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Nr 41194/2018 R.G.A.C. Sentenza nr. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA In composizione monocratica ### in persona del giudice monocratico, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al nr. 41194 /2018 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da ### (C.F. ###), residente ###, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio, dal ### Avv. ### (C.F. ###), e, con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in ### alla ### della ### n. 20 -### confronti di ### (CF ###), residente in ### alla via ### 52, difesa da sé medesima, e che elegge domicilio presso il suo studio sito anch'esso in ### via ### 52 -Appellata e appellante in via incidentale *** Oggetto: Appello avverso ### n. 929/18 - R.G. n. 18990/16, resa dal giudice di ### di ### in persona della Dott.ssa ### in data ###, depositata in cancelleria il ### e non notificata
Responsabilità professionale.
Conclusioni: ### da comparse conclusionali. *** ###'Avv. ### conveniva in giudizio il dott. ### davanti il Giudice di ### di ### al fine di ottenere l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di quest'ultimo per le lesioni asseritamente sofferte dalla stessa a seguito di un intervento di chirurgia estetica eseguito dal predetto sanitario e, conseguentemente, ottenere il risarcimento del danno “di natura biologica, morale, estetica esistenziale e patrimoniale, alla vita di relazione, da mancato raggiungimento dello scopo estetico e delle conseguenze connesse all'intervento”, quantificato dall'attrice in euro 5.000,00, oltre le spese di causa.
Instaurato il giudizio, si costituiva il Dott. ### il quale contestava sia l' an, che il quantum debeatur, per le ragioni esposte in comparsa, e, conseguentemente, chiedeva il rigetto di ogni avversa pretesa, poiché nulla, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata; inoltre, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa dell'### S.p.A., con la quale aveva sottoscritto una polizza professionale di responsabilità civile; ma non veniva autorizzata poiché il Giudice “non ne ravvisava la necessità”.
Nel corso del giudizio veniva espletata prova testimoniale a mezzo dell'audizione del primo teste di parte attrice, Dott. ### alla medesima udienza, parte attrice dichiarava di rinunciare all'escussione del secondo teste, Dott. ### A seguito di ciò, il Giudice di prime cure, su richiesta della difesa attorea provvedeva alla nomina di un C.T.U., per poi revocare l'incarico a seguito dell'istanza presentata fuori udienza dalla ###ra ### nella quale evidenziava che “le lesioni subite sono state a carattere temporaneo e risalgono all'anno 2013”.
All'udienza del 20.10.17, il Giudice di ### ritenendo la causa matura per la decisione, invitava le parti a rassegnare le proprie conclusioni, ed in data ### depositava la sentenza n. 929/18, così provvedendo: “…Condanna il convenuto ### a pagare all'attrice la somma di € 2.000,00 con gli interessi legali dalla sentenza, nonché a rifonderle le spese di lite che liquida ex DM 55/2014 in € 630,00 oltre accessori di legge”.
Con atto di citazione regolarmente notificato il dott. ### ha proposto appello per sentire, in totale riforma dell'impugnata sentenza 929/18 resa dal giudice di ### di ### accogliere le seguenti conclusioni “### all'ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: 1. la nullità della ### n. 929/18 - R.G. n. 18990/16, resa dal giudice di ### di ### in persona della Dott.ssa ### in data ### e depositata in cancelleria il ###, per i fatti dedotti in narrativa di cui ai capi 1) e 2) e per l'effetto accogliere interamente il proposto appello; 2. in ogni caso, in riforma della impugnata sentenza, dichiarare l'assenza di responsabilità dell'appellante Dr. ### per i fatti infondatamente ascrittigli; 3. condannare parte appellata al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. attesa la temerarietà e pretestuosità della domanda risarcitoria; 4. con vittoria di diritti ed onorari oltre spese legali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giustizia”.
Con il primo motivo di appello, il dott. ### ha impugnato, chiedendone l'integrale riforma, la parte della sentenza nella quale il Giudice lo ha condannato al pagamento della somma di € 2.000,00, senza far cenno alcuno alla motivazione logico-giuridica che sorreggeva detta statuizione.
Precisa che, a pag. 4) della sentenza, al punto 4), si legge: “…### stregua di quanto precede e delle altre emergenze istruttorie, si ritiene che per la patologia in questione possa equitativamente liquidarsi all'attrice la somma di € 2.000,00, con gli interessi legali dalla sentenza”.
Ritiene viziato da omessa motivazione tale parte del provvedimento, atteso il gravissimo errore in cui è incorso il giudice di prime cure, poiché lo stesso ha completamente omesso di motivare, anche in maniera sintetica, la propria decisione, limitandosi a liquidare la somma di € 2.000,00 senza far cenno alcuno alle ragioni di fatto e di diritto che lo hanno guidato nell'adozione della propria decisione.
Ritiene che non è dato comprendere quale sia il nesso eziologico tra la condotta del Dott. ### ed i postumi riferiti dalla ###ra ### nè quale sia la “patologia in questione” che possa legittimare una liquidazione pari ad € 2.000,00.
Si duole come il Giudice di primo grado abbia ritenuto che sulla scorta delle “emergenze istruttorie” fosse emersa una patologia a carico della ###ra ### Evidenzia che dalla semplice lettura delle testimonianze rese, sia emerso esattamente l'opposto: alcuna patologia veniva riconosciuta all'attrice ma, soprattutto, alcuna eziologia è emersa tra le lesioni lamentate e la presunta responsabilità del Dott. ### Ritiene che l'anzidetta omissione abbia inciso negativamente sulla regolare formazione del provvedimento giudiziario, in palese violazione degli articoli 132, 4° comma e 156, 2° comma, c.p.c., oltre che dell'art.111, 6° comma, della ### Con il secondo motivo d'appello il dott. ### ha appellato la sentenza del Giudice di prime cure, relativamente al seguente passaggio motivazionale: a pagina 2) della sentenza, al punto 3) si legge: “… risulta provato che, nel marzo del 2010, come documentato dal convenuto, questi ha praticato alla ### un intervento estetico, anche iniettando, nella regione zigomatica dell'attrice una fiala di filler di acido ialuronico reticolato “Belotero”. Risulta anche acclarato (vedi certificato e successiva deposizione del Dott. Cerulli) che le cicliche infiammazioni e tumefazioni - lamentate sia pur a distanza di circa 5 anni dall'attrice - insistevano nella zona su cui, a suo dire era stata praticata l'infiltrazione di filler. Ciò autorizza a ritenere che una sia pur non esclusiva incidenza causale sulla patologia per cui è causa sia riconducibile all'intervento praticato dal convenuto il quale evidentemente non ha informato la paziente del correlativo rischio nel tempo, essendosi dichiarato convinto che il filler non possa avere negativa incidenza oltre un ben più breve lasso temporale”.
Sottolinea la violazione dell'art. 2697 c.c. in materia di riparto di onere probatorio, ritenendo sussistente l'esistenza del nesso eziologico, sia pur in maniera non esclusiva, a fronte di una fase istruttoria totalmente inidonea a sorreggere le pretese attoree.
Rileva che l'unico teste escusso, Dott. ### infatti, così dichiarava: “… non era una mia paziente, nel mio studio ci sono altri dottori… non ricordo nulla…”.
Ritiene che alla luce di tale risultanza istruttoria l'unico elemento, circa l'effettiva ricostruzione della vicenda, è la totale estraneità del teste alla vicenda de qua e, di conseguenza, la totale inidoneità delle sue dichiarazioni ad avvalorare la fantasiosa tesi attorea.
Evidenzia, inoltre, che alla medesima udienza, parte attrice rinunciava all'escussione del suo secondo teste, Dott. ### abdicando totalmente al proprio onere di provare i fatti di causa e mostrando palesemente oltre che l'assoluta infondatezza dell'avanzata domanda, anche l'assoluta pretestuosità e temerarietà del giudizio; he parte attrice, inoltre, dopo che era stata ammessa - sempre su sua istanza - la C.T.U. medico legale, ne chiedeva la revoca, argomentando che “le lesioni subite sono state a carattere temporaneo e risalgono all'anno 2013”; che l'unico elemento probatorio che parte attrice ha posto a fondamento della propria pretesa risarcitoria, è la dichiarazione del Dott. ### il quale si era limitato a confermare quanto già indicato nel certificato dallo stesso redatto in data ###, nel quale si legge che “… la paziente all'esame obiettivo presenta: tumefazione… in regione zigomatica dx… tale tumefazione è soggetta a cicliche infiammazioni… la paziente fa risalire tale sintomatologia a circa cinque anni, epoca di trattamento di medicina estetica con infiltrazioni di filler…”; che tale dichiarazione nulla provava, posto che il Dott. ### riscontrava sì la presenza di tumefazioni sulla zona zigomatica dell'odierna appellata, ma si limitava a certificare che era esclusivamente la paziente a ricondurre tale sintomatologia alle infiltrazioni di filler avvenute, approssimativamente, cinque anni prima; che non era stato precisato l'esatto periodo dei presunti eventi e quindi non era possibile riconoscere in capo al Dott. ### alcun profilo di responsabilità.
