blog dirittopratico

3.738.038
documenti generati

v5.52
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
3

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 1109/2026 del 10-02-2026

... periodo maggio 2014 - febbraio 2018) In ragione del parziale accoglimento, si compensano per due terzi le spese di lite, condannando parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della restante parte, con attribuzione. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026 PQM Il Tribunale di Napoli, così provvede: - In parziale accoglimento della domanda proposta, condanna la ### in persona del rappr.te legale p.t. Presidente della ### al pagamento, in favore del ricorrente della somma di € 1.010,07 oltre interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo; - Compensa le spese di lite nella misura di due terzi e condanna ### al pagamento della restante parte in favore del ricorrente che liquida in euro 800,00 oltre ### e rimborso generale come per legge, con attribuzione. Napoli, 9/2/2026 Il Giudice del ###ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026 (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del ### dott.ssa ### all' udienza del 9.2.2026, tenutasi a mezzo trattazione scritta, ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n. R.G. 14596/2024 ### nato a Napoli il giorno 01/07/1951 e dom.to in Cicciano alla ### n.28 (G.Fisc.###) rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. ### (CF. ###), e Avv.### (CF: ###) presso lo studio del primo elett.te domiciliato in Napoli alla ###. Sanfelice 24 RICORRENTE E ### in persona del Presidente della #### legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. ### n. 81, C.F.  ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### C.F.  ###, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. ### 81 RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data ### il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026 - di essere stato dipendente di ruolo della ### della ### dal giorno 01/09/1986 al 28/02/2018 ed inquadrato nella ctg " ### - "###"; - che sino alla promulgazione del ### n.29 del 3/2/1993 il trattamento economico di spettanza era oggetto di incrementi periodici di una somma “aggiuntiva” conseguente l'aumento periodico di anzianità”, definito, anche, “salario di anzianità” o “retribuzione individuale di anzianità”; - di aver ottenuto l'aumento periodico sino alla data del 31.12.1990 in luogo di quella del 31/12/1993 e che, per il periodo pregresso è stato corrisposto l'emolumento specifico in misura inferiore al dovuto; - che per il periodo dal settembre 1988 al settembre 1992 e dal gennaio al dicembre 2003 non gli è stato corrisposto alcunché a titolo di ### Dolendosi della condotta della ### in contrasto con previsioni normative e contrattuali, ai fini della esatta determinazione della retribuzione spettante, ha richiamato l'art. 41 del DPR n 347/83, gli artt. 30 della L.R n 27784 e 42 della LR 12/91 , nonché l'art 72 del dlgs 29/93. 
Concludeva chiedendo all'adito Tribunale di: “### la ### in persona del rappr.te legale p.t. Presidente della ### al pagamento, in favore del ricorrente della somma di € 14.232,54, oltre accessori come innanzi definiti. ### la resistente al pagamento delle spese di lite, compensi, rimborso contributo unificato, rimborso spese forfetarie, oltre CPA ed ### da attribuirsi ai difensori anticipatari”. 
Si costituiva la ### eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto azionato e deducendo, nel merito, che in alcuno degli atti normativi richiamati in ricorso è rinvenibile una norma che preveda un automatismo per la maturazione di ulteriori incrementi della retribuzione individuale di anzianità non espressamente previsti dalle norme stesse. 
Rilevava ulteriormente che in sede di interpretazione autentica l'art. 51, comma 3 della legge 388/2000 aveva chiarito che il riferimento alla data del 31 dicembre 1990 non può che essere riferito a quei comparti del pubblico impiego per i quali i relativi DD.P.R. di recepimento degli accordi di comparto già prevedevano la suddetta data per la maturazione di ulteriori incrementi della retribuzione individuale di anzianità e che pertanto, resta confermata la disciplina dettata dal D.P.R. 333/90 recante la disciplina sia agli effetti giuridici che economici per il periodo dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1990 e riconoscendo a decorrere dal 1° gennaio 1989 l'incremento della RIA di cui all'art.44 per i Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026 dipendenti in servizio dal 1° gennaio 1987. Inoltre, contestava i conteggi formulati dal ricorrente. 
Concludeva: “affinché l'On. Giudice adito ### preliminarmente dichiarare prescritti tutti i crediti azionati, stante il decorso del relativo termine quinquennale, nonché, in ogni caso, l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”. 
Con ordinanza del 12/6/2025, il Giudice, come richiesto dal ricorrente, concedeva termine per la rielaborazione dei conteggi con elisione dell'incremento della quota, indicata sul prospetto allegato con il ricorso introduttivo, dal settembre 1992 e limitazione al periodo dal 15/05/2014 al 28/02/2018. 
In data ###, il ricorrente depositava nuovi conteggi riformulati da cui risultava come dovuta la somma di euro 7.785,84 per l'intero periodo dal 1988 al 2018. 
Con ordinanza del 18/11/2025, rilevato che parte ricorrente depositava nuovi conteggi che, pur arrivando a una cifra diversa da quella richiesta col ricorso, consideravano l'intero periodo e, dunque, anche quello coperto da prescrizione, il GL lo invitava a riformulare nuovi conteggi. 
Con note del 9.12.2025, il ricorrente provvedeva a chiarire i criteri utilizzati per la formulazione dei conteggi, deducendo che ove la prescrizione fosse ritenuta ammissibile non sarebbe maturata per i crediti vantati dal 16/05/2014 stante l'intervenuta notificazione alla ### dell'atto di diffida e messa in mora del 16/05/2019. 
All'udienza del 9.2.2026, tenutasi ex art 127-ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza depositata telematicamente. 
Preliminarmente, merita accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente. 
Nell'ambito del pubblico impiego privatizzato la prescrizione dei crediti di lavoro non decorre dalla cessazione del rapporto, bensì dal momento della loro progressiva insorgenza nel corso del rapporto.  ### si sono recentemente pronunciate sul punto con la sentenza n. ###.2023 affermando che: “La privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026 lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato. In particolare, permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte Costituzionale, in relazione al previgente regime dell'impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo, che, in punto di eccezionalità del lavoro a termine. Deve allora essere affermata con chiarezza l'inconfigurabilità di una situazione psicologica di soggezione del cittadino verso un potere dello Stato, quale la pubblica amministrazione, nella fisiologia del sistema. Esso assicura, infatti, a tutela del lavoratore pubblico, un concreto ed efficiente assetto di stabilità del rapporto, che si articola in concorrenti profili di garanzia attraverso un articolato ed equilibrato sistema di controlli tra poteri e di bilanciamento di interessi, orientato da quello prioritario generale, fondato sui principi dello Stato costituzionale di diritto”. La Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre - tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato - in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus”. 
Nel caso di specie la prescrizione risulta interrotta in data ### e poi in data ### tramite atti di messa in mora regolarmente notificati alla resistente. 
Pertanto, risulta prescritto tutto quanto rivendicato da parte ricorrente nel periodo precedente il quinquennio antecedente al 16.5.2019. 
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento ritenendo questo G.L.  di dover condividere, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la motivazione di cui alla sentenza n. 6558/2023 questo Tribunale circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia. 
Il sistema di progressione invocato in ricorso ai fini del calcolo della r.i.a. è quello per classi di stipendio e scatti biennali (all'interno della stessa classe). 
E' noto come questo sistema sia venuto meno con la graduale modifica della struttura del trattamento retributivo dei dipendenti pubblici, conseguente alla contrattualizzazione prevista dalla legge - quadro sul pubblico impiego (L. 29 marzo 1983, n. 93), tendente non soltanto ad assicurare una certa coerenza di disciplina nell'ambito della pubblica Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026 amministrazione, ma anche a migliorare i livelli di efficienza e produttività mediante l'utilizzazione di criteri di progressione propri del rapporto di lavoro privato. 
Nell'ambito di tale tendenza, già il D.P.R. 347/1983 (accordo di lavoro per il personale dipendente dagli enti locali per il periodo 1.1.1983-30.6.1985) all'art. 40, aveva dettato norme per il primo inquadramento del personale degli enti locali nel nuovo sistema delle qualifiche funzionali, previste dallo stesso accordo.  ###. 41, per riequilibrare l'anzianità economica con l'anzianità giuridica dei dipendenti inquadrati nella stessa qualifica funzionale, ma con diverse anzianità di servizio, aveva previsto di attribuire un valore economico alla anzianità di servizio maturata alla data del 31.12.1982, in base ai parametri da essa stabiliti (lettera A dell'art. 41: riequilibrio di anzianità). 
Aveva poi disposto la cessazione alla data del 31.12.1982 della progressione economica per scatti e classi e la introduzione dal gennaio 1983 del “salario individuale di anzianità”, che è stato determinato per ciascuna qualifica funzionale in cifra fissa e con decorrenza dal gennaio 1985 (lettera B: salario individuale di anzianità). Salario di anzianità disciplinato anche dall'art 30 della legge regionale ### n 27/84. Tale misura fissa è stata poi aumentata dall'art.38 DPR 268/87 (dal gennaio 1987) e dall'art. 44 DPR 333/90 (dal gennaio 1989), disposizioni recepite rispettivamente dalla ### regionale ### n 23 del 1989 all'art 33 e dalla legge regionale ### n 42 del 1991. 
La somma di questi valori rappresenta l'importo della Ria da mantenere per il dipendente che fa parte della struttura della retribuzione di cui all'art 28 della parte economica del ### regioni così composta: 1) stipendio tabellare; 2) retribuzione individuale di anzianità, 3) indennità integrativa speciale, 4) livello economico differenziato. 
Il ricorrente è stato inquadrato nel ruolo del personale della ### della ### con decorrenza agli effetti giuridici ed economici dal 01/09/1986. Per effetto dell'art 72 del d.lgs 29/93 dall'1/01/1994, per i dipendenti regionali è rimasta, per così dire, "congelata" la retribuzione individuale di anzianità maturata al 31/12/1992 (ovvero il "salario di anzianità" e corrispondente agli scatti maturati) Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026
Pertanto, per effetto delle disposizioni invocate sarebbero maturati gli importi previsti in tabella per ciascuna qualifica funzionale qualora avessero lavorato per 24 mensilità o tanti 24^ quanti i mesi anzianità in relazione al servizio prestato e, successivamente, un ulteriore importo a titolo di salario di anzianità sino al 1 gennaio 1989 e, da tale data fino al 01.01.94, costituendo detto importo la RIA da mantenere in misura fissa, facente parte della struttura della retribuzione prevista dal ### Tuttavia, il ricorrente ha dedotto che tale “sterilizzazione” è avvenuta in epoca anticipata rispetto alla suddetta data. Non si è tenuto conto, da parte della ### dell'ulteriore importo comunque maturato procedendo al congelamento della retribuzione di anzianità sin dal 1990, laddove invece avrebbe dovuto determinarsi il salario di anzianità in ragione di quanto maturato successivamente al 1990 e sino al 31.12.1992.  ### in coerenza con quanto dalla stessa affermato in merito all'interpretazione delle fonti normative che regolano la fattispecie, non ha dimostrato di aver corrisposto gli aumenti periodici della R.I.A. 
Sul quantum si considerano corretti i conteggi del ricorrente così come riformulati con elisione dell'incremento della quota e prodotti in data ###. 
Tuttavia, tali conteggi concernono l'intero periodo dal 1998 al 2018. 
Pertanto, risulta prescritto tutto quanto rivendicato da parte ricorrente anteriormente al 16.5.2014, così come confermato dal ricorrente stesso nelle note del 9/12/2025 ( messe in mora notificate in data ### e in data ### versate in atti). 
In particolare, risulta prescritto il diritto a percepire la somma di € 6.775,77 (somma riguardante il periodo settembre 1988 - aprile 2014) Pertanto, la domanda proposta dal ricorrente va parzialmente accolta con conseguente condanna della resistente al pagamento della somma di € 1.010,07 (somma dovuta per il periodo maggio 2014 - febbraio 2018) In ragione del parziale accoglimento, si compensano per due terzi le spese di lite, condannando parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della restante parte, con attribuzione. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026 PQM Il Tribunale di Napoli, così provvede: - In parziale accoglimento della domanda proposta, condanna la ### in persona del rappr.te legale p.t. Presidente della ### al pagamento, in favore del ricorrente della somma di € 1.010,07 oltre interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo; - Compensa le spese di lite nella misura di due terzi e condanna ### al pagamento della restante parte in favore del ricorrente che liquida in euro 800,00 oltre ### e rimborso generale come per legge, con attribuzione. 
Napoli, 9/2/2026 Il Giudice del ###ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026

causa n. 14596/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Gaia Majorano

