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Tribunale di Roma, Sentenza n. 18748/2024 del 09-12-2024

... sede mammaria, si era sottoposta ad infiltrazioni di acido ialuronico (###, sostanza che, nella maggioranza dei casi, viene riassorbita nell'arco di diciotto mesi. Sul punto i CTU hanno evidenziato che la perizianda non ha eseguito l'esame ecografico specificatamente richiesto in sede di consulenza, ritenuto utile per individuare l'eventuale presenza di acido ialuronico, quale esito di impianto pregresso. Per ciò che attiene all'intervento di mastoplastica additiva dell'11.05.2011 eseguito dal dott. ### con contestuale rimozione di fibroadenoma alla mammella sinistra, i CTU hanno rilevato come i risultati appaiano difformi rispetto ad un intervento eseguito a regola d'arte e vanno individuati nelle cicatrici periareolari, nell'esito della pessi con tecnica round block, nella perdita della conizzazione fisiologica delle mammelle, con asimmetria dei solchi e dislocazione craniale preternaturale dei ### In particolare, hanno evidenziato che, nell'esecuzione dell'intervento, il chirurgo ha eseguito un errato allestimento della tasca, per eccessiva apertura verso il basso e distruzione dei legamenti del solco mammario, da cui è derivato l'aspetto cd. di bottom out, quale principale difetto, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA TREDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice Unico, in persona della dott.ssa ### ha emesso la seguente ### procedimento avente il n. 77985 del registro generale affari contenziosi, anno 2014 TRA ### (CF: ###) rappresentata e difesa congiuntamente dagli Avv.ti ### e ###, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in #### n. 39/###. ### (CF: #####) elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta #### S.R.L con socio unico (P.IVA e CF ###) con sede ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta ### NONCHE' ### S.P.A (CF e P.IVA ###) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv.  ### che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta ### OGGETTO: responsabilità professionale medica ### per parte attrice:” In via del tutto preliminare, accertare e dichiarare, la responsabilità medica del dott. ### in proprio e/o in solido e/o in concorso con la ### e/o ciascuno per la sua quota,nella produzione del danno a carico dell'avv. ### come accertati nella perizia medico legale del CTU dott. ### nel procedimento per ### ed a seguito egli eventi di cui in premessa; per l'effetto condannare il dott. ### in proprio e/o in solido e/o in concorso con la ### e/o ciascuno per la sua quota, al ristoro di tutti i danni patrimoniali, biologici e morali, subiti quantificabili in € 38.551,43 (danno patrimoniale € 1874,80 e danno morale € ###,63) nella misura accertata nel procedimento per ### nonché della percentuale di personalizzazione dei danni alla persona come quantificati, o da valutarsi in via equitativa in favore dell'attrice ; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dei singoli interventi e/o in subordine dalla data della proposizione del giudizio per Atp e/o in subordine dalla domanda del presente giudizio; 3) per l'effetto, condannare altresì il dott. ### in proprio e/o in solido e/o in concorso,con la ### e/o ciascuno nella sua quota al pagamento delle spese diritti ed onorari del giudizio per ### quantificate in € 8.137,30 come da nota spese che si allega (cfr,all.8) con attribuzione all'Avv, ### quale procuratore antistatario del procedimento per ### in applicazione del D. M. 55/2015 , quale ulteriore danno patrimoniale spettante all'attrice; 4) Accertare e dichiarare,altresì',la responsabilità del dott. ### in proprio e/o in solido e/o in concorso, con la ### e/o ciacsuno nella sua quota, per omessa e/o inesatta, ed insufficiete informazione dell'odierna istante nella sua qualità di pazinete nonché per omessa ed insufficiente prestazione del consenso informato; 5) per l'effetto condannare il dott. ### in proprio, e/o in solido, e/o in concorso, con la ### e/o ciascuno nella sua quota, al risarcimento dell'ulteriore danno in favore dell'attrice per la privazione e/o la compromissione della libertà di autodeterminazione dalla stessa subita, nella sua qualità di paziente, nella misura che l'### riterrà di giustizia; 6) ### il dott. ### in proprio e/o in solido, ciascuno per quanto di sua competenza con la ### per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art.8 co.5 d.lgs 28/2010 modificato dal d.l. 138/2011; 7) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e ### come per legge, in applicazione del D.M. 55/2014 , con attribuzione al sottoscritti procuratori antistatari, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.92 e 96 c.p.c. ; per parte convenuta dott. ### “Per l'###mo Giudice adito, ### principale 1) autorizzare la chiamata in causa della ### S.p.a. e per l'effetto, differire la data di udienza fissata all'16 Aprile 2015 allo scopo di consentire la citazione nel rispetto dei termini di cui all'art.163 is c.p.c., a cura del comparente; nel merito 2) rigettare tutte le domande di parte attrice poiché prive di ogni fondamento tanto fattuale che giridico; 3) in via subordinata e nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda di cui al punto 1), condannare la ### a pagare quanto eventualmente dovuto all'attrice manlevando, in virtù del contratto di assicurazione, il ### da ogni qualsivoglia conseguenza pregiudiievole dovesse derivare dalla presente vertenza, anche in ordine all'eventuale condanna al pagamento delle spese e competenze di causa; 4) in ogni caso, condannare l'attrice alla refusione delle spese e competenze di lite, rivalsaIva e ### per parte convenuta ### S.r.l: “### il Tribunale adito cosi provvedere In via preliminare, preliminarmente disporre il mutamento del rito, fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; Nel merito rigettare la domanda proposta dall'Avv. ### perché infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi meglio specificati nel corpo dell'atto. In via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ridurre le pretese risarcitorie dell'attrice nei limiti in cui sarà data la prova dei danni subiti, quindi accertare e dihiarare che la responsabilità dei fatti lamentati sia ascrivibile in via esclusiva al dott. ### e condannare il medesimo al pagamento di quelle somme che dovessero essere riconosciute in favore dell'attrice, manlevando la ### da ogni qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse derivare dal presente giudizio, anche in ordine all'eventuale condanna al pagamento delle spese e dei compensi professionali; per parte terza chiamata ### S.p.a : “### il Tribunale adito: 1) in via principale accertare e dichiarare che la garanzia assicurativa prestata dalla s.p.a. ### con la polizza per la responsabilità civile n. 280980597 è inoperante nella fattispecie, in quanto : a) i fatti di cui causa sono stati fatti oggetto per la prima volta di un richiesta di risarcimento da parte della sig.ra ### soltanto in data ###, allorché era trascorso circa un anno dalla cessazione della efficacia della polizza stessa, a mente di quanto previsto dall 'art. 3 delle CGA ; b) la fattispecie per la quale si richiede la garanzia è relativa ad un'ipotesi di mera insoddisfazione del cliente, per mancanza di rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dal dr. ### come p revisto dalla “### Speciale“ ### espressamente contemplata e richiamata nel simplo di polizza ; 2 ) sempre in via principale accertare e dichiarare che la garanzia assicurativa prestata dalla s.p.a. ### con la polizza per la responsabilità civile n. 280980597 è inoperante nella fattispecie, ove non venga accertato in corso di causa che la ### è struttura abilitata ed autorizzata a norma di legge dalle competenti ### ; 3 ) in via subordinata e solo per la deprecata ipotesi di rigetto delle superiori eccezioni di inoperatività della garanzia assicurativa, accertare e dichiarare che il dr. ### ha diritto di essere garantito dalla s.p.a. ### fino alla concorrenza del massimale pattuito in euro 750.000,00 e con uno scoperto del 10% con un minimo di euro 5.000,00 e , per l'effetto , dichiarare la s.p.a. ### eventualmente tenuta a manlevare detto medico esclusivamente per gli importi eccedenti detto scoperto di polizza ed entro il limite del suddetto massimale; 4 ) in ogni caso dichiarare che nessun obbligo compete alla s.p.a.  ### di manlevare il dr. ### per tutte le perdite patrimoniali, quali i costi sostenuti per le spese legali e per le spese peritali sostenute o da sostenersi, non rientrando queste nell'oggetto dell 'assicurazione, a mente dell 'art. 1 della polizza; 5) in via gradata e per la deprecata ipotesi che la garanzia assicurativa prestata dalla s.p.a. ### venga ritenuta operante con riferimento alla prestazione professionale esperita dal convenuto dr. ### dichiarare ai sensi del 3° comma dell'art. 702 -bis c.p.c., inammissibile il ricorso nelle forme proposte dalla sig.ra ### ovvero disporre il mutamento del rito assegnando alle parti i termini ex art. 183 6° comma c.p.c.; 6) accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è ascrivibile al convenuto dr.  raffaele ### per gli eventi lamentati dalla ricorrente e per l'effetto, rigettare ogni domanda proposta nei confronti di quest'ultimo, perchè infondata in fatto ed in diritto; 7) rigettare la domanda nella quantificazione prospettata dalla sig.ra ### perché infondata in fatto ed in diritto e liquidare il quantum secondo giustizia e sulla scorta degli accertamenti istruttori che verranno esperiti; 8) accertare e determinare, per la deprecata ipotesi che la domanda della ricorrente venga accolta, la quota di responsabilità in concreto imputabile alla s.r.l. ### rigettando ogni domanda di condanna solidale ovvero sussidiaria di questa con il dr. ### ; 9 ) ritenere applicabile nella fattispecie l'art. 1910 c.c. e conseguentemente ridurre proporzionalmente gli importi da corrispondersi da parte della s.p.a. ### in relazione alle altre polizze contratte dal sanitario convenuto ovvero dagli soggetti evocati in giudizio. Vinte in ogni caso le spese di lite”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato all'esito dell'espletamento di A.t.p., ### conveniva in giudizio il dott. ### e la ### S.r.l. al fine di vederne accertata la responsabilità per aver agito con imperizia, imprudenza e negligenza nell'esercizio della professione medico-chirurgica relativa all'intervento di chirurgia estetica dell' ###. 
A sostegno della domanda la ricorrente assumeva: - che, nel mese di maggio del 2010, al fine di ottenere l'aumento volumetrico del proprio seno, ### si sottoponeva ad infiltrazione con “ macrolane” in sede mammaria, bilateralmente, trattamento che veniva eseguito in regime ambulatoriale dal dott. ### -che, dopo pochi mesi, l'aumento volumetrico conseguito, regrediva progressivamente, riportando il seno allo stato originario e pertanto, alla fine del 2010 veniva eseguito, sempre dal dott. ### presso il proprio studio sito in #### 19, un secondo impianto in sede ###“macrolane”, durante il quale l'attrice accusava una reazione allergica aspecifica con eritema locale, e piccole ulcerazioni in sede ###data ###, veniva eseguita una ecografia mammaria che evidenziava formazioni nodulari solide ipoecogene a margini regolari nella regione para-areolare esterna destra e la presenza di materiale ipoecogeno disomogeneo in sede intramammaria e prevalentemente nei ### che poteva essere riferito alla presenza di materiale iniettato ai fini estetici, il “Macrolane”; -che, nonostante l'esecuzione del secondo intervento, permanendo un risultato volumetrico scarso, la ricorrente, su indicazione del dott. ### in data ### si sottoponeva presso la ### S.r.l. ad intervento di “mastoplastica additiva” con diagnosi di “fibroma seno sinsistro.  ###” durante il quale, veniva asportato il fibroadenoma e, nello stesso tempo, venivano bonificate dal chirurgo le zone mammarie, asportando il “Macrolane” precedentemente impiantato; -che, in occasione di tale intervento, la struttura sanitaria sottoponeva alla paziente un generico modello di consenso informato, senza alcuno specifico riferimento ai rischi ed alle conseguenze inerenti la procedura chirurgica; -che, sin dai giorni successivi all'intervento, risultava apparire, a carico delle mammelle operate, sia un aspetto dismorfico che una ipertrofia delle relative cicatrici; -che, a causa di tale condizione, ai fini correttivi, la ### si sottoponeva a due ulteriori interventi, eseguiti presso lo studio del dott. ### di ### senza la predisposizione di alcun modello di consenso informato; -che, a distanza di un anno dall'ultimo intervento, la ### lamentando estrusione di punti di sutura in sede periareolare bilaterale, con dolore e altri inestetismi, si sottoponeva a visita medico legale presso lo studio del dott. ### poi nominato CTP nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. che, in data ### redigeva relazione tecnica sulla persona dell'attrice con cui rilevava: “il motivo di addebbito principale nel caso di specie è l'inidonea condotta tecnica del sanitario nella fase di allestimento della tasca di allestimento di alloggio protesica (in perizia), la foma spiccatamente praeternaturale infatti assunta dalle mammelle della perizianda va per l'appunto condotta ad un non idoneo confezionamento di dette tasche, con eccesso di scollamento sull'asse verticale e verso il basso,con aumento praeternaturale della distanza verticale tra bordo areolare inferiore e solco mammario e conseguente dislocazione craniale ( verso l'alto) dei complessi areolacapezzolo” ; -che, pertanto, veniva censurata dal consulente “l'esecuzione tecnica del trattamento chirurgico in fase di allestimento della tasca di alloggio protesica, la forma assunta, spiccatamente praeternaturale, l'eccesso di scollamento sull'asse verticale e verso il basso, con aumento preternaturale della distanza verticale tra bordo aereolare inferiore e solco mammario”; -che, in virtù delle citate considerazioni, il dott. ### rilevava un nesso causale tra la condotta tenuta dal dott. ### ed i postumi in concreto residuati alla paziente; -che, a causa di tali postumi, la ### accusava, e soffre tutt'oggi, di “profondi stati ansiosi, con spiccata polarizzazione dell'umore”, per i quali si è dovuta rivolgere alle cure di uno specialista in psichiatria; -che, sia le condizioni della regione mammaria che lo stato ansioso-reattivo, avrebbero determinato un peggioramento del suo stato anteriore (maggior danno), che il Consulente valutava nella misura del 15% di ivalidità permanente; -che i postumi residuati potrebbero essere emendati attraverso un futuro intervento correttivo, procedendo al riconfezionamento delle tasche d'alloggio protesiche, alla sostituzione dei mezzi protesici e ad una eventuale mastopessi, per una spesa complessiva di euro 18.000,00; -che, sulla scorta delle risultanze della perizia medico legale del C.t.p., la ### conveniva il dott.  ### e la ### incardinando dinanzi all'intestato Tribunale, ### un procedimento per ### iscritto al n. Rg. 49978/2013, che non portava alla conciliazione della lite; -che, pertanto, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. instaurava il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni scaturenti dalla condotta asseritamemnte imperita e negligente degli odierni convenuti. 
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il dott. ### il quale, preliminarmente, chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la ### S.p.a, quale sua compagnia assicurativa, al fine di essere manlevato da ogni conseguenza pregiudizievole scaturente dal presente giudizio. Nel merito, eccepiva la correttezza del proprio operato e l'assenza di qualsivoglia responsabilità dei danni denunciati dall'attrice, anche sotto il profilo del consenso informato. Chiedeva, in conclusione, il rigetto della domanda attorea, con condanna alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. 
Si costituiva anche la ### S.r.l. eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che la ### si era rivolta direttamente al dott. ### professionista non legato ad essa da alcun rapporto di lavoro subordinato e/o parasubordinato, e, in ogni caso, non ravvisando nell'atto introduttivo contestazioni alle prestazioni direttamente rese dalla ### alla paziente, con conseguente completa estraneità della ### ai fatti ed alle doglianze lamentate dall'attrice, che dovevano essere ricondotte soltanto all'operato del chirurgo. In subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attore, previo accertamemto dell'esclusiva responsabilità del dott.  ### ne chiedeva la condanna in regresso. 
Autorizzata la sua chiamata in causa, si costituiva la ### S.p.a. che eccepiva l'inoperatività della polizza n.280980597, perché prestata con clausola c.d. “claims made”, che prevede la copertura assicurativa per tutti i sinistri per i quali sia stata inoltrata una richiesta di risarcimento per la prima volta nell'arco temporale della sua durata. Rilevava, inoltre, che la polizza era stata rinnovata tacitamente, per poi scadere in via definitiva in data ###, in ossequio a quanto previsto dall'art.  15 delle ### di ### mentre la prima richiesta di risarcimento della ### era pervenuta solo in data ###, di fatto oltre il limite temporale della prevista copertura. Nel merito, aderiva alle deduzioni già svolte dal dott. ### relativamente all'assenza di qualsiasi responsabiltà scaturente dalla sua prestazione sanitaria. 
La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione hic et inde prodotta e l'espletamento di una ### d'### con la nomina del dott. ### quale medico legale, e del dott. ### quale specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva. 
All'udienza del 22 giugno 2024 questo Giudice, medio tempore subentrato nel ruolo, tratteneva la causa in decisione con termini alle parti ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  *** 
La domanda è fondata e pertanto merita accogliento nei limiti di cui in motivazione. 