Lamenta che il Giudice di prime cure, invece di conferire l'incarico medicolegale ad un consulente estraneo alle parti in causa, che valutasse e quantificasse le lesioni effettivamente riportate dalla ###ra ### ed eventualmente solo in quel caso accertasse l'eventuale nesso di causalità, decideva di far svolgere le predette “funzioni” al Dott. ### già indicato dalla difesa attorea quale teste.
Rileva che pur volendo considerare ammissibile tale testimonianza, la stessa nulla ha riferito in merito alla quantificazione delle lesioni effettivamente subite dalla ###ra ### né al nesso di causalità con l'operato del Dott. ####. ### dichiarava di aver visitato la paziente 5 anni dopo il trattamento di medicina estetica con infiltrazione di filler e di avere riscontrato una tumefazione nella zona zigomatica destra, tuttavia era soltanto la ###ra ### a far risalire la tumefazione al trattamento estetico di cinque anni prima e non il Dott. ### Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale si costituiva l'avv. ### rassegnando le seguenti conclusioni: “### il Tribunale di ### ex art.345 co.3 cpc rinnovare la istruttoria, ammettendo le prove testimoniali e l'acquisizione delle prove documentali, come richiesto e motivato innanzi. #### DELL'###'ART.348 bis cpc. ### 1) ### improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal dr. ### per i motivi rappresentati e con declaratoria di nullità della notifica dell'atto al legale revocato, oltre che per omessa attestazione di conformità della procura alle liti in forma cartacea; 2) ### l'appello principale in quanto infondato in fatto ed in diritto; 3) ### l'appello incidentale proposto - previo accertamento - e riformare la sentenza di primo grado per il maggior danno occorso all'appellata e, per l'effetto, condannare l'appellante al risarcimento in via equitativa ; Con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge”.
Parte appellata rilevava che l'appello fosse improcedibile oltre che inammissibile, in quanto l'atto di appello era stato notificato alla parte presso l'indirizzo di posta elettronica dell'avvocato ### presso cui l'appellata aveva dichiarato di volere ricevere le comunicazioni di rito. Tuttavia, nel corso della istruttoria, vi era stata una revoca al mandato, con dichiarazione di domiciliazione presso sè medesima da parte dell'avv.to ### sicché la notifica andava effettuata alla stessa.
Riteneva quindi che non potesse considerarsi valido l'invio dell'atto d'appello alla pec dell'avv.to G. ### Rilevava inoltre la nullità della ### di ### che attestava la consegna al legale non più domiciliatario e quindi privo di jus postulandi; che la notifica era da considerarsi tamquam non esset, poiché destinata a persona differente dal legittimato al ricevimento.
Sottolineava che la revoca del mandato era depositata nel fascicolo di ufficio, e divenuta parte dello stesso ed i difensori erano tenuti a conoscere tutti gli atti di causa.
Evidenziava inoltre l'omessa attestazione di conformità della notifica e nullità ai sensi dell'art 16 undecies co.3 L. 179/2012 e dell'art.11 L. 53/1994.
In particolare rilevava l'omessa attestazione di conformità della procura alle liti, rilasciata in forma cartacea in 1° grado, che andava obbligatoriamente indicata nella relata di notifica , ai sensi dell'art. 16 undecies co.3 L.179/2012 , il quale aveva stabilito che tutte le attestazioni di conformità di copie informatiche di documenti cartacei (e tale è la procura alle liti data nella comparsa costitutiva di 1° grado) dovevano essere compiute, in sede di notifica telematica, nella relata di notificazione, che era sanzionata dall'art.11 della l.n.53/1994 con la nullità della notificazione.
Riteneva che l'appello fosse poi inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; che la feroce critica ( si legge nell'appello che “ i motivi di fatto e di diritto non sono enucleabili nemmeno dal contesto della decisione “ ) era priva di supporto fattuale e giuridico; che il Giudice di ### aveva illustrato la vicenda occorsa all'appellata esponendone anche i lati processuali, riportando l'attività istruttoria svolta ed alfine decidendo nel merito, sulla scorta anche della documentazione del convenuto, il quale ammetteva di avere svolto un intervento con un particolare filler, pur retrodatando l'operazione ai fini esclusivi della invocazione della prescrizione; che non appariva nessuna carenza di motivazione in sentenza, la quale era aderente alla concretezza del caso - anche per l'oggetto del contendere ed il valore della causa - ; era stata redatta con gli opportuni riferimenti agli elementi di fatto ed era stata resa in conformità ai criteri di motivazione semplificata di sentenze ed ordinanze decisorie civili; che l'onere probatorio era a carico di entrambe le parti processuali. Peraltro sottolineava che mai le foto depositate erano state contestate, tantomeno erano state sconfessate le mail inviate al dott. ### e da questo alla paziente, ne' era mai stato contestato il certificato peritale medico; che i provvedimenti del giudice, posti a fondamento della violazione di legge, non erano stati contestati immediatamente, né l'ordinanza di revoca della nomina del ### né la escussione del medico ### e su di essi non potevano esprimersi i giudici d'appello, perché accettati dal convenuto ex art.115 c.p.c. ( principio di acquiescenza). ### proponeva poi, ### per la rinnovazione della istruttoria, ammissione nuovi mezzi di prova e deposito nuovi documenti, riportando la sentenza della Cassazione Civile a ### n. 10790/2017, che aveva riformato il divieto di jus novorum in appello.
Tale necessità, di poter proporre nuovi documenti e mezzi di prova, ex art. 345 co.3 cpc, emergeva dalla sentenza, sicchè erano divenuti rilevanti per eliminare “ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, “nonchè “idonei a provare quel che era rimasto non dimostrato”, per mera elusione del giudice appellato.
Rilevava che il Giudice di primo grado aveva dato per assodato che l'intervento fosse stato eseguito alla data scritta nel primo foglio del consenso informato e che il prodotto medicale usato corrispondesse al tagliandino apposto sul terzo foglio, quello che appariva copiato in sovrapposizione; dava conferma che la fatturazione fosse stata omessa, ma la poneva quale incertezza della prova da parte dell' attrice, tant'è che tale circostanza veniva assunta dall'appellante quale motivo di riforma della sentenza.
Riteneva evidente che l'omesso accoglimento delle istanze istruttorie testimoniali e documentali, avessero privato l'appellata della possibilità di fornire piena prova della data dell'intervento, del tipo di prodotto usato, della marca del prodotto, elementi tutti incidenti sul nesso causale che oggi con l'atto di appello veniva contestato.
Chiedeva dunque, in via incidentale, la condanna dell'appellante dott. ### al risarcimento del danno procurato alla signora ### per omessa fatturazione dell'intervento, da cui ne era discesa la problematicità della prova in ordine al tempo del fatto; - al risarcimento del danno occorso alla stessa per omissione di informazione sul prodotto utilizzato, impedendole la possibilità di valersi di un immediato protocollo sanativo; - al risarcimento del danno per omesso deposito dell'originale del documento ### violandone il diritto al contraddittorio, per negata verifica della scheda originaria; danno da liquidarsi equitativamente a discrezione del ### Con comparsa conclusionale del 12.6.2024 il dott. ### ha precisato le seguenti conclusioni; “### all'###mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: 1. la nullità della ### n. 929/18 - R.G. n. 18990/16, resa dal giudice di ### di ### in persona della Dott.ssa ### in data ### e depositata in cancelleria il ###, per i fatti dedotti in narrativa di cui ai capi 1) e 2) e per l'effetto accogliere interamente il proposto appello; 2. in ogni caso, in riforma della impugnata sentenza, dichiarare l'assenza di responsabilità dell'appellante Dr. ### per i fatti infondatamente ascrittigli; 3. condannare parte appellata al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per le ragioni esposte in atti; 4. con vittoria di diritti ed onorari oltre spese legali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giustizia, nonché di quanto versato al CTU”.
La sig.ra ### con comparsa conclusionale del 12.6.2024 ha precisato le conclusioni seguenti “Si insiste per il rigetto della domanda d'appello e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con la comparsa costitutiva, modificate nelle memorie ex art. 13 cpc, e nelle ### conclusionali della udienza 2.10.2023: ###: a) rimettere gli atti in istruttoria revocando l'ordinanza del 13.4.2024 come richiesto, nonché per deferimento del giuramento decisorio nei confronti dell'appellante; b) rinnovazione delle indagini peritali con nomina di nuovo consulente; ### c) dichiarare l'appello inammissibile ed infondato; d) dichiarare la inutilizzabilità dell'elaborato peritale per errore sull'oggetto del contendere; e) rigettare la domanda di condanna ex art. 96 cpc per i motivi innanzi esposti; f) condannare comunque l'appellante per vizio del consenso, anche in caso di mancanza di profili di responsabilità medica, nella misura non inferiore ad euro 3.000,00. g) condannare parte appellante alle spese di lite in base alle tabelle professionali vigenti”.
