blog dirittopratico

3.672.718
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M

Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 1809/2025 del 16-10-2025

... 1950/2022: “###. ### D'### ribadisce che in forza di accordo transattivo sottoscritto con la società ### è cessata tra le parti la materia del contendere con conseguente accordo di provvedere all'estinzione del presente procedimento come da separata istanza di rinuncia agli atti già depositata. A questo riguardo, anche all'esito dei pregressi provvedimenti assunti da ###le Corte, l'appellante ### D'### prende atto del deposito da parte di ### dell'adesione alla rinuncia agli atti anche da parte della cessionaria del credito controverso, società ### Si insiste pertanto per la estinzione del giudizio nel rapporto tra l'appellante ### D'### e le società ### con compensazione delle spese di lite”. ### appellante Avv. ### D'### nell'atto di appello nel giudizio R.G. 1950/2022: “### la Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza n. 774/2022, resa dal Tribunale Civile di ### nei giorni 9 - 20 settembre 2022, e previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza medesima (articolo 283 cod. proc. civ.) o dell'istanza di sospensione dell'efficacia dell'atto di precetto e del titolo esecutivo (leggi tutto)...

testo integrale

n. 1873/2022 + n. 1950/2022 R.G.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### riunita in camera di consiglio e composta da: D.ssa ### D.ssa ### relatore ### ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta a ruolo il ### al numero 1873/2022 del Registro generale, alla quale è stata riunita la causa iscritta a ruolo il ### al numero 1950/2022 avente a oggetto: appello avverso sentenza n.774/2022 emessa dal Tribunale di Siena il ### e pubblicata il ### R.G. 1873/2022 pendente fra AVV. ###'### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F. ###) e dall'Avv. ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore, giusta procura in atti; #### D'### (#####), rappresentato e difeso dall'Avv. ### del foro di ### (C.F.  ###) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore, giusta procura in atti ### AMCO - ### S.P.A. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### (C.F. ###), giusta procura in atti; #### (P.IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### (C.F.: ###) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore, giusta procura in atti; ##### - ###.G. 1950/2022 pendente fra ### D'### (#####), rappresentato e difeso dall'Avv. ### del foro di ### (C.F.  ###) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore, giusta procura in atti ##### D'### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F. ###) e dall'Avv. ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore, giusta procura in atti; #### (P.IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### (C.F.: ###) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore, giusta procura in atti; ##### - CONTUMACE sulle seguenti conclusioni: ### appellante Avv. ### D'### nella comparsa conclusionale nel giudizio riunito R.G. 1873/2022 + R.G. 1950/2022: “###. ### D'### ribadisce che in forza di accordo transattivo sottoscritto con la società ### è cessata tra le parti la materia del contendere con conseguente accordo di provvedere all'estinzione del presente procedimento come da separata istanza di rinuncia agli atti già depositata. A questo riguardo, anche all'esito dei pregressi provvedimenti assunti da ###le Corte, l'appellante ### D'### prende atto del deposito da parte di ### dell'adesione alla rinuncia agli atti anche da parte della cessionaria del credito controverso, società ### Si insiste pertanto per la estinzione del giudizio nel rapporto tra l'appellante ### D'### e le società ### con compensazione delle spese di lite”.  ### appellante Avv. ### D'### nell'atto di appello nel giudizio R.G. 1950/2022: “### la Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza n. 774/2022, resa dal Tribunale Civile di ### nei giorni 9 - 20 settembre 2022, e previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza medesima (articolo 283 cod. proc. civ.) o dell'istanza di sospensione dell'efficacia dell'atto di precetto e del titolo esecutivo (articolo 624 cod. proc. civ.): 1) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'invalida notifica del precetto impugnato, dichiarando la nullità e/o invalidità dello stesso; 2) nel merito, accertare e dichiarare la natura di mutuo condizionato del contratto di finanziamento del 5 febbraio 2013, accertando e dichiarando l'inidoneità del contratto di finanziamento a costituire titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ.; e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto di precetto del 20 novembre 2019; 3) in ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di ### dei ### di ### S.p.A. e per essa, in qualità di mandataria, di ### S.p.A., ed ora di ### S.p.A. quale presunto successore nel diritto controverso, a procedere ad esecuzione forzata e/o, comunque, dichiarare nullo, invalido, illegittimo e/o inefficace il precetto notificato in data 4 dicembre 2019 da ### S.p.A. al sig.  ### d'### e/o l'esecuzione promossa da quest'ultima; 4) in linea subordinata, accertare e dichiarare l'erroneità / illegittimità della somma portata dall'opposto atto di precetto; e, per l'effetto, dichiarare la nullità parziale dello stesso, nella misura che verrà successivamente determinata in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze e onorari”. ### appellata ### - ### S.P.A., nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio R.G. 1873/2022: “### l'###ma Corte d'Appello di Firenze adita, ogni contraria istanza respinta ed eccezione disattesa, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare: in via preliminare e/o pregiudiziale: - disporre la riunione del procedimento di appello R.G. 1950/2022 pendente avanti alla medesima Corte di Appello di Firenze al presente procedimento, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza come indicato in atti, per i motivi esposti in narrativa; - rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e/o del precetto e relativo titolo, per difetto dei presupposti di legge che potrebbero legittimarla e comunque priva di fondamento in fatto ed in diritto per le causali di cui in atto; - dichiarare inammissibile ed improponibile, in quanto nuova, la domanda o comunque la doglianza di ritenere invalido il mandato alle liti conferito al difensore di cui all'atto di precetto oggetto di opposizione nel primo grado di giudizio, il tutto in quanto tardivo ed inammissibile, prima ancora che infondato nel merito, come meglio esposto in atto; - dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso la sentenza n. 774/2022, Rep n. 1348/2022 del 9 - 20 settembre 2022, emessa dal Tribunale di ### nella persona della ###ssa ### nell'ambito dei procedimenti riuniti n. R.G. 3390/2019 e 3524/2019, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza; - dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso la sentenza n. 774/2022, Rep 1348/2022 del 9 - 20 settembre 2022, emessa dal Tribunale di ### nella persona della ###ssa ### nell'ambito dei procedimenti riuniti n. R.G.  3390/2019 e 3524/2019, anche a norma dell'art. 342 c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di specificità dei motivi, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza; nel merito: nella denegata ipotesi in cui l'###ma Corte adita dovesse ritenere ammissibile l'appello prestato dal #### D'### rigettarlo integralmente in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma della sentenza n. 774/2022, Rep 1348/2022 del 9 - 20 settembre 2022, emessa dal Tribunale di ### nella persona della ###ssa ### nell'ambito dei procedimenti riuniti n. R.G.  3390/2019 e 3524/2019. In via istruttoria: rigettare le generiche e nuove istanze istruttorie così come proposte in tal sede di appello dal #### D'### per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma della sentenza n. 774/2022, Rep n. 1348/2022 del 9 - 20 settembre 2022, emessa dal Tribunale di ### nella persona della ###ssa ### nell'ambito dei procedimenti riuniti n. R.G. 3390/2019 e 3524/2019. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio. Con ogni riserva istruttoria. Con ogni riserva di legge”.  ### appellata ### nella comparsa conclusionale nel giudizio riunito R.G. 1873/2022 + R.G. 1950/2022: "Con riferimento alla posizione di ### d'### voglia l'###ma Core di Appello di Firenze, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello proposto avverso la sentenza n. 774/2022 del Tribunale di ### perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze e onorari del grado. Con riferimento a ### voglia l'###ma Corte di Appello di Firenze disporre l'estromissione di ### stante il consenso delle altre parti ai sensi dell'art. 111 co. 3 c.p.p. e, così dichiarare cessata materia del contendere a spese integralmente compensate”.  * 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Il giudizio di primo grado Con atto di citazione in opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c. con istanza di sospensione, l'Avv. ### d'### ha citato in giudizio, avanti al Tribunale di #### dei ### di ### (nel proseguo: ### e, per essa, in qualità di mandataria, ### S.p.A., proponendo opposizione avverso l'atto di precetto allo stesso notificato in data ###, con il quale veniva ingiunto alla ### S.r.l. in liquidazione, in qualità di parte mutuataria e datrice d'ipoteca, nonché all'odierno appellante, e ad ### d'### in qualità di fideiussori, il pagamento, in solido tra loro, della somma complessiva di € 1.089,582,07, oltre a interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattuale dal dovuto al saldo, spese di notifica e successive occorrende, in forza di contratto di finanziamento a medio/lungo termine a rogito ### con data 5.2.2013, Rep. N. 45247, Racc. n. 21996, munito di formula esecutiva in data ### (all. 1 fascicolo di primo grado ### d'###.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto, in via preliminare, il difetto di prova della titolarità del diritto azionato in capo a ### S.p.a., e/o del difetto di legittimatio ad causam per non avere la medesima allegato all'atto di precetto notificato la procura che dimostrasse i poteri di rappresentanza derivati da ### e ciò anche per l'intervenuto esercizio del diritto di recesso da parte della medesima dal contratto di servicing stipulato con ### S.p.A., come da comunicato stampa MPS del 30.6.2019 (all.3 fascicolo di primo grado ### d'###. 
Ha eccepito, altresì, il difetto di prova del credito preteso da ### con conseguente indeterminatezza e indeterminabilità delle somme richieste in precetto, erroneamente quantificate anche in considerazione dell'illegittima applicazione delle clausole di determinazione degli interessi e capitalizzazione degli interessi passivi, di applicazione delle commissioni di massimo scoperto, di determinazione dell'interesse ultralegale e di interessi usurari, delle clausole aventi ad oggetto l'illegittima determinazione di spese, competenze, oneri, e remunerazioni e del calcolo degli interessi di mora “dal dovuto” e non fino al passaggio a sofferenza del credito. 
Ha contestato l'inidoneità del contratto di finanziamento a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art.474 c.p.c., in quanto il contratto di finanziamento non contemplava una reale “tradizio” delle somme erogate da ### e l'effettiva disponibilità delle somme era stata assoggettata a molteplici condizioni. 
Ha dedotto la nullità del contratto di finanziamento per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza da parte della ### in quanto, nonostante che il contratto di finanziamento contenesse una clausola di destinazione ed indicasse quale scopo del mutuo la destinazione “a liquidità”, nei fatti la mutuataria non aveva mai realmente beneficiato della somma, utilizzata invece da MPS per estinguere pregresse esposizioni debitorie di ### Si è costituita in giudizio MPS eccependo che la circostanza che le procure speciali non fossero state allegate all'atto di precetto non pregiudicava la regolarità del medesimo trattandosi di atto stragiudiziale prodromico all'avvio dell'esecuzione e non di atto processuale.   Ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione relativa all'indeterminatezza delle somme richieste e della correttezza dei tassi applicati, in quanto il precetto recava l'esatta indicazione dell'importo residuo dovuto dai debitori, pari ad € 296.029,05 per n. 9 rate insolute dal 31.10.2014 al 31.12.2018 (al netto dei recuperi già conseguiti) ed € 742.166,86 per capitale residuo dovuto al 22.01.2019, così come già comunicato ai debitori con la lettera di messa in mora dell'11.3.2019 (all. 5 fascicolo primo grado ###; precisava che il calcolo del dovuto era stato eseguito applicando le condizioni economiche concordate e sottoscritte dalle parti. 
Ha argomentato che il contratto di finanziamento doveva considerarsi idoneo a costituire titolo esecutivo, in quanto le modalità di erogazione della somma mutuata, così come tutte le condizioni economiche applicate al finanziamento, erano contenute in specifiche clausole concordate tra le parti e dalle stesse sottoscritte; all'art. 3 del contratto di mutuo, infatti, la parte mutuataria dichiarava di aver ricevuto dalla ### la somma mutuata rilasciandone ampia quietanza e, dall'estratto di sintesi, si evinceva che alla data di stipula del contratto di mutuo era stato registrato l'importo della somma finanziata, così come alla data del 21.2.2013 era stata annotata l'avvenuta erogazione finale (all. 7 fascicolo primo grado ###. 
Ha contestato l'affermazione dell'opponente laddove ha qualificato il mutuo di cui è causa quale “mutuo di scopo”, in quanto il contratto di mutuo fondiario, non avendo uno scopo predefinito, poteva essere utilizzato per il conseguimento delle più varie destinazioni e, quindi, anche per risanare una preesistente situazione di crisi. 
Ha contestato la richiesta di risarcimento danni, perché infondata e sfornita di prova. 
Si costituiva in giudizio ### d'### segnalando che l'atto di precetto era stato dal medesimo autonomamente impugnato ed eccependo, in via pregiudiziale, l'invalida notifica del precetto notificato il ###, in quanto il contratto di finanziamento, stipulato con ### era atto pubblico che la società creditrice aveva l'onere di notificare ai sensi dell'articolo 479 c.p.c.  in copia autentica, mentre MPS aveva allegato al precetto una mera copia fotostatica. 
Ha eccepito poi la nullità dell'atto di precetto per inidoneità del contratto di finanziamento del 5.2.2013 a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., in quanto mutuo condizionato nel quale MPS subordinava l'erogazione del prestito al buon esito di futuri eventi (art. 3 del contratto di mutuo). 
In via subordinata, ha eccepito l'irregolarità formale del precetto, perché non corredato né dalla procura legittimante i poteri di ### S.p.a., né dalla procura legittimante i poteri di delega del procuratore speciale di ### S.p.a.; in via ulteriormente subordinata, ha eccepito la nullità parziale dell'atto di precetto per illegittima ed errata quantificazione dell'importo scaturito dall'illegittima applicazione delle clausole di determinazione degli interessi e dalla capitalizzazione di quelli passivi, delle commissioni massimo scoperto e di interessi usurari. 
Si è costituita in giudizio ### - ### S.p.A., con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. dichiarando di intervenire nel giudizio facendo proprie tutte le istanze, domande ed eccezioni formulate da MPS in quanto, con effetti giuridici a far data dal 1.12.2020, MPS si era scissa in ### ed aveva trasferito a quest'ultima un compendio di attività e passività, ivi incluso il credito vantato da MPS nei confronti di ### D'### ha precisato altresì di non essere legittimata passiva in ordine a domande restitutorie o risarcitorie originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi o commissivi posti in essere da MPS anteriormente alla scissione. 
La causa, previa riunione con l'opposizione proposta da ### d'### avverso lo stesso atto esecutivo, è stata istruita documentalmente. 
Con sentenza n. 774/2022 del 9.9.2022 il Tribunale di ### così ha statuito: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: 1.In reiezione dell'opposizione, dichiara valido ed efficace il precetto opposto; 2.Condanna parti opponenti in solido tra loro al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida, in favore di parte opposta, nella somma complessiva di ### 23.937,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, oltre IVA e ### come per legge”. 
Il Giudice di primo grado ha ritenuto che la mancata allegazione della procura di ### S.p.a. non pregiudicasse la regolarità del precetto, trattandosi di atto stragiudiziale prodromico all'avvio dell'esecuzione e ben potendo la procura essere rilasciata anche in un momento successivo; non vi era inoltre, prova del recesso di MPS dal contratto di servicing con ### S.p.a. esercitato alla data di notifica dell'atto di precetto. 
Ha respinto l'eccezione di invalidità del contratto di finanziamento come titolo esecutivo, argomentando che tra MPS e ### S.r.l. era stato concluso un contratto di mutuo ipotecario per lo scopo negoziale indicato, ovvero da destinare a liquidità, e che la parte finanziata aveva dichiarato nel contratto di aver ricevuto il denaro pattuito, rilasciandone ampia e liberatoria quietanza, poi costituito in deposito cauzionale in favore della ### a garanzia degli adempimenti previsti dal contratto; sul punto, il Giudice di primo grado ha ritenuto di aderire all'orientamento della Suprema Corte per cui, pur ribadendo la tesi tradizionale per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale, che quindi si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, quale elemento costitutivo del contratto, tuttavia non è necessaria la consegna materiale del denaro nelle mani del mutuatario ai fini del perfezionamento del contratto, essendo sufficiente che questi ne acquisisca la disponibilità giuridica (in questo senso: Cass. civ. 25569/2011; Cass. civ. 17194/2015; Cass. civ. 6174/2020). 
Ha ritenuto privi di riscontro probatorio, e quindi infondati, gli ulteriori motivi di opposizione relativi all'errata quantificazione dell'importo oggetto del precetto, nonché al comportamento contrario a buona fede della ### che non avrebbe accettato di rinnovare due cambiali agrarie e non concesso la moratoria ABI per l'anno 2013 se non subordinandola alla prestazione di ulteriori fideiussioni.  2. Il giudizio di secondo grado 2.1 ### d'### ha proposto appello avverso la sentenza ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “### a codesto ###mo Corte ### di Firenze, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 774 del Tribunale di ### depositata in data 20 settembre 2022 e notificata in data 22 settembre 2022 previe tutte le declaratorie del caso, previo accoglimento dell'istanza di sospensiva della provvisoria esecutività della stessa sentenza per le motivazioni di cui al § V di parte motiva ai sensi dell'art. 283 cod. proc. civ. - nel merito - accertare e dichiarare l'originario difetto di legittimazione attiva di ### S.p.A. all'avvio dell'azione esecutiva, stante l'insussistenza dell'asserita qualità di mandataria di #### S.p.A. e per l'effetto dichiarare nullo, invalido, illegittimo, inefficace e/o come meglio, e comunque privo di effetto, il precetto notificato in data ### da ### S.p.a. al sig. avv. ### d'### e/o l'esecuzione promossa da quest'ultima; - accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di ### S.p.A. e per essa, in qualità di mandataria, di ### S.p.A., ed ora di #### S.p.A. quale asserito successore nel diritto controverso, a procedere ad esecuzione forzata e/o, comunque, dichiarare nullo, invalido, illegittimo, inefficace e/o come meglio, e comunque privo di effetto, il precetto notificato in data ### da ### S.p.a., nell'indicata qualità, al sig. avv. ### d'### e/o l'esecuzione promossa da quest'ultima; - dichiarare tenuta e condannare ### S.p.A. e per essa, in qualità di mandataria, ### S.p.A., ed ora ### S.p.A.  nell'indicata qualità di successore nel diritto controverso, al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dal sig. avv. ### d'### per l'importo da determinarsi con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., tenendo conto, tra le altre voci, dei costi sino ad oggi sostenuti e ai danni morali subiti oltre rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dalla domanda al saldo. Con vittoria integrale delle spese, dei diritti e degli onorari del presente procedimento”. 
Ha dedotto i seguenti motivi: 1) Vizio e/o erroneità della Sentenza per non aver ritenuto assolto l'onere della prova del difetto di procura in capo a ### al momento della notifica del precetto: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e comunque degli art.  77, 115 e 116 c.p.c. 
Ha eccepito che la Sentenza di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto non provato che ### S.p.a., al momento della notifica del precetto, fosse priva degli asseriti poteri di rappresentanza sostanziale e processuale della mandante ### in quanto sarebbe spettato a ### S.p.a. e/o MPS, a fronte dell'eccezione svolta, dimostrare la sussistenza della legittimazione ad agire della medesima ### S.p.a. 
Il difetto di legittimazione ad agire di ### S.p.a., al contrario, risulterebbe pacifico alla luce della delibera di revoca dei poteri di rappresentanza conferiti da MPS a ### S.p.a. in data antecedente al 30.6.2019, e quindi prima della notifica del precetto; della costituzione nel giudizio di opposizione non già di ### S.p.a., bensì di ### che avrebbe confermato l'effettivo esercizio di tale revoca; della mancata contestazione da parte di MPS della revoca del mandato a ### S.p.a. in data antecedente al 30.6.2019. 
Ha eccepito che il difetto di legittimazione processuale di ### S.p.a.  inciderebbe anche sulla validità del mandato alle liti conferito al difensore, e che la successiva costituzione di MPS non sarebbe idonea a costituire sanatoria o ratifica dell'originario vizio di legittimazione del soggetto che ha notificato il precetto.  2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c. 
Ha contestato l'idoneità del contratto di finanziamento a costituire valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., in quanto il momento della sottoscrizione del contratto di mutuo (5.2.2013) non coincideva con quello di effettiva erogazione dell'importo mutuato (21.2.2013), e l'erogazione effettiva delle somme era condizionata ad eventi successivi, circostanza che, a prescindere o meno dall'effettiva sussistenza di una traditio, priverebbe il mutuo dei requisiti essenziali per poter assumere valenza di titolo esecutivo anche nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie, le somme siano state depositate al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo in un deposito cauzionale da svincolarsi in un momento successivo. 
Ha lamentato che il Tribunale di ### avrebbe erroneamente trattato congiuntamente due distinte eccezioni formulate dall'odierno appellante, ovvero quella di inidoneità del contratto di finanziamento a costituire valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. e di nullità del contratto di finanziamento per assenza di causa e così non avrebbe motivato opportunamente il rigetto della prima eccezione. 
Nel caso di specie, il contratto di finanziamento non consentiva di ritenere assolto l'essenziale requisito formale richiesto per attribuirgli valenza di titolo esecutivo, ovvero che sia il contratto, che la traditio del denaro al mutuatario rispettassero i requisiti di forma (atto ricevuto da notaio) prescritti dall'art. 474 c.p.c., dal momento che una parte delle somme che MPS aveva mutuato ad ### S.r.l. era stata svincolata solo in data successiva alla firma del contratto (docc. 15-17 fascicolo di primo grado ### d'### e successivamente all'accertamento da parte della mutuante dell'esecuzione di determinati adempimenti.  3) Impugnazione per omessa pronuncia; violazione e/o non corretta applicazione dell'art. 112 c.p.c.; in ogni caso, in subordine, impugnazione per errore di diritto nell'applicazione degli artt. 1325, n. 2 c.c. in rapporto all'art. 1813 c.c. e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione alle prove prodotte in causa. 
Il Tribunale di ### avrebbe errato nel respingere l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per mancanza di causa alla luce della acquisizione della disponibilità giuridica delle somme mutuate da parte della ### in realtà, le somme mutuate erano state unilateralmente ed immediatamente utilizzate da MPS per consolidare e ristrutturare un precedente debito di ### a breve/medio termine, a seguito della scadenza e mancato rinnovo di due cambiali agrarie preesistenti per un totale complessivo di ### 825.000 (all.ti 5, 6 e 11 fascicolo primo grado ### d'###. 
In conclusione, MPS avrebbe messo in atto una finzione, abusando della propria posizione di contraente forte e conseguendo un duplice risultato utile perché, da un lato, il mutuo, garantito da ipoteche o fideiussioni, aveva agevolato il soddisfacimento della pretesa economica della ### stessa, dall'altro le aveva consentito di percepire gli ulteriori interessi pattuiti quale corrispettivo di una somma in realtà mai utilizzata dal beneficiario apparente; tale operazione sarebbe nulla in quanto del tutto priva di causa in concreto, essendo la reale causa dell'operazione rappresentata dall'estinzione della precedente posizione debitoria, dalla creazione di nuove garanzie reali e/o personali, o comunque nulla in quanto avente causa illecita (Cass. 05.08.2019 n. 20896, Cass. 21.10.2019 n. 26770, Cass. 8.4.2020 n. 7740, Cass. 25.1.2021 n. 1517). 
Il Tribunale avrebbe errato anche nel ritenere non provato il comportamento contrario a buona fede di ### attesi i comportamenti che risultavano forniti di prova documentale, ovvero l'aver MPS immotivatamente rifiutato di rinnovare le cambiali agrarie concesse a favore di ### e scadute; l'aver concesso il mutuo al solo fine di ripianare l'esposizione debitoria maturata da ### l'aver preteso il rilascio di garanzie fideiussorie anche da parte dei signori d'### al fine della concessione del mutuo; l'aver tentato di condizionare la concessione della moratoria ABI per l'anno 2013 al rilascio di ulteriori garanzie fideiussorie (all. 3-5 fascicolo primo grado ### d'### All'udienza del 19.11.2024, la Corte riuniva la causa Rg. 1950/2022, pendente tra le stesse parti nonché avverso la medesima sentenza, alla causa Rg.  1873/2022.  2.2 Con atto di citazione in appello con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, nonché dell'atto di precetto e del titolo esecutivo, ### d'### ha proposto appello avverso la sentenza ed ha rassegnato le conclusioni sopra trascritte. 
Ha dedotto i seguenti motivi: 1) Sulla notificazione dell'atto di precetto: omessa pronuncia; violazione degli articoli 479, primo comma, e 480, secondo comma, c.p.c. 
Ha dedotto che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla doglianza secondo cui ### in violazione dell'art.479 c.p.c., non aveva notificato, prima od unitamente al precetto, copia autentica del titolo esecutivo, ovvero del contratto di finanziamento stipulato per atto pubblico con ### ma si era limitata ad allegare al precetto una mera “copia fotostatica”, priva della data, e della firma dell'### in calce alla certificazione della conformità della fotocopia del mutuo all'originale(cfr. pag. 3 dell'atto di precetto), così che l'atto di precetto era da considerarsi colpito da radicale nullità. 2) Sull'inefficacia del titolo esecutivo: contraddittorietà della motivazione. 
Ha lamentato che il Tribunale di ### avrebbe sovrapposto, con una motivazione contraddittoria, due eccezioni, l'una inerente l'efficacia esecutiva del titolo, in quanto le clausole negoziali, disciplinanti erogazione e disponibilità della somma mutuata, avrebbero sottratto il contratto di mutuo alla disciplina dell'art.  474 c.p.c., impedendo a ### dei ### di ### di agire in via esecutiva, l'altra inerente invece la validità del contratto di mutuo in quanto privo di causa concreta e quindi radicalmente nullo ai sensi degli artt. 1325, 1418 e 1813 c.c..  3) Ancora sull'inefficacia del titolo esecutivo: violazione dell'articolo 474 c.p.c. 
Ha dedotto che, affinchè un contratto di mutuo possa avere valenza di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., lo stesso deve contenere pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, devono rispettare i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass. civ. n.6174/2020). 
Nel caso di specie, la mancanza dell'efficacia esecutiva del mutuo de quo si desumerebbe dal fatto che la stipulazione del contratto di mutuo e l'erogazione dell'importo mutuato fossero collocati in momenti diversi (contratto di mutuo sottoscritto il ### ed erogazione del denaro il ###); inoltre, dall'analisi delle “condizioni di erogazione del finanziamento”, disciplinate dagli artt. 3 e 3-bis del contratto 5 febbraio 2013, si ricaverebbe che l'effettiva erogazione delle somme soggiaceva al verificarsi di eventi, successivi alla conclusione del contratto, da accertarsi mediante atti esecutivi privi dei requisiti di forma dettati dall'articolo 474 c.p.c..  4) Sulla nullità del contratto di mutuo: violazione degli articoli 1325, 1418 e 1813 c.c. e 115, primo comma, c.p.c. 
Ha eccepito, altresì, che il contratto di mutuo fosse privo di causa concreta, e dunque radicalmente nullo; ### infatti, avrebbe utilizzato le somme mutuate al solo scopo di ristrutturare un debito a breve - medio termine, già gravante su ### a causa della scadenza, provocata dall'istituto stesso, di due cambiali agrarie dell'importo complessivo di euro 825.000,00; il contratto non era quindi volto a dotare ### di “liquidità”, da destinare alle proprie necessità di impresa, ma soddisfaceva l'esclusivo interesse di MPS che così si procurò, mediante mere operazioni contabili, nuove garanzie ipotecarie e fideiussorie.
Il contratto di mutuo si sarebbe dunque concretizzato in un'operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, e sarebbe dunque privo di causa concreta, così invalido ed inefficace.  5) In ogni caso: sulla violazione dei principi generali di correttezza e buona fede (articoli 1175 e 1375 c.c.) e dell'articolo 115, primo comma, c.p.c. 
Ha eccepito che il comportamento tenuto da MPS violasse i principi generali di correttezza e buona fede, e che pertanto le pretese creditorie dell'### andassero respinte.  6) Sull'istanza di esibizione: violazione degli articoli 115, primo comma, e 210 c.p.c., e 119, quarto comma, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
Infine, ha riproposto l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. da parte di MPS delle cambiali agrarie nn. 2267719,53 (di euro 350.000,00) e 2266615,16 (di euro 475.000,00), e la “perizia di stima dell'intero complesso aziendale della debitrice principale ### s.r.l. redatta su mandato … [dell'istituto mutuante] dai sig.ri ### nel marzo 2017”.  2.3 Si è costituita, nel giudizio R.G. 1873/2022, ### - ### S.p.a. (nel proseguo: ###, quale società beneficiaria risultante dalla scissione di MPS in ### rassegnando le conclusioni sopra trascritte e chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensiva e deducendo: I) in via preliminare e pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per la ragionevole probabilità di non accoglimento ex art. 348 bis c.p.c., essendo la sentenza di primo grado correttamente ed analiticamente motivata; II) in via preliminare e pregiudiziale, la necessità della riunione del procedimento pendente avanti alla Corte d'Appello di ### 1950/2022 promosso da ### d'### con il procedimento RG 1873/2022 promosso da ### d'### in quanto proposti avverso la medesima sentenza; III) circa l'irregolarità formale del precetto ed il difetto di legitimatio ad causam, per l'assenza di procura speciale in capo a ### S.p.A. ad agire in nome e per conto di ### eccepito da ### d'### che ### S.p.A., in persona del procuratore speciale #### aveva agito quale mandataria in nome e per conto di MPS in forza di regolari procure speciali richiamate nel precetto notificato e riversate in atti, e che la circostanza che tali procure speciali non fossero state allegate all'atto di precetto, al cui margine è stata apposta la procura alle liti al difensore, non pregiudicasse la regolarità del medesimo, quale atto stragiudiziale prodromico all'avvio dell'esecuzione e non atto processuale; inoltre, la censura introdotta in appello e relativa all'invalidità del mandato alle liti conferito al difensore, a causa del difetto di legittimazione processuale di ### S.p.a., dovrebbe considerarsi quale domanda nuova ed inammissibile; IV) circa l'assenza della qualità di titolo esecutivo in capo al contratto di finanziamento de quo, che risultava documentalmente provata l'effettiva erogazione della somma finanziata, in quanto nell'art. 3 del contratto di finanziamento testualmente recita: “parte mutuataria, che rilascia, con la sottoscrizione del presente contratto, ampia e liberatoria quietanza”; che vi era stata contestuale costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, come indicato all'art. 3 del contratto, fino alla verifica di eventuali iscrizioni pregiudizievoli e “comunque non prima del termine di 10 ### giorni previsto dal quarto comma dell'art. 39 del ### 385/1993”; che all'art. 3 bis del contratto, secondo cui, della somma costituita deposito cauzionale infruttifero (ossia tutti i finanziati € 860.000,00), si prevedeva che la minor somma di € 10.000,00 venisse “trattenuta a titolo di deposito cauzionale presso la ### stessa a garanzia della regolarizzazione dell'immobile suddetto, con l'intesa che la somma sarà resa disponibile alla ### mutuataria quando la ### mutuante avrà accertato, mediante tecnico di propria fiducia, la conclusione dell'iter di regolarizzazione dell'immobile”. Ha argomentato che il mutuo con contestuale deposito cauzionale infruttifero era perfettamente valido come titolo esecutivo, e che la contestuale costituzione di un deposito cauzionale non ne inficiava minimamente la piena efficacia esecutiva ex art. 474 c.p.c.; V) l'infondatezza della domanda di risarcimento danni avanzata da ### d'### in quanto priva di causa petendi e di prova.  ### non ha depositato ulteriori atti, né rassegnato conclusioni, nel giudizio riunito.  2.4 Con comparsa di costituzione e risposta con nuovo difensore, si è costituita nel giudizio RG 1873/2022 ### quale successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c. in quanto cessionaria da ### dei crediti in oggetto, come risultante dal contratto di cessione di credito e dalla documentazione versata in atti, facendo proprie le allegazioni, eccezioni e domande tutte, anche in via istruttoria, avanzate da ### in giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, ### si è costituita nel giudizio, poi riunito, RG 1950/2022 promosso da ### d'### ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “### l'###ma Core di Appello di Firenze, contrariis reiectis, i) ### riunione del presente procedimento a quello 1873/2022 R.G. proposto da ### d'### avverso la medesima sentenza; ii) ### la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e del precetto e relativo titolo per difetto dei presupposti di legge che potrebbero legittimarla e comunque priva di fondamento in fatto e diritto; iii) dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello proposto avverso la sentenza n. 774/2022 del Tribunale di ### ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. perché manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento; iv) in subordine, respingere l'appello proposto avverso la sentenza n. 774/2022 del Tribunale di ### perché infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata; v) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del grado” . 
Ha dedotto: I) in via preliminare, la necessità della riunione del procedimento pendente avanti alla Corte d'Appello di ### 1950/2022 promosso da ### d'### con il procedimento RG 1873/2022 promosso da ### d'### in quanto proposti avverso la medesima sentenza; II) in via preliminare, la formazione del giudicato interno sulle questioni eccepite in primo grado e non riproposte in appello (carenza di procura, carenza di legitimatio in causam, successione a titolo particolare nel diritto controverso, doglianze sulle somme portate nell'atto di precetto); III) in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per la ragionevole probabilità di non accoglimento ex art. 348 bis c.p.c., essendo la sentenza di primo grado correttamente ed analiticamente motivata; VI) circa l'eccezione relativa all'omessa pronuncia sulla notificazione del titolo in forma esecutiva, la sua inammissibilità in quanto la stessa avrebbe dovuto essere sollevata mediante l'opposizione agli atti esecutivi e non con l'opposizione all'esecuzione e che, comunque, la modalità di trascrizione del titolo esecutivo con attestazione di conformità costituisce un equipollente della notifica del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c., a nulla rilevando la mancata firma di attestazione da parte dell'### della conformità, trattandosi di atto complesso che si conclude con la attestazione della notifica, la quale ricomprende ovviamente in sé anche gli atti ad essa preparatori; V) circa l'inefficacia e/o mancata valenza del contratto di mutuo azionato come titolo esecutivo, che l'erogazione delle somme era avvenuta contestualmente al mutuo mediante la consegna giuridica delle somme, che poi i mutuatari avevano dopo versato a titolo di deposito cauzionale infruttifero presso la MPS in attesa del verificarsi di alcuni avvenimenti contrattualmente previsti, senza che con ciò si verificasse alcuna interversione del possesso e soprattutto della proprietà di esse e restando dunque le somme nella giuridica proprietà e disponibilità dei mutuatari; i mutuatari avevano quindi convenzionalmente concordato di costituire un deposito cauzionale infruttifero fino alla realizzazione dei presupposti contrattualmente previsti e, alla sua scadenza, le somme sarebbero rientrate automaticamente nella loro disponibilità; VI) circa l'eccezione di nullità del contratto di mutuo per carenza di causa del contratto di mutuo, che la sentenza della Corte di Cassazione n. 20896/2019 aveva statuito la validità del mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario; VII) circa la violazione dei principî generali di correttezza e buona fede, che il motivo di appello è dedotto in maniera criptica e sfornita di prova; VIII) sull'istanza di esibizione, che vi era stata contestazione sul punto da parte di ### e che comunque sarebbe stato dell'odierno appellante fornire prova della formulazione di richiesta di consegna di copia dei documenti richiesti, inevasa, che avrebbe costituito il presupposto per fondare una richiesta di esibizione; inoltre, la richiesta di esibizione non era stata reiterata nelle conclusioni, e deve pertanto ritenersi inammissibile in appello. 
Nella propria comparsa conclusionale, ### ha rilevato che tutti i motivi di appello spiegati dall'appellante ### d'### avevano trovato compiuto esame nella sentenza delle ### della Corte di Cassazione n. 5841 del 5.3.2025, che aveva confermato l'infondatezza dei motivi di appello proposti.  2.5 Con ordinanza del 29.2.2024 emessa nel giudizio R.G. 1873/2022, la Corte d'Appello di Firenze, seconda sezione civile, rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. 
Con le note scritte per udienza del 15.4.2025 ### d'### ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ritualmente notificato all'appellata ### chiedendo l'estinzione del giudizio relativamente alla posizione processuale tra le medesime parti. 
Con le note scritte per l'udienza del 15.4.2025, ### con riferimento alla parte ### d'### ha dichiarato di prendere atto della rinuncia all'appello, ed ha accettato la rinuncia agli atti a spese integralmente compensate; con riferimento alla parte ### d'### ha rassegnato le conclusioni come sopra trascritte. 
All'udienza del 15.04.2025 la Corte ha dichiarato la contumacia di MPS ed ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte e, assorbita ogni istanza compresa quella di eventuale inibitoria, ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
Con istanza del 17.4.2025, ### d'### e ### hanno rinnovato l'istanza di estinzione del giudizio RG 1873/2022; con provvedimento dell'8.5.2025, la Corte si dichiarava in attesa dell'accettazione di ### Con istanza di estinzione del procedimento del 13.5.2025, ### S.r.l. ha chiesto alla Corte, in riforma del provvedimento dell'8.5.2025, di dichiarare l'estinzione del procedimento pendente tra la medesima e ### d'### fermi e impregiudicati tutti i diritti nel procedimento avverso ### d'### Con decreto del 20.5.2025 la Corte, rilevato che ### era intervenuta nel giudizio quale cessionaria del credito di ### S.p.a., precedentemente costituitasi nel presente procedimento e tuttora parte del procedimento, ai sensi dell'art. 111, terzo comma, c.p.c., poiché che non ne era stata mai disposta l'estromissione, peraltro neppure richiesta, ha disatteso l'istanza, in attesa dell'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio anche da parte di ### S.p.a. 
Nella comparsa conclusionale del 13.6.2025, ### ha chiesto alla Corte di disporre, ex art.111, terzo comma, c.p.c., l'estromissione di ### visto il consenso prestato dalla medesima nell'atto di cessione del credito (all. 4 fascicolo secondo grado ### e prestato da ### d'### con la richiesta di estinzione del giudizio, e di dichiarare cessata materia del contendere, con spese compensate. 
Con comparsa conclusionale del 16.6.2025, ### d'### preso atto del deposito da parte di ### dell'adesione alla rinuncia agli atti anche da parte di ### ha insistito per la estinzione del giudizio nel rapporto tra ilo medesimo appellante e ### e ### con compensazione delle spese di lite.  *  3. ### di inibitoria avanzata dalle parti appellanti resta assorbita dalla presente decisione.  3.1 Circa il giudizio di appello introdotto da ### d'### osserva la Corte come, dall'analisi del documento n.4 del fascicolo secondo grado ### a firma ### datato 16.10.2024 ed avente come oggetto “contratto di cessione dei crediti in data 27 giugno 2024 tra ### - ### S.p.A. e ### S.r.l.”, contenente esplicito riferimento, tra gli altri, al contratto di finanziamento a medio/lungo termine ipotecario, stipulato tra MPS e ### S.r.l. in data ### a rogito del notaio ##### in ### (### 45247; racc.  21.996), si possa ritenere acquisito il consenso di ### all'estromissione dal giudizio. 
Il sopra citato documento, infatti, testualmente recita: “### pertanto l'intervento (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c.) di ### quale titolare dei ### con estromissione di ### in tutti i giudizi pendenti e inerenti ai ### sopra richiamati”. 
Ritenuto pertanto acquisito l'espresso consenso di tutte le parti in causa, la Corte dichiara l'estromissione di ### ex art.111 c.p.c. e, attesa la rinuncia all'appello di ### d'### debitamente accettata da ### dichiara l'estinzione del giudizio pendente tra le suddette parti, con compensazione delle spese, secondo l'accordo delle parti.  3.2 ### introdotto da ### d'### va rigettato.  3.3 Il primo motivo è inammissibile.  #### d'### ha riproposto le eccezioni di nullità dell'atto di precetto, lamentando l'omessa pronuncia del Tribunale in proposito, ed insistendo nella doglianza secondo cui ### in violazione dell'art.479 c.p.c., si sarebbe limitata ad allegare al precetto non una copia autentica del titolo esecutivo, ma una mera “copia fotostatica”, priva della data e della firma dell'### in calce alla certificazione della conformità della fotocopia del mutuo all'originale. 
Premesso che il primo Giudice non ha espressamente qualificato i motivi di opposizione proposti, viene in rilievo quanto affermato dalla Suprema Corte riguardo al fatto che “La individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza ….. Ne consegue che, nel caso di sentenza emessa in sede ###materia esecutiva … la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi. Qualora il giudice a quo, come nel caso di specie, non abbia fornito alcuna univoca qualificazione giuridica all'opposizione proposta, il giudice dell'impugnazione deve a ciò provvedere, anche d'ufficio, non solo ai fini della decisione nel merito, ma proprio ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione stessa” (Cass. n.6844/2024; nello stesso senso: Corte d'Appello di Firenze, ### I, n.1953/2022). 
Osserva il Collegio che il motivo fatto valere dall'appellante ### d'### relativo all'omessa e/o invalida notificazione del titolo esecutivo, è proprio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; l'orientamento della Suprema Corte è infatti univoco sul punto: “### notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini dell'art. 617, comma 1, cpc, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità” (Cass. civ. n. 10871/2023); “### notificazione del titolo esecutivo attiene alla regolarità formale del precetto e non incide sul diritto della parte di procedere all'esecuzione. Deriva da quanto precede, pertanto, che qualora si proponga opposizione avverso il precetto deducendo un tale vizio del precetto stesso, non si è di fronte a una opposizione all'esecuzione ma agli atti esecutivi da proporsi, per l'effetto, entro cinque giorni dalla notifica del precetto” (Cass. civ. n.5111/2007). 
La sentenza di primo grado, con riguardo al profilo in esame, appare dunque inappellabile ai sensi dell'art. 618, comma terzo, c.p.c., in quanto contro tale provvedimento decisorio è ammissibile esclusivamente la proposizione del ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art 111 Cost. 
Si veda, in proposito, la recente pronuncia della Corte di Cassazione n.6844/2024 che ha statuito: “nel caso di sentenza emessa in sede ###materia esecutiva (a cui non si applica la modifica normativa sopravvenuta per effetto dell'articolo 14 della legge n. 52 del 2006, che ha comportato la sostituzione dell'articolo 616 Cpc), la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi”. 
Peraltro, “qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione”. (Cass. Ordinanza n. 3166/2020).  3.4 Il secondo motivo è infondato. 
Osserva il Collegio che, pur avendo il giudice di primo grado trattato congiuntamente i due profili di doglianza lamentati dall'odierno appellante, l'uno inerente l'efficacia esecutiva del titolo, e l'altro inerente la validità del contratto di mutuo in quanto privo di causa concreta, ha comunque argomentato e motivato in sentenza con specifico riferimento ad entrambi i motivi, con richiami giurisprudenziali inerenti sia la valenza del contratto di finanziamento quale titolo esecutivo, sia la nullità del contratto per mancanza di causa (cfr. pag. 5 sentenza di primo grado).  3.5 Il terzo motivo è infondato.  #### d'### lamenta la mancata efficacia esecutiva del contratto di finanziamento, in quanto la stipulazione del contratto di mutuo, e l'erogazione dell'importo, furono effettuati in momenti temporali diversi, e perché dalle pattuizioni contrattuali si desumeva che l'effettiva erogazione delle somme soggiaceva al verificarsi di eventi, successivi alla conclusione del contratto. 
La questione, altamente dibattuta in giurisprudenza, ha trovato infine definizione con la sentenza n. 5841/2025 delle ### della Corte di Cassazione, che hanno chiarito che il perfezionamento del contratto di mutuo si verifica nel momento in cui la somma mutuata, anche se non consegnata, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario con l'accredito sul conto corrente, e che il contratto di mutuo per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante debba considerarsi lecito: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art.  474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”. 
Nel caso di specie, i mutuatari hanno convenzionalmente concordato di costituire un deposito cauzionale infruttifero fino alla realizzazione dei presupposti contrattualmente previsti (artt.3 e 3 bis del contratto del 5.2.2013), ed il trasferimento delle somme mutuate è comprovato dalla “ampia e liberatoria quietanza” rilasciata ai mutuatari con la sottoscrizione dell'atto (art.3 del contratto del 5.2.2013). 
Appare pertanto provato che la somma mutuata sia entrata nella disponibilità giuridica degli appellanti, equivalente alla traditio materiale della somma, e che il contratto di finanziamento del 5.2.2013, munito dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., costituisca valido titolo esecutivo. 
Anche l'ulteriore questione lamentata dall'appellante ### d'### relativa alla presenza nel contratto di pattuizioni collegate ad eventi futuri (art. 3 bis contratto del 5.2.2013), che non rispetterebbero i requisiti di forma dettati dall'art.474 c.p.c., si rivela infondata alla luce del recente orientamento delle ### della Corte di Cassazione che, con la sentenza n.5968/2025, hanno statuito che: “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla”.  3.6 Il quarto motivo è infondato.  ### lamenta la mancanza di causa del contratto de quo, in quanto MPS avrebbe utilizzato le somme mutuate al solo scopo di ristrutturare un debito a breve - medio termine, già gravante sulla ### S.r.l., e non per dotare la medesima società ### di “liquidità”.
Osserva la Corte che la più recente giurisprudenza di legittimità ha concluso per la validità del c.d. "mutuo solutorio" stipulato per il risanamento dell'esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante; a tale proposito si citano, ex multis: “Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (Cass. civ. n.23149/2022); “Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario; ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso” ( civ. n.###/2021).  3.7 Il quinto motivo è infondato.  ### ha eccepito che il comportamento tenuto da MPS abbia violato i principi generali di correttezza e buona fede, e che pertanto le pretese creditorie dell'### andassero respinte. 
La censura inerente la violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede da parte della ### in sede di concessione del mutuo non appare adeguatamente provata in termini di specifici comportamenti illeciti posti in essere dall'istituto di credito, non essendo sufficiente allo scopo la sola deduzione della circostanza per cui il mutuo sarebbe stato erogato per ripianare posizioni debitorie preesistenti e per dotarsi di garanzie ipotecarie e fideiussorie. 
Sul punto, la sentenza delle ### della Corte di Cassazione n.26724/2007 ha evidenziato come l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto, ovvero nel corso della sua esecuzione, non ne determina la nullità, e ciò indipendentemente dalla natura delle norme con le quali vi sia contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista dalla legge; la violazione degli obblighi di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto, responsabilità che tuttavia, nel caso di specie, non è stata invocata dalla parte appellante, che si è limitata a richiedere l'accertamento e la dichiarazione di nullità del contratto di mutuo.  3.8 Il sesto motivo è inammissibile, prima che infondato.  ### ha riproposto l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., da parte di ### delle cambiali agrarie e della perizia di stima del complesso aziendale della debitrice principale ### S.r.l.  ### di esibizione, proposta per la prima volta da ### d'### nelle memorie ex art.183, comma sesto, n.2 c.p.c., deve considerarsi rinunciata implicitamente per mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni in prime cure, e dunque deve considerarsi inammissibile in appello. 
Nel merito, si osserva che comunque la motivazione di rigetto del giudice di primo grado appare logica e condivisibile, alla luce della mancanza della prova dell'impossibilità di acquisizione dei documenti direttamente dalla ### ai fini della produzione in giudizio. 
A ciò si aggiunga il fatto che l'appellante non ha spiegato l'incidenza della richiesta ai fini decisori, né nelle memorie ex art.183, comma sesto, n.2 c.p.c., nelle quali si è limitato a dedurre: “Sul punto, infine, questa difesa si associa alla già formulata richiesta di esibizione ex art. 210, cod. proc. civ., nei confronti di ### delle due cambiali agrarie sopra richiamate, come pure della perizia di stima dell'intero complesso aziendale di ### S.r.l.”, né nell'atto di appello in cui si è lamentato del rigetto dell'istanza, senza però supportare, con un'idonea motivazione, la necessità dell'acquisizione dei documenti ai fini della prova. 4. Le spese del giudizio R.G. 1950/2022 - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio, ed operata la riduzione del 50% (essendo il valore della causa prossimo a quello minimo dello scaglione di valore di riferimento), seguono la soccombenza.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede: 1. dichiara l'estromissione di ### - ### S.P.A dal giudizio R.G. 1873/2022; 2. dichiara l'estinzione del giudizio R.G. 1873/2022; 3. compensa tra le parti le spese del giudizio R.G. 1873/2022; 4. respinge l'appello proposto da ### d'### nel giudizio R.G. 1950/2022 e, per l'effetto, conferma integralmente nei suoi confronti la sentenza n. 774/2022 emessa dal Tribunale di ### il ### e pubblicata il ###; 5. condanna l'appellante ### d'### al pagamento delle spese del giudizio R.G. 1950/2022 nei confronti di ### liquidate in € 12.032,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge; 6. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante ### d'### i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n. 115/2002. 
Firenze, camera di consiglio del 14.10.2025.   ###. EST.   D.ssa ### D.ssa ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

causa n. 1873/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrieri Alessandra, Mariani Isabella

