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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE di APPELLO di NAPOLI ### civile composta dai magistrati: 1) dott. ### - Presidente 2) dott. ### - ### 3) dr.ssa ### - ### rel. ha pronunciato la seguente ### nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 5344 R.G.A.C. per l'anno 2016, riservata in decisione all'udienza del 31.10.2024, vertente TRA ### (###), ### (###) nonché, quali eredi di ### (deceduto il ###), ### (###), ### (###), ### (###), ### (###) e ### (###), tutti rappresentati e difesi in giudizio, per mandato in atti, dagli avv.ti ### e ### presso il cui studio in ### di Napoli ###, via ### n. 10, sono elettivamente domiciliati; Appellanti principali #### (###), rappresentato e difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. ### presso il cui studio in ### di Napoli ###, via Napoli n. 251, è elettivamente domiciliato; ### incidentale ### appello contro la sentenza del tribunale di Napoli 3588/2016, pubblicata in data ###. CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 31.10.2024, da intendersi qui richiamato e trascritto. #### Con atto di citazione notificato in data ###, #### e ### evocavano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, il germano ### al fine di sentir: “1) dichiarare abusive ed illegittime le opere realizzate da esso intimato invadenti tra l'altro l'area in comune con gli istanti; 2) dichiarare altresì inesistente il diritto affermato da esso intimato ### relativamente all'uso del manufatto comune anche agli istanti e sempre pacificamente posseduto dagli stessi; 3) condannare per lo effetto esso intimato all'abbattimento della parte del manufatto ampliato insistente sulla particella 367 così come ordinarsi allo stesso il ripristino dello stato dei luoghi come si presentava sino al 1995; 4) ordinarsi ad esso intimato, per le molestie e turbative poste in essere nei confronti degli istanti e per le causali di cui sopra la cessazione dei detti comportamenti impedenti il libero e sempre praticato accesso al manufatto dell'area esterna di cui sopra; 5) condannare per lo effetto esso intimato al risarcimento di tutti i danni derivati e a derivare per le denunciate violazioni ai diritti soggettivi degli istanti, danni a quantificarsi in corso di causa e comunque rientranti nei limiti di € 25.000; 6) condannare esso intimato alle spese e competenze del presente giudizio; 7) emettere ogni altro provvedimento del caso”.
A sostegno della pretesa azionata, gli istanti assumevano di essere proprietari, unitamente al convenuto, in virtù di atto di donazione e divisione per notar ### del 7.10.1986, di immobili ubicati in ### di Napoli, alla ### n. 5, facenti parte di un fabbricato composto da quattro piani, riportato nel N.C.E.U. del Comune di ### di Napoli, al foglio 5, particella 367, realizzato dal loro defunto padre ### in forza di licenza edilizia n. 61/1977; che la particella 367, sulla quale insisteva l'anzidetto fabbricato, era composta anche da un'area comune scoperta, su parte della quale il dante causa ### aveva realizzato un manufatto destinato allo stoccaggio e commercio di prodotti ittici, con accesso diretto dal cortile condominiale; che tale manufatto era ricoperto con lamiere e tramezzato all'interno, senza alcuna chiusura laterale, ed in esso erano ubicate vasche per prodotti ittici oltre ad un vano adibito ad ufficio; che nel 1995 ### aveva ampliato abusivamente parte del manufatto, senza il consenso dei germani, asservendolo interamente a suo uso esclusivo per l'esercizio della propria attività commerciale, chiudendolo con muratura perimetrale, così impedendo agli istanti il libero accesso ed il godimento sia del manufatto, sia dell'area comune, sempre avvenuto a far epoca dal decesso (nel 1982) del comune genitore; che a nulla erano valsi i tentativi per ottenere bonariamente la rimozione delle opere ed il libero e pacifico godimento dei beni.
Costituitosi tempestivamente in giudizio, ### contestava la fondatezza delle avverse domande, chiedendone il rigetto, contestualmente spiegando riconvenzionale di usucapione, onde sentir accertare e dichiarare di sua proprietà esclusiva non solo i manufatti, di circa 200 mq, destinati a vasche per lo stoccaggio di prodotti ittici, con l'annesso locale adibito ad uso ufficio, ma anche l'area scoperta circostante, utilizzata per la sosta degli automezzi, alla quale si accedeva tramite un cancello le cui chiavi erano possedute, da oltre trentacinque anni, esclusivamente dal convenuto. Consistenza immobiliare riportata in catasto, nell'insieme, al foglio 5, p.lla 367, sub 9, cat. C/6.