All'udienza del 14.11.2018 il dott. ### si riportava alle eccezioni e deduzioni contenute nell'atto di appello; contestava le avverse eccezioni in merito alla notifica dell'atto di appello, facendone rilevare l'infondatezza delle stesse, in particolare l'eccezione preliminare di nullità della notifica al difensore, rispetto al quale non risultava alcuna revoca del mandato difensivo, nonché l'eccezione, sempre contenuta nell'atto di Appello incidentale, riguardante la nullità della notifica (via pec) effettuata dall'appellante, perché privo di procura alle liti, che invero era contenuta nell'atto di citazione del giudizio di primo grado; rilevava che ad ogni modo qualsivoglia vizio di forma, era stato sanato dalla costituzione in giudizio della convenuta. ###. ### rilevava che l'eccezione di nullità atteneva alla mancata attestazione della procura che era stata depositata in forma cartacea nel giudizio di primo grado e che tale nullità era insanabile; insisteva nelle richieste istruttorie, in particolare sul deposito dell'originale del consenso informato.
Il Giudice dott.ssa ### si riservava sulle istanze formulate.
Con ordinanza del 12.2.2019, il Giudice, a scioglimento della riserva, senza pronunciarsi sulle eccezioni sollevate dall'appellata, ammetteva la CTU medico legale; nominava la dott.ssa ### e fissava l'udienza del 25.3.2019 per il giuramento; invitava parte appellata - appellante incidentale, a verificare la completezza del proprio fascicolo di 1° grado, con riferimento all'elenco dei documenti ivi riportati.
All'udienza del 25.3.2019 il dott. ### nominava il proprio consulente di parte; l'avv. ### riscontrava la mancanza nel proprio fascicolo di parte del certificato medico del dott. ### e la intimazione a testi e provvedeva quindi a depositare detti documenti; il Giudice invitava le parti a depositare copia cartacea dei documenti depositati in via telematica; poneva al nominato CTU i quesiti di cui al verbale; concedeva al CTU un acconto di euro 1.200,00 oltre IVA se dovuta, che poneva provvisoriamente a carico di parte attrice; rinviava all'udienza del 14.10.2019, per esame della ### All'udienza del 14.10.2019 l'avv. ### rilevava la mancanza dei fascicoli cartacei dell'appellante, sia quello telematico, che di primo grado e che il Giudice aveva disposto che fossero consegnati al ### insisteva per la revoca del CTU per i motivi indicati a verbale, in subordine chiedeva l'audizione del CTU sulle spunte rilevate sulla seconda pagina del consenso informato.
Parte appellante impugnava le avverse richieste e i nuovi mezzi di prova, opponendosi alle stesse in quanto inammissibili e irrilevanti; impugnava inoltre il ricorso depositato dall'avv. ### per ricusazione del ### in quanto tardivo; insisteva per il rinvio ex art.281 sexies c.p.c. ovvero per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice invitava parte appellante a depositare il fascicolo di primo grado, ovvero a ricostruirlo; invitava altresì parte appellante a depositare in atti la copia cartacea della documentazione telematica, formata a seguito di provvedimento dello stesso giudice, assunto all'udienza del 23.3.2019; invitava il CTU ove ancora in possesso a depositarlo in atti; invitava infine parte appellante a depositare l'originale del consenso informato prodotto e rinviava per esame all'udienza del 25.6.2020.
Con ordinanza del 5.3.2020 a seguito di istanza del difensore dell'appellante, con la quale anticipava il deposito dell'originale del consenso informato, il Giudice disponeva la custodia del fascicolo in cassaforte.
Con decreto del 29.5.2020 il Giudice disponeva lo svolgimento dell'udienza del 25.6.2020 a trattazione scritta.
A tale udienza il Giudice rilevato che l'ausiliario aveva fornito ampia, esauriente ed argomentata risposta ai quesiti posti; che la causa era matura per la decisione ed ogni ulteriore attività istruttoria era ultronea; invitava le parti a precisare le conclusioni, fissando per tale incombente l'udienza del 14 luglio 2022.
All'udienza del 14.7.2022 il Giudice dott. ### subentrato alla dott.ssa ### lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti; vista l'istanza con cui l'avv. ### difesa da sé medesima, aveva comunicato l'impossibilità di partecipare per motivi di salute; rinviava la causa, per i medesimi incombenti, all'udienza del 26.01.2023.
La causa veniva assegnata a questo giudice l‘8.8.2022.
Con decreto del 26.7.2022, vista l'istanza presentata dall'avv. ### di trattazione in presenza della prossima udienza, disponeva in conformità.
Con ordinanza del 27.3.2023, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Con ordinanza del 12.4.2023, il Giudice, vista l'istanza di rimessione in termini per motivi di salute avanzata dall'avv. ### rimetteva in termini parte convenuta al fine di consentirle di precisare le conclusioni; rimetteva la causa sul ruolo; rinviava all'udienza del 17.7.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 18.4.2023 il Giudice, vista la nota del Presidente del Tribunale del 10.3.2023 n. 939 avente ad oggetto le prescrizioni impartite dai ### per il plesso in cui erano ubicati gli uffici e aule di udienza di questa sezione; visto il provvedimento del Presidente ###il quale, in adempimento delle suddette prescrizioni che prevedevano la presenza massima di 50 persone, nelle due articolazioni orarie della mattina e del pomeriggio, escluso il personale amministrativo, con il quale aveva disposto di provvedere, ove possibile, alla trattazione scritta con trasformazione del rito ed il differimento in orario pomeridiano delle udienze necessariamente in presenza; vista l'istanza dell'avv. ### di trattazione orale dell'udienza di precisazione delle conclusioni; considerato che all'udienza del 17.7.2023 erano già fissati diversi procedimenti; revocava l'ordinanza del 12.4.2023 e rinviava all'udienza del 13.7.2023 per discussione in presenza.
Con ordinanza del 14.6.2023 il Giudice letta l'istanza depositata in pari data dall'avv. ### dalla quale non si comprendeva chiaramente se insisteva nella richiesta di udienza in presenza per la precisazione delle conclusioni, ovvero se chiedeva che fosse convertita l'udienza nella modalità della trattazione scritta; rilevato che comunque non fosse una causa che potesse concludersi con una sentenza ex art.281 sexies c.p.c., anche alla luce delle considerazioni gravi svolte nella suddetta istanza; che in ogni caso la causa sarebbe stata trattenuta eventualmente in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., precisava che l'udienza del 13.7.2023 era fissata solo per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza dell'8.7.2023 il Giudice, vista la richiesta di parte appellata di discussione, stante l'applicazione dell'art.352 comma 5 c.p.c., che prevedeva che la discussione fosse preceduta dallo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'art.190 c.p.c. e che solo non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime, potesse essere fissata l'udienza di discussione; rilevato che i suddetti incombenti non erano stati espletati, revocava le ordinanze del 23.4.2023, del 27.5.2023 e del 10.6.2023, nella parte in cui veniva rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni ### compreso da ultimo il rinvio all'udienza del 13.7.2023; differiva l'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.7.2023 al 14.9.2023, a trattazione scritta, precisando che in quella udienza sarebbe stata fissata quella di discussione “###”, sostitutiva delle memorie di replica, entro i termini di cui all'art.352 comma 5 c.p.c.
Con ordinanza del 17.7.2023 il Giudice vista l'istanza di rinvio avanzata dall'appellata, differiva l'udienza del 14.9.2023 al 2.10.2023 per gli stessi incombenti.
Con ordinanza del 28.7.2023 il Giudice vista l'ennesima istanza di trattazione in presenza avanzata dall'avv. ### già rigettata con provvedimento del 8.7.2023 ampiamente motivato; rigettava l'istanza, riportandosi integralmente alle motivazioni di cui al provvedimento del 8.7.2023.
Con ordinanza del 18.8.2023 il Giudice letta la medesima istanza avanzata dall'avv. ### per la terza volta; premesso che la riforma ### non si applicava nel presente processo; rigettava l'istanza, riportandosi per l'ennesima volta a quanto in modo esaustivo motivato nell'ordinanza del 8.7.2023.
Con ordinanza del 23.10.2023, lette le note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 2.10.2023; visto l'art.352 co.5 c.p.c., assegnava alle part i termini di giorni 60 a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento per lo scambio delle sole comparse conclusionali e fissava l'udienza di discussione orale al 15.2.2024.
All'udienza del 15.2.2024 l'avv. ### in sostituzione dell'avv. ### per ### chiedeva un rinvio a trattazione scritta, evidenziando l'indisponibilità del legale di controparte a comparire all'udienza. Il Giudice dott.ssa ### in sostituzione di questo Giudice, rinviava all'udienza del 22.2.2024, a trattazione scritta.
Con ordinanza del 18.2.2024 il Giudice, vista l'istanza di trattazione orale dell'udienza del 22.2.2024, considerato che questo giudice era ancora in malattia sino al 22.2.2024 compreso, sicché comunque detta udienza andava rinviata; rinviava all'udienza dell'11.4.2024 per discussione orale in presenza.
