blog dirittopratico

3.659.300
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
1

Tribunale di Messina, Sentenza n. 1558/2025 del 25-08-2025

... iscritta al n. 1143/2019 R.G. tra 1. ### c.f.: ###, deceduto; 1. ### c.f.: ###, e 2. ### c.f.: ###, nella qualità di eredi di ### rappresentati e difesi dagli avvocati ### e ### per procura in atti, parte attrice e 1. ### 2000 S.R.L., c.f.: ###, con sede ###persona dei legali rappresentanti ### c.f.: ###, e ### c.f.: ###, rappresentati e difesi dall'avv. ### per mandato in atti; 2. ### c.f.: ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### per mandato in atti; parti convenute e nei confronti di 1. ###, c.f.: ###, e 2. ###, c.f.: ###, rappresentati e difesi da se stessi ex art. 86 cpc, intervenuti oggetto: inadempimento contrattuale SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE ### conveniva in giudizio la società ### 2000 di ### & C. s.a.s, ora ### 2000 s.r.l., e ### in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della ### 2000 di ### & C. s.a.s., premettendo che in data 28 luglio 2008 era stata conclusa tra esse parti una “### con rifacimento in danaro sottoposta a condizione sospensiva”, ove si conveniva che il ### proprietario di un terreno sito in ### (###, contrada ### via ### con estensione catastale risultante dall'atto pubblico pari a 6619 mq, censito nel (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. d.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1143/2019 R.G.  tra 1. ### c.f.: ###, deceduto; 1. ### c.f.: ###, e 2. ### c.f.: ###, nella qualità di eredi di ### rappresentati e difesi dagli avvocati ### e ### per procura in atti, parte attrice e 1. ### 2000 S.R.L., c.f.: ###, con sede ###persona dei legali rappresentanti ### c.f.: ###, e ### c.f.: ###, rappresentati e difesi dall'avv. ### per mandato in atti; 2. ### c.f.: ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### per mandato in atti; parti convenute e nei confronti di 1. ###, c.f.: ###, e 2. ###, c.f.: ###, rappresentati e difesi da se stessi ex art. 86 cpc, intervenuti oggetto: inadempimento contrattuale SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE ### conveniva in giudizio la società ### 2000 di ### & C. s.a.s, ora ### 2000 s.r.l., e ### in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della ### 2000 di ### & C. s.a.s., premettendo che in data 28 luglio 2008 era stata conclusa tra esse parti una “### con rifacimento in danaro sottoposta a condizione sospensiva”, ove si conveniva che il ### proprietario di un terreno sito in ### (###, contrada ### via ### con estensione catastale risultante dall'atto pubblico pari a 6619 mq, censito nel C.T. al foglio 1, particelle 674, 1438, 1439, 1446, 1447, ne cedeva e trasferiva a titolo di permuta alla ### 2000 di ### & C. s.a.s. la proprietà esclusiva del compendio immobiliare parzialmente edificato a rustico in sette corpi di fabbrica, incorporanti n. 52 unità immobiliari in villette a schiera ed a stella, con una tipologia di appartamenti di mq.  67,50 oltre 20 mq. di veranda al primo piano e mq. 67,50 più 20 mq. di patio e giardinetto al piano terra, oltre i posti macchina, determinandosi il corrispettivo “nella misura del 25% della cubatura abitabile e realizzabile sul nuovo progetto da redigere e distribuite equamente tra piano terra e primo piano oltre mansarda, se e in quanto quest'ultime verranno materialmente realizzate” (art. 2). ### osservava di aver chiesto la monetizzazione di parte del corrispettivo fino alla concorrenza di euro 700.000,00, somma corrisposta secondo le modalità previste, ed in particolare, quanto ad euro 600.000,00 versati per la soddisfazione dei creditori del fallimento 45/85 del Tribunale di ### della propria impresa individuale ed euro 100.000,00 nelle mani di esso permutante, e, quanto agli appartamenti in permuta, “fino al raggiungimento della percentuale di permuta stabilita (id est: 25%), dovranno essere in misura non inferiore a sei unità abitative e costruite sull'area che sarà riservata al sig. ### subito dopo l'approvazione del progetto” (art. 2). Aggiungeva che il contratto di permuta con rifacimento in denaro era stato sottoposto a condizione sospensiva “della totale liberazione dell'immobile da vincoli pregiudizievoli e, in particolare, alla condizione della cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento e di qualsivoglia altra formalità gravante sull'immobile oggetto di compra-vendita” e che “il sig. ### ritorni in bonis e nel potere di disporre” (artt. 1 e 8), condizione avveratasi il ###, che la permuta era “convenuta a corpo e non a misura … entro 4 anni dalla data in cui a tutte le condizioni cui il presente condizionato si saranno avverate … In caso di ritardo nella consegna delle unità viene fin da oggi convenuta una penale forfettaria commisurata al valore locativo" (art. 4), termine spirato il 21 gennaio 2017 senza la consegna delle unità immobiliari, cui seguiva lettera di messa in mora del 16.02.2017 rimasta infruttuosa. Lamentava l'inadempimento contrattuale della convenuta e chiedeva l'esecuzione della prestazione, il pagamento di una penale per il ritardo nella consegna degli immobili nei termini convenuti nel contratto di permuta, il risarcimento del danno e l'importo dovuto a titolo di ### In subordine chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto, con la condanna della società convenuta, in solido con ### quale socio accomandatario e legale rappresentante della ### 2000 al tempo della stipula del contratto, al risarcimento del danno nella misura pari ad euro 1.844.817,85, oltre alla restituzione ### del terreno oggetto di permuta. 
Si costituiva la società ### 2000 s.r.l. per contestare quanto dedotto da parte attrice. 
In particolare, evidenziava che la definizione della procedura fallimentare del ### aveva comportato maggiori oneri, pari ad ulteriori euro 133.827,62 oltre i successivi sempre e comunque riconducibili ad essa (assistenza legale al ### in tutta la fase del concordato fino al giudizio di Cassazione, spese notarili, fidejussione, spese tecniche e varie) pari ad euro 101.500,00 da imputarsi sulla percentuale di permuta. Aggiungeva che, mentre si procedeva alla individuazione delle superfici di effettiva spettanza del permutante, riceveva atti di pignoramento presso terzi da parte dell'ex legale del ### - che, vantando un consistente credito nei suoi confronti, intendeva aggredire il credito dell'attore verso la società - e la comunicazione da parte del Comune di ### inerente la rilevata minore area del compendio immobiliare (mq 6.193,35) rispetto a quella risultante dal contratto di permuta (mq 6.619,00), come contestato al ### con nota del 22 ottobre 2014, che implicava una riduzione delle cubature realizzabili e - conseguentemente - della quota del 25% delle superfici di vendita da riconoscere al venditore, oltre al blocco dell'iter procedimentale del programma edificatorio, cui seguiva l'avvio del procedimento per ATP (n. 1805/2015 R.G.) in esito al quale si accertava che la superficie del terreno era pari a mq 6.353,52, come poi concordata tra le parti in via transattiva. Osservava ancora che il ### con atto di accesso del 17 novembre 2017, chiedeva la costituzione di un collegio arbitrale cui devolvere la cognizione dell'insorgenda controversia, che veniva da essa convenuta contestato atteso che il punto 6 dell'atto di permuta prevedeva la devoluzione alla cognizione di un unico arbitro, oltre che relativamente al contenuto dell'atto stesso. Eccepiva l'inammissibilità della domanda rivolta personalmente a ### in quanto carente di legittimazione passiva ex art. 2500-quinquies c.c., avendo il ### avuto contezza dell'avvenuta trasformazione della società quantomeno dalla notifica del proprio atto di accesso arbitrale e senza aver nulla contestato, ed evidenziava come alcun inadempimento per ritardo nella consegna fosse ad essa società addebitabile, risultando pertanto infondata la richiesta di pagamento della penale da parte del ### e come in ogni caso la richiesta di risarcimento del danno apparisse incompatibile con la previsione della penale. Contestava infine la domanda subordinata di risoluzione del contratto non ricorrendo un inadempimento imputabile alla società, ma semmai all'attore per quanto evidenziato, e manifestava prontezza ad adempiere chiedendo assegnarsi termine di consegna delle unità immobiliari di spettanza dell'attore. Azionava domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno asseritamente subito in conseguenza della condotta del ### Intervenivano in giudizio ad adiuvandum ex art. 105, c. 2, cpc, gli avvocati ### e ### con comparsa del 20 ottobre 2020, quali creditori di ### in forza del decreto ingiuntivo n. 53/09 emesso dal Tribunale di ### a sostegno delle posizioni dello stesso ed evidenziando come la procedura esecutiva da loro intrapresa si fosse estinta per inattività del creditore. 
Dichiarata la morte di ### il processo si interrompeva e veniva riassunto dai di lui eredi ### e ### i quali si riportavano ed aderivano alla posizione processuale e sostanziale del loro dante causa, estesa anche nei confronti degli intervenienti. 
In esito alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 190 cpc, con assegnazione alle parti dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  ### preliminare sollevata dalla convenuta va disattesa. 
Come noto, il passaggio da società di persone in società di capitali (come nel caso di specie), che viene convenzionalmente definito come trasformazione progressiva, incide sul regime di responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali: a mente dell'art. 2500-quinquies, c. 1, c.c. la trasformazione non fa venir meno il regime di responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sorte anteriormente all'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti in tema di trasformazione dall'art. 2500, c. 3, c.c., in mancanza del consenso dei creditori alla trasformazione, ma esso si presume (c. 2) se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Ebbene, esaminate le difese della convenuta e pacifico che il ### fosse a conoscenza della trasformazione della società, giova soffermarsi sulle modalità ed i requisiti della comunicazione di avvenuta trasformazione previsti dalla legge quali condicio sine qua non affinché si possa produrre l'effetto liberatorio previsto dall'art. 2500-quinquies, c. 2, cc: secondo la Suprema Corte, cui questo Tribunale ritiene di dover aderire, “… ai fini della operatività della presunzione di consenso, all'omessa comunicazione non possono supplire né la conoscenza acquisita aliunde della trasformazione da parte dei creditori, né l'invio di atti ai medesimi dai quali l'avvenuta trasformazione sia riconoscibile, né la notizia legale dell'avvenuta trasformazione che deriva dalla pubblicità della delibera” (Cass. civ., n. 11819/2025, che conferma, tra le altre, civ., n. 13772/2021: “… la presunzione del consenso dei creditori alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili, ex art. 2500 quinquies, comma 2 c.c., opera solo se sia rispettato il percorso stabilito dalla norma, dovendo la comunicazione … essere trasmessa ai singoli creditori con mezzi che consentano di dimostrarne l'avvenuto ricevimento, sicché nessun valore può riconoscersi alla conoscenza dell'avvenuta trasformazione che il creditore abbia conseguito "aliunde", in via incidentale ed indiretta, da atti della società in corso di trasformazione o già trasformata”). Deve pertanto ritenersi sussistente la legittimazione passiva nel presente giudizio di ### socio accomandatario della società ### 2000 di ### & C. s.a.s. (cfr. atto di permuta del 28 luglio 2008) al momento della stipula del contratto, essendo pacifica ed incontestata l'omessa comunicazione al ### della trasformazione della società. 
La domanda azionata da ### successivamente al di lui decesso coltivata da ### e ### quali suoi eredi, è volta in via principale ad ottenere l'adempimento della prestazione oggetto del contratto del 28 luglio 2008 intercorso tra le parti. In esso l'art. 2 prevede che “Il corrispettivo della presente cessione-permuta viene convenuto nella misura del 25% della cubatura abitabile e realizzabile …### il sig. ### ha chiesto la monetizzazione di parte del corrispettivo e precisamente fino alla concorrenza di euro 700.000,00 … le parti di comune accordo così convengono e regolano: A) la erogazione di euro 600.000,00 …somma sufficiente a soddisfare tutti i creditori e le spese del fallimento, avverrà mediante versamento dell'intera somma nelle mani del notaio … il quale provvederà a versarla ala curatela che a sua volta provvederà alla ripartizione in favore dei creditori… ### detta somma non fosse sufficiente ad estinguere tutte le passività fallimentari e, comunque, a permettere la definitiva liberazione dell'immobile … il sig. ### si obbliga ad estinguere eventuali differenze o sopravvenienze, se ed in quanto provenienti dalle passività fallimentari e richiedendo alla società, che sin da ora vi acconsente, l'ulteriore monetizzazione del corrispettivo, che, quindi verrà diminuito in proporzione all'originario convenuto rifacimento in denaro… la differenza che ne deriva dall'originaria cubatura del 25% sarà corrisposta con la cessione a titolo di permuta di appartamenti … fino alla concorrenza di euro 700.000,00 … la permuta verrà monetizzata ad euro 1.100,00 … al mq e che gli appartamenti in permuta e, per la eventuale superficie residua fino al raggiungimento della percentuale di permuta stabilita, dovranno essere in numero non inferiore a sei unità abitative … ### le spese relative alla progettazione, alla direzione dei lavori e tutte le spese ed oneri accessori e concessori nonché spese di opere di urbanizzazione e quanto altro necessario fino al rilascio del certificato di abitabilità degli immobili ed alle eventuali varianti sono a carico della società ### 2000 s.a.s.”. Ed ancora: “Le consistenze immobiliari permutate dovranno essere consegnate funzionanti, ancorchè non sia stata rilasciata la certificazione amministrativa di conformità ed abitabilità, entro 4 anni dalla data in cui tutte le condizioni … si saranno avverate e verrà redatto apposito atto di verificata condizione … In caso di ritardo nella consegna delle unità viene … convenuta una penale forfettaria commisurata al valore locativo” (art. 4). 
La società convenuta, sin dalla sua costituzione in giudizio, ha manifestato la propria disponibilità al trasferimento degli immobili spettanti al ### le parti, peraltro, erano addivenute ad un accordo datato 16 dicembre 2015 in seno al proc. civ. per ATP n. 1805/2015 R.G., nell'ambito del quale accettavano la misurazione dell'estensione dell'area in mq 6.363,52 e la massima volumetria edilizia realizzabile in 12.381 mc. In virtù di tali elementi veniva formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis cpc in data 24 settembre 2021 cui aderiva solo la società convenuta. 
Disposta la nomina di ctu, il consulente - come da mandato ricevuto - determinava il valore monetario della permuta al 25% sulla volumetria di 12.381 mc nella di euro 1.135.200,00, accertava che le unità abitative individuate dalla società ### 2000 s.r.l. - di cui quest'ultima aveva fatto atto di prontezza per la consegna alla parte attrice - erano tre per una superficie complessiva di mq 178, quantificava la superficie spettante al ### in mq 395,63 (euro 1.135.200,00 - euro 700.000,00 = euro 435.200,00, divisi per euro/mq. 1.100,00 = mq 395,63) individuando cinque unità immobiliari da cedergli con superficie complessiva pari a 332,00 mq e contabilizzando la differenza (63,63 mq) nella misura di euro 69.993,00, e riteneva che non vi fosse corrispondenza tra quanto spettante al permutante “… in beni immobili secondo contratto (numero non inferiore a sei unità abitative), e gli immobili individuati dalla società ### 2000 s.r.l. (numero tre unità abitative per una superficie di mq 178)”. Il consulente inoltre quantificava in mc 851,3 la differenza tra la superficie complessiva dell'area oggetto del contratto e quella accertata (ed accettata nella transazione) nell'ambito del procedimento per ### monetizzata in euro 312.136,00, ed il valore locativo annuale dei cinque immobili dallo stesso individuati, calcolato alla data del 21 gennaio 2017 (data attesa di consegna delle unità abitative, spirato infruttuosamente), in ragione di euro 13.651,20. 
