blog dirittopratico

3.692.654
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 38020/2022 del 29-12-2022

... esborsì, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in ### il 19 ottobre 2022 ### (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18323/2019 R.G. proposto da: ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### -ricorrente contro ### domiciliato in #### presso la ### della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ### e ### -controricorrente avverso la SENTENZA della CORTE ### di MILANO n.1986/2018, depositata il ###, RG n. 1690/2016; udita la relazione svolta nella ### di Consiglio del 19/10/2022 dal ###. ### Rilevato che 1. con sentenza n. 1986/2018 la Corte di Appello di Milano ha respinto l'appello proposto da ### S.p.A. nei confronti di ### avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato l'illegittimità dell'assorbimento del superminimo negli aumenti dei minimi retributivi disposti dal c.c.n.l. industria alimentare del 2012, condannando la società alla corresponsione della somma di C 949,00 a tale titolo in relazione al periodo dal 1.4.2013 al 30.4.2015 e a versare C 45,51, mensili a partire dal 1.5.2015; in particolare, la Corte ha ritenuto che dall'esame delle evidenze processuali doveva escludersi la volontà della ### appellante di optare per l'assorbimento nel superminimo dell'aumento contrattuale unico disposto dai contratti collettivi succedutisi nel tempo; 2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società ### S.p.A., sulla base di otto motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso illustrato con memoria; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso si deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e conseguente violazione o falsa applicazione del c.c.n.l. ### 2012 e precedenti, censurando la sentenza impugnata per avere omesso di considerare la circostanza che i contratti collettivi succedutisi nel tempo, e quindi anche il contratto collettivo 2012, applicabile alla fattispecie in esame, avevano sempre affermato l'assorbibilità dei superminimi; la circostanza che in occasione di un aumento contrattuale determinato la società non avesse provveduto all'assorbimento non determinava la perdita del diritto in capo alla datrice di lavoro di procedere all'assorbimento in relazione ai successivi aumenti contrattuali, non avendo l'originario ricorrente provato la esistenza di un espresso patto contrario tra le parti; 2. con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente denunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio riguardante la 2 erronea circostanza che l'art. 51 c.c.n.l. ### 2012 prevedesse un unico aumento da erogare in quattro tranches anziché quattro, autonomi, aumenti; 3. con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 2731 e 2733 cod. civ. in relazione a quanto esposto nella memoria di primo grado della società convenuta, contestando che potesse riconoscersi natura confessoria a detto scritto difensivo circa l'esistenza di un unico aumento contrattuale "spalmato" su plurime tranches; evidenzia, infatti, sia che all'ambito della confessione non era riconducibile il convincimento del confitente sulla qualificazione giuridica dell'istituto sia che era da escludere natura confessorio alle affermazioni contenute in uno scritto difensivo sottoscritto solo dal procuratore e non anche dalla parte personalmente; 4. con il quarto motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in ordine alla collocazione del superminimo in busta paga dei lavoratori e quindi anche del ### prima e dopo "l'assorbimento", e violazione e falsa applicazione dell'art.  1362 cod. civ. in relazione agli artt. 50 e 51 c.c.n.l. ### circa il comportamento tenuto dalle parti « prima e dopo l'assorbimento»; in particolare evidenzia che il lavoratore non aveva mai contestato, negli anni, le buste paga mensilmente ricevute e la collocazione dell'importo nella casella "superminimo" e non in quella sottostante la voce "ad personam non assorbibile", collocazione che si asserisce espressione della volontà aziendale di non considerare l'importo sottostante la voce "superminimo", come non assorbibile; tale volontà non era stata contestata dal lavoratore, come suo onere ai sensi dell'art. 50, commi 1, 2, e,3 c.c.n.l. in relazione agli importi portati dalla busta paga; 5. con il quinto motivo si deduce: violazione o falsa applicazione del c.c.n.l. ### 2012 anche nell'ipotesi in cui l'art. 51 c.c.n.l. dovesse prevedere un unico aumento a titolo di superminimo da suddividersi in quattro 3 tranches; violazione o falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ. e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in ordine al comportamento omissivo tenuto dal lavoratore; si sostiene, in sintesi, che anche qualora dovesse ritenersi che il contratto collettivo 2012 aveva previsto un unico aumento contrattuale da erogare in quattro tranches, non per questo il comportamento della società ### consistito nell'omesso assorbimento della prima rata, poteva essere considerato manifestazione della volontà negoziale di rinunziare in toto alla facoltà di assorbimento delle rate successive; in questa prospettiva assume che la verifica della comune intenzione delle parti ai sensi dell'art. 1362 cod.  doveva tenere conto anche del successivo comportamento delle stesse, vale a dire della mancata contestazione da parte del lavoratore su come la ### aveva gestito gli aumenti e come li aveva collocati nell'ambito delle buste paga; 6. con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 1236 cod. civ. e dell'art. 2729 cod. civ. anche nell'ipotesi in cui l'art. 51 c.c.n.l. ### 2012 prevedesse un unico aumento suddiviso in quattro tranches, censurando in sintesi la presunzione tratta dalla Corte di merito in ordine alla rinunzia all'assorbimento, presunzione che si assume fondata su una condotta della datrice di lavoro priva della indispensabile connotazione di univocità; 7. con il settimo motivo la ricorrente denunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio consistente nell'attribuzione del superminimo in relazione al valore di mercato della retribuzione e omesso esame in relazione alla situazione economica di ### che aveva indotto la società all'assorbimento; rappresenta che al momento dell'assunzione o in corso di rapporto ### in alcuni casi ed a suo insindacabile giudizio aveva riconosciuto in favore di alcuni lavoratori, tra i quali il ### un superminimo individuale aggiuntivo rispetto al minimo sindacale, funzionale al valore espresso dal mercato per professionalità 4 analoghe, sulla base di analisi effettuate da società specializzate e da considerarsi assorbibile quale anticipo sui futuri aumenti possibili in ipotesi di rinnovo del contratto collettivo; allorché la società aveva deciso di non procedere ad assorbire i superminimi negli aumenti stabiliti dalla contrattazione collettiva ciò era stato fatto per mantenere la retribuzione del lavoratore allineata ai livelli di mercato reale di quel momento, come dimostrato dalle deposizioni testimoniali; la decisione di allineare gli stipendi al valore di mercato, consono alla attuale situazione economica della società e funzionale ad un contenimento dei costi, aveva trovato la propria ragion d'essere nella grave crisi economica mondiale che aveva determinato un calo di fatturato come risultante anche da comunicazioni aziendali; 8. con l'ottavo motivo di ricorso deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 41, comma 3, ### per avere, in sintesi, la sentenza impugnata, affermando la non assorbibilità del supernninimo, leso il principio di libertà imprenditoriale tutelato dall'art. 41 ###; motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, devono essere decisi in continuità con i precedenti di questa Corte che hanno scrutinato identica fattispecie relativa alla questione dell'assorbimento del superminimo previsto dal c.c.n.l.  del 2012 cit. riferito ai dipendenti della ### s.p.a. e confermato le sentenze di secondo grado di accertamento della fondatezza della pretesa dei lavoratori (Cass. n. ###, n. ###, n. ###, n.