M
2

Tribunale di Palmi, Sentenza n. 582/2025 del 06-11-2025

... Nella denegata ipotesi di riconoscimento totale o parziale della domanda di parte attrice e di eventuale condanna del Comune di ### al pagamento di somme in favore della ### S.r.l. Unipersonale e/o di ### riconoscere e dichiarare che l'#### è obbligato a tenere indenne il committente e condannarlo all'integrale rimborso di quanto dovesse essere corrisposto all'Ente locale; 8) Condannare glia attori e le altre parti nel giudizio al pagamento delle spese e competenze di lite in favore del Comune di ###” Si è altresì costituita in giudizio la convenuta ### e ### S.p.A che ha concluso: “piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza di merito e istruttoria, così pronunciarsi: - per il caso di accertamento della legittimità e fondatezza dell'escussione operata dal Comune di ### dichiarare che l'ammontare garantito è pari, ai sensi dell'art. 103, co. 5, ###, all'importo di ### 93.302,92; - in tale eventualità e, del pari, nel caso di accoglimento di eventuali domande di condanna formulate dal Comune di ### nei confronti della garante, condannare il ### e la ### s.r.l., in solido tra loro, al pagamento a favore della garante di tutto quanto questa debba (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1418/2021 promossa da: ### nato a ### il ###, cod. fisc. ###, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della società ### S.r.l., P.IVA #### S.r.l., P.IVA ### in persona del legale rapp. p.t. 
Entrambi assistiti e difesi dall'Avv. ### (cod. fisc. ###) - ### di ### in persona del ### legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### S.p.A. (già ### e ### S.p.A. cf ###), in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa, dagli Avv.ti ### .  ### ed ### - #### nato il ### a #### rappresentato e difeso dall'Avv. ### - ### e ### (P.I. ###), in persona del procuratore ad negotia dr. ### rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### - ### OGGETTO: responsabilità contrattuale, appalti pubblici ### come da atti e verbali di causa. 
In decisione all'udienza del 17 giugno 2025 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ### delle parti Con atto di citazione ### e la ### S.r.l. hanno adito il Tribunale di Palmi chiedendo: “che l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia così giudicare: 1).- Ritenere e dichiarare illegittima, infondata ed arbitraria la risoluzione del contratto di appalto, disposta dal Comune di ### con la determina n. 535 del 14.07.2021, per insussistenza dei presupposti di legge, di un inadempimento in capo all'impresa appaltatrice e per violazione dei principi di correttezza e buona fede; 2).- Ritenere e dichiarare illegittima, infondata ed arbitraria la richiesta di escussione della cauzione definitiva stipulata dall'impresa attrice con la ### S.p.A. e non dovuto il pagamento richiesto, per insussistenza dei presupposti di legge, di un inadempimento in capo all'impresa appaltatrice e di una qualsivoglia ipotesi di danno, nonché per dolo del Comune di ### 3).- Per l'effetto, anche in via cautelare ed urgente, disporre la sospensione del provvedimento di escussione della cauzione definitiva stipulata dall'impresa attrice con la ### S.p.A., ovvero inibire la possibilità di procedere con la sua escussione, considerato che ciò procurerebbe all'impresa attrice un danno grave ed irreparabile; 4).- Ritenere e dichiarare la ### S.p.A. non tenuta al pagamento richiesto dal Comune di ### e comunque limitare tale richiesta ai soli “danni” effettivamente accertati. In subordine, qualora la società ### S.p.A. provveda al pagamento richiesto, ritenere e dichiarare che l'### attrice non è tenuta alla ripetizione in favore della compagnia ### condannando al relativo pagamento il Comune di ### in virtù dell'abusiva, dolosa e fraudolenta richiesta di escussione; 5).- Ritenere e dichiarare legittima e fondata la richiesta di scioglimento del contratto di appalto, formulata dalla società attrice con nota del 12.04.2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, secondo comma, D.Lgs. 50/2016; 6).- In subordine, ritenere e dichiarare risolto per fatto, colpa e grave inadempimento dell'### appaltante, il contratto di appalto meglio descritto in premessa; 7).- Ritenere e dichiarare la grave responsabilità e l'illegittimo comportamento del Comune di ### per violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto; 8).- In via subordinata, qualificare il provvedimento adottato dalla ### appaltante come recesso “ad nutum” ex art. 109 D.Lgs. 50/2016, con conseguente diritto dell'impresa attrice al pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite; 9).- Ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'escussione della cauzione definitiva e della segnalazione all'### operate dal Comune di ### in danno all'### attrice; 10).- Ritenere e dichiarare fondate le pretese formulate dall'### attrice a titolo riserve come inserite nella contabilità dei lavori; e per l'effetto condannare il Comune di ### in persona del ### e legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tutte le somme specificate nelle riserve apposte nel corso dell'esecuzione dell'appalto, quantificate in complessive €. 14.460,68, o nella somma maggior o minore meglio determinata in corso di causa, oltre IVA come per legge, interessi legali e moratori da calcolarsi nella misura prevista in ipotesi di esecuzione di opere pubbliche.  11).- Conseguentemente ritenere e dichiarare che, in relazione al comportamento tenuto nell'appalto de quo dalla stazione appaltante, per tutte le ragioni e motivazioni sopra esposte, determinati da fatti e responsabilità dell'Ente, spetta all'### il pagamento delle maggiori somme sborsate per la realizzazione delle opere, oltre il reintegro dei danni e dei maggiori oneri consequenziali sostenuti, individuabili nei titoli e nelle dimensioni economiche meglio descritte nelle riserve iscritte così come riportate in punto di fatto.  12).- Ritenere e dichiarare il diritto del #### in proprio e nella spiegata qualità, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, nonché al rimborso di tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara e per la stipula del contrato di appalto oltre che al pagamento di tutti lavori eseguiti al loro valore di mercato, nella misura che sarà accertata e quantificata nel corso del giudizio, ovvero ritenuta equa e di giustizia dal ### Giudice adito; 13).- Condannare, altresì, il Comune di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di risarcimento del danno per lucro cessante, alla corresponsione del decimo sulle opere inseguite, secondo quanto previsto dalla legge 20 Marzo 1865 n. 2248 alleg. “F”, che può essere quantificato in complessivi €. 34.903,06, ovvero nella diversa misura che sarà accertata e quantificata in corso di giudizio, ovvero ritenuta equa e di giustizia dal ### Giudice adito; 14).- Ritenere e dichiarare che l'### ha diritto sulle somme liquidate alla corresponsione degli interessi legali e moratori al tasso e con le decorrenze previsti dagli artt. 4 e 5 D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, dalla domanda al soddisfo; 15).- Ritenere e dichiarare che l'### attrice ha diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia patrimoniali che non patrimoniali, in conseguenza dell'illegittimo comportamento posto in essere dal il Comune di ### come meglio esplicitato in narrativa; 16).- Per l'effetto condannare il Comune di ### in persona del ### e legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'### attrice, sia patrimoniali che non patrimoniali, nella misura che sarà accertata e quantificata in corso di giudizio, ovvero ritenuta equa e di giustizia dall'###mo Sig. Giudice adito, da liquidarsi anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod.civ., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo; 17).- Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimb. forf. spese gen., IVA e CPA come per legge. 
Si è costituito il convenuto Comune di ### che ha concluso nei seguenti termini: “(…) 3) nel merito rigettare le domande proposte da parte attrice come articolate in via gradate dalla prima all'ultima, riconoscendo il diritto del Comune di ### di risolvere il contratto di appalto ex art. 108 D.Lgs. 50/2016 per grave inadempimento dell'appaltatore e di incassare la cauzione prestata dalla società ### S.p.A.; 4) In via riconvenzionale, riconosciuto il grave inadempimento della ditta ### e della società ### nella quale la prima è stata conferita, pronunciare la risoluzione del contratto di appalto oggetto di causa in danno degli attori; 5) Condannare gli attori in solido al risarcimento dei danni causati al Comune di ### in conseguenza della risoluzione del contratto, dell'inadempimento contrattuale quantificati in € 929.111,18 ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre ai ulteriori danni in premessa indicati da determinarsi in via equitativa, con la maggiorazione degli interessi legali e moratori e della rivalutazione monetaria, dedotto quanto sarà versato dalla società ### S.p.A; 6) Riconoscere il diritto del Comune di ### di riscuotere la cauzione oggetto della polizza fideiussoria portata dalla società ### S.p.A. nella sua interezza e condannare quest'ultima al pagamento del corrispondente importo, oltre interessi legali e moratori dalla data della richiesta al soddisfo; 7) Nella denegata ipotesi di riconoscimento totale o parziale della domanda di parte attrice e di eventuale condanna del Comune di ### al pagamento di somme in favore della ### S.r.l. 
Unipersonale e/o di ### riconoscere e dichiarare che l'#### è obbligato a tenere indenne il committente e condannarlo all'integrale rimborso di quanto dovesse essere corrisposto all'Ente locale; 8) Condannare glia attori e le altre parti nel giudizio al pagamento delle spese e competenze di lite in favore del Comune di ###” Si è altresì costituita in giudizio la convenuta ### e ### S.p.A che ha concluso: “piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza di merito e istruttoria, così pronunciarsi: - per il caso di accertamento della legittimità e fondatezza dell'escussione operata dal Comune di ### dichiarare che l'ammontare garantito è pari, ai sensi dell'art. 103, co. 5, ###, all'importo di ### 93.302,92; - in tale eventualità e, del pari, nel caso di accoglimento di eventuali domande di condanna formulate dal Comune di ### nei confronti della garante, condannare il ### e la ### s.r.l., in solido tra loro, al pagamento a favore della garante di tutto quanto questa debba corrispondere al Comune di ### subordinatamente alla sola condizione dell'effettivo pagamento dell'importo. Il tutto maggiorato di interessi dal pagamento sino al saldo. 
Con vittoria di spese, compenso professionale, ### Cpa e 15% di rimborso spese generali.” Nel corso della causa è stato intervenuto il terzo ### che ha concluso nei seguenti termini: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ### l'On.le Tribunale adìto: in via preliminare ### la richiesta di chiamata in garanzia della società ### S.A. ### per l'### con sede ###cap 20123 ###.F. ### e P.I.  ###, sede ###D. L- 1855 Lussemburgo, in forza delle polizze sopra elencate (### per la responsabilità civile n. ### dal 27.06.2019 al 27.06.2020, e Polizza n. ###, ### dal 27.06.2020 al 27.06.2021; Polizza ###, decorrente dal 07.08.2019 al 25.08.2020, stipulata per lo specifico lavoro), e per l'effetto disporre lo spostamento della prima udienza, nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art 163 bis c.p.c., al fine di citare la predetta società, nei cui confronti si formula sin da adesso domanda di manleva per tutte le somme che dovessero risultare dovute dall'ing. ### nelle denegata ipotesi di accoglimento della domanda spiegata dal Comune di ### nei suoi confronti. 
Nel merito I ### tutte le domande spiegate dal Comune di ### nei confronti dell'ing.  ### perché, inammissibili ed infondate in fatto e in diritto.  ### vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.  ### denegata ipotesi di accoglimento della domanda spiegata dal Comune di ### nei confronti dell'ing. ### condannare la società ### S.A. ### per l'### con sede ###cap 20123 ###.F. ###, P.I, ###, sede ###D. L- 1855 Lussemburgo, in forza delle ### per la responsabilità civile n. ### dal 27.06.2019 al 27.06.2020, e Polizza ###, ### dal 27.06.2020 al 27.06.2021; Polizza n. ###, decorrente dal 07.08.2019 al 25.08.2020, stipulata per lo specifico lavoro, al pagamento di tutte le somme risultanti dovute in accoglimento della predetta domanda nonché al pagamento delle eventuali spese legali, ai sensi dell'art 1917 Con riserva di meglio precisare le difese, di formulare richieste istruttorie e produrre nuovi documenti nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. sesto comma.” Si è inoltre costituita in giudizio la terza chiamata ### che ha concluso nei seguenti termini: “### l'On. le Tribunale adito così provvedere: ### - dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo notificato all'#### dal Comune di ### ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 163 comma 3 nn. 3 e 4 c.p.c. e 164 comma 4 c.p.c. per assoluta incertezza dell'oggetto della domanda e per mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché per indeterminatezza delle relative conclusioni, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla posizione processuale della ### terza chiamata in causa dall'#### ovverosia la deducente ### - riconoscere la totale estraneità dell'#### ai fatti di causa per tutti i motivi esposti nel presente atto e, quindi, previa declaratoria di assenza della sua legittimazione passiva, ordinare immediatamente l'estromissione dello stesso dal presente ### e dichiarare, in ogni caso, illegittima, improponibile e inammissibile la domanda formulata nei suoi confronti, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla posizione processuale della ### terza chiamata in causa dall'#### ovverosia la deducente #### - rigettare le domande da ### formulate nei confronti dell'#### poiché infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto ### all'udienza del 2 ottobre 2025 le parti hanno discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e il giudice ha trattenuto la causa in riserva.  - mandare assolta ### S.A. dalla domanda di manleva e garanzia svolta dall'#### nei suoi confronti.  ### via gradata, e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'#### limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dallo stesso nei confronti della scrivente ### secondo quanto emergerà dall'esperenda istruttoria, tenuto conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, che verrà accertato in corso di causa in capo a tutti i soggetti coinvolti, e detratto in ogni caso, l'importo di euro 1.500,00 a titolo di franchigia e nei limiti del massimale. 