M
2

Tribunale di Patti, Sentenza n. 1240/2025 del 21-12-2025

... novembre 2025, ove si formulava pure una proposta transattivoconciliativa. All'udienza del 20 novembre, preso atto del fallimento dell'accordo sollecitato, venivano assegnati i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. e la causa era rinviata per l'assunzione in decisione all'udienza del 18 dicembre 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. La causa veniva dunque assunta in decisione con riserva di riferire al Collegio e contestuale comunicazione al ###. 2. - ###. 473 bis 29 c.p.c. dispone che “[q]ualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”. Il procedimento diretto alla modifica delle condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio non ha natura di revisio prioris istantiae bensì di novum iudicium, in quanto è finalizzato ad adeguare la regolamentazione del rapporto al mutamento della situazione di fatto. È necessario, dunque, l'insorgere di nuove circostanze rispetto a quelle già considerate, tali da rendere le condizioni originarie inadeguate alla (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai ### dott. ### dott.ssa ### dott. ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 685/2025 R.G. 
TRA ### nato a ### D'#### l'11 ottobre 1968 (c.f. ###), elettivamente domiciliato in ####, ####, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende come da procura in atti RICORRENTE CONTRO ### nata a ### il 3 luglio 1970 (c.f. ###), elettivamente domiciliato in ### via ### 1, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende come da procura in atti RESISTENTE e con l'intervento del ### avente per ### modifica delle condizioni di divorzio ### E ### 1. - Con ricorso del 9 giugno 2025 ### conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale l'ex moglie ### chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio. Designato il relatore e fissata l'udienza, con comparsa del 3 settembre 2025 si costituiva la convenuta, resistendo. 
All'udienza del 9 ottobre 2025 veniva rigettata l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti di ### ed erano ammessi i mezzi istruttori, che venivano assunti all'udienza del 6 novembre 2025, ove si formulava pure una proposta transattivoconciliativa. 
All'udienza del 20 novembre, preso atto del fallimento dell'accordo sollecitato, venivano assegnati i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. e la causa era rinviata per l'assunzione in decisione all'udienza del 18 dicembre 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. La causa veniva dunque assunta in decisione con riserva di riferire al Collegio e contestuale comunicazione al ###.  2. - ###. 473 bis 29 c.p.c. dispone che “[q]ualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”. 
Il procedimento diretto alla modifica delle condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio non ha natura di revisio prioris istantiae bensì di novum iudicium, in quanto è finalizzato ad adeguare la regolamentazione del rapporto al mutamento della situazione di fatto. 
È necessario, dunque, l'insorgere di nuove circostanze rispetto a quelle già considerate, tali da rendere le condizioni originarie inadeguate alla nuova realtà. Le sentenze di divorzio, pertanto, passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, soltanto in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (v. Cass., n. 2339/2006; Cass., n. 17320/2005). 
Nella specie ### ha chiesto una revisione ulteriore (rispetto a quella già disposta con provvedimento del 28 marzo 2023, nella causa n. 1069/2020 R.G.), rappresentando che il figlio ### maggiorenne, era divenuto economicamente autosufficiente in ragione dell'assunzione in data 1° aprile 2025 da parte di ### S.r.l. con contratto di apprendistato professionalizzante come addetto alla contabilità a tempo pieno e con uno stipendio mensile di circa € 1.300,00 e si era trasferito a ### cessando di vivere nella casa coniugale. 
La domanda di revoca dell'obbligo di corrispondere ad ### un assegno mensile di € 750,00 per il mantenimento del figlio nonché di rimborsare il 70 % delle spese straordinarie sostenute nel suo interesse è fondata.
Irrilevante in questa sede la sospensione de facto del versamento alla ex moglie prima del giudizio e ribadite le considerazioni espresse sulla non necessità di integrare il contraddittorio (v. provvedimento reso all'udienza del 9 ottobre 2025 cui integralmente si rinvia), il ricorrente ha documentato che il figlio ### è stato assunto dalla società di famiglia, ### s.r.l., con un contratto di apprendistato di 32 mesi (fino al 30 novembre 2027) ed automatica conversione, in difetto di recesso, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (v. comunicazione ### e il contratto versati in atti). 
Risulta altresì per tabulas che lo stesso percepisce uno stipendio mensile netto di circa € 1.260 euro (v. le buste-paga allegate alla memoria istruttoria e sottoscritte dal figlio) e che ha concluso il percorso di laurea triennale, decidendo di ultimare il ciclo di studi magistrali presso l'università ### di ### luogo di lavoro. 
È pacifico che l'obbligo del genitore divorziato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica (Cass., n. 2171/2012) e che tale cessazione deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età (Cass., n. 12952/2016). 
Se, pertanto, va esclusa l'idoneità di una borsa di studio a determinare l'autosufficienza economica, lo stesso non può dirsi dello specifico contratto di apprendistato stipulato da ### esso, per le sue caratteristiche, è idoneo, da un lato, a garantire per tre anni uno stipendio proporzionato all'esperienza maturata dal figlio e, dall'altro, a formare ulteriormente lo stesso in modo da consentirgli ulteriori miglioramenti di carriera senza trascurare che, in difetto di disdetta, ne è prevista l'automatica conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
È vero che in alcune pronunce il ### ha negato che l'apprendistato fosse idoneo a garantire il raggiungimento dell'autosufficienza economica, ma l'integrale lettura delle decisioni rivela che non sussiste in astratto alcuna preclusione in tal senso. 
Infatti, Cass., n. ###/2023 - citata dalla resistente - dà atto che nel caso dedotto dinnanzi al giudice di merito non erano stati provati né l'ammontare né la durata dell'apprendistato e analogamente Cass., n. 407/2007 evidenzia che in ipotesi simili occorre altresì la “prova del trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., ad assicurare all'apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, l'autosufficienza sopraindicata”. 
Le concrete caratteristiche del contratto di formazione e lavoro (durata triennale, conversione automatica salvo disdetta e ammontare della retribuzione che, si noti per inciso, è per certi versi superiore a quella prevista da molti contratti di lavoro subordinato tout court e in ogni caso supera l'importo del mantenimento di € 750,00 corrisposto) sono dunque idonee a garantire l'autosufficienza economica del figlio ventitreenne, tanto più che lo stesso vive in un appartamento messogli gratuitamente a disposizione dall'azienda del padre e non deve sostenere alcun costo di alloggio. 
Tale considerazione giustifica di per sé sola anche l'accoglimento della domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla ex moglie. 
Esclusa la possibilità di dichiarare cessata la materia del contendere all'esito della liberazione dell'immobile per mancanza di conclusioni conformi sul punto e rilevato che dovrebbe comunque applicarsi - in difetto di accordo sulle spese - il criterio della soccombenza virtuale, è pacifico che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale previsto dall'art. 337 sexies c.c. svolge la funzione di assicurare ai figli, compresi quelli maggiorenni ma ancora non autonomi, la possibilità di non interrompere, a causa della separazione dei genitori, quel vincolo intimo con l'habitat dell'ambiente domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass., n. 14348/2012). Tale esigenza viene meno o, comunque, non riceve più giuridica protezione quando il figlio maggiorenne abbia acquisito - come già illustrato - l'autonomia economica o quando non conviva più con il genitore assegnatario, a nulla rilevando un eventuale miglioramento delle condizioni economiche del proprietario dell'abitazione che ne voglia rientrare nella disponibilità. 
Peraltro, sotto quest'ultimo profilo è emerso altresì che ### si è trasferito a ### come risulta documentalmente e dalla deposizione del fratello ### (“### fratello si è trasferito a ### come ha sempre desiderato. Infatti, il primo anno della triennale lo ha fatto lì”... “### fratello vive in p.zza Irnerio a Roma”, “ADR questo trasferimento è stata una scelta condivisa tra lui e mio padre che l'ha voluto trattare come aveva trattato me. Anche io mi sono confrontato con loro” “### mansioni di mio fratello a ### sono di apprendista contabile come lo sono stato anche io”) e di ### (“ADR ### dopo la triennale che ha preso a ### adesso è a ### ADR È iscritto all'università per la magistrale e lavora nell'ufficio del padre a ### p.zza ### n. 12; ADR ### vive a ### in p.zza Irnerio, n. 47; ### lì da settembre 2025; ### sono stata a casa di #### settembre 2025 fino ad oggi ### non è sceso a ### D'#### che sarebbe sceso per festeggiare il compleanno l'11 ottobre, ma non l'ha fatto”), cessando di convivere stabilmente con il genitore assegnatario (sul punto v. Cass., 14458/2025, alla cui stregua “[l]a nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)”). 
Va dunque disposta la revoca dell'assegnazione ad ### della casa familiare sita in ### d'### via ### n.13, P.1°, al catasto fg.6, part.  516, sub 3 e ordinato il rilascio della stessa e dei beni ivi rimasti giacché, come chiarito dalla Corte di cassazione, l'assegnazione della casa familiare si estende anche a mobili ed arredi, con l'eccezione dei beni strettamente personali che soddisfano esigenze peculiari dell'altro ex coniuge (Cass., n. 16691/2024; Cass., n. 5189/1998; Cass, n. 878/1986; Cass., 7303/1983) e il provvedimento di revoca deve avere il medesimo oggetto, impregiudicata ogni questione relativa alla loro divisione, che potrà avvenire consensualmente o giudizialmente. 
La domanda di restituzione dell'assegno di mantenimento da aprile 2025 è infondata in quanto non coperta dall'efficacia temporale di questa pronuncia che retroagisce alla data di presentazione del ricorso (9 giugno 2025), mentre è in questa sede ###quanto priva di connessione qualificata ex art. 40 c.p.c. (v., e.g., Cass., n. 11828/2009) - quella di pagamento degli assegni arretrati avanzata da parte resistente.  3. - Le spese di lite seguono il criterio di causalità e soccombenza. 
Esse, pertanto, vanno compensate per 1/3, mentre i restanti 2/3 vanno posti a carico di ### e liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, ridotti del 25 % in ragione dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa. Il totale dei compensi sarebbe dunque pari a € 3.808,00. Nondimeno la parte vittoriosa ha depositato nota spese che, per giurisprudenza consolidata, funge da limite al potere del giudice di liquidazione dei compensi. In altre parole, quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp. att. c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire una somma di entità superiore (Cass., 17057/2019; Cass., n. 11522/2013, Cass., n. 5327/2003).  P.Q.M.  Il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando nella causa n. 685/2025 R.G.  avente per oggetto la modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza 252/2014 (nella causa n. 1186/2013 R.G), già modificata con provvedimento del 28 marzo 2023 (nella causa n. 1069/2020 R.G.), così decide: 1) revoca a far data dal deposito del ricorso l'obbligo di ### di corrispondere ad ### un assegno mensile di € 750,00 per il mantenimento del figlio ### nonché di rimborsarle il 70 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di quest'ultimo; 2) revoca l'assegnazione ad ### della casa familiare sita in ### d'### via ### n.13, P.1°, al catasto fg.6, part. 516, sub 3 e, per l'effetto, ordina il rilascio della stessa e dei beni ivi rimasti; 3) rigetta la domanda di restituzione dell'assegno di mantenimento nell'interesse del figlio da aprile 2025 avanzata da ### 4) dichiara inammissibile la domanda di pagamento degli assegni arretrati avanzata da ### 5) condanna ### a rifondere a ### i 2/3 delle spese di lite, che liquida in € 2.449,70 (di cui € 2.336,00 per compensi come da nota spese depositata e il resto per esborsi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, compensando il restante terzo. 
Manda alla ### per quanto di competenza. 
Così deciso in ### lì 19 dicembre 2025 ### rel.

causa n. 685/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Mario Samperi, Puglisi Giuseppe

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21051/2024 del 27-07-2024

... rimession e ci fu, essa fu piuttosto il frutto di un accordo transattivo; e di conseguenza, in secondo luogo, che non è corretto il richiamo all 'art. 1301 cod. civ., perché l'odierna ricorren te avrebbe dovuto, semmai, invocare l' art. 1304 cod. civ. e dimostrare di aver voluto a suo tempo profittare della transazione intervenuta tra la creditrice e l'altra debitrice solidale. La ricorrente incidentale, invece, non ha né dedotto né tantomeno dimostrato di volersi avvalere della norma sulla transazione ora richiamata, per 12 di 12 cui la censura si dimostra eccentrica rispetto all'eff ettiva motivazione della sentenza impugnata. 9. In conclusione, è accolto il primo motivo del rico rso principale, con assorbiment o del secondo, ment re è rigettato il ricorso incidentale condizionato. La sentenza impugnata è cassata in relazione e il giudizio è rinviato alla Corte d'appello di Roma, in d iversa compos izione (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9213/2021 R.G. proposto da: ### rappresentata e difesa dall'avv. #### (###) -ricorrente principale contro ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### (###) -controricorrente e ricorrente incidentale avverso la SENTENZA della CORTE D 'APPELLO di ROMA 4554/2020 depositata il 16 ottobre 2020. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal ### R.G. 9213/2021 Cron. 
Rep. 
C.C. 24/4/2024 C.C. 14/4/2022 ###.  2 di 12 ### 1. Gi useppina ### intimò lo sfratto per morosità, con contestuale citazione per la convalida, a ### davanti al Tribunale di Roma, in relazione ad un appartamento condotto in locazione dalla convenuta. 
Espose a sostegno del la domanda, tra l'altro, di aver locato l'immobile ad uso abitativo, con decorrenza dal 1° settembre 2010, alla convenuta e a ### contestualm ente riservandosi una stanza da destinare alla propria figlia ### Aggiunse che la ### le aveva succe ssivamente comunicato la propria intenzione di lasci are l' appartamento, recesso che era stato accettato da essa proprietaria con decorrenza dal 1° nov embre 2012. Successivamente a tale data, però, la ### rimasta unica conduttrice dell'immobile, non le aveva più versato l'intero canone pattuito - che era di euro 900 mensili - ma somme sistematicamente in feriori, per cui al febbraio 2013 la conduttrice era debitrice della somma di euro 1.718,60. 
Si costituì in giudizio l'intimata, opponendosi alla convalida a causa della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della ### e della ### e chi edendo il rigetto del la domanda per insussistenza del diritto della ### ad esercitare il recesso anticipato.  ### ibunale, senza pronunciare l'ordinanza di rilasc io di cui all'art. 665 cod. proc. civ., con la sentenza definiti va accolse la domanda, dichiarò il contratto di locazione risolto per grave inadempimento della conduttrice, ordinò a quest'ultima il pagamento della somma richiesta e il ril ascio dell'appartamento, con il carico delle spese di lite. 
A fo ndamento della propria decisione il Tr ibunale rilevò, tra l'altro, che la ### era tenuta al pagamento dell'intero canone, trattandosi di un'obbligazione solidale, e che il recesso della 3 di 12 ### non aveva mutato il vincolo di solidarietà, stante la sopravvenuta unicità della parte debitrice.  2. La pronuncia è stata impugnata d alla ### e la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 16 ottobre 2020, ha accolto il gravame e, in riforma della decisione del Tribunale, ha rigettato la domanda proposta da G iuseppina ### condannando quest'ultima alla rifusione alla controparte della metà delle spese dei due gradi di giudizio. 
Ha os servato la Corte territorial e, innan zitutto, che doveva essere rigettata la censura relativa alla presunta violazione dell'art.  102 cod. proc. civ. per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di ### dal momento che il contratto di locazione prevedeva solo che la proprietaria av eva riservato alla propria figlia l'utilizzo di una stanza dell'appartamento; il che non consentiva di qualificar e il contra tto come contratto a favore di terzi. 
Analogamente, doveva essere respinta la censura con la quale l'appellante aveva lamentato l'asserita viol azione del contraddittorio in relazione alla posizione della co-conduttrice ### posto che l'unico soggetto leg ittimato a dolersi dell'eventuale illegittimità del recesso era la proprietaria, dovendosi ritenere escluso un potere di sindacato sui gravi motivi da parte di un soggetto diverso (nella specie, appunto, la ###. 
Quanto al merito della domanda di risoluzione per inadempimento, la Corte capitolina ha escluso l'app licabilit à dell'art. 1301 cod. civ., rilevando che nulla consentiva di affermare che la ### avesse rimesso alla conduttrice ### il debito relativo ai canoni di locazione, ma solo quello al preavviso nei limiti di tre mensili tà, co me risultava dall'atto di transazione co n contestuale riconsegna dell'immobile. 
Tanto premesso , la Corte d'appello ha osserv ato che la ricostruzione operata dal ### unale - in base all a quale la 4 di 12 conduttrice ### aveva l'obbligo di versare l'inte ro canone concordato - non teneva cont o «dell e modificazioni intervenute rispetto a gli accordi originar i basati, si precisa, sulla so lidarietà passiva d elle co-conduttrici ancorché detentrici ab o rigine di una sola stanza oltre i servizi comun i, di corrisp ondere alla locatrice l'intero canone, ovverosia la med esima prestazione ex art. 1292 cod. civ. (essendo la suddivisione dell'intero frutto di accordi interni non opponibili alla creditrice)». Una volta venuta meno la duplicità dei debitor i a seguito del recesso d ella ### ieri, l'unico soggetto obbligato al pagamento del canone era la ### tuttavia, poiché era pacifico che quest'ultima fosse rimasta «nella detenzione della stanza originariamente occupata (dovendosi escludere la consegna della stanza occupata dalla ###, la pretesa della locatrice di ottenere il pagamento dell'intero canone non poteva essere accolta, «per man cato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla medesima».  3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Roma propone ricorso principale Gi useppina ### con atto affidato a du e motivi.  ### con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato affidato a quattro motivi. 
Le parti hanno depositato memorie.  RAGIONI DELLA DECISIONE Ricorso principale.  1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art.  360, pri mo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e fal sa applicazione degli artt. 1460 e 2697 cod. civ., nonché dell'art. 115 cod. proc. civ. per erronea ripartizione dell'onere della prova. 
Sostiene la ricorre nte che la Corte d'appello ha rigettato la domanda di risoluzione in base all'assunto secondo cui la locatrice non aveva fornito la prova di aver consegnato alla ### anche la stanza già occupata dalla co-conduttrice receduta. Senonché tale 5 di 12 questione era stata posta dalla ### nell'atto di costituzione in primo grado, sul presupposto che era incerto lo status giuridico di quella stanza, posto che la convenuta ave va sempre ritenuto invalido e inefficace il recesso esercit ato dalla ### Non era dunque in contestazione la mancata consegna, quanto, piuttosto, la situazione di incertezza giuridica; mentre rimaneva «assolutamente pacifico che il contratto di locazione aveva ad oggetto l'intero appartamento e non singole stanze», per cui, una volta receduta la ### la stanza era rim asta a di sposizione del la ### Ne consegue che, accertata la legit timit à del recesso della ### era venuta meno l'incertezza giuridica riguardo alla stanza da lei occupata; per cui la Corte d'appello avrebbe violato le regol e sull'onere della prova, onerand o la locatrice di dimostrare una circostanza che derivava ipso iure dall'accertamento di legittimità del recesso.  2. Con il sec ondo motivo di ricorso si lamenta, in re lazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza in relazione all'art. 1460 cod. civ. e agli art. 112, 115, 167 e 345 cod. proc. civ., per erroneo rilievo d'ufficio dell'eccezione di inadempimento, non proposta tempestivamente in primo grado e formulata tardivamente in appello. 
La ricorrente osserva che la ### avrebbe sollevato solo in appello, e perciò tardivament e, l'ecc ezione di mancata consegna della stanza in uso alla ### ipotizzando che la locatrice avesse utilizzato quel locale come deposito. ### di inadempimento è un'eccezione in senso stretto, per cui la sua proposizione solo in appello ne determinerebbe l'inammissibilità.  3. La Corte rileva che l'esame del primo motivo di ricorso esige che si ritorni su alcuni passaggi, decisivi, della sentenza impugnata. 
La Corte d'appel lo er a chiamata, in ordine logi co, ad esaminare innanzitutto il problema dell'esistenza o meno del vincolo della solidarietà dell'obbligazione co ntratta dalle due 6 di 12 conduttrici. Di tanto la sentenza mostra consapevo lezza là dove osserva che, in base agli accordi originari, vi era solidarietà passiva delle co-conduttrici, benché detentrici ciascuna di una sola stanza con l'uso dei servizi comuni; e aggiunge che dalla solidarietà del vincolo derivava l'obblig o di corrisp ondere alla locatrice l'intero canone (si richiama l'art. 1292 cod. civ.), posto che la suddivisione era «frutto di accordi interni non opponibili alla creditrice». 
Ciò premesso, la sentenza contin ua aggiungendo che, a seguito del recesso esercitato dalla ### era venuta meno la duplicità dei soggetti passivi dell'obbl igazione e la ### era rimasta l'unica obbligata alla corresponsione del canone. Tuttavia, poiché ella continuava a detenere una sola stanza - in mancanza di prova contraria, che la locatrice avrebbe dovuto fornire - la conduttrice superstite non poteva essere obbligata al pagament o dell'intero. 
Tale rico struzione mostra in modo evidente il salto logico compiuto dalla Corte d'appello e svel a la fondatezza del primo motivo di ricorso. 
Ed invero, delle due l'una: o il contratto di locazione era stato stipulato in modo tale che le due conduttrici fossero solidalmente obbligate al pagamento dell'intero canone, a prescindere dal fatto che ciasc una di loro occupasse so lo una stanza o meno; o t ale contratto era sorto, fin dall'origine, come loc azione di una sola singola stanza per ciascuna delle due co-conduttrici, di talché esse erano debitrici pro quota solo di una parte del canone complessivo di locazione. Il dubbio è stato positiva mente sciolto dalla Corte d'appello, in base a quanto si è riportato, nel primo senso, perché la sentenza ha fatto riferim ento in modo indi scutibile alla natura solidale dell'obbligazione; ed è evidente che, se il contra tto prevedeva la so lidarietà passiva, una volta che un debitor e è venuto meno, l'altro è rimasto obbligato al pagamento dell'intero. 7 di 12 Detto in altri termini, in presenza di un'obbligazione solidale, non pu ò assumere alcun ril ievo il fatto che una co-conduttrice abbia lasciato l' appartamento e che vi sia un dubbio sulla sort e della stanza da q uest'ultim a occupat a, perché la premessa della motivazione resa dalla Corte d'appello dimostra in modo non discutibile che la locazione non era per singole stanze, bensì per l'intero. E da questo deriva l'evidente errore commesso dalla Corte di merito nel far derivare dal la mancata prova del la messa a disposizione della ### anche del la stanza occupata dal la ### la conseg uenza della riduzione dell'obbligazione a carico della prima, fin o a trasformarla in un'obbligazione pro qu ota, giuridicamente incompatibile con la premessa. 
Per poter giungere alla conclusione accolta, la Corte di merito avrebbe dovuto muovere dalla second a delle due possibilità suindicate, ma così non è stato. 
La sentenza ha fatto cenno anche ad una transazione tra la locatrice e la co -conduttrice ### trattandosi di una transazione intervenuta tra l'unico creditore e uno dei debitori, la ### av rebbe potuto, semmai, dichiarare di volerne profittare (art. 1304 , prim o comma, cod. civ.); ma tale circostanza non risulta essere stata nemmeno ipotizzata. 
Consegue da tale ricostruzione che il primo motivo del ricorso principale è accolto; il che comporta l'assorbimento del secondo. 
Ricorso incidentale condizionato.  4. ### del ricorso principale determina la necessità di esaminare il ricorso incidentale condizionato.  4.1. Con il primo motivo di ricorso si lam enta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1411 cod. civ. e dell'art. 102 cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza, oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. 8 di 12 La ricorrente osserva che dal testo del contratto si desumeva in modo evidente che la ### in quanto destinataria di una stanza del l'appartamento, con annessa possibilità di utilizzare i bagni, la cucina e il soggiorno, era titolare di un a «posizione soggettiva azionabile nei confronti delle conduttrici»; per cui la Corte d'ap pello avrebbe dovut o riconoscere l'esistenza di un contratto a favore di terzo ed il conseguente litisconsorzio necessario tra tutte le parti.  4.2. La Corte osserva che il primo motivo è inammissibile, perché teso in modo evid ente ad ottenere in questa sede ###consentito esame del merito. La sentenza impugnata, infatti, si è soffermata in modo più che sufficiente sulla questione qui prospettata ed ha escluso che fosse ipotizzabile, nella specie, un contratto a favore di terzo; e tanto per la semplice ragione che nel contratto la locatrice si era limitata a riservare una stanza alla propria fi glia (la ### app unto), senza che quest'ultima potesse far va lere «una posizi one giuridica autonomamente azionabile nei confronti della locatrice». In altri termini, una stanza dell'appartamento era stata esclusa dal contratto; tale ricostruzione dei fatti non è sindacabile in questa sede e comporta l'impossibilità di configurare anche la violazione dell'art. 102 cit., perché non era evidentemente configurabile un caso di litisconsorzio necessario.  5. Con il sec ondo motivo di ricorso si lamenta, in re lazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1300, 1301, 1304, 1316 e 1317 cod. civ., nonché dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, 392, in combinato di sposto con l'art. 4, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e con l'ar t. 3, comma 5, lettera d), del d.m. 5 marzo 1999. 
Il motivo censura l'affermazione della sentenza secondo cui la locatrice era l'unica parte legittimata a sindacare la sussistenza di un valido recesso da parte della co-conduttrice ### In realtà, 9 di 12 simile ricostruzione potrebbe essere condivisibile se la Corte avesse ritenuto che ciascuna della due co nduttrici era titolare della detenzione di una sola stanza. La tesi della ricorrente principale, però, è diver sa e si fonda sulla diversa convinzione per cui la locazione aveva a d oggetto l'intero immobile e non le singole stanze; per cui, a fronte di una sola parte lo catrice, v i sarebbe «una parte co nduttrice complessa formata da due distinti soggetti». In tal caso, però, anche l'al tro conduttore dovrebbe essere legittimato a valutare il recesso del co-conduttore, trattandosi di decisione che ass ume rilievo anche nella sua sfera personale. La ricorrente richiama, a supporto, le regole sulle locazioni temporanee agli studenti universitar i, nelle quali è ammessa la facoltà di recesso parziale da parte anche di uno solo dei conduttori dello stesso immobile; norma che, però, rappresenta un'eccezione, appositamente prevista dalla legge.  6. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art.  360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle stesse no rme di cui al secondo motivo , con nullità della sentenza per violazione dell'art. 102 del codice di rito. 
Il terzo motivo è strettamente connesso col secondo. Se, infatti, si ammette che la ### poteva interloquire sulla legittimità del recesso della ### ne d eriva che anche quest'ultima era litisconsorte necessaria nel procedimento, per cui il contraddittorio si sarebbe dovuto estendere nei suoi confronti.  7. I motivi sec ondo e terzo, da trattar e congiuntame nte in considerazione dell'evidente connessione che li unisce, sono, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento. 
Si deve rileva re, in nanzitutto, che essi tendono a mettere nuovamente in discussione la questione del la presenza in caus a della co-conduttrice ### esaminata dalla Corte d'appello, dimostrando di sollecitare un ulteriore esame del merito. 10 di 12 Ma anche volendo prescindere da tale rilievo, la Corte osserva che le censure qui in esame traggono da una premessa (in fatto) corretta una conclusione che tale non è. Ed invero il terzo motivo ricostruisce i termini di fatto della vicenda dando indirettamente la conferma della bontà del primo motivo del ricorso principale (di cui si è detto), posto che sostiene che la Corte d'appello avrebb e ricostruito il rapporto di locazione come unitario (con conseguente solidarietà passiva). La conseguenza che se ne trae non è, invece, corretta, posto che è solo il locatore ad essere titolare di un potere di accettazione del recesso anticipato da parte del conduttore (o di uno solo dei conduttori). La circostanza che la locazione prevedesse la presenza di due co nduttori non si traduce, contrariamente a quanto qui sostenuto, nella necessità di introdurre un potere di sindacato sul re cesso di un o dei conduttori in capo all 'altro. Il conduttore rimasto, cioè la ### av rebbe dovuto semmai attivarsi, una volta rimasta l'unica obbligata, nel senso di negoziare una riduzion e del canone o, quale extrema ratio, di esercitare anch'ella la facoltà di recesso anticipato. Ma da questo non può dedursi che l'odierna ricorrente incidentale dovesse essere ritenuta titolare di un a sorta di potere di contro llo o di veto sul recess o dell'altro.  ### avr ebbe semmai potuto, ragionando in ast ratto, agire in regresso contro la ### a titolo risarcitorio qu ale obbligata solidale (art. 1299 cod. civ.), ma non certo sindacare la legittimità del recesso di quest'ultima.  8. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1301 cod. civ., nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. 
La censura ha a d oggetto l'afferm azione della sentenza riguardante la presunta rimess ione del debito, da parte della 11 di 12 locatrice, nei confronti della ### Osserva la ricorrente che, se si fosse accertato che il recesso di quest'ultima era «impossibile, inesistente, invalido e improduttivo di effetti», si sarebbe dovuto interpretare l'accordo intervenuto tra la ### e la ### in base all'art. 1301 cod. civ.; con la conseguenza che la rinuncia ai canoni da parte de lla locatri ce doveva essere ritenuta liber atoria anche nei confronti dell'altra conduttrice, «non essendo mai state allegate e tantomeno provate cl ausole limitative dell'effetto liberatorio della rimessione».  8.1. Il motivo non è fondato. 
La Corte oss erva, innanzitutto, che la censura formulata muove da una premessa in fatto - e cioè che il recesso della coconduttrice ### avrebbe dovuto essere c onsiderato impossibile, inesistente o invalido - la qu ale è stata smentit a dall'esame del ricorso principale e dei precedenti motivi del ricorso incidentale condizionato. 
Ma, anche volendo tralasciare quest'aspetto, si deve mettere in evidenza che la sentenza im pugna ta, nel fare rif erimento alla presunta rimessione dei canoni di locazione da parte della locatrice in favore della sola ### ha anche richiamato il contenuto di un atto di transazione (p. 5 della sentenza) intervenuto tra le parti, senza che il moti vo in esame abbia in alcun modo co ntestato questa circostanza. Il che viene a significare, in primo luogo che, se vera rimession e ci fu, essa fu piuttosto il frutto di un accordo transattivo; e di conseguenza, in secondo luogo, che non è corretto il richiamo all 'art. 1301 cod. civ., perché l'odierna ricorren te avrebbe dovuto, semmai, invocare l' art. 1304 cod. civ. e dimostrare di aver voluto a suo tempo profittare della transazione intervenuta tra la creditrice e l'altra debitrice solidale. La ricorrente incidentale, invece, non ha né dedotto né tantomeno dimostrato di volersi avvalere della norma sulla transazione ora richiamata, per 12 di 12 cui la censura si dimostra eccentrica rispetto all'eff ettiva motivazione della sentenza impugnata.  9. In conclusione, è accolto il primo motivo del rico rso principale, con assorbiment o del secondo, ment re è rigettato il ricorso incidentale condizionato. 
La sentenza impugnata è cassata in relazione e il giudizio è rinviato alla Corte d'appello di Roma, in d iversa compos izione 