### del 2021, Cass n. 20967/2020); 9.1. occorre in primo luogo rilevare che risulta preclusa, ai sensi dell'art. 348, ter, ultimo comma cod. proc. civ., la deduzione del vizio di omesso esame di fatto storico, controverso e decisivo, in relazione alle ipotesi di c.d. doppia conforme, (cfr., fra le tante, Cass. n. 2922/2019) non avendo la società ricorrente allegato e dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto 5 dell'appello erano tra loro diverse, come suo onere (Cass. 20994/2019, Cass. n. 26774/2016, Cass. n. 5528/2014); 9.2. dalla considerazione che precede consegue la inammissibilità dei motivi primo, secondo, quarto, quinto e settimo nella parte intesa a denunziare il vizio motivazionale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n, 5 cod. proc. civ.; 9.3. in relazione alle residue censure di violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratto collettivo, formulate nei motivi primo, secondo e quarto, sia negli altri motivi, esaminate congiuntamente per ragioni per ragioni di ordine logico - sistematico, va rilevato prioritariamente che le stesse, oltre ad essere formulate in modo promiscuo, denunciando violazioni di legge o di contratto e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (v., in particolare, sul punto, Cass. 18715/2016, Cass. n. 17931/2013, Cass. n. 7394/2010, Cass. 20355/ 2008, Cass. n. 9470/2008), nella sostanza contestano l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta volontà della società di non reputare assorbibile il superminimo; 9.4. fermo restando tale dirimente profilo di inammissibilità, in relazione alle censure che investono la violazione e falsa applicazione di norme di contratto collettivo, occorre ancora evidenziare che l'interpretazione della norma collettiva - art. 51 c.c.n.l. 2012- che prevedeva, scaglionandoli nel tempo, aumenti contrattuali in favore dei lavoratori, è stata effettuata alla luce del comportamento complessivo delle parti, sia antecedente che successivo, e quindi in conformità del criterio legale di cui all'art.  1362, comma 2, cod. civ.; la valutazione del significato attribuito a tale condotta, che la Corte territoriale ha ritenuto confermativa della volontà della ### di non procedere all'assorbimento, 6 costituisce accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito e nello specifico non più sindacabile in questa sede in ragione di quanto osservato al paragrafo 9.1. in tema di preclusione alla deduzione del vizio ex art. 360, comma 1 n. 5 cod.  proc. civ. scaturente da << doppia conforme »; 9.5. invero, la Corte territoriale ha, infatti, richiamato, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., propri precedenti riguardanti la medesima fattispecie che avevano definito la controversia in senso favorevole ai lavoratori; in tali pronunzie, premesso che con il c.c.n.l. dell'ottobre 2012 era stato previsto un aumento retributivo unico ma liquidato in quattro tranches a scadenze diverse, era stato valorizzata la condotta della società che non aveva operato alcun assorbimento in occasione della prima erogazione; tale condotta, unitamente all'ammissione della ### s.p.a. di non avere, sino all'aprile 2013, mai operato l'assorbimento del superminimo negli incrementi retributivi pattuiti in occasione dei rinnovi contrattuali, è stata ritenuta concludente nel senso dell'implicita rinunzia a far valere l'assorbibilità delle ulteriori rate; tanto determinava la illegittimità della pretesa della ### di assorbire nel superminimo le rate successive alla prima; 9.6. quanto poi alla deduzione formulata con il terzo motivo che contesta la asserita valenza confessoria alle affermazioni contenute negli scritti difensivi della società, la censura non appare coerente con le effettive ragioni della decisione posto che secondo quanto si evince dal precedente richiamato in sentenza le ammissioni spiegate nei propri scritti difensivi da ### s.p.a. sono state utilizzate, come consentito (Cass n. 23634/2018), quali elementi indiziari liberamente valutabili al fine del convincimento del giudice; 9.7. la critica al ragionamento presuntivo si rivela priva di pregio non avendo evidenziato alcuna incongruenza logica o lacuna nell'inferenza probabilistica tratta dalla Corte di merito dalle circostanze esaminate; neppure la sentenza impugnata si pone in 7 contrasto con la presunzione, relativa, connessa all'assorbimento, nel senso che il superminimo si ritiene di solito assorbito dai miglioramenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva ovvero per il conseguimento di un inquadramento superiore, in quanto in tali evenienze ben può il giudice di merito ritenere superata detta presunzione in base alle acquisite risultanze istruttorie (fra le altre, Cass. n. 26017/2018); ha osservato, a riguardo, Cass. n. 21555/2004, che l'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è riservata, data la loro natura contrattuale, all'esclusiva competenza del giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede ###sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e segg. cod. civ.) ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica, ferma la necessità che le censure precisino gli errori addebitati al giudice di merito, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una interpretazione o di una conclusione diversa da quella genericamente censurata; il giudice di legittimità ha aggiunto, poi, che "con specifico riguardo al preteso principio di diritto del normale assorbimento del superminimo nei miglioramenti contrattuali, va precisato che un tale principio non è mai stato affermato da questa Corte, essendo state, invece (e non poteva essere altrimenti, considerati i ricordati limiti del giudizio di legittimità con riferimento a disposizioni contrattuali di diritto) semplicemente confermate sentenze di merito che avevano ritenuto sussistente, nel caso concreto, tale regola contrattuale"; 9.8. nel caso di specie, a fronte, peraltro di una doppia pronuncia conforme ci si confronta con una motivazione congrua, non illogica, cui la parte ricorrente si limita a contrapporre una diversa interpretazione, che vorrebbe compensabile la migliore retribuzione (rispetto al minimo contrattuale), concessa a tutti i dipendenti fin dall'inizio del rapporto, con futuri aumenti contrattuali; 8 9.8. deve essere respinta infine la denunzia di violazione e falsa applicazione dell'art. 41 ### per la dirimente considerazione che alcuna lesione alla libertà di iniziativa economica, oggetto di protezione costituzionale, è configurabile in quanto le denunziate limitazioni, nella ricostruzione del giudice di appello, sono frutto di obblighi liberamente assunti dalla odierna ricorrente; 10. le spese di lite sono liquidate secondo soccombenza in conformità della depositata nota spese ; 11. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019) P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 2.935,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsì, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. 
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. 
Così deciso in ### il 19 ottobre 2022 ### 

