blog dirittopratico

3.660.312
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
2

Tribunale di Firenze, Sentenza n. 1657/2025 del 02-12-2025

... scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e non trasferibile. 2. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la ### a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle ### scolastiche. 3. ### scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'### medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle ### scolastiche le ### da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato. 4. ### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della ### e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel (leggi tutto)...

testo integrale

 R.G. n. 2143/2025 Tribunale di ###.g. n. 2143/2025 tra ### RICORRENTE e MIM - #### RESISTENTE Oggi 2 dicembre 2025 innanzi al dott. ### sono comparsi: l'avv.  ### per parte ricorrente ### nessuno per parte resistente #### Parte ricorrente si riporta ai rispettivi atti, insiste nelle conclusioni anche istruttorie e discute oralmente la causa Il Giudice Dichiara la contumacia di parte resistente e all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.  il giudice ### R. G. n. 2143/2025 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Lavoro IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE il Giudice del lavoro dr. ### pronunciando SENTENZA nella causa promossa da: ### (CF: ###) Rappresentato e difeso dall'avv. ### e dall'Avv. ##### (CF: ###) contumace avente ad oggetto: carta docente ### A) Parte ricorrente, attualmente titolare di incarico, ovvero inserito nelle graduatorie, allega di avere prestato attività di docente con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2024/2025 senza fruire del beneficio di euro 500,00 previsto dall'art. 1 Legge 107/2015 per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. 
Eccepisce che la normativa di settore, limitando soltanto al personale docente di ruolo il beneficio, violi il principio di non discriminazione del personale a tempo determinato sancito a livello comunitario e chiede, pertanto, il riconoscimento del diritto vantato o l'erogazione delle somme maturate anche a titolo di risarcimento del danno. 
B) non si costituiva il Ministero il ministero resistente, pur ritualmente evocato in giudizio, rimanendo contumace. 
C) Non necessitando istruttoria, il ricorso è stato discusso e deciso all'odierna udienza.  ### 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che «Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».  ### del 23 settembre 2015 (di recente annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), sub art. 2 sanciva che «1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e non trasferibile. 2. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la ### a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle ### scolastiche. 3. ### scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'### medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle ### scolastiche le ### da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato. 4. ### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della ### e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla ### e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina le modalità di revoca della ### nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio»; all'art. 3 che «1.  ### ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2.  ### di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della ### nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della ### dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione».  ### del 28 novembre 2016 prevede all'art. 2 che «1. Il valore nominale di ciascuna ### è pari all'importo di 500 euro annui. 2. ### è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete ### attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 3.  ### richiede la registrazione dei beneficiari della ### secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso i quali è possibile utilizzare la ### secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. ### prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7» e all'art. 3 che «1. ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. 2. ### non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio». 
D) La Corte di giustizia dell'### europea con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente espressamente rilevando che «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». 
La Corte ha poi concluso che «spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego». 
Sotto questo ultimo profilo non possono esserci dubbi circa il fatto che i docenti a tempo determinato abbiano le stesse esigenze e i medesimi doveri formativi dei docenti di ruolo, svolgendo le medesime mansioni educative e didattiche degli studenti. 
La stessa normativa vigente, peraltro, evidenzia che la formazione è un diritto-dovere di tutto il personale docente, al fine di sviluppare la propria professionalità, garantire un'adeguata preparazione didattica e partecipare alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica (cfr., art. 63 CCNL di comparto, secondo cui «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio», nonché il successivo art. 64 CCNL 27.11.2007, per il quale «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità»). 
Non emergono mai distinzioni tra personale docente di ruolo e personale docente non di ruolo. 
Dunque, affinché sia possibile giustificare un diverso trattamento del personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato occorre che vi siano elementi precisi e concreti che contraddistinguano i due rapporti, senza che possa aver rilievo il solo carattere temporaneo del rapporto. 
La Corte di Giustizia, inoltre, ha evidenziato che dette ragioni oggettive debbano essere attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (sentenza 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, ### e C-456/09, ###; né nel fatto che il datore di lavoro sia una ### né nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sent. 13.9.2007, C-307/05, ###; né, infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11). 
E) Ne deriva che la temporaneità del rapporto, intanto possa avere un rilievo, in quanto influisca in modo determinate sulla natura della prestazione, collocandosi, ad esempio, in maniera estremamente episodica, come avviene per le supplenze brevi, laddove per la durata esigua della prestazione, non si rientra nell'ambito specifico che necessità una particolare formazione progressiva del docente, al fine di tutelare la didattica e la sua continuità. 
Al contrario, laddove la prestazione sia resa in virtù di supplenze lunghe, la normativa statale trova una sua giustificazione per consentire, appunto nel lungo periodo, un livello formativo del corpo docente, tanto nell'interesse dello stesso, quanto dei discenti ad esso assegnati. 
Questo profilo è idoneo a ricomprendere anche quelle supplenze che, pur formalmente frazionate e, come tali, non annuali o fine al termine delle attività scolastiche, non solo superano i 180 giorni, ma si presentano continuative senza interruzioni, presso il medesimo istituto scolastico e fino al termine delle lezioni. 
Si ricorda al riguardo quanto affermato dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022, che annullando il ### 23.9.2015 ha affermato che un sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari «collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti». 
Stessa soluzione, in generale, dovrebbe essere adottata per i lavoratori con impegno orario inferiore al 50%, i quali hanno diritto al medesimo trattamento economico dei lavoratori a tempo pieno, sebbene parametrato al minor numero di ore svolte (si veda sul punto l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, direttiva 97/81/CE, nonché art. 4 d.lgs. 61/2000). Nel caso di specie, va rilevato che per i lavoratori part time al 50% non è prevista dalla normativa alcuna riduzione del beneficio in parola, sicché anche per impegni orari inferiori alcuna decurtazione potrebbe giustificarsi. Al riguardo, si osserva che il docente cui viene assegnato un impegno orario ridotto per l'intero anno scolastico o periodo equiparato dovrà avere la medesima professionalità del docente cui viene attribuita una cattedra ad orario pieno, medesimi essendo il ruolo, la responsabilità e la funzione, seppure svolta per un numero di ore inferiore. 
F) Nel caso di specie, non rileva la questione circa la spettanza o meno della carta docente al personale non più in servizio (circostanza che farebbe venir meno l'esigenza formativa), in quanto, come anticipato, il ricorrente è tutt'ora titolare di un rapporto di servizio. 
Allo stesso modo, non potrebbe ritenersi nemmeno decisiva la circostanza che il ricorrente non abbia né allegato, né provato iniziative formative negli anni scolastici indicati in ricorso, considerando che la fruizione della carta docente prescinde dalla prova di aver preso parte a momenti di formazione, essendo al contrario uno strumento che deve agevolare tale formazione, che dunque ben può essere successiva all'attivazione del beneficio piuttosto che precedente. Le somme attribuite costituiscono, infatti, un incentivo per il docente per curare la propria formazione culturale e non, al contrario, un rimborso per spese sostenute per il proprio aggiornamento professionale. 
Riscontrato, pertanto, il diritto del ricorrente a fruire della ### docenti per l'a.s. 2024/2025, in quanto si rientra sempre in ipotesi di supplenze lunghe, è la stessa ricorrente a domandare in via principale che la fruizione delle somme messe a disposizione dovrà avvenire con le medesime modalità previste per il personale di ruolo, unica modalità legittima di utilizzo degli importi riconosciuti. 
Per le ragioni esposte il ricorso deve, dunque, trovare completo accoglimento. 
G) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  Il giudice, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, visto l'art.  429 c.p.c.  1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire della ### docente ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, con assegnazione in essa delle somme spettanti per l'anno scolastico 2024/2025; 2. condanna parte resistente ad eseguire quanto sopra, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione; 3. condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 900,00 oltre spese generali, IVA e ### con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ove richiesta in ricorso. 
Firenze, 02/12/2025 

Il Giudice
dr. ### n. 2143/2025


causa n. 2143/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Leonardo Pucci

M
2

Tribunale di Firenze, Sentenza n. 1660/2025 del 02-12-2025

... scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e non trasferibile. 2. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la ### a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle ### scolastiche. 3. ### scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'### medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle ### scolastiche le ### da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato. 4. ### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della ### e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel (leggi tutto)...

