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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA ### Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 5450/2018 promossa da: ### (C.F. ###), nato a #### il ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### del ### di ### ed elettivamente domiciliat ####### via ### 89; ### (C.F. ###), nata a #### il ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### del ### di ### ed elettivamente domiciliat ####### via D.
Alighieri n. 11; Resistente nonché ### (C.F. ###) nella qualità di ### speciale del minore ### (C.F. ###) e con l'intervento del ### presso il Tribunale di ### Conclusioni delle parti: Parte ricorrente come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data ###: - in via cautelare e d'urgenza ex art. 333 c.c., in modifica del provvedimento ### del 6.12.2018, ordinare alla resistente di ricondurre il minore presso l'abitazione familiare, affidamento esclusivo a favore del padre ovvero - in via subordinata - affidamento condiviso con collocamento del minore presso il padre; contributo al mantenimento del minore a carico della madre pari ad euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie; prevedere che la madre possa avere con sé il minore una settimana al mese e che gli oneri di trasferimento del minore siano sostenuti interamente dalla stessa; in ogni caso, ripristinare con effetto immediato il diritto di visita del sig. ### nei confronti del figlio libero dal controllo degli assistenti sociali; - nel merito, pronunciare la separazione dei coniugi con addebito alla moglie; affidare il figlio minore al padre, ovvero - in via subordinata - affidamento condiviso con collocamento del minore presso il padre; regolamentazione dei tempi e modi di visita della madre al figlio.
Parte resistente come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data ###: - dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito; affidamento in via esclusiva e rafforzata alla madre, con incontri protetti padre-figlio da svolgersi esclusivamente presso gli assistenti sociali territorialmente competenti, previo accertamento preliminare della volontà del minore e dell'esito del procedimento penale in cui il ricorrente è imputato e ### persona offesa; contributo al mantenimento del minore a carico del padre pari ad euro 800,00 mensili, e/o la somma ritenuta di giustizia comunque non inferiore ad euro 500,00, oltre all'80% delle spese straordinarie. ### speciale come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data ###: - dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni economiche ritenute più opportune alla luce della documentazione in atti; affidamento condiviso del minore ### ai genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna in ### senza regolamentare le modalità dell'esercizio del diritto di visita del padre con il figlio, ma prevedendo il sostegno dei ### di ### anche con educativa domiciliare, fino a quando il ragazzo non avrà ripreso i contatti diretti, sia telefonici/video che in presenza con il padre.
Conclusioni del ###: conclude per l'accoglimento della domanda sullo status con affidamento congiunto del figlio. ### ricorso depositato l' #### ha convenuto in giudizio la coniuge ### esponendo di averla conosciuta il ### in un ristorante ad ### dove suonava per il matrimonio del cugino della resistente e che, dopo un primo periodo di frequentazione a distanza, da fine settembre 2010 iniziava la convivenza in modo stabile, presso la casa familiare in ### che al tempo il ### era da sempre musicista e insegnante di musica mentre la ### stava completando gli studi in giurisprudenza, successivamente abbandonati per dedicarsi agli studi in naturopatia e intraprendendo negli anni vari percorsi, finanziati dall'odierno ricorrente; che in data ### le parti contraevano matrimonio concordatario in ### e ivi fissavano la residenza familiare; che il carattere della ### si rivelava da subito egoista, irascibile e irrispettoso delle esigenze e dei budget familiari, tanto meno della persona del marito; che il ### faceva di tutto per poter sostenere lo stile di vita preteso dalla resistente, a cui però non contribuiva minimamente; che dalla loro unione nasceva il figlio ### in data ###; che la coniuge ha sempre fatto di tutto per allontanare dalla famiglia i parenti del ricorrente e che dopo la nascita del bambino, la moglie pretendeva una baby-sitter e una donna di servizio, inoltre di fatto venivano meno i momenti di intimità tra le parti.
Il ricorrente ha poi rappresentato che sin dall'inizio del rapporto lo stile di vita della ### è stato sempre elevato, tanto che il ### - giorno del primo compleanno di ### - avveniva un litigio importante tra i coniugi, alla presenza dei rispettivi genitori, proprio perché il ### apprendeva che il conto corrente, di cui la moglie aveva la disponibilità, era sceso incredibilmente; che la coniuge aveva intrapreso anche un percorso spirituale e seguiva dal 2011 varie associazioni e cammini, le cui quote di iscrizione erano sovvenzionate dal ### che nel febbraio 2018 la ### frequentava in ### uno di questi incontri e che, dopo un breve periodo dal rientro dalla trasferta tedesca, la coniuge comunicava al marito di aver deciso irrevocabilmente di separarsi; che il ### si rendeva disponibile a tentare un percorso con un mediatore familiare, che non sortiva tuttavia alcun effetto positivo; che la resistente aveva un atteggiamento di continuo scontro con il marito e che arrivava a minacciarlo, spesso anche alla presenza del piccolo ### giustificando tali atteggiamenti per la frustrazione dovuta alla sua mancata realizzazione personale e professionale. ### ha altresì esposto che nell'estate dell'anno 2018 la coniuge decideva di trascorrere le vacanze con il piccolo ### presso la casa dei propri genitori in ### e che al loro rientro, in data ###, vi era un primo diverbio poiché la resistente non voleva consentire al padre di pernottare con il bambino, anche contro la volontà del minore; che nei giorni successivi, l'astio della moglie portava a scontri verbali in casa, anche alla presenza della di lei madre (signora ###, nel frattempo salita dalla ### che per evitare gli scontri alla presenza del figlio, il ricorrente cercava di limitare la sua presenza in casa alle ore di veglia del piccolo; che nella notte del 1.9.2018 la ### lasciava la casa familiare con il bambino e la propria madre senza il consenso del ### che, pertanto, sporgeva denuncia per sottrazione nazionale di minori ex art. 574 c.p., chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine e dei servizi sociali e che nella stessa giornata apprendeva di essere stato querelato dalla coniuge; che vi era l'interessamento degli assistenti sociali del Comune di ### nella persona della dott.ssa ### che cercava di organizzare un incontro del padre con il figlio per il pomeriggio del 2.10.2018 ma che lo stesso veniva negato; che dal giorno dell'allontanamento il ### non aveva la possibilità di rivedere il proprio figlio né aveva contezza delle sue condizioni di salute e di collocazione, riuscendo a sentirlo solo per telefono.
Il ricorrente ha concluso chiedendo in via cautelare e d'urgenza ex art. 333 ordinare alla resistente di ricondurre il minore presso l'abitazione familiare, affidamento esclusivo a favore del padre ovvero - in via subordinata - affidamento condiviso con collocamento del minore presso il padre; contributo al mantenimento del minore a carico della madre pari ad euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie; prevedere che la madre possa avere con sé il minore una settimana al mese e che gli oneri di trasferimento del minore siano sostenuti interamente dalla stessa; in ogni caso, rispristinare con effetto immediato il diritto di visita del ### nei confronti del figlio. Nel merito, pronunciare la separazione dei coniugi con addebito alla moglie; affidare il figlio minore al padre, ovvero - in via subordinata - affidamento condiviso con collocamento del minore presso il padre; regolamentazione dei tempi e modi di visita della madre al figlio da stabilirsi in corso di causa.
Si è costituita ### contestando quanto dedotto da controparte ed esponendo che nel mese di giugno 2018 la coppia si rivolgeva ad una mediatrice familiare per tentare di addivenire ad una separazione consensuale, ma che il percorso veniva interrotto a causa delle condotte violente manifestate dal ricorrente durante le sedute; che da quando la ### manifestava la volontà di separarsi, il coniuge diventava sempre più aggressivo, anche in presenza del minore, arrivando in data ### a percuoterla fisicamente; che il ### la resistente denunciava le condotte violente poste in essere dal marito e successivamente era costretta a scappare dalla casa familiare per rifugiarsi in ### dai propri genitori, a causa dell'innalzamento della pericolosità dei comportamenti tenuti dal coniuge; che per tali avvenimenti la ### di ### trasmetteva notizia di reato a carico del ### alla ### della Repubblica presso il Tribunale per i ### di ### e che venivano attivati i servizi sociali del Comune di ### e di ####; che in data ### la dott.ssa ### assistente sociale del Comune di ### trasmetteva al Tribunale per i ### di ### relazione contenente l'indagine socio-familiare relativa al minore ### che il ### la ### depositava ulteriore querela nei confronti del marito e che anche la di lei madre, turbata dalle telefonate e messaggi ricevuti dal ### sporgeva denuncia-querela nei suoi confronti.
La resistente ha poi rappresentato che dopo essersi trasferita presso i genitori in ### con il figlio minore, consentiva al padre di sentire ### attraverso telefonate e videochiamate ma che tali colloqui si traducevano in lavaggi del cervello nei confronti del bambino, oltre a contenere minacce verso la ### che, pertanto, si stabiliva di effettuare incontri protetti padre-figlio presso gli assistenti sociali di ### che in data ### si teneva la prima udienza del giudizio 630/2018 PP pendente presso il Tribunale per i ### di ### in cui l'odierna resistente insisteva nella richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale del ### e di delegare i ### sociali del Comune di ### per organizzare gli incontri protetti padre-figlio; che in occasione di questa udienza il ricorrente si avventava contro la moglie, tanto da richiedere l'intervento della guardia giurata. ### ha inoltre esposto che il marito poneva in essere nei suoi confronti condotte violente, sia verbalmente che fisicamente, procurandole lesioni in più occasioni; che lo stesso diventava sempre più ossessionato dalle condizioni economiche del nucleo familiare, tanto che tutte le spese del piccolo venivano affrontate dai nonni materni e da rovistare nella pattumiera per verificare gli sprechi o riutilizzare pannolini sporchi del figlio; che tali condotte in un primo momento venivano sopportate dalla moglie ma con il passare del tempo l'aggressività del marito si manifestava con più frequenza, anche dinanzi agli occhi del bambino, con continue umiliazioni, attacchi d'ira e percosse; che la ### a seguito di eventi sempre più preoccupanti per la propria incolumità e per quella del figlio, si rivolgeva alle ### dell'ordine nonché al ### di ### dove le veniva consigliato di allontanarsi dalla casa familiare.
La resistente ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito; affidamento esclusivo del minore alla madre e/o affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, con facoltà di prendere autonomamente tutte le decisioni circa lo sviluppo e la crescita del minore, con accertamento delle capacità genitoriali del ### e il suo stato di salute psichico; solo a seguito di tali accertamenti, valutare se disporre incontri padre-figlio in modalità protetta e con il monitoraggio degli assistenti sociali del Comune di ####; contributo al mantenimento del minore a carico del padre di euro 800,00 mensili o della somma ritenuta di giustizia.
In esito all'udienza presidenziale del 27.11.2018 - ove le parti insistevano nelle difese svolte - il ### esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, stabilendo l'affidamento esclusivo di ### alla madre; diritto di visita del padre secondo il calendario fissato in accordo con i ### dei comuni di ### e ### almeno due volte al mese - l'una nei locali messi a disposizione dai ### del comune di ### e l'altra presso i ### del comune di ### - con la supervisione dei ### stessi; comunicazioni telefoniche padre-figlio almeno una volta al giorno; contributo a carico del padre al mantenimento del minore di euro 300,00 mensili; l'intervento dei ### del comune di ### e dei ### competenti per il comune di ### per fornire elementi sulle condizioni di vita dei genitori; l'intervento dei ### competenti perché, accertate le condizioni psico-fisiche del minore e delle parti, accertassero la capacità genitoriale delle parti e fornissero utili suggerimenti sulle migliori condizioni di affidamento nonché visita e permanenza del bambino con il genitore non affidatario. Quindi, rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore.