A sostegno della spiegata riconvenzionale, assumeva, in particolare, che con atto di divisione per notar ### del 1986 gli appartamenti del fabbricato di via ### n. 5 e le vasche per il commercio delle anguille, realizzati negli anni 1968 e 1969 dal comune dante causa ### venivano attribuiti ai germani ### che il dante causa, in forza della licenza edilizia n. 11/71 (e non quella ex adverso indicata n. 61/1977), ristrutturava l'esistente copertura delle vasche; che egli, sin dalla realizzazione di tali manufatti, aveva collaborato con il padre ### nella conduzione dell'attività ittica, che successivamente, a partire dal 1973, allorché si iscriveva alla C.C.I.A.A. di Napoli, aveva esercitato direttamente o in forma associativa con la moglie ### ed i figli (### s.r.l.), così attuando un possesso esclusivo, ininterrotto, continuato, pubblico e pacifico delle vasche e dell'area circostante; che per un brevissimo periodo di tempo, agli inizi degli anni 80, la detenzione delle vasche era stata tenuta con i germani ### e ### in forma associativa di accomandita semplice, di cui egli era stato comunque il socio accomandatario, ma pur sempre per disponibilità manifestata dal possessore ### che nel 1996 realizzava delle vasche in sopraelevazione di quelle preesistenti in conformità alle direttive europee; che nel corso degli anni aveva provveduto da solo ai costi di gestione dell'attività commerciale.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio ed assunta la prova testimoniale, la lite veniva definita con sentenza n. 3588/2016, pubblicata in data ###, con cui il tribunale disponeva: “- in parziale accoglimento della domanda degli attori, la condanna del convenuto al ripristino dello stato dei luoghi originari in riferimento alle aree occupate a seguito dei lavori abusivi, di ampliamento, insistenti sull'area comune; -in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto, l'accertamento della proprietà dell'immobile riportato nel ### alla p.lla 367, fol.5, sub 9, cat. C/6, per intervenuta usucapione ed ordina la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari competenti per territorio”; - compensa le spese del presente giudizio”. ### tale sentenza, non notificata, con atto di citazione notificato (a mezzo pec) in data ###, proponevano appello #### e ### lamentando: a) errato accoglimento della domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della proprietà del capannone ove sono ubicate le vasche per omessa e/o sommaria disamina della documentazione agli atti e della prova testimoniale - vizio e/o errore del ragionamento; b) omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento danni; c) erronea compensazione delle spese di lite.
Concludevano, pertanto, chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, di accogliere totalmente la domanda da essi proposta in prime cure, con conseguenziale rigetto ### della riconvenzionale di usucapione del capannone con le vasche per le anguille spiegata dal germano ### condannandolo al risarcimento, in favore degli appellanti, di tutti i danni subiti per le causali indicate nell'originario atto introduttivo, nei limiti di € 25.000,00, oltre alle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data ###, si costituiva l'appellato ### eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avverso gravame, contestualmente spiegando appello incidentale per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1158 c.c., in relazione alla mancata declaratoria di acquisto per usucapione anche dell'area scoperta antistante le vasche di anguille, riportata nel N.C.E.U. al foglio 5, p.lla 1509, sub 1; 2) in via gradata, condizionata al mancato accoglimento del primo motivo, omessa valutazione dell'efficacia retroattiva dell'acquisto per usucapione della proprietà del capannone ove sono ubicate le vasche, acquistato nel suo stato originario, cioè ante lavori 1995; 3) in via ancora più gradata, omesso esame sulla prospettata questione del dies a quo del possesso ad usucapionem dell'anzidetto capannone, individuabile nel 1973 e, solo in via subordinata, nel 1982; 4) errata condanna di riduzione in pristino del capannone.