testo integrale

 R.G. n. 2202/2025 Tribunale di ###.g. n. 2202/2025 tra ### RICORRENTE e #### RESISTENTE Oggi 2 dicembre 2025 innanzi al dott. ### sono comparsi: l'avv.  ### per parte ricorrente ### nessuno per parte resistente #### Parte ricorrente si riporta ai rispettivi atti, insiste nelle conclusioni anche istruttorie e discute oralmente la causa. 
Il Giudice Dichiara la contumacia di parte resistente e all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.  il giudice ### R. G. n. 2202/2025 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Lavoro IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE il Giudice del lavoro dr. ### pronunciando SENTENZA nella causa promossa da: ### (CF: ###) Rappresentata e difesa dall'avv. ### e dall'Avv. ##### (CF: ###) contumace avente ad oggetto: carta docente ### A) Parte ricorrente, attualmente titolare di incarico, ovvero inserita nelle graduatorie, allega di avere prestato attività di docente con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nell'anno 2024/2025 senza fruire del beneficio di euro 500,00 previsto dall'art. 1 Legge 107/2015 per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. 
Eccepisce che la normativa di settore, limitando soltanto al personale docente di ruolo il beneficio, violi il principio di non discriminazione del personale a tempo determinato sancito a livello comunitario e chiede, pertanto, il riconoscimento del diritto vantato o l'erogazione delle somme maturate anche a titolo di risarcimento del danno. 
B) il Ministero resistente, pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva, rimanendo contumace. 
C) Non necessitando istruttoria, il ricorso è stato discusso e deciso all'odierna udienza.  ### 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che «Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».  ### del 23 settembre 2015 (di recente annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), sub art. 2 sanciva che «1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e non trasferibile. 2. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la ### a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle ### scolastiche. 3. ### scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'### medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle ### scolastiche le ### da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato. 4. ### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della ### e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla ### e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina le modalità di revoca della ### nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio»; all'art. 3 che «1.  ### ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2.  ### di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della ### nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della ### dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione».  ### del 28 novembre 2016 prevede all'art. 2 che «1. Il valore nominale di ciascuna ### è pari all'importo di 500 euro annui. 2. ### è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete ### attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 3.  ### richiede la registrazione dei beneficiari della ### secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso i quali è possibile utilizzare la ### secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. ### prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7» e all'art. 3 che «1. ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. 2. ### non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio». 
D) La Corte di giustizia dell'### europea con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente espressamente rilevando che «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». 
La Corte ha poi concluso che «spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego». 
Sotto questo ultimo profilo non possono esserci dubbi circa il fatto che i docenti a tempo determinato abbiano le stesse esigenze e i medesimi doveri formativi dei docenti di ruolo, svolgendo le medesime mansioni educative e didattiche degli studenti. 
La stessa normativa vigente, peraltro, evidenzia che la formazione è un diritto-dovere di tutto il personale docente, al fine di sviluppare la propria professionalità, garantire un'adeguata preparazione didattica e partecipare alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica (cfr., art. 63 CCNL di comparto, secondo cui «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio», nonché il successivo art. 64 CCNL 27.11.2007, per il quale «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità»). 
Non emergono mai distinzioni tra personale docente di ruolo e personale docente non di ruolo. 
Dunque, affinché sia possibile giustificare un diverso trattamento del personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato occorre che vi siano elementi precisi e concreti che contraddistinguano i due rapporti, senza che possa aver rilievo il solo carattere temporaneo del rapporto. 
La Corte di Giustizia, inoltre, ha evidenziato che dette ragioni oggettive debbano essere attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (sentenza 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, ### e C-456/09, ###; né nel fatto che il datore di lavoro sia una ### né nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sent. 13.9.2007, C-307/05, ###; né, infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11). 
E) Ne deriva che la temporaneità del rapporto, intanto possa avere un rilievo, in quanto influisca in modo determinate sulla natura della prestazione, collocandosi, ad esempio, in maniera estremamente episodica, come avviene per le supplenze brevi, laddove per la durata esigua della prestazione, non si rientra nell'ambito specifico che necessità una particolare formazione progressiva del docente, al fine di tutelare la didattica e la sua continuità. 
Al contrario, laddove la prestazione sia resa in virtù di supplenze lunghe, la normativa statale trova una sua giustificazione per consentire, appunto nel lungo periodo, un livello formativo del corpo docente, tanto nell'interesse dello stesso, quanto dei discenti ad esso assegnati. 
Questo profilo è idoneo a ricomprendere anche quelle supplenze che, pur formalmente frazionate e, come tali, non annuali o fine al termine delle attività scolastiche, non solo superano i 180 giorni, ma si presentano continuative senza interruzioni, presso il medesimo istituto scolastico e fino al termine delle lezioni. 
Si ricorda al riguardo quanto affermato dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022, che annullando il ### 23.9.2015 ha affermato che un sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari «collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti». 
Stessa soluzione, in generale, dovrebbe essere adottata per i lavoratori con impegno orario inferiore al 50%, i quali hanno diritto al medesimo trattamento economico dei lavoratori a tempo pieno, sebbene parametrato al minor numero di ore svolte (si veda sul punto l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, direttiva 97/81/CE, nonché art. 4 d.lgs. 61/2000). Nel caso di specie, va rilevato che per i lavoratori part time al 50% non è prevista dalla normativa alcuna riduzione del beneficio in parola, sicché anche per impegni orari inferiori alcuna decurtazione potrebbe giustificarsi. Al riguardo, si osserva che il docente cui viene assegnato un impegno orario ridotto per l'intero anno scolastico o periodo equiparato dovrà avere la medesima professionalità del docente cui viene attribuita una cattedra ad orario pieno, medesimi essendo il ruolo, la responsabilità e la funzione, seppure svolta per un numero di ore inferiore. 
F) Nel caso di specie, non rileva la questione circa la spettanza o meno della carta docente al personale non più in servizio (circostanza che farebbe venir meno l'esigenza formativa), in quanto, come anticipato, la ricorrente è tutt'ora titolare di un rapporto di servizio. 
Allo stesso modo, non potrebbe ritenersi nemmeno decisiva la circostanza che la ricorrente non abbia né allegato, né provato iniziative formative negli anni scolastici indicati in ricorso, considerando che la fruizione della carta docente prescinde dalla prova di aver preso parte a momenti di formazione, essendo al contrario uno strumento che deve agevolare tale formazione, che dunque ben può essere successiva all'attivazione del beneficio piuttosto che precedente. Le somme attribuite costituiscono, infatti, un incentivo per il docente per curare la propria formazione culturale e non, al contrario, un rimborso per spese sostenute per il proprio aggiornamento professionale. 
Riscontrato, pertanto, il diritto della ricorrente a fruire della ### docenti per l'anno richiesto, in quanto si rientra sempre in ipotesi di supplenze lunghe, è la stessa ricorrente a domandare in via principale che la fruizione delle somme messe a disposizione dovrà avvenire con le medesime modalità previste per il personale di ruolo, unica modalità legittima di utilizzo degli importi riconosciuti. 
Per le ragioni esposte il ricorso deve, dunque, trovare completo accoglimento. 
G) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  Il giudice, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, visto l'art.  429 c.p.c.  1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire della ### docente ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, con assegnazione in essa delle somme spettanti l'anno scolastico 2024/2025; 2. condanna parte resistente ad eseguire quanto sopra, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione; 3. condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 900,00 oltre spese generali, IVA e ### con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ove richiesta in ricorso. 
Firenze, 02/12/2025 

Il Giudice
dr. ### n. 2202/2025


causa n. 2202/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Leonardo Pucci

M
3

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 6485/2025 del 12-12-2025

... 4) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'opposizione, si chiede comunque condannarsi il ### al pagamento in favore di ### s.p.a. del medesimo importo ingiunto, o del diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi come sopra richiesti; 5) in via più gradata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertato il subentro dell'Ente d'### e per esso di ### s.p.a. nella gestione del SII del ### si chiede, condannarsi in solido, il ### e la s.p.a. ### al pagamento in favore di AC delle somme risultanti dovute dai medesimi, per il servizio di fornitura idropotabile regionale svolto in favore del territorio ASI ricadente nell'ATO 3, nella misura risultante dovuta in base alla convenzione sottoscritta tra AC e ### e quindi sulla base dell'applicazione della tariffa regionale come approvata per il servizio idropotabile, o - in mancanza - nella diversa misura che dovesse risultare dovuta; e condannarsi altresì l'ASI al pagamento delle restanti somme dovute per la medesima causale per la parte del territorio ASI non rientrante nell'ATO 3, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria; 6) nella (leggi tutto)...