Venivano depositate le memorie integrative come disposto nella suddetta ordinanza presidenziale del 6.12.2018, nonché decreto del Tribunale per i ### di ### del 21.12.2018 (giudizio n. 630/2018 PP) con cui venivano sospese le responsabilità genitoriali del ### nei confronti del figlio minore ### e delegato il ### di ### in collaborazione con quello di ### all'attuazione di ogni utile intervento di sostegno e monitoraggio in favore del minore e del suo nucleo familiare, nonché all'attuazione di incontri osservati padre-figlio.
Frattanto proseguivano gli incontri protetti padre-figlio che venivano relazionati in maniera positiva dai ### di riferimento.
Facendo seguito a quanto disposto nell'ordinanza presidenziale del 6.12.2018 venivano depositate le relazioni sulla valutazione delle capacità genitoriali delle parti.
In particolare, con relazione del 6.2.2019, l'### (### riteneva la ### persona capace di prendersi cura del figlio, guidando lo stesso verso un sano sviluppo evolutivo. Evidenziava il ### che la ### aveva raccontato delle vicissitudini vissute nel rapporto di coppia “senza mostrare particolare risentimento nei confronti dell'ex partener” e che “ la sua attenzione è polarizzata soprattutto verso la tutela del benessere psico-fisico del figlio verso il quale, oltre alle manifestazioni affettive, mostra di aver buona disposizione nel saper cogliere i bisogni primari cui ogni minore necessita, senza far mancare allo stesso momenti ludico-ricreativi”.
L'### 1 (### nella persona della dott.ssa ### ha fatto pervenire in data ### la valutazione sulle competenze genitoriali del ### All'esito di colloqui e di test, è emerso, dal punto di vista personologico, che il ricorrente mostra una personalità caratterizzata da “ insicurezza, indecisione paura di sbagliare, ossessività, forte bisogno di controllo (dell'ambiente e delle relazioni), lieve impulsività” per poi continuare nell'affermare che lo stesso presenta “difficoltosa gestione della rabbia”.
Con riferimento alle violenze per cui era stato denunciato dalla moglie, la valutatrice relaziona che “in sede di colloquio, egli conferma, seppure in minima parte, gli episodi di aggressione fisica e verbale verso la ex-moglie (da essa denunciati) in presenza del figlio, giustificandoli come reattivi ai comportamenti - a suo dire - aggressivi e prepotenti della donna sia verso lui stesso che verso il figlio.
Si mostra solo parzialmente consapevole di - e rammaricato per - l'impatto potenzialmente traumatizzante di tali violenze assistite sulla psiche del bambino”.
Dal punto di vista della capacità genitoriale, la valutatrice evidenziava che le caratteristische del ### ed in particolare la sua difficoltà nel gestire la rabbia, rischiavano di riflettersi sul suo ruolo di padre, con possibilità di perdere il controllo delle proprie reazioni emotive nei confronti del figlio o in sua presenza.
Affermava poi la valutatrice che, da un lato, queste inadempienze si riflettevano tuttavia solo sulla co-genitorialità del padre, e che era alto il conflitto fra le parti, e però dall'altro che il ### doveva proseguire il percorso psicoterapeutico per migliorare le proprie fragilità emotive e caratteriali che ancora in parte si riflettevano sul proprio ruolo di padre.
Concludeva ritenendo opportuno - alla luce di quanto riscontrato ed in attesa degli accertamento dei fatti di reato oggetto di denuncia della moglie (violenze fisiche e verbali contro la ### in presenza del figlio)- l'affidamento esclusivo del bambino alla madre, incontri padre-figlio in modalità protetta e previsione di contatti telefonici (ritenendo comunque l'esistenza dei presupposti affinché le visite potessero gradualmente avvenire secondo modalità libere).
All'udienza del 4.6.2019 - tenuta in seguito ad istanza del ricorrente di modifica e/o revoca dell'ordinanza presidenziale - i difensori rappresentavano che nella medesima mattinata si teneva l'udienza dinanzi al Tribunale per i ### per l'istanza di revoca della sospensione della responsabilità genitoriale, proposta dal ### Il giudice - concordi le parti sul punto (cfr verbale “### che il padre trascorra con il figlio una settimana consecutiva durante il periodo estivo al mare in ### - disponeva che il minore trascorresse una settimana consecutiva al mare con il padre durante le vacanze estive, prevedendo la prosecuzione nel percorso in atto relativamente agli incontri padre-figlio e al sostegno ai genitori, la valutazione da parte dei ### presso l'### circa l'opportunità di ampliare progressivamente le ore degli incontri anche fuori dagli spazi preposti, purché con la vigilanza iniziale e finale di un operatore, nonché l'acquisizione delle determinazioni assunte dal Tribunale per i ### (proc. 233/2019 P.P.).
In esito alla successiva udienza del 1.10.2019, ove la ### riferiva delle criticità emerse dopo la vacanza estiva come emergente anche dalla relazione dei ### calabresi (depositata il ###), il giudice riteneva opportuno - al fine di valutare la possibilità di ampliare i tempi di incontro padre-figlio anche in modalità non protetta - un coordinamento tra il ### incaricato e la dott.ssa ### (psicologa privata del minore) onde acquisire informazioni sulle condizioni psicologiche di ### e fornire indicazioni ai genitori. Quindi, assegnava termine ai ### per relazionare e alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Nella pendenza dei termini di cui sopra, le parti davano atto del ridimensionamento ad una telefonata al giorno tra padre e figlio (avvenuto tramite la mediazione dei ### e parte ricorrente depositava, in allegato alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., il decreto emesso in data ### dal Tribunale per i ### di ### (proc. 233/2019 P.P.) con cui veniva revocata la sospensione delle responsabilità genitoriali del ### nei confronti del figlio minore e confermata la delega al ### di ### in collaborazione con quello calabrese, all'attuazione di ogni utile intervento di sostegno e monitoraggio in favore del minore e del suo nucleo familiare, nonché alla regolazione delle relazioni padre-figlio con graduale revoca della presenza dell'operatore professionale, fino a diversa decisione del G.O.
A seguito dell'attività di raccordo tra la dott.ssa ### e i ### di ### venivano depositate agli atti del fascicolo le relative relazioni. I ### incaricati relazionavano sul buon esito degli incontri e, sollevando talune criticità in merito all'andamento delle operazioni della dott. ### rappresentavano di aver inviato alla dott.ssa ### (### di ### la presa in carico del minore - in regime privato - e che, in attesa dell'accertamento clinico, si sarebbe data continuità agli incontri protetti (relazione del 19.6.2020).
Il giudice, in esito all'udienza del 3.9.2020, preliminarmente provvedeva in merito alle richieste istruttorie avanzate dalle parti, ammettendo l'interrogatorio formale della ### e prove testimoniali. Ad integrazione dei provvedimenti provvisori già assunti, venivano reintrodotte due telefonate al giorno tra padre e figlio, invitata la madre alla collaborazione, e veniva disposta la prosecuzione da parte dei ### e dello ### nel monitoraggio della situazione del minore, ma anche la verifica da parte dei ### circa il regolare andamento dei colloqui telefonici.
In data ### i ### di ### depositavano relazione di aggiornamento.
Nella prima parte di tale relazione, veniva riassunto l'andamento degli incontri padre-figlio degli ultimi mesi, dapprima a cadenza quindicinale poi trasformatisi in incontri settimanali. ### riteneva di avviare il rapporto diadico anche verso l'esterno, consentendo al ### di sperimentare il rapporto con il figlio oltre lo scambio ludico e favorendo la “messa in atto” delle sue capacità genitoriali. Anche la madre mostrava compiacimento e partecipazione al progetto di apertura (si legge anche che “### ha aderito a tutte le iniziative proposte dal ### concordando anche la sperimentazione di una uscita padre/figlio con pernottamento”).
Nella seconda parte della relazione, i ### rilevavano tuttavia che tale situazione si era mantenuta stabile fino all'incontro semi libero padre-figlio del 16.4.2021, data in cui si registrava un black-out. Dall'incontro, svoltosi tra un centro commerciale e un parco giochi, ### rientrava visibilmente turbato e mostrava segni di sofferenza fisica ad un piedino, seguiva un'anomalia comportamentale del minore che ricercava subito l'abbraccio materno, mentre nei precedenti incontri faticava a staccarsi dal padre. I ### relazionano che ### non ha parlato ed ha abbandonato l'incontro chiuso nel suo silenzio. ### comunicava poi alle professioniste che subito dopo l'incontro ### manifestava una stato generale di malessere, con tic nervosi, e che le avevo riferito frasi come “### mi ha picchiato perché cercavo te” probabilmente dopo essersi fatto male ad un piedino, “### mi dice di uccidere mami…Mi parla male di mami”. Nei giorni successivi ancora il bambino continuava a manifestare uno stato di malessere, attivando anche comportamenti autolesionistici consistenti nel provocarsi una lesione all'interno della guancia per morsi ripetuti.
I ### precisavano che dall'episodio del 16.4.2021 e fino al 20.5.2021 gli incontri si svolgevano in modalità protetta, esponevano altresì sui comportamenti ambivalenti del minore.
Dopo la segnalazione della scuola sui manifesti disagi del bambino e l'intervento dei ### ma soprattutto per il riferito protrarsi del malessere psico-fisico di ### gli incontri con il padre venivano sospesi.
In esito all'udienza del 22.6.2021, ove le parti avanzano le proprie richieste, il giudice riteneva necessario - come condiviso dalle parti stesse - indagare sulle ragioni del malessere manifestato dal minore ### e nominava il CTU dott. ### chiamato non solo ad osservare il minore ma a rivalutare i genitori nelle loro competenze genitoriali.
Nelle more dell'espletamento della ### il giudice disponeva la sospensione degli incontri padre-figlio in presenza e che il diritto alla bigenitorialità venisse preservato mediante forme di colloquio a distanza (chiamate/videochiamate) da svolgersi almeno una volta a settimana con la supervisione dei ### Questi ultimi venivano incaricati di calendarizzare i colloqui e di assicurare la loro presenza nel corso degli stessi.
Tenutasi l'udienza del 13.7.2021 con modalità cartolare, esaminata la richiesta di parte ricorrente di modifica del provvedimento giudiziale del 26.6.2021 per consentire una maggiore frequenza di contatti tra il ### e il bambino, il giudice confermava l'ordinanza quanto alla frequenza dei colloqui, rimettendo ai ### il graduale incremento degli stessi all'esito di un primo monitoraggio del loro andamento. Preso atto dell'accettazione incarico da parte del ### assegnava i termini del caso.
Nelle more dell'espletamento delle operazioni peritali, cui prendevano parte anche i rispettivi CTP nominati dalle parti, veniva depositata la relazione clinica della dott.ssa ### inerente il minore ### nella quale emergeva un'immaturità emotivo-affettiva con componente ansiosa e il conflitto di lealtà nei confronti dei genitori.