Giudice/firmatari: Raimondi Guido, Pagetta Antonella

M
1

Corte d'Appello di Venezia, Sentenza n. 3163/2025 del 11-11-2025

... poi (pari, al 22.3.2023, ad € 40.500,00), con gli accessori di legge dalle singole trattenute al saldo effettivo. * pag. 10/11 Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza sia verso ### s.p.a. che verso ### s.p.a. e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, oltre che della sua media complessità e della pluralità di convenuti, tenuti in solido al relativo pagamento verso la ricorrente attesa l'unicità del rapporto sostanziale sub iudice. Le ragioni della decisione - ed in particolare la circostanza che ### s.p.a. abbia pagato ### s.p.a. il 12 aprile 2023, ossia dopo aver ricevuto, il 4 aprile precedente, la notifica del ricorso ex art. 281 decies c.p.c proposto dalla sig. ra ### - non consentono di ravvisare i presupposti richiamati nell'istanza di compensazione delle spese legali formulata da ### s.p.a. nella sua comparsa di costituzione in appello. P.Q.M. La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza del ### di PADOVA 2054/2023, accerta e dichiara la prescrizione del credito vantato da ### s.p.a. nei confronti di ### azionato esecutivamente nella procedura n. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'###.G. 2184/2023 La Corte ### di Venezia, ###, in persona dei ### Dott. ### Boccuni              Presidente   Dott. ssa ### Barison    ### relatore        Dott. ssa ### Franzoso         Consigliere  ha pronunciato SENTENZA nella causa civile di II grado tra ### con l'Avv. ### appellante e ### S.P.A. in persona del procuratore speciale ### con l'Avv. #### S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore con l'Avv. ### appellate avente ad oggetto: cessione dei crediti - appello contro la sentenza 2054/2023 del Tribunale di Padova posta in decisione il 20 ottobre 2025 sulle ### pag. 2/11 di parte appellante, che ha chiesto: - “### la Corte di Appello di Venezia, rigettata l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'atto di appello formulata da “### Banca” S.P.A., in totale riforma della sentenza n. 2054/2023, pronunciata tra le parti dal Tribunale di Padova, ### … in data ### nel procedimento di primo grado rubricato al n. 2189/2023, pubblicata in data ### e notificata in data ###,  accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di “### Banca” S.P.A. ad agire sulla base dell'ordinanza di assegnazione (emessa il ### nell'ambito della procedura esecutiva n. 623/2004) nonché la prescrizione dell'intero credito vantato da “### Banca” S.P.A. nei confronti della sig.ra ### (sulla cui base era stata instaurata la procedura esecutiva n. 623/2004) e, conseguentemente,  condannare il terzo pignorato (proprio datore di lavoro) “BE.NI” S.P.A. a versare alla odierna appellante la somma fino a quel momento accantonata, pari ad euro 40.500,00, nonché quelle accantonate fino alla conclusione del grado di giudizio;  accertare e dichiarare, inoltre, che alcuna somma dovrà più essere accantonata dal terzo pignorato dalla retribuzione della sig.ra ### in conseguenza della maturata prescrizione. 
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”; per ### S.P.A. che ha chiesto “### - Accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 342 cod. proc. civ., l'inammissibilità dell'appello … per i motivi esposti in narrativa della comparsa di costituzione e quindi rigettare ogni avversa domanda. Con vittoria di onorari, spese e compensi giudiziali, ### CPA e spese generali di studio sia del giudizio di primo grado che del presente giudizio d'Appello.  ### - accertare e dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello … per tutte le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione alla quale ci si riporta pag. 3/11 integralmente e per l'effetto rigettare ogni avversa domanda, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 2054/2023 … Tribunale di Padova. 
Con vittoria di onorari, spese e compensi giudiziali, ### CPA e spese generali di studio sia del giudizio di primo grado che del presente giudizio d'Appello”; per ### S.P.A. che chiesto “1) ### atto che ### ha effettuato i pagamenti a favore di ### in considerazione dell'ordinanza di assegnazione 12/05/2004 e dell'atto di precetto 20/03/2023.  2) ### atto che ### intende rimettersi alla decisione che il la Corte d'Appello di Venezia assumerà in esito alla presente causa.  3) Spese e compensi di lite rifusi” Per i seguenti motivi in ### E ### Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. dep. 22.3.2023 - ed il successivo 4.4.2023 notificato alle controparti col decreto di fissazione udienza - #### chiedeva al Tribunale di Padova, in contraddittorio con il proprio creditore ### s.p.a. (inde: ### e con ### s.p.a. (inde: BE.NI) - suo datore di lavoro, destinatario di ordinanza d.d. 12.5.2004 di assegnazione somme (pari al quinto dello stipendio) nell'ambito di procedura esecutiva R.G.Es. 623/2004 promossa da ### S.P.A. per il recupero del suo credito nei confronti della sig. ra ### “accertarsi e dichiararsi la prescrizione del diritto di ### ad agire sulla base dell'ordinanza di assegnazione emessa il ### nell'ambito della procedura esecutiva n. 623/2004 nonché la prescrizione dell'intero credito vantato da ### banca nei confronti della ricorrente ### … e conseguentemente condannare il terzo pignorato ### s.p.a.  a versare a ### la somma accantonata fino a quel momento - pari ad € 40.500,00 - nonché quelle che sarebbero state accantonate fino al termine del giudizio; accertando e dichiarando altresì che alcuna somma avrebbe dovuto essere accantonata dal terzo pignorato, pag. 4/11 in conseguenza della maturata prescrizione”; si costituivano in quel procedimento ### s.p.a., che eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e contestava la fondatezza delle sue domande, chiedendone il rigetto; ### s.p.a. che si rimetteva, facendo tuttavia presente di avere già corrisposto a ### s.p.a. parte dell'importo accantonato, dopo aver ricevuto precetto del 20.3.2023 per il pagamento di quanto previsto dall'ordinanza del 12.5.2004. 
All'esito di istruttoria documentale, il Tribunale emetteva la sentenza qui impugnata, ritenendo, in sintesi (e per quanto qui interessa), che la domanda attorea di accertamento verso ### S.P.A. fosse infondata, non essendo maturata la prescrizione del credito originario verso la sig. ra ### dato che l'ordinanza di assegnazione resa il ###, determinando un fenomeno legale di cessione del credito pro solvendo, avrebbe consentito al creditore procedente di agire verso il debitore originario solo dopo (aver dato prova de) l'infruttuosa esecuzione contro il terzo pignorato, presupposto non verificatosi nella specie; che la sig. ra ### non fosse neppure legittimata a far valere la prescrizione ex art. 2939 c.c. avendo invero ella interesse all'estinzione - seppure coattiva - del proprio originario debito e con essa alla liberazione; che la domanda attorea verso ### fosse inammissibile per carenza di legittimazione della debitrice principale ad agire per ottenere il pagamento a sé del quinto della retribuzione tempo per un debito accantonato, trattandosi di credito definitivamente ceduto in sede esecutiva e del quale ella - pendente l'esecuzione - doveva pertanto considerarsi “spogliata”. 
Su queste assorbenti premesse, le domande attoree erano respinte e le spese legali compensate per la particolarità del caso.  * pag. 5/11 Contro tale decisione ### ha interposto appello, insistendo per l'accoglimento di tutte le domande formulate in primo grado. Vinte le spese di ambo le fasi.  ### critica la sentenza impugnata per violazione della disciplina della prescrizione e - diversamente dal primo Giudice - ne sostiene l'operatività in relazione al credito originario, anche quando sia tutelato in sede esecutiva.  ### deduce, in altri termini, che ammettere la prescrizione per il solo credito tra ### s.p.a. e ### e non anche per quello tra ### s.p.a. e ### s.p.a. comprometterebbe la certezza dei rapporti giuridici cui è preordinato lo stesso istituto della prescrizione e contesta l'affermazione del primo Giudice, per cui a seguito dell'assegnazione in sede esecutiva il rapporto originario entrerebbe in una fase di quiescenza, dovendosi invece ritenere il contrario, con conseguente legittimazione attiva dell'originaria debitrice - odierna appellante - ad eccepire, anche in relazione a tale rapporto, la prescrizione. 
Chiede pertanto la riforma della sentenza impugnata, riproponendo le conclusioni di primo grado.  ### s.p.a. insta per il rigetto del gravame, eccependone in rito l'inammissibilità.  ### s.p.a. si rimette, chiedendo nondimeno la condanna delle controparti che dovessero essere ritenute soccombenti sulla domanda di accertamento e declaratoria della prescrizione alla refusione, in proprio favore, delle spese di lite di ambo i gradi.  * 
Sulle conclusioni come in atti precisate, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. pag. 6/11 * 
