urto, si sarebbero fermate alcune persone ma che nessuno si sarebbe avvicinato al pedone. 
La divergenza, dunque, non concerne un aspetto marginale o secondario, bensì una circostanza centrale e immediatamente percepibile - la presenza o meno di un soccorritore e la conoscenza tra teste e investitoreche difficilmente potrebbe essere oggetto di errore di memoria, trattandosi di un evento di immediata percezione. 
Persino l'orario del sinistro, è stato indicato dall'appellante in modo contraddittorio come evidenziato dallo stesso giudice di prime cure. 
In questo contesto, la circostanza del mancato accesso al ### non appare affatto sproporzionata, ma si colloca all'interno di un più ampio quadro di valutazione delle prove. La circostanza assume rilievo non come preclusione assoluta, ma come elemento oggettivo idoneo a corroborare i dubbi già insorti in ordine all'attendibilità delle deposizioni testimoniali e alla complessiva verosimiglianza della ricostruzione di parte appellante. In presenza di un impianto probatorio, segnato da contraddizioni e lacune significative, la mancanza di un referto immediato, dotato di attendibilità formale e di capacità “cristallizzante” del fatto lesivo, rappresenta un ulteriore tassello che legittima a ritenere non raggiunta la prova del sinistro e del relativo nesso causale. 
Le incongruenze così riscontrate, valutate nel loro insieme, giustificano appieno il giudizio di inattendibilità già espresso dal Tribunale consentendo di superare anche il valore probatorio del modello di constatazione amichevole di incidente (### sottoscritto dall'appellante e dal conducente del veicolo investitore, peraltro citato da entrambe le parti ma non prodotto in atti, considerato che tali incongruenze impongono di dubitare della stessa verificazione del sinistro. 
In definitiva, nell'ambito di un quadro probatorio già gravemente compromesso, la constatazione amichevole non è in grado di assumere un ruolo risolutivo nell'accertamento del fatto storico, non apparendo idonea a confermare con sufficiente certezza la versione dell'appellante. 
In definitiva, le considerazioni sin qui svolte conducono ad un totale rigetto delle censure avanzate dall'appellante, dal momento che non può ritenersi provata l'effettiva verificazione del sinistro nei termini allegati e, conseguentemente, del nesso causale tra l'asserito evento e le lesioni dedotte. 
Parimenti infondate devono ritenersi le censure rivolte al diniego di ulteriori mezzi istruttori. Ciò, in quanto i soggetti indicati - quali medici, fiduciari assicurativi, accertatori antifrode - non sono dei testimoni diretti dei fatti e, conseguentemente, non possono fornire alcun contributo significativo all'accertamento della dinamica del sinistro. Tali richieste, infatti, risultano prive di concreta attitudine dimostrativa con riguardo agli elementi essenziali dell'an debeatur e mirano ad acquisire elementi soltanto indiretti. 
Sulla scorta di tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza confermata.  5. Al totale rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante ### al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore dell'appellata. Le spese sono calcolate nella misura indicata in dispositivo ai sensi delle tabelle vigenti di cui al D.M. 140/12 come modificato dal DM.147/2022 in relazione al valore della causa di appello (ovvero €. 49.819,00), applicando i valori minimi, attesa la bassa complessità della causa (fase di studio euro 1.029,00; fase introduttiva €.  709,00; fase istruttoria €. 1.523,00; fase decisionale €. 1.735,00, totale €. 4.996,00), oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, certamente applicabile al presente appello, proposto nel 2019, deve darsi atto di avere totalmente respinto l'impugnazione ai fini del recupero del doppio del contributo unificato.  P.Q.M.  La Corte di Appello di ### definitivamente pronunciando sull'appello RG. 738.19 proposto avverso la sentenza n. 923/2019 del Tribunale di ### emessa in data ### e pubblicata il successivo 21.06.2019 nell'ambito del procedimento recante n. 139/2016 R.G.A.C., così provvede: - rigetta interamente l'appello, e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza; - condanna l'appellante ### (C.F.: ###) alle spese di lite del presente grado, che ai sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022 si liquidano in complessive €. 4.996,00 in favore di ### a R. L. (C.F.: ###), oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed I.V.A. e C.P.A. come per legge; - nulla nei rapporti con l'appellato contumace. 
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, ai fini del versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.  ### così deciso nella camera di consiglio del 21.11.25. 
La consigliera ###ssa ###ssa ###

causa n. 738/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Morabito Patrizia Maria Ros, Acacia Ivana

M
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Corte d'Appello di Cagliari, Sentenza n. 141/2025 del 29-09-2025

... 1 di ### e fino al maggio 2014, ovvero la veriore accertanda in corso di causa; oltre ad un equa somma quale ristoro per il depauperamento professionale subito; oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria; 3) con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio. ### In via principale, rigettare l'appello interposto per i motivi di cui in espositiva, con vittoria di spese e compensi professionali ovvero compensazione delle spese di lite. ### sentenza è scritto: “Con ricorso notificato in data #### ha convenuto ATS davanti all'intestato ### per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa denominata “### di Alghero”, nella misura delle relative indennità non percepite maggiorate di interessi e rivalutazione, a seguito della adozione della deliberazione del ### della ### 1 ### n. 502 del 21.04.2010, dichiarata illegittima, per mancata acquisizione di pareri previsti dal ### aziendale, con sentenza della Corte d'Appello di ###. ### di ### n.88/2014 del 16.04.2014, confermata dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 26966 del 22.10.2019. ATS, regolarmente costituitasi, ha chiesto il (leggi tutto)...

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 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'#### Composta da Dott. ### rel. 
Dott.ssa ###.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 197 del ### per l'anno 2023 fra: ### Domiciliat ###### presso lo studio dell'avv.to G. B. ### che la rappresenta e difende anche unitamente all'avv.to ### in forza di procura in atti, #### persona del legale rappresentante, domiciliata digitalmente all'indirizzo ###, rappresentata e difesa dall'avv.to ### in forza di procura in atti.  ###: appello avverso la sentenza n. 251/2023 del ### di ### sezione lavoro, in tema di risarcimento da perdita di chance per mancata attribuzione di posizione organizzativa; risarcimento danni da dequalificazione. 
All'udienza del 24.9.2025 la causa è stata definita sulle seguenti conclusioni: ### 1) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta; 2) confermare la condanna dell'### per la ### della ### oggi ### della ### per la ### della ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire il danno patrimoniale da quantificarsi, però, in parziale riforma della impugnata Sentenza, quantomeno in misura corrispondente agli emolumenti che la ### avrebbe percepito dal momento della ingiusta mancata nomina alla ### attribuita con ### n. 502/2010 del ### n. 1 di ### e fino al maggio 2014, ovvero la veriore accertanda in corso di causa; oltre ad un equa somma quale ristoro per il depauperamento professionale subito; oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria; 3) con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.  ### In via principale, rigettare l'appello interposto per i motivi di cui in espositiva, con vittoria di spese e compensi professionali ovvero compensazione delle spese di lite. ### sentenza è scritto: “Con ricorso notificato in data #### ha convenuto ATS davanti all'intestato ### per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa denominata “### di Alghero”, nella misura delle relative indennità non percepite maggiorate di interessi e rivalutazione, a seguito della adozione della deliberazione del ### della ### 1 ### n. 502 del 21.04.2010, dichiarata illegittima, per mancata acquisizione di pareri previsti dal ### aziendale, con sentenza della Corte d'Appello di ###. ### di ### n.88/2014 del 16.04.2014, confermata dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 26966 del 22.10.2019. 
ATS, regolarmente costituitasi, ha chiesto il rigetto delle domande in quanto infondate”. 
La causa, istruita mediante prova documentale, è definita con la sentenza 251/2023 del ### di ### sezione lavoro, di accoglimento parziale del ricorso, con condanna della resistente al pagamento della somma di €1.800,00 a titolo di perdita di chance, oltre interessi di legge, nonché alla rifusione delle spese di lite. 
Segnatamente, il ### richiamato il precedente giudizio con cui è accertata, con sentenza passata in giudicato, la violazione del procedimento di attribuzione della posizione organizzativa “### infermieristico distretto di Alghero”, nel procedere all'esame della domanda risarcitoria per perdita di chance, da un lato, rigetta l'eccezione di prescrizione atteso che il relativo diritto decorre dalla pronuncia della Corte di Cassazione, dall'altro lato, prende atto dell'inerzia dell'amministrazione resistente nel rinnovare la procedura volta all'attribuzione della posizione organizzativa. 
Per l'effetto, nel procedere alla valutazione dell'elevata possibilità per la ricorrente di ottenere la posizione organizzativa, il ### afferma che l'essere la ricorrente “dipendente A.S.L. nel profilo professionale DS, in servizio presso il ### di ### con la qualifica di ### del ### nell'essere già stata titolare della ### dal 2007 al 2010; nel possedere il titolo professionale, l'### alle funzioni direttive, la ### in ### nell'aver lavorato alle dipendenze del S.S. prima in qualità di ### dell'### presso l'A.S.L.  21 (dall'82 al 90) e presso l'A.S.L. n. 1 (dal 90 al 98) divenendo ### con incarico di mansioni superiori di ### e di ### dal '99 al 2003; nell'aver svolto, dal 2003 presso l'### di ### le funzioni di ### presso la ### nell'aver svolto attività di docenza presso le ### o in corsi professionali ### e C.I.F. nonché attività di tutoraggio e/o didattica anche in iniziative assunte da altre A.S.L.”, sono requisiti che, tenuto conto delle indicazioni del regolamento di attribuzione, depongono per una buona probabilità di superare la selezione. 
Quindi, considerato che i partecipanti a quest'ultima erano 8, liquida in 1/8 il danno patito dalla ### per la perdita dell'indennità di posizione per due anni, corrispondente a € 1.800,00.
Avverso tale sentenza propone appello la ### cui resiste, con memoria, la ### di ### La causa, istruita con i fascicoli di parte e con quello d'ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.  ### contesta la sentenza impugnata nei seguenti punti: 1) errata base di calcolo del risarcimento del danno atteso che, a fronte della durata quadriennale dell'incarico di posizione organizzativa (per un totale di € 28.800.,00), il ### considera soltanto due anni (pari a € 14.400,00), liquidando un importo inferiore rispetto a quello calcolato.  2) errata ripartizione dell'indennità prevista per la posizione organizzativa tra tutti e otto i partecipanti alla selezione per detta posizione atteso che una volta riconosciuta la buona probabilità di ottenere l'attribuzione di detta posizione, il ### deve riconoscerla soltanto a lei e non anche agli altri partecipanti, o comunque deve riconoscerla in misura proporzionale alle significative chances di ottenere la nomina a P.O.  3) omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno da depauperamento professionale. 
Infatti, la mancata assegnazione della detta posizione organizzativa si riverbera sulla sua successiva carriera non avendo ella ottenuto quest'ultima neppure in occasione della successiva deliberazione ( peraltro, oggetto di separato giudizio), oltre che determinare un depauperamento professionale: infatti, fino al pensionamento, essa ha svolto mansioni di coordinamento presso la struttura di anestesia e rianimazione del ### ospedaliero di ### attività meno qualificante sul piano formativo oltre che meno conveniente economicamente atteso il diverso peso professionale ed economico dell'incarico di coordinamento rispetto a quello di P.O.. In proposito, insiste per l'ammissione del capo di prova articolato nel primo grado di giudizio.  4) insiste per la rideterminazione delle spese processuali per effetto dell'accoglimento dell'appello. 
I primi due motivi sono condivisibili, il quarto è assorbito mentre il terzo è infondato. 
In particolare, si osserva che effettivamente il ### erra nell'indicare la base di calcolo su cui determinare il danno da perdita di chance sulla misura dell'indennità prevista per due anni in luogo della effettiva durata quadriennale dell'incarico di P.O. per cui è giudizio: pertanto, l'importo complessivo dell'indennità di posizione ammonta a € 28.800,00 (€ 7.200,00 x 4).  ### erra altresì allorquando, pur riconoscendo che la ### ha buone probabilità di ottenere l'assegnazione della posizione organizzativa “### infermieristico distretto di Alghero”, ripartisce l'indennità in questione in 8 parti uguali tra tutti i partecipanti all'assegnazione del posto. 