In data ### veniva depositata in atti la Ctu del Dott. ### nonché relazione dei ### di ### (del 15.12.2021) incaricati di vigilare alle videochiamate padre-figlio. In particolare, i ### rappresentavano la manifestazione di atteggiamenti ambivalenti da parte di ### ed il riproporsi del “mordicchiarsi” la guancia, quindi, preso atto del notevole disagio del bambino ritenevano doveroso interrompere le telefonate, divenute per il minore fonte di stress emotivo e fisico.
All'udienza tenuta il ### con modalità da remoto il giudice, preso atto della disponibilità delle parti, autorizzava chiamate bisettimanali padre-figlio di durata ragionevole e disponeva l'audizione degli assistenti sociali nonché del Ctu al fine di acquisire chiarimenti su punti del quesito. Quindi all'udienza del 1.2.2022, sempre tenuta con modalità da remoto, venivano sentite le dott.sse ### e ### in collegamento da ### A scioglimento della riserva assunta a questa ultima udienza il giudice, disponeva l'affido di ### ai ### facenti capo alla ### provinciale di ### distretto sanitario ### I ### affidatari venivano incaricati di organizzare il calendario degli incontri padre-figlio, con cadenza quindicinale e in modalità osservata, e di determinare autonomamente le concrete modalità di incontro, valutando il preminente interesse del minore. Veniva confermata, per i brevi contatti telefonici quotidiani, l'ordinanza del 28.9.2020.
Nelle relazioni di aggiornamento i ### affidatari davano atto della calendarizzazione e dell'andamento degli incontri, presso la propria sede ma anche tramite un'uscita al vicino centro commerciale. Da un lato veniva rappresentato l'entusiasmo del minore, dall'altro anche atteggiamenti di diversa natura come avvenuto all'incontro del giorno 8.4.2022, in cui ### appariva molto provato, con manifestazione di qualche tic, affermando al suo arrivo “non lo voglio vedere… voglio decidere io quando vederlo…”.
In esito all'udienza del 9.6.2022, ove le parti avanzavano le proprie richieste, il giudice invitava i ### affidatari a depositare una relazione esplicativa su specifici punti, in particolare: sull'opportunità di sottoporre ### ad un percorso di supporto psicologico e/o tramite neuropsichiatra infantile; sulla necessità o l'utilità dell'attivazione di un servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna; sull'opportunità che il minore disponesse di un proprio autonomo telefono cellulare per effettuare e ricevere chiamate dal padre; se e con quali modalità potesse eventualmente svolgersi una trasferta ad ### Facendo seguito a quanto richiesto, i ### affidatari si pronunciavano in maniera negativa sui primi due punti. Veniva rappresentata la disponibilità da parte del minore di un proprio telefono cellulare, acquistato dal padre, e la proposta - accolta da ### di buon grado - di autogestire le chiamate in una fascia oraria pomeridiana. Ritenevano giusti i tempi, inoltre, affinché si concretizzasse la possibilità di una trasferta anche nel territorio di ### Precisavano, infine, oltre al buon esito degli incontri, la sempre più manifesta intolleranza di ### verso quelle che viveva come costrizioni.
Successivamente veniva depositata una relazione integrativa sugli incontri del 5 e 6 settembre e si evidenziava il venir meno del rapporto di fiducia da parte della ### verso il ### si chiedeva di considerare il trasferimento del caso presso il ### del Comune di ### Sul contenuto il giudice riteneva opportuno acquisire diretti chiarimenti dall'assistente sociale dott.ssa ### (incaricata del caso) la quale veniva sentita all'udienza del 5.10.2022 tenuta con modalità da remoto.
A scioglimento della riserva assunta a questa ultima udienza, il giudice riteneva anzitutto insussistenti i presupposti per trasferire il caso ad altro ### richiesta avanzata anche da parte resistente. Venivano invitate le parti genitoriali a collaborare con i ### e veniva precisato che il ### in quanto affidatario, doveva assumere le decisioni relative al bambino, sentiti entrambi i genitori e cercando previamente una decisione concertata tra di loro, mentre in caso di disaccordo insanabile i ### avevano il potere di adottare la scelta più confacente agli interessi del minore. Attesa la ricorrenza del tema delle “paure” di ### e considerato che i genitori concordavano in proposito, ritenuto utile fornire al bambino strumenti per sostenerlo, venivano nuovamente incaricati i ### - servizio di neuropsichiatria o psicoterapia dell'età evolutiva - di prendere in carico il minore. Veniva altresì incaricato il ### affidatario, in coordinamento con quello di ### di predisporre un incontro del minore con il padre (e il nonno paterno) presso l'abitazione del ### ad ### da svolgersi in forma osservata, con presenza di un operatore. Veniva confermato per il resto il regime di visita consueto.
Quindi, venivano depositate relazioni di aggiornamento da parte dei ### di ### e ### sull'andamento positivo degli incontri padre-figlio. I ### affidatari, nella relazione depositata il ###, davano altresì atto di aver individuato il ### ove inviare il minore e contattato la neuropsichiatra infantile dott.ssa ### Nelle more del procedimento parte resistente provvedeva a depositare agli atti del fascicolo il dispositivo di sentenza di condanna emesso dal Tribunale di ### (in data ###) nel procedimento penale a carico del ### per i reati di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza del minore e lesioni personali, con persona offesa la sig.ra ### Perveniva anche relazione aggiornata da parte della ASP di ### del 22.3.2023, a firma della dott.ssa ### che suggeriva un percorso alla genitorialità per ciascuno dei coniugi e un intervento di supporto psicologico per il minore. La dott.ssa ### dopo aver parlato di alta conflittualità fra le parti, ha relazionato che la signora ### era ossessionata dal dover proteggere ### dal padre, e che la stessa metteva in atti ostacolanti nel rapporto padre-figlio, che erano anche poco attendibili le dichiarazione del minore come le sue esternazioni circa la paura di stare solo col padre.
In esito all'udienza del 23.3.2023, tenuta con modalità cartolare, il giudice disponeva la prosecuzione degli incontri padre-figlio come da provvedimento emesso il ###, confermando la possibilità di organizzare incontri anche presso la casa paterna ad ### con cadenza temporale almeno ogni due mesi, rimettendo ai ### ogni valutazione in merito alla previsione di incontri anche con cadenza mensile ad ### alla durata degli incontri e alle concrete attività da svolgere, avendo come obiettivo sempre il primario interesse del bambino; disponeva, inoltre, che venisse assicurato un supporto psicologico del minore ### a cura dei ### e invitava le parti ad intraprendere - seppur separatamente - un percorso di sostegno alla genitorialità, rinviando la causa per prove orali.
In riferimento alle disposizioni adottate dal giudice istruttore, perveniva comunicazione da parte dei ### di ### (del 8.5.2023) in cui si rappresentava l'intenzione dell'odierna resistente e del piccolo ### di non recarsi ad ### ritenendo la trasferta fonte di disagio non sostenibile. In particolare veniva esposto che il minore, ascoltato individualmente, dichiarava di voler continuare a incontrare il padre presso la sede ###riguardo al percorso di sostegno alla genitorialità, veniva dato atto dell'organizzazione di una serie di incontri - per parte ### - con la psicologa dott.ssa ### dell'ASP di ### Con riguardo al minore, invece, veniva rappresentata la mancata individuazione di figura professionale idonea nell'ambito dell'ASP (compatibilmente con orari di lavoro della resistente).
In esito all'udienza del 25.5.2023, ove si procedeva all'interrogatorio formale di ### e all'escussione della testimone ### (madre della resistente), il giudice - preso atto delle richieste delle parti - nominava curatore speciale del minore ### l'avv. ### del foro di ### anche alla luce della relazione di marzo 2023 del ### dell'ASP di ### (ove risultava l'esposizione del minore alla conflittualità dei genitori, con manifestazioni di disagio anche fisico); invitava le parti a proseguire percorsi di sostegno alla genitorialità; confermava le modalità di visita padre-figlio in modalità protetta, compresa la trasferta ad ### da svolgere una volta al mese, per la quale si incaricavano i ### di ### di elaborare un calendario; sollecitava formalmente il ### dell'ASP di ### già investito della presa in carico del minore, di avviare con urgenza un percorso di sostegno psicologico in suo favore, richiamando per il contenuto e le finalità degli interventi il dispositivo dell'ordinanza del 20.10.2022.
In prossimità della successiva udienza, veniva depositata relazione da parte dei ### affidatari (datata 6.9.2023) ove si dava atto che il minore era seguito dalla psicologa ASP dott.ssa ### e del buon esito degli incontri protetti padre-figlio svolti presso la propria sede. Perveniva, altresì, relazione psicologica dell'### sul percorso di sostegno alla genitorialità avviato da ### In data ### si costituiva in giudizio il curatore speciale nominato esponendo di aver preliminarmente svolto una riunione con i legali dei genitori e che in data ###, dopo aver parlato con la madre alla presenza del figlio spiegando il proprio ruolo, procedeva all'ascolto del minore; che successivamente incontrava il ### alla presenza del suo difensore, in modo da avere un quadro completo del nucleo familiare; che in data ### si svolgeva un coordinamento online richiesto dalla stessa curatrice con il ### affidatario nella persona dell'assistente sociale dott.ssa ### con la dott.ssa ### e la dott.ssa ### del ### di ### insieme all'educatore che assisteva agli incontri protetti padre-figlio ad ### che non risultava ancora depositata la relazione della dott.ssa ### né quella relativa al percorso di sostegno alla genitorialità del ###
Il curatore speciale concludeva chiedendo la prosecuzione dei percorsi di sostegno alla genitorialità di entrambi i genitori e del percorso di sostegno psicologico del minore, al fine di verificare la futura opportunità di fare incontri padre-figlio in modalità libera e più a lungo; all'esito dei suddetti percorsi con i ### incaricati e qualora ravvisate le condizioni per l'esercizio dello stesso, l'affido condiviso di ### ai genitori.
In prossimità dell'udienza veniva anche depositata relazione dei ### di ### (del 20.9.2023) in cui veniva rappresentata la difficoltà riscontrata nella calendarizzazione degli incontri padre-figlio nei mesi estivi, peraltro non tenutisi nel mese di settembre. Venivano allegati i report degli incontri svolti ad ### nei mesi luglio/agosto nonché relazioni sul percorso di sostegno alla genitorialità del ### (concluso nel giugno 2021 presso il CSM di ### e seguente percorso di sostegno psicologico.
All'udienza del 26.9.2023 il giudice procedeva a sentire i difensori delle parti e il curatore speciale del minore. Preliminarmente, acquisito il consenso delle parti alla produzione e utilizzazione delle dichiarazioni rese dai testi in sede penale, revocava l'udienza di escussione testi.
Veniva poi stabilita la necessità di coordinamento fra il ### di ### e ### per concordare il calendario degli incontri padre-figlio, da svolgersi con le modalità e cadenze temporali già stabilite; la necessità del deposito da parte del ### affidatario, nella persona della dott.ssa ### di relazione sociale aggiornata e dettagliata sulle condizioni di vita del minore, effettuando accessi a sorpresa presso il domicilio dello stesso, con descrizione degli spazi e dinamiche familiari; sempre a cura di questo ### acquisizione di informazioni da parte delle maestre di ### dall'insegnate di arti marziali, nonché convocazione del nuovo compagno di vita della madre per approfondire il suo ruolo; telefonate padre-figlio una volta al giorno; veniva rivolto un ulteriore invito alle parti ad assumere un atteggiamento collaborativo e facilitatore nell'interesse del minore, collaborando con i ### di ### e ### per agevolare gli incontri padre-figlio; infine, veniva richiesta alla dott.ssa ### ulteriore relazione di approfondimento e disposta la prosecuzione da parte del minore del percorso di sostegno psicologico.