Nelle more, l'appellata in data ###4, proponeva querela di falso in via incidentale, del seguente tenore: “ “Esaminate la bozza peritale del 27.6.2019 che si soffermava diffusamente sull'atto di consenso informato, la esponente si accorgeva della alterazione di una pagina del consenso [ riportato nella bozza a pag.22 ] nella parte in cui si attestava che la paziente era a conoscenza della possibilità di reazioni infiammatorie e di altri effetti collaterali, diffusamente esplicati nella 2^ pagina del consenso; - immediatamente veniva eccepita l'alterazione del consenso informato, depositando al Giudice la copia ricevuta dall'appellante ### al momento dell'intervento, da cui si evinceva che mai la paziente aveva firmato le tre attestazioni contenute nella 2^ pagina del consenso, disconoscendo la scrittura delle spunte accanto alle informazioni sulle caratteristiche del trattamento. - Nonostante la eccezione proposta, la ### non forniva chiarimenti né stralciava dalla perizia definitiva l'atto alterato, che continua ad oggi a far parte della ### d'ufficio. - Si chiedeva altresì la chiamata a chiarimenti della ### ma il Giudice -nonostante la gravità della circostanza non si pronunciava e rinviava alla udienza delle conclusioni.
Tanto premesso, l'appellata, avendo disconosciuto la scrittura a sè medesima attribuita e consistente nell'apposizione delle spunte di assenso a lato delle informazioni contenute nel ### esercita il suo diritto a proporre querela di falso per quanto scritto nella 2^ pagina del consenso, e che ha costituito il presupposto delle risultanze e conclusioni peritali della ### Il detto procedimento è finalizzato ad eliminare la possibilità che il Giudice decida erroneamente sulla base di risultanze non genuine in quanto compromesse da una grave illiceità che l'appellata, avendo disconosciuto la scrittura a sè medesima attribuita e consistente nell'apposizione delle spunte di assenso a lato delle informazioni contenute nel ### esercita il suo diritto a proporre querela di falso per quanto scritto nella 2^ pagina del consenso, e che ha costituito il presupposto delle risultanze e conclusioni peritali della ###”.
Allega a) copia consenso informato depositato dalla CTU quale allegato alla bozza peritale del 27.6.2019; b) copia tratta dall'originale in mani del dr. ### e depositato nel suo fascicolo di parte. c) allegati all'atto di citazione in appello: al n.3 si indica copia del consenso informato depositato dall'appellante Con ordinanza del 18.3.2024 il Giudice” tenuto conto del proprio impedimento per motivi di salute dal 15.2.2024 al 15.3.2024; letta l‘istanza di sostituzione di questo giudice presentata il ### dall'appellata al Presidente ###essendo stato comunicato alla sottoscritta sino ad oggi alcun provvedimento presidenziale; vista l'istanza di ammissione di giuramento decisorio avanzata dall'appellata nelle note scritte depositate per l'udienza del 2.10.2023 e ribadita nella comparsa conclusionale, ritenuto inammissibile il giuramento deferito dall'appellata all'appellante, sia perché i capitoli così come articolati non inducono ad una confessione ed il capitolo n.4) addirittura riguarda il comportamento tenuto dall'appellata, ma soprattutto perché, e ciò ha carattere assorbente, l'appellata, proponendo querela di falso, ha esplicitamente attribuito al consenso informato valore di atto pubblico, sicché da un lato, come giurisprudenza constante afferma (Cass. 647/23), non si può deferire giuramento decisorio per indurre il dichiarante ad ammettere di aver compiuto un atto illecito (art.2739 c.c.), dall'altro, non è ammissibile il giuramento decisorio per negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l'atto stesso e che può essere impugnato solo con la querela di falso, ammessa come unica prova ex art.2700 c.c.; pertanto, avendo parte appellata proposto querela di falso incidentale in data ###; dovendo procedersi agli adempimenti di cui agli artt. 221 e ss. c.p.c. nonché preliminarmente decidere sull'ammissibilità della querela di falso; considerato che con provvedimento del 18.2.2024 era stata già fissata da questo giudice udienza in presenza per l'11.4.2024 ore 12,00 per discussione orale ex art.352 comma 5 c.p.c.; P.Q.M. Rigetta il giuramento decisorio richiesto dall'appellata; revoca parzialmente l'ordinanza del 18.2.2024, nella parte in cui l'udienza dell'11.4.2024 ore 12,00 era stata fissata per discussione orale della causa; dispone che all'udienza dell'11.4.2024 già fissata e all'orario già indicato, venga innanzitutto espletato l'interpello della parte querelata (se intenda avvalersi del documento) e la discussione verta solo sull'ammissibilità della querela; manda alla cancelleria di disporre affinché il fascicolo di parte di primo grado, depositato dal dott. ### in cancelleria e relativo al procedimento RG 41194/18, contenente l'originale del “consenso informato” impugnato con la querela di falso e custodito in cassaforte, venga portato in udienza, nonché per l'avviso al PM del procedimento incidentale di querela di falso, comunicandogli la querela depositata dall'appellata il ### con gli allegati ed il presente provvedimento”.
All'udienza dell'11.4.2024 “… ###. ### ribadisce che il documento impugnato con la presente querela di falso è il consenso informato di cui alla pag.22 della CTU redatta dalla dott. #### non è presente, benché regolarmente avvisato come da ### in atti. Il dott. ### interpellato dichiara: io mi voglio avvalere del mio documento di consenso informato depositato nel mio fascicolo di parte. Viene esibito al dott. ### il consenso informato depositato in originale e custodito in cassaforte, ### e il dott. ### risponde: riconosco il mio documento e ribadisco che me ne voglio avvalere.
ADR: io non me ne sono accorto delle spunte sul consenso inserito nella ### anche perché secondo me non alterano il consenso stesso, poiché è con la sottoscrizione che la paziente ha accettato secondo me consapevolmente le informazioni sul trattamento. I quadratini apposti al fianco a ciascuna informazione su rischi e complicanze relativi al trattamento, non dovevano essere riempite, ma servivano solo a separare ogni singola informazione e al posto dei quadratini potevano esserci indifferentemente lineette, lettere, numeri, pallini ecc…Il dott. ### avuta lettura di quanto riportato a verbale dichiara di confermarne il contenuto. ###. ### chiede rinvio per la precisazione delle conclusioni, ritenendo inammissibile la querela di falso ed irrilevante ai fini del giudizio, atteso che il documento prodotto dal dott. ### agli atti di causa non è stato mai contestato, né disconosciuto. ###. ### conferma la querela di falso. Il giudice si riserva”.