Evidente l'errore logico prima ancora che giuridico atteso che la ripartizione dell'indennità in questione in parti uguali tra tutti gli 8 partecipanti equivale ad affermare che tutti i partecipanti hanno identica probabilità di ottenere l'assegnazione della posizione organizzativa: in tale modo trova smentita la contraria affermazione della “non trascurabile probabilità” della ### di superare la selezione. 
Inoltre, la motivazione del ### non tiene presente che la posizione organizzativa da assegnare è unica e, dunque, soltanto uno dei candidati è destinato a ricoprirla sì che la comparazione dei partecipanti tramite il raffronto delle rispettive esperienze e capacità lavorative è volta proprio al fine di individuare detto unico candidato quale più meritevole a ricoprire detto ruolo: individuazione che non è logicamente coerente con la tesi della ripartizione dell'indennità di posizione tra tutti gli otto aspiranti. 
Non si ritiene, invece, fondata l'ulteriore domanda di risarcimento del danno da depauperamento professionale coincidente con l'asserito demansionamento professionale (cfr. Cass. Civ. n. 25174/2025). 
Invero, pur rilevando che effettivamente il ### omette l'esame della domanda in questione, si osserva che l'appellante, oltre a non dedurre alcun pregiudizio di natura non patrimoniale, non allega di essere stata adibita a mansioni diverse da quelle per le quali è assunta o a mansioni non equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle non corrispondenti alla qualifica superiore successivamente acquisita ### l'attribuzione di posizione organizzativa determina un mutamento non di profilo professionale, bensì di mere funzioni, comportanti unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità con correlato beneficio economico (cfr. Cass. Civ. n. 16139/2024) sì che anche sotto questo profilo non è possibile configurare la perdita di professionalità.  ### nel caso di specie, la stessa appellante sottolinea di avere promosso separato giudizio per il risarcimento del danno da mancata assegnazione della posizione organizzativa in occasione della successiva selezione, ossia per quel danno economico unico ad essere azionato nel presente giudizio anche sotto il profilo risarcitorio connesso all'asserita perdita di professionalità e di possibili ulteriori percorsi della carriera professionale (per vero, neppure genericamente descritti). 
In ordine alla disciplina delle spese processuali dell'intero giudizio, la Corte ritiene che queste vadano liquidate secondo la previsione dell'art. 91 c.p.c. atteso che è il comportamento dell'amministrazione appellata ad avere causato il presente procedimento.  PER QUESTI MOTIVI LA CORTE Definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello proposto da ### avverso la sentenza 251/2023 pronunciata dal ### di ### sezione lavoro, nel contraddittorio con la ### della ### in persona del legale rappresentante; per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto conferma, condanna l'appellata a corrispondere alla ### l'importo di € 28.800,00 a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, oltre interessi dalla domanda al saldo; condanna l'appellata alla rifusione all'appellante delle spese processuali del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 3.800,00 oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge; quanto al presente grado di giudizio in complessivi € 4.300,00 oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. 
Giorni 5 per il deposito della motivazione.  ### 24.9.2025.  ### est. 
Dott.

causa n. 197/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Marcello Giacalone

M

Tribunale di Torino, Sentenza n. 241/2015 del 18-08-2015

... di ### 29.326,95 o somma maggiore, minore, veriore, accertanda in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria; 3) In via subordinata dichiararsi che il sinistro occorso in data ### a Pinasca fra la signora ### conducente della ### targata ### di proprietà del signor ### e la moto ### targata ### di proprietà del sig. ### e la moto targata ### di proprietà del sig. ### è dovuto ad esclusivo fatto e colpa dei conducenti della ### signora ### - che ha invaso la corsia di marcia delle motociclette omettendo di concedere la precedenzae/o del sig. ### che carambolando con la propria motocicletta ha urtato il mezzo attoreo che non ha potuto evitare l'impatto; 4) In via ulteriormente subordinata dichiarare conseguentemente tenuti e condannarsi in solido fra loro i signori #### la ###ni in persona del legale rappresentante pro tempore, la signora ### personalmente in qualità di erede del sig. ### e in qualità di esercente la patria potestà sui minori ### e ### quali eredi del defunto sig. ### e la ### in persona del legale rappresentante pro tempore tutti in solido fra loro alla liquidazione del complessivo danno patito dal sig. ### relativamente sia ai danni materiali al mezzo (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Quarta Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. 836/2011 R.G. ex Trib. di Pinerolo (cui è stato riunito quello n. 1041/11 R.G. ex TRib. Pinerolo) promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### GASPARI, elettivamente domiciliat ###### 25 come da delega in calce all'atto di citazione #### in proprio e quale genitore dei figli minori ### e ### con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###### 43, come per procura a margine dell'atto di citazione (nel giudizio 1041/11 R.G) ATTRICE #### e ### con il patrocinio dell'avv.  ### presso il cui studio in ### 25 i medesimi sono elettivamente domiciliat ###forza di delega 27.6.11 a margine della comparsa di costituzione e risposta ### E ### con sede ###persona di legali rappresentanti, difesa e rappres4entata dall'avv. ### presso il cui studio in ### 32 è elettivamente domiciliat ###roza di procura 17.10.12 in calce all'alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ### E #### spa (già ###, con sede ###persona di procuratore speciale, con il patrocinio degli avv.ti ### e ### elettivamente domiciliata in ### D'### 26 a ### presso lo studio dei predetti difensori, come da delega in calce alla comparsa di risposta ### E ### (già U.G.F. ### spa), con il patrocinio dell'avv. ### presso il cui studio in ### 71 è elettivamente domiciliata, per procura alle liti 30.6.11 in calce alla comparsa di costituzione e risposta #### (precisate all'udienza del 26.2.15) ### * Quanto in particolare alla causa R.g. 836/2011 1) In via principale, dichiararsi che il sinistro occorso in data ### a Pinasca fra la signora ### conducente della ### targata ### di proprietà del signor ### e la moto ### targata ### di proprietà del sig. ### e la moto del sig. ### targata ###  dovuto ad esclusivo fatto e colpa della conducente della ### signora ### che ha invaso la corsia di marcia delle motociclette omettendo di concedere la dovuta precedenza; 2) In via ulteriormente principale dichiarare conseguentemente tenuti e condannarsi in solido fra loro i signori ### la signora ### e la ###ni in persona del legale rappresentante pro tempore alla liquidazione del complessivo danno patito dal sig. ### relativamente sia ai danni materiali al mezzo #### targato ### ammontante a ### 10.626,70 oltre al costo del caso per ### 449.00; sia alla lesione permanente dell'integrità psico-fisica patita dal sig.  ### -vista la relazione medico-legale - alla percentuale di invalidità riscontrata, il cui importo viene quantificato in ### 10.707,50 oltre all'aumento personalizzato per le problematiche successive relative agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (attività di falegnameria) e di sofferenza soggettiva in ### 5.353,75; inabilità biologica temporanea parziale massima di venti giorni per ### 1.100.00 e parziale minima di ulteriori 20 giorni per ### 550.00; spese mediche documentate per ### 180.00 e parcella dott. ### per ### 360.00 per la somma complessiva di ### 29.326,95 o somma maggiore, minore, veriore, accertanda in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria; 3) In via subordinata dichiararsi che il sinistro occorso in data ### a Pinasca fra la signora ### conducente della ### targata ### di proprietà del signor ### e la moto ### targata ### di proprietà del sig. ### e la moto targata ### di proprietà del sig. ### è dovuto ad esclusivo fatto e colpa dei conducenti della ### signora ### - che ha invaso la corsia di marcia delle motociclette omettendo di concedere la precedenzae/o del sig. ### che carambolando con la propria motocicletta ha urtato il mezzo attoreo che non ha potuto evitare l'impatto; 4) In via ulteriormente subordinata dichiarare conseguentemente tenuti e condannarsi in solido fra loro i signori #### la ###ni in persona del legale rappresentante pro tempore, la signora ### personalmente in qualità di erede del sig. ### e in qualità di esercente la patria potestà sui minori ### e ### quali eredi del defunto sig. ### e la ### in persona del legale rappresentante pro tempore tutti in solido fra loro alla liquidazione del complessivo danno patito dal sig. ### relativamente sia ai danni materiali al mezzo #### targato ### ammontante a ### 10.626,70 oltre al costo del caso per ### 449.00; sia alla lesione permanente dell'integrità psico-fisica patita dal sig. ### -vista la relazione medico-legale depositata e alla percentuale di invalidità riscontratail cui importo viene quantificato in ### 10.707,50 oltre all'aumento personalizzato per le problematiche successive relative agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (attività di falegnameria) e di sofferenza soggettiva in ### 5.353,75; inabilità biologica temporanea parziale massima di venti giorni per ### 1.100.00 e parziale minima di ulteriori 20 giorni per ### 550.00; spese mediche documentate per ### 180.00 e parcella dott. ### per ### 360.00 per la somma complessiva di ### 29.326,95 o somma maggiore, minore, veriore, accertanda in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria; 5) Si contestano le difese avversarie tutte in particolare per quanto alla domanda riconvenzionale spiccata dai signori ### e ### dovrà essere dichiarata inammissibile in quanto infondata in fatto ed in diritto e nella malaugurata ipotesi di vittoria si avrebbe un indebito arricchimento a causa della duplicazione delle voci richieste; 6) Si contestano le conclusioni di cui alle altre comparse avversarie; perché infondate in fatto ed in diritto; 7) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, ### Cpa e rimborso forfetario 12.50%, nonché il rimborso di eventuali consulenze tecniche d'ufficio e/o di parte.  * Quanto alla causa RG 1041/2011 1) In via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo ### a domanda dei convenuti ### e ### per indeterminatezza ex articolo 163 cpc n. 3); 2) In caso di mancato accoglimento della domanda in via preliminare voglia in via principale respingere le domande di parte convenuta spiccate con atto di citazione per chiamata in causa del terzo in quanto infondate in fatto ed in diritto; 3) In caso di mancato accoglimento della domanda in via preliminare, voglia in via riconvenzionale dichiarare che il sinistro occorso in data ### a Pinasca fra la signora ### conducente della ### targata ### di proprietà del signor ### e la moto ### targata ### di proprietà del sig. ### e la moto del sig. ### targata ###  dovuto ad esclusivo fatto e colpa della conducente della ### signora ### che ha invaso la corsia di marcia delle motociclette omettendo di concedere la dovuta precedenza; 4) In caso di mancato accoglimento della domanda in via preliminare in via ulteriormente riconvezionale voglia dichiarare conseguentemente tenuti e condannarsi in solido fra loro i signori ### la signora ### e la ###ni in persona del legale rappresentante pro tempore alla liquidazione del complessivo danno patito dal sig. ### relativamente sia ai danni materiali al mezzo #### targato ### ammontante a ### 10.626,70 oltre al costo del casco per ### 449.00; sia alla lesione permanente dell'integrità psico-fisica patita dal sig. ### -vista la relazione medico-legale depositata e alla percentuale di invalidità riscontratail cui importo viene quantificato in ### 10.707,50 oltre all'aumento personalizzato per le problematiche successive relative agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (attività di falegnameria) e di sofferenza soggettiva in ### 5.353,75; inabilità biologica temporanea parziale massima di venti giorni per ### 1.100.00 e parziale minima di ulteriori 20 giorni per ### 550.00; spese mediche documentate per ### 180.00 e parcella dott. ### per ### 360.00 per la somma complessiva di ### 29.326,95 o somma maggiore, minore, veriore, accertanda in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria; 5) In caso di mancato accoglimento della domanda in via preliminare, in via subordinata dichiararsi che il sinistro occorso in data ### a Pinasca fra la signora ### conducente della ### targata ### di proprietà del signor ### e la moto ### targata ### di proprietà del sig. ### e la moto targata ### di proprietà del sig. ### è dovuto ad esclusivo fatto e colpa dei conducenti della ### signora ### -che ha invaso la corsia di marcia delle motociclette omettendo di concedere la precedenzae/o del sig. ### che carambolando con la propria motocicletta ha urtato il mezzo attoreo che non ha potuto evitare l'impatto; 6) In caso di mancato accoglimento della domanda in via preliminare, in via ulteriormente subordinata dichiarare conseguentemente tenuti e condannarsi in solido fra loro i signori #### la ###ni in persona del legale rappresentante pro tempore, la signora ### personalmente in qualità di erede del sig. ### e in qualità di esercente la patria potestà sui minori ### e ### quali eredi del defunto sig. ### e la ### in persona del legale rappresentante pro tempore tutti in solido fra loro alla liquidazione del complessivo danno patito dal sig.  ### relativamente sia ai danni materiali al mezzo #### targato ### ammontante a ### 10.626,70 oltre al costo del casco per ### 449.00; sia alla lesione permanente dell'integrità psico-fisica patita dal sig. ### -vista la relazione medicolegale depositata e alla percentuale di invalidità riscontratail cui importo viene quantificato in ### 10.707,50 oltre all'aumento personalizzato per le problematiche successive relative agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (attività di falegnameria) e di sofferenza soggettiva in ### 5.353,75; inabilità biologica temporanea parziale massima di venti giorni per ### 1.100.00 e parziale minima di ulteriori 20 giorni per ### 550.00; spese mediche documentate per ### 180.00 e parcella dott. ### per ### 360.00 per la somma complessiva di ### 29.326,95 o somma maggiore, minore, veriore, accertanda in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria; 7) In caso di mancato accoglimento della domanda in via preliminare ed in caso di condanna dell'odierno terzo chiamato, si chiede la condanna in manleva delle ###ni spa compagnia che assicurava il mezzo del sig. ### motocicletta #### targata ### 8) Si contestano le difese e le conclusioni di cui alle altre comparse perché infondate in fatto ed in diritto; 9) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, ### Cpa e rimborso forfetario 12.50% , nonché il rimborso di eventuali consulenze tecniche d'ufficio e/o di parte.  ### (anche per i figli minori) *In ordine alla posizione relativa ai ###ri #### e ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore In via istruttoria ### i capi di prova per interrogatorio e testi sotto tenorizzati.  ### le prove documentali; ### e disporre CTU medico legale volta ad accertare natura, entità ed eziologia dei postumi temporanei e permanenti derivati al #### in conseguenza del sinistro per cui è causa.  ### e disporre, se ed in quanto ritenuto necessario, CTU cinematica ed ergonomica atta a ricostruire l'effettiva modalità di accadimento del sinistro per cui è causa. 
