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Tribunale di Nola, Sentenza n. 1624/2025 del 26-05-2025

... P.M. in sede, interventore ex lege ### domanda di separazione coniugale giudiziale. CONCLUSIONI: ### ricorrente ha concluso per la pronuncia di separazione, con addebito a parte convenuta, chiedendo, inoltre: - disporsi l'affido condiviso della figlia ### con collocazione presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno; - determinarsi in euro 500,00 l'assegno di mantenimento della prole, oltre la contribuzione in pari misura dei coniugi alle spese extra-assegno. ### convenuta ha concluso per la pronuncia di separazione, con addebito a parte ricorrente, chiedendo, inoltre: -disporsi l'affido esclusivo di ### a suo favore, regolamentando il regime di frequentazione con il genitore non collocatario; - determinarsi in euro 1.000 l'assegno di mantenimento della prole, oltre la contribuzione in pari misura dei coniugi alle spese extra-assegno. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il ###, parte ricorrente ### premesso di aver contratto matrimonio con ### in data ### (atto regolarmente trascritto nei registri dello ### del Comune di ### al n.124, #### A, ### 2001), dalla cui unione nascevano tre figlie - ### nata a ### il ###, ### nata a ### il ### e ### nata a ### (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. A.C. n. 4366/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: ### estensore ### riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 4366 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA ### nato a #### il ###, parte rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti; ricorrente ### nata a #### il ###, parte rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti; convenuto NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege ### domanda di separazione coniugale giudiziale.  CONCLUSIONI: ### ricorrente ha concluso per la pronuncia di separazione, con addebito a parte convenuta, chiedendo, inoltre: - disporsi l'affido condiviso della figlia ### con collocazione presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno; - determinarsi in euro 500,00 l'assegno di mantenimento della prole, oltre la contribuzione in pari misura dei coniugi alle spese extra-assegno.  ### convenuta ha concluso per la pronuncia di separazione, con addebito a parte ricorrente, chiedendo, inoltre: -disporsi l'affido esclusivo di ### a suo favore, regolamentando il regime di frequentazione con il genitore non collocatario; - determinarsi in euro 1.000 l'assegno di mantenimento della prole, oltre la contribuzione in pari misura dei coniugi alle spese extra-assegno.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il ###, parte ricorrente ### premesso di aver contratto matrimonio con ### in data ### (atto regolarmente trascritto nei registri dello ### del Comune di ### al n.124, #### A, ### 2001), dalla cui unione nascevano tre figlie - ### nata a ### il ###, ### nata a ### il ### e ### nata a ### il ###- chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre: -disporsi l'affido esclusivo della prole a suo favore, ovvero in via gradata disporsi l'affido condiviso, con collocazione prevalente presso di sé, e regolamentarsi, altresì, il diritto di visita della madre; - determinarsi l'assegno di mantenimento della prole da porsi a carico di ### oltre la corresponsione alle spese extra assegno da ripartirsi in pari misura fra i coniugi. In via del tutto subordinata, laddove si fosse disposto l'affido condiviso delle minori con collazione prevalente presso la madre, il ricorrente chiedeva determinarsi in euro 500,00 l'assegno di mantenimento a suo carico per le figlie. ### convenuta si costituiva in giudizio aderendo alla richiesta di pronuncia della separazione personale dei coniugi. Chiedeva altresì: -disporsi l'affido esclusivo delle minori a suo favore, regolamentando il diritto di visita della figura paterna; -determinarsi in euro 1.000,00 mensili il contributo al mantenimento a favore delle figlie, oltre il contributo nella misura del 50% alle spese extra assegno. In via del tutto subordinata, chiedeva disporsi l'affido condiviso delle minori, e solo in tal caso, disporsi che l'assegno unico universale venisse percepito nella misura del 50% dai coniugi. 
All'esito della fase presidenziale (in cui venivano ascoltate le parti, acquisite le relazioni dei ### preposti e nominato un ### la dr. ### che depositava relazione peritale in data ###), con ordinanza del 27/6/2022, venivano emessi i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separati; - dispone affido condiviso delle minori ### e ### con domiciliazione presso la resistente ### e facoltà per il ricorrente ### di incontrarle per mesi sei presso spazio neutro dei SS di ### anche presso struttura convenzionata indicata dal servizio, con presenza di una figura psicoeducativa che possa favorire tale incontro , disponendo che contestualmente entrambe le parti svolgano percorso di sostegno alla genitorialità e le minori siano indirizzate a percorso psicoterapeutico per favorire la ripresa dei rapporti padre/figlie; dopo tale periodo di mesi sei , purché i percorsi indicati hanno avuto esito positivo; -il ricorrente potrà incontrare le minori liberamente due volte a settimana previo accordo dalle 17.00 alle 21,00 nonché sabato /domenica alternati con lo stesso orario nonché festività natalizie alternate, comprese le vigilie , in orari da concordare in caso di disaccordo dalle h.10.00 alle h.21.00, nonché festività pasquali alternate ### e Lunedì in ### stessi orari, nonché 7 gg durante le ferie estive sempre previo accordo tra le parti entro il 30.6. di ogni anno; - determina in complessivi euro 750,00 il contributo per il mantenimento delle tre figlie a carico del ricorrente ### […], con contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie a favore della prole […]”. 
In corso di causa venivano acquisite agli atti le relazioni aggiornate degli enti demandati, ai quali il ### istruttore affidava la vigilanza sulla condotta genitoriale e sull'andamento dei rapporti familiari e dei percorsi di sostegno alla genitorialità (disponeva, in particolare, la prosecuzione del monitoraggio del nucleo in esame a cura dei ### di ### affidava ### all'ASL di competenza per il percorso di sostegno psicologico). 
Esclusa l'ammissione dei mezzi istruttori articolati dalle parti ai sensi dell'art.183, VI comma c.p.c., veniva pronunciata la sentenza n.3381/2024 sulla sola questione di stato e poi, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle ulteriori domande.  ***  2. Così ricostruito l'iter processuale ed essendo stata resa la sentenza n.3381/2024 sullo status, occorre pronunciarsi, innanzitutto, sulle domande di addebito formulate da entrambe le parti del giudizio. 
Occorre premettere che il giudice ai fini dell'accoglimento deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia della separazione. La pronuncia di addebito presuppone, pertanto, una valutazione discrezionale ad opera del giudice, con riferimento alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi: detta valutazione deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale. 
Tanto premesso, così può essere ricostruita nel caso in esame, sulla base degli atti acquisiti, l'insorgenza della crisi coniugale che ha reso intollerabile la convivenza tra i coniugi. 
Entrambe le parti nei propri scritti difensivi collocano nell'anno 2018 (quando il nucleo familiare, dopo un trasferimento a ### il rientro successivo della madre e delle figlie in ### con pendolarismo del marito, si ricongiungeva in ### in concomitanza con la diagnosi di sclerosi tuberosa a carico dell'ultima figlia, diagnosi che consentiva al ricorrente, militare della ### di ### di avvalersi dei benefici concessi dalla L. 104/92) l'insorgenza di una forte situazione di contrapposizione tra i coniugi, scatenata dalla confessione, fatta dalla moglie al marito, di una relazione extraconiugale con un vicino di casa a ### il quale era solito recarsi anche presso la loro abitazione quando il ricorrente non era in casa. 
La circostanza della relazione extraconiugale è stata ammessa dalla convenuta fin dal primo atto difensivo (### la confessione della moglie, il ### ha iniziato a far vivere alla moglie un vero e proprio tormento quotidiano …), risulta dalla messagistica depositata dalla difesa del marito ed è stata riconosciuta anche nel corso dei colloqui con la CTU dr. ### Si riporta per completezza il punto di interesse della relazione tecnica: ### di coppia è stato, poi, scosso dal 2018, anche dalla confessione di tradimento della signora che a suo dire avrebbe rilevato con l'intento di poter dare una nuova veste trasformativa alla coppia ed essere sincera totalmente con il marito, visto la scoperta della malattia della minore ### (sclerosi tubolare) e che finalmente il signor ### aveva avuto il trasferimento a Napoli. Tale evento è stato vissuto con grande sofferenza dal signor ### e ha portato incomprensioni e il chiedere continuamente spiegazioni in merito, al punto da contattare l'amante della vecchia relazione. 
La scoperta dell'infedeltà della moglie ha condotto il marito ad un esasperato atteggiamento di rabbia, che è sfociato in violenza (verbale e fisica) in danno della convenuta, cui in talune occasioni hanno assistito anche le figlie, nonché nella denigrazione nel contesto sociale di riferimento. 
Il comportamento violento del marito viene descritto dettagliatamente dalla convenuta nella denunzia sporta il ### presso la stazione dei C.C. di ### nella quale la donna ripercorre l'andamento della vita familiare dal 2018. Tale denunzia ha trovato una prima validazione in sede penale (procedimento penale R.G.N.R. n.1963/2021; R.G.G.I.P. n.4522/2022- per l'accertamento dei reati di cui agli artt.582, 583 co2, n.4, 585, 576 co.1, n.5 e 577 co.1, n.1 c.p. commessi nell'aprile 2019 e nel febbraio 2021) con il decreto del GIP del Tribunale di Nola del 22.3.2024, che ha respinto la richiesta di archiviazione formulata dal ###, e con il decreto del 29.11.2024 che ha disposto il rinvio a giudizio del ricorrente. 
In questo giudizio, il racconto della violenza subita (verbale ma in alcune occasioni anche fisica) è stato riscontrato - oltre che nelle relazioni dei ### sociali (che accennano al vissuto di denigrazione e di aggressioni fisiche narrato dalla convenuta) - nei colloqui svolti dalla figlia ### all'epoca minorenne, nell'ambito dell'indagine tecnica eseguita dalla dr. ### A riguardo, si riportano i punti salienti della relazione scritta della CTU (pag. 28): Inoltre, dai racconti di ### si potrebbero identificare alcuni motivi del suo rifiuto, nati fondamentalmente da quello che le minori hanno vissuto negli ultimi anni e dal clima familiare che si è creato, oltre ai pattern relazionali che il papà ha installato con loro, basati sul poco aggancio emotivo. Volendo provare a rintracciare tale motivazione pare che ### da un lato si sentirebbe ferita dai comportamenti del padre rivolti inizialmente verso la mamma (### tu mo è un anno che non lo vedi, come mai hai deciso di non vederlo più?/M: perché/### hai deciso tu di non vederlo più?/M: si però anche lui non si fa sentire. Io c'ho il telefono, ### c'ha il telefono, lo vediamo per strada perché comunque ### quella è, e non si fa vedere, non si fa sentire, a ### non mi ha fatto gli auguri, a ### non mi ha fatto gli auguri/### e tu come mai neanche tu?/M: perché io non voglio vederlo. Si è comportato talmente male, dei comportamenti che sono inaccettabili, ma proprio non perché è mamma, ma proprio comportamenti di una persona non si fa così assolutamente/### qual è la cosa che ti ha fatto più male?/M: il fatto che lui picchiasse mamma, a parte picchiare io sentivo, sentivamo tutti quanti le parolacce che diceva a casa e secondo me una persona non può essere aggredita verbalmente in questo modo, cioè non esiste, non esiste proprio, io non tollero questi comportamenti da nessuno/### il fatto che picchiasse mamma tu è una cosa che hai visto anche tu?/M: sisi più volte abbiamo visto non una volta./CTU: ma nell'ultimo periodo?/M: nell'ultimo periodo, prima non ho mai visto che papà alzasse le mani. È stato sempre una persona ferma mentalmente, questo sempre, però che alzasse le mani no come nell'ultimo periodo io per questo ho deciso di non vederlo più, perché per me certi comportamenti non esistono proprio.). 
Tali essendo le risultanze istruttorie, ritiene il Collegio che possa dirsi raggiunta sia la prova della infedeltà della moglie che del generalizzato clima vessatorio e offensivo della dignità dell'altro coniuge serbato dal marito all'indomani della scoperta del tradimento della moglie. E tanto tenendo conto della peculiare rilevanza che riveste la prova indiziaria nell'ambito delle controversie familiari, in considerazione del carattere intimo delle vicende, che avvengono nel ristretto ambito domestico. 
Trova allora in questo caso applicazione il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze (sia fisiche che morali e verbali) perpetrate dall'altro costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche la violenza fisica si concreti in un unico episodio di percosse con lievi conseguenze sull'incolumità fisica -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (cfr. per tutte Cassazione civile, sez. I, ordinanza 29 novembre2024, n. ###). 
Può dirsi, pertanto, che è stata la rabbiosa reazione del marito a sconvolgere in maniera irreversibile l'equilibrio relazionale della coppia e ad avere nel contempo conseguenze negative sull'equilibrio delle giovani figlie, compromettendo fortemente il rapporto filiale con il padre. Il che implica l'accoglimento della domanda di addebito proposta dalla convenuta e il rigetto di quella proposta dal ricorrente.  ***  3. Per quanto concerne il regime di affidamento della minore ### (dodicenne ed affetta da sclerosi tuberosa), non appaiono sussistere le condizioni per l'affidamento condiviso nel superiore interesse morale e materiale della prole. 
Ai sensi degli artt. 337 ter e 337 quater c.c. si specifica che il principio generale dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori può essere derogato soltanto nel caso in cui, per comprovate ragioni, l'affidamento ad un genitore si ponga in contrasto con gli interessi del minore e renda, quindi, necessario l'affidamento esclusivo all'altro. 
Nel caso in esame permane la situazione di incomunicabilità tra i coniugi, che ora risulta acuita dal rinvio a giudizio del marito in sede penale, il che rende impossibile quella collaborazione tra i coniugi nella gestione della vita quotidiana dei figli in cui si sostanzia l'affidamento condiviso. Inoltre, dal monitoraggio espletato dai ### di ### da ultimo in data ###, risulta che la minore ### esprime ancora in tempi recenti un rifiuto persistente nel ristabilire un contatto con il padre. Anche nella relazione finale sul percorso di sostegno alla responsabilità genitoriale eseguito da ### è segnalato che “le figlie […] hanno manifestato una resistenza emotiva che ha reso impossibile qualsiasi tentativo di riavvicinamento”. Ne consegue che, sebbene il padre sia apparso motivato a ricucire i rapporti affettivi con la minore, l'affidamento condiviso in questo momento sarebbe nocivo per quest'ultima, complicando la gestione della sua quotidiana, finendo per acuire il suo disagio verso la figura paterna.  ###, dalla relazione peritale elaborata dalla Ctu incaricata, la Dr.ssa ### è emerso che il rapporto padre-figlie è stato fortemente influenzato dal conflitto connaturante la relazione coniugale ( “La modalità di collocazione più idonea per le minori sarebbe presso la madre. Sarebbe necessario preservare il rapporto con la figura paterna, prima attraverso una preparazione ed elaborazione sia delle minori rispetto ai loro vissuti, sia i genitori rispetto alle loro aspettative, poi sarebbe necessario l'attivazione di uno spazio neutro che grazie alla presenza di una figura psicoeducativa possa favorire tale incontro”) sicché nel momento in cui le parti in causa sono anche contrapposte nel giudizio penale, in cui viene contestata al padre da condotta di maltrattamenti in presenza delle figlie minori, appare fortemente sconsigliato l'affidamento condiviso. 
Alla luce di tali circostanze, quindi, la disposizione dell'affido esclusivo (con collocazione presso la madre) appare l'unica soluzione idonea, nonostante la sua eccezionalità, a garantire l'assistenza e la cura della minore, nonché il suo equilibrio esistenziale.  ###à della minore, dodicenne, e la rilevata capacità di autodeterminazione, consentono di prevedere che gli incontri padre-figlia avvengano in uno spazio neutro innanzi ai ### di ### (cui si demanda di monitorare la relazione padre-figlia), sempre che si possa raggiungere il riavvicinamento graduale della minore con il padre. 
Soltanto quanto si sarà consolidato il rapporto filiale tra la minore ed il padre, si potrà valutare la graduale liberalizzazione delle frequentazioni a cura dei ### preposti.  ***  4. Quanto al diritto all'assegno di mantenimento della prole, l'art. 315-bis c.c. stabilisce, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina il concorso dei genitori negli oneri relativi. Nel caso in esame, parte ricorrente è appuntato della ### di ### (documentazione fiscale aggiornata prodotta: modello 730 - redditi 2023- reddito imponibile pari ad euro 37.055,00); parte convenuta, invece, è docente di sostegno (documentazione fiscale aggiornata prodotta: CU 2025, anno d'imposta 2024-redditi da lavoro dipendente pari ad euro 24.985,63) e percepisce un emolumento assistenziale ### pari ad euro 300,00 a beneficio della minore. Inoltre, entrambi i coniugi allo stato percepiscono l'assegno unico per i figli a carico in pari misura. 
Tanto premesso, pacifico che anche le figlie maggiorenni non sono economicamente autosufficienti, si ritiene congruo rideterminare in euro 650,00 l'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole, da porsi a carico di ### somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici ### di riferimento, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la corresponsione del 50% fra i coniugi delle spese extra-assegno, da individuarsi secondo il ### vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ### (### N. 556/2021).  ***  5. La reciproca e parziale soccombenza delle parti in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 4366/2021, così provvede: 1) rigetta la domanda di addebito formulata da ### nei confronti di parte convenuta e accoglie la domanda di addebito formulata da ### nei confronti di parte ricorrente; 2) dispone l'affido esclusivo della figlia ### con collocazione prevalente presso la madre; 3) regolamenta il regime di frequentazione padre-figlia, prevedendo che gli incontri avvengano in luogo neutro innanzi ai ### di ### (cui si demanda di monitorare il nucleo familiare e in particolare la relazione padre-figlia minore), sempre che si possa raggiungere il riavvicinamento graduale della minore con il padre; 4)dispone comunicarsi la presente sentenza ai ### del Comune di ### per la prosecuzione del monitoraggio; 6) dispone che ### versi ad ### per il mantenimento delle figlie #### e ### la somma di € 650,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ### 7) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative alle figlie #### e ### (da individuarsi secondo il ### stipulato dal Tribunale di ### e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ### N.556/2021); 8) compensa le spese di lite. 
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito, nonché per la trasmissione della presente sentenza ai ### competenti. 
Così deciso in ### in data #### estensore ### n. 4366/2021

causa n. 4366/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Nunziata Luisa, Del Giudice Paola

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Tribunale di Perugia, Sentenza n. 1389/2025 del 20-11-2025