Le conclusioni del CTU relativamente al criterio di calcolo del valore monetario del 25% della cubatura effettivamente realizzabile sul terreno oggetto di causa sono condivisibili, viepiù tenendo esse conto dell'accordo transattivo intercorso tra le parti riguardo la superficie di esso. Il valore monetario della permuta al 25% sulla volumetria di 12.381 mc corrisponde dunque ad euro 1.135.200,00. Occorre pertanto accertare quali somme siano state precedentemente “monetizzate” in favore di ### e, in particolare, quali siano state destinate ad estinguere le passività fallimentari di cui all'art. 2 del contratto del 28 luglio 2008 in esecuzione di quanto ivi previsto. 
Emerge dagli atti di causa (ricorso ex art. 696-bis cpc ad istanza della convenuta e prova documentale in atti) che la somma versata da ### 2000 alla curatela del fallimento è pari ad euro 709.503,00; la convenuta tuttavia rilevava di aver sborsato ulteriori somme previste in contratto, ove si era concordata la monetizzazione di superfici in caso di maggiori oneri affrontati in connessione con la procedura concorsuale. 
Ebbene, quanto agli ulteriori oneri asseritamente riconducibili alla procedura concorsuale, e specificamente alle somme quantificate dalla convenuta società nella misura di euro 32.000,00 a titolo di assistenza legale, è ben vero che con l'art. 4, c. 1, del contratto di permuta ### aveva conferito “mandato irrevocabile, con rappresentanza e con promessa di rato a valido”, alla ### 2000 di presentare l'istanza al Tribunale di ### volta ad estinguere tutte le passività fallimentari; cionondimeno deve evidenziarsi come essa convenuta abbia depositato “pre-fatture”, indirizzate alla ### 2000, però non sostenute dalla prova del correlato pagamento da parte di quest'ultima, di talchè alcuna somma può “monetizzarsi” in detrazione, atteso che la mera doverosità dell'esborso a carico del ### implicitamente ed indiscutibilmente desumibile dal su richiamato comma 1, dell'art. 4 del contratto intercorso tra le parti, non sta a dimostrare che la parte (### 2000, cui sono intestate le pre-fatture) abbia effettivamente ed inequivocabilmente corrisposto il compenso professionale e che dunque abbia maturato il correlato diritto alla restituzione. 
Analoghe considerazioni devono svolgersi relativamente all'invocato, ancora da parte convenuta, conteggio in diminuzione avente ad oggetto le spese notarili asseritamente sostenute per il rilascio della dichiarazione di verificata condizione: fermo restando che esse in tale atto - sottoscritto solo da ### nella qualità - sono a carico della società ### 2000, in ogni caso il relativo esborso non è documentato. 
Né va conteggiata - in diminuzione - la somma di euro 30.000,00 a titolo di compartecipazione alla demolizione dovuto da ### stante la previsione dell'art. 2 del contratto, ove si legge che la stessa sarebbe stata compensata con il versamento dell'ultima rata della concordata monetizzazione parziale. Peraltro giova appena evidenziare come agli atti non vi sia alcuna quietanza avente ad oggetto somme versate da ### 2000 a ### l'unica è quella relativa alla somma di euro 35.500,00 - che la convenuta società imputa pure in conto monetizzazione parziale della permuta - sottoscritta dal ### in data 24 luglio 2009 (“… il totale da me ricevuto dal sig. ### e da corrispondere allo stesso ammonta ad un totale di euro 35.500,00”), che però, in assenza di ulteriori elementi desumibili dalla documentazione in atti, non è riconducibile all'operazione monetaria intercorsa tra le parti vedendo coinvolto un soggetto ad essa estraneo, tale ### appunto, con il quale non viene dimostrato alcun collegamento. Ne consegue l'inutilizzabilità della stessa ai fini del decidere. 
Quanto poi alla determinazione della “cubatura effettivamente realizzabile”, come da quesito in mandato, il consulente d'ufficio, in risposta ai rilievi critici del ctp incaricato dalla convenuta società, ha chiarito di aver fatto riferimento alla volumetria massima consentita (pari - come detto - a mc 12.381) comprensiva di scale ed androni, specificando che “negli atti di causa non è presente il progetto con i relativi allegati” (pag. 53 della relazione definitiva). La convenuta ne ha contestato il metodo di calcolo, non riferito alla mera superficie abitabile ma esteso a scale ed androni; cionondimeno, come correttamente evidenziato dal ctu, essa convenuta non può dolersene in mancanza di deposito agli atti di causa del progetto onde contraddistinguere le diverse superfici, non rilevando a tal fine lo stralcio dei conteggi predisposti dal ctp ing. ### ed allegati ai rilievi critici alla bozza di relazione peritale, peraltro successivamente alle decadenze processuali già maturate per il deposito di documentazione. Giova comunque evidenziare che quanto accertato ed accettato nella transazione del 16 dicembre 2015 (“l'estensione dell'area di cui al rogito notarile di permuta immobiliare stipulato in data ### è pari a ca.  6.353,52 mq … e che conseguentemente la massima volumetria edilizia realizzabile … sarà pari a ca. 12381 mc”) non è stato successivamente contestato, né la convenuta, precedentemente alla trasmissione della bozza di relazione peritale, aveva mai eccepito alcunchè riguardo alle superfici cui fare riferimento per estrapolare il 25% da destinare alla parte attrice. 
Tenuto conto che il consulente d'ufficio ha detratto dal totale di euro 1.135.200,00 la somma di euro 700.00,00 e non quella effettivamente sborsata da ### 2000, pari invece a euro 709.503,00, per estinguere la procedura concorsuale, la superficie spettante al permutante è dunque pari a 386,99 mq (euro 1.135.200,00 - euro 709.503,00 = euro 425.697,00 che, divisi per euro/mq 1.100,00 = mq 386,99, secondo il criterio di calcolo utilizzato dal ctu). 
Condivise le conclusioni cui è pervenuto il consulente d'ufficio nella individuazione degli immobili da trasferire a parte attrice, residuano pertanto, rispetto al conteggio dallo stesso effettuato senza tener conto degli ulteriori 9.503,00 versati da ### 2000 alla curatela, 55 mq da monetizzare secondo il medesimo criterio, ovvero euro 60.489,00 - oltre interessi legali dalla domanda al saldo - che andranno versati a parte attrice. 
Spetta al permutante altresì il pagamento della penale con decorrenza dalla data in cui le unità immobiliari promesse avrebbero dovuto essere consegnate. 
E' previsto in contratto che la consegna avrebbe dovuto avvenire alla scadenza dei quattro anni decorrenti dall'avveramento della condizione sospensiva (21 gennaio 2013), in linea astratta coincidente dunque con il 21 gennaio 2017. Come noto, affinchè possano prodursi gli effetti legali del ritardo, anche ai fini del conseguimento del diritto alla penale stabilita per tale inesattezza temporale dell'adempimento, si presuppone che l'assuntore sia stato costituito in mora mediante apposita intimazione, trattandosi di una fattispecie di mora ex persona (Cass. n. 347/2023), e nel caso di specie l'atto scritto di intimazione ex art. 1219 c.c. trasmesso dal ### successivamente alla scadenza inizialmente pattuita, risale al mese di febbraio 2017. 
La convenuta società ha dedotto alcuni fatti che avrebbero ritardato la consegna delle unità immobiliari, negando dunque il proprio inadempimento. 
Ebbene, certamente non può revocarsi in dubbio che la differenza di superficie totale, riscontrata dal Comune di ### durante l'iter procedimentale per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative, rispetto a quella indicata in contratto, abbia influito sui tempi di consegna delle unità immobiliari promesse, rivestendo carattere preliminare la corretta quantificazione della superficie effettiva da cui estrapolare il 25% della cubatura realizzabile da riconoscere al venditore quale corrispettivo della cessione di cui all'art. 2 del contratto. La constatazione della minore superficie è stata comunicata da ### 2000 a ### con nota del 22 ottobre 2014, riscontrata - e contestata - da quest'ultimo con comunicazione del 29 dicembre 2014, ed è stata successivamente accettata in mq 6.353,52 (corrispondenti a mc 12.381) con la transazione del 16 dicembre 2015 intervenuta tra le parti nell'ambito del procedimento per ATP avviato a tale scopo dalla società convenuta. Ritiene dunque il Tribunale che tale periodo debba essere defalcato ai fini del calcolo della penale e che, di contro, nessun'altro elemento, fatto o circostanza possa aver influito sui tempi di consegna delle unità immobiliari, atteso che non vi è prova del pregiudizio asseritamente causato dal pignoramento presso terzi ad istanza degli avvocati ### - quali creditori di ### - rispetto al ritardo dell'operazione edificatoria (prova non raggiungibile mediante prova orale, come chiesta ed articolata dai convenuti, ma da doversi fornire documentalmente); né alcuna responsabilità è imputabile al ### per l'erroneo avvio della procedura esecutiva avente ad oggetto beni immobili non di proprietà dell'esecutato. Non emerge in ogni caso dagli atti di causa alcuna condotta del ### volta a impedire o a ritardare la consegna della unità immobiliari da parte dei convenuti. La pattuizione di una penale non sottrae difatti il rapporto obbligatorio alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui la responsabilità del debitore può escludersi nella misura in cui egli provi che l'inadempimento, o il ritardo nell'adempimento, dell'obbligazione cui accede la clausola penale sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile o risulti comunque giustificato, in relazione all'exceptio inadimplenti contractus, dall'inadempienza dell'altra parte (Cass. n. 13956/2019): ma nel caso di specie tale prova non è stata raggiunta. 
Né, successivamente alla transazione del dicembre 2015 o in corso di giudizio, la convenuta società si è adoperata per adempiere esattamente alla propria prestazione, essendo piuttosto emerso che la superficie delle unità immobiliari dalla stessa offerte era nettamente inferiore a quella effettivamente spettante al ### come accertato dal ctu. 
Il valore locativo complessivo annuale dei cinque immobili individuati dal CTU - le cui conclusioni sul punto appaiono condivisibili - corrisponde a euro 13.651,20; la somma dovuta a parte attrice a titolo di clausola penale volta a compensare il ritardo nella consegna degli immobili, con decorrenza da marzo 2017, vista la diffida ad adempiere del mese di febbraio 2017, e calcolata fino al mese di febbraio 2025 (data in cui il presente procedimento è stato trattenuto per la decisione), detratti i tredici mesi intercorsi tra la comunicazione della minor superficie e l'accordo delle parti (novembre 2014-dicembre 2015), è pari dunque ad euro 94.420,80 (debito di valuta, dunque non suscettibile di rivalutazione: Cass. n. 3541/1998), oltre interessi legali dal giorno della domanda (Cass. n. 3429/1971). 
Alcuna somma è dovuta a titolo di - ulteriore - risarcimento del danno richiesto da parte attrice, atteso che la previsione della clausola penale ha l'effetto di determinare e limitare a tale prestazione la misura del risarcimento dovuto, salvo che non sia stata pattuita la risarcibilità del danno ulteriore (art. 1382 c.c.), nel caso di specie non prevista. Peraltro, sia pur in via incidentale, occorre appena osservare come parte attrice non abbia allegato o chiesto di provare la sussistenza di un effettivo pregiudizio subito in conseguenza del ritardo nell'adempimento di controparte. 
In fine, quanto alla richiesta di pagamento dell'### ancora da parte attrice, essa va respinta in mancanza di dimostrazione e produzione sia del documento che dell'avvenuto pagamento, oltre che, in conseguenza, della riconducibilità alla vicenda oggetto di causa. 
La domanda di risoluzione del contratto intercorso tra le parti e quella riconvenzionale svolta dalla società convenuta rimangono assorbite dall'accoglimento, entro i limiti di cui si è detto, di quella azionata in via principale da parte di ### Gli avvocati ### e ### sono intervenuti ad adjuvandum ai sensi dell'art. 105, c. 2, c.p.c., nel presente giudizio al solo scopo di “determinare con esattezza quante somme e quali beni spettano al Leonardi” e “in considerazione che l'accoglimento di una delle domande attoree rappresenta l'unica possibilità per i creditori intervenienti di poter vedere soddisfatto il proprio credito nei confronti del debitore odierno attore” (cfr. atto di intervento del 20 ottobre 2020). Non occorre dunque statuire alcunchè sul punto. 
In accoglimento della domanda di adempimento formulata da parte attrice, i convenuti devono dunque essere condannati al trasferimento degli immobili siccome individuati nella relazione peritale d'ufficio, che deve a tal fine qui intendersi sul punto espressamente richiamata e trascritta, ed al pagamento della somma di euro 60.489,00 oltre interessi quale corrispettivo degli ulteriori 55 mq. Essi convenuti vanno altresì condannati al pagamento della penale da ritardo pari a euro 94.420,80 oltre interessi - calcolata, come detto, fino al mese di febbraio 2025, e da incrementarsi del valore locativo mensile siccome individuato dal ctu per ogni mese successivo fino alla consegna delle unità immobiliari - in favore di ### e ### nella qualità di eredi di ### Le spese di lite vengono parzialmente compensate e si liquidano come in dispositivo, di cui parte in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002 essendo ### stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, scaglione da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 secondo il decisum, valore medio.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in composizione monocratica, nella persona del Giudice on.  d.ssa ###, definitivamente pronunciando nel proc. civ.  1143/2019 R.G., così decide: 1. Condanna i convenuti a trasferire a ### e ### nella qualità di eredi di ### le unità immobiliari individuate dal ctu nella consulenza d'ufficio in atti, che sul punto deve intendersi qui espressamente richiamata e trascritta; 2. Condanna altresì i convenuti in solido al pagamento della somma pari ad euro 60.489,00 oltre interessi quale corrispettivo degli ulteriori mq 55; 3. Condanna i convenuti in solido al pagamento della somma pari ad euro 94.420,80 oltre interessi a titolo di penale da ritardata consegna, da incrementarsi del valore locativo mensile per ogni mese successivo al febbraio 2025 fino alla consegna delle unità immobiliari, in favore di ### e ### nella qualità di eredi di ### 4. Respinge ogni altra domanda; 5. Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite sostenute da ### nel presente giudizio in favore dello Stato, che liquida in euro 10.590,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge; 6. Condanna altresì i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite sostenute da ### e ### nella qualità di eredi di ### che liquida in euro 8.013,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati ### e ### dichiaratisi anticipatari; 7. Dispone che le spese di ctu vengano poste a carico di parte attrice e di parte convenuta in ragione del 50% ciascuna; 8. Compensa le spese di lite sostenute dagli intervenienti nel presente giudizio; 9. Compensa le spese di lite sostenute dalle parti nel proc. civ. n. 1805/2015 R.G.; 10. ### e ### in solido al pagamento delle spese di lite nel proc. civ. n. 1143-1/2019 R.G., che liquida in euro 10.137,00 (fase studio, introduttiva e decisionale) oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge in favore di ciascuna parte resistente.  ### 25 agosto 2025 