Con il favore delle spese processuali.” Nel corso del giudizio le parti hanno depositato i loro scritti difensivi.  ### la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  all'udienza del 17 giugno 2025.  2. Nel merito: svolgimento dei fatti. 
Dalla lettura degli atti di causa i fatti possono essere ricostruiti nei termini che seguono. 
Con contratto di appalto sottoscritto il ###, il Comune di ### a seguito di procedura di aggiudicazione, affidava all'impresa del ### i “### di adeguamento sismico scuola dell'infanzia ###Antonio” - #### - #######”.  ### contrattuale dei lavori è stato determinato, in ragione del ribasso offerto dall'impresa attrice, in complessivi €. 429.388,22 oltre IVA come per legge. 
Ai sensi dell'art. 4 del contratto di appalto, il termine di esecuzione dei lavori veniva fissato in 386 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, che sarebbe dovuto avvenire, “perentoriamente”, entro 10 giorni dalla stipula del contratto. 
Tuttavia, la consegna dei lavori avveniva solamente in data ###, ragione per cui la data di ultimazione degli stessi deve essere calendarizzata al 26.08.2020. 
In data ###, a causa di problematiche legate al centro di trasformazione dell'acciaio, si verificava la prima sospensione dei lavori, che riprendevano il successivo 21.11.2019.
In data ###, a causa di problematiche legate all'impianto di calcestruzzo, vi è stata la seconda sospensione dei lavori, che riprendevano in data ###. 
All'esito di tali sospensioni veniva differito il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori alla data del 24.09.2020. 
Ulteriori problematiche si verificavano in data ### poiché, a seguito del sopralluogo effettuato il giorno precedente, parte attrice evidenziava alla convenuta stazione appaltante le proprie perplessità in merito ai lavori di impermeabilizzazione previsti in progetto. 
Sempre in data ###, il Direttore dei ### convocava l'impresa attrice per il giorno successivo e la perizia di variante veniva trasmessa dal ### dei ### in data ###. 
Seguiva scambio di note (9.02.2020) in ragione di alcune criticità riscontrate in ragione di ulteriori lavori di impermeabilizzazioni inseriti nella perizia di variante. 
In data ### veniva disposta una nuova sospensione dei lavori - in realtà poi mai ripresi - in ragione di problematiche strutturali emerse nel corso dei lavori con conseguente aumento delle spese e necessaria copertura finanziaria. 
In data ###, atteso il perdurare della sospensione dei lavori, l'impresa attrice formulava richiesta di redazione del primo Stato di avanzamento lavori, dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione, anche in deroga alle previsioni contrattuali. 
Tale richiesta veniva autorizzata il ###. 
La contabilità dei lavori veniva predisposta dal ### dei ### in data ### e sottoscritta il ### con riserva.  ### del certificato di pagamento non avveniva contestualmente al ### La redazione della perizia di variante veniva trasmessa all'impresa appaltatrice in data ### e anche in questo caso seguiva una fitta corrispondenza e incontri in ragione di nuove problematiche insorte. 
Il ### si effettuava anche un sopralluogo in cantiere, per verificare in loco le problematiche connesse con la perizia di variante. 
Nel corso di tale sopralluogo veniva riscontrata all'interno degli scavi eseguiti e nella zona posteriore del cortile, la presenza di abbondante acqua stagnante (già segnalata dal ### dei ### al Comune di ### in data ###), dovuta “all'immissione nel collettore fognario della scuola del collettore di scarico delle fogne (acque miste), provenienti dai quartieri posti a monte dell'area di cantiere …”. 
Con nota trasmessa il ###, l'impresa attrice evidenziava le criticità riscontrate in merito alla perizia di variante, contestando principalmente la violazione delle disposizioni di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/2016, con riferimento alla variazione oltre il c.d. quinto d'obbligo.
Con nota del 22.01.2021, il Sig. ### comunicava di avere conferito la propria ### individuale nella società unipersonale ### S.r.l. e che pertanto il contratto di appalto sarebbe proseguito con il nuovo soggetto giuridico, successore a titolo universale. 
Con nota del 30.03.2021, la ### appaltante comunicava che con ### n. 237 del 30.03.2021 era stata approvata la perizia di variante.  ### dei lavori, quindi, convocava l'impresa attrice per il giorno 12.04.2021, per la ripresa dei lavori.  ### appaltatrice, con nota dell'11.04.2021, chiedeva che venisse disposta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 107, secondo comma, D. Lgs. 50/2016, considerato che la sospensione dei lavori era perdurata per 13 mesi, superando i termini previsti dalla citata norma. 
Dagli atti non risulta alcun atto di opposizione da parte del committente. 
Con la nota del 16.06.2021, il RUP comunicava che il successivo 18.06.2021, sarebbero stati effettuati in cantiere i lavori di rimozione dei liquami fognari ma detto intervento veniva eseguito in data ###. 
Il direttore dei lavori, con nota del 5.07.2021, convocava l'impresa attrice per il giorno 8.07.2021, per la ripresa dei lavori.  ### sottoscriveva il detto ordine di servizio con riserva, comunicando che la stessa sarebbe stata sciolta nei termini di legge. 
Con nota del 5.07.2021, inoltre, l'impresa attrice evidenziava, in modo specifico, le ragioni per le quali era impossibile procedere con la ripresa dei lavori. 
Con successiva nota del 7.07.2021, l'attrice evidenziava le problematiche connesse alla ripresa dei lavori dalla stessa riscontrate oltre a contestare l'illegittimità del comportamento posto in essere dalla stazione appaltante.  ### parte attrice diffidava, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., il Comune di ### ad adempiere a quanto richiesto, entro il termine di giorni 10, pena la risoluzione del contratto di appalto. 
Nel contempo, l'attrice, ha evidenziato l'impossibilità a presenziare sui luoghi per il giorno 8.07.2021, per procedere con la ripresa dei lavori. 
Per tutta risposta, il Comune di ### con nota del 15.07.2021, senza alcuna ulteriore convocazione dell'impresa attrice, trasmetteva la determina n. 535 del 14.07.2021, di risoluzione del contratto di appalto, per preteso inadempimento dell'appaltatrice, ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, D.Lgs. 50/2016. 
Sempre con nota del 15.07.2021, il Direttore dei lavori ha invitato l'attrice al ripiegamento ed allo sgombero del cantiere.
Con atto di diffida e costituzione in mora del 19.07.2021, l'attrice ha contestato la risoluzione del contratto, per insussistenza dei presupposti di legge; lo stato di consistenza predisposto dal ### dei ### ed evidenziato le ragioni tecnico-ostative al ripiegamento del cantiere, rendendosi comunque disponibile a provvedervi con esonero da ogni responsabilità. 
Nel contempo, l'attrice formulava istanza di accesso agli atti richiamati nella determina di risoluzione del contratto e non conosciuti dall'appaltatrice, che ad oggi non risultano essere stati ostesi. 
Con nota del 19.07.2021, inoltre, il RUP ha richiesto l'escussione della cauzione definitiva.  3. Segue: la C.T.U. 
Nel corso del giudizio è stata disposta C.T.U. che le cui conclusioni vengono qui brevemente richiamate. 
Con riferimento al primo quesito (“ricostruisca il CTU le vicende dell'appalto oggetto di causa”) si è affermato che sono oggetto di causa le vicende legate alla redazione della perizia di variante e suppletiva autorizzata dall'appaltante il ###, approvata dall'### il ### e conclusa con il verbale di mancata ripresa dei lavori del 12.04.2021.  *** 
Al secondo quesito (“dica il CTU se la documentazione progettuale consegnata all'impresa appaltatrice all'atto della stipula del contratto conteneva tutti i dettagli necessari per l'esecuzione delle opere commesse; inoltre dica il CTU se sono stati correttamente rappresentati dall'appaltante tutti gli elementi che potevano influire sulla previsione di spesa dell'appaltatore.”) l'ausiliario del giudice ha risposto spiegando che il progetto d'appalto, “di pregevole fattura”, è costituito da 119 elaborati di cui 54 sono tavole grafiche dedicate alla parte strutturale dell'edificio mentre il resto degli elaborati riguarda la parte architettonica dell'edificio, la specifica dei lavori da realizzare e gli aspetti qualitativi e quantitativi delle lavorazioni previste. 
Le 54 tavole grafiche riservate alla struttura descrivono, richiamando le parole dello specialista, esaustivamente la geometria e la consistenza degli elementi strutturali costituenti la gabbia in cemento armato dell'edificio. 
In particolare, le tavole identificate con i codici STR 42 e STR 43 descrivono, “geometricamente e graficamente, in dettaglio e in modo chiaro”, i particolari costruttivi degli interventi di consolidamento aventi rilevanza geometrica. 
In particolare, vengono descritte le modalità esecutive degli interventi di cerchiatura e di rinforzo sulle travi, in fondazione ed in elevazione, sui pilastri e sui nodi dell'edificio, “in modo chiaro ed univoco. In particolare, per la cerchiatura delle travi, la tavola ### rappresenta in modo esaustivo i lavori da eseguire.”
Alla luce delle superiori considerazioni, il CTU ha concluso nei seguenti termini: “Per quanto sopra la risposta al quesito, nella sua interezza, non può che essere affermativa.” *** 
Al terzo quesito (“nel caso di riscontro di lacune/inesattezze nel progetto originariamente elaborato, chiarisca il ### a) se la sospensione dei lavori (resasi necessaria per l'elaborazione e poi l'approvazione della perizia di variante) è imputabile esclusivamente al Comune; b) se è ravvisabile, in proposito, anche una responsabilità del direttore dei lavori (per la elaborazione di un progetto inesatto ovvero nelle successive fasi dei lavori, anche in relazione alla perizia di variante); c) se la variante approvata dal Comune rispetta i requisiti di legge ovvero se le critiche/osservazioni mosse dall'appaltatore sono, in tutto o in parte, fondate; d) se anche la condotta dell'appaltatore ha concorso, in tutto o in parte, alla sospensione dei lavori (es. per pretestuose contestazioni alla perizia di variante).”) il perito, pur non riscontrando lacune o inesattezze del progetto ha specificato quanto segue: “La perizia di variante nasce dal fatto che in corso d'opera, le fasi di demolizione degli elementi ostativi agli interventi di consolidamento (pavimento e massetto, in fondazione, solai, in elevazione) è emersa una situazione diversa dello stato di fatto assunto per la progettazione. Stato di fatto rilevato dal progettista nella fase preliminare della progettazione sulla base delle indagini dirette, effettuate a suo tempo, compatibili con l'esercizio della scuola, in attività in quella fase, e del progetto relativo alla costruzione dell'edificio depositato presso il ###. 
Il punto è che durante la costruzione dell'edificio (anno 1983), furono effettuate variazioni, strutturali e non strutturali, presumibilmente non autorizzate, senza darne evidenza sulle tavole di progetto e presso gli uffici competenti. Tali variazioni richiedevano, in generale, l'esecuzione di lavori non previsti in progetto (fondazione ed elevazione) e, nel caso delle travi di maggiore altezza riscontrate in alcuni ### telai dell'edificio, un diverso approccio costruttivo, con conseguenti maggiori costi e con l'esigenza di predisporre un'apposita perizia e di sospendere i lavori in attesa della sua approvazione.” Tale situazione, a parere del consulente, rientrerebbe nella nozione di un fatto nuovo verificatosi in corso d'opera riconducibile, quindi, all'art. 106 comma 1, lettera c del D.lgs 50/2016 che consente la variazione contrattuale quando la necessità della modifica è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili. 
In ragione di queste considerazioni il consulente ha quindi affermato che: “Non vi sono pertanto lacune/inesattezze nel progetto originariamente elaborato e pertanto la sospensione dei lavori non è imputabile al Comune né è ravvisabile responsabilità del direttore dei lavori né dell'appaltatore (quesiti a, b). La variante rispetta i requisiti di legge e le contestazioni dell'appaltatore a riguardo, nel complesso, non appaiono fondate.” ### le contestazioni dell'impresa alla perizia di variante avvengono il ### (All. 53 del Fascicolo di Causa), in risposta alle osservazioni del ### dei lavori sulle richieste economiche del 29.10.2020 (All. 52 del Fascicolo di Causa) e alla prospettazione finale dello stesso di ricorso, da parte dell'appaltante, al comma 12 dell'art. 106 del codice (quinto d'obbligo), a distanza di 286 giorni dal 22.02.2020, data dell'ultima sospensione. 
Pertanto, con riferimento alla condotta dell'appaltatore si è concluso che: “Per quanto sopra, la condotta dell'appaltatore non ha concorso in alcun modo alla sospensione dei lavori”.  *** 
Con riferimento al quarto quesito (“in caso di comportamenti illegittimi ascrivibili alla committenza, precisi il CTU i giorni di ritardo imputabili alla stazione appaltante e i motivi che lo hanno determinato; in tal caso, indichi altresì il ### ove quantificabili sulla base degli atti di causa, gli ulteriori costi sostenuti dall'appaltatore per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto di appalto, nonché per l'impianto di cantiere e per l'inizio dei lavori; quantifichi altresì il CTU il danno per la mancata esecuzione delle opere previste in contratto, a titolo di lucro cessante, determinato nella misura del 10%.”) il CTU ha preliminarmente individuato i comportamenti illegittimi ascrivibili alla committenza. 
Sul punto, il comma 2 dell'art. 107 fissa in un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, e comunque non oltre sei mesi, il termine della durata complessiva delle sospensioni, oltre il quale l'esecutore può chiedere, senza indennità, la risoluzione del contratto. 