... della decisione, e dell'accoglimento della domanda di addebito e affido super esclusivo formulata dalla resistente, le spese di procedimento, e quelle di ### dovranno essere poste a carico del ricorrente, in forza del principio di soccombenza. Essendo risultata vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese, liquidate con separato decreto, andrà disposta ex art. 133 T.U.S.G. a favore dello Stato. P.Q.M. Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa 5450 /2018 così decide: 1) dichiara la separazione personale tra ### e ### coniugi per matrimonio celebrato in ### in data ###; 2) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del competente Comune (n. 78, parte II, serie A, ufficio 1, dell'anno 2011); 3) accoglie la domanda di addebito della separazione formulata da ### nei confronti di ### 4) rigetta la domanda di addebito formulata da ### nei confronti di ### 5) affida il figlio minore ### alla madre ### con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, nonché per le questioni di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA ### Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 5450/2018 promossa da: ### (C.F. ###), nato a #### il ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### del ### di ### ed elettivamente domiciliat ####### via ### 89; ### (C.F. ###), nata a #### il ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### del ### di ### ed elettivamente domiciliat ####### via D. 
Alighieri n. 11; Resistente nonché ### (C.F. ###) nella qualità di ### speciale del minore ### (C.F. ###) e con l'intervento del ### presso il Tribunale di ### Conclusioni delle parti: Parte ricorrente come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data ###: - in via cautelare e d'urgenza ex art. 333 c.c., in modifica del provvedimento ### del 6.12.2018, ordinare alla resistente di ricondurre il minore presso l'abitazione familiare, affidamento esclusivo a favore del padre ovvero - in via subordinata - affidamento condiviso con collocamento del minore presso il padre; contributo al mantenimento del minore a carico della madre pari ad euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie; prevedere che la madre possa avere con sé il minore una settimana al mese e che gli oneri di trasferimento del minore siano sostenuti interamente dalla stessa; in ogni caso, ripristinare con effetto immediato il diritto di visita del sig. ### nei confronti del figlio libero dal controllo degli assistenti sociali; - nel merito, pronunciare la separazione dei coniugi con addebito alla moglie; affidare il figlio minore al padre, ovvero - in via subordinata - affidamento condiviso con collocamento del minore presso il padre; regolamentazione dei tempi e modi di visita della madre al figlio. 
Parte resistente come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data ###: - dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito; affidamento in via esclusiva e rafforzata alla madre, con incontri protetti padre-figlio da svolgersi esclusivamente presso gli assistenti sociali territorialmente competenti, previo accertamento preliminare della volontà del minore e dell'esito del procedimento penale in cui il ricorrente è imputato e ### persona offesa; contributo al mantenimento del minore a carico del padre pari ad euro 800,00 mensili, e/o la somma ritenuta di giustizia comunque non inferiore ad euro 500,00, oltre all'80% delle spese straordinarie.  ### speciale come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data ###: - dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni economiche ritenute più opportune alla luce della documentazione in atti; affidamento condiviso del minore ### ai genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna in ### senza regolamentare le modalità dell'esercizio del diritto di visita del padre con il figlio, ma prevedendo il sostegno dei ### di ### anche con educativa domiciliare, fino a quando il ragazzo non avrà ripreso i contatti diretti, sia telefonici/video che in presenza con il padre. 
Conclusioni del ###: conclude per l'accoglimento della domanda sullo status con affidamento congiunto del figlio.  ### ricorso depositato l' #### ha convenuto in giudizio la coniuge ### esponendo di averla conosciuta il ### in un ristorante ad ### dove suonava per il matrimonio del cugino della resistente e che, dopo un primo periodo di frequentazione a distanza, da fine settembre 2010 iniziava la convivenza in modo stabile, presso la casa familiare in ### che al tempo il ### era da sempre musicista e insegnante di musica mentre la ### stava completando gli studi in giurisprudenza, successivamente abbandonati per dedicarsi agli studi in naturopatia e intraprendendo negli anni vari percorsi, finanziati dall'odierno ricorrente; che in data ### le parti contraevano matrimonio concordatario in ### e ivi fissavano la residenza familiare; che il carattere della ### si rivelava da subito egoista, irascibile e irrispettoso delle esigenze e dei budget familiari, tanto meno della persona del marito; che il ### faceva di tutto per poter sostenere lo stile di vita preteso dalla resistente, a cui però non contribuiva minimamente; che dalla loro unione nasceva il figlio ### in data ###; che la coniuge ha sempre fatto di tutto per allontanare dalla famiglia i parenti del ricorrente e che dopo la nascita del bambino, la moglie pretendeva una baby-sitter e una donna di servizio, inoltre di fatto venivano meno i momenti di intimità tra le parti. 
Il ricorrente ha poi rappresentato che sin dall'inizio del rapporto lo stile di vita della ### è stato sempre elevato, tanto che il ### - giorno del primo compleanno di ### - avveniva un litigio importante tra i coniugi, alla presenza dei rispettivi genitori, proprio perché il ### apprendeva che il conto corrente, di cui la moglie aveva la disponibilità, era sceso incredibilmente; che la coniuge aveva intrapreso anche un percorso spirituale e seguiva dal 2011 varie associazioni e cammini, le cui quote di iscrizione erano sovvenzionate dal ### che nel febbraio 2018 la ### frequentava in ### uno di questi incontri e che, dopo un breve periodo dal rientro dalla trasferta tedesca, la coniuge comunicava al marito di aver deciso irrevocabilmente di separarsi; che il ### si rendeva disponibile a tentare un percorso con un mediatore familiare, che non sortiva tuttavia alcun effetto positivo; che la resistente aveva un atteggiamento di continuo scontro con il marito e che arrivava a minacciarlo, spesso anche alla presenza del piccolo ### giustificando tali atteggiamenti per la frustrazione dovuta alla sua mancata realizzazione personale e professionale.  ### ha altresì esposto che nell'estate dell'anno 2018 la coniuge decideva di trascorrere le vacanze con il piccolo ### presso la casa dei propri genitori in ### e che al loro rientro, in data ###, vi era un primo diverbio poiché la resistente non voleva consentire al padre di pernottare con il bambino, anche contro la volontà del minore; che nei giorni successivi, l'astio della moglie portava a scontri verbali in casa, anche alla presenza della di lei madre (signora ###, nel frattempo salita dalla ### che per evitare gli scontri alla presenza del figlio, il ricorrente cercava di limitare la sua presenza in casa alle ore di veglia del piccolo; che nella notte del 1.9.2018 la ### lasciava la casa familiare con il bambino e la propria madre senza il consenso del ### che, pertanto, sporgeva denuncia per sottrazione nazionale di minori ex art. 574 c.p., chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine e dei servizi sociali e che nella stessa giornata apprendeva di essere stato querelato dalla coniuge; che vi era l'interessamento degli assistenti sociali del Comune di ### nella persona della dott.ssa ### che cercava di organizzare un incontro del padre con il figlio per il pomeriggio del 2.10.2018 ma che lo stesso veniva negato; che dal giorno dell'allontanamento il ### non aveva la possibilità di rivedere il proprio figlio né aveva contezza delle sue condizioni di salute e di collocazione, riuscendo a sentirlo solo per telefono. 
Il ricorrente ha concluso chiedendo in via cautelare e d'urgenza ex art. 333 ordinare alla resistente di ricondurre il minore presso l'abitazione familiare, affidamento esclusivo a favore del padre ovvero - in via subordinata - affidamento condiviso con collocamento del minore presso il padre; contributo al mantenimento del minore a carico della madre pari ad euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie; prevedere che la madre possa avere con sé il minore una settimana al mese e che gli oneri di trasferimento del minore siano sostenuti interamente dalla stessa; in ogni caso, rispristinare con effetto immediato il diritto di visita del ### nei confronti del figlio. Nel merito, pronunciare la separazione dei coniugi con addebito alla moglie; affidare il figlio minore al padre, ovvero - in via subordinata - affidamento condiviso con collocamento del minore presso il padre; regolamentazione dei tempi e modi di visita della madre al figlio da stabilirsi in corso di causa. 
Si è costituita ### contestando quanto dedotto da controparte ed esponendo che nel mese di giugno 2018 la coppia si rivolgeva ad una mediatrice familiare per tentare di addivenire ad una separazione consensuale, ma che il percorso veniva interrotto a causa delle condotte violente manifestate dal ricorrente durante le sedute; che da quando la ### manifestava la volontà di separarsi, il coniuge diventava sempre più aggressivo, anche in presenza del minore, arrivando in data ### a percuoterla fisicamente; che il ### la resistente denunciava le condotte violente poste in essere dal marito e successivamente era costretta a scappare dalla casa familiare per rifugiarsi in ### dai propri genitori, a causa dell'innalzamento della pericolosità dei comportamenti tenuti dal coniuge; che per tali avvenimenti la ### di ### trasmetteva notizia di reato a carico del ### alla ### della Repubblica presso il Tribunale per i ### di ### e che venivano attivati i servizi sociali del Comune di ### e di ####; che in data ### la dott.ssa ### assistente sociale del Comune di ### trasmetteva al Tribunale per i ### di ### relazione contenente l'indagine socio-familiare relativa al minore ### che il ### la ### depositava ulteriore querela nei confronti del marito e che anche la di lei madre, turbata dalle telefonate e messaggi ricevuti dal ### sporgeva denuncia-querela nei suoi confronti. 
La resistente ha poi rappresentato che dopo essersi trasferita presso i genitori in ### con il figlio minore, consentiva al padre di sentire ### attraverso telefonate e videochiamate ma che tali colloqui si traducevano in lavaggi del cervello nei confronti del bambino, oltre a contenere minacce verso la ### che, pertanto, si stabiliva di effettuare incontri protetti padre-figlio presso gli assistenti sociali di ### che in data ### si teneva la prima udienza del giudizio 630/2018 PP pendente presso il Tribunale per i ### di ### in cui l'odierna resistente insisteva nella richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale del ### e di delegare i ### sociali del Comune di ### per organizzare gli incontri protetti padre-figlio; che in occasione di questa udienza il ricorrente si avventava contro la moglie, tanto da richiedere l'intervento della guardia giurata.  ### ha inoltre esposto che il marito poneva in essere nei suoi confronti condotte violente, sia verbalmente che fisicamente, procurandole lesioni in più occasioni; che lo stesso diventava sempre più ossessionato dalle condizioni economiche del nucleo familiare, tanto che tutte le spese del piccolo venivano affrontate dai nonni materni e da rovistare nella pattumiera per verificare gli sprechi o riutilizzare pannolini sporchi del figlio; che tali condotte in un primo momento venivano sopportate dalla moglie ma con il passare del tempo l'aggressività del marito si manifestava con più frequenza, anche dinanzi agli occhi del bambino, con continue umiliazioni, attacchi d'ira e percosse; che la ### a seguito di eventi sempre più preoccupanti per la propria incolumità e per quella del figlio, si rivolgeva alle ### dell'ordine nonché al ### di ### dove le veniva consigliato di allontanarsi dalla casa familiare. 
La resistente ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito; affidamento esclusivo del minore alla madre e/o affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, con facoltà di prendere autonomamente tutte le decisioni circa lo sviluppo e la crescita del minore, con accertamento delle capacità genitoriali del ### e il suo stato di salute psichico; solo a seguito di tali accertamenti, valutare se disporre incontri padre-figlio in modalità protetta e con il monitoraggio degli assistenti sociali del Comune di ####; contributo al mantenimento del minore a carico del padre di euro 800,00 mensili o della somma ritenuta di giustizia.
In esito all'udienza presidenziale del 27.11.2018 - ove le parti insistevano nelle difese svolte - il ### esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, stabilendo l'affidamento esclusivo di ### alla madre; diritto di visita del padre secondo il calendario fissato in accordo con i ### dei comuni di ### e ### almeno due volte al mese - l'una nei locali messi a disposizione dai ### del comune di ### e l'altra presso i ### del comune di ### - con la supervisione dei ### stessi; comunicazioni telefoniche padre-figlio almeno una volta al giorno; contributo a carico del padre al mantenimento del minore di euro 300,00 mensili; l'intervento dei ### del comune di ### e dei ### competenti per il comune di ### per fornire elementi sulle condizioni di vita dei genitori; l'intervento dei ### competenti perché, accertate le condizioni psico-fisiche del minore e delle parti, accertassero la capacità genitoriale delle parti e fornissero utili suggerimenti sulle migliori condizioni di affidamento nonché visita e permanenza del bambino con il genitore non affidatario. Quindi, rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore. 
Venivano depositate le memorie integrative come disposto nella suddetta ordinanza presidenziale del 6.12.2018, nonché decreto del Tribunale per i ### di ### del 21.12.2018 (giudizio n. 630/2018 PP) con cui venivano sospese le responsabilità genitoriali del ### nei confronti del figlio minore ### e delegato il ### di ### in collaborazione con quello di ### all'attuazione di ogni utile intervento di sostegno e monitoraggio in favore del minore e del suo nucleo familiare, nonché all'attuazione di incontri osservati padre-figlio. 
Frattanto proseguivano gli incontri protetti padre-figlio che venivano relazionati in maniera positiva dai ### di riferimento.
Facendo seguito a quanto disposto nell'ordinanza presidenziale del 6.12.2018 venivano depositate le relazioni sulla valutazione delle capacità genitoriali delle parti. 
In particolare, con relazione del 6.2.2019, l'### (### riteneva la ### persona capace di prendersi cura del figlio, guidando lo stesso verso un sano sviluppo evolutivo. Evidenziava il ### che la ### aveva raccontato delle vicissitudini vissute nel rapporto di coppia “senza mostrare particolare risentimento nei confronti dell'ex partener” e che “ la sua attenzione è polarizzata soprattutto verso la tutela del benessere psico-fisico del figlio verso il quale, oltre alle manifestazioni affettive, mostra di aver buona disposizione nel saper cogliere i bisogni primari cui ogni minore necessita, senza far mancare allo stesso momenti ludico-ricreativi”. 
L'### 1 (### nella persona della dott.ssa ### ha fatto pervenire in data ### la valutazione sulle competenze genitoriali del ### All'esito di colloqui e di test, è emerso, dal punto di vista personologico, che il ricorrente mostra una personalità caratterizzata da “ insicurezza, indecisione paura di sbagliare, ossessività, forte bisogno di controllo (dell'ambiente e delle relazioni), lieve impulsività” per poi continuare nell'affermare che lo stesso presenta “difficoltosa gestione della rabbia”. 
Con riferimento alle violenze per cui era stato denunciato dalla moglie, la valutatrice relaziona che “in sede di colloquio, egli conferma, seppure in minima parte, gli episodi di aggressione fisica e verbale verso la ex-moglie (da essa denunciati) in presenza del figlio, giustificandoli come reattivi ai comportamenti - a suo dire - aggressivi e prepotenti della donna sia verso lui stesso che verso il figlio. 
Si mostra solo parzialmente consapevole di - e rammaricato per - l'impatto potenzialmente traumatizzante di tali violenze assistite sulla psiche del bambino”. 
Dal punto di vista della capacità genitoriale, la valutatrice evidenziava che le caratteristische del ### ed in particolare la sua difficoltà nel gestire la rabbia, rischiavano di riflettersi sul suo ruolo di padre, con possibilità di perdere il controllo delle proprie reazioni emotive nei confronti del figlio o in sua presenza.
Affermava poi la valutatrice che, da un lato, queste inadempienze si riflettevano tuttavia solo sulla co-genitorialità del padre, e che era alto il conflitto fra le parti, e però dall'altro che il ### doveva proseguire il percorso psicoterapeutico per migliorare le proprie fragilità emotive e caratteriali che ancora in parte si riflettevano sul proprio ruolo di padre. 
Concludeva ritenendo opportuno - alla luce di quanto riscontrato ed in attesa degli accertamento dei fatti di reato oggetto di denuncia della moglie (violenze fisiche e verbali contro la ### in presenza del figlio)- l'affidamento esclusivo del bambino alla madre, incontri padre-figlio in modalità protetta e previsione di contatti telefonici (ritenendo comunque l'esistenza dei presupposti affinché le visite potessero gradualmente avvenire secondo modalità libere). 
All'udienza del 4.6.2019 - tenuta in seguito ad istanza del ricorrente di modifica e/o revoca dell'ordinanza presidenziale - i difensori rappresentavano che nella medesima mattinata si teneva l'udienza dinanzi al Tribunale per i ### per l'istanza di revoca della sospensione della responsabilità genitoriale, proposta dal ### Il giudice - concordi le parti sul punto (cfr verbale “### che il padre trascorra con il figlio una settimana consecutiva durante il periodo estivo al mare in ### - disponeva che il minore trascorresse una settimana consecutiva al mare con il padre durante le vacanze estive, prevedendo la prosecuzione nel percorso in atto relativamente agli incontri padre-figlio e al sostegno ai genitori, la valutazione da parte dei ### presso l'### circa l'opportunità di ampliare progressivamente le ore degli incontri anche fuori dagli spazi preposti, purché con la vigilanza iniziale e finale di un operatore, nonché l'acquisizione delle determinazioni assunte dal Tribunale per i ### (proc. 233/2019 P.P.). 
In esito alla successiva udienza del 1.10.2019, ove la ### riferiva delle criticità emerse dopo la vacanza estiva come emergente anche dalla relazione dei ### calabresi (depositata il ###), il giudice riteneva opportuno - al fine di valutare la possibilità di ampliare i tempi di incontro padre-figlio anche in modalità non protetta - un coordinamento tra il ### incaricato e la dott.ssa ### (psicologa privata del minore) onde acquisire informazioni sulle condizioni psicologiche di ### e fornire indicazioni ai genitori. Quindi, assegnava termine ai ### per relazionare e alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. 
Nella pendenza dei termini di cui sopra, le parti davano atto del ridimensionamento ad una telefonata al giorno tra padre e figlio (avvenuto tramite la mediazione dei ### e parte ricorrente depositava, in allegato alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., il decreto emesso in data ### dal Tribunale per i ### di ### (proc. 233/2019 P.P.) con cui veniva revocata la sospensione delle responsabilità genitoriali del ### nei confronti del figlio minore e confermata la delega al ### di ### in collaborazione con quello calabrese, all'attuazione di ogni utile intervento di sostegno e monitoraggio in favore del minore e del suo nucleo familiare, nonché alla regolazione delle relazioni padre-figlio con graduale revoca della presenza dell'operatore professionale, fino a diversa decisione del G.O. 
A seguito dell'attività di raccordo tra la dott.ssa ### e i ### di ### venivano depositate agli atti del fascicolo le relative relazioni. I ### incaricati relazionavano sul buon esito degli incontri e, sollevando talune criticità in merito all'andamento delle operazioni della dott. ### rappresentavano di aver inviato alla dott.ssa ### (### di ### la presa in carico del minore - in regime privato - e che, in attesa dell'accertamento clinico, si sarebbe data continuità agli incontri protetti (relazione del 19.6.2020). 
Il giudice, in esito all'udienza del 3.9.2020, preliminarmente provvedeva in merito alle richieste istruttorie avanzate dalle parti, ammettendo l'interrogatorio formale della ### e prove testimoniali. Ad integrazione dei provvedimenti provvisori già assunti, venivano reintrodotte due telefonate al giorno tra padre e figlio, invitata la madre alla collaborazione, e veniva disposta la prosecuzione da parte dei ### e dello ### nel monitoraggio della situazione del minore, ma anche la verifica da parte dei ### circa il regolare andamento dei colloqui telefonici. 
In data ### i ### di ### depositavano relazione di aggiornamento. 
Nella prima parte di tale relazione, veniva riassunto l'andamento degli incontri padre-figlio degli ultimi mesi, dapprima a cadenza quindicinale poi trasformatisi in incontri settimanali. ### riteneva di avviare il rapporto diadico anche verso l'esterno, consentendo al ### di sperimentare il rapporto con il figlio oltre lo scambio ludico e favorendo la “messa in atto” delle sue capacità genitoriali. Anche la madre mostrava compiacimento e partecipazione al progetto di apertura (si legge anche che “### ha aderito a tutte le iniziative proposte dal ### concordando anche la sperimentazione di una uscita padre/figlio con pernottamento”). 
Nella seconda parte della relazione, i ### rilevavano tuttavia che tale situazione si era mantenuta stabile fino all'incontro semi libero padre-figlio del 16.4.2021, data in cui si registrava un black-out. Dall'incontro, svoltosi tra un centro commerciale e un parco giochi, ### rientrava visibilmente turbato e mostrava segni di sofferenza fisica ad un piedino, seguiva un'anomalia comportamentale del minore che ricercava subito l'abbraccio materno, mentre nei precedenti incontri faticava a staccarsi dal padre. I ### relazionano che ### non ha parlato ed ha abbandonato l'incontro chiuso nel suo silenzio. ### comunicava poi alle professioniste che subito dopo l'incontro ### manifestava una stato generale di malessere, con tic nervosi, e che le avevo riferito frasi come “### mi ha picchiato perché cercavo te” probabilmente dopo essersi fatto male ad un piedino, “### mi dice di uccidere mami…Mi parla male di mami”. Nei giorni successivi ancora il bambino continuava a manifestare uno stato di malessere, attivando anche comportamenti autolesionistici consistenti nel provocarsi una lesione all'interno della guancia per morsi ripetuti.
I ### precisavano che dall'episodio del 16.4.2021 e fino al 20.5.2021 gli incontri si svolgevano in modalità protetta, esponevano altresì sui comportamenti ambivalenti del minore. 
Dopo la segnalazione della scuola sui manifesti disagi del bambino e l'intervento dei ### ma soprattutto per il riferito protrarsi del malessere psico-fisico di ### gli incontri con il padre venivano sospesi. 
In esito all'udienza del 22.6.2021, ove le parti avanzano le proprie richieste, il giudice riteneva necessario - come condiviso dalle parti stesse - indagare sulle ragioni del malessere manifestato dal minore ### e nominava il CTU dott.  ### chiamato non solo ad osservare il minore ma a rivalutare i genitori nelle loro competenze genitoriali. 
Nelle more dell'espletamento della ### il giudice disponeva la sospensione degli incontri padre-figlio in presenza e che il diritto alla bigenitorialità venisse preservato mediante forme di colloquio a distanza (chiamate/videochiamate) da svolgersi almeno una volta a settimana con la supervisione dei ### Questi ultimi venivano incaricati di calendarizzare i colloqui e di assicurare la loro presenza nel corso degli stessi. 