Il Giudice
on. d.ssa ###


causa n. 1143/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Francescaromana Puglisi

M

Tribunale di Monza, Sentenza n. 1635/2020 del 02-12-2020

... propria domanda, l'attore riferiva che in data ### era deceduto a ### il padre ### senza lasciare testamento. In virtù delle norme sulla successione legittima erano stati chiamati a succedergli il coniuge ### e i figli #### e #### ereditario era composto dalle quote della società C.S.M. ### s.r.l., della società ### s.r.l., della villa costituente la casa coniugale situata in #### n. 122 e di una villetta situata nel Comune di #### riferiva che per effetto di scrittura privata sottoscritta in data ### gli eredi di ### avevano convenuto di liquidare la quota ereditaria di ### - quantificata in € 350.000,00 - e che gli altri eredi dividessero tra loro l'asse ereditario. Stante lo stato di dissesto delle società ereditate, nondimeno, gli eredi avrebbero deciso di cedere a terzi le relative quote unitamente agli immobili che rientravano nel patrimonio della società ### s.r.l., ivi inclusa la casa coniugale. I corrispettivi delle cessioni venivano fatti confluire da ### e da ### e ### su un conto corrente cointestato a ### e ### e ### presso BCC di ### mediante tre bonifici bancari dell'importo complessivo di € 1.011.120,00, che avrebbero dovuto essere divisi secondo le rispettive quote (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Quarta Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 11507/2018 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### in virtù di procura in calce all'atto di citazione ATTORE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dei difensori in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione #### parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del giorno 18.09.2019 come da fogli depositati telematicamente in data ### Conclusioni per ### Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni domanda, eccezione ed istanza avversaria, così giudicare: - Accertare e dichiarare che il signor ### è creditore nei confronti della convenuta e di lui sorella ### della somma di euro 130.057,22, così suddivisa: a) Euro 92.222,22 per il soddisfo della propria quota di coerede del de cuius ### così come risultante dagli accordi siglati con scrittura privata dai coeredi, e sinora mai soddisfatta; b) Euro 2.475,00 per quota parte delle spese di successione, anticipate dall'attore; c) Euro 35.360,00, in restituzione delle somme pagate dall'attore in anticipazione delle rate del mutuo personalmente contratto dalla sorella ### - Condannare la convenuta ### all'integrale pagamento delle somme di cui sopra; - Respingere le domande riconvenzionali ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto; Sentenza n. 1635/2020 pubbl. il ### - In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e compensi professionali, e con condanna della convenuta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa ai sensi del terzo comma di tale norma. 
Conclusioni per ### Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, deduzione, eccezione e produzione così giudicare: In via preliminare e nel merito: - Per le causali di cui in atti, dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni azione e diritto eventualmente derivante dalla divisione ereditaria convenzionale intervenuta in data ### nonché del rimborso pro-quota delle spese ereditarie.  - In ogni caso respingere tutte le domande dell'attore in quanto inammissibili e/o infondate, in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum, per tutti i motivi e le causali di cui in atti e per quelle emerse nel presente giudizio e/o che venissero comunque ravvisate.  - In ogni caso altresì dichiarare inammissibili e/o comunque respingere, siccome infondate per tutti i motivi di cui in atti e per quelli emersi in giudizio e/o comunque ravvisati, tutte le domande nuove formulate dall'attore in corso di causa, in particolare quella di condanna della convenuta al pagamento delle somme, ed anche quelle volte allo stralcio di presunte espressioni sconvenienti ed offensive ed al risarcimento del danno per presunte espressioni diffamatorie ex art. 89 c.p.c., nonché al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.. 
In via riconvenzionale: - Per le causali di cui in atti, e per quelle emerse nel presente giudizio e/o che venissero comunque ravvisate, dichiarare tenuto e condannare il ### a pagare in favore della ### la somma di euro 48.647,26 come determinata in atti e per i titoli indicati, oltre alla quota degli interessi del finanziamento e comunque agli interessi di legge sino al saldo effettivo, ovvero la somma eventualmente diversa risultante all'esito della causa. 
In ogni caso: - Con integrale rifusione delle spese e competenze di giudizio. 
Riservata ogni e qualsiasi domanda, istanza ed azione in relazione ai fatti come in atti accertandi in ordine ai titoli, agli assegni circolari emessi in data ###, a parte del corrispettivo della vendita dell'immobile di ### e a quello dell'immobile di ### - ### n. 94 -. 
In via istruttoria: * Ferme tutte le deduzioni, eccezioni e domande formulate, si insiste nell'ammissione, occorrendo e in ogni caso senza inversione alcuna degli oneri probatori, delle prove testimoniali sulle circostanze articolate nella memoria ex art. 183 6° comma n. 2 c.p.c. datata 22/05/2019 che qui di seguito si riportano e reiterano: 1) vero che il giorno 15/05/2008 i ##### e ### si incontravano presso la BCC di ### anche alla presenza dei ##### e ### di banca; Sentenza n. 1635/2020 pubbl. il ### 2) vero che le trattative con ### e tra i coeredi erano state condotte dal ### con l'assistenza dei rispettivi ### e ### 3) vero che il ### i predetti ##### e ### stipulavano con ### l'accordo quadro (doc. 1); 4) vero che nello stesso giorno i #### e ### sottoscrivevano con il ### la scrittura che si rammostra (doc. 2); 5) vero che, sempre nella stessa occasione, venivano stipulati gli atti notarili di compravendita degli immobili di ### e del box di ### a favore della ### dell'appartamento di ### al ### e dell'immobile di ### a favore della ### 6) vero che, sempre nella medesima occasione di cui al capitolo 1), i #### e ### dividevano le somme corrisposte da ### disponendo dal conto BCC (docc. 4 e 5 attorei) il pagamento dell'immobile di ### 7) vero che il padre, ### aveva corrisposto al figlio ### euro 50.000,00 per l'acquisto da parte del medesimo della casa di #### 8; 8) vero che il ### in due occasioni presso il Bar della ### di ### a ### rispettivamente a settembre e ad ottobre 2017, riferiva al marito della ### - ### - di avere avuto euro 100.000,00 dalle operazioni divisionali del 15/05/2008; 9) vero che il ### chiedeva alla sorella ### di contrarre un mutuo per saldare il residuo debito che loro due e la mamma avevano nei confronti del ### 10) vero che il ### in occasione della concessione del prestito, ribadiva alla sorella ### ed al cognato ### cui la banca aveva chiesto la garanzia, che il debito sarebbe stato pagato da tutti e tre i familiari. 
Con i testimoni già indicati, a prova diretta e contraria, nelle memorie, ### - ### res. a Sulbiate - ### 21 - (sui capitoli da 1 a 10); - ### res. in ### - ### 2 -, coniuge della convenuta in regime di separazione dei beni (sui capitoli da 1 a 10).  * Si insiste altresì nell'istanza formulata nella memoria ex art. 183 6° comma n. 3 c.p.c. in data ### affinché, per i motivi ivi esposti e da intendersi qui richiamati e reiterati, il Giudice ordini ex art. 210 c.p.c. al ### e occorrendo a ### di ### l'esibizione della documentazione atta a verificare i beneficiari dei girofondi, degli assegni e delle operazioni di maggio ottobre 2008 relative al conto corrente n. 15169 ### di ### 1 ang. ### come da estratti conto prodotti al doc. 19.  * Si richiamano e reiterano le contestazioni ed opposizioni tutte alle istanze e deduzioni istruttorie avversarie per le motivazioni tutte di cui in atti. 
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove avversarie.  ###. Con atto di citazione notificato in data #### conveniva in giudizio ### n. 1635/2020 pubbl. il #### al fine di vedere accertato il proprio diritto di credito nei confronti della convenuta per la somma di € 130.057,22 in dipendenza dell'apertura della successione del proprio padre, ### A sostegno della propria domanda, l'attore riferiva che in data ### era deceduto a ### il padre ### senza lasciare testamento. In virtù delle norme sulla successione legittima erano stati chiamati a succedergli il coniuge ### e i figli #### e #### ereditario era composto dalle quote della società C.S.M. ### s.r.l., della società ### s.r.l., della villa costituente la casa coniugale situata in #### n. 122 e di una villetta situata nel Comune di #### riferiva che per effetto di scrittura privata sottoscritta in data ### gli eredi di ### avevano convenuto di liquidare la quota ereditaria di ### - quantificata in € 350.000,00 - e che gli altri eredi dividessero tra loro l'asse ereditario. Stante lo stato di dissesto delle società ereditate, nondimeno, gli eredi avrebbero deciso di cedere a terzi le relative quote unitamente agli immobili che rientravano nel patrimonio della società ### s.r.l., ivi inclusa la casa coniugale. I corrispettivi delle cessioni venivano fatti confluire da ### e da ### e ### su un conto corrente cointestato a ### e ### e ### presso BCC di ### mediante tre bonifici bancari dell'importo complessivo di € 1.011.120,00, che avrebbero dovuto essere divisi secondo le rispettive quote ereditarie.  ### riferiva che, nonostante gli accordi di cui precede, la divisione delle somme non sarebbe avvenuta nel rispetto delle quote ereditarie e che ### avrebbe utilizzato una parte delle somme giacenti sul conto corrente cointestato di cui precede per acquistare una abitazione nel Comune di ### alla stessa intestato in via esclusiva.  ###, inoltre, avrebbe pagato per conto della sorella ### l'ulteriore somma di € 35.360.00,00 per consentirle di ripagare il mutuo contratto per liquidare la quota del fratello ### nel rispetto degli accordi intercorsi tra gli eredi in data ###. 
Quanto alla abitazione di ### l'attore riferiva che la stessa era già stata ceduta a terzi nell'anno 2010 e che il ricavato della vendita era stato diviso tra tutti gli eredi. 
Con comparsa depositata in data ### si costituiva in giudizio ### la quale eccepiva, in via preliminare, la prescrizione delle pretese attoree, considerato che gli eredi di ### avrebbe già diviso il patrimonio relitto dal padre con scrittura privata del 14.05.2008 e che, pertanto, ogni contestazione nei confronti del predetto atto divisorio avrebbe dovuto essere avanzata nel termine di due anni dalla divisione stessa, mediante l'apposita azione di rescissione per lesione. 
Parimenti prescritto sarebbe il credito fatto valere dall'attore con riferimento alle spese di successione, considerato che sarebbero decorsi dieci anni dai pagamenti eseguiti nel mese di settembre 2006 e di luglio 2007. 
Nel merito, la convenuta chiedeva il rigetto delle domande avversarie deducendo come la divisione convenzionale alla quale erano addivenuti gli eredi non prevedeva tra gli stessi alcun obbligo di conguaglio. ### ereditario, d'altronde, sarebbe stato composto anche dalla abitazione situata nel Comune di #### ancora in comunione tra gli eredi, nonché da titoli per l'importo di circa € ### n. 1635/2020 pubbl. il ### 300.000,00 non contemplati dall'accordo divisorio. Quanto al mutuo contratto dalla convenuta per liquidare la quota del fratello ### la stessa dichiarava che il fratello ### le aveva assicurato che si sarebbe trattato di un debito dei tre eredi e che, nonostante ciò, l'attore non le avrebbe mai corrisposto la quota di sua spettanza. Per tale ragione, in via riconvenzionale, la convenuta chiedeva che l'attore le corrispondesse la somma di € 45.647,26 quale quota parte del finanziamento dalla stessa contratto per liquidare la quota del fratello ### oltre agli interessi maturati. Chiedeva, altresì, il pagamento a suo favore della somma di € 3.000,00 che la stessa aveva dovuto corrispondere a ### s.p.a. nella sua qualità di fideiussore della società ### del fratello ### All'udienza del giorno 28.02.2019 i difensori delle parti contestavano le deduzioni avversarie e il giudice istruttore concedeva alle stesse i richiesti termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Alla successiva udienza del giorno 26.06.2019 i procuratori delle parti si riportavano al contenuto delle proprie memorie e l'avv. ### esibiva gli originali dei documenti prodotti telematicamente sub doc.  6, non disconosciuti da controparte in quanto non sottoscritti dalle parti. Con ordinanza resa fuori udienza il giudice rigettava le istanze istruttorie delle parti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 18.09.2019. A tale udienza i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come riportate in epigrafe e il giudice tratteneva la causa in decisione previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
Con ordinanza del 27.12.2019 la causa veniva rimessa in istruttoria e all'udienza del 13.02.2020 venivano escussi due testimoni in merito ai capitoli di prova nn. 11 e 12 dedotti dalla convenuta nella propria memoria istruttoria la cui istanza di ammissione è stata rinnovata in sede di precisazione delle conclusioni. 
Per effetto di decreto del 26.05.2020 veniva quindi disposta la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni e, esaminati i fogli di precisazione delle conclusioni depositati dalle parti come riportati in epigrafe, il Giudice concedeva loro i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e tratteneva la causa in decisione. 
II. Tanto premesso in fatto, si tratta, in via preliminare, di qualificare la domanda proposta dall'attore nei limiti dei poteri riconosciuti al giudice di merito. 
A giudizio del Tribunale, l'attore ha domandato l'accertamento del mancato adempimento della divisione convenzionale dell'asse ereditario di ### da parte di ### e, precisamente, della mancata corresponsione a suo favore delle somme a lui riconosciute in virtù della scrittura privata del 14.05.2008 come integrata per effetto dell'accordo quadro stipulato tra gli eredi di ### e ### s.p.a. in dat 15.05.2008. 
La domanda attorea, pertanto, deve essere qualificata come domanda di accertamento di un diritto di credito nei confronti della convenuta maturato in seguito alla divisione convenzionale dell'asse ereditario di ### non già come azione di impugnazione della divisione convenzionale dell'asse, non contestata dall'attore.  ### preliminare di intervenuta prescrizione del diritto attoreo a norma dell'art. 763 formulata dalla convenuta deve, pertanto, essere respinta, in quanto la domanda attorea non può essere qualificata quale azione di rescissione della divisione convenzionale stipulata dalle parti.  ### n. 1635/2020 pubbl. il ###
III. Quanto alle istanze istruttorie rinnovate dalla convenuta in sede di precisazione della conclusioni, ritiene questo giudice che, tenuto conto dell'integrazione probatoria disposta con ordinanza del 27.12.2019, il materiale probatorio in atti sia idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande articolate dalle parti. Gli ulteriori capitoli di prova per testimoni dedotti dalle parti sono infatti inammissibili in quanto formulati in modo generico, valutativo, da provarsi in via documentale o relativi a circostanze de relato actoris. 
IV. Deve, a questo punto, essere decisa la domanda di ### in merito all'accertamento del proprio diritto di credito nei confronti della sorella ### in dipendenza della mancata corresponsione a suo favore della somma di € 92.222,22 all'esito della divisione ### dell'asse ereditario del proprio padre #### la difesa attorea il diritto di ### troverebbe la propria fonte nell'atto di divisione convenzionale stipulato dagli eredi di ### in data ###, a mente del quale le somme incassate dagli eredi dalla vendita dei beni facenti parte dell'asse ereditario e indentificati all'interno della predetta divisione sarebbero dovute confluire su un conto corrente cointestato a ### e ### e alla madre ### ed essere tra gli stessi divise. Contrariamente agli impegni assunti, la madre e la sorella avrebbero utilizzato le somme ivi confluite per acquistare a titolo personale due beni immobili e l'attore non avrebbe ricavato nulla dalla predetta divisione.  ### la convenuta, al contrario, sarebbero stati proprio ### e ### e ### a prevedere che parte delle somme ricavate dalla vendita dei beni ereditari in ottemperanza all'accordo quadro stipulato dagli eredi con la società ### s.p.a. fossero impiegate da ### e ### per acquistare, rispettivamente, il bene immobile situato in ### Via di ### n. 2 e in #### n. 22 (appartamento e box). Le operazioni contestate dall'attore non rappresenterebbero altro che l'esecuzione degli accordi presi degli eredi nell'ambito della divisione negoziale di cui precede. 
Dall'esame degli atti di causa, è emerso che in data ##### e ### e ### hanno stipulato una scrittura privata all'interno della quale ### e ### rispettivamente in qualità di legale rappresentante e socio unico della società ### 2000 s.r.l., hanno riconosciuto che il valore pro quota spettante agli eredi del socio ### a seguito della apertura della successione dello stesso era pari a € 300.000,00 e che la società si sarebbe impegnata a liquidare la quota agli eredi entro il giorno 30.04.2008; al fine di conseguire la liquidità necessaria per la corresponsione di quanto precede agli eredi, la società avrebbe ceduto a terzi la proprietà degli immobili di proprietà della stessa situati in #### e in #### n. 54 (doc. 2 attore - scrittura privata stipulata in data ###). 
Successivamente, con scrittura privata sottoscritta in data ### le medesime parti hanno stipulato un'ulteriore accordo al fine di definire i rapporti successori tra gli eredi e transigere ogni reciproca pretesa relativamente alla successione del defunto ### prevedendo espressamente che la predetta scrittura avesse effetto integralmente novativo rispetto alla scrittura sottoscritta in data ### di cui precede (doc. 3 attore - scrittura privata del 14.08.2008). 
Più nello specifico, mediante la scrittura privata da ultimo richiamata ### si è impegnato a ### n. 1635/2020 pubbl. il ### sottoscrivere con la società ### s.p.a. un accordo quadro, allegato alla scrittura in disamina sub. All. 1 e, contestualmente, a cedere la proprietà pro quota dell'immobile situato in #### n. 122 alle condizioni previste dal citato accordo quadro, a fronte di un corrispettivo, per la propria quota, di € 88.880,00, con compensazione tra il maggior valore delle somme spettanti allo stesso in relazione alla proprietà di tale immobile e le somme pretese dagli altri eredi a titolo di collazione sull'asse ereditario del defunto ### Contestualmente all'atto di vendita del predetto immobile, ### e ### e ### si sono impegnati a corrispondere a ### la somma complessiva di € 261.120,00 per liquidare la sua quota ereditaria e, precisamente, la somma di € 96.120,00 in contanti e/o a mezzo di assegni circolari contestualmente alla sottoscrizione della scrittura, di € 30.000,00 entro il ### e di € 135.000,00 a saldo entro il ###. 
Mediante la sottoscrizione della citata scrittura le parti hanno convenuto di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra con reciproca rinuncia ad ogni ragione, diritto e azione in relazione alla successione di ### fuorché relativamente alle proprietà comuni site in ### e in ### In data ###, in adempimento di quanto convenuto nella scrittura privata ora esaminata, #### e ### e ### hanno stipulato con ### s.p.a. un accordo quadro (doc. 1 attore e doc. 1 convenuta - accordo quadro del 15.05.2008), mediante il quale hanno stabilito di cedere alla ### la proprietà dell'immobile situato in #### n. 122 nonché la titolarità delle quote della società ### s.r.l. in liquidazione e ### s.r.l. per il corrispettivo netto complessivo di € 1.100.000,00 così suddiviso: € 88.888,00 da corrispondere a ### a mezzo di assegni circolari; € 111.120,00 a #### e ### mediante assegni circolari cointestati; € 450.000,00 a ### mediante assegni di conto, la quale si è impegnata a stipulare per sé o per persona da nominare due atti di compravendita di un immobile e di un box situati in #### n. 22 per la somma complessiva di € 450.000,00; € 450.000,00 mediante assegni circolari cointestati a #### e ### i quali si sono impegnati a stipulare tre atti di compravendita per sé o per persona da nominare per tre immobili situati in ### n. 94 (per la somma di € 228.000,00), in ### n. 40 (per la somma di € 10.000,00), in #### n. 2 (per la somma di € 440.000,00). 