Nel merito in via principale ### e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva di ### conducente del veicolo ### DD 934 FW , e, per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare i convenuti, in via solidale tra loro, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043, 2054 comma 1, 2055 c.c. e di cui all'art. 144 D.Lgs 209/2005, unitamente alla ###ni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, nelle loro rispettive qualità di conducente, proprietario e compagnia di assicurazione del veicolo ### DD 934 FW, al risarcimento, in favore degli attori, nella loro qualità di eredi del #### (deceduto per altra causa il ###), di tutti i danni subiti dagli stessi, per i titoli dedotti in narrativa, ovvero della complessiva somma di €. 228.135,76#, od altra veriore somma ritenuta di giustizia e di diritto, derivante dai danni patrimoniali e non, patiti e patendi dal loro congiunto in conseguenza dell'incidente de quo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro ( 3 Luglio 2009) all'effettivo saldo. 
Nel merito ed in via subordinata ### e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva di ### conducente del veicolo ### DD 934 FW , e, per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare i convenuti, in via solidale tra loro, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043, 2054 comma 1, 2055 c.c. e di cui all'art. 144 D.Lgs 209/2005, unitamente alla ###ni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, nelle loro rispettive qualità di conducente, proprietario e compagnia di assicurazione del veicolo ### DD 934 FW, al risarcimento, in favore degli attori, nella loro qualità di eredi del #### di tutti i danni subiti dagli stessi, per i titoli dedotti in narrativa, danni che, in considerazione del fatto che il decesso del #### è avvenuto per diversa causa, indipendente dal sinistro di cui è rimasto vittima, saranno da determinarsi secondo equità e, comunque in misura non inferiore all'importo di €. 150.569,60#, od altra veriore somma ritenuta di giustizia e di diritto, derivante dai danni patrimoniali e non, patiti e patendi dal loro congiunto in conseguenza dell'incidente de quo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro ( 3 Luglio 2009) all'effettivo saldo. 
Nel merito in via di ulteriore subordine ### denegata ipotesi in cui il ### ritenesse eventualmente sussistere una qualche responsabilità concorrente del de cuius #### ex art. 2054 comma 2 c.c., limitare la responsabilità del suddetto nei soli limiti del giusto e del provato e, comunque in una percentuale non maggiore al 20%, conseguentemente per la differenza, dichiarare tenuti e condannare gli odierni convenuti, in via solidale tra loro, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043, 2054 comma 1, 2055 c.c. e di cui all'art.  144 D.Lgs 209/2005, unitamente alla ###ni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, nelle loro rispettive qualità di conducente, proprietario e compagnia di assicurazione del veicolo ### DD 934 FW, al risarcimento, in favore degli attori secondo il grado di responsabilità accertato dal Tribunale adito, di tutti i danni subiti dal loro congiunto in conseguenza dell'incidente de quo, per i titoli dedotti in narrativa, così come risultanti nel corso del presente giudizio e nell'ammontare ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro ( 3 Luglio 2009) all'effettivo saldo. 
In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre Iva e ### come per legge, ed il rimborso forfettario del 12,50% su diritti ed onorari ex art. 15 tariffa forense. 
Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.  * In ordine alla posizione relativa al #### via preliminare ### la riunione, per ragioni di connessione ex art. 40 c.p.c., della causa civile rubricata al numero di R.G. 1041/2011, già radicata avanti il Tribunale di ### assegnata al Giudice Dott. ### con prima udienza fissata per il giorno 14 Ottobre 2011 ore 9, al presente procedimento, rubricato al numero R.G. 836/2011 ed assegnato alla Dott.ssa ### affinchè entrambi i procedimenti vengano istruiti, trattati e decisi simultaneamente dinanzi allo stesso Giudice. 
In via istruttoria - ### le infradedotte prove documentali; - ### le prove per testi sulle circostanze indicate e capitolate in narrativa ai numeri da 1 a 25 compresi; - Disporre, se del caso, CTU cinematica e/o ergonomica atta a ricostruire l'effettiva modalità di accadimento del sinistro; - Disporre, se del caso, CTU medico-legale volta a valutare l'entità delle lesioni patite dal #### Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e ulteriormente capitolare nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. 
In via principale e nel merito ### e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e per colpa esclusiva di ### conducente del veicolo ### DD 934 FW, di proprietà del #### e, per l'effetto, respingersi qualsivoglia domanda, svolta da parte dell'odierno attore, nei riguardi della ###ra ### (in proprio nella sua qualità di erede del #### - deceduto in ### il ### - e di esercente la patria potestà sui figli minori ### e ###, mandando assolta la predetta da ogni pretesa ex adverso avanzata nei suoi riguardi; In via subordinata ### denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse eventualmente sussistere una qualche responsabilità concorrente del de cuius #### limitare la responsabilità del suddetto nei soli limiti del giusto e del provato e, comunque in una percentuale non maggiore del 20%, e, in virtù della vocatio in ius, da parte dell'odierno attore, della ### S.p.A. (compagnia assicurativa per RCA del ####, accertare e dichiarare che la suddetta è tenuta a manlevare e/o garantire l'odierna convenuta da qualsivoglia richiesta svolta nei suoi riguardi, sia in relazione alle spese, sia ai danni tutti, da liquidarsi, in caso di accoglimento dell'avversaria domanda. 
In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre Iva e ### come per legge, ed il rimborso forfettario del 12,50% su diritti ed onorari”.  ### e ### “Nel merito in via principale e riconvenzionale: - respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto - dichiarare tenuti e condannare in solido tra loro (nella misura percentuale delle rispettive responsabilità eventualmente accertande) l'attore ed i soggetti coevocati nel presente giudizio a risarcire il danno subìto da ### e quantificato in ### 11.700,0 e così di seguito specificato: ### 5.300,00 valore del mezzo, oltre ### 350,00 pari al costo della immatricolazione, oltre ### 6.550,00 quale prezzo di acquisto di un nuovo veicolo di pari cilindrata. O altra somma veriore accertando in corso di causa, con gli interessi dalla data del sinistro e al danno da svalutazione monetaria; in via subordinata: se ravvisata una corresponsabilità dei soggetti coinvolti nella causazione del sinistro, determinare le percentuali delle rispettive responsabilità e per l'effetto condannare i convenuti nella misura corrispondente alla percentuale di responsabilità ad essi attribuita. Nel caso di condanna dei signori ### si chiede la condanna in manleva a carico dell'### Ferme restando le istanze istruttorie di cui alla memoria 24.9.12. 
In ogni caso con vittoria di spese, oltre Iva e Cpa rimborso forfettario nella misura del 12,5% e altre successive” ### “Preso atto del contraddittorio solo tra la spa ###ni ed i signori ### e ### nonché tra spa ### ed il proprio assicurato ### nel merito: respingere perché infondata e non provata la domanda svolta dai signori ### e ### nei confronti della spa ### e di conseguenza mandare assolta la terza chiamata da ogni pretesa e da chiunque avanzata. 
Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari, IVA e ### 12,50 % ex art. 14 T.F. oltre spese successive e tassa di registro. 
Nel merito in via subordinata: in caso di condanna di ###ni e ### a corrispondere a ### e ### una qualche somma a titolo di risarcimento dei danni dagli stessi richiesti, limitare il risarcimento tenuto conto di quanto previsto in polizza entro il massimale nella stessa indicato. 
Con totale compensazione delle spese di lite” In ogni caso ### la domanda di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali, poiché infondata e non provata ex art. 1224 2° comma cc e poiché contraria ai principi di cui alla sentenza n. 1712/95 delle S.U. di Cassazione” ### spa (già ### “### e determinare la quota di corresponsabilità attribuibile ai tre conducenti protagonisti dello scontro oggetto di causa e, conseguentemente, contenere la condanna della società concludente nei limiti della quota di danno ricollegabile alla condotta del suo assicurato (### , in ogni caso parametrando il danno non patrimoniale subìto dal signor ### all'effettivo periodo di sopravvivenza in vita. 
Con compensazione delle spese legali di giudizio e la ripartizione in quote equivalenti di quelle di CTU” ### spa (già U.G.F. ### spa) * ###. ##### la domanda proposta dal #### nei confronti di UGF ### S.p.A., ora ### S.p.A., quale ### garante per la r.c.a. della motocicletta ####, tg. ### in quanto infondata in fatto e in diritto. 
Con vittoria di spese.  * ###. #### E/O ### Dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dal #### Dichiarare l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda proposta dal #### per violazione degli artt. 145-148, comma II, D. Lgs. 7/09/2005, n. 209. 
Con vittoria di spese.  ##### la domanda riconvenzionale proposta dal #### nei confronti di ### S.p.A., ora ### S.p.A., quale ### garante per la r.c.a. della motocicletta ####, tg. ### in quanto infondata in fatto e in diritto. 
Con vittoria di spese.  #### la prevalente responsabilità della ###ra ### conducente del veicolo ### tg. ### nella determinazione del danno. 
Rapportare di conseguenza, l'onere del risarcimento al relativo grado di responsabilità residua, in capo alla conchiudente, nella somma da determinarsi sulle risultanze di causa. 
Compensate le spese. 