Pertanto, nel caso in esame, la durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori è di 386 giorni per cui il suddetto termine risulta di 97 giorni e, tenendo conto anche dei 56 giorni di sospensione per la pandemia ###19, il termine risulta essere di 153 giorni.  ### quanto rilevato dal ### prima della sospensione definitiva i lavori venivano sospesi per 29 giorni (13 giorni dal 8.11.2019 al 21.11.2019 e 16 giorni, dal 23.12.2019 al 8.01.2020) e, di conseguenza, tenuto conto che i lavori venivano ulteriormente sospesi dal 22.02.2020 (terza e definitiva sospensione), le sospensioni non dovevano superare la data del 25.06.2020. 
Tuttavia, i suddetti termini venivano ampiamente superati senza mai essere interrotti per la mancata approvazione della perizia nei termini e, una volta approvata quest'ultima, per la mancata ripresa dei lavori.
Pertanto, secondo il perito del Tribunale “i giorni di ritardo ascrivibili alla committenza partono dal 26.06.2020, data della scadenza dei termini, e continuano anche oggi, atteso che i lavori non sono mai stati ripresi.” Quanto agli ulteriori costi sostenuti dall'appaltatore il consulente ha specificato che allo stato degli atti di causa, non è possibile quantificare ulteriori costi sostenuti dall'appaltatore per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto di appalto, per l'impianto di cantiere e per l'inizio dei lavori. 
Al contrario, con riferimento al danno per la mancata esecuzione delle opere, lo stesso viene quantificato, con riferimento al lucro cessante, nella misura del 10% dell'importo delle opere non eseguite. 
A tal proposito, l'importo delle opere non eseguite è definito dall'art. 109, comma 2, del citato codice appalti in vigore all'epoca dei lavori, come differenza tra i quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. 
Nel caso di specie, i danni patiti vengono quantificati nella seguente maniera: “### dei lavori eseguiti, dalla consegna (07.08.2019) alla sospensione definitiva (22.02.2020), di €. 82.507,31, risulta dallo stato finale redatto dal direttore dei lavori sulla base di quanto accertato nello stato di consistenza del 26.07.2021, redatto in contraddittorio con l'impresa. Stato di consistenza non contestato se non per le riserve di cui al precedente capitolo 9. 
Le riserve allo stato d'avanzamento, implementate da quelle sullo stato finale, esaminate nell'apposito capitolo 9, rassegnano un ulteriore credito dell'impresa di €. 2.497,92 (€. 1638,38 per la riserva n° 6 ed €.859,54 per le n° 23, 24, 25) mentre il riconoscimento relativo alla riserva n° 7, accolto in via equitativa dal ### dei lavori, è stato contabilizzato nello stato finale. ### dei lavori eseguiti è pertanto di €. 85.005,23. 
I quattro quinti dell'importo contrattuale ammontano a 429.388,22*4/5= 343.510,58 €. 
Il danno da lucro cessante è conseguentemente 0.10*(343.510,58-85.005,23)= €. 25.850,35.” *** 
Al quinto quesito (“in caso di comportamenti illegittimi ascrivibili all'appaltatore, precisi il CTU i giorni di ritardo imputabili a quest'ultimo ed i motivi che lo hanno determinato; in questo caso, indichi il ### ove quantificabili sulla base degli atti di causa, i danni eventualmente subiti dal Comune a causa della condotta illecita dell'appaltatore (per la sospensione dei lavori e per l'illegittima interruzione degli stessi).”) il consulente ha risposto in termini negativi, spiegando che l'impresa non ha avuto nessun ruolo sulla sospensione dei lavori né ha assunto comportamenti ostativi alla approvazione della perizia. 
In particolare, viene espressamente specificato che la causa del perdurare della sospensione è riconducibile al ritardo nella approvazione della perizia da parte dell'appaltante.
Conclude sul punto il perito affermando che “Per quanto sopra non sussistono comportamenti illegittimi ascrivibili all'appaltatore.” *** 
Al sesto quesito (“indichi in ogni caso il CTU il valore delle lavorazioni complessivamente realizzate dall'appaltatore (nei limiti del valore indicato dall'appaltatore nella riserva.”) il perito ha quantificato i lavori eseguiti in €. 85.005,23 così determinati: - lavori contabilizzati nello stato finale €. 82.507,31 - esito riserva n° 6 €. 1.638,38 - esito riserve n° 23, 24, 25 €. 859,54 - Totale lavori eseguiti €. 85.005,23 ***  ### al quesito n. 7 (“fornisca il CTU al tribunale ogni altra informazione che riterrà utile per la decisione della causa.”) lo specialista ha spiegato che dalle vicende che hanno caratterizzato il corso dei lavori per cui è causa è emerso che la deriva infausta dell'intervento di adeguamento della scuola per l'infanzia “S. Antonio” di ### non è riconducibile ad evidenti responsabilità dei soggetti deputati alla gestione dei lavori (impresa, ### dei lavori, ### ma alla tempistica degli atti di loro competenza. 
Sul punto, si rileva che una gestione della tempistica che se gestita con riferimento alle norme vigenti sui ### avrebbe evitato la “fatale conclusione”.  ### quanto rilevato dal consulente, non vi sono atti o documenti contrastanti con le suddette disposizioni, ma soltanto il prolungamento della sospensione dei lavori ben oltre il termine previsto dalle norme. 
A tal proposito, si specifica che, nonostante il termine di cui sopra fosse stato superato il ### (tenendo conto anche del lockdown), l'impresa non faceva valere il diritto di richiedere la risoluzione fino al 04.12.2020. 
In tale data il ### dei lavori ha prospettato il ricorso, da parte dell'appaltante, al comma 12 dell'art. 106 del codice (quinto d'obbligo), ovvero l'imposizione dell'esecuzione dei lavori alle condizioni date dalla perizia. 
Tale evenienza si verificava poichè l'### con l'approvazione della perizia, successivamente, faceva ricorso a detto istituto ritenendo applicabile tale potere al caso di specie. 
Tuttavia, prosegue il consulente, “a prescindere dal merito della valutazione dell'### circa la sussistenza del comma 12, il punto è che la questione del quinto d'obbligo, in quel momento, era superata dal persistere del diritto dell'impresa di richiedere la risoluzione del contratto.”
Il contesto normativo che appare preminente nella vicenda è il comma 2 dell'art. 107 del codice per il quale allo spirare del 25.06.2020, superato il quarto del termine contrattuale, l'impresa aveva maturato il diritto di chiedere la risoluzione dell'appalto, senza indennità, e che l'appaltante si poteva opporre, riconoscendo i maggiori danni derivanti dal prolungamento della sospensione, a partire dalla suddetta data. 
Conclude il consulente affermando che “### tale contesto il Comune, con determina dirigenziale n° 535 R.G. del 14.07.2021, proclamava la rescissione in danno dell'impresa del contratto ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 108 del codice sul presupposto di “….un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore”, comma 3, e che “…l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto”, comma 4. 
Presupposto che, per quanto detto in narrativa, non appare sussistere.” *** 
Quanto alle osservazioni sollevate dalle parti, nessuna di esse ha determinato il mutamento delle conclusioni affermate dall'ausiliario del Giudice.  4. Diritto Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che pronunciarsi sulle domande avanzate dalle parti nell'odierno giudizio. 
Preliminarmente ritiene questo giudice di fare proprie le considerazioni e le conclusioni del C.T.U.  nominato in ragione del rigore della ricostruzione operata e non essendo emersi elementi tali da aderire alle critiche sollevate dalle parti discostandosi dalle conclusioni del ### Con riferimento alle domande di parte attrice si osserva che le stesse meritano accoglimento limitatamente alla parte in cui riguardano il legittimo esercizio della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 107 codice appalti in vigore all'epoca dei fatti di causa e l'illegittimo esercizio del diritto di recesso da parte della stazione appaltante. 
Invero, richiamando la capillare ricostruzione documentale effettuata dal C.T.U. si evince che il rimedio veniva azionato dalla parte attrice in presenza dei requisiti di fatto e di diritto che lo legittimassero. 
Sul punto, la sospensione dei lavori non si verificava per colpa dell'appaltatrice e, per come correttamente evidenziato dal C.T.U., non sussistono condotte imputabili alla parte. 
Per paralizzare tale iniziativa la stazione appaltante avrebbe dovuto proporre opposizione circostanza che non si verificava.
Successivamente, la convenuta imponeva disponeva la risoluzione del contratto lamentando gravi adempimenti della parte attrice. 
Sul punto, in disparte la non condivisibilità di tale assunto, si osserva che in ogni caso, avendo azionato il diritto di cui al secondo comma dell'art. 107 non poteva darsi luogo alla risoluzione del contratto essendo il presupposto logico di tale rimedio un rapporto valido ed efficace tra le parti. 
Pertanto, appaiono essere illegittime tanto l'imposizione del quinto disposta dalla stazione appaltante quanto la risoluzione del contratto disposta successivamente dal Comune di ### sulla scorta di asseriti gravi inadempimenti. 
Per i medesimi motivi, la richiesta di escussione della cauzione non merita accoglimento non sussistendo una situazione di inadempimento da parte dell'appaltatore. 
Quanto alla spettanza delle riserve, si ritiene condivisibile la ricostruzione operata dal CTU che ha efficacemente descritto, da un lato le singole voci richieste e, dall'altro, la spettanza o meno dei maggiori importi richiesti. 
Pertanto, si ritiene spettante il complessivo importo di 2.497,92 euro derivante dall'accoglimento delle riserve nn. 6, 23, 24 e 25. 
Con riferimento alle ulteriori richieste di risarcimento del danno si rileva che le stesse non trovano accoglimento proprio in ragione dello scioglimento del contratto ex art 107, comma secondo, codice appalti. 
Detta norma, infatti, espressamente prevede la possibilità di recedere senza indennità per l'esecutore dei lavori, con l'eccezione dell'ipotesi di opposizione. 
Sul punto, si osserva che il risarcimento del danno quantificato nel decimo dei lavori eseguiti trova il proprio fondamento in un inadempimento della stazione appaltante che, nel caso di specie non si riscontra avendo fatto ricorso l'appaltatore al diritto di cui all'art. 107, secondo comma codice appalti. 
Parimenti, non essendo stato portato a conoscenza del giudice il contenuto della segnalazione effettuata all'### dalla convenuta, deve rigettarsi la domanda volta all'affermazione dell'illegittimità di tale segnalazione. 
Sul punto, infatti, si osserva che la stazione appaltante è obbligata alla comunicazione delle sospensioni ai lavori all'### *** 
Quanto alle domande della ### le stesse non meritano accoglimento poiché, sulla scorta di quanto sostenuto in precedenza, parti attrici avevano preventivamente attivato l'istituto di cui all'art.  107 comma secondo D. Lgs. 50/2016. 
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, non risulta alcun addebito ascrivibile all'attore per quanto concerne la mancata esecuzione dei lavori.
Ne consegue, quindi, la non spettanza della cauzione depositata presso il terzo di cui è stato richiesto il pagamento. 
A tal proposito la domanda della ### e ### S.p.A. deve essere accolta nella parte in richiede la non escussione della cauzione.  *** 
Riconosciuta in questi termini la soccombenza della stazione appaltante occorre pronunciarsi in merito alla chiamata del direttore dei lavori e della relativa compagnia assicuratrice. 
Anche in tal caso ritiene il giudice di fare proprie le considerazioni espresse dal C.T.U. apparendo condivisibili alla luce di tutti gli elementi di fatto emersi nel procedimento. 
Sul punto, richiamando il c.d. principio della “ragione più liquida”, ritiene questo ### di pronunciarsi escludendo qualsivoglia addebito di responsabilità in capo al terzo intervenuto e al terzo chiamato in causa. 
Infatti, dalla documentazione in atti non sono emersi profili colposi che consentirebbero di ritenere allo stesso ascrivibile i ritardi nei lavori e la conseguente mancata esecuzione degli stessi. 
Pertanto, anche sotto tale profilo al rigetto della domanda della convenuta consegue l'accoglimento di quella dei terzi ### e ### 5. Sulle spese Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014 e, con riguardo al rapporto tra attori e parti convenute si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite, in ragione della soccombenza parziale. 
Quanto alle spese relative al ### queste ultime sono poste a carico del Comune di ### avuto riguardo all'esclusione di profili colposi in capo alle attrici per come rilevato dallo stesso ### per come si è meglio argomentato in precedenza. 
Con riferimento al rapporto tra i terzi e parte convenuta Comune di ### quest'ultima deve essere chiamare a rifondere le spese di lite in ragione della soccombenza totale con riguardo alle domande promosse. riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile, complessità minima. 
Ritiene il giudice di contenere nei valori minimi i compensi alla luce della complessità minima delle questioni di diritto di interesse delle posizioni giuridiche suddette. 
Pertanto, il Comune di ### deve corrispondere il complessivo importo di euro 3.809,00 per spese di lite oltre 571,35 euro di spese generali oltre iva e cpa se dovuti a ciascuna delle parti terze.  P.Q.M. Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Accoglie la domanda di ### e della ### S.r.l. e dichiara illegittima la risoluzione disposta dal comune dal Comune di ### con la determina n. 535 del 14.07.2021; In accoglimento della domanda di ### e della ### S.r.l. dichiara l'insussistenza del diritto del Comune committente ad escutere la cauzione; Accoglie la domanda di ### e della ### S.r.l. e per l'effetto dichiara risolto il contratto di appalto, quale conseguenza della nota formulata dalla società attrice con nota del 12.04.2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, secondo comma, D. Lgs. 50/2016; Accoglie parzialmente la domanda di ### e della ### S.r.l. relative alle riserve e, per l'effetto, condanna il Comune di ### al pagamento di euro 2.497,92 in favore di ### e ### S.r.l. 
Rigetta le domande di ### e della ### S.r.l. volte a ottenere il risarcimento del danno e relative alla declaratoria di illegittimità della segnalazione all'### operate dal Comune di ### in danno all'### attrice; Rigetta tutte le domande promosse dal convenuto Comune di ### compensa integralmente le spese del giudizio tra #### S.r.l., Comune di ### e ### S.p.A. 
Pone le spese relative al CTU a carico del Comune di ### il Comune di ### a corrispondere l'importo di euro 3.809,00 per spese di lite oltre 571,35 euro di spese generali oltre iva e cpa se dovuti a ciascuna delle parti terze ### e ### Palmi, 6 ottobre 2025 Il Giudice Dott.