Con ordinanza del 13.4.2024 a scioglimento della riserva, il Giudice “rilevato che trattasi di ### proposta in ### per cui ai sensi dell'art. 222 c.p.c. se la risposta all'interpello è affermativa-come nel caso di specie-il giudice istruttore è tenuto a vagliare innanzitutto la ### ai fini del decidere della querela di falso e solo in caso di esito positivo ad ammetterla; rilevato che nel caso di specie il documento impugnato è ### A ### 15 ### redatta dalla dott.ssa ### e depositata in questo giudizio, ovvero ###, facente parte integrante del ### sottoscritto dall'appellata in data ###; rilevato che detto documento effettivamente presenta delle “alterazioni” rispetto al documento in originale depositato dal dott. ### e sul quale non vi sono mai state contestazioni; che dette “alterazioni” consistono nell'aver messo delle ### sulla seconda e la terza informazione sui rischi del trattamento e ### le parti rilevanti del paragrafo corrispondente; che tuttavia tali crocette e sottolineature, sono chiaramente mere modalità utilizzate dal ### per ### le informazioni attinenti al caso in esame, ossia quelli tra i rischi di cui l'appellata lamentava di non essere stata messa a conoscenza, sicché è evidente che hanno il solo fine di illustrare meglio, che quanto lamentato rientrava nei rischi connessi al tipo di trattamento cui era stata sottoposta; che tale finalità si evince chiaramente sia dal fatto che le informazioni sui rischi contenute nel documento erano ben ### ed erano tutte diverse e non alternative l'una all'altra, sicché sottolinearne alcune anziché tutte o altre, non avrebbe avuto alcun senso, se non esplicativo da parte del ### per le seguenti ragioni: A) il dott. ### non ha mai negato che esistevano tutti i rischi riportati nella scheda e non solo alcuni; B)l'informazione sul rischio n.3), privo di crocetta a lato, letteralmente altro non è che l'esplicazione del possibile aggravarsi del rischio di cui al n.2) su cui risulta la crocetta; C) non vi sarebbe stata dunque alcuna utilità nell'alterare con la “CROCETTA” -e non con una spunta come sostenuto da parte appellata solo il punto 2) che informa il paziente su rischi di ### anziché il punto 3), che è consequenziale e strettamente connesso al precedente e descrive la possibilità che la suddetta infiammazione si protragga oltre una settimana e che si possano provocare anche ulteriori effetti collaterali; D) con la sottoscrizione del consenso informato, è evidente che l'appellata ha accettato tutti e 4 i rischi ivi indicati, poiché i quadratini posti vicino ad ogni singola informazione, sono soltanto dei segni scelti casualmente, per separare ciascuna informazione e non certo ### ma simboli in luogo dei quali potevano essere utilizzati indifferentemente numeri, lettere dell'alfabeto o pallini, che certo non richiedono segni di “spunta” per dimostrare di averne preso conoscenza; E) la ### non è certo un segno di accettazione o meno dell'informazione sul rischio di un trattamento; F) peraltro la sottolineatura esistente solo sotto alcune parole anziché sull'intero paragrafo, collide completamente con una presunta volontà di alterare il documento, al fine di provare la consapevolezza da parte dell'appellata dei rischi connessi al trattamento ; F) proprio la sottolineatura, prova invece in modo evidente, che si sia trattato solo di “ALTERAZIONI” per mano del ### a fini meramente esplicativi, proprio per evidenziare al lettore quali fossero tra i rischi del trattamento riportati nella scheda, quelli lamentati dalla paziente. Pertanto, trattandosi di ### INNOCUE, inquanto non hanno minimamente alterato il contenuto ideologico del documento, già sotto tale profilo la querela di falso dovrebbe ritenersi irrilevante e inammissibile, non esistendo ### FALSO. Tuttavia, dovendo esaminare la prospettazione dell'appellata querelante ai fini della valutazione della rilevanza della querela, secondo la quale tale alterazione sarebbe stata fatta di proposito per dimostrare che ella fosse stata correttamente informata, mentre ella non aveva mai apposto segni di alcun genere vicino a ciascuna delle 4 informazioni sui rischi del trattamento, né sottolineato parole in esse contenute, da cui ne discenderebbe che la prova non sarebbe stata mai informata dei rischi del trattamento, sicché il consenso informato sarebbe viziato, va esaminato nello specifico, l'aspetto della rilevanza di tale alterazione sul documento impugnato al fine del decidere. Ebbene, a prescindere dal fatto che dall'alterazione, come sopra detto, non emerge alcuna falsificazione del documento, né la prova del vizio o meno del consenso, sta di fatto che il CTU all'esito della visita della signora ### ha accertato che: allo stato attuale sulla signora ### si rileva la presenza di ###. Inoltre, nelle conclusioni, sul quesito “DANNO” ha così risposto: dall'esame della documentazione in atti non è emerso ### O ####. ###### il 15 MAGGIO 2019, #####'###### Sul quesito “### CONSEGUENZA” il CTU ha così risposto: ### stato attuale il volto presenta cure e tono tissutale ### L'#### della signora ### in assenza di esiti funzionali. Tanto premesso, vista l‘irrilevanza delle alterazioni sul documento impugnato sotto il profilo della denunciata falsità dello stesso; vista l'assoluta irrilevanza in ogni caso della difformità tra il documento impugnato e quello prodotto in originale al fine del decidere, stante la totale assenza del verificarsi di alcuno dei rischi o delle complicanze di cui al consenso informato; P.Q.M. ### l'art.222 c.p.c. #### visto l'art.190 bis comma 2 c.p.c. fissa nuovamente il termine di giorni 60 per lo scambio delle sole comparse conclusionali a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento e rinvia all'udienza del 3.10.2024 ore 12.00 per discussione. Si comunichi anche al PM.” All'udienza del 3.10.2024 il giudice accoglieva l'istanza di differimento della parte appellata, con allegata documentazione attestante l'impedimento per motivi di salute, e rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 14.11.2024.
Con ordinanza del 13.10.2024 il Giudice, visto il proprio impedimento ex l.104 per l'udienza del 14.11.2024; rinviava all'udienza del 19.12.2024 per gli stessi incombenti.
All'udienza del 19.12.2024, le pari discutevano la causa nel modo che segue: “l'appellante si riporta agli atti e chiede l'accoglimento dell'appello, con il pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e la restituzione di quanto corrisposto all'appellata all'esito del giudizio di primo grado. ### evidenzia che dal consenso informato si evince che la stessa non è stata sottoposta al trattamento richiesto a base di acido ialuronico, bensì come si legge dal suddetto atto di consenso informato, alla idrossiapatite di calcio. Poiché il dott. ### ha dichiarato di riconoscere il documento di consenso informato e di volersene avvalere, a parere dell'appellata, ciò vale come una confessione di aver utilizzato il prodotto idrossiapatite. Invero nella mail del 2015, l'appellante non indica il prodotto utilizzato, ma solo la marca. Ed infatti lo stesso CTU ammette a pagg.18-19 della relazione, che il ### produce anche l'idrossiapatite. Per quanto riguarda le etichette, nessuna di queste è stata mai consegnata all'appellata, nonostante ciò sia dovuto come rilevato dallo stesso ### Pertanto, l'avv. ### ritiene che se pure non vi è prova di danni derivanti dal trattamento a base di acido ialuronico, tuttavia non vi è prova certa che non le sia stata iniettata la idrossiapatite. Rileva che la mancanza del consenso informato, riguarda sia il prodotto utilizzato, sia i rischi dell'acido ialuronico. Si riporta alle difese e chiede la condanna dell'appellante per la doppia violazione del consenso informato. ### non accetta il contraddittorio su domande nuove mai formulate né in primo grado, né in appello, in ordine alla presunta violazione del consenso informato e ribadisce che sia il prodotto che il trattamento, si evincono chiaramente dal consenso informato in atti. ###. ### si riporta all'appello incidentale”. Il Giudice tratteneva la causa in decisione. *** MOTIVI DELLA DECISIONE Il dott. ### ha impugnato la sentenza in oggetto per due ordini di motivi.
Con il primo motivo di appello, ha chiesto l'integrale riforma della sentenza di primo grado, per omessa motivazione.
Con il secondo motivo, lamenta che il Giudice di primo grado, sia incorso nella violazione dell'art. 2697 c.c. in materia di riparto di onere probatorio, ritenendo sussistente l'esistenza del nesso eziologico, sia pur in maniera non esclusiva, a fronte di una fase istruttoria totalmente inidonea a sorreggere le pretese attoree.
In primis, deve essere esaminata l'eccezione preliminare sollevata dalla parte appellata, sig.ra ### Parte appellata rileva che l'appello sia improcedibile oltre che inammissibile, in quanto l'atto di appello è stato notificato alla parte presso l'indirizzo di posta elettronica dell'avvocato ### presso cui l'appellata aveva dichiarato di volere ricevere le comunicazioni di rito, mentre nel corso della istruttoria vi era stata una revoca del mandato, con dichiarazione di domiciliazione presso se medesima, sicché la notifica andava effettuata alla stessa. ### appare infondata e non può essere accolta. Infatti, dalla documentazione in atti (indice atti allegati all'atto di citazione), non risulta allegata la revoca al mandato dell'avvocato ### di cui fa menzione l'appellata. Né risulta depositata in udienza innanzi al G.d.P.
Quanto alla eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello, per omessa attestazione di conformità della procura alle liti in forma cartacea, la stessa non può trovare accoglimento.
La Corte di Cassazione, con il principio di diritto enunciato nell'ordinanza n.16189, pubblicata l'8 giugno 2023, ha chiarito che la violazione della normativa e delle regole tecniche in materia di notificazione degli atti processuali, incluse quelle relative alla notifica, sono di regola sanabili se l'atto raggiunge lo scopo (art.160 e 156, comma 3, c.p.c., secondo 8.11.2017 n.26466, la costituzione del convenuto sana ogni vizio). Nel caso di specie, la signora ### si è costituita ed anzi ha anche proposto appello incidentale. ### lettura dell'atto di citazione in appello, risulta nel frontespizio che il dott. ### è “rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio, dal ### Avv. ###”. ### di citazione di primo grado, contenente la procura a margine, rilasciata dal dott. ### anche per il giudizio di appello, è stata allegata dal proprio difensore al momento del deposito dell'atto di appello.
La mancanza di attestazione di conformità della procura nella relata di notifica telematica, non importa nullità della stessa, laddove sia prodotta in occasione dell'iscrizione a ruolo e del deposito del fascicolo telematico.
Ciò premesso, i due motivi di appello, stante la loro interconnessione, possono essere trattati congiuntamente.
Il Giudice di primo grado al punto 4 ha ritenuto che” alla stregua di quanto precede e delle altre emergenze istruttorie si ritiene che per la patologia in questione possa equitativamente liquidarsi all'attrice la somma di €.2.000,00 con gli interessi legali dalla sentenza”.
Nella decisione del Giudice di prime cure, non è dato effettivamente comprendere quale sia stato il ragionamento che lo abbia indotto a ritenere la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta del Dott. ### ed i postumi riferiti dalla ###ra ### al fine di giustificare una liquidazione pari ad euro 2.000,00.
Inoltre, nel caso di specie, la domanda originaria era contenuta nei limiti della competenza per valore del Giudice di ### (euro 5.000,00) e pertanto non ricorrevano i presupposti di una pronuncia secondo equità.