Premessa la sua ammissibilità, essendo esso congruamente motivato e sufficientemente specifica essendo pure l'indicazione delle parti del provvedimento da riformare, nel merito l'appello è fondato e va accolto. 
Quanto al primo motivo di gravame, con cui la sig. ra ### si duole dell'erronea applicazione delle norme in tema di decorrenza del termine di prescrizione (art. 2935 c.c.) e della sua durata (art. 2946 c.c.), si ritiene che correttamente il primo Giudice abbia ricostruito in termini di cessione del credito pro solvendo gli effetti dell'assegnazione del credito retributivo avvenuta in sede di pignoramento presso terzi. 
In forza del provvedimento di assegnazione emesso ex art. 553, comma 1, c.p.c. con riferimento al rapporto obbligatorio pignorato accade che il terzo (già debitore del cedente) divenga debitore diretto del creditore ### assegnatario, realizzandosi così una sostituzione dal lato attivo nel rapporto obbligatorio, o per meglio dire l'affiancamento di un nuovo debitore a quello originario, in guisa di cessione del credito pro solvendo (cfr. tra i limitati precedenti C. Cass. Civ. 6558/2005 e C. Cass. Civ. 3469/2007) Ne deriva, come pure correttamente afferma il primo Giudice che, dovendo applicarsi le regole generali di cui agli artt. 1198 ss. c.c., è onere del creditore cessionario escutere prima il ceduto e solo in ipotesi di sua incapienza rivolgersi al cedente per ottenere la soddisfazione del proprio credito ###. 
Diversamente, però, dal primo Giudice, occorre rilevare, con riferimento al diverso rapporto obbligatorio originario, che non avendo l'assegnazione sostituito, ma affiancato il ceduto al cedente e non essendo quest'ultimo liberato (del suo debito originario) per effetto della cessione (che, per questo, con espressione sintetica la giurisprudenza citata qualifica come pro solvendo), il pag. 7/11 cedente è ancora titolare del debito ### e come tale può eccepirne la prescrizione eventualmente maturata. 
Peraltro, in relazione al rapporto obbligatorio fondamentale, quello cioè tra cedente e cessionario (del credito pignorato), la prescrizione non è sospesa - non integrando l'assegnazione in sede esecutiva alcuna delle cause di sospensione tassativamente previste dalla legge (artt. 2941 e 2942 c.c.) - né se ne può escludere ab imis la decorrenza, ai sensi dell'art. 2935 Il creditore ### - cessionario (del credito pignorato) ha invece l'onere di interromperla, almeno verso il ceduto, per evitare l'estinzione del diritto di credito (ossia, quello “originario”) cui essa si riferisce e che, essendo rimasto anche in capo al debitore - cedente, legittima costui ad eccepirla. 
Opinando diversamente, il debitore originario - cedente (del credito pignorato) sarebbe oltretutto esposto sine die alla richiesta di pagamento del suo creditore, vedendo in tal modo indefinitamente sacrificato il proprio interesse legittimo alla liberazione, che invece - sulla base di un'interpretazione ex fide bona della dinamica del rapporto obbligatorio - rileva nella valutazione circa le modalità di esercizio del contrapposto diritto di credito, escludendo che il suo titolare ne possa abusare. 
Ciò chiarito in diritto, nel caso che ne occupa è pacifico e documentale, in fatto, che • il 12 maggio 2004 sia stata emessa, in favore di ### s.p.a. - creditore di ### procedente in R.G. Es. 623/2024, ### Padova - l'ordinanza di assegnazione del quinto della retribuzione da lei vantata nei confronti di ### s.p.a.; • il 20 marzo 2023 il “ceduto” ### s.p.a. abbia ricevuto da #### s.p.a. - medio tempore pacificamente rimasta inerte e comunque senza che risulti la prova di alcun atto di esercizio del suo credito verso pag. 8/11 alcuno - atto di precetto con cui le veniva intimato il pagamento delle somme di cui all'ordinanza di assegnazione predetta d.d. 12.5.2004 (doc. 7 ### s.p.a. fasc. I grado); • il 22 marzo 2023 ### - debitrice originaria e cedente (scil. del proprio credito retributivo) - deposita il ricorso introduttivo del procedimento di primo grado conclusosi con la gravata sentenza; • il 4 aprile 2023 il ricorso e il decreto di fissazione udienza sono notificati a mezzo pec alle odierne appellate (come da relate depp.  4.4.2023 - fasc. I grado); • con bonifici eseguiti il 12 aprile 2023 (all. 8 fasc. I grado ### s.p.a.), il ceduto (### s.p.a.) paga al cessionario (### s.p.a.). 
Ne risulta che ### notificando il 4 aprile 2023 a #### s.p.a ricorso e decreto, ha tempestivamente ed utilmente fatto valere la prescrizione del credito che questa vantava nei suoi confronti e che non aveva esercitato per oltre dieci anni non solo direttamente nei suoi confronti, ma neppure verso il debitore ceduto ### s.p.a. 
In conformità al primo motivo di appello e restando logicamente assorbito il secondo, la domanda proposta da ### per l'accertamento dell'estinzione del proprio credito “originario” verso ### spa è dunque fondata e - in riforma dell'impugnata sentenza - va accolta.  * 
La stessa sorte spetta alla domanda attorea volta ad “accertare e dichiarare, inoltre, che alcuna somma dovrà più essere accantonata dal terzo pignorato dalla retribuzione della sig.ra ### in conseguenza della maturata prescrizione”. 
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, l'ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati, in quanto atto che non necessita di attuazione, non è mai revocabile o modificabile dal giudice dell'esecuzione che pag. 9/11 l'ha emessa (### Cass. Civ., Sez. III, 20 febbraio 2007, n. 3958; Cass. Civ., Sez. III, 16 giugno 1992, n. 7399) e che, una volta che il procedimento di espropriazione presso terzi di crediti si sia concluso con l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c., non è più ammissibile neanche una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. da parte del debitore. 
Questi deve, invece, instaurare un ordinario processo di cognizione per fare accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (Cass. Civ., Sez. III, 21 aprile 2022, 12690). 
È dunque corretta e fondata l'iniziativa processuale dell'odierna appellante che ha agito con un procedimento di cognizione piena per far accertare non solo l'estinzione del credito avversario, già tutelato esecutivamente, ma anche il venir meno dell'obbligo di pagamento del terzo pignorato.  * 
Le assorbenti considerazioni che precedono portano a dichiarare la prescrizione dell'intero credito vantato da ### s.p.a. nei confronti di ### e conseguentemente del suo diritto ad agire sulla base dell'ordinanza di assegnazione emessa il ### nell'ambito della procedura esecutiva n. 623/2004 R.G. Es. ### Padova; ne deriva che nessuna somma deve essere accantonata dal terzo pignorato ### s.p.a.  mediante trattenuta sulle somme dovute a ### in forza del rapporto di lavoro tra loro intercorrente; ### s.p.a va dunque condannata a restituire a ### le somme accantonate a tal titolo dal 12.5.2004 in poi (pari, al 22.3.2023, ad € 40.500,00), con gli accessori di legge dalle singole trattenute al saldo effettivo.  * pag. 10/11 Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza sia verso ### s.p.a. che verso ### s.p.a. e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, oltre che della sua media complessità e della pluralità di convenuti, tenuti in solido al relativo pagamento verso la ricorrente attesa l'unicità del rapporto sostanziale sub iudice. Le ragioni della decisione - ed in particolare la circostanza che ### s.p.a. abbia pagato ### s.p.a. il 12 aprile 2023, ossia dopo aver ricevuto, il 4 aprile precedente, la notifica del ricorso ex art. 281 decies c.p.c proposto dalla sig. ra ### - non consentono di ravvisare i presupposti richiamati nell'istanza di compensazione delle spese legali formulata da ### s.p.a. nella sua comparsa di costituzione in appello.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza del ### di PADOVA 2054/2023, accerta e dichiara la prescrizione del credito vantato da ### s.p.a.  nei confronti di ### azionato esecutivamente nella procedura n. 623/2004 R.G. Es. ### Padova e del diritto di ### s.p.a. ad agire sulla base dell'ordinanza di assegnazione emessa il ### nell'ambito della procedura esecutiva n. 623/2004 R.G. Es. ### Padova; accerta e dichiara che nessuna somma deve essere accantonata ### s.p.a.  quale terzo pignorato procedura n. 623/2004 R.G. Es. ### Padova mediante trattenuta sulle somme dovute a ### in forza del rapporto di lavoro tra loro intercorrente; condanna ### s.p.a. a restituire a ### le somme accantonate dal 12.5.2004 in poi (pari, al 22.3.2023, ad € 40.500,00) per il pag. 11/11 titolo di cui sopra, con gli accessori di legge dalle singole trattenute al saldo effettivo; condanna le convenute in solido tra loro al pagamento, in favore di #### delle spese legali, liquidate - per compensi - in complessivi € 15.000, 00 (di cui € 7000,00 per il giudizio primo grado ed € 8000,00 per l'appello), oltre al 15% per spese generali, iva e cpa di legge. 
Così deciso in ### il 3 novembre 2025 nella camera di consiglio della #### relatore/estensore ###. ssa ###