Il curatore speciale del minore provvedeva a depositare relazione della psicologa ASP dott.ssa ### sul minore ### (settembre 2023), con cui riferiva che nei colloqui ### manifestava spontaneità nei racconti degli incontri con il padre, dove emergeva stanchezza fisica ma tranquallità nella relazione ed evidenziando che “Le uniche irrequietezze comunicate dal bambino sono nei momenti in cui il padre crea situazione per esprimere rabbia verso le figure di riferimento affettivo, quali la madre e la nonna”. Si concludeva rilevando la necessità di comprendere i reali pensieri di ### promuovendo un ambiente più armonioso e privo di conflitti.
I ### di ### e ### depositavano relazioni di aggiornamento. Questi ultimi, in particolare, davano atto della complicità e di un'affettività importante tra padre e figlio e sottolineavano la necessità di un'evoluzione della situazione con l'apertura ad incontri liberi. I ### affidatari rappresentavano che, durante gli incontri, andava realizzandosi una migliore relazione padre-figlio, relazionando altresì sull'accesso all'abitazione materna, sulle informazioni ricevute dalle insegnanti e dal maestro di arti marziali, nonché sulla figura del nuovo compagno della ### Proponevano, laddove le altre figure professionali coinvolte avessero condiviso, un superamento della situazione consentendo gli incontri padre-figlio senza condizionamenti esterni.
Facendo seguito alle disposizioni del giudice di cui all'ordinanza del 26.9.2023, veniva depositata a chiarimento relazione psicologica di approfondimento a firma della dott.ssa ### del 29.11.2023, con particolare riguardo al tema della ossessione della signora rispetto alla necessità di proteggere il figlio dal padre e di eventuali comportamenti evitanti assunti, come aveva sostenuto la dott.ssa ###
La dott.ssa ### dopo aver evidenziato che la signora ha positivamente superato la valutazione sulle sue competenze genitoriali e dando peso - al contrario della dott.ssa ### - alla cornice di violenza in cui la ### è stata costretta a vivere, ha concluso che la signora non ostacola i rapporti padre-figlio ma essendo stata vittima di violenza presenta un atteggiamento di protezione e preoccupazione che non sfocia nel quadro di ossessività, clinicamente inteso.
Ha concluso che la ### è cosciente dell'importanza di garantire il diritto alla bigenitorialià di ### e mostra un atteggiamento collaborante.
Il curatore speciale del minore provvedeva a depositare ulteriore relazione della psicologa ASP dott.ssa ### sul minore ### (novembre 2023) ove si dava atto che nei colloqui il minore, sottoposto per anni allo stress derivante dalla conflittualità, presentava dei flash back intrusivi di vecchi ricordi, esplicitava la voglia di non vedere il padre (“mi spaventa quello che ha fatto, mi ha minacciato e picchiato”) nonché di rendere più flessibili le chiamate; ### ha poi anche dichiarato che era molto stancante arrivare in ### e ha chiesto una diminuzione delle visite in ### In esito all'udienza del 12.12.2023 il giudice trasformava gli incontri padre-figlio da protetti a osservati/facilitanti, anche in luoghi diversi dagli spazi neutri in uso al servizio, sia in ### che ad ### e anche alla presenza di soggetti terzi diversi da operatori del servizio sociale (educatore privato o terze persone di fiducia); proponeva delle date di incontri a dicembre 2023 e gennaio 2024 e disponeva, evitando ogni forma di rigidità, due telefonate a settimana; disponeva, per le visite da gennaio in poi, che il minore si recasse ad ### una volta ogni due mesi, preferibilmente per un periodo di almeno due giorni consecutivi, mentre il ### in ### almeno una volta al mese, preferibilmente per più giorni consecutivi (per condividere maggiori aspetti del quotidiano di ###, confermando per il resto le precedenti statuizioni anche con riguardo ai contatti con il nonno paterno; fissava successiva udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con successivo provvedimento del 18.1.2024 a chiarimento del precedente sugli incontri “facilitanti”, veniva espressamente previsto che “In ipotesi di rifiuto del minore a restare da solo con il padre (da esprimere preferibilmente nel corso dell'incontro e quindi alla presenza del sig. ### al fine di consentire sia al padre che al figlio di confrontarsi al riguardo) l'operatore resterà presente senza allontanarsi. Nell'ipotesi che il minore manifesti rifiuto a rimanere solo con il padre o finanche vederlo, dispone che prosegua il percorso di sostegno psicologico presso l'asl di competenza, allo specifico fine di superare detto rifiuto e consentire percorsi di riparazione delle eventuali ferite del passato, per un armonioso ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.” In prossimità della fissata udienza venivano depositate le relazioni di seguito indicate.
Relazione dei ### di ### del 20.4.2024 in cui si spiegava che gli incontri padre-figlio di dicembre 2023 e gennaio 2024 non avevano luogo per indisponibilità delle parti, per mancanza di personale specifico (educatori, anche privati) e, infine, per indisponibilità di altri familiari (nonni materni) a svolgere il ruolo di facilitatori delle relazioni padre-figlio; emergevano atteggiamenti controllati e “tiepidi” del minore nei confronti del padre negli incontri svoltisi in ### nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 alla presenza della dott.ssa ### Ulteriore relazione di questi ultimi ### del 13.5.2024 ove si rappresentava che l'incontro programmato per il 10 maggio veniva annullato per “indisponibilità da parte del minore, almeno in base a quanto riferito dalla madre, sig.ra ### telefonicamente” sulla base di una crisi respiratoria che la madre riconduceva all'ansia del figlio di incontrare il padre.
Perveniva anche relazione della dott.ssa ### in cui la professionista sintetizzava gli obiettivi dei colloqui col minore nella “possibilità di una ristrutturazione dell'immagine di ### sulla figura genitoriale paterna, percepita attualmente dal minore come fonte di stress e timore” ed evidenziava la passività dello stesso di fronte alle proposte date.
In esito all'udienza del 23.5.2024, ove il nuovo ### assegnatario del fascicolo riteneva di non poter trattenere la causa in decisione per la necessità di un ulteriore approfondimento sulla condizione di ### in accoglimento delle richieste del ### speciale, venivano sostituiti i ### affidatari del minore (### di #### provinciale di ### distretto sanitario ### con i ### del Comune di ### per tutte le attività demandate al servizio sulla base del provvedimento del 23.2.2022 e del 20.10.2022, fermo il collocamento abitativo presso la madre; veniva disposta l'attivazione del servizio di educativa domiciliare (prima non presente presso i ### antecedentemente incaricati) presso la casa materna e il coordinamento tra i ### di ### e ### per stilare il calendario degli incontri, secondo le cadenze temporali già stabilite con il provvedimento del 14.12.2023 e in modalità osservata (anche in luoghi diversi dagli spazi neutri, sia in ### che ad ### alla presenza di un operatore); veniva assegnato termine per depositare relazioni dettagliate e aggiornate da parte della pediatra dott.ssa ### delle insegnanti, della dott.ssa ### della dott.ssa ### e dott.ssa ### Seguivano le relazioni dei nuovi ### affidatari sulla presa in carico di ### e sulle visite domiciliari effettuate (luglio/agosto 2024). Emergeva la poca fiducia nutrita dal minore verso le figure professionali per non essere mai stato ascoltato e la resistenza manifestata nell'incontrare il padre. Concludevano per l'opportunità di mettersi “in ascolto” nei confronti del minore e di rispettare i suoi tempi.
Quindi il ### con provvedimento del 22.8.2024, ritenute condivisibili le conclusioni cui giungeva il ### disponeva che gli incontri padre-figlio avvenissero, per un primo iniziale periodo di “ripresa” del rapporto e ricostruzione dello stesso, non ad ### ma in ### alla presenza dei ### come richiesto da ### Perveniva ulteriore relazione di aggiornamento dei nuovi ### affidatari, datata 13.9.2024, ove si dava atto del servizio ADE svolto e che - considerato il provvedimento del giudice del 22.8.2024, tenuto conto della relazione della dott.ssa ### del 3.9.2024 nella quale si comunicava che il ### “a causa della consapevolezza della propria effettiva impotenza e in funzione del male minore per il bambino egli sceglie di arrendersi” - non erano ancora stati effettuati incontri tra il padre e il figlio.
In esito all'udienza del 22.10.2024 il giudice disponeva il deposito di relazioni di aggiornamento da parte dei ### di ### (sulle condizioni del minore, allegando i diari dell'educativa domiciliare e degli incontri già svolti e non inoltrati) e della dott.ssa ### nonché relazione della pediatra dott.ssa ### sulle condizioni di salute del minore, già richiesta e non pervenuta.
Perveniva la relazione dei nuovi ### affidatari (del 8.1.2025) dalla quale emergeva il rifiuto di ### di effettuare una videochiamata con il padre in vista delle festività natalizie, come da proposta degli assistenti sociali incaricati del caso. Si dava atto dell'affermazione della ### secondo cui ### dal mese di settembre, non aveva più effettuato incontri con la psicologa dott.ssa ### In ottemperanza a quanto da ultimo disposto dal giudice istruttore, questi ultimi ### depositavano ulteriore relazione di aggiornamento nel maggio 2025 in vista dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito dell'udienza del 29.5.2025, tenuta con modalità cartolare, il giudice con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. rimetteva la causa alla decisione del Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Sulla domanda di separazione ### degli atti e la condotta delle parti, tenuta durante il presente procedimento, rivela la frattura insanabile della comunione spirituale e materiale fra i coniugi e l'assoluta impossibilità di conseguire una riconciliazione. Pertanto deve essere accolta la domanda di separazione dei coniugi con conseguente trasmissione degli atti al competente ufficio dello Stato civile per gli adempimenti di competenza. 2. Sulle reciproche domande di addebito 2.1 Il ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione, ponendo a fondamento dell'istanza condotte violative dei doveri coniugali da parte della moglie, tra cui in particolare l'allontanamento della ### - unitamente al figlio - dalla casa familiare senza il consenso del ### a fine estate del 2018.
La resistente, a sua volta, ha formulato domanda di addebito della separazione al marito, rappresentando atteggiamenti aggressivi e condotte violente, sia verbali che fisiche, poste in essere dal ### nei suoi confronti, durante la vita matrimoniale anche alla presenza del bambino, costringendoli a vivere in un clima di terrore. Detti comportamenti hanno reso intollerabile la prosecuzione della vita matrimoniale e pertanto l'abbandono del tetto coniugale - lungi dall'essere causa di addebitabilità alla stessa della fine del matrimonio - è stato di contro solo una logica conseguenza dettata dalla necessità di sottrarre se stessa e il figlio dalle condotte violente del marito, culminate con l'aggressione del 17.8.2018, a cui è seguito il referto del pronto soccorso del 18.8.2018 e successiva denuncia del 28.8.2018 e 30.8.2018. 2.2. Preliminarmente, in punto di diritto, occorre osservare che ai sensi dell'art. 151 c.c. “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
La pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare tale situazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014).
Con riguardo all'onere della prova, in base alle regole generali, deve ritenersi gravante sulla parte che richiede l'addebito della separazione l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020).