Risulta documentalmente provato che ### al fine di aumentare di volume del proprio seno, si è sottoposta, presso lo studio del dott. ### a due sedute di infiltrazione di “Macrolane”. Successivamente, in data ###, ha subito, presso la ### S.r.l. di ### un intervento chirurgico di mastoplastica additiva (con contestuale rimozione di fibroma al seno sinistro), sempre ad opera del dott. ### La fattispecie in esame ha ad oggetto un intervento di chirurgia estetica, essendosi la ### rivolta al chirurgo plastico per migliorare un disagio fisico consistente in una ipotrofia del seno (e, dunque, per raggiungere un determinato risultato), e non per fini curativi, anche se, è principio ormai acquisito che l'obbligazione del medico è un'obbligazione di mezzi e non di risultato. 
Ciò premesso, occorre qualificare il tipo di responsabilità ascrivibile al sanitario convenuto, atteso che l'evento risale al periodo antecedente alla legge n. 24/2017 Gelli### A fronte di giurisprudenza consolidata ancor prima dell'entrata in vigore delle leggi c.d. Balduzzi e ### è stato sancito il principio secondo cui sia il rapporto del paziente con la struttura sanitaria sia quello con il medico curante, si inquadra nell'ambito della responsabilità contrattuale, in virtù della stipulazione, da un lato, di un contratto atipico, definito di spedalità o di assistenza sanitaria, dall'altro, della sussistenza di un contatto sociale qualificato.  ###. 3 d.l. 158/2012 esclude la responsabilità penale del medico il quale si attenga alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica e che si ritrovi, in astratto, in ipotesi di colpa lieve, mantenendo fermo, comunque, l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. Orbene, il richiamo all'art. 2043 c.c. nella citata legge, ha creato all'inizio dei contrasti giurisprudenziali circa l'applicazione dei tipici criteri di accertamento della responsabilità civile del medico improntati, in via consolitata, sul contatto sociale e sullo schema contrattuale. La Suprema Corte, in un primo moemnto, ha chiarito che, anche dopo la legge ### la materia della responsabilità civile doveva considerarsi ancorata all'interpretazione consolidatasi sulla natura contrattuale della responsabilità del medico e della struttura sanitaria da contatto sociale. 
La Corte di Cassazione, tuttavia, successivamente, ha dovuto rilevare come l'applicazione al medico dello statuto della responsabilità aquiliana fosse statata sancita in modo esplicito dalle disposizioni contenute nella “### Gelli”, che aveva proprio inteso innovare la disciplina relativa alla natura della responsabilità del personale sanitario, il quale, nel nuovo sistema, risponde, oggi, a titolo extracontrattuale; precsiando, poi, per quanto concerne la natura della responsabilità della struttura sanitaria, che la citata legge non ha inteso apportare modifiche, ribadendo la natura contrattuale sancita dalla precedente giurisprudenza di legittimità.  ###. 7, comma 3, della predetta legge, infatti, qualifica quella del medico in termini di responsabilità extracontrattuale, prevedendo espressamente che “l'esercente della professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”. 
Con la sentenza n. 28994 dell'11 novembre 2019, la Suprema Corte ha segnatamente affrontato la natura e il regime della responsabilità medico-sanitaria successiva alla riforma del 2017. Ed in effetti, in merito alla collocazione intertemporale della nuova disciplina, ha affermato il principio di diritto secondo cui “le norme sostanziali contenute nella ### n. 189/2012, al pari di quelle contenute nella ### n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore”. 
Ciò posto, la struttura convenuta, è contrattualmente responsabile nei confronti del paziente per l'indampimento della prestazione medica svolta direttamente dal sanitario, quale ausiliario necessario, pur in difetto di un rapporto organico di lavoro subordinato. 
Alla stessa stregua, valutando la posizione del dott. ### escluse le ipotesi di applicabilità dell'art. 2043 c.c. in relazione alla legge ### e di retroattività della legge ### egli è tenuto a rispondere a titolo di responsabilità contrattuale atteso che il fatto risale al mese di maggio 2011, epoca in cui l'intervenuta legge non era ancora in vigore. 
Riguardo all'onere probatorio, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (Cass. sez. 3 n. 28991 del 11/11/2019; Cass.sez. VI - 3, n. 18102 del 31/08/2020). Il principio sopracitato, sancito dalla Corte di ### è chiaro nel disporre che in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore sanitario dimostrare che tale inadempimento non vi è stato. 
Per quanto attiene al nesso causale, in tema di responsabilità civile, è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Di conseguenza è censurabile la condotta del medico ritenuta difforme da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto un professionista diligente ai sensi dell'art. 1176 co.  2 c.c.. ove il danneggiato, provato il contratto o il contatto sociale intercorso con il convenuto, dimostri i profili rispetto ai quali l'operato del professionista si sarebbe discostato dal modello di condotta delineato dalle leges artis e dai canoni di diligenza (prudenza e perizia che avrebbero dovuto orientarne l'attività) e dimostri quanto meno la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la prestazione e il danno, provando che l'esecuzione della prestazione si sia inserita nella serie causale che ha condotto all'evento dannoso, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione o dal suo aggravamento, fino agli esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso (Cass. Civ. sez. III, 12.09.2013 n. 20904). Pertanto, il sanitario, essendo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso." (Cass. n. 16123/2010; cfr anche S.U. n. 576/2008; Cass. n. 10741/2009). 
Inquadrata giuridicamente la fattispecie in esame, deve rilevarsi come, all'esito dell'istruttoria espletata e della indagine peritale disposta, possa ritenersi sussitere il nesso causale tra l'intervento di mastoplastica additiva del 11.05.2011, non correttamente eseguito, e i danni riportati dall'attrice. 
Dalla predetta indagine peritale, in particolare, è emerso che la ### prima del suddetto intervento, al fine di un aumento volumetrico in sede mammaria, si era sottoposta ad infiltrazioni di acido ialuronico (###, sostanza che, nella maggioranza dei casi, viene riassorbita nell'arco di diciotto mesi. Sul punto i CTU hanno evidenziato che la perizianda non ha eseguito l'esame ecografico specificatamente richiesto in sede di consulenza, ritenuto utile per individuare l'eventuale presenza di acido ialuronico, quale esito di impianto pregresso. Per ciò che attiene all'intervento di mastoplastica additiva dell'11.05.2011 eseguito dal dott. ### con contestuale rimozione di fibroadenoma alla mammella sinistra, i CTU hanno rilevato come i risultati appaiano difformi rispetto ad un intervento eseguito a regola d'arte e vanno individuati nelle cicatrici periareolari, nell'esito della pessi con tecnica round block, nella perdita della conizzazione fisiologica delle mammelle, con asimmetria dei solchi e dislocazione craniale preternaturale dei ### In particolare, hanno evidenziato che, nell'esecuzione dell'intervento, il chirurgo ha eseguito un errato allestimento della tasca, per eccessiva apertura verso il basso e distruzione dei legamenti del solco mammario, da cui è derivato l'aspetto cd. di bottom out, quale principale difetto, soprattutto a destra. ###, come spiegato nella relazione peritale, è stato causato dallo slittamento verso il basso delle protesi, concludendo, così, per la diagnosi di ### out in esiti di ### (v.si pag. 8 rel. Ctu). 
Rispetto agli specifici quesiti ad esso sottoposti, il Collegio incaricato dal Tribunale, tenendo conto della condizione di ipoplasia mammaria per la quale la ### si era sottoposta ad infiltrazioni di ### ha ritenuto sussistere il nesso causale tra la condotta del sanitario e i postumi residuati, perché diversi da quelli conseguenti ad un trattamento correttamente eseguito (v.si pag.10 Ctu). 
Quanto all'accertamento di un danno c.d. differenziale, hanno precisato che “in mancanza di sufficienti elementi oggettivi clinici e/o fotografici da cui dedurre la condizione preoperatoria, costituita dal trattamento dell'ipoplasia mammaria, è solo astrattamente ipotizzabile un danno differenziale (maggior danno), ove riferito ad un risultato di mastoplastica additiva eseguito a regola d'arte”. Specificando che i postumi non incidono sulle attività non lavorative della ### hanno rilevato che gli stessi possono essere emendati nella misura del 60% con un intervento di chirurgia estetica per un costo complessivo di €.18.000,00. In ordine alla valutazione del danno, i postumi, che incidono sulla complessiva integrità psico-fisica della parte attrice, sono stati valutati nella misura del cinque-sei per cento (5-6 %). 
In definitiva, all'esito dell'istruttoria espletata, è emerso che i danni lamentati dall'attrice sono riconducibili alla condotta del chirurgo operatore, che, nell'esecuzione dell'intervento di mastoplastica additiva del 11.05.2011, non ha eseguito un idoneo allestimento della tasca di alloggiamento delle protesi, con eccessiva apertura verso il basso e distruzione dei legamenti del solco mammario, da cui è derivato l'aspetto di bottom out, dovuto allo slittamento verso il basso delle protesi. ### ha riportato, in concreto, esiti da ### con ### Acclarata la responsabilità del dott. ### nei confronti di ### per i postumi derivanti dall'intervento di chirurgia estetica del 11.05.2011, lo stesso deve essere condannato al risarcimento del danno subito, in solido con la struttura convenuta. 
Venendo alla liquidazione del danno biologico, inteso come menomazione della complessiva integrità psico-fisica, i CTU hanno riscontrato elementi per ritenere integrato un danno biologico permanente valutabile nel range di riferimento (5-6%). 
In applicazione delle ### di liquidazione del danno del Tribunale di ### per l'anno 2023, può pervenirsi alla seguente liquidazione: IP 5% (anni 34 al tempo dell'intervento) = euro 6.252,18. 
Alla suddetta somma di euro 6.252,18 occorre aggiungere quanto previsto dall'art.139 C.d.A., riconoscibile alla parte attrice a titolo di sofferenza morale soggettiva, tenuto conto le circostanze del caso concreto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in virtù del quale, il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale, mantengono la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone giustificabile in alcun modo l'incorporazione nel danno biologico (cfr Cass. Sez.3 n. 901 del 17/###; ### n. 28989 del 11/11/2019; ordinanza n. 7513 del 27/3/18). 
In particolare, la forma di personalizzazione del danno biologico, ha trovato una specifica normativa nell'art. 138 co. 3 del nuovo testo del ### delle ### secondo cui “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali, documentati e accertati, l'ammontare del risarcimento può essere aumentato dal giudice con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato fino al 30%” . 
La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale, pertanto, non costituisce mai un automatismo, ma richiede da parte del giudice, la specifica individuazione di circostanze particolare riferibili al caso concreto che, valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione c.d. tabellare.   Nel presente giudizio, l'attrice non ha provato l'esistenza di ulteriori conseguenze eccezionali o particolari riconducibili al tipo di danno subito, ma il mancato riconoscimento dell'aumento per la personalizzazione del danno biologico, tuttavia, non incide sul riconoscimento del danno morale, come stabilito da giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (Cass. n. 25164 del 2020; in tal senso anche Cass. n. 910/2018; Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 28989/2019).   Si ritiene, quindi, di poter liquidare l'ulteriore somma di € 937,83 determinata nella misura del 15% con riferimento ai criteri adottati sul punto dalla ### del Tribunale di ### per il 2023 e tenuto conto di tutte le circostanze del caso in esame. 
Non possono, invece, essere riconosiute le spese mediche future (€ 18.000,00 come quantificate dai ### atteso che, essendo trascorso un cospicuo lasso di tempo dall'evento, non si può ragionevolamente desumere che l'attrice intenda sottoporsi ad intervento di correzione al fine di emendare gli attuali postumi; il riconoscimento di tale voce costituirebbe, peraltro, una ingiusta duplicazione risarcitoria del danno già liquidato. 
Ne consegue, dunque, alla luce delle precedenti considerazioni, che il danno da liquidarsi a favore dell'attrice ammonta complessivamente ad € 7.190.01. 
E' necessario, poi, individuare il valore di riferimento per il calcolo del lucro cessante e del valore di applicazione dei coefficienti di rivalutazione anno per anno per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712/95. 
Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Corte di legittimità ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. 
Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, «può tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione». 
A tale orientamento questo giudice ritiene di doversi allo stato adeguare, assumendo a base del calcolo degli interessi il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (11.05.2011) e quella finale (29.11.2024), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'### oppure, stante la sostanziale equivalenza del risultato, prendendo a base la semisomma dei due valori considerati (valore iniziale alla data del fatto e valore finale alla data della presente pronuncia).   Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, si ritiene che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane, e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato - ##### depositi vincolati a termine (### 5/4/1986 n. 2368). 
Quindi, l'importo complessivo di euro 7.190.01 essendo rivalutato alla data odierna in applicazione delle citate ### di liquidazione e, quindi, al fine di effettuare il calcolo del lucro cessante per il ritardato adempimento della prestazione risarcitoria in presenza di un debito di valore occorre procedere al calcolo della semisomma tra l'importo liquidato alla data della presente sentenza (29.11.2024) e quello devalutato alla data del fatto illecito (11.05.2011) ottenendo l'importo di euro 6.459,50 ( 7.190.01 +5.729.09 : 2). 
Sulla somma di euro 6.459,50 decorrono gli interessi nella misura accordata per i depositi vincolati (v. per riferimenti: ### 5/4/1986 n. 2368) dalla data del fatto (11.05.2011) a quella dell'odierna pronuncia (29.11.2024), l'importo finale è così pari a € 9.378,55. 
Per la ripartizione delle quote di responsabilità dei convenuti, l'orientamento consolidato sul tema, confortato dalla sentenza n. 28987/19 della Suprema Corte (la quale ha rilevato come il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria) ha fissato il principio secondo cui il danno da malpractice è ripartito tra struttura e sanitario, anche in ipotesi di colpa esclusiva di quest'ultimo, salvo i casi in cui l'evento pregiudizievole sia scaturito da una condotta del sanitario imprevedibile e improbabile, completamente discordante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità. Ne consegue che, per ritenersi superata la prova presuntiva dell'obbligazione solidale, la struttura sanitaria avrebbe dovuto allegare e dimostrare la ricorrenza di tali presupposti. 
La mancata prova della condotta dissonante del medico, comporta, come chiarito dalla Corte di Cassazione, l'applicazione del comma 3 dell'art. 2055 c.c. secondo cui, salvo prova contraria, in caso di pluralità di responsabili, si deve presumere che la quota di rispettiva responsabilità debba essere suddivisa equamente tra medico e struttura (50%), ne consegue che non puo essere accolta la domanda di regresso svolta dalla ### nei confronti del dott. ### in assenza di una condotta connotata da “colpa grave”. 
Da ultimo non può essere accolta la domanda di garanzia svolta dal dott. ### nei confronti di ### atteso che la ### n. 280980597 secondo l'art. 3, è prestata con clausola “### Made”, secondo cui la copertura assicurativa è operante per i sinistri di cui l'assicurato riceva una richiesta di risarcimento durante la validità della stessa, non rilevando, a tal fine, la data dell'evento. 
Ebbene, risultando che la prima richiesta di risarcimento della ### risale al 29.03.2013, deve ritenersi scaduto il periodo utile di copertura contrattualmente previsto, fissato al 22.03.2012. 
Stante l'esito del giudizio, vanno condannati ### e la ### S.r.l., in solido tra loro, a rifondere le spese di lite sostenute d aparte attrice, liquidate come da dispositivo, ed a sostenere in via definitiva le spese di atp e di ctu del presente giudizio, come già liquidate con separato provvedimento. Possono invece compensarsi le spese tra il convenuto ### e la propria compagnia assicurativa,e tra la struttura e il ### tenuto conto delle ragioni del rigetto delle rispettive domande.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### sezione tredicesima civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa ### definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il dott. ### e la ### S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a corrispondere a ### la somma di euro 9.378,55 secondo i criteri di cui in motivazione ed interessi legali dalla data della presente decisione e sino al soddisfo; 2) condanna il dott. ### e la ### S.r.l., in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di ### nella misura di € 5.077,00 per compenso, di € 286,00 per spese, importo comprensivo di contributo unificato, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti ### e ### dichiaratisi antistatari; 3) rigetta la domanda di regresso della ### S.r.l. nei confronti del dott.  ### 4) rigetta la domanda di garanzia del dott. ### nei confronti di ### S.p.a.; 5) compensa le spese di lite tra ### e ### e tra #### S.r.l. e ### 6) pone le spese dell'### come già liquidate, e della ### come liquidate in atti, definitivamente a carico del dott. ### e della ### S.r.l., in solido tra loro; Così deciso in ### il ### La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa ### 