A giudizio del Tribunale, mediante la sottoscrizione della scrittura privata del 14.05.2008 gli eredi di ### hanno concluso una transazione relativamente ai diritti a loro derivanti dalla successione del de cuius e convenuto di dividere parzialmente l'asse ereditario, stabilendo di conservare la comunione ereditaria sui beni immobili situati nei ### di ### e di ### La divisione parziale dell'asse prevedeva, da un lato, la liquidazione della quota del fratello ### e, dall'altro, la stipulazione di un accordo quadro con ### s.p.a. al fine di alienare il compendio ereditario che le parti hanno deciso di dividere. 
Sotto tale profilo, gli eredi hanno puntualmente dato esecuzione a quanto convenuto nella scrittura privata del giorno 14.05.2008, stipulando con la ### spa l'accordo quadro ivi contemplato e liquidato a favore del fratello ### la quota ereditaria ivi quantificata.  ### n. 1635/2020 pubbl. il ###
Tali circostanze sono state pacificamente riconosciute da entrambe le parti nei propri atti difensivi. 
La scrittura transattiva del giorno 14.05.2008 non prevedeva altri rapporti di dare e avere tra gli eredi. 
Né l'attore ha dedotto un inadempimento delle parti rispetto al contenuto dell'accordo quadro stipulato con ### s.p.a., considerato che, come risulta dall'estratto di conto corrente cointestato a ### e ### e ### presso ### (doc. 4 attore), le somme derivanti dalla predetta transazione sono state accreditate dalla società acquirente sul predetto conto, circostanza peraltro non contestata da alcuna delle parti. 
Ciò che l'attore contesta è che le somme ivi accreditate siano state utilizzate difformemente dagli accordi raggiunti dalle parti per quanto riguarda la posizione di #### la prospettazione attorea, più precisamente, le somme derivanti dalle cessioni a ### avrebbero dovuto essere divise - fatta eccezione per ### già liquidato dagli altre tre eredi - tenuto conto delle quote di titolarità della società ### della CSM ### s.r.l. e della Villa di ### situata in ### n. 122. Le predette quote, d'altronde, sarebbero state indicate dagli eredi stessi nelle premesse sia della scrittura privata del 14.05.2008 sia nell'accordo quadro del 15.05.2008. Contravvenendo a tale previsione ### avrebbe impiegato l'intera somma di € 440.000,00 per l'acquisto dell'immobile di #### n. 2 già occupato dalla convenuta e dalla sua famiglia. 
Tale contestazione è priva di pregio. Nell'ambito dell'accordo quadro sopra richiamato, infatti, ### e ### e ### hanno convenuto le modalità di reimpiego delle somme ricavate dalla vendita di parte dell'asse ereditario alla ### s.p.a. e, precisamente, che la somma di € 111.120,00 fosse versata a #### e ### mediante assegni circolari cointestati; la somma di € 450.000,00 a ### mediante assegni di conto, con impegno della stessa a stipulare per sé o per persona da nominare due atti di compravendita di un immobile e di un box situati in #### n. 22 per la somma complessiva di € 450.000,00; la somma di € 450.000,00 mediante assegni circolari cointestati a #### e ### con impegno degli stessi a stipulare tre atti di compravendita per sé o per persona da nominare per tre immobili situati in #### n. 94 (per la somma di € 228.000,00), in #### 40 (per la somma di € 10.000,00), in #### n. 2 (per la somma di € 440.000,00). 
Dall'esame dell'estratto di conto corrente cointestato a ### e ### e ### presso ### (doc. 4 attore) è emerso che in data ### sul predetto conto è stata accreditata la somma di € 1.011.000,00 e che, in pari data, è stata corrisposta la somma di € 440.000,00 a ### s.p.a. quale corrispettivo della convenuta cessione dell'immobile di ### (v. causale di versamento “vs disposizione a favore di -#### 15/05/2008) e di € 10.000,00 a ### spa quale corrispettivo della convenuta cessione dell'immobile di ### (v. causale di versamento “vs disposizione a favore di -### FOSCVFB 15/05/2008). 
Né nell'accordo quadro in oggetto né tanto meno nella scrittura privata del giorno 14.05.2008 gli eredi hanno stabilito chi dovesse stipulare gli atti di compravendita relativi agli immobili situati in #### n. 1635/2020 pubbl. il #### n. 94, in #### n. 40 e in #### n. 2. La somma versata sul conto corrente cointestato ai tre eredi per € 450.000,00, d'altronde, non era sufficiente a consentire agli stessi di stipulare gli atti di compravendita in oggetto al valore indicato nella scrittura privata, complessivamente per € 678.000,00.  ###, sul quale gravava il relativo onere della prova, non ha provato l'esistenza di accordi ulteriori tra gli eredi relativi a un diverso impiego delle somme ritratte dalla vendita dei beni rientranti nell'asse ereditario (fatta eccezione per gli immobili di ### e di ###.  ###, è lo stesso attore ad affermare che sia lui che ### hanno acconsentito all'impiego della somma di € 440.000,00 da parte di ### per l'acquisto dell'immobile di #### n. 2 ove la stessa già abitava con la propria famiglia, sebbene con l'accordo implicito che la stessa contraesse un mutuo al fine di adempiere all'obbligo di liquidare la quota ereditaria di ### di cui si dirà infra. 
La domanda di ### avente ad oggetto l'accertamento di un diritto di credito nei confronti di ### per l'importo di € 92.222,22, in conclusione, deve essere rigettata, in quanto né nella scrittura privata del 14.05.2008 stipulata tra gli eredi né nell'accordo quadro del 15.08.2008 stipulato tra gli eredi e ### s.p.a. è stato disposto il versamento di somme di denaro a favore di ### da parte di ### V. Deve, a questo punto, essere decisa la domanda avanzata da ### a che sia accertata la sussistenza di un diritto di credito nei confronti della convenuta in relazione alle somme da lui trasferite a ### per il saldo del mutuo dalla stessa contratto per estinguere l'obbligazione nei confronti del fratello ### in dipendenza della scrittura privata del 14.05.2008.  ### la prospettazione attorea l'obbligazione di corrispondere ad ### la somma di € 135.000,00 stabilita dagli eredi nella scrittura privata del 14.05.2008 sarebbe stata assunta dalla sola ### considerato che ### e la madre avrebbero acconsentito che la convenuta utilizzasse la somma di € 440.000,00 accreditata sul conto corrente cointestato ai tre eredi per acquistare l'immobile di #### n. 2 ove la stessa già abitava con la propria famiglia. ###, nondimeno, per mera benevolenza fraterna avrebbe trasferito sul conto corrente intestato alla sorella presso ### somme di denaro per complessivi € 35.360,00 al fine di consentirle di adempiere all'obbligo restitutorio nei confronti della ### senza per questo rinunciare alla restituzione di quanto versato. 
La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda avversaria deducendo la natura solidale dell'obbligazione assunta nei confronti del fratello ### da parte degli eredi e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore alla restituzione a suo favore della quota parte di debito riferibile a ### e saldata da ### La convenuta, infatti, avrebbe stipulato un mutuo al fine di trasferire ad ### la residua somma di € 135.000,00 pattuita nell'ambito della scrittura privata del 14.05.2008 solo in quanto a ciò richiesta dal fratello ### che l'avrebbe poi rassicurata circa il fatto che il debito assunto sarebbe stato ripianato sia da lui che dalla madre. 
Contestava, nel merito, che ### le avesse mai rimborsato la parte del debito su di lui gravante e chiedeva pertanto la restituzione delle somme da lei trasferite alla #### n. 1635/2020 pubbl. il ###
Dall'esame della scrittura privata del giorno 14.05.2008 è emerso che ### e ### e ### si sono impegnati a corrispondere a ### la somma complessiva di € 261.120,00 per liquidare la sua quota ereditaria e, precisamente, la somma di € 96.120,00 in contanti e/o a mezzo di assegni circolari contestualmente alla sottoscrizione della scrittura, di € 30.000,00 entro il ### e il saldo di € 135.000,00 entro il ###. 
Costituisce circostanza non contestata da alcune delle parti e, come tale, provata, quella per cui ### abbia stipulato un mutuo con ### al fine di trasferire al fratello ### la somma di € 135.000,00 a saldo della liquidazione della quota ereditaria. 
Costituisce, al contrario, circostanza contestata dalle parti la natura solidale dell'obbligazione di cui precede e, di conseguenza, l'avvenuto adempimento della predetta ad opera delle parti in causa. 
Giova rammentare come a norma dell'art. 1292 c.c. l'obbligazione è solidale quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, fatta salve espresse deroghe legislative ovvero diversi accordi tra le parti che devono essere oggetto di specifica prova da parte di colui che intenda provare la natura parziaria del rapporto. In mancanza di prova contraria, l'obbligazione assunta da una pluralità di soggetti si presume solidale e il pagamento da parte di uno solo dei debitori in solido libera gli altri, fatta salva la divisione interna e salvo che il debito sia stato assunto nell'esclusivo interesse di uno di essi. 
Tanto premesso, a giudizio del Tribunale l'obbligo di ### e ### e ### di corrispondere a ### la residua somma di € 135.000,00 per liquidare la sua quota ereditaria costituisce una obbligazione solidale. 
Nella scrittura privata del 14.05.2008 più volte richiamata, infatti, ### e ### e ### si sono obbligati tutti alla medesima prestazione - ovverosia la liquidazione della quota a favore del fratello ### - né può dirsi che l'obbligazione sia stata assunta nell'esclusivo interesse di uno di essi.  ### sul quale gravava la relativa prova, non ha provato l'esistenza di un accordo tra i debitori affinché l'obbligazione fosse assunta dalla sola ### non avendo articolato capitoli di prova ammissibili al riguardo. 
Tenuto conto di quanto precede, pertanto, il debito si è diviso nei rapporti interni tra tutti i coeredi, con obbligo a carico di ciascuno di essi di corrispondere la propria quota corrispondente a 1/3 della somma di € 135.000,00. 
La domanda di accertamento di un diritto di credito di ### nei confronti di ### alla restituzione della somma di € 35.360,00 deve, di conseguenza, essere respinta. 
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, il Tribunale osserva che ### ha affermato di avere trasferito alla convenuta una parte delle somme a lei necessarie per estinguere il mutuo contratto con la ### per l'importo complessivo di € 35.360,00, circostanza contestata da ### Dalle contabili bancarie prodotte dall'attore sub. doc. 6 ed esibite all'udienza del giorno 26.06.2019 è emerso che sul conto personale di ### n. 820704 aperto presso la filiale ### di ### sono stati effettuati versamenti in contanti per la complessiva somma di € 35.780,00 nel periodo ### n. 1635/2020 pubbl. il ### compreso tra il ### e il ###. Più nello specifico le contabili del 03.07.2009, del 10.07.2009, del 27.10.2009 nonché del 03.12.2009 recano l'apposizione della dicitura “da Diego” aggiunta a penna, sottoscrizione non disconosciuta dalla convenuta che afferma di avere personalmente versato il denaro in contestazione sul proprio conto corrente. Ulteriormente, dall'estratto conto della convenuta prodotto unitamente alle contabili si cui sopra è emerso che in data #### ha eseguito un bonifico sul conto corrente della sorella per la somma di € 400,00. 
Il responsabile di sportello della filiale di ### di #### escusso all'udienza del 13.02.2020 ha dichiarato che per procedura interna alla banca solo i titolari del rapporto di conto corrente possono effettuare versamenti sul conto medesimo e che la ricevuta di avvenuta versamento viene rilasciata al titolare del rapporto nel momento in cui è eseguita l'operazione. 
Richiesto di indicare se, tenuto conto del modulo di apertura di conto corrente sottoscritto da ### a lui mostrato in udienza, un altro soggetto avrebbe potuto fare versamenti su quel conto, il testimone ha dichiarato che “a quella data c'era una sola firma non so se successivamente siano state depositate altre firme o cointestazioni. A questa data sicuramente nessun altro soggetto avrebbe potuto fare operazioni.”, salvo poi correggersi e precisare che “considerata la procedura interna direi che nessun altro soggetto avrebbe potuto fare versamenti in contanti su quel conto. Chi non è titolare del conto non può operare sullo stesso. Il documento che mi viene mostrato è una ricevuta di versamento; (…) La frase riportata in epigrafe indica solo la registrazione del pagamento da parte della banca e l'invio di comunicazione all'intestatario del conto.” (verbale di udienza del giorno 13.02.2020).  ### marito di ### sentito alla medesima udienza ha riferito che la moglie era solita conservare presso gli uffici che la ### s.r.l. ha cambiato nel tempo, società dove la moglie lavorava con il fratello ### una cartelletta contenente documenti di famiglia, ma di non avere mai avuto modo di esaminare la documentazione in questione. 
Osserva il Tribunale come, in tema di adempimento delle obbligazioni mediante pagamento di una somma di denaro, opera la presunzione per cui il possesso da parte del debitore del titolo originario del credito - nel caso di specie le ricevute di avvenuto versamento sul c/c intestato a ### di somme di denaro - costituisce prova dell'avvenuto pagamento, essendo onere del creditore provare il contrario (in tal senso Cass. civ. sez. II, ord. n. 3130 del 08.02.2018 nonché sez. I, sent. n. 13462 del 03.06.2010). 
Il possesso da parte di ### dei documenti attestanti il versamento delle somme sul conto corrente di ### (prodotti dall'attore sub doc. 6) costituisce pertanto la prova dell'avvenuto versamento di somme in contanti sul conto corrente intestato a ### presso ### e spetta a ### provare che tale versamento è stato eseguito dalla stessa. 
A giudizio del Tribunale la convenuta non ha assolto l'onere probatorio contrario su di lei gravante, non avendo dimostrato la ragione del possesso dei predetti documenti da parte dell'attore né la provenienza della provvista necessaria per effettuare i versamenti in contestazione. 
Sotto il primo profilo nessun rilievo può accordarsi alla deposizione di ### considerato che il testimone ha dichiarato che la moglie gli aveva riferito di tenere una cartelletta contenente documenti relativi alla famiglia negli uffici della ### s.r.l. ma di non avere mai avuto conoscenza del ### n. 1635/2020 pubbl. il ### contenuto di tali documenti. 
Neppure può accordarsi rilievo alla deposizione del testimone ### al fine di escludere che ### abbia versato delle somme di denaro sul conto corrente intestato alla sorella ### Il testimone, infatti, ha lavorato allo sportello solo negli anni 1993 - 1996, peraltro mai nella filiale di ### dove è stato trasferito nell'anno 2019, non anche negli anni a cui risalgono i versamenti in contestazione. Lo stesso, d'altronde, ha riferito che l'impossibilità per un soggetto privo della titolarità di un rapporto di conto corrente di effettuare versamenti su quel conto deriva da una prassi interna alla ### non già da disposizioni scritte, motivo per il quale lo stesso teste in termini dubitativi ha dichiarato che “considerata la procedura interna direi che nessun altro soggetto avrebbe potuto fare versamenti in contanti su quel conto”. 
La contabile bancaria di avvenuto versamento recante la data del 21.02.2013, peraltro, è indirizzata a ### a dimostrazione del fatto che anche un soggetto non titolare del rapporto di conto corrente poteva operare sul medesimo.  ### sulla quale gravava l'onere di provare la riferibilità a sé della provvista necessaria per effettuare sul proprio conto corrente i versamenti in denaro in contestazione, non ne ha dimostrato la provenienza. 
Risulta, di conseguenza, provato che ### ha versato a ### la somma di € 35.360,00 a fronte della somma di € 45,000,00, oltre interessi dal pagamento al saldo, a lei dovuta a titolo di regresso rispetto alla obbligazione solidale assunta nei confronti del fratello ### Deve, in conclusione, essere accolta la domanda riconvenzionale formulata da ### limitatamente alla somma di € 9.640,00, oltre agli interessi dal dovuto al saldo, tenuto conto dell'avvenuto adempimento pro quota della obbligazione da parte dell'attore. 
VI. Quanto alla domanda avanzata da ### all'accertamento di un diritto di credito nei confronti della convenuta in relazione alla somma di € 2.475,00 quale quota parte delle spese di successione di ### sostenute dall'attore, in virtù della scrittura privata del giorno 14.08.2008 (punti nn. 4 e 5) le parti hanno espressamente convenuto di avere reciprocamente transatto e definito ogni reciproca pretesa relativamente ai loro rapporti derivanti dalla successione del defunto ### Ne consegue che le pretese attoree in relazione alle spese di successione sono coperte dalla transazione. 
VII. Quanto, infine, alla domanda di ### a che sia accertata l'esistenza di un credito nei confronti del fratello ### per la somma di € 3.000,00 dalla stessa versata a favore della ### s.a.s.  per ripianare una esposizione debitoria della società medesima, il Tribunale osserva che dalla documentazione prodotta in atti dalla convenuta è emerso che ### e ### hanno contratto un finanziamento con ### s.p.a. per conto della società in questione - della quale il primo era socio accomandatario e la seconda accomandante - costituendosi entrambi fideiussori per l'adempimento dell'obbligo di restituire la somma mutuata (doc. 11 convenuta). ### in mancanza di adempimento da parte del fratello, ha saldato l'intera posizione debitoria - come definita in virtù di accordi con la banca mutuante - per la somma di € 3.000,00, come risulta dalla quietanza del 10.10.2018 all'uopo rilasciata dalla società ### quale mandataria di ### s.p.a.  ### n. 1635/2020 pubbl. il #### fideiussoria assunta da ### e ### a favore della ### s.a.s. e nei confronti di ### s.p.a. è solidale, afferendo allo stesso rapporto, dovendo escludersi sulla base dei documenti in atti (doc. 11 convenuta) e dei principi generali in materia di obbligazioni solidali anzi richiamati che l'obbligazione sia stata assunta nell'interesse di uno solo dei debitori, considerato che tanto ### quanto ### erano soci dekka ### s.a.s. 
Ne consegue che ### è creditrice nei confronti del fratello ### per la restituzione della somma di € 1.500,00, pari al 50% di quella versata alla società ### quale mandataria di ### s.p.a. dalla convenuta. 
Deve, in conclusione, essere accolta la domanda riconvenzionale di ### di condanna dell'attore alla restituzione a suo favore delle somme da lei versate alla società ### quale mandataria di ### s.p.a. limitatamente all'importo di € 1.500,00. 
VIII. Quanto, infine, alla domanda di cancellazione delle espressioni sconvenienti e offensive, peraltro non riproposta da ### nel foglio di precisazione delle conclusioni, deve osservarsi che la disposizione di cui all'art. 89 c.p.c conferisce al giudice il potere di disporre la cancellazione delle espressioni riportate negli scritti difensivi a condizione che le stesse eccedendo palesemente i limiti di una corretta e decorosa manifestazione di dissenso, così integrando un abuso del diritto di difesa della parte (in tal senso cfr. Cass. civ. sent. n. 25250 del 29.11.2006 nonché n. 5677 del 16.03.2005). 
La domanda avanzata dall'attore è eccessivamente generica e, come tale, il Tribunale non ha la possibilità di valutare la natura asseritamente offensiva di espressioni impiegate dalla convenuta nei propri scritti difensivi. 
La domanda dell'attore, in conclusione, deve essere respinta. 
IX. Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e della attività processuale svolta, devono essere poste a carico di ### in ossequio al principio di soccombenza. 
Deve, di conseguenza, essere respinta la domanda di ### a che la convenuta sia condannata al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ai sensi all'art. 96 c.p.c.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 11507/2018 promossa da ### nei confronti di ### con atto di citazione notificato il ###, rigettata e disattesa ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede: I) Rigetta le domande di ### II) ### al pagamento a favore di ### della somma di € 9.640,00, oltre interessi dalla scadenza al saldo, in relazione alla restituzione del mutuo da lei contratto con ### per la somma di € 135.000,00; III) ### al pagamento a favore di ### della somma di € 1.500,00, oltre interessi dalla scadenza al saldo, in relazione al pagamento da parte della convenuta della somma di € 3.000,00 a favore della società ### s.p.a.; IV) Rigetta le domande formulate ai sensi degli artt. 89 e 96 c.p.c. da #### n. 1635/2020 pubbl. il ###
IV) ### alla refusione a ### della spese di lite che si liquidano in € 7.795,00 per compensi, oltre a IVA e cpa come per legge. 
Così deciso in ### in data 2 dicembre 2020 