causa n. 2184/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Silvia Barison, Luca Boccuni

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2156/2025 del 30-01-2025

... cento, agli esborsi liquidati in euro 200,0 0, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussi stenza dei presu pposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti e in favore del com petente ### di merito, dell 'ulteriore importo a titolo di contribu to unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in ### nella c amera di consiglio della Corte di (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7905/2021 R.G. proposto da: #### anche quali eredi di #### elettivamente domiciliati in ### alla via ### TUCCIMEI, n. 1, presso lo studio dell'avvocato ### (###), rappresentati e difesi dal l'avvocato ### (####) , dom iciliazione telematica in atti - ricorrenti - contro ###, in perso na del ### in carica, elettivamente domiciliat ###, presso lo studi o d ell'avvocato ### O ### (###), rappresentato e difeso dall'avvocato #### (###), domiciliazione telematica in atti - controricorrente - nonché contro ###### - intimati - avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di MESSINA 942/2019 depositata il ###.  r.g. n. 7905 del 2021; ad. 4/12/2024; estensore: C. valle Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/12/2024 dal ### relatore ##### e ### in una con la madre, ### poi deceduta, convenivano in giudizio, nell 'anno 2005, dinanzi al Tribunale di Messina, il ### ne della detta città chiedendo di accertare e dichiar are la resp onsabilità per fatto il lecito, ai sensi dell'art. 204 3 c.c., dell'ente pubblico convenuto per tutti danni subiti dagli immobi li di loro proprietà, ub icati nell'isolato 339 del reticolo urbano comunal e a c ausa di copiose infiltrazioni d'acqua nei locali t erranei, dovute a lavori effettuati dal ### e ne chiedevano la condanna a porre in essere tutti i lavori necessari ed urgenti, nonché al risarcimento dei danni. 
Al giudizio proposto dai ### e dalla ### venivano riuniti, per ragioni di connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva, altri due g iudizi recanti le mede sime domande, prop osti da altre persone fisiche che pure assumevano di avere subito danni a causa dei lavori fatti effettuare dal ### di ### nell'ambito dello stesso isolato o in quelli vicini. 
Il Tribunale, ritenuta la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 del ### , con s entenza n. 1047 del 12/04/ 2017, condannava quest'ultimo a realizzare le ope re indic ate nella relazione del consulente tecnico di ufficio ### non ché al risarcimento dei danni, quantificati, sulla base della ste ssa consulenza t ecnica di ufficio, per i ### in euro 134.543,40 per i danni subiti dal bene di proprietà esclusiva, in euro 161.700,00 per il danno derivante dal mancato utilizzo del bene in proprietà esclusiva e in euro 62.925,50 per i danni di carattere generale, questa somma in favore di tutte le parti attoree e quindi anche per #### e ### ed al rimborso delle spese di lite. r.g. n. 7905 del 2021; ad. 4/12/2024; estensore: C. valle Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello ### e ### anche nella qualità di eredi della madre #### di ### proponeva appello incidentale. 
Si costit uivano nella fase d'impugnazione di merito anche gli eredi degli altri attori e comunque le diverse parti attrici in primo grado, adere ndo al primo ed al secondo motivo dell'appello principale dei ### e domandando la riforma della sentenza anche nei propri confronti. 
La Corte d'appello di ### con sent enza n. 942 del 17/12/2019, qualificava tale costituzione un appello incidentale tardivo e ne dichiarava l 'inammissibilità; rigettava, qui ndi, sia l'appello principale che quello incidentale, con spese compensate. 
Avverso la detta se ntenza propongono ricorso pe r cassazione ### e ### con atto affidato a tre motivi. 
Resiste con controricorso il ### di ###### e ### alle quali il ricorso è stato pure notificato, non hanno svolto attività difensiva.  ### generale non ha presentato conclusioni. 
I ricorrenti hanno depositato memoria per l'adunanza camerale del 4/12/ 2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il col legio ha rise rvato il deposito dell'ordinanza nel termine di legge.  RAGIONI DELLA DECISIONE I ricorrenti propongono i seguenti motivi di ricorso: I) violazione degli artt. 115 e 116 c.p .c. in relaz ione all'art.  360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., con riferimento alle risultanze delle diverse consulenze tecniche di ufficio svolte sia dinanzi al Tribunale di ### anche nell'ambito del procedimento cautelare ai sensi d ell'art. 700 c. p.c., oltre che nella fase di merito e nel corso del giudizio dinanz i al Tribunale Amminis trativo ### r.g. n. 7905 del 2021; ad. 4/12/2024; estensore: C. valle sezione staccat a di ### i ricorr ent i sostengono che la Corte territoriale ha travisato il contenuto de lle risult anze probatorie e non ha ricostruito in maniera esatta i fatti di causa e, pertanto, non ha procedu to alla corretta quantificazione dei d anni cagionati al momento della loro effettiva verificazione risalente all'anno 1984, come accertato dal consulente tecnico di ufficio; II) violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c. p.c., con r iferimento alla consulenza tecnica di uf ficio espletata nel giudizio di primo grado da parte dell'ingegnere ### III) violazione dell'art. 2043 c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., con riferimento in merito alla quantificazione del danno subito dagli immobili e tant o per non avere pre so in considerazione il carattere permanente del danno con conseguente rilevante errore di calcolo. 
I primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto intimamente connessi ed entrambi proposti in riferimento ai parametri d i cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 del codice di rito processuale civile. 
I motivi sono inammissibili, avuto riguardo alle censure mosse ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché chiedono un diverso accertamento di fatto, non si confrontano con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale è pre clusa la rivalutazione del materiale istruttorio e incorrono nei limiti posti dalla giurisprudenza nomofilattica (### U n. 16598 del 2016 e, quindi, tra molte, ### U n. 20867 del 30/09/2020 Rv. 659037 - 02), secondo la quale, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciu tigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilit à di rico rrere al notorio), mentre è r.g. n. 7905 del 2021; ad. 4/12/2024; estensore: C. valle inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia att ribuito mag gior forza di convincimento ad alcune piuttosto c he ad al tre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. 
I d ue primi motivi del ricorso sono, in oltre inammissibili in quanto recanti censure in fatt o e non in diritto, in o rdine all a valutazione delle plurime consu lenze tecniche di ufficio svolte, peraltro anche in giudizi diversi da quello in esame e per le quali non viene indicat o come e q uando le censu re stesse siano state ritualmente acquisite agli atti del processo civile di merito; e tanto senza considerare che le dette consulenze, inoltre, appaiono lette in guisa da rendere plausibile la collocazione cronologica dei danni sin dal 19 84, pur in assenza dell'accertamento di una eziologia certa, come ammetto no gli stessi ricorrenti a proposito dell a relazione del consulente tecnico ### I d ue motivi sono , inoltre, ampiament e preclusi per inammissibilità da cd. doppia conforme, in quanto proposti anche per omesso esame di fatto decisivo, ai sensi quindi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. e quindi cado no sotto l'applicazione dell'art. 348 ter, quarto e quinto comma, c.p. c. (nel testo applicabile ratione temporis, ora abrogato a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 de l 10/10/2022, ma il cui contenuto precettivo è ora inserito nell'art. 360, quarto comma, c.p.c.), non avendo i ricorrenti indica to fatti diversi da quelli presi in considerazione dai giudici di merito co n apprezzamento del tutto conforme. Inoltre, non si incentrato su un singolo fatto inteso in senso naturalistico o fenomenico, secondo quanto delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (a partire da ### U n. 8053 del 7/04/2014 e quindi successivamente Cass. n. 23 828 del 20/11/2015 Rv. 637781 - 01), ossia su un fatto storico (Cass. 23940 del 12/10/2017 Rv. 645828 - 01), bensì su valutazione di fatti e atti, quali, appunto le consulenze tecniche di ufficio. r.g. n. 7905 del 2021; ad. 4/12/2024; estensore: C. valle Il terzo motivo, relativo alla liquidazione del danno, poiché la Corte ter ritoriale ha ass unto a base della liquidazione un valore locativo inadeguato per difetto, non precisa dove e quando nell'ambito delle fasi di m erito, la questione della congr uità dei valori presi a base per la liqu idazio ne del danno d a mancata disponibilità degli immobili terranei venne posta e inoltre, laddove viene censurato dai ricorrenti il valore di riferimento, e comunque la liquidazione effettuata dal Tribunale (pag. 19 del ricorso), non è indicato specificamente in quali termini la questione venne riproposta in fase d'impugnazione di merito. 
Le censure mosse nella prima parte del terzo motivo, relative alla mancata liquidazione dei danni co n riferimento all'epoca del loro accertamen to, in quanto risalente all'anno 1984, sono inammissibili, poiché la Corte territoriale h a, con valut azione adeguata delle risultanze t estimoniali e d ocumentali di causa, escluso, alle pagg. 11 e 12 - laddove afferma non potersi tenere conto della consu lenza tecnica d'ufficio redatta dagli i ngegneri ### e ### in quanto svolta in diverso procedimento, né delle incerte lamentele dei «non meglio individuati fratelli ### - che l'accertamento dei danni potesse essere fatto risalire al detto anno invece che all'anno 2005. 
Con riferimento al protrarsi della situazione dannosa, peraltro, non è adeguatamente censurata l'affermazione della sentenza d'appello laddove è evidenziata, in considerazione della condanna del ### di ### ad effe ttuare i lavori volti a evitare la reiterazione dell'evento di danno, l'esperibilità di forme di tutela in sede esecutiv a e comunque attu ativa, o ltre che di quella risarcitoria. 
Le ragioni d i inammissibilità del terzo motivo precludono l'esame delle censure relative alla natura ingravescente del danno. 
In conclusione, il ricorso è inammissibile. r.g. n. 7905 del 2021; ad. 4/12/2024; estensore: C. valle Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti e, tenuto conto dell'attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. 
Nulla per le sp ese nei confron ti d i ### G razia #### e ### che non hanno svolto attività difensiva. 
All'inammissibilità dell'impugnazione consegue che deve attestarsi la sussistenza d ei presup posti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di in ammissibilità o improcedibilit à dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.  115 del 30/05/2002, per il cd. raddoppio del contributo unificato, da parte dei ricorrenti e in favore del competente ### di merito, se dovuto.  P. Q. M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 5.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,0 0, ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussi stenza dei presu pposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti e in favore del com petente ### di merito, dell 'ulteriore importo a titolo di contribu to unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella c amera di consiglio della Corte di 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Valle Cristiano