IL GIUDICE
Dott.ssa ###


causa n. 77985/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Corbo Fabiana

M
1

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 5318/2024 del 22-05-2024

... sottoposto l'attore ad alcun trattamento di filler con acido ialuronico, deducendo di aver pure presentato denuncia alla ### della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in data ### per i reati di calunnia e diffamazione. Ha affermato, inoltre, di aver tentato di dissuadere più volte il ### dal sottoporsi a interventi chirurgici, ritenendo il lamentato inestetismo fosse assolutamente trascurabile. In base ai noti principi di riparto dell'onere della prova delle obbligazioni contrattuali, era onere dell'attore, pertanto, dare la prova del contratto intercorso con il ### e avente ad oggetto l'esecuzione dei predetti interventi di filler. Detta prova l'attore non ha dato, in quanto dalle risultanze istruttorie e dalla documentazione da lui prodotta non si evince la prova dei dati di fatto esposti nell'atto di citazione, relativi agli interventi di filler effettuati dal ### In primo luogo, le risultanze documentali, complessivamente valutate, alcuna prova apportano in ordine all'esecuzione, da parte del ### degli allegati interventi di filler, in quanto: -. Il biglietto da visita del dott. ### da questi consegnato al ### ove erano scritti, di suo pugno, i giorni e gli orari delle successive (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10850 R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: ### professionale, TRA ### rappresentato e difeso dall'avv. ### domiciliat ###Napoli, alla piazza ####.  ###, ###; -#### rappresentato e difeso dall'avv.  ### domiciliat ###Napoli, alla via G. Jannelli, 23; -###' ### S.P.A. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### e dall'avv. ### elettivamente domiciliata in ### alla via ### 62; -Terza chiamata
E ### S.P.A., GIA' ### S.P.A., in persona del procuratore speciale ### rappresentata e difesa dall'avv. ### con studio in Napoli, alla via ### 40; -Terza chiamata
Conclusioni: per l'attore: “chiede in via preliminare, la revoca dell'ordinanza del 17/6/2022, nella parte in cui” il Tribunale “ha confermato l'incapacità a testimoniare” di “### ed ha dichiarato l'incapacità a testimoniare anche” di “### reitera espressamente la richiesta di revoca delle precedenti ordinanze del 22/5/2019, del 10/9/2020 e del 19/1/2021; si riporta relativamente a tale richiesta di revoca delle suddette ordinanze” all' “istanza del 31.10.2019, all'istanza del 7.1.2021 e all'istanza del 24.5.2021; … eccepisce … la totale infondatezza delle tesi difensive avverse”; “conclude riportandosi: - al libello introduttivo e alle conclusioni (anche istruttorie) ivi formulate; alla nota di deposito del 17/1/2018, al documento ivi prodotto (biglietto da visita del dott.  ### consegnato dallo stesso all'attore nell'incontro descritto al capo 39 del libello introduttivo) e alle allegazioni formulate con tale nota, nei confronti delle quali il convenuto dott.  ### non ha né tempestivamente né tardivamente preso posizione in modo chiaro e specifico, né ha formulato alcun disconoscimento, né ha sconfessato le allegazioni ivi contenute; - alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e n. 3, c.p.c.; - alle suddette istanze di revoca di ordinanza .. come sopra richiamate”, “- alle note di trattazione scritta per l'udienza del 16/1/2023; - alla documentazione prodotta”, “- a tutte le allegazioni, eccezioni, deduzioni, richieste, istanze e conclusioni formulate nei fogli dattiloscritti ed in tutti verbali di causa”, “- alle eccezioni e deduzioni tempestivamente formulate dall'attore avverso la costituzione delle parti convenute e chiamate in causa; - alla rinuncia al mandato con cessione del credito dell'avv. ### e avv. ### depositata il ###”; chiede al Tribunale di: “A. in via preliminare: - revocare tutte le ordinanze di cui sopra; - ritenere capace a testimoniare … ### e … ### - ammettere la prova così come articolata dall'attore con i testi e sui capi indicati; - fissare un'ulteriore udienza per l'escussione dei testimoni ### e ### - valutare, solo all'esito di tale istruttoria, l'attendibilità dei suddetti testimoni; B. in ogni caso: • con sentenza non definitiva: - accogliere la domanda dell'attore e le conclusioni rassegnate nel libello introduttivo (anche quelle istruttorie) e quelle formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.”, “rigettare tutte le allegazioni eccezioni e deduzioni formulate dalle parti avverse”, “dare atto che il convenuto dott. ### non ha né tempestivamente né tardivamente preso posizione in modo chiaro e specifico né ha disconosciuto né ha sconfessato le allegazioni contenute nella nota di deposito del 17/1/2018; - ritenere provate le circostanze allegate nella nota di deposito del 17/1/2018; con separata ordinanza (e dopo la sentenza non definitiva) ammettere ### di ### in favore dell'attore, così come richiesta nel libello introduttivo e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c; con successiva sentenza ed in ogni caso: - accogliere la domanda dell'attore le conclusioni rassegnate nel libello introduttivo (anche quelle istruttorie) e quelle formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n.2, c.p.c.; - rigettare tutte le allegazioni eccezioni e deduzioni formulate dalle parti avverse, per tutti motivi in diritto rappresentati in tutti gli atti richiamati nella presente nota”; per il convenuto: “si riporta alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta. A- reietta e disattesa ogni avversa istanza, respingere la domanda così come proposta da parte attorea, perché inammissibile, improponibile, improcedibile nonché infondata in fatto e diritto, condannando l'istante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata al risarcimento del danno patrimoniale e morale subito dal convenuto da liquidarsi equitativamente dall'adita Giustizia; B- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, porsi il ristoro dei danni e delle conseguenti spese tutte del presente giudizio, ivi comprese le competenze del sottoscritto procuratore, a carico delle compagnie assicurative ### S.p.A. ed ### S.p.A., in solido e/o chi di ragione tra esse, da cui si intende essere garantiti la prima per RESPONSABILITÀ #### la seconda per l'esclusiva ### per lo effetto condannandole direttamente; C- dichiarare le suddette compagnie assicurative, in persona del legale rapp.te p.t., obbligate comunque a tenere indenne il convenuto dal pagamento di somme a titolo di risarcimento danni e spese nonché dal pagamento di spese e compensi professionali del … procuratore, spese generali ex lege (15%), IVA e ### spese di c.t.u. e di c.t.p., contributo unificato e notifica, sostenute e sostenende dal convenuto per il presente giudizio, in virtù della polizza r.c. professionale per la prima compagnia (### S.p.A.) e di tutela giudiziaria per la seconda (### S.P.A.  subentrata alla ###; D- il tutto con vittoria di spese (c.u. e marca per chiamata in garanzia: € 518 + €27) compensi professionali per € , spese generali di giudizio, IVA e CPA - come da separata notula allegata … con attribuzione”; per la terza chiamata ### s.p.a.: “accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta depositata così come precisate con la memoria ex art. 183 VI co cpc I termine”.  per ### s.p.a.: “- In via preliminare: respingersi tutte le domande formulate dall'odierno attore nei confronti del Dott.  ### poiché infondate e non provate in fatto e in diritto come è risultato dall'istruttoria orale espletata; - con specifico riferimento al rapporto assicurativo, dichiarare prescritto il diritto all'indennizzo essendo trascorso il termine biennale ex art. 2952 c.c.; - in subordine e sempre con riferimento al rapporto assicurativo dichiarare inoperativa la polizza per violazione degli art. 1892 c.c. e 17 c.g.a.; - in via di ulteriore subordine: la polizza, ove ritenuta operativa, prevede i limiti di cui all'art. 20 c.g.a. (scoperto di polizza 10%), i limiti di cui all'art. 16 c.g.a.(oggetto dell'assicurazione) e prevede espressamente la copertura per la sola quota di responsabilità dell'assicurato con esplicita esclusione di ogni solidarietà. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento oltre spese generali ex art. 15 l.p.f. C.p.A. e I.v.A. come per legge”. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.- La presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi dell'art. 132 comma 2 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi dell'art. 58 comma 2 di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi introdotti successivamente alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), così come quello in esame. 
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dall'art. 132 comma 2 cod. proc.  civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art.  281-sexies cod. proc. civ., Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, 22409).  2). In via preliminare, va rigettata l'istanza di revoca delle ordinanze del 22.5.2019, del 10.9.2020, del 19.1.2021 e del 17.6.2022, con le quali è stata dichiarata l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art.  246 c.p.c., di ### figlia dell'attore ### e di ### richiamando, all'uopo, quanto già chiarito nelle motivazioni delle citate ordinanze. 
In particolare, per giurisprudenza costante “ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale, a condizione che si tratti di lesioni seriamente invalidanti, giacché lesioni minime o prive di postumi non rendono configurabile una sofferenza psicologica inquadrabile nella nozione di danno morale” (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2004, n. 10816). 
Anche la giurisprudenza di questo Tribunale ha affermato che “i prossimi congiunti della vittima di lesioni personali sono, in astratto, legittimati a domandare il risarcimento del proprio danno biologico e del proprio danno morale, subiti in conseguenza delle sofferenze patite dal proprio familiare, ma tale danno non può mai essere liquidato sulla base del semplice fatto notorio del rapporto di parentela essendo invece necessario che gli attori dimostrino l'esistenza di una lesione psicofisica, per ottenere il risarcimento del danno biologico, o l'effettivo patimento di una sofferenza morale, per ottenere il risarcimento del danno morale; in ogni caso va esclusa la risarcibilità di quest'ultimo, ove le lesioni patite dal congiunto degli attori non siano di apprezzabile entità” (cfr., all'uopo, Tribunale di Napoli, sentenza n. 4184/2017). 
Pertanto, essendo le testimoni ### e ### figlie (e, dunque, prossime congiunte) dell'attore ### sussiste senz'altro un loro interesse, concreto ed attuale, ad intervenire nell'ambito del presente giudizio, allo scopo di far valere il proprio diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente, quanto meno, dalla sofferenza derivante dalle lesioni e dalle sofferenze subite dal proprio genitore, sofferenza che costituisce, peraltro, elemento circostanziale ricompreso nel novero delle allegazioni sviluppate nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (cfr., all'uopo, il capitolo contrassegnato dal numero “145.” della premessa in fatto contenuta nell'atto di citazione suddetto). 
A nulla rileva, peraltro, ai fini dell'esclusione dell'incapacità a testimoniare ex art. 246 cpc, “che il testimone abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento o che il relativo credito sia prescritto” ( ex plurimis Cass., sez. VI, 23 maggio 2018, n. 12660, Cass. Sez. III, 29 settembre 2015, Cass. Sez. III, sent. N. 16541 del 28 settembre 2012). Il principio in questione rimonta addirittura a Cass. sez. III, Sentenza n. 1580 dell'1.6.1974, secondo cui “la configurabilita' in capo ad un soggetto di quell'interesse concreto ed attuale che sia idoneo ad attribuirgli, in relazione alla situazione giuridica che forma oggetto del giudizio, la legittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto o a contrastare quello da altri fatto valere e che lo rende incapace a testimoniare, dev'essere valutato indipendentemente dalle vicende che rappresentano un posterius aspetto alla configurabilita' di quell'interesse; pertanto l'eventuale opponibilita' della prescrizione cosi come non potrebbe impedire la partecipazione al giudizio del titolare del diritto prescritto, cosi non può rendere tale soggetto carente dell'interesse previsto dall'articolo 246 cod. proc civ come causa d'incapacita' a testimoniare”). Infine, “anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire in un giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento dei danni a ricorso occulto o lungolatenti” (cfr. Cass. Sez. VI, 17 luglio 2019 19121).  3). Sempre in via preliminare, va rilevata la tardività del disconoscimento effettuato dal convenuto della grafia del documento prodotto dall'attore in data ### (“biglietto da visita del dott.  ### Pasquale” con scritti sul retro, di pugno del ### le date e gli incontri per radiofrequenza fissati), in vista della prima udienza di trattazione tenutasi il ###. Detto disconoscimento, infatti, è stato effettuato dal convenuto per la prima volta nella memoria ex art.  183 comma 6 n. 2 c.p.c. e, invece, doveva essere effettuato, al più tardi, all'udienza del 18.1.2018, prima difesa utile successiva al deposito del biglietto da visita, ove il convenuto si limitava a riportarsi a quanto già esposto nella comparsa di risposta. 
Il convenuto, peraltro, non ha tempestivamente né specificamente preso posizione sui fatti allegati nella nota di deposito del predetto documento del 17.1.2018, con la conseguenza che i fatti ivi esposti possono essere valutati ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c.  4). Nel merito, giova premettere che l'esposizione dei fatti effettuata dal ### nell'atto di citazione depone inequivocabilmente per la qualificazione dell'azione proposta nei confronti del ### come di natura contrattuale, stante l'obbligazione asseritamente assunta dal medico nei suoi confronti e l'allegato inadempimento da parte del ### alle obbligazioni direttamente poste a suo carico. 
Dalla natura contrattuale della responsabilità del medico ne discende, quanto al riparto dell'onere probatorio, che il paziente danneggiato deve provare l'esistenza del contratto (o il “contatto sociale") e allegare l'inadempimento del professionista restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 10297 del 28.5.2004). È a carico dell'attore, inoltre, la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'azione o l'omissione del medico e la lesione del diritto alla salute, non potendosi predicare il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ. (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 20812 del 20.8.2018). 
Applicando i predetti principi al caso di specie, il ### ha allegato di essersi sottoposto a trattamenti estetici di filler al volto, eseguiti dal convenuto ### e di aver subito, a causa di essi, per l'imperizia del convenuto, lesioni personali dalle quali sono residuati postumi permanenti. 
Il convenuto ### ha negato specificamente l'esistenza del fatto storico, eccependo di non aver mai sottoposto l'attore ad alcun trattamento di filler con acido ialuronico, deducendo di aver pure presentato denuncia alla ### della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in data ### per i reati di calunnia e diffamazione. Ha affermato, inoltre, di aver tentato di dissuadere più volte il ### dal sottoporsi a interventi chirurgici, ritenendo il lamentato inestetismo fosse assolutamente trascurabile. 
In base ai noti principi di riparto dell'onere della prova delle obbligazioni contrattuali, era onere dell'attore, pertanto, dare la prova del contratto intercorso con il ### e avente ad oggetto l'esecuzione dei predetti interventi di filler. 
Detta prova l'attore non ha dato, in quanto dalle risultanze istruttorie e dalla documentazione da lui prodotta non si evince la prova dei dati di fatto esposti nell'atto di citazione, relativi agli interventi di filler effettuati dal ### In primo luogo, le risultanze documentali, complessivamente valutate, alcuna prova apportano in ordine all'esecuzione, da parte del ### degli allegati interventi di filler, in quanto: -. Il biglietto da visita del dott. ### da questi consegnato al ### ove erano scritti, di suo pugno, i giorni e gli orari delle successive sedute di radio - frequenza e linfodrenaggio (appuntate dallo stesso con la formula abbreviata “RF + DREN”), al quale va riconosciuto valore probatorio ex art. 115 comma 2 c.p.c., prova, appunto, la programmazione, da parte del ### di sedute di radio - frequenza e linfodrenaggio ma non gli allegati interventi di filler al volto, che sono cosa ben diversa; -. Il certificato medico del 22.4.2010 su carta intestata a “dott.  ### Verolino” e a firma dello stesso reca solo la prescrizione di compresse di ### e di un latte solare ad alta protezione, che nulla provano in ordine all'esecuzione di interventi di filler, negati dal convenuto, potendo detti preparati essere prescritti per i motivi più disparati (uno dei quali è stato, appunto, allegato dal convenuto in sede di interrogatorio formale, ove ha dichiarato che detti preparati potevano servire a migliorare il tono della pelle del ###; -. Il certificato medico del 21.10.2011 su carta intestata a “dott.  ### Verolino” e a firma dello stesso reca solo la prescrizione di esami del sangue e delle urine, che nulla provano in ordine all'esecuzione di interventi di filler, negati dal convenuto, potendo detti esami essere prescritti per i motivi più disparati, anche in vista di un eventuale (ma non per questo eseguito) intervento chirurgico; -. la tesi sostenuta dal convenuto - e cioè di aver sconsigliato il ### dal sottoporsi a qualsivoglia intervento di chirurgia o medicina estetica al viso, peraltro, trova riscontro nella stessa documentazione fotografica prodotta dall'attore (cfr. il “rilievo fotografico preintervento”), dalla quale non si evince alcuna asimmetria del volto che avrebbe potuto giustificare gli interventi di filler che il ### sostiene di aver effettuato; -. la restante documentazione sanitaria prodotta riguarda gli interventi e i trattamenti sanitari cui il ### si è sottoposto successivamente ai lamentati danni riportati al viso; -. vi è contraddizione tra l'atto di citazione, nel quale si lamenta che le conseguenze dannose riportate sono riferibili all'iniezione di filler del 25.3.2010 e a una successiva del giugno 2011, e la diffida datata 30.1.2012 da parte dell'attore, nella quale si asserisce che il ### si è sottoposto ad opera del ### “a trattamenti di medicina estetica quali iniezioni di filler, l'ultima delle quali praticata nel mese di marzo 2010”. 
Anche dalla prova espletata con il testimone ### collega di studio del convenuto ### escusso all'udienza del 22.5.2019, sentito sui capitoli di prova indicati nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta, alcun elemento di prova è emerso in ordine all'esecuzione, da parte del ### di interventi di filler o lifting al volto. Invero, il teste ### ha confermato il contenuto dei capitoli di prova articolati dal ### e, in particolar modo, la circostanza che sia il ### sia il teste medesimo avevano sconsigliato il ### di eseguire un intervento di lifting monolaterale (al quale il ### deduce di essersi sottoposto ad opera del ### per correggere una presunta asimmetria del volto che, infatti, non si evince dalla documentazione fotografica prodotta dall'attore e sopra citata (cfr. le dichiarazioni del teste ### “Ricordo di aver visto il … ### presso lo studio del dott.  ### un paio di volte. Ricordo che il dott. ### mi chiamò perché io ero nell'altra stanza e stavo facendo visite di miei pazienti. Mi trattenni una decina di minuti nella stanza dove era ricevuto il … ### insieme al dott. ### e ricordo che il predetto paziente chiedeva un intervento chirurgico solo su un lato del volto perché lo vedeva asimmetrico rispetto all'altro. Non ricordo di quale lato si trattasse perché è passato molto tempo, ma sono certo che la richiesta era questa. Io, nell'immediatezza, gli dissi che non vedevo alcuna necessità di fare tale intervento, che era di lifting … La seconda volta che ho visto il … ### è stata sempre presso lo studio di ### in ### Ricordo che ### mi chiamò dicendomi che il paziente sarebbe ritornato a visita e che occorreva anche la mia presenza, trattandosi di un eventuale intervento chirurgico da effettuarsi a cura mia e di ### stesso, cioè al quale avrei dovuto partecipare anch'io, o come aiuto di ### ovvero addirittura come primo operatore. ### tale incontro, che avvenne senz'altro di pomeriggio, in ### ricordo che al paziente noi prospettammo un eventuale intervento di lifting bilaterale escludendo categoricamente il lifting monolaterale. 
Inoltre, ricordo che precisammo al paziente che l'intervento sarebbe stato piuttosto complesso ed anche i tempi di guarigione alquanto lunghi (circa venti giorni) con possibilità di edemi, ematomi e gonfiori al volto. Ricordo, ancora, che prima che il paziente arrivasse dissi a ### di sparargli una cifra pari ad almeno il triplo di quella che normalmente si richiede in un caso del genere, proprio perché eravamo d'accordo nel fare di tutto per dissuadere questa persona dal sottoporsi a tale intervento … La richiesta economica lasciò il paziente interdetto … Da quel momento non ho più visto il ### né ho avuto notizie di lui da Pasquale”). 
Né può ritenersi provato il fatto storico per presunzioni, atteso che appare altamente improbabile che: -. l'attore, a fronte di un così grave danno ricevuto a seguito dell'asserito filler del marzo 2010, abbia continuato a recarsi presso lo studio del ### eseguendo addirittura, quindici mesi dopo, un nuovo trattamento dello stesso tipo del primo che gli aveva asseritamente cagionato i lamentati danni; -. pur dopo l'invalidante intervento di filler, effettuato a dire dell'attore il ###, il ### resosi conto dei danni riportati e dopo mesi di invalidante gonfiore al volto, sarebbe tornato varie volte, nei mesi successivi, presso lo studio del ### senza mai chiedere documentazione sanitaria e documentazione fiscale relative agli interventi eseguiti. 
Per le esposte ragioni, la domanda, ritenuta infondata, va rigettata.  5). Al rigetto della domanda dell'attore consegue declaratoria di assorbimento delle domande di garanzia impropria proposte dal convenuto nei confronti delle terze chiamate in causa.  6). Va rigettata la domanda del convenuto di risarcimento danni ex art.  96 c.p.c., non essendo emersa la consapevolezza, da parte dell'attore, dell'infondatezza delle sue pretese.  7). Le spese di lite, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al DM 55/2014, valore della causa indeterminabile, complessità bassa, a ragione delle questioni affrontate, valori medi.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunziando: -. Rigetta le domande proposte da ### -. Dichiara assorbite le domande proposte da ### nei confronti delle terze chiamate indicate in epigrafe; -. ### al pagamento in favore di ### delle spese processuali, liquidate in euro 545,00 per spese ed euro 7.616,00 per competenze, oltre ### CPA e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. ### anticipatario; -. ### al pagamento in favore di ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., e ### s.p.a, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese processuali, liquidate, per ciascuna, in euro 7.616,00 per competenze, oltre ### CPA e spese generali come per legge. 
Napoli, 21/05/2024 .   

IL GIUDICE
dott.ssa ###


causa n. 10850/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Calise Nicoletta, Giannoni Valeria

M
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Tribunale di Bari, Sentenza n. 3180/2024 del 04-07-2024

... solchi. Questo quadro è tipico dell'infiltrazione dell'acido ialuronico in sede sottocutanea”. Pertanto, chiarito che “la paziente aveva già mostrato di avere un deficit linfatico in quell'area (come descritto più volte dallo stesso dott. ###”, concludeva affermando che ### errava nell'individuazione del piano di infiltrazione di acido ialuronico. Difatti, ove fosse stato iniettato a livello sottomuscolare, in quantitativi corretti, non avrebbe avuto un effetto di stasi della componente linfatica. Affermava il ctu “in conclusione, possiamo affermare che l'infiltrazione di una minima quantità di acido ialuronico a livello dei solchi naso-giugali della paziente in un piano non corretto (sottocutaneo invece che sovraperiosteo) abbia determinato un peggioramento del quadro clinico della paziente che presentava già prima dell'infiltrazione del dott. ### iperpigmentazioni, xantelasmi, edema da stasi linfatica, ptosi palpebrale, perdita di elasticità cutanea e linee di espressione profonde. Il danno causato dal trattamento può valutarsi in 1-2 punti percentuali secondo le ### guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico (Giuffrè̀ editore, (leggi tutto)...