FATTO E DIRITTO Viene premessa una concisa esposizione della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e negli sviluppi processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.  * * * 
Il signor ### con citazione 1.4.11 ha evocato in giudizio avanti al Tribunale di ### - i signori ### e ### nonché la ###ni spa, nelle rispettive vesti il primo di proprietario, la seconda di conducente e la terza di compagnia assicuratrice del veicolo ### targato ### 934*FW; - la signora ### anche quale esercente la potestà genitoriale sui minori ### e ### nella loro qualità di eredi di ### già proprietario e conducente del motoveicolo #### tg ### 24020, nonché la ### spa, presso cui il medesimo veicolo era assicurato, indicando la ### quale responsabile del sinistro verificatosi in data ### sulla ### 23 in territorio del Comune di ### consistito in collisione tra il predetto veicolo ed il motoveicolo #### tg ### 24020 condotto dall'amico ### che a seguito dell'urto con la ### andava a sua volta ad impattare con il motoveicolo #### tg ### 52796 di proprietà e condotto dal medesimo #### la prospettazione della difesa attorea la causa della collisione tra gli altri due mezzi sarebbe da ascriversi interamente alla condotta imprudente della predetta conducente della ### che avrebbe impegnato la corsia di marcia opposta alla propria per svoltare a sinistra proprio nel momento in cui i due motociclisti stavano sopraggiungendo, tagliando così loro la strada. Lamentando di aver subìto danni materiali al motoveicolo per ### 11 mila circa e conseguenze invalidanti permanenti stimate nel 6/7 %, oltre ad invalidità temporanea, l'attore ha concluso chiedendo condannarsi i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno complessivamente determinato in ### 29.326,95. 
Nel giudizio così radicato (rubricato al n. 836/11 R.G. ex Trib. ### si sono costituti i convenuti ### e ### contestando la dedotta responsabilità della prima in ordine alla verificazione del sinistro, esponendo in particolare che i due motoveicoli sarebbero sopraggiunti a distanza tra loro ravvicinata ed velocità compresa tra i 70 e 80 Km/h - superiore quindi quella consentita in centro abitato - ed eccependo altresì che nessun impatto era avvenuto tra l'auto e la moto condotta dal ### I predetti convenuti hanno concluso chiedendo in via principale e riconvenzionale la condanna dell'attore al risarcimento del danno per la perdita del veicolo quantificato in complessivi ### 11.700,00, ed in via subordinata accertarsi e dichiararsi la misura di corresponsabilità dei soggetti coinvolti nell'evento, con ogni conseguenza in punto risarcitoria. 
Nel medesimo giudizio si è costituita anche la convenuta ### assicuratrice dell'unica vettura coinvolta nel sinistro, la cui difesa, richiamate le risultanze degli accertamenti espletati dai ### della ### di ### intervenuti nell'immediatezza in loco, ha evidenziato: - che a ciascuno dei conducenti dei mezzi era stata contestata violazione di norme della circolazione stradale; - che non essendovi stata collisione tra il motoveicolo dell'attore e l'autovettura condotta dalla propria assicurata ### il primo non poteva avvalersi della presunzione di concorrente responsabilità prevista all'art. 2054 c.c., ed era invece suo onere dare la prova in concreto della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.; - che dalla ricostruzione degli operanti e dalle ammissioni degli stessi conducenti poteva desumersi violazione da parte dell'attore (e del ### degli artt. 142 C.d.S per aver superato di oltre 10 Km/H la velocità consentita, 143 C.d.S, per non aver circolato in prossimità del margine destro della carreggiata, e 144 C.d.S per violazione del divieto di procedere per file parallele. 
Contestata altresì la quantificazione dei danni la difesa della predetta compagnia assicurativa ha concluso come richiamato in epigrafe Con comparsa datata 20.6.11 nel medesimo ### giudizio si è costituita inoltre la convenuta ### - anche in rappresentanza dei figli minori ### e ### tutti nella dichiarata qualità di eredi di ### (deceduto il ###) - i cui difensori, associandosi alla ricostruzione ed alle conclusioni in punto responsabilità della difesa attorea, hanno dedotto e sostenuto che unica responsabile del sinistro sarebbe da individuarsi nella signora ### per aver la medesima omesso di dare la precedenza al motociclo condotto dal proprio dante causa ### dando altresì atto di aver già instaurato per tale ragione altro giudizio (in allora rubricato al n. 1041/2011 R.G. ex Trib. ### ove erano stato evocati e si erano costituiti in giudizio oltre all'attore ### e la spa ### anche la U.G.F. ### (compagnia assicurativa del motoveicolo del proprio dante causa), la difesa dei predetti convenuti ha concluso chiedendo in rito per la riunione dei due procedimenti e, quanto al merito, il rigetto della domanda svolta nei propri confronti; in subordine, per il caso di ritenuta anche parziale responsabilità del proprio dante causa, la difesa dei predetti convenuti ha insistito per la condanna della ### a manlevarla da qualsivoglia domanda accolta nei propri confronti. 
Nel predetto secondo giudizio si è costituita anche la U.G.F. ### spa, quale impresa garante per r.c.a. del motociclo di proprietà e condotto al momento del sinistro dal ### la quale ha eccepito l'insussistenza in capo al proprio assicurato ### di qualsivoglia responsabilità per l'evento dannoso verificatosi, per essere il medesimo interamente riconducibile alla condotta di guida della ### Contestata altresì la quantificazione dei danni, la predetta compagnia ha chiesto disporsi CTU per il loro accertamento e chiesto il rigetto nel merito della domanda svolta nei propri confronti. 
Entrambe le cause - previa riunione della seconda alla prima per ragioni di connessione, disposta con ordinanza 2.11.11 - sono state chiamate congiuntamente all'udienza del 15.6.12 alla presenza di tutte le parti sopra indicate nonché della spa ### - nel frattempo costituitasi in seguito a chiamata da parte di ### - con concessione in quella sede alle difese dei termini di rito per il deposito delle memorie istruttorie.  ### fase istruttoria, assunta la prova orale mediante interpello ed escussione di taluni dei testi indicati, sono state disposte ed espletate CTU medico legali per accertare i danni non patrimoniali subìti nell'occorso dai due motociclisti nonché altra CTU ricostruttiva della dinamica e cause del sinistro. 
Ad avvenuto deposito delle relazioni peritali la causa, nel frattempo assegnata a questo giudice a seguito dell'accorpamento al Tribunale metropolitano del territorio già facente capo all'ex Tribunale di ### è stata ritenuta esaurientemente istruita e le parti sono state invitate a precisare le proprie conclusioni in vista della presente decisione.  * * * 
Preliminarmente deve osservarsi che l'azione risarcitoria proposta dagli attori in entrambi i giudizi è ammissibile, risultando agli atti che le medesime sono state precedute dalla formalizzazione delle richieste risarcitorie stragiudiziali ed essendo intercorso il termine previsto all'art. 145 legge D.L.vo 209/05. 
Le domande di risarcimento danni azionate dagli attori, quella di ### nei confronti dei convenuti ### e ### e dei convenuti ### quali aventi causa di ### nonché quella da questi ultimi formulata nel giudizio qui riunito nei confronti della conducente e proprietario dell'autovettura e della sua compagnia assicurativa, all'esito dell'istruttoria risultano altresì fondate e vanno accolte, sia pure nei i limiti, nei confronti delle parti e per le ragioni come di seguito esplicitate. 
Prima di procedere alla valutazione degli elementi del fatto storico per cui è causa - onde ricavarne elementi per definire sussistenza e la graduazione delle distinte e/o eventualmente concorrenti responsabilità in capo alle odierne parti in causa - pare opportuno evidenziare (per quanto possa occorrere) come, in assenza di testimoni oculari, alla ricostruzione della dinamica e responsabilità del sinistro non può che procedersi sulla base degli elementi di prova di natura indiziaria acquisiti dai rilievi eseguiti in loco dai ### intervenuti, valutati anche alla luce dell'espletata ricostruzione cinematica operata mediante ### con l'ulteriore rilievo che laddove residuino incertezze in ordine ai singoli apporti causali occorre far uso, per quanto concerne all'impatto dell'autovettura con la moto del ### del generale criterio fissato in via sussidiaria all'art. 2054 c.c. per il caso di collisione tra veicoli a motore, ricorrendo cioè alla presunzione di uguale concorrente responsabilità in assenza di prova contraria. 
Tanto premesso, dai rilievi degli operanti, dalle dichiarazioni rese dai conducenti coinvolti nell'immediatezza così come anche dagli interpelli resi da taluni di essi in questa fase giudiziale, emerge in atti e può ritenersi provato: - che la collisione tra autovettura ed il primo dei motoveicoli è avvenuti in zona urbana ove vige il limite di velocità di 50 Km/h, su tratto stradale rettilineo compreso tra due curve in cui le due opposte corsie di marcia sono separate da striscia di mezzeria continua; - che dalla curva a valle (direzione da cui provenivano le moto) il punto dell'impatto ove si trovava ### iniziava ad essere visibile a distanza di circa 75 metri; - che il punto d'urto tra la moto condotta da ### e la predetta autovettura è da individuarsi nella corsia in direzione monte, di pertinenza ed quel momento percorsa dai due motoveicoli, e ciò sebbene al momento dei rilievi la vettura sia stata rinvenuta e si trovasse interamente sulla propria corsia di marcia; ciò in quantocome evidenziato dal ### per i motivi più oltre approfonditi - deve concludersi che l'impatto e la forza dell'urto stesso avesse determinato un veloce arretramento del veicolo rispetto al punto d'urto. 
Dal verbale di accertamento sullo stato dei luoghi redatto nell'occasione dagli operanti di P.G. intervenuti, inoltre, si ricava che la conformazione della strada era caratterizzata da fondo asciutto, che il tempo era sereno con visibilità buona e traffico scarso, condizioni queste che possono definirsi ottimali per rendersi conto della presenza di ostacoli sul percorso. 
Questi i dati di fatto, sostanzialmente non controversi in giudizio, altrettanto pacifica e comunque pienamente provata può ritenersi la circostanza che i due motoveicoli procedessero ad una velocità notevolmente superiore al limite dei 50 Km/h imposto in quel tratto dalla segnaletica presente in loco, velocità che gli stessi due motociclisti nelle dichiarazioni da questi rese ai ### hanno peraltro entrambi stimato fosse attorno agli 80 Km/h., e che secondo l'accertamento peritale poteva in realtà essere anche ben maggiore. 
Sulla base degli elementi di ricostruzione della dinamica del sinistro sopra richiamati, per la collisione primigenia - quella cioè tra autovettura e moto del ### che ha preceduto e da cui è anzi derivata anche quella successiva che ha visto collidere tra loro i due motoveicoli - è individuabile responsabilità concorrente in capo alla convenuta ### ed al dante causa delle odierne parti ### per aver entrambi violato con condotte cui è attribuibile pari efficacia ed incidenza causale del sinistro norme prudenziali di circolazione stradale, ed in particolare: - per essersi, la prima, posta all'interno della opposta corsia di marcia nel momento in cui sopraggiungevano da valle i due motoveicoli, omettendo di dar loro la precedenza prima di intraprendere la manovra di svolta a sinistra; - per essere, il secondo (così come, per il rilievo e le conseguenze in punto responsabilità più oltre esaminati, anche il ### sopraggiunti sul punto dell'impatto a velocità sostenute, superiore a quella consentita in quel tratto stradale e comunque inadeguate all'esigenza di porre in essere nell'occorso tutte le manovre di emergenza che sarebbero state necessarie per evitare la collisione con l'autovettura, o quantomeno contenere le conseguenze dannose dell'impatto. 
Tale secondo profilo causale, quello cioè concernente l'eccesso di velocità dei motoveicoli, connota e rende rilevante l'apporto colposo dei conducenti dei veicoli a due ruote nella determinazione del danno rispettivamente subìto, concorrendo le loro condotte di guida con l'imprudenza della ### Se infatti sulla base delle risultanze di causa puo ritenersi accertato che la predetta convenuta abbia come detto posto in essere un antecedente fattuale casualmente necessario alla collisione, quello cioè di essersi inserita sulla corsia di marcia e nella traiettoria e dei veicoli antagonisti, alla luce dei medesimi elementi ricostruttivi deve concludersi che questo solo fatto non sarebbe stato sufficiente a determinare lo scontro tra veicoli come determinatosi se non combinandosi, appunto, con la condotta tenuta dai due motociclisti, vale a dire l'aver proceduto a velocità eccedente i limiti prudenzialmente imposti in quel tratto di strada. 
La condotta di guida dei conducenti dei due motoveicoli nella vicenda in esame si presenta imprudente sia perché in violazione dello specifico limite di velocità in loco e sia anche perché lesiva del generale obbligo posto a carico di ogni conducente dei veicoli a motore dall'art. 141 comma 2 legge 285/92, a tenore del quale “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. 