Tenutasi l'udienza del 13.7.2021 con modalità cartolare, esaminata la richiesta di parte ricorrente di modifica del provvedimento giudiziale del 26.6.2021 per consentire una maggiore frequenza di contatti tra il ### e il bambino, il giudice confermava l'ordinanza quanto alla frequenza dei colloqui, rimettendo ai ### il graduale incremento degli stessi all'esito di un primo monitoraggio del loro andamento. Preso atto dell'accettazione incarico da parte del ### assegnava i termini del caso. 
Nelle more dell'espletamento delle operazioni peritali, cui prendevano parte anche i rispettivi CTP nominati dalle parti, veniva depositata la relazione clinica della dott.ssa ### inerente il minore ### nella quale emergeva un'immaturità emotivo-affettiva con componente ansiosa e il conflitto di lealtà nei confronti dei genitori. 
In data ### veniva depositata in atti la Ctu del Dott. ### nonché relazione dei ### di ### (del 15.12.2021) incaricati di vigilare alle videochiamate padre-figlio. In particolare, i ### rappresentavano la manifestazione di atteggiamenti ambivalenti da parte di ### ed il riproporsi del “mordicchiarsi” la guancia, quindi, preso atto del notevole disagio del bambino ritenevano doveroso interrompere le telefonate, divenute per il minore fonte di stress emotivo e fisico. 
All'udienza tenuta il ### con modalità da remoto il giudice, preso atto della disponibilità delle parti, autorizzava chiamate bisettimanali padre-figlio di durata ragionevole e disponeva l'audizione degli assistenti sociali nonché del Ctu al fine di acquisire chiarimenti su punti del quesito. Quindi all'udienza del 1.2.2022, sempre tenuta con modalità da remoto, venivano sentite le dott.sse ### e ### in collegamento da ### A scioglimento della riserva assunta a questa ultima udienza il giudice, disponeva l'affido di ### ai ### facenti capo alla ### provinciale di ### distretto sanitario ### I ### affidatari venivano incaricati di organizzare il calendario degli incontri padre-figlio, con cadenza quindicinale e in modalità osservata, e di determinare autonomamente le concrete modalità di incontro, valutando il preminente interesse del minore. Veniva confermata, per i brevi contatti telefonici quotidiani, l'ordinanza del 28.9.2020. 
Nelle relazioni di aggiornamento i ### affidatari davano atto della calendarizzazione e dell'andamento degli incontri, presso la propria sede ma anche tramite un'uscita al vicino centro commerciale. Da un lato veniva rappresentato l'entusiasmo del minore, dall'altro anche atteggiamenti di diversa natura come avvenuto all'incontro del giorno 8.4.2022, in cui ### appariva molto provato, con manifestazione di qualche tic, affermando al suo arrivo “non lo voglio vedere… voglio decidere io quando vederlo…”. 
In esito all'udienza del 9.6.2022, ove le parti avanzavano le proprie richieste, il giudice invitava i ### affidatari a depositare una relazione esplicativa su specifici punti, in particolare: sull'opportunità di sottoporre ### ad un percorso di supporto psicologico e/o tramite neuropsichiatra infantile; sulla necessità o l'utilità dell'attivazione di un servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna; sull'opportunità che il minore disponesse di un proprio autonomo telefono cellulare per effettuare e ricevere chiamate dal padre; se e con quali modalità potesse eventualmente svolgersi una trasferta ad ### Facendo seguito a quanto richiesto, i ### affidatari si pronunciavano in maniera negativa sui primi due punti. Veniva rappresentata la disponibilità da parte del minore di un proprio telefono cellulare, acquistato dal padre, e la proposta - accolta da ### di buon grado - di autogestire le chiamate in una fascia oraria pomeridiana. Ritenevano giusti i tempi, inoltre, affinché si concretizzasse la possibilità di una trasferta anche nel territorio di ### Precisavano, infine, oltre al buon esito degli incontri, la sempre più manifesta intolleranza di ### verso quelle che viveva come costrizioni. 
Successivamente veniva depositata una relazione integrativa sugli incontri del 5 e 6 settembre e si evidenziava il venir meno del rapporto di fiducia da parte della ### verso il ### si chiedeva di considerare il trasferimento del caso presso il ### del Comune di ### Sul contenuto il giudice riteneva opportuno acquisire diretti chiarimenti dall'assistente sociale dott.ssa ### (incaricata del caso) la quale veniva sentita all'udienza del 5.10.2022 tenuta con modalità da remoto. 
A scioglimento della riserva assunta a questa ultima udienza, il giudice riteneva anzitutto insussistenti i presupposti per trasferire il caso ad altro ### richiesta avanzata anche da parte resistente. Venivano invitate le parti genitoriali a collaborare con i ### e veniva precisato che il ### in quanto affidatario, doveva assumere le decisioni relative al bambino, sentiti entrambi i genitori e cercando previamente una decisione concertata tra di loro, mentre in caso di disaccordo insanabile i ### avevano il potere di adottare la scelta più confacente agli interessi del minore. Attesa la ricorrenza del tema delle “paure” di ### e considerato che i genitori concordavano in proposito, ritenuto utile fornire al bambino strumenti per sostenerlo, venivano nuovamente incaricati i ### - servizio di neuropsichiatria o psicoterapia dell'età evolutiva - di prendere in carico il minore. Veniva altresì incaricato il ### affidatario, in coordinamento con quello di ### di predisporre un incontro del minore con il padre (e il nonno paterno) presso l'abitazione del ### ad ### da svolgersi in forma osservata, con presenza di un operatore. Veniva confermato per il resto il regime di visita consueto. 
Quindi, venivano depositate relazioni di aggiornamento da parte dei ### di ### e ### sull'andamento positivo degli incontri padre-figlio. I ### affidatari, nella relazione depositata il ###, davano altresì atto di aver individuato il ### ove inviare il minore e contattato la neuropsichiatra infantile dott.ssa ### Nelle more del procedimento parte resistente provvedeva a depositare agli atti del fascicolo il dispositivo di sentenza di condanna emesso dal Tribunale di ### (in data ###) nel procedimento penale a carico del ### per i reati di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza del minore e lesioni personali, con persona offesa la sig.ra ### Perveniva anche relazione aggiornata da parte della ASP di ### del 22.3.2023, a firma della dott.ssa ### che suggeriva un percorso alla genitorialità per ciascuno dei coniugi e un intervento di supporto psicologico per il minore. La dott.ssa ### dopo aver parlato di alta conflittualità fra le parti, ha relazionato che la signora ### era ossessionata dal dover proteggere ### dal padre, e che la stessa metteva in atti ostacolanti nel rapporto padre-figlio, che erano anche poco attendibili le dichiarazione del minore come le sue esternazioni circa la paura di stare solo col padre. 
In esito all'udienza del 23.3.2023, tenuta con modalità cartolare, il giudice disponeva la prosecuzione degli incontri padre-figlio come da provvedimento emesso il ###, confermando la possibilità di organizzare incontri anche presso la casa paterna ad ### con cadenza temporale almeno ogni due mesi, rimettendo ai ### ogni valutazione in merito alla previsione di incontri anche con cadenza mensile ad ### alla durata degli incontri e alle concrete attività da svolgere, avendo come obiettivo sempre il primario interesse del bambino; disponeva, inoltre, che venisse assicurato un supporto psicologico del minore ### a cura dei ### e invitava le parti ad intraprendere - seppur separatamente - un percorso di sostegno alla genitorialità, rinviando la causa per prove orali. 
In riferimento alle disposizioni adottate dal giudice istruttore, perveniva comunicazione da parte dei ### di ### (del 8.5.2023) in cui si rappresentava l'intenzione dell'odierna resistente e del piccolo ### di non recarsi ad ### ritenendo la trasferta fonte di disagio non sostenibile. In particolare veniva esposto che il minore, ascoltato individualmente, dichiarava di voler continuare a incontrare il padre presso la sede ###riguardo al percorso di sostegno alla genitorialità, veniva dato atto dell'organizzazione di una serie di incontri - per parte ### - con la psicologa dott.ssa ### dell'ASP di ### Con riguardo al minore, invece, veniva rappresentata la mancata individuazione di figura professionale idonea nell'ambito dell'ASP (compatibilmente con orari di lavoro della resistente). 
In esito all'udienza del 25.5.2023, ove si procedeva all'interrogatorio formale di ### e all'escussione della testimone ### (madre della resistente), il giudice - preso atto delle richieste delle parti - nominava curatore speciale del minore ### l'avv. ### del foro di ### anche alla luce della relazione di marzo 2023 del ### dell'ASP di ### (ove risultava l'esposizione del minore alla conflittualità dei genitori, con manifestazioni di disagio anche fisico); invitava le parti a proseguire percorsi di sostegno alla genitorialità; confermava le modalità di visita padre-figlio in modalità protetta, compresa la trasferta ad ### da svolgere una volta al mese, per la quale si incaricavano i ### di ### di elaborare un calendario; sollecitava formalmente il ### dell'ASP di ### già investito della presa in carico del minore, di avviare con urgenza un percorso di sostegno psicologico in suo favore, richiamando per il contenuto e le finalità degli interventi il dispositivo dell'ordinanza del 20.10.2022. 
In prossimità della successiva udienza, veniva depositata relazione da parte dei ### affidatari (datata 6.9.2023) ove si dava atto che il minore era seguito dalla psicologa ASP dott.ssa ### e del buon esito degli incontri protetti padre-figlio svolti presso la propria sede. Perveniva, altresì, relazione psicologica dell'### sul percorso di sostegno alla genitorialità avviato da ### In data ### si costituiva in giudizio il curatore speciale nominato esponendo di aver preliminarmente svolto una riunione con i legali dei genitori e che in data ###, dopo aver parlato con la madre alla presenza del figlio spiegando il proprio ruolo, procedeva all'ascolto del minore; che successivamente incontrava il ### alla presenza del suo difensore, in modo da avere un quadro completo del nucleo familiare; che in data ### si svolgeva un coordinamento online richiesto dalla stessa curatrice con il ### affidatario nella persona dell'assistente sociale dott.ssa ### con la dott.ssa ### e la dott.ssa ### del ### di ### insieme all'educatore che assisteva agli incontri protetti padre-figlio ad ### che non risultava ancora depositata la relazione della dott.ssa ### né quella relativa al percorso di sostegno alla genitorialità del ###
Il curatore speciale concludeva chiedendo la prosecuzione dei percorsi di sostegno alla genitorialità di entrambi i genitori e del percorso di sostegno psicologico del minore, al fine di verificare la futura opportunità di fare incontri padre-figlio in modalità libera e più a lungo; all'esito dei suddetti percorsi con i ### incaricati e qualora ravvisate le condizioni per l'esercizio dello stesso, l'affido condiviso di ### ai genitori. 
In prossimità dell'udienza veniva anche depositata relazione dei ### di ### (del 20.9.2023) in cui veniva rappresentata la difficoltà riscontrata nella calendarizzazione degli incontri padre-figlio nei mesi estivi, peraltro non tenutisi nel mese di settembre. Venivano allegati i report degli incontri svolti ad ### nei mesi luglio/agosto nonché relazioni sul percorso di sostegno alla genitorialità del ### (concluso nel giugno 2021 presso il CSM di ### e seguente percorso di sostegno psicologico. 
All'udienza del 26.9.2023 il giudice procedeva a sentire i difensori delle parti e il curatore speciale del minore. Preliminarmente, acquisito il consenso delle parti alla produzione e utilizzazione delle dichiarazioni rese dai testi in sede penale, revocava l'udienza di escussione testi. 
Veniva poi stabilita la necessità di coordinamento fra il ### di ### e ### per concordare il calendario degli incontri padre-figlio, da svolgersi con le modalità e cadenze temporali già stabilite; la necessità del deposito da parte del ### affidatario, nella persona della dott.ssa ### di relazione sociale aggiornata e dettagliata sulle condizioni di vita del minore, effettuando accessi a sorpresa presso il domicilio dello stesso, con descrizione degli spazi e dinamiche familiari; sempre a cura di questo ### acquisizione di informazioni da parte delle maestre di ### dall'insegnate di arti marziali, nonché convocazione del nuovo compagno di vita della madre per approfondire il suo ruolo; telefonate padre-figlio una volta al giorno; veniva rivolto un ulteriore invito alle parti ad assumere un atteggiamento collaborativo e facilitatore nell'interesse del minore, collaborando con i ### di ### e ### per agevolare gli incontri padre-figlio; infine, veniva richiesta alla dott.ssa ### ulteriore relazione di approfondimento e disposta la prosecuzione da parte del minore del percorso di sostegno psicologico. 
Il curatore speciale del minore provvedeva a depositare relazione della psicologa ASP dott.ssa ### sul minore ### (settembre 2023), con cui riferiva che nei colloqui ### manifestava spontaneità nei racconti degli incontri con il padre, dove emergeva stanchezza fisica ma tranquallità nella relazione ed evidenziando che “Le uniche irrequietezze comunicate dal bambino sono nei momenti in cui il padre crea situazione per esprimere rabbia verso le figure di riferimento affettivo, quali la madre e la nonna”. Si concludeva rilevando la necessità di comprendere i reali pensieri di ### promuovendo un ambiente più armonioso e privo di conflitti. 
I ### di ### e ### depositavano relazioni di aggiornamento. Questi ultimi, in particolare, davano atto della complicità e di un'affettività importante tra padre e figlio e sottolineavano la necessità di un'evoluzione della situazione con l'apertura ad incontri liberi. I ### affidatari rappresentavano che, durante gli incontri, andava realizzandosi una migliore relazione padre-figlio, relazionando altresì sull'accesso all'abitazione materna, sulle informazioni ricevute dalle insegnanti e dal maestro di arti marziali, nonché sulla figura del nuovo compagno della ### Proponevano, laddove le altre figure professionali coinvolte avessero condiviso, un superamento della situazione consentendo gli incontri padre-figlio senza condizionamenti esterni. 
Facendo seguito alle disposizioni del giudice di cui all'ordinanza del 26.9.2023, veniva depositata a chiarimento relazione psicologica di approfondimento a firma della dott.ssa ### del 29.11.2023, con particolare riguardo al tema della ossessione della signora rispetto alla necessità di proteggere il figlio dal padre e di eventuali comportamenti evitanti assunti, come aveva sostenuto la dott.ssa ###
La dott.ssa ### dopo aver evidenziato che la signora ha positivamente superato la valutazione sulle sue competenze genitoriali e dando peso - al contrario della dott.ssa ### - alla cornice di violenza in cui la ### è stata costretta a vivere, ha concluso che la signora non ostacola i rapporti padre-figlio ma essendo stata vittima di violenza presenta un atteggiamento di protezione e preoccupazione che non sfocia nel quadro di ossessività, clinicamente inteso. 
Ha concluso che la ### è cosciente dell'importanza di garantire il diritto alla bigenitorialià di ### e mostra un atteggiamento collaborante. 
Il curatore speciale del minore provvedeva a depositare ulteriore relazione della psicologa ASP dott.ssa ### sul minore ### (novembre 2023) ove si dava atto che nei colloqui il minore, sottoposto per anni allo stress derivante dalla conflittualità, presentava dei flash back intrusivi di vecchi ricordi, esplicitava la voglia di non vedere il padre (“mi spaventa quello che ha fatto, mi ha minacciato e picchiato”) nonché di rendere più flessibili le chiamate; ### ha poi anche dichiarato che era molto stancante arrivare in ### e ha chiesto una diminuzione delle visite in ### In esito all'udienza del 12.12.2023 il giudice trasformava gli incontri padre-figlio da protetti a osservati/facilitanti, anche in luoghi diversi dagli spazi neutri in uso al servizio, sia in ### che ad ### e anche alla presenza di soggetti terzi diversi da operatori del servizio sociale (educatore privato o terze persone di fiducia); proponeva delle date di incontri a dicembre 2023 e gennaio 2024 e disponeva, evitando ogni forma di rigidità, due telefonate a settimana; disponeva, per le visite da gennaio in poi, che il minore si recasse ad ### una volta ogni due mesi, preferibilmente per un periodo di almeno due giorni consecutivi, mentre il ### in ### almeno una volta al mese, preferibilmente per più giorni consecutivi (per condividere maggiori aspetti del quotidiano di ###, confermando per il resto le precedenti statuizioni anche con riguardo ai contatti con il nonno paterno; fissava successiva udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con successivo provvedimento del 18.1.2024 a chiarimento del precedente sugli incontri “facilitanti”, veniva espressamente previsto che “In ipotesi di rifiuto del minore a restare da solo con il padre (da esprimere preferibilmente nel corso dell'incontro e quindi alla presenza del sig. ### al fine di consentire sia al padre che al figlio di confrontarsi al riguardo) l'operatore resterà presente senza allontanarsi. Nell'ipotesi che il minore manifesti rifiuto a rimanere solo con il padre o finanche vederlo, dispone che prosegua il percorso di sostegno psicologico presso l'asl di competenza, allo specifico fine di superare detto rifiuto e consentire percorsi di riparazione delle eventuali ferite del passato, per un armonioso ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.” In prossimità della fissata udienza venivano depositate le relazioni di seguito indicate. 
Relazione dei ### di ### del 20.4.2024 in cui si spiegava che gli incontri padre-figlio di dicembre 2023 e gennaio 2024 non avevano luogo per indisponibilità delle parti, per mancanza di personale specifico (educatori, anche privati) e, infine, per indisponibilità di altri familiari (nonni materni) a svolgere il ruolo di facilitatori delle relazioni padre-figlio; emergevano atteggiamenti controllati e “tiepidi” del minore nei confronti del padre negli incontri svoltisi in ### nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 alla presenza della dott.ssa ### Ulteriore relazione di questi ultimi ### del 13.5.2024 ove si rappresentava che l'incontro programmato per il 10 maggio veniva annullato per “indisponibilità da parte del minore, almeno in base a quanto riferito dalla madre, sig.ra ### telefonicamente” sulla base di una crisi respiratoria che la madre riconduceva all'ansia del figlio di incontrare il padre. 
Perveniva anche relazione della dott.ssa ### in cui la professionista sintetizzava gli obiettivi dei colloqui col minore nella “possibilità di una ristrutturazione dell'immagine di ### sulla figura genitoriale paterna, percepita attualmente dal minore come fonte di stress e timore” ed evidenziava la passività dello stesso di fronte alle proposte date. 
In esito all'udienza del 23.5.2024, ove il nuovo ### assegnatario del fascicolo riteneva di non poter trattenere la causa in decisione per la necessità di un ulteriore approfondimento sulla condizione di ### in accoglimento delle richieste del ### speciale, venivano sostituiti i ### affidatari del minore (### di #### provinciale di ### distretto sanitario ### con i ### del Comune di ### per tutte le attività demandate al servizio sulla base del provvedimento del 23.2.2022 e del 20.10.2022, fermo il collocamento abitativo presso la madre; veniva disposta l'attivazione del servizio di educativa domiciliare (prima non presente presso i ### antecedentemente incaricati) presso la casa materna e il coordinamento tra i ### di ### e ### per stilare il calendario degli incontri, secondo le cadenze temporali già stabilite con il provvedimento del 14.12.2023 e in modalità osservata (anche in luoghi diversi dagli spazi neutri, sia in ### che ad ### alla presenza di un operatore); veniva assegnato termine per depositare relazioni dettagliate e aggiornate da parte della pediatra dott.ssa ### delle insegnanti, della dott.ssa ### della dott.ssa ### e dott.ssa ### Seguivano le relazioni dei nuovi ### affidatari sulla presa in carico di ### e sulle visite domiciliari effettuate (luglio/agosto 2024). Emergeva la poca fiducia nutrita dal minore verso le figure professionali per non essere mai stato ascoltato e la resistenza manifestata nell'incontrare il padre. Concludevano per l'opportunità di mettersi “in ascolto” nei confronti del minore e di rispettare i suoi tempi. 
Quindi il ### con provvedimento del 22.8.2024, ritenute condivisibili le conclusioni cui giungeva il ### disponeva che gli incontri padre-figlio avvenissero, per un primo iniziale periodo di “ripresa” del rapporto e ricostruzione dello stesso, non ad ### ma in ### alla presenza dei ### come richiesto da ### Perveniva ulteriore relazione di aggiornamento dei nuovi ### affidatari, datata 13.9.2024, ove si dava atto del servizio ADE svolto e che - considerato il provvedimento del giudice del 22.8.2024, tenuto conto della relazione della dott.ssa ### del 3.9.2024 nella quale si comunicava che il ### “a causa della consapevolezza della propria effettiva impotenza e in funzione del male minore per il bambino egli sceglie di arrendersi” - non erano ancora stati effettuati incontri tra il padre e il figlio. 
In esito all'udienza del 22.10.2024 il giudice disponeva il deposito di relazioni di aggiornamento da parte dei ### di ### (sulle condizioni del minore, allegando i diari dell'educativa domiciliare e degli incontri già svolti e non inoltrati) e della dott.ssa ### nonché relazione della pediatra dott.ssa ### sulle condizioni di salute del minore, già richiesta e non pervenuta. 
Perveniva la relazione dei nuovi ### affidatari (del 8.1.2025) dalla quale emergeva il rifiuto di ### di effettuare una videochiamata con il padre in vista delle festività natalizie, come da proposta degli assistenti sociali incaricati del caso. Si dava atto dell'affermazione della ### secondo cui ### dal mese di settembre, non aveva più effettuato incontri con la psicologa dott.ssa ### In ottemperanza a quanto da ultimo disposto dal giudice istruttore, questi ultimi ### depositavano ulteriore relazione di aggiornamento nel maggio 2025 in vista dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni. 
A seguito dell'udienza del 29.5.2025, tenuta con modalità cartolare, il giudice con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. rimetteva la causa alla decisione del Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Sulla domanda di separazione ### degli atti e la condotta delle parti, tenuta durante il presente procedimento, rivela la frattura insanabile della comunione spirituale e materiale fra i coniugi e l'assoluta impossibilità di conseguire una riconciliazione. Pertanto deve essere accolta la domanda di separazione dei coniugi con conseguente trasmissione degli atti al competente ufficio dello Stato civile per gli adempimenti di competenza.  2. Sulle reciproche domande di addebito 2.1 Il ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione, ponendo a fondamento dell'istanza condotte violative dei doveri coniugali da parte della moglie, tra cui in particolare l'allontanamento della ### - unitamente al figlio - dalla casa familiare senza il consenso del ### a fine estate del 2018. 
La resistente, a sua volta, ha formulato domanda di addebito della separazione al marito, rappresentando atteggiamenti aggressivi e condotte violente, sia verbali che fisiche, poste in essere dal ### nei suoi confronti, durante la vita matrimoniale anche alla presenza del bambino, costringendoli a vivere in un clima di terrore. Detti comportamenti hanno reso intollerabile la prosecuzione della vita matrimoniale e pertanto l'abbandono del tetto coniugale - lungi dall'essere causa di addebitabilità alla stessa della fine del matrimonio - è stato di contro solo una logica conseguenza dettata dalla necessità di sottrarre se stessa e il figlio dalle condotte violente del marito, culminate con l'aggressione del 17.8.2018, a cui è seguito il referto del pronto soccorso del 18.8.2018 e successiva denuncia del 28.8.2018 e 30.8.2018.  2.2. Preliminarmente, in punto di diritto, occorre osservare che ai sensi dell'art. 151 c.c. “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. 