testo integrale

CORTE D'### processo civile d'appello, iscritto al n. 4641/2020 R.G., con provvedimento del 16.07.2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la celebrazione dell'udienza, fissata per il giorno 12.12.2025 nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 
La Corte, visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr. ### - Presidente - - dr. ### - ### - - dr. ### - ### - ha pronunziato la seguente: ### nel processo civile d'appello iscritto al n. 4641/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3126/2020, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 28022/2011, pendente ### S.p.A. (C.F. e P. Iva: ###) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato ### (C.F.: ###) in virtù di procura alle liti in calce all'appello #### per l'area dello sviluppo industriale della ### di Napoli - A.S.I. 
Napoli (P. Iva: ###) in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avvocato ### (C.F.: ###) in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione ### NONCHÉ ### S.p.A. (P. IVA: ###) in persona del legale rappresentante pro tempore #### (C.F.: ###) in persona del legale rappresentante pro tempore ###: somministrazione fornitura idrica ### per l'appellante: “... precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente ai precedenti scritti difensivi, che qui si abbiano per ripetute e trascritte, e chiede che l'###ma Corte d'Appello di Napoli voglia, rigettata ogni contraria istanza od eccezione, in quanto infondate in fatto e in diritto, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 3126/2020 del Tribunale di Napoli: rideterminare la somma dovuta dal ### in favore di ### S.p.A. nell'importo di € 570.026,94 (in luogo di € 495.946,01), oltre interessi e rivalutazione come da domanda e per l'effetto condannare il ### al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, CP”; per il ### “…si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta e a tutte le proprie difese, eccezioni e deduzioni ivi esposte nonché ai verbali di causa. 
Impugna e contesta tutte le avverse deduzioni, in quanto destituite di fondamento, nonché le avverse conclusioni, e conclude chiedendo dichiararsi irricevibile, inammissibile e comunque rigettarsi il proposto gravame per tutti i motivi di fatto e di diritto delineati nel proprio atto difensivo al quale integralmente si riporta, con vittoria di spese di giudizio. Chiede assegnarsi la causa in decisione”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE § 1. 
Con ricorso monitorio, depositato presso il Tribunale di Napoli, ### S.p.A. agiva contro il ### per l'area dello sviluppo industriale della ### di Napoli - A.S.I. esponendo che: “l'### s.p.a. (già ### s.p.a., società subentrata al ### giusta delibera della G.R. ### n. 3653 del 27.05.94, ed atto di cessione d'azienda per ### dott. ### di Napoli, rep. n. ### del 6.12.94) è concessionaria della ### per la gestione dell'acquedotto della ### (A.C.O.) e per la contabilizzazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dagli enti fruitori della fornitura idropotabile regionale effettuata sia a mezzo del predetto acquedotto che degli altri acquedotti regionali “ex Casmez”, giusta convenzioni di concessione rep. n. 4951 del 1.2.93 e rep. n. 9562 del 16.11.98. In data ###, il ### (poi divenuta ### s.p.a.) nella qualità di concessionario della ### ed il ### per l'### di ### di Napoli - A.S.I. Napoli hanno sottoscritto atto di convenzione di utenza regolante la fornitura idropotabile attraverso gli acquedotti regionali. Ai sensi dell'art. 7 della predetta convezione di utenza, il Comune è tenuto a pagare al concessionario regionale la fornitura idropotabile entro 20 giorni dalle note di addebito emesse, con previsione, per il caso di ritardo nel pagamento, di rivalutazione monetaria del credito in base agli indici ### “costo della vita” oltre agli interessi moratori al tasso legale sulle somme rivalutate. Nonostante il prosieguo ininterrotto della fornitura di acqua potabile, il ### per l'### di ### di Napoli - A.S.I. Napoli si è reso moroso nel pagamento dei corrispettivi dovuti per il servizio di fornitura idropotabile reso a mezzo dell'### ‘ex ###, a decorrere dal 1° trimestre 2010 a tutto il 4º trimestre 2010, per un totale complessivo di € 1.755.343,73 come da note di addebito / fatture allegate al presente ricorso. All'art. 10 della citata convenzione del 02.08.1996, la Società ed il ### hanno indicato convenzionalmente il ### di Napoli, per la risoluzione di qualsiasi controversia dipendente dall'atto di convenzione medesimo. Già in passato a causa della morosità del ### per l'### di ### di Napoli - A.S.I. Napoli, la ricorrente ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Napoli i seguenti titoli: decreto ingiuntivo n. 8518/07 dell'importo di € 1.076.428,86, dovuto quale corrispettivo per il servizio di fornitura idropotabile reso dal 2° trimestre 2006 al 1° trimestre 2007; decreto ingiuntivo 8938/08 dell'importo di € 910.202,89, dovuto quale corrispettivo per il servizio di fornitura idropotabile reso dal 2° trimestre 2007 al 4° trimestre 2007; decreto ingiuntivo n. 7737/10 dell'importo di € 1.128.591,86, dovuto quale corrispettivo del servizio di fornitura idropotabile reso dal 1° trimestre 2008 al 4° trimestre 2009. 
Essendo risultati vani i solleciti di pagamento inoltrati a mezzo atti di diffida notificati, e stante la persistente morosità del ### per l'### di ### di Napoli - A.S.I. Napoli, poiché ricorrono i presupposti di cui all'art.  633 c.p.c. 1° comma n. 1) e all'art. 634 c.p.c., la ricorrente si vede costretta ad agire in questa sede, e a proporre il presente ricorso […]”. 
Il Tribunale adito, in accoglimento dell'istanza monitoria, emetteva in data ### decreto con il quale ingiungeva al ### per l'### di ### di Napoli il pagamento in favore della ricorrente della somma di €. 1.755.343,73 oltre interessi come richiesti, nonché delle spese della procedura di ingiunzione. 
In seguito alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto, l'ente ingiunto proponeva opposizione con citazione notificata l'11.10.2011, invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, disporre la sospensione, anche ex art.  295 c.p.c., del presente giudizio sino alla definizione di quello recante il r.g.  41081/10 pendente innanzi a ###le Tribunale …e/o quello recante il r.g.  22894/11 pendente innanzi a ###le Tribunale, …; 2) in subordine, disporre la riunione del presente giudizio a quello recante il r.g. col n. 40181/10 assegnato alla sez. X, … per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva; 3) sempre in via preliminare, previo differimento della prima udienza, autorizzare la chiamata in causa ovvero disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di: a) G.O.R.I. - ### s.p.a. …; b) ### in persona del Presidente p.t., … c) Ente d'### in persona del Presidente p.t., …; 4) revocare il D.I. opposto e dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A., con ogni conseguenza di legge anche in sede di traslatio iudicii; 5) in ogni caso, accogliere l'opposizione e revocare il ### n. 4448/11 descritto in epigrafe, con ogni conseguenza di legge; 6) dichiarare la domanda di ### s.p.a. inammissibile per difetto di legittimazione attiva e/o processuale e/o per carenza di interesse, con ogni conseguenza di legge; 7 in via gradata, dichiarare la manifesta infondatezza delle richieste monitorie, sia nell'an che nel quantum, anche in ordine agli interessi, con ogni conseguenza di legge, dando atto dei pagamenti intervenuti; 8) in via riconvenzionale e subordinatamente al mancato accoglimento delle precedenti eccezioni, accogliere le domande spiegate dall'opponente, descritte ai nn.  1, 2, 3 e 4 del presente atto (pag. 29 ss.), con ogni conseguenza di legge…”.  ### S.p.A. rassegnando le conclusioni che seguono: “1) in via preliminare, autorizzarsi la chiamata in causa della ### spa e della ### per le motivazioni sopra esposte: a tal fine si chiede disporsi lo slittamento dell'udienza fissata dall'### per consentire la citazione di ### s.p.a. e ### nei termini di legge, ai sensi dell'art. 269 c.p.c.; 2) disporsi l'esecuzione provvisoria, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto perché l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione, e in via subordinata, emettersi ordinanza e/o ingiunzione di pagamento esecutiva ex art. 186 bis e/o art. 186 ter c.p.c. per il medesimo importo ingiunto, oltre rivalutazione e interessi come da convenzione dalle scadenze delle fatture al soddisfo; 3) in ogni caso, rigettarsi integralmente l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando il ### al pagamento delle somme ingiunte oltre interessi; 4) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'opposizione, si chiede comunque condannarsi il ### al pagamento in favore di ### s.p.a. del medesimo importo ingiunto, o del diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi come sopra richiesti; 5) in via più gradata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertato il subentro dell'Ente d'### e per esso di ### s.p.a. nella gestione del SII del ### si chiede, condannarsi in solido, il ### e la s.p.a. ### al pagamento in favore di AC delle somme risultanti dovute dai medesimi, per il servizio di fornitura idropotabile regionale svolto in favore del territorio ASI ricadente nell'ATO 3, nella misura risultante dovuta in base alla convenzione sottoscritta tra AC e ### e quindi sulla base dell'applicazione della tariffa regionale come approvata per il servizio idropotabile, o - in mancanza - nella diversa misura che dovesse risultare dovuta; e condannarsi altresì l'ASI al pagamento delle restanti somme dovute per la medesima causale per la parte del territorio ASI non rientrante nell'ATO 3, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria; 6) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ed eccezioni dell'opponente e delle domande ed eccezioni che eventualmente dovessero essere proposte dalla ### s.p.a. e/o dall'Ente d'### si chiede condannarsi la ### a tenere ### s.p.a. indenne e manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole derivante, direttamente e/o indirettamente, dal presente giudizio, anche per le spese legali….”.
Veniva conseguentemente disposto il differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c. e chiamata in causa, si costituiva la ### che concludeva per il rigetto dell'opposizione. Parimenti evocata, si costituiva la ### S.p.a., la quale eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di ### S.p.A., sostenendo di essere dal 1.01.2007 subentrata nella titolarità gestionale delle opere afferenti al ### relativo all'A.T.O. 3 della ### e che, pertanto, sarebbe stato l'unico soggetto a poter legittimamente intrattenere rapporti di utenza ricadenti nell'ATO 3. 
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.02.2013, il Tribunale rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini ex art. 1836 c.p.c. 
All'udienza del 10.07.2017 la causa veniva riservata in decisione. 
Depositate le memorie conclusionali, il procedimento con ordinanza del 26.11.2018 veniva rimesso sul ruolo attesa la necessità ravvisata dal ### di ottenere chiarimenti in ordine allo stato dei giudizi di opposizione recanti R.G 41081/10 e 22894/11, pendenti tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di ### All'udienza del 10.12.2018 ### rendeva i richiesti chiarimenti depositando la sentenza n. 5101/16 emessa dal Tribunale di ### a definizione del giudizio di opposizione R.G. n. 41081/10, non impugnata e precisando che il giudizio recante R.G. n. 22894/11 era ancora in corso. 
All'udienza di rinvio del 25.03.2019 ### S.p.A. depositava accordo del 24.06.2013 e successivo atto aggiuntivo del 24.03.2014, stipulato tra #### dell'Ente d'### e la ### spa nella qualità di gestore unico dell'ATO 3, chiedendo per l'effetto dichiararsi cessata la materia del contendere. 
Con sentenza n. 3126 pubblicata il ###, il Tribunale così statuiva: “1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto recante n. 4448/2011; 2) condanna parte opponente a pagare la somma di ### 495.946,01 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza convenzionale di ciascuna fattura insoluta al saldo ad ### s.p.a. in qualità di mandataria della ### 3) compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti in causa”. 
§ 2. 
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il ###, con citazione notificata a mezzo PEC in data ### e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. tenendo conto della sospensione straordinaria dal 9.03.2020 all'11.05.2020 (art. 83, D.L. 18/2020 e art. 36, c. 1, D.L. 23/2020) per l'emergenza epidemiologica mondiale da ### - 19, ### S.p.A. interponeva appello - iscritto a ruolo il ### - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, dichiarare ammissibile il presente atto di appello; 2) nel merito ed in via principale, dichiarare fondato e quindi accogliere il gravame, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannare il ### per l'### di ### della ### di ### - A.S.I. in persona dei legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ### S.p.A. del corrispettivo per il servizio di fornitura idropotabile regionale effettuato nel periodo I° trimestre 2010 - ### trimestre 2010 inclusi, nella misura di euro 570.026,94, oltre a rivalutazione monetaria da calcolarsi in base agli indici ### “costo della vita”, ed interessi moratori al tasso legale da calcolarsi sulle somme rivalutate a decorrere dalle date di scadenza indicate nelle note di addebito, fino all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art.  7 della convenzione di utenza; 3) in ogni caso, condannare il ### per l'### di ### della ### di ### - A.S.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ### S.p.A. delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, inclusa la fase monitoria, ovvero in via di gradato subordine, compensare parzialmente tra le parti spese e competenze del giudizio di opposizione, per l'effetto condannando il ### per l'### di ### della ### di ### - A.S.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del relativo importo al netto della compensazione, nella misura che il Collegio riterrà di giustizia, ponendo per intero a carico del ### le spese e competenze della fase monitoria, in ogni caso oltre accessori fiscali e previdenziali come per legge con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”. 