Il Giudice di ### decide secondo equità, a norma degli artt. 113 e 114 c.p.c., o quando la causa non eccede il valore di 1.100,00 euro o nei casi di cui al 2° comma dell'ar.113 c.p.c. o su concorde richiesta delle parti quando la causa riguarda diritti disponibili.
Non sussistendo alcuna di queste ipotesi, il motivo è fondato e merita accoglimento.
Con il secondo motivo d'appello il dott. ### ha appellato la sentenza del Giudice di prime cure relativamente al seguente passaggio motivazionale: a pagina 2) della sentenza, al punto 3) si legge: “… risulta provato che, nel marzo del 2010, come documentato dal convenuto, questi ha praticato alla ### un intervento estetico, anche iniettando, nella regione zigomatica dell'attrice una fiala di filler di acido ialuronico reticolato “Belotero”. Risulta anche acclarato (vedi certificato e successiva deposizione del Dott. ### che le cicliche infiammazioni e tumefazioni - lamentate sia pur a distanza di circa 5 anni dall'attrice - insistevano nella zona su cui, a suo dire era stata praticata l'infiltrazione di filler. Ciò autorizza a ritenere che una sia pur non esclusiva incidenza causale sulla patologia per cui è causa sia riconducibile all'intervento praticato dal convenuto il quale evidentemente non ha informato la paziente del correlativo rischio nel tempo, essendosi dichiarato convinto che il filler non possa avere negativa incidenza oltre un ben più breve lasso temporale”.
Ebbene, la decisione del Giudice di prime cure presenta una carenza motivazionale.
Dal compendio probatorio risulta che parte attrice abbia posto a fondamento della propria pretesa risarcitoria la dichiarazione del Dott. ### il quale si è limitato a confermare quanto già indicato nel certificato dallo stesso redatto in data ###, nel quale si legge “…la paziente all'esame obiettivo presenta: tumefazione… in regione zigomatica dx… tale tumefazione è soggetta a cicliche infiammazioni… la paziente fa risalire tale sintomatologia a circa cinque anni, epoca di trattamento di medicina estetica con infiltrazioni di filler…”.
Il Giudice di ### fonda la sua convinzione sulla dichiarazione del teste, dott. ### Invero, tale dichiarazione nulla prova, considerato che il dott. ### rilevava la presenza di tumefazioni sulla zona zigomatica dell'odierna appellata (a distanza di 5 anni), ma attestava semplicemente quanto riferitole dalla paziente, la quale attribuiva tale sintomatologia alle infiltrazioni di filler avvenute circa cinque anni prima.
Dunque, il dot. ### non ha acclarato alcun nesso di causalità tra il trattamento del dott. ### e i danni lamentati dall'attrice, né quest'ultimo con detto documento, ha provato la responsabilità del dott. ### il quale ha confermato di aver eseguito il trattamento filler sulla paziente solo nell'anno 2010, più precisamente il ###, per come riportato nella comparsa di costituzione di primo grado ( pag.3) e documentato (modello di consenso informato su infiltrazione con acido ialuronico tipo ### prodotto dalla ditta ### sottoscritto dalla ###ra ### in data del 12 marzo 2010.
Va rilevato che sul consenso informato firmato nel marzo 2010, è attaccata l'etichetta di ### 1 ml, scadenza gennaio 2011.
Il dott. ### inoltre ha contestato di aver eseguito altri trattamenti negli anni 2012-2013, così come invece sostenuto dalla sig.ra ### e tano ha affermato nonostante nel certificato del dott. ### del maggio 2015, prodotto dalla medesima, la stessa facesse risalire il trattamento a 5 anni prima.
In primo luogo, è opportuno premettere che l'evento lamentato dall'attrice è antecedente al 1° aprile 2017 (data di entrata in vigore della ###
Gelli). Nella fattispecie in esame, dunque, si applica la legge ### In termini generali, la norma di riferimento per determinare la responsabilità del medico è l'art. 1218 e ss. Il paziente che ritiene di aver subito un danno a causa di una condotta illecita del medico, può agire per il risarcimento del danno contrattuale.
Il rapporto sanitario che si instaura tra il paziente ed il medico libero professionista, ossia un soggetto che esercita la propria attività medica privatamente, senza servirsi di strutture pubbliche o private, è di natura contrattuale.
In materia di responsabilità medica, laddove si tratti di un rapporto contrattuale, come nel caso di specie, spetta al medico fornire la prova positiva dell'esatto adempimento ovvero, nel caso in cui sia acclarata la sua condotta negligente sotto il profilo dell'ars medica, grava sul sanitario l'onere di dimostrare di non aver aggravato le condizioni del paziente.
Affinché si configuri una responsabilità professionale medica con conseguente richiesta di risarcimento di danno da parte del paziente, devono sussistere, le seguenti condizioni:1) errore ### nel trattamento; 2) danno alla salute del paziente inteso quale peggioramento rispetto allo stato anteriore; 3) nesso di causalità tra il danno riportato dal paziente e l'errore nel trattamento eseguito.
Nel caso di responsabilità per inesatto adempimento della prestazione sanitaria 1) il paziente danneggiato deve: a) fornire la prova del contratto; b) dimostrare l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento del medico; c) provare il nesso di causalità con l'azione o l'omissione del medico (Cass. 6593/2019; Cass. Ord. 21939/2019); 2) il medico deve: a) fornire la “prova positiva” dell'avvenuto adempimento o dell'esatto dell'adempimento, in virtù del criterio della maggiore vicinanza della prova; b) provare la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti lamentati dal paziente siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. 975/2009; Cass.17143/2012; Cass. 21177/2015; Cass.18392/2017); c) in caso di inadempimento, dimostrare che esso non è stato eziologicamente rilevante.
Pertanto, il paziente danneggiato deve allegare un inadempimento qualificato, ossia «astrattamente efficiente alla produzione del danno» (Cass. S.U. 577/2008); è onere del paziente dimostrare oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale) l'esistenza del nesso causale, «provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata» (Cass. 3704/2018; Cass. 27606/2019; Cass. civ., Sez. III, n. 10050/2022).
In sostanza, secondo il criterio della causalità giuridica, occorre valutare quale danno sia stato conseguenza immediata e diretta della condotta. Tale indagine va effettuata con il giudizio controfattuale, ossia occorre accertare cosa sarebbe accaduto se l'illecito (l'errore medico) non si fosse realizzato (Cass. 514/2020).
Nel caso di specie risulta provato il rapporto professionale tra la ###ra ### e il dott. ### Vi è incertezza invece ed imprecisione, sulla indicazione delle date in cui la ###ra ### si sia rivolta al dott. ### per l'esecuzione dei trattamenti dalla stessa descritti.
Nell'atto di citazione l'odierna appellata indica come data del primo trattamento ### l'anno 2012 e del secondo trattamento (dal quale ritiene siano sorti i problemi alla guancia destra) l'anno 2013, per come dalla stessa confermato anche in sede ###produce alcuna certificazione relativa a tale periodo.
Allega, a conferma di quanto asserito ed esposto nell'atto di citazione, un certificato medico del 29.5.2015 redatto dal dott. ### nel quale quest'ultimo riporta quanto riferito dalla paziente che “fa risalire l'inizio della sintomatologia a circa 5 anni fa, epoca di trattamento di medicina estetica con infiltrazione di filler “.
Trattandosi di atto pubblico che fa piena fede fino a querela di falso delle dichiarazioni ricevute dalla paziente, è evidente che l'attrice ha prodotto un documento che smentisce quanto dalla stessa affermato nell'atto di citazione: ovvero che al trattamento del 2010, ne seguirono altri nel 2012- 2013 o ancora che i trattamenti risalissero addirittura al 2012-2013.
Poiché l'inadempimento dedotto dall'attrice consiste in condotte omissive e colpose del ### (errata esecuzione del trattamento filler), al fine di verificare l'eventuale responsabilità del professionista, odierno appellante, occorre prendere in esame la relazione della #### dott.ssa #### in ### esaminata la documentazione sanitaria in atti ed a seguito della visita della ###ra ### ha accertato che “La sig.ra ### ha riferito durante la visita peritale di essersi rivolta al Dott. ### per migliorare l'estetica del volto per la prima volta nel 2012. Tale data è indicata anche nell'atto di citazione presso l'ufficio del giudice di ### di ### redatto dall'Avv.to ### e depositato il 14 marzo 2016 La sig.ra ### ha riferito anche di essere stata sottoposta ad altro trattamento dal dott. ### in data successiva al 2012, che non ricorda con precisione, ma stima essere avvenuta nel 2013, attribuendo al filler iniettato in quella occasione i successivi problemi alla guancia destra, senza produrre nessuna documentazione a sostegno delle proprie affermazioni.