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
La pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare tale situazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014). 
Con riguardo all'onere della prova, in base alle regole generali, deve ritenersi gravante sulla parte che richiede l'addebito della separazione l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020). 
È, invece, onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale alla violazione dell'obbligo derivante dal matrimonio (v. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018, con riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà).  ### sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14162 del 14/11/2001). 
Con specifico riferimento alle violenze inflitte da un coniuge all'altro, tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che esse costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. ### del 24/10/2022; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018; v. già Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7321 del 07/04/2005 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11844 del 19/05/2006). 
Con particolare riguardo, poi, alle violenze fisiche, ha ritenuto che esse costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse - la pronuncia di separazione personale con addebito all'autore, esonerando il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi di una situazione di crisi della coppia (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017; Cass., Sez. 6 - 1, Sentenza n. 433 del 14/01/2016). 
I comportamenti fisicamente e moralmente lesivi, inflitti da un coniuge all'altro, rappresentano, infatti, una delle violazioni più gravi dei doveri nascenti dal matrimonio, tali da fondare l'addebito della separazione all'autore degli stessi, ed è sufficiente un singolo episodio di percosse o comunque di violenza fisica a danno del coniuge, per devastare in maniera definitiva l'equilibrio della coppia e giustificare la richiesta da addebito della separazione, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 817 del 14/01/2011; Cass., Sez. 1, Sentenza 8548 del 14/04/2011). 
Va poi infine precisato che per giurisprudenza di legittimità ormai consolidata i comportamenti reattivi del coniuge che sfociano in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l'addebito della separazione, causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione (Cassazione civile sez. VI, 21/03/2018, n. 6997).  2.3. Venendo al caso di specie, e principiando dalle allegazioni di violenza della sig.ra ### poste a fondamento della domanda di addebito al marito, il procederà alla loro valutazione, tenendo anche conto dei documenti in atti, dell'istruttoria svolta in questo procedimento civile (il ### si è proceduto ad interrogatorio formale della ### e all'assunzione testimoniale della madre, sig.ra ### e alla successiva udienza del 26.9.2023 il ### ha revocato l'ammissione degli altri testi, avendo acquisito dalle parti il consenso alla produzione ed utilizzazione delle dichiarazioni rese dai testi in sede penale) e tenendo altresì conto (quali prove atipiche che il ### civile può assumere alla base del proprio convincimento) delle trascrizioni delle dichiarazioni della persona offesa, ### nel procedimento penale (come depositate in questo fascicolo in data ###) e della sentenza di penale di condanna a 1 anno e sei mesi di reclusione depositata agli atti dalla difesa ### in data ### (sentenza oggi pendente in appello) che ha riconosciuto il ### responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni, unificati tra loro sotto il vincolo della continuazione, con concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate (fra cui quella dell'art. 61, n. 11-quinquies, c.p. - l'avere commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto). 
Sotto quest'ultimo profilo, preme al Collegio sin da subito evidenziare che, se anche risulta che tale sentenza non è passata in giudicato, essendo stata appellata, tuttavia le risultanze del dibattimento penale ed in particolare le dichiarazioni dei testi possono essere considerate anche ai fini del presente procedimento: per costante giurisprudenza, infatti, sia la sentenza penale, pur non passata in giudicato, sia le testimonianze assunte nell'ambito di procedimento penale sono da considerare prove atipiche che possono essere assunte alla base della valutazione del giudice civile quando, come nel caso di specie, nel processo penale l'imputato, parte del processo civile, sia stato posto in condizione di esercitare la piena difesa. 
Le risultanze del giudizio penale possono dunque essere assunte dal giudice civile alla base del proprio convincimento costituendo elementi di prova da valutare alla stregua delle altre risultanze, assumendo pertanto il valore di elementi indiziari, come tali liberamente valutabili dal giudice, sulla base delle regole che disciplinano le prove per presunzioni.
Preme poi anche ricordare che all'udienza del 26.9.2023, il ### istruttore ha acquisito il consenso delle parti alla produzione ed utilizzazione delle dichiarazioni rese dai testi in sede penale, revocando l'udienza di escussione degli altri testi.  2.3.1.Principiando dunque dalle allegazioni di violenza della ###ra ### come articolate nel presente procedimento civile e valutando i relativi elementi di prova come ivi emersi, la stessa ha rappresentato la perpetrazione di atteggiamenti violenti e prevaricatori da parte del marito lungo tutta la vita matrimoniale, sfociati in più occasioni in vere e proprie aggressioni fisiche ai suoi danni, deducendo che il ### diventava sempre più ossessionato dalle condizioni economiche del nucleo familiare, tanto da rovistare nella spazzatura per verificare gli sprechi di cibo e pretendere il riutilizzo dei pannolini di ### benchè sporchi. 
La resistente ha dedotto che, in un primo momento, sopportava tali condotte, ma che con il passare del tempo l'aggressività del ### emergeva con più frequenza, con continue umiliazioni, attacchi d'ira e percosse, tanto da manifestare al coniuge - nel mese di febbraio 2018 - di voler procedere alla separazione. Nel mese di agosto 2018, a seguito di un episodio di violenza fisica subìto dal marito in data ### che la costringeva a recarsi il giorno dopo presso il ### del ### di ### la stessa sporgeva denuncia-querela nei suoi confronti in data ### e integrazione del 30.8.2018 per le condotte poste in essere dal marito e successivamente fuggiva dall'abitazione familiare, assieme al figlio e alla madre, sopraggiunta dalla ### Quanto dedotto dalla signora, trova riscontro nel certificato di ### soccorso del 18.8.2018 agli atti del procedimento ove le veniva diagnosticato “contusione del cuoio capelluto” guaribile in sei giorni (referto in atti del 18.8.2018), lesione che risulta del tutto compatibile con la modalità di aggressione descritta dalla signora in denuncia (“in data 17 u.s., difatti, si presentava a casa ### con l'intenzione di prendere il bambino e portarlo a casa dí mio suocero per un periodo imprecisato. Preoccupata da tale situazione, cercavo di convincerlo che questo non ero lo soluzione più idonea per íl figlio e che era opportuno che, almeno la notte, ### dormisse da me. Ne scaturiva una discussione accesa durante la quale ### mi aggredíva fisicamente colpendomi sullo testa con vari pugni e, mentre cercavo di scappare per le scale, mio marito mi lanciava contro degli oggetti nel tentativo di colpirmi senza riuscirvi. Mio figlio, terrorizzato, manifestava la chiara volontà di restare a casa con me tentando egli stesso di placare la furia del padre che, comunque, prendeva il figlio per poi andarsene..”). 
All'udienza del 25.5.2023 è stata escussa la testimone ### madre dell'odierna resistente, che sostanzialmente ha confermato le condotte aggressive e violente del ### nei confronti della moglie. 
La testimone, a specifica domanda sul litigio avvenuto tra i coniugi il ###, giorno del primo compleanno di ### alla presenza dei genitori della ### ha dichiarato “eravamo presenti io e mio marito, non il sig. ### c'era ### e ricordo che ### tornato dalla banca aveva trovato un ammanco sul conto corrente, urlava, rompeva mobili, lanciava le sedie, dava pugni al muro; ### era spaventato, lo portai di sopra nelle camere per allontanarlo da quella scena, mio marito cercò di calmare il ### che inveiva contro ### Rita”. 
E ancora, sugli atteggiamenti feroci e minacciosi asseritamente tenuti dalla ### nei confronti del marito, la signora ### ha affermato “assolutamente no, era lui che usava violenza verbale e fisica contro mia figlia. Il mio ex genero si alterava per un nonnulla, ad esempio per una luce rimasta accesa, dava pugni alle porte, pugni ai muri. Ricordo che spesso ero già a letto, udivo dei rumori e lui diceva che aveva sbattuto, ma non era vero. Anche alla presenza di ### avvenivano questi scoppi di ira; con il bambino lo vidi solo una volta scuoterlo per le braccia perché lui era la pianoforte ed il bambino, di circa un anno e mezzo, non stava fermo sul divano ad ascoltarlo. A quel punto presi il bambino e lo portai di sopra. Anche quando il bambino faceva i capricci definiva il bambino rompicoglioni e diceva che non lo aveva voluto.  ### figlia mi confidò che ### aveva acconsentito ad avere un figlio purché non gli costasse troppo. A volte ### mi chiamava dicendo che il bambino aveva bisogno di scarpe e che ci dovevo pensare io”, precisando altresì che “le discussioni del ### erano all'ordine del giorno, sempre per gli sprechi di cibo, la sera quando rincasava controllava nel bidone della spazzatura cosa avevamo buttato, si lamentava anche per un dito di farina”.
La testimone ha precisato di non aver mai chiamato le ### dell'Ordine, nel tentativo di farlo ragionare, e che talvolta il ### la insultava dicendo di non aver insegnato niente alla propria figlia.  ### osservare, sull'attendibilità del teste, madre della resistente, quanto segue: anzitutto, deve evidenziarsi che la signora, sentita a teste in sede ###data antecedente alla sua testimonianza in sede civile del 23.5.2023, è stata ritenuta dal ### penale attendibile, avendo in sentenza dato atto che la stessa non ha manifestato risentimento o acredine nei confronti dell'imputato e che ha riferito fatti a sua conoscenza (si veda, ad esempio, l'episodio delle vacanza del ### 2016), limitandosi ad evidenziare il suo crescente timore per l'incolumità della figlia. 
Non si hanno motivi per sostenere che la medesima teste non abbia reso dichiarazioni attendibili anche in sede civile, sia perché sono sostanzialmente confermative del quadro familiare in cui la figlia viveva come riferito in sede penale, sia perché anche caratterizzate dal riferimento ad episodi molto specifici ( si veda l'episodio di ### di un anno e mezzo che avrebbe dovuto ascoltare fermo e seduto sul divano il padre suonare al pianofortecfr. dichiarazioni del verbale del 23.5.2023). 
Continuando nelle valutazione degli elementi emersi nel presente procedimento, non può poi non essere evidenziato anche come lo stesso ### in varie occasioni abbia parzialmente ammesso di aver avuto agìti incontrollati nei confronti della moglie, benchè descritti come reazioni ai comportamenti scontrosi e provocatori della controparte. Ed in particolare: -nella stessa denuncia a sua firma, datata 2.9.2018, per sottrazione di minore, il ### ha dichiarato “solo in una occasione, circa otto anni fa, all'inizio del nostro rapporto, durante un litigio siccome lei sbatteva le porte ed urlava e non ascoltava le mie ripetute richieste di stare calma e parlare con me, la prendevo per le braccia costringendola a stare ferma davanti a me. Solo in quella maniera riuscii a farla calmare e parlare. Da quella volta io non mi sono più permesso di toccarla mentre lei più volte mentre litigavamo mi ha aggredito , minacciandomi e tirandomi oggetti vari…
La mia vera preoccupazione è sempre stata la condizione di mio figlio ### che pur senza volerlo è stato coinvolto nei nostri litigi e nell'atmosfera rabbiosa che si è venuta a creare… In questo periodo ho deciso di fare qualche seduta da una psicologa per accettare emotivamente la situazione devo dire che è stata una decisione positiva in quanto mi aiuta ad affrontare un po'meglio anche i comportamenti di ### .- Ho imparato a gestire la mia rabbia, ad avere più autocontrollo quando si litiga. ..Anche in quest'ultimo periodo per scaricare la mia tensione ho battuto i pugni al muro ma, non ho in nessun modo colpito mia moglie”; -in sede ###l'assistente sociale dott.ssa ### - che aveva eseguito indagine socio-familiare su incarico del T.M., relazione del 26.10.2018 - il ricorrente ha tuttavia riferito anche di altro specifico episodio, rappresentando “i nostri litigi sono sempre stati forti, qualche volta sono riuscito a lasciarla stare, a farla decantare ma altre volte no. I litigi avvenivano anche davanti al bambino; io sono stato preso dai modi arroganti di ### e non mi sono riuscito a fermare. Mi ricordo un episodio quando nel dicembre 2016 siamo andati in ### ed io avevo la febbre. ### forse era esasperata dal fatto che non potessi uscire; un giorno lei voleva portare fuori ### ma lui non voleva uscire e lei allora gli ha messo il giubbotto per forza e ha iniziato ad alzare la voce e gli ha alzato anche le mani e allora io non c'ho più visto e le ho dato un calcio sul sede ###tale sede che i litigi avvenivano soprattutto a causa della mancanza di dialogo, degli sprechi di ### da un punto di vista economico ma anche perché era solita buttare via il cibo, di fatto confermando quanto anche riportato dalla testimone ### - pure la dott.ssa ### (### nella relazione inerente la ### valutazione delle capacità genitoriali del ### del 7.2.2019, dopo aver evidenziato che per la struttura di personalità del ### si riscontra una “difficoltosa gestione della rabbia” ha espresso che “in sede di colloquio, egli conferma, seppure in minima parte, gli episodi di aggressione fisica e verbale verso la ex-moglie (da essa denunciati) in presenza del figlio, giustificandoli come reattivi ai comportamenti - a suo dire - aggressivi e prepotenti della donna sia verso lui stesso che verso il figlio. Si mostra solo parzialmente consapevole di - e rammaricato per - l'impatto potenzialmente traumatizzante di tali violenze assistite sulla psiche del bambino”.  2.3.2. In base all'art. 64 bis delle norme di attuazione del c.p.p. (introdotto dalla ### 69/19 c.d. legge sul ### per il contrasto alla violenza domestica), sono stati acquisiti agli atti del presente procedimento la sentenza penale di condanna di primo grado del ### e le dichiarazioni testimoniali della ###ra ### parte offesa e costituitasi parte civile nel procedimento penale, che vanno considerate quale prove atipiche nel presente procedimento, quindi da valutare alla stregua di altri risultanze istruttorie e assunte alla base del convincimento del #### rammentare che, come noto, la parte civile può legittimamente rendere testimonianza nel processo penale, non esistendo all'interno del processo penale una norma analoga all'art. 246 c.c. e tale testimonianza può essere sottoposta al cauto e motivato apprezzamento del giudice, che può fondare la sentenza di condanna anche soltanto su di essa, quando la dichiarazione della parte offesa sia sostenuta da attendibilità e coerenza. Al contrario le dichiarazioni della parte nel processo civile in sede di interrogatorio formale hanno rilevanza solo quando assumano valore confessorio, riferendosi a fatti relativi a circostanza sfavorevoli alla parte, mentre non hanno rilevanza probatoria quanto si riferiscono a fatti favorevoli alle allegazioni della parte. 
Ciò precisato, occorre allora incentrare l'attenzione sulla valenza probatoria delle dichiarazioni rese dalla parte civile nel processo penale in presenza di allegazioni di violenza domestica. E' noto che la violenza domestica spesso non ha riscontri esterni consumandosi le relative condotte all'interno della casa familiare, ove spesso non sono presenti terzi. Ritiene il Collegio che, soprattutto per la valutazione degli effetti di tale violenze sullo sviluppo dei minore, e pertanto per adottare provvedimenti in merito all'affidamento dei figli, possa essere attribuire valenza probatoria anche alle dichiarazioni della donna vittima di violenza, quando tali dichiarazioni siano state assunte in contesti nei quali la donna, vittima di violenza, ha formulato impegno a dire la verità con assunzione di responsabilità penale nel caso di dichiarazioni reticenti o mendaci. 
Tutto ciò precisato, il Collegio rileva che le dichiarazione rese dalla ### in sede penale trovino pieno riscontro nelle dichiarazione testimoniali che il teste sentito nel presente giudizio civile (la sig.ra ###: in entrambe le deposizioni sono univoci i riferimenti al fatto che il ### fosse ossessionato dal bilancio familiare, che si alterasse anche per una luce rimasta accesa, che usasse violenza psicologica e fisica nei confronti della ### che nel giorno del primo compleanno di ### (24.6.14) il ### a fronte di un ammanco nel conto corrente, ha reagito dando pugni ai mobili (cfr. dichiarazioni in sede civile della ### “eravamo presenti io e mio marito, non il sig. ### c'era ### e ricordo che ### tornato dalla banca aveva trovato un ammanco sul conto corrente, urlava, rompeva mobili, lanciava le sedie, dava pugni al muro; ### era spaventato”; dichiarazioni in sede penale della ### “Il primo compleanno di ### io non me lo dimenticherò mai, perché ha preso a pugni un mobile davanti ai miei genitori. Avevamo organizzato questa festa di primo compleanno, perché abbiamo fatto il battesimo ma non...  abbiamo fatto una cosa più diciamo ristretta, preventivando una festa più importante, tra virgolette, con i parenti al primo compleanno. È stata una giornata terribile, perché lui, con la scusa di un ammanco in banca, secondo lui, di soldi, è tornata a casa e ha fatto... ha preso a pugni un piano di legno in cucina, scollandolo dal muretto, dove era appoggiato, ha preso a pugni il mobile. Mio padre mi ricordo che l'ha portato fuori, dicendogli “### che queste cose davanti al bambino non le devi fare”, perché ### era agitato”).  2.3.3. Da tutti gli elementi acquisiti, emerge dunque la prova delle condotte violente ed aggressive del ### che “scriminano” la condotta della moglie di allontanarsi dalla casa familiare, necessitata per salvaguardare se stessa e il figlio, con conseguente accoglimento della domanda di addebito avanzata dalla resistente e rigetto di quella formulata dal ricorrente.  3. Sull'affidamento di ### 3.1. Non vi sono i presupposti cautelari (fumus e periculum) per rimettere la causa sul ruolo e accogliere la domanda cautelare della difesa del ricorrente volta a ricondurre il minore presso l'abitazione paterna, con previsione di affido esclusivo al padre.  3.2.Premesse.  ### ha nel corso del giudizio strenuamente sostenuto che il rifiuto via via crescente del minore ad incontrarlo sia frutto del condizionamento materno, richiamando a sostegno la certificazione della dott.ssa ### del 22.3.2023.  ### ha, di contro, negato ogni forma di condizionamento, esclusa dal Ctu dott.  ### avanti al quale ha, con onestà intellettuale evidenziata anche dallo stesso ### riconosciuto di essere solo iperprotettiva nei confronti del figlio, alla luce delle violenze cui ### ha assistito come spettatore e alla luce dell'episodio del 16.4.2021, in relazione al quale è pendente presso il Tribunale di ### un processo a carico del ### La dott.ssa ### dopo aver parlato di alta conflittualità fra le parti ma mai facendo riferimento anche al contesto di violenza (che frattanto era stato accertato il mese prima della certificazione rilasciata) ha descritto la ### come ossessionata dal dover proteggere ### dal padre, con messa in atto di condotte ostacolanti nel rapporto padre-figlio. ###. ### prima (nel 2021) e la dott.ssa ### psicologa della ### poi (a fine novembre 2023, chiamata a chiarimenti rispetto a quanto riscontrato dalla ### hanno invece, correttamente, saputo leggere le dinamiche della triade alla luce non della conflittualità, ma della violenza che è concetto diverso. 
E' questo l'equivoco di fondo che non deve mai annidarsi in casi accertati, come questo, di violenza domestica: il concetto di conflittualità fra le parti (richiamata in quasi tutte le relazioni dei ### sociali e specialistici) e il concetto di violenza (cui dà peso il ###. ### e la Dott.ssa ### nella sua relazione a chiarimenti del novembre 2023) sono diversi. 
Il conflitto presuppone una parità fra le parti, la violenza no.  ### restando che si andrà a motivare infra il perché la sig.ra ### non può dirsi madre ostacolante nei rapporti padre-figlio, preme al Collegio evidenziare che incolpare una donna, vittima di violenza a cui ha assistito il figlio, di ostacolare i rapporti padre-figlio costituisce non solo un paradosso ma una forma di vittimizzazione secondaria che deve assolutamente essere evitata. 
Ferma la pregnanza e maggior valenza dei risultati sul punto offerti dalla Ctu del Dott. ### (su cui si tornerà infra) che ha escluso forme di condizionamento materno da parte della ### intanto preme rilevare che è dato assolutamente oggettivo che la signora ### - vittima di violenza del marito e scappata da casa il ### - abbia all'udienza del 4.6.2019 acconsentito, pur nella vigenza degli incontri protetti padre-figlio, che il ### andasse da solo al mare con il figlio una settimana (sui motivi si veda la ### la signora confidava nel buon esito dei percorsi del ###: se vi fosse stata volontà diretta di condizionamento, non avrebbe prestato il consenso; che inoltre dopo quella vacanza, dopo la quale ### avrebbe riferito alla madre spiacevoli fatti accaduti e per i quali sarebbe tornato a casa turbato, il minore riprese gli incontri con la psicologa ### che, avendo registrato di persona attacchi di collera del ### nei confronti della ### (cfr. relazione del 3.6.2020) e pur avendo individuato un fattore di rischio per ### nell'essere esposto alla rabbia paterna, sottolineava comunque l'importanza della continuità dei loro rapporti, sempre da tenersi in modalità protetta (sui riferiti accadimenti in vacanza della signora ### ove il bambino le avrebbe detto che sarebbe stato rinchiuso al bagno dal padre perché cercava la mamma, e che il padre diceva “cose brutte della mamma” del tipo che era cattiva e che sarebbe sparita in vortice, la dott.ssa ### evidenzia che era comunque già ricorrente nei sogni e nei racconti di ### che il padre potesse far del male alla mamma) e la dottoressa ha relazionato anche sul fatto che ### non avesse riferito gli episodi della vacanza alla psicologa per paura che il padre avesse installato delle telecamere ove si svolgevano gli incontri. 
E' dato poi incontestato, perché ammesso, che il ### abbia in quella vacanza proferito frasi al bambino circa la volontà materna di separarsi, così coinvolgendo il minore di appena 7 anni nelle dinamiche separative: nella relazione dei ### del 12.8.2019 il ### ha infatti ammesso di aver detto alcune frasi al bambino circa la decisione materna di separarsi, chiedendo come poteva rimediare all'accaduto per essersi reso conto che tali frasi non giovavano al benessere del figlio.  ### del 2.12.2021 Osservazioni sul minore. 
Il dottor ### ha chiaramente affermato che, a fronte di due genitori che si sentono vittima l'uno dell'altro, l'unica vittima della presente vicenda è ### Il “dipendono tutti da me” è il “circuito” in cui è stato inserito, con rischi psicoevolutivi del minore. E' un minore che è cresciuto nell'accontentare i genitori, così proteggendoli (pag. 27) ma ha taciuto i propri bisogni. Ha riscontrato in ### un conflitto di lealtà (banalmente inteso - come dice il Ctu - “non voglio scontentare nessuno”, conflitto riscontrato anche nelle successive relazioni dei ###, ma ha escluso forme di condizionamento psicologico materno (su cui si tornerà infra). 