Si costituiva il ### che resisteva e chiedeva il rigetto del gravame. 
La causa, chiamata per la prima udienza del 14.05.2021, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 9.06.2023, udienza rinviata per esigenze di ruolo. 
Con provvedimento del 16.07.2025, veniva assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sino al 12.12.2025 per il deposito di note illustrative e conclusive. 
Entrambe le parti depositavano note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 
§ 3. 
La gravata sentenza ha accolto parzialmente l'opposizione proposta dal ### e per l'effetto rigettato in parte la domanda di condanna proposta da ### in particolare, con le seguenti motivazioni: “… passando al merito, ritiene di poter accogliere solo in parte l'opposizione. 
Invero, il pagamento, in favore di ### s.p.a. della fornitura idrica, nonché degli oneri di depurazione e di fognatura degli agglomerati ASI ricadenti in ATO 2 ### relativamente al I, II, III e IV trimestre 2010, risulta provato alla stregua dei ### n. 107 del 23-05-2011 e n. 101 del 29-11-2011 versati in atti (cfr. all. 4 e 7 produzione parte opponente). 
A fronte dell'adempimento documentato dal ### opponente la società opposta nulla ha eccepito. 
Orbene, il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (cfr. Cassazione civile, sez. I, 09-08-2019, n. 21227). 
Da quanto sopra esposto discende, pertanto, che deve ritenersi provato il pagamento della fornitura idrica, nonché degli oneri di depurazione e di fognatura degli agglomerati ASI ricadenti in ATO 2 ### Costituisce ormai principio pacifico in giurisprudenza che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Il debitore convenuto, per converso, è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tale caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. 
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento - per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni - grava ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (cfr. Cass. civ., sez. VI, 4 luglio 2012, n. 11173; Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2012, n. 7530; Cass. civ., sez. III, 12 febbraio 2010, n. 3373). 
Nella fattispecie in esame l'opponente ha efficacemente provato di aver disposto il pagamento della fornitura idrica ### relativa all'anno 2010, producendo agli atti il mandato di pagamento n. 126 del 23-05-2011 ed il decreto ### n. 1010 del 29-09-2011. 
Destituita di fondamento giuridico risulta invece l'eccezione della violazione del principio nel bis in idem laddove l'opponente assume che l'opposto abbia rivendicato una parte delle somme per il 2010 (incluse nell'odierno decreto ingiuntivo n. 4448/11) nel precedente ricorso monitorio definito con il D.I.  3582/2011. 
Sul punto si osserva che mentre il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto il mancato pagamento da parte del ### del corrispettivo dovuto per il servizio di fornitura idropotabile relativo all'intero anno 2010, il decreto ingiuntivo n. 3582/2011 invece, ha ad oggetto il mancato pagamento da parte del ### del servizio di depurazione comprensoriale regionale relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 (1ª rata), per un totale di ### 275.000,00. 
Quanto rilevato consente di ritenere il ### opponente debitore delle somme relative alla fornitura idrica degli agglomerati ricadenti in ATO 3 ### riferite ai consumi relativi all'anno 2010, per un importo pari ad ### 495.946,01, somma risultante dalla differenza tra l'importo ingiunto e quello versato (E. 1.755.343,73 - E. 1.259.397,72). 
Appare equo dichiarare interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio (compresa la fase monitoria), alla luce del complessivo comportamento processuale tenuto dalle parti: per l'intervenuto pagamento della fornitura idrica degli agglomerati ricadenti in ATO 2 nonché per l'intervenuto accordo del 24-06- 2013, in attuazione della ### n. 171 del 03-06-2013”. 
§ 4. 
Con il primo motivo parte appellante deduce erronea valutazione delle prove contestando l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto determinante, ai fini del calcolo del quantum ancora dovuto dal ### il mandato di pagamento n. 127 del 23.05.2011 di € 74.080,93 non attinente ai fatti di causa in quanto avente ad oggetto i canoni di depurazione e fognatura, per il cui pagamento, peraltro, essa appellante aveva già ottenuto dal Tribunale di ### altro decreto ingiuntivo nei confronti del ### (d.i. n. 3582/11), anche esso invano opposto dal ### con giudizio iscritto al n. rg.22894/11 e definito con sentenza n. 1792/2019; evidenzia che essa appellante con il ricorso monitorio ha chiesto il pagamento dei corrispettivi dovuti dal ### per il servizio di fornitura idropotabile reso a mezzo dell'### ‘ex ###, a decorrere dal I° trimestre 2010 a tutto il ### trimestre 2010, per un totale complessivo di € 1.755.343,73, giusta convenzione di utenza inter partes del 02.08.1996; che il ### ha proposto opposizione, eccependo, tra l'altro, l'intervenuto parziale pagamento delle somme ingiunte, ovvero il pagamento delle somme relative al corrispettivo della fornitura idrica resa in favore degli agglomerati ricadenti nell'ATO 2, e pertanto incontestate, in virtù della delibera commissariale n. 0107 del 23.05.2011 e conseguenti mandati di pagamento n. 126 e n. 127, emessi in pari data, e delibera commissariale n. 0101 del 29. 09.2011; che il Tribunale ha ritenuto provato, con il deposito dei suddetti documenti, il parziale pagamento degli importi ingiunti per una somma complessiva di euro 1.259.397,72; che Tribunale ha erroneamente ritenuto che il ### con il deposito del decreto commissariale n. 107 del 23.05.2011, abbia provato il pagamento in favore di ### dell'importo di € 923.610,21 e che, pertanto, tale importo andava integralmente defalcato dalle somme richieste; che dalla lettura dell'atto deliberativo n. 107 del 23.05.2011, emerge che il ### ha decretato di eseguire in favore di ### il pagamento dell'importo complessivo di € 923.610,21, imputandolo secondo le seguenti causali e: € 849.529,28 per il pagamento del corrispettivo della fornitura idropotabile relativa agli agglomerati ricadenti nell'ATO 2 per i trimestri I, II, III 2010; € 8.960,51 per il pagamento degli oneri di collettamento dei reflui relativi agli agglomerati ricadenti nell'ATO 2 per il medesimo periodo; € 65.120,42 per il pagamento degli oneri di depurazione relativi agli agglomerati ricadenti nell'ATO 2 per il medesimo periodo; che l'importo che va defalcato dalla somma ingiunta è unicamente € 849.529,28, ovvero, l'importo relativo al pagamento dei canoni idrici e non l'importo di € 923.610,21, comprensivo anche dell'importo di € 74.080,93 (€ 65.120,42 + € 8.960,51), relativo al pagamento degli oneri di depurazione e fognatura per l'anno 2010; che ciò emerge anche dalla lettura della causale del mandato n. 127 con il quale è stato disposto il pagamento in favore di ### del citato importo di € 74.080,93 con causale “canoni convenzione fognari del 2003. Liquidazione acconto su 1° 2° e 3° trimestre 2010”; pertanto, il mandato in esame è stato emesso per il pagamento dei canoni di fognatura e depurazion, e tale pagamento discende peraltro da un atto convenzionale inter partes (convenzione del 2003) diverso da quello in virtù del quale ### ha agito in via monitoria per il pagamento del corrispettivo della fornitura idrica (convenzione del 1996); che anche l'atto commissariale n. 0101 del 20.09.2011 conferma che l'importo di € 923.610,21, di cui al decreto commissariale n. 107 del 23.05.2011, è comprensivo di quanto dovuto e corrisposto dal ### ad ### per i canoni di depurazione e fognatura per il medesimo periodo, per un importo di € 74.080,93, importo che non andava defalcato dalla somma ingiunta; in definitiva, le somme effettivamente corrisposte dal ### ad ### - sebbene solo successivamente al deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento e alla notifica del decreto ingiuntivo - sono € 849.529,28 di cui al ### n. 0107 del 23.05.2011 e mandato di pagamento n. 126 emesso in pari data; € 335.787,51 di cui al ### n. 0101 del 29.09.2011, ovvero l'importo complessivo è di € 1.185.316,79 e non di € 1.259.397,72, perché questo è comprensivo di € 74.080,93 versato dal ### ad essa appellante per canoni di depurazione e fognatura giusta mandato di pagamento n. 127 del 23.05.2011. 
Il motivo è fondato. 
Ed invero, come emerge dall'atto deliberativo n. 107 del 23.05.2011, dal mandato di pagamento n. 127 del 23.05.2011 e dal ### n. 0101 del 29.09.2011, tutti prodotti nel giudizio di primo grado, l'importo complessivamente corrisposto dal ### a titolo di pagamento dei canoni idrici, oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo, è pari a € 1.185.316,79 e non a € 1.259.397,72, come statuito invece dal Tribunale; precisamente, non va sottratta dall'importo oggetto di condanna dell'opposto decreto la somma di €. 74.080,93, quale risulta dal mandato n. 127 del 23.05.2011, corrisposta a titolo di pagamento di oneri fognari e di depurazione, come emerge chiaramente dalla causale ivi riportata. La circostanza che trattasi di oneri differenti emerge anche dal richiamo, contenuto nei detti atti, delle convenzioni in virtù delle quali i medesimi oneri sono dovuti, ovvero, la convenzione del 1996 per il pagamento del corrispettivo della fornitura idrica e la convenzione del 2003 per il pagamento dei canoni di fognatura e depurazione. 
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ### è ancora debitore nei confronti di ### S.p.a., della somma di €. 570.026,94 risultante dalla differenza tra l'importo ingiunto e quello versato (€ 1.755.343,73 - 1.185.316,79) e non della minor somma di €. 495.946,01, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza convenzionale di ciascuna fattura insoluta al saldo come ad ### s.p.a. come statuito dall'impugnata sentenza e non oggetto di censura. 
Non ha pregio giuridico la deduzione del ### secondo cui la censura sollevata da ### e su esaminata rappresenta un'eccezione non sollevata in primo grado e, pertanto, inammissibile nel presente, non avendo ### contestato tempestivamente, in forza del disposto di cui art. 115 c.p.c. i “fatti costitutivi” allegati dal medesimo ### ovvero “… il fatto come portato dalla documentazione prodotta …”. E di fatti, come chiarito dalla Suprema Corte, nessuna sorta di "non contestazione" può essere ipotizzata rispetto ai documenti prodotti siccome il principio di non contestazione riguarda le allegazioni e non i documenti prodotti, se non con riguardo alla loro provenienza ed autenticità e tanto meno si può discorrere di "non contestazione" con riguardo alla valenza probatoria dei medesimi documenti, che rappresenta attività riservata al giudice (cfr. Cass. civ., 24 maggio 2016, n. 12748). 
Insomma, con la censura in esame l'odierna appellante contesta la valutazione probatoria dei documenti prodotti dal ### a fondamento dell'eccezione di pagamento, sicché non introduce nessun nuovo “fatto” attinente al thema decidendum come definito in primo grado. 
§ 5. 
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, il ### va condannato al pagamento, in favore di ### S.p.A., dell'importo di euro di €. 570.026,94 - anziché di €. 495.946,01 - oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza convenzionale di ciascuna fattura insoluta al saldo. 
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18) e tanto assorbe la censura sollevata con riguardo alla disposta regolamentazione delle spese di lite. 
Al riguardo va rammentato che la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio e alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità ( (cfr. Cassazione civile , sez. II , 30/10/2019 , n. 27926 Cassazione civile sez. III, 13/09/2022, n.26922). Come dedotto dalla stessa parte appellante, il ### solo successivamente al deposito da parte di ### del ricorso per ingiunzione di pagamento (16.05.2011) e alla notifica del decreto ingiuntivo n. 4448/11 (28.07.2011), ha effettuato pagamenti in acconto sulle somme ingiunte, versando in data ### l'importo di € 849.529,28 e in data ### l'importo di € 335.787,51 per un totale complessivo di € 1.185.316,79 restando pertanto debitore di ### della somma di € 570.026,94, oggetto di condanna nel presente giudizio. Ebbene, considerato che il ### ha corrisposto, prima della notifica dell'opposto decreto, l'importo € 849.529,28, ovvero, quasi la metà di quello ingiunto, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre la compensazione nella misura della metà delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 2 co. c.p.c., mentre il residuo va posto a carico del ### in virtù del principio della soccombenza. La regolamentazione delle spese è disposta in conformità al DM 55/14, come aggiornato con D. M. n. 147/2022 con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50% di quello relativo alla fase istruttoria tenuto conto dell'attività espletata, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 1.000.000, relativamente al primo grado e secondo lo scaglione relativo alle cause di valore fino ad euro 260.000 relativamente al secondo grado, nel quale risulta compreso il decisum.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### S.p.A. con citazione notificata in data ###, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, condanna il ### per l'area dello sviluppo industriale della ### di ### - A.S.I. ### al pagamento, in favore di ### S.p.A., dell'importo di euro di €. 570.026,94 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza convenzionale di ciascuna fattura insoluta al saldo; b) compresa le spese nella misura di ½ e condanna il ### per l'area dello sviluppo industriale della ### di ### - A.S.I. ### al pagamento del residuo, che liquida, in relazione al primo grado di giudizio, in € 309,25 per esborsi e in € 11.213,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, distratte in favore dell'avvocato ### e in relazione al grado di appello, in euro € 1.278,00 per esborsi e in € 6.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, distratte in favore dell'avvocato ### Così deciso nella camera di consiglio, in data ###.   ### relatore ### dr. ### dr. ### firmato digitalmente ### redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il ### dr. ###