causa n. 1418/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Me Francesco Pio

M
1

Tribunale di Cagliari, Sentenza n. 2141/2025 del 22-12-2025

... stabilisca un testo inderogabile e poi invochi una parziale nullità del contratto. ### ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “### all'###mo Tribunale adito: in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto da ### spa per carenza dei requisiti previsti dall'art. 342 cpc; nel merito, rigettare l'appello proposto da ### perché del tutto infondato sia in fatto che in diritto - confermando conseguentemente la pronuncia di I° grado e/o, comunque, la statuizione di revoca dell'ingiunzione opposta accertando e dichiarando l'infondatezza e l'abusività della pretesa; con vittoria di compensi e spese anche per il ### di ### grado”. 2.3. All'udienza del 10 marzo 2015 il ### ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1.2.2017. 2.4. La causa è stata istruita esclusivamente a livello documentale e, a séguito di plurimi rinvii, all'udienza dell'21.10.2025 il ### dopo aver preso atto che le parti hanno richiamato quando dedotto ed eccepito negli atti introduttivi e nelle comparse conclusionali (rinunciando espressamente ad una nuova concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.), ha tenuto la causa in decisione. **** 3. Ritiene il Tribunale (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE PRIMA CIVILE in nella persona del Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9434 del ### degli ### dell'anno 2014, promossa da: SOCIETA' ### - S.F.I.R.S. S.P.A., con sede in ### via ### 4, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle ### n. ###, in qualità di rappresentante e mandataria della ### e per essa ente istruttore e gestore del ### finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale a imprese industriali su programmi di investimento di cui alla L.R. n. 15/1994, in persona del rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###del viale ### presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta difende in virtù di procura speciale alle liti apposta a margine del decreto ingiuntivo n.733/2012; appellante contro ### N.V., (C.F. ###), con sede ###, ### Amsterdam (### e sede ###funzione di rappresentanza generale per l'### in ### n. 12, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### del ### di ### presso il quale è elettivamente domiciliat ###giusto procura a margine della comparsa di costituzione e risposta appellata ### appello contro sentenza del Giudice di RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Premessa - il ricorso monitorio ed il giudizio di primo grado 1.1. Con ricorso depositato in data 5 giugno 2012, la ### S.p.a. ha domandato di ingiungere al ### di ### s.r.l. in liquidazione (d'ora in poi il “Consorzio”) e alla ### N.V. (“Atradius”) il pagamento della somma di € 3.873,42, esponendo quanto segue: - il ### presentava alla ### spa domanda di agevolazione a valere sul ### della L.R. n. 15 del 1994, anno 2001, per la realizzazione di un programma di investimento nell'ambito della propria unità produttiva sita in ### - come previsto con decreto ministeriale n. 527 del 25 maggio 2000, il ### - unitamente alla domanda di agevolazione, e a garanzia della volontà di quest'ultima di realizzare il predetto programma - allegava la polizza fideiussoria n. ###, rep. 682015252, del 13 dicembre 2001, rilasciata dalla #### di ### e ### s.p.a., ora ### fino alla concorrenza dell'importo di € 3.873,42, già 7.500.000 lire; - con determinazione del ### dell'### all'### n. 248 del 5 giugno 2003, veniva concesso in via provvisoria al ### un contributo di € 302.681,00, da erogarsi a stato avanzamento lavori; - a séguito di verifiche effettuate dall'### dell'### emergeva che il ### non aveva completato il programma di investimenti di cui alla L.R. n. 15 del 1994, risultando inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte; - con determinazione del ### del ### dell'### n. 456 del 14 settembre 2006, l'amministrazione revocava il contributo concesso al ### - la ### s.p.a., con lettera raccomandata del 6 novembre 2006, intimava al ### ed alla società di ### il pagamento dell'importo pari ad € 3.873,42.  1.2. Con decreto ingiuntivo n. 733/21, depositato in data 16 aprile 2012, il Giudice di ### ingiungeva al ### ed alla ### il pagamento nei confronti della ### s.p.a. della somma di € 3.873,42 oltre interessi, spese e competenze del procedimento.  1.3. Con atto di citazione notificato in data 12 luglio 2012, la società ### proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 733/21, domandando la revoca dello stesso.  ###, in particolare, adduceva i seguenti motivi di opposizione: - l'inefficacia della polizza fideiussoria n. ###, in quanto l'art. 3 delle condizioni della polizza prevedeva che la garanzia avrebbe avuto efficacia per il periodo di trentasei mesi decorrenti “dalla data di efficacia del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni”; - la polizza avrebbe perso efficacia alla data del 5.6.2006 in ragione del fatto che la concessione provvisoria veniva emessa in data ###; - il decreto di revoca veniva emesso solo in data ###, allorquando la polizza avrebbe perso la sua efficacia, con la conseguenza che nessuna pretesa avrebbe potuto essere mossa dalla ### s.p.a.  nei confronti della ### garante.  1.4. Con comparsa di costituzione datata 6 novembre 2012 la ### s.p.a. contestava integralmente l'opposizione avversa, deducendo che: - l'art. 3 della polizza dovrebbe rapportarsi al termine della scadenza dell'obbligazione principale; - l'interpretazione proposta dalla ### renderebbe di fatto inattuabile l'escussione, in quanto obbligherebbe il beneficiario della garanzia ad escuterla prima della scadenza dell'obbligazione principale, peraltro in contrasto con il disposto dell'art. 1957 c.c.; - l'art. 3 non rientrerebbe tra quelli approvati e sottoscritti ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., con la conseguenza che, rendendo la garanzia impossibile da escutere, il patto sarebbe nullo ex art. 2965 1.5. Con sentenza n. 340/2014, il ### di ####, aderendo alla tesi sostenuta da ### accoglieva l'opposizione proposta, condannando la ### s.p.a. al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.200,00 per competenze legali oltre ad euro 50,50 per spese ed agli accessori di legge.  2. Il giudizio di appello 2.1. Con atto di citazione notificato in data ###, la ### s.p.a. ha impugnato la sentenza 340/2014, emessa dal ### di ### di ### sulla base delle seguenti motivazioni: a) il ### di primo grado avrebbe errato nel ritenere non assimilabile la revoca del beneficio da parte della ### rispetto alla rinunzia che avrebbe dovuto essere comunicata dalla contraente, in quanto: i) tale rilievo non è mai stato proposto in primo grado dalla ### e, pertanto, la ### s.p.a.  non ha potuto prendere alcuna posizione in merito a siffatto profilo; ii) il provvedimento assunto dalla ### aveva unicamente cristallizzato la rinuncia di fatto operata dalla società beneficiaria. Inoltre, il ### avrebbe rinunciato tacitamente al beneficio poiché, successivamente alla concessione provvisoria delle agevolazioni, non aveva realizzato alcuna delle condizioni necessarie ai fini dell'ottenimento del contributo; a nulla sarebbe servito che il ### non aveva comunicato la propria volontà alla controparte, essendo configurabile l'ipotesi della rinuncia implicita; b) il ### avrebbe errato nello statuire l'inefficacia della polizza, stante la scadenza del termine per l'escussione, in quanto il termine di trentasei mesi sarebbe coincidente con quello di scadenza dell'obbligazione principale. Inoltre, come già osservato in primo grado, l'interpretazione proposta dalla ### ed avallata dal ### renderebbe inattuabile l'escussione, in aperta violazione del disposto dell'art. 1957 c.c.; inoltre, l'art. 3 della polizza non rientrerebbe tra quelli approvati e sottoscritti ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., con la conseguenza che, rendendo la garanzia impossibile da escutere, il patto sarebbe nullo ex art. 2965 ### ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale, contrariis rejectis: Nel merito: per tutte le ragioni sopra esposte riformare integralmente la sentenza n. 340/14, pronunciata dal ### di ### di ### nella persona del Dott. ### , il 24 marzo 2014, depositata in ### il medesimo giorno e per l'effetto rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e in diritto, confermare il decreto ingiuntivo n. 73/2012 emesso dal ### di ### in ### e, conseguentemente, condannare la ### N.V. al pagamento della somma di € 3.873,42 oltre interessi maturati e maturandi; In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del procedimento monitorio, del giudizio di primo grado e del presente procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.” 2.2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data ###, si è costituita la società ### la quale ha contestato integralmente i motivi di appello e ha chiesto la conferma dell'impugnata sentenza, deducendo: - l'inammissibilità dell'atto d'appello poiché carente dei requisiti processuali, in quanto la ### s.p.a.  non avrebbe individuato con chiarezza i capi oggetto della censura, né avrebbe indicato un progetto alternativo di decisione ed esplicitato i motivi di diritto dell'impugnazione; - in relazione al primo motivo di appello, che la rinuncia operata dal beneficiario non potrebbe essere assimilata alla revoca, specie nel caso in cui nel provvedimento di revoca non viene fatto alcun richiamo ad una rinuncia tacita (come nel caso oggetto di controversia); - che, rispetto al secondo motivo di appello, le condizioni della polizza (incluso l'art. 3 indicante il termine) sarebbero inderogabili dalle parti; - che, al momento della revoca del beneficio, la polizza aveva perso la sua efficacia, essendo il termine in favore di controparte ormai spirato, una volta decorsi i trentasei mesi dopo la concessione provvisoria dell'agevolazione; - che la giurisprudenza di merito avrebbe manifestato un orientamento consolidato con cui, in casi di polizze rilasciate a garanzia delle agevolazioni ministeriali ex L. 488/92, è stata ritenuta inefficace la polizza escussa fuori dal termine di scadenza indicata nel contratto; - che il richiamo all'art. 1957 c.c. sarebbe ultroneo e fuorviante, non dovendo discutersi della scadenza dell'obbligazione principale e del permanere dell'obbligazione del garante, ma solo di un preciso termine di efficacia della polizza; - che sarebbe inconferente il richiamo agli artt. 1341 e 1342 c.c. in quanto il testo della polizza è stato fissato inderogabilmente dalla PA ed approvato dalla contraente e dalla ### s.p.a.; analoghe considerazioni dovrebbero sostenersi rispetto al riferimento all'art. 2965 c.c., non essendo corretto che l'### dapprima stabilisca un testo inderogabile e poi invochi una parziale nullità del contratto.  ### ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “### all'###mo Tribunale adito: in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto da ### spa per carenza dei requisiti previsti dall'art. 342 cpc; nel merito, rigettare l'appello proposto da ### perché del tutto infondato sia in fatto che in diritto - confermando conseguentemente la pronuncia di I° grado e/o, comunque, la statuizione di revoca dell'ingiunzione opposta accertando e dichiarando l'infondatezza e l'abusività della pretesa; con vittoria di compensi e spese anche per il ### di ### grado”.  2.3. All'udienza del 10 marzo 2015 il ### ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1.2.2017.  2.4. La causa è stata istruita esclusivamente a livello documentale e, a séguito di plurimi rinvii, all'udienza dell'21.10.2025 il ### dopo aver preso atto che le parti hanno richiamato quando dedotto ed eccepito negli atti introduttivi e nelle comparse conclusionali (rinunciando espressamente ad una nuova concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.), ha tenuto la causa in decisione.   ****  3. Ritiene il Tribunale che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.  3.1. Preliminarmente è opportuno esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello dedotta da ### per carenza dei requisiti ex art. 342 cpc. In particolare, l'appellata ha affermato che nell'atto di appello non sarebbero stati individuati con chiarezza i capi oggetto della censura, sia in fatto sia in diritto, e non sia stato proposto un progetto alternativo di decisione.  ### è infondata. 
In relazione al vaglio di specificità dell'atto devolutivo, si richiama il condivisibile orientamento della Suprema Corte (espresso, tra le altre pronunce, da Cass., Sez. II, ord., 18 gennaio 2024, n. 1932), la quale ha dato séguito alla tesi secondo cui l'art. 342 c.p.c., nel testo ante “riforma Cartabia”, richiede che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. 