causa n. 9213/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Scrima Antonietta, Cirillo Francesco Maria

M
1

Tribunale di Roma, Sentenza n. 9377/2024 del 30-05-2024

... 11/12/2023 00:00 ### in presenza”; 4. in virtù dell'accordo transattivo intercorso, entrambe le parti (cfr. verbale di ### 48 udienza, doc. n.3) non comparivano all'udienza dell'11.12.2023, nel corso della quale ### nonostante tale mancata comparizione, trattava la causa, ricevendo il giuramento prestato dal ### assegnando i termini per l'espletamento dell'incarico e rinviando all'udienza dell'8.05.2024; 5. con pec del 14.12.2023 (doc. n.4) il CTU si affrettava a trasmettere allo scrivente procuratore “copia di cortesia delle ### elettroniche emesse a carico dei suoi assistiti e per la quota di loro competenza dell'acconto di CTU del procedimento indicato in oggetto, affinchè possano procedere ai relativi pagamenti”; 6. a questo punto, con pec del 27.12.2023 (doc. n.5) - inviata anche all'Avv. #### di fiducia del ricorrente sig. - lo scrivente procuratore rappresentava al CTU quanto segue: “### Ing. con riferimento al verbale dell'udienza dell'11.12.2023 del giudizio in oggetto (trasmessomi, via pec, dalla ### ed alle disposizioni in esso contenute e dettate dal ### in ordine ad attività a Lei conferite, Le comunico che da alcuni mesi - come Le confermerà anche l'Avv. #### di (leggi tutto)...