testo integrale

### del Tribunale di Bari, in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 18238/2017 avente ad oggetto “responsabilità professionale” pendente TRA ### rappresentata e difesa dall'avv. ##### rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### CONVENUTO
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato in data #### conveniva in giudizio ### per sentirlo condannare al risarcimento di tutti danni subiti (patrimoniali e non) a seguito dell'intervento di applicazione di filler al volto, eseguito in data ###, nonché alla restituzione della somma di euro 1.000,00 versata per compenso professionale per l'attività svolta. 
In particolare, esponeva l'attrice che nel mese di maggio (rectius aprile) 2013 si sottoponeva presso lo studio medico del dott. ### all'esecuzione di un trattamento di infiltrazioni con acido ialuronico-filler plus nella regione zigomatica e ai solchi iugali. 
Senonché, a distanza di pochi giorni, sul suo volto si manifestavano gonfiori visibili nella zona delle palpebre inferiori e si riscontrava una fuoriuscita di secrezioni in corrispondenza degli occhi e del naso. 
Informato il dott. ### questi tranquillizzava l'attrice riferendole che l'edema si sarebbe riassorbito con il trascorrere di qualche settimana. 
Il giorno 23.9.2013, persistendo l'edema, si recava presso lo studio del convenuto ove veniva sottoposta al trattamento “### medica”, rivelatosi inefficace. 
Sul viso, al contrario, comparivano alcune macchie scure visibili e noduli. 
Nel mese di gennaio 2014, rimasta immutata la situazione, il dott. ### sottoponeva l'attrice a sedute di radiofrequenza, senza alcun esito positivo. 
Sottopostasi a visita medica con il dott. ### e con il chirurgo plastico ### a seguito di indagini strumentali, veniva rilevata “una estesa imbibizione edematosa con estensione dell'ipoderma lungo il decorso del muscolo orbicolare ed a livello zigomatico… presenza di filler in sede nasogeniena, zigomatica … con maggiore compromissione di imbibizione edematosa lungo tutto il filler, maggiormente rappresentato a sinistra … ben evidente la distribuzione di tutti i filler nell'ipoderma sottocutaneo in sede zigomatica e nasogeniena”. 
Pertanto, lamentando la responsabilità professionale di ### concludeva come in epigrafe indicato. 
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il ###, si costituiva in giudizio il dott. ### che instava per il rigetto della domanda, eccependo in via preliminare di accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo ai sensi degli artt. 163 n. 3 e 4 e 164 c.p.c., deducendo nel merito di aver ampiamente informato la paziente sulla natura del trattamento la quale optava per l'applicazione di filler riassorbibile ed evidenziando che la stessa ### già in precedenti occasioni (19.4.2010, 20.6.2011 e 15.10.2012) si era sottoposta presso il suo studio a sedute di infiltrazioni con trattamenti riabilitativi di drenaggio, laserterapia a bassa potenza, radiofrequenza a bassa intensità, rimanendone soddisfatta. 
Il convenuto contestava inoltre ### la data indicata dall'attrice quale data di trattamento (le infiltrazioni venivano eseguite in data ### e non in data ### come, invece, indicato in citazione), ### la circostanza che interessassero anche i solchi iugali e ### l'erronea indicazione del tipo di filler utilizzato per le infiltrazioni (nell'occasione il filler non era il filler ### plus ma quello dell'###. 
Evidenziava poi che le infiltrazioni da lui praticate sulla ### avevano sempre riguardato la regione zigomatica, la regione zigomo malare e la regione sei solchi genieni e labbra. 
Concludeva, pertanto, domandando “in via preliminare ### accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo, ### accertare la nullità delle domande perché finalizzate unicamente a rappresentare una realtà artefatta al solo scopo di ottenere un manifesto lucro; pertanto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. si richiede, avendo agito con malafede o colpa grave, l'accertamento della responsabilità aggravata condannando l'attrice alle spese e al risarcimento dei danni; in via principale e nel merito ### respingere integralmente tutte le domande spiegate nei confronti del dott. ### perché infondate e non provata; in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attrici, contenere la misura del risarcimento in relazione al pregiudizio effettivamente subito valutando il grado di colpa dell'attrice attribuibile per tutti i comportamenti tenuti e per le interruzioni delle terapie riabilitative prescritte dal convenuto”. 
La causa istruita con prova orale e c.t.u. medico legale, all'udienza del 3.4.2024, era assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
Preliminarmente, considerata la pluralità delle argomentazioni sollevate, deve condividersi l'orientamento elaborato dalla Suprema Corte in relazione all'ordine con il quale è consentito al giudice l'esame della questione ritenuta di più agevole soluzione. 
Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione ha recentemente avuto modo di ribadire che “il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). 
Ebbene, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" -desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. Civ., U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014). 
Tanto premesso in ordine alle eccezioni preliminari sollevate dal convenuto, nel merito, dalla prospettazione di cui all'atto di citazione si rileva che il presente giudizio ha ad oggetto un'azione di responsabilità contrattuale, deducendo l'attrice un inadempimento della prestazione richiesta al medico, dott. ### lamentando la non corretta esecuzione di tale trattamento estetico, sotto il duplice profilo ### dell'utilizzo di filler inidoneo nonché ### della errata esecuzione delle infiltrazioni (a livello sottocutaneo e non sovraperiosteo), cui non solo sarebbe conseguito il mancato raggiungimento del risultato, ma, anzi, sarebbe derivato il peggioramento delle condizioni estetiche e di salute. 
Dunque, deve ricondursi la fattispecie oggetto del presente giudizio ad un'azione di responsabilità contrattuale per inadempimento del contratto di opera professionale. 
Difatti, anche alla luce della più recente giurisprudenza, tale forma di responsabilità, seppur dotata di profili di peculiarità sotto il profilo della specialità delle prestazioni oggetto del contratto d'opera, non si discosta dalle altre ipotesi di responsabilità contrattuale per colpa medica. 
Orbene, a un orientamento tradizionale che, in caso di chirurgia estetica, rivolta, cioè, a un miglioramento della paziente, riteneva che il risultato dovesse essere garantito, così introducendosi il concetto di obbligazione di risultato (diversamente da quello che avveniva nella chirurgia funzionale, dove il medico poneva in essere una prestazione di mezzi, impegnandosi ad adempiere la propria prestazione, con diligenza, perizia, prudenza, in conformità con l'ars medica, ma non potendo in alcun modo garantire il risultato che può ritenersi solo sperato), si è andata ad affermare una tesi più recente che si fonda su un ripensamento della distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato. 
Ciò in quanto si ritiene che questa impostazione sia priva di argomenti sostanziali su cui fondarsi, il tutto partendo dalla circostanza che la diligenza richiesta al medico deve essere qualificata, ex art. 1176 c.c., comma 2, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, volti all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi, essendosi in presenza di un dedotto inadempimento contrattuale. 
Ora, nell'adempimento dell'obbligazione professionale, si tratti di professionista o di imprenditore, va sempre osservata la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, (che costituisce aspetto del concetto unitario di cui all'art. 1174 c.c.: cfr. Cass., 10297/04; Cass., 589/99), quale modello di condotta che si estrinseca nell'adeguato "sforzo tecnico". 
Tale "sforzo" viene indicato come "diligenza qualificata" che non è quella ordinaria del "buon padre di famiglia" bensì quella "ordinaria del buon professionista (Cass. 31 maggio 2006 n. 12995) e cioè la diligenza normalmente adeguata in ragione del tipo di attività e alle relative modalità di esecuzione". 
La condotta del medico deve, quindi, essere improntata sia alla generica diligenza che si richiede nell'adempimento di qualsivoglia obbligazione (art. 1176 c.c., comma 1) sia alla diligenza specifica richiesta dalla natura della prestazione professionale (art. 1176 c.c., comma 2), avuto riguardo alla particolarità della situazione concreta nella quale l'operatore sanitario è intervenuto (in tal senso civ. n. 8845/95, n. 3492/02 e 14488/04, n. 12995/06) Il richiamo alla diligenza "qualificata" in questi termini ha la funzione di ricondurre la responsabilità alla violazione di obblighi specifici derivanti da regole disciplinari precise.  ### di regole tecniche all'esecuzione dell'obbligo determina il passaggio da un criterio di valutazione dell'adempimento soggettivo a un criterio oggettivo e generale. 
Sicché la diligenza assume un duplice significato di parametro di imputazione del mancato adempimento e di criterio di determinazione del contenuto dell'obbligazione. Nella diligenza, quindi, viene ricompresa inevitabilmente anche la perizia da intendersi come conoscenza ed attuazione delle regole tecniche proprie di una determinata professione. 
Nello svolgimento della prestazione il professionista "deve impegnare la perizia e i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale della sua categoria, tale standard valendo a determinare, in conformità alla regola generale, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguato per conseguirlo, nonché il relativo grado di responsabilità". 
A tutto ciò consegue, secondo la Suprema Corte, che la distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato non ha alcuna incidenza sul regime di responsabilità del sanitario in quanto comunque "nella cosiddetta obbligazione di mezzi lo sforzo diligente del debitore è in ogni caso rivolto al perseguimento del risultato dovuto". 
Del resto "nelle ipotesi tipicamente indicate come obbligazioni di risultato (es. l'obbligazione del depositario) non è comunque garantito il risultato, giacché l'impegno del debitore è pur sempre obbligatorio, e non si sostanzia invero in un'assicurazione. Tant'è che il medesimo non risponde dell'inadempimento dovuto a impedimento sopravvenuto non prevedibile né superabile con il normale sforzo diligente adeguato al tipo di prestazione" (cfr. Cass. n. 8826/2007). 
Permane, tuttavia, ad oggi, secondo la più recente giurisprudenza, una differenza tra la prestazione del medico chirurgo negli interventi cd. necessari e quella del chirurgo estetico che concerne propriamente il consenso informato in ipotesi di risultati pregiudizievoli, pur nella correttezza dell'intervento. 
Invero (si veda sul punto Cass. Civ. n. 12830/14), quando ad un intervento di chirurgia estetica consegua un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o ad attenuare, all'accertamento che di tale possibile esito il paziente non era stato compiutamente e scrupolosamente informato consegue ordinariamente la responsabilità del medico per il danno derivatone, quand'anche l'intervento sia stato correttamente eseguito. 
La particolarità del risultato perseguito dal paziente e la sua normale non declinabilità in termini di tutela della salute consentono infatti di presumere che il consenso non sarebbe stato prestato se l'informazione fosse stata offerta e rendono pertanto superfluo l'accertamento, invece necessario quando l'intervento sia volto alla tutela della salute e la stessa risulti pregiudicata da un intervento pur necessario e correttamente eseguito, sulle determinazioni cui il paziente sarebbe addivenuto se dei possibili rischi fosse stato informato. 
Orbene, facendo applicazione dei principi sopra enunciati al caso di specie, all'esito della compiuta istruttoria e valutando le risultanze di cui alla consulenza tecnica in atti, che si condividono in quanto immuni da vizi logici, la domanda proposta da parte attrice va accolta, non avendo parte convenuta provato di aver diligentemente adempiuto la prestazione, essendo anzi emerso nel corso del processo che i danni per come lamentati da ### siano, più probabilmente che non, conseguenza di una non corretta esecuzione dell'intervento. 
In particolare, esaminando le risultanze istruttorie, la vicenda in punto di fatto va ricostruita come segue. 
Nel mese di dicembre 2009, la ### si sottoponeva a trattamenti di natura estetica volti al ringiovanimento del volto presso lo studio del dott. ### A seguito dell'esame obiettivo eseguito dal professionista, emerse subito che la paziente fosse affetta da “grave ptosi dei tessuti del volto. Senescenza, rughe, macchie diffuse. Deficit flusso linfatico dell'area periorbitaria” (cfr. pag. 15 ctu agli atti). 
Pertanto, fu sottoposta a infiltrazioni di filler a base di acido ialuronico mediante l'utilizzo di due fiale ### plus per correzione di zigomi e solchi nasogenieni. 
Tali infiltrazioni furono ripetute ad aprile 2010, maggio 2012 e infine ad aprile 2013. Nello stesso lasso di tempo la paziente effettuava, sempre presso lo studio del Dott. ### riabilitazione globale dei tessuti del volto mediante l'apparecchiatura ### medica. 
A seguito dell'infiltrazione effettuata in data ### la Dott.ssa ### lamentava rigonfiamento asimmetrico del viso in particolare nella zona delle palpebre inferiori e la presenza di secrezioni da occhi e naso maleodoranti. 
Di tanto informava il Dott. ### il quale la tranquillizzava in merito alla presenza dell'edema e la sottoponeva, nei mesi successivi, ad ulteriori trattamenti riabilitativi. 
In data ### la Dott.ssa ### si sottoponeva ad ulteriori accertamenti mediante l'effettuazione di una RM encefalo e massiccio facciale che evidenziava una “estesa imbibizione edematosa dell'ipoderma sottocutaneo ipointenso in ### ed ipertenso in ###, […] con estensione all'ipoderma lungo il decorso del muscolo orbicolare ed a livello zigomatico. Il reperto è prevalente per il lato sinistro. Non si osservano immagini di filler in sede periorbitaria. Presenza di filler in sede nasogeniena, zigomatica con ipointensità nelle sequenze ### pesate ed iperintensità nelle sequenze ### pesate con maggiore compromissione di imbibizione edematosa lungo tutto il filler, maggiormente rappresentato a sinistra in sede zigomatica. Nelle sequenze assiali, ben evidente la distribuzione di tutti i filler nell'ipoderma sottocutaneo in sede zigomatica e nasogeniena. A livello della regione periorbitale si osserva perdita del piano di clivaggio con il derma.” A seguito di detta indagine, a marzo 2016, il Dott. ### proponeva trattamenti estetici mediante diatermia capacitativa, fornendo l'apparecchio in comodato d'uso alla dott.ssa ### Ora, così ricostruita la vicenda, occorre chiarire se via sia stato o meno inadempimento - ovvero inesatto adempimento - da parte di ### nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. 
Sul punto, il consulente d'ufficio nominato, esaustivamente rispondendo ai quesiti posti dall'intestato Tribunale, chiariva che ### utilizzava, nei trattamenti eseguiti sulla ### un filler dermico riassorbibile, costituito da acido ialuronico cross-linkato, indicato per iniezioni da effettuarsi nel derma medio o profondo, per correggere rughe e pieghe del viso (da moderate a profonde) e per aumentare il volume delle labbra. 
Sicché, quanto alla scelta del filler da adoperare per le infiltrazioni, il ctu, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, la riteneva corretta nonché “coerente” con le tecniche dell'epoca in cui si verificavano i fatti di causa. 
Tuttavia, dopo aver proceduto alla valutazione delle condizioni della paziente in sede di visita medicolegale, il ctu apprezzava una “buona qualità dei tessuti trattati dal dott. ### ad eccezione dell'area periorbitaria”. 
Egli riteneva che “il trattamento eseguito a livello dei solchi naso-giugali non sembra effettuato in maniera corretta per la presenza di edema persistente e soffice a livello dei solchi. Questo quadro è tipico dell'infiltrazione dell'acido ialuronico in sede sottocutanea”. 
Pertanto, chiarito che “la paziente aveva già mostrato di avere un deficit linfatico in quell'area (come descritto più volte dallo stesso dott. ###”, concludeva affermando che ### errava nell'individuazione del piano di infiltrazione di acido ialuronico. 
Difatti, ove fosse stato iniettato a livello sottomuscolare, in quantitativi corretti, non avrebbe avuto un effetto di stasi della componente linfatica. 
Affermava il ctu “in conclusione, possiamo affermare che l'infiltrazione di una minima quantità di acido ialuronico a livello dei solchi naso-giugali della paziente in un piano non corretto (sottocutaneo invece che sovraperiosteo) abbia determinato un peggioramento del quadro clinico della paziente che presentava già prima dell'infiltrazione del dott. ### iperpigmentazioni, xantelasmi, edema da stasi linfatica, ptosi palpebrale, perdita di elasticità cutanea e linee di espressione profonde. Il danno causato dal trattamento può valutarsi in 1-2 punti percentuali secondo le ### guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico (Giuffrè̀ editore, 2016). In considerazione del quadro clinico lamentato dalla paziente, dalle risultanze dell'esame obiettivo e delle caratteristiche, preesistenti al trattamento della regione perioculare, indipendenti dagli effetti del trattamento del dott. ### e degli effetti dei trattamenti per cui è causa possiamo affermare che non si può parlare di inabilità temporanea assoluta e relativa”. 
Dunque, in ragione delle considerazioni tecniche appena svolte, non può che concludersi per la sussistenza di un inesatto adempimento dell'obbligazione professionale da parte di ### Quanto alle voci di danno, deve ora procedersi alla quantificazione in termini monetari delle lesioni subite e delle conseguenze pregiudizievoli lamentate dall'attrice. 
Sul punto, deve ribadirsi che, a seguito delle pronunce n. 8827 e 8828 del 31.5.03 della Corte di Cassazione e n. 233/03 della Corte costituzionale, poi ulteriormente integrate dalle sentenze gemelle del 2008, si è passati da un sistema risarcitorio tripolare, incentrato sulle figure del danno biologico (risarcibile ex artt. 2043 cc. e 32 Cost), del danno morale c.d. soggettivo (risarcibile exartt. 2059 c.c. ed art. 185 c.p.) e del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c.), ad un sistema di tipo bipolare che, in modo del tutto condivisibile e maggiormente aderente all'effettiva natura dei pregiudizi da risarcire, individua unicamente le due categorie del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, riportando a uno ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona (id est il danno morale c.d. soggettivo, danno biologico, danno conseguente alla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona). 
In particolare, nel caso di danno non patrimoniale, questo deve essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti (quali la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero) ai quali va riconosciuta la tutela minima, che è quella risarcitoria; ne consegue che non può formare oggetto di tutela una generica categoria di "danno esistenziale" nella quale far confluire fattispecie non previste dalla norma e non ricavabili dell'interpretazione costituzionale delle norme citate. 
Pertanto, qualora, in relazione ad una lesione del bene alla salute, sia stato liquidato il "danno biologico", che include ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacità di produrre reddito, ivi compresi il danno estetico e il danno alla vita di relazione, non v'è luogo per una duplicazione liquidatoria della stessa voce di danno, sotto la categoria generica del "danno esistenziale" o danno morale. 
Il danno non patrimoniale è unico nella sua accezione, impregiudicata la possibilità ed il dovere del giudicante, in presenza di allegazioni di fatti che connotano tale danno (e della prova degli stessi, anche attraverso il ricorso alle presunzioni), di procedere ad una sua personalizzazione (in tal senso ### 26972/08). 
Ciò detto, per quanto attiene il cd. danno non patrimoniale, all'esito della consulenza, l'ausiliario ha accertato che, a causa del trattamento, si è sviluppato un peggioramento permanente del quadro clinico della paziente che ha valutato in 1-2 punti percentuali. 
Si tratta, allora, di quantificare i danni, facendo applicazione delle cc.dd. tabelle di ### (aggiornate da ultimo al 2024), prevedendosi in esse il punto cd. dinamico, fondate sul concetto di danno non patrimoniale, già considerato quale danno alla salute e danno morale (utilizzando tali termini in chiave descrittiva). 
Ne segue che il danno subito da ### va liquidato, a tale titolo e, quindi, per i postumi permanenti residuati all'esito della sua guarigione, nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di euro 1823,00, tenuto conto dell'età all'epoca del sinistro (67 anni) e dei postumi accertati pari al 1 - 2%, ovvero della media tra questi due valori. 
Come detto, essendo state applicate le ### di ### che, già, tengono del risarcimento del cd.  danno non patrimoniale (comprensivo anche del danno inteso nel suo aspetto dinamico), in considerazione della circostanza che non vi sono state prove idonee di un'incidenza particolare nella vita quotidiana, rispetto a quelle che si presumono e che già sono ricomprese nella definizione di punto dinamico, ritiene questo giudice di non dover procedere ad un'ulteriore personalizzazione dei criteri di liquidazione. 
Va altresì accolta la domanda di ripetizione di quanto prestato in esecuzione del contratto nella misura di euro 1.000,00 In conclusione, il dott. ### va condannato al pagamento in favore di ### della somma di euro 2823,00. 
Essendo stata espressa tale somma in valori già attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle ### (v.  17/2/1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. 
È stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore; tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in danaro. 
Se quindi il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio. 
Sulla base di tali considerazioni, il convenuto dovrà corrispondere a parte attrice gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato alla data del sinistro (8.4.2013) e via via rivalutato fino al momento della pubblicazione della presente decisione. 
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, su tali somme totali sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale. 
Non resta che disciplinare le spese di lite che vanno poste a carico di parte convenuta, nella misura liquidata in dispositivo, per il principio della soccombenza. 
Si precisa che, ai fini della liquidazione degli onorari dovuti all'avvocato per la difesa del proprio cliente, l'individuazione dello scaglione applicabile deve avvenire in base al criterio dell'effettivo valore della controversia, desumibile dal decisum (cfr. Cassazione civile sez. II, 05/01/2011, n.226). 
Le spese di consulenza (come liquidate) vanno poste a definitivo carico del convenuto.  P.Q.M.  Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice dott. ### definitivamente pronunciando: 1) Accoglie la domanda per quanto in motivazione e, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale del convenuto per l'effetto condanna ### al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 2823,00 e interessi al tasso legale, su detta somma, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, oltre interessi legali secondo gli indici I.S.T.A.T. sull'anzidetta somma, devalutata alla data dell'8.4.2013 e via via rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente pronuncia; 2) ### alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano in € 2.551,00 per compensi professionali ed € 545,00 a titolo di borsuali, oltre ogni accessorio di legge (### Cap e rimborso forfetario); 3) le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno definitivamente poste a carico del convenuto per come liquidate in corso di causa. 
Bari, lì 25 giugno 2024 ### 

causa n. 18238/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Manca Giovanna