causa n. 4641/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Cocchiara Alessandro, Mastroianni Paola

M

Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 1667/2025 del 04-11-2025

... 298, 299 e 300 di estensione pari a Ha 28.95.50. A parziale riforma della menzionata sentenza del tribunale di ### la corte d'appello di Catanzaro con sentenza n. 507/2013 del 18/4/2013, passata in giudicato a seguito del rigetto da parte della corte di cassazione del ricorso avverso di essa proposto da ### (padre dell'odierno convenuto ###, ha disposto procedersi all'estrazione a sorte di due gruppi di quote fra soggetti diversi, rispettivamente titolari di quote pari a 15/88 o a quote pari a 4/88, da effettuarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. In particolare, la corte stabiliva che “A) ### e gli eredi di #### e ### le quote V, VI, VII e ### di cui all'allegato ### della ### che sono rispettivamente composte: - la quota indicata col numero V di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (nell'intero identificato in CT al fol 18, partt. 22, 52, 53, 54), dal fondo ### (fol 32, partt. 298 e 2999 del CT del Comune di ###, dalla quota di comproprietà pari a 15/88 sulla superficie complessiva comune (mq. 12.880) dei laghetti collinari, e da un diritto di credito per conguaglio di € 415,68 a carico dell'assegnatario della (leggi tutto)...