Concludeva, pertanto, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata: 1) di rigettare l'appello principale e di rettificare e/o modificare i dati catastali del capannone usucapito, riportato in catasto al fol. 5, p.lla 1508 sub 1, anziché al fol. 5, p.lla 367 sub 9, come indicato nel dispositivo della pronuncia impugnata; 2) di accogliere l'appello incidentale, dichiarando l'acquisto per usucapione, da parte di ### anche della proprietà dell'area scoperta antistante il capannone, riportata in catasto al foglio 5, p.lla 1509 sub 1; 3) in via subordinata, retrodatare il dies a quo dell'usucapione del capannone all'anno 1973; 4) in via ancora più gradata, rigettare la domanda di riduzione del capannone per le vasche nel pristino stato. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del difensore costituito.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di prime cure, la corte, con provvedimento del 28.4.2017, sospendeva l'efficacia esecutiva del primo capo del dispositivo della sentenza impugnata, nella parte in cui condannava ### al ripristino dello stato dei luoghi originari in riferimento alle aree occupate a seguito dei lavori abusivi, di ampliamento, insistenti sull'area comune.
Con comparsa di intervento volontario del 17.10.2018, si costituivano in giudizio ###### e ### nella qualità di eredi dell'appellante ### deceduto in data ###, reiterando e facendo proprie le domande, difese ed eccezioni già sollevate dal proprio dante causa.
Richiesti ed acquisiti chiarimenti al CTU nominato in primo grado, la causa, successivamente assegnata (in data ###) alla dr.ssa ### per surroga dell'originario consigliere relatore dr.ssa ### già riservata in decisione all'udienza del 21.12.2023, veniva rimessa sul ruolo (con provvedimento del 5.6.2024) per acquisire chiarimenti sul giudizio instaurato da ### innanzi al ### contro l'ordinanza n. 1/2023 di acquisizione dell'immobile ### oggetto di lite al patrimonio comunale, emessa dal Comune di ### di Napoli ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 380/2001.
Acquisita agli atti anche la sentenza n. 3890/2024 del ### e la successiva ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale 23/2024, emessa dal Comune di ### di Napoli, all'udienza del 31.10.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di quaranta giorni e di successivi venti giorni per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche. *******
I. - Va innanzitutto rilevato, trattandosi di circostanza con efficacia assorbente, che nelle more del presente giudizio di appello risulta emessa dal comune di ### di Napoli, nei confronti di tutte le parti del presente giudizio - e precisamente ##### nonché, quali eredi di ####### e ### -, l'ordinanza di sgombero, acquisizione al patrimonio comunale ed immissione in possesso 23/2024, ritualmente acquisita agli atti, che, avendo ad oggetto proprio il manufatto di cui si discute (capannone ove sono ubicate le vasche per le anguille), ormai di proprietà comunale, preclude l'esame nel merito di tutte le questioni, inerenti l'anzidetto immobile, sottoposte al vaglio di questo Collegio, per sopravvenuto difetto di interesse e legittimazione ad agire delle parti in causa, che, com'è noto, configurandosi come condizioni dell'azione, devono sussistere, oltre che all'atto della proposizione della domanda, anche al momento della decisione, tant'è che la loro assenza, salva la formazione del giudicato sul punto, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (ex multis, Cass., S.U., 1912/2012; Cass. 29505/2020; Cass. 19268/2016; Cass. 15085/2006; Cass. 3330/2002; Cass. 17064/2002). ### delle anzidette questioni risulta infatti superato dalla richiamata ordinanza comunale n. 23/2024, notificata alle parti in data 16 luglio 2024, mediante la quale il comune di ### di Napoli, accertati gli abusi edilizi perpetrati nella proprietà ### dopo aver richiamato la già disposta demolizione (con ordinanza n. 21/2010 del 10.3.2010) delle opere prive di licenza edilizia ed il verbale di inottemperanza (del 26.3.2011) all'impartito ordine di demolizione, dichiarava “l'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio comunale dell'immobile oggetto di ordinanza, ai sensi dell'art. 31 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 catastalmente identificato al catasto fabbricati del Comune di ### di Napoli al ### 5 Particella 1508 sub 1”.
Dunque, con l'ordinanza comunale in questione, immediatamente esecutiva, l'amministrazione ha dichiarato l'avvenuta acquisizione a titolo originario, ex lege, al patrimonio dell'ente comunale del capannone con le vasche delle anguille, oggetto della presente controversia.
Al riguardo, giova chiarire che l'art. 31 D.P.R. 380/2001 (T.U.
Edilizia), in tema di abusivismo edilizio, prevede che, accertato l'abuso e disposta la demolizione delle opere abusive, decorso il termine di 90 giorni dalla notifica agli interessati del provvedimento di demolizione, l'amministrazione provvede ad un sopralluogo sull'immobile (oggetto dei provvedimenti sanzionatori), che si conclude con l'accertamento positivo o negativo dell'esecuzione dell'ordinanza di ripristino.
Nel caso di accertamento negativo, l'amministrazione rileva che vi è stata l'acquisizione ex lege al patrimonio comunale del bene come descritto nell'ordinanza di demolizione (ovvero come descritto nello stesso atto di acquisizione con l'indicazione dell'ulteriore superficie nel limite del decuplo di quella abusivamente costruita). Alla scadenza del su indicato termine di 90 giorni, dunque, l'### è ipso iure proprietaria del bene abusivo (cfr. Cons. ###. Plen. Sent. 16/2023, che afferma i seguenti principi di diritto: “a) la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione entro il termine da esso fissato comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dal precedente 'primo' illecito - avente anche rilevanza penale - commesso con la realizzazione delle opere abusive; b) la mancata ottemperanza alla ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall'art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001, impone l'emanazione dell'atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l'istanza prevista dall'art. 36 del medesimo d.P.R. o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell'inottemperanza; b) l'atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta - in base alle regole dell'obbligo propter rem - l'acquisto ipso iure del bene identificato nell'ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l'ordinanza di demolizione. [….]; d) l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione comporta la novazione oggettiva dell'obbligo del responsabile o del suo avente causa di ripristinare la legalità violata, poiché, a seguito dell'acquisto del bene da parte dell'### egli non può più demolire il manufatto abusivo e deve rimborsare all'### le spese da essa sostenute per effettuare la demolizione d'ufficio, salva la possibilità che essa consenta anche in seguito che la demolizione venga posta in essere dal privato”).
Con la notifica all'interessato dell'accertamento dell'inottemperanza, pertanto, il bene si intende acquisito a titolo originario al patrimonio pubblico - con decorrenza dalla scadenza del termine fissato dall'art. 31, salva la proroga eventualmente disposta - e di conseguenza eventuali pesi e vincoli preesistenti vengono caducati unitamente al precedente diritto dominicale, senza che rilevi l'eventuale anteriorità della relativa trascrizione o iscrizione (in tal senso, ####.
Plen. Sent. n. 16/2023, cit.).
E' fatto salvo il solo diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire (Corte Cost. sent. n. 160 del 3.10.2024).
In definitiva, dunque, una volta accertata l'inottemperanza, con successivo e separato atto, l'### come avvenuto nella specie, dichiara l'acquisizione gratuita ex lege delle opere, della relativa area di sedime e dell'area di pertinenza urbanistica al patrimonio comunale (### di Stato n. 2459/2023, che chiarisce: “La giurisprudenza sul punto è concorde nel ritenere che l'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione comporti l'automatica acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio disponibile del Comune, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del testo unico dell'edilizia. In base al comma 4 della stessa disposizione, l'accertamento di tale inottemperanza è necessario unicamente per provvedere all'iscrizione nei registri immobiliari ed all'immissione nel possesso, per cui il relativo atto ricognitivo è normativamente configurato come un atto avente natura meramente dichiarativa, finalizzato al limitato scopo di esternare e formalizzare l'acquisto a titolo originario della proprietà in capo all'amministrazione, che si è già prodotto per il mero decorso del tempo, una volta che sia venuto a scadenza il termine previsto dalla legge e indicato nel provvedimento di demolizione (cfr. ### Stato, Sez. IV, 14 aprile 2015, n. 1884). … ### dell'acquisizione, infatti, è funzionale alla successiva applicazione della sanzione amministrativa della demolizione e dunque a consentire all'ente pubblico di procedere motu proprio al ripristino del territorio. ### ablatorio in favore del Comune quindi si verifica ope legis all'inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all'ingiunzione (cfr. Cass., III, 22 gennaio 2010 n. 2912)”).
Peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “in ipotesi di confisca urbanistica di immobile abusivamente edificato, acquisita a titolo originario al patrimonio comunale la proprietà dell'immobile abusivo, non demolito nel termine di legge, si realizza l'acquisto a titolo originario al patrimonio comunale della proprietà, con la conseguenza della non configurabilità dell'animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto - nel caso in cui continui ad occupare il bene - si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione salvo atti di mutamento della stessa in possesso ai sensi del secondo comma dell'art. 1141 c.c.” (Cass. 21672/2024, che ribadisce come l'acquisizione al patrimonio comunale “configura un acquisto a titolo originario, dal momento che l'amministrazione acquisisce d'imperio il bene immobile abusivo, in presenza delle condizioni di legge" (S.U. ord. 583/2024)”).
Orbene, il mutato stato giuridico del bene oggetto di causa, con la variazione della titolarità del diritto di proprietà, oggi in capo al comune di ### di Napoli, determina il sopravvenuto difetto di legittimazione ad agire delle parti in causa, allo stato degli atti prive di ogni titolo di legittimazione rispetto al manufatto in discorso, e, dunque, di ogni interesse, concreto ed attuale, ad ottenere una pronuncia di accertamento (positivo o negativo) dell'avvenuta usucapione dell'immobile acquisito al patrimonio comunale. ### pertanto, l'inammissibilità della riconvenzionale, originariamente spiegata da ### di usucapione del capannone ove sono ubicate le vasche delle anguille, riportato nel catasto fabbricati del Comune di ### di Napoli al fg. 5, p.lla 1508 sub 1, restando, per l'effetto, assorbiti il primo motivo dell'appello principale (e, di conseguenza il terzo, subordinato all'accoglimento del primo, involgente la regolamentazione delle spese), nonché il secondo, terzo e quarto motivo dell'appello incidentale, tutti involgenti l'esame della titolarità della proprietà del capannone, ormai superata dall'ordinanza n. 23/2024.
§. Con riguardo, poi, al primo motivo dell'appello incidentale proposto da ### finalizzato all'accoglimento della riconvenzionale - a suo dire erroneamente disattesa dal tribunale - di usucapione dell'area esterna antistante il capannone (fg. 5, p.lla 1509, sub 1), si osserva che, per consolidata giurisprudenza in materia, tra le opere interessate all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale, oltre a quelle strettamente abusive ed alla relativa area di sedime, rientra tutto ciò che è necessario per rendere eseguibile l'ordine di demolizione e la completa restitutio in integrum dello stato dei luoghi (### di Stato n. 2459/2023, cit.). E, nella specie, come precisato dallo stesso appellante (cfr. pag. 15 della comparsa di costituzione e risposta), l'area scoperta antistante il capannone, in base alle risultanze della CTU espletata in prime cure (pag. 7), costituiva parte integrante della p.lla catastale su cui vennero edificati sia l'attuale fabbricato che il capannone oggetto di abuso edilizio.
Nondimeno, non risultando l'area in discorso richiamata nell'ordinanza comunale n. 23/2024, ritiene la corte di dover procedere all'esame della doglianza nel merito, rilevando come la stessa sia all'evidenza infondata, atteso che, come correttamente evidenziato dal primo giudice, ### non ha adeguatamente provato - non risultando sotto tale profilo univoche e collimanti le dichiarazioni rese dai testi escussi - un possesso esclusivo uti dominus, continuo, ininterrotto e pacifico, per almeno un ventennio, dell'area in questione (riportata in catasto al fg. 5, p.lla 1509, sub 1), che, ferme le molestie e turbative perpetrate, è sempre rimasta liberamente accessibile a tutti i germani ### sia per l'ingresso al fabbricato e al piano interrato, sia per accedere alle altre aree di pertinenza del civico n. 5 di ### Circostanza che, invero, oltre ad essere confermata senza incertezze da tutti i testi addotti in prime cure dagli attori, risulta riconosciuta dallo stesso teste di parte convenuta, ### che, senza fare alcun riferimento ad eventuali atti di tolleranza da parte di ### precisava che tutti i fratelli (### facevano sostare propri camion nell'area cortilizia (cfr. verb. ud. 28.1.2013).
Legittimamente, pertanto, il tribunale, con condivise argomentazioni, non efficacemente scalfite dall'appellante, rigettava la domanda di usucapione dell'area scoperta in discorso, così argomentando: <<...Nell'anno 1995, tuttavia, come dichiarato pacificamente ed univocamente dalle parti il convenuto ha compiuto opere abusive, occupando illegittimamente lo spazio comune ovvero l'area scoperta, antistante il fabbricato, utilizzata da sempre anche dagli odierni attori. Infatti, come da relazione CTU dell'#### D'### di cui qui si condivide lo sviluppo logico e le conclusioni, è stato in modo inequivoco accertato che: “[..omissis..]”. Ed ancora che: “l'area scoperta (antistante il capannone) costituisce l'unico ingresso carrabile per la parte interrata dell'edificio destinata a box, la cui quota risulta collegata a quella del piazzale da rampa carrabile, che sfocia proprio ed esclusivamente sul piazzale”. Questa situazione corrisponde del resto a quanto dichiarato dal teste di parte attrice, ### che ha affermato “gli attori hanno sempre e comunque utilizzato lo spazio comune per la sosta dei propri automezzi, relativi alle loro attività commerciali”. Pertanto, va ordinata al ### la cessazione dei comportamenti che impediscono il libero accesso all'area scoperta di cui sopra, che rimane in comunione delle parti così come disposto nel suddetto atto di divisione. In base al disposto dell'art. 1102 c.c., infatti, “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. In giurisprudenza si è, infatti, ritenuto che il comproprietario, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, quando, cioè si gode del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possede ###più uti condominus. Tale vicenda non è riferibile, nel caso di specie, alla situazione consolidatasi rispetto all'area scoperta in questione, mentre, come innanzi precisato, il diritto di proprietà acquistato per usucapione ha ad oggetto esclusivamente il fabbricato per anguille, unico bene su cui il convenuto ha esercitato un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà>>.
Sulla scorta di quanto precede, va dunque rigettato il primo motivo dell'appello incidentale, con conseguente conferma in parte qua della sentenza gravata.
§. Resta da esaminare il secondo motivo dell'appello principale, con cui si lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni subiti per le molestie e le turbative perpetrate da ### Ebbene, se è vero che il tribunale nulla statuiva al riguardo, è altresì vero che la domanda risarcitoria, all'evidenza generica, non poteva (e non può) che essere disattesa, in assenza di specifica allegazione dei danni subiti, rimasti privi di qualsivoglia adeguato riscontro probatorio.
Al riguardo, giova chiarire che anche quando si afferma la configurabilità di un danno in re ipsa in capo al proprietario per l'indisponibilità o la limitata disponibilità del bene, si riconosce all'interessato la facoltà di darne prova mediante presunzioni semplici o ricorso al fatto notorio, onerando lo stesso di indicare tutti gli elementi caratterizzanti il caso concreto, da cui, in presenza dei requisiti richiesti dagli artt. 2727 e 2729 c.c., possa desumersi l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale subìto. In altri termini, se è vero che il danno patrimoniale correlato alla limitazione del godimento e alla diminuzione temporanea del valore della proprietà è un danno conseguenza che, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, è altresì vero che, dovendo evitarsi la meccanica identificazione del danno risarcibile con l'evento dannoso, un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati (ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto), atteso che il consentito utilizzo delle presunzioni attiene all'attività probatoria e non anche a quella assertiva.
II. - Quanto, infine, alle spese, com'è noto, il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata; l'onere delle spese va poi ripartito fra le parti tenendo presente l'esito complessivo della lite, in conformità al consolidato indirizzo giurisprudenziale per cui il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass. 13356/2021).
Nella specie, considerato l'esito finale della lite, caratterizzato da reciproca soccombenza e tenuto conto che l'esame della questione più rilevante (legittimità della declaratoria di usucapione del capannone) è rimasto assorbito dalla pronuncia dell'ordinanza comunale n. 23/2024, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse e legittimazione ad agire delle parti, si ritiene di dover disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico sia degli appellanti principali, sia dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12. P.Q.M. La Corte di appello di Napoli - VI sezione civile - pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 5344 R.G.A.C. per l'anno 2016, contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3588/2016, pubblicata in data ###, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1. in parziale riforma della sentenza gravata, che per il resto conferma, dichiara inammissibile la riconvenzionale, spiegata da ### di usucapione dell'immobile abusivo (capannone con le vasche per le anguille), riportato nel catasto fabbricati del Comune di ### di Napoli al fg. 5, p.lla 1508 sub 1, nelle more del presente gravame acquisito al patrimonio comunale; 2. per l'effetto, dichiara assorbito l'esame del primo e del terzo motivo dell'appello principale, nonché del secondo, terzo e quarto motivo dell'appello incidentale; 3. rigetta la domanda risarcitoria avanzata in prime cure dagli appellanti principali; 4. rigetta il primo motivo dell'appello incidentale spiegato da ### 5. compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio; 6. da atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico sia degli appellanti principali, sia dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, in data ### L'### dr.ssa ### dott.
causa n. 5344/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Sensale Giorgio, Meterangelis Ada