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 3721/2025 del 14-04-2025

... quello più adeguato ed anche le tipologie filler (acido ialuronico + idrossiepatite di calcio) quell[e] più adoperate in ambito di medicina estetica”; “dopo il trattamento estetico … la … ### ha riportato una complicanza prevista dalla letteratura scientifica nazionale ed internazionale, ossia granulomi sterili (cfr. tampone negativo)”, “eziologicamente correlabili al trattamento estetico del 2016”. ### ha evidenziato, inoltre, che l'attrice, “al raccordo anamnestico peritale, ha riferito che il dott. ### ha effettuato iniezione di ialuronidasi ed ha visitato la pz fino al 27-1- 2017 allorquando la stessa decideva di affidarsi alle cure di altri sanitari i quali direttamente hanno optato per eseguire l'intervento chirurgico. Si ritiene, quindi, che fino a quan[d]o è stata data la possibilità al dott. ### di rimediare alla complicanza intercorsa, egli ha prontamente riconosciuto la problematica ed ha utilizzato la terapia con ialuronidasi (come riferito dalla ### e poi terapia cortisonica come da prescrizione allegata”. La consulente nominata Dott.ssa Capone ha, dunque, concluso che “gli esiti morfologici di natura estetica riscontrati alla visita medica a carico (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. ### R.G. dell'anno 2019, avente ad oggetto responsabilità professionale, TRA ### rappresentata e difesa dall'avv. ### domiciliat ###Napoli, alla via P. Colletta 12; -#### rappresentato e difeso dall'avv. ### e dall'avv.  ### domiciliat ###Napoli, alla piazza ### 22; -###' ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### e dall'avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in ### alla ### 12; -Terza chiamata
Conclusioni: per l'attore: “insiste per: 1) ### collegiale con nomina di ### in #### e ### in ### da individuarsi fuori dal ### 2) Ammissione della prova per testi sulle circostanze dedotte nelle memorie ex art. 183 c.p.c”; chiede che il Tribunale “dichiari la responsabilità contrattuale del convenuto per violazione del consenso informato e inadempimento nell'esecuzione dei trattamenti e lo condanni per l'effetto al risarcimento dei danni quantificati in € 26.000,00 o nella maggior/minor somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e della fase ex art.  696 bis c.p.c”; per il convenuto: come da “conclusioni rassegnate in corso di causa, ivi comprese quelle di cui alla propria comparsa di risposta, … vinte le spese”; per la terza chiamata: “1 - in via principale, rigettare l'azione risarcitoria della … ### nei confronti del … ### in quanto infondata in fatto ed in diritto”, “2 - In via principale alternativa, rigettare la domanda di garanzia del … ### per la prescrizione ex art. 2952, 2° e 3° comma, c.c. del diritto di garanzia assicurativa dello stesso … Martusciello”; “3 - In via principale ancora alternativa, rigettare la domanda di garanzia del … ### per la non operatività della ### ai sensi degli artt. 17 e 18, 2° comma, lett. j), delle condizioni generali”, “4 - In via meramente subordinata, per la estrema ipotesi di ritenuta accoglibilità sia dell'### che della ### di ### 4a - per un verso, determinati e liquidati i danni direttamente ed immediatamente riconducibili alla condotta illecita del … ### condannare lo stesso … ### a pagare alla … ### le somme di danaro così determinate e liquidate; 4b - per altro verso, accertare ess[a] ### tenuta ad indennizzare il … ### nei seguenti limiti: 4b1 - con esclusione del risarcimento per la mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'### 4b2 - per la sola quota di responsabilità direttamente imputabile all'### con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale; 4b3 - con esclusione del 10% dell'importo di ogni sinistro di natura estetica e fisionomica, con il massimo assoluto di € 30.000,00, e fino a concorrenza del massimale, unico per sinistro e per anno assicurativo, di € 500.000,00. Con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre a rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge; condanna da porsi a carico: - d[i] … ### in caso di accoglimento delle conclusioni di cui al precedente punto 1; - d[i] … ### in caso di accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti 2 e 3”. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.- La presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi dell'art. 132 comma 2 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi dell'art. 58 comma 2 di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi introdotti successivamente alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), così come quello in esame. 
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dall'art. 132 comma 2 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).  2.- La fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale trae origine dai trattamenti estetici ai quali la ricorrente il 7 e il 23 dicembre del 2016 “era stata sottoposta … presso lo studio del dr.  ### Martusciello”, consistenti nell'inoculazione di filler in varie sedi del volto”, “in assenza di valido consenso informato”, in seguito ai quali, a distanza di “circa due settimane” si era manifestata “una violenta reazione infiammatoria al volto” che l'aveva costretta ad un “prolungato trattamento farmacologico con antibiotici ed antinfiammatori” e, in seguito a recidive a partire dal gennaio del 2017, ad un intervento chirurgico, il ###, “per exeresi del filler inoculato al volto”.  ### ha dedotto la sussistenza di responsabilità del convenuto in quanto “non era dato conoscere la natura del filler inoculatole” e non aveva “ricevuto alcuna informazione sia rispetto al tipo di trattamento che con riguardo ad eventuali complicanze”, né aveva “sottoscritto un consapevole consenso informato rispetto all'atto chirurgico cui era stata sottoposta, né di aver ricevuto informazioni con altre modalità, poiché, in tal caso, non avrebbe accettato i rischi connessi alle conseguenze poi verificatesi, consistenti” in un “pregiudizio estetico di grado lieve per apprezzabile accentuazione del profilo dell'emilato sinistro del volto, rispetto al controlato, in corrispondenza della regione zigomatica e nasogeniena” e in una “sindrome nevrotica reattiva equiparabile (…) ad un disturbo posttraumatico da stress”.  3.- È infondata l'istanza della ### di rinnovazione della consulenza medica eseguita nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., con nomina di un collegio peritale, atteso che i fatti per cui è causa risalgono a periodo anteriore alla disciplina di cui alla c.d. ### che prevede l'obbligatorietà della nomina di un collegio peritale in sede di CTU per responsabilità medica. 
Nella relazione di CTU espletata nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c. e depositata il ### ai cui condivisibili rilievi questo giudice integralmente si riporta (inclusi quelli formulati, nelle pagg. 23 e ss., con riguardo alle osservazioni di parte attrice, cfr., al riguardo, Cass. civ., VI, 27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante”), la vicenda clinica dell'attrice è così descritta: la “### nel dicembre dell'anno 2016 in data ### e 23- 12-2016 veniva sottoposta a consulenza estetica ed ai trattamenti estetici mediante inoculazione di filler in regione zigomatica, naso-geniena, labbra e perioculare da parte del dott. ### presso lo studio sito in Napoli alla via ### n. 23”; l'attrice “a distanza di circa 15 giorni dall'ultimo trattamento estetico manifestò una reazione infiammatoria che costrinse la … ### a rivolgersi alle cure del dott. ### il quale, come riferito in anamnesi dalla stessa ### iniettava ialuronidasi e consigliava di assumere cortisonici come risulta dalla prescrizione, allegata in atti in data ###. Nel mese di febbraio si rivolgeva ad altro specialista … che consigliava di proseguire terapia antibiotica ed anti-infiammatoria ed obiettivava tumefazioni rotondeggianti, della grandezza tra 1 e 2,5 cm, al volto. ### ecografico del febbraio 2017 confermava presenza di pseudonodularità a struttura non perfettamente omogenea da esiti di infezione di filler. Nel mese di marzo 2017 si ricoverava presso la ### ed era sottoposta ad evacuazione di materiale denso in corrispondenza del canto esterno occhio sinistro, della regione zigomatica periorbitale e temporale sinistra, alla piega nasogeniena sinistra ed alla palpebra inferiore. ### colturale sul materiale asportato dava esito negativo. Veniva dimessa con proseguo di terapia antibiotica ed infiammatoria”.  ### ha specificato che “i trattamenti di ### sono diventati di routine, con risultati soddisfacenti nella stragrande maggioranza dei casi” e però “nessun trattamento cosmetico è infallibile, quindi una componente di rischio del trattamento è inevitabile”, proseguendo che “nel caso in trattazione è evidente che, in base alla richiesta della paziente di correggere gli inestetismi tipici dell'invecchiamento cutaneo, come le rughe, il trattamento eseguito dal dott.  ### risultava quello più adeguato ed anche le tipologie filler (acido ialuronico + idrossiepatite di calcio) quell[e] più adoperate in ambito di medicina estetica”; “dopo il trattamento estetico … la … ### ha riportato una complicanza prevista dalla letteratura scientifica nazionale ed internazionale, ossia granulomi sterili (cfr. tampone negativo)”, “eziologicamente correlabili al trattamento estetico del 2016”. ### ha evidenziato, inoltre, che l'attrice, “al raccordo anamnestico peritale, ha riferito che il dott.  ### ha effettuato iniezione di ialuronidasi ed ha visitato la pz fino al 27-1- 2017 allorquando la stessa decideva di affidarsi alle cure di altri sanitari i quali direttamente hanno optato per eseguire l'intervento chirurgico. Si ritiene, quindi, che fino a quan[d]o è stata data la possibilità al dott. ### di rimediare alla complicanza intercorsa, egli ha prontamente riconosciuto la problematica ed ha utilizzato la terapia con ialuronidasi (come riferito dalla ### e poi terapia cortisonica come da prescrizione allegata”. 
La consulente nominata Dott.ssa Capone ha, dunque, concluso che “gli esiti morfologici di natura estetica riscontrati alla visita medica a carico della … ### non possono essere addebitabili ad una errata condotta medica del dott. ### ma all'instaurarsi di una complicanza prevedibile ma non prevenibile e quindi non riconducibile a difetti di tecnica chirurgica, sicché la sua manifestazione non corrisponde in maniera implicita ad un errore tecnico. Tra l'altro la … ### si è rivolta nell'immediato post trattamento alle cure del dott. ### fino al 27-1-2017. In tale lasso di tempo risulta che lo stesso abbia attivato tutte le misure terapeutiche possibili al fine di risolvere la complicanza incorsa, seppur trattasi di un tempo d'azione piuttosto ridotto (solo un mese). Successivamente sono intervenuti altri sanitari e la paziente si è anche sottoposta anche ad intervento di evacuazione di filler nel marzo 2017 presso la ### ove il chirurgo, all'epoca dei fatti, ha eseguito evacuazione di materiale denso solo all'emilato sinistro del volto ove erano apprezzabili le pseudo-nodulazioni; allo stato attuale, invero, risulta la persistenza di una sola nodulazione sub-centrimetrica in regione sovra-zigomatica ### che quindi non è correlabile con l'operato del dott. ### Allo stato la … ### presenta i seguenti esiti morfologici di natura esclusivamente estetica e non disfunzionale: lieve accentuazione del profilo all'emilato sinistro specie allo zigomo ed al solco naso-genieno rispetto al controlato con minima asimmetria facciale rilevabile a distanza interlocutoria. Si apprezza alla palpazione una nodulazione subcentimetrica in zona sovra zigomatica destra visibile all'osservazione determinanti un pregiudizio estetico di lieve entità. È quindi palese che la nodularità evidenziabile in zona zigomatica destra non può essere messa in rapporto causale con l'operato del dott. ### del 2016 in quanto l'esame ecografico del posttrattamento e la descrizione dell'intervento del marzo 2017 rilevava la presenza di nodularità solo all'emilato sinistro del volto”.  4.- Alla stregua delle chiare ed esaustive risultanze della CTU deve, pertanto, escludersi la sussistenza sia del nesso di causalità tra l'operato del medico e i successivi esiti lesivi lamentati dall'attrice, che dei profili di colpa suscettibili di essere ascritti a carico del primo, cosicchè alcuna responsabilità può essere addebitata al convenuto.  5.- Quanto al lamentato inadempimento riguardo l'acquisizione da parte del ### di un valido consenso informato della paziente alla prestazione sanitaria, giova rilevare che il diritto al consenso informato in ambito sanitario è ora sancito dall'art. 1 L. 219/2017: “1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della ### e degli articoli 1, 2 e 3 della ### dei diritti fondamentali dell'### europea […] stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge…3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”. 
Già prima della novella legislativa del 2017 il diritto in esame, inteso quale “espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico”, era stato riconosciuto da C. Cost. sent. n. 438/2008 e da numerose sentenze di legittimità, in forza dei principi posti dagli artt. 2, 13 e 32 Cost. e da diverse norme internazionali (art. 8 CEDU, art.  24 Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a ### il ###, ratificata con L.  27.05.1991 n. 176; art. 5 Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata ad ### il ###, ratificata con L. 28.03.2001 n. 145; art. 3 ### dei diritti fondamentali dell'UE, proclamata a ### il ###) e nazionali (art. 3 L. 21.10.2005 n. 219 “Disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”; art. 6 L.  19.02.2004 n. 40 “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”; art. 33 L.  23.12.1978 n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”. 
La recente Cass. 11.11.2019 n. 28985 così ha riassunto gli aspetti principali di questo danno: “La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatoriose correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti); b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio patrimoniale ovvero non patrimoniale (ed in tale ultimo caso, di apprezzabile entità) diverso dalla lesione del diritto alla salute [...]. Pertanto, possono prospettarsi le seguenti situazioni conseguenti ad una omessa od insufficiente informazione. A) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi, nelle medesime condizioni, "hic et nunc". In tal caso, il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale; B) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi. In tal caso, il risarcimento avrà ad oggetto il diritto alla salute e quello all'autodeterminazione del paziente; C) omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute (inteso anche nel senso di un aggravamento delle condizioni preesistenti) a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi. In tal caso il risarcimento sarà liquidato in via equitativa con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione, mentre la lesione della salute -da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguitoandrà valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto; D) omessa informazione in relazione ad un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, cui egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi. In tal caso, nessun risarcimento sarà dovuto; E) omissione/inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, ma che gli ha tuttavia impedito di accedere a più accurati ed attendibili accertamenti [...]: in tal caso, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, alla autodeterminazione sarà risarcibile [...] qualora il paziente alleghi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, salva possibilità di provata contestazione della controparte”. 
Si tratta dunque di un danno-conseguenza; i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali (questi ultimi che superino la soglia di normale tollerabilità) che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione devono essere debitamente allegati e provati dal preteso danneggiato e la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa, derivante esclusivamente dall'omessa informazione (ex multis: Cass. 28985/2019; Cass. 24471/2020). 
Nel caso di specie, il ### ha rilevato la completezza del consenso informato rilasciato dall'attrice: “risulta dagli ### di causa allegato consenso informato al predetto trattamento su carta intestata del dott. ### e firmato in calce dalla … ### in cui risulta informazione in merito alla inoculazione della sostanza riempitiva utilizzata (### juvederm crystalis) e dei rischi e delle complicanze ad esse associate. specifica che trattasi di unico modulo di consenso informato che riporta la seguente dicitura “7/ 23-12-2016”, come a far intendere che tale modulo valesse sia per il trattamento estetico del 7-12-2016 che del 23-12-2016”. Dalla stessa lettura del c.d. consenso informato prodotto dal convenuto all'atto della sua costituzione in giudizio (cfr. doc. allegato alla comparsa di risposta), peraltro, emerge chiaramente quanto rilevato dal CTU e cioè che la ### dichiarò, sottoscrivendo il c.d. consenso informato, di essere stata informata circa il trattamento di inoculazione, con specifica indicazione della zona ove doveva avvenire il trattamento e delle sostanze impiegate, nonché delle eventuali specifiche complicanze e reazioni al trattamento. Contrariamente a quanto ritenuto dall'attrice, il consenso prestato dalla paziente deve ritenersi sufficientemente informato, atteso che le informazioni ivi contenute appaiono del tutto esaurienti e tali da consentire alla paziente di potersi prefigurare esattamente e con chiarezza quello che sarebbe stato l'iter terapeutico e gli eventuali esiti negativi dello stesso.  6.- In conclusione, per le esposte ragioni e in applicazione del c.d. criterio della “ragione più liquida” [atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art.  276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di ### 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. ### dei ### 12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze, 7 ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001)], le domande giudiziali proposte dall'attrice vanno rigettate, con conseguente declaratoria di assorbimento della domanda di garanzia impropria proposta dal convenuto ### nei confronti del terzo chiamato in causa.  7-. Sussistono gravi ragioni per compensare tra l'attrice e la terza chiamata le spese di lite, atteso che la chiamata in causa non è stata effettuata nell'interesse dell'attrice. Le restanti spese di lite, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'attrice. In applicazione del medesimo principio della soccombenza, le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell'attrice.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunziando: -. Rigetta le domande proposte da ### -. Dichiara assorbite le domande proposte da ### nei confronti della terza chiamata indicata in epigrafe; -. ### al pagamento in favore del convenuto ### delle spese processuali, liquidate in euro 237,00 per spese ed in euro 7.414,00 per competenze, oltre ### CPA e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. ### e dell'avv. ### dichiaratisi anticipatari; -. Compensa le spese di lite tra l'attrice e la terza chiamata; -. Pone definitivamente a carico di ### le spese di ### Napoli, 14/04/2025.   

IL GIUDICE
dott.ssa ###


causa n. 34555/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Calise Nicoletta

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 19522/2024 del 23-12-2024

... stata sottoposta al trattamento richiesto a base di acido ialuronico, bensì come si legge dal suddetto atto di consenso informato, alla idrossiapatite di calcio. Poiché il dott. ### ha dichiarato di riconoscere il documento di consenso informato e di volersene avvalere, a parere dell'appellata, ciò vale come una confessione di aver utilizzato il prodotto idrossiapatite. Invero nella mail del 2015, l'appellante non indica il prodotto utilizzato, ma solo la marca. Ed infatti lo stesso CTU ammette a pagg.18-19 della relazione, che il ### produce anche l'idrossiapatite. Per quanto riguarda le etichette, nessuna di queste è stata mai consegnata all'appellata, nonostante ciò sia dovuto come rilevato dallo stesso ### Pertanto, l'avv. ### ritiene che se pure non vi è prova di danni derivanti dal trattamento a base di acido ialuronico, tuttavia non vi è prova certa che non le sia stata iniettata la idrossiapatite. Rileva che la mancanza del consenso informato, riguarda sia il prodotto utilizzato, sia i rischi dell'acido ialuronico. Si riporta alle difese e chiede la condanna dell'appellante per la doppia violazione del consenso informato. ### non accetta il contraddittorio su domande nuove mai (leggi tutto)...