È, invece, onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale alla violazione dell'obbligo derivante dal matrimonio (v. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018, con riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà). ### sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14162 del 14/11/2001).
Con specifico riferimento alle violenze inflitte da un coniuge all'altro, tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che esse costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. ### del 24/10/2022; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018; v. già Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7321 del 07/04/2005 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11844 del 19/05/2006).
Con particolare riguardo, poi, alle violenze fisiche, ha ritenuto che esse costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse - la pronuncia di separazione personale con addebito all'autore, esonerando il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi di una situazione di crisi della coppia (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017; Cass., Sez. 6 - 1, Sentenza n. 433 del 14/01/2016).
I comportamenti fisicamente e moralmente lesivi, inflitti da un coniuge all'altro, rappresentano, infatti, una delle violazioni più gravi dei doveri nascenti dal matrimonio, tali da fondare l'addebito della separazione all'autore degli stessi, ed è sufficiente un singolo episodio di percosse o comunque di violenza fisica a danno del coniuge, per devastare in maniera definitiva l'equilibrio della coppia e giustificare la richiesta da addebito della separazione, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 817 del 14/01/2011; Cass., Sez. 1, Sentenza 8548 del 14/04/2011).
Va poi infine precisato che per giurisprudenza di legittimità ormai consolidata i comportamenti reattivi del coniuge che sfociano in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l'addebito della separazione, causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione (Cassazione civile sez. VI, 21/03/2018, n. 6997). 2.3. Venendo al caso di specie, e principiando dalle allegazioni di violenza della sig.ra ### poste a fondamento della domanda di addebito al marito, il procederà alla loro valutazione, tenendo anche conto dei documenti in atti, dell'istruttoria svolta in questo procedimento civile (il ### si è proceduto ad interrogatorio formale della ### e all'assunzione testimoniale della madre, sig.ra ### e alla successiva udienza del 26.9.2023 il ### ha revocato l'ammissione degli altri testi, avendo acquisito dalle parti il consenso alla produzione ed utilizzazione delle dichiarazioni rese dai testi in sede penale) e tenendo altresì conto (quali prove atipiche che il ### civile può assumere alla base del proprio convincimento) delle trascrizioni delle dichiarazioni della persona offesa, ### nel procedimento penale (come depositate in questo fascicolo in data ###) e della sentenza di penale di condanna a 1 anno e sei mesi di reclusione depositata agli atti dalla difesa ### in data ### (sentenza oggi pendente in appello) che ha riconosciuto il ### responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni, unificati tra loro sotto il vincolo della continuazione, con concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate (fra cui quella dell'art. 61, n. 11-quinquies, c.p. - l'avere commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto).
Sotto quest'ultimo profilo, preme al Collegio sin da subito evidenziare che, se anche risulta che tale sentenza non è passata in giudicato, essendo stata appellata, tuttavia le risultanze del dibattimento penale ed in particolare le dichiarazioni dei testi possono essere considerate anche ai fini del presente procedimento: per costante giurisprudenza, infatti, sia la sentenza penale, pur non passata in giudicato, sia le testimonianze assunte nell'ambito di procedimento penale sono da considerare prove atipiche che possono essere assunte alla base della valutazione del giudice civile quando, come nel caso di specie, nel processo penale l'imputato, parte del processo civile, sia stato posto in condizione di esercitare la piena difesa.
Le risultanze del giudizio penale possono dunque essere assunte dal giudice civile alla base del proprio convincimento costituendo elementi di prova da valutare alla stregua delle altre risultanze, assumendo pertanto il valore di elementi indiziari, come tali liberamente valutabili dal giudice, sulla base delle regole che disciplinano le prove per presunzioni.
Preme poi anche ricordare che all'udienza del 26.9.2023, il ### istruttore ha acquisito il consenso delle parti alla produzione ed utilizzazione delle dichiarazioni rese dai testi in sede penale, revocando l'udienza di escussione degli altri testi. 2.3.1.Principiando dunque dalle allegazioni di violenza della ###ra ### come articolate nel presente procedimento civile e valutando i relativi elementi di prova come ivi emersi, la stessa ha rappresentato la perpetrazione di atteggiamenti violenti e prevaricatori da parte del marito lungo tutta la vita matrimoniale, sfociati in più occasioni in vere e proprie aggressioni fisiche ai suoi danni, deducendo che il ### diventava sempre più ossessionato dalle condizioni economiche del nucleo familiare, tanto da rovistare nella spazzatura per verificare gli sprechi di cibo e pretendere il riutilizzo dei pannolini di ### benchè sporchi.
La resistente ha dedotto che, in un primo momento, sopportava tali condotte, ma che con il passare del tempo l'aggressività del ### emergeva con più frequenza, con continue umiliazioni, attacchi d'ira e percosse, tanto da manifestare al coniuge - nel mese di febbraio 2018 - di voler procedere alla separazione. Nel mese di agosto 2018, a seguito di un episodio di violenza fisica subìto dal marito in data ### che la costringeva a recarsi il giorno dopo presso il ### del ### di ### la stessa sporgeva denuncia-querela nei suoi confronti in data ### e integrazione del 30.8.2018 per le condotte poste in essere dal marito e successivamente fuggiva dall'abitazione familiare, assieme al figlio e alla madre, sopraggiunta dalla ### Quanto dedotto dalla signora, trova riscontro nel certificato di ### soccorso del 18.8.2018 agli atti del procedimento ove le veniva diagnosticato “contusione del cuoio capelluto” guaribile in sei giorni (referto in atti del 18.8.2018), lesione che risulta del tutto compatibile con la modalità di aggressione descritta dalla signora in denuncia (“in data 17 u.s., difatti, si presentava a casa ### con l'intenzione di prendere il bambino e portarlo a casa dí mio suocero per un periodo imprecisato. Preoccupata da tale situazione, cercavo di convincerlo che questo non ero lo soluzione più idonea per íl figlio e che era opportuno che, almeno la notte, ### dormisse da me. Ne scaturiva una discussione accesa durante la quale ### mi aggredíva fisicamente colpendomi sullo testa con vari pugni e, mentre cercavo di scappare per le scale, mio marito mi lanciava contro degli oggetti nel tentativo di colpirmi senza riuscirvi. Mio figlio, terrorizzato, manifestava la chiara volontà di restare a casa con me tentando egli stesso di placare la furia del padre che, comunque, prendeva il figlio per poi andarsene..”).
All'udienza del 25.5.2023 è stata escussa la testimone ### madre dell'odierna resistente, che sostanzialmente ha confermato le condotte aggressive e violente del ### nei confronti della moglie.
La testimone, a specifica domanda sul litigio avvenuto tra i coniugi il ###, giorno del primo compleanno di ### alla presenza dei genitori della ### ha dichiarato “eravamo presenti io e mio marito, non il sig. ### c'era ### e ricordo che ### tornato dalla banca aveva trovato un ammanco sul conto corrente, urlava, rompeva mobili, lanciava le sedie, dava pugni al muro; ### era spaventato, lo portai di sopra nelle camere per allontanarlo da quella scena, mio marito cercò di calmare il ### che inveiva contro ### Rita”.
E ancora, sugli atteggiamenti feroci e minacciosi asseritamente tenuti dalla ### nei confronti del marito, la signora ### ha affermato “assolutamente no, era lui che usava violenza verbale e fisica contro mia figlia. Il mio ex genero si alterava per un nonnulla, ad esempio per una luce rimasta accesa, dava pugni alle porte, pugni ai muri. Ricordo che spesso ero già a letto, udivo dei rumori e lui diceva che aveva sbattuto, ma non era vero. Anche alla presenza di ### avvenivano questi scoppi di ira; con il bambino lo vidi solo una volta scuoterlo per le braccia perché lui era la pianoforte ed il bambino, di circa un anno e mezzo, non stava fermo sul divano ad ascoltarlo. A quel punto presi il bambino e lo portai di sopra. Anche quando il bambino faceva i capricci definiva il bambino rompicoglioni e diceva che non lo aveva voluto. ### figlia mi confidò che ### aveva acconsentito ad avere un figlio purché non gli costasse troppo. A volte ### mi chiamava dicendo che il bambino aveva bisogno di scarpe e che ci dovevo pensare io”, precisando altresì che “le discussioni del ### erano all'ordine del giorno, sempre per gli sprechi di cibo, la sera quando rincasava controllava nel bidone della spazzatura cosa avevamo buttato, si lamentava anche per un dito di farina”.
La testimone ha precisato di non aver mai chiamato le ### dell'Ordine, nel tentativo di farlo ragionare, e che talvolta il ### la insultava dicendo di non aver insegnato niente alla propria figlia. ### osservare, sull'attendibilità del teste, madre della resistente, quanto segue: anzitutto, deve evidenziarsi che la signora, sentita a teste in sede ###data antecedente alla sua testimonianza in sede civile del 23.5.2023, è stata ritenuta dal ### penale attendibile, avendo in sentenza dato atto che la stessa non ha manifestato risentimento o acredine nei confronti dell'imputato e che ha riferito fatti a sua conoscenza (si veda, ad esempio, l'episodio delle vacanza del ### 2016), limitandosi ad evidenziare il suo crescente timore per l'incolumità della figlia.
Non si hanno motivi per sostenere che la medesima teste non abbia reso dichiarazioni attendibili anche in sede civile, sia perché sono sostanzialmente confermative del quadro familiare in cui la figlia viveva come riferito in sede penale, sia perché anche caratterizzate dal riferimento ad episodi molto specifici ( si veda l'episodio di ### di un anno e mezzo che avrebbe dovuto ascoltare fermo e seduto sul divano il padre suonare al pianofortecfr. dichiarazioni del verbale del 23.5.2023).