M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 31612/2025 del 04-12-2025

... esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte de i rico rrenti, al competente ufficio di merito, del l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in ### all'esito della camera di consiglio della ### della Corte di cassazione, svoltasi il 3 luglio 2025. ### estensore #### (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 350-2023 proposto da: ###'##### DEMANIO, in persona dei ri spettivi legali ra ppresentanti “ pro tempore”, domiciliat ###### via dei ### 12, presso l'### dello Stato, che l i rappresenta e difende per legge; - ricorrenti - contro ### in persona dei procuratori “ad negotia”, Do ttori ### e ### con domicilio eletto in ### via ### n. 91, presso lo studio dell'### ma domi ciliata “ex lege ” #### o confisca penali del bene pignorato - Applicazione della disciplina ordinaria anteriore al d.lgs.  150/22 - Effetti sulle procedure esecutive pendenti - ### del conflitto - Applicazione del criterio del c.d.  “ordo temporalis” R.G.N. 350/2023 Cron. 
Rep. 
Ud. 03/07/2025 ### presso l'indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall'### - controricorrente - nonché contro #### - intimata - Avverso la sentenza n. 1914/2022, del Tribunale di Bergamo, depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2025 dal ###. ### udita la ### rale, Dott.ssa ### che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'### dello #### 1. ### nistero dell'### e delle ### (d'ora in poi, “MEF”) e l'### del ### ricorrono, sulla base di du e motivi, per la cassazione della sentenza n. 1914/22, del 12 agosto 2022, del Tribunale di Bergamo, che ha accolto l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., proposta da ### del ### S.p.a. (d'ora in poi, “BNL”) avverso l'ordi nanza del 4 febbraio 2020 con cui il giudi ce dell'esecuzione presso il medesimo Tribunale ha disposto la chiusura e di chiarato l'improcedibilità della procedura ese cutiva immobiliare promossa da ### nei confronti di ### e ### 2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti che, in pendenza della procedura esecutiva suddetta - promossa da ### nella sua qualità di mandataria della cessionaria di un credito, verso ### e ### (comproprietari, per quote paritarie, dell'immobile pignorato), avente titolo in un contratto di 3 mutuo fondiario - interveniva dapprima il sequestro preventivo e poi la confisca ex art. 240 cod. pen. della quota indivisa di ### evenienza che dava luogo alla sospensione delle operazioni vendita. 
Instaurato, pertanto, un incid ente di esecuzione in sede penale davanti al Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale di Bergamo, al fine di ottenere la declar atoria di prosecuzione della procedura ese cutiva in sede civil e, l'adito giudicante provvedeva con ordinanza del 16 ottobre 2017. In particolare, con questa - pur accertando la buona fede dell'istituto di credito (in quanto estraneo sia ai reati in contestazione, sia alle utilità degli stessi tratti da ### e la pacifica anteriorità del diritto ipotecario, che assiste il credito azionato “in executivis”, rispetto ai reati medesimi - rilevava come il diritto di vendere l'immobile facesse capo al giudice dell'esecuzione penale, salvo, in esito alla procedura di liquidazione, il diritto del creditore ad esercitare la prelazione sul ricavato. An nullata, tuttavia, tale ordinanza da questa Corte, che riqualificava l'iniziativa assunta da BNL co me opposizione all'esec uzione, con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Bergamo, il medesimo si pronunciava con ordinanza del 19 marzo 2019. 
Esso, rilevata l' anteriorità dell'ipoteca e del pignoramento rispetto sia al sequestro che alla successiva confisca, nonché ribadita l'estraneità dell'istituto di credito ai reati per i quali la misura cautelare era stata disposta, dichiarava l'inopponibilità a BNL (e anche al futu ro agg iudicatar io), nei limiti del proprio credito, del sequestro e della confisca sulla quota di proprietà di ### e, con essa, la proc edibilità della procedura esecutiva, con autorizzazione alla cancellazione della trascrizione del sequestro preventivo e della confisca all'esito della vendita. 
Ciò nonostante, tuttavia, il giudice dell'esecuzione civile - con la sudd etta ordinanza del 4 febbraio 2020 - dichiarava 4 l'improcedibilità della procedura esecutiva. A tale esito perveniva sul presupposto per cui il creditore ipotecario - a prescindere da ogni considerazione circa l'anteriorità o meno dell'iscrizione del vincolo reale rispetto alla trascrizione del provvedimento ablatorio del diritto di proprietà e nonostante l'accertamento della sua buona fede - può ottenere la tutela del proprio credito solo all'esito della vendita del bene da parte del giudice dell'esecuzione penale, soddisfacendosi sul ricavato della vendita dell'immobile oggetto di confisca, ma non può invece pretendere di proseguire l'esecuzione civile. 
Proposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. da BNL, il Tribunale di Bergamo l'accoglieva.  3. Avverso la sentenza del Tribunale orobico hanno proposto ricorso per cassazione il MEF e l'### del ### sulla base - come detto - di due motivi.  3.1. Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 2913 e 2915 cod.  ### i ricorrenti la confisca penale determina l'acquisto a titolo origin ario da parte dello ### del bene confi scato, con conseguente estinzione della proc edura esecutiva , ancorché il creditore sia assistito da garanzia reale. 
Si rileva, in particolare, che l'art. 2913 cod. civ. “disciplina i casi in c ui il debitore pignorato aliena la proprietà del bene, perdendola”, mentre l'art. 2915 cod. civ. è “chiaramente volto a disciplinare fattispecie diverse da quelle riconducibili a tale perdita, come si evince innanzitutto dalla rubri ca: «### che limitano la disponibilità dei beni pignorati», nonché dal fatto che, della perdita della disponibilità del bene si occupa, come detto, l'articolo 2913, ed infine dalla mancanza, nel testo dell'articolo, di 5 qualsiasi riferimento ad atti tali da determinare il trasferimento della proprietà sul bene”. 
In so stanza, “l'art. 2913 cod. civ. per come è formulato, appare tale da non essere applicabile a fattispecie quale la perdita della proprietà in conseguenza di sequestro/confisca del bene”.  ### la “non praticabilità della soluzione volta a consentire la prosecuzione della procedura esecutiva civile pendente” sarebbe confermata, secondo i ricorrenti: - dalla necessità, a fronte dell'opponibilità dell'acquisizione intervenuta, che l'esecuzione, se del caso, sia proposta nei confronti dell'### nuova proprietaria; - dalla concreta impraticabilità del s istema ordinariamente previsto per la relativa procedura, posto che ogni credito fatto valere, o dal creditore procedente o da quelli intervenuti, dovrebbe preventivamen te passare per il vaglio del Gi udice penale, quantomeno per gli aspetti relativi alla buona fede ed all'opponibilità all'intervenuta confisca, fermo restando, che per i creditori intervenuti successivamente all'adozione del provvedimento di sequestro preventivo, dovrebbe escludersi la buona fede, donde l'ulteriore inconveniente dato dal fatto che la procedura proseguirebbe, in modo anomalo, in relazione ai soli creditori in possesso di titolo trascri tto precedentemente al sequestro; - dall'impossibilità di ritenere che, seguendo la proc edura esecutiva il suo corso ad onta della confisca, l'eventuale somma che re siduasse a conclusione del la procedura stessa dovrebbe essere attribuita a favore dell'originario proprietario, il che non pare ammissibile. 
Si richiamano, pertanto, i ricor renti al principio giurisprudenziale secondo cui, nelle procedure espropriative immobiliari, la funzione della trascrizione del pignoramento, di rendere inefficaci, nei co nfronti del creditore pignor ante e dei 6 creditori intervenuti nell'esecuzione, gli atti traslativi o costitutivi di diritti sui beni pignorati successivi alla trascrizione medesima, si espl ica rispetto agli atti negozi ali, co mpiuti dal de bitore esecutato in favore di terzi, ed è limitata in questo ambito. Tale funzione, per contro, non sussiste, e perciò l'inefficacia non si verifica, quando il trasferimento o la costituzione di diritti sono effetto di atti di imperio trascritti, si tratti di atti amministrativi o di provvedimenti giudiziari (è citata Cass. Sez. 3, sent. 25 giugno 1977, n. 2773): e ciò stante la “palese necessità” - sostengono i ricorrenti - “che acqui sizioni di beni effettuate per ragioni di carattere pubblicistico, non vengano trattate allo stesso modo di alienazioni effettuate per mero interesse privato, in virtù della volontà del debitore pignorato e di un terzo”.  3.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, nn.  3) e 4), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt.  666 cod. proc. pen. e 86 disp. att. cod. proc. pen., per avere il giudice civile statuito su questioni di co mpetenza del giud ice penale, in particolare sulla restituzione del bene confiscato e sulla tutela del creditore ipotecario. Si richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la tutela del terzo creditore deve avvenire in sede penale, nel contraddittorio con l'### del ### 4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, ### chi edendo che la stessa sia di chiarata inammissibile o, comunque, rigettata.  5. Sono rimasti solo intimati ### e ### 6. ### ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.  7. La trattazione del ricorso è stata fissata in pubblica udienza.  RAGIONI DELLA DECISIONE 8. Va premesso che la fattispecie è anteriore all'entrata in vigore dell'art. 317 del c.c.i.i. (entrato in vigore il 15 luglio 2022) e del le modifiche appor tate all'art. 104-bis disp. at t. c.p.p.  [modificato sia dall'art. 373, comma 1, lett. a), del medesimo c.c.i.i., sia dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150]. 