In altri termini, non si può ritenere aspecifico un motivo di appello che esponga il punto sottoposto al riesame d'appello, in fatto ed in diritto, in maniera tale che il giudice d'appello sia posto in condizione di cogliere natura, la portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, dettagliatamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura. 
Circa il profilo argomentativo, si osserva che l'individuazione di un “percorso logico alternativo a quello del primo Giudice”, non deve necessariamente tradursi in un “progetto alternativo di sentenza”. 
Invero, il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434 c.p.c. alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del ### nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio, risultando sufficiente che l'appellante ponga il ### d'appello in condizione di comprendere con chiarezza il contenuto della censura proposta. 
Alla luce di quanto premesso, si ritiene che, nel caso in esame, l'appellante abbia individuato i capi della decisione reputati meritevoli di censura, menzionando espressamente i punti della decisione impugnata, senza quindi limitarsi ad un generico richiamo al testo della sentenza di primo grado; l'appellante ha poi esposto con sufficiente chiarezza la differente interpretazione sugli aspetti di diritto analizzati e statuiti dal ### di prime cure, proponendo così un'alternativa lettura, con il risultato che il ### dell'appello possiede tutti gli elementi per poter cogliere la portata ed il contenuto delle censure. 
Conseguentemente, l'impugnazione deve ritenersi ammissibile.   ****  3.2. Venendo al merito, quale primo motivo di doglianza l'appellante ha censurato il capo della sentenza di primo grado in cui il ### dopo aver precisato che le ragioni della ### s.p.a. non fossero idonee all'accoglimento dell'ingiunzione, ha statuito che “il contenuto letterale della clausola contrattuale come richiamata in epigrafe si limitava a garantire il rischio per la sola ipotesi che la società beneficiaria vi rinunciasse spontaneamente e non anche quello conseguente all'emissione di un provvedimento di revoca del beneficio da parte della ### della Sardegna”.  ### ha affermato che la determinazione di revoca della RAS avrebbe invece cristallizzato una situazione già chiara e definita, dovendo interpretarsi il mancato inizio dei lavori come una rinuncia tacita al finanziamento da parte del ### In sostanza, siccome l'art. 1 del contratto richiama il concetto di “rinunzia” senza alcuna specificazione della forma, tale manifestazione di volontà, in tesi dell'appellante, ben può essere anche tacita. 
Come secondo motivo di doglianza, invece, la ### s.p.a. ha contestato il capo della sentenza in cui il ### ha statuito che “il garante ne avrebbe dovuto rispondere soltanto se tale evento si fosse verificato nei trentasei mesi successivi alla data di efficacia del decreto di concessione provvisoria avvenuto nel 5 giugno 2013 e non, come è avvenuto nel caso in esame, successivamente al decorso di tale termine quando la polizza fideiussoria era già irrimediabilmente scaduta”. 
Sul punto, l'appellante ha sottolineato che la polizza, per come è stata interpretata dalla ### e dal ### di ### risulterebbe di alcuna utilità in ragione di una concreta impossibilità di escutere la garanzia. Ha poi sostenuto che, in ogni caso, la revoca era anteriore al termine di scadenza dell'obbligazione principale. 
Partendo dall'esame del primo motivo d'appello, deve rammentarsi che la ### s.p.a. ha azionato la polizza nell'interesse del ### ed in favore della ### a garanzia “della volontà di quest'ultima di realizzare il programma di investimenti” per cui la contraente aveva presentato domanda al fine di ottenere le agevolazioni finanziarie. 
Dalla lettura della polizza in oggetto e, in particolare, dal contenuto dell'art. 1 delle Condizioni generali di ### si evince che l'obbligo della società assicuratrice al rimborso in favore della ### della ### dell'importo di € 3.873,42 è ricollegato all'enuclearsi delle sole ipotesi in cui la contraente, beneficiaria delle agevolazioni, vi rinunci prima che sia avvenuta un'erogazione per stati di avanzamento lavori da parte della contraente beneficiaria ovvero non rispetti la condizione di cui all'art. 8, comma 1 lettera c) del regolamento. 
Il punto controverso è rappresentato dall'interpretazione del termine “rinuncia” indicato dall'art. 1, nel quale non viene espressamente indicato alcun requisito di forma. Per tale ragione, l'appellante asserisce la configurabilità di una rinuncia tacita da parte del ### (conseguente al mancato inizio dei lavori per i quali era stato concesso il finanziamento), che renderebbe la determinazione di revoca un mero atto ricognitivo di una volontà dell'ente già validamente espressa. Essendo tale rinuncia maturata pienamente entro il perimetro dei trentasei mesi, l'escussione sarebbe di conseguenza valida. 
A tal proposito, occorre precisare che la rinuncia ad un diritto, oltre che espressa, può anche essere tacita, ma in tale ultimo caso essa può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo chiaro e univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa. Al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l'onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l'inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni. 
Ciò chiarito, la circostanza che il ### non avesse realizzato le attività utili per la concessione definitiva del finanziamento non può ritenersi, di per sé, un elemento sufficiente per supportare la tesi della rinuncia implicita alle agevolazioni, non essendo irragionevole sostenere che la mancata attivazione delle suddette azioni sia dipesa da fattori alternativi, quali una situazione di grave difficoltà economica e/o gestionale connessa al mancato realizzo dei lavori.
Per tale ragione, pur essendo plausibile che l'art. 1 preveda anche l'ipotesi di una rinuncia tacita da parte del contraente, si ritiene che la manifestazione della volontà abdicativa da parte del ### non trovi sufficienti riscontri positivi nel caso di specie. ### da parte del ### appare da ricondursi, piuttosto, ad una ipotesi di inadempimento. 
In quest'ottica, l'ipotesi in esame risulta differente da quella enucleata dall'art. 1 della polizza in esame, in cui l'assicuratore si limita a garantire il rischio solo per il caso in cui la beneficiaria, una volta ammessa, vi rinunzi sua sponte (espressamente o tacitamente); diversa invece è l'evenienza in cui, prima della concreta erogazione per stati di avanzamento, la ### emetta un provvedimento di revoca del beneficio, come in concreto avvenuto. 
A favore di questa interpretazione, inoltre, depone la stessa determinazione di revoca n. 248 del 14.09.2006, la quale non effettuava alcun richiamo all'asserita rinuncia tacita da parte del ### limitandosi a rilevare il mancato avanzamento dei lavori. 
Non si può, pertanto, condividere quanto affermato dalla ### s.p.a. in ordine al fatto che il provvedimento suddetto rappresenterebbe una cristallizzazione della volontà abdicativa del ### La procedura amministrativa prevedeva una provvisoria elargizione economica a vantaggio della parte privata, la quale, al fine di conservare l'utilità provvisoriamente concessa, era tenuta ad adempiere taluni obblighi e doveri imposti dalla ### la cui inosservanza è stata poi acclarata con il provvedimento sopra menzionato. 
In ogni caso, anche a voler ritenere fondata la prospettazione alternativa proposta dalla parte appellante, assume carattere assorbente la decisione sul secondo motivo di appello, riguardante gli effetti connessi alla scadenza del termine di durata massima della garanzia.  ###. 3 della polizza in esame prevede che “la garanzia ha durata corrispondente ai vincoli risultanti dalla presentazione della detta domanda di agevolazioni con specifico riguardo ai termini di cui all'art. 8, comma 1, lettera c1 del regolamento, e comunque fino al termine massimo di trentasei mesi decorrenti dalla data di efficacia del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni”. 
La garanzia, in ragione del suo oggetto, aveva fissato un perimetro di durata pari a trentasei mesi, così che, una volta intervenuta la concessione provvisoria in favore della beneficiaria dell'agevolazione, l'eventuale rinunzia da parte della stessa poteva essere coperta dalla polizza a condizione che tale evento fosse avvenuto nell'arco temporale contrattualmente individuato. 
Sulla scorta di quanto sopra osservato deve dedursi l'infondatezza della ricostruzione offerta dalla ### s.p.a., secondo la quale la polizza non abbia mai avuto alcuna concreta utilità. 
Come sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito - condivisa anche da questo Tribunale - in casi analoghi da quello in esame, il termine di trentasei mesi deve ritenersi corrispondente a quello di durata della garanzia. Entro questo termine l'### deve far valere l'obbligazione del garante, adducendo l'inadempimento del garantito.  ### del garante discende da una fattispecie espressamente individuata dal contratto (la rinuncia da parte del beneficiario) che rappresenta il fatto costitutivo dell'obbligazione restitutoria. 
In altri termini, il presupposto affinché il fideiussore sia tenuto al pagamento è che sia esigibile l'obbligazione principale di restituire il finanziamento. Se non sorge l'obbligazione di restituire il finanziamento, non si può neanche ipotizzare che sorga quella di garantirla. 
Conseguentemente, la polizza ha perso efficacia alla data del 5.6.2006 in quanto il decreto di concessione è stato emesso in data ###. Il successivo provvedimento di revocata datato 14.9.2006 è, pertanto, avvenuto oltre il perimetro fissato dal contratto. 
La conclusione sopra esposta non può essere messa in discussione dall'ulteriore deduzione della ### s.p.a., a detta della quale troverebbe applicazione nel caso in esame l'art. 1957 c.c., in ragione del fatto che l'art. 4 del contratto prevedeva espressamente “la rinunzia ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile”. 
Tale prospettazione non può ritenersi condivisibile, non essendo tale disposizione applicabile al caso di specie, e ciò in quanto, in conformità alle previsioni contrattuali, il contratto in oggetto deve esser qualificato non come fideiussione, bensì come un contratto autonomo di garanzia. A tal proposito, la Suprema Corte ha condivisibilmente chiarito che “### in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto al complessivo contenuto della convenzione negoziale (### 1, Ordinanza n. 14945 del 04/06/2025; ### III, sentenza n. 22233/2014). 
Calando i principi di diritto sopra richiamati alla fattispecie in esame, è evidente che il contratto in questione assuma tutte le caratteristiche del contratto autonomo di garanzia, come si ricava dal relativo art. 2, secondo cui “la società si impegna ad effettuare il pagamento dell'importo garantito a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 giorni dalla ricezione dell'apposita richiesta da parte della regione o della banca concessionaria […] non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della ### stessa anche nella eventualità di opposizione proposta dalla Contraente”: risulta dunque chiaro che la pattuizione in questione non possa configurarsi come un contratto di fideiussione, in ragione dell'impossibilità per il garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga all'art. 1945 Conseguentemente, deve concludersi, in linea con l'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia, che “il contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma di cui all'art. 1957 cod. civ. sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che su detta norma si fonda l'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria, instaurando essa un collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale” (Cass., 21399/2011; Cass., n. 42200/2010).  4. Per tutte le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza n. 340/14, pronunciata dal ### di ### di ### in data 24 marzo 2014.  5. Le spese processuali devono essere poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione di riferimento, per cause del valore sino fino a 5.200,00 euro (parametri aggiornati al D.M. 147/2022). 
Considerato che la società ### s.p.a. è risultata soccombente nei due gradi di giudizio, la stessa è tenuta a pagare il doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; condanna l'appellante ### S.P.A., a rimborsare all'appellata #### N.V. le spese processuali del presente giudizio di appello, liquidate in € 1.500,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge; obbliga l'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. 
Così deciso in ### il giorno 22.12.2025 Il giudice dott.