Nel sistema delle norme sulla circolazione stradale - è stato evidenziato dai ### di legittimità - l'apprezzamento della velocità in funzione dell'esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva deve in via generale essere condotto anche “in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, e può, quindi, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall'urto del veicolo, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal veicolo stesso e senza che assuma decisivo rilievo persino l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice della strada”. (così, tra altre Cassazione civile sez. III 14/03/2013 n. 6559; Cass. Sez. 1, n. 20173 del 12/10/2004). 
A maggior ragione, deve qui osservarsi, l'eccesso di velocità si pone come fattore causale determinante, anche se eventualmente non esclusivo, in tutte quelle situazioni nelle quali sulla base di una ricostruzione ex post è possibile pervenire alla conclusione che la collisione avrebbe probabilmente potuto essere evitata qualora i conducenti di uno o più veicoli coinvolti si fossero attenuti al rispetto dei limiti previsti. 
Situazione questa che è stata rilevato ed evidenziata nella vicenda in esame dal CTU cui è stato conferito l'incarico di procedere a ricostruzione dinamica del sinistro. 
Le difese dei motociclisti (per quel che qui rileva, soprattutto quella degli aventi causa del ### hanno contestato il dato della velocità stimata dal CTU per tali veicoli - a partire dal dato su cui tale calcolo si fonda, vale a dire la circostanza che l'arretramento della vettura sarebbe stato conseguenza dell'urto - sostenendo che il veicolo sarebbe stato spostato immediatamente dopo ad opera della ### su sollecitazione del marito e richiamando sul punto quanto ritenuto dal proprio CTP hanno indicato la velocità d'urto in 45/50 Km/h. 
Tale ricostruzione si rivela tuttavia del tutto inconsistente. 
In primo luogo perché contrasta con le ammissioni rese nell'immediatezza dai conducenti delle due ### già sopra evidenziate. 
In secondo luogo perché la manovra di arretramento volontario non ha trovato conferma alcuna nel materiale probatorio acquisito in giudizio. 
Ma, soprattutto perché il CTU ha posto a fondamento della propria ricostruzione di criteri fattuali oggettivi dai quali - con percorso tecnico argomentativo razionale ed immune da vizi logici, non inficiato sul punto dalle generiche osservazioni tecniche dei CTP - ha concluso che le due moto procedevano a velocità non inferiore ad 85 km/h, dato questo peraltro (come detto) non lontano da quello contenuto nelle dichiarazioni rese agli operanti dal ### (che ammise una velocità compresa tra i 70 e gli 80 Km/h) e dal ### Alla ricostruzione di una siffatta velocità dei due motoveicoli - come già rilevato eccedente di molto il limite presente su quel tratto - sono stati indicati nella relazione peritale due elementi desunti dai rilievi dei ### vale a dire: - la ricostruzione del punto d'urto, individuato a distanza di oltre due metri dalla posizione di quiete della vettura conseguente all'immediato suo arretramento, evento questo a giudizio del CTU confermato dalla posizione e conformazione della traccia allungata di liquido tecnologico rilevata sull'asfalto dai ### - “orientata obliquamente rispetto all'asse della strada …..inizialmente di larghezza molto contenuta e quindi allargata sotto le strutture anteriori della Punto” - nonché dalla coincidenza dell'inizio di essa con la traccia lasciata dallo strisciamento di pneumatico “in fase di marcata compressione sul piano viabile” riferibile alla ruota anteriore della moto del ### - il calcolo della forza d'urto, di cui la velocità era la componente variabile ignota, necessario per produrre tale movimento in arretramento della vettura; Dalla posizione dei mezzi e velocità come sopra ricostruite e riferite, il perito nominato dal giudice del Tribunale di ### ha avuto modo quindi di evidenziare nella propria relazione come, tenuto conto della distanza percorsa e valutato il tempo psicotecnico di reazione, anche a quella velocità il primo motociclista “avrebbe avuto a disposizione un tempo superiore a 2 secondi per rallentare o fermare il proprio mezzo”; ed inoltre che, qualora avessero (entrambi i motoveicoli) proceduto alla velocità contenuta nei limiti imposti, il ben maggior lasso di tempo (indicato superiore a 5 secondi) avrebbe comunque consentito “a tutti i protagonisti del sinistro di prendere meglio atto della situazione in essere e disporre adeguate misure per evitare l'intersezione delle traiettorie tra i veicoli”. 
In caso di scontro tra veicoli, secondo l'interpretazione costantemente fornita dell'art.  2054 c.c. dalla Cassazione, l'accertamento della colpa di uno dei conducenti - nel caso di specie l'infrazione posta in essere dalla ### - non esonera il conducente dell'altro veicolo ### dall'onere di provare di aver fatto tutto per evitare l'evento. (tra le molte, recentemente Cass. Sez. 6 - 3, n. 8409 del 12/04/2011). 
Per la condizione di potenziale, continua ed oggettiva pericolosità della circolazione stradale - deve ancora osservarsi - il ### della ### pone in capo a ciascuno dei conducenti di veicoli circolanti specifici obblighi di prudenza e diligenza a tutela della incolumità propria e degli altri utenti stradali, e tra essi primariamente quello di osservare una velocità di marcia che consenta di mantenere sempre il controllo del proprio veicolo anche in situazione impreviste rinconducibili ad altrui estemporanee condotta di guida; obblighi del cui adempimento in caso di collisione tutti i conducenti dei veicoli coinvolti devono a norma dell'art. 2054 fornire positivamente la prova, con oneri ed effetti processuali che in difetto assolvimenti di tale onere probatorio sono analoghi a quelli delle altre forme di responsabilità aggravata regolate ai precedenti artt. 2047-2053 ### vicenda in esame difetta la prova di una condotta di guida prudente da parte del ### tale per cui l'impatto possa ritenersi fosse comunque inevitabile; come rilevato vi è anzi esplicita ammissione (sia pure stragiudiziale) dei motociclisti e comunque può ritenersi raggiunta la prova logica che la velocità di marcia dei motoveicolo - che, stante il contatto tra essi, è indiscutibile fossero in quel punto e procedessero dunque appaiati - era eccedente di almeno 30/40 Km/h i limiti, né è rinvenibile o è stata fornita prova di una qualche ragione per cui essi non abbiano posto in essere quelle manovre che avrebbero potuto prevenire le collisioni verificatesi. 
Le osservazioni e conclusioni sopra esposte si reputano decisive per ravvisare in primo luogo una concorrente pari responsabilità della ### e del ### alla verificazione della prima tra le due collisione (quella tra i mezzi rispettivamente condotti), ed inoltre per ritenere sussistente per l'urto tra le due moto che è conseguito alla prima collisione una quota di responsabilità anche a carico del ### - e ciò ancorché non vi sia stata una diretta collisione tra la ### e la moto del ### - in misura che appare equo porre a carico di quest'ultimo per il 30 %, concorrente con quella paritaria degli altri due mezzi per la restante misura dell'70%. 
Anche tale secondo impatto, infatti, se da una parte trova suo antecedente causale immediato nella collisione tra l'autovettura e la ### condotta dal ### ed ha visto l'altro motoveicolo subire la rotazione del primo in condizioni meramente passive, trova una concausa nel fatto che i due motoveicoli procedevano quasi appaiati alla velocità sostenuta sopra indicata, e con ogni probabilità non si sarebbe verificata se il ### avesse invece proceduto a velocità moderata. 
Conclusivamente, quanto all'attribuzione delle responsabilità per il sinistro, la convenuta ### va ritenuta responsabile del danno subito dal ### nella misura del 50%, il ### e per esso i suoi aventi causa vanno dichiarati responsabili nella misura del 50% del danno subito dalla medesima predetta conducente della ### mentre al ### è imputabile una quota di colpa ex art. 1227 c.c. nella misura pari al 30% concorrente con il fatto degli altri due conducenti coinvolti responsabili per il danno da questi subìto nell'occorso nella restante solidale misura del 70%.  * * * 
Ciò osservato in ordine alla valutazione delle responsabilità per il sinistro, occorre ora procedere a valutazione del danno lamentato da ciascuna delle parti in causa danneggiate.  1. Il danno dell'attore ### quel che concerne la quantificazione delle conseguenze dannose lamentate dall'attore nel presente giudizio, quanto al danno non patrimoniale deve osservarsi che i postumi permanenti sono stati stimati dal CTU medico legale in misura pari al 6 %, (inferiore dunque alla soglia del 9 %) per modo che alla liquidazione di tale voce di danno per invalidità permanente e temporanea deve procedersi sulla base della vigente tabella introdotta dall'art. 139 del ### delle ### In base alla valutazione effettuata dal ### il danno può dunque essere liquidato nelle singole sue voci come segue: - invalidità temporanea massima al 75% per giorni 20, pari ad ### 637,00; - invalidità temporanea al 25% protrattasi per ulteriori giorni 20, risarcibili per ulteriori ### 212,00; - postumi di natura permanente, valutabili nella misura indicata dal CTU nel 6 %, da liquidarsi in ### 7.347,00 Siffatta quantificazione tabellare - come recentemente anche evidenziato dalla Corte di legittimità - nella normalità dei casi, e salvo assolvimento di specifici oneri probatori relativamente a profili di danno ulteriori - può intendersi “comprensiva anche della componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione della salute, sia pure in una dimensione, per così dire, standardizzata, come risulta essere stato fatto con le tabelle elaborate dal Tribunale di ### alla stregua delle esplicazioni fornite in occasione della loro diffusione”. (così Cass. civile, sez. III, 06.03.2014 n° 5243). 
Nel caso in esame, avuto riguardo all'attività lavorativa esercitata all'epoca dal ### e delle risultanze dell'accertamento peritale - che ha evidenziato il permanere di una contenuta sintomatologia algica negli archi estremi dei movimenti - può peraltro ritenersi sussistente e risarcibile anche una componente di personalizzazione del danno non patrimoniale connessa alla limitazione permanente di facoltà ed ambiti di esplicazione della personalità del danneggiata ulteriore rispetto al mero danno costituito dalle sole limitazioni funzionali. Si tratta in particolare di ripercussioni nell'ambito di occupazione lavorativa che - sebbene in difetto di prova di diretta incidenza sulla capacità reddituale del danneggiato non siano risarcibili come perdita di reddito e dunque riconducibile alla categoria del danno patrimoniale - si ritiene tuttavia ben possano trovare completo ristoro attraverso una adeguata personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale, giustificando il riconoscimento di maggiorazione a titolo di personalizzazione del danno nella misura del 25% del danno complessivamente liquidato per invalidità, con attribuzione dunque all'attore della ulteriore somma di ### 2.010,00, per modo che il danno non patrimoniale può essere liquidato all'attualità nella complessiva somma di ### 10.054,00. 
Il danno patrimoniale è invece costituto dall'ammontare complessivo delle spese mediche documentate in atti, per complessivi ### 180,00, comprese quelle della visita medico specialistica (sulla cui risarcibilità il CTU ha rimesso la valutazione) in quanto anche le esigenze di diagnosi accurata da parte di professionista specializzato cui la stessa all'evidenza risponde trovano il proprio antecedente causale diretto nelle lesioni riportate nell'occasione. Costituiscono inoltre ulteriori voci di danno patrimoniale il costo del casco, confermato in giudizio per ### 449,00, nonché i costo delle riparazioni del motoveicolo stimato nella relazione di CTU in complessivi ### 9.886 comprensive di ### per un totale di ### 10.515,00. 
Il danno complessivamente riportato dal ### può dunque essere liquidato in ### 20.569,00 Poichè per l'evento dannoso oggetto di causa, come sopra evidenziato, è ravvisabile una colpa del danneggiato concorrente stimata in pari misura del 30% con quella degli altri due conducenti da cui è originata la prima collisione (che ha provocato anche la seconda, tra i due motoveicoli) i convenuti #### e ### nonché ### anche nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori, e la ### spa (società incorporante la ### spa) vanno condannati in solido tra loro a corrispondere a ### l'importo di ### 14.398,00, corrispondente alla quota del 70% di responsabilità loro congiuntamente ed indivisamente attribuita. 