Continuando nelle valutazione degli elementi emersi nel presente procedimento, non può poi non essere evidenziato anche come lo stesso ### in varie occasioni abbia parzialmente ammesso di aver avuto agìti incontrollati nei confronti della moglie, benchè descritti come reazioni ai comportamenti scontrosi e provocatori della controparte. Ed in particolare: -nella stessa denuncia a sua firma, datata 2.9.2018, per sottrazione di minore, il ### ha dichiarato “solo in una occasione, circa otto anni fa, all'inizio del nostro rapporto, durante un litigio siccome lei sbatteva le porte ed urlava e non ascoltava le mie ripetute richieste di stare calma e parlare con me, la prendevo per le braccia costringendola a stare ferma davanti a me. Solo in quella maniera riuscii a farla calmare e parlare. Da quella volta io non mi sono più permesso di toccarla mentre lei più volte mentre litigavamo mi ha aggredito , minacciandomi e tirandomi oggetti vari…
La mia vera preoccupazione è sempre stata la condizione di mio figlio ### che pur senza volerlo è stato coinvolto nei nostri litigi e nell'atmosfera rabbiosa che si è venuta a creare… In questo periodo ho deciso di fare qualche seduta da una psicologa per accettare emotivamente la situazione devo dire che è stata una decisione positiva in quanto mi aiuta ad affrontare un po'meglio anche i comportamenti di ### .- Ho imparato a gestire la mia rabbia, ad avere più autocontrollo quando si litiga. ..Anche in quest'ultimo periodo per scaricare la mia tensione ho battuto i pugni al muro ma, non ho in nessun modo colpito mia moglie”; -in sede ###l'assistente sociale dott.ssa ### - che aveva eseguito indagine socio-familiare su incarico del T.M., relazione del 26.10.2018 - il ricorrente ha tuttavia riferito anche di altro specifico episodio, rappresentando “i nostri litigi sono sempre stati forti, qualche volta sono riuscito a lasciarla stare, a farla decantare ma altre volte no. I litigi avvenivano anche davanti al bambino; io sono stato preso dai modi arroganti di ### e non mi sono riuscito a fermare. Mi ricordo un episodio quando nel dicembre 2016 siamo andati in ### ed io avevo la febbre. ### forse era esasperata dal fatto che non potessi uscire; un giorno lei voleva portare fuori ### ma lui non voleva uscire e lei allora gli ha messo il giubbotto per forza e ha iniziato ad alzare la voce e gli ha alzato anche le mani e allora io non c'ho più visto e le ho dato un calcio sul sede ###tale sede che i litigi avvenivano soprattutto a causa della mancanza di dialogo, degli sprechi di ### da un punto di vista economico ma anche perché era solita buttare via il cibo, di fatto confermando quanto anche riportato dalla testimone ### - pure la dott.ssa ### (### nella relazione inerente la ### valutazione delle capacità genitoriali del ### del 7.2.2019, dopo aver evidenziato che per la struttura di personalità del ### si riscontra una “difficoltosa gestione della rabbia” ha espresso che “in sede di colloquio, egli conferma, seppure in minima parte, gli episodi di aggressione fisica e verbale verso la ex-moglie (da essa denunciati) in presenza del figlio, giustificandoli come reattivi ai comportamenti - a suo dire - aggressivi e prepotenti della donna sia verso lui stesso che verso il figlio. Si mostra solo parzialmente consapevole di - e rammaricato per - l'impatto potenzialmente traumatizzante di tali violenze assistite sulla psiche del bambino”. 2.3.2. In base all'art. 64 bis delle norme di attuazione del c.p.p. (introdotto dalla ### 69/19 c.d. legge sul ### per il contrasto alla violenza domestica), sono stati acquisiti agli atti del presente procedimento la sentenza penale di condanna di primo grado del ### e le dichiarazioni testimoniali della ###ra ### parte offesa e costituitasi parte civile nel procedimento penale, che vanno considerate quale prove atipiche nel presente procedimento, quindi da valutare alla stregua di altri risultanze istruttorie e assunte alla base del convincimento del #### rammentare che, come noto, la parte civile può legittimamente rendere testimonianza nel processo penale, non esistendo all'interno del processo penale una norma analoga all'art. 246 c.c. e tale testimonianza può essere sottoposta al cauto e motivato apprezzamento del giudice, che può fondare la sentenza di condanna anche soltanto su di essa, quando la dichiarazione della parte offesa sia sostenuta da attendibilità e coerenza. Al contrario le dichiarazioni della parte nel processo civile in sede di interrogatorio formale hanno rilevanza solo quando assumano valore confessorio, riferendosi a fatti relativi a circostanza sfavorevoli alla parte, mentre non hanno rilevanza probatoria quanto si riferiscono a fatti favorevoli alle allegazioni della parte.
Ciò precisato, occorre allora incentrare l'attenzione sulla valenza probatoria delle dichiarazioni rese dalla parte civile nel processo penale in presenza di allegazioni di violenza domestica. E' noto che la violenza domestica spesso non ha riscontri esterni consumandosi le relative condotte all'interno della casa familiare, ove spesso non sono presenti terzi. Ritiene il Collegio che, soprattutto per la valutazione degli effetti di tale violenze sullo sviluppo dei minore, e pertanto per adottare provvedimenti in merito all'affidamento dei figli, possa essere attribuire valenza probatoria anche alle dichiarazioni della donna vittima di violenza, quando tali dichiarazioni siano state assunte in contesti nei quali la donna, vittima di violenza, ha formulato impegno a dire la verità con assunzione di responsabilità penale nel caso di dichiarazioni reticenti o mendaci.
Tutto ciò precisato, il Collegio rileva che le dichiarazione rese dalla ### in sede penale trovino pieno riscontro nelle dichiarazione testimoniali che il teste sentito nel presente giudizio civile (la sig.ra ###: in entrambe le deposizioni sono univoci i riferimenti al fatto che il ### fosse ossessionato dal bilancio familiare, che si alterasse anche per una luce rimasta accesa, che usasse violenza psicologica e fisica nei confronti della ### che nel giorno del primo compleanno di ### (24.6.14) il ### a fronte di un ammanco nel conto corrente, ha reagito dando pugni ai mobili (cfr. dichiarazioni in sede civile della ### “eravamo presenti io e mio marito, non il sig. ### c'era ### e ricordo che ### tornato dalla banca aveva trovato un ammanco sul conto corrente, urlava, rompeva mobili, lanciava le sedie, dava pugni al muro; ### era spaventato”; dichiarazioni in sede penale della ### “Il primo compleanno di ### io non me lo dimenticherò mai, perché ha preso a pugni un mobile davanti ai miei genitori. Avevamo organizzato questa festa di primo compleanno, perché abbiamo fatto il battesimo ma non... abbiamo fatto una cosa più diciamo ristretta, preventivando una festa più importante, tra virgolette, con i parenti al primo compleanno. È stata una giornata terribile, perché lui, con la scusa di un ammanco in banca, secondo lui, di soldi, è tornata a casa e ha fatto... ha preso a pugni un piano di legno in cucina, scollandolo dal muretto, dove era appoggiato, ha preso a pugni il mobile. Mio padre mi ricordo che l'ha portato fuori, dicendogli “### che queste cose davanti al bambino non le devi fare”, perché ### era agitato”). 2.3.3. Da tutti gli elementi acquisiti, emerge dunque la prova delle condotte violente ed aggressive del ### che “scriminano” la condotta della moglie di allontanarsi dalla casa familiare, necessitata per salvaguardare se stessa e il figlio, con conseguente accoglimento della domanda di addebito avanzata dalla resistente e rigetto di quella formulata dal ricorrente. 3. Sull'affidamento di ### 3.1. Non vi sono i presupposti cautelari (fumus e periculum) per rimettere la causa sul ruolo e accogliere la domanda cautelare della difesa del ricorrente volta a ricondurre il minore presso l'abitazione paterna, con previsione di affido esclusivo al padre. 3.2.Premesse. ### ha nel corso del giudizio strenuamente sostenuto che il rifiuto via via crescente del minore ad incontrarlo sia frutto del condizionamento materno, richiamando a sostegno la certificazione della dott.ssa ### del 22.3.2023. ### ha, di contro, negato ogni forma di condizionamento, esclusa dal Ctu dott. ### avanti al quale ha, con onestà intellettuale evidenziata anche dallo stesso ### riconosciuto di essere solo iperprotettiva nei confronti del figlio, alla luce delle violenze cui ### ha assistito come spettatore e alla luce dell'episodio del 16.4.2021, in relazione al quale è pendente presso il Tribunale di ### un processo a carico del ### La dott.ssa ### dopo aver parlato di alta conflittualità fra le parti ma mai facendo riferimento anche al contesto di violenza (che frattanto era stato accertato il mese prima della certificazione rilasciata) ha descritto la ### come ossessionata dal dover proteggere ### dal padre, con messa in atto di condotte ostacolanti nel rapporto padre-figlio. ###. ### prima (nel 2021) e la dott.ssa ### psicologa della ### poi (a fine novembre 2023, chiamata a chiarimenti rispetto a quanto riscontrato dalla ### hanno invece, correttamente, saputo leggere le dinamiche della triade alla luce non della conflittualità, ma della violenza che è concetto diverso.
E' questo l'equivoco di fondo che non deve mai annidarsi in casi accertati, come questo, di violenza domestica: il concetto di conflittualità fra le parti (richiamata in quasi tutte le relazioni dei ### sociali e specialistici) e il concetto di violenza (cui dà peso il ###. ### e la Dott.ssa ### nella sua relazione a chiarimenti del novembre 2023) sono diversi.
Il conflitto presuppone una parità fra le parti, la violenza no. ### restando che si andrà a motivare infra il perché la sig.ra ### non può dirsi madre ostacolante nei rapporti padre-figlio, preme al Collegio evidenziare che incolpare una donna, vittima di violenza a cui ha assistito il figlio, di ostacolare i rapporti padre-figlio costituisce non solo un paradosso ma una forma di vittimizzazione secondaria che deve assolutamente essere evitata.
Ferma la pregnanza e maggior valenza dei risultati sul punto offerti dalla Ctu del Dott. ### (su cui si tornerà infra) che ha escluso forme di condizionamento materno da parte della ### intanto preme rilevare che è dato assolutamente oggettivo che la signora ### - vittima di violenza del marito e scappata da casa il ### - abbia all'udienza del 4.6.2019 acconsentito, pur nella vigenza degli incontri protetti padre-figlio, che il ### andasse da solo al mare con il figlio una settimana (sui motivi si veda la ### la signora confidava nel buon esito dei percorsi del ###: se vi fosse stata volontà diretta di condizionamento, non avrebbe prestato il consenso; che inoltre dopo quella vacanza, dopo la quale ### avrebbe riferito alla madre spiacevoli fatti accaduti e per i quali sarebbe tornato a casa turbato, il minore riprese gli incontri con la psicologa ### che, avendo registrato di persona attacchi di collera del ### nei confronti della ### (cfr. relazione del 3.6.2020) e pur avendo individuato un fattore di rischio per ### nell'essere esposto alla rabbia paterna, sottolineava comunque l'importanza della continuità dei loro rapporti, sempre da tenersi in modalità protetta (sui riferiti accadimenti in vacanza della signora ### ove il bambino le avrebbe detto che sarebbe stato rinchiuso al bagno dal padre perché cercava la mamma, e che il padre diceva “cose brutte della mamma” del tipo che era cattiva e che sarebbe sparita in vortice, la dott.ssa ### evidenzia che era comunque già ricorrente nei sogni e nei racconti di ### che il padre potesse far del male alla mamma) e la dottoressa ha relazionato anche sul fatto che ### non avesse riferito gli episodi della vacanza alla psicologa per paura che il padre avesse installato delle telecamere ove si svolgevano gli incontri.
E' dato poi incontestato, perché ammesso, che il ### abbia in quella vacanza proferito frasi al bambino circa la volontà materna di separarsi, così coinvolgendo il minore di appena 7 anni nelle dinamiche separative: nella relazione dei ### del 12.8.2019 il ### ha infatti ammesso di aver detto alcune frasi al bambino circa la decisione materna di separarsi, chiedendo come poteva rimediare all'accaduto per essersi reso conto che tali frasi non giovavano al benessere del figlio. ### del 2.12.2021 Osservazioni sul minore.
Il dottor ### ha chiaramente affermato che, a fronte di due genitori che si sentono vittima l'uno dell'altro, l'unica vittima della presente vicenda è ### Il “dipendono tutti da me” è il “circuito” in cui è stato inserito, con rischi psicoevolutivi del minore. E' un minore che è cresciuto nell'accontentare i genitori, così proteggendoli (pag. 27) ma ha taciuto i propri bisogni. Ha riscontrato in ### un conflitto di lealtà (banalmente inteso - come dice il Ctu - “non voglio scontentare nessuno”, conflitto riscontrato anche nelle successive relazioni dei ###, ma ha escluso forme di condizionamento psicologico materno (su cui si tornerà infra).