testo integrale

 ### del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di ### 6^ Civile Il Tribunale ordinario di Roma - ### civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa ### all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31.01.2024, ha pronunciato la seguente ex art. 127 ter c.p.c.   SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8764 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 tra , c.f. , rappresentato, difeso dall'Avv. ### elettivamente domiciliat ####### 93, giusta procura in atti Ricorrente E C.F.: e C.F.: , entrambi elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv.  ### che li rappresenta e difende giusta procura in atti ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. La recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, ######## c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. 
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. depositato il ### la parte ricorrente ha evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di ### le parti resistenti. e r assegnando le seguenti conclusioni: In via principale 1. - Accertare e dichiarare l'esistenza dell'inadempimento contrattuale dei locatori in solido per gli immobili con int. 1, 2 e 4 di ### 15 e singolarmente a carico di per l'immobile di ### 3, in ragione dell'omessa manutenzione straordinaria degli immobili alla luce della CTU resa nell'ATP avente n.r.g. 16160/2020; 2. - Accertare e dichiarare il diritto del conduttore a ridurre i canoni di locazione pro tempore degli int. 1, 2, 3 e 4 di vicolo ### 15, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., a decorrere dal mese di marzo 2020 sino all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria a carico dei locatori; 3. - condannare i locatori, entrambi per i rispettivi diritti, all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria a loro carico, in ragione dell'omessa manutenzione straordinaria come accertata nella CTU resa nell'ATP avente n.r.g.  16160/2020 con contestuale sospensione del canone di locazione in pendenza dei lavori ovvero, in subordine, autorizzare il conduttore ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria in oggetto, in sostituzione del locatore e con diritto al rimborso della spesa, mediante compensazione dei canoni; 4. - In ogni caso, condannare i locatori, entrambi per i rispettivi diritti, al risarcimento del danno per inutilizzo dei locali e impossibilità di esercitare ### 3 l'attività extralberghiera per tutta la durata dei lavori nella misura di € 2.500,00 per ogni mese; 5. - Condannare, inoltre i locatori, entrambi per i rispettivi diritti, a risarcire i danni per i gravi pregiudizi arrecati in re ipsa all'attività commerciale extraalberghiera del conduttore, da quantificarsi in via equitativa nella somma di € 2.500,00 mese a decorrere dal mese di giugno 2020, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.  6. - Condannare i locatori, entrambi per i rispettivi diritti, al rimborso e/o risarcimento e/o refusione delle spese sostenute dal ### nell'ATP ex art. 696 c.p.c. n.r.g. 16160/2020 per il pagamento della parcella del CTU pari ad € 3.169,11; per la parcella del #### pari ad € 1.682,00, per la fattura della ditta che ha eseguito la video-ispezione pari ad € 610,00; per le spese legali sostenute, da quantificarsi nella somma di € 4.532,04 in base al tariffario forense di cui al D.M. 55/14.  7. - accertare e dichiarare l'illegittimità del contratto uso transitorio int. 3 vicolo ### n. 15 per violazione di norme imperative e per l'effetto convertirlo ipso iure in contratto di locazione ad uso abitativo della durata tipica 4 + 4.  - Con vittoria di spese e compensi professionali Il ricorrente ha dedotto esposto testualmente quanto segue.  “Premesso che - il ### è conduttore di n. 3 unità immobiliari - int. nn. 1, 2 e 4 di ### n. 15, in ### - in forza di n. 3 contratti di locazione uso abitativo sottoscritti con i locatori ### e comproprietari per una quota pari ad ½ ciascuno; - il Sig. è altresì conduttore anche di una quarta unità immobiliare - int. 3 di ### n. 15, in ### - in forza di contratto di locazione uso transitorio sottoscritto con il ### unico proprietario; - tutti i citati immobili sono stati concessi in locazione dai ###ri ### Per_ ### 4 e en trambi per i propri diritti, al ### con facoltà di sublocazione degli stessi ai fini ricettivi, in forza dei seguenti contratti: i) per l'appartamento int. 1 (allibrato al N.C.E.U. di ### F.M. 485, ptc. 495, al sub 2, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 3, consistenza pari a vani 2,5 e rendita catastale pari ad €. 742,41, attualmente intestato per ½ ciascuno ai ###ri e : ce ssione di c ontratto di loca zione a bitativa avvenuta, in data ###, inerente il contratto di locazione registrato in data ### presso l' al numero ### - serie ### - codice identificativo ###; ii) per l'appartamento int. 2 (allibrato al N.C.E.U. di ### F.M. 485, ptc.  495, al sub 5, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 3, consistenza pari a vani 2,5 e rendita catastale pari ad €. 742,41, attualmente intestato per ½ ciascuno ai ###ri e : cessione di contratto di locazione abitativa, avvenuta in data ### inerente, il contratto di locazione registrato in data ### presso l' al numero ### - serie ### - codice identificativo ### iii) per l'appartamento int. 3 (allibrato al N.C.E.U. di ### F.M. 485, ptc.  495, al sub 3, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 3, consistenza pari a vani 3,5 e rendita catastale pari ad €. 1.039,37, attualmente intestato al ### : contratto di locazione abitativa di natura transitoria, registrato in data ### presso l' al numero 7222 - serie ### - codice identificativo ; iv) per l'appartamento int. 4 (allibrato al N.C.E.U. di ### F.M. 485, ptc.  495, al sub 4, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 3, consistenza pari a vani 5 e rendita catastale pari ad €. 1'484,81, attualmente intestato per ½ ciascuno ai ###ri e : cessione di contratto di locazione abitativa avvenuta, in data ###, inerente il contratto di locazione registrato in data ### 5 28/02/2018 presso l' al numero ### - serie ### - codice identificativo ###; - trattasi di quattro unità immobiliari con destinazione di uso residenziale, con facoltà di sublocazione ed uso recettivo extralberghiero, site in #### n. 15 all'interno di in una palazzina, cielo terra, che ricade nel territorio del ### “### Storico” di ### e si sviluppa su 3 piani fuori terra, più un piano interrato ed un lastrico solare; I pagamenti dei canoni, con il consenso dei locatori, sono stati eseguiti negli anni anche tramite la integralmente partecipata dal ### - il Sig. ha impiegato gli int. 1, 2, e 4 di ### 15 al fine ricettivo come “### Vacanze”, nel pieno rispetto delle normative vigenti e dei regolamenti comunali in materia di attività extralberghiere (### 16 giugno 2017 n.14 che ha introdotto modifiche al ### regionale 7 agosto 2015, n. 8 “Nuova disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere”, pubblicato su ### della ### n. 73 del 10/09/2015) utilizzando la licenza della propria società di cui è integralmente proprietario; - il Sig. ha impiegato l'int. 3 di ### 15 alla per locazioni turistiche ai sensi dell'art. 1571 e ss. c.c., dell'art. 4 del d.l. n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017, dall'art. 1, comma 2 lett. c) della legge 431/1998 , nonché dall'art. 53 del “### del Turismo” (d.lgs. 79/2011 in base al quale “gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in materia di locazione”) (all. 6).  - gli immobili in oggetto, hanno avuto costanti e progressivi problemi di infiltrazioni, umidità vetustà degli impianti, con ammaloramento progressivo degli interni e anche delle parti comuni dell'edificio. ### 6 - inutili si rivelavano i tentativi bonari di richiesta d'intervento a cura e spese dei locati, in ragione dell'omessa manutenzione straordinaria dovuta.  - in data ### veniva promosso ATP ai sensi dell'art. 696 c.p.c. innanzi al Tribunale di ### Dott.ssa avente n.r.g. 16160/2020 con nomina del ### al fine di riscontrare i gravissimi danni ai suddetti appartamenti per carenza e rifiuto dei locatori di eseguire la manutenzione straordinaria (all.ti 7 e 7bis).  1. SULL'###'esito dell'ATP ex 696 c.p.c., avente n.r.g. 16160/2020 (#### Dott.ssa il CTU, con perizia depositata in data 10 Novembre 2020, accertava e riconosceva l'esistenza di gravi omissioni nella manutenzione straordinaria degli immobili condotti in locazione dal signor il cui ammontare degli interventi di natura straordinaria risultava all'epoca pari ad € 58.592,54 . 
La perizia del CTU inoltre riconosceva espressamente che l'attuale stato dei luoghi ha gravemente pregiudicato la disponibilità dei locali e influito sulle recensioni negative e sulla diminuzione della clientela del ### in qualità di esercente attività extra alberghiera. 
Veniva inoltre accertato ufficialmente che l'immobile risulta chiaramente menomato nelle sue caratteristiche, stante la carenza di manutenzione straordinaria ed espone tuttora al concorrente rischio anche la salute degli occupanti e degli ospiti del signor in virtù delle gravi immissioni odorifere maleodoranti, provenienti dall'omessa manutenzione straordinaria della fogna privata. 
Nel dettaglio, si richiamano le osservazioni puntuali del ### “Nel corso del sopralluogo si è riscontrato quanto segue: Appartamento interno 1 ### 7 - In ingresso macchie di muffe all‟ angolo e macchie di umidità ascendente; - Finestra con maniglia mancante - ### macchiato per la perdita del piatto doccia dell‟ appartamento del piano superiore. 
Appartamento interno 2 - Angolo cottura dove finiscono detriti provenienti dal lavandino superiore dell'interno 1; - Disimpegno del bagno con muffa; - Piatto doccia che deve essere sigillato per evitare le citate perdite all'int. 1; - Maniglia mancante da finestra a wasistas in soggiorno; - ### della camera da letto non chiude. 
Appartamento interno 3 - Camera da letto con macchia di muffa per perdita doccia interno 4. 
Appartamento interno 4 - Camera da letto con ponte termico sulle putrelle ed infiltrazione proveniente dal ### - ### nell‟angolo cottura con copertura a tetto; - Bagno con piatto doccia causa infiltrazioni int. 3 - Necessità di predisporre scarico condensa dei condizionatori; - ### nei muri dell‟ angolo cottura ### solare di copertura ### in parte distaccato dal sottofondo quindi instabile da sostituire unitamente al massetto di sottofondo ed allo strato di guina. 
Rete fognaria ### atti esiste una video-ispezione della rete fognaria che non è stato possibile scaricare telematicamente. Il sottoscritto CTU ne ha quindi richiesto un copia al Ricorrente affinché potesse visionarla e dare un parere circa la rete fognaria del fabbricato. Il personale dell‟### gestore della rete previo specifico sopralluogo, ha comunque certificato che la rete comunale non ha problemi per cui la causa del cattivo funzionamento va verificata nella rete interna di scarico del fabbricato.  ### di ispezione mi è stato recapitato contemporaneamente alle osservazioni ed ho quindi potuto verificare lo stato della fognatura ed inserire nella stima definitiva i lavori da effettuare e le lavorazioni per rendere efficiente lo scarico dei liquami”. 
Con riferimento alle cause degli ammaloramenti il CTU osservava che “Gli inconvenienti riscontrati sono tutti dovuti a vetustà dell‟immobile ed alla mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria sullo stesso” Inoltre “dagli inconvenienti non deriva un pericolo di danno grave e prossimo ai beni coinvolti ma lo stato delle finiture, come le riparazioni nei bagni con sostituzione di rivestimenti con ceramiche di colore diverso, maniglie di infissi mancanti, diffuse macchie di umidità e presenze di muffe, creano un danno di immagine alla gestione turistica degli appartamenti, che, immancabilmente, si trasforma in perdite economiche per la società di gestione che, difficilmente riuscirà ad ottenere recensioni positive dalla clientela. 
Inoltre con riferimento al pericolo di danno grave e prossimo alle persone il CTU osservava che “ Le infiltrazioni con muffe oltre ad una naturale repulsione nella clientela #### come descritto nell‟allegato ### del Ministero della ### ( ### 3)”. 
Quanto al grado di utilizzabilità dei beni, così come ammalorati, in considerazione della sua attuale destinazione extralberghiera, il CTU precisava che “### è comunque fruibile perché i danni non sono di entità tale da comportare la sua inagibilità ma certamente non lo sono in forma “normale” e la clientela, una volta rientrata nel paese di origine, difficilmente rilascerà una recensione positiva sui siti ove la struttura è pubblicizzata con grave nocumento per la gestione extralberghiera attualmente in essere. 
Per l'effetto, il CTU illustrava l'esatto ammontare dei lavori di natura straordinaria a carico dei locatori nei seguenti termini: “Al fine di eliminare i suddetti vizi, i lavori necessari sono i seguenti: lavori di manutenzione ### - Smantellamento tegole del tetto zona ### interno 4, rifacimento impermeabilizzazione e posa in opera delle vecchie tegole recuperate integrandole con alcune nuove in sostituzione di quella irrecuperabili; - Demolizione della pavimentazione del lastrico solare, del sottostante massetto e dello strato di impermeabilizzazione in guaina. Realizzazione di una nuova impermeabilizzazione eseguita mediante doppio strato di guaina, massetto delle pendenze e posa in opera di un pannello termoisolante in polistirene ed una nuova pavimentazione, - ### delle spore di muffa in tutte le pareti in cui sono presenti da effettuarsi mediante: - 1 Raschiamento vernici ammalorate e relativi intonaci nelle pareti e soffitti con infiltrazioni; - 2 Demolizione di tutti gli intonaci ammalorati dall‟umidità e pulizia con spazzola di ferro delle murature.  - 3 Ricostruzione dello strato di intonaco demolito da effettuarsi secondo le seguenti lavorazioni: a) Boiacca antisale di preparazione per il ciclo deumidificante ### a base i leganti idraulici modificati, inerti silicei granulometricamente selezionati, speciali additivi ### K 610; b) Rinzaffo antisale e fondo di aggancio a base di leganti idraulici modificati, inerti silicei selezionati, idrofughi di massa specifici mediante utilizzo di ### F 750 Paulinsana; c) Intonaco deumidificante macroporoso di colore chiaro simile al tufo, a basso modulo elastico e leganti idraulici modificati selezionati, idrofobizzanti di massa e specifici additivi #### Paulinsana; d) Rasante antiritiro di colore chiaro a basso modulo elastico per ripristini e finiture civili di vecchi intonaci e di intonaci deumidificanti a base di calce idraulica naturale, inerti silicei e speciali additivi ####.  - Verniciatura di tinta traspirante lavabile a due mani a perfetta copertura di tutte le pareti interessate dalla ricostruzione degli intonaci; - Verniciatura a tempera in due mani a perfetta copertura di tutti i soffitti interessati dai lavori sulle muffe e/o sugli intonaci; - Inserire idonea schermatura di separazione tra lavandino int. 1 e ‟angolo cottura dell‟int. 2; - Predisporre impianto di scarico condensa condizionatori.  - Demolizione di un manufatto abusivo in copertura avendo particolare attenzione alla sicurezza in quanto un lato del manufatto confina con il vuoto di una chiostrina interna”. 
Infine con riferimento alla spesa e al il tempo necessari per effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria, il CTU quantificava tali voci come segue: “###: Importo netto lavori euro 48.455,53 come da computo metrico (### 4). 
Iva su lavori 10 % euro 4.845.55 oneri comunali per euro 251.46 Oneri tecnici D.L. euro 4.000,00 ### ing. euro 160,00 Iva su lordo D.L. 22% euro 880.00 ### euro 58.592,54 Il tempo per effettuare gli interventi necessari è stimato in giorni 40 lavorativi” Con lettera raccomandata via pec inviata in data ### (all. 9), l'Avv.  ### procuratore dell'odierno ricorrente, chiedeva al legale degli odierni Org resistenti, Avv. ### di comunicare la disponibilità dei locatori a procedere all'immediato ripristino dei locali nei termini indicati in CTU entro e non oltre quaranta giorni, quale periodo necessario e sufficiente secondo la ### per la realizzazione della manutenzione straordinaria ivi illustrata. 
Contestualmente a tale disponibilità, proponeva, come chiaramente indicato dalla stessa ### per tutta la durata dei lavori anche se protratti oltre il termine di 40 giorni. l'opportuna sospensione del canone di locazione. 
Da ultimo, a corredo degli interventi suindicati, e in ragione di una definizione bonaria della lite, e tenuto conto dell'accertamento tecnico dell'inadempimento avversario, invitava controparte a rimborsare: le spese di CTU per € 3.169,11 (all.ti 9bis); la la parcella del #### pari ad € 1.682,00 (all. 9ter); la fattura per la videoispeizione della fogna pari ad € 610,00 (all. 9quater); i compensi legali sostenuti, da quantificarsi in base al DM 55/2014 nella somma di € 4.532,04. 
A fronte di tale comunicazione, non seguiva alcun cenno di riscontro, a riprova del totale rifiuto avversario ad adempiere alle obbligazioni contrattuali in spregio a canoni di buona fede e lealtà contrattuale. 
Sul punto basti pensare che la presenza di miasmi causati dal ristagno di acque nere provenienti dalla fogna privata lesionata, invadono l'androne d'ingresso degli appartamenti, tramite una scala, e causano inevitabili disagi che compromettono l'utilizzo a scopo extralberghiero dei quattro appartamenti in locazione, determinando un pregiudizio alla salute dei relativi inquilini e clienti
A tal uopo il CTU osservava nella perizia a pag. 13 che “non si può considerare inagibile l‟intero fabbricato a causa degli odori sgradevoli che si avvertono nell‟androne per il cattivo funzionamento della fognatura, in quanto, provvisoriamente, sino a quando la fognatura non sarà stata sistemata è possibile sopperire a questo problema semplicemente tenendo chiusa la porta di accesso delle cantine incollando una guarnizione in gomma tutto intorno alla battura della ### porta in modo da realizzare una tenuta all‟aria”. 
Controparte, tuttavia non ha nemmeno ottemperato a tale indicazione del ####. 1453 c.c. dispone che "nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno". 
Tale norma sancisce, in primo luogo, la possibilità di agire attraverso l'azione c.d. di manutenzione del contratto, con la quale un contraente può chiedere all'autorità giudiziaria che controparte sia condannata ad eseguire la prestazione cui è tenuta. 
Alla luce di quanto sopra, è diritto dell'odierno ricorrente ottenere dagli odierni resistenti l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, in ragione della loro responsabilità ex artt. 1581 e 1578 c.c. e/o ex art. 1576, comma 1, c.c., così come quantificati dalla CTU espletata ai sensi dell'art. 696 c.p.c. - in via solidale per gli immobili aventi int. 1, 2 e 4, e singolarmente a carico di per l'interno 3 - oltre alle spese di CTU e alle spese legali sostenute dall'odierno ricorrente in sede ###alternativa si chiede si da ora di autorizzare il conduttore ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria in oggetto, in sostituzione del locatore e con diritto al rimborso della spesa, oltre al risarcimento del danno per inutilizzo e impossibilità di esercitare l'attività extralberghiera per tutta la durata degli stessi. 
Sul punto, osserva la Corte di ### che “Il conduttore, nel caso in cui la cosa locata necessiti di una riparazione eccedente la normale manutenzione e detta riparazione presenti il carattere dell'urgenza, ha l'onere di avvisare il locatore ma, nel caso in cui il locatore, pur avvisato, rimanga inerte, ha facoltà di provvedere direttamente a dette riparazioni, salvo richiederne poi il rimborso e il risarcimento danni” (Cass. Civ. sez. III, 15/03/2018, n.6395 in CED). ### 13 2. SUL DIRITTO ALLA RIDUZIONE TEMPORANEA DEL CANONE, ##### Come noto, il proprietario locatore ha l'obbligo di consegnare al conduttore la res locata in buono stato di manutenzione e di conservarla in condizioni che la rendano idonea all'uso convenuto (ex art. 1575 nn. 1 e 2 c.c.) anche tenuto conto alla destinazione convenzionale dell'immobile. 
In altre parole, l'immobile deve presentare quel minimo di caratteristiche e di qualità che sono necessarie per l'utilizzazione secondo la previsione contrattuale: ad esempio, in riferimento alla locazione di case per attività recettiva, il buon stato di manutenzione deve rispondere ad esigenze di abitabilità e di mancanza di difetti tali da compromettere la salute di chi vi alloggia. 
Inoltre, in pendenza del rapporto, il locatore è obbligato ad eseguire tutte le riparazioni necessarie per mantenere l'immobile in condizione da servire all'uso per cui è locata, ai sensi dell'art. 1576, comma 1, c.c.. 
I guasti, vizi o danni anche sopravvenuti (che le predette riparazioni mirano ad eliminare) incidono negativamente sul diritto di godimento del conduttore e possono derivare da fatti intrinsechi (vetustà, vizio di costruzione) oppure da fatti estrinseci, naturali, imputabili al locatore o al caso fortuito.  ### esecuzione di riparazioni implica il diritto del conduttore a richiedere una riduzione temporanea del corrispettivo, salvo il risarcimento del danno per i pregiudizi arrecati all'attività commerciale in corso. 
In tale circostanza, infatti, può sorgere una responsabilità contrattuale aggiunta del locatore, ove si deduca e dimostri il verificarsi, in derivazione causale rispetto alle omesse riparazioni, di un pregiudizio ulteriore e diverso alla diminuzione o perdita dell'utilizzabilità del bene locato, come ad esempio, in caso di locazione ad uso recettivo ed extralberghiero, la perdita di clientela, atteso che, in tal caso, è configurabile una autonoma inadempienza del locatore all'obbligo di garantire il pacifico godimento della cosa locata. 
Nel caso di specie, pertanto, in via principale deve riconoscersi il diritto del conduttore ad ottenere una riduzione provvisoria del canone di locazione per effetto dell'utilizzo ridotto e comunque pregiudicato degli appartamenti, a fronte dell'omessa manutenzione straordinaria quantificata in € 58.592,54 a decorrere dal mese di marzo 2020 sino all'esecuzione dei lavori. 
Sul punto si evidenzia l'assoluta correttezza e buona fede del conduttore, il quale ha sempre segnalato le problematiche in ragione del pregiudizio arrecato all'attività extralberghiera esercitata. 
Di contro emerge ictu oculi la colpa del locatore, rimasto inerte anche all'esito dell'### con aggravio di danni e spese nei confronti dell'esponente. 
Sul punto, la Giurisprudenza di legittimità ha osservato che qualora l'immobile locato venga a versare in condizioni tali da non consentire il normale godimento del bene in relazione alla sua destinazione contrattuale (come ad esempio, le infiltrazioni di umidità), anche se non per colpa del locatore, "la sospensione parziale o totale dell'adempimento di tale obbligazione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., può essere legittima non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nell'ipotesi di inesatto inadempimento, purché essa appaia giustificata in relazione alla oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata con riferimento all'intero equilibrio del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede”.  civ., sez. III, 11 febbraio 2005, n. 2855). 
Sebbene, infatti, il pagamento del canone costituisca la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, osserva la Corte Suprema: "il conduttore convenuto in giudizio per il pagamento dell'intero canone, se non può validamente opporre l'eccezione di inadempimento, ha comunque diritto ad ottenere una riduzione del canone, proporzionale alla riduzione dell'utilità che il conduttore consegue, a causa dei limiti esistenti al pieno godimento del bene come contrattualmente previsto" (Cass. civ., sez. III, 27 febbraio 2004, n. 3991). 
Nel caso di specie, il ### dopo innumerevoli richieste bonarie di intervento, ha dovuto ricorrere ex art. 696 c.p.c. per l'accertamento del grave inadempimento avversario. 
Nel frattempo, manifestando l'interesse al mantenimento del contratto di locazione, l'esponente ha continuato a corrispondere in buona fede un canone di locazione a decorrere dal mese di settembre 2020 pari al 60% dei canoni contrattuali. 
Tale riduzione temporanea del canone era successiva, ad onor del vero, ad una precedente riduzione accordata dal locatore, per evento ### per il periodo marzo - agosto 2020. 