Il Giudice
dott. ### n. 1635/2020 pubbl. il ###


causa n. 11507/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Rovagnati Aldo Mario, Filauro Camilla

M
1

Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sentenza n. 138/2025 del 11-02-2025

... responsabile nonché legale rappresentante ### è deceduto nel 2017 e che tuttavia, in tali ipotesi, pur essendo la dichiarazione di liquidazione giudiziale preclusa per quest'ultimo, ciò non intacca il procedimento per la liquidazione giudiziale a carico della società (si v. sul punto Tribunale di Udine, 14 gennaio 2011: ###ipotesi in cui sussistano i presupposti per la dichiarazione di fallimento di una società in accomandita semplice, ma il socio accomandatario sia deceduto oltre un anno prima della dichiarazione di fallimento, va dichiarato il fallimento della sola società). § II.5) La motivazione della sentenza reclamata, corretta ed esaustiva, è immune dalle censure prospettate dal reclamante e contestate in termini pertinenti e convincenti da entrambe le parti reclamate, le cui rispettive controdeduzioni meritano di essere condivise. II.5.1) In via preliminare, deve essere ribadito che il reclamante non ha contestato né l'insolvenza né le soglie dimensionali, ma esclusivamente l'insussistenza di ulteriori condizioni per dichiarare la liquidazione giudiziale, eccependo la cessazione dell'impresa da oltre 10 anni nonché la morte del socio illimitatamente responsabile da (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di ### civile R.G. 425/2024 La Corte d'Appello di ###, ###, composta dai ### - Dott. ssa ### - Dott. ### - Dott. ### relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di reclamo a liquidazione giudiziale iscritta al n. 425/2024 R.G., vertente tra #### nato a ### il ### C.F.  ###, personalmente nonché quale socio superstite della società ### di ### e ### S.n.c., in #### n. 466, P.I. ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### (fax 0965.1875404 - pec: ### - C.F. ###), - ### - contro ### della #### E ### - S.N.C., CF ###, con sede in ### 625; nonché del ### - C.F.  ###, in persona del suo curatore ### FERRARO, nata a ### il ### c.f.: ###, elettivamente domiciliat ###/G presso lo studio dell'avv. ### (###), pec: ### - fax 0965.891904, - ### - pag. 2/11 ### S.R.L., C.F. e P. Iva ###, con sede ###Napoli ### alla ### n. 5 -80142 e sede amministrativa/operativa in #### alla ### snc -80035, in persona del suo amm.re unico e legale rapp.te p.t., sig. ### rappresentata e difesa dall'avv. ### del ### di ### C.F. ### - elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in #### alla ### n. 12-80047, fax 081.827.33.56, pec: ###, - ### - OGGETTO: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di ### di ### 11/2024, pubblicata il ###, nel procedimento n. 54/2023 R.G., con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della ### di ### e ### S.N.C. nonché del suo socio sig. #### su ricorso presentato dalla ### S.R.L. 
Data comunicazione al P.M. presso la ### di ### in data ###.  *** 
Conclusioni delle parti ### in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte.  *** 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.  - Con ricorso iscritto il ###, la ### S.R.L. ha chiesto al Tribunale di ### ex art. 38 CCII, l'apertura della liquidazione giudiziale della ### di ### e ### S.N.C. nonché del suo socio sig.  #### (così instaurando il proc. n. 54/2023 R.G.).  - Con comparsa depositata il ### la ### di ### e ### S.N.C., in persona del suo socio superstite sig. ###, si è costituita rappresentando la perdurante inattività della società, asseritamente cessata con pag. 3/11 comunicazione unica alla ### delle imprese di ### in data ### e chiedendo un breve differimento dell'udienza al fine di reperire e produrre eventuale documentazione: - ### n. 11/2024, pubblicata il ###, il Tribunale di ### di ### ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della ### di ### e ### S.N.C. nonché del suo socio sig. #### su ricorso presentato dalla ### S.R.L., assumendo le relative statuizioni.  - Con ricorso iscritto il ###, #### ha proposto reclamo ex art. 51 CCII, avverso detta sentenza, adducendo i motivi che saranno di seguito meglio indicati e ne ha chiesto la totale riforma, con declaratoria di non ammissibilità della procedura di liquidazione giudiziale, sia per la ### di ### e ### S.n.c., sia per il socio superstite ###, con vittoria di spese e competenza di giudizio da distrarsi ai sensi della legge professionale.  - ### in persona del ### si è costituita nel presente giudizio di impugnazione, con comparsa di costituzione e risposta depositata il ###, alla quale si rimanda, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze in favore della curatela, ammessa la patrocino a spese dello Stato ai sensi dell'art. 144 T.U. spese di giustizia.  - la C.S. ### in persona del suo legale rappresentante p.t., si costituita nel presente giudizio di impugnazione, con comparsa di costituzione e risposta depositata il ###, alla quale si rimanda, chiedendo il rigetto del reclamo, con ogni conseguente provvedimento e con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.  - Tutte le parti hanno depositato note scritte, rassegnando le rispettive conclusioni, alle quali si rimanda.  - La causa è stata quindi assunta in decisione e viene decisa con la presente sentenza. 
§ II. Il reclamo è infondato e deve essere rigettato, per le ragioni di seguito spiegate. 
II.1) Con l'atto di reclamo, ### ha premesso di avere dedotto, nel giudizio di primo grado, le seguenti circostanze: - che già il proprio fratello ### deceduto in ### il ###, amministratore e legale rappresentante della ### aveva pag. 4/11 dichiarato la cessazione dell'impresa con comunicazione unica alla ### di ### in data ###; - che dal 20.12.2017, data della morte del socio amministratore ### la s.n.c. non fu più tale, non essendo più stata costituita la pluralità dei soci, anche a fronte del fatto che ben tre anni prima del decesso la stessa società aveva cessato ogni attività; - che, alla data di apertura della liquidazione giudiziale, pertanto, la ### di ### e ### estintasi nel 2017 per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nei sei mesi successivi la morte del socio, non operava già da circa 10 anni; - che tutti gli eredi del compianto ### avevano da tempo rinunciato all'eredità, con atti regolarmente pubblicati dall'### delle ### e mai opposti e/o revocati. 
Ciò nonostante, ad avviso del reclamante, il Tribunale avrebbe omesso un attento vaglio a delle condizioni di cui all'art. 33 C.C.I. emettendo una sentenza ingiusta. 
Ha quindi specificato i motivi di doglianza, rilevando che la società di persone, che ha un regime giuridico radicalmente differente dalle società di capitali, è stata dichiarata formalmente cessata con comunicazione unica al ### il ### indirizzata anche agli enti preposti quali l'### delle ### e la ### Ha poi ribadito che dopo il decesso ### amministratore e socio della ### S.n.c., avvenuto in data ###, non fu più costituita la pluralità dei soci. 
Ha altresì rilevato che lo stato di insolvenza era da tempo ben noto al creditore procedente, come evincibile dal decreto ingiuntivo azionato, emesso dal Tribunale di Napoli nel 2017. 
Tenuto conto di tali circostanze, ad avviso del reclamante, applicando correttamente l'art.  33 C.C.I. commi 1 e 3, il Tribunale non avrebbe dovuto dichiarare alcuna liquidazione giudiziale e, in ogni caso, non avrebbe dovuto non estendere la liquidazione giudiziale al socio superstite, non avendo quest'ultimo mai svolto attività di impresa, almeno dal 2014 e soprattutto dopo la morte del fratello avvenuta nel 2017. 
§ II.2) ### si è costituita nel presente grado di giudizio rilevando il carattere ingannevole della ricostruzione di fatto e l'erroneità della ricostruzione prospettate dal reclamante. pag. 5/11 In primo luogo, la ### ha controdedotto che il reclamante ha documentato la presunta comunicazione di cessazione dell'attività di impresa allegando una “dichiarazione_cessazione_impresa” datata 27 maggio 2014 a firma del sig. ### Ha quindi osservato che, ad onta di tale affermazione, la documentazione versata in atti è relativa alla cessazione dell'attività in alcune unità locali della società, sicché non corrisponderebbe al vero che l'impresa sarebbe cessata nel 2014. 
Con riferimento al profilo della mancata ricostituzione della pluralità di soci in seguito al decesso del signor ### la ### ha evidenziato l'erroneità della ricostruzione giuridica compiuta da controparte evidenziando che il verificarsi di una causa di scioglimento della società non comporta l'estinzione dell'ente, bensì l'instaurazione del procedimento di liquidazione, al cui esito potrà seguire l'estinzione (citando Cass. n. 16288/2009); ha poi fornito ulteriori riferimenti giurisprudenziali secondo cui “La mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, pur provocando una causa di scioglimento, non determina di per sé l'estinzione della società di persone che, quindi, continua ad esistere.” (richiamando Cass. 3 gennaio 2023 n. 74; Cass. n. 27189 del 22/12/2014; Cass. 14/01/2016, n. 501). 
Ha poi rilevato che, una volta decorso il termine semestrale previsto nell'art. 2272, n. 4, c.c., il socio superstite, si trova di fronte alle seguenti alternative: - procedere alla cancellazione della società dal registro delle imprese previa liquidazione dei creditori; - o, qualora il socio intenda proseguire l'attività d'impresa conservando la continuità dei rapporti giuridici facenti capo alla società rimasta unipersonale, procedere alla trasformazione in un altro tipo di ente per il quale è ammessa la partecipazione di un solo soggetto. In mancanza, si verifica l'esistenza di fatto di una società unipersonale a tempo indeterminato, essendo la giurisprudenza univoca nell'affermare che, se la società di persone non viene ricostituita nel termine di sei mesi, ciò non determina alcuna modificazione soggettiva dei rapporti facenti capo all'ente, la titolarità dei quali si concentra nell'unico socio rimasto (richiamado Cass. 3269.2003). 
Per mero scrupolo difensivo, la ### ha poi rappresentato che, anche a voler accedere alla erronea tesi di controparte, secondo cui la società ### a seguito della mancata ricostituzione della pluralità dei soci, sarebbe divenuta una impresa individuale (pur senza, formalizzare tale trasformazione), a nulla rileverebbero le circostanze rappresentate e non documentate dal reclamante, secondo cui il sig. ### non avrebbe più svolto alcuna attività commerciale a far data dal 2014, in quanto " pag. 6/11 termine di un anno, entro il quale l'imprenditore individuale che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito ai sensi dell'art. 10 L. fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007), decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività" (citando Cass. 21/04/2016, n. 8092, Conf. 
Cass. 17/07/2012, n. 12214; Cass. 21/11/2011, n. 24431). 
Ha infine rilevato che il codice della crisi al comma 3 dell'art 33 (conformemente a quanto disposto dall'art. 10 LF) riserva solo al creditore e al pubblico ministero la facoltà di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività in caso di impresa e richiamato l'art. 2291 del codice civile statuisce che nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali essendo la responsabilità strettamente legata alla qualità di socio e del tutto disancorata dalla qualità di amministratore. 
§ II.3) ###.S. ### con comparsa di costituzione nel presente grado, ha rilevato quanto segue. 
Con riferimento alla presunta cessazione di fatto dell'attività nell'anno 2014, è provato documentalmente, né tantomeno risulta contestato ex adverso, che la ### di ### e ### S.N.C. non è stata mai cancellata dal Registro delle ### (v. Visura camerale, ###2). ### quanto evidenziato dalla reclamata, dal documento versato in atti dal reclamante, ove effettivamente esistente non essendo stato prodotto il relativo file eml, non risulta la cessazione dell'attività di impresa, ma l'intervenuto affitto di ramo d'azienda del 15/05/2014, che non riguardava però le altre sedi dell'impresa, tant'è che alla pagina 5 della visura camerale si legge ad esempio che la ### S.N.C. ha anche una terza sede ###### alla ### 28/B per la quale nessuna cessazione di attività era stata mai comunicata (v. All.2). Peraltro, la tesi del reclamante sarebbe sconfessata anche dal verbale di pignoramento mobiliare eseguito in data 12 agosto 2022 presso la sede ###### allorquando il sig. ### della ### dichiarava all'### testualmente che “Il deposito dove ho tutta la merce, trovasi in via ### S. ### Qui, nel punto vendita, c'è pochissima merce” (v. all.3). pag. 7/11 Avuto riguardo alle conseguenze della morte del socio della S.N.C., anche la C.S. il verificarsi di una causa di scioglimento della società non comporta l'estinzione dell'ente, bensì l'instaurazione del procedimento di liquidazione, al cui esito potrà seguire l'estinzione (Cass. n. 16288/2009). Di regola, si procederà alla nomina di uno o più liquidatori con il compito di definire i rapporti giuridici con i terzi e assegnare l'eventuale residuo attivo al socio superstite, tuttavia, al venir meno della pluralità dei soci può far seguito anche la prosecuzione dell'attività in capo al socio cosiddetto superstite, come avvenuto nel caso di specie. Può dunque accadere che la società continui a tempo indeterminato con unico socio, proprio perché l'unipersonalità della compagine sociale è causa di scioglimento della società ma non della sua estinzione (Cass. Sent. n. 27189 del 2014; Cass., Sez. 2, Ordin. n. 24400 del 2018). Quest'ultima si verifica soltanto in seguito alla cancellazione della società dal registro delle imprese (con efficacia dichiarativa. 
Cass., Ordin. n. 24746 del 2018; Cass. Ordin. n. ### del 2019). 
Sullo stato di insolvenza della debitrice, la stessa C.S. ### ha osservato che la ### S.N.C. non ha dimostrato né ha contestato di essere un'impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I. e che la mancanza delle scritture contabili, a differenza di quanto affermato dalla reclamante, oltre a non poter essere considerata elemento di prova di cessazione dell'attività, depone piuttosto contro il deducente. Ha quindi osservato che, nella specie, risultano superati anche i limiti di cui all'art. 49 C.C.I.I. poiché dall'istruttoria è emerso che i debiti scaduti e non pagati sono risultati superiori alla soglia degli € 30.000, essendo il solo credito della ricorrente pari a complessivi € 35.876,19, oltre ad un consistente ammontare di debiti fiscali e verso l'### § II.4) Passati in rassegna i motivi di reclamo e le controdeduzioni delle parti reclamate, giova precisare che la sentenza la sentenza di primo grado ha correttamente rilevato che la società debitrice si è costituita in giudizio non contestando né l'insolvenza né le soglie dimensionali, ma esclusivamente il seguente duplice profilo dell'insussistenza delle condizioni per dichiarare la liquidazione giudiziale per cessazione dell'impresa da oltre 10 anni nonché per morte del socio illimitatamente responsabile da oltre un anno. Ha quindi affermato che entrambi gli aspetti evidenziati risultano infondati. Quanto al primo, ha osservato che l'art. 33 CCI precisa che: “La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata pag. 8/11 anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese”. La norma è dunque chiara nel sancire la totale irrilevanza della cessazione di fatto dell'impresa. Quanto al secondo profilo, ha osservato che il contraddittorio è stato regolarmente instaurato con gli eredi, che effettivamente il socio illimitatamente responsabile nonché legale rappresentante ### è deceduto nel 2017 e che tuttavia, in tali ipotesi, pur essendo la dichiarazione di liquidazione giudiziale preclusa per quest'ultimo, ciò non intacca il procedimento per la liquidazione giudiziale a carico della società (si v. sul punto Tribunale di Udine, 14 gennaio 2011: ###ipotesi in cui sussistano i presupposti per la dichiarazione di fallimento di una società in accomandita semplice, ma il socio accomandatario sia deceduto oltre un anno prima della dichiarazione di fallimento, va dichiarato il fallimento della sola società). 
§ II.5) La motivazione della sentenza reclamata, corretta ed esaustiva, è immune dalle censure prospettate dal reclamante e contestate in termini pertinenti e convincenti da entrambe le parti reclamate, le cui rispettive controdeduzioni meritano di essere condivise. 
II.5.1) In via preliminare, deve essere ribadito che il reclamante non ha contestato né l'insolvenza né le soglie dimensionali, ma esclusivamente l'insussistenza di ulteriori condizioni per dichiarare la liquidazione giudiziale, eccependo la cessazione dell'impresa da oltre 10 anni nonché la morte del socio illimitatamente responsabile da oltre un anno. 
In primo luogo, deve essere respinto il rilievo del reclamante secondo cui l'attività di impresa sarebbe cessata nell'anno 2014, a seguito della comunicazione unica alla #### di ### in data ###. Invero, come dedotto anche dalle parti reclamate, tale affermazione risulta erronea e fuorviante, posto che nel relativo documento versato in atti dalla stessa parte odierna reclamante (e pertanto comunque idoneo a provare circostanze a questa sfavorevoli a prescindere dalla mancata produzione del relativo file eml dedotta dalla C.S. ### si legge testualmente: “… con la presente comunico la cessata attività commerciale dei sottoelencati esercizi avvenuta per affitto d'azienda in data ###. - ### n. 625 Autorizzazione n. 6702 del 04/02/1992 - ### n. 466 - Dia del 30/04/2001”. Il fatto che la cessazione dell'attività commerciale oggetto di comunicazione riguardasse le due unità locali ivi indicate e non l'intera azienda (della quale si era ceduto soltanto un ramo) trova pag. 9/11 riscontro anche nella visura rilasciata dalla ### di ### al cui punto 7 è indicata un'ulteriore unità locale sita in ### via ### n. 28 e dalla circostanza, evidenziata dalla stessa C.S. ### che il medesimo ### odierno reclamante, nel citato verbale di pignoramento mobiliare eseguito in data 12 agosto 2022 presso la sede ###### allorquando il sig. ### della ### dichiarava all'### testualmente che “Il deposito dove ho tutta la merce, trovasi in via ### S.  ### Qui, nel punto vendita, c'è pochissima merce”. 
II.5.2) Parimenti infondate sono le doglianze del reclamante in merito alla mancata ricostituzione della pluralità di soci a seguito del decesso di ### avvenuto il ###, e dalla quale avrebbero dovuto trarsi le opportune conseguenze in tema di cessazione dell'impresa. Anche su questo punto, invece, meritano di essere condivise le controdeduzioni delle parti reclamate, dovendosi convenire che, in tema di società di persone (nella specie, società in nome collettivo), la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi non determina l'estinzione, ma solamente lo scioglimento della società e la liquidazione e, pertanto, la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conserva il proprio originario centro di imputazione. (Cass. n. 27189 del 22/12/2014; Cass. 14/01/2016, 501) e che, in mancanza, si verifica l'esistenza di fatto di una società unipersonale a tempo indeterminato, essendo la giurisprudenza univoca nell'affermare che, se la società di persone non viene ricostituita nel termine di sei mesi, ciò non determina alcuna modificazione soggettiva dei rapporti facenti capo all'ente, la titolarità dei quali si concentra nell'unico socio rimasto (così Cass. Sez. 3, Sent. n. 3269 del 05/03/2003, Rv.  560887 - 01). 
Coerentemente, ne deriva che lo scioglimento di società in nome collettivo non comporta né l'estinzione della società stessa, la quale continua ad esistere, sia pure sostituendo lo scopo liquidatorio a quello lucrativo, né lo scioglimento del rapporto sociale inerente i singoli soci, i quali restano, pertanto, illimitatamente responsabili sino alla cancellazione della società dal registro delle imprese, decorrendo da tale momento il termine di un anno ex art. 10 legge fall. per la dichiarazione di fallimento in estensione dei medesimi soci, al pari della società. (Cass. civ., Sez. 1, Sent. n. 18964 del 08/08/2013, Rv. 627399 - 01). 
Analogamente, il recesso del socio da una società di persone composta da due soli soci (nella specie, una società in nome collettivo) e la mancata ricostituzione della pluralità pag. 10/11 della compagine sociale da parte del socio superstite determinano lo scioglimento della società, ex art. 2272, n. 4, c.c., non già la sua estinzione, con conseguente possibilità della stessa di essere sottoposta a fallimento entro l'anno dall'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 10 l.fall. (Cass. civ., Sez. 1, Sent. n. 501 del 14/01/2016, Rv.638270 - 01). 
A tale ultimo riguardo, poi, è dirimente osservare che, come del resto rilevato nella sentenza reclamata, il dato normativo dell'art. 33 C.C.I., nel prevedere testualmente che “Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese”, sancisce la totale irrilevanza della cessazione di fatto dell'impresa. 
Sarebbe stato, peraltro, onere del socio superstite, odierno reclamante, procedere alla liquidazione e all'estinzione della società di cui trattasi, non potendo egli giovarsi della possibilità di provare aliunde l'effettiva cessazione dell'attività, posto che l'art. 33 comma 3 C.C.I. consente tale facoltà solo al creditore procedente e al pubblico ministero, come da consolidata giurisprudenza secondo cui "Il termine di un anno, entro il quale l'imprenditore individuale che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito ai sensi dell'art. 10 L. fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007), decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività" (Cass. civ., Sez. 1, Sent. n. 8092 del 21/04/2016, Rv. 639316 - 01; conf.  6 - 1, Ord. n. 4409 del 07/03/2016, Rv. 638879 - 01). 
§ III. La regolamentazione delle spese. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese del presente grado di giudizio, stante la conferma della sentenza di primo grado, seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico di parte reclamante. Visto l'art. 4, comma 10 sexies del D.M. 55/2014, alla liquidazione si procede sulla base dei parametri di cui alla tabella n. 12 allegata al predetto D.M. relativa ai giudizi innanzi alla Corte d'appello, scaglione da € 52.001 a € 260.000, facendo riferimento alla misura minima prevista dagli stessi parametri, stante il limitato numero e la modesta complessità delle questioni trattate e non essendosi proceduto ad istruzione in appello, come segue: fase di studio della controversia €1.029,00; fase introduttiva € 709,00; fase istruttoria e/o di trattazione € 1.523,00; fase decisionale, € 1.735,00; per un compenso tabellare pari ad € 4.996,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge, in favore di ciascuna delle parti reclamate e da distrarsi, per quanto di spettanza, in favore dello pag. 11/11 per la ### giudiziale, ammessa al patrocinio ai sensi dell''art. 144 D.P.R.  115/2002, e in favore del procuratore anticipatario per la C.S. ### ai sensi dell'art. 93 c.p.c. 
IV.- Trattandosi, poi, di gravame proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e 561, della ### n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. 
V.- Visto, infine, l'art. 51, comma ### C.C.I.I., occorre altresì mandare alla ### per gli adempimenti (di notifica e pubblicitari della presente pronuncia) ivi previsti.  P.Q.M.  la Corte d'Appello di ### definitivamente pronunciando sul reclamo come in epigrafe proposto, così provvede: 1) RIGETTA il reclamo e per l'effetto ### la sentenza impugnata; 2) CONDANNA il reclamante #### alle refusione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge, in favore di ciascuna delle parti reclamate e da distrarsi in favore dello Stato per la ### giudiziale e in favore del procuratore anticipatario per la C.S. ### 3) DÀ ### della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002; 4) DISPONE, ex art. 51, comma ### C.C.I.I., che la presente sentenza venga notificata alle parti, a cura della ### e in via telematica; 5) DISPONE, sempre ex art. 51, comma ### C.C.I.I., che la presente sentenza venga pubblicata e iscritta nel ### delle ### territorialmente competente. 
Così deciso in #### di Consiglio da remoto del 31.1.2025.  ### relatore/estensore

causa n. 425/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Morabito Patrizia Maria Ros, Alessandro Liprino