La sig.ra ### stessa, però, in palese contraddizione con quanto sopra riportato, produce un certificato medico redatto dal dott. ### che la visita il ###, in cui il medico fa riferimento ad un'unica infiltrazione di filler nella regione zigomatica “avvenuta 5 anni prima”, oltre ad altra infiltrazione in regione glabellare avvenuta nel 2007 (eseguita da altro medico e non in oggetto di causa), con reperto palpatorio positivo per piccola tumefazione. È presente agli atti un modello di consenso informato su infiltrazione con acido ialuronico tipo ### prodotto dalla ditta ### sottoscritto dalla ###ra ### in data del 12 marzo 2010; sul consenso firmato nel marzo 2010, è attaccata l'etichetta di ### 1 ml, scadenza gennaio 2011, x 2, pertanto la sottoscritta con certezza documentale può risalire ad un contatto avvenuto nel marzo 2010 tra la periziata ed il dott. ### e non nel 2012 o dopo come riferito dalla sig.ra ### , e che l'infiltrazione sia avvenuta nel marzo 2010, come dichiarato dal dott. ### Lo scopo della visita con il dott. ### era il miglioramento di segni dell'età, in particolare delle rughe in corrispondenza dei solchi naso genieni, come riferito dalla paziente nel corso della visita peritale Non è possibile accertare, per la mancanza agli atti di causa di fotografie o di cartella clinica redatta dal convenuto, l'entità del difetto presentato dall'attrice, preesistente all'intervento oggetto di causa, ma la richiesta appare del tutto plausibile, in considerazione dei trattamenti già eseguiti in passato dalla periziata ( vedi il trattamento eseguito nel 2007 dalla dott.ssa ### non in oggetto di causa), così come la proposta terapeutica ( trattamento con dermal filler). Scopo del trattamento con dermal filler è di riempire le rughe del viso oppure di dare maggiore salienza al volto nelle sedi dove, per il naturale processo dell'invecchiamento, i tessuti sono andato incontro a riassorbimento o ptosi. A maggior chiarezza si deve precisare che esistono in commercio molti tipi di filler: solo per alcuni di essi sono però disponibili studi clinici che ne espongono le indicazioni, i risultati a breve e lungo termine, le complicanze riscontrate ed il trattamento di quest'ultime. Si sottolinea che il consenso informato sottoscritto dalla sig.ra ### nel 2010 è relativo ad un prodotto “### “del quale esiste una copiosa letteratura scientifica in merito alle indicazioni e tollerabilità (### U et al. Fiveyear retrospective review of safety, injected volumes, and longevity of the hyaluronic acid ### for facial treatments in 317 patients. ###. 2012 Sep;11(9):1032-5”. ### ha risposto ai quesiti e alle note critiche dei consulenti di parte nei termini seguenti: “1: ### La diagnosi di rughe del viso e ai solchi naso genieni, riferibile a difetto di natura estetica conseguente al naturale processo di invecchiamento della sig.ra ### che nel 2010 aveva 61 anni, eseguita dal dott. ### appare corretta. 2: Scelta del trattamento.
Descrizione a) ### atti è presente un modello cartaceo di consenso informato, di cui si è già riferito nel capitolo della discussione. Il consenso riporta le complicanze dei trattamenti da filler, quale il ### basic, la cui etichetta della confezione identificativa del filler impiantato, è incollata sul terzo foglio. Il consenso però è poco chiaro sulla famiglia di filler cui il ### basic appartiene, che è acido ialuronico e non gel di idrossiapatite, entrambi filler riassorbibili, nel cui consenso si trovano anche alcuni rimandi. B) La terapia con ### basic proposta alla sig.ra ### presenta il vantaggio di correggere temporaneamente, ma non emendare, le rugosità del volto, riempiendo i volumi svuotati per il naturale progredire dell'età. Altre terapie, più invasive, sono la ritidectomia, in cui mediante un intervento chirurgico si scollano i tessuti dalle guance e dal collo e, dopo aver resecato la cute in eccesso e/o riposizionato la muscolatura del viso tendendola, si ottiene un aspetto del viso con la pelle più tesa, al costo di cicatrici permanenti nel capillizio, in zona pre e post auricolare, e con le possibili complicanze legate ad intervento chirurgico in anestesia generale. Altri possibili metodi di ringiovanimento del volto, di pertinenza della medicina estetica, ricorrono alla laserterapia, alla radiofrequenza, all'uso di fili intradermici per sospendere i tessuti: sono queste misure temporanee che hanno un tempo di convalescenza e delle complicanze specifiche (ustioni, asimmetrie, ecc) e costi ben diversi rispetto ai filler. C) Il trattamento eseguito è da considerarsi astrattamente adeguato rispetto al caso specifico. D) ### di filler a fine estetico richiede la laurea in medicina e chirurgia, non sono necessarie ulteriori specializzazioni. Esecuzione del trattamento. A) ### con ### basic appare eseguita correttamente. ### insorta in seguito all'infiltrazione e regredita in pochi giorni, riferita dalla ###ra ### ma non documentata in atti di causa, rientra nelle complicanze generiche del trattamento con filler (### 5: ###. ### of #### and ### .###. ) 4)### Dall'esame della documentazione in atti di causa non è emerso nessun danno o conseguenza ascrivibile con certezza al trattamento con filler eseguito dal dott. ### alla sig.ra #### episodio infiammatorio dal solo lato destro del volto documentato nelle fotografie in atti di causa e certificato dal dott. ### verificatosi nel 2015, richiedeva ulteriori accertamenti per determinarne l'etiologia, ma non ha cagionato esiti permanenti sulla sig.ra ### Gli accertamenti prescritti non sono mai stati eseguiti dalla sig.ra #### visita medica peritale eseguita dalla CTU il 15 maggio 2019, di cui si producono le fotografie della periziata, non è emerso nessun danno fisiognomico o funzionale attualmente presente sul viso della sig.ra ### 5) ### conseguenza. A) In precedenza, all'intervento medico del dott. ### la sig.ra ### presentava delle rugosità del volto da invecchiamento, per stessa ammissione della periziata nella raccolta anamnestica svoltasi nel corso della visita peritale. Inoltre, era presente, almeno fino al 2015, anche una tumefazione palpabile in sede glabellare, esito di altro trattamento con filler eseguito da un altro medico non in oggetto di causa. ### stato attuale il volto presenta cute e tono tissutale compatibile con l'età anagrafica della sig.ra ### in assenza di esiti funzionali. B) Non si ravvisa nessuna inabilità assoluta o relativa. Si risponde al dott. ### che in atti di causa non è stato prodotto nessun certificato medico di malattia con prognosi, derivata da reazioni al trattamento eseguiti dal dott. ### nel 2010, ma come si è già precisato, il certificato del dott. ### del 2015 richiedeva un approfondimento strumentale mai eseguito, in assenza di prescrizione farmacologica; e le fotografie, peraltro prive di data certa, che si fanno risalire temporalmente alla data della visita eseguita dal dott. ### mostrano solo un lieve arrossamento cutaneo della regione zigomatica destra più accentuato della regione contro laterale, in assenza di tumefazioni patologiche. C) non applicabile D) Non si ravvisa nessun danno fisiognomico del volto della #### obiettivo è stato descritto nella sezione relativa di questo elaborato, corredando il paragrafo con le fotografie scattate durante le operazioni peritali. E, F, G, H) non applicabili. I) non sono state documentate spese mediche.” Dunque, è emerso che la sig.ra ### nell'anno 2007 si era già sottoposta ad un trattamento filler, eseguito da altro professionista, estraneo all'odierno giudizio; che il trattamento eseguito dal dott. ### risale all'anno 2010; che la sig.ra ### a comprova dei suoi assunti, ha allegato un certificato medico a firma del dott. ### datato 29.5.2015; che lo scopo della visita con il dott. ### era il miglioramento di segni dell'età, in particolare delle rughe in corrispondenza dei solchi naso genieni, come riferito dalla paziente nel corso della visita peritale; che non è stato possibile accertare, per la mancanza agli atti di causa di fotografie (l'attrice ha prodotto 5 fotografie prive di data) o di cartella clinica redatta dal convenuto, l'entità del difetto presentato dall'attrice prima dell'intervento oggetto di causa, ma la richiesta appare del tutto plausibile, in considerazione dei trattamenti già eseguiti in passato dalla periziata ( vedi il trattamento eseguito nel 2007 dalla dott.ssa ### non oggetto di causa), così come la proposta terapeutica ( trattamento con dermal filler); che il trattamento eseguito è stato considerato dal CTU astrattamente adeguato rispetto al caso specifico e l'uso di filler a fine estetico richiede la laurea in medicina e chirurgia, non sono necessarie ulteriori specializzazioni; che l'infiltrazione con ### basic appare eseguita correttamente; che l'ecchimosi insorta in seguito all'infiltrazione e regredita in pochi giorni, riferita dalla ###ra ### ma non documentata in atti di causa, rientra nelle complicanze generiche del trattamento con filler.