testo integrale

### tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1634/2021 R.G.A.C. vertente TRA ### (c.f.: ###), rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ### alla via ### n. 5/A; - ATTRICE - CONTRO ### (c.f.: ###), rappresento e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 1.   - CONVENUTO - Oggetto: azione di risarcimento danni da occupazione sine titulo e riconvenzionale di accertamento acquisto proprietà per usucapione. 
Conclusioni delle parti Per l'attrice (conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. depositata in data ###): “### e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'occupazione illegittima e/o sine titulo dei fondi oggetto del compendio immobiliare dei de quorum ### e ### perpetrata dall'odierno convenuto e, per l'effetto, accertare e dichiarare, alla luce delle motivazioni argomentate in narrativa, l'infondatezza della domanda avversaria di usucapione ex art. 1158 c.c. dei fondi indicati al N.C.T. del Comune di ### al ### 18, ### 22, 52, 53, 54, nonché del fabbricato ivi insistente, indicato al ### 18, ### 8 sub 1, come tale da reiettarsi in toto; accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, il nocumento patrimoniale recato da tale illegittima condotta ai danni dell'attrice; per l'ulteriore effetto, condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 193.008,75, a cagione del danno procurato dal convenuto, e tanto sulla scorta dei parametri di quantificazione resi per il tramite dell'elaborato peritale del 21/10/2021 a firma dell'### Scrivano, offerto in produzione e da intendersi quale parte integrante del presente atto, ovvero secondo altra e differente quantificazione, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo; con condanna del convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del ### antistatario”. 
Per il convenuto (conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate in data ###): “rigettare la domanda attorea di risarcimento danni, siccome caotica, inammissibile per difetto dei presupposti di legge, oltre che infondata in fatto e in diritto, non provata e comunque prescritta; accertare e dichiarare in via riconvenzionale che ### possiede da oltre 30 anni i terreni indicati nel N.C.T. del Comune di ### foglio 18, particelle: 22, 52, 53 e 54, nonché il fabbricato indicato al foglio 18, particella 8, sub 1 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che ### per possesso di fatto ultra-ventennale (art.  1158 c.c.) o ultra-quindicinale (art. 1159-bis c.c.), è diventato proprietario per maturata usucapione ordinaria o abbreviata in proprio favore dei diritti vantati da ### sui terreni indicati nel N.C.T., foglio 18, particelle: 22, 52, 53 e 54, nonché sull'intero fabbricato indicato al foglio 18, particella 8, sub 1. In subordine, nella denegata avversa ipotesi, e salvo gravame, accertare e dichiarare che il danno invocato nell'atto di citazione per le quote dei terreni di parte attorea ammonta a meno di € 41.363,76, giammai a quanto richiesto giudizialmente, ovvero nella minore somma che verrà accertata e dichiarata giudizialmente; accertare e dichiarare che ### sui terreni e sul fabbricato rurale per cui è causa, ha realizzato opere di trasformazione, miglioramenti e addizioni, per la complessiva somma di € 147.867,54, per come risultante nella perizia di parte del dott. ### da potere verificare anche a mezzo di espletanda ### e per l'effetto, condannare parte attrice a corrispondergli il relativo indennizzo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, ovvero, in estremo subordine, compensare le relative somme, e con salvezza del diritto di ritenzione in caso di mancato e/o ritardato pagamento delle stesse. In ogni caso, condannare ### in proprio e in qualità, ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria al pagamento di una somma di denaro da liquidare in via equitativa; condannare ### in proprio e in qualità, al pagamento delle spese e dei compensi professionali”. 
Fatto e Diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ### dichiarando di agire in proprio e nella qualità di procuratrice generale di #### e ### (in qualità di eredi di ###, ha dedotto che con sentenza n. 2324/2006 del 13/12/2006, il tribunale di ### ha dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni dei defunti ### classe 1878 e ### procedendo alla formazione delle quote. Avendo il de cuius disposto per la quota disponibile in favore dei quattro figli maschi (##### e ###, a ciascuno di costoro o ai loro eredi considerati per stirpe, spettava una quota pari ai 15/88 della massa, mentre a ciascuna delle sette figlie femmine o ai loro eredi considerati per stirpi spettava una quota pari ai 4/88. Una delle quote pari a 15/88 veniva direttamente assegnata ad ### mentre per le altre venivano disposti due diversi sorteggi, coinvolgendo soggetti diversi, rispettivamente titolari di quote pari a 15/88 o a quote pari a 4/88, da effettuarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. 
La sentenza individuava preliminarmente i soggetti che dei due danti causa originari (### classe 1878 e ### dovevano considerarsi eredi: degli undici figli dei coniugi defunti, della cui eredità si discuteva, risultavano deceduti ### (cui per rappresentazione era succeduto ###, ### (cui erano succeduti ### odierna attrice, ### e ###, ### (cui erano succeduti ######## e ###, ### (cui erano succeduti #### e ###, ### (cui erano succeduti, dopo il decesso del coniuge ### i figli ##### e ###, ### (cui erano succeduti ##### classe 1942, ### e #### (cui erano succeduti #### classe 1945, #### e ###, ### (cui erano succeduti, dopo il decesso del figlio ### gli eredi di costui, ##### e ###, ### (cui erano succeduti #### e ###, mentre gli altri (### e ### risultavano ancora in vita.  ### ereditario era costituito dai fondi in agro del Comune di ### denominati “Piccirillo”, in catasto al foglio 18, p.lle 8, 22, 52, 53, 54, “### e Zirullo”, in catasto al foglio 32, p.lle 298, 299 e 300 di estensione pari a Ha 28.95.50. 
A parziale riforma della menzionata sentenza del tribunale di ### la corte d'appello di Catanzaro con sentenza n. 507/2013 del 18/4/2013, passata in giudicato a seguito del rigetto da parte della corte di cassazione del ricorso avverso di essa proposto da ### (padre dell'odierno convenuto ###, ha disposto procedersi all'estrazione a sorte di due gruppi di quote fra soggetti diversi, rispettivamente titolari di quote pari a 15/88 o a quote pari a 4/88, da effettuarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. In particolare, la corte stabiliva che “A) ### e gli eredi di #### e ### le quote V, VI, VII e ### di cui all'allegato ### della ### che sono rispettivamente composte: - la quota indicata col numero V di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (nell'intero identificato in CT al fol 18, partt. 22, 52, 53, 54), dal fondo ### (fol 32, partt. 298 e 2999 del CT del Comune di ###, dalla quota di comproprietà pari a 15/88 sulla superficie complessiva comune (mq. 12.880) dei laghetti collinari, e da un diritto di credito per conguaglio di € 415,68 a carico dell'assegnatario della quota n. I; - la quota indicata col numero VI di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (come sopra identificato nell'intero) dal fondo ### (fo. 32, part. 300 del CT del Comune di ###, dalla quota di comproprietà pari ai 15/88 sulla superficie complessiva comune (mq. 12.800) dei laghetti collinari e dal diritto di credito ad un conguaglio di € 790,68 nei confronti dell'assegnatario della quota I - la quota indicata col numero VII di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (come sopra identificato nell'intero) e dalla quota di comproprietà pari ai 15/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con obbligo di versare un conguaglio pari ad € 44,32 in favore dell'assegnatario della quota IX; - la quota indicata col numero ### di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (come sopra identificato nell'intero), dal fabbricato nella stessa località (fol. 18, part. 8, mq 130 del ### di ### e della quota di comproprietà pari ai 15/88 della superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con obbligo di versare l'eccedenza di valore, pari ad € 44,58, in favore dell'assegnatario della quota IX; B) tra ### e gli eredi di ####### e ### le quote numero I, II, ### IV, IX, X e XI di cui all'allegato ### della ### che sono rispettivamente composte (ferma restando la identificazione del fondo ### nel suo complesso): - la quota indicata col numero I di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (come sopra identificato nell'intero), e dalla quota di comproprietà pari a 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con obbligo di versare a conguaglio € 415,68 in favore dell'assegnatario della quota V, € 790,68 in favore dell'assegnatario della quota VI, € 606,16 in favore dell'assegnataria della quota ### ed € 262,80 in favore dell'assegnataria della quota IV; - la quota indicata col numero II di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggior estensione del fondo ### (già sopra identificato) e dalla quota di comproprietà pari a 4/88 sulla superficie complessiva (mq.  12.800) dei laghetti collinari, con obbligo di versare a conguaglio € 343,36 in favore dell'assegnatario della quota IV; - la quota indicata col numero III di cui all'allegato ### della CTU da porzione della maggior estensione del fondo ### (già sopra identificato) e dalla quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con diritto di credito di € 606,16 a conguaglio nei confronti dell'assegnatario della quota numero I; è costituita in favore di questa quota servitù di passaggio sulla quota IV per come segnata col colore arancione nell'allegato ### della ### - la quota indicata col numero IV di cui all'allegato ###, da porzione della maggior estensione del fondo ### (già sopra identificato) e della quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq.  12.800) dei laghetti collinari, con diritto a conguaglio di € 262, in confronto della quota I e di € 343,36 in confronto della quota II; - la quota indicata col numero IX si cui all'allegato ### della CTU, da porzione della maggior estensione del fondo ### (già sopra identificato) e della quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con diritto di credito a conguaglio di € 44,32 nei confronti della quota ### di € 44,58 nei confronti della quota ### € 147,20 nei confronti della quota II; - la quota indicata col numero X di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore quota del fondo ### (già sopra identificato) e dalla quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con diritto di credito a conguaglio di € 236,94 nei confronti della quota II; - la quota indicata col numero XI di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggior quota del fondo ### (già sopra identificato) e dalla quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con diritto di credito di € 236,94 nei confronti della quota II”.  ### ha dedotto che con atto di compravendita per notar ### del 17/1/2014 (rep. n. 1.495 - racc. n. 1.180), è divenuta titolare, medio tempore, di ulteriori quote già in ditta ad altri coeredi, acquisendo, in particolare, la proprietà della porzione nella titolarità di ### della quota di 15/88 già in ditta al de cuius ### la proprietà della quota di 4/88 di cui ### era titolare in qualità di erede di ### la proprietà dell'ulteriore quota di 4/88 di cui ### era titolare per averla ricevuta in donazione da ### unico erede della defunta ### e la proprietà della quota di 15/88 già in ditta dagli eredi del defunto ### Lamenta l'attrice che, sebbene la corte d'appello avesse previsto l'estrazione a sorte delle quote, non si è mai proceduto all'assegnazione, a causa della condotta ostativa del convenuto ### che, se pure regolarmente invitato a comparire in data ### davanti al notaio ### di ### della ### appositamente incaricato dalla stessa attrice, non è comparso, per come si evince dal verbale del 7/3/2018 redatto dallo stesso notaio. 
Non avendo il convenuto inteso dare spontanea esecuzione alla sentenza della corte d'appello di Catanzaro, l'attrice lo diffidava al rilascio con missiva di messa in mora del 13/12/2024. Successivamente gli notificava un atto di precetto per l'esecuzione degli obblighi di fare, opposto tuttavia dall'odierno convenuto ed ancora pendente davanti a questo tribunale al momento dell'introduzione del presente giudizio.  ### depositava, altresì, ricorso per l'attuazione di obblighi di fare iscritto al 59/2019 davanti al giudice dell'esecuzione di questo tribunale, che procedeva però alla sua estinzione per vizi riscontrati nella procedura di notificazione dell'atto agli eredi residenti all'estero. 
Essendo rimasto sostanzialmente inattuato il dispositivo della sentenza della corte d'appello di Catanzaro e continuando ### a detenere illegittimamente i fondi, nonostante la sentenza di scioglimento della comunione ereditaria, ### lo ha convenuto in giudizio, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione conclusosi con esito negativo, per sentirlo condannare al risarcimento del danno consistente nel mancato utilizzo del fondo per finalità prettamente agricole oppure in termini di cessione in fitto nell'ottica della produzione di reddito, quantificato dal perito nominato dall'attrice, ing. ### nella somma di € 193.008,75 per il periodo di mancato utilizzo ricompreso fra il 1990 e il 2020, cui si aggiunge l'ulteriore importo di € 19.580,60 spettante a #### e ### in qualità di eredi di ### di cui ### ha dichiarato di essere procuratrice speciale. 
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data ### (nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione per il ###) si è costituito in giudizio ### per eccepire preliminarmente di trovarsi nel possesso dei soli terreni in località ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ### di cui all'allegato ### della c.t.u. depositata nel giudizio di appello relativamente alle quote V, VI, VII e ### e non anche di quelli di cui alle località ### e ### riportati in catasto al foglio 32, p.lle 298, 299 e 300 e considerati dal perito di parte attrice ai fini della quantificazione del danno. Il convenuto ha pure eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno vantato da parte attrice, contestandone comunque la fondatezza per mancanza dei presupposti dell'azione, giacché, non avendo mai avuto il possesso dei terreni di località ### l'attrice non ne ha mai subito lo spoglio e non potrebbe, pertanto, reclamare alcun danno. Il convenuto ha altresì domandato in via riconvenzionale l'accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà degli immobili in località ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ###, per usucapione ventennale o quindicinale ex art. 1159-bis c.c. per averli posseduti, in via esclusiva, almeno dalla fine degli anni ottanta e dunque antecedentemente all'introduzione del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, cui egli è rimasto comunque estraneo. Il convenuto ha affermato di avere posseduto i suddetti beni in via esclusiva anche nei confronti dei propri più stretti familiari, avendo escluso dal possesso degli stessi perfino suo fratello e sua sorella, oltre che suo padre. Le attività di trasformazione e coltivazione dei terreni sarebbero sintomatiche della interversione del possesso. 
Al riguardo, il convenuto ha riferito di aver non solo ristrutturato e realizzato la costruzione del rudere di cui al foglio 18, p.lla 8, sub 1, ma avrebbe trasformato gli immobili da terreni adibiti al pascolo a terreni seminativi irrigui, mediante la realizzazione di invasi al loro interno; avrebbe inoltre costruito il capannone aziendale di deposito di patate e acquistato un trattore per la coltivazione dei terreni; avrebbe, infine, recintato i terreni, realizzando staccionate di pali in legno e filo spinato, che non esistevano quando i terreni erano meramente adibiti a pascolo. In via subordinata e per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, il convenuto ha domandato il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1150 c.c. per le spese di trasformazione, dei miglioramenti e delle addizioni e variazioni colturali da lui effettuate a propria cura e spese per un totale di € 147.867,54, così come stimato dal proprio tecnico di fiducia, ing. ### Il risarcimento del danno reclamato dall'attrice, laddove ritenuto sussistente, dovrebbe dunque essere limitato all'importo di € 45.712,12 (corrispondente alla differenza fra l'importo reclamato in citazione e quello di € 147.867,54, ulteriormente decurtato della quota di danno pari ad € 19.009,68 che il consulente di parte attrice ha stimato sussistente in relazione alla quota relativa alle particelle 289, 299 e 300 mai possedute dal convenuto). 
Alla prima udienza del 24/9/2021, il giudicante rilevava la mancanza in atti della procura generale rilasciata da #### e ### a ### risultando depositata la sola procura speciale rilasciata il ### relativa alla sola divisione ereditaria ed alle attività ad essa strettamente connesse fra cui non rientrava la domanda di risarcimento danni da occupazione sine titulo azionata in questa sede ###lo stesso provvedimento assegnava a parte attrice termine sino al 30/11/2021 per consentire la regolare costituzione di #### e ### Alla successiva udienza del 14/1/2022 il difensore di parte attrice ammetteva di non aver depositato nuova procura conferita da #### e ### a ### dichiarando che la causa sarebbe stata proseguita dalla sola ### in proprio. 
Successivamente allo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e mediante l'audizione dei testi indicati dalle parti, per essere poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18/10/2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte con decreto del 4/10/2024, ritualmente comunicato ai difensori delle parti, e con ordinanza del 4/11/2024, veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio e il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. 
Con ordinanza del 31/5/2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione allegata da parte attrice alla comparsa conclusionale. 
All'udienza dell'11/7/2025 il difensore di parte attrice chiariva che il documento allegato alla comparsa conclusionale era stato in realtà precedentemente depositato nei termini. Il difensore insisteva, altresì, per l'ammissione di c.t.u. per la quantificazione dei danni subiti. 
All'esito le parti, su invito del giudicante, precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per avervi le parti espressamente rinunciato.  2. Va preliminarmente chiarito che la domanda proposta dall'attrice è circoscritta a quella da lei avanzata in proprio, per avere rinunciato, all'udienza del 14/1/2022, a quella proposta in qualità di procuratrice generale di #### e ### 3. Tanto premesso, ai fini della decisione sulle istanze ed eccezioni delle parti, occorre preliminarmente procedere alla corretta qualificazione giuridica della domanda proposta da ### Nell'atto di citazione, quest'ultima ha premesso di essere comproprietaria dei fondi siti in ### località ### riportati in catasto al foglio 18, p.lla 8, sub 1 ### e p.lle 22, 52, 53, 54 ###, in qualità di erede di ### (erede a sua volta di ### classe 1878 e ### e per aver acquistato con atto di compravendita per notar ### del 17/1/2014 (rep. n. 1.495 - racc.  1.180), ulteriori quote stabilite con la sentenza della corte d'appello di Catanzaro n. 507/2013 già in ditta ad altri coeredi, acquisendo, in particolare, la proprietà della porzione nella titolarità di ### della quota di 15/88 già in ditta al de cuius ### la proprietà della quota di 4/88 di cui ### era titolare in qualità di erede di ### la proprietà dell'ulteriore quota di 4/88 di cui ### era titolare per averla ricevuta in donazione da ### unico erede della defunta ### e la proprietà della quota di 15/88 già in ditta dagli eredi del defunto ### Nell'atto di citazione l'attrice ha denunciato l'occupazione sine titulo dei predetti immobili da parte di ### figlio di ### (a sua volta figlio ed erede dei defunti ### classe 1878 e ###, chiedendo la condanna del convenuto al versamento di un'indennità di occupazione per il tempo di abusiva detenzione (dal 1990 al 2020). 
Costituendosi in giudizio, ### rimarcando di non aver preso parte al giudizio di scioglimento della comunione ereditaria dei fondi facenti parte dell'asse ereditario dei defunti ### classe 1878 e ### ha chiesto in riconvenzionale l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione ultraventennale o quindicinale ex art. 1159-bis c.c. degli stessi fondi, perché da lui posseduti da data antecedente alla proposizione del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria. 
Orbene, è pacifico nella giurisprudenza in tema di difesa della proprietà, che l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo (cfr. cass. n. 4416/2007; cass. 26003/2010). 