Competenze genitoriali. 
Quanto al padre, il Ctu ha riscontrato scarsissime risorse personali che non gli permettono di fronteggiare in modo assertivo le dinamiche relazionali con la ###ra ### e, soprattutto, con il figlio; ha registrato un'estrema difficoltà nel ### a riconoscere i propri limiti e le modalità disfunzionali con le quali si approccia al figlio; ha rilevato che ### non riesce a compiere un salto evolutivo nei confronti di ### con il quale riesce a rapportarsi solo con il gioco, alla stregua di un coetaneo.  ### ha anche chiesto al ### di spiegare a ### il perché si vedevano agli incontri protetti, ma il padre non lo ha fatto così non affrontando l'esame di realtà. ### ha negato di essere stato violento con la moglie (cfr. pag. 10: ### “qual è la sua responsabilità in tutta questa vicenda?”, lui “io non ho mai fatto nulla nei confronti di gioele per far verificare questa situazione negli ultimi tre anni...la responsabilità è di entrambi….la mia può essere quello di non aver dato la vita alla signora che voleva...avevo 270mila euro...la responsabilità è quella di non aver rispettato le aspettative della signora...io certamente ho il mio carattere, i miei difetti...sono una persona precisa e puntigliosa...sicuramente non sono una persona violenta...sono una persona responsabile, per mio figlio e per lei ho cercato di fare del mio meglio….i miei difetti ed errori ci sono...la signora mi sta chiedendo 80mila euro di risarcimento danni..). 
Significativo il passaggio della Ctu secondo cui “il #### non riesce minimamente a mettersi in discussione e ritiene che il suo rapporto con il figlio è (potrebbe essere) buono, non ammettendo valutazioni differenti. Una rigidità emotiva che non gli permette di relazionarsi adeguatamente con il figlio che vede distante. Solo il gioco riesce ad avvicinarli. Infatti, egli pensa che il figlio è condizionato psicologicamente dalla madre in grado di manipolarlo attraverso tecniche professionali. Tuttavia, lo scrivente non ravvisa alcun condizionamento psicologico tipico dell'alienazione parentale, ma il padre insiste con la tesi del condizionamento psicologico. Una trappola mentale per non mettersi in discussione: “la responsabilità è solo della ###ra ### io sono una vittima”. Tuttavia, continuando ad atteggiarsi come vittima, allontana sempre di più il figlio, il quale rimarrà ancorato alla madre percepita come figura più presente”. 
Quanto alla madre, il Ctu ha ravvisato nella ### non solo maggiori risorse personali ma anche maggiore capacità di autocritica che le permette così di potenziare la crescita personale e relazionale nei confronti del figlio. 
Ha rilevato che la sig.ra ### tende ad essere percepita dal figlio come una vittima da proteggere e che la stessa “con grande onestà intellettuale afferma, nel suo colloquio individuale, che il bambino tende a proteggerla poiché la percepisce fragile”: il Ctu ha però escluso forme di condizionamento psicologico della madre sul minore nelle forme dell'alienazione parentale. 
Scrive infatti il Ctu a pagina 26: “###ra ### è accusata dal #### di condizionare psicologicamente il figlio per distruggere la loro relazione. In realtà, questo CTU non ha ravvisato alcun condizionamento psicologico tipico dell'alienazione parentale: questo non è un caso di alienazione parentale. Il figlio subisce l'influenza della madre al pari di come la subisce dal padre allorquando questi lo iperstimola con il gioco oppure gli chiede, in modo suggestivo, se gli fa piacere sentire al telefono il «papi»”. 
Ritiene il Collegio che le conclusioni del ### siano assolutamente chiare e condivisibili, e siano non solo coerenti con ciò che è successo (dinamiche disfunzionali, violenza, conflitto di lealtà del minore), ma addirittura profetiche, considerato tutto quello che dopo si è registrato.
Infatti, a distanza di quattro anni, gli educatori nel maggio 2025 così relazionano in merito a ### “Il minore ha riferito altresì come, negli incontri effettuati ad ### si sia sforzato di mantenere un comportamento estremamente educato e composto, al fine di evitare i conflitti e contenere la figura paterna”. ### per forza tutti, ad eccezione di se stesso, come rilevato nel 2021 dal ### ha fatto parte di ### che oggi dodicenne, nella piena capacità di discernimento, e accompagnato dalla psicologa dott.ssa ### sino al suo pensionamento, ha finalmente saputo riconoscere questi suoi interni meccanismi dettati dal conflitto di lealtà, che però non sono attribuibili al condizionamento materno, come ha ben spiegato il ### Quanto al sig. ### va dato atto che lo stesso si è sicuramente impegnato nel presenziare agli incontri protetti/osservati svolti lungo il corso di questo processo, sino all'aprile 2024, e nonostante la resa ultima. Allo stesso va da atto di aver chiesto aiuto alla dott.ssa ### per essere sostenuto psicologicamente nella vicenda giudiziaria separativa, anche dopo il termine del percorso di sostegno alla genitorialità che la stessa dott.ssa ### certifica essersi positivamente concluso nel giugno 2021. 
Tuttavia, vanno evidenziate delle criticità strutturali e ancora persistenti che allo stato non possono dirsi superate e che svuotano di risultati concreti l'impegno del padre a raggiungere il figlio agli incontri.  ### ha riscontrato limitate risorse genitoriali nel ### a fine 2021 (quindi dopo il giugno 2021 quando la dott.ssa ### ha invece affermato che lo stesso aveva positivamente concluso il suo percorso sulla genitorialità), portando, fra i vari esempi, quello per cui il ### si lamentava difronte a ### dell'operato dei ### Va anche, purtroppo, evidenziato che il ### oltre a negare gli agìti di violenza, nonostante i numerosi riscontri, invece di compiere un percorso di assunzione di responsabilità delle violenze e di recupero di competenze genitoriali ha continuato per l'intero corso del procedimento ad addossare alla ricorrente ogni responsabilità in merito al diniego del figlio alla frequentazione, dimostrando incapacità di valutazione critica dei propri agiti, caratteristica, questa, riscontrata dal Ctu nel 2021, e sulla quale non ha dato sino ad oggi prova di aver lavorato. 
Non solo: non ha nemmeno, autocriticamente, anche solo ipotizzato che la storia di violenza a cui ha dovuto assistere il piccolo ### potesse avere un peso nella psiche del figlio (cfr. relazione iniziale della dott.ssa ### del 2019; il ### ha relazionato che il ### non è riuscito a dire al figlio il perché si dovevano incontrare tramite incontri protetti, e ha riscontrato che “il #### non riesce minimamente a mettersi in discussione”). 
Tutto ciò detto, il Collegio esclude dunque che la resistenza (e non chiusura totale come si vedrà infra) di ### a vedere il padre sia stata dettata da un condizionamento materno: la storia in esame si inserisce in una cornice di violenza, subìta dalla donna e a cui ha assistito ### con i traumi annessi (flash back intrusivi di cui parla sia la dott.ssa ### nella relazione del novembre 2023 sia da ultimo gli educatori del servizio sociale di ###. La fragilità che si trova a vivere una donna vittima di violenza, e la tendenza all'iperprotezione del figlio che a quelle violenze ha assistito (iperprotezione che la ### onestamente riconosce avanti al ### e non nega) non significano affatto automaticamente condizionare con coscienza e volontà il figlio nel rapporto con il padre: sarebbe una lettura non solo semplicistica ma che non terrebbe debitamente conto della storia di violenza come emersa nel presente giudizio e in quello penale, finendo per vittimizzare ancora una volta la ### Concludendo le dovute premesse, preme poi al Collegio evidenziare lo sforzo profuso lungo tutto il procedimento iscritto nel 2018, caratterizzato da numerose istanze, udienze e conseguenti provvedimenti, ove sono state attuate tutte le forme possibili di intervento sul nucleo: nel 2021 è stata rinnovata la Ctu sulle competenze genitoriali, pur a fronte delle valutazioni svolte dalle relative USL sulla coppia genitoriale nel 2019; nel 2022 sono stati incaricati i ### sociali di ### come affidatari del minore; nel 2023 è stato nominato un ### speciale; nel 2024, la causa è stata rimessa sul ruolo dal nuovo ### istruttore per approfondire ancora la situazione di ### cambiando territorialmente i ### sociali affidatari con quelli di ### che hanno attivato la prima educativa domiciliare presso la casa materna come strumento di supporto a ### nel 2022 è stata disposto un percorso di sostegno psicoterapeutico per il minore, preso in carico dalla dott.ssa ### dell'Asp di ### sino al suo pensionamento; sono stati garantiti gli incontri padre-figlio, addirittura autorizzata nell'estate 2019 una vacanza al mare padre/figlio - sul consenso di entrambe le parti, quindi anche della ### sono stati semi-liberalizzati gli incontri, per poi tornare alla modalità protetta dopo l'episodio del parco del 16.4.2021; oggi ### ha 12 anni e, nell'aprirsi agli operatori del nuovo ### (cfr relazioni dell'8.1.2025 e del 26.5.2025, a firma dell'educatrice Dott.ssa ### e dell'assistente sociale Dott. ###, ha espresso il desiderio di avere una vita normale, la sua stanchezza nell'essere coinvolto nelle dinamiche giudiziali, non ha detto di non voler mai più rivedere il padre, ma ha fatto capire sostanzialmente di aver bisogno di tempo, che da un lato ha ricordi spiacevoli di quando era ad ### e dall'altro appare frustrato che il riavvio degli incontri col padre (interrotti nell'aprile 2024) - in solo territorio calabrese come disposto con provvedimento dell'agosto 2024- non si sia svolto. 
E' infine doveroso, in questa lunga premessa, dare voce a ### oggi dodicenne, e vittima di violenza assistita del padre nei confronti della madre, ritrascrivendo alcuni passaggi della restituzione offerta nelle relazioni dei nuovi ### sociali di ### a firma dei Dott.ri ### e ### con i quali il minore ha instaurato un buon rapporto, dopo che lo stesso - comprensibilmente, data anche la tenera età e la vicenda - ha avuto difficoltà ad aprirsi con tutte le pregresse figure professionali. 
Relazione dell'8.1.2025: - periodo di osservazione 29.7.24-16.12.24: “Nel corso degli incontri domiciliari, ### ha manifestato una crescente apertura nei confronti degli scriventi, condividendo aspetti rilevanti del proprio vissuto emotivo e relazionale. In una prima fase ha espresso sfiducia nei confronti delle figure professionali, affermando di non essersi sentito ascoltato in passato. Gli scriventi hanno colto l'occasione per chiarire il senso del loro intervento, il ruolo e le finalità delle visite domiciliari. Il ragazzo ha ascoltato con attenzione. Nel prosieguo del percorso, ### ha comunicato la propria difficoltà a recarsi nella città in cui vive il padre , associando tale luogo a ricordi spiacevoli. Ha altresì dichiarato di non volere incontri individuali con il padre, ma di sentirsi maggiormente a proprio agio nel casi in cui fossero presenti gli operatori di riferimento (gli scriventi). La sua posizione denota una chiara resistenza all'incontro, ma al contempo anche un'apertura condizionata a specifiche garanzie di contenimento e tutela.  - periodo di osservazione 5.2.25-14.5.25“ La scrivente ### ritiene che il minore sia rimasto deluso per il fatto che dapprima si è “insistito” per il ripristino degli incontri ed ha dovuto conoscere nuove figure professionali; lui stesso era concorde nel tornare ad incontrare il padre alla “condizione” di vederlo presso ### c/o zone limitrofe; il papà non ha accolto la sua richiesta ma ha risposto con una posizione di arresa. Il minore inizia a verbalizzare maggiormente le sue emozioni e i suoi sentimenti. Il lavoro educativo dovrà continuare in questa direzione per far maturare la persona a livello emotivo. Pertanto, alla luce di quanto esposto e come già richiesto nella precedente relazione, sarebbe opportuno ed adeguato che attualmente per i primi incontri sia accolta la modalità di ripristino incontri padre.-figlio accettata dal ragazzo, ovvero presso ### e/o zone limitrofe e in presenza delle figure professionali, in modo tale da porre le basi per uan ri-costruzione del legame padre-figlio”. 
Ultima relazione del 26.5.2025: “Nel prosieguo degli incontri, il minore si è aperto spontaneamente rispetto al rapporto con il padre, esprimendo sentimenti di frustrazione. Ha riferito toni aggressivi e urla, pur senza entrare nei dettagli. Si sono osservate delle brevi pause da configurarsi come “flash back” emotivi. Il minore ha riferito altresì come, negli incontri effettuati ad ### si sia sforzato di mantenere un comportamento estremamente educato e composto, al fine di evitare i conflitti e contenere la figura paterna. Tale apertura ha messo in luce l'efficacia della “pausa riflessiva” come strumento educativo volto a favorire una maggiore consapevolezza emotiva…La resistenza del minore nel voler incontrare il padre pare legata non solo a ricordi spiacevoli, ma anche al senso di delusione che sembra sperimentare quando il padre tenta di rientrare nella sua vita. Questo porta il minore a manifestare distacco/resistenza nei confronti della relazione con la figura paterna , nonché una certa stanchezza nei confronti delle figure professionali esterne al nucleo familiare. 
Esprime ancora il desiderio di una vita “normale”, come lui stesso afferma, priva dell'intervento costante di figure professionali, e caratterizzata da un senso di appartenenza ad un contesto affettivo stabile e rassicurante (quale è quello in cui vive) , in cui per lui la presenza del padre non è contemplata” Da parte di ### non vi è mai stato un rifiuto netto ed irremovibile ad incontrare il padre, si è registrata una ambivalenza dovuta al conflitto di lealtà e alla storia di violenza a cui il minore ha dovuto assistere; oggi ### chiede il rispetto dei suoi tempi ed è necessario prevedere determinate forme di sostegno a suo favore. 3.3. Tutto quanto appena premesso e considerato, e passando a regolare l'affidamento di ### il Collegio non può non fare riferimento all'art. 31 della ### del Consiglio di ### sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificato dall'### con legge 77/2013, a mente del quale “al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione”, con la conseguenza che le condotte del genitore, se qualificate come violenza domestica, devono essere considerare ai fini del regime di affidamento. 
A fronte di limitate risorse personali per svolgere il ruolo genitoriale del ### come accertate dal Ctu nonostante il suo percorso di sostegno alla genitorialità terminato prima dell'inizio stesso delle operazioni peritali e a fronte del fatto che il ricorrente mai ha saputo sino ad oggi riconoscere di aver posto in essere condotte violente con assunzione di responsabilità e relativi percorsi dedicati di presa di consapevolezza, vi è una madre con maggiori risorse personali, con maggiore autocritica, che il Ctu ha escluso essere “alienante” e che ha dimostrato di accudire adeguatamente lungo il corso del giudizio il figlio, inserito in un contesto affettivo stabile e rassicurante. 
Non sussistono pertanto più le ragioni per continuare nell'affidamento del minore al ### sociale, che era stato disposto nel 2022 in un'epoca in cui la vicenda penale della violenza era ancora sub iudice. 
Deve oggi dunque essere disposto l'affidamento esclusivo rafforzato di ### alla madre, la quale eserciterà la responsabilità genitoriale per tutte le questioni anche quelle di maggiore rilevanza attinenti il minore, disponendo il collocamento del minore presso l'abitazione materna. Nulla quaestio sull'assegnazione della casa familiare sita in ### essendosene la resistente allontanata da 7 anni.
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.  ### ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.  ### l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore; inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011). 
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593). 
Ebbene, alla luce di tutte le motivazioni già esposte, appare maggiormente rispondente all'interesse superiore del minore prevedere il suo affidamento esclusivo c.d. "rafforzato" o "superesclusivo" alla madre con competenze genitoriali concentrate in capo alla stessa anche in ordine alle scelte più importanti riguardanti il figlio, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, secondo quanto consentito dall'art. 337-quater comma III c.c. Ed invero, l'inciso “salvo che non sia diversamente stabilito”, inserito prima della disposizione per cui “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”, di cui all'art. 337 quater c.c., afferma la derogabilità giudiziaria del regime di affidamento esclusivo, in favore di uno ancora più stringente. 
Il regime esclusivo, infatti, lascia in capo al genitore non affidatario la possibilità di adottare, insieme al genitore affidatario, le decisioni di maggiore importanza per la prole. La clausola di riserva prima citata, invece, permette al genitore affidatario di adottare anche le decisioni fondamentali riguardanti il minore, senza la consultazione o il consenso dell'altro.  4. Sulle visite paterne ### i sostegni a beneficio di ### che il Collegio ritiene necessari, si dispone che le visite fra il padre e ### avverranno a fronte di una autonoma richiesta del figlio, tramite modalità osservata alla presenza degli operatori del servizio di educativa domiciliare dei ### di ### di cui il minore ha inizialmente espressamente chiesto la fisica presenza in caso di ripresa delle frequentazioni con il padre (relazione 8.1.25: “Ha altresì dichiarato di non volere incontri individuali con il padre, ma di sentirsi maggiormente a proprio agio nel casi in cui fossero presenti gli operatori di riferimento (gli scriventi).”).  ### ritiene opportuno che il servizio di educativa presso la casa materna prosegua per un congruo tempo, data la positiva apertura del minore verso gli operatori con cui ### oggi dodicenne, si è sentito libero di esprimere il suo vissuto interiore (cfr. ultime relazioni pervenute a firma Dott.ri ### e ### ove evidenziano l'importanza del lavoro educativo a beneficio di ### “Il minore inizia a verbalizzare maggiormente le sue emozioni e i suoi sentimenti. Il lavoro educativo dovrà continuare in questa direzione per far maturare la persona a livello emotivo.”).
Preme specificare che la Corte EDU ha affermato che è diritto del minore avere piene relazioni con entrambi i genitori stabilendo tra gli obblighi positivi a carico degli ### aderenti l'adozione di misure che assicurino le relazioni tra genitori e figli e le rendano effettive, ponendo in essere misure concrete ed efficaci, ma a fronte di tale affermazione ha, comunque, puntualizzato che il bilanciamento tra i contrapposti interessi deve garantire l'equilibrio tra il diritto del minore a vivere in modo sereno e il diritto del genitore a mantenere rapporti con il figlio. In numerose pronunce la Corte EDU ha stabilito che qualora le relazioni genitore figlio in presenza di genitore che non abbia sufficiente capacità genitoriale, siano tali da generare nel minore reazioni contrarie alla tutela del suo equilibrio psico-fisico gli incontri possono essere sospesi e tale misura non costituisce violazione dell'art. 8 CEDU perché non vi è illegittima interferenza dello Stato nella vita familiare del genitore, prevalendo nel bilanciamento la tutela dell'interesse del minore (cfr. Rytchenko c. Russia sentenza 20 gennaio 2011).  5. Sul contributo al mantenimento di ### che non vi sono richieste economiche reciproche fra le parti, occorre ora regolare l'aspetto relativo al concorso al mantenimento di ### Giova in via generale rammentare che ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, cui sono tenuti entrambi i genitori, il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337-ter, comma 4, c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi. Facendo applicazione di tali principi, considerate le risultanze agli atti circa la condizione lavorativa ed economico-reddituale delle parti, tenendo conto che il minore è collocato in via esclusiva dalla madre, si ritiene congruo prevedere in capo al padre, quale contributo al mantenimento di ### il versamento della somma mensile di euro 360,00, annualmente rivalutabile, oltre il 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo in uso presso questo Tribunale. 
Alla madre, affidataria esclusiva del minore, dovrà essere riconosciuto per intero l'### unico.  6. Sui percorsi a sostegno di ### 6.1.Per tutte le motivazioni già spese al punto 4 circa l'importanza del lavoro educativo tramite Ade per il lato emotivo di ### ritiene il Collegio opportuno che l'educativa domiciliare prosegua presso la casa materna, con cadenza pari a due volte al mese, per una durata di 12 mesi.  6.2. Considerato il vissuto di ### si invita la madre, affidataria super-esclusiva, ad attivare un percorso psicoterapeutico a suo favore presso strutture pubbliche a ciò dedicate, anche al fine di sostenere il figlio nella crescita.  7. Sulle spese di giudizio In considerazione delle ragioni della decisione, e dell'accoglimento della domanda di addebito e affido super esclusivo formulata dalla resistente, le spese di procedimento, e quelle di ### dovranno essere poste a carico del ricorrente, in forza del principio di soccombenza. 
Essendo risultata vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese, liquidate con separato decreto, andrà disposta ex art. 133 T.U.S.G. a favore dello Stato.  P.Q.M. Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa 5450 /2018 così decide: 1) dichiara la separazione personale tra ### e ### coniugi per matrimonio celebrato in ### in data ###; 2) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del competente Comune (n. 78, parte II, serie A, ufficio 1, dell'anno 2011); 3) accoglie la domanda di addebito della separazione formulata da ### nei confronti di ### 4) rigetta la domanda di addebito formulata da ### nei confronti di ### 5) affida il figlio minore ### alla madre ### con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, nonché per le questioni di maggiore interesse per il minore riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, determinazione della residenza abituale, decisioni da assumere in via esclusiva dalla madre, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, anche in assenza del consenso del padre; 6) dispone che il minore risieda stabilmente presso l'abitazione materna; 7) dispone che le frequentazioni tra padre e figlio riprendano dietro espressa richiesta del minore, e che avvengano tramite incontri osservati alla presenza degli operatori del ### sociale di ### 8) determina in euro 360,00 il contributo mensile dovuto da ### per il mantenimento del figlio, da corrispondere a ### entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di deposito della presente pronuncia, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'### fermi per il periodo pregresso i provvedimenti emessi nel corso del giudizio; 9) dispone che i genitori provvedano al 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio per la cui individuazione e gestione potrà essere di ausilio la lettura del ### di ### in uso presso l'ufficio; 10) dispone la prosecuzione dell'educativa domiciliare presso la casa materna a beneficio del minore, con la cadenza di due volte al mese, per un periodo di 12 mesi; 11) invita ### ad attivare un percorso psicoterapeutico a favore del figlio presso strutture pubbliche a ciò dedicate, anche al fine di sostenere il figlio nella crescita.  12) ### alla refusione delle spese di lite, da determinarsi con separato provvedimento, con condanna al pagamento in favore dell'### ex art. 133 T.U.S.G., risultando la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese delle Stato.  13) Pone a definitivo carico di ### le spese già liquidate di ### Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ### di ### che dovrà sostenere il minore tramite educativa domiciliare secondo i tempi disposti. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio dell' #### est.