Ciò posto, deve ritenersi senz'altro legittima la temporanea riduzione eseguita dal conduttore sino ad ad oggi nella misura del 60 %, quale canone congruo in ragione del vizi e inconvenienti presenti negli immobili, almeno fino a quando il locatore si rifiuti in mala fede di eseguire la manutenzione straordinaria a suo carico. 
Peraltro la medesima Suprema Corte precisa che “se il conduttore ha continuato a godere dell'immobile, sebbene non pienamente, a causa dei vizi della cosa imputabili al locatore, non è giustificabile a norma dell'art. 1460, secondo comma, c.c., il rifiuto di prestare l'intero canone, potendo però giustificarsi una riduzione dello stesso che sia proporzionata all'entità del mancato godimento, in analogia a quanto previsto dall'art. 1584 c.c." (Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2005, n. 2855).  3. SUL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI Nel giudizio ATP 696 c.p.c. veniva espletata una consulenza tecnica di ufficio che ha confermato la carenza della necessaria manutenzione straordinaria a carico dei locatori. 
Le conclusioni del CTU consentono di ritenere la responsabilità del locatore in ### 16 relazione ai danni lamentati dal conduttore, in quanto la manutenzione straordinaria degli immobili, compreso le fogne e il lastrico solare, riguardano beni di natura privata, e spettano anche ex art. 1576 c.c. in via esclusiva ai locatori, proprietari dell'intero stabile. 
Il locatore pertanto è inadempiente alle obbligazioni contrattuali di cui agli artt. 1575 nn. 1 e 2 e/o 1576 comma 1, La violazione di tali obbligazioni legittima il conduttore ad agire anche per il risarcimento dei danni. 
Sotto tale profilo, ### ha osservato che l'immobile in oggetto, pur essendo fruibile, non lo sarebbe “in forma “normale” e la clientela, una volta rientrata nel paese di origine, difficilmente rilascerà una recensione positiva sui siti ove la struttura è pubblicizzata con grave nocumento per la gestione extralberghiera attualmente in essere”. 
Osserva il ### infatti, che le omesse riparazioni straordinarie riscontrate “creano un danno di immagine alla gestione turistica degli appartamenti, che, immancabilmente, si trasforma in perdite economiche per la società di gestione che, difficilmente riuscirà ad ottenere recensioni positive dalla clientela”. 
Lo stesso ### nella perizia a pagg. 15-16 osserva che “### rilevare che i beni oggetto dei contratti di affitto rappresentano un bene strumentale trattandosi di immobili adibiti contrattualmente ad un uso extra alberghiero. Come tali un danno grave ai beni coinvolti è rappresentato anche e soprattutto dalla impossibilità di far rendere adeguatamente l‟investimento che l‟affittuario affronta pagando l‟importo contrattualmente pattuito. Quindi codesto CTU non ritiene assolutamente estranea tale affermazione in risposta al quesito formulato dall‟illustrissimo Giudice dott.ssa D‟orsi. Al limite il CTU ritiene la risposta carente per non aver anche quantificato l'ammontare di questo genere di danno che, con il perdurare della situazione in essere, supererà l'importo del danno stimato per le opere di manutenzione da effettuare” ### pertanto ha precisato che il danno per il perdurare della situazione di omessa manutenzione straordinaria, non solo è in re ipsa ma, in caso di inerzia avversaria (come è ormai accaduto) “supererà l'importo del danno stimato per le opere di manutenzione da effettuare” ovvero sarà eccedente la somma di € 60.000,00. 
Ed ancora: a pag. 20 della ### l'ing. osserva che “### il CTU conferma che le recensioni negative degli alloggiati conseguenti al cattivo stato della manutenzione dei locali incidono nella gestione economica dell'attività extra alberghiera in maniera tanto maggiore quanto maggiore sarà il ritardo nell'esecuzione dei lavori di ripristino”. 
Del resto, il ### ingegnere ed esperto in materia di attività con finalità recettiva precisa che “Per un locale adibito ad attività extra alberghiera la fruibilità non è sufficiente che sia intesa come non inagibilità ma deve essere intesa come possibilità di massima resa economica dell'investimento costituito da tutte le spese generali che l'imprenditore affronta tra cui spicca il canone di locazione, ed è indubbio che lo stato conservativo in cui gli immobili locati versano allo stato attuale, non consentono tale ottimizzazione. Dal momento che gli utenti dell‟immobile si avvalgono di siti internet per la prenotazione, risulta indubbio che le recensioni presenti sui siti costituiscono un elemento essenziale per la scelta della location dove alloggiare. 
Pertanto, se le necessarie opere di manutenzione dovessero ulteriormente tardare ad essere attuate, i danni di natura economica per l'attività supereranno tranquillamente gli importi stimati da codesto CTU per le sole opere di manutenzione straordinaria”. 
Alla luce di quanto sopra, emerge per tabulas un danno in re ipsa all'immagine e all'avviamento commerciale delle strutture recettive “ negli int.  1, 2 e 4 di ### n. 15. 
Da cui la riduzione della clientela e il calo dei ricavi, a prescindere dall'evento ### 18 . 
Sul punto, infatti sono “piovute” innumerevoli recensioni negative degli ospiti, per l'umidità, il cattivo odore e le infiltrazioni presenti negli appartamenti, tali da compromettere pesantemente l'investimento commerciale del conduttore. 
Anche sul piano dei danno biologico, infine, l'ATP ha riscontrato che: “Le infiltrazioni con muffe oltre ad una naturale repulsione nella clientela sono estremamente pericolose per la salute delle persone come descritto nell'allegato ### del Ministero della ### ( ### 3)”. 
Nel caso di specie, peraltro, il locatore era senz'altro al corrente al momento della consegna originaria degli appartamenti delle gravi infiltrazioni, ma ne aveva artatamente occultato l'esistenza, tramite pittura e piccoli interventi palliativi, sufficienti a celare provvisoriamente lo stato “sconveniente” dei locali. 
Il dolo degli odierni locatori, dopo l'ATP espletato e la richiesta formulata dal conduttore (cfr. all. 9), si è aggravato laddove gli stessi hanno continuato, con intento lesivo, a rifiutare ogni manutenzione straordinaria, pregiudicando ulteriormente l'attività commerciale dell'esponente. 
Per tali motivi si chiede un risarcimento del danno pari ad € 2.500,00 per ogni mese a decorrere dal marzo 2020, per i gravi disagi arrecati all'attività extralberghiera esercitata nei quattro appartamenti, per fatto e colpa dei locatori.  4. SUL DIRITTO ALLA RICONDUZIONE A GLI STATUTI LEGALI DEL CONTRATTO AD USO TRANSITORIO RELATIVO AL###. 3 ###. aveva concesso a titolo gratuito nell'anno 2019 l'immobile di ### dei ### 15, int. 3 al Sig. al solo fine di gestire per conto del proprietario un'attività recettiva di locazione uso turistico, con condivisione degli utili. 
Sul punto si allega corrispondenza email tra le parti, ove si evince che il era interessato alla partecipazione degli utili per la gestione turistica dell'interno 3 (all. 11). ### 19 Si allega altresì copia dei bonifici eseguiti dalla al ### a nche a tit olo di pa rtecipazione degl i u tili per i l peri odo feb braio - ottobre 2019, antecedente alla sottoscrizione del contratto uso transitorio int. 3 con il sig. (all. 11bis). 
Dopo alcuni mesi, il ### chiedeva di poter condurre in proprio l'immobile in oggetto, ed avviare autonomamente l'attività recettiva, senza alcuna condivisione di utili con il proprietario. 
A questo punto, il si limitava a concedere al ### l'immobile int. 3 soltanto a breve termine, imponendo un contratto simulato del tipo “uso transitorio” per soli 18 mesi .  ### del proprietario era quello di verificare l'andamento dell'attività recettiva espletata in proprio dal conduttore, per poi sostituirsi al medesimo allo scadere dei 18 mesi, in caso di convenienza dell'attività stessa. 
La condotta avversaria è contra legem e il contratto ad uso transitorio deve ritenersi convertito ipso iure in un contratto 4+4 ad uso abitativo. 
Del resto, nel contratto impugnato, viene espressamente indicata la facoltà del conduttore di poter eseguire attività recettiva anche tramite sublocazione. 
Al contrario non vi è alcuna causale espressa e/o documentata che giustifichi la ragione transitoria del contratto. 
Inoltre, il fatto che il ### fosse già conduttore degli int. 1, 2 e 4 in virtù di contratti ad uso abitativo della durata tipica, per l'esercizio di attività recettiva ed extralberghiera e anche il fatto che la residenza stabile dell'odierno ricorrente sia da sempre in ### dimostrano che mai potrebbe desumersi un motivo transitorio nella conduzione dell'immobile.  ### l'ingiusta imposizione dettata dal locatore ab origine.  5. SULL'##### 20 ### ricorrente, non ha mai ricevuto alcuna disponibilità dei locatori a far fronte alle obbligazioni di manutenzione straordinaria. 
Per tali motivi, con grave danno, è dovuto intervenire più volte in vece dei locatori per provvedervi in casi di estrema urgenza. 
Nel dettaglio: i) l'esponente ha dovuto sostituire a sua cura e spese la per la somma di € 1.900,00, rivolgendosi al tecnico indicato proprio dai ###ri Il tecnico proposto dai locatori, peraltro, pur avendo ricevuto nel mese di settembre 2019 la somma di € 1.900,00 in contanti dal ### per la sostituzione della caldaia, ha voluto emettere fattura soltanto in data del 10.07.2020 per il minor importo di € 1.700,00, rifiutando di fatturare l'intera somma percepita (all. 12). 
Tale circostanza è ben nota ai locatori, tant'è vero che gli stessi mai richiedevano la fattura della caldaia dal mese di settembre 2019 avendo proprio autorizzato il ### a provvedere alla sostituzione della caldaia e ben sapendo che l'effettiva spesa era stata sostenuta in contanti in favore del tecnico di loro fiducia.  ii) Anche la somma € 520,00, integra una pluralità di pagamenti spettanti ai locatori, eseguiti dal ### che i Sig.ri ben conoscevano, per cui ne avevano accettato in verbis la compensazione sul canone di novembre 2019 int.  3, senza mai eccepire alcunchè sino all'odierna intimazione (all. 13).  iii) Da ultimo in data 15 settembre 2020, il conduttore ha dovuto provvedere al rifacimento del bagno dell'int. 2 per gravissima perdita d'acqua dalle tubazioni. La spesa sostenuta dal conduttore è stata di € 4.150,00 come da fattura (all.ti 14 e 14 bis) A tal riguardo si precisa che tale voce di spesa è stata già accertata anche dal CTU in sede di ### il quale ha espressamente dichiarato: “a seguito della perdita d'acqua dalle tubazioni del bagno dell'appartamento int. 2, verificatasi in data 15 ### 21 settembre 2020 che ha prodotto anche danni alle finiture degli intonaci del limitrofo vano scala, così come evidenziato dalla documentazione fotografica allegata dal ### si prende atto del stato in cui versano le tubazioni di acqua calda e fredda e quelle di alimentazione dei radiatori in ferro zincato dei bagni annegate nelle murature e prive di qualsiasi protezione anticorrosione. È ###À #### DELL‟###À ####. ### dell'intervento, come da preventivo e successiva fattura allegata, è stato di euro 4.150,00”.  ### inoltre osservava che tale problema riscontrato riguarda anche tutti gli altri bagni degli appartamenti locati al sig. ed infatti “### i servizi igienici del fabbricato si trovano nella stessa situazione per cui si reputa opportuno ed urgente provvedere al rifacimento cautelativo di tutti i bagni dei quattro appartamenti. Essendo i quattro appartamenti dotati complessivamente di cinque bagni occorre prevedere ulteriori quattro interventi che possono quantificarsi allo stesso modo per un ulteriore importo di 4 * 4.154,00 = euro 16.616,00”.  5. Sullo stato dei pagamenti dei canoni di locazione da parte del conduttore ### conduttore ha versato i canoni di locazione a decorrere dal mese di marzo 2020 ad oggi nella misura del 60%, ovvero complessivamente € 3.600,00 mese per i quattro appartamenti, al fine di poter far fronte, anche ai sensi dell'art.  1460 c.c., agli evidenti disagi e pregiudizi arrecati dai locatori per l'inadempimento degli obblighi ex artt. 1575 e/o 1576 Nella specie con riferimento al canone di settembre, ottobre e novembre il conduttore corrispondeva ogni mese € 1.350,00 al ### ed € ### 22 2.250,00 al ### Il pagamento veniva eseguito a ciascun co-locatore in base alla seguente divisione: interno 1, 2 e 4 con locatori e canone al 60% = 2.700,00 interno 3 con locatore canone al 60% = 900,00 Pertanto il ### ha percepito mensilmente fino a novembre il canone di 900,00 per l'interno 3 + la metà del canone di € 2.700,00 (1.350,00) per gli interni 1, 2 e 4 (900 + 1.350 = 2.250,00) (all. 15).  ###. ha percepito fino a novembre 2020 la residua metà del canone di € 2.700,00 in qualità di co-locatore degli interni 1, 2 e 4, ovvero la somma mensile di € 1.350,00 (all. 15 cit.). 
I canoni degli int. 1, 2 e 4 al 60% del mese di dicembre 2020 e gennaio 2021 (2.700,00 x 2), all'esito del rifacimento del bagno dell'int. 2 per la spesa di € 4.150,00 (cfr. all.ti 14 e14bis cit.), a carico dei locatori e anticipata dal conduttore (come accertato dal ###, sono stati parzialmente compensati (2.700 + 2.700 - 4.150), residuando la somma di € 1.250,00 per il mese di gennaio 2021, ritualmente pagata anch'essa (a Per l'interno 3, è stato corrisposto l'importo di € 900,00 per il mese di dicembre 2020 e di gennaio 2021 al ### 5. Sulla pendenza di un giudizio di merito proposto dal locatore all'esito del rigetto dell'ordinanza di rilascio ### la pendenza del giudizio ATP ex art. 696 c.p.c., gli odierni locatori si affrettavano a promuovere una procedura cumulativa di sfratto per morosità (#### n.r.g. ###/2020 - Dott.ssa ), con l'intento di sottrarsi alle conseguenze dell'ATP 696 c.p.c. ed eludere la doverosa manutenzione straordinaria omessa a loro carico. 
A tal uopo, il conduttore, dopo la notificazione dell'intimazione di sfratto, pur ### 23 avendo facoltà di eccepire il grave inadempimento contrattuale avversario per omessa manutenzione straordinaria anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., proponeva in buona fede alla controparte di rinunciare all'intimazione sfratto per morosità, mediante l'immediato pagamento accordato dei canoni, oltre al rimborso delle spese legali per l'avvio dell'intimazione di sfratto. 
La controparte, tuttavia, dinanzi all'approccio costruttivo del conduttore e al pagamento dei canoni, perseverava temerariamente nell'intimazione de qua con la speranza di venire meno in futuro agli obblighi contrattuali di manutenzione straordinaria. 
Nella fase sommaria della procedura di sfratto, prima ancora che venisse conclusa la CTU nell'altro giudizio di ATP già pendente, il ### di ### rigettava l'intimazione di sfratto e non concedeva l'ordinanza di rilascio, in quanto “a prescindere dalla pretesa rinegoziazione dei canoni di locazione con accordo di riduzione, il conduttore ha manifestato la volontà di sanare la morosità versando il 60% dell'importo dovuto (v. doc. 7 e 8 allegati alla comparsa di costituzione e risposta) e, dunque, il comportamento dello stesso risulta incompatibile con la volontà di porre fine ai contratti di locazione”. 
La condotta avversaria, tuttavia ha svelato l'intento estremo di danneggiare e compromettere il rapporto locatizio con l'odierno conduttore, al fine di non farsi carico delle problematiche degli appartamenti ed evitare ogni accertamento della responsabilità contrattuale a loro carico. 
Detta condotta, pertanto, ha indotto l'esponente conduttore, giovane trentenne che ha investito i propri risparmi nelle attività recettive attualmente svolte nei locali dei a chiedere tutela delle proprie ragioni in questa sede. 
Peraltro, l'ostilità avversaria e la pendenza del giudizio di merito dopo la conversione del rito sommario di sfratto, hanno indotto l'esponente ad astenersi in via cautelativa dall'intraprendere autonomamente i lavori urgenti di manutenzione straordinaria accertati nell'### ferma restando l'indisponibilità di ### 24 anticipare le risorse economiche necessarie a tale fine (circa € 60.000,00) in assenza di un accordo con la controparte. 
Alla luce di quanto sopra, la scrivente difesa contesta in questa sede la grave responsabilità contrattuale avversaria per omessa manutenzione straordinaria degli immobili per cui è causa, anche alla luce dell'ATP 696 c.p.c. con n.r.g.  16160/2020 conclusosi con la CTU dell'### . 
Si auspica che nell'odierno contenzioso controparte voglia provvedervi sua sponte al fine di non pregiudicare definitivamente i rapporti contrattuali con grave danno dell'investimento del conduttore.” Instauratosi il contraddittorio si sono costituite in giudizio con comparsa depositata in data ### le parti resistenti e contesta ndo in fatto ed in diritto l'avversa domanda di cui ha invocato il rigetto, rassegnando le seguenti conclusioni: - ### PRELIMINARE, ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, inammissibile il ricorso proposto dal ricorrente, stante l'eccepito difetto di legittimazione attiva del ricorrente sig. in virtù del contratto di sublocazione con la“ , agli atti di causa; - ### nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento della superiore eccezione preliminare, rigettare, per i motivi di cui in narrativa, il presente ricorso, in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato sia in fatto che in diritto, essendo sfornito di qualsivoglia supporto probatorio. 
Hanno dedotto ed esposto testualmente quanto segue.  “### ricorso ex artt.447 bis c.p.c. in prosecuzione di A.T.P. ex art.696 c.p.c., notificato il ### unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del 18.10.2021 per la trattazione e discussione della causa , il sig.  conveniva dinanzi ### i sigg.ri e per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni per le quali si rimanda ### 25 a tale atto. 
Ritenuto che si contesta espressamente e dettagliatamente quanto ex adverso affermato, si rassegnano le seguenti considerazioni in ### 1. ###À #### Preliminarmente, gli odierni comparenti eccepiscono il difetto di legittimazione attiva del sig. 
A sostegno di tale eccezione, si rappresenta quanto segue. 
Come evidenziato con la nota del 23.04.2020 a firma dello scrivente procuratore, a seguito della notificazione del ricorso ex art.696 c.p.c., avvenuta il ###, i sigg.ri e apprendevano che il sig.  - cessionario, dal 22.05.2019, dei contratti di locazione originariamente stipulati con la cedente sig.ra (unità immobiliari in ### n.15, interni nn.1, 2 e 4, doc. n.2, 3, 4, 5, 6 e 7) e conduttore, dall'1.10.2019, dell'unità immobiliare in ### n.15,interno n.3 (doc. n.8) - aveva sublocato, in data ### (immobili ai civici 1, 2 e 4) e 1.10.2019 (immobile al civico n.3), gli immobili condotti in locazione a tale società “ (doc. nn.9, 10, 11 e 12 ). 
Con la citata nota, gli odierni comparenti evidenziavano che tale sublocazione non era mai stata comunicata ai locatori, con espressa violazione dell'art.9 dei predetti contratti di locazione, il quale dispone che “### potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare. In questo caso il conduttore (che dovrà darne adeguata comunicazione al ### si farà carico di ogni obbligo stabilito dall'art.12 d.l. 21 marzo 1978, n. 59 (convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 19l) e, in caso di subconduttore o comodatario che sia cittadino extracomunitario, dall'art. 7 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Lo stesso ### CP_ ### dovrà trasmettere al ### con lettera raccomandata, copia del contratto di sublocazione o di comodato intervenuto ove questi ultimi siano stati stipulati peruna durata superiore a trenta giorni ”. 
In ragione della violazione di tale art.9 - alla luce dell'art.19 dei citati contratti, il quale dispone che “Le clausole …, 9 (###, …, hanno carattere essenziale cosicché per patto espresso, la violazione anche di una soltanto di esse può essere causa di risoluzione del contratto” - gli odierni comparenti hanno espressamente chiesto ne giudizio R.G. n.41520/2020, pendente dinanzi ### sez. VI civ., G.U dr.ssa M. Caiffa, promosso dal sig. a seguito dell'opposizione all'intimazione d sfratto per morosità notificata dagli odierni comparenti, la declaratoria di avvenuta risoluzione dei contratti di locazione stipulati tra le odierne parti in causa. 
Dal contenuto del ricorso introduttivo del presente giudizio risulta che la “ conduce ancora in sublocazione gli immobili in questione. 
Orbene, poiché il lasso di tempo intercorso tra la stipula dei contratti di sublocazione (22.05.2019 e 1.10.2019) e la data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è superiore a trenta giorni, è del tutto evidente che, ai sensi del citato art.9, la sublocazione doveva essere comunicata ai locatori mediante lettera raccomandata. 
Così non è stato e, al di là della conseguente violazione dell'art.9 dei contratti di locazione stipulati dalle parti, risulta ictu oculi che, alla luce della predetta sublocazione, ad oggi il ricorrente non ha la disponibilità giuridica - e, conseguentemente, la custodia - dei beni oggetto di locazione. 
Ebbene, poiché il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato proposto anche al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti da chi conduce in locazione dette unità immobiliari e dei danni asseritamente subiti da chi gestisce l'attività extralberghiera nei locali di proprietà degli odierni resistenti, e cioè la è del tutto evidente che la legittimazione attiva a proporre ### 27 tale azione spettava a chi ha la custodia di tali beni ed a chi esercita la citata attività extralberghiera, vale a dire la subconduttrice “ , come si evince dalla licenza commerciale (doc. n.43)prodotta dal sig. con il n.8 nel giudizio di ###.G. n.16160/2020. 
Né, peraltro, il ricorrente ha dato alcuna prova di avere subito, da parte della subconduttrice “ , alcuna azione di tal genere, né tanto meno di avere ricevuto alcuna diffida o richiesta. 
Tra l'altro, nessuna rilevanza giuridica può essere attribuita all'affermazione del ricorrente secondo cui “La è integralmente partecipata al 95% dal signor (e al 5% dalla compagna), il quale di fatto continua ad avere la piena detenzione dei locali in locazione”, atteso che la stessa non tiene conto del concetto di “persona giuridica” che contraddistingue le società di capitali, che devono essere considerati soggetti di diritto distinti ed autonomi rispetto alle persone fisiche e/o giuridiche che ne costituiscono la compagine sociale. 
Se così non fosse, si giungerebbe all'aberrazione giuridica per cui i soci di una società di capitali risponderebbero con il proprio patrimonio dei debiti della medesima società. 
Di conseguenza, i sigg.ri e - in virtù dell'eccepito difetto di legittimazione attiva del ricorrente - chiedono sin da ora che voglia il ### dichiarare inammissibile il ricorso presentato dal sig.  per di fetto di legittimazione attiva.  2. SULL'#### Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, il sig. afferma che “###esito dell'ATP ex 696 c.p.c., avente n.r.g. 16160/2020 (#### Dott.ssa il CTU, con perizia depositata in data 10 Novembre 2020 , accertava e riconosceva l'esistenza di gravi omissioni nella manutenzione straordinaria degli ### 28 immobili condotti in locazione dal signor il cui ammontare degli interventi di natura straordinaria risultava all'epoca pari ad € 58.592,54”. 
Rappresenta, altresì, che sarebbe stato “accertato ufficialmente che l'immobile risulta chiaramente menomato nelle sue caratteristiche, stante la carenza di manutenzione straordinaria ed espone tuttora al concorrente rischio anche la salute degli occupanti e degli ospiti del signor in virtù delle gravi immissioni odorifere maleodoranti, provenienti dall'omessa manutenzione straordinaria della fogna privata”. 
Chiede, quindi, il pagamento non solo delle spese sostenute per il compenso del ### ma finanche - e, francamente, non se ne comprende in virtù di quale norma - le spese per “la parcella del #### pari ad € 1.682,00 (all. 9ter); la fattura per la videoispeizione della fogna pari ad € 610,00 (all. ; i compensi legali sostenuti, da quantificarsi in base al DM 55/2014 nella somma di € 4.532,04”. 
Orbene, le superiori affermazioni sono infondate sia in fatto che in diritto e costituiscono il frutto di una interpretazione “orientata” della CTU resa nel giudizio di ### Innanzi tutto, proprio con riferimento alla CTU resa dall'### nel giudizio di ### ex art. 696 c.p.c. (R.G. n.16160/2020), gli odierni comparenti chiedono che ###mo Giudice disponga la non ammissione della stessa nel presente giudizio, per le seguenti ragioni.  ###.698 comma II c.p.c. prevede che “### preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito”. 