Si è chiarito, in particolare, che “la domanda con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto, non dà luogo ad un'azione personale di restituzione, e deve qualificarsi come azione di rivendicazione; né può ritenersi che detta domanda sia qualificabile come di restituzione, in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 cod. civ. surrogare, al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dal nostro ordinamento, un'azione di spoglio ormai impraticabile” (cfr. cass. n. 705/2013). 
Applicando tali consolidati principi giurisprudenziali, appare evidente che l'attrice, non avendo mai allegato un pregresso titolo legittimante l'occupazione del bene da parte del convenuto ed avendo, cionondimeno, richiesto l'immediata retrocessione del bene (v. pag. 11 dell'atto di citazione), oltre al risarcimento del danno da occupazione sine titulo, ha inteso esercitare un'azione di rivendicazione. 
Da tanto discendono due corollari: il primo è che il potere di rivendica, non costituendo un diritto autonomo, ma una facoltà contenuta nel diritto di proprietà è, come tale, imprescrittibile (cfr. cass. n. 5010/1986) e tanto è sufficiente per affermare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto; il secondo è che resta a carico della parte che agisce in rivendicazione la c.d. probatio diabolica, essendo essa tenuta a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione (cfr. cass. n. 21940/2018; cass. n. 1210/2017). 
Nel caso di specie, l'attrice ha preteso di dimostrare la titolarità del diritto ad una quota della proprietà degli immobili in località ### attraverso la produzione della sentenza della corte d'appello di Catanzaro n. 507/2013, passata in giudicato, che ha dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria mediante la formazione di undici quote e demandando al notaio il procedimento di assegnazione attraverso l'estrazione a sorte. 
Orbene, per consolidato orientamento della giurisprudenza, l'atto di divisione, stante la carenza di effetti traslativi derivanti dallo stesso, ha carattere semplicemente dichiarativo e non è idoneo, pertanto, a fornire da solo, nei confronti dei terzi, la prova dell'acquisto della proprietà (cfr. cass. n. 3669/1987). 
Tuttavia, se ciò è esatto nei confronti dei terzi estranei alla divisione, nel diverso caso in cui “la controversia sorga tra i condividenti (o i loro aventi causa) deve pervenirsi a diversa conclusione, non già perché ricorra tra loro, quella traslazione che è esclusa dalla natura dell'atto divisionale, bensì perché la divisione, accertando i diritti delle parti nel presupposto di una comunione dei beni divisi, presuppone l'appartenenza dei beni alla comunione” (così testualmente cass. n. 4828/1994; cass. n. 1901/1974; cass. n. 4556/1985; cass. 4276/1984). 
Nel presente caso, risulta pacificamente acquisito al giudizio che i beni per cui è causa facevano parte dell'asse ereditario dei coniugi ### classe 1878 e ### diviso giudizialmente con sentenza n. 507/2013 della corte d'appello di Catanzaro, passata in giudicato, per cui deve trarsi la conclusione che risulta provata la titolarità del cespite in capo alla comunione ereditaria dei danti causa di ### Occorre ulteriormente rammentare che la giurisprudenza più risalente nel tempo, sulla scorta dell'art. 757 c.c., ha attribuito alla divisione carattere dichiarativo ( cass. n. 5133/1983) e retroattivo (cfr. cass. n. 1175/1983). 
È altrettanto noto che in generale le sentenze dichiarative, ai sensi dell'art.  282 c.p.c., producono effetti unicamente a seguito del passaggio in giudicato delle statuizioni ivi contenute. 
In altri termini, l'effettivo scioglimento della comunione e l'assegnazione al singolo erede dei beni facenti parte della massa si producono solo con l'irretrattabilità della sentenza. 
Le conclusioni sopra riportate non mutano neppure accedendo all'indirizzo giurisprudenziale più recente, espresso dalle sezioni unite della corte di legittimità, per cui negli atti di scioglimento della comunione ereditaria sarebbe ravvisabile una natura costitutivo-traslativa e non meramente dichiarativa (cfr. cass., sez. un., n. 25021/2019) atteso che l'efficacia esecutiva della sentenza è collegata anche in tal caso pur sempre al passaggio in giudicato della stessa. 
E poiché nel caso in esame è pacifico che la sentenza della corte d'appello di Catanzaro è rimasta ineseguita, non essendosi mai proceduto al perfezionamento del procedimento di estrazione a sorte dei lotti, i beni per cui è causa devono ritenersi tuttora in comproprietà fra gli eredi dei defunti ### classe 1878 e ### 4. Dirimente diviene, a questo punto, la disamina della domanda riconvenzionale di usucapione promossa da ### relativamente agli immobili situati in ### località ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ###. 
Al riguardo il tribunale osserva che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversio possessionis nei rapporti tra comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possede ###maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possede ###via esclusiva (cfr. cass. n. 11903/2015; in tema di condominio, cfr. cass. n. 17322/2010; in tema di comunione ereditaria, cfr. cass. n. ###/2022). 
In particolare, la corte di cassazione ha ritenuto irrilevante il fatto che uno dei comproprietari abbia occupato l'intero immobile e provveduto alle spese fiscali e di manutenzione ordinaria e straordinaria (cfr. cass. n. 7075/1999); ha, poi, escluso che la volontà di possede ###più uti condominus possa desumersi dal mero fatto che il coerede abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario, atteso che il coerede che invochi l'usucapione deve anche provare che il rapporto materiale con il bene si sia verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene ereditario (cfr. cass. n. 5226/2002); in tema di comunione ordinaria, ha ritenuto insufficienti, ai fini della prova del possesso esclusivo e animo domini incompatibile con il permanere dell'altrui compossesso, atti di mera gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo a una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di un altro compossessore (cfr. cass. n. 9100/2018); ancora, ha ritenuto irrilevante il fatto che un coerede, che già abitava con il padre un appartamento e, quindi, ne aveva le chiavi, avesse continuato ad essere il solo ad averne la disponibilità, con la precisazione (tratta da cass. n. 1370/1999) che, ai fini dell'invocata fattispecie acquisitiva, potrebbe assumere rilevanza l'intervenuta sostituzione della serratura - della quale tutti i coeredi avessero in precedenza la chiave - accompagnata dalla prova che la sostituzione sia stata voluta e manifestata al fine di escludere il compossesso dei coeredi e non invece a fini di ordinaria manutenzione o di migliore preservazione dell'immobile e di quanto in esso contenuto (cfr. cass. n. 9359/2021). 
Va ulteriormente osservato che, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, trattandosi di attività pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e, comunque, non espressiva dell'esercizio di poteri idonei a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene (c.d. ius excludendi alios), costituente l'espressione tipica del diritto di proprietà (cfr., in questi termini, n. 1796/2022; più in generale, cfr. cass. n. 19196/2005, secondo cui “il possesso deve corrispondere all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, non ravvisabile nel mero godimento di una cosa ove non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto”).  ### della prova del dominio esclusivo sulla res comune grava sull'usucapente (cfr. cass. n. 13921/2002). 
Nel caso in esame, ### non ha dimostrato - non risultando all'uopo idonee le allegazioni e le prove offerte in giudizio a mezzo testimoni - che il rapporto materiale con il compendio immobiliare oggetto di lite si sia verificato in modo tale da escludere, con palese manifestazione di volontà, da oltre vent'anni, ### e comunque gli altri coeredi da ogni possibilità di instaurare analogo rapporto con il bene, essendosi i testi limitati a confermare lo svolgimento da parte del convenuto di una serie di attività (trasformazione dei terreni da adibiti a pascolo a seminativi irrigui, realizzazione di invasi e di capannone per il deposito delle patate) compatibili con la sua qualità di comproprietario, restando del tutto neutra, ai fini che qui interessano, la circostanza che l'altra comproprietaria si sia astenuta dall'uso della cosa comune, rientrando pur sempre il non uso tra le facoltà di godimento della res delineato dall'art. 832 c.c. (cfr. cass., sez. un., n. ###/2022). 
Da qui il rigetto della domanda riconvenzionale, senza trascurarsi di evidenziare che identica domanda, proposta dal defunto padre del convenuto nell'ambito del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, era stata rigettata con sentenza passata in giudicato e la medesima domanda proposta dall'odierno convenuto nell'ambito dell'opposizione di terzo formulata in sede di opposizione al precetto nel giudizio iscritto al n. 4735/2018 R.G. davanti a questo tribunale è stata parimenti rigettata con sentenza n. 692/2022.  5. ### ha svolto in via principale domanda di condanna al pagamento del risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile a far data dall'introduzione del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria (risalente al 1990) e fino all'anno 2020. 
La domanda è solo parzialmente fondata e può essere accolta nei limiti che seguono. 
Nessun danno risarcibile in favore della comproprietaria pretermessa può ravvisarsi per il periodo anteriore alla sentenza n. 20550/2017 della corte di cassazione, che ha sancito il passaggio in giudicato della sentenza n. 507/2013 della corte d'appello di Catanzaro. Infatti, sino a quel momento e per le ragioni espresse nel punto che precede, lo sfruttamento degli immobili da parte del convenuto è legittimamente avvenuto, per avere egli agito dapprima unitamente al padre ### (comproprietario dei beni al pari dell'attrice per come desumibile dalla sentenza di scioglimento della comunione ereditaria) e dopo la sua morte, come comproprietario perché erede di quest'ultimo. 
Rientrando lo sfruttamento degli immobili tra le facoltà di ogni comproprietario, nessuna pretesa risarcitoria può essere vantata dall'attrice, non potendo derivare alcun diritto al risarcimento da una condotta posta in essere da taluno nell'esercizio di un diritto. 
Il danno da mancata utilizzazione dei beni di cui è comproprietaria può, invece, ravvisarsi a partire dal momento in cui il convenuto ha posto in essere una condotta ostativa all'esecuzione della sentenza di scioglimento della comunione ereditaria successivamente al suo passaggio in giudicato. 
Un simile momento può ravvisarsi nel 12/10/2018, in cui il convenuto ha ricevuto la notifica dell'atto di precetto per obbligo di fare (estrazione a sorte di quote di divisione ereditaria), senza darvi seguito, ma anzi proponendo opposizione a quel precetto con contestuale opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, secondo comma, c.p.c. (sul presupposto di aver usucapito i cespiti per cui oggi è causa che avevano formato oggetto di divisione ereditaria) dando seguito al giudizio iscritto al n. 4735/2018 R.G. definito da questo tribunale con la già richiamata sentenza di rigetto n. 692/2022 depositata agli atti del presente giudizio. 
Solo da quel momento in poi la condotta tenuta da ### può ritenersi pregiudizievole per l'attrice, in quanto ostativa all'acquisizione da parte sua del diritto all'attribuzione di una delle quote predisposte dalla corte d'appello di Catanzaro. Manca, del resto, la prova che ### abbia, in precedenza, espressamente formulato richiesta di accedere al bene e di farne uso al pari del convenuto ### Del tutto irrilevante è al riguardo la diffida al rilascio dei cespiti immobiliari, datata 13/12/2013 e indirizzata, fra gli altri, a ### non avendo l'attrice fornito la prova della sua effettiva spedizione e ricezione da parte del convenuto. 
Il risarcimento spettante all'attrice va commisurato al danno subito per il mancato godimento della quota a lei spettante e incontestatamente pari a 152/352 per come stimata dal perito di parte attrice (con dichiarazione non smentita dal perito di parte convenuta che ha anzi stimato la quota di proprietà astrattamente spettante a ### in 168/352) dal 12/10/2018 sino all'anno 2020 per come domandato in citazione e ribadito in sede di precisazione delle conclusioni, corrispondenti a quelle rassegnate nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. contenenti il rinvio alla quantificazione operata nella perizia allegata all'atto di citazione e riferita al periodo ricompreso fra il 1990 e il 2020. 
Ai fini della quantificazione può farsi riferimento alla perizia redatta dall'ing.  ### la cui metodologia di calcolo non è stata contestata dal convenuto, il quale - dando per corretti i calcoli sviluppati dal menzionato ingegnere - si è limitato a scomputare dalla somma domandata, pari a complessivi € 212.589,34, l'importo di € 19.009,68 (corrispondente al danno derivante dal mancato utilizzo delle particelle 298, 299 e 300 che il convenuto ha affermato di non aver mai posseduto senza incontrare sul punto la contestazione della controparte) e quello di € 147.867,54 corrispondente alle spese sostenute per le migliorie asseritamente da lui apportate al fondo.  ###. ### ha stimato in € 2.200,00 il canone annuo di affitto che la ### avrebbe potuto pretendere per la superficie di una sola quota di 15/88 e in € 560,00 il canone annuo di affitto che la ### avrebbe potuto pretendere per la superficie di una sola quota di 4/88. Avendo la ### acquisito medio tempore la proprietà dell'intera quota di 15/88 appartenente a ### di altra quota di pari dimensioni e di due quote di 4/88, il canone annuo di affitto a cui avrebbe potuto avere diritto è pari ad € 11.040,00 (di cui € 4.400,00 derivanti dal prodotto di € 2.200,00 per una quota di 15/88 × 2 anni dal 12/10/2018 al 2020 e successivamente moltiplicato per due, avendo acquisito la ### due quote da 15/88, per un totale di € 8.800,00, ed € 1.120,00 derivanti dal prodotto di € 560,00 per una quota di 4/88 × 2 anni dal 12/10/2018 al 2020 e successivamente moltiplicato per due, avendo acquisito la ### due quote da 4/88, per un totale di € 2.240,00).  ###, stimato dal perito alla data della relazione (i.e. 21/10/2021), costituendo debito di valore, va rivalutato all'attualità in € 12.784,00. 
Devono poi essere applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento del verificarsi del fatto (i.e. 12/10/2018), e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del fatto (i.e. 12/10/2018) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (complessivamente pari ad € 1.390,00) per un valore finale totale di € 14.174,00 (€ 12.784,00 + € 1.390,00) da liquidarsi in favore dell'attrice e a carico del convenuto. 
Dalla data di pubblicazione della sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata.  6. Passando, in ultimo, all'esame della domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento di un indennizzo per i miglioramenti effettuati ai fondi per cui è causa, occorre evidenziare che l'art. 1150 c.c. stabilisce che per i miglioramenti è dovuta un'indennità pari, nel caso di possesso di buona fede, all'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti. In caso di mala fede, invece, l'indennità sarà pari alla minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore. 
Quanto alle addizioni, se queste, come nel caso di specie, costituiscono miglioramenti (come addizioni vengono indicati gli invasi, il capannone per il ricovero delle patate, la ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione, quindi modifiche che si inseriscono nell'ambito della trasformazione dei terreni e della ristrutturazione e rinnovamento del rudere e che, pertanto, possono considerarsi “miglioramento”) e il possessore è di buona fede, l'indennità è dovuta, come per i miglioramenti, nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa (art. 1150, quinto comma, c.c.). 
Dunque, anche a voler ammettere che ### sia possessore di buona fede (dunque secondo la ricostruzione per lo stesso più favorevole), ai sensi della disciplina citata non gli è dovuto il rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione, ma un'indennità commisurata all'aumento di valore conseguito dagli immobili per effetto dei miglioramenti.  ### parte, è evidente che spese sostenute e aumento di valore indichino concetti diversi e non sovrapponibili, ben potendo esservi, ad esempio, interventi di ristrutturazione che non incidono affatto o non incidono sensibilmente sul valore dell'immobile. 
Il convenuto non ha, tuttavia, fornito alcun parametro per quantificare l'asserito aumento di valore dell'immobile, di cui non è stato indicato né il valore di partenza (che non si identifica con la rendita catastale, la cui funzione principale è quella di definire l'entità fiscale del bene e, pertanto, non coincide con il valore di mercato), né il valore finale ed i criteri per la sua determinazione in relazione alle opere eseguite. 
La cifra di € 147.867,54 indicata nella comparsa di risposta è del tutto priva di giustificazione e non è possibile comprendere da dove derivi nemmeno attraverso la lettura della perizia di parte datata 17/7/2021 a firma dell'ing. ### La cifra appare del tutto arbitraria, non essendo ancorata ad alcun dato obiettivo e verificabile, né ad un valore commerciale di partenza. 
Né, d'altra parte, è stata fornita una rappresentazione o descrizione delle condizioni originarie dell'immobile e nemmeno sono state formulate specifiche istanze istruttorie sul punto, così risultando impraticabile un'eventuale c.t.u. che, qualora ammessa, si sarebbe rivelata del tutto esplorativa. 
In definitiva, deve concludersi che non è stata raggiunta la prova del quantum dell'indennità richiesta, né può ricorrersi al potere di determinazione giudiziale in via equitativa ex art. 1226 c.c., che presuppone comunque, oltre alla raggiunta prova del danno, che la precisa determinazione dell'ammontare dello stesso sia impossibile o molto difficile, nonché l'allegazione, da parte del danneggiato, di plausibili parametri di quantificazione, non potendo risolversi tale prerogativa del giudice in una supplenza al mancato assolvimento dell'onere della prova della parte (cfr. cass. n. 3794/2008; cass. n. 8615/2006). 
Nel caso di specie era certamente possibile per parte convenuta operare una stima realistica dell'indennità fondata sull'allegazione di obiettivi parametri di quantificazione, prendendo per esempio a parametro il valore di terreni agricoli analoghi nella stessa zona o l'incidenza percentuale dello stato di conservazione. 
Nulla di tutto questo è stato fatto, pertanto la domanda riconvenzionale volta ad ottenere un'indennità per miglioramenti e addizioni va rigettata.  7. Quanto al regolamento delle spese, il sensibile ridimensionamento della domanda proposta dall'attrice ne giustifica la compensazione per la metà. 
Per la restante metà le spese sono poste a carico del convenuto e liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M.  55/2014 per lo scaglione corrispondente al valore della presente causa (da ritenersi indeterminabile ma ricompreso nello scaglione di media complessità da € 26.000,01 ad € 52.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Si distraggono in favore del difensore di parte attrice che ne ha fatto espressa richiesta.  P.Q.M.  Il tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: - accerta e dichiara che ### è comproprietaria per la quota attribuitale in virtù della sentenza n. 507/2013 della corte d'appello di Catanzaro passata in giudicato e dell'atto di compravendita per notar ### del 17/1/2014 (rep. n. 1.495 - racc. n. 1.180) degli immobili siti in ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ###; - rigetta la domanda riconvenzionale formulata da ### di acquisto della proprietà per usucapione degli immobili siti in ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ###; - condanna ### al risarcimento in favore di ### del danno da occupazione illegittima della quota di comproprietà a lei spettante in virtù dei titoli richiamati al primo punto a partire dal 12/10/2018 sino al 31/12/2020 che quantifica in € 14.174,00 in moneta attuale e già comprensiva degli interessi compensativi; - rigetta la domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento di un indennizzo per addizioni e miglioramenti; - condanna ### alla rifusione in favore di ### della metà delle spese relative al presente giudizio che liquida, complessivamente e per l'intero, nella somma di € 8.415,29 (di cui € 13,29 per spese di notifica, € 759,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazione forfettaria ed € 7.616,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, compensando fra le parti la restante metà e con distrazione in favore dell'avv. #### 4 novembre 2025 