causa n. 5450/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Giglio Loredana, Stramaccioni Elena

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Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 718/2024 del 25-03-2024

... deduzione disattese, così provvede: - dichiara la separazione giudiziale dei coniugi ### e ### i quali hanno contratto matrimonio in ### il ###, annotato nel Registro dello ### del predetto Comune al n. 3, ### del medesimo anno e ordina all'### di ### competente di procedere alle annotazioni di legge; - rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da ### - accoglie la domanda riconvenzionale proposta da ### e per l'effetto dichiara che la separazione è addebitabile a ### - dispone l'affidamento condiviso dei due figli minori con collocamento prevalente presso la madre; - il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori ogni fine settimana nel luogo in cui abitano con la madre dal venerdì alla domenica tutte le volte che gli sarà possibile andarci dandone comunicazione alla ### almeno un giorno prima; durante le festività natalizie, pasquali e durante gli eventuali ponti ### accompagnerà i figli minori in ### e lo stesso farà nella settimana che avrà a disposizione per le ferie estive, che si farà carico di comunicare all'### entro il 30 giugno di ciascun anno; - rigetta la domanda di condanna del marito al versamento di un assegno per il mantenimento della (leggi tutto)...

testo integrale

### tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: 1) dott.ssa ### presidente 2) dott.ssa ### giudice 3) dott.ssa ### giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3520/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione con ordinanza del 18/9/2023, vertente TRA ### (c.f.: ###), rappresentata e difesa, in forza di procura allegata al ricorso, dall'avv. ### nel cui studio in ### alla via ### n. 96, è elettivamente domiciliata; E ### (c.f.: ###), rappresentato e difeso, in forza di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 22; con l'intervento del ###, in persona del ### della Repubblica in sede. 
Oggetto: separazione personale dei coniugi.  ### la ricorrente (conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate in data ###): “### l'###mo Tribunale adito, per quanto prodotto ed emerso in corso di causa, respinta ogni contraria istanza, eccezione, produzione e difesa, dichiarare, con addebito a carico del marito, la separazione personale dei #### ed ### disponendo che i coniugi potranno vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e senza mai arrecarsi molestia alcuna; disporre che la casa familiare sita in ####, alla ### snc rimanga nella disponibilità del #### e, al contempo, disporre che quest'ultimo contribuisca nella misura del 50% alle spese per l'affitto dell'appartamento ove vivono la ###ra ### e la prole. Somma pari, allo stato, ad € 350,00 (50% dell'affitto) mensile; disporre che i figli minori ### e ### siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre nella casa familiare sita in ### al ### n. 16; disporre che il padre possa vedere i minori secondo le seguenti modalità: il parre potrà tenere con sé i figli prelevandoli nella loro residenza di ### a weekend alternati, dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica, con possibilità quindi di pernotto in base alla volontà dei minori; i figli trascorreranno le festività con i genitori in maniera alternata e quindi disporre che i coniugi portino i figli presso la residenza dell'altro, appunto, alternativamente. Quindi, qualora la ###ra ### porti i minori in ### per le festività natalizie il #### si recherà presso il luogo di residenza dei minori per le festività ### e viceversa l'anno successivo; il padre potrà tenere con sé i minori durante i ponti scolastici, previo prelievo presso la loro residenza di dimora e preavviso alla madre di almeno 2 giorni; i minori trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi nel periodo estivo, previo prelievo presso la loro residenza di ### disporre che il #### versi alla ###ra ### entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo mensile per il mantenimento dei due figli la somma di € 1.200,00 (milleduecento/00) ovvero € 600,00 (seicento/00) per figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ### o quella somma ritenuta di giustizia; disporre che le spese straordinarie relative ai figli vengano divise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno; disporre che il #### entro il 5 di ogni mese, versi alla moglie, ###ra ### a titolo di mantenimento, un assegno mensile dell'importo di € 600,00 (seicento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ### o dell'importo ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da versarsi in parte all'erario - per il periodo in cui la ###ra ### è stata ammessa al patrocinio a carico dello Stato - e in parte allo scrivente legale, ex art. 93 c.p.c.”. 
Per il convenuto (conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate in data ###): “### l'###mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: rigettare la domanda di addebito a carico del #### e pronunciare l'addebito della separazione a carico della ###ra ### per tutti i fatti esposti in narrativa, per i documenti prodotti in corso di giudizio (a titolo esemplificativo consulenza tecnica informativa, estratti telefonici, foto ed immagini, screenshot ecc. ecc.) non ché in base alle risultanze testimoniali; ordinare la immediata cancellazione delle espressioni offensive e superflue contenute in danno del #### nel ricorso introduttivo e negli atti integrativi; conseguentemente riconoscere allo stesso il diritto al risarcimento dei danni ex art.  89 c.p.c. che si chiede quantificarsi in via equitativa; rigettare la richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla ###ra ### (sin dalla prima udienza il ###.ssa Mingrone non ha accolto tale richiesta né è stata modificata dal Giudice Istruttore) atteso che alla medesima, per le risultanze probatorie, è addebitabile l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, e che la ###ra ### come ella stessa ha affermato non versa in condizioni di bisogno e svolge attività lavorativa; dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni: 1. confermare che i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro; 2. confermare l'affido condiviso dei figli minori con coabitazione prevalente presso la madre; 3. confermare che la casa coniugale, di proprietà del #### rimanga nella disponibilità esclusiva dello stesso e sia assegnata al medesimo; 4. confermare che tutti gli oggetti, arredi e gli effetti personali della ###ra ### sono stati già asportati a cura dell'interessata; 5. confermare il diritto di visita del #### ai minori ### e ### residenti in ### nelle modalità stabilite dal G.I. con provvedimento dell'08/05/2023 e disporre che i bambini qualora manifestino la volontà di volersi intrattenere ancora con il padre non sia fatta opposizione dalla madre; 6. confermare altresì il rientro dei minori in ### nei periodi stabiliti dal G.I. con provvedimento dell'08/05/2022 e confermare l'obbligo di indicare il periodo delle ferie estive entro il 30 giugno di ogni anno; 7. confermare quanto stabilito dal G.I. con provvedimento dell'08/05/2022 per il mantenimento dei figli, ossia la somma di € 850,00 (ottocentocinquanta/00) per entrambi; 8. confermare quanto stabilito dal G.I. con provvedimento dell'08/05/2022 per le spese straordinarie (quanto occorrente per la salute, la crescita, l'educazione ed istruzione dei figli), ossia siano subordinate al consenso di entrambi i genitori e suddivise nella misura del 50% tra i coniugi”.  ### ricorso depositato in data #### ha premesso che in data ###, dopo dodici anni di fidanzamento, ha contratto matrimonio con ### dalla cui unione sono nati i figli ### in data ###, e ### in data ###.  ### ha riferito che la disgregazione del consorzio familiare è dipesa dall'atteggiamento dell'### sempre disinteressato alla vita familiare nonostante la nascita dei due figli, perché dedito prevalentemente alla gestione del bar tabacchi di cui è titolare, morbosamente geloso della moglie e comunque indifferente rispetto ai sacrifici che questa è stata costretta a compiere per provvedere alla crescita e all'educazione dei figli, anche rinunciando a migliori opportunità di lavoro nel nord ### Nella prospettazione della ricorrente l'### avrebbe addirittura iniziato a manifestare atteggiamenti aggressivi nei suoi confronti, offendendola, ingiuriandola e talvolta strattonandola anche davanti ai figli, in maniera ingiustificata, quando lei gli richiedeva spiegazioni in merito ad alcuni finanziamenti per i quali aveva preteso da lei una garanzia fideiussoria ed anche in occasione del licenziamento di un dipendente del bar tabacchi, ### accusato dall'### di intrattenere una relazione con lei.  ### si è pertanto rivolta a questo tribunale per ottenere la separazione giudiziale con addebito al marito, l'affidamento condiviso dei figli minori da collocarsi presso di lei nella casa coniugale sita in ### da assegnarsi a lei per abitarci con i due figli, fermo restando il diritto di visita del padre. Inoltre, in ragione della disparità economica esistente fra i coniugi (per avere lei rinunciato sin dal 2016 ad un'opportunità di lavoro presso la ### nel nord ### e per avere concentrato tuti i suoi sforzi nell'attività commerciale del marito) ha chiesto al tribunale di porre a carico dell'### l'obbligo di contribuire al proprio mantenimento mediante il versamento di un assegno mensile di € 600,00. Ha inoltre richiesto di porre a carico del padre un ulteriore assegno di € 1.200,00 per il mantenimento dei due figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie. 
Si è costituito ### aderendo alla richiesta di separazione, ma contestando la richiesta di addebito, per essersi sempre prodigato per i bisogni della famiglia. Ha invece richiesto a sua volta e in via riconvenzionale che la separazione venga addebitata alla moglie, per violazione del dovere di fedeltà ed abbandono del tetto coniugale, visto che la crisi matrimoniale è stata innescata dal tradimento della ### sorpresa dagli avventori del bar tabacchi ad intrattenere una relazione extraconiugale col dipendente ### Prima di tale scoperta la relazione fra i coniugi era serena, per come dimostrato dalle vacanze compiute fino a poco tempo prima e dal fatto che marito e moglie lavoravano insieme nel bar tabacchi e la ### si era dedicata proprio nei mesi immediatamente antecedenti alla scoperta del tradimento a scegliere l'arredamento necessario per l'ampliamento dell'attività commerciale del marito. Ha altresì contestato di avere mai usato violenza nei confronti della moglie. Ha chiesto la cancellazione delle espressioni sconvenienti e offensive, perché non rispondenti al vero, riportate a pag. 3 del ricorso nella parte in cui si legge che “l'### assumeva nei confronti della moglie comportamenti sempre più vessatori e violenti… non perdeva occasione per denigrare la moglie, insultarla, strattonarla lasciandole lividi sul corpo, tanto da provocarle un grave stato di sofferenza emotiva e psicologica” e “tali atteggiamenti del marito venivano posti in essere per giunta anche davanti ai bambini che divenivano spettatori inermi delle ire del padre e dei suoi comportamenti”. 
Ha poi richiesto l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare di sua proprietà sita in ### previa suddivisione degli ambienti, senza la previsione di alcun mantenimento in favore della moglie, cui è addebitabile la separazione. Ha contestato la richiesta di versamento di un assegno mensile di € 1.200,00, in ragione degli oneri economici di cui è gravato, rendendosi disponibile al versamento di un assegno mensile di € 700,00 per entrambi i figli minori. 
All'esito dell'udienza del 10/6/2021 il presidente del tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha stabilito l'affidamento condiviso dei due figli minori con collocamento prevalente presso la madre, ha disciplinato le modalità di frequentazione del padre e stabilito a carico dell'### l'obbligo di provvedere al mantenimento dei due figli minori mediante il versamento di un assegno mensile di € 1.000,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie. 
Con lo stesso provvedimento ha designato il giudice istruttore e fissato l'udienza di comparizione delle parti davanti a lui per il ###. 
Con istanza depositata in data ###, introduttiva del sub procedimento iscritto al n. 3520-1/2021, ### ha chiesto l'autorizzazione a sottoporre il figlio minore ### a visita specialistica neuropsichiatrica, stante il dissenso della madre, nonostante le valutazioni riportate dal bambino nelle pagelle relative al primo e al secondo quadrimestre dell'ultimo anno scolastico e le sollecitazioni in tal senso delle maestre. A seguito di regolare instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 18/8/2021 il giudicante, dopo aver preso atto del sopravvenuto consenso della ### all'effettuazione della visita medica, ma presso una sede dell'A.S.P. di ### diversa (e per una data più lontana) da quella presso cui il padre aveva già prenotato (per una data più vicina e precedente l'inizio dell'anno scolastico) provvedendo anche all'integrale pagamento del ticket, ha disposto che il minore venisse sottoposto alla visita specialistica intramoenia presso l'U.O. di ### dell'A.S.P. di ### - sede di ### prescelta dal padre. 
A seguito dello scambio delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. si è proceduto all'ascolto dei coniugi per avere la ### manifestato la volontà di trasferirsi coi figli in ### per avere lì reperito un'attività lavorativa con conseguente modifica dei provvedimenti adottati dal presidente ###via provvisoria. Con ordinanza dell'8/5/2022, emessa all'esito dell'udienza del 5/4/2022 il giudice istruttore, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 10/6/2021, ha ribadito il regime di affidamento condiviso dei figli minori, ma preso atto dell'accordo raggiunto sul punto, ne ha stabilito il collocamento prevalente presso la madre nella nuova residenza di lei in ### previa rideterminazione delle modalità di frequentazione da parte del padre per come concordate dai coniugi e riducendo l'assegno a carico dell'### per il mantenimento dei figli ad € 850,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. 
Con ulteriore istanza depositata in data ###, introduttiva del sub procedimento iscritto al n. 3520-2/2021, ### ha chiesto l'autorizzazione a sottoporre il figlio minore ### a visita specialistica neuropsichiatrica, finalizzata all'ottenimento dell'eventuale certificazione scolastica per insegnante di sostegno, stante il mancato consenso della madre nonostante la prescrizione effettuata dal pediatra di riferimento del nuovo luogo di residenza del bambino e le sollecitazioni operate dalla dirigente scolastica e dalle insegnanti dell'istituto scolastico frequentato da ### a ### Con ordinanza emessa in data ###, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio, il giudicante, alla luce di quanto comunicato dalla dirigente scolastica e dalle insegnanti in ordine alle difficolta di apprendimento di ### che, giunto alla classe terza primaria, non aveva ancora acquisito le competenze corrispondenti a quel livello di istruzione non essendo in grado di leggere e scrivere, né di operare coi numeri, e stante il dissenso della madre (che dopo aver dato in un primo tempo il consenso alla effettuazione della visita lo ha poi revocato), ha disposto che il bambino venisse sottoposto alla visita specialistica prescritta dal pediatra di riferimento presso l'A.S.P. competente in ### La causa è stata successivamente istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti per essere poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15/9/2023, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art.  127-ter c.p.c. con decreto del 16/8/2023, regolarmente comunicato ai difensori delle parti, e con ordinanza del 18/9/2023 è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
RILEVATO IN DIRITTO 1. La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta. 
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto. 
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, plasticamente dimostrato dalle domande di addebito che le parti si sono reciprocamente rivolte, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, anche perché i coniugi risultano di fatto separati sin dall'anno 2020.  2. Passando all'esame delle reciproche domande di addebito, in punto di diritto va ricordato che la dichiarazione di addebito implica l'imputabilità al coniuge di un comportamento specifico, contrario ai doveri matrimoniali, cui sia ricollegabile, in base ad un preciso nesso causale, l'irreversibilità della crisi del rapporto di coniugio, tanto è vero che, sul piano della ripartizione dell'onere della prova, un consolidato indirizzo giurisprudenziale ritiene che spetta alla parte che formula la domanda di addebito provare tanto l'effettiva violazione dei doveri nascenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge, quanto il rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza (cfr., ex multis, cass. n. 8873/2012), mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata condotta violativa degli obblighi coniugali (cfr. cass. n. 2059/2012; più di recente cass. n. 16169/2023). 
Con specifico riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà, pare utile ricordare che, sempre in base ad una consolidata e pacifica giurisprudenza, essa determina di per sé, in base all'id quod plerunque accidit, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale e costituisce, di regola, causa della separazione personale addebitabile al coniuge che ne è responsabile, salvo che quest'ultimo dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, tanto che la convivenza tra i coniugi doveva ritenersi, oramai, una mera formalità. ### la corte di cassazione ciò sta a significare che il richiedente l'addebito assolve all'onere della prova su di lui gravante dimostrando l'adulterio dell'altro coniuge, non essendo onerato della dimostrazione dell'efficienza causale di tale condotta nella disgregazione del matrimonio; mentre, per evitare l'addebito, spetta all'altro coniuge dimostrare il fatto estintivo e cioè che l'adulterio sopravvenne in un contesto coniugale già disgregato, fornendo una prova che esige un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi (cfr., ex multis, cass. n. 8675/2013; cass. n. 1893/2014). 
Nel caso di specie, dalle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta, della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, è emerso che nell'estate del 2020 la ### ha intrapreso una relazione con un dipendente del bar tabacchi del marito e che tanto ha determinato la crisi del consorzio familiare. 
In tal senso si è espresso il teste ### fratello maggiore del convenuto, il quale, sentito all'udienza del 28/10/2022, ha dichiarato: “già intorno al mese di luglio 2020 ho iniziato ad intravedere una certa intesa tra la ### e il sig. ### che era un dipendente di mio fratello che lavorava da diversi anni nella sua attività di bar tabacchi. In data ### mi trovato nei pressi dell'abitazione di mio fratello e precisamente all'interno della casa del sig. ### che è disabitata e si trova precisamente di fronte a quella di mio fratello e in quella occasione mentre ero intento ad eseguire un sopralluogo all'interno di quella abitazione e nell'ambito della mia attività di geometra mi è capitato di vedere il ### bussare a casa di mio fratello con in mano una colazione probabilmente caffè e cornetto che doveva consegnare. È stato aperto dalla ### ed è rimasto all'interno circa 4 minuti; quando è uscito ho visto che i due si baciavano”. Il teste ha aggiunto che “### stessa giornata e precisamente nel pomeriggio mentre mi trovavo sul retro del fabbricato dove mio fratello ha il bar per prendere le misure necessarie ai lavori di ampliamento del locale che mio fratello intendeva eseguire e che erano in corso mi è capitato di sentire da una finestra aperta che si trova sul retro del locale dove mio fratello ha l'ufficio la voce del ### che diceva alla ### che lei lo stava facendo uscire pazzo e siccome la finestra era semiaperta mi sono avvicinato e ho visto che i due erano abbracciati e si baciavano”. Il teste ha aggiunto che “prima della scoperta del tradimento i rapporti tra mio fratello e la moglie erano buoni, ogni fine settimana organizzavano gite fuori e nessuno poteva aspettarsi il tradimento visto che i rapporti apparivano sereni” e che “tra maggio e luglio 2020 mio fratello e la moglie hanno trascorso diversi weekend in villeggiatura insieme ai figli; non si è mai trattato di periodi continuativi che mio fratello non poteva permettersi a causa della sua attività di bar. Io non so precisamente dove si recassero ma mi pare che fosse dalle parti di ### o in Sila”. Il teste ha riferito di non aver detto nulla al fratello di quanto aveva scoperto per “raccogliere elementi più certi data la delicatezza della situazione”, ma ha precisato che non è stato necessario fare ricerche più approfondite perché nella giornata del 12/8/2020 il fratello lo ha chiamato per dirgli che aveva scoperto che la moglie lo tradiva col suo dipendente ### A sua volta il teste ### avventore del bar gestito dal convenuto, sentito all'udienza del 28/10/2022, ha dichiarato: “### che nell'estate del 2020 mi recavo nel bar molto spesso nel primo pomeriggio al ritorno dalla mia attività commerciale di ristorazione che chiudevo all'incirca alle ore 14:30. In un paio di occasioni mi è capitato di entrare nel bar dell'### e di non vedere nessuno dietro al bancone; dopo aver chiamato ricordo che dal retro veniva fuori prima il ### e poi la ### In un'altra occasione successivamente avendo necessità impellente di recarmi in bagno ho utilizzato quello del bar dell'### accanto al quale vi è la porta dell'ufficio dell'### In quel frangente siccome la porta dell'ufficio era semiaperta ho visto il ### appoggiato sulla scrivania e la ### che lo accarezzava e li ho visti anche baciarsi; dopo quell'episodio ho immaginato che la relazione tra i due procedesse da più tempo ed era questo il motivo per il quale quando mi recavo nel bar non trovavo nessuno al bancone e i due erano sul retro”. 
Le dichiarazioni dei testi indicati dal convenuto sono sufficienti a ritenere provata l'infedeltà coniugale a prescindere dalle risultanze della perizia giurata di parte convenuta sulle conversazioni intrattenute dall'### con la ### e sui video estrapolati dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul retrobottega dell'esercizio commerciale del convenuto, contestate dalla ricorrente nella loro autenticità (le prime), oltre che nella loro legittimità e comunque significatività (le seconde). 
Sebbene la ### abbia tentato di ricondurre l'insorgere della crisi coniugale alla violazione da parte del marito degli obblighi di assistenza morale non ha formulato capitoli di prova specifici e idonei a dimostrare una reale disaffezione nella coppia in un periodo precedente al mese di luglio 2020. 
Per tale ragione la domanda di addebito da lei formulata deve essere rigettata.  ### parte, l'attrice non ha contestato nella prima difesa utile e nemmeno negli scritti successivi di avere trascorso dei fine settimana in villeggiatura col marito e coi figli nei periodi immediatamente antecedenti alla scoperta da parte dell'### dell'adulterio; circostanza questa che impedisce di poter ritenere che il rapporto fra i coniugi fosse deteriorato. 
Una simile circostanza non è emersa nemmeno dalle dichiarazioni rese dai testi indicati dalla ### Il teste ### padre della ricorrente, sentito all'udienza del 28/10/2022 ha riferito di avere assistito ad una pluralità di episodi in cui l'### ha dato degli schiaffi al figlio ### ma in realtà è stato in grado di ricordare solo due fra di essi (“ricordo in particolare che in una occasione a casa mia lo ha picchiato perché il bambino non voleva togliersi il cappello mentre in altra occasione ad un compleanno il bambino era scappato sulle scale e lui lo è andato a riprendere dandogli degli schiaffi e dicendogli che non doveva nemmeno lamentarsi”). Il teste ha precisato che in tali occasioni l'### avrebbe anche aggredito la moglie, che tentava di difendere il figlio, dicendole che lei “non sapeva educarli”. Il teste ha aggiunto di avere notato un cambiamento nell'atteggiamento dell'### a partire da un periodo successivo all'estate del 2019 quando il convenuto è divenuto particolarmente irascibile nei confronti di tutti, specificando che, a suo avviso, un simile mutamento era ricollegabile al fatto che la figlia gli aveva confidato di non aver voluto fargli da garante per un prestito di cui necessitava. 
Anche la teste ### amica di entrambe le parti, sentita all'udienza del 28/10/2022, ha dichiarato di avere assistito ad un unico episodio in cui durante una festa di ### l'### ha dato uno schiaffo al figlio più piccolo perché non stava fermo e ha detto alla moglie “che se la vedeva lui con i figli perché lei non era abbastanza severa”. Ha pure riferito di avere raccolto alcuni “sfoghi” della ### durante i quali questa le avrebbe detto che i lividi che aveva sul braccio glieli aveva procurati il marito dopo averla strattonata verosimilmente nell'anno 2019. 
Infine, il teste ### fratello dell'attrice, sentito all'udienza dell'11/11/2022, ha dichiarato di avere assistito prevalentemente durante i pranzi domenicali a casa della madre, a cui partecipavano anche la sorella e il marito, “a scene in cui l'### prendeva a schiaffi i due figli dopo che questi urlavano giocando” e che “quando questo accadeva mia sorella si lamentava con il marito e lui le rispondeva che doveva stare zitta e che era una cretina”. Ha aggiunto di avere appreso altresì delle preoccupazioni della ### per una serie di finanziamenti accesi dall'### per i quali lei aveva prestato garanzia, specificando che quando ha provato ad andare a parlare con l'### della vicenda, la sorella gli ha riferito che il marito si era infastidito per il fatto che il fratello era andato a parlargli e da quel momento è diventato ancora più sgarbato nei confronti di lei. Ha aggiunto di avere appreso dalla stessa ### che l'### “diceva a mia sorella che non doveva fare domande o immischiarsi negli affari e che non doveva parlarne con i suoi familiari”. 
Quanto riferito dai testi indicati dalla ricorrente non è sufficiente per affermare che la coppia era in crisi già prima della scoperta dell'adulterio, per avere i testi riferito in ordine ad episodi isolati, peraltro relativi a momenti di agitazione dei bambini, e perciò assai poco significativi tenuto conto della durata del matrimonio (otto anni dal 2012 sino al 2020). Quanto alla dedotta violenza fisica (consistita in uno strattonamento) si tratta di un unico episodio che la teste ### ha dichiarato di avere appreso dalla stessa ### La prova del deterioramento del rapporto non può nemmeno desumersi sic et simpliciter da quanto riferito dalla ### nella denuncia-querela sporta nei confronti dell'### in data ### (cui ha fatto seguito il rinvio a giudizio del convenuto, pur disconoscendosi l'esito del processo penale) perché riferita in parte a fatti accaduti successivamente alla scoperta del tradimento (v. episodio dell'1/12/2020) e i presunti maltrattamenti asseritamente subiti in costanza di matrimonio non sono stati confermati dai testi sentiti nel presente giudizio.  ### parte, i testi di parte convenuta, sentiti a prova contraria, hanno negato di avere mai assistito ad episodi di violenza operati dall'### ai danni della moglie. 
Il teste ### ha dichiarato: “non mi è mai capitato di vedere mio fratello in atteggiamenti violenti o denigratori nei confronti della moglie e dei figli”. 
Anche il teste ### non legato da alcun vincolo di parentela con le parti e perciò particolarmente attendibile, ha riferito: “non mi è mai capitato di vedere l'### in atteggiamenti violenti nei confronti dei figli o della moglie. Non gli ho mai sentito dire nemmeno parole sgarbate nei confronti della moglie, anzi preciso che tutte le volte in cui sono venuti nel mio ristorante dove esiste un'area bimbi era lui che si occupava dei figli per evitare che disturbassero le persone in sala e quindi li accompagnava nell'area bimbi. La moglie in quelle occasioni rimaneva seduta al tavolo”. 
Va ulteriormente osservato che il teste ### titolare di un'azienda che si occupa della rivendita di arredamenti per locali commerciali, sentito all'udienza dell'11/11/2022, ha confermato che nell'anno 2020 i coniugi si sono recati insieme nel suo negozio per scegliere l'arredamento del bar dell'### procedendo anche all'acquisto. Il teste ha anche specificato che l'### e la ### “sono venuti insieme nel mio negozio in più occasioni nell'arco di un mese prima di procedere all'acquisto definitivo”. 
Le dichiarazioni rese dal teste ### unite alla circostanza che la ### collaborava nell'esercizio dell'attività commerciale del marito (v. dichiarazioni dei testi ##### e ### appaiono dirimenti per escludere che la coppia fosse già in crisi al momento della scoperta del tradimento. Infatti, è inverosimile sostenere che, nel corso di una crisi già in atto, i coniugi abbiano continuato a gestire l'esercizio commerciale addirittura decidendo di investire nel progetto di acquisto di nuovi arredi per l'attività, recandosi insieme e in più occasioni in negozio per condividere la scelta degli arredi. 
Pertanto, il sorgere della crisi tra i coniugi va fatto risalire all'estate del 2020, allorquando l'affectio coniugalis si è dissolta a seguito della condotta infedele della ### 3. Ai sensi dell'art. 156 c.p.c., l'addebitabilità alla ### della separazione osta all'accoglimento della domanda da lei avanzata per l'ottenimento di un contributo per il proprio mantenimento.  4. Passando all'esame delle ulteriori richieste, non v'è ragione di adottare alcuna statuizione in ordine alla domanda di affidamento e di collocamento dei figli minori, stante l'accordo raggiunto sul punto dai coniugi, con la conseguenza che va ribadito il regime di affidamento condiviso dei figli minori da collocarsi prevalentemente presso la madre nell'abitazione di lei in ### Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le modalità concordate dai coniugi all'udienza del 5/4/2022 che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.  5. Quanto al mantenimento dei due figli minori, deve considerarsi che davanti al presidente del tribunale l'### ha dichiarato di percepire un reddito, derivante dall'esercizio dell'attività commerciale di bar tabacchi, pari a circa € 5.000,00 al mese, tendenzialmente corrispondente a quello desumibile dalle ultime dichiarazioni dei redditi depositate in data ###, al netto delle imposte. L'### risulta altresì titolare di terreni e fabbricati, oltre che della casa in cui abita. Il reddito percepito risulta gravato dai ratei dei finanziamenti accesi e dai costi di gestione del bar. Sono inoltre a carico dell'### le spese per fare fronte ai viaggi necessari per l'esercizio del diritto di visita dei figli in ### Per contro la ### percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.000,00, con cui deve fare fronte al pagamento del canone di locazione della casa in cui abita coi figli minori, a partire dal 15/5/2022 (per come riportato in contratto) pari ad € 700,00 per come documentato successivamente alla emanazione dell'ordinanza dell'8/5/2022. 
Per tali ragioni, il collegio ritiene di dover porre a carico dell'### genitore non collocatario, un assegno mensile per il mantenimento dei due figli minori di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio). 
Ciascun genitore contribuirà al sostentamento delle spese straordinarie, nella misura del 50%, da concordarsi preventivamente e documentarsi salvi i casi di urgenza.  6. Non sussistono i presupposti di cui all'art. 89 c.p.c., che pone a carico delle parti e dei loro difensori il divieto di fare ricorso, negli scritti difensivi, ad espressioni sconvenienti od offensive. Il secondo comma di tale disposizione prevede le sanzioni per il caso di violazione del predetto divieto, rappresentate dalla cancellazione, disposta dal giudice con ordinanza, delle predette espressioni e dall'assegnazione di una somma a titolo di risarcimento danni a favore della persona offesa, da disporsi con la sentenza che decide la causa, quando le espressioni offensive non riguardino l'oggetto di essa.  ### all'onore ed al decoro comporta l'obbligo del risarcimento del danno nell'ipotesi in cui le espressioni offensive non abbiano alcuna relazione con l'esercizio della difesa. 
Nel caso di specie, invece, le espressioni utilizzate e trascritte in epigrafe sono, da un lato, relative alla narrazione dei fatti e dall'altro giustificate dalle asserzioni difensive tese a dimostrare la scorrettezza del comportamento denunciato come contrario ai doveri coniugali.  ### forma e nel contenuto, esse, quindi, considerata la peculiarità della fattispecie oggetto del contendere, non eccedono i limiti dell'esercizio del diritto di difesa e di critica e le manifestazioni utilizzate non possono ritenersi caratterizzate dal mero e gratuito intento di offendere la controparte.  7. Le spese seguono la prevalente soccombenza della ricorrente e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della domanda, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria (comprensiva quest'ultima anche dei due subprocedimenti instaurati in corso di causa) e decisionale. Si distraggono in favore del difensore del convenuto che ne ha fatto espressa richiesta nella comparsa di risposta.  P.Q.M.  Il tribunale di ### sezione seconda civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da ### e ### ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: - dichiara la separazione giudiziale dei coniugi ### e ### i quali hanno contratto matrimonio in ### il ###, annotato nel Registro dello ### del predetto Comune al n. 3, ### del medesimo anno e ordina all'### di ### competente di procedere alle annotazioni di legge; - rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da ### - accoglie la domanda riconvenzionale proposta da ### e per l'effetto dichiara che la separazione è addebitabile a ### - dispone l'affidamento condiviso dei due figli minori con collocamento prevalente presso la madre; - il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori ogni fine settimana nel luogo in cui abitano con la madre dal venerdì alla domenica tutte le volte che gli sarà possibile andarci dandone comunicazione alla ### almeno un giorno prima; durante le festività natalizie, pasquali e durante gli eventuali ponti ### accompagnerà i figli minori in ### e lo stesso farà nella settimana che avrà a disposizione per le ferie estive, che si farà carico di comunicare all'### entro il 30 giugno di ciascun anno; - rigetta la domanda di condanna del marito al versamento di un assegno per il mantenimento della moglie; - pone a carico di ### l'obbligo di corrispondere a ### entro il giorno 5 di ciascun mese, un assegno di mantenimento di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ### a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente e da documentarsi, salvi i casi di urgenza; - rigetta la richiesta del convenuto di cancellazione delle espressioni sconvenienti e offensive contenute nel ricorso introduttivo e la domanda di risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c.; - condanna ### al pagamento in favore di ### delle spese di lite che liquida nella somma di € 5.077,00, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. ### Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023.   Il giudice est. Il presidente dott.ssa ### dott.ssa ### n. 3520/2020