La giurisprudenza di merito ha affermato che “In tema di efficacia delle prove preventive nel giudizio di merito, l'ingresso di una CTU elaborata in sede di accertamento tecnico preventivo nel giudizio di merito non può essere considerato automatico, dovendo il giudice in sede di giudizio ex art. 698 c.p.c. vagliare ##### 29 eventuali questioni insorte nel corso delle operazioni peritali tali da riverberarsi sulle risultanze e conclusioni della relazione tecnica” (### Arezzo, 2.05.2017, n.517).  ### la costante giurisprudenza, quindi, l'ingresso nel successivo giudizio di merito di una CTU resa nell'ambito di un procedimento di istruzione preventiva, necessita di apposita istanza istruttoria di ammissione, articolata da chi vi ha interesse. 
Ebbene, nel ricorso non vi è alcuna istanza istruttoria da parte del sig.  di acquisizione del fascicolo d'ufficio concernente la procedura di ### art.669 c.p.c., rubricata al R.G. n.16160/2020. 
Di conseguenza, la predetta CTU non può essere ammessa nel presente giudizio. 
In ogni caso, anche qualora ci fosse stata apposita istanza istruttoria di ammissione da parte del ricorrente, l'acquisizione della stessa non potrebbe avvenire tout court, dal momento che il citato art.698 c.p.c. prevede che l'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito. 
Dunque, l'ingresso della CTU elaborata in sede ###può essere considerato automatico, dovendo il Giudice vagliare eventuali questioni insorte nel corso delle operazioni peritali tali da riverberarsi sulle risultanze e conclusioni della relazione tecnica. 
Nel caso di specie, si dimostrerà, nel prosieguo della presente memoria, che la ### redatta dall'### presenta vizi, sia di forma che di sostanza, talmente gravi da non consentirne - al di là della mancata richiesta istruttoria di parte ricorrente, comunque assorbente - l'ammissione nel presente giudizio. 
Appare, pertanto, doveroso dare conto delle irregolarità contenute nella relazione peritale, irregolarità talmente gravi da inficiarne la validità. ### 30 ### tuttavia, premettere che, come rappresentato nella nota datata 8.01.2020 (doc. n.14), già nella perizia prodotta da controparte nel presente giudizio - e redatta, peraltro, in assenza di contraddittorio con i proprietari - il geom. aveva individuato le possibili cause, affermando (cfr. pag.10) che “E' convinzione dello scrivente, che le problematiche riscontrate, siano da imputarsi al naturale decorso del tempo unito ad una non puntuale manutenzione di alcuni elementi costituenti gli appartamenti . Nello specifico, le perdite d'acqua lamentate nei bagni, possono presumibilmente ricondursi, alla vetustà degli impianti idraulici , prevalentemente composti da elementi metallici parzialmente ossidati e da guarnizioni che non assicurano più la corretta tenuta. Inoltre, le lesioni delle resine che dovrebbero assicurare l'impermeabilizzazione dei vani doccia, cosi come la non perfetta sigillatura delle ceramiche nei bagni piastrellati, permettono alle acque di infiltrarsi negli interstizi dei laterizi, e alle stesse di raggiungere le pareti e i soffitti dei locali adiacenti, formando macchie e favorendo la formazione di colonie di muffe recidive. Gli infissi esterni in legno, ormai vetusti e deformati, non assicurano più la corretta chiusura ermetica, danno luogo a spifferi e a infiltrazioni durante le sempre più frequenti “bombe d'acqua”. È da considerare, inoltre, che tale problematica nel lungo periodo, comporterà un maggior aggravio di costi dovuti all'energia necessaria per scaldare e raffrescare i locali non correttamente sigillati”. 
Da quanto si apprendeva, dunque, dalla ### prodotta dal ricorrente, i danni lamentati deriverebbero da impianti e/o infissi vetusti e/o deformati, ovvero,comunque, da cause riconducibili al normale decorso del tempo. 
Allo stesso risultato è pervenuto nel suo elaborato peritale - nonostante le gravi irregolarità, di cui si darà conto in prosieguo - anche il CTU nominato nel predetto giudizio di ATP (R.G. n.16160/2020), elaborato comunque contestato, per la maggior parte, dagli odierni comparenti. 
Ed infatti, alle pagg.6 e seguenti dell'elaborato peritale depositato il ### Per_ nel giudizio R.G. n.16160/2020 (doc. n.18), il ###. ha affermato: ➢ “Quesito b) Le cause degli inconvenienti, e la verifica - dal punto di vista strettamente ### - dei singoli interventi e/o opere che hanno dato luogo a quanto lamentato dalle parti, con indicazione della parte che ha materialmente provveduto alla realizzazione delle opere o chiarisca se invece gli inconvenienti siano dovuti a scarsa manutenzione: Risposta del CTU al quesito b) Gli inconvenienti riscontrati sono tutti dovuti a vetustà dell'immobile ed alla mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria sullo stesso: ➢ Quesito c) Se dagli inconvenienti derivi o meno pericolo di danno grave e prossimo ai beni coinvolti; Risposta del CTU al quesito c) dagli inconvenienti non deriva un pericolo di danno grave e prossimo ai beni coinvolti ma lo stato delle finiture, come le riparazioni nei bagni con sostituzione di rivestimenti con ceramiche di colore diverso, maniglie di infissi mancanti, diffuse macchie di umidità e presenze di muffe, creano un danno di immagine alla gestione turistica degli appartamenti, che, immancabilmente, si trasforma in perdite economiche per la società di gestione che, difficilmente riuscirà ad ottenere recensioni positive dalla clientela, ….  ➢ Quesito d) ### sia il grado di incidenza e rilevanza dei medesimi sulla possibilità di fruizione e normale utilizzo del bene in considerazione della sua attuale destinazione; Risposta del CTU al quesito d): ### è comunque fruibile perché i danni non sono di entità tale da comportare la sua inagibilità ma certamente non lo sono in forma “normale” e la clientela, una volta rientrata nel paese di origine, difficilmente rilascerà una recensione positiva sui siti ove la struttura è pubblicizzata con grave nocumento per la gestione extralberghiera attualmente in essere”. 
Al di là, dunque, di discutibili (oltre che inammissibili, in quanto ultronee rispetto ai quesiti) digressioni del CTU in ordine alle recensioni che i clienti ### 32 “potrebbero fare” una volta rientrati nei paesi d'origine - digressioni puntualmente stigmatizzate e contestate dagli odierni comparenti nelle osservazioni critiche, esulando le stesse dal quesito formulato dal Giudice e dall'incarico conferito - resta il fatto che anche l'ausiliario nominato dal Giudice ha ritenuto l'intero immobile condotto in locazione dal sig. “comunque fruibile perché i danni non sono di entità tale da comportare la sua inagibilità”. 
Ebbene, gli odierni comparenti reiterano anche nel presente giudizio di merito le osservazioni critiche già rese alla ### peritale dell'### (cfr. note critiche trasmesse via pec al CTU in data ###, con allegate le osservazioni a firma del CTP ing. , che si versano agli atti, doc. n.20). 
Valga, in tal senso, evidenziare quanto segue. 
Con le sue osservazioni critiche, il CTP dei sigg.ri Ing. : ➢ con riferimento al quesito a) - con cui il Giudice chiedeva di verificare “la sussistenza o meno della situazione di fatto lamentata dalle parti e gli inconvenienti esposti in atti al riguardo, ossia la presenza di infiltrazioni, muffe e umidità nei locali condotti in locazione, avuto anche riguardo alle condizioni degli impianti idraulici; valuti le condizioni degli infissi e quelle del lastrico solare” - rilevava che tutto ciò che era stato osservato dal CTU in ogni appartamento era già esistente al momento della locazione degli immobili e che, al riguardo, nessuna osservazione era stata fatta dal conduttore (odierno ricorrente) che aveva preso in consegna gli immobili trovandoli “adatti all'usoconvenuto”; ➢ riguardo al quesito b) - con cui veniva chiesto di identificare “le cause degli inconvenienti, e la verifica - dal punto di vista strettamente ### - dei singoli interventi e/o opere che hanno dato luogo a quanto lamentato dalle parti, con indicazione della parte che ha materialmente provveduto alla realizzazione delle opere o chiarisca se invece gli inconvenienti siano dovuti a scarsa manutenzione” - il CTP evidenziava che l'### aveva attribuito alla vetustà dell'immobile la principale causa degli inconvenienti riscontrati. ### sottolineava, inoltre, ### 33 che, al momento del sopralluogo svolto dal ### erano trascorsi solo pochi mesi dalla stipula dei contratti di locazione, ragion per cui la “vetustà” osservata non poteva essere ricondotta ad una mancanza di manutenzione straordinaria, avvenuta in quei pochi mesi; ➢ con riferimento al quesito c) - avente ad oggetto la verifica “se dagli inconvenienti derivi o meno pericolo di danno grave e prossimo ai beni coinvolti” - l'Ing. evidenziava che, ad avviso del ### dagli inconvenienti riscontrati non derivava un pericolo di danno grave e prossimo, sottolineando di non reputare attinente al quesito peritale la risposta del CTU relativa alla possibilità di eventuali recensioni negative della clientela, atteso che dette recensioni non costituivano un danno grave e prossimo; ➢ in merito al quesito d) - con cui veniva chiesto “quale sia il grado di incidenza e rilevanza dei medesimi sulla possibilità di fruizione e normale utilizzo del bene in considerazione della sua attuale destinazione” - il CTP evidenziava che, secondo il ### l'immobile era (ed è) fruibile, rappresentando, a riprova di detta fruibilità, che gli appartamenti erano occupati durante le operazioni peritali. 
Ancora una volta, il CTP evidenziava la non attinenza al quesito peritale delle osservazioni del CTU relative alle eventuali recensioni negative della clientela, atteso che le sette non pregiudicavano in alcun modo il “normale utilizzo del bene”, considerato, inoltre, che il sig. era a conoscenza del fatto che gli immobili erano (e sono) ubicati all'interno di un palazzo storico ed aveva esplicitamente accettato lo stato dei luoghi senza fare osservazioni; ➢ in ordine al quesito e) - in cui si chiedeva al CTU di individuare “quali siano, in dettaglio, gli interventi da adottare per la loro eliminazione” - il CTP effettuava alcune osservazioni in merito ai lavori di manutenzione straordinaria individuati dal ### per i quali si rimanda a dette note critiche (cfr. doc. n.20), evidenziando che in più occasioni il CTU aveva indebitamente esteso a tutte le unità immobiliari condotte in locazione gli interventi manutentivi relativi a ### 34 ### danni riscontrati in una sola unità immobiliare, come ad es. (cfr. infra) a proposito degli impianti di condizionamento (che, peraltro, erano stati integralmente rifatti dai proprietari) e dei bagni; ➢ infine, con riferimento al quesito f) - in cui veniva chiesto di valutare “quale sia la spesa ed il tempo necessario per effettuare gli interventi stessi” - il ### cr iticava a lcune sc elte o perate da l ###, che , pu r a vendo preso come riferimento il tariffario della pubblicato nel ### della con### n. 412 del 2012, aveva applicato maggiorazioni non dovute (come ad es. quelle relative riparazioni straordinarie, mentre il ### le prevede per le riparazioni ordinarie, ovvero quelle applicate in ragione dell'ubicazione dell'immobile nel centro storico, puntualmente smentite dal ### ecc.). 
A tali critiche del CTP degli odierni comparenti, si aggiungevano le osservazioni del sottoscritto procuratore (doc. n.20), il quale evidenziava che: ➢ con riferimento al quesito sub c), il Giudice aveva chiesto al CTU di verificare se “dagli inconvenienti derivi o meno un pericolo di danno grave e prossimo ai beni coinvolti”, ragion per cui il CTU avrebbe dovuto limitare la propria risposta all'esistenza o meno di tali danni - per inciso, esclusi dal CTU - senza giungere ad ipotizzare la possibile esistenza di un “danno di immagine alla gestione turistica degli appartamenti che, immancabilmente, si trasforma in perdite economiche per la società di gestione che difficilmente riuscirà ad ottenere recensioni positive dalla clientela”, essendo, peraltro, tale affermazione assolutamente ipotetica, oltre che estranea rispetto al quesito posto dal Giudice. 
Peraltro, oltre che totalmente estranea al quesito, tale affermazione presupponeva il possesso di specifiche conoscenze di tipo aziendalistico/eonomico, contabile, di marketing, nonché nell'ambito del settore turistico/alberghiero, sicché la risposta ad un eventuale quesito in tal senso, come detto non formulato dal Giudice, avrebbe richiesto la nomina di un ulteriore #### 35 Infine, sempre con riferimento a tale affermazione, si evidenziava un ulteriore profilo di inammissibilità, atteso che le ipotetiche conseguenze dannose previste dal CTU sarebbero state riconducibili ad una “società di gestione” la quale non era parte del giudizio cautelare - oltre a non essere nemmeno parte del presente giudizio di merito - entrambi promossi dal sig. nei confronti dei sigg.ri e ➢ con riferimento al quesito sub d), che il CTU - dopo avere correttamente ritenuto che “l'immobile è comunque fruibile perché i danni non sono di entità tale da comportare la sua inagibilità” - avrebbe dovuto evitare di rendere considerazioni in ordine alle recensioni che la clientela avrebbe potuto rilasciare dopo il soggiorno, trattandosi, anche in questo caso, di argomentazioni ipotetiche, che esulavano dal quesito posto dal Giudice e che, in ogni caso, avrebbero richiesto specifiche conoscenze in siffatta materia. 
Infine, ad ulteriore dimostrazione dell'assoluta invalidità, occorre fare un cenno in ordine alle lamentate esalazioni che, a dire del ricorrente, proverrebbero dalla condotta che si allaccia con l'impianto fognario comunale. 
Intanto, deve precisarsi che nel quesito che ha dato luogo alla CTU non vi era nessun accenno specifico alla rete fognaria. 
Nonostante ciò, nella versione definitiva del suo elaborato peritale (cfr. pag.6 doc. n.18), il ###. - perpetrando una condotta non proprio rispondente al corretto espletamento dell'incarico conferitogli - ha affermato che “### atti esiste una videoispezione della rete fognaria che non è stato possibile scaricare telematicamente . Il sottoscritto CTU ne ha quindi richiesto un copia al Ricorrente affinché potesse visionarla e dare un parere circa la rete fognaria del fabbricato. Il personale dell' , gestore della rete previo specifico sopralluogo, ha comunque certificato che la rete comunale non ha problemi per cui la causa del cattivo funzionamento va verificata nella rete interna di scarico del fabbricato.  ### di ispezione mi è stato recapitato contemporaneamente alle ### 36 osservazioni ed ho quindi potuto verificare lo stato della fognatura ed inserire nella stima definitiva i lavori da effettuare e le lavorazioni per rendere efficiente lo scarico dei liquami”.  ###. quindi, ha stimato e quantificato nella sua ### - senza che vi fosse un quesito specifico sul punto - i danni asseritamente causati da una condotta fognaria che non ha mai ispezionato e verificato, basandosi su un video di ispezione da lui visionato solo in sede di osservazioni critiche alla bozza della sua ### e, peraltro, senza il contraddittorio con gli odierni comparenti. 
Sul punto, pur non essendovi alcuna necessità di ulteriore prova - dato che tale “anomalia” è riportata dallo stesso ### il quale sembra non rendersi conto della stessa - appare comunque opportuno ricordare che il CTP degli odierni comparenti, ### che ha partecipato alle operazioni di sopralluogo ( verbale del 14.07.2020, allegato 2 alla ### doc. n.19), ha affermato, prima del deposito dell'elaborato definitivo, che “Relativamente a quanto osservato sulla rete fognaria, si sottolinea che durante l'ispezione peritale non sono state svolte prove specifiche che abbiano evidenziato un cattivo funzionamento degli impianti degli appartamenti ”.  “Omissis(…)” ###.11 del contratto di locazione stipulato l'1.10.2019 (doc. n.8) - relativo all'immobile sito in #### n.15, contraddistinto dall'interno n.3, ma la stessa disposizione è inserita nell'art.10 degli altri contratti (doc. nn.2, 4 e 6 ) - recita testualmente: “Il conduttore dichiara di avere visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto con ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa”. 
Deve, altresì, rappresentarsi che l'art.12 di detti contratti di locazione prevedeva, espressamente, che “### assume l'obbligo della manutenzione ordinaria dell'immobile. Sono a carico del ### le riparazioni ### 37 di piccola manutenzione, con particolare riferimento a pavimenti, superficie dei muri, intonaci interni, piastrelle e serramenti o relative agli impianti idraulici, elettrici, gas e condizionamento di acqua”. 
È del tutto evidente, quindi, che le cause degli asseriti danni - danni di cui, comunque, i sigg.ri hanno sempre contestato l'esistenza - avrebbero dovuto, per espressa disposizione contrattuale, essere rimosse, ove esistenti, dal ### mentre per quelle che, ove esistenti, fossero dipese dal “naturale decorso del tempo” (cfr. relazione del geom. ), nessuna responsabilità poteva essere addebitata ai proprietari, considerato che è intercorso un brevissimo lasso di tempo dalla instaurazione del rapporto locatizio e che, al momento della stipulazione dei singoli contratti di locazione, il ### ebbe comunque a dichiarare “di avere visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto con ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa” (art.11 del contratto di locazione stipulato l'1.10.2019, doc. n.8, ed art.10 dei contratti stipulati con la sig.ra e ceduti al sig. il ###, doc. n.2, 4 e 6 ). 
Peraltro, ad abundantiam e senza alcuna inversione dell'onere della prova, si evidenzia che gli odierni comparenti hanno effettuato importanti ed ingenti interventi manutentivi nelle unità immobiliari di loro proprietà. 
Più precisamente, come si evince dalla fatt. n.4/2012 del 16.07.2012 della ditta“ nel corso del 2012 il dr. ha effettuato nell'unità immobiliare di sua esclusiva proprietà, contraddistinta dall'interno n.3, lavori di: ➢ ristrutturazione del bagno, ➢ levigatura e lucidatura del parquet della camera da letto, ➢ predisposizione dell'impianto elettrico ➢ predisposizione dell'impianto di climatizzazione, ##### 38 ➢ pittura di porte, finestre, muri e soffitti dell'appartamento in questione. 
Dal consuntivo redatto il ### dalla ditta - nonché dalle fatture nn.35 e 36 del 15.07.2013, emesse dalla stessa ditta (cfr. doc. nn.22 e 23) - si evince che, nel corso del 2013, gli odierni comparenti hanno effettuato nell'unità immobiliare di loro proprietà, contraddistinta dall'interno n.4, lavori di: ➢ apertura e chiusura tracce per impianto elettrico, ➢ pitturazione di tutto l'appartamento, incluso porte, infissi e finestre, ➢ sostituzione del pluviale esterno all'unità n.4, ➢ fornitura e posa in opera di n.2 condizionatori 9000 BTU e di n.1 condizionatore 12000 BTU, oltre a riparazioni varie. 
Sempre nell'anno 2012, i sigg.ri - come si evince dalle fatture nn.6 e 7 del 12.11.2012 della ditta “ (cfr. doc. n.24) - i sigg.ri ha nno effettuato nell'unità immobiliare contraddistinta dall'interno n.2, lavori di: ➢ pavimentazione del bagno, ➢ maiolicatura della cucina, ➢ predisposizione dell'impianto elettrico ➢ predisposizione dell'impianto di climatizzazione, ➢ pittura di porte, finestre, muri e soffitti dell'appartamento in questione. 
Infine, con riferimento all'appartamento contraddistinti dall'interno n.1, come si evince dalle fatture nn.16 e 17 del 25.05.2017 della ditta “ , i sigg.ri hanno effettuato lavori di: ➢ fornitura e posa in opera di caldaia a condensazione in relazione alla quale veniva rilasciata dalla ditta “ l a relativa dichiarazione di conformità dell'impianto. 
Tutto ciò a palese confutazione della infondata affermazione del ricorrente, circa un'asserita “esistenza di gravi omissioni nella manutenzione straordinaria ### 39 degli immobili condotti in locazione dal signor .  ### documentazione prodotta, emerge, invece, che - anteriormente all'inizio del rapporto locatizio con il ricorrente, avvenuto nel 2019 - gli odierni comparenti hanno effettuato, tra il 2012 ed il 2017, importanti interventi di manutenzione degli immobili di loro proprietà. 
Ma vi è di più. 
Nel settembre del 2020, quando già il sig. aveva instaurato il giudizio di ###.G. n.16160/2020, il ricorrente chiese ai sigg.ri di intervenire per il rifacimento del bagno dell'appartamento interno n.2. 
In tale occasione, con mail del 16.09.2020 (doc. n.27) la società “ - evidentemente, come detto in occasione dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva del sig. unica interessata alla vicenda - lamentava problemi nel bagno dell'appartamento interno n.2 ed allegava sia foto, sia, soprattutto, un preventivo di una ditta di sua fiducia, per un importo di €.2.300,00. 
I sigg.ri accettavano il preventivo presentato dalla società “ ”, inoltrando al sig. u na scrittura transattiva limitata ai lavori da eseguire, per l'importo di €.2.300,00, nell'unità immobiliare contraddistinta con l'interno n.2. 
A questo punto, il sig. con mail del 5.10.2020 (doc. n.28), dichiarava inaccettabile la transazione sottopostagli, e ciò del tutto inspiegabilmente, dato che la stessa era stata predisposta seguendo pedissequamente le indicazioni dello stesso sia con riferimento alla tipologia dei lavori da eseguire, sia con riferimento alla quantificazione degli importi da sborsare, sia con riferimento alla ripartizione degli stessi tra proprietà e conduttore. 
Non solo; con la mail del 5.10.2020, l'importo dei lavori da eseguire - stimato in €.2.300,00 dalla “ nella mail del 16.09.2020 - lievitava al punto da raddoppiarsi (€.4.150,00 + IVA).  “Omissis (…)” ### 40 3. SUL### DIRITTO DEL SIG. ### TEMPORANEA ### Nel ricorso introduttivo, il sig. afferma (cfr. pag.7) che “### esecuzione di riparazioni implica il diritto del conduttore a richiedere una riduzione temporanea del corrispettivo, salvo il risarcimento del danno per i pregiudizi arrecati all'attività commerciale in corso”. 
Ebbene, il sig. ha deciso - unilateralmente ed illegittimamente - di anticipare i tempi, dal momento che, stante la contestazione dei proprietari, non ha atteso il pronunciamento di ### in merito ad una eventuale diritto ad una riduzione del canone di locazione, ma ha deciso di autoridurselo. 
Il sig. afferma nel suo ricorso (cfr. pag.9) che “Nel caso di specie, pertanto, in via principale deve riconoscersi il diritto del conduttore ad ottenere una riduzione provvisoria del canone di locazione per effetto dell'utilizzo ridotto e comunque pregiudicato degli appartamenti , a fronte dell'omessa manutenzione straordinaria quantificata in € 58.592,54 a decorrere dal mese di marzo 2020 sino all'esecuzione dei lavori”. 
Tale affermazione è assolutamente contraria alla realtà dei fatti, dato che il ricorrente non ha fornito alcun elemento probatorio a supporto del presunto (ed inesistente) “utilizzo ridotto e comunque pregiudicato degli appartamenti” . 
Anzi, senza alcuna inversione dell'onere della prova, interamente a carico di parte ricorrente, come è dimostrato per tabulas - come è stato anche affermato dal CTU del giudizio di ATP e come sarà provato per testi - nei locali concessi in locazione l'attività ricettiva turistico/alberghiera è proseguita senza alcuna interruzione.  ### il ricorrente, il mancato pagamento dei canoni sarebbe dipeso da asseriti vizi che avrebbero afflitto tutte le unità condotte in locazione. 