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Nr 41194/2018 R.G.A.C. Sentenza nr.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA In composizione monocratica ### in persona del giudice monocratico, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al nr. 41194 /2018 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da ### (C.F. ###), residente ###, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio, dal ### Avv. ### (C.F. ###), e, con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in ### alla ### della ### n. 20 -### confronti di ### (CF ###), residente in ### alla via ### 52, difesa da sé medesima, e che elegge domicilio presso il suo studio sito anch'esso in ### via ### 52 -Appellata e appellante in via incidentale *** Oggetto: Appello avverso ### n. 929/18 - R.G. n. 18990/16, resa dal giudice di ### di ### in persona della Dott.ssa ### in data ###, depositata in cancelleria il ### e non notificata
Responsabilità professionale. 
Conclusioni: ### da comparse conclusionali.  ***  ###'Avv. ### conveniva in giudizio il dott. ### davanti il Giudice di ### di ### al fine di ottenere l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di quest'ultimo per le lesioni asseritamente sofferte dalla stessa a seguito di un intervento di chirurgia estetica eseguito dal predetto sanitario e, conseguentemente, ottenere il risarcimento del danno “di natura biologica, morale, estetica esistenziale e patrimoniale, alla vita di relazione, da mancato raggiungimento dello scopo estetico e delle conseguenze connesse all'intervento”, quantificato dall'attrice in euro 5.000,00, oltre le spese di causa. 
Instaurato il giudizio, si costituiva il Dott. ### il quale contestava sia l' an, che il quantum debeatur, per le ragioni esposte in comparsa, e, conseguentemente, chiedeva il rigetto di ogni avversa pretesa, poiché nulla, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata; inoltre, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa dell'### S.p.A., con la quale aveva sottoscritto una polizza professionale di responsabilità civile; ma non veniva autorizzata poiché il Giudice “non ne ravvisava la necessità”. 
Nel corso del giudizio veniva espletata prova testimoniale a mezzo dell'audizione del primo teste di parte attrice, Dott. ### alla medesima udienza, parte attrice dichiarava di rinunciare all'escussione del secondo teste, Dott. ### A seguito di ciò, il Giudice di prime cure, su richiesta della difesa attorea provvedeva alla nomina di un C.T.U., per poi revocare l'incarico a seguito dell'istanza presentata fuori udienza dalla ###ra ### nella quale evidenziava che “le lesioni subite sono state a carattere temporaneo e risalgono all'anno 2013”. 
All'udienza del 20.10.17, il Giudice di ### ritenendo la causa matura per la decisione, invitava le parti a rassegnare le proprie conclusioni, ed in data ### depositava la sentenza n. 929/18, così provvedendo: “…Condanna il convenuto ### a pagare all'attrice la somma di € 2.000,00 con gli interessi legali dalla sentenza, nonché a rifonderle le spese di lite che liquida ex DM 55/2014 in € 630,00 oltre accessori di legge”. 
Con atto di citazione regolarmente notificato il dott. ### ha proposto appello per sentire, in totale riforma dell'impugnata sentenza 929/18 resa dal giudice di ### di ### accogliere le seguenti conclusioni “### all'ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: 1. la nullità della ### n. 929/18 - R.G. n. 18990/16, resa dal giudice di ### di ### in persona della Dott.ssa ### in data ### e depositata in cancelleria il ###, per i fatti dedotti in narrativa di cui ai capi 1) e 2) e per l'effetto accogliere interamente il proposto appello; 2.  in ogni caso, in riforma della impugnata sentenza, dichiarare l'assenza di responsabilità dell'appellante Dr. ### per i fatti infondatamente ascrittigli; 3. condannare parte appellata al risarcimento del danno ex art.  96 c.p.c. attesa la temerarietà e pretestuosità della domanda risarcitoria; 4. con vittoria di diritti ed onorari oltre spese legali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giustizia”. 
Con il primo motivo di appello, il dott. ### ha impugnato, chiedendone l'integrale riforma, la parte della sentenza nella quale il Giudice lo ha condannato al pagamento della somma di € 2.000,00, senza far cenno alcuno alla motivazione logico-giuridica che sorreggeva detta statuizione. 
Precisa che, a pag. 4) della sentenza, al punto 4), si legge: “…### stregua di quanto precede e delle altre emergenze istruttorie, si ritiene che per la patologia in questione possa equitativamente liquidarsi all'attrice la somma di € 2.000,00, con gli interessi legali dalla sentenza”. 
Ritiene viziato da omessa motivazione tale parte del provvedimento, atteso il gravissimo errore in cui è incorso il giudice di prime cure, poiché lo stesso ha completamente omesso di motivare, anche in maniera sintetica, la propria decisione, limitandosi a liquidare la somma di € 2.000,00 senza far cenno alcuno alle ragioni di fatto e di diritto che lo hanno guidato nell'adozione della propria decisione. 
Ritiene che non è dato comprendere quale sia il nesso eziologico tra la condotta del Dott. ### ed i postumi riferiti dalla ###ra ### nè quale sia la “patologia in questione” che possa legittimare una liquidazione pari ad € 2.000,00. 
Si duole come il Giudice di primo grado abbia ritenuto che sulla scorta delle “emergenze istruttorie” fosse emersa una patologia a carico della ###ra ### Evidenzia che dalla semplice lettura delle testimonianze rese, sia emerso esattamente l'opposto: alcuna patologia veniva riconosciuta all'attrice ma, soprattutto, alcuna eziologia è emersa tra le lesioni lamentate e la presunta responsabilità del Dott. ### Ritiene che l'anzidetta omissione abbia inciso negativamente sulla regolare formazione del provvedimento giudiziario, in palese violazione degli articoli 132, 4° comma e 156, 2° comma, c.p.c., oltre che dell'art.111, 6° comma, della ### Con il secondo motivo d'appello il dott. ### ha appellato la sentenza del Giudice di prime cure, relativamente al seguente passaggio motivazionale: a pagina 2) della sentenza, al punto 3) si legge: “… risulta provato che, nel marzo del 2010, come documentato dal convenuto, questi ha praticato alla ### un intervento estetico, anche iniettando, nella regione zigomatica dell'attrice una fiala di filler di acido ialuronico reticolato “Belotero”. Risulta anche acclarato (vedi certificato e successiva deposizione del Dott. Cerulli) che le cicliche infiammazioni e tumefazioni - lamentate sia pur a distanza di circa 5 anni dall'attrice - insistevano nella zona su cui, a suo dire era stata praticata l'infiltrazione di filler. Ciò autorizza a ritenere che una sia pur non esclusiva incidenza causale sulla patologia per cui è causa sia riconducibile all'intervento praticato dal convenuto il quale evidentemente non ha informato la paziente del correlativo rischio nel tempo, essendosi dichiarato convinto che il filler non possa avere negativa incidenza oltre un ben più breve lasso temporale”. 
Sottolinea la violazione dell'art. 2697 c.c. in materia di riparto di onere probatorio, ritenendo sussistente l'esistenza del nesso eziologico, sia pur in maniera non esclusiva, a fronte di una fase istruttoria totalmente inidonea a sorreggere le pretese attoree. 
Rileva che l'unico teste escusso, Dott. ### infatti, così dichiarava: “… non era una mia paziente, nel mio studio ci sono altri dottori… non ricordo nulla…”. 
Ritiene che alla luce di tale risultanza istruttoria l'unico elemento, circa l'effettiva ricostruzione della vicenda, è la totale estraneità del teste alla vicenda de qua e, di conseguenza, la totale inidoneità delle sue dichiarazioni ad avvalorare la fantasiosa tesi attorea. 
Evidenzia, inoltre, che alla medesima udienza, parte attrice rinunciava all'escussione del suo secondo teste, Dott. ### abdicando totalmente al proprio onere di provare i fatti di causa e mostrando palesemente oltre che l'assoluta infondatezza dell'avanzata domanda, anche l'assoluta pretestuosità e temerarietà del giudizio; he parte attrice, inoltre, dopo che era stata ammessa - sempre su sua istanza - la C.T.U. medico legale, ne chiedeva la revoca, argomentando che “le lesioni subite sono state a carattere temporaneo e risalgono all'anno 2013”; che l'unico elemento probatorio che parte attrice ha posto a fondamento della propria pretesa risarcitoria, è la dichiarazione del Dott. ### il quale si era limitato a confermare quanto già indicato nel certificato dallo stesso redatto in data ###, nel quale si legge che “… la paziente all'esame obiettivo presenta: tumefazione… in regione zigomatica dx… tale tumefazione è soggetta a cicliche infiammazioni… la paziente fa risalire tale sintomatologia a circa cinque anni, epoca di trattamento di medicina estetica con infiltrazioni di filler…”; che tale dichiarazione nulla provava, posto che il Dott. ### riscontrava sì la presenza di tumefazioni sulla zona zigomatica dell'odierna appellata, ma si limitava a certificare che era esclusivamente la paziente a ricondurre tale sintomatologia alle infiltrazioni di filler avvenute, approssimativamente, cinque anni prima; che non era stato precisato l'esatto periodo dei presunti eventi e quindi non era possibile riconoscere in capo al Dott. ### alcun profilo di responsabilità. 
Lamenta che il Giudice di prime cure, invece di conferire l'incarico medicolegale ad un consulente estraneo alle parti in causa, che valutasse e quantificasse le lesioni effettivamente riportate dalla ###ra ### ed eventualmente solo in quel caso accertasse l'eventuale nesso di causalità, decideva di far svolgere le predette “funzioni” al Dott. ### già indicato dalla difesa attorea quale teste. 
Rileva che pur volendo considerare ammissibile tale testimonianza, la stessa nulla ha riferito in merito alla quantificazione delle lesioni effettivamente subite dalla ###ra ### né al nesso di causalità con l'operato del Dott.  ####. ### dichiarava di aver visitato la paziente 5 anni dopo il trattamento di medicina estetica con infiltrazione di filler e di avere riscontrato una tumefazione nella zona zigomatica destra, tuttavia era soltanto la ###ra ### a far risalire la tumefazione al trattamento estetico di cinque anni prima e non il Dott. ### Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale si costituiva l'avv. ### rassegnando le seguenti conclusioni: “### il Tribunale di ### ex art.345 co.3 cpc rinnovare la istruttoria, ammettendo le prove testimoniali e l'acquisizione delle prove documentali, come richiesto e motivato innanzi. #### DELL'###'ART.348 bis cpc. ### 1) ### improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal dr. ### per i motivi rappresentati e con declaratoria di nullità della notifica dell'atto al legale revocato, oltre che per omessa attestazione di conformità della procura alle liti in forma cartacea; 2) ### l'appello principale in quanto infondato in fatto ed in diritto; 3) ### l'appello incidentale proposto - previo accertamento - e riformare la sentenza di primo grado per il maggior danno occorso all'appellata e, per l'effetto, condannare l'appellante al risarcimento in via equitativa ; Con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge”. 
Parte appellata rilevava che l'appello fosse improcedibile oltre che inammissibile, in quanto l'atto di appello era stato notificato alla parte presso l'indirizzo di posta elettronica dell'avvocato ### presso cui l'appellata aveva dichiarato di volere ricevere le comunicazioni di rito. Tuttavia, nel corso della istruttoria, vi era stata una revoca al mandato, con dichiarazione di domiciliazione presso sè medesima da parte dell'avv.to ### sicché la notifica andava effettuata alla stessa. 
Riteneva quindi che non potesse considerarsi valido l'invio dell'atto d'appello alla pec dell'avv.to G. ### Rilevava inoltre la nullità della ### di ### che attestava la consegna al legale non più domiciliatario e quindi privo di jus postulandi; che la notifica era da considerarsi tamquam non esset, poiché destinata a persona differente dal legittimato al ricevimento. 
Sottolineava che la revoca del mandato era depositata nel fascicolo di ufficio, e divenuta parte dello stesso ed i difensori erano tenuti a conoscere tutti gli atti di causa. 
Evidenziava inoltre l'omessa attestazione di conformità della notifica e nullità ai sensi dell'art 16 undecies co.3 L. 179/2012 e dell'art.11 L.  53/1994. 
In particolare rilevava l'omessa attestazione di conformità della procura alle liti, rilasciata in forma cartacea in 1° grado, che andava obbligatoriamente indicata nella relata di notifica , ai sensi dell'art. 16 undecies co.3 L.179/2012 , il quale aveva stabilito che tutte le attestazioni di conformità di copie informatiche di documenti cartacei (e tale è la procura alle liti data nella comparsa costitutiva di 1° grado) dovevano essere compiute, in sede di notifica telematica, nella relata di notificazione, che era sanzionata dall'art.11 della l.n.53/1994 con la nullità della notificazione. 
Riteneva che l'appello fosse poi inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; che la feroce critica ( si legge nell'appello che “ i motivi di fatto e di diritto non sono enucleabili nemmeno dal contesto della decisione “ ) era priva di supporto fattuale e giuridico; che il Giudice di ### aveva illustrato la vicenda occorsa all'appellata esponendone anche i lati processuali, riportando l'attività istruttoria svolta ed alfine decidendo nel merito, sulla scorta anche della documentazione del convenuto, il quale ammetteva di avere svolto un intervento con un particolare filler, pur retrodatando l'operazione ai fini esclusivi della invocazione della prescrizione; che non appariva nessuna carenza di motivazione in sentenza, la quale era aderente alla concretezza del caso - anche per l'oggetto del contendere ed il valore della causa - ; era stata redatta con gli opportuni riferimenti agli elementi di fatto ed era stata resa in conformità ai criteri di motivazione semplificata di sentenze ed ordinanze decisorie civili; che l'onere probatorio era a carico di entrambe le parti processuali. Peraltro sottolineava che mai le foto depositate erano state contestate, tantomeno erano state sconfessate le mail inviate al dott. ### e da questo alla paziente, ne' era mai stato contestato il certificato peritale medico; che i provvedimenti del giudice, posti a fondamento della violazione di legge, non erano stati contestati immediatamente, né l'ordinanza di revoca della nomina del ### né la escussione del medico ### e su di essi non potevano esprimersi i giudici d'appello, perché accettati dal convenuto ex art.115 c.p.c. ( principio di acquiescenza).  ### proponeva poi, ### per la rinnovazione della istruttoria, ammissione nuovi mezzi di prova e deposito nuovi documenti, riportando la sentenza della Cassazione Civile a ### n. 10790/2017, che aveva riformato il divieto di jus novorum in appello. 
Tale necessità, di poter proporre nuovi documenti e mezzi di prova, ex art.  345 co.3 cpc, emergeva dalla sentenza, sicchè erano divenuti rilevanti per eliminare “ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, “nonchè “idonei a provare quel che era rimasto non dimostrato”, per mera elusione del giudice appellato. 
Rilevava che il Giudice di primo grado aveva dato per assodato che l'intervento fosse stato eseguito alla data scritta nel primo foglio del consenso informato e che il prodotto medicale usato corrispondesse al tagliandino apposto sul terzo foglio, quello che appariva copiato in sovrapposizione; dava conferma che la fatturazione fosse stata omessa, ma la poneva quale incertezza della prova da parte dell' attrice, tant'è che tale circostanza veniva assunta dall'appellante quale motivo di riforma della sentenza. 
Riteneva evidente che l'omesso accoglimento delle istanze istruttorie testimoniali e documentali, avessero privato l'appellata della possibilità di fornire piena prova della data dell'intervento, del tipo di prodotto usato, della marca del prodotto, elementi tutti incidenti sul nesso causale che oggi con l'atto di appello veniva contestato. 
Chiedeva dunque, in via incidentale, la condanna dell'appellante dott.  ### al risarcimento del danno procurato alla signora ### per omessa fatturazione dell'intervento, da cui ne era discesa la problematicità della prova in ordine al tempo del fatto; - al risarcimento del danno occorso alla stessa per omissione di informazione sul prodotto utilizzato, impedendole la possibilità di valersi di un immediato protocollo sanativo; - al risarcimento del danno per omesso deposito dell'originale del documento ### violandone il diritto al contraddittorio, per negata verifica della scheda originaria; danno da liquidarsi equitativamente a discrezione del ### Con comparsa conclusionale del 12.6.2024 il dott. ### ha precisato le seguenti conclusioni; “### all'###mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: 1. la nullità della ### n. 929/18 - R.G. n. 18990/16, resa dal giudice di ### di ### in persona della Dott.ssa ### in data ### e depositata in cancelleria il ###, per i fatti dedotti in narrativa di cui ai capi 1) e 2) e per l'effetto accogliere interamente il proposto appello; 2. in ogni caso, in riforma della impugnata sentenza, dichiarare l'assenza di responsabilità dell'appellante Dr. ### per i fatti infondatamente ascrittigli; 3. condannare parte appellata al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per le ragioni esposte in atti; 4. con vittoria di diritti ed onorari oltre spese legali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giustizia, nonché di quanto versato al CTU”. 
La sig.ra ### con comparsa conclusionale del 12.6.2024 ha precisato le conclusioni seguenti “Si insiste per il rigetto della domanda d'appello e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con la comparsa costitutiva, modificate nelle memorie ex art. 13 cpc, e nelle ### conclusionali della udienza 2.10.2023: ###: a) rimettere gli atti in istruttoria revocando l'ordinanza del 13.4.2024 come richiesto, nonché per deferimento del giuramento decisorio nei confronti dell'appellante; b) rinnovazione delle indagini peritali con nomina di nuovo consulente; ### c) dichiarare l'appello inammissibile ed infondato; d) dichiarare la inutilizzabilità dell'elaborato peritale per errore sull'oggetto del contendere; e) rigettare la domanda di condanna ex art. 96 cpc per i motivi innanzi esposti; f) condannare comunque l'appellante per vizio del consenso, anche in caso di mancanza di profili di responsabilità medica, nella misura non inferiore ad euro 3.000,00. g) condannare parte appellante alle spese di lite in base alle tabelle professionali vigenti”. 
All'udienza del 14.11.2018 il dott. ### si riportava alle eccezioni e deduzioni contenute nell'atto di appello; contestava le avverse eccezioni in merito alla notifica dell'atto di appello, facendone rilevare l'infondatezza delle stesse, in particolare l'eccezione preliminare di nullità della notifica al difensore, rispetto al quale non risultava alcuna revoca del mandato difensivo, nonché l'eccezione, sempre contenuta nell'atto di Appello incidentale, riguardante la nullità della notifica (via pec) effettuata dall'appellante, perché privo di procura alle liti, che invero era contenuta nell'atto di citazione del giudizio di primo grado; rilevava che ad ogni modo qualsivoglia vizio di forma, era stato sanato dalla costituzione in giudizio della convenuta.  ###. ### rilevava che l'eccezione di nullità atteneva alla mancata attestazione della procura che era stata depositata in forma cartacea nel giudizio di primo grado e che tale nullità era insanabile; insisteva nelle richieste istruttorie, in particolare sul deposito dell'originale del consenso informato. 
Il Giudice dott.ssa ### si riservava sulle istanze formulate. 
Con ordinanza del 12.2.2019, il Giudice, a scioglimento della riserva, senza pronunciarsi sulle eccezioni sollevate dall'appellata, ammetteva la CTU medico legale; nominava la dott.ssa ### e fissava l'udienza del 25.3.2019 per il giuramento; invitava parte appellata - appellante incidentale, a verificare la completezza del proprio fascicolo di 1° grado, con riferimento all'elenco dei documenti ivi riportati. 
All'udienza del 25.3.2019 il dott. ### nominava il proprio consulente di parte; l'avv. ### riscontrava la mancanza nel proprio fascicolo di parte del certificato medico del dott. ### e la intimazione a testi e provvedeva quindi a depositare detti documenti; il Giudice invitava le parti a depositare copia cartacea dei documenti depositati in via telematica; poneva al nominato CTU i quesiti di cui al verbale; concedeva al CTU un acconto di euro 1.200,00 oltre IVA se dovuta, che poneva provvisoriamente a carico di parte attrice; rinviava all'udienza del 14.10.2019, per esame della ### All'udienza del 14.10.2019 l'avv. ### rilevava la mancanza dei fascicoli cartacei dell'appellante, sia quello telematico, che di primo grado e che il Giudice aveva disposto che fossero consegnati al ### insisteva per la revoca del CTU per i motivi indicati a verbale, in subordine chiedeva l'audizione del CTU sulle spunte rilevate sulla seconda pagina del consenso informato. 
Parte appellante impugnava le avverse richieste e i nuovi mezzi di prova, opponendosi alle stesse in quanto inammissibili e irrilevanti; impugnava inoltre il ricorso depositato dall'avv. ### per ricusazione del ### in quanto tardivo; insisteva per il rinvio ex art.281 sexies c.p.c. ovvero per la precisazione delle conclusioni. 
Il Giudice invitava parte appellante a depositare il fascicolo di primo grado, ovvero a ricostruirlo; invitava altresì parte appellante a depositare in atti la copia cartacea della documentazione telematica, formata a seguito di provvedimento dello stesso giudice, assunto all'udienza del 23.3.2019; invitava il CTU ove ancora in possesso a depositarlo in atti; invitava infine parte appellante a depositare l'originale del consenso informato prodotto e rinviava per esame all'udienza del 25.6.2020. 
Con ordinanza del 5.3.2020 a seguito di istanza del difensore dell'appellante, con la quale anticipava il deposito dell'originale del consenso informato, il Giudice disponeva la custodia del fascicolo in cassaforte. 
Con decreto del 29.5.2020 il Giudice disponeva lo svolgimento dell'udienza del 25.6.2020 a trattazione scritta. 
A tale udienza il Giudice rilevato che l'ausiliario aveva fornito ampia, esauriente ed argomentata risposta ai quesiti posti; che la causa era matura per la decisione ed ogni ulteriore attività istruttoria era ultronea; invitava le parti a precisare le conclusioni, fissando per tale incombente l'udienza del 14 luglio 2022. 
All'udienza del 14.7.2022 il Giudice dott. ### subentrato alla dott.ssa ### lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti; vista l'istanza con cui l'avv. ### difesa da sé medesima, aveva comunicato l'impossibilità di partecipare per motivi di salute; rinviava la causa, per i medesimi incombenti, all'udienza del 26.01.2023. 
La causa veniva assegnata a questo giudice l‘8.8.2022. 
Con decreto del 26.7.2022, vista l'istanza presentata dall'avv. ### di trattazione in presenza della prossima udienza, disponeva in conformità. 
Con ordinanza del 27.3.2023, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c. 
Con ordinanza del 12.4.2023, il Giudice, vista l'istanza di rimessione in termini per motivi di salute avanzata dall'avv. ### rimetteva in termini parte convenuta al fine di consentirle di precisare le conclusioni; rimetteva la causa sul ruolo; rinviava all'udienza del 17.7.2023 per la precisazione delle conclusioni. 
Con ordinanza del 18.4.2023 il Giudice, vista la nota del Presidente del Tribunale del 10.3.2023 n. 939 avente ad oggetto le prescrizioni impartite dai ### per il plesso in cui erano ubicati gli uffici e aule di udienza di questa sezione; visto il provvedimento del Presidente ###il quale, in adempimento delle suddette prescrizioni che prevedevano la presenza massima di 50 persone, nelle due articolazioni orarie della mattina e del pomeriggio, escluso il personale amministrativo, con il quale aveva disposto di provvedere, ove possibile, alla trattazione scritta con trasformazione del rito ed il differimento in orario pomeridiano delle udienze necessariamente in presenza; vista l'istanza dell'avv.  ### di trattazione orale dell'udienza di precisazione delle conclusioni; considerato che all'udienza del 17.7.2023 erano già fissati diversi procedimenti; revocava l'ordinanza del 12.4.2023 e rinviava all'udienza del 13.7.2023 per discussione in presenza. 