Tale somma, individuata con riferimento ai parametri di liquidazione attualmente vigenti (Cass. civile sez. III 11 maggio 2012 n. 7272), trattandosi di obbligazione risarcitoria - previa sua devalutazione alla data del fatto (3.7.09) in ### 13.233,00 - deve essere maggiorata degli interessi legali calcolati sugli importi annualmente rivalutati per il medesimo predetto periodo determinati in complessivi ### 1.455,00, con determinazione finale della somma ancora dovuta al netto dei predetti acconti pari all'attualità a complessivi ### 15.849,00, oltre ad interessi legali calcolati dalla pronuncia al soddisfo.  2. Il danno degli aventi causa di ### danno patrimoniale è rappresentato dal valore del motoveicolo #### immatricolato nel 1998, stimato dal CTU in ### 3.000,00 (comprensivo di ###, dal valore degli accessori costituiti da casco e tuta per il loro costo di acquisto pari ad ### 455,00 (sostenuto nel 2008, come da prova documentale prodotta in atti); nonché dall'esborso per spese mediche come documentate in atti, per l'ìmporto complessivo di ### 5.893,20 ritenuto dal CTU congruo e direttamente riconducibile alle conseguenze dell'evento traumatico con valutazione che non ha formato oggetto di rilievo alcuno dai consulenti di parte, e che può essere assunta a fondamento della liquidazione del danno stesso.  ### complessivo del danno patrimoniale può dunque essere liquidato all'attualità in complessivi ### 9.348,00 Quanto invece al danno alla persona subito da ### alla concreta sua determinazione - in assenza anche per le lesioni eccedenti la misura del 9 % di predeterminazione normativa analoga a quella introdotta per le cd. micropermanenti dalla legge 209/05 - deve procedersi tenendo conto della lunga elaborazione giurisprudenziale intervenuta sulla materia, con l'obiettivo da un canto di individuare la tipologia dei danni indennizzabili in relazione alla funzione del risarcimento per equivalente, e dall'altro di dare conto dei parametri adottati per la loro quantificazione e liquidazione, con particolare riferimento alla necessità di dare concreta attuazione in situazioni analoghe al generale criterio equitativo fissato all'art.  1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.): esigenze queste cui è conseguita l'adozione da parte di un numero sempre crescente di giudici di merito, a partire dalla metà degli anni '90, di modalità di predeterminazione e standardizzazione del danno alla persona. 
Paiono sufficienti in questa sede, sul punto, richiami alle pronunce della Suprema Corte a ### nn. 8827/03 e 8828/03, così come ribaditi nelle motivazioni della nota pronuncia a ### n. 26973 dell'11.11.08; nonché - con particolare riferimento all'adozione di criteri uniformi ai fini della valutazione equitativa ex art.  1226 cod. civ. ed all'individuazione nelle ### predisposte dal Tribunale di ### del parametro valido “per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica". 
Deve peraltro qui anche sottolinearsi che l'ammontare risarcitorio relativo ai postumi di invalidità permanente - che è quantificata dal CTU sulla base della documentazione prodotta, stante il decesso per altra causa (non riconducibile al sinistro) del danneggiato in data ### - non può essere liquidato nell'ammontare (di ### 72.994,00) indicato nelle predette tabelle con riferimento all'entità di lesioni rilevata ed all'età del ### (33 anni) al momento del sinistro, in quanto tale valore tabellare presuppone e si riferisce a persona vivente ed è rapportato alla dato statistica della sua speranza di vita. 
Ove la persona danneggiata muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno per causa indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere - viene costantemente ribadito anche in giurisprudenza di legittimità - la determinazione del danno biologico che gli eredi del defunto richiedano "iure successionis" va effettuata non più con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva. (in argomento, Cass. Sez. 3 Sentenza n. 22338 del 24/10/2007; ###. 3, n. 23739 del 14/11/2011, nonché ancora la recentissima Cass. Sez. 3, n. 13331 del 30/06/2015) Precisato che il parametro da utilizzarsi è quello tabellare recanti i valori aggiornati e vigenti all'epoca della decisione (nel caso di specie quelle pubblicate per l'anno 2014) e non già quella dell'evento dannoso o quello della domanda, secondo il principio ripetutamente affermato in sede di legittimità (cfr. Cass. nn. 14402 del 30.6.11 e 7272 dell' 11 maggio 2012), pare altresì opportuno evidenziare, per quanto concerne l'ammontare del parametro giornaliero di risarcimento per invalidità temporanea totale, che il medesimo è tabellarmente compreso tra un valore minimo (ora 96 ### ed un valore massimo (ora ### 144,00) proprio allo scopo di consentire un'adeguata personalizzazione del risarcimento anche del danno relativo a tale voce di natura e caratteri temporanei. 
Nel caso di specie, valutata il prolungato periodo di invalidità temporanea, la non modesta gravità delle conseguenze invalidanti permanenti e soprattutto l'incidenza negativa di esse sul vissuto quotidiano su persona, come il danneggiato, di età poco superiore ai trent'anni cui venne sin da momento immediatamente successivo al sinistro (nel corso degli accertamenti diagnostici ad esso conseguenti) diagnosticata la patologia che ne ha rapidamente provocato il decesso - circostanza questa che ha del tutto verosimilmente reso assai più penoso il periodo connotato dai postumi direttamente riconducibili al sinistro - si ritiene che idonea personalizzazione del risarcimento dell'invalidità temporanea totale (cui vanno parametrate anche le indennità per i periodi di invalidità parziale) possa essere l'attribuzione di indennizzo giornalieri al valore tabellare massimo previsto di ### 144,00. 
Tenendo conto dunque dell'entità delle conseguenze dannose in concreto verificatesi, rilevate e desumibili dalla CTU medica espletata in corso di causa, possono valutarsi e liquidarsi i danni all'integrità psicofisica alla persona di ### come segue: - invalidità temporanea totale, protrattasi per giorni 28, risarcibili con ### 144,00 pro die e quindi per complessive ### 3.808,00; - invalidità temporanea parziale al 75% protrattasi per ulteriori giorni 30, risarcibili con ### 108,00 pro die e quindi per complessive ### 3.060,00; - invalidità temporanea parziale al 50% protrattasi per ulteriori giorni 60, risarcibili con ### 72,00 pro die e quindi per complessive ### 2.040,00; - invalidità temporanea parziale al 25% protrattasi per ulteriori giorni 90, risarcibili con ### 36,00 pro die e quindi per complessive ### 4.080,00; - postumi di natura permanente, stimati dal CTU in misura pari al 20 % e che, tenendo conto dell'età della danneggiata alla data del fatto - in base ai parametri della tabella sopra indicata - e tenuto inoltre conto che il periodo di sopravvivenza successivo all'evento dannoso è stato pari a giorni 510, viene liquidato rapportando l'ammontare complessivo (come detto ### 72.994,00) previsto con riferimento alla speranza di vita residua (per la popolazione maschile fino a 77 anni) al periodo effettivo di sopravvivenza successivo al sinistro (si tratta del criterio evidenziato nelle pronunce della Suprema Corte sopra richiamate), con determinazione finale che si ritiene equo personalizzare mediante riconoscimento a tale titolo di importo pari ad ### 3.000,00. 
Il danno alla persona viene per quanto sopra complessivamente liquidato nella misura di ### 17.832,00, ed il danno complessivo ammonta dunque ad ### 27.180,00, I convenuti #### e ### vanno condannati in solido tra loro a corrispondere agli aventi causa del danneggiato l'importo di ### 13.590,00, corrispondente alla quota del 50% di responsabilità accertata a carico della conducente dell'autovettura. 
Detta somma è stata individuata con riferimento agli odierni parametri di liquidazione, e trattandosi di obbligazione risarcitoria - ancorchè in parte già espresse in valori monetari - previa sua devalutazione alla data del fatto (3.7.09) in ### 12.490,00 deve essere maggiorata degli interessi legali calcolati sulle somme annualmente rivalutate per il medesimo predetto periodo, pari ad ulteriori ### 1.370,00 per un montante complessivo pari all'attualità ad ### 14.960,00, somma che - maggiorata altresì degli interessi legali da oggi al soddisfo - i predetti convenuti vanno condannati in solido tra loro a corrispondere ad ### anche nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori, previa autorizzazione alla riscossione della loro quota da parte del Giudice tutelare.  3. Il danno dei convenuti ### infine alla domanda di risarcimento del danno subito dai convenuti ### e ### - oltre alla già evidenziata sua procedibilità, per essere stata la richiesta stata regolarmente formalizzata in data ### mediante invio di raccomandata da parte della odierna difesa alla ###ni. - deve rilevarsi altresì l'infondatezza della eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla predetta compagnia assicurativa. Detta domanda infatti, prima ancora che contenuta nell'atto di chiamata in causa nel giudizio n. 1041/2011 R.G. ex Trib. di ### ha formato oggetto delle conclusioni contenute nella comparsa di costituzione depositato nel presente giudizio in data ### - e quindi entro il termine biennale di prescrizione dalla precedente diffida previsto all'art. 2947 c.c. - giudizio nel quale era già stata evocata ed era parte anche la compagnia assicurativa del motoveicolo condotto dal ### atto al quale ai sensi dell'art. 2943 c.c. deve attribuirsi effetto interruttivo della prescrizione stessa. 
La predetta domanda, si osserva ancora, ha per oggetto unicamente il danno patrimoniale per il danno all'autovettura, è accoglibile in favore del solo ### quale ### proprietario dell'automezzo e limitatamente peraltro al solo valore del veicolo all'epoca del sinistro al netto del valore del relitto nonché al costo di immatricolazione di altro veicolo - importi quantificati in citazione rispettivamente in ### 5.300,00 (entro il valore di stima riferito dal ### ed ### 350,00 - costituendo esse le uniche voci diminuzione del patrimoniale immediatamente e direttamente connessa al sinistro. Mentre altrettanto non può ritenersi per prezzo di acquisto di altro automezzo, perché tale esborso non costituisce perdita patrimoniale ai sensi dell'art. 1223 Del predetto importo, pari a complessivi ### 5.650,00, il proprietario ha diritto a conseguire la parte commisurata alla percentuale di responsabilità da imputarsi a carico del ### che come detto è stimata pari al 50 %, e dunque l'importo di ### 2.825,00. Somma questa che gli aventi causa del conducente sopra indicato nonché la ### spa (società incorporante la ### spa) vanno condannati in solido tra loro a corrispondere a ### maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi calcolati sulle somme annualmente rivalutata dalla data del sinistro al soddisfo.  * * * 
Il regolamento delle spese di lite segue anche nella presente controversia il criterio della soccombenza fissato all'art. 91 c.p.c. 
I convenuti #### nonché ### - anche nella veste di esercente la potestà genitoriale sui figli minori ### e ### e la ### spa (nella sua duplice veste) vanno pertanto a rimborsare alle rispettive controparti gli importi liquidati a tale titolo nelle misure indicate in dispositivo. 