Pertanto, la fattispecie in esame è regolata dalla disciplina previgente ed escl usivamente in relazione a quest'ultima va affrontata e qui risolta la questione del concorso tra sequestro o confisca “ordinari” (cioè, diver si da quelli previsti dal “codice antimafia”, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) disposti in sede di procedimento penale ed espropriazione immobiliare. 
Resta, così, irrilevante l'approfondimento delle conseguenze del mutamento del complessivo quadro normativo e, al contempo, impregiudicata ogni altra valutazione, nelle opportune sedi, delle medesime conseguenze, pure sotto il profilo della legittim ità costituzionale dell'interpretazione che ne fosse necessitata.  9. Il ricorso va rigettato.  9.1. I due moti vi in cui esso si articola - da scr utinare unitariamente, data la loro connessione - non sono fondati.  9.1.1. Nell'esaminarli, occorre muovere dalla constatazione che la questione da essi posta è circoscritta ai beni che siano oggetto di sequestro e confisca “ordinari”, ovvero non disciplinati dal c.d. “codice antimafia”, cioè il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 
La questione pro spettata è, dunque, se - in ragion e dell'inapplicabilità della disciplina, appunto, del “codice antimafia” 8 - l'immobile pignorato ad istanza del creditore ipotecario possa essere definitivamente espropriato, qu antunque lo stesso sia ormai di proprietà dello ### in virtù di un sequestro preventivo e di una conseguente confisca trascritti in epoca successiva (tanto alla iscrizione del la causa di prelazione che al primo atto esecutivo), dovendo il confl itto in questione essere risolto applicando il criterio del c.d. “ordo temporalis”, o se, invece, debbano applicarsi criteri diversi.   In relazione a questo tema, punto di riferimento è costituito da qu ella pronuncia - prima della qu ale le i nterferenze tra il sequestro penale e le procedure esecutive pendenti erano state oggetto di un orientamento non univoco, talora volto ad affermare la “p revalenza delle esigenze pubblicistiche penali insite nel procedimento volto alla misura di sicurezza patrimoniale”, tanto che “si era statui to che la garanzi a reale, anche se precedentemente iscritta, cede sempre di fronte al sequestro e alla confisca, eccettuato il solo caso in cui il trasferimento del bene pignorato sia intervenuto anteriormente alla confisca” (Cass. 3, sent. 7 ottobre 2013 , n. 22814, Rv. 628730-01; i n senso conforme pure Cass. Sez. 3, sent. 30 novembre 2018, n. 3090, Rv. 65186 4-01) - che ha, per l'app unto, distin to il caso del sequestro e confisca ex artt. 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen., da quello oggetto di intervento legislativo “ad hoc”. 
È stato, pertanto, affermato il principio secondo cui la speciale disciplina dettata dall'art. 55 del d.lgs. n. 159 del 2011, come modificata dalla leg ge 17 ottobre 2017, n. 161, “è appli cabile esclusivamente alle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente vi rinviano (come l'art. 104-bis disp. att. cod. proc.  pen.), con co nseguente prevalenza del l'istituto penalistico sui diritti reali dei terzi che, solo se di buona fede, possono vedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale; viceversa, la predetta disciplina non è 9 suscettibile di app licazione analogica a tipologie di confisca diverse, per le quali, nei rapporti con le procedure esecutive civili, vige il p rincipio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri, sicché, ai sensi dell'art. 2915 cod.  civ., l' opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in executivis dipende dalla trascrizione del sequestro (ex art. 104 disp. att. cod. proc . pen.), che, s e successiva all'a cquisto, impedisce la posteriore confisca del bene acquisito dal terzo pleno iure” (così Cass. Sez. 3, sent. 10 dicembre 2020, n. 28242, Rv.  659887-01; in senso conforme pure Cass. Sez. 3, ord. 22 marzo 2022, n. 9231).  9.1.2. Orbene, reputa questo Collegio che non vi siano ragioni per di scostarsi da tale indirizzo, come ritengono, invece, le ricorrenti amministrazioni, sull'assunto che quello operato dallo ### con la confisca, sia un acquisto a titolo originario.  ### quanto evidenziato, infatti, dallo stesso ### presso questa Corte, la giurisprudenza di legittimità ha già affermato come “non sia da condividere la qualificazione di originarietà (pur ricorrentemente) attribui ta in dottrina all'«acquisto da confisca», poiché la motivazione tralaticiamente offerta a support o di tale qu alificazione, e che fa perno sul carattere unilaterale ed autoritario dell'atto che dà causa a siffatto acquisto, è direttamente ed esclusivamente conseguenziale” ad una “res trittiva concezione soggettivistica della categoria di riferimento”, giacché essa ancora “la derivatività dell'acquisto ad una attività concorrente del precedente e del nuovo titolare (atto o negozi o dispositivo del primo; rapporto giuridico tra i due soggetti)”, così finendo “tropp o riduttivamente con il negar e siffatto carattere ad ogni trasferimento di fonte legale, anche in «ipotesi» sicuramente traslative come quella, ad esempio, della 10 successione legittima mortis causa” (così, in motivazione, Sez. 1, sent. 3 luglio 1997, n. 5988, Rv. 505702-01). 
Si è, pertanto, affermato come la confisca, “sia essa quella regolata dagli artt. 236 e 240 cod. proc. pen., quale misura di sicurezza, sia quella disciplinata come vera e propria sanzione o surrogato di sanzio ne da alcune leggi speciali (soprattutto in materia fiscale), e quell a in fine avente duplice carattere preventivo e repressivo”, dia sempre “luogo ad un acquisto in favore dello ### in relazione al bene confiscato, non altrimenti definibile che come derivativo pr oprio in quanto esso non prescinde dal rapporto già esistente fra quel bene ed il precedente titolare, ma anzi un tale rapporto presuppone ed è volto a far venir meno, per ragioni di prevenzione e/o di politica criminale”, con l'attuare il trasferimento del diritto dal privato allo ### (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. n. 5988 del 1997, cit.). 
Del pari, poi, meritano considerazione - ad avviso di questo Collegio - gli argomenti ulteriori svolti dal ### Per un verso, infatti, assoggettando la confisca “ordinaria” alla medesima disciplina specificamen te dettata per quella “antimafia”, si verrebbe a violare, nel risolvere il problema interpretativo all'esame di questa Corte, il canone di ermeneutica legislativa noto come “principio del legislatore non ridondante”, a mente del quale deve escludersi che esso detti norme superflue. 
Se già nell'ipotesi di confisca “ordinaria”, infatti, valesse lo stesso principio specificamente sancito per quella antimafia con norma “ad hoc”, quest'ultima si rivelerebbe inutile. 
Per alt ro verso, escludendo - nell'ipotesi in esame - che il conflitto tra il cred itore ipotecario e lo ### possa ris olversi secondo il cr iterio del c.d. “ordo temporalis ” e steso, il primo (come osserva il ### sarebbe paradossalmente pregiudicato in modo più sig nificativo, rispetto add irittura a 11 quanto avviene per la confisca antimafia, poiché non potrebbe beneficiare del procedimento di ammissione al passivo finalizzato a garantire il suo soddisfacimento. 
Queste ragioni, pertanto, valgono ulteriormente a confermare l'impostazione sin qui seguita, corroborando l'esito del rigetto del ricorso, s iccome relativo a fattispecie regolata dalla disciplina anteriore all 'introduzione dell'art. 317 del c.c.i.i. (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14,) ed alle modifiche apportate all'art. 104-bis disp. att. c.p.p. [modificato sia dall'art. 373, comma 1, lett. a), del medesimo d.lgs. n. 14 del 2019, sia dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150].  10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  11. A carico dei ricorrenti, stante la de claratoria di inammissibilità del ricor so, sussiste l'obbligo di ver sare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ma soltanto se dovuto - parendo quelli esenti istituzionalmente dal suo versamento - secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020 , n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell'ar t. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.  P. Q. M.  La Corte rigetta il ricorso, condannando il Ministero dell'### e delle ### e l'### del ### a rifondere, alla ### del ### S.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in € 6.600,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte de i rico rrenti, al competente ufficio di merito, del l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### all'esito della camera di consiglio della ### della Corte di cassazione, svoltasi il 3 luglio 2025.  ### estensore ####  