M

Tribunale di Ferrara, Sentenza n. 1205/2024 del 10-12-2024

... (all'epoca in liquidazione, poi fallita nel 2017) ##### (deceduto prima del deposito del ricorso) e ### hanno prestato, in data 6 gennaio 2008, fideiussione omnibus sino alla concorrenza di euro 1.820.000,00 e in data 17 settembre 2013, unitamente a ### fideiussione specifica per € 300.000,00; • l'importo ingiunto ai garanti è il credito residuo dei finanziamenti; • sussiste### il difetto di legittimazione attiva di ### essendo nulla per indeterminatezza dell'oggetto la procura rilasciata a ### s.p.a., non consentendo di accertare se tra i crediti gestiti vi siano quelli oggetto di causa; • le fideiussioni contengono la "clausola di reviviscenza", quella di "sopravvenienza" e quella di deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c., clausole determinate mediante intesa tra banche, restrittiva della concorrenza, in violazione dell'art. 2 della L. 287/90, rilevata da ### nel 2005 con riferimento alle fideiussioni omnibus nel periodo 2002-2005; • secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la violazione della normativa antitrust comporta la nullità parziale ex art. 1419 c.c. del contratto fideiussorio, applicabile anche alle fideiussioni contratte dopo il periodo analizzato (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FERRARA Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr. ### ha pronunciato, ex art. 281 sexies, III comma, c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2384/2023 promossa da: ### (C.F. ###) ### (C.F. ###) ### (C.F. ###) ### (C.F. ###) rappresentati e difesi dall'Avv. ### del foro di ### con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo PEC del difensore ### contro ### S.R.L. (P.IVA###) in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avv.  ### del foro di ### con domicilio eletto presso lo studio del difensore in ### Letti gli atti di causa; viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'udienza del 6 novembre 2024 e da aversi qui per integralmente riportate; letto l'art. 281 sexies, III comma, c.p.c.  o s s e r v a Con atto di citazione, ritualmente notificato, ##### e ### hanno proposto opposizione avverso il D.I. n. 628/2023 (R.G. 1715/2023) del Tribunale di ### emesso a favore di "### S.r.l." (d'ora in poi, per brevità, ### per mezzo della mandataria "### s.p.a. ### S.p.a" per l'importo di € 513.071,05 (### per soli € 153.148,39) chiedendone la revoca per insussistenza della pretesa creditoria. 
In particolare, gli attori hanno dedotto che: • ICR si è qualificata cessionaria dei crediti vantati da "### di ### di ### S.p.a." nei confronti di "### S.r.l." derivanti dalla concessione di un mutuo fondiario del 07 ottobre 2008 di € 500.000,00 e di un mutuo chirografario del 17 settembre 2013 di € 300.000,00; • a garanzia delle obbligazioni di ### (all'epoca in liquidazione, poi fallita nel 2017) ##### (deceduto prima del deposito del ricorso) e ### hanno prestato, in data 6 gennaio 2008, fideiussione omnibus sino alla concorrenza di euro 1.820.000,00 e in data 17 settembre 2013, unitamente a ### fideiussione specifica per € 300.000,00; • l'importo ingiunto ai garanti è il credito residuo dei finanziamenti; • sussiste### il difetto di legittimazione attiva di ### essendo nulla per indeterminatezza dell'oggetto la procura rilasciata a ### s.p.a., non consentendo di accertare se tra i crediti gestiti vi siano quelli oggetto di causa; • le fideiussioni contengono la "clausola di reviviscenza", quella di "sopravvenienza" e quella di deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c., clausole determinate mediante intesa tra banche, restrittiva della concorrenza, in violazione dell'art. 2 della L. 287/90, rilevata da ### nel 2005 con riferimento alle fideiussioni omnibus nel periodo 2002-2005; • secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la violazione della normativa antitrust comporta la nullità parziale ex art. 1419 c.c. del contratto fideiussorio, applicabile anche alle fideiussioni contratte dopo il periodo analizzato allorquando si dimostri che la prassi anticoncorrenziale si è protratta; • la nullità della clausola derogativa del termine di cui all'art. 1957 c.c. ha comportato la decadenza del diritto della banca di azionare il credito residuo e la conseguente estinzione delle garanzie fideiussorie, non avendo promosso alcuna azione giudiziaria nel termine di sei mesi dalla comunicazione di risoluzione dei contratti di mutuo del 29 giugno 2016; • #### e ### sono qualificabili come consumatori in relazione alle fideiussioni, attesa la loro “estraneità” alla società garantita, sebbene ### e ### fossero soci rispettivamente al 10% e al 14%, ma sprovvisti di poteri gestori; • le clausole di deroga dell'art. 1957 c.c., quella relativa al pagamento a prima richiesta, quelle che pongono gli oneri contrattuali totalmente a carico del debitore e quella della fideiussione del 2008 di esclusione del diritto di regresso e surroga, sono nulle anche in quanto vessatorie con conseguente nullità dei contratti, essendo verosimile che, essendo unilateralmente predisposte, la banca non avrebbe mai sottoscritto le garanzie in mancanza delle predette clausole.   Con specifico riferimento al mutuo del 2008, hanno eccepito che la garanzia si è estinta ex art. 1955 c.c., considerando che la creditrice non è stata ammessa al passivo della ### per l'importo giudizialmente richiesto, in ragione della omessa produzione dei documenti giustificativi della pretesa creditoria, negligenza che ha comportato un pregiudizio per i garanti derivante dal fatto che la banca non ha potuto soddisfarsi sul ricavato della vendita esecutiva.   Quanto, invece, al mutuo chirografario del 2013, gli attori hanno dedotto la mancanza di prova della datio rei, non avendo ICR nel procedimento monitorio depositato documentazione attestante l'effettiva erogazione ed essendo la somma mutuata stata utilizzata unicamente per il ripianamento di precedenti esposizioni debitorie. 
Hanno, infine, dato atto dell'estinzione della garanzia prestata da ### in virtù della mancata consegna della somma mutuata nel termine di 120 giorni indicato quale condizione di operatività della garanzia prestata dalla predetta.   Si è tardivamente costituita ### contro-deducendo puntualmente alle doglianze attoree, evidenziando (ma non formulando un'eccezione espressamente nelle conclusioni) l'incompetenza del tribunale adito in favore di quello delle imprese territorialmente competente, trattandosi di accertamento della violazione della normativa antitrust. 
Ha inoltre eccepito: • l'infondatezza del dedotto difetto di legittimazione attiva, infondatezza provata dalla procura notarile e dall'atto di deposito dei crediti ceduti tra i quali si rinvengono quelli oggetto del giudizio (atto depositato presso il ### stipulante e pubblicato in estratto in G.U., in ossequio alla disciplina di cui all'art. 58 TUB); • l'infondatezza dell'eccezione di nullità in difetto della prova di una intesa anticoncorrenziale a monte del contratto fideiussorio; • la specifica sottoscrizione delle clausole oggetto di causa da parte degli attori; • l'infondatezza dell'eccezione di decadenza data l'attivazione della banca creditrice nel termine dei sei mesi, indicato dall'art. 1957 c.c., con l'invio dell'intimazione di pagamento nel 2016; • l'insussistenza della qualifica di consumatori degli attori - circostanza accertata anche dal giudice del monitorio, che ha richiesto documentazione integrativa - essendo riscontrabile in capo a #### e ### la qualità di soci e il conseguente interesse al finanziamento, e in capo a ### un collegamento con la società garantita dato dal mero fatto di aver prestato una fideiussione a favore della stessa e non per esigenze personali di vita quotidiana; • l'inapplicabilità dell'estinzione di cui all'art. 1955 c.c. avendo la banca attuato tutte le misure finalizzate al recupero del credito, anche in sede di ammissione al passivo della debitrice fallita, al quale è stata difatti ammessa seppure parzialmente tra le domande tardive; • la prova dell'avvenuta erogazione del mutuo chirografario del 2013, trattandosi di contratto con erogazione contestuale alla sottoscrizione ad immediato effetto traslativo, circostanza emergente, peraltro, dalla espressa dichiarazione sottoscritta dai garanti. 
Ha concluso chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento della qualità di debitori garanti degli opponenti.   Il giudice, rigettata l'istanza ex art 648 c.p.c., disposta l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. degli schemi contrattuali di fideiussione omnibus e specifiche delle banche maggiormente rappresentative, ha rinviato all'udienza del 6 novembre 2024 per la discussione orale della causa, riservandosi il deposito delle motivazioni in giorni 30.  ***  1. In ordine al difetto di legittimazione attiva per indeterminatezza della procura.  ### è infondata. 
Il credito azionato è stato oggetto di cessione ex art 58 T.U.B. dall'istituto di credito ad ### la quale ha poi provveduto ad affidare in gestione a ### S.p.a. e successivamente a ### s.p.a. (in forza di incorporazione della prima nella seconda) i crediti acquisiti in blocco. 
La normativa speciale ritiene sufficiente, ai fini dell'opponibilità della cessione erga omnes, la pubblicazione nella ### mentre la prova sostanziale è poi desumibile dall'esame del documento notarile allegato al ricorso monitorio e alla comparsa di costituzione nel presente giudizio (cfr. doc. 10, pag. 7 del fascicolo di parte convenuta, ove si rinvengono entrambi i contratti di mutuo azionati, identificati con numeri ### e ### nell'elenco dei crediti oggetti di cessione). 
Ciò premesso, sono pacifici tanto la titolarità dei crediti azionati in capo ad ICR quanto il successivo mandato all'incasso da ICR a ### s.p.a., trattandosi di mandato il cui oggetto è identificabile (rectius determinabile) per relationem, sulla base della mera titolarità presente e futura dei crediti in capo alla mandante. 
Ne consegue la legittimità processuale (oltre che sostanziale) della convenuta opposta.  2. In ordine alla eccezione di incompetenza funzionale a favore del Tribunale delle #### è tardivamente posta. 
A norma dell'art. 38, I comma, c.p.c., l'incompetenza per materia, al quale è ricondotta quella funzionale, deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, ovvero rilevata d'ufficio, non oltre l'udienza fissata per la prima comparizione. 
Essendosi tardivamente costituito, il convenuto è decaduto, ex artt. 166, 167 c.p.c. dal potere di sollevare eccezioni in senso stretto. 
Peraltro, l'eccezione non è stata formalizzata nemmeno nelle conclusioni della comparsa di costituzione, risultando, in ultima analisi, infondata.   Si ritiene, infatti, di aderire all'orientamento giurisprudenziale che ritiene esaminabile il profilo dedotto esclusivamente sotto forma di eccezione, in funzione dell'accertamento della non debenza della somma ingiunta, posta la inidoneità della disamina incidentale al giudicato ( Trib. Trapani, 432/2022 del 4 maggio 2022: “Dal punto di vista processuale non può, anzitutto, ritenersi che l'esame della questione sia inibito dalla sussistenza di una competenza funzionale in capo alle sezioni specializzate in materia di impresa, in ordine alle questioni di nullità delle intese anticoncorrenziali prevista dall'art. 33 comma 2 della legge n. 287/1990. Ed invero, non v'è dubbio che la competenza si radichi in capo alle sezioni specializzate, ogni qual volta viene avanzata una domanda avente ad oggetto la declaratoria di nullità di un contratto poiché ritenuto sbocco a valle di un'intesa anticoncorrenziale avvenuta a monte, e ciò in quanto ne costituisce il momento essenziale a realizzarne gli effetti distorsivi. Nondimeno in questa sede ###rilievo poiché sollevata in via d'eccezione dalla parte che - essendo convenuta in senso sostanziale - subisce l'iniziativa di colui che vanta una pretesa. Ed allora, deve ritenersi possibile valutare l'eccezione di nullità del negozio fideiussorio, per contrasto con la normativa sulla concorrenza, proprio in quanto diretta unicamente a paralizzare la fondatezza della pretesa creditoria (sul punto in generale si vedanoo Cass. 30-12-2016 n. 27516; Cass. 25-10-2016 n. 21472; Cass. 15-4-2010 9044; Cass. 24-7-2007 n. 16314). Peraltro, mette conto evidenziare come vada esclusa la possibilità di separare la causa di competenza del giudice delle imprese da quella spettante al giudice della opposizione, secondo le indicazioni di Cass. 19738/2017, poiché tale iter postula che l'opponente abbia svolto una domanda riconvenzionale, cosa che nel caso di specie non è avvenuta. Ancora, deve ritenersi non condivisibile l'orientamento prospettato da una parte della giurisprudenza di merito la quale, sul presupposto della sussistenza di una competenza funzionale esclusiva delle ### specializzate a conoscere della questione di nullità, ritiene addirittura inammissibile l'eccezione “in quanto comunque comportante un aggiramento della Tribunale di Trapani Giudice dott. ### 7 competenza funzionale del giudice specializzato” (Tribunale di Verona 12/09/2019). Ed invero tale orientamento fini sce per determinare una conseguenza che si ritiene contraria ai principi del giusto processo dettati dall'art. 111 Cost. e 6 CEDU, vale a dire quella di creare in via pretoria una categoria di inammissibilità, così da finire per avallare una pretesa che - in ipotesi - potrebbe fondarsi su un contratto nullo ### facendo, tuttavia, si corre il rischio di avvalorare un determinato assetto di interessi in conflitto con l'ordinamento poiché sanzionato da una norma imperativa, quale è l'articolo 2 della legge 287/1990, che vieta le intese anticoncorrenziali, e da cui si ricava una precisa direttiva di ordine pubblico economico”).  3. In ordine all'eccepita nullità parziale delle fideiussioni per violazione della normativa ### provvedimento del 2 maggio 2005, l'organismo di vigilanza sulla concorrenza nel settore bancario ha dichiarato che gli articoli 2 (la clausola di reviviscenza), 6 (la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.) e 8 (la clausola di sopravvivenza) dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'### ("###) nell'ottobre 2002, erano in contrasto con l'art. 2, II comma, lett.  a) della "###, "nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme”.  ### d'### ha ritenuto che l'uniformità contrattuale nel settore fosse anticoncorrenziale, avendo quale effetto ultimo non solo quello di impedire la diversificazione delle condizioni del prodotto offerto, ma anche quello di aggravare il ricorso al credito.   La giurisprudenza della Suprema Corte - dirimendo un annoso quanto complesso contrasto giurisprudenziale - ha derivato la nullità parziale delle fideiussioni stipulate “a valle” sulla base della predetta intesa anticoncorrenziale nulla “a monte” (Cass., S.U., 2207/2005; Cass., S.U. n. 41994/2021), limitando la caducazione totale del contratto nella sola ipotesi in cui la parte interessata provi che in difetto delle predette clausole il contratto non sarebbe stato sottoscritto.   ### giurisprudenziale in materia ha esteso tali principi sia per le fideiussioni omnibus stipulate in un periodo successivo a quello esaminato dalla autorità amministrativa indipendente (solo, infatti, per i contratti del periodo 2002-2005 il provvedimento costituisce prova privilegiata dell'abuso) sia in relazione a fideiussioni “specifiche” ( Cass., 27243/2024). 