Competenze genitoriali.
Quanto al padre, il Ctu ha riscontrato scarsissime risorse personali che non gli permettono di fronteggiare in modo assertivo le dinamiche relazionali con la ###ra ### e, soprattutto, con il figlio; ha registrato un'estrema difficoltà nel ### a riconoscere i propri limiti e le modalità disfunzionali con le quali si approccia al figlio; ha rilevato che ### non riesce a compiere un salto evolutivo nei confronti di ### con il quale riesce a rapportarsi solo con il gioco, alla stregua di un coetaneo. ### ha anche chiesto al ### di spiegare a ### il perché si vedevano agli incontri protetti, ma il padre non lo ha fatto così non affrontando l'esame di realtà. ### ha negato di essere stato violento con la moglie (cfr. pag. 10: ### “qual è la sua responsabilità in tutta questa vicenda?”, lui “io non ho mai fatto nulla nei confronti di gioele per far verificare questa situazione negli ultimi tre anni...la responsabilità è di entrambi….la mia può essere quello di non aver dato la vita alla signora che voleva...avevo 270mila euro...la responsabilità è quella di non aver rispettato le aspettative della signora...io certamente ho il mio carattere, i miei difetti...sono una persona precisa e puntigliosa...sicuramente non sono una persona violenta...sono una persona responsabile, per mio figlio e per lei ho cercato di fare del mio meglio….i miei difetti ed errori ci sono...la signora mi sta chiedendo 80mila euro di risarcimento danni..).
Significativo il passaggio della Ctu secondo cui “il #### non riesce minimamente a mettersi in discussione e ritiene che il suo rapporto con il figlio è (potrebbe essere) buono, non ammettendo valutazioni differenti. Una rigidità emotiva che non gli permette di relazionarsi adeguatamente con il figlio che vede distante. Solo il gioco riesce ad avvicinarli. Infatti, egli pensa che il figlio è condizionato psicologicamente dalla madre in grado di manipolarlo attraverso tecniche professionali. Tuttavia, lo scrivente non ravvisa alcun condizionamento psicologico tipico dell'alienazione parentale, ma il padre insiste con la tesi del condizionamento psicologico. Una trappola mentale per non mettersi in discussione: “la responsabilità è solo della ###ra ### io sono una vittima”. Tuttavia, continuando ad atteggiarsi come vittima, allontana sempre di più il figlio, il quale rimarrà ancorato alla madre percepita come figura più presente”.
Quanto alla madre, il Ctu ha ravvisato nella ### non solo maggiori risorse personali ma anche maggiore capacità di autocritica che le permette così di potenziare la crescita personale e relazionale nei confronti del figlio.
Ha rilevato che la sig.ra ### tende ad essere percepita dal figlio come una vittima da proteggere e che la stessa “con grande onestà intellettuale afferma, nel suo colloquio individuale, che il bambino tende a proteggerla poiché la percepisce fragile”: il Ctu ha però escluso forme di condizionamento psicologico della madre sul minore nelle forme dell'alienazione parentale.
Scrive infatti il Ctu a pagina 26: “###ra ### è accusata dal #### di condizionare psicologicamente il figlio per distruggere la loro relazione. In realtà, questo CTU non ha ravvisato alcun condizionamento psicologico tipico dell'alienazione parentale: questo non è un caso di alienazione parentale. Il figlio subisce l'influenza della madre al pari di come la subisce dal padre allorquando questi lo iperstimola con il gioco oppure gli chiede, in modo suggestivo, se gli fa piacere sentire al telefono il «papi»”.
Ritiene il Collegio che le conclusioni del ### siano assolutamente chiare e condivisibili, e siano non solo coerenti con ciò che è successo (dinamiche disfunzionali, violenza, conflitto di lealtà del minore), ma addirittura profetiche, considerato tutto quello che dopo si è registrato.
Infatti, a distanza di quattro anni, gli educatori nel maggio 2025 così relazionano in merito a ### “Il minore ha riferito altresì come, negli incontri effettuati ad ### si sia sforzato di mantenere un comportamento estremamente educato e composto, al fine di evitare i conflitti e contenere la figura paterna”. ### per forza tutti, ad eccezione di se stesso, come rilevato nel 2021 dal ### ha fatto parte di ### che oggi dodicenne, nella piena capacità di discernimento, e accompagnato dalla psicologa dott.ssa ### sino al suo pensionamento, ha finalmente saputo riconoscere questi suoi interni meccanismi dettati dal conflitto di lealtà, che però non sono attribuibili al condizionamento materno, come ha ben spiegato il ### Quanto al sig. ### va dato atto che lo stesso si è sicuramente impegnato nel presenziare agli incontri protetti/osservati svolti lungo il corso di questo processo, sino all'aprile 2024, e nonostante la resa ultima. Allo stesso va da atto di aver chiesto aiuto alla dott.ssa ### per essere sostenuto psicologicamente nella vicenda giudiziaria separativa, anche dopo il termine del percorso di sostegno alla genitorialità che la stessa dott.ssa ### certifica essersi positivamente concluso nel giugno 2021.
Tuttavia, vanno evidenziate delle criticità strutturali e ancora persistenti che allo stato non possono dirsi superate e che svuotano di risultati concreti l'impegno del padre a raggiungere il figlio agli incontri. ### ha riscontrato limitate risorse genitoriali nel ### a fine 2021 (quindi dopo il giugno 2021 quando la dott.ssa ### ha invece affermato che lo stesso aveva positivamente concluso il suo percorso sulla genitorialità), portando, fra i vari esempi, quello per cui il ### si lamentava difronte a ### dell'operato dei ### Va anche, purtroppo, evidenziato che il ### oltre a negare gli agìti di violenza, nonostante i numerosi riscontri, invece di compiere un percorso di assunzione di responsabilità delle violenze e di recupero di competenze genitoriali ha continuato per l'intero corso del procedimento ad addossare alla ricorrente ogni responsabilità in merito al diniego del figlio alla frequentazione, dimostrando incapacità di valutazione critica dei propri agiti, caratteristica, questa, riscontrata dal Ctu nel 2021, e sulla quale non ha dato sino ad oggi prova di aver lavorato.
Non solo: non ha nemmeno, autocriticamente, anche solo ipotizzato che la storia di violenza a cui ha dovuto assistere il piccolo ### potesse avere un peso nella psiche del figlio (cfr. relazione iniziale della dott.ssa ### del 2019; il ### ha relazionato che il ### non è riuscito a dire al figlio il perché si dovevano incontrare tramite incontri protetti, e ha riscontrato che “il #### non riesce minimamente a mettersi in discussione”).
Tutto ciò detto, il Collegio esclude dunque che la resistenza (e non chiusura totale come si vedrà infra) di ### a vedere il padre sia stata dettata da un condizionamento materno: la storia in esame si inserisce in una cornice di violenza, subìta dalla donna e a cui ha assistito ### con i traumi annessi (flash back intrusivi di cui parla sia la dott.ssa ### nella relazione del novembre 2023 sia da ultimo gli educatori del servizio sociale di ###. La fragilità che si trova a vivere una donna vittima di violenza, e la tendenza all'iperprotezione del figlio che a quelle violenze ha assistito (iperprotezione che la ### onestamente riconosce avanti al ### e non nega) non significano affatto automaticamente condizionare con coscienza e volontà il figlio nel rapporto con il padre: sarebbe una lettura non solo semplicistica ma che non terrebbe debitamente conto della storia di violenza come emersa nel presente giudizio e in quello penale, finendo per vittimizzare ancora una volta la ### Concludendo le dovute premesse, preme poi al Collegio evidenziare lo sforzo profuso lungo tutto il procedimento iscritto nel 2018, caratterizzato da numerose istanze, udienze e conseguenti provvedimenti, ove sono state attuate tutte le forme possibili di intervento sul nucleo: nel 2021 è stata rinnovata la Ctu sulle competenze genitoriali, pur a fronte delle valutazioni svolte dalle relative USL sulla coppia genitoriale nel 2019; nel 2022 sono stati incaricati i ### sociali di ### come affidatari del minore; nel 2023 è stato nominato un ### speciale; nel 2024, la causa è stata rimessa sul ruolo dal nuovo ### istruttore per approfondire ancora la situazione di ### cambiando territorialmente i ### sociali affidatari con quelli di ### che hanno attivato la prima educativa domiciliare presso la casa materna come strumento di supporto a ### nel 2022 è stata disposto un percorso di sostegno psicoterapeutico per il minore, preso in carico dalla dott.ssa ### dell'Asp di ### sino al suo pensionamento; sono stati garantiti gli incontri padre-figlio, addirittura autorizzata nell'estate 2019 una vacanza al mare padre/figlio - sul consenso di entrambe le parti, quindi anche della ### sono stati semi-liberalizzati gli incontri, per poi tornare alla modalità protetta dopo l'episodio del parco del 16.4.2021; oggi ### ha 12 anni e, nell'aprirsi agli operatori del nuovo ### (cfr relazioni dell'8.1.2025 e del 26.5.2025, a firma dell'educatrice Dott.ssa ### e dell'assistente sociale Dott. ###, ha espresso il desiderio di avere una vita normale, la sua stanchezza nell'essere coinvolto nelle dinamiche giudiziali, non ha detto di non voler mai più rivedere il padre, ma ha fatto capire sostanzialmente di aver bisogno di tempo, che da un lato ha ricordi spiacevoli di quando era ad ### e dall'altro appare frustrato che il riavvio degli incontri col padre (interrotti nell'aprile 2024) - in solo territorio calabrese come disposto con provvedimento dell'agosto 2024- non si sia svolto.
E' infine doveroso, in questa lunga premessa, dare voce a ### oggi dodicenne, e vittima di violenza assistita del padre nei confronti della madre, ritrascrivendo alcuni passaggi della restituzione offerta nelle relazioni dei nuovi ### sociali di ### a firma dei Dott.ri ### e ### con i quali il minore ha instaurato un buon rapporto, dopo che lo stesso - comprensibilmente, data anche la tenera età e la vicenda - ha avuto difficoltà ad aprirsi con tutte le pregresse figure professionali.
Relazione dell'8.1.2025: - periodo di osservazione 29.7.24-16.12.24: “Nel corso degli incontri domiciliari, ### ha manifestato una crescente apertura nei confronti degli scriventi, condividendo aspetti rilevanti del proprio vissuto emotivo e relazionale. In una prima fase ha espresso sfiducia nei confronti delle figure professionali, affermando di non essersi sentito ascoltato in passato. Gli scriventi hanno colto l'occasione per chiarire il senso del loro intervento, il ruolo e le finalità delle visite domiciliari. Il ragazzo ha ascoltato con attenzione. Nel prosieguo del percorso, ### ha comunicato la propria difficoltà a recarsi nella città in cui vive il padre , associando tale luogo a ricordi spiacevoli. Ha altresì dichiarato di non volere incontri individuali con il padre, ma di sentirsi maggiormente a proprio agio nel casi in cui fossero presenti gli operatori di riferimento (gli scriventi). La sua posizione denota una chiara resistenza all'incontro, ma al contempo anche un'apertura condizionata a specifiche garanzie di contenimento e tutela. - periodo di osservazione 5.2.25-14.5.25“ La scrivente ### ritiene che il minore sia rimasto deluso per il fatto che dapprima si è “insistito” per il ripristino degli incontri ed ha dovuto conoscere nuove figure professionali; lui stesso era concorde nel tornare ad incontrare il padre alla “condizione” di vederlo presso ### c/o zone limitrofe; il papà non ha accolto la sua richiesta ma ha risposto con una posizione di arresa. Il minore inizia a verbalizzare maggiormente le sue emozioni e i suoi sentimenti. Il lavoro educativo dovrà continuare in questa direzione per far maturare la persona a livello emotivo. Pertanto, alla luce di quanto esposto e come già richiesto nella precedente relazione, sarebbe opportuno ed adeguato che attualmente per i primi incontri sia accolta la modalità di ripristino incontri padre.-figlio accettata dal ragazzo, ovvero presso ### e/o zone limitrofe e in presenza delle figure professionali, in modo tale da porre le basi per uan ri-costruzione del legame padre-figlio”.