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Guizzi Stefano Giaime

M
2

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 313/2026 del 07-01-2026

... cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagament o, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 pe r compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in ### il ###. ### (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13482/2022 R.G. proposto da: ### con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell'avvocato ### che la rappresenta e difende -ricorrente contro I.N.P.S. - ### in persona del legale rappresent ante pro tempore, elettivamente do miciliato presso l'avvocatura centrale dell'istituto, in ### 29, rappre sentato e difeso dal l'avvocato #### unitamente agli avvocati ###### -controricorrente avverso SENTENZA di CORTE D'### 8/2022 pubblicata il ###.  2 di 4 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal #### la Corte d'appello di Caltanissetta ha rigettato il gravame proposto da ### nella controversia con I.N.P.S.; la controver sia ha per oggetto l'accertamento del diritto alla iscrizione negli elenchi dei lavoratori ag ricoli per il numero delle giornate lavorate alle dipendenze di ### il Tribunale di Caltanissetta dichiarava la inammissibilità del ricorso proposto dalla ### per l'intervenuta decadenza dall'azione ex art.22 del d.l. n.7/1970 convertito — con m odificazioni — dalla legge n.83/1970; la corte territoriale ha richiam ato Cass. 276/2008, 8650/2008, Cass.25892/2009, Cass. 9622/2015, Cass.26161/2016 e ha confermato la sentenza impugnata; per la cassazione della sente nza ricorre la ### con ricorso affidato a tre motivi ai quali resiste I.N.P.S. con controricorso; al termin e della camera di consig lio il collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termin e previsto dall'art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.; ### con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.11 del d.lgs. n. 375/1993 e dell'art.22 del d.l. n. 7/1970; con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.4 del d.l. n. 384/19 92, convertito ─ con modificazioni ─ dalla legge n.438/1992; 3 di 4 i p rimi due mot ivi possono essere esamin ati congiuntamente, perché hanno entrambi per oggett o l'interpretazione e l'applicazione dell'art.22 del d.l. n.7/1970 al caso in esame; secondo il costante orie ntament o di questa Corte, al q uale si intende dare continuità, «ne lle controversie concernenti i provvedimenti definitivi di iscrizione, non iscrizione o cancellazione nell'elenco nominativo degli operai agricoli, il termine decadenziale di centovent i giorni per l'eserciz io dell'azione giudiziaria d ecorre dalla notifica all'interessato del provvedimento conclusivo della fase amministrativa, ove adottato nei termini previsti dall'art. 11, d.lgs.  n. 375/1 993, ovvero dalla scadenza dei termini previ sti per la pronuncia della decisione, nel caso di loro inu tile decorso, assumendo l'inerzia dell'autorità am ministrativa valore di provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato (Cass. nn. 8 13 del 2007, 8650 del 2008 e innumere voli succ.  conf.); si è p arimenti ch iarito che l'eventuale comportament o dell'ente previdenziale che abbia indicato termin i erronei di impugnazione cui il rico rrente si sia conformato, proponendo l'azione giudiziale oltre il termine decadenziale, può se del caso assumere rilievo ai fini risarcitori, in relazione all'affidamento erroneamente ingenerato nell'assicurato, ma non esclude l'obiettiva circostanza dell'avvenuta decadenza, che opera de jure, presci ndendo dalla condotta delle parti (cfr. fra le tante Cass. nn . 2 589 2 del 2009 e 103 76 del 2015)» (Cass. 20/12/2021 n.40780 e precedenti conformi); la corte territoriale ha fatto esatta applicazione di questi principi di diritto al caso portato al suo esame rit enendo l'applicabilità de l termine di decadenza previsto dall'art.22 del d.l. n.7/1970 anche alla proposi zione della domanda giudiziale ave nte ad oggett o il diritto alla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, prodromica al conseguime nto della prestazione economica (in dennità di 4 di 4 disoccupazione agricola) a fronte de l diniego dell'### previdenziale espresso nella fase amministrativa; con il terzo motivo (art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta «omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia»; il motivo è inammissibile ex art.348 ter ultimo comma cod. proc.  civ., perché la cort e territoriale h a confer mato la decision e del giudice di prime cure e nel ricorso non sono stati prospet tati elementi tali da far ritenere la diver sità dell e ragioni giuridic he poste a fondamento della decisione in questa sede ###conclus ione il rico rso deve essere rigettato e la ricorrent e condannata al pagamento delle spe se del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. 
Condanna la ricorrente al pagament o, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 pe r compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il ###.  ### 

Giudice/firmatari: Garri Fabrizia, Gandini Fabrizio

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23009 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.08 secondi in data 15 gennaio 2026 (IUG:HV-46C6E1) - 780 utenti online