causa n. 3520/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Grossi Ermanna, Morrone Manuela

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 9781/2021 del 02-12-2021

... unione era nata ### il ###; inoltre pendeva giudizio di separazione giudiziale tra coniugi). Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea in quanto inammissibile ed improcedibile; in via riconvenzionale spettanti alle parti. Con vittoria di spese ed onorari di causa. Si costituiva in giudizio anche ### (padre di ###, il quale, -mutatario di giudizio, per cui doveva essere riconosciuta la sua estraneità rispetto alla domanda di divisione giudiziale. Sosteneva, inoltre, di aver prestato allo ### la somma di euro 38.700,00 per somma d i e u ro 25 .823, 00, tutt e s omm e versa t e sul con to corrente n. 937.37 intestato allo ### Sentenza n. 9781/2021 pubbl. il ### RG n. 80201/2013 Repert. n. 14442/2021 del 02/12/2021 Rappresentava, inoltre, di aver versato la somma di euro 7.707,46 in data ### per le rate del mutuo (la metà di euro 3.853,76 era invece a carico dello ###, non avendo lo ### quale co Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea ed in via riconvenzionale accertarsi e dichiararsi il suo diritto a ripetere le somme versate allo ### a titolo di prestito; in via gradata la accertarsi e dichiararsi il suo diritto a ripetere le stesse somme ex art. 2033 c.c. o, (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI### in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 80201 3, costituzione di servitù coattiva", vertente #### C.F. ###, rappresentato e difeso da avv. ### MINERVINI, in virtù di procura - attore
E ### C.F. ###, rappresentata e difesa #### in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore del 15.12.2016 - convenuta ### C.F. ###, ### in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 15.12.2016 - convenuto ###, in persona del legale rappresentante p.t., - convenuto contumace nonché #### in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 15.12.2016 - ### interventore ex art.105 cpc
Sentenza n. 9781/2021 pubbl. il ###
RG n. 80201/2013
Repert. n. 14442/2021 del 02/12/2021 ### atto notificato il #### citava in giudizio i convenuti per la divisione giudiziale degli immobili siti in ### alla via ### n.12 acquistati in data ###, in comunione e pro indiviso, da ### e ### giusta contratto di compravendita per notar ### di Napoli rep. n. 56489- raccolta n. 2104. 
Chiedeva, inoltre, includersi nella quota spettante a ### il rimborso delle rate di mutuo versate dallo stesso dal 31.10.04 al 31.10.11 e precisamente la somma di euro 59.102,68 ridotta della metà. 
Si costituiva in g di citazione per indeterminatezza della domanda ai sensi degli artt. 163 n.3 e 4 e 164- IV comma c.p.c..  ### ec cepi va ch e avev a v ers ato sul c on to corre nte n. 937.37, intestato a ### ingenti somme, provento del suo lavoro nonché i bonifici ed assegni dei propri genitori (### e ### per la somma totale di euro sto della casa.  a casa coniugale (### e ### avevano contratto matrimonio in data ### e dalla loro unione era nata ### il ###; inoltre pendeva giudizio di separazione giudiziale tra coniugi). 
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea in quanto inammissibile ed improcedibile; in via riconvenzionale spettanti alle parti. 
Con vittoria di spese ed onorari di causa. 
Si costituiva in giudizio anche ### (padre di ###, il quale, -mutatario di giudizio, per cui doveva essere riconosciuta la sua estraneità rispetto alla domanda di divisione giudiziale. Sosteneva, inoltre, di aver prestato allo ### la somma di euro 38.700,00 per somma d i e u ro 25 .823, 00, tutt e s omm e versa t e sul con to corrente n. 937.37 intestato allo ### Sentenza n. 9781/2021 pubbl. il ###
RG n. 80201/2013
Repert. n. 14442/2021 del 02/12/2021
Rappresentava, inoltre, di aver versato la somma di euro 7.707,46 in data ### per le rate del mutuo (la metà di euro 3.853,76 era invece a carico dello ###, non avendo lo ### quale co
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea ed in via riconvenzionale accertarsi e dichiararsi il suo diritto a ripetere le somme versate allo ### a titolo di prestito; in via gradata la accertarsi e dichiararsi il suo diritto a ripetere le stesse somme ex art. 2033 c.c. o, subordinatamente, ex art. 2041 c.c. con relativa condanna dello ### a restituire dette somme. 
Chiedeva, poi, lo scioglimento del vincolo solidale e la condanna dello ### al pagamento della somma residua (circa euro 101.000,00) dovuta al ### in virtù del contratto di mutuo stipulato. Con vittoria di spese ed onorari di causa. 
Interveniva nel giudizio anche ### (madre di ###, la qual e deduc ev a di aver p re stato a ### la so mma di euro 25.823,00 per somma versata a titolo di prestito, in via gradata chiedeva la condanna dello ### alla restituzione della stessa somma in suo favore ex art. 2033 c.c. o, subordinatamente, ex art. 2041 Con la memoria ex art. 183 co.VI n.1 c.p.c. ### precisava che nella quota a lui spettant e d ovevano ricomprenders ristrutturazione degli immobili oggetto del presente giudizio: - euro 3.520,00 per pagamento intermediazione agenzia immobiliare; - euro 7.950,00 per pagamento parcella notaio per rogito; - euro 3.000,00 per stipula assicurazione acquisto casa; - euro 19.650,00 per saldo acquisto casa; - euro 26.500,00 per lavori ristrutturazione casa; - euro 670,00 per acquisto forniture bagno/cucina; - euro 4.500,00 per acquisto porte in legno casa; - euro 18.060,00 per acquisto mobili e arredi casa; - euro 4.241,50 per prestiti personali erogati a ### e ### In corso di causa, in data ###, il bene oggetto della domanda di divisione veniva venduto a art. 190 c.p.c. essendo stati già concessi. 
In comparsa Sentenza n. 9781/2021 pubbl. il ###
RG n. 80201/2013
Repert. n. 14442/2021 del 02/12/2021 euro 59102,68 per rate mutuo (ridotta alla metà) euro 57.650,00 per acquisto immobile di cui euro 35.000,00 per estinzione pignoramento; euro 3520,00 per attività di mediazione immobiliare; euro 7950,00 per parcella notaio; euro 18.060,00 per spese di arredamento casa; euro 7880,00 per forniture, euro 31.500,00 per lavori ristrutturazione; euro 3741,50 per prestiti vari a ### e ### 2) il rigetto della domanda riconvenzionale di ### e della domanda di parte interventrice perché infondate in fatto ed in diritto.  ### in comparsa conclusionale, insismutatio libelli in la pretestuosità della domanda di rimborso delle spese di ristrutturazione sul presupposto che il coniuge comproprietario non ha diritto a ripetere il 50 % delle spese di conservazione e miglioramento inerte.   relativa alla restituzione delle rate di mutuo, dovendosi tener conto delle somme ottenute in prestito dal padre ### e dalla madr e ### e non rest ituite. Chie dev a, in fine, la condanna di ### al pagamento delle spese temporale luglio 2012-dicembre 2015), dal momento in cui lo ### aveva dichiarato di non voler più adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dal mutuo (cfr comunicazione MPS del 30.03.2012), precisando che le rate di mutuo erano state addebitate direttamente sul suo conto ### inoltre, che, precedentemente, la cifra mutuata dalla ### era stata erogata sul conto corrente n. 9737.37 intestato allo ### così come la relativa rata mensile del mutuo, ciò fino al momento in cui era insorta la crisi coniugale tra lo ### e ### Pertanto il ### chiedeva la condanna dello ### alla restituzione della somma di euro 38.700,00 per il prestito effettuato, nonché della somma di euro 26.270,18 ex art. 1298 c.c. per la rate di mutuo versate o, in subordine, della somma di euro 13.139,59 (pari al 50% delle rate di mutuo corrisposte).  ### A, in fine, r ib adiva i n comparsa co nclusionale le conclusioni già rassegnate, chiedendo la condanna dello ### alla restituzione della somma di euro 25.823,00 1 5.823,0 0 vers a ta in data ###.200 4, som me entr ambe versate sul conto corrente dello ###.  MOTIVI DI DIRITTO 1.Va preliminarmente evidenziato che nel corso del giudizio è stato venduto a terzi il bene immobile oggetto della divisione con ripartizione del ricavato tra ### e #### in parti uguali. Ciò ha determinato la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di divisione del bene in comproprietà in natura o mediante la vendita dello stesso. omande relative alle rate residue di Non si può ritenere invece cessata la materia del contendere in relazione alle altre domande proposte sia da parte attorea che dalle altre parti anche in via riconvenzionale.  2.attorea, così come formulate nella memoria ex art. 183 co. VI cpc, avendo lo ### chiesto in detta memori a per la pr ima vol ta il pagam ento d ell e segue nti voci di spesa (poi ulteriormente dettagliate in comparsa conclusionale): - euro 3.520,00 pagamento intermediazione agenzia immobiliare; - euro 7.950,00 pagamento parcella notaio per rogito; - euro 3.000,00 stipula assicurazione acquisto casa; - euro 19.650,00 per saldo acquisto casa; - euro 26.500,00 per lavori ristrutturazione casa; - euro 670,00 per acquisto forniture bagno/cucina; - euro 4.500,00 acquisto porte in legno casa; - euro 18.060,00 per acquisto mobili e arredi casa; - euro 4.241,50 prestiti personali erogati a ### e ### I convenuti hanno eccepito che tali domande non sono ammissibili in quanto integrano una mutatio libelli e dovevano essere proposte, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione. 
Sentenza n. 9781/2021 pubbl. il ###
RG n. 80201/2013
Repert. n. 14442/2021 del 02/12/2021 emendatio libelli in quanto le predette voci 9880/2016; Cass. 3806/2016; Cass. 25409/13; Cass. 3567/2011). 
In proposito è utile richiamare la sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 12130/15 che ha emendatio libellimutatio libelli La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc.  civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in g iudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (nella fattispecie esaminata veniv a dich iarata l'ammissibilit à de lla mo difi ca, ne lla me m or ia ex art. 183 cod. proc. civ., dell'originaria domanda formulata ex art. 2932 cod. civ. con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo) La Cassazione ha poi precisato che, in tema di modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c., è possibile mutare anche gli elementi costitutivi della stessa, ove ricorrano le condizioni indicate dalla sentenza n. 12310 del 2015 delle ### U. della S.C. e non siano avanzate, quindi, delle pretese aggiuntive (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11282 del 10/05/2018). 
Ciò premesso è evidente come nella fattispecie in esame le voci di spesa, richieste per la prima volta nella memoria ex art. 183 co.VI c.p.c., non solo costituiscono delle pretese aggiuntive rispetto alla domanda iniziale, ma si riferiscono a fatti neanchprestiti effettuati in favore di ### e ### A ciò si aggiunge che non vi è alcun rapporto di connessione tra la domanda di divisione ed i prestiti euro 4.241,50.  eur o 3.52 0,00 pagame nto intermediazione agenzia immobiliareeuro 7.950,00 pagamento parcella notaio per rogito titol o div erso ri sp etto a qu ello posto a base della divisi one , rispe ttivamente nel contratto di mediazione e nel contratto di prestazione professionale.   Non si è in presenza, dunque, di una mera precisazione/modificazione della domanda originaria in considerazione dalla sentenza della Corte di Cassazione a sezione unite), ma di una vera e propria mutatio libelli. 
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RG n. 80201/2013
Repert. n. 14442/2021 del 02/12/2021
Inoltre, pur volendo ritenere di essere in presenza di una reconventio reconventionis, la domanda andava articolata nella prima udienza di trattazione a pena di decadenza.  mutatio libelli alle spese richiest e nel la memo ri a ex a rt. 1 83 c o.VI n.1 c.p. c, sopra precisate, va dichiarata inammissibile.  detto.  3. Ciò premesso, va esaminata la residua domanda di rimborso delle rate di mutuo formulata da ### essendo stato già ripartito tra ### e ### precisamente la somma di euro 59.102,68 da ridurre della metà.  anche della domanda di ### di ripetizione delle rate di mutuo nei confronti - dicembre 2015), avendo lo ### dichiarato di non voler più adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di mutuo. ### ha, infatti, rappresentato che le rate di mutuo erano state addebita te direttam ent e sul suo co nto corrente succe ssi vamen te a lla nota della MPS (cfr ### Pertanto il ### ha chiesto la condanna dello ### alla restituzione delle euro 26.270,18 ex art. 1298 c.c. o, in subordine, della somma di euro 13.139,59 (pari al 50% delle rate di mutuo corrisposte). di euro 125.000,00, in cui ### e ### sono anche datori di ipoteca per euro 250.000,00. 
Va immediatamente rilevato, però,, che non si può ritenere che il contratto di mutuo sia stato stipulato nel solo interesse di ### così come eccepito da ### ai fini Sentenza n. 9781/2021 pubbl. il ###
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Non essendo in presenza di un mutuo di scopo, è infatti impossibile stabilire se il mutuo sia stato contratto nel solo interesse di ### Inoltre, considerato che la somma mutuata è stata versata sul conto corrente 937.37 intestato a ### su cui aveva la delega ad operare anche ### e considerato che sul bene immobile di cui è comproprietaria unitamente a ### appare, invece, occasione della stipula del coattesa proprio la contestualità dei due atti pubblici. 
Si deve, pertanto, ritenere che il vincolo di solidarietà tra ### e #### si divida in parti uguali nei non risultando un diverso accordo tra i due co-mutuatari. confronti di ### non e mutuo nei confronti del #### non ha assunto la qualità di mutuataria nel contratto di mutuo de quo ma solo quella di datrice di ipoteca.  3.1 Quanto invece alla domanda di rimborso esborso complessivo per le rate di mutuo pari ad euro 27.925,7, ma è circostanza pacifica che lo ### abbia pagato per intero tutte le rate del mutuo fino al mese settembre 2011 con addebito delle rate mensili del mutuo direttamente sul conto corrente dello ### 3.2 Quanto invece alla domanda di rimborso delle rate di mutuo formulata da ### nei confronti di ### va rilevato che, dopo la nota di MPS del 30.03.2021, con cui è stata contesta ta la moro sità rel ativa alle r ate con sc a den z a dal 31.10.11 al 29.02.12, per ive al mese di febbraio 2012 sono state pagate per intero da ### che ha provveduto anche a sanare la morosità Si deve, pertanto, ritenere fondata la domanda di ### alla restituzione della metà della somma di euro 59.102,68 (quindi euro 29.551,34) da parte di ### per le rate di mutuo corrisposte, ciò in virtù del vincolo solidale ex art. 1298 c.c. di cui si è detto sopra.  ### ha diritto alla restituzione da parte di ### della somma di euro 29.551,34. 
Fondata è anche la domanda di ### che ha eccepito un controcredito di euro 26.270,18 per le rate di mutuo versate, ma solo nei limiti della metà di quanto richiesto, sempre in Sentenza n. 9781/2021 pubbl. il ###
RG n. 80201/2013
Repert. n. 14442/2021 del 02/12/2021 virtù del vincolo solidale ex art. 1298 c.c., per quanto sopra precisato. ### ha diritto alla restituzione da parte di ### della somma di euro 13.150,09.  4 . Qu anto alla domanda ri co nvenzi onale di F ### O ed a quella formulata da favore di ### vanno preliminarmente ricostruiti i fatti, come risultanti dai documenti versati in atti. de quo notaio ### o (r e p . n . 5 6489 rep. - n. 2 1 042 r ac colta) in data ###, quindi non in costanza di in data ###. 
Precedentemen te al cont ra tto di co mpr a vendit a del 27 .07.2004, ### in data 14.0 la figlia ### veniva indicata quale beneficiaria e la causale riportata recava la per versamento acquisto immobile ###.  ### moglie di ### e madre di ### 25.827,50 , di cui uno di euro 10.004,50 in favore di ### con causale beneficiario one di ###. ### A costitu iscon o atti di disposizio ne patr imoniale in favore di ### Non rileva a contrario la circostanza che le somme bonificate siano state accreditate sul conto corrente di ### sia in considerazione della causale dei bonifici esplicativa della volontà degli ordinanti, sia in considerazione del fatto che ### aveva anche la delega ad operare sul conto corrente di ### circostanza questa non smentita. con delega a movimentare il conto in favore di ### non consente neanche di ritenere che vi sia stata una distrazione delle somme bonificate in favore di ### Sentenza n. 9781/2021 pubbl. il ###
RG n. 80201/2013
Repert. n. 14442/2021 del 02/12/2021
Se, dunque, è da escludere che vi sia stato un finanziamento in favore di ### di conseguenza vanno rigettate le domande di ripetizione nei confronti di ### rispettivamente della somma di euro 38.700,00 formulata da ### e della somma di euro 25823,50 formulata da ### 5. Le spese e compensi di lite vanno compensate tra le parti in considerazione della reciproca ricostruzione dei rapporti economici intercorsi tra le parti.  P. Q. M.  ### le di N apoli , nell a p erso na del G.U. dott .s sa ### definitivamente pronu ncian do su lle do mande pro po ste, dis attesa o gn i contra ria eccezione e conclusione, così provvede: a) dichiara cessata parzialmente la materia del contendere nei limiti precisati in parte motiva; b) dichiara inammissibile la domanda di ### nei confronti di #### a vedersi riconosciute le voci di spese, precisate in parte motiva, oggetto della memoria c) rigetta la domanda di ### nei confronti di ### a vedersi riconosciuta la metà delle rate di mutuo corrisposte; d) rigetta la domanda di ### e ### formulata nei confro nt i di ### U ### a v edersi r ico nosciu to il diritto alla restituzione rispettivamente della somma di euro 38.700,00 e della somma di euro 25.823,50; e) accogli e l a dom an da di ### ne i confr onti di ### a ### la somma di euro 29.551,34; f) accoglie la domanda riconvenzionale di ### nei limiti sopra precisati e, per di euro 13.150,09; g) compensa integralmente le spese di lite tra le parti. 
Napoli, il ### Il Giudice dott.ssa ### n. 9781/2021 pubbl. il ###
RG n. 80201/2013
Repert. n. 14442/2021 del 02/12/2021 ###: #####: e0f28b3c50c648667b89bde04e7605e