Le predette parti vanno altresì condannati a farsi in via definitiva in solido tra loro dell'importo delle spese di CTU liquidate nelle misure e termini precisati in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, definitivamente pronunciando, 1. in parziale accoglimento della domanda proposta da ### anche per i figli minori ### e ### nel giudizio 1041/11 R.G.  (qui riunito), dichiara che la collisione tra i veicoli condotti da ### e da ### si è verificato per responsabilità concorrente e paritaria dei due predetti conducenti, e per l'effetto: i condanna i convenuti #### e ### spa (già ### in solido tra loro, al pagamento a titolo di risarcimento danni in favore dell'attrice ### - anche nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori ### e ### e previa autorizzazione per la riscossione della quota ad essi spettante del Giudice tutelare - dell'importo di ### 14.960,00, oltre interessi legali da oggi al soddisfo; i condanna ### - anche nella veste di esercente la potestà genitoriale sui figli minori ### e ### (quali aventi causa iure hereditatis di ### - nonché la ### spa (quale società incorporante la ### spa) in solido tra loro, a corrispondere a ### a titolo di risarcimento danni l'importo di ### 2.825,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sulle somme annualmente rivalutate dalla data del fatto al soddisfo; i condanna i convenuti #### e ### in solido tra loro, a rimborsare all'attrice ### anche nella dedotta qualità, le spese di lite per importo che - avuto riguardo all'ammontare del risarcimento liquidato con la presente pronuncia, alla difficoltà della causa ed all'attività difensiva espletata, e tenuto altresì conto della nota spese depositata - liquida in ### 7.400,00 per compenso ed ### 486,02 per spese, oltre al rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge; i condanna ### - anche nella dedotta qualità - ed ### spa, in solido tra loro, a rimborsare a ### le spese di lite per importo che - avuto riguardo all'ammontare del risarcimento riconosciuto con la presente pronuncia, alla difficoltà della causa ed all'attività difensiva espletata, liquida in ### 2.400,00 per compenso professionale, oltre al rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge 2. in parziale accoglimento della domanda proposta nel presente giudizio dall'attore ### dichiara che la collisione tra i due motoveicoli condotti da ### ed il medesimo ### si è verificato per responsabilità concorrente del ### e della convenuta ### da una parte e dell'attore sopra indicato per la restante parte, nella misura rispettivamente del 70% a carico dei primi e del 30% a carico del secondo, e per l'effetto: i condanna i convenuti #### e ### (già ### nonché ### - anche quale di esercente la potestà genitoriale sui figli minori ### e ### (quali aventi causa iure hereditatis di ### e la ### spa (quale società incorporante la ### spa), in solido tra loro, a corrispondere a ### a titolo di risarcimento danni l'importo di ### 15.849,00, oltre ad interessi legali calcolati dalla pronuncia al soddisfo; i condanna i predetti convenuti ##### (già ###, ### - anche nella indicata qualità ed ### spa (già ###, in solido tra loro, a rimborsare a ### le spese di lite per importo che - avuto riguardo all'ammontare del risarcimento riconosciuto con la presente pronuncia, alla difficoltà della causa ed all'attività difensiva espletata, e tenuto altresì conto della nota spese depositata - liquida in ### 7.400,00 per compenso ed ### 1.041,34 per indennità e spese (di cui ### 360,00 per spese di ### - oltre al rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge; pone definitivamente a carico di ##### (già ###, e di ### - anche nella indicata qualità - ed ### spa (già ###, in solido tra loro, le spese della CTU tecnico cinematica nella misura liquidata in corso di causa e quelle delle CTU medico-legale, nelle misure per ciascuna liquidate come da separato provvedimento in pari data; dichiara interamente compensate le spese di lite tra ### e la terza chiamata ### Così deciso, in ### il #### n. 836/2011

causa n. 836/2011 R.G. - Giudice/firmatari: Pochettino Sergio

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Tribunale di Cuneo, Sentenza n. 667/2021 del 30-07-2021

... subiti, dall' attrice, in quella misura e percentuale accertanda, al pronto risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, che si richiedono, per l'intero, nella complessiva somma di €. 200.000,00 in favore della sig.a #### ed €. 5.000,00 per spese funerarie, come di seguito indicati, od in quella veriore somma e percentuale in corso di causa accertanda: -a favore della figlia convivente sig.a ### -€. 170.000,00 per danno non patrimoniale, proposto sulla base delle tabelle di ### in uso presso codesto Tribunale, considerando la continuità e stabilità della relazione affettiva nonché della convivenza con la vittima; €. 5.000,00 forfettariamente determinati sulla base di un ipotesi di IP 2% e ITP 30 gg. x 46,00 €uro; -a favore del figlio minore ### -€. 25.000,00 per danno non patrimoniale, proposto sulla base delle tabelle di ### in uso presso codesto Tribunale, tenendo in considerazione della perdita dell'unità familiare, dell'affetto e dell'età della vittima; -a favore della figlia convivente sig.ra ### -€. 170.000,00 per danno non patrimoniale, proposto sulla base delle tabelle di ### in uso presso codesto Tribunale, considerando la continuità e stabilità della (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente ### procedimento nrg 1422/2015 promosso DA ### in proprio e in qualità di genitore e legale rappresentante del figlio minore ### e ### in proprio e in qualità di genitore e legale rappresentante del figlio minore ### entrambe con il patrocinio dell'avv. ### come da procura in atti ed, ai fini del presente giudizio, elettivamente domiciliate presso il suo studio legale in ### via ### n. 36 #### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. ### come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in ### via ### n. 25 ### S.P.A. - ###, in persona dell'institore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ### come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in ### via ### n. 25 NONCHÉ ###, in persona del ### pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ### come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. ### in ### n. 12 ### delle parti ### E ### “Voglia codesto ill.mo Tribunale, previa ammissione degli incombenti istruttori che si renderanno necessari, riservata acquisizione delle procedure formali di RFI per la dismissione del P.L. e verificarne l'accordo con le previsioni di cui alla ### 17/1981, - verificarsi la procedura specifica di dismissione che fu adottata nel 1995 per il P.L. km 34+033 della linea #### nonché il piano di sicurezza e quello di valutazione del rischio predisposti tra Dicembre 1995 e Novembre 2011 sull'area del P.L: abbandonato, riservata - se del caso - consulenza tecnico descrittiva dello stato dei luoghi teatro del sinistro, conseguendo al fatto narrato i descritti danni per lesioni gravi alla sig.ra ### e decesso della madre, sig. ### disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, ### -accertare e dichiarare, ai fini del riparto delle responsabilita', il concorso omissivo colposo di ### S.p.A., in persona del suo l.r.p.t. e del Comune di Cavallermaggiore, in persona del ### protempore, siccome, con l'abbandono protratto del P.L. privavano quell'area dei necessari presidi di sicurezza, controllo, vigilanza e manutenzione congiuntamente richiesti, per la natura propria delle strutture e dei luoghi, ivi tutti rimasti a favorire la funzione primitiva di incrocio, e tanto per sedici anni sino all'accadimento del fatto in premessa; -accertare e dichiarare la responsabilità solidale di ### S.p.A., in persona del suo l.r.p.t. e del sig.  ### al tempo dipendente responsabile sulla tratta RFI per gli impianti ed i servizi di sicurezza, per le mancanze agli obblighi inerenti sicurezza, custodia, procedura di dismissione e manutenzione della proprietaria area del P.L., in violazione degli artt. 2050, 2051 c.c., dell'art. 12 c.1 ### 17/1981 e delle norme prevenzionistiche vigenti - accertare e dichiarare la responsabilita' aggravata del Comune di Cavallermaggiore, pro tempore rappresentato dal sindaco ### e dall'assessore #### per violazione ex art. 2051 c.c. agli obblighi di custodia e manutenzione della strada vicinale ### sull'area dell'incidente, conseguendone, atto ad indurre i pedoni all'attraversamento del P.L. dismesso, il pericolo occulto sopravvenuto per la mancata rimozione dei due segnali stradali non corrispondenti al vero, ivi disatteso l'art. 38 punto 7 C.d.S.vigente; come anche favorendo l'impegno della sede ###aver proceduto ad allontanare l'asse della strada vicinale ### ad una distanza di rispetto dalla piu' vicina rotaia, e non aver preveduto, in seguito alla soppressione del P.L., le opportune opere (fossato e/o scarpata) atte a separare la stessa strada dal sedime ferroviario; - accertare e dichiarare la responsabilita' ai fini civili di ### macchinista del treno investitore 4447 (###) del 10/11/2011, per non aver fatto uso delle segnalazioni acustiche e, piuttosto che frenare, accelerando il mezzo sino alla corrispondenza del punto di impatto, come rilevabile dall'esame tecnico della striscia tachigrafica; tanto pur avendo avuto una visibilita' del casello a fronte di circa 500 metri per un lasso di tempo di oltre 11 secondi; tale in violazione ai suoi obblighi di diligenza ex art. 43 cp e art. 10 DPR 753/80; - condannare ### S.p.A., in persona del suo l.r.p.t., ed il Comune di CAVALLERMAGGIORE, in solido tra di loro, a corrispondere il risarcimento per tutti i danni, patrimoniali e non subiti, dall' attrice, in quella misura e percentuale accertanda, al pronto risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, che si richiedono, per l'intero, nella complessiva somma di €. 200.000,00 in favore della sig.a #### ed €. 5.000,00 per spese funerarie, come di seguito indicati, od in quella veriore somma e percentuale in corso di causa accertanda: -a favore della figlia convivente sig.a ### -€. 170.000,00 per danno non patrimoniale, proposto sulla base delle tabelle di ### in uso presso codesto Tribunale, considerando la continuità e stabilità della relazione affettiva nonché della convivenza con la vittima; €. 5.000,00 forfettariamente determinati sulla base di un ipotesi di IP 2% e ITP 30 gg. x 46,00 €uro; -a favore del figlio minore ### -€. 25.000,00 per danno non patrimoniale, proposto sulla base delle tabelle di ### in uso presso codesto Tribunale, tenendo in considerazione della perdita dell'unità familiare, dell'affetto e dell'età della vittima; -a favore della figlia convivente sig.ra ### -€. 170.000,00 per danno non patrimoniale, proposto sulla base delle tabelle di ### in uso presso codesto Tribunale, considerando la continuità e stabilità della relazione affettiva nonché della convivenza con la vittima; - a favore del figlio minore ### -€. 25.000,00 per danno non patrimoniale, proposto sulla base delle tabelle di ### in uso presso codesto Tribunale, tenendo in considerazione della perdita dell'unità familiare, dell'affetto e dell'età della vittima; Oltre a rivalutazione ed interessi. 
In ogni caso: Con il favore delle spese ed onorari di causa. Salvis juribus.” ### S.P.A.  “Respingere le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze per funzioni di difesa in giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge. 
Nell'istruttoria, la convenuta proverà tutte le circostanze di fatto dedotte nel proprio atto di costituzione, con deposito di documenti ed articolazione di prova orale; occorrendo chiederà espletamento di CTU per la conferma degli assunti di cui si tratta e svolgerà istanza di acquisizione degli atti e documenti contenuti nei fascicoli penali, distinti in atto .” ### S.P.A.  “Respingere le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze per funzioni di difesa in giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge. 
Nell'istruttoria, la convenuta proverà la regolarità dell'esercizio ferroviario e della condotta tenuta dal personale di bordo, con deposito di documenti ed articolazione di prova orale; occorrendo chiederà espletamento di CTU per la conferma degli assunti di cui si tratta e svolgerà istanza di acquisizione degli atti e documenti contenuti nei fascicoli penali, distinti in atto di costituzione in giudizio con numero d'iscrizione al ruolo ed ### che li hanno formati.” ### - “Contrariis reiectis, e previ ele occornte declatorie di legge; - Previa ammissione, occorrendo e senza inversione dell'onere probatorio, dei capitoli di prova nonché degli ulteriori mezzi istruttori eventualmente deducendi nei termini all'uopo concessi; Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - Respingere le domande tutte avanzate nei confronti del ### di ### mandando lo stesso assolto da ogni ulteriore e/o maggiore richiesta avversarie. 
Con vittoria di spese e onorari di causa.” MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E ### Le attrici ### in proprio e in qualità di genitore del figlio minore ### e ### in proprio e in qualità di genitore del figlio minore ### rispettivamente figlie e nipoti della sig.ra ### hanno promosso il presente giudizio chiedendo la condanna dei convenuti ### S.p.a., ### S.p.a. e del ### di ### al risarcimento dei danni tutti derivati, ciascuno per diverso titolo di responsabilità addebitabile, dalla morte della propria madre #### la prospettazione di parte attrice, la sig.ra ### il giorno 10.11.2011 alle ore 14:15, stava effettuando un attraversamento nei pressi di un casello con un passaggio a livello dismesso allocato sulla tratta ferroviaria ### - ### quando all'improvviso veniva travolta da un convoglio dell'azienda ### S.p.a., proveniente da ### e diretto a ### riportando lesioni con esito letale; la figlia ### invece nel tentativo di mettere in salvo la madre riportava una lesione alla mano e al polso sinistro. 
Dal sinistro traevano origine ben due procedimenti penali incardinati dinanzi il Tribunale di ### e il Tribunale di Saluzzo, rispettivamente a carico del macchinista addetto alla conduzione del treno investitore, recante ### 252/2012 e a carico dei tecnici e dei funzionari di ### S.p.a., AA.DD. e ### S.p.a., recante ### 646/2014. Entrambi i procedimenti si erano conclusi con l'accoglimento della richiesta di archiviazione, poiché era emerso all'esito delle indagini preliminari che la causa determinante del sinistro era rintracciabile nella condotta imprudente delle sig.re ### e ### avendo queste attraversato i binari in un luogo non consentito. 