Come detto, tale affermazione è stata clamorosamente smentita dal ##### 41 del giudizio per ### il quale - nel proprio elaborato depositato il ### - ha affermato (cfr. pagg.6 e seguenti): ➢ “Quesito b) Le cause degli inconvenienti, e la verifica - dal punto di vista strettamente ### - dei singoli interventi e/o opere che hanno dato luogo a quanto lamentato dalle parti, con indicazione della parte che ha materialmente provveduto alla realizzazione delle opere o chiarisca se invece gli inconvenienti siano dovuti a scarsa manutenzione: Risposta del CTU al quesito b) Gli inconvenienti riscontrati sono tutti dovuti a vetustà dell'immobile ed alla mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria sullo stesso: ➢ Quesito c) Se dagli inconvenienti derivi o meno pericolo di danno grave e prossimo ai beni coinvolti; Risposta del CTU al quesito c) dagli inconvenienti non deriva un pericolo di danno grave e prossimo ai beni coinvolti ma lo stato delle finiture, come le riparazioni nei bagni con sostituzione di rivestimenti con ceramiche di colore diverso, maniglie di infissi mancanti, diffuse macchie di umidità e presenze di muffe, creano un danno di immagine alla gestione turistica degli appartamenti, che, immancabilmente, si trasforma in perdite economiche per la società di gestione che, difficilmente riuscirà ad ottenere recensioni positive dalla clientela, ….  ➢ Quesito d) ### sia il grado di incidenza e rilevanza dei medesimi sulla possibilità di fruizione e normale utilizzo del bene in considerazione della sua attuale destinazione; Risposta del CTU al quesito d): ### è comunque fruibile perché i danni non sono di entità tale da comportare la sua inagibilità ma certamente non lo sono in forma “normale” e la clientela, una volta rientrata nel paese di origine, difficilmente rilascerà una recensione positiva sui siti ove la struttura è pubblicizzata con grave nocumento per la gestione extralberghiera attualmente in essere”.  “Omissis (…)” ### 42 Con la proposizione del presente giudizio, il sig. vuole, in buona sostanza, che il Giudice ratifichi questo suo illegittimo comportamento, costituito da una unilaterale ed arbitraria autoriduzione del canone di locazione, giustificato da asseriti danni causati da mancanza di manutenzione straordinaria, danni che - seppure contestati dagli odierni comparenti - il sig. come argomentato in precedenza e dimostrato per tabulas, impedisce ai sigg.ri di riparare, opponendo ogni volta la necessità di dover eseguire tutti i lavori indicati nella CTU dell'### e di dover incassare somme vantate a titolo non solo di compenso del ### ma anche di spese legali del suo avvocato e, addirittura, del compenso del suo ### ben sapendo che i sigg.ri in assenza di un provvedimento giudiziario, non eseguiranno mai i lavori individuati in una CTU ampiamente contestata ed in relazione alla quale pende il presente giudizio.  “Omissis (…)” La proposta di riduzione del canone formulata dai sigg.ri con nota del 7.05.2020 (doc. n.17) doveva essere riscontrata dal conduttore - formalmente con una nota di accettazione o per facta concludentia con il pagamento del canone in misura ridotta - entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla sua ricezione, avvenuta in data ###. 
Come detto, nessun riscontro è mai pervenuto dal sig. nel predetto termine concesso dagli odierni comparenti. 
Tant'è che - trascorsi quasi 2 mesi - in data ### i sigg.ri notificavano intimazione di sfratto per morosità (doc. n.40), avente ad oggetto, ovviamente, l'intera morosità costituita dal mancato pagamento, allora, dei canoni di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. 
È del tutto evidente, infatti, che, nel silenzio del sig. la proposta formulata dagli odierni comparenti il ### (doc. n.17) aveva perso ogni efficacia giuridica, a maggior ragione dopo la notificazione dell'intimazione di sfratto per morosità. ### 43 In data ### - e, dunque, dopo la notificazione dello sfratto per morosità, avvenuta, come detto, il ### - il sig. effettuava il pagamento del 60% del canone di locazione, somma che i sigg.ri comunicavano di accettare in acconto sulla maggiore somma vantata, costituita dalla morosità dei predetti canoni di locazione. 
Analoghe considerazioni devono essere svolte anche con riferimento alla somma corrisposta dal sig. in relazione al canone di luglio, sempre pari al 60% del canone contrattualmente pattuito, somma che i sigg.ri hanno trattenuto, anch'essa, in acconto sul maggiore importo vantato. 
Risulta per tabulas, quindi, che: - il sig. ha omesso di corrispondere i canoni da marzo 2020 in poi; - il sig. ha omesso di riscontrare - nel termine di 10 giorni concesso - la proposta di riduzione formulata dai sigg.ri in data ###; - il sig. si è affrettato, tardivamente, a corrispondere il 60% del canone di locazione il ###, cioè dopo la notificazione dell'intimazione di sfratto per morosità, avvenuta il ###. 
È del tutto evidente, quindi, la infondatezza dell'affermazione di controparte in merito all'esistenza di qualsivoglia accordo di riduzione del canone di locazione. 
Per tali ragioni, non sussistendo, per le ragioni anzidette, vizi che abbiano impedito al sig. di usufruire degli immobili condotti in locazione e non sussistendo alcun accordo avente ad oggetto la asserita riduzione del canone mensile, si chiede, sin da ora, che voglia il Giudice rigettare le domande formulate, essendo le stesse inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate sia in fatto che in diritto.  4. SUL### DIRITTO DEL SIG. #### Nel ricorso introduttivo, il sig. afferma che “### luce di quanto sopra, emerge per tabulas un danno in re ipsa all'immagine e all'avviamento ### 44 commerciale delle strutture recettive “ negli int. 1, 2 e 4 di ### n. 15. Da cui la riduzione della clientela e il calo dei ricavi, a prescindere dall'evento COVID”. 
Con riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni avanzata dal sig.   gli o dierni compa renti ec cepiscono, prel iminarmente, u n di fetto di legittimazione attiva. Ed infatti, come affermato dallo stesso sig. nel ricorso ex art.696 cpc (doc. n.7 di controparte), parte ricorrente - cessionario, dal 22.05.2019, dei contratti di locazione originariamente stipulati con la cedente sig.ra relativi alle unità immobiliari interni nn.1, 2 e 4 e conduttore, dall'1.10.2019, dell'unità immobiliare interno n.3 - hasublocato, in data ### (immobili ai civici 1, 2 e 4) e 1.10.2019 (immobile al civico n.3), gli immobili condotti in locazione a tale società “ (doc. nn.9, 10, 11 e 12 ). 
Ed è tale società che, a quanto si evince dai documenti prodotti da controparte (cfr. docc. nn.5 e 6 di controparte), esercita l'attività turistico/ricettizia nei locali di proprietà dei sigg.ri Di conseguenza, eventuali danni - la cui esistenza, comunque, si contesta - potrebbero essere chiesti solo dalla non certamente dal conduttore/sublocatore sig. 
Senza alcun recesso dalla superiore eccezione, nella quale si insiste, deve, in via subordinata, contestarsi comunque il fondamento sia in fatto che in diritto della domanda risarcitoria formulata, peraltro totalmente priva di supporto probatorio. 
Parte ricorrente, infatti, non ha prodotto alcun documento contabile che dimostri l'avvenuta contrazione dei ricavi legati alla asserita sussistenza di danni agli immobili. 
Il sig. si è limitato a produrre semplici “recensioni negative degli ospiti”, che - oltre a non poter trovare ingresso nel presente giudizio, in ragione del loro anonimato - non forniscono alcuna prova in merito alla sussistenza di un ### 45 eventuale danno. 
Ad analoghe conclusioni si giunge con riferimento alle affermazioni rese in assoluta libertà dal ### il quale - andando ben oltre il limite indicato nel quesito conferitogli - ha sciorinato competenze non richieste che, tra l'altro, esulavano dal quesito conferitogli. 
Al riguardo, ci si riporta a quanto affermato in precedenza nella presente memoria. 
Per tali ragioni, in ragione dell'eccepito difetto di legittimazione attiva del sig.  e, in ogni caso, in ragione della assoluta carenza probatoria, si chiede, sin da ora, che voglia il Giudice rigettare le domande formulate, essendo le stesse inammissibili, improponibili, improcedibili e, comunque, infondate sia in fatto che in diritto.  5. #### ricorso introduttivo del presente giudizio, il sig. afferma (che “La condotta avversaria è contra legem e il contratto ad uso transitorio deve ritenersi convertito ipso iure in un contratto 4+4 ad uso abitativo”. 
A sostegno di tale ardita argomentazione, il ricorrente afferma, addirittura, che il contratto di locazione ad uso transitorio relativo all'immobile con interno n.3 (doc. n.8), stipulato con il dr. sia stato “simulato”. 
Tali affermazioni sono assolutamente destituite di qualsiasi fondamento giuridico. 
Innanzi tutto, come già accaduto per le altre domande contenute nel presente ricorso, anche in questo caso l'affermazione di “simulazione” del contratto di locazione abitativa di natura transitoria dell'1.10.2019, registrato in data ### presso l' al numero 7222 - serie ### - codice identificativo (doc. n.8), è meramente labiale, non ### 46 essendo suffragata da alcun supporto probatorio. 
A tal riguardo, si rammenta che la Suprema Corte ha statuito che “Il conduttore che deduca la simulazione relativa del contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo transitorio, stipulato nella vigenza della l. n. 392 del 1978, al fine di ottenere l'accertamento della destinazione abitativaordinaria e della conseguente nullità, ai sensi dell'art. 79 della l. n. 392 cit., delle clausole relative al canone e alla durata, ha l'onere di dimostrare che il locatore fosse a conoscenza della effettiva destinazione dell'immobile locato …” (Cass. civ., III, 27.05.2010, n.12988). 
Analogamente, la giurisprudenza di merito è dell'avviso che “Il contratto di locazione per uso abitativo stipulato con la falsa indicazione della transitorietà, al fine di eludere la sanzione della nullità di clausole concernenti la durata e la misura del canone, integra gli estremi di una fattispecie simulatoria relativa che cela, sotto l'apparenza di una convenzione negoziale di locazione transitoria, una locazione abitativa ordinaria pattiziamente regolata in difformità del regime coattivo cosiddetto dell'equo canone. Il conduttore che invochi in giudizio l'applicazione del regime legale al rapporto così instaurato e l'automatica sostituzione delle clausole contrattuali nulle in base al meccanismo dell'art. 79 l.  n. 392 del 1978 ha l'onere di dimostrare l'esistenza della simulazione contrattuale, avvalendosi a tale fine della prova per testi e per presunzioni al di là dei limiti sanciti, per le parti, dall'art. 1417 c.c., attesa la illiceità del contratto simulato per contrasto con norme imperative” (### Milano, sez. XIII, 12.01.206, n.369). 
Il ricorrente non ha fornito alcuna prova atta a dimostrare la sussistenza della simulazione. 
Inoltre, la richiesta di conversione del contratto de quo deve essere rigettata per il semplice fatto che, come dichiarato candidamente dallo stesso ricorrente, il sig.  n on utilizza l'immobile in questione per uso abitativo. ### 47 Ed infatti, detto immobile - in relazione al quale si chiede la conversione del contratto di locazione ad uso transitorio in un contratto ad uso abitativo 4+4 - risulta, come affermato dallo stesso sig. essere stato sublocato a tale società che vi esercita un'attività di impresa. 
Anche per tale ragione, oltre che in considerazione del fatto che il contratto di cui si chiede il rinnovo è scaduto - ragion per cui pende, dinanzi ### un giudizio di convalida di sfratto per finita locazione (doc. n.42), R.G.  n.55534/2021 con udienza fissata per il giorno 12.10.2021 - si chiede, sin da ora, che voglia il Giudice rigettare le domande formulate, essendo le stesse inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate sia in fatto che in diritto.” “Omissis (…)” Le parti processuali nei termini di legge hanno depositato note autorizzate riportandosi alle conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento. 
Segnatamente in esse hanno affermato: “…In ossequio al provvedimento di ###mo Giudice del 15.01.2024, si rassegnano le seguenti considerazioni, ricostruendo la cronologia degli eventi: 1. all'udienza del 7.11.2022, entrambe le parti del presente giudizio insistevano per l'ammissione delle rispettive richieste istruttorie, opponendosi a quelle articolate da controparte: la causa veniva posta in riserva (doc. n.1 ); 2. in data ###, le parti definivano transattivamente le questioni tra loro intercorse, concordando di abbandonare - mediante non comparizione alle successive udienze - tutti i giudizi in essere, tra cui il presente; 3. in data ###, la Cancelleria di ###mo Giudice inviava una comunicazione pec (doc. n.2) - senza alcun provvedimento allegato - con la seguente dizione: “### 11/12/2023 00:00 ### in presenza”; 4. in virtù dell'accordo transattivo intercorso, entrambe le parti (cfr. verbale di ### 48 udienza, doc. n.3) non comparivano all'udienza dell'11.12.2023, nel corso della quale ### nonostante tale mancata comparizione, trattava la causa, ricevendo il giuramento prestato dal ### assegnando i termini per l'espletamento dell'incarico e rinviando all'udienza dell'8.05.2024; 5. con pec del 14.12.2023 (doc. n.4) il CTU si affrettava a trasmettere allo scrivente procuratore “copia di cortesia delle ### elettroniche emesse a carico dei suoi assistiti e per la quota di loro competenza dell'acconto di CTU del procedimento indicato in oggetto, affinchè possano procedere ai relativi pagamenti”; 6. a questo punto, con pec del 27.12.2023 (doc. n.5) - inviata anche all'Avv.  #### di fiducia del ricorrente sig. - lo scrivente procuratore rappresentava al CTU quanto segue: “### Ing.  con riferimento al verbale dell'udienza dell'11.12.2023 del giudizio in oggetto (trasmessomi, via pec, dalla ### ed alle disposizioni in esso contenute e dettate dal ### in ordine ad attività a Lei conferite, Le comunico che da alcuni mesi - come Le confermerà anche l'Avv. #### di fiducia del ricorrente sig. cui la presente è altresì indirizzata - le parti hanno definitivamente transatto tutte le controversie tra di loro pendenti, con conseguente rinuncia a tutti i giudizi pendenti, tra cui quello in oggetto. E ciò è talmente vero che, all'ultima udienza dell'11.12.2023, nessuna delle parti è comparsa. Purtroppo, nonostante l'assenza di tutte le parti del giudizio, il ### - in palese violazione dell'art.309 e dell'art.181 c.p.c., ivi richiamato - ha ritenuto di poter trattare la controversia, invece di "fissare un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazioni alle parti costituite" (art.181 cit., richiamato dall'art.309 c.p.c.). 
Pertanto, con la presente i sigg.ri La invitano e diffidano formalmente - confidando che analogo invito e diffida Le sarà rivolto dalla parte ricorrente, sig. - ad astenersi dall'eseguire qualsiasi attività e/o ### 49 iniziativa, precisando che, in difetto, non si riterranno tenuti a dover corrispondere alcunché per l'esecuzione di attività peritali che non dovevano e non potevano essere disposte dal ### stante il preciso disposto codicistico. Certo della Sua condivisione - stante il chiaro tenore delle norme del codice di rito sopra citate - di quanto testè rappresentato, porgo ### saluti.  ; 7. con pec anch'essa del 27.12.2023 (doc. n.6), l'Avv. ### si associava al superiore invito formulato al ### affermando quanto segue: “Egregi tutti, mi associo integralmente alle considerazioni del ### di cui sottoscrivo il contenuto. Invito pertanto l'ing. a prendere atto della definizione stragiudiziale del contenzioso e della necessaria applicazione della normativa processuale cogente prevista ai sensi dellart. 309 e 181 c.p.c. Sarà mia cura evidenziare per le vie brevi al ###ssa ### quanto sopra, non avendo potuto ancora incontrarla de visu in udienza. Cordialità. Avv.  ### Barbaro”; 8. purtroppo il CTU - invece di presentare, ad es., una istanza a ###mo ### per chiedere indicazioni sul da farsi, stante quanto rappresentato da entrambe le parti - con pec del 28.12.2023 (doc. n.7) riteneva di dover fornire una sua interpretazione delle vigenti disposizioni del codice di rito, affermando che “all'udienza del 11/12/2023 nessuno era obbligato ad intervenire visto che era fissato l'orario delle 00.00 e che pertanto non sono applicabili gli art. 309 e 181 c.p.c.” e che avrebbe effettuato lo stesso le operazioni peritali; 9. il CTU depositava, quindi, nel presente giudizio il verbale del sopralluogo effettuato il ### - in cui dava atto di non avere potuto svolgere le operazioni peritali, stante l'assenza di entrambe le parti che gli era stata preannunciata - e, addirittura, una istanza con cui chiedeva la liquidazione dei compensi per l'attività svolta; 10. in data ###, entrambe le parti in causa depositavano una istanza ### 50 congiunta con le seguenti richieste: “dichiarano, a mezzo degli odierni procuratori, in virtù dei poteri loro conferiti con le rispettive procure, la intervenuta cessazione della materia del contendere e chiedono che ###mo ### - previa revoca dell'ordinanza dell'11.12.2023 - voglia dichiarare estinto il presente procedimento R.G. n.8764/2021, con integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite. 
In ogni caso, ad abundantiam, tutte le parti del presente giudizio dichiarano - sempre a mezzo degli odierni procuratori, in virtù dei poteri loro conferiti con le rispettive procure - di voler rinunciare ex art.306 c.p.c. agli atti del giudizio, formulando, reciprocamente, accettazione delle rispettive rinunce e dichiarando di avere, separatamente, regolato tra loro le spese di lite, con conseguente richiesta di estinzione del presente giudizio, sempre previa revoca dell'ordinanza dell'11.12.2023 ”. 
A tale istanza, seguiva la predetta ordinanza del 15.01.2024. 
Tutto ciò esposto, ritenuto che, in ragione della mancata comparizione di entrambe le parti, l'udienza dell'11.12.2023 non doveva essere tenuta, dal momento che avrebbe dovuto disporsi un rinvio ex art.309 c.p.c., per giungere, alla successiva udienza, alla cancellazione della causa dal ruolo; - ritenuto che, in ogni caso, le parti - avendo definito transattivamente le reciproche pretese - hanno formalmente rinunciato al presente giudizio ai sensi dell'art.306 c.p.c., con separata regolazione delle spese di lite, giusta istanza congiunta depositata il ###; - ritenuto che, come si evince dalle pec prodotte, entrambe le parti avevano tempestivamente - prima della data di inizio delle operazioni peritali - invitato il CTU a non svolgere alcuna attività, stante l'avvenuta transazione occorsa tra le parti; - ritenuto che il ### nonostante tale invito congiunto, invece di rappresentare il tutto a ###mo ### ha preferito recarsi ugualmente sui luoghi, tentando un sopralluogo che, ovviamente, non ha avuto alcun esito; - ritenuto, infine, che, nonostante il predetto invito congiunto, il CTU ha addirittura presentato una istanza di liquidazione per il compenso a suo dire dovutogli per un'attività inesistente e che, in ogni caso, non avrebbe dovuto svolgere stante l'invito congiunto delle parti, tutto ciò esposto e ritenuto, i sigg.ri e come sopra rappresentati e domiciliati, chiedono che ### - preliminarmente, per le ragioni suesposte, revocare l'ordinanza dell'11.12.2023, stante la mancata comparizione delle parti in causa alla medesima udienza e disporre un rinvio della stessa ex artt.309 e 181 c.p.c.; - in subordine, sempre previa revoca dell'ordinanza dell'11.12.2023 e dell'ordinanza di nomina del CTU comunicata il ###, dichiarare la intervenuta cessazione della materia del contendere ovvero la estinzione del presente giudizio R.G. n.8764/2021 ex art.306 e ss c.p.c., con integrale compensazione delle spese di lite, regolate dalle parti separatamente, stante la rinuncia agli atti del giudizio, formulata reciprocamente ed altrettanto reciprocamente accettata dalle parti in causa>>. 
All'udienza di discussione del 31.01.2024 il ### adito ha trattenuto la causa riservando la decisione. 
III. ### atti di causa appare che il deposito e la comunicazione dell'ordinanza di conferimento dell'incarico non siano pervenute nella sfera di conoscenza delle parti ma solo del c.t.u. presente in aula che si riservava di accettare l'incarico separatamente; vista l'istanza congiunta di estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. e ritenuta la stessa accoglibile previa formalizzazione ad una nuova udienza di discussione; ribadito che in presenza di congiunta istanza delle parti di intervenuta ### 52 cessazione della materia del contendere/ovvero estinzione del giudizio per rinunzia/accettazione agli atti, il c.t.u. avrebbe dovuto soprassedere dall'incarico, ponendo immediatamente apposito quesito al ### da decidersi nel contraddittorio; verificate le pec trasmesse e ricevute al c.t.u. depositate; valutata nel contraddittorio la nullità della consulenza tecnica espletata; rilevato che le parti, a mezzo di procuratore speciale, hanno rispettivamente proposto rinuncia/accettazione agli atti del presente giudizio. 
I procuratori delle parti, pertanto, invitati ad interloquire sul punto, hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del processo, recedendo da ogni altra questione pregiudiziale e di merito, intercorsa tra essi. 
Essendo la rinunzia e l'accettazione regolari non resta che pronunciare l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c.. 
Siffatta pronuncia va resa con sentenza (v. sul punto, ### di Torino, ####, Sentenza 12 febbraio 2016, n. 904; v. espressamente, Civ. n. 21707/2006; Cass. Civ. n. 22917/2010; Cass. Civ. n. 2837/2016) atteso che nelle controversie trattate dinanzi al ### in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del ### istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.; l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”; nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello; il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello o col ricorso per cassazione (cfr. in tal senso: Cass. Civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust.  Mass. 2007, 3; Cass. Civile , sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust.  Mass. 2006, 4; Cass. Civile , sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust.  Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile , sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in ### civ. Mass.  2002, 1829); “I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza; diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost.” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707 in ### civ. Mass. 2006, 10). 
IV. In merito al governo delle spese processuali va osservato che a mente dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro” . “ La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”. 
In caso di mancato accordo, il giudice, nel dichiarare l'estinzione, deve limitarsi a liquidare le spese senza poter esorbitare da ciò, con esclusione di qualunque potere di totale o parziale compensazione (pena l'esperimento dell'actio nullitatis o dell'appello avverso il provvedimento assunto, v. Cass. Civ., sent. n. 5250 del 06/03/2018). ###. 306, quarto comma, secondo periodo, cod. proc. civ. attribuisce, infatti, al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, primo comma, del medesimo codice di rito - la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc.  civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi. In sostanza, l'oggetto della pronunzia sulle spese ex art.  306 cod. proc. civ. è analogo a quello dell'ordinanza di cui all'art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, anch'essa dichiarata "ex lege" inimpugnabile e, quindi, solo ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, ###, sempreché con essa il giudice si sia limitato alla "liquidazione" dei diritti e degli onorari pretesi dal professionista ed il giudizio non sia stato, per alcun verso, esteso, in ragione dell'opposizione eventualmente proposta dal cliente, al merito del rapporto (v.  espressamente, Cass. Civ., Sez. 2, ord. n. 21707 del 10/10/2006). 
Nella fattispecie de qua agitur, nondimeno, le parti hanno raggiunto un accordo anche sulle spese legali di cui hanno domandato l'integrale compensazione giudiziale. Per l'effetto e per espressa richiesta delle parti il decreto ingiuntivo opposto va revocato. 
V. La presente sentenza di puro rito e non recante trasferimento, condanna od accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, non dovrebbe essere soggetta a registrazione ai sensi degli articoli 37 e 8 della ### parte I, del Dpr 131/1986allegata al DPR 131/86 e ss. (v. Circolare del 22/01/1986, n. 8 del e Circolare del 9/5/2001, 45 dell' in base alla quale sono da sottoporre alla formalità della registrazione esclusivamente gli atti giudiziari che rivelino un contenuto definitorio analogo a quello riferibile alle fattispecie elencate all'articolo 8 del citato d.p.r. ‘86; ### delle ##### e ### ministeriale 263/E del 21 settembre 2007; ### ministeriale 408/E del 30 ottobre 2008, secondo cui non sono soggetti a registrazione i provvedimenti che dichiarano l'estinzione del giudizio per inattività delle parti o rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. dell'attore accettata dalla controparte, anche se vi sia liquidazione delle spese processuali) ### di ### sezione sesta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, ogni diversa domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così decide: 1) dichiara la nullità della consulenza tecnica e, per l'effetto, non luogo a provvedere sulle spese; 2) dichiara l'estinzione del processo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c.; 3) dichiara, stante l'accordo raggiunto, l'integrale compensazione delle spese di lite.  ### giorni 60 ### 56 Così deciso in ### lì 31/1/2024 ### dott.ssa ### Febbraro