Ebbene, dall'esame della documentazione in atti di causa, non è emerso nessun danno o conseguenza ascrivibile con certezza al trattamento con filler eseguito dal dott. ### in data 12 marzo 2010 alla sig.ra ### E' risultato inoltre che l'unico episodio infiammatorio dal solo lato destro del volto, documentato nelle fotografie in atti di causa e certificato dal dott. ### verificatosi nel 2015, richiedeva ulteriori accertamenti per determinarne l'etiologia, che non sono stati eseguita dall'attrice, ma che comunque non ha cagionato esiti permanenti sulla sig.ra ### Gli accertamenti prescritti non sono mai stati eseguiti dalla sig.ra ### dalla visita medica peritale eseguita dalla CTU il 15 maggio 2019, di cui si producono le fotografie della periziata, non è emerso nessun danno fisiognomico o funzionale attualmente presente sul viso della sig.ra ### in precedenza, all'intervento medico del dott. ### la sig.ra ### presentava delle rugosità del volto da invecchiamento, per stessa ammissione della periziata nella raccolta anamnestica svoltasi nel corso della visita peritale. Inoltre, era presente, almeno fino al 2015, anche una tumefazione palpabile in sede glabellare, esito di altro trattamento con filler eseguito da un altro medico non in oggetto di causa. ### stato attuale il volto presenta cute e tono tissutale compatibile con l'età anagrafica della sig.ra ### in assenza di esiti funzionali; non è stata ravvisata nessuna inabilità assoluta o relativa; non è stato prodotto nessun certificato medico di malattia con prognosi, derivata da reazioni al trattamento eseguiti dal dott. ### nel 2010; vi è un vuoto documentale tra l'anno 2010 e l'anno 2015 (certificato medico dott. ###; le fotografie, peraltro prive di data certa, che si fanno risalire temporalmente alla data della visita eseguita dal dott. ### mostrano solo un lieve arrossamento cutaneo della regione zigomatica destra più accentuato della regione contro laterale, in assenza di tumefazioni patologiche; non si ravvisa nessun danno fisiognomico del volto della ###ra ### non sono state documentate spese mediche.
Il Giudice di prime cure ha erroneamente basato il suo convincimento sul certificato medico redatto in data ### dal dott. ### e dallo stesso confermato all'udienza del 24.7.2017, nel quale tuttavia il medico aveva semplicemente descritto l'esito della visita, raccolto le dichiarazioni della paziente ed inviato la stessa ad eseguire accertamenti, senza pervenire né ad una diagnosi, né all'accertamento di responsabilità professionali.
Invero, il medico che redige un certificato contenente una diagnosi, esprime una sua valutazione che necessita di elementi di supporto che la possono validamente convalidare, elementi, nel caso di specie, mancanti.
La Corte di Cassazione, recentemente intervenuta sul punto, ha ritenuto “irrilevanti le certificazioni depositate, inidonee in mancanza di ulteriori elementi clinici a fornire la prova del vantato diritto all'indennizzo, in conformità alla giurisprudenza di legittimità in base alla quale le diagnosi ivi indicate costituiscono elementi di convincimento del sanitario liberamente valutabili in sede di giudizio” (Cass. ordinanza n. 8356/2023, depositata il ###) In merito alla querela di falso si è già detto ampiamente nell'ordinanza del 13.4.2024, soprariportata.
Va però doverosamente sottolineato, che nel giudizio di I grado, l'attrice, nonostante fosse stato prodotto il consenso informato unitamente alla comparsa di costituzione del dott. ### alla prima udienza utile, ovvero dopo la costituzione del convenuto, mai ha mosso contestazione alcuna nei riguardi del suddetto documento.
Solo nelle note conclusive, l'attrice mette in discussione la valenza probatoria del consenso informato prodotto dal convenuto unitamente alla comparsa di costituzione (doc. 3).
E' ovvio che tale contestazione è tardiva ed inammissibile.
Quanto alla sentenza di I grado, alla luce della carente documentazione prodotta da parte attrice, peraltro in contrasto con quanto dalla stessa dedotto nell'atto di citazione persino con riferimento all'epoca del trattamento oggetto di causa, alla mancata tempestiva contestazione del consenso informato prodotto da controparte, all'assenza di una CTU ammessa dal Giudice di ### ed alla quale ha rinunciato la stessa parte istante, la sentenza è indubbiamente priva di motivazione e comunque errata, non avendo l'attrice assolto l'onere probatorio a suo carico.
Peraltro, la odierna appellata non ha provato nemmeno nel presente grado di giudizio, il nesso causale tra il danno lamentato e la condotta del medico.
Invero nell'appello incidentale, l'avv. ### lamenta solo che il G.d.P. abbia omesso di accertare il mancato rilascio di fattura per la prestazione sanitaria eseguita, omesso accertamento condivisibile, dal momento che eventuali irregolarità fiscali non sono oggetto del presente processo. Inoltre, lamenta che il G.d.P. non abbia tenuto in debito conto le contestazioni ### E ### effettuate solo con le note conclusive, omissione anch'essa condivisibile, proprio per la tardività delle stesse.
Inoltre, ha chiesto acquisirsi l'originale del consenso informato, ponendo per la ### in sede di appello, la questione relativa alla prova della data effettiva del trattamento e del prodotto utilizzato.
Si precisa, che l'originale del consenso informato è stato acquisito, ma solo perché acquisizione obbligatoria, nel corso del procedimento per querela di falso incidentale proposta dall'appellante in via incidentale, non potendo l'appellante, anche se in via incidentale, proporre in appello questioni mai sollevate tempestivamente prima in I grado.
La querela di falso è stata dichiarata inammissibile da questo giudice per i motivi ampiamente esposti nell'ordinanza sopra riportata.
Sicchè, allo stato, fermo restando che parte attrice non ha disconosciuto la propria forma sul consenso informato in atti, che non ha proprio contestato il documento nei tempi e nei modi previsi nel giudizio di I grado, che la querela di falso è stata dichiarata inammissibile, ogni altra questione relativa al documento-consenso informato, #### E #### NE' ### (mancanza della propria firma su tutti i fogli, mancanza della firma del medico, mancanza di segni di spunta o di crocette in corrispondenza dei rischi elencati nel consenso informato, mancanza del talloncino del prodotto usato allegato al consenso informato), ### SPAZIO in sede ###quanto l‘appello incidentale verte sempre e solo sulla domanda originaria, sulle prove acquisite in primo grado o acquisite per erroneo rigetto da parte de giudice di primo grado, ma non consente di introdurre questioni nuove, che potevano essere proposte tempestivamente in primo grado.
Pertanto, quanto esaminato dal CTU in sede di appello, è ormai incontestabile: è ormai provato che il trattamento fu uno solamente e cioè quello del 12.3.2010; che dal consenso informato risulta che le fu praticato un filler con l'unico prodotto ivi indicato che è ### che la paziente è stata correttamente informata di tutti i rischi; che non ha riportato alcun danno, né permanente, né temporaneo, causalmente connesso a quel trattamento.
Pertanto, ogni questione sollevata dall'appellata in sede ###può essere esaminata.
La sentenza va dunque integramente riformata, in quanto dalle prove emerse in primo grado, non risultava assolutamente fondata la domanda, per non essere stato provato nemmeno il fatto storico così come descritto in citazione (ovvero la data del trattamento), né tanto meno il nesso di causalità e l'inadempimento del medico.
All'esito del presente grado di giudizio, è emersa persino l'assenza del danno lamentato.
Parte appellante ha chiesto la condanna al risarcimento del danno della sig.ra ### ex art.96 c.p.c.
Non si ritiene di dover accogliere la domanda, non essendo emersa la colpa o la mala fede.
Pertanto, assorbita ogni ulteriore questione, in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta dall'attrice/odierna appellata, deve essere rigettata per i motivi sopra esposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono liquidarsi, come in dispositivo, in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/2014, aggiornate al D.M. 37/2018 e al successivo D.M. 147/2022, scaglione 1.100,00- 5.200,00 euro.
Pone definitivamente a carico di ### il pagamento delle spese di CTU di 1.200,00 oltre IVA se dovuta, in favore della dott.ssa ### così come disposto all'udienza del 25.3.2019.
Ovviamente l'appellata è tenuta alla restituzione di quanto ricevuto in forza della sentenza di primo grado dall'appellante. P.Q.M. Il Tribunale di #### sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa ### definitivamente pronunciando sull'appello proposta dal dott. ### nei confronti dell'avv. ### avverso la sentenza emessa dal G.d.P. di ### n.928/2018, così provvede: 1) Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da ### 2) ### a restituire all'appellante la somma, da questi versata alla stessa, in esecuzione della sentenza di primo grado; 3) ### al pagamento delle spese legali sostenute dal convenuto nel primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.265,00 per competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura de 15%, iva e cpa, nonché al pagamento delle spese di lite sostenute dall'appellante nel presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 150,00 per esborsi ed euro 2.552,00 per competenze di giudizio, oltre ### cpa e rimborso forfettario; 4) Pone definitivamente a carico di ### il pagamento delle spese di CTU nella misura di 1.200,00 oltre IVA se dovuta, in favore della dott.ssa ### così come liquidate all'udienza del 25.3.2019.
Così deciso in ### 22.12.2024 Il Giudice
Dott.ssa ###
causa n. 41194/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Baiocco Ornella