Le attrici hanno pertanto richiesto il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati complessivamente nella somma di euro 200.000,00 in favore della sig.ra ### ed euro 195.000,00 in favore della sig.ra ### oltre ad euro 5.000,00 per le spese funerarie, patiti in conseguenza della tragica vicenda in cui ha perso la vita la sig.ra ### A tal fine hanno invocato la responsabilità delle convenute a diverso titolo, in violazione degli artt. 2050 e 2051 c.c., dell'art. 12 ### 17/1981, delle norme prevenzionistiche vigenti, nonché dell'art. 10 DPR 753/80 e degli obblighi di diligenza ex art. 43 c.p.. 
La convenuta società ### S.p.a si è costituita, chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto poiché la condotta imprudente tenuta dalla sig.ra ### è stata determinante nella causazione del sinistro. 
La convenuta ### S.p.a si è costituita chiedendo il rigetto delle domanda attoree, stante la regolare conduzione del treno da parte dell'agente di condotta che ha messo in atto tutte le operazioni prescritte dai regolamenti ferroviari e dalla manualistica di settore e al ruolo determinante assunto nella causazione del sinistro della condotta imprudente della sig.ra ### Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata si è altresì costituito il ### di ### contestando l'an e il quantum della pretesa risarcitoria, in quanto le sig.re ### e ### si sono introdotte in un'area nel quale il transito era precluso e debitamente segnalato. 
Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., rigettate tutte le istanze istruttorie delle parti con ordinanza istruttoria del 03.04.2016 e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha dichiarato l'intenzione di proporre querela di falso nei confronti della perizia e del supplemento di perizia espletata nel giudizio penale e depositata nel presente giudizio dalle convenute ### S.p.a.  e ### S.p.a.. 
Nelle more il fascicolo è stato riassegnato a questo Giudice, il quale, rigettate tutte le istanze istruttorie, dichiarata l'inammissibilità delle querela di falso e l'inutilizzabile della perizia e dell'integrazione della perizia redatta dall'ing. Occelli, ha trattenuto la causa in decisione. 
Le attrici invocano la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. delle convenute ### S.p.a. e del sig.  ### quale dipendente responsabile all'epoca del sinistro degli impianti e dei servizi di sicurezza (non evocato in giudizio) e del convenuto ### di ### a titolo di responsabilità aggravata, per violazione, i primi, degli obblighi di sicurezza, custodia e di manutenzione dell'area e, il secondo, per la violazione degli obblighi di manutenzione e di custodia della strada adiacente al luogo del sinistro. 
La norma che richiamano le attrici delinea una ipotesi di responsabilità oggettiva, con la conseguenza che non vi sono spazi per la valutazione di profili di colpa del custode, che sarà chiamato a rispondere del danno provocato dalla cosa in custodia, per effetto della sussistenza del solo nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, qualora non dimostri la sussistenza di un caso fortuito idoneo a recidere tale nesso eziologico. 
In particolare, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante” (Cass. 15383/2006). 
Il danneggiato è pertanto tenuto a provare il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento ( 10860/2012), dimostrando che la cosa è stata condizione necessaria e sufficiente perché l'evento dannoso si verificasse e ciò a prescindere dalla pericolosità o meno della cosa ovvero dalle caratteristiche intrinseche della stessa (Cass. 9640/2018); in tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che il danneggiato ha l'onere di provare “…ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi” (Cass. 2660/2013), oltre che l'evento lesivo, il rapporto di custodia tra la cosa e il custode e il danno conseguenza subito. 
Ove il danneggiato abbia assolto il proprio onere probatorio, incombe sul custode la prova del caso fortuito, idoneo ad escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, nei termini già indicati dalla richiamata sentenza Cass. 15383/2006 e che può essere ravvisato, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche in un utilizzo della cosa assolutamente abnorme da parte del danneggiato; in tal senso si è espressa di recente la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “è esclusa la presunzione di responsabilità per cose in custodia in capo alla p.a. quando l'abnorme comportamento del danneggiato costituisce l'unico ed esclusivo presupposto causale della verificazione del danno” ( 6425/2015). 
In particolare, poi, il danneggiato che invochi la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. contro una P.A., in relazione a un danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale e diretto della collettività, non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo esclusivamente provare - come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia - l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto. 
Trattandosi di un'ipotesi di responsabilità aggravata e non di responsabilità oggettiva, la P.A., per liberarsi dalla presunzione gravante su di essa, deve dare la prova del fortuito e quindi dimostrare mancanza di colpa, che emerge sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente necessario per prevenire ed evitare l'evento e la condotta mantenuta. 
Tanto premesso, nel caso di specie, le attrici pretendono di addebitare in via solidale alla ### S.p.a e al proprio dipendente sig. ### la responsabilità ai sensi degli artt. 2050 e 2051 c.c., nonché ai sensi dell'art. 12 co. 1 ### 17/1981, per non aver ottemperato agli obblighi di sicurezza e di custodia e per non aver provveduto alla procedura di dismissione e di manutenzione dell'area; la convenuta, dal canto suo, nel respingere ogni addebito, sostiene che la responsabilità nella causazione del sinistro sia addebitabile esclusivamente alla condotta imprudente della de cuius e della attrice ### In primo luogo, si deve rilevare che dalla documentazione in atti (doc. 4 comparsa di costituzione e risposta ### S.p.a.) risulta che il macchinista: “[..]pur se abbagliato dal sole notava a distanza due persone attraversare i binari, pertanto azionava contestualmente sia i dispositivi acustici che la frenatura rapida del treno. Nonostante le misura adottate, le persone continuavano nella condotta di attraversamento binari e una di esse, che si mostrava meno celere dell'altra, non riuscendo a sgomberare agevolmente la sede ferroviaria veniva colpita con la parte fronte-laterale sinistra del treno [..].” La medesima circostanza è confermata dal verbale redatto dal Sovrintendente della ### (doc. 5 comparsa di costituzione e risposta ### S.p.a.), nel quale emerge che: “ Il macchinista del treno investitore, viaggiando come da prescrizione ad una velocità di circa 140 km orari sul tratto di linea in argomento, aveva notato a distanza la sagoma di due persone nell'atto di attraversare i binari. Lo stesso azionava contestualmente sia i dispositivi acustici che la frenatura rapida, ma non riusciva ad evitare l'impatto con una delle due persone [..]. A seguito delle informazioni assunte sul posto, avuta chiara la dinamica dell'investimento si poteva senza ombra di dubbio asserire che si era in presenza di un incidente dovuto all'imprudenza delle due persone che hanno attraversato con i binari.”. 
Anche dal rapporto di servizio redatto dal macchinista del convoglio in data ### risulta che lo stesso ravvisando a distanza due figure umane intente ad attraversare i binari, ha azionato tempestivamente i segnali acustici e la frenatura rapida. 
Ciò posto, si deve osservare come dalla dinamica del sinistro e dalla documentazione in atti, emerga inequivocabilmente, in primis, l'assenza nel luogo del sinistro di passaggi a raso: l'attrice ### e la propria madre pertanto per accedere alla rete ferroviaria hanno attraversato imprudentemente in un'area nel quale il passaggio è vietato (doc. 4 fascicolo attrici), posto che l'attraversamento dei binari non è mai consentito lungo la tratta ferroviaria; secondariamente, che il macchinista ha condotto il treno nel rispetto della velocità prescritta dalle norme tecniche di servizio e che, ravvisando due figure umane attraversare i binari, ha messo in atto tutti gli accorgimenti idonei ad evitare l'impatto e in particolare, la frenatura rapida e i segnali acustici (doc. 9 fascicolo attoreo). 
Pertanto, tenuto conto della distanza tra il luogo dell'impatto e il treno in arrivo, della poca visibilità e della modalità di circolazione per segnale nella rete ferroviaria (doc. 2 D comparsa di costituzione e risposta ### di ###, il macchinista nulla ha potuto per impedire la causazione del sinistro. 
Quanto alla responsabilità in capo al ### di ### per la violazione degli obblighi di custodia e di manutenzione della strada contigua alla rete ferroviaria, il Tribunale ritiene non sussistente la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cc. e ciò in ragione dell'assenza di un passaggio a livello pedonale e della presenza di pannelli prefabbricati in calcestruzzo posizionati lungo la massicciata (doc. 1 atto di citazione).  #### e la propria madre ### si sono introdotte consapevolmente in un punto nel quale l'accesso è vietato (doc. 2 atto di citazione) e nonostante ciò fosse evidente in considerazione dello stato dei luoghi, di tal che con la normale diligenza avrebbero dovuto non avere dubbi circa l'estrema pericolosità e l'imprudenza del loro gesto. 
Dalla documentazione in atti emerge infatti che, la soppressione del passaggio a livello in questione era avvenuta oltre vent'anni prima e precisamente con il foglio di disposizione n. 18 del 30.06.1995, e che il passaggio a livello era stato sostituito con “pannelli prefabbricati a chiusura del varco libero delle barriere rimosse e lato binario.[…]” al fine di conferire alla sede ferroviaria una linea piena. 
Tale circostanza è confermata dal parere dell'### nazionale per la sicurezza nelle ferrovie del 12.12.2011 (doc. 2a comparsa di costituzione e risposta del ### di ### che dichiara che: “si deve escludere che il caso segnalato possa essere ricondotto al ### del DPR n. 753/80, che regola il sistema di protezione degli attraversamenti dei passaggi a livello: infatti, stando alle notizie fornite da ### in quel sito il passaggio a livello risulta essere soppresso da circa venti anni”. . 
Dalla valutazione delle risultanze fin qui richiamate, si deve pertanto concludere che la causa determinante il sinistro è rintracciabile esclusivamente nell'imprudenza tenuta dalla sig.ra ### e dalla sig.ra ### le quali hanno attraversato i binari in una zona non consentita e nonostante la ben visibile dismissione del casello e della presente recinzione atta ad interdire ed a disincentivare qualsivoglia attraversamento. 
Trova infatti applicazione nella specie il principio sancito dalla S.C. secondo cui il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo, costituito dalla condotta del danneggiato, a recidere il nesso eziologico tra l'evento e l'attività pericolosa, deve essere adeguato alla natura e alla pericolosità della cosa, sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo é suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità dell'esercente l'attività. (###. 28299/2011) Nella specie, quindi, in applicazione dell'enunciato principio, va respinta la domanda risarcitoria proposta dalle attrici in relazione al danno subito per l'incidente occorso, essendo infatti risultato che la sig ### ha consapevolmente attraversato l'asse ferroviario in una zona di aperta campagna ben al di fuori del centro abitato, in prossimità di un casello ferroviario dismesso da oltre venti anni, ove l'attraversamento era palesemente vietato attesa l'assenza degli appositi passaggi a livello e anzi in presenza di una recinzione ferroviaria in calcestruzzo atta ad impedire il varco dei binari ferroviari, e pertanto ponendo in essere un condotta fortemente imprudente e certamente idonea e sufficiente ad interrompere il nesso di causalità. 
Le domande attoree vanno pertanto respinte per l'insussistenza dell'an debeatur. 
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, considerando lo scaglione determinato dal valore della controversia nei valori minimi tenuto conto delle condizioni delle parti, nonché delle questioni affrontate e della complessiva attività svolta dalle parti processuali. 
Ciò posto, le spese di lite, che gli attori soccombenti saranno tenuti a rifondere alle convenute, sono liquidate, per ciascuna parte, in complessivi euro 7.795,00 per compensi, di cui euro 1.215,00 per la fase di studio, euro 775,00 per la fase introduttiva, euro 3.780,00 per la fase di trattazione, ed euro 2.025,00 per la fase decisionale, oltre esborsi e accessori come per legge.  PQM Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così dispone: accertato e dichiarato che il sinistro per cui è causa è addebitabile esclusivamente alle attrici ### e ### respinge le domande proposte dalle attrici; condanna le attrici ### e ### in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore delle convenute, spese che si liquidano in complessivi euro 7.795,00 per compensi, oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA come per legge, per ciascuna delle parti convenute; ### 29 luglio 2021 

Il Giudice
dott. ### n. 1422/2015


causa n. 1422/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Elefante Paola

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