Con ordinanza del 14.6.2023 il Giudice letta l'istanza depositata in pari data dall'avv. ### dalla quale non si comprendeva chiaramente se insisteva nella richiesta di udienza in presenza per la precisazione delle conclusioni, ovvero se chiedeva che fosse convertita l'udienza nella modalità della trattazione scritta; rilevato che comunque non fosse una causa che potesse concludersi con una sentenza ex art.281 sexies c.p.c., anche alla luce delle considerazioni gravi svolte nella suddetta istanza; che in ogni caso la causa sarebbe stata trattenuta eventualmente in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., precisava che l'udienza del 13.7.2023 era fissata solo per la precisazione delle conclusioni. 
Con ordinanza dell'8.7.2023 il Giudice, vista la richiesta di parte appellata di discussione, stante l'applicazione dell'art.352 comma 5 c.p.c., che prevedeva che la discussione fosse preceduta dallo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'art.190 c.p.c. e che solo non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime, potesse essere fissata l'udienza di discussione; rilevato che i suddetti incombenti non erano stati espletati, revocava le ordinanze del 23.4.2023, del 27.5.2023 e del 10.6.2023, nella parte in cui veniva rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni ### compreso da ultimo il rinvio all'udienza del 13.7.2023; differiva l'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.7.2023 al 14.9.2023, a trattazione scritta, precisando che in quella udienza sarebbe stata fissata quella di discussione “###”, sostitutiva delle memorie di replica, entro i termini di cui all'art.352 comma 5 c.p.c. 
Con ordinanza del 17.7.2023 il Giudice vista l'istanza di rinvio avanzata dall'appellata, differiva l'udienza del 14.9.2023 al 2.10.2023 per gli stessi incombenti. 
Con ordinanza del 28.7.2023 il Giudice vista l'ennesima istanza di trattazione in presenza avanzata dall'avv. ### già rigettata con provvedimento del 8.7.2023 ampiamente motivato; rigettava l'istanza, riportandosi integralmente alle motivazioni di cui al provvedimento del 8.7.2023. 
Con ordinanza del 18.8.2023 il Giudice letta la medesima istanza avanzata dall'avv. ### per la terza volta; premesso che la riforma ### non si applicava nel presente processo; rigettava l'istanza, riportandosi per l'ennesima volta a quanto in modo esaustivo motivato nell'ordinanza del 8.7.2023. 
Con ordinanza del 23.10.2023, lette le note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 2.10.2023; visto l'art.352 co.5 c.p.c., assegnava alle part i termini di giorni 60 a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento per lo scambio delle sole comparse conclusionali e fissava l'udienza di discussione orale al 15.2.2024. 
All'udienza del 15.2.2024 l'avv. ### in sostituzione dell'avv.  ### per ### chiedeva un rinvio a trattazione scritta, evidenziando l'indisponibilità del legale di controparte a comparire all'udienza. Il Giudice dott.ssa ### in sostituzione di questo Giudice, rinviava all'udienza del 22.2.2024, a trattazione scritta. 
Con ordinanza del 18.2.2024 il Giudice, vista l'istanza di trattazione orale dell'udienza del 22.2.2024, considerato che questo giudice era ancora in malattia sino al 22.2.2024 compreso, sicché comunque detta udienza andava rinviata; rinviava all'udienza dell'11.4.2024 per discussione orale in presenza. 
Nelle more, l'appellata in data ###4, proponeva querela di falso in via incidentale, del seguente tenore: “ “Esaminate la bozza peritale del 27.6.2019 che si soffermava diffusamente sull'atto di consenso informato, la esponente si accorgeva della alterazione di una pagina del consenso [ riportato nella bozza a pag.22 ] nella parte in cui si attestava che la paziente era a conoscenza della possibilità di reazioni infiammatorie e di altri effetti collaterali, diffusamente esplicati nella 2^ pagina del consenso; - immediatamente veniva eccepita l'alterazione del consenso informato, depositando al Giudice la copia ricevuta dall'appellante ### al momento dell'intervento, da cui si evinceva che mai la paziente aveva firmato le tre attestazioni contenute nella 2^ pagina del consenso, disconoscendo la scrittura delle spunte accanto alle informazioni sulle caratteristiche del trattamento.  - Nonostante la eccezione proposta, la ### non forniva chiarimenti né stralciava dalla perizia definitiva l'atto alterato, che continua ad oggi a far parte della ### d'ufficio.  - Si chiedeva altresì la chiamata a chiarimenti della ### ma il Giudice -nonostante la gravità della circostanza non si pronunciava e rinviava alla udienza delle conclusioni. 
Tanto premesso, l'appellata, avendo disconosciuto la scrittura a sè medesima attribuita e consistente nell'apposizione delle spunte di assenso a lato delle informazioni contenute nel ### esercita il suo diritto a proporre querela di falso per quanto scritto nella 2^ pagina del consenso, e che ha costituito il presupposto delle risultanze e conclusioni peritali della ### Il detto procedimento è finalizzato ad eliminare la possibilità che il Giudice decida erroneamente sulla base di risultanze non genuine in quanto compromesse da una grave illiceità che l'appellata, avendo disconosciuto la scrittura a sè medesima attribuita e consistente nell'apposizione delle spunte di assenso a lato delle informazioni contenute nel ### esercita il suo diritto a proporre querela di falso per quanto scritto nella 2^ pagina del consenso, e che ha costituito il presupposto delle risultanze e conclusioni peritali della ###”. 
Allega a) copia consenso informato depositato dalla CTU quale allegato alla bozza peritale del 27.6.2019; b) copia tratta dall'originale in mani del dr. ### e depositato nel suo fascicolo di parte.  c) allegati all'atto di citazione in appello: al n.3 si indica copia del consenso informato depositato dall'appellante Con ordinanza del 18.3.2024 il Giudice” tenuto conto del proprio impedimento per motivi di salute dal 15.2.2024 al 15.3.2024; letta l‘istanza di sostituzione di questo giudice presentata il ### dall'appellata al Presidente ###essendo stato comunicato alla sottoscritta sino ad oggi alcun provvedimento presidenziale; vista l'istanza di ammissione di giuramento decisorio avanzata dall'appellata nelle note scritte depositate per l'udienza del 2.10.2023 e ribadita nella comparsa conclusionale, ritenuto inammissibile il giuramento deferito dall'appellata all'appellante, sia perché i capitoli così come articolati non inducono ad una confessione ed il capitolo n.4) addirittura riguarda il comportamento tenuto dall'appellata, ma soprattutto perché, e ciò ha carattere assorbente, l'appellata, proponendo querela di falso, ha esplicitamente attribuito al consenso informato valore di atto pubblico, sicché da un lato, come giurisprudenza constante afferma (Cass. 647/23), non si può deferire giuramento decisorio per indurre il dichiarante ad ammettere di aver compiuto un atto illecito (art.2739 c.c.), dall'altro, non è ammissibile il giuramento decisorio per negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l'atto stesso e che può essere impugnato solo con la querela di falso, ammessa come unica prova ex art.2700 c.c.; pertanto, avendo parte appellata proposto querela di falso incidentale in data ###; dovendo procedersi agli adempimenti di cui agli artt. 221 e ss. c.p.c. nonché preliminarmente decidere sull'ammissibilità della querela di falso; considerato che con provvedimento del 18.2.2024 era stata già fissata da questo giudice udienza in presenza per l'11.4.2024 ore 12,00 per discussione orale ex art.352 comma 5 c.p.c.; P.Q.M. Rigetta il giuramento decisorio richiesto dall'appellata; revoca parzialmente l'ordinanza del 18.2.2024, nella parte in cui l'udienza dell'11.4.2024 ore 12,00 era stata fissata per discussione orale della causa; dispone che all'udienza dell'11.4.2024 già fissata e all'orario già indicato, venga innanzitutto espletato l'interpello della parte querelata (se intenda avvalersi del documento) e la discussione verta solo sull'ammissibilità della querela; manda alla cancelleria di disporre affinché il fascicolo di parte di primo grado, depositato dal dott. ### in cancelleria e relativo al procedimento RG 41194/18, contenente l'originale del “consenso informato” impugnato con la querela di falso e custodito in cassaforte, venga portato in udienza, nonché per l'avviso al PM del procedimento incidentale di querela di falso, comunicandogli la querela depositata dall'appellata il ### con gli allegati ed il presente provvedimento”. 
All'udienza dell'11.4.2024 “… ###. ### ribadisce che il documento impugnato con la presente querela di falso è il consenso informato di cui alla pag.22 della CTU redatta dalla dott. #### non è presente, benché regolarmente avvisato come da ### in atti. Il dott. ### interpellato dichiara: io mi voglio avvalere del mio documento di consenso informato depositato nel mio fascicolo di parte. Viene esibito al dott.  ### il consenso informato depositato in originale e custodito in cassaforte, ### e il dott.  ### risponde: riconosco il mio documento e ribadisco che me ne voglio avvalere. 
ADR: io non me ne sono accorto delle spunte sul consenso inserito nella ### anche perché secondo me non alterano il consenso stesso, poiché è con la sottoscrizione che la paziente ha accettato secondo me consapevolmente le informazioni sul trattamento. I quadratini apposti al fianco a ciascuna informazione su rischi e complicanze relativi al trattamento, non dovevano essere riempite, ma servivano solo a separare ogni singola informazione e al posto dei quadratini potevano esserci indifferentemente lineette, lettere, numeri, pallini ecc…Il dott. ### avuta lettura di quanto riportato a verbale dichiara di confermarne il contenuto. ###.  ### chiede rinvio per la precisazione delle conclusioni, ritenendo inammissibile la querela di falso ed irrilevante ai fini del giudizio, atteso che il documento prodotto dal dott. ### agli atti di causa non è stato mai contestato, né disconosciuto. ###. ### conferma la querela di falso. Il giudice si riserva”. 
Con ordinanza del 13.4.2024 a scioglimento della riserva, il Giudice “rilevato che trattasi di ### proposta in ### per cui ai sensi dell'art. 222 c.p.c. se la risposta all'interpello è affermativa-come nel caso di specie-il giudice istruttore è tenuto a vagliare innanzitutto la ### ai fini del decidere della querela di falso e solo in caso di esito positivo ad ammetterla; rilevato che nel caso di specie il documento impugnato è ### A ### 15 ### redatta dalla dott.ssa ### e depositata in questo giudizio, ovvero ###, facente parte integrante del ### sottoscritto dall'appellata in data ###; rilevato che detto documento effettivamente presenta delle “alterazioni” rispetto al documento in originale depositato dal dott. ### e sul quale non vi sono mai state contestazioni; che dette “alterazioni” consistono nell'aver messo delle ### sulla seconda e la terza informazione sui rischi del trattamento e ### le parti rilevanti del paragrafo corrispondente; che tuttavia tali crocette e sottolineature, sono chiaramente mere modalità utilizzate dal ### per ### le informazioni attinenti al caso in esame, ossia quelli tra i rischi di cui l'appellata lamentava di non essere stata messa a conoscenza, sicché è evidente che hanno il solo fine di illustrare meglio, che quanto lamentato rientrava nei rischi connessi al tipo di trattamento cui era stata sottoposta; che tale finalità si evince chiaramente sia dal fatto che le informazioni sui rischi contenute nel documento erano ben ### ed erano tutte diverse e non alternative l'una all'altra, sicché sottolinearne alcune anziché tutte o altre, non avrebbe avuto alcun senso, se non esplicativo da parte del ### per le seguenti ragioni: A) il dott. ### non ha mai negato che esistevano tutti i rischi riportati nella scheda e non solo alcuni; B)l'informazione sul rischio n.3), privo di crocetta a lato, letteralmente altro non è che l'esplicazione del possibile aggravarsi del rischio di cui al n.2) su cui risulta la crocetta; C) non vi sarebbe stata dunque alcuna utilità nell'alterare con la “CROCETTA” -e non con una spunta come sostenuto da parte appellata solo il punto 2) che informa il paziente su rischi di ### anziché il punto 3), che è consequenziale e strettamente connesso al precedente e descrive la possibilità che la suddetta infiammazione si protragga oltre una settimana e che si possano provocare anche ulteriori effetti collaterali; D) con la sottoscrizione del consenso informato, è evidente che l'appellata ha accettato tutti e 4 i rischi ivi indicati, poiché i quadratini posti vicino ad ogni singola informazione, sono soltanto dei segni scelti casualmente, per separare ciascuna informazione e non certo ### ma simboli in luogo dei quali potevano essere utilizzati indifferentemente numeri, lettere dell'alfabeto o pallini, che certo non richiedono segni di “spunta” per dimostrare di averne preso conoscenza; E) la ### non è certo un segno di accettazione o meno dell'informazione sul rischio di un trattamento; F) peraltro la sottolineatura esistente solo sotto alcune parole anziché sull'intero paragrafo, collide completamente con una presunta volontà di alterare il documento, al fine di provare la consapevolezza da parte dell'appellata dei rischi connessi al trattamento ; F) proprio la sottolineatura, prova invece in modo evidente, che si sia trattato solo di “ALTERAZIONI” per mano del ### a fini meramente esplicativi, proprio per evidenziare al lettore quali fossero tra i rischi del trattamento riportati nella scheda, quelli lamentati dalla paziente. Pertanto, trattandosi di ### INNOCUE, inquanto non hanno minimamente alterato il contenuto ideologico del documento, già sotto tale profilo la querela di falso dovrebbe ritenersi irrilevante e inammissibile, non esistendo ### FALSO. Tuttavia, dovendo esaminare la prospettazione dell'appellata querelante ai fini della valutazione della rilevanza della querela, secondo la quale tale alterazione sarebbe stata fatta di proposito per dimostrare che ella fosse stata correttamente informata, mentre ella non aveva mai apposto segni di alcun genere vicino a ciascuna delle 4 informazioni sui rischi del trattamento, né sottolineato parole in esse contenute, da cui ne discenderebbe che la prova non sarebbe stata mai informata dei rischi del trattamento, sicché il consenso informato sarebbe viziato, va esaminato nello specifico, l'aspetto della rilevanza di tale alterazione sul documento impugnato al fine del decidere. Ebbene, a prescindere dal fatto che dall'alterazione, come sopra detto, non emerge alcuna falsificazione del documento, né la prova del vizio o meno del consenso, sta di fatto che il CTU all'esito della visita della signora ### ha accertato che: allo stato attuale sulla signora ### si rileva la presenza di ###. Inoltre, nelle conclusioni, sul quesito “DANNO” ha così risposto: dall'esame della documentazione in atti non è emerso ### O ####. ###### il 15 MAGGIO 2019, #####'###### Sul quesito “### CONSEGUENZA” il CTU ha così risposto: ### stato attuale il volto presenta cure e tono tissutale ### L'#### della signora ### in assenza di esiti funzionali. Tanto premesso, vista l‘irrilevanza delle alterazioni sul documento impugnato sotto il profilo della denunciata falsità dello stesso; vista l'assoluta irrilevanza in ogni caso della difformità tra il documento impugnato e quello prodotto in originale al fine del decidere, stante la totale assenza del verificarsi di alcuno dei rischi o delle complicanze di cui al consenso informato; P.Q.M.  ### l'art.222 c.p.c. #### visto l'art.190 bis comma 2 c.p.c. fissa nuovamente il termine di giorni 60 per lo scambio delle sole comparse conclusionali a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento e rinvia all'udienza del 3.10.2024 ore 12.00 per discussione. Si comunichi anche al PM.” All'udienza del 3.10.2024 il giudice accoglieva l'istanza di differimento della parte appellata, con allegata documentazione attestante l'impedimento per motivi di salute, e rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 14.11.2024. 
Con ordinanza del 13.10.2024 il Giudice, visto il proprio impedimento ex l.104 per l'udienza del 14.11.2024; rinviava all'udienza del 19.12.2024 per gli stessi incombenti. 
All'udienza del 19.12.2024, le pari discutevano la causa nel modo che segue: “l'appellante si riporta agli atti e chiede l'accoglimento dell'appello, con il pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e la restituzione di quanto corrisposto all'appellata all'esito del giudizio di primo grado.  ### evidenzia che dal consenso informato si evince che la stessa non è stata sottoposta al trattamento richiesto a base di acido ialuronico, bensì come si legge dal suddetto atto di consenso informato, alla idrossiapatite di calcio. Poiché il dott. ### ha dichiarato di riconoscere il documento di consenso informato e di volersene avvalere, a parere dell'appellata, ciò vale come una confessione di aver utilizzato il prodotto idrossiapatite. Invero nella mail del 2015, l'appellante non indica il prodotto utilizzato, ma solo la marca. Ed infatti lo stesso CTU ammette a pagg.18-19 della relazione, che il ### produce anche l'idrossiapatite. Per quanto riguarda le etichette, nessuna di queste è stata mai consegnata all'appellata, nonostante ciò sia dovuto come rilevato dallo stesso ### Pertanto, l'avv. ### ritiene che se pure non vi è prova di danni derivanti dal trattamento a base di acido ialuronico, tuttavia non vi è prova certa che non le sia stata iniettata la idrossiapatite. Rileva che la mancanza del consenso informato, riguarda sia il prodotto utilizzato, sia i rischi dell'acido ialuronico. Si riporta alle difese e chiede la condanna dell'appellante per la doppia violazione del consenso informato.  ### non accetta il contraddittorio su domande nuove mai formulate né in primo grado, né in appello, in ordine alla presunta violazione del consenso informato e ribadisce che sia il prodotto che il trattamento, si evincono chiaramente dal consenso informato in atti.  ###. ### si riporta all'appello incidentale”. Il Giudice tratteneva la causa in decisione.  ***  MOTIVI DELLA DECISIONE Il dott. ### ha impugnato la sentenza in oggetto per due ordini di motivi. 
Con il primo motivo di appello, ha chiesto l'integrale riforma della sentenza di primo grado, per omessa motivazione. 
Con il secondo motivo, lamenta che il Giudice di primo grado, sia incorso nella violazione dell'art. 2697 c.c. in materia di riparto di onere probatorio, ritenendo sussistente l'esistenza del nesso eziologico, sia pur in maniera non esclusiva, a fronte di una fase istruttoria totalmente inidonea a sorreggere le pretese attoree. 
In primis, deve essere esaminata l'eccezione preliminare sollevata dalla parte appellata, sig.ra ### Parte appellata rileva che l'appello sia improcedibile oltre che inammissibile, in quanto l'atto di appello è stato notificato alla parte presso l'indirizzo di posta elettronica dell'avvocato ### presso cui l'appellata aveva dichiarato di volere ricevere le comunicazioni di rito, mentre nel corso della istruttoria vi era stata una revoca del mandato, con dichiarazione di domiciliazione presso se medesima, sicché la notifica andava effettuata alla stessa.  ### appare infondata e non può essere accolta. Infatti, dalla documentazione in atti (indice atti allegati all'atto di citazione), non risulta allegata la revoca al mandato dell'avvocato ### di cui fa menzione l'appellata. Né risulta depositata in udienza innanzi al G.d.P. 
Quanto alla eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello, per omessa attestazione di conformità della procura alle liti in forma cartacea, la stessa non può trovare accoglimento. 
La Corte di Cassazione, con il principio di diritto enunciato nell'ordinanza n.16189, pubblicata l'8 giugno 2023, ha chiarito che la violazione della normativa e delle regole tecniche in materia di notificazione degli atti processuali, incluse quelle relative alla notifica, sono di regola sanabili se l'atto raggiunge lo scopo (art.160 e 156, comma 3, c.p.c., secondo 8.11.2017 n.26466, la costituzione del convenuto sana ogni vizio). Nel caso di specie, la signora ### si è costituita ed anzi ha anche proposto appello incidentale.  ### lettura dell'atto di citazione in appello, risulta nel frontespizio che il dott. ### è “rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio, dal ### Avv. ###”.  ### di citazione di primo grado, contenente la procura a margine, rilasciata dal dott. ### anche per il giudizio di appello, è stata allegata dal proprio difensore al momento del deposito dell'atto di appello. 
La mancanza di attestazione di conformità della procura nella relata di notifica telematica, non importa nullità della stessa, laddove sia prodotta in occasione dell'iscrizione a ruolo e del deposito del fascicolo telematico. 
Ciò premesso, i due motivi di appello, stante la loro interconnessione, possono essere trattati congiuntamente. 
Il Giudice di primo grado al punto 4 ha ritenuto che” alla stregua di quanto precede e delle altre emergenze istruttorie si ritiene che per la patologia in questione possa equitativamente liquidarsi all'attrice la somma di €.2.000,00 con gli interessi legali dalla sentenza”. 
Nella decisione del Giudice di prime cure, non è dato effettivamente comprendere quale sia stato il ragionamento che lo abbia indotto a ritenere la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta del Dott. ### ed i postumi riferiti dalla ###ra ### al fine di giustificare una liquidazione pari ad euro 2.000,00. 
Inoltre, nel caso di specie, la domanda originaria era contenuta nei limiti della competenza per valore del Giudice di ### (euro 5.000,00) e pertanto non ricorrevano i presupposti di una pronuncia secondo equità. 
Il Giudice di ### decide secondo equità, a norma degli artt. 113 e 114 c.p.c., o quando la causa non eccede il valore di 1.100,00 euro o nei casi di cui al 2° comma dell'ar.113 c.p.c. o su concorde richiesta delle parti quando la causa riguarda diritti disponibili. 
Non sussistendo alcuna di queste ipotesi, il motivo è fondato e merita accoglimento. 
Con il secondo motivo d'appello il dott. ### ha appellato la sentenza del Giudice di prime cure relativamente al seguente passaggio motivazionale: a pagina 2) della sentenza, al punto 3) si legge: “… risulta provato che, nel marzo del 2010, come documentato dal convenuto, questi ha praticato alla ### un intervento estetico, anche iniettando, nella regione zigomatica dell'attrice una fiala di filler di acido ialuronico reticolato “Belotero”. Risulta anche acclarato (vedi certificato e successiva deposizione del Dott. ### che le cicliche infiammazioni e tumefazioni - lamentate sia pur a distanza di circa 5 anni dall'attrice - insistevano nella zona su cui, a suo dire era stata praticata l'infiltrazione di filler. Ciò autorizza a ritenere che una sia pur non esclusiva incidenza causale sulla patologia per cui è causa sia riconducibile all'intervento praticato dal convenuto il quale evidentemente non ha informato la paziente del correlativo rischio nel tempo, essendosi dichiarato convinto che il filler non possa avere negativa incidenza oltre un ben più breve lasso temporale”. 
Ebbene, la decisione del Giudice di prime cure presenta una carenza motivazionale. 
Dal compendio probatorio risulta che parte attrice abbia posto a fondamento della propria pretesa risarcitoria la dichiarazione del Dott. ### il quale si è limitato a confermare quanto già indicato nel certificato dallo stesso redatto in data ###, nel quale si legge “…la paziente all'esame obiettivo presenta: tumefazione… in regione zigomatica dx… tale tumefazione è soggetta a cicliche infiammazioni… la paziente fa risalire tale sintomatologia a circa cinque anni, epoca di trattamento di medicina estetica con infiltrazioni di filler…”. 
Il Giudice di ### fonda la sua convinzione sulla dichiarazione del teste, dott. ### Invero, tale dichiarazione nulla prova, considerato che il dott. ### rilevava la presenza di tumefazioni sulla zona zigomatica dell'odierna appellata (a distanza di 5 anni), ma attestava semplicemente quanto riferitole dalla paziente, la quale attribuiva tale sintomatologia alle infiltrazioni di filler avvenute circa cinque anni prima. 
Dunque, il dot. ### non ha acclarato alcun nesso di causalità tra il trattamento del dott. ### e i danni lamentati dall'attrice, né quest'ultimo con detto documento, ha provato la responsabilità del dott.  ### il quale ha confermato di aver eseguito il trattamento filler sulla paziente solo nell'anno 2010, più precisamente il ###, per come riportato nella comparsa di costituzione di primo grado ( pag.3) e documentato (modello di consenso informato su infiltrazione con acido ialuronico tipo ### prodotto dalla ditta ### sottoscritto dalla ###ra ### in data del 12 marzo 2010. 