La nullità virtuale è conseguenza della violazione di una norma di ordine pubblico e deriva dall'accertamento della coincidenza di fatto delle condizioni contrattuali applicate con quelle dello schema ABI frutto dell'illegittima intesa anticoncorrenziale, con onere in capo all'eccipiente di dimostrare la perduranza dell'intesa anticoncorrenziale nel periodo di sottoscrizione della garanzia.   Venendo al caso di specie, le clausole individuate nel ### di ### di ### risultano del tutto coincidenti con gli articoli 2 (c.d. di reviviscenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art.  1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) del contratto di fideiussione omnibus del 6 ottobre 2008, rilasciata da #### e ### e degli articoli 2, 7, e 9 di quello di fideiussione specifica del 17 settembre 2013 rilasciata dagli stessi con l'aggiunta di ### (doc. 6 fasc. opposta).   È provata altresì la perduranza degli effetti dell'intesa anticoncorrenziale nel periodo di emissione delle garanzie fideiussorie oggetto di giudizio: gli schemi contrattuali utilizzati dalle banche maggiormente rappresentative nel territorio nazionale nel 2008 e nel 2013, acquisiti ex art. 210 c.p.c., riproducono il contenuto delle clausole del modello ### I modelli contrattuali di ### banca #### e ### S.p.a. contengono gli articoli 2, 6, 8 (corrispondenti alla clausola di reviviscenza, alla rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e la clausola di sopravvivenza del tutto speculari a quelle ###; nel modello di fideiussione specifica di ### le clausole sono contenute negli articoli 2, 7 e 9; ### ha rubricato diversamente le clausole contrattuali, ma sono comunque parte del contratto, ad eccezione della clausola di reviviscenza; il modello di ### è invece diverso, pur rinvenendosi nel contenuto testuale una coincidenza parziale con il contenuto della clausole anticoncorrenziali, come la rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. (lett. e) o la clausola di riviviscenza limitata all'ipotesi di revocatoria fallimentare (lett. l), mentre è manchevole quella di sopravvivenza. 
Dall'esame complessivo di quanto sopra emerge come l'effetto distorsivo della concorrenza anche in epoca posteriore a quella presa in esame dall'organismo di vigilanza si sia esplicitato nell'impossibilità per il cliente di sottoscrivere la garanzia fideiussoria a condizioni diverse da quelle abusive; in tale contesto si inseriscono le fideiussioni omnibus e specifiche sottoscritte dagli opponenti. 
Ne deriva che, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, devono essere dichiarate nulle le predette clausole, sostituite ex art. 1419, I comma c.c. dalle disposizioni codicistiche derogate. 
In particolare, per quanto rileva ai fini decisori, la applicazione dell'art. 1957 c.c., invocata dalla parte attrice-opponente, rileva ai fini della eccepita decadenza in capo al creditore. 
Deve, tuttavia, rilevarsi come entrambi i moduli fideiussori sottoscritti dai garanti contengano, oltre alla deroga all'art 1957 c.c., altresì la clausola del pagamento "a prima richiesta" (### 7 per la fideiussione omnibus e art. 8 per la fideiussione specifica del 2013) anche in caso di opposizione del debitore, clausola non incompatibile con il carattere di accessorietà del contratto, né qualificante in termini di contratto autonomo, in difetto di astrazione causale dell'obbligo del garante rispetto al debito principale. 
La clausola “a prima richiesta” assume, quindi, nel caso di specie, mera funzione di rafforzamento della garanzia creditoria, privando il fideiussore del naturale diritto di sollevare, al momento del pagamento, le eccezioni opponibili dal debitore originario - come accade nell'ambito dei contratti autonomi di garanzia - e, di conseguenza, il rischio di eccezioni meramente dilatorie. 
In queste ipotesi negoziali, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, il termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. è rispettato nel caso in cui il creditore abbia inviato una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessaria la proposizione di una domanda giudiziale (Cass., 22346/2017; Tribunale di Milano, 4965/2023). 
Ne deriva che, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza, è necessario vagliare se vi siano state, nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, diffide di pagamento. 
Nel caso di specie la missiva inviata dall'istituto di credito del 29 giugno 2016 a tutti i fideiussori deve ritenersi idonea ad inibire l'effetto decadenziale. 
La conseguenza è che dalla accertata nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., sostituita dalla disposizione codicistica, ma integrata dalla clausola “a prima richiesta”, non consegue l'eccepita decadenza del creditore.  4. In ordine alla qualifica di consumatori dei garanti.  ### giurisprudenziale, inaugurata dalla Corte di Giustizia e poi permeata nella giurisprudenza della Suprema Corte, ha modificato l'approccio ermeneutico sui criteri di qualificazione soggettiva del contraente-garante, passando da una visione “neutrale” della fideiussione, quale negozio mutuante i crismi della natura del debito principale, ad una visione “soggettivizzata” mutuante i crismi dalla teleologia dell'obbligazione di garanzia assunta (Corte di Giustizia 19 novembre 2015, causa c- 74/15, e 14 settembre 2016, causa c- 534/15: “le regole uniformi, concernenti le clausole abusive, devono applicarsi a qualsiasi contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore”, che “l‘oggetto del contratto è quindi irrilevante”, che “è con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscono o meno nell'ambito della loro attività professionale, che la ### 93/13 definisce i contratti ai quali essa si applica”, che “il contratto di garanzia o di fideiussione, stipulato tra un istituto bancario e un consumatore, sebbene possa essere descritto come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, tuttavia, dal punto di vista delle parti contraenti, si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale”; Cass., S.U. 27 febbraio 2023, n. 5868: "nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento"). 
Nel caso di specie, deve verificarsi se gli elementi istruttori acquisiti al processo consentano o meno di qualificare come consumatori #### e ### La plurima giurisprudenza di legittimità e di merito espressasi in subiecta materia valorizza l'accertamento fattuale operato dal giudice circa lo scopo perseguito dal garante, attribuendo la qualifica di professionista al fideiussore solo qualora sia dimostrato il collegamento tra l'assunzione della obbligazione e l'interesse diretto nell'attività della società, in linea con quanto previsto dall'art. 3 del C.d.C., (sul punto particolarmente importante appare Cass., 23533/2024): la rilevanza dell'entità della partecipazione sociale e il coinvolgimento nell'attività di amministrazione sono, dunque, alcuni degli indici dai quali ricavare la qualità professionale del garante (cfr. Cass., 722/2020: “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (### 19 novembre 2015, in causa C 74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, ###, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento”; Cass., 27618/2020: “[…] dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento”). 
Per altro, contrariamente a quanto affermato da parte convenuta opposta, si deve ritenere che, allegata la qualità di consumatore, è onere del creditore provare il collegamento tra il rilascio della fideiussione e l'interesse diretto imprenditoriale (cfr. Trib. Firenze, 2807/2023: “La finalità protettiva che investe la disciplina consumeristica e che permette al giudice di rilevare la nullità delle clausole concretanti un significativo squilibro normativo in danno del garante anche laddove il potenziale beneficiario della rilevazione ufficiosa nulla abbia dedotto in proposito, a meno che non abbia un qualche interesse contrario (Cass. civ., S.U. sent. 12.12.2014, n. 26242; Cass. civ. S.U. ord. 4.11.2019, n. 28314), esonera il consumatore dall'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del ### 206/2005. Compete semmai alla controparte l'onere di provare l'attinenza del rapporto controverso all'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, creandosi altrimenti il rischio di porre una probatio diabolica a carico del presunto consumatore (Corte di ###, sent.  30.05.2022, n. 1091)”. 
Ricostruita la cornice giuridica, può concludersi che ### è qualificabile come consumatrice non essendo mai stata parte della compagine sociale, e svolgendo attività lavorativa del tutto estranea a quella dell'impresa. 
Analoghe considerazioni non possono essere fatte per #### e #### perché, al momento della prestazione delle garanzie, era socio di maggioranza (66%) della ### direttamente coinvolto nella gestione della società come amministratore unico, delegato e Presidente (doc. 12 opponenti - visura storica).  ### perché è stato componente del consiglio di amministrazione, socio, sebbene di minoranza, e dipendente della società, circostanze dalle quali - in difetto di allegazioni diverse ed ulteriori da parte della difesa attorea - deve presumersi un interesse diretto all'operazione di garanzia finalizzata a preservare la continuazione dell'attività di impresa.  ### perché è stato accomandatario prima della trasformazione sociale (da società in accomandita semplice a società a responsabilità limitata), socio di minoranza e dipendente: valgono, dunque, le medesime considerazioni fatte per ### Corrobora le considerazioni che precedono la constatazione che la società fosse costituita di soli quattro soci di cui ### era titolare della quota di maggioranza e gli altri soci erano dipendenti. 
In una realtà economica così ristretta si deve presumere che i soci di minoranza (per un arco temporale lunghissimo) dipendenti abbiano agito nell'interesse della società stessa, dalla cui sopravvivenza derivava il loro sostentamento, piuttosto che ipotizzare una totale estraneità della garanzia rispetto alle finalità sociali, circostanza che giustificherebbe l'applicazione della tutela consumieristica.  5. In ordine alla eccepita nullità parziale delle fideiussioni per vessatorietà della clausola di deroga all'art. 1957 La clausola derogatoria dei termini di cui all'art. 1957 c.c. in relazione alle fideiussioni rilasciata dal consumatore è vessatoria, in considerazione del fatto che la dispensa della banca dal rispetto di un qualsivoglia termine per attivarsi a fronte dell'inadempienza del debitore principale, lascia il garante sottoposto sine die alle iniziative dell'istituto di credito, determinando un chiaro e manifesto squilibrio tra i diritti del professionista e i corrispondenti obblighi del consumatore (Cass., 27558/2023: “È vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente”). 
Del pari deve ritenersi vessatoria la clausola di pagamento "a prima richiesta" per il significativo squilibrio delle posizioni contrattuali, determinato dalla costante soggezione del garante al potere del creditore, subordinato esclusivamente all'invio di una richiesta di pagamento nel termine semestrale, e di escussione della somma dovuta con riserva di eccezioni (cfr. Cass., 27558/2023; Tribunale di Torino, 15 marzo 2024 in www.dirittobancario.it). 
È indubbio, comunque, che in virtù dell'autonomia privata riconosciuta anche nell'assetto contrattuale consumeristico, le parti possano derogare all'art. 1957 c.c. prevedendo un pagamento “a prima richiesta”, sebbene sia necessario il rispetto delle forme di tutela previste dall'art. 34, V comma, Cod. Cons, attraverso una trattativa individuale - oggetto di specifica prova da parte del professionista che predispone il modello contrattuale (### Alessandria, 9 dicembre 2023) - trattativa che nel caso di specie la banca non ha provato essere avvenuta. 
In conclusione, deve accertarsi che entrambe le clausole inserite nel modulo contrattuale standard, predisposto unilateralmente dalla banca, siano state accettate senza alcuna trattativa specifica e siano, pertanto, nulle nei confronti del consumatore. 
Alla rilevata nullità parziale - non potendosi inferire automaticamente la nullità totale del contratto sulla scorta di una allegata, ma non provata considerazione che l'istituto di credito, in assenza delle predette clausole, non avrebbe sottoscritto le garanzie fideiussorie - consegue l'accertamento della piena operatività dell'art. 1957 c.c., con onere del creditore di avvio dell'azione giudiziale nel termine semestrale indicato (Cass., 1724/2016: “###. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa; pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato, termine pacificamente non rispettato”).  5. In ordine alle ulteriori eccezioni attoree ### luce delle considerazioni che precedono deve essere revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di ### essendosi acclarata la nullità delle clausole citate e applicata la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.; il provvedimento monitorio deve, invece, essere confermato nei confronti degli altri garanti, posto che l'accertata nullità per violazione della disciplina antitrust, non elude l'applicazione della clausola di pagamento "a prima richiesta", con la conseguenza che l'invio della comunicazione della risoluzione del contratto e intimazione di pagamento del 29 giugn0 2016 è idonea ad impedire l'effetto decadenziale. 
Tutti gli ulteriori profili giuridici evidenziati dalla parte attrice e sinteticamente esposti nella parte iniziale della sentenza debbono ritenersi inidonei ad una difforme decisione posto che: a) vi è prova documentale della erogazione delle somme mutuate (evincibile dalla dichiarazione confessoria della parte mutuataria nell'atto notarile); b) il creditore è stato ammesso al passivo della società fallita (con domanda tardiva); c) risulta tardiva - sotto il profilo della allegazione - l'eccezione di nullità dei contratti di garanzia per violazione di norme imperative e segnatamente per “erogazione abusiva del credito” ad una società in stato di dissesto, fondata su presupposti altresì non provati.  6. Le spese di lite Le spese del giudizio, così come liquidate in dispositivo ai valori medi dello scaglione di riferimento, seguono la soccombenza.  P.Q.M.  ### di ### nella persona del Giudice Unico dr. ### ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2384/2023, così provvede: 1) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 628/2023 emesso in data 31 agosto 2023 dal ### di ### nei confronti di ### 2) RIGETTA l'opposizione proposta da #### e ### e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 628/2023 emesso in data 31 agosto 2023 dal ### di ### nei loro confronti; 3) CONDANNA la “### s.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a ### le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in euro 634,00 per spese ed euro 29.193,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15%, C.N.P.A. ed I.V.A. (se dovuta); 4) #### e ### in solido tra loro, a rifondere alla “### s.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che si liquidano in euro 29.193,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15%, C.N.P.A. ed I.V.A. (se dovuta); 5) RESPINGE nel resto.  ### il 6 dicembre 2024 Il Giudice Dr. ### 