causa n. 9434/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Angioi Luca

M
4

Tribunale di Lagonegro, Sentenza n. 109/2026 del 28-01-2026

... 31.12.2024. ### spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, si compensano per il 20% e per la restante parte si liquidano in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, così provvede: 1. accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento delle spettanze retributive maturate e non riscosse nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze del resistente e per l'effetto condanna il resistente alla corresponsione di € 724,88, (di cui € 141,78 a titolo di retribuzione per marzo 2024 ed € 583,10 a titolo di T.F.R.), oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione al saldo; 2. dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo dal 01.04.2024 al 31.12.2024, per complessivi € 3.485,95 oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del licenziamento al saldo; 3. rigetta per il resto il ricorso; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 905/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAGONEGRO Sezione lavoro nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato all'udienza del 23/01/2026 la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 905/2024 R.G. #### n. a NIGERIA il ### rappresentato e difeso dall'avv. ### come da procura in atti. 
RICORRENTE E P.T.F. ### SOCIETÀ ### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### RESISTENTE OGGETTO: impugnativa di licenziamento ### come in atti. 
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data #### esponeva di aver prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della "P.T.F. S.r.l. ### in forza di una serie di contratti a tempo determinato, da ultimo con contratto sottoscritto il ### con scadenza fissata al 31.12.2024. Deduceva, inoltre, che la società resistente, con nota del 04.03.2024, gli aveva comunicato il licenziamento Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 per giustificato motivo oggettivo, motivato dalla necessità di procedere a una riorganizzazione aziendale per far fronte a una crisi economica e alla conseguente soppressione della mansione di bracciante agricolo. Con il predetto ricorso, il ricorrente chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimato ante tempus in assenza di una giusta causa, con la conseguente condanna della società al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni globali di fatto spettanti dalla data del recesso fino alla scadenza naturale del termine contrattuale. 
Si costituiva la P.T.F. S.r.l. contestando la domanda e deducendo che il licenziamento era stato determinato da un oggettivo calo del fatturato e dalla necessità di una contrazione dei costi del personale, circostanze che a dire della resistente avrebbero reso impossibile la prosecuzione del rapporto fino alla scadenza, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso o, in subordine, la detrazione dell' aliunde perceptum. 
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il ### ha deciso la causa con sentenza.  ### thema decidendum del presente giudizio riguarda la valutazione della legittimità del licenziamento intimato a parte ricorrente.  #### In via preliminare, va osservato che la definizione della presente controversia può essere operata facendo applicazione del criterio della c.d.  "ragione più liquida".  ### la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U. 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez. un.  9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali. 
ART. 2119 C.C. - #####. 2119 c.c. stabilisce che il recesso anticipato rispetto alla data del termine contrattuale è ammesso solo se sussiste una giusta causa. Il datore di lavoro può dunque recedere a fronte di una condotta del lavoratore talmente grave da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario; mentre il lavoratore può recedere in presenza di una situazione che legittimi le dimissioni per giusta causa (tra le ipotesi più frequenti, mancato pagamento delle retribuzioni o versamento della contribuzione obbligatoria, demansionamento, mobbing). La sussistenza della giusta causa come elemento necessario alla legittimità del recesso anticipato dal contratto a tempo determinato è suffragata da una costante giurisprudenza: ### Trib.Chieti sez. lav., 14/07/2020, n.132 per cui “ai sensi dell'art. 2119 c.c., entrambe le parti possono recedere da un contratto di lavoro subordinato - anche prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato - solo in presenza di una giusta causa” e ### Tribunale Trento sez. lav., 29/03/2022, n.40, secondo il quale “per consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 27.6.2019, 17355, Cass. 29.10.2013, n. 24335; Cass. 1.6.2005, n. 11692; 10.11.2003, n. 16849; Cass. 28.12.1999, n. 14637; Cass. 28.3.1997, 2822; Cass. 9.6.1995, n. 6530; Cass. 2.4.1992, n. 4056;), alla luce della disciplina ex art. 2119 cod.civ. il recesso ante tempus dal contratto di lavoro a tempo determinato è consentito solo in presenza di una giusta causa intesa quale condotta del lavoratore che evidenzi la sua inidoneità a Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 svolgere l'attività richiestagli, tale da incrinare in modo irreversibile il rapporto di fiducia intercorrente con il datore.” Alla luce del quadro normativo di riferimento, va pertanto affermato che l'unica ipotesi in cui sia possibile invocare il giustificato motivo oggettivo nell'ambito di un contratto a termine sia la completa soppressione dell'attività produttiva, non rilevando, viceversa, la contrazione della stessa.  ### caso di specie, posto che è documentalmente provato che tra le parti è stato stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31.12.2024 (all.9 ricorso); che tale contratto è stato risolto anticipatamente dalla parte datoriale in data ###. 
Parte resistente, su cui grava l'onere probatorio, ha allegato una mera contrazione dell'attività; va, quindi, affermata l'illegittimità del recesso ante tempus dal rapporto di lavoro oggetto del ricorso. 
Parte resistente, con riguardo al mancato pagamento della busta paga di marzo 2024 e T.F.R., non contesta l'an, ma il quantum. 
Sul punto, le deduzioni di parte resistente sono fondate e meritano accoglimento. 
Emerge, infatti, dagli atti che la busta paga di marzo 2024 ha un netto di € 141,78, mentre € 583,10 sono dovuti a titolo di T.F.R. 
Il ricorso è, pertanto, parzialmente fondato.  ### - #### il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in caso di ingiustificato recesso ante tempus dal contratto di lavoro a tempo determinato, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, che viene individuato - e quantificato - nell'ammontare delle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito dalla data del recesso fino alla scadenza del termine contrattualmente previsto la retribuzione fino alla scadenza del termine, con detrazione - ove il datore di lavoro ne fornisca la prova - di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 quei guadagni che il lavoratore abbia eventualmente conseguito da un'occupazione successiva al licenziamento o avrebbe potuto conseguire se non fosse stato negligente nel reperire altra occupazione (Cass. 10 novembre 2003, n. 16849). Ne consegue che non essendo stata allegata né provata dalla convenuta alcuna attività lavorativa alternativa svolta dal ricorrente nel periodo residuo del contratto, la domanda risarcitoria deve essere integralmente accolta nell'importo correttamente indicato dal ricorrente, e non specificamente contestato da parte resistente, pari a € 3.485,95 per il periodo dal 01.04.2024 al 31.12.2024.  ### spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, si compensano per il 20% e per la restante parte si liquidano in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, così provvede: 1. accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento delle spettanze retributive maturate e non riscosse nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze del resistente e per l'effetto condanna il resistente alla corresponsione di € 724,88, (di cui € 141,78 a titolo di retribuzione per marzo 2024 ed € 583,10 a titolo di T.F.R.), oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione al saldo; 2. dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo dal 01.04.2024 al 31.12.2024, per complessivi € 3.485,95 oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del licenziamento al saldo; 3. rigetta per il resto il ricorso; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 4. liquida le spese di lite in complessivi € 1.030 oltre rimb. Forf. al 15%, iva e cpa come per legge, di cui compensa il 20% e condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente del restante € 824,00 delle spese. 
Lagonegro, 28/01/2026 il Giudice del ### dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026

causa n. 905/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Chiara Mormile

M
2

Tribunale di Marsala, Sentenza n. 21/2026 del 16-01-2026

... parti opponenti è infondata. A- Non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione. Ciò poiché nel contratto di mutuo “la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione; ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione”. Il frazionamento del debito non cambia la natura unitaria del contratto e le singole rate non possono considerarsi obbligazioni indipendenti le une dalle altre, costituendo invece adempimento parziale di una sola obbligazione restitutoria. Per tale ragione, “non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata” (Ordinanza Corte di Cassazione n. 4232/2023). Nel caso di specie, la durata del finanziamento era di 72 mesi (a decorrere dalla data di erogazione del mutuo”: 28.1.2009 - cfr. all. (leggi tutto)...