Va rilevato che sul consenso informato firmato nel marzo 2010, è attaccata l'etichetta di ### 1 ml, scadenza gennaio 2011. 
Il dott. ### inoltre ha contestato di aver eseguito altri trattamenti negli anni 2012-2013, così come invece sostenuto dalla sig.ra ### e tano ha affermato nonostante nel certificato del dott. ### del maggio 2015, prodotto dalla medesima, la stessa facesse risalire il trattamento a 5 anni prima. 
In primo luogo, è opportuno premettere che l'evento lamentato dall'attrice è antecedente al 1° aprile 2017 (data di entrata in vigore della ###
Gelli). Nella fattispecie in esame, dunque, si applica la legge ### In termini generali, la norma di riferimento per determinare la responsabilità del medico è l'art. 1218 e ss.  Il paziente che ritiene di aver subito un danno a causa di una condotta illecita del medico, può agire per il risarcimento del danno contrattuale. 
Il rapporto sanitario che si instaura tra il paziente ed il medico libero professionista, ossia un soggetto che esercita la propria attività medica privatamente, senza servirsi di strutture pubbliche o private, è di natura contrattuale. 
In materia di responsabilità medica, laddove si tratti di un rapporto contrattuale, come nel caso di specie, spetta al medico fornire la prova positiva dell'esatto adempimento ovvero, nel caso in cui sia acclarata la sua condotta negligente sotto il profilo dell'ars medica, grava sul sanitario l'onere di dimostrare di non aver aggravato le condizioni del paziente. 
Affinché si configuri una responsabilità professionale medica con conseguente richiesta di risarcimento di danno da parte del paziente, devono sussistere, le seguenti condizioni:1) errore ### nel trattamento; 2) danno alla salute del paziente inteso quale peggioramento rispetto allo stato anteriore; 3) nesso di causalità tra il danno riportato dal paziente e l'errore nel trattamento eseguito. 
Nel caso di responsabilità per inesatto adempimento della prestazione sanitaria 1) il paziente danneggiato deve: a) fornire la prova del contratto; b) dimostrare l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento del medico; c) provare il nesso di causalità con l'azione o l'omissione del medico (Cass. 6593/2019; Cass. Ord.  21939/2019); 2) il medico deve: a) fornire la “prova positiva” dell'avvenuto adempimento o dell'esatto dell'adempimento, in virtù del criterio della maggiore vicinanza della prova; b) provare la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti lamentati dal paziente siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. 975/2009; Cass.17143/2012; Cass. 21177/2015; Cass.18392/2017); c) in caso di inadempimento, dimostrare che esso non è stato eziologicamente rilevante. 
Pertanto, il paziente danneggiato deve allegare un inadempimento qualificato, ossia «astrattamente efficiente alla produzione del danno» (Cass. S.U. 577/2008); è onere del paziente dimostrare oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale) l'esistenza del nesso causale, «provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata» (Cass. 3704/2018; Cass. 27606/2019; Cass. civ., Sez. III, n. 10050/2022). 
In sostanza, secondo il criterio della causalità giuridica, occorre valutare quale danno sia stato conseguenza immediata e diretta della condotta. Tale indagine va effettuata con il giudizio controfattuale, ossia occorre accertare cosa sarebbe accaduto se l'illecito (l'errore medico) non si fosse realizzato (Cass. 514/2020). 
Nel caso di specie risulta provato il rapporto professionale tra la ###ra ### e il dott. ### Vi è incertezza invece ed imprecisione, sulla indicazione delle date in cui la ###ra ### si sia rivolta al dott. ### per l'esecuzione dei trattamenti dalla stessa descritti. 
Nell'atto di citazione l'odierna appellata indica come data del primo trattamento ### l'anno 2012 e del secondo trattamento (dal quale ritiene siano sorti i problemi alla guancia destra) l'anno 2013, per come dalla stessa confermato anche in sede ###produce alcuna certificazione relativa a tale periodo. 
Allega, a conferma di quanto asserito ed esposto nell'atto di citazione, un certificato medico del 29.5.2015 redatto dal dott. ### nel quale quest'ultimo riporta quanto riferito dalla paziente che “fa risalire l'inizio della sintomatologia a circa 5 anni fa, epoca di trattamento di medicina estetica con infiltrazione di filler “. 
Trattandosi di atto pubblico che fa piena fede fino a querela di falso delle dichiarazioni ricevute dalla paziente, è evidente che l'attrice ha prodotto un documento che smentisce quanto dalla stessa affermato nell'atto di citazione: ovvero che al trattamento del 2010, ne seguirono altri nel 2012- 2013 o ancora che i trattamenti risalissero addirittura al 2012-2013. 
Poiché l'inadempimento dedotto dall'attrice consiste in condotte omissive e colpose del ### (errata esecuzione del trattamento filler), al fine di verificare l'eventuale responsabilità del professionista, odierno appellante, occorre prendere in esame la relazione della #### dott.ssa #### in ### esaminata la documentazione sanitaria in atti ed a seguito della visita della ###ra ### ha accertato che “La sig.ra ### ha riferito durante la visita peritale di essersi rivolta al Dott. ### per migliorare l'estetica del volto per la prima volta nel 2012. Tale data è indicata anche nell'atto di citazione presso l'ufficio del giudice di ### di ### redatto dall'Avv.to ### e depositato il 14 marzo 2016 La sig.ra ### ha riferito anche di essere stata sottoposta ad altro trattamento dal dott. ### in data successiva al 2012, che non ricorda con precisione, ma stima essere avvenuta nel 2013, attribuendo al filler iniettato in quella occasione i successivi problemi alla guancia destra, senza produrre nessuna documentazione a sostegno delle proprie affermazioni. 
La sig.ra ### stessa, però, in palese contraddizione con quanto sopra riportato, produce un certificato medico redatto dal dott. ### che la visita il ###, in cui il medico fa riferimento ad un'unica infiltrazione di filler nella regione zigomatica “avvenuta 5 anni prima”, oltre ad altra infiltrazione in regione glabellare avvenuta nel 2007 (eseguita da altro medico e non in oggetto di causa), con reperto palpatorio positivo per piccola tumefazione. È presente agli atti un modello di consenso informato su infiltrazione con acido ialuronico tipo ### prodotto dalla ditta ### sottoscritto dalla ###ra ### in data del 12 marzo 2010; sul consenso firmato nel marzo 2010, è attaccata l'etichetta di ### 1 ml, scadenza gennaio 2011, x 2, pertanto la sottoscritta con certezza documentale può risalire ad un contatto avvenuto nel marzo 2010 tra la periziata ed il dott. ### e non nel 2012 o dopo come riferito dalla sig.ra ### , e che l'infiltrazione sia avvenuta nel marzo 2010, come dichiarato dal dott. ### Lo scopo della visita con il dott. ### era il miglioramento di segni dell'età, in particolare delle rughe in corrispondenza dei solchi naso genieni, come riferito dalla paziente nel corso della visita peritale Non è possibile accertare, per la mancanza agli atti di causa di fotografie o di cartella clinica redatta dal convenuto, l'entità del difetto presentato dall'attrice, preesistente all'intervento oggetto di causa, ma la richiesta appare del tutto plausibile, in considerazione dei trattamenti già eseguiti in passato dalla periziata ( vedi il trattamento eseguito nel 2007 dalla dott.ssa ### non in oggetto di causa), così come la proposta terapeutica ( trattamento con dermal filler). Scopo del trattamento con dermal filler è di riempire le rughe del viso oppure di dare maggiore salienza al volto nelle sedi dove, per il naturale processo dell'invecchiamento, i tessuti sono andato incontro a riassorbimento o ptosi. A maggior chiarezza si deve precisare che esistono in commercio molti tipi di filler: solo per alcuni di essi sono però disponibili studi clinici che ne espongono le indicazioni, i risultati a breve e lungo termine, le complicanze riscontrate ed il trattamento di quest'ultime. Si sottolinea che il consenso informato sottoscritto dalla sig.ra ### nel 2010 è relativo ad un prodotto “### “del quale esiste una copiosa letteratura scientifica in merito alle indicazioni e tollerabilità (### U et al. Fiveyear retrospective review of safety, injected volumes, and longevity of the hyaluronic acid ### for facial treatments in 317 patients. ###. 2012 Sep;11(9):1032-5”.   ### ha risposto ai quesiti e alle note critiche dei consulenti di parte nei termini seguenti: “1: ### La diagnosi di rughe del viso e ai solchi naso genieni, riferibile a difetto di natura estetica conseguente al naturale processo di invecchiamento della sig.ra ### che nel 2010 aveva 61 anni, eseguita dal dott. ### appare corretta. 2: Scelta del trattamento. 
Descrizione a) ### atti è presente un modello cartaceo di consenso informato, di cui si è già riferito nel capitolo della discussione. Il consenso riporta le complicanze dei trattamenti da filler, quale il ### basic, la cui etichetta della confezione identificativa del filler impiantato, è incollata sul terzo foglio. Il consenso però è poco chiaro sulla famiglia di filler cui il ### basic appartiene, che è acido ialuronico e non gel di idrossiapatite, entrambi filler riassorbibili, nel cui consenso si trovano anche alcuni rimandi. B) La terapia con ### basic proposta alla sig.ra ### presenta il vantaggio di correggere temporaneamente, ma non emendare, le rugosità del volto, riempiendo i volumi svuotati per il naturale progredire dell'età. Altre terapie, più invasive, sono la ritidectomia, in cui mediante un intervento chirurgico si scollano i tessuti dalle guance e dal collo e, dopo aver resecato la cute in eccesso e/o riposizionato la muscolatura del viso tendendola, si ottiene un aspetto del viso con la pelle più tesa, al costo di cicatrici permanenti nel capillizio, in zona pre e post auricolare, e con le possibili complicanze legate ad intervento chirurgico in anestesia generale. Altri possibili metodi di ringiovanimento del volto, di pertinenza della medicina estetica, ricorrono alla laserterapia, alla radiofrequenza, all'uso di fili intradermici per sospendere i tessuti: sono queste misure temporanee che hanno un tempo di convalescenza e delle complicanze specifiche (ustioni, asimmetrie, ecc) e costi ben diversi rispetto ai filler. C) Il trattamento eseguito è da considerarsi astrattamente adeguato rispetto al caso specifico. D) ### di filler a fine estetico richiede la laurea in medicina e chirurgia, non sono necessarie ulteriori specializzazioni. Esecuzione del trattamento. A) ### con ### basic appare eseguita correttamente. ### insorta in seguito all'infiltrazione e regredita in pochi giorni, riferita dalla ###ra ### ma non documentata in atti di causa, rientra nelle complicanze generiche del trattamento con filler (### 5: ###. ### of #### and ### .###. ) 4)### Dall'esame della documentazione in atti di causa non è emerso nessun danno o conseguenza ascrivibile con certezza al trattamento con filler eseguito dal dott. ### alla sig.ra #### episodio infiammatorio dal solo lato destro del volto documentato nelle fotografie in atti di causa e certificato dal dott. ### verificatosi nel 2015, richiedeva ulteriori accertamenti per determinarne l'etiologia, ma non ha cagionato esiti permanenti sulla sig.ra ### Gli accertamenti prescritti non sono mai stati eseguiti dalla sig.ra #### visita medica peritale eseguita dalla CTU il 15 maggio 2019, di cui si producono le fotografie della periziata, non è emerso nessun danno fisiognomico o funzionale attualmente presente sul viso della sig.ra ### 5) ### conseguenza. A) In precedenza, all'intervento medico del dott. ### la sig.ra ### presentava delle rugosità del volto da invecchiamento, per stessa ammissione della periziata nella raccolta anamnestica svoltasi nel corso della visita peritale. Inoltre, era presente, almeno fino al 2015, anche una tumefazione palpabile in sede glabellare, esito di altro trattamento con filler eseguito da un altro medico non in oggetto di causa. ### stato attuale il volto presenta cute e tono tissutale compatibile con l'età anagrafica della sig.ra ### in assenza di esiti funzionali. B) Non si ravvisa nessuna inabilità assoluta o relativa. Si risponde al dott. ### che in atti di causa non è stato prodotto nessun certificato medico di malattia con prognosi, derivata da reazioni al trattamento eseguiti dal dott. ### nel 2010, ma come si è già precisato, il certificato del dott. ### del 2015 richiedeva un approfondimento strumentale mai eseguito, in assenza di prescrizione farmacologica; e le fotografie, peraltro prive di data certa, che si fanno risalire temporalmente alla data della visita eseguita dal dott. ### mostrano solo un lieve arrossamento cutaneo della regione zigomatica destra più accentuato della regione contro laterale, in assenza di tumefazioni patologiche. C) non applicabile D) Non si ravvisa nessun danno fisiognomico del volto della #### obiettivo è stato descritto nella sezione relativa di questo elaborato, corredando il paragrafo con le fotografie scattate durante le operazioni peritali. E, F, G, H) non applicabili. I) non sono state documentate spese mediche.” Dunque, è emerso che la sig.ra ### nell'anno 2007 si era già sottoposta ad un trattamento filler, eseguito da altro professionista, estraneo all'odierno giudizio; che il trattamento eseguito dal dott. ### risale all'anno 2010; che la sig.ra ### a comprova dei suoi assunti, ha allegato un certificato medico a firma del dott. ### datato 29.5.2015; che lo scopo della visita con il dott. ### era il miglioramento di segni dell'età, in particolare delle rughe in corrispondenza dei solchi naso genieni, come riferito dalla paziente nel corso della visita peritale; che non è stato possibile accertare, per la mancanza agli atti di causa di fotografie (l'attrice ha prodotto 5 fotografie prive di data) o di cartella clinica redatta dal convenuto, l'entità del difetto presentato dall'attrice prima dell'intervento oggetto di causa, ma la richiesta appare del tutto plausibile, in considerazione dei trattamenti già eseguiti in passato dalla periziata ( vedi il trattamento eseguito nel 2007 dalla dott.ssa ### non oggetto di causa), così come la proposta terapeutica ( trattamento con dermal filler); che il trattamento eseguito è stato considerato dal CTU astrattamente adeguato rispetto al caso specifico e l'uso di filler a fine estetico richiede la laurea in medicina e chirurgia, non sono necessarie ulteriori specializzazioni; che l'infiltrazione con ### basic appare eseguita correttamente; che l'ecchimosi insorta in seguito all'infiltrazione e regredita in pochi giorni, riferita dalla ###ra ### ma non documentata in atti di causa, rientra nelle complicanze generiche del trattamento con filler. 
Ebbene, dall'esame della documentazione in atti di causa, non è emerso nessun danno o conseguenza ascrivibile con certezza al trattamento con filler eseguito dal dott. ### in data 12 marzo 2010 alla sig.ra ### E' risultato inoltre che l'unico episodio infiammatorio dal solo lato destro del volto, documentato nelle fotografie in atti di causa e certificato dal dott.  ### verificatosi nel 2015, richiedeva ulteriori accertamenti per determinarne l'etiologia, che non sono stati eseguita dall'attrice, ma che comunque non ha cagionato esiti permanenti sulla sig.ra ### Gli accertamenti prescritti non sono mai stati eseguiti dalla sig.ra ### dalla visita medica peritale eseguita dalla CTU il 15 maggio 2019, di cui si producono le fotografie della periziata, non è emerso nessun danno fisiognomico o funzionale attualmente presente sul viso della sig.ra ### in precedenza, all'intervento medico del dott. ### la sig.ra ### presentava delle rugosità del volto da invecchiamento, per stessa ammissione della periziata nella raccolta anamnestica svoltasi nel corso della visita peritale. Inoltre, era presente, almeno fino al 2015, anche una tumefazione palpabile in sede glabellare, esito di altro trattamento con filler eseguito da un altro medico non in oggetto di causa. ### stato attuale il volto presenta cute e tono tissutale compatibile con l'età anagrafica della sig.ra ### in assenza di esiti funzionali; non è stata ravvisata nessuna inabilità assoluta o relativa; non è stato prodotto nessun certificato medico di malattia con prognosi, derivata da reazioni al trattamento eseguiti dal dott.  ### nel 2010; vi è un vuoto documentale tra l'anno 2010 e l'anno 2015 (certificato medico dott. ###; le fotografie, peraltro prive di data certa, che si fanno risalire temporalmente alla data della visita eseguita dal dott.  ### mostrano solo un lieve arrossamento cutaneo della regione zigomatica destra più accentuato della regione contro laterale, in assenza di tumefazioni patologiche; non si ravvisa nessun danno fisiognomico del volto della ###ra ### non sono state documentate spese mediche. 
Il Giudice di prime cure ha erroneamente basato il suo convincimento sul certificato medico redatto in data ### dal dott. ### e dallo stesso confermato all'udienza del 24.7.2017, nel quale tuttavia il medico aveva semplicemente descritto l'esito della visita, raccolto le dichiarazioni della paziente ed inviato la stessa ad eseguire accertamenti, senza pervenire né ad una diagnosi, né all'accertamento di responsabilità professionali. 
Invero, il medico che redige un certificato contenente una diagnosi, esprime una sua valutazione che necessita di elementi di supporto che la possono validamente convalidare, elementi, nel caso di specie, mancanti. 
La Corte di Cassazione, recentemente intervenuta sul punto, ha ritenuto “irrilevanti le certificazioni depositate, inidonee in mancanza di ulteriori elementi clinici a fornire la prova del vantato diritto all'indennizzo, in conformità alla giurisprudenza di legittimità in base alla quale le diagnosi ivi indicate costituiscono elementi di convincimento del sanitario liberamente valutabili in sede di giudizio” (Cass. ordinanza n. 8356/2023, depositata il ###) In merito alla querela di falso si è già detto ampiamente nell'ordinanza del 13.4.2024, soprariportata. 
Va però doverosamente sottolineato, che nel giudizio di I grado, l'attrice, nonostante fosse stato prodotto il consenso informato unitamente alla comparsa di costituzione del dott. ### alla prima udienza utile, ovvero dopo la costituzione del convenuto, mai ha mosso contestazione alcuna nei riguardi del suddetto documento. 
Solo nelle note conclusive, l'attrice mette in discussione la valenza probatoria del consenso informato prodotto dal convenuto unitamente alla comparsa di costituzione (doc. 3). 
E' ovvio che tale contestazione è tardiva ed inammissibile. 
Quanto alla sentenza di I grado, alla luce della carente documentazione prodotta da parte attrice, peraltro in contrasto con quanto dalla stessa dedotto nell'atto di citazione persino con riferimento all'epoca del trattamento oggetto di causa, alla mancata tempestiva contestazione del consenso informato prodotto da controparte, all'assenza di una CTU ammessa dal Giudice di ### ed alla quale ha rinunciato la stessa parte istante, la sentenza è indubbiamente priva di motivazione e comunque errata, non avendo l'attrice assolto l'onere probatorio a suo carico. 
Peraltro, la odierna appellata non ha provato nemmeno nel presente grado di giudizio, il nesso causale tra il danno lamentato e la condotta del medico. 
Invero nell'appello incidentale, l'avv. ### lamenta solo che il G.d.P.  abbia omesso di accertare il mancato rilascio di fattura per la prestazione sanitaria eseguita, omesso accertamento condivisibile, dal momento che eventuali irregolarità fiscali non sono oggetto del presente processo. Inoltre, lamenta che il G.d.P. non abbia tenuto in debito conto le contestazioni ### E ### effettuate solo con le note conclusive, omissione anch'essa condivisibile, proprio per la tardività delle stesse. 
Inoltre, ha chiesto acquisirsi l'originale del consenso informato, ponendo per la ### in sede di appello, la questione relativa alla prova della data effettiva del trattamento e del prodotto utilizzato. 
Si precisa, che l'originale del consenso informato è stato acquisito, ma solo perché acquisizione obbligatoria, nel corso del procedimento per querela di falso incidentale proposta dall'appellante in via incidentale, non potendo l'appellante, anche se in via incidentale, proporre in appello questioni mai sollevate tempestivamente prima in I grado. 
La querela di falso è stata dichiarata inammissibile da questo giudice per i motivi ampiamente esposti nell'ordinanza sopra riportata. 
Sicchè, allo stato, fermo restando che parte attrice non ha disconosciuto la propria forma sul consenso informato in atti, che non ha proprio contestato il documento nei tempi e nei modi previsi nel giudizio di I grado, che la querela di falso è stata dichiarata inammissibile, ogni altra questione relativa al documento-consenso informato, #### E #### NE' ### (mancanza della propria firma su tutti i fogli, mancanza della firma del medico, mancanza di segni di spunta o di crocette in corrispondenza dei rischi elencati nel consenso informato, mancanza del talloncino del prodotto usato allegato al consenso informato), ### SPAZIO in sede ###quanto l‘appello incidentale verte sempre e solo sulla domanda originaria, sulle prove acquisite in primo grado o acquisite per erroneo rigetto da parte de giudice di primo grado, ma non consente di introdurre questioni nuove, che potevano essere proposte tempestivamente in primo grado. 
Pertanto, quanto esaminato dal CTU in sede di appello, è ormai incontestabile: è ormai provato che il trattamento fu uno solamente e cioè quello del 12.3.2010; che dal consenso informato risulta che le fu praticato un filler con l'unico prodotto ivi indicato che è ### che la paziente è stata correttamente informata di tutti i rischi; che non ha riportato alcun danno, né permanente, né temporaneo, causalmente connesso a quel trattamento. 
Pertanto, ogni questione sollevata dall'appellata in sede ###può essere esaminata. 
La sentenza va dunque integramente riformata, in quanto dalle prove emerse in primo grado, non risultava assolutamente fondata la domanda, per non essere stato provato nemmeno il fatto storico così come descritto in citazione (ovvero la data del trattamento), né tanto meno il nesso di causalità e l'inadempimento del medico. 
All'esito del presente grado di giudizio, è emersa persino l'assenza del danno lamentato. 
Parte appellante ha chiesto la condanna al risarcimento del danno della sig.ra ### ex art.96 c.p.c. 
Non si ritiene di dover accogliere la domanda, non essendo emersa la colpa o la mala fede. 
Pertanto, assorbita ogni ulteriore questione, in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta dall'attrice/odierna appellata, deve essere rigettata per i motivi sopra esposti. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono liquidarsi, come in dispositivo, in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/2014, aggiornate al D.M. 37/2018 e al successivo D.M. 147/2022, scaglione 1.100,00- 5.200,00 euro. 
Pone definitivamente a carico di ### il pagamento delle spese di CTU di 1.200,00 oltre IVA se dovuta, in favore della dott.ssa ### così come disposto all'udienza del 25.3.2019. 
Ovviamente l'appellata è tenuta alla restituzione di quanto ricevuto in forza della sentenza di primo grado dall'appellante.  P.Q.M.  Il Tribunale di #### sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa ### definitivamente pronunciando sull'appello proposta dal dott. ### nei confronti dell'avv.  ### avverso la sentenza emessa dal G.d.P. di ### n.928/2018, così provvede: 1) Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da ### 2) ### a restituire all'appellante la somma, da questi versata alla stessa, in esecuzione della sentenza di primo grado; 3) ### al pagamento delle spese legali sostenute dal convenuto nel primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.265,00 per competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura de 15%, iva e cpa, nonché al pagamento delle spese di lite sostenute dall'appellante nel presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 150,00 per esborsi ed euro 2.552,00 per competenze di giudizio, oltre ### cpa e rimborso forfettario; 4) Pone definitivamente a carico di ### il pagamento delle spese di CTU nella misura di 1.200,00 oltre IVA se dovuta, in favore della dott.ssa ### così come liquidate all'udienza del 25.3.2019. 
Così deciso in ### 22.12.2024 

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 41194/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Baiocco Ornella

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