Ultima relazione del 26.5.2025: “Nel prosieguo degli incontri, il minore si è aperto spontaneamente rispetto al rapporto con il padre, esprimendo sentimenti di frustrazione. Ha riferito toni aggressivi e urla, pur senza entrare nei dettagli. Si sono osservate delle brevi pause da configurarsi come “flash back” emotivi. Il minore ha riferito altresì come, negli incontri effettuati ad ### si sia sforzato di mantenere un comportamento estremamente educato e composto, al fine di evitare i conflitti e contenere la figura paterna. Tale apertura ha messo in luce l'efficacia della “pausa riflessiva” come strumento educativo volto a favorire una maggiore consapevolezza emotiva…La resistenza del minore nel voler incontrare il padre pare legata non solo a ricordi spiacevoli, ma anche al senso di delusione che sembra sperimentare quando il padre tenta di rientrare nella sua vita. Questo porta il minore a manifestare distacco/resistenza nei confronti della relazione con la figura paterna , nonché una certa stanchezza nei confronti delle figure professionali esterne al nucleo familiare.
Esprime ancora il desiderio di una vita “normale”, come lui stesso afferma, priva dell'intervento costante di figure professionali, e caratterizzata da un senso di appartenenza ad un contesto affettivo stabile e rassicurante (quale è quello in cui vive) , in cui per lui la presenza del padre non è contemplata” Da parte di ### non vi è mai stato un rifiuto netto ed irremovibile ad incontrare il padre, si è registrata una ambivalenza dovuta al conflitto di lealtà e alla storia di violenza a cui il minore ha dovuto assistere; oggi ### chiede il rispetto dei suoi tempi ed è necessario prevedere determinate forme di sostegno a suo favore. 3.3. Tutto quanto appena premesso e considerato, e passando a regolare l'affidamento di ### il Collegio non può non fare riferimento all'art. 31 della ### del Consiglio di ### sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificato dall'### con legge 77/2013, a mente del quale “al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione”, con la conseguenza che le condotte del genitore, se qualificate come violenza domestica, devono essere considerare ai fini del regime di affidamento.
A fronte di limitate risorse personali per svolgere il ruolo genitoriale del ### come accertate dal Ctu nonostante il suo percorso di sostegno alla genitorialità terminato prima dell'inizio stesso delle operazioni peritali e a fronte del fatto che il ricorrente mai ha saputo sino ad oggi riconoscere di aver posto in essere condotte violente con assunzione di responsabilità e relativi percorsi dedicati di presa di consapevolezza, vi è una madre con maggiori risorse personali, con maggiore autocritica, che il Ctu ha escluso essere “alienante” e che ha dimostrato di accudire adeguatamente lungo il corso del giudizio il figlio, inserito in un contesto affettivo stabile e rassicurante.
Non sussistono pertanto più le ragioni per continuare nell'affidamento del minore al ### sociale, che era stato disposto nel 2022 in un'epoca in cui la vicenda penale della violenza era ancora sub iudice.
Deve oggi dunque essere disposto l'affidamento esclusivo rafforzato di ### alla madre, la quale eserciterà la responsabilità genitoriale per tutte le questioni anche quelle di maggiore rilevanza attinenti il minore, disponendo il collocamento del minore presso l'abitazione materna. Nulla quaestio sull'assegnazione della casa familiare sita in ### essendosene la resistente allontanata da 7 anni.
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile. ### ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura. ### l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore; inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, alla luce di tutte le motivazioni già esposte, appare maggiormente rispondente all'interesse superiore del minore prevedere il suo affidamento esclusivo c.d. "rafforzato" o "superesclusivo" alla madre con competenze genitoriali concentrate in capo alla stessa anche in ordine alle scelte più importanti riguardanti il figlio, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, secondo quanto consentito dall'art. 337-quater comma III c.c. Ed invero, l'inciso “salvo che non sia diversamente stabilito”, inserito prima della disposizione per cui “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”, di cui all'art. 337 quater c.c., afferma la derogabilità giudiziaria del regime di affidamento esclusivo, in favore di uno ancora più stringente.
Il regime esclusivo, infatti, lascia in capo al genitore non affidatario la possibilità di adottare, insieme al genitore affidatario, le decisioni di maggiore importanza per la prole. La clausola di riserva prima citata, invece, permette al genitore affidatario di adottare anche le decisioni fondamentali riguardanti il minore, senza la consultazione o il consenso dell'altro. 4. Sulle visite paterne ### i sostegni a beneficio di ### che il Collegio ritiene necessari, si dispone che le visite fra il padre e ### avverranno a fronte di una autonoma richiesta del figlio, tramite modalità osservata alla presenza degli operatori del servizio di educativa domiciliare dei ### di ### di cui il minore ha inizialmente espressamente chiesto la fisica presenza in caso di ripresa delle frequentazioni con il padre (relazione 8.1.25: “Ha altresì dichiarato di non volere incontri individuali con il padre, ma di sentirsi maggiormente a proprio agio nel casi in cui fossero presenti gli operatori di riferimento (gli scriventi).”). ### ritiene opportuno che il servizio di educativa presso la casa materna prosegua per un congruo tempo, data la positiva apertura del minore verso gli operatori con cui ### oggi dodicenne, si è sentito libero di esprimere il suo vissuto interiore (cfr. ultime relazioni pervenute a firma Dott.ri ### e ### ove evidenziano l'importanza del lavoro educativo a beneficio di ### “Il minore inizia a verbalizzare maggiormente le sue emozioni e i suoi sentimenti. Il lavoro educativo dovrà continuare in questa direzione per far maturare la persona a livello emotivo.”).
Preme specificare che la Corte EDU ha affermato che è diritto del minore avere piene relazioni con entrambi i genitori stabilendo tra gli obblighi positivi a carico degli ### aderenti l'adozione di misure che assicurino le relazioni tra genitori e figli e le rendano effettive, ponendo in essere misure concrete ed efficaci, ma a fronte di tale affermazione ha, comunque, puntualizzato che il bilanciamento tra i contrapposti interessi deve garantire l'equilibrio tra il diritto del minore a vivere in modo sereno e il diritto del genitore a mantenere rapporti con il figlio. In numerose pronunce la Corte EDU ha stabilito che qualora le relazioni genitore figlio in presenza di genitore che non abbia sufficiente capacità genitoriale, siano tali da generare nel minore reazioni contrarie alla tutela del suo equilibrio psico-fisico gli incontri possono essere sospesi e tale misura non costituisce violazione dell'art. 8 CEDU perché non vi è illegittima interferenza dello Stato nella vita familiare del genitore, prevalendo nel bilanciamento la tutela dell'interesse del minore (cfr. Rytchenko c. Russia sentenza 20 gennaio 2011). 5. Sul contributo al mantenimento di ### che non vi sono richieste economiche reciproche fra le parti, occorre ora regolare l'aspetto relativo al concorso al mantenimento di ### Giova in via generale rammentare che ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, cui sono tenuti entrambi i genitori, il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337-ter, comma 4, c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi. Facendo applicazione di tali principi, considerate le risultanze agli atti circa la condizione lavorativa ed economico-reddituale delle parti, tenendo conto che il minore è collocato in via esclusiva dalla madre, si ritiene congruo prevedere in capo al padre, quale contributo al mantenimento di ### il versamento della somma mensile di euro 360,00, annualmente rivalutabile, oltre il 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo in uso presso questo Tribunale.
Alla madre, affidataria esclusiva del minore, dovrà essere riconosciuto per intero l'### unico. 6. Sui percorsi a sostegno di ### 6.1.Per tutte le motivazioni già spese al punto 4 circa l'importanza del lavoro educativo tramite Ade per il lato emotivo di ### ritiene il Collegio opportuno che l'educativa domiciliare prosegua presso la casa materna, con cadenza pari a due volte al mese, per una durata di 12 mesi. 6.2. Considerato il vissuto di ### si invita la madre, affidataria super-esclusiva, ad attivare un percorso psicoterapeutico a suo favore presso strutture pubbliche a ciò dedicate, anche al fine di sostenere il figlio nella crescita. 7. Sulle spese di giudizio In considerazione delle ragioni della decisione, e dell'accoglimento della domanda di addebito e affido super esclusivo formulata dalla resistente, le spese di procedimento, e quelle di ### dovranno essere poste a carico del ricorrente, in forza del principio di soccombenza.
Essendo risultata vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese, liquidate con separato decreto, andrà disposta ex art. 133 T.U.S.G. a favore dello Stato. P.Q.M. Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa 5450 /2018 così decide: 1) dichiara la separazione personale tra ### e ### coniugi per matrimonio celebrato in ### in data ###; 2) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del competente Comune (n. 78, parte II, serie A, ufficio 1, dell'anno 2011); 3) accoglie la domanda di addebito della separazione formulata da ### nei confronti di ### 4) rigetta la domanda di addebito formulata da ### nei confronti di ### 5) affida il figlio minore ### alla madre ### con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, nonché per le questioni di maggiore interesse per il minore riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, determinazione della residenza abituale, decisioni da assumere in via esclusiva dalla madre, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, anche in assenza del consenso del padre; 6) dispone che il minore risieda stabilmente presso l'abitazione materna; 7) dispone che le frequentazioni tra padre e figlio riprendano dietro espressa richiesta del minore, e che avvengano tramite incontri osservati alla presenza degli operatori del ### sociale di ### 8) determina in euro 360,00 il contributo mensile dovuto da ### per il mantenimento del figlio, da corrispondere a ### entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di deposito della presente pronuncia, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'### fermi per il periodo pregresso i provvedimenti emessi nel corso del giudizio; 9) dispone che i genitori provvedano al 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio per la cui individuazione e gestione potrà essere di ausilio la lettura del ### di ### in uso presso l'ufficio; 10) dispone la prosecuzione dell'educativa domiciliare presso la casa materna a beneficio del minore, con la cadenza di due volte al mese, per un periodo di 12 mesi; 11) invita ### ad attivare un percorso psicoterapeutico a favore del figlio presso strutture pubbliche a ciò dedicate, anche al fine di sostenere il figlio nella crescita. 12) ### alla refusione delle spese di lite, da determinarsi con separato provvedimento, con condanna al pagamento in favore dell'### ex art. 133 T.U.S.G., risultando la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese delle Stato. 13) Pone a definitivo carico di ### le spese già liquidate di ### Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ### di ### che dovrà sostenere il minore tramite educativa domiciliare secondo i tempi disposti.
Così deciso in ### nella camera di consiglio dell' #### est.
causa n. 5450/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Giglio Loredana, Stramaccioni Elena