Il giudice
dott.ssa ###


causa n. 1634/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Grossi Ermanna

M
1

Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 3965/2025 del 20-10-2025

... precisato dalla Suprema Corte, con una disapplicazione parziale e non totale dell'art. 1 co. 121 l. 107/2015, nella parte relativa esclusivamente all'ambito soggettivo di applicazione (par. 8). Tali considerazioni riguardano, dunque, le supplenze aventi durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) di cui all'art. 4 co. 1 e 2 l. 124/1999. Per le supplenze brevi e saltuarie di cui all'art. 4 co. 3 l. cit., invece, la Suprema Corte non formula alcun principio di diritto in quanto esse risultano estranee al giudizio a quo. Sul punto, però, risulta fondamentale la ricostruzione dell'iter motivazionale con cui la ### della Suprema Corte con decreto del 19.3.2024 ha dichiarato inammissibile il nuovo rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. riguardante l'individuazione dei parametri per l'estensione del beneficio in esame anche in caso di supplenze brevi. Si ribadisce, quindi, come l'annualità didattica rappresenta ancora il parametro di comparabilità tra i docenti precari e quelli di ruolo e tale requisito può sussistere solo se la supplenza si inserisce nella programmazione didattico-educativa. Per tali ragioni, tale (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 5505/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro nella persona del dott. ### ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5505/2025 R.G. #### n. a #### il ### rappresentato e difeso dall'avv. ### come da procura in atti. 
RICORRENTE E MINISTERO DELL'#### in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall'avv.   ### : riconoscimento della “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.  CONCLUSIONI: come in atti. 
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data ### parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere docente a tempo determinato, ha lamentato la mancata erogazione in suo favore della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo ### finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente); la violazione della clausola 4 dell'### di cui alla direttiva 1999/70, degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. e degli artt. 3, 35 e 97 Cost. 
Essa ha, quindi, agito in giudizio chiedendo di accertare il proprio diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, con condanna del M.I.U.R. all'attribuzione di tale carta e dei relativi importi con vittoria di spese di lite. 
Le parti resistenti, pur ritualmente evocate in giudizio, non si sono costituite e vengono dichiarate contumaci. 
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il ### ha deciso la causa con sentenza. 
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal riconoscimento della c.d. carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 ed al ### 28.11.2016 che ha sostituito il precedente ### 23.9.2015. 
Sussiste, in via preliminare, la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la presente controversia attiene alla fase di gestione del rapporto di lavoro ed al riconoscimento del credito in esame.  ### la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, il processo in materia di pubblico impiego privatizzato non ha struttura impugnatoria poiché ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento emesso dal datore di lavoro ma il diritto soggettivo del lavoratore. Il dato normativo di riferimento, infatti, è rappresentato dall'art. 63 co. 1 d.lgs. 165/2001 in base al quale sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie relative agli atti di c.d. micro-organizzazione ex art. 5 co. 2 d.lgs. cit., che incidono, cioè, sulla gestione di un rapporto di lavoro già instaurato, “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”, mentre restano devolute alla giurisdizione amministrativa di legittimità le controversie relative alle procedure concorsuali ed a quella esclusiva tutte le controversie concernenti i rapporti di pubblico impiego non privatizzato. ###.A., infatti, agisce con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ex art. 5 co. 2 d.lgs. 165/2001 e, pertanto, tutti gli atti attinenti ai profili organizzativi e gestionali devono essere valutati secondo i medesimi parametri (Cass. Ord. 28873 dell'1.12.2017). 
Per quanto riguarda il merito, il M.I.U.R. riconosce, con cadenza annuale, un buono elettronico di spesa dell'importo annuo di € 500,00, maturato tra il primo settembre ed il 31 agosto di ciascun anno scolastico (art. 5 ### cit.), con vincolo di destinazione per l'acquisto di beni e servizi specificamente indicati (art. 6 co. 3 ### cit.) con funzione formativa, in favore dei docenti in servizio (art. 3 co. 1 e 2 e art. 9 co. 3 e 4 ### cit.) presso gli enti accreditati (art. 7 ### cit.). 
A tal proposito, inoltre, occorre evidenziare come il credito in esame non ha natura temporalmente illimitata in quanto sulla relativa app possono essere accreditati i crediti elettronici per un massimo di due anni (art. 6 co. 6 e art12 co. 2 ### cit.). Occorre, infatti, evidenziare come il credito elettronico di un anno deve essere necessariamente utilizzato entro il termine dell'anno scolastico successivo. 
In altre parole, il credito elettronico in esame è caratterizzato da una duplice limitazione intrinseca: 1. una limitazione funzionale in quanto le somme in esame possono essere utilizzate solo per l'acquisto dei beni e servizi specificamente indicati dal ### cit. La ratio di tale vincolo di destinazione è rappresentata dalla funzionalizzazione di tali bonus solo ed esclusivamente per la formazione del docente medesimo.  2. una limitazione temporale, di tipo biennale. La ratio di tale vincolo è duplice in quanto esso è volto, da un lato, ad impedire l'accumulo di un ingente importo sulla carta, nell'ipotesi di reiterato non utilizzo dei crediti, e, dall'altro lato, a favorire la periodicità della formazione e dell'aggiornamento professionale del docente. La durata biennale del beneficio, infatti, induce il docente ad acquistare quei beni e servizi utili alla sua crescita professionale, a cadenza annuale o comunque non oltre a quella biennale, garantendo, in tale modo, una formazione periodica, sempre aggiornata e costante nel tempo. 
In tale contesto normativo si inserisce la recente sentenza della Corte di Giustizia (sent. 18.5.2022, causa C- 450/2021), secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
Tali considerazioni sono state condivise anche dal Consiglio di Stato (### St. 1842/2022). 
A tali arresti giurisprudenziali si aggiunge anche il recente intervento della Suprema Corte ( 29961/2023) la quale, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha enunciato i seguenti principi di diritto: 1. “### di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4. ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. 
Le rationes decidendi espresse dalla Suprema Corte, quindi, riguardano i seguenti profili di indagine: a) l'estensione dell'ambito applicativo soggettivo della ### docente al personale docente non di ruolo; b) le condizioni per la proposizione dell'azione di adempimento in forma specifica; c) la natura sussidiaria e residuale dell'azione risarcitoria rispetto a quella di adempimento; d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis e del periodo di prescrizione delle due azioni. 
La Suprema Corte, infatti, conferma come la carte docente costituisca un'obbligazione pecuniaria sui generis (par. 13) funzionalmente vincolata (“### scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.” - par. 12.2) le cui modalità di fruizione sono specificamente indicate nel ### 28.11.2016, applicabile a tutti i provvedimenti giurisdizionali, in quanto emessi all'attualità (par.  12). 
Si tratta, quindi, di uno strumento formativo del personale docente strutturalmente e funzionalmente correlato all'annualità didattica che ne parametra: 1) la misura (“annua e per anno scolastico” - cfr. par 5.3 e 7 e segg); 2) la funzione (“obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto” - “sostegno pieno, con la ### alla didattica “annua””); 3) la fruizione temporale (“12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. Ciò assicura strutturalmente il nesso tra ### e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus. Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.” - par. 12.4; anche par. 16); 4) il periodo di prescrizione (“In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la ### deve essere assicurato annualmente dal Ministero ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.” - par. 19).  ### parte, proprio il concetto di annualità didattica costituisce il criterio di comparabilità tra la posizione dei docenti di ruolo, da un lato, ed i docenti non di ruolo, dall'altro lato, con riferimento ai seguenti aspetti: a) l'ambito soggettivo di applicazione, con estensione della carta docente alle ipotesi di supplenze sia su organico di diritto che su organico di fatto (“Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.” - par. 7.6); b) la rimodulazione del concetto di “cessazione del servizio” per il personale docente precario in termine di permanenza nel sistema educativo scolastico (par. 16); c) la ricostruzione del rapporto tra azione di adempimento in forma specifica ed azione risarcitoria a seconda dell'inserimento o meno del ricorrente nel sistema scolastico al momento della pronuncia giurisdizionale (par. 18); d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis dell'azione di adempimento (par. 20.1) Il trattamento discriminatorio, dunque, viene rimosso, come precisato dalla Suprema Corte, con una disapplicazione parziale e non totale dell'art. 1 co. 121 l. 107/2015, nella parte relativa esclusivamente all'ambito soggettivo di applicazione (par. 8). 
Tali considerazioni riguardano, dunque, le supplenze aventi durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) di cui all'art. 4 co.  1 e 2 l. 124/1999. Per le supplenze brevi e saltuarie di cui all'art. 4 co. 3 l. cit., invece, la Suprema Corte non formula alcun principio di diritto in quanto esse risultano estranee al giudizio a quo. Sul punto, però, risulta fondamentale la ricostruzione dell'iter motivazionale con cui la ### della Suprema Corte con decreto del 19.3.2024 ha dichiarato inammissibile il nuovo rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. riguardante l'individuazione dei parametri per l'estensione del beneficio in esame anche in caso di supplenze brevi. 
Si ribadisce, quindi, come l'annualità didattica rappresenta ancora il parametro di comparabilità tra i docenti precari e quelli di ruolo e tale requisito può sussistere solo se la supplenza si inserisce nella programmazione didattico-educativa. Per tali ragioni, tale profilo non può essere ricostruito ex post e de facto (punti 7.4 e 8.2) con conseguente rischio di un'estensione a catena del beneficio in esame (punto 8.1) ma è possibile discorrere di programmazione solo ex ante e de iure, ancorandola alla differenza qualitativa tra le diverse tipologie di supplenza di cui all'art. 4 l.  124/1999 (punti 7.1, 7.2. e 7.3). 
Per tali ragioni, appare difficile ritenere sussistente tale requisito per le ipotesi già indicate dal giudice a quo (punto 8) ed, in particolare, “contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso”. 
Deve essere, quindi, riconosciuto il diritto dell'insegnante precario a fruire di tale beneficio ma con le medesime modalità ed alle stesse condizioni di cui al ### 28.11.2016 con cui è attribuita ai docenti a tempo indeterminato (par. 12 e 12.2). 
Quanto alla fruizione della ### per le annualità pregresse, ritiene il Tribunale di dover mutare l'orientamento in precedenza espresso sul punto, alla luce delle osservazioni della Suprema Corte, la quale ha chiarito: “16. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. ###), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558). Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. […] 17. Il giudice del rinvio chiede anche di chiarire i rapporti tra il diritto alla ### quale riconosciuto ex post ed alcune delle regole di esercizio del corrispondente diritto previste rispetto ai casi di fisiologico riconoscimento in corso di rapporto. 17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. E' vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, comma 2 del D.P.C.M.), sulla base di un'autenticazione attraverso il ### pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato "### (art. 5, comma 1, e 3, comma 2, del D.P.C.M.). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il Ministero nega l'esistenza di un loro diritto in proposito. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. 
Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della ### docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”. 
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto con condanna del M.I.U.R. all'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta docente per gli a.s. dal 2020/2021 al 2021/2022, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascuno anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al ### 28.11.2016. 
Per ciascun importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della ### n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo anche alla luce del carattere seriale del presente contenzioso.  P.Q.M.  Il Tribunale di ###, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: 1. in accoglimento del ricorso, condanna il M.I.U.R. all'assegnazione in favore di parte ricorrente della “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli a.s. dal a.s. dal 2020/2021 al 2021/2022, con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al ### 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; 2. condanna il ### al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.600,00 oltre iva e pa come per legge con distrazione. 
Aversa 20/10/2025 ### n. 5505/2025

causa n. 5505/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Acquaviva Coppola Federica

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22505 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.149 secondi in data 15 dicembre 2025 (IUG:2Q-0EAC7C) - 1845 utenti online