testo integrale

#####. con l'Avv. ###### con l'Avv. ##### S.R.L. ### S.P.A., in persona del lrpt, PI: ### con l'Avv. ### a decreto ingiuntivo n. 461/24 Tribunale di Marsala TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA SEZIONE CIVILE n. 1814 - 2024 R.G.C. 
Mutuo REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario della ### dott.ssa ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento in epigrafe specificato vertente tra le parti indicate in epigrafe che completa di dispositivo deposita ### Con separati atti di citazione, di identico contenuto e conclusioni, notificati via pec il #### nella qualità di debitore, e la ### nella qualità di garante, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 461/2024 emesso dal Tribunale di Marsala il ### con cui è stato ingiunto: ad entrambi di pagare in solido in favore di ### S.r.l. rappresentata da ### S.p.a.  “la somma di € 40.000,00 oltre gli interessi nella misura prevista dal D.Lg. 231/2002 dall'8.8.2024 sino all'effettivo pagamento nonché le spese della … procedura di ingiunzione”; alla ditta individuale ### altresì la somma di € 4.497,34, oltre gli interessi nella misura prevista dal D.Lg.231/2002 dall'8.8.2024 sino all'effettivo pagamento”.  ### opponente ha lamentato: 1) l'intervenuta prescrizione del credito; 2) il difetto di legittimazione attiva della ### S.r.l.; 3) l'insussistenza di prova sul pagamento del corrispettivo della cessione; 4) la nullità, invalidità e/o inefficacia della fideiussione, 5) la decadenza nei confronti del fideiussore ex art. 1957 c.c. e da ultimo 6) la misura degli interessi ingiunti ex D.Lg. 231/2002. 
Ha concluso chiedendo: - ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall'opposta; nel merito: - ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società ingiungente; - ritenere e dichiarare infondata la pretesa creditoria per i motivi di cui sopra e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto con ogni e più ampia statuizione; - ritenere e dichiarare nulla/estinta/inefficace la fideiussione asseritamente rilasciata dall'opponente ### per i motivi in premessa e, per l'effetto, revocare il d.i. emesso nei confronti della stessa; - revocare il decreto ingiuntivo opposto nella parte afferente agli interessi in ragione di quanto dedotto e ricalcolarli nel tasso legale; - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.  ### opposta si è costituita ritualmente in giudizio denunciando l'infondatezza in fatto e in diritto dei motivi di opposizione ed ha chiesto: -nel merito, rigettare integralmente l'opposizione proposta e tutte le domande avanzate dagli opponenti … e, conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
La causa in assenza di istanze di prova delle parti, vano il tentativo di mediazione, è stata istruita con l'acquisizione della documentazione da esse allegata ai rispettivi atti di causa e -concessa la provvisoria esecutorietà al DI opposto ed assegnati i termini di legge per il deposito delle pertinenti difeseè stata assunta in decisione all'udienza del 17.12.2025. 
IN DIRITTO ### formulata dalle parti opponenti è infondata. 
A- Non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione. Ciò poiché nel contratto di mutuo “la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione; ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione”. Il frazionamento del debito non cambia la natura unitaria del contratto e le singole rate non possono considerarsi obbligazioni indipendenti le une dalle altre, costituendo invece adempimento parziale di una sola obbligazione restitutoria. Per tale ragione, “non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata” (Ordinanza Corte di Cassazione n. 4232/2023). 
Nel caso di specie, la durata del finanziamento era di 72 mesi (a decorrere dalla data di erogazione del mutuo”: 28.1.2009 - cfr. all. sub. 1 fascicolo monitorio) e dunque il termine decennale di prescrizione è stato interrotto con le raccomandate inviate da parte opposta il ###. 
Per non dire che esso non può farsi decorrere dal 28.10.2011, data delle raccomandate (mai ricevute dalle parti attrici come ammesso dalle stese nelle proprie comparse responsive) con cui la ### comunicava di volersi avvalere della facoltà di risoluzione del contratto: ciò in considerazione della comune volontà delle parti di proseguire nel contratto come confermato dai pagamenti effettuati dal ### in esecuzione del sottoscritto piano di rientro (circostanza questa non contestata dagli opponenti, cfr. all. sub. 2 fascicolo monitorio e all. sub 3 comparsa responsiva): .B- Non può trovare accoglimento l'eccezione relativa al difetto di legittimazione della convenuta. Ciò poiché parte opposta ha prodotto la documentazione comprovante la sua sussistenza: - copia ### n. 52 del 05.05.2018 (allegato sub. 4); - copia visura camerale della ### S.r.l. da cui si evince a pagina 19 l'iscrizione dell'avvenuta cessione (allegato sub. 5); - copia elenco crediti ceduti in cui a si evince il numero ### -ante cessione: ###00 nonché il numero del rapporto n. ###6 (lista che contiene i dati indicativi dei crediti ceduti, messa a disposizione da parte della Cedente e della ### ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge sulla ### sul sito internet www.intesasanpaolo.com - allegato sub. 6); - copia della comunicazione effettuata in data ### dalla procuratrice ### S.p.a. ad ### contenente i numeri identificativi della posizione (####64000 - NDG pre cessione: 1025-###00), l'avvenuta cessione e l'esposizione debitoria alla data del 30.11.2018 (allegato sub.7); - copia della dichiarazione effettuata dalla cedente ### S.p.a. in cui si attesta che i crediti indicati sono stati oggetto di cessione in favore della ### S.r.l. (allegato sub. 8). 
Invero, “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della ### d'Italia”. 
Nel caso di specie, la ### consente di individuare con assoluta certezza l'oggetto della cessione dal momento che nella stessa sono state specificamente indicate, mediante l'utilizzazione di criteri certi ed oggettivi, le caratteristiche che i crediti debbono avere per rientrare nella categoria dei “crediti ceduti”. E precisamente: “tutti i crediti derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche o persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei cedenti, tra il primo gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificatosi come attività finanziarie deteriorate”. 
Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella ### può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n. 17944/2023, in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
Altresì “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito” (Cass., n. 8331 del 30/03/2025, in motivazione), anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione (a titolo meramente esemplificativo elementi presuntivi possono essere la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc. te in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili). 
C- Non può trovare accoglimento l'eccezione di nullità della cessione in difetto di prova del pagamento di un corrispettivo dalla cessionaria alla cedente. Ciò poiché il contratto di cessione di crediti è un contratto a causa variabile. 
D- Non può trovare accoglimento l'eccezione di nullità/invalidità/inefficacia della fideiussione omnibus (per violazione della normativa ### per la presenza nel contratto di fideiussione di clausole -3, 7 e 9- conformi allo schema contrattuale uniforme predisposto dall'ABI nel 2005 e perché “dalla lettura testuale del contratto in scrutinio” si evincerebbe “con chiarezza che l'applicazione del modello ABI è uniforme e interdipendente, ossia asservita alla funzionalità in tutte le altre clausole contrattuali” cfr. opposizione).  ### con la sentenza n. 41994/2021 hanno infatti statuito che: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'### in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'### sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della ### succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. Cass., n. 6685/2024).  ### della nullità all'intero contratto esige una prova specifica dell'essenzialità delle clausole nulle rispetto all'assetto negoziale concretamente voluto, non potendo il giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo ex art. art. 1419 c.c. (Cass., n. 6685/2024); occorre dunque una puntuale comparazione testuale tra le clausole della fideiussione dedotta in giudizio e gli artt. 2, 6, 8 dello schema ABI 2003 espressamente censurati da ### d'### da svolgere con riferimento all'epoca di stipula e all'“applicazione uniforme” nel periodo di vigenza dell'intesa. 
Parti opponenti non hanno assolto all'onus probandi su di esse incombente (ad esempio producendo plurimi contratti e schemi contrattuali di altri istituti di credito) talchè non risulta perfezionato il collegamento funzionale “a valle” con l'intesa “a monte” rilevante ai fini della nullità delle clausole. 
Nel caso di specie, inoltre, non può che rilevarsi che non vi è alcun elemento che deponga nel senso della indispensabilità, nel processo formativo della volontà delle parti, delle dette clausola, come si evince dal fatto che nel corso degli anni la signora ### così dimostrando la sua ferma volontà di farsi garante della ditta individuale del ### ha chiesto e ottenuto di aumentare l'importo massimo della garanzia (circostanza non contestata da controparte). 
E - Privo di pregio è poi assunto secondo cui l'istituto esponente sarebbe decaduto dall'azione nei confronti della fideiubente per non aver coltivato l'azione giudiziale nei confronti del debitore nel termine di sei mesi (per non essere sufficiente ai fini voluti dall'articolo 1957 c.c. l'invio di diffide stragiudiziali). 
Con la recente ordinanza n. 9674/2025, la Suprema Corte di Cassazione ha infatti ribadito il principio secondo cui “la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c. come conseguenza del mancato avvio dell'azione giudiziaria contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non tutela alcun interesse di ordine pubblico. Di conseguenza, può essere derogata dalle parti sia in modo esplicito che implicito, attraverso comportamenti concludenti. Tale decadenza può essere esclusa pattiziamente nei contratti di fideiussione tipici e può anche essere estesa, su base volontaria, a un contratto autonomo di garanzia che includa una clausola di pagamento ‘a prima richiesta'. ... Va, pertanto, confermato che “a regola dell'art. 1957 cod. civ. può essere derogata e la deroga può essere implicita nell'impegno del fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi, a sua volta, dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e del contratto principale”.  ### della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. inoltre non solo può essere pattiziamente prevista, in quanto la norma non è volta alla tutela di alcun interesse di ordine pubblico, comportando per il fideiussore solo l'assunzione di un rischio maggiore connesso al mutamento delle condizioni economiche del debitore (Cass. 21867/2013; Cass. 9455/2012; Cass. 13078/2008), ma non richiede neanche speciale approvazione. 
F - Non può trovare accoglimento l'eccezione di erroneità degli interessi riconosciuti giudizialmente: ciò poiché nell'ambito dei rapporti commerciali la materia degli interessi è disciplinata dall'articolo 1284 4° comma c.c. in coordinamento con il D.lgs. n. 231/02. Intervenuta la risoluzione del contratto finanziamento gli interessi vanno computati al saggio “pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” (con prova del danno -ritardoin re ipsa). 
Da ciò il rigetto delle proposte opposizioni. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in considerazione del valore effettivo della controversia nonché dell'attività effettivamente posta in essere, si liquidano nella media in complessivi E 6.713 (di cui € 1.701 per ### € 1.204 per ### introduttiva, € 903 al 50% per ### ed € 2.905 per ###, oltre rimborso forfetario, IVA e ### P.Q.M.  Il Tribunale di Marsala -in composizione monocraticanella persona del Giudice onorario dott.ssa ### definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe specificata, ogni diversa eccezione e difesa disattesa: - rigetta le opposizioni proposte dalle parti attrici; - condanna le parti opponenti in solido a versare in favore di parte opposta la somma di E 6.713 quali spese del giudizio, oltre oneri ed accessori di legge come sopra dettagliatamente specificate. 
Così deciso in ### 14/01/2026 IL GIUDICE Dott.ssa ### Avv. #### dello ### n. 19 ####. (0773)694448 e-mail: ##### 3 ### 21 GENNAIO 1994 N. 53 Io sottoscritta Avv. ### (C.F.: ###), con studio in ### dello ### n. 19 (Fax 0773/661598 - ####), giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di ### n. 959/2023 nella mia qualità di procuratore e domiciliatario della ### S.r.l. (C.F.: ###) con sede ######## n. 1 rappresentata da ### S.p.a. (C.F. ###) con sede ###### di ### n. 19 giusta delega già in atti, ### ad ogni effetto di legge l'allegata ### n. 21/2026 pubblicata Tribunale di ### in data ### (impronta informatica n. ###) a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.461/2024, rubricato al n. 1814/2024 R.G.C. e promosso dai ### nato a #### il ### (C.F.: ###) ed ivi residente in ### 78/A ### titolare della omonima ### (P. IVA: ###) con sede ###/A e ### nata a ### il ### (C.F.: ###) ed ivi residente in ### 78/A ###, contro ### S.r.l. (C.F.: ###) con sede ######## n. 1 rappresentata da ### S.p.a.  (C.F. ###) con sede ###### di ### n. 19 A 1) ### nato a #### il ### (C.F.: ###) ed ivi residente in ### 78/A ### titolare della omonima ### (P. IVA: ###) con sede ###/A rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F.: ###) ed elett.te dom.to presso il suo studio in ### n. 29 trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo #### estratto dal ###; 2) ### nata a ### il ### (C.F.: ###) ed ivi residente in ### 78/A ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.: ###) ed elett.te dom.ta presso il suo studio in ### n. 5 trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo #### estratto dal ###; DICHIARO che la presente notifica viene effettuata in relazione al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 461/2024 rubricato al n. 1814/2024 R.G. pendente innanzi al Tribunale di ### ai sensi di legge che l'allegata della sentenza n. 21/2026 pubblicata dal Tribunale di ### in data ### a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente innanzi al Tribunale di ### e rubricato al n. 1814/2024 R.G, è conforme alla copia informatica presente nel fascicolo informatico del relativo giudizio dal quale è stata estratta.  ### lì 19 gennaio 2026 ###. ### ai sensi della legge n. 53 del 1994 ex art. 3 bis c.p.c.
D### <###> ###pec.ordineavvocatimarsala.it <###>, ### <###>
Datalunedì 19 gennaio 2026 - 11:15
Attenzione trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994.
Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.
E' possibile verificare l'identità del mittente e la validità legale del certificato di firma utilizzato tramite servizi gratuiti messi a disposizione da alcune ### come ad esempio: - ### https://vol.actalis.it/volCertif/home.html - ### https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php - ### https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0 - ### http://vol.ca.notariato.it/verify ###pdf ###pdf.p7m ###N-_21_206_###pdf 10/02/26, 16:53### | ### https://webmail.pec.it/new/messages/advanced-search?mail_pnum=1&mail_advanced######%26######%26######…1/1

causa n. 1814/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Rosita Cosentino

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23603 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.137 secondi in data 13 febbraio 2026 (IUG:OU-33CC7D) - 2981 utenti online