causa n. 80201/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Buono Maria Luisa

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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 2078/2022 del 30-05-2022

... della causa, segue la soccombenza (sulle domande di addebito). P.Q.M. Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: a) pronuncia ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c. la separazione personale tra i coniugi ### nata a ### il ### e ### nato a ### il ###; b) accoglie la domanda di addebito e rigetta la domanda riconvenzionale di addebito; c) pone a carico di ### l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della figlia ### entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 400,00; l'assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dall'anno successivo all'emissione dell'ordinanza della Corte d'Appello del 02.10.2015, secondo gli indici ### delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai; d) letto l'art. 156 c.c. ordina al Ministero dell'### e ### - ### territoriale dello Stato di ### di pagare direttamente a ### il predetto assegno detraendolo da quanto mensilmente dovuto a ### e) pone a carico di entrambi l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese extra assegno secondo la disciplina indicata in parte motiva; f) rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in (leggi tutto)...

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 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di ### prima sezione civile Il tribunale riunito in ### di Consiglio nelle persone dei magistrati: ### presidente rel.   ### giudice ### giudice ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7330 del ### degli ### dell'anno 2014, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente TRA ### (###), rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ### e dall'avv.  ### presso i quali è elettivamente domiciliata RICORRENTE E ### (###), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ### e dell'avv. #### i quali lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti RESISTENTE NONCHÉ ### presso il Tribunale di ####'udienza cartolare del 14.12.2021 il procuratore della ricorrente ha così concluso: 1) Pronunciare, ai sensi degli artt. 151, 156, 143 e 147 c.c., la separazione personale dei coniugi, #### e ###ra ### per fatto addebitabile esclusivamente al #### 2) Assegnare la casa coniugale, di proprietà esclusiva della ricorrente, sita a #### in via ### n. 43/A, alla ###ra ### convivente con la figlia ### maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, nonché con il figlio maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, ### 3) Porre a carico del #### con decorrenza dall'udienza presidenziale, un assegno di mantenimento - soggetto ad adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ### (### - per i figli pari alla somma di € 800,00 come stabilita dalla Corte d'Appello di Napoli, ### persona e famiglia, con l'ordinanza n. 1499/2015 del 02 ottobre 2015, da corrispondersi alla ###ra ### a mezzo bonifico bancario o anche con le modalità di cui all'art.  156, comma 6, c.c., entro e non oltre il giorno 04 di ogni mese, di cui € 400,00 in favore della figlia ### maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e € 400,00 in favore del figlio ### maggiorenne ma non economicamente autosufficiente; nonché € 200,00 in favore della ex coniuge ###ra ### 4) Porre a carico del #### e della ###ra ### la copertura, in parti eguali, delle spese straordinarie … 5) ### il #### al risarcimento del danno subito dalla ###ra ### da quantificarsi in € 6.000,00 oltre interessi dal giorno del suo abbandono della casa coniugale al soddisfo ovvero in quella somma maggiore o minore che l'###mo Tribunale riterrà giusta ed equa.  6) Respingere la domanda riconvenzionale proposta dal #### perché infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata, con condanna alle spese e distrazione a favore dei difensori anticipatari.   la difesa del resistente ha così concluso: si riporta a tutte le proprie difese ed eccezioni ex adverso dedotto prodotto ed eccepito perché infondato in fatto ed in diritto. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito perché infondato in fatto ed in diritto. 
Insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati dalla parte convenuta, in subordine chiede concedersi i termini ex art. 190 cpc.  ### ha chiesto accogliersi la domanda e confermarsi i provvedimenti in atto.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ### la ricorrente chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal coniuge. 
A sostegno della domanda deduceva: che aveva contratto matrimonio con il resistente in ### in data ###; che dal matrimonio erano nati: ### nel 1990, e ### nel 1997; che l'unione matrimoniale, inizialmente felice, si era disgregata per responsabilità del marito il quale aveva iniziato a distaccarsi dalla famiglia nella seconda metà del 2013 e aveva definitivamente abbandonato la casa familiare il ###; che aveva successivamente appreso che il marito già da tempo aveva intrapreso una relazione extra coniugale; che, ancora, in data ### in occasione della discussione su alcune questioni economiche era stata insultata e percossa dal marito alla presenza dei figli; di essere insegnante e proprietaria della casa familiare; che il marito, oltre a essere insegnante, svolgeva la libera professione di architetto percependo un reddito netto annuo di circa € 40.000,00; ciò, premesso concludeva per la pronuncia di separazione con addebito al resistente, l'affido condiviso della figlia ### con collocazione prevalente presso la madre, la previsione a carico del resistente dell'obbligo di corrispondere un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli non inferiore a € 800,00 e un assegno per il proprio mantenimento di € 450,00. 
Si costituiva il resistente il quale non si opponeva alla domanda di separazione e allegava: che la crisi del matrimonio era da ricondurre al comportamento della moglie la quale aveva assunto un atteggiamento di insofferenza verso qualsiasi relazione intrattenuta dal marito; che da anni si era rifiutata di avere rapporti con lui di natura intima; che a seguito di un violento litigio avvenuto a dicembre del 2013 si era dovuto allontanare da casa; che anche la presunta aggressione del 04.07.2014 era avvenuta in maniera completamente diversa perché era stata la ricorrente a irrompere in casa alla ricerca della presunta amante ed aggredirlo tanto da costringerlo a chiamare i ### di svolgere unicamente l'attività di docente e di avere cessato da quattro anni l'attività libero professionale; pertanto, concludeva affinché fosse: pronunciata la sentenza di separazione e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, con addebito alla ricorrente; disposto l'affido condiviso della figlia con residenza prevalente presso di lui; in caso di collocazione presso la madre, determinato l'assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli in misura non superiore a € 400,00; respinte sia la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie che la domanda di risarcimento danni; infine, chiedeva che la stessa fosse condannata a pagare € 60.000,00 a titolo di compensi professionali dovuti dalla società venditrice al resistente per la progettazione della casa familiare ai quali aveva rinunziato per fare ottenere alla moglie un corrispettivo inferiore. 
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, all'udienza di comparizione del 15.04.2015, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava la figlia minore ad entrambi con collocazione prevalente presso la madre, alla quale assegnava la casa familiare, determinava i tempi di permanenza con il padre e poneva a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere l'assegno mensile di € 500,00, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli. 
In sede di reclamo la Corte territoriale aumentava l'assegno di mantenimento per i figli a € 800,00. La causa era istruita con la prova per testi; formulata una proposta conciliativa, non accettata dal resistente, emesso l'ordine di pagamento diretto ex art. 156 c.c., esaminate numerose istanze di modifica, infine, era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni prima precisate. 
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. 
La condotta processuale ed extra processuale ha ampiamente provato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. 
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessata ogni forma di comunione materiale e spirituale. 
Sia la difesa di parte ricorrente che, in via riconvenzionale, quella del resistente hanno chiesto l'addebito della separazione. 
La domanda di addebito è fondata per un duplice ordine di motivi poiché è stato provato sia l'abbandono volontario dell'abitazione familiare da parte del sig.  ### che la violazione del dovere di fedeltà. 
Quanto all'abbandono della casa e della famiglia, il resistente aveva giustificato la sua scelta sia in relazione ad una presunta crisi irreversibile esistente da anni sia perché a causa di continui litigi la situazione sarebbe ormai divenuta insostenibile. 
Se non ché tale ricostruzione dei fatti non è stata minimamente provata non avendo il g.i. ammesso le istanze istruttorie con una valutazione di inammissibilità dei capi di prova totalmente condivisa dal Collegio. 
Poiché, dunque, l'abbandono della casa non è risultato minimamente giustificato, la violazione del dovere di coabitazione è già di per sé sufficiente a giustificare l'accertamento della responsabilità nella fine del matrimonio. 
Inoltre, risulta provata anche la relazione extra coniugale sulla scorta delle concordanti ed attendibili dichiarazioni dei testi rese all'udienza del 06.06.2017: al riguardo, non sussiste un'incapacità dei testi, figli della coppia, rispetto alla domanda di addebito pur essendo gli stessi interessati ai profili economici della controversia. 
In ordine alla loro attendibilità, è sufficiente osservare che i testi hanno con precisione e assenza di contraddizioni dichiarato che era stato proprio il padre a confessare la relazione instaurata da tempo nonostante la convivenza matrimoniale fosse ancora in corso e ben prima dell'inizio della causa. 
Quindi, anche per tale diverso profilo la domanda va accolta.   La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c., con addebito. 
Connessa alla domanda di addebito è la domanda di risarcimento danni per il danno endofamiliare che non risulta sufficientemente provata in ordine alle conseguenze poiché la ricorrente si è limitata a produrre un'unica certificazione (allegata alla memoria del 20.01.2016) inidonea a provare il collegamento causale con gli eventi prima descritti e l'entità della sofferenza. 
Nulla deve disporsi in ordine all'affido poiché anche ### durante il lungo iter processuale è divenuta maggiorenne. Poiché il resistente non contesta la circostanza che ### diversamente dal fratello, non sia ancora economicamente autosufficiente va confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, che peraltro ne è proprietaria, in quanto la figlia continua a vivere con la madre. 
Diversamente deve dirsi per il fratello ### La difesa della ricorrente contesta il provvedimento con cui il g.i. in data ### ha revocato l'assegno di mantenimento per ### allegando che il giudizio negativo sulla sua inerzia nel trovare un'occupazione andrebbe mitigato alla luce della considerazione che egli avrebbe conseguito la laurea triennale e sarebbe iscritto al corso di laurea magistrale. 
Tuttavia, tali considerazioni non inducono a modificare il provvedimento del g.i: infatti, ### ha quasi 32 anni (che compirà il prossimo 31 maggio) ovvero un'età tale in cui un figlio deve avere completato il percorso formativo o trovato un'occupazione. In assenza di adeguate allegazioni che giustifichino il notevolissimo ritardo nel conseguimento della laurea, deve reputarsi che il mancato perfezionamento del percorso formativo sia da ascrivere alla sua colpevole inerzia. 
Invece, l'assenza di deduzioni da parte del resistente in ordine alla figlia ### esime il Collegio da ulteriori verifiche. 
Quanto alla misura dell'assegno è agevole osservare: sin dall'inizio del giudizio sia il Presidente ###sede di reclamo hanno ritenuto che entrambe le parti avessero un reddito sostanzialmente equivalente derivante dalla loro attività di insegnanti tanto è vero che non è stato previsto alcun assegno in favore della sig.ra ### la difesa della ricorrente ha sempre affermato che il resistente avesse ulteriori entrate derivanti dall'attività di architetto e ha, a riprova, depositato con le memorie istruttorie la documentazione relativa ad un incarico affidato da un ### di bonifica e un altro da un Ente locale. Si tratta, però, di documentazione molto risalente (agli anni immediatamente antecedenti o coincidenti con l'inizio del giudizio) che non può essere invocata a riscontro della predetta allegazione a distanza di tanti anni anche perché il resistente ha eccepito di avere anche cancellato la partita ### In ogni caso, non esiste alcuna prova sufficiente dell'attuale prosecuzione dell'attività libero professionale così che la capacità reddituale del sig. ### è solo quella derivante dal lavoro di docente. 
Da tali considerazioni discendono due conseguenze. 
La prima è che, considerata la capacità reddituale del padre come prima delineata, tenuto conto delle spese che quest'ultimo deve affrontare e le esigenze attuali della figlia, l'assegno di mantenimento a carico del padre va quantificato nella stessa misura di quanto disposto dalla Corte in sede ###accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni (prima fedelmente riportate). 
La seconda è che alla ricorrente non spetta alcun assegno in assenza del requisito della rilevante disparità reddituale anche perché la sig.ra ### è proprietaria della casa dove abita. E' evidente che la ricorrente abbia mezzi autonomi adeguati a conservare lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio. 
La domanda di condanna avanzata dal resistente è palesemente inammissibile poiché non connessa alle domande principali senza considerare che ovviamente l'attività di progettazione è stata svolta a favore della moglie nell'ambito della contribuzione materiale e morale che dovrebbe caratterizzare il vincolo matrimoniale. 
La condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in relazione alla durata e alla complessità della causa, segue la soccombenza (sulle domande di addebito).  P.Q.M.   Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: a) pronuncia ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c. la separazione personale tra i coniugi ### nata a ### il ### e ### nato a ### il ###; b) accoglie la domanda di addebito e rigetta la domanda riconvenzionale di addebito; c) pone a carico di ### l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della figlia ### entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 400,00; l'assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dall'anno successivo all'emissione dell'ordinanza della Corte d'Appello del 02.10.2015, secondo gli indici ### delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai; d) letto l'art. 156 c.c. ordina al Ministero dell'### e ### - ### territoriale dello Stato di ### di pagare direttamente a ### il predetto assegno detraendolo da quanto mensilmente dovuto a ### e) pone a carico di entrambi l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese extra assegno secondo la disciplina indicata in parte motiva; f) rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del figlio ### g) rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente; h) rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente; i) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di condanna; j) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello ### del Comune di ### per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (atto n. 100, parte II, ### A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988); k) condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 3.000,00 oltre accessori con attribuzione ai difensori anticipatari. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio del 06/05/2022 Il presidente ###0/2014

causa n. 7330/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Berardi Monica, Sdino Raffaele

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