causa n. 2384/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Zanetti Elena, Martinelli Mauro

M
1

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 489/2025 del 02-02-2025

... ### (###), ### (###) nonché, quali eredi di ### (deceduto il ###), ### (###), ### (###), ### (###), ### (###) e ### (###), tutti rappresentati e difesi in giudizio, per mandato in atti, dagli avv.ti ### e ### presso il cui studio in ### di Napoli ###, via ### n. 10, sono elettivamente domiciliati; Appellanti principali #### (###), rappresentato e difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. ### presso il cui studio in ### di Napoli ###, via Napoli n. 251, è elettivamente domiciliato; ### incidentale ### appello contro la sentenza del tribunale di Napoli 3588/2016, pubblicata in data ###. CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 31.10.2024, da intendersi qui richiamato e trascritto. #### Con atto di citazione notificato in data ###, #### e ### evocavano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, il germano ### al fine di sentir: “1) dichiarare abusive ed illegittime le opere realizzate da esso intimato invadenti tra l'altro l'area in comune con gli istanti; 2) dichiarare altresì inesistente il diritto affermato da esso intimato ### relativamente all'uso del manufatto comune anche agli istanti e sempre pacificamente posseduto dagli stessi; 3) condannare per lo effetto (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE di APPELLO di NAPOLI ### civile composta dai magistrati: 1) dott. ### - Presidente 2) dott. ### - ### 3) dr.ssa ### - ### rel.  ha pronunciato la seguente ### nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 5344 R.G.A.C. per l'anno 2016, riservata in decisione all'udienza del 31.10.2024, vertente TRA ### (###), ### (###) nonché, quali eredi di ### (deceduto il ###), ### (###), ### (###), ### (###), ### (###) e ### (###), tutti rappresentati e difesi in giudizio, per mandato in atti, dagli avv.ti ### e ### presso il cui studio in ### di Napoli ###, via ### n. 10, sono elettivamente domiciliati; Appellanti principali #### (###), rappresentato e difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. ### presso il cui studio in ### di Napoli ###, via Napoli n. 251, è elettivamente domiciliato; ### incidentale ### appello contro la sentenza del tribunale di Napoli 3588/2016, pubblicata in data ###.  CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 31.10.2024, da intendersi qui richiamato e trascritto.  #### Con atto di citazione notificato in data ###, #### e ### evocavano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, il germano ### al fine di sentir: “1) dichiarare abusive ed illegittime le opere realizzate da esso intimato invadenti tra l'altro l'area in comune con gli istanti; 2) dichiarare altresì inesistente il diritto affermato da esso intimato ### relativamente all'uso del manufatto comune anche agli istanti e sempre pacificamente posseduto dagli stessi; 3) condannare per lo effetto esso intimato all'abbattimento della parte del manufatto ampliato insistente sulla particella 367 così come ordinarsi allo stesso il ripristino dello stato dei luoghi come si presentava sino al 1995; 4) ordinarsi ad esso intimato, per le molestie e turbative poste in essere nei confronti degli istanti e per le causali di cui sopra la cessazione dei detti comportamenti impedenti il libero e sempre praticato accesso al manufatto dell'area esterna di cui sopra; 5) condannare per lo effetto esso intimato al risarcimento di tutti i danni derivati e a derivare per le denunciate violazioni ai diritti soggettivi degli istanti, danni a quantificarsi in corso di causa e comunque rientranti nei limiti di € 25.000; 6) condannare esso intimato alle spese e competenze del presente giudizio; 7) emettere ogni altro provvedimento del caso”. 
A sostegno della pretesa azionata, gli istanti assumevano di essere proprietari, unitamente al convenuto, in virtù di atto di donazione e divisione per notar ### del 7.10.1986, di immobili ubicati in ### di Napoli, alla ### n. 5, facenti parte di un fabbricato composto da quattro piani, riportato nel N.C.E.U. del Comune di ### di Napoli, al foglio 5, particella 367, realizzato dal loro defunto padre ### in forza di licenza edilizia n. 61/1977; che la particella 367, sulla quale insisteva l'anzidetto fabbricato, era composta anche da un'area comune scoperta, su parte della quale il dante causa ### aveva realizzato un manufatto destinato allo stoccaggio e commercio di prodotti ittici, con accesso diretto dal cortile condominiale; che tale manufatto era ricoperto con lamiere e tramezzato all'interno, senza alcuna chiusura laterale, ed in esso erano ubicate vasche per prodotti ittici oltre ad un vano adibito ad ufficio; che nel 1995 ### aveva ampliato abusivamente parte del manufatto, senza il consenso dei germani, asservendolo interamente a suo uso esclusivo per l'esercizio della propria attività commerciale, chiudendolo con muratura perimetrale, così impedendo agli istanti il libero accesso ed il godimento sia del manufatto, sia dell'area comune, sempre avvenuto a far epoca dal decesso (nel 1982) del comune genitore; che a nulla erano valsi i tentativi per ottenere bonariamente la rimozione delle opere ed il libero e pacifico godimento dei beni. 
Costituitosi tempestivamente in giudizio, ### contestava la fondatezza delle avverse domande, chiedendone il rigetto, contestualmente spiegando riconvenzionale di usucapione, onde sentir accertare e dichiarare di sua proprietà esclusiva non solo i manufatti, di circa 200 mq, destinati a vasche per lo stoccaggio di prodotti ittici, con l'annesso locale adibito ad uso ufficio, ma anche l'area scoperta circostante, utilizzata per la sosta degli automezzi, alla quale si accedeva tramite un cancello le cui chiavi erano possedute, da oltre trentacinque anni, esclusivamente dal convenuto. Consistenza immobiliare riportata in catasto, nell'insieme, al foglio 5, p.lla 367, sub 9, cat. C/6. 
A sostegno della spiegata riconvenzionale, assumeva, in particolare, che con atto di divisione per notar ### del 1986 gli appartamenti del fabbricato di via ### n. 5 e le vasche per il commercio delle anguille, realizzati negli anni 1968 e 1969 dal comune dante causa ### venivano attribuiti ai germani ### che il dante causa, in forza della licenza edilizia n. 11/71 (e non quella ex adverso indicata n. 61/1977), ristrutturava l'esistente copertura delle vasche; che egli, sin dalla realizzazione di tali manufatti, aveva collaborato con il padre ### nella conduzione dell'attività ittica, che successivamente, a partire dal 1973, allorché si iscriveva alla C.C.I.A.A. di Napoli, aveva esercitato direttamente o in forma associativa con la moglie ### ed i figli (### s.r.l.), così attuando un possesso esclusivo, ininterrotto, continuato, pubblico e pacifico delle vasche e dell'area circostante; che per un brevissimo periodo di tempo, agli inizi degli anni 80, la detenzione delle vasche era stata tenuta con i germani ### e ### in forma associativa di accomandita semplice, di cui egli era stato comunque il socio accomandatario, ma pur sempre per disponibilità manifestata dal possessore ### che nel 1996 realizzava delle vasche in sopraelevazione di quelle preesistenti in conformità alle direttive europee; che nel corso degli anni aveva provveduto da solo ai costi di gestione dell'attività commerciale. 
Espletata consulenza tecnica d'ufficio ed assunta la prova testimoniale, la lite veniva definita con sentenza n. 3588/2016, pubblicata in data ###, con cui il tribunale disponeva: “- in parziale accoglimento della domanda degli attori, la condanna del convenuto al ripristino dello stato dei luoghi originari in riferimento alle aree occupate a seguito dei lavori abusivi, di ampliamento, insistenti sull'area comune; -in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto, l'accertamento della proprietà dell'immobile riportato nel ### alla p.lla 367, fol.5, sub 9, cat. C/6, per intervenuta usucapione ed ordina la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari competenti per territorio”; - compensa le spese del presente giudizio”.  ### tale sentenza, non notificata, con atto di citazione notificato (a mezzo pec) in data ###, proponevano appello #### e ### lamentando: a) errato accoglimento della domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della proprietà del capannone ove sono ubicate le vasche per omessa e/o sommaria disamina della documentazione agli atti e della prova testimoniale - vizio e/o errore del ragionamento; b) omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento danni; c) erronea compensazione delle spese di lite. 
Concludevano, pertanto, chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, di accogliere totalmente la domanda da essi proposta in prime cure, con conseguenziale rigetto ### della riconvenzionale di usucapione del capannone con le vasche per le anguille spiegata dal germano ### condannandolo al risarcimento, in favore degli appellanti, di tutti i danni subiti per le causali indicate nell'originario atto introduttivo, nei limiti di € 25.000,00, oltre alle spese del doppio grado di giudizio. 
Con comparsa depositata in data ###, si costituiva l'appellato ### eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avverso gravame, contestualmente spiegando appello incidentale per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1158 c.c., in relazione alla mancata declaratoria di acquisto per usucapione anche dell'area scoperta antistante le vasche di anguille, riportata nel N.C.E.U. al foglio 5, p.lla 1509, sub 1; 2) in via gradata, condizionata al mancato accoglimento del primo motivo, omessa valutazione dell'efficacia retroattiva dell'acquisto per usucapione della proprietà del capannone ove sono ubicate le vasche, acquistato nel suo stato originario, cioè ante lavori 1995; 3) in via ancora più gradata, omesso esame sulla prospettata questione del dies a quo del possesso ad usucapionem dell'anzidetto capannone, individuabile nel 1973 e, solo in via subordinata, nel 1982; 4) errata condanna di riduzione in pristino del capannone. 
Concludeva, pertanto, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata: 1) di rigettare l'appello principale e di rettificare e/o modificare i dati catastali del capannone usucapito, riportato in catasto al fol. 5, p.lla 1508 sub 1, anziché al fol. 5, p.lla 367 sub 9, come indicato nel dispositivo della pronuncia impugnata; 2) di accogliere l'appello incidentale, dichiarando l'acquisto per usucapione, da parte di ### anche della proprietà dell'area scoperta antistante il capannone, riportata in catasto al foglio 5, p.lla 1509 sub 1; 3) in via subordinata, retrodatare il dies a quo dell'usucapione del capannone all'anno 1973; 4) in via ancora più gradata, rigettare la domanda di riduzione del capannone per le vasche nel pristino stato. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del difensore costituito. 
Acquisito il fascicolo d'ufficio di prime cure, la corte, con provvedimento del 28.4.2017, sospendeva l'efficacia esecutiva del primo capo del dispositivo della sentenza impugnata, nella parte in cui condannava ### al ripristino dello stato dei luoghi originari in riferimento alle aree occupate a seguito dei lavori abusivi, di ampliamento, insistenti sull'area comune. 
Con comparsa di intervento volontario del 17.10.2018, si costituivano in giudizio ###### e ### nella qualità di eredi dell'appellante ### deceduto in data ###, reiterando e facendo proprie le domande, difese ed eccezioni già sollevate dal proprio dante causa. 
Richiesti ed acquisiti chiarimenti al CTU nominato in primo grado, la causa, successivamente assegnata (in data ###) alla dr.ssa ### per surroga dell'originario consigliere relatore dr.ssa ### già riservata in decisione all'udienza del 21.12.2023, veniva rimessa sul ruolo (con provvedimento del 5.6.2024) per acquisire chiarimenti sul giudizio instaurato da ### innanzi al ### contro l'ordinanza n. 1/2023 di acquisizione dell'immobile ### oggetto di lite al patrimonio comunale, emessa dal Comune di ### di Napoli ai sensi dell'art.  31 D.P.R. 380/2001. 
Acquisita agli atti anche la sentenza n. 3890/2024 del ### e la successiva ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale 23/2024, emessa dal Comune di ### di Napoli, all'udienza del 31.10.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di quaranta giorni e di successivi venti giorni per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.  ******* 
I. - Va innanzitutto rilevato, trattandosi di circostanza con efficacia assorbente, che nelle more del presente giudizio di appello risulta emessa dal comune di ### di Napoli, nei confronti di tutte le parti del presente giudizio - e precisamente ##### nonché, quali eredi di ####### e ### -, l'ordinanza di sgombero, acquisizione al patrimonio comunale ed immissione in possesso 23/2024, ritualmente acquisita agli atti, che, avendo ad oggetto proprio il manufatto di cui si discute (capannone ove sono ubicate le vasche per le anguille), ormai di proprietà comunale, preclude l'esame nel merito di tutte le questioni, inerenti l'anzidetto immobile, sottoposte al vaglio di questo Collegio, per sopravvenuto difetto di interesse e legittimazione ad agire delle parti in causa, che, com'è noto, configurandosi come condizioni dell'azione, devono sussistere, oltre che all'atto della proposizione della domanda, anche al momento della decisione, tant'è che la loro assenza, salva la formazione del giudicato sul punto, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (ex multis, Cass., S.U., 1912/2012; Cass. 29505/2020; Cass. 19268/2016; Cass. 15085/2006; Cass. 3330/2002; Cass. 17064/2002).  ### delle anzidette questioni risulta infatti superato dalla richiamata ordinanza comunale n. 23/2024, notificata alle parti in data 16 luglio 2024, mediante la quale il comune di ### di Napoli, accertati gli abusi edilizi perpetrati nella proprietà ### dopo aver richiamato la già disposta demolizione (con ordinanza n. 21/2010 del 10.3.2010) delle opere prive di licenza edilizia ed il verbale di inottemperanza (del 26.3.2011) all'impartito ordine di demolizione, dichiarava “l'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio comunale dell'immobile oggetto di ordinanza, ai sensi dell'art. 31 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 catastalmente identificato al catasto fabbricati del Comune di ### di Napoli al ### 5 Particella 1508 sub 1”. 
Dunque, con l'ordinanza comunale in questione, immediatamente esecutiva, l'amministrazione ha dichiarato l'avvenuta acquisizione a titolo originario, ex lege, al patrimonio dell'ente comunale del capannone con le vasche delle anguille, oggetto della presente controversia. 
Al riguardo, giova chiarire che l'art. 31 D.P.R. 380/2001 (T.U. 
Edilizia), in tema di abusivismo edilizio, prevede che, accertato l'abuso e disposta la demolizione delle opere abusive, decorso il termine di 90 giorni dalla notifica agli interessati del provvedimento di demolizione, l'amministrazione provvede ad un sopralluogo sull'immobile (oggetto dei provvedimenti sanzionatori), che si conclude con l'accertamento positivo o negativo dell'esecuzione dell'ordinanza di ripristino. 
Nel caso di accertamento negativo, l'amministrazione rileva che vi è stata l'acquisizione ex lege al patrimonio comunale del bene come descritto nell'ordinanza di demolizione (ovvero come descritto nello stesso atto di acquisizione con l'indicazione dell'ulteriore superficie nel limite del decuplo di quella abusivamente costruita). Alla scadenza del su indicato termine di 90 giorni, dunque, l'### è ipso iure proprietaria del bene abusivo (cfr. Cons. ###. Plen. Sent.  16/2023, che afferma i seguenti principi di diritto: “a) la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione entro il termine da esso fissato comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dal precedente 'primo' illecito - avente anche rilevanza penale - commesso con la realizzazione delle opere abusive; b) la mancata ottemperanza alla ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall'art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001, impone l'emanazione dell'atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l'istanza prevista dall'art. 36 del medesimo d.P.R. o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell'inottemperanza; b) l'atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta - in base alle regole dell'obbligo propter rem - l'acquisto ipso iure del bene identificato nell'ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l'ordinanza di demolizione. [….]; d) l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione comporta la novazione oggettiva dell'obbligo del responsabile o del suo avente causa di ripristinare la legalità violata, poiché, a seguito dell'acquisto del bene da parte dell'### egli non può più demolire il manufatto abusivo e deve rimborsare all'### le spese da essa sostenute per effettuare la demolizione d'ufficio, salva la possibilità che essa consenta anche in seguito che la demolizione venga posta in essere dal privato”). 
Con la notifica all'interessato dell'accertamento dell'inottemperanza, pertanto, il bene si intende acquisito a titolo originario al patrimonio pubblico - con decorrenza dalla scadenza del termine fissato dall'art.  31, salva la proroga eventualmente disposta - e di conseguenza eventuali pesi e vincoli preesistenti vengono caducati unitamente al precedente diritto dominicale, senza che rilevi l'eventuale anteriorità della relativa trascrizione o iscrizione (in tal senso, ####. 
Plen. Sent. n. 16/2023, cit.). 
E' fatto salvo il solo diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire (Corte Cost. sent. n. 160 del 3.10.2024). 
In definitiva, dunque, una volta accertata l'inottemperanza, con successivo e separato atto, l'### come avvenuto nella specie, dichiara l'acquisizione gratuita ex lege delle opere, della relativa area di sedime e dell'area di pertinenza urbanistica al patrimonio comunale (### di Stato n. 2459/2023, che chiarisce: “La giurisprudenza sul punto è concorde nel ritenere che l'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione comporti l'automatica acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio disponibile del Comune, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del testo unico dell'edilizia. In base al comma 4 della stessa disposizione, l'accertamento di tale inottemperanza è necessario unicamente per provvedere all'iscrizione nei registri immobiliari ed all'immissione nel possesso, per cui il relativo atto ricognitivo è normativamente configurato come un atto avente natura meramente dichiarativa, finalizzato al limitato scopo di esternare e formalizzare l'acquisto a titolo originario della proprietà in capo all'amministrazione, che si è già prodotto per il mero decorso del tempo, una volta che sia venuto a scadenza il termine previsto dalla legge e indicato nel provvedimento di demolizione (cfr. ### Stato, Sez. IV, 14 aprile 2015, n. 1884). … ### dell'acquisizione, infatti, è funzionale alla successiva applicazione della sanzione amministrativa della demolizione e dunque a consentire all'ente pubblico di procedere motu proprio al ripristino del territorio. ### ablatorio in favore del Comune quindi si verifica ope legis all'inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all'ingiunzione (cfr. Cass., III, 22 gennaio 2010 n. 2912)”). 
Peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “in ipotesi di confisca urbanistica di immobile abusivamente edificato, acquisita a titolo originario al patrimonio comunale la proprietà dell'immobile abusivo, non demolito nel termine di legge, si realizza l'acquisto a titolo originario al patrimonio comunale della proprietà, con la conseguenza della non configurabilità dell'animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto - nel caso in cui continui ad occupare il bene - si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione salvo atti di mutamento della stessa in possesso ai sensi del secondo comma dell'art. 1141 c.c.” (Cass. 21672/2024, che ribadisce come l'acquisizione al patrimonio comunale “configura un acquisto a titolo originario, dal momento che l'amministrazione acquisisce d'imperio il bene immobile abusivo, in presenza delle condizioni di legge" (S.U. ord.  583/2024)”). 
Orbene, il mutato stato giuridico del bene oggetto di causa, con la variazione della titolarità del diritto di proprietà, oggi in capo al comune di ### di Napoli, determina il sopravvenuto difetto di legittimazione ad agire delle parti in causa, allo stato degli atti prive di ogni titolo di legittimazione rispetto al manufatto in discorso, e, dunque, di ogni interesse, concreto ed attuale, ad ottenere una pronuncia di accertamento (positivo o negativo) dell'avvenuta usucapione dell'immobile acquisito al patrimonio comunale.  ### pertanto, l'inammissibilità della riconvenzionale, originariamente spiegata da ### di usucapione del capannone ove sono ubicate le vasche delle anguille, riportato nel catasto fabbricati del Comune di ### di Napoli al fg. 5, p.lla 1508 sub 1, restando, per l'effetto, assorbiti il primo motivo dell'appello principale (e, di conseguenza il terzo, subordinato all'accoglimento del primo, involgente la regolamentazione delle spese), nonché il secondo, terzo e quarto motivo dell'appello incidentale, tutti involgenti l'esame della titolarità della proprietà del capannone, ormai superata dall'ordinanza n. 23/2024. 
§. Con riguardo, poi, al primo motivo dell'appello incidentale proposto da ### finalizzato all'accoglimento della riconvenzionale - a suo dire erroneamente disattesa dal tribunale - di usucapione dell'area esterna antistante il capannone (fg. 5, p.lla 1509, sub 1), si osserva che, per consolidata giurisprudenza in materia, tra le opere interessate all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale, oltre a quelle strettamente abusive ed alla relativa area di sedime, rientra tutto ciò che è necessario per rendere eseguibile l'ordine di demolizione e la completa restitutio in integrum dello stato dei luoghi (### di Stato n. 2459/2023, cit.). E, nella specie, come precisato dallo stesso appellante (cfr. pag. 15 della comparsa di costituzione e risposta), l'area scoperta antistante il capannone, in base alle risultanze della CTU espletata in prime cure (pag. 7), costituiva parte integrante della p.lla catastale su cui vennero edificati sia l'attuale fabbricato che il capannone oggetto di abuso edilizio. 
Nondimeno, non risultando l'area in discorso richiamata nell'ordinanza comunale n. 23/2024, ritiene la corte di dover procedere all'esame della doglianza nel merito, rilevando come la stessa sia all'evidenza infondata, atteso che, come correttamente evidenziato dal primo giudice, ### non ha adeguatamente provato - non risultando sotto tale profilo univoche e collimanti le dichiarazioni rese dai testi escussi - un possesso esclusivo uti dominus, continuo, ininterrotto e pacifico, per almeno un ventennio, dell'area in questione (riportata in catasto al fg. 5, p.lla 1509, sub 1), che, ferme le molestie e turbative perpetrate, è sempre rimasta liberamente accessibile a tutti i germani ### sia per l'ingresso al fabbricato e al piano interrato, sia per accedere alle altre aree di pertinenza del civico n. 5 di ### Circostanza che, invero, oltre ad essere confermata senza incertezze da tutti i testi addotti in prime cure dagli attori, risulta riconosciuta dallo stesso teste di parte convenuta, ### che, senza fare alcun riferimento ad eventuali atti di tolleranza da parte di ### precisava che tutti i fratelli (### facevano sostare propri camion nell'area cortilizia (cfr. verb. ud. 28.1.2013). 
Legittimamente, pertanto, il tribunale, con condivise argomentazioni, non efficacemente scalfite dall'appellante, rigettava la domanda di usucapione dell'area scoperta in discorso, così argomentando: <<...Nell'anno 1995, tuttavia, come dichiarato pacificamente ed univocamente dalle parti il convenuto ha compiuto opere abusive, occupando illegittimamente lo spazio comune ovvero l'area scoperta, antistante il fabbricato, utilizzata da sempre anche dagli odierni attori. Infatti, come da relazione CTU dell'#### D'### di cui qui si condivide lo sviluppo logico e le conclusioni, è stato in modo inequivoco accertato che: “[..omissis..]”. Ed ancora che: “l'area scoperta (antistante il capannone) costituisce l'unico ingresso carrabile per la parte interrata dell'edificio destinata a box, la cui quota risulta collegata a quella del piazzale da rampa carrabile, che sfocia proprio ed esclusivamente sul piazzale”. Questa situazione corrisponde del resto a quanto dichiarato dal teste di parte attrice, ### che ha affermato “gli attori hanno sempre e comunque utilizzato lo spazio comune per la sosta dei propri automezzi, relativi alle loro attività commerciali”. Pertanto, va ordinata al ### la cessazione dei comportamenti che impediscono il libero accesso all'area scoperta di cui sopra, che rimane in comunione delle parti così come disposto nel suddetto atto di divisione. In base al disposto dell'art. 1102 c.c., infatti, “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. In giurisprudenza si è, infatti, ritenuto che il comproprietario, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, quando, cioè si gode del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possede ###più uti condominus. Tale vicenda non è riferibile, nel caso di specie, alla situazione consolidatasi rispetto all'area scoperta in questione, mentre, come innanzi precisato, il diritto di proprietà acquistato per usucapione ha ad oggetto esclusivamente il fabbricato per anguille, unico bene su cui il convenuto ha esercitato un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà>>. 
Sulla scorta di quanto precede, va dunque rigettato il primo motivo dell'appello incidentale, con conseguente conferma in parte qua della sentenza gravata. 
§. Resta da esaminare il secondo motivo dell'appello principale, con cui si lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni subiti per le molestie e le turbative perpetrate da ### Ebbene, se è vero che il tribunale nulla statuiva al riguardo, è altresì vero che la domanda risarcitoria, all'evidenza generica, non poteva (e non può) che essere disattesa, in assenza di specifica allegazione dei danni subiti, rimasti privi di qualsivoglia adeguato riscontro probatorio. 
Al riguardo, giova chiarire che anche quando si afferma la configurabilità di un danno in re ipsa in capo al proprietario per l'indisponibilità o la limitata disponibilità del bene, si riconosce all'interessato la facoltà di darne prova mediante presunzioni semplici o ricorso al fatto notorio, onerando lo stesso di indicare tutti gli elementi caratterizzanti il caso concreto, da cui, in presenza dei requisiti richiesti dagli artt. 2727 e 2729 c.c., possa desumersi l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale subìto. In altri termini, se è vero che il danno patrimoniale correlato alla limitazione del godimento e alla diminuzione temporanea del valore della proprietà è un danno conseguenza che, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, è altresì vero che, dovendo evitarsi la meccanica identificazione del danno risarcibile con l'evento dannoso, un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati (ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto), atteso che il consentito utilizzo delle presunzioni attiene all'attività probatoria e non anche a quella assertiva.
II. - Quanto, infine, alle spese, com'è noto, il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata; l'onere delle spese va poi ripartito fra le parti tenendo presente l'esito complessivo della lite, in conformità al consolidato indirizzo giurisprudenziale per cui il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass. 13356/2021). 
Nella specie, considerato l'esito finale della lite, caratterizzato da reciproca soccombenza e tenuto conto che l'esame della questione più rilevante (legittimità della declaratoria di usucapione del capannone) è rimasto assorbito dalla pronuncia dell'ordinanza comunale n. 23/2024, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse e legittimazione ad agire delle parti, si ritiene di dover disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. 
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico sia degli appellanti principali, sia dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.  P.Q.M.  La Corte di appello di Napoli - VI sezione civile - pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 5344 R.G.A.C. per l'anno 2016, contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3588/2016, pubblicata in data ###, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1. in parziale riforma della sentenza gravata, che per il resto conferma, dichiara inammissibile la riconvenzionale, spiegata da ### di usucapione dell'immobile abusivo (capannone con le vasche per le anguille), riportato nel catasto fabbricati del Comune di ### di Napoli al fg. 5, p.lla 1508 sub 1, nelle more del presente gravame acquisito al patrimonio comunale; 2. per l'effetto, dichiara assorbito l'esame del primo e del terzo motivo dell'appello principale, nonché del secondo, terzo e quarto motivo dell'appello incidentale; 3. rigetta la domanda risarcitoria avanzata in prime cure dagli appellanti principali; 4. rigetta il primo motivo dell'appello incidentale spiegato da ### 5. compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio; 6. da atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico sia degli appellanti principali, sia dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. 
Così deciso in Napoli, in data ### L'### dr.ssa ### dott.

causa n. 5344/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Sensale Giorgio, Meterangelis Ada

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22486 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.241 secondi in data 14 dicembre 2025 (IUG:4A-066F0A) - 2241 utenti online