causa n. 8764/2021 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

M
1

Tribunale di Bologna, Sentenza n. 3346/2024 del 27-12-2024

... 48 del codice deontologico forense; riferiva che l'accordo transattivo non si era concluso a causa dell'”atteggiamento ondivago e contraddittorio di controparte”; rilevava, in ogni caso, che le fasi processuali previste dal D.M. n. 55/2014 non si erano svolte e che, pertanto, le spese liquidate erano corrette. A seguito di un rinvio della prima udienza di comparizione, disposto per consentire alle parti di verificare la possibilità di definire le trattative originariamente intraprese, all'udienza dell'08.10.2024 i Procuratori dichiaravano di rinunciare ai termini per il deposito degli scritti conclusionali ex art. 352 c.p.c. e chiedevano concedersi un termine per il deposito di note scritte sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., contenenti le rispettive conclusioni. 3. ### è ammissibile e corrisponde ad un preciso interesse dell'appellante, riguardante la corretta liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio. Si ritiene che l'unico motivo di appello sia fondato e debba essere accolto. In ordine alle spese di lite, il D.M. n. 55/2014 disciplina i parametri dei compensi spettanti all'avvocato per lo svolgimento dell'attività professionale resa in ambito (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA ### Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato ex art. 352 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. R.G. 2200/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. #### contro C.F . , c on il patrocinio dell'Avv.  #### e dell'Avv. #### CONCLUSIONI ### di parte appellante ha precisato le conclusioni come da note autorizzate, richiamando l'atto d'appello: “Voglia l'###mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, in forza dei motivi esposti, accertati i fatti di cui sopra, riformare la sentenza impugnata in punto di spese legali come liquidate in sentenza e per l'effetto condannare parte appellata al pagamento delle spese legali di primo grado come rideterminate, oltre al rimborso del contributo unificato, da quantificarsi secondo tariffa al tempo vigente e comunque secondo l'apprezzamento dell'###mo Giudice adito, per tutte le motivazioni esposte in narrativa; ##### P. ### In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari anche del presente grado di giudizio, compreso CU e spese per PAGOPA”.  ### di parte appellata ha precisato le conclusioni come da note autorizzate: “Voglia l'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis e nel merito, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché infondato in fatto ed in diritto l'Appello proposto dalla ###ra e conseguentemente tutte le domande proposte dall'appellante nei confronti di con il pr esente giudizio, perché infondate in fatto ed in diritto. 
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di ### la compagnia aerea lame ntando l'inadempimento contrattuale della controparte nell'esecuzione di una prestazione di trasporto aereo di persone, al fine di sentirla condannare al pagamento di una somma di denaro a titolo di compensazione pecuniaria e al risarcimento del danno.  ### convenuta non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. 
Il Giudice di ### pronunciava la sentenza n. 134/2024 pubblicata il ###, con cui accoglieva la domanda attorea, statuendo nel dispositivo: - accoglie le domande spiegate da parte ricorrente nei confronti di parte convenuta, e per l'effetto - dichiara tenuta e condanna la società convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della ricorrente della somma pari ad euro 600,00 (seicento/00); - dichiara tenuta e condanna la società convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione a favore della ricorrente de lle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 179,00, di cui euro 136,00 per compensi ed euro 43,00 per spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'### dichiaratosi procuratore antistatario.  2. Nell'atto di citazione in appello, impugnava la sentenza di primo grado nella parte relativa alla quantificazione delle spese di lite, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.. [...] ### In particolare, l'appellante rilevava che la liquidazione delle spese, disposta dal Giudice di prime cure al di sotto dei valori minimi tariffari, era lesiva del decoro professionale; osservava che il riconoscimento della somma indicata nella sentenza rendeva incomprensibile la liquidazione delle spese e non controllabili i criteri utilizzati, essendo il Giudice tenuto a specificare i criteri di liquidazione in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi previsti dalla tariffa forense; riteneva che, per giurisprudenza costante, l'attività professionale dovesse essere retribuita con riferimento a tutte le fasi processuali contemplate dal D.M. n. 55/2014.  si c ostituiva ne l pre sente giudi zio, e ccependo, in via preliminare/pregiudiziale, l'inammissibilità dell'impugnazione, per mancanza di interesse, avendo il Giudice di primo grado accolto la domanda attorea; nel merito, riteneva infondata l'impugnazione e rilevava che parte della decisione del Giudice di ### si basava su di un documento, costituito dalla comunicazione del 18.09.2023 trasmessa dallo studio legale della società convenuta al difensore dell'attrice, relativa alle trattative tra loro pendenti, che il legale della controparte aveva depositato in giudizio in violazione dell'art. 48 del codice deontologico forense; riferiva che l'accordo transattivo non si era concluso a causa dell'”atteggiamento ondivago e contraddittorio di controparte”; rilevava, in ogni caso, che le fasi processuali previste dal D.M. n. 55/2014 non si erano svolte e che, pertanto, le spese liquidate erano corrette. 
A seguito di un rinvio della prima udienza di comparizione, disposto per consentire alle parti di verificare la possibilità di definire le trattative originariamente intraprese, all'udienza dell'08.10.2024 i Procuratori dichiaravano di rinunciare ai termini per il deposito degli scritti conclusionali ex art. 352 c.p.c. e chiedevano concedersi un termine per il deposito di note scritte sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., contenenti le rispettive conclusioni.  3. ### è ammissibile e corrisponde ad un preciso interesse dell'appellante, riguardante la corretta liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio. 
Si ritiene che l'unico motivo di appello sia fondato e debba essere accolto. 
In ordine alle spese di lite, il D.M. n. 55/2014 disciplina i parametri dei compensi spettanti all'avvocato per lo svolgimento dell'attività professionale resa in ambito giudiziale. 
Sulla base di tali parametri, avuto riguardo alle tabelle allegate allo stesso decreto, il giudice liquida le spese processuali. 
Orbene, in tema di liquidazione delle spese, successivamente al D.M. n. 55/2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione svolta in giudizio dal difensore e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri ### di orientamento e individuano la misura economica “standard” del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi, stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione, incontra il limite di cui all'art. 2233, comma 2 c.c., il quale preclude di liquidare somme simboliche, non consone al decoro della professione ( sez. VI, 31 luglio 2018, n. 20183; Cass. sez. VI, 17 luglio 2019, n. 19246).  ###. 4 comma 1 D.M. n. 55/2014 prevede, infatti, che “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”. 
Nel caso in esame, il Giudice di ### ha espressamente richiamato i criteri utilizzati per la liquidazione delle spese, dichiarando di riferirsi ai valori medi relativi ai parametri in questione, esclusivamente con riguardo alle fasi di studio e introduttiva della controversia, mentre non risulta aver accolto la domanda di liquidazione delle spese relativamente alle altre fasi processuali. 
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, va rideterminato l'importo spettante alla parte vittoriosa, a titolo di spese processuali del primo grado di giudizio, in base ai valori medi relativi ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.  147/2022, con riguardo a tutte le fasi processuali, tenuto conto dell'orientamento costante della Suprema Corte. 
Si osserva al riguardo che, a prescindere dallo svolgimento di attività di istruzione probatoria, il D.M.  n. 55/2014 prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che è ineludibile e che con detta voce ricomprende entrambe le attività (Cass. civ. ord. n. ### del 03.11.2023; Cass. civ. ord. n. ### del 31.10.2023; Cass. civ. ord. n. ### del 29.12.2022). 
Sono dovuti anche i compensi previsti per la fase decisionale che, come si evince dall'art. 4 comma 5 lett. d) D.M. n. 55/2014, riguarda svariate prestazioni (tra cui la precisazione delle conclusioni, l'esame di quelle delle altre parti, la discussione orale, l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio), a prescindere dal deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (Cass. civ. ord.  5289 del 20.02.2023). 
La violazione dei doveri deontologici da parte del ### di parte attrice, per aver prodotto nel giudizio di primo grado una comunicazione proveniente dal legale della controparte, relativa alle trattative pendenti (al fine, peraltro, di conseguire un differimento della fase decisionale), non consente di escludere neppure in parte il pagamento delle spese di lite, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 92 comma 1 c.p.c., in quanto non si ravvisa una trasgressione al dovere di cui all'art. 88 c.p.c.  che abbia causato all'altra parte la necessità di far fronte ad ulteriori spese processuali. Del resto, la società appellata non ha dimostrato quanto dedotto, in ordine alla circostanza che il fallimento delle trattative sia ascrivibile alla condotta della controparte. 
Alla luce di tali considerazioni, i compensi vengono liquidati, come in dispositivo, in complessivi € 346,00, oltre ad oneri di legge, secondo i valori medi relativi ai parametri tabellari, avuto riguardo allo scaglione entro il quale è compreso il valore della causa (fino ad € 1.100); inoltre, deve essere rimborsato l'importo versato per il contributo unificato, pari ad € 43,00. 
Non si ravvisano i presupposti per l'iniziativa ufficiosa di cui all'art. 88 comma 2 c.p.c., in quanto l'accertamento della violazione dei doveri di comportarsi in giudizio con lealtà e probità spetta al giudice davanti al quale l'illecito si è consumato (Cass. civ. n. 2320 del 16.05.1982).  4. Le spese processuali relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in base ai valori minimi relativi ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del limitato oggetto della causa e avuto riguardo all'attività difensiva e processuale effettivamente svolta.  P.Q.M.  Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di ### di ### n. 134/2024 pubblicata il ###, ogni diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita, così decide: - in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di , delle spese processuali del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 43,00 per esborsi ed € 346,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge; - condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione, in favore di , delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, che liquida in € 64,50 per esborsi ed € 332,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.  ### 27 dicembre 2024 

IL GIUDICE
Dott.ssa ####


causa n. 2200/2024 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22669 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.189 secondi in data 24 dicembre 2025 (IUG:MX-3D4BE